Oggetto: Gara per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1276
Oggetto: Gara per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1276
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito xxx.xxx.xxx.xx sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito xxx.xxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
ERRATA CORRIGE
A) Si informa che:
− così come correttamente indicato nel Bando GURI e nel Disciplinare di gara, il codice CIG da utilizzare è CIG: 506320943E e non quello indicato per mero errore materiale nel Bando GUUE.
− così come correttamente indicato nel Bando GURI e nell’Avviso ai quotidiani la data di invio alla GUUE del Bando della gara in oggetto è il 30/04/2013 e non il 22/04/2013, così come indicato per mero errore materiale nel Disciplinare di gara.
B) Si informa che le modalità di invio del Piano della Copertura sono quelle indicate al par. 4.4.5 del Disciplinare di gara, pertanto, nel par. 3.1 del Capitolato Tecnico, pag. 16, la frase:
“Il concorrente dovrà produrre, come parte integrante della Relazione Tecnica e nella forma che riterrà più opportuna (integrata nel testo della Relazione Tecnica o come suo allegato), il Piano della Copertura”
è sostituita dalla seguente:
“Il concorrente dovrà produrre, con le modalità previste nel par. 4.4.5 del Disciplinare di Gara, il Piano della Copertura”.
***
Domanda n. 1.
Documento: Bando di gara GUUE, punto II.1.1) Codice CIG
Domanda: nel documento citato, a differenza di quanto riportato nell’equivalente punto del bando GURI e nel paragrafo 1.4 del Disciplinare di gara, viene indicato il codice CIG 506320943, si chiede di confermare che il codice CIG da utilizzare è 506320943E.
Risposta
Si veda l’errata corrige di cui alla lettera A).
Domanda n. 2.
Documento: Bando di gara, punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Domanda: in considerazione del fatto che i servizi richiesti in Convenzione sono rivolti alla clientela affari e che si tratta di servizi di tipo post-pagato, si chiede di confermare che il fatturato da comprovare sia riferito a tale ambito.
Risposta
Non si conferma. I servizi di comunicazione elettronica mobili analoghi a quelli oggetto di gara, di cui al punto III.2.2 del Bando di gara, non devono intendersi limitati ad una specifica tipologia di clientela, né alla tipologia post-pagato.
Domanda n. 3.
Documento: Disciplinare, Capitolo 1, Pag. 4
Domanda: si chiede di confermare che la commissione che il Fornitore deve versare a favore di Xxxxxx va corrisposta solo per le fatture emesse ed incassate durante il periodo temporale di durata dei contratti di fornitura attuativi della Convenzione e non deve essere versata per le fatture emesse ed incassate per i servizi erogati durante il periodo di eventuale proroga massima semestrale deliberata da ciascuna Amministrazione al fine di poter effettuare la migrazione verso un nuovo contratto di fornitura.
Risposta
Non si conferma. La commissione è da calcolarsi sul fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle Amministrazioni per beni/servizi afferenti alla convenzione, nell’ambito quindi dei contratti di fornitura attuativi della convenzione, la cui durata include anche il periodo di procrastinazione di cui alla domanda, qualora deliberato da ciascuna Amministrazione.
Domanda n. 4.
Documento: Disciplinare, Capitolo 1, Pag. 4
Domanda: si chiede di confermare che la commissione che il Fornitore deve versare a favore di Xxxxxx va calcolata sia al netto dell’IVA sia al netto dell’eventuale Tassa di Concessione Governativa.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 5.
Documento: Disciplinare, Capitolo 1, Pag. 4
Domanda: si chiede di chiarire se il valore percentuale della commissione a carico del Fornitore rimarrà invariato per tutta la durata della Convenzione oppure potrà essere rivisto al ribasso in funzione delle caratteristiche delle tipologie dei beni e servizi oggetto della procedura di gara, delle caratteristiche del mercato di riferimento, anche in relazione ai livelli medi di redditività per gli operatori economici del settore, della tipologia dello strumento di acquisto, delle caratteristiche della specifica procedura e delle relative condizioni contrattuali, dell’analisi comparativa di analoghe commissioni applicate da centrali di committenza di altri Stati Membri dell'Unione Europea.
Risposta
Il valore percentuale della commissione a carico del Fornitore rimarrà invariato per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di fornitura attuativi della Convenzione stessa.
Domanda n. 6.
Documento: Disciplinare, Capitolo 2, Pag. 10
Domanda: si chiede di confermare che il riferimento alla tabella 5 del par. 3.4 del Capitolato Tecnico è un refuso e la tabella corretta a cui riferirsi e la tabella 3 sempre dello stesso paragrafo.
Risposta
Si conferma. Il riferimento al par. 3.4 del Capitolato Tecnico è corretto, e la tabella cui riferirsi è l’unica contenuta nel predetto paragrafo, quindi la tabella 3.
Domanda n. 7.
Documento: Disciplinare, Paragrafo 2.1, Pag. 12
Domanda: si chiede di confermare che le verifiche ispettive potranno essere effettuate solo durante la durata della Convenzione eventualmente prorogata.
Risposta
Non si conferma. Come previsto nel par. 13.2 del Capitolato Tecnico nonché dall’art. 7 delle Condizioni generali, le verifiche ispettive potranno essere eseguite per tutta la durata della convenzione e dei contratti di fornitura attuativi della convenzione stessa.
Domanda n. 8.
Documento: Disciplinare, Paragrafo 2.1, Pag. 12
Domanda: si chiede di chiarire quale è il “valore complessivo dei contratti attuativi” a cui applicare la percentuale dello 0,5% per determinare il costo delle verifiche ispettive addebitabile al Fornitore.
In particolare, si chiede se tale valore complessivo è determinato dalla somma dei valori economici riportati nel flusso Datamart ERG3 oppure è pari alla somma dei valori economici delle fatture emesse e regolarmente saldate riportato nella dichiarazione semestrale eventualmente prodotta dal Fornitore ai fini dello svincolo progressivo della cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali così come previsto dall’art. 13 comma 2 dell’Allegato 3 – Schema di Convenzione.
Risposta
Il “valore complessivo dei contratti attuativi” a cui applicare la percentuale dello 0,5% per determinare il costo delle verifiche ispettive addebitabile al Fornitore è quello determinato dalla somma dei valori economici derivanti dai flussi Datamart ed in particolare dagli importi relativi all’erogato.
Domanda n. 9.
Documento: Disciplinare, Paragrafo 4.4.1.6, Pag. 32
Domanda: si chiede di chiarire se con il termine “dovrà” si intende un termine perentorio a pena esclusione. Inoltre, si chiede di inserire nell’apposita sezione del Sistema una copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE da parte del servizio AVCPASS. Si chiede di chiarire se tale copia deve essere accompagnata da una dichiarazione di copia conforme all’originale.
Risposta
Il termine “dovrà” indicato al citato paragrafo non deve intendersi quale termine perentorio a pena di esclusione. Così come espressamente specificato al par. 1 del disciplinare di gara, “la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura”.
Il richiamato par. 4.4.1.6 del disciplinare non richiede che la copia del documento attestante l’attribuzione del PASSOE debba essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità all’originale, è sufficiente, quindi, una copia semplice.
Domanda n. 10.
Documento: Disciplinare di Gara, Paragrafo 5.1.1 Punteggio Tecnico, Pag. 61, Tabella parametro QTk
“Numero di terminali con memoria interna di archiviazione di almeno 16 GB, o espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili)”
Domanda: Nel caso in cui il terminale consenta l’espandibilità della memoria di archiviazione, si chiede di chiarire se il punteggio migliorativo sia da considerarsi valido nel caso in cui il terminale sia espandibile fino a 16 GB avendo considerato nel computo anche lo spazio messo a disposizione dalla memoria interna del terminale.
Si chiede inoltre di confermare che ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico relativo al parametro QT4 non sia necessario fornire compresa nella fornitura anche la scheda di espansione (SD, Micro SD, MMC o simili) eventualmente necessaria per raggiungere i 16GB.
Risposta
Per ciascun telefono di categoria Top offerto, il requisito minimo per la memoria interna di archiviazione è 8GB, mentre non è richiesta l’espandibilità con memoria esterna. Il punteggio tecnico di cui alla domanda è ottenibile se il telefono presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. memoria interna di archiviazione di almeno 16 GB;
2. espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili).
Con riferimento alla caratteristica di cui al punto 2, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, non è richiesto un valore minimo di espandibilità, né la fornitura della scheda di espansione.
Domanda n. 11.
Documento: Disciplinare di Gara, Paragrafo 5.1.1 Punteggio Tecnico, Pag. 64 e 65, Tabella parametro Qsk e Qlk “Numero di tablet con memoria interna di archiviazione di almeno 16 GB, o espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili)”
“Numero di tablet con memoria interna di archiviazione di almeno 32 GB, o espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili)”
Domanda: In relazione ai tablet proposti che prevedono l’espandibilità della memoria di archiviazione, si chiede di chiarire se il punteggio migliorativo sia da considerarsi attribuito nel caso in cui gli apparati siano espandibili fino a 16 GB o 32 GB (categoria 7” e 10”) avendo considerato nel computo anche lo spazio messo a disposizione dalla memoria interna del terminale.
Si chiede, inoltre, di confermare che ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico relativo ai parametri Qs5 e Ql5 non sia necessario fornire compresa nella fornitura anche la scheda di espansione (SD, Micro SD, MMC o simili) eventualmente necessaria per raggiungere rispettivamente 16 e 32 GB.
Risposta
Per ciascun tablet di categoria 7” offerto, il requisito minimo per la memoria interna di archiviazione è 8GB, mentre non è richiesta l’espandibilità con memoria esterna. Il punteggio tecnico di cui alla domanda è ottenibile se il tablet presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. memoria interna di archiviazione di almeno 16 GB;
2. espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili).
Con riferimento alla caratteristica di cui al punto 2, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, non è richiesto un valore minimo di espandibilità, né la fornitura della scheda di espansione.
Per ciascun tablet di categoria 10” offerto, il requisito minimo per la memoria interna di archiviazione è 16 GB, mentre non è richiesta l’espandibilità con memoria esterna. Il punteggio tecnico di cui alla domanda è ottenibile se il tablet presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. memoria interna di archiviazione di almeno 32 GB;
2. espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili).
Con riferimento alla caratteristica di cui al punto 2, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, non è richiesto un valore minimo di espandibilità, né la fornitura della scheda di espansione.
Domanda n. 12.
Documento: Disciplinare, Paragrafo 5.4, Pag. 75
Domanda: viene indicata la facoltà di Consip di avvalersi della BDNCP per la verifica del requisito di cui al punti
III.2.2. del bando e, nel capoverso successivo, viene indicato che qualora la documentazione non venga fornita si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara. Si chiede di chiarire se la documentazione richiesta dovrà necessariamente essere fornita tramite la BDNCP oppure, nel caso in cui Xxxxxx non eserciti la sua facoltà, sarò possibile consegnarla secondo una delle due modalità riportate nello stesso paragrafo (invio tramite l’apposita sezione del Sistema o consegnata in busta chiusa presso uffici di Consip).
Risposta
La documentazione dovrà essere fornita tramite la BDNCP solo laddove la Consip si avvalga della facoltà di procedere alla verifica di cui all’art. 48, comma 1 del D.lgs. 163/2006 tramite la medesima BDNCP, previa opportuna comunicazione scritta al concorrente. In caso contrario, si procederà alla verifica di cui sopra con le modalità indicate al par. 5.4 del disciplinare di gara.
Domanda n. 13.
Documento: Disciplinare, Paragrafo 5.4, Pag. 75
Domanda: si chiede di chiarire se, nel caso in cui il concorrente abbia inserito nella documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla presente gara il PASSOE prodotto tramite AVCPass, Consip effettuerà le procedure sul controllo del possesso dei requisiti esclusivamente tramite la BDNCP.
Di contro, nel caso in cui il concorrente non abbia inserito nella documentazione amministrativa presentata per la partecipazione alla presente gara il PASSOE prodotto tramite AVCPass e Consip eserciti la sua facoltà di verificare il possesso dei requisiti tramite la BDNCP, si chiede di chiarire se verrà richiesto al concorrente la produzione e l’invio del PASSOE entro un tempo massimo.
Risposta
Fermo restando che ai sensi dell’art. 9 della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza n. 111, del 20 dicembre 2012, “l’obbligo di procedere alla verifica attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS decorre “dal 1°ottobre 2013” (….) ed “..in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità”, Consip effettuerà le verifica in ordine al possesso dei requisiti tramite la BDNCP solo laddove si avvalga di tale facoltà. Si veda la risposta al precedente quesito.
Come chiaramente specificato al par. 1 del disciplinare di gara nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto sistema, la Consip provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima, laddove intenda avvalersi della facoltà di cui sopra.
Domanda n. 14.
Documento: Disciplinare, Capitolo 6, Pag. 84
Domanda: si chiede di confermare che nel caso di revoca dell’aggiudicazione per cause relative alla mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta al Fornitore risultato primo nella graduatoria e che ha
precedentemente superato positivamente le verifiche di conformità e collaudo riportate al paragrafo 5.6, prima di poter passare all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria sarà necessario effettuare le relative verifiche di conformità e collaudo con questo concorrente.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 15.
Documento: Disciplinare, Paragrafo 7.1, Pag. 85
Domanda: si chiede conferma che la dicitura “Importo massimo stabilito in convenzione” riportata nella tabella esemplificativa debba essere sostituito con “Importo complessivo offerto” non essendo in questa Convenzione stabilito un importo massimo di servizi erogabili.
Risposta
Si conferma. L’importo della garanzia fideiussoria è calcolato sull’importo complessivo offerto, come descritto nel citato paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara.
Domanda n. 16.
Documento: Allegato 2 – Modello di Relazione Tecnica, Pag. 2, primo capoverso.
“La Relazione Tecnica, come di seguito indicato, dovrà avere una numerazione dei paragrafi conforme a quella del Capitolato Tecnico così come meglio dettagliato nel seguito.”
Domanda: Xxxx’Allegato 2 si chiede di impostare la Relazione Tecnica in conformità alla numerazione dei paragrafi del Capitolato Tecnico e nel fornire il dettaglio si omettono alcune sezioni e sottosezioni del Capitolato Tecnico stesso. Si chiede di confermare che i paragrafi ed i sotto paragrafi del Capitolato Tecnico non citati nell’allegato 2 non devono essere oggetto di una specifica sezione nella Relazione Tecnica.
Risposta
Si conferma, e si richiamano le risposte alle successive domande n. 17, 18, 19 e 20.
Domanda n. 17.
Documento: Allegato 2 – Modello di Relazione Tecnica, Pag. 2, primo capoverso.
“La Relazione Tecnica, come di seguito indicato, dovrà avere una numerazione dei paragrafi conforme a quella del Capitolato Tecnico così come meglio dettagliato nel seguito.”
Domanda: Xxxx’Allegato 2 si chiede di impostare la Relazione Tecnica in conformità alla numerazione dei paragrafi del Capitolato Tecnico. Nello stesso Allegato 2 si riporta il dettaglio dei paragrafi da inserire nella Relazione Tecnica e per i paragrafi: 5.3.1, 5.3.2, 8.2.2, 8.2.3, 9.2 e 9.3.2, si riscontrano leggere divergenze con il titolo dei corrispondenti paragrafi del Capitolato Tecnico. Si chiede di confermare che l’indice da seguire per la Relazione Tecnica è quella esposta nell’Allegato 2.
Risposta
Nell’Allegato 2 sono elencati i contenuti richiesti nella Relazione Tecnica, strutturati con un indice che costituisce un sottoinsieme di quello del Capitolato Tecnico. Circa le divergenze riscontrate, si precisa che:
1. i titoli dei par. 5.3.1, 5.3.2, 8.2.2 e 8.2.3 dell’Allegato 2, al fine di risultare maggiormente eloquenti nel contesto dell’Allegato 2 e della Relazione Tecnica, includono, oltre ai corrispondenti titoli del Capitolato Tecnico, i titoli dei paragrafi che nel Capitolato Tecnico sono al livello superiore;
2. il titolo del par. 9.3.2 dell’Allegato 2, sempre ai fini di una maggior chiarezza nel contesto, omette, rispetto
al corrispondente titolo del Capitolato Tecnico, il termine “SIM”;
3. per quanto riguarda il titolo del paragrafo 9.2, non si rileva alcuna divergenza tra Allegato 2 e Capitolato Tecnico, se non per l’utilizzo della congiunzione “ed” al posto della “e”;
4. nell’Allegato 2, per mero errore materiale, è stato ripetuto due volte il numero di paragrafo 8.2.2, sia per i terminali radiomobili di tipologia telefoni, sia per i tablet, mentre i modem per computer portatili hanno per numero di paragrafo l’8.2.3. Ferma restando la correttezza dei titoli dei paragrafi, l’esatta numerazione che si chiede di seguire è quella del Capitolato Tecnico e, pertanto: “8.2.2 Terminali radiomobili – Tipologia Telefoni”, “8.2.3 Terminali radiomobili – Tipologia Tablet” ed “8.2.4 Terminali radiomobili – Tipologia modem per computer portatili”.
Si conferma quindi che, fatta salva la precisazione di cui al precedente punto 4, l’indice che si richiede di seguire nella Relazione Tecnica è quello esposto nell’Allegato 2.
Domanda n. 18.
Documento: Allegato 2 – Modello di Relazione Tecnica, Pag. 2, primo capoverso.
“La Relazione Tecnica, come di seguito indicato, dovrà avere una numerazione dei paragrafi conforme a quella del Capitolato Tecnico così come meglio dettagliato nel seguito.”
Domanda: Xx chiede di confermare la possibilità di inserire un Capitolo 1 come sommario della relazione tecnica. Risposta
Si conferma.
Domanda n. 19.
Documento: Allegato 2 – Modello di Relazione Tecnica, Pag. 2, primo capoverso.
“La Relazione Tecnica, come di seguito indicato, dovrà avere una numerazione dei paragrafi conforme a quella del Capitolato Tecnico così come meglio dettagliato nel seguito.”
Domanda: Xx chiede di confermare la possibilità di inserire alcune sezioni del capitolato tecnico non citate nell’Allegato 2 al solo scopo di mantenere la numerazione conforme al Capitolato Tecnico stesso.
Risposta
E’ possibile ma non richiesto.
Domanda n. 20.
Documento: Allegato 2 – Modello di Relazione Tecnica, Pag. 2, primo capoverso.
“La Relazione Tecnica, come di seguito indicato, dovrà avere una numerazione dei paragrafi conforme a quella del Capitolato Tecnico così come meglio dettagliato nel seguito.”
Domanda: Fermo restando quanto indicato nell’Allegato 2 e nel Disciplinare di Gara in merito alla Relazione Tecnica, si chiede di confermare la possibilità di inserire eventuali sotto paragrafi a quelli indicati come obbligatori al fine di agevolare la lettura da parte della commissione di quanto proposto dal Concorrente.
Risposta
Si conferma la possibilità di strutturare in sotto paragrafi, i paragrafi e i relativi contenuti richiesti nell’Allegato 2.
Domanda n. 21.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 10 comma 5, Pag. 18
Domanda: si chiede di confermare che l’Amministrazione potrà comunicare l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) a cui inviare la fattura nell’Ordinativo di fornitura così come previsto per il suo indirizzo e numero di fax.
Risposta
L’Amministrazione potrà comunicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) nell’ordinativo di fornitura, ovvero successivamente.
Domanda n. 22.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 10 comma 7, Pag. 19
Domanda: si chiede di confermare che nel caso in cui il Fornitore non inadempiente abbia esercitato la sua facoltà di sospensione delle prestazioni contrattuali oggetto dell’Ordinativo di fornitura per il quale l’Amministrazione Contraente, il Fornitore potrà rifiutare di prendere in carico nuovi Ordinativi collegati a quello che ha determinato la sospensione almeno fino a quanto l’Amministrazione non abbia provveduto al pagamento delle fatture risultate morose.
Risposta
Per quanto riguarda i nuovi Ordinativi collegati si rimanda a quanto previsto dai successivi commi 9 e 10 dell’Art. 10 dello Schema di Convenzione. Si veda risposta alla domanda n. 25.
Domanda n. 23.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 10 comma 8, Pag. 19
Domanda: si chiede di confermare che per la prestazione di un’idonea garanzia per l’adempimento delle obbligazioni di pagamento relative agli Ordinativi emessi da Organismi di diritto pubblico, sarà possibile accettare solo fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Risposta
La garanzia di cui all’art. 10, comma 8 dello Schema di Convenzione potrà essere rilasciata in una delle forme previste nel quesito e comunque in qualsiasi altra forma idonea e valida a garantire l’adempimento.
Domanda n. 24.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 10 comma 8, Pag. 19
Domanda: si chiede di chiarire la modalità di calcolo del valore economico dell’Ordinativo di fornitura per determinare il valore della garanzia da richiedere nel caso in cui l’Ordinativo non contenga servizi per i quali è previsto il pagamento di un canone.
Risposta
Il Fornitore potrà includere, nella determinazione del valore dell’Ordinativo di fornitura, oltre agli importi dei canoni, anche una stima del valore economico dei servizi a consumo che verranno erogati nell’ambito della durata del contratto di fornitura. Tale stima dovrà essere effettuata considerando il numero di utenze ordinate dall’Amministrazione e, per ciascuna di esse, esclusivamente i servizi e le direttrici di traffico cui l’Amministrazione richiede l’abilitazione (rif. par. 4.4 del Capitolato Tecnico). Per ciascuna direttrice di traffico considerata, il profilo medio di utilizzo e il relativo valore economico sarà determinato dal Fornitore basandosi sui valori medi rilevati nella presente Convenzione o, in mancanza, sui valori medi risultanti dai pesi di gara, di cui al par. 5.1.2 del Disciplinare di
gara. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva in ogni caso di verificare la correttezza del procedimento seguito e dei dati utilizzati dal Fornitore per la stima di cui sopra.
Domanda n. 25.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 10 comma 9 e 10, Pag. 19 e 20
Domanda: si chiede di confermare che nel caso di Organismi di diritto pubblico e di Amministrazioni non obbligate in via esclusiva a ricorrere alle convenzioni Consip verso le quali il Fornitore vanta un credito pregresso, si chiede di confermare che il Fornitore possa sospendere l’esecuzione sia del primo Ordinativo di fornitura sia di quelli ad esso collegati fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l’adempimento del debito pregresso oppure, solo per le Amministrazioni non obbligate, allo stanziamento dei fondi per l’adempimento del debito pregresso.
Risposta
Si precisa che la disciplina prevista ai commi 9 e 10 del citato art. 10 per gli ordinativi effettuati dai soggetti ivi indicati, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, si applicherà sia agli Ordinativi di fornitura, sia agli Ordinativi collegati.
Domanda n. 26.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 10 comma 14, Pag. 20
Domanda: si chiede di confermare che lo sconto che potrà essere riconosciuto nel caso in cui l’Amministrazione Contraente effettui il pagamento degli importi fatturati in un tempo inferiore a quello stabilito non ha un valore minimo da rispettare.
Risposta
Si conferma che non è richiesto un valore minimo da rispettare per l’indicazione dello sconto richiesto, purché maggiore di zero.
Domanda n. 27.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 10 comma 15, Pag. 21
Domanda: si chiede di confermare che lo sconto che potrà essere riconosciuto nel caso in cui l’Amministrazione Contraente si impegna a corrispondere l’importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente non ha un valore minimo da rispettare.
Risposta
Si conferma che non è richiesto un valore minimo da rispettare per l’indicazione dello sconto richiesto, purché maggiore di zero.
Domanda n. 28.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 12 comma 16, Pag. 23
Domanda: si chiede di confermare che la frase “l’ultimazione delle prestazioni contrattuali avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto” si riferisce alla possibilità da parte dell’Amministrazione di richiedere un tempo di messa a disposizione dei servizi richiesti nell’ambito di un Ordinativo di fornitura inferiore a quanto stabilito nel capitolo 11 del Capitolato Tecnico.
Risposta
Ci si riferisce ai tempi di attivazione dei servizi stabiliti nel capitolo 11 del Capitolato Tecnico per gli Ordinativi di
fornitura e per gli Ordinativi collegati.
Domanda n. 29.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 12 comma 5, Pag. 23
Domanda: si chiede di confermare che nel caso di errata compilazione dei report la relativa penale si applica indipendentemente dal numero di errori di compilazione riscontrati.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 30.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 20, Pag. 28
Domanda: si chiede di confermare che la commissione a carico del Fornitore non si applica alle fatture intestate ai dipendenti delle Amministrazioni titolari di contratti di dual billing.
Risposta
La commissione si applica su quanto fatturato all’Amministrazione, e non al dipendente.
Domanda n. 31.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 20, Pag. 28
Domanda: nel caso in cui un’Amministrazione utilizzando l’art. 57 contrattualizzi con il Fornitore un servizi di telefonia mobile complementare e intrinsecamente collegato ad un servizio già contrattualizzato nell’ambito della Convenzione e, pertanto, non fatturabile separatamente, si chiede di confermare che su tale quota parte di fatturato non si applicherà la commissione a carico del Fornitore.
Risposta
La commissione si applica su quanto fatturato all’Amministrazione per beni e servizi afferenti alla convenzione.
Domanda n. 32.
Documento: Allegato 3 – Schema di Convenzione, Art. 20 comma 2, Pag. 28
Domanda: si chiede di confermare che il numero identificativo assegnato dalla piattaforma e-procurement all’Ordinativo di fornitura sia quello relativo al primo ordinativo inviato e non a quelli collegati.
Risposta
Si conferma. Il numero identificativo assegnato dalla piattaforma e-procurement, da specificare per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento nei reports richiesti, è quello dell’Ordinativo di fornitura, e quindi non quello dei successivi Ordinativi collegati.
Domanda n. 33.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico
Domanda: si chiede di confermare che con i termini “dovrà” e “dovranno” si intende requisiti minimi mandatori e, pertanto, il loro mancato possesso ne determina l’esclusione dalla procedura di gara da parte del Fornitore.
Non si conferma. Le cause di esclusione sono previste nella lex specialis di gara tra cui, nel caso di specie, quelle elencate nel par. 5.3 del Disciplinare di gara. Pertanto, al di là del valore semantico del verbo utilizzato nella lex specialis, l’offerta è soggetta alla sanzione di esclusione ove riconducibile ad una delle ipotesi regolamentate dalla disciplina di gara. L’offerta di prodotti o servizi che non rispettino i requisiti minimi indicati nella lex specialis di gara
è pertanto da ritenere causa tassativa di esclusione.
Per completezza si precisa che lo stesso Capitolato definisce, anche e non necessariamente con i verbi citati nella domanda, prescrizioni in ordine all’esecuzione dei servizi in caso di aggiudicazione, cui pure il concorrente si obbliga con il Documento di partecipazione.
Domanda n. 34.
Documento: Capitolato Tecnico, Paragrafo 3.1, pag. 16
“Il concorrente dovrà produrre, come parte integrante della Relazione Tecnica e nella forma che riterrà più opportuna (integrata nel testo della Relazione Tecnica o come suo allegato), il Piano della Copertura, contenente le tabelle definite nei paragrafi seguenti. Tali tabelle dovranno comunque essere fornite in allegato alla relazione tecnica in formato elettronico MS Excel, come meglio specificato nel disciplinare di gara.” Domanda: Xx chiede di confermare che nel caso in cui il concorrente scelga di consegnare il piano della copertura in allegato alla Relazione Tecnica, questo non concorre al raggiungimento del numero di pagine limite imposto dal disciplinare di gara a 300 pagine.
Risposta
Si veda l’errata corrige di cui alla lettera B).
Domanda n. 35.
Documento: Allegato 4 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.1, Pag. 29
Domanda: L’elenco delle funzioni associate al servizio di fonia mobile identifica delle funzionalità che potrebbero dipendere, oltre che dalla rete mobile dell’Operatore, anche dalla possibilità del terminale mobile di supportare le suddette funzionalità ( ad esempio audio-conferenza e avviso di chiamata).
Nel caso di terminali non acquisiti nell’ambito della presente Convenzione, si chiede di confermare che l’operatore non è ritenuto responsabile del non supporto di alcune funzionalità da detti terminali.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 36.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Capitolo 4.4, Pag. 31
Domanda: Nel capitolato si specifica quanto segue:“…La soluzione offerta potrà utilizzare le funzionalità di rete intelligente, quelle della “SIM application toolkit” o una combinazione delle due. Qualora la soluzione sia basata in parte o in tutto sulla “SIM application toolkit”,….”
Si chiede di specificare cosa si intende per servizi di rete intelligente implementate tramite SAT. Risposta
Nella citata sezione del Capitolato Tecnico non vengono menzionati servizi di rete intelligente implementati tramite SAT, bensì funzionalità implementabili tramite rete intelligente, SAT o una combinazione delle due.
Domanda n. 37.
Documento: Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.4, Pag. 33
“E’ richiesto infine di specificare se l’offerta del concorrente garantisce, quale caratteristica migliorativa, la possibilità di estendere le prestazioni di RPV alle utenze mobili in condizioni di roaming internazionale e, in caso positivo, quali siano i Paesi e gli Operatori con accordi di roaming che consentono tale prestazione, quali
siano i servizi fruibili all’estero, quali le eventuali limitazioni, etc.”
Domanda: Si chiede di confermare che il concorrente debba esplicitare i paesi in cui ha accordi “CAMEL” (Standard ETSI - Customised Applications for Mobile Enhanced Logic) per l’erogazione di servizi di rete intelligente, quali ad esempio quelli legati alla prestazioni RPV ed a quelle di distinzione del traffico personale, anche in roaming internazionale.
Si chiede, inoltre, di confermare che, in relazione alla fruibilità dei servizi legati alla rete intelligente in roaming, in assenza di indicazioni specifiche sugli accordi CAMEL, non saranno assegnati i punti tecnici eventualmente legati a tali prestazioni.
Risposta
Non si conferma. Per l’eventuale caratteristica migliorativa relativa all’estensione delle prestazioni di RPV alle utenze mobili in condizioni di roaming internazionale, che come previsto nel par. 5.1.1 del Disciplinare di gara – ID 22 sarà valutata in ragione degli elementi che contribuiscono alla sua fruibilità e con i criteri ivi meglio descritti, non sono richiesti specifici standard o protocolli. E’ tuttavia richiesto al concorrente di descrivere ogni elemento utile a definire le caratteristiche della soluzione proposta, tra cui quelli esemplificati nella citata sezione del Capitolato, nonché le modalità tecniche con cui tali caratteristiche saranno rese disponibili e fruibili agli utenti della Convenzione. Si richiama a tal proposito quanto richiesto a pag. 31, secondo capoverso, della citata sezione del Capitolato Tecnico, circa la richiesta di una descrizione dettagliata delle soluzioni tecniche ed architetturali offerte per la realizzazione delle Reti Private Virtuali.
Domanda n. 38.
Documento: Allegato 4 - Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.6, Pag. 33
Domanda: Xx chiede di confermare che i parametri di qualità identificati in tale paragrafo fanno riferimento all’ambito di copertura nazionale dichiarato dall’operatore e non si applicano al roaming internazionale dove i parametri di qualità dipendono da reti su cui non si ha possibilità di garantire livelli di servizio.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 39.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 38 e Paragrafo 5.3.2, Pag. 45
Domanda: si chiede di confermare che per il calcolo dello sconto “s” si applicherà la regola dell’arrotondamento matematico alla seconda cifra decimale.
Risposta
Non si conferma, non è previsto alcun arrotondamento per il calcolo degli sconti “s”.
Domanda n. 40.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 38
Domanda: si chiede di chiarire in base a quale norma o regolamento lo sconto “s” viene calcolato anche per la tariffa MMS in Area 1 valutandolo rispetto al valore dell’Eurotariffa per 1 Megabyte anche se nell’ambito del Regolamento (UE) 531/2012 non esiste un limite superiore per la tariffa al dettaglio per il servizio MMS.
Si sottolinea che il prezzo degli MMS è variabile in funzione della quantità di dati trasmessi e non esiste un limite superiore introdotti dalla rete di trasporto ma la sua dimensione è tipicamente funzione del terminale utilizzato. Risposta
La lex specialis di gara prevede, per gli MMS inviati in Area 1, la tariffazione per unità, e non basata sulla quantità di dati trasmessi. Peraltro, tale modalità di addebito del servizio è coerente con quanto previsto all’Art. 13 paragrafo 2 del citato Regolamento.
Domanda n. 41.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 36
Domanda: si chiede di confermare che la tariffazione delle “Chiamate verso utenze satellitari” si applica sia a chiamate originate dal territorio nazionali sia a chiamate originate in roaming indipendentemente dall’area da dove è stata originata.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 42.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 36
Domanda: si chiede di confermare che la tariffa “videochiamata” potrà essere applicata anche nel caso in cui sia originata sul territorio nazionale ma diretta ad un’utenza di rete fissa.
Risposta
Il servizio di videochiamata oggetto di convenzione, e cui la tariffa si riferisce, è quello definito al par. 4.3 del Capitolato Tecnico, diretto quindi esclusivamente ad utenti mobili.
Domanda n. 43.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 36
Domanda: in considerazione del fatto che alcuni operatori esteri al di fuori della Comunità Europea applicano alle chiamate ricevute sulla propria rete una tassa locale denominata T.O.V. (Tassa Operatore Visitato) e non dipendente dal Fornitore del servizio, si chiede di chiarire se tale tassa locale sarà addebita alle chiamate ricevute in roaming nel caso di utilizzo di tali operatori in aggiunta alla tariffazione prevista per questo servizio. Risposta
Premesso che tutti gli importi da indicare in offerta economica, e che saranno addebitati alle Amministrazioni, sono al netto di imposte e tasse nazionali (IVA, Tassa di concessione governativa), è a carico del Fornitore, intendendosi remunerato con la tariffa offerta per le chiamate in oggetto, l’onere relativo alla tassa di cui alla domanda, che non potrà pertanto essere addebitata alle Amministrazioni.
Domanda n. 44.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 36
Domanda: nel caso in cui sia offerto anche il servizio di roaming voce ed SMS tramite operatori che garantiscono l’estensione della loro copertura sia sulle navi sia sugli aerei utilizzando un’infrastrutture di trasporto satellitare, si chiede di confermare che per questa tipologia di servizi saranno applicate le tariffe relative alle chiamate effettuate o ricevute in roaming satellitare e per l’invio di SMS in roaming satellitare. In caso contrario, si chiede di chiarire come dovranno essere tariffati questo tipo di servizi.
Risposta
I servizi citati non sono oggetto di convenzione.
Domanda n. 45.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 37
Domanda: si chiede di chiarire quale sarà la tariffa applicata nel caso di invio di un SMS dal territorio nazionale e diretto ad un’utenza internazionale.
Risposta
L’SMS in oggetto rientra tra gli “SMS non RPA”, definiti nella citata sezione del Capitolato Tecnico in base al territorio in cui sono originati, ed indipendentemente da quello della rete cui sono diretti.
Domanda n. 46.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 37
Domanda: con riferimento alla modalità di tariffazione basata sui secondi di durata effettiva della conversazione da applicare anche alle chiamate in roaming originato in Area 1, in considerazione della possibilità da parte degli operatori della rete ospitante di applicare un periodo iniziale minimo di tariffazione non superiore a 30 secondi sia per le tariffe all’ingrosso sia per le tariffe al dettaglio così come riportato al comma 3 dell’art. 7 ed al comma 2 dell’art. 8 del Regolamento (UE) 531/2012 ed in virtù del fatto che tutte le offerte commerciali al momento disponibili prevedono l’applicazione di una tariffa minima anticipata corrispondente a 30 secondi di conversazione, si chiede di chiarire se nell’ambito della presente Convenzione sarà possibile applicare limitatamente alla chiamate in roaming originato in Area 1 tale tariffa minima. In caso contrario si delineerebbe una situazione di asimmetria tra il modello di costo all’ingrosso e quello al dettaglio.
Risposta
L’unica modalità di tariffazione applicabile è quella indicata nel par. 4.7, pag. 37, del Capitolato Tecnico.
Domanda n. 47.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.7, Pag. 38
Domanda: il Regolamento (UE) 531/2012 prevede la variazione delle tariffe indicate nel Capitolato Tecnico almeno fino alla scadenza ipotizzabile della Convenzione, ma prevede all’art. 19 la il riesame del Regolamento entro il 30 giugno 2016. Si chiede conferma che, qualora vengano introdotte nuove tariffe al dettaglio per i servizi voce, sms e dati in roaming in ambito UE, a tali tariffe non verrà applicato lo sconto “s” così come definito nel citato paragrafo, quindi, le tariffe della Convenzione saranno indipendenti da nuovi Regolamenti della Comunità Europea.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 48.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3, Pag. 42
Domanda: si chiede di confermare se per traffico dati “generato” si intende il traffico trasmesso o il quello ricevuto.
Risposta
Ci si riferisce a tutto il traffico dati dell’utente, sia trasmesso sia ricevuto.
Domanda n. 49.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.1, Pag. 42
Domanda: nel caso in cui l’Amministrazione ritenga per un’utenza non necessaria l’attivazione del servizio di trasmissione dati nazionale, quindi, non richiedendo una delle tre tariffe a plafond, si chiede di confermare che non potrà richiedere l’abilitazione della medesima utenza al solo traffico dati in roaming.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 50.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.1, Pag. 43
Domanda: si chiede di confermare che dopo il primo mese di utilizzo di una delle tre tariffe a plafond richieste non è possibile richiedere la cessazione di tale tariffa per passare ad una tariffa a consumo ma la sua cessazione determina l’automatico blocco della servizio di trasmissione dati sia nazionale sia in roaming. Inoltre, se trascorso il primo mese della tariffa a plafond scelta l’Amministrazione decide di disattivare l’utenza alla trasmissione dati, si chiede conferma che l’Amministrazione non potrà richiederne più l’attivazione durante tutta la durata del suo contratto attuativo.
Risposta
Si ribadisce quanto scritto nella citata sezione del Capitolato, e cioè che “trascorso il primo mese di validità della tariffa a plafond prescelta, l’Amministrazione potrà in ogni momento variare la tariffa associata all’utenza (ma sempre e solo nell’ambito delle tre tariffe a plafond), ovvero disabilitare l’utenza alla trasmissione dati e, pertanto, non sostenere alcun canone relativo”. Nel secondo caso, l’Amministrazione potrà comunque richiedere la riattivazione del servizio, durante tutta la durata del suo contratto attuativo, così come previsto al par. 11.2.4 del Capitolato Tecnico (variazione dei profili di abilitazione, tra cui richieste di abilitazione/disabilitazione alla trasmissione dati). Resta fermo quanto previsto a pag. 43 del Capitolato a proposito dei telefoni di categoria top e dei tablet, le cui utenze associate saranno sempre abilitate alla trasmissione dati ed abbinate, a scelta dell’Amministrazione, ad una delle due tariffe a plafond da 4 Gbyte/mese o 20 Gbyte/mese.
Domanda n. 51.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.1, Pag. 43
Domanda: si chiede conferma che per le utenze associate a terminali della categoria “top” oppure di tipologia “tablet” la tariffa a plafond scelta in fase di richiesta del prodotto non potrà essere variata durante tutto il contratto di fornitura dell’Amministrazione.
Risposta
Non si conferma. L’Amministrazione in fase di primo ordinativo sceglierà una tra le due tariffe a plafond associabili ai terminali in oggetto; la tariffa potrà comunque essere modificata (ma sempre nell’ambito delle due tariffe da 4 Gbyte e 20 Gbyte al mese) in fase di variazione del profilo tariffario per i servizi di trasmissione dati, di cui al par. 11.2.4 del Capitolato Tecnico. In caso di variazione, si precisa che ai fini dell’eventuale applicazione dei fattori incrementali di prezzo di cui al par. 1.2, tabella 1 del Capitolato Tecnico, i mesi di erogazione del servizio di trasmissione dati a plafond saranno calcolati come somma dei mesi di attivazione delle due tariffe, e il fattore moltiplicativo del canone mensile sarà applicato, a consuntivo, alla più bassa tra le tariffe attivate nel corso del contratto.
Domanda n. 52.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.1, Pag. 43
Domanda: Si chiede di confermare che per ciascun telefono di categoria TOP e Tablet, è possibile associare una
unica utenza e di conseguenza un unico plafond di traffico dati. Risposta
Si conferma.
Domanda n. 53.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.1, Pag. 42
Domanda: si chiede di confermare se anche per i tre plafond previsti per il traffico dati nazionali è facoltà del Fornitore, nel caso di attivazione del servizio nel corso di un mese solare, applicare uno dei criteri esemplificati per il plafond di traffico dati in roaming. Pertanto, potrà essere comunque garantito l’intero plafond anche per un periodo temporale inferiore al mese fatturandone l’intero canone oppure una sua frazione calcolata in funzione della data di attivazione con conseguente fatturazione del relativo rateo canone.
Risposta
Non si conferma. Salvo dove siano espressamente previste nella documentazione di gara modalità alternative, i servizi a canone saranno fatturati proporzionalmente al numero dei giorni del mese solare in cui il servizio è stato attivo. Ciò premesso sarà facoltà del Fornitore riparametrare di conseguenza la quantità di dati del plafond disponibile nel mese in oggetto.
Domanda n. 54.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.1, Pag. 42 e Paragrafo 5.3.2, Pag. 45
Domanda: si chiede di confermare che il tempo di 8 ore per soddisfare l’eventuale richiesta di eliminazione del blocco per il servizio di trasmissione dati sia riferito all’intervallo di erogazione base.
Risposta
Non si conferma. La riattivazione del servizio, cioè la rimozione del blocco/riduzione della velocità, dovrà avvenire entro 8 ore solari dalla richiesta.
Domanda n. 55.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.1, Pag. 44 e Paragrafo 5.3.2, Pag. 48
Domanda: si chiede di confermare che le eventuali soglie informative e dispositive si riferiscono a consumi mensili.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 56.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.2, Pag. 45
Domanda: nel caso in cui per i servizi di roaming satellitare venga offerta anche la possibilità di effettuare traffico dati, si chiede di chiarire quale sarà la tariffa a consumo da applicare. Inoltre, si che di chiarire quale sarà la tariffa a consumo da applicare nel caso in cui sia garantito il servizio di trasmissione dati in roaming tramite operatori che forniscono l’estensione della copertura anche alle navi ed agli aerei.
Risposta
I servizi citati nella domanda non sono oggetto di convenzione.
Domanda n. 57.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 5.3.2, Pag. 47
Domanda: si chiede di confermare che il riferimento alla “riduzione della velocità massima” riportato nel capoverso relativo alle notifiche all’utente tra il 70% e l’80% del plafond è un refuso.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 58.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.1.2, Pag. 53
Domanda: Il Capitolato Tecnico richiede, in relazione ai servizi di Messaggistica Avanzata: “…Canali di accesso al servizio, ulteriori rispetto agli SMS (ad esempio web, IVR o call center, posta elettronica)…”
Si chiede di chiarire se per “Canali di Accesso ulteriori rispetto agli sms”, è da intendersi ulteriori canali di fruizione dei servizi di messaggistica avanzata sia nella direzione piattaforma utente sia in senso opposto.
Inoltre, si chiede di chiarire in che modo gli ulteriori canali (ad esempio email o IVR) potranno essere rendicontati economicamente in considerazione del fatto che l’unica modalità di tariffazione per tali servizi è quella a pacchetti di sms.
Risposta
Si precisa che l’offerta di canali di accesso ulteriori rispetto agli SMS di cui alla domanda, è da intendersi come facoltativa, e facente parte della “definizione dei servizi proposti e delle relative caratteristiche” richiesta nella medesima sezione del Capitolato Tecnico. Non è prevista alcuna remunerazione per l’eventuale messa a disposizione di ulteriori canali di accesso al servizio, che qualora offerti saranno ritenuti inclusi nel pacchetto di SMS acquistato dall’Amministrazione.
Domanda n. 59.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.1.2, Pag. 53
Domanda: In relazione ai servizi di Messaggistica Avanzata il Capitolato Tecnico specifica quanto segue: “Sarà facoltà del concorrente prevedere, in aggiunta a detta modalità di collegamento, anche connessioni dedicate di cui al precedente paragrafo 5.2.”. Si chiede di confermare che i canoni di tali connessioni sono quelli riportati in offerta come “Connessione diretta a 2Mbps” e “Noleggio del CPE”.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 60.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.1.3, Pag. 56
Domanda: In relazione ai servizi di Messaggistica il Capitolato Tecnico specifica quanto segue: “Il Fornitore dovrà comunicare al Responsabile dell’Amministrazione il raggiungimento del 70% della entità..”. Si chiede di confermare che per Responsabile dell’Amministrazione si fa riferimento al Responsabile Operativo dell’Amministrazione o, in caso contrario, di specificare a quale figura di responsabilità dell’Amministrazione si fa riferimento.
Risposta
Si fa riferimento al Responsabile Operativo dell’Amministrazione, fatta salva la possibilità, per il Fornitore, di consentire all’Amministrazione di designare un referente specifico per questo servizio.
Domanda n. 61.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.1.3, Pag. 56
Domanda: Si chiede di chiarire se la soglia del 70% dell’entità del pacchetto acquistato e la relativa comunicazione all’Amministrazione, debbano essere previste solo per la messaggistica SMS di base o anche per i servizi di messaggistica SMS avanzati.
Risposta
Si applica a tutti i pacchetti acquistati, sia di base sia avanzati.
Domanda n. 62.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.2.1, Pag. 59
Domanda: nel paragrafo citato, con riferimento alla modalità/architettura prevista al punto 1, si dice che il fornitore dovrà fornire supporto alle amministrazioni per le attività di installazione del sw del server, attivazione utenze sul sistema di push email sui sistemi dell’amministrazione, abilitazione nuove funzionalità e migrazione /installazione sw su nuovo hardware. Le attività dovranno essere erogate in modalità ”remota” (via telefono, e in aggiunta e-mail).
Si chiede di specificare se il supporto alle Amministrazioni in modalità remota via e-mail è da intendersi obbligatoria ma a sostegno dell’assistenza telefonica o, in alternativa, un canale di assistenza alternativo a quello telefonico.
Risposta
Si tratta di un canale che il Fornitore dovrà mettere a disposizione in aggiunta a quello telefonico, e che verrà utilizzato dalle Amministrazioni e dal Fornitore nei casi in cui lo riterranno più opportuno ed efficace di quello telefonico.
Domanda n. 63.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.2.1, Pag. 59 e Paragrafo 5.2, Pag. 41
Domanda: con riferimento ad entrambe le architetture , si riportano dei parametri di qualità del servizio che il concorrente si dovrà impegnare a garantire, parametri definiti in pagina 59 e esplicitati nelle tabelle 9 e10.
Nello specifico, nel definire il parametro “percentuale di disponibilità di servizio” ci si riferisce alla catena end to end con esclusione della sola componente relativa ai terminali ed ai sistemi la cui operatività è a carico dell’amministrazione.
In analogia a quanto specificato dal Capitolato Tecnico per il servizio “accesso alla LAN/Intranet dell’amministrazione” si chiede di confermate che la componente Internet eventualmente coinvolta nelle due architetture sia sempre esclusa dalla catena End to End.
Risposta
In generale, la componente Internet non gestita direttamente dall’operatore è da ritenersi esclusa dalla catena per la verifica delle prestazioni End-to-End. Resta inteso che l’operatore dovrà progettare al meglio le interconnessioni con le tratte non di sua competenza al fine di garantire la disponibilità dei servizi offerti.
Domanda n. 64.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 6.2.1, Pag. 60
Domanda: si chiede conferma che per la definizione del tempo medio di consegna dei messaggi push Ti, l’istante di tempo Tserver,i è l’istante in cui la mail è stata depositata nella cartella Inbox del server di posta
dell’Amministrazione e non nella cartella Outbox. Risposta
Si conferma che si tratta dell’istante di tempo in cui la mail in arrivo è stata depositata sul server di posta dell’Amministrazione, quindi Inbox.
Domanda n. 65.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 7.1, Pag. 64
Domanda: si chiede di chiarire se per l’erogazione del servizio di Device Management è previsto un numero minimo di utenze.
Risposta
No, non è previsto un numero minimo.
Domanda n. 66.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 7.2, Pag. 66
Domanda: in virtù della necessità di attivare una licenza server oltre a quella per i client da installare sui dispositivi mobili per l’erogazione dei servizi di WorkForce Automation, si chiede di chiarire se per l’erogazione di tale servizio è previsto un numero minimo di utenze così come riportato per il servizio di push e-mail per l’architettura di tipo 1.
Risposta
No, non è previsto un numero minimo. Si ribadisce in ogni caso che la componente server dei servizi potrà essere installata su hardware dell’Amministrazione e/o messa a disposizione dal fornitore in modalità “Software as a Service”, e che il canone mensile richiesto in offerta economica è comprensivo sia della componente server sia di quella client.
Domanda n. 67.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 7.2, Pag. 67
Domanda: nel caso in cui l’Amministrazione richieda l’installazione della componente server del servizio di WorkForce Automation su proprio hardware, si chiede di confermare che non potrà essere misurato e garantito lo SLA riportato nella tabella 12 a meno che l’Amministrazione non garantisca la possibilità di accedere da remoto a tale server per il quale sarà sua cura garantirne la manutenzione. Pertanto, in questo caso, per la quantificazione dell’effettiva disponibilità del servizio dovranno essere escluse tutte la cause di disservizio imputabili all’infrastruttura messa a disposizione dall’Amministrazione (ad esempio server e sistemi operativo, rete locale, sistemi di sicurezza e connettività Internet).
Risposta
Come specificato nel Capitolato Tecnico, per la quantificazione dell’effettiva disponibilità del servizio raggiunta nell’anno solare, ci si baserà sui tempi di indisponibilità risultanti dalle comunicazioni con il customer care/assistenza tecnica relativamente alle segnalazioni di guasto/malfunzionamento/disservizio e alle loro soluzioni. Si precisa a tal proposito che, ai fini del suddetto calcolo, saranno esclusi eventuali periodi di disservizio dovuti a porzioni di rete non gestite dal Fornitore, come ad esempio l’infrastruttura messa a disposizione dall’Amministrazione.
Domanda n. 68.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 7.3, Pag. 68
Domanda: si chiede di confermare che i canoni mensile dei servizi di Device Management e WorkForce Automation non includono il traffico dati sviluppato, che verrà tariffato secondo quanto riportato nel paragrafo
5.3 del Capitolato Tecnico. Risposta
Si conferma che i canoni mensili di Device Management e Workforce Automation non includono il traffico dati sviluppato da tali servizi. Tale traffico, così come il traffico dati sviluppato da qualsiasi applicazione, verrà tariffato secondo quanto previsto nel paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico, contribuendo quindi all’erosione dei plafond ivi definiti, e al conteggio dell’eventuale traffico a consumo.
Domanda n. 69.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 8.2, Pag. 70
Domanda: Nel capitolato si specifica che per il servizio di noleggio e manutenzione di terminali radiomobili l’Amministrazione possa richiedere, un numero di apparati radiomobili, minore o uguale al numero di SIM richieste.
Si chiede di confermare che per numero di apparati radiomobili si intende il numero totale di telefoni, tablet e modem per computer portatili.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 70.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 8.2.1, Pag. 70
Domanda: in considerazione della richiesta di poter disporre anche di SIM per applicazioni machine to machine da utilizzarsi in apparecchiature speciali (cfr. par. 8.1.3), si chiede di confermare che il numero di terminali della tipologia telefoni deve essere minore o uguale al numero di SIM abilitate al servizio voce anche in considerazione del fatto che questi dispositivi non sono utilizzabili per applicazioni di tipo “not human”.
Risposta
Si precisa che le apparecchiature speciali e gli ambiti dei servizi “machine to machine” esemplificati nel citato paragrafo del Capitolato Tecnico, non esauriscono i campi di possibile utilizzo da parte dell’Amministrazione delle utenze abilitate ai soli servizi dati, campi tra i quali rientra tipicamente l’utilizzo nei modem per computer portatili e tablet. Ciò premesso, si precisa che secondo la previsione di cui al par. 8.2 del Capitolato Tecnico per ciascuna SIM, l’Amministrazione potrà o non richiedere alcun terminale, oppure richiedere il terminale ad essa associato. Pertanto, si conferma che, per ciascuna Amministrazione, il numero di terminali della tipologia telefoni dovrà essere minore o uguale al numero di SIM abilitate al servizio voce.
Domanda n. 71.
Documento: Capitolato Tecnico, Paragrafo 8.2.2, Pag. 72, Tabella 13, Colonna “Categoria Intermedia” “Almeno 4 GB, oppure espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili)”
Domanda: Nel caso in cui un terminale di fascia intermedia consenta l’espandibilità della memoria di archiviazione, si chiede di confermare che il requisito minimo sia da considerarsi valido nel caso in cui il terminale sia espandibile fino a 4 GB avendo considerato nel computo anche lo spazio messo a disposizione dalla memoria interna del terminale.
Si chiede inoltre di confermare che ai fini del rispetto del requisito minimo non sia necessario fornire compresa
nella fornitura anche la scheda di espansione (SD, Micro SD, MMC o simili) eventualmente necessaria. Risposta
Il requisito minimo di cui alla domanda è rispettato se il telefono presenta almeno una delle seguenti caratteristiche:
1. memoria interna di archiviazione di almeno 4 GB;
2. espandibilità con memoria esterna (mediante slot SD, MicroSD, MMC e simili).
Con riferimento alla caratteristica di cui al punto 2, ai fini del rispetto del requisito minimo, non è richiesto un valore minimo di espandibilità, né la fornitura della scheda di espansione.
Domanda n. 72.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 8.2.2, Pag. 73
Domanda: in virtù del fatto che per la categoria di terminali Base non è richiesto come requisito minimo l’aggiornabilità del relativo Sistema Operativo da parte dell’utente, si chiede di confermare che l’inciso “una previsione sulle future versioni disponibili installabili dall’utente senza l’intervento quindi di un centro di assistenza” non si applica a tale categoria.
Risposta
Pur non essendo l’aggiornabilità del sistema operativo un requisito minimo per i telefoni di categoria base, qualora i modelli offerti presentino tale caratteristica, il concorrente è invitato a fornire informazioni in merito alle eventuali future versioni disponibili installabili dall’utente senza l’intervento di un centro di assistenza.
Domanda n. 73.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 8.2.2, Pag. 73
Domanda: si chiede di confermare che sia possibile proporre un unico terminale, per ciascuna delle categorie Top ed Intermedia, in grado di supportare entrambe le soluzioni di push e-mail di cui al paragrafo 6.3.1.
Risposta
Il paragrafo 6.3.1 del Capitolato Tecnico richiede l’offerta di almeno un sistema di push e-mail per la modalità/architettura n.1, ed almeno un sistema per la modalità/architettura n.2. Di conseguenza, i sistemi di push e-mail offerti dovranno essere almeno due, ma potranno anche essere in numero maggiore.
Il paragrafo 8.2.2 richiede che, per ciascuno dei sistemi di cui sopra, vi sia in categoria Top almeno un terminale che lo supporti. Ciò potrà avvenire anche con il supporto multiplo, da parte di uno stesso terminale, di due o più sistemi di push e-mail offerti. Se ad esempio il concorrente avrà offerto due soli sistemi di push e-mail, uno per la modalità/architettura n.1 ed uno per la modalità/architettura n.2, potrà essere offerto un unico terminale in categoria Top che supporti entrambi i sistemi, ovvero due terminali, che supportino rispettivamente il sistema offerto per la modalità/architettura n. 1 e n.2. Nel caso i sistemi offerti siano tre, potrà essere offerto un unico terminale in categoria Top in grado di supportare tutti i sistemi, ovvero uno che ne supporti due ed uno che ne supporti il rimanente, etc.
Quanto sopra esposto è valido anche per i telefoni in categoria Intermedia, ove dovrà essere presente, per ciascuno dei sistemi di push e-mail, un terminale che lo supporti.
Domanda n. 74.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 8.2.2, Pag. 74
Domanda: nel caso in cui nella categoria Top sia offerto un terminale BlackBerry non dotato della doppia della fotocamera anteriore, si chiede di confermare che se l’unica fotocamera posteriore possiede una risoluzione di
almeno 8 Mega pixel verrà comunque attribuito il punteggio migliorativo. Risposta
Si precisa che, come indicato nel citato paragrafo del Capitolato, per i terminali BlackBerry in categoria Top non si applica né il requisito minimo relativo alle dimensioni dello schermo, né alla presenza della fotocamera anteriore, solo nel caso si tratti di terminali dotati di tastiera qwerty fisica (quindi non touch screen). Pertanto:
- ad un terminale BlackBerry in categoria Top dotato di tastiera qwerty fisica, e dotato di unica fotocamera posteriore da almeno 8 Megapixel, verrà attribuito il punteggio migliorativo relativo alla risoluzione della fotocamera;
- un terminale BlackBerry in categoria Top non dotato di tastiera qwerty fisica, e dotato di unica fotocamera posteriore (indipendentemente dalla risoluzione), non rispetta le caratteristiche minime previste per tale terminale.
Domanda n. 75.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 8.2.2, Pag. 74
Domanda: Tra le caratteristiche tecniche migliorative dei terminali di categoria TOP è presente anche la “risoluzione della fotocamera di almeno 8Mega pixel”. Si chiede di confermare che proponendo un terminale con una risoluzione della fotocamera pari a “4 Ultra Pixel”, il requisito possa considerarsi soddisfatto in quanto basato su una una tecnologia di imaging avanzata in grado di catturare molta più luce rispetto alla maggior parte delle fotocamere da 8 Megapixel.
Risposta
Si confermano i requisiti minimi e migliorativi delle fotocamere indicati nel Capitolato Tecnico, definiti in termini di risoluzione misurata in Megapixel. Di conseguenza, un terminale che, in ipotesi, presenti una risoluzione di 4 Megapixel, anche se riesce a catturare più luce di altri telefoni grazie ad esempio a maggiori dimensioni dei pixel, non soddisferà neanche il requisito minimo previsto per la categoria Top, pari a 5 Megapixel.
Domanda n. 76.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Capitolo 9, Pag. 84
Domanda: si chiede di confermare che la frase “almeno una utenza attiva di livello “Prioritaria””, riportata negli ultimi due capoversi del capitolo, deve essere interpretata come “almeno 30 utenze attive di livello “Prioritario” oppure tutte le utenze dell’Amministrazione nel caso di un numero di utenze inferiore a 30”.
Risposta
Sembra esserci un refuso nella domanda. Se volevasi intendere nell’interpretazione proposta “almeno 30 utenze attive di livello Prioritario oppure tutte le utenze dell’Amministrazione di livello Prioritario nel caso di un numero di utenze dell’Amministrazione inferiore a 30”, tale espressione è del tutto equivalente a quanto espresso in modo più sintetico nel Capitolato, tenuto conto delle regole poste nei precedenti capoversi.
Domanda n. 77.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 9.1.1, Pag. 85
Domanda: si chiede di confermare che la frase “presa in carico delle richieste relative ai profili di abilitazione” sia riferita ai profili di abilitazione a livello di RPV/gruppo o di singola utenza (cfr. §4.4 pag. 32) e che tali richieste devono essere accolte in fascia estesa ma, rientrando nelle richieste di supporto tecnico, devono essere gestite con le modalità ed i tempi specificati nel successivo paragrafo 9.1.2 in funzione del profilo di utenza
interessato dalla richiesta (Standard o Prioritario).
Inoltre, si chiede di confermare che in tale tipo di richieste non rientrano quelle di abilitazione al traffico dati nazionale poiché per tale tipologia di traffico è necessario l’invio di un Ordinativo di Fornitura nel quale sia indicato il valore del plafond da abilitare.
Risposta
Non si conferma. Come previsto nella citata sezione del Capitolato, il contact center accoglierà le richieste in fascia estesa, e il Fornitore dovrà applicare sulle utenze le variazioni richieste entro i tempi definiti del paragrafo 11.2.4 del Capitolato Tecnico che prevede, nel caso di richiesta di variazione dei profili di abilitazione formulata al contact center, un termine di 48 ore solari.
Inoltre, si precisa che per le richieste di abilitazione al traffico dati (i cui tempi di evasione sono pure definiti nel citato paragrafo 11.2.4), la modalità via contact center costituisce un’alternativa a quella via Ordinativo, che sarà utilizzabile se preventivamente concordata tra Fornitore e singola Amministrazione.
Domanda n. 78.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 9.1.2, Pag. 87
Domanda: si chiede di confermare che con il termine”consolidato su base settimanale” si intende che il parametro di qualità del servizio di Customer Care “Tempo di attesa netto per il servizio telefonico di Customer Care nel 95%” è calcolato come valore medio dei tempi netti di attesa misurati in un periodo settimanale prendendo in considerazione solo il 95% delle chiamate che hanno ricevuto una risposta dall’operatore.
Risposta
Si conferma, e si precisa che naturalmente il Fornitore non potrà ricorrere ad operazioni di abbattimento delle chiamate (automatiche o da parte dell’operatore) finalizzate a falsare il parametro di qualità citato nella domanda. Si precisa altresì che, con riferimento alla reportistica di cui al paragrafo 9.4 del Capitolato Tecnico, la base di dati che il Fornitore dovrà rendere disponibile e consultabile all’Amministrazione Aggiudicatrice dovrà contenere i dati relativi non solo alle chiamate che hanno ricevuto risposta dall’operatore, ma anche a quelle abbandonate, abbattute o comunque non completate durante l’attesa della risposta dell’operatore.
Domanda n. 79.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 9.1.1, Pag. 87
Domanda: con riferimento all’estensione oraria delle due fasce orarie di servizio richieste (Fascia Base dalle 9,00 alle 18,00 e Fascia Xxxxxx h.24) e visto che le possibili turnistiche contrattualmente previste per gli addetti del Customer Care di 4, 6 ed 8 ore, si chiede di chiarire se per “operatore assegnato” si intende un gruppo di tre persone assegnate all’Amministrazione distribuite in modo da coprire l’intera fascia di servizio richiesta. In caso contrario, si chiede di chiarire cosa si intende per “operatore assegnato”.
Risposta
Fermo restando l’obbligo di mettere a disposizione un servizio di customer care telefonico attivo e raggiungibile da tutti gli utenti della Convenzione nelle fasce di erogazione definite a pag. 84 e 85 del Capitolato Tecnico, lo stesso Capitolato specifica che l’ “operatore assegnato” è una prestazione aggiuntiva e migliorativa per la quale, qualora offerta, il concorrente dovrà descrivere in Relazione Tecnica (rif. allegato 2, par. 9.1.1) le modalità di erogazione, tra cui sono espressamente citati l’orario in cui sarà garantita la risposta dell’operatore assegnato, i meccanismi atti a garantire la raggiungibilità dell’operatore assegnato e, in mancanza, ad altri operatori, etc. Si richiama altresì il punteggio tecnico definito a pag. 52 del Disciplinare di gara, ID 71, attribuito con “valutazione della modalità di
erogazione della prestazione “operatore assegnato”, in ragione delle caratteristiche utili a garantire la disponibilità e la pronta reperibilità degli operatori”.
Domanda n. 80.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 9.1.2, Pag. 88
Domanda: si chiede di confermare che il tempo di risposta alle richieste via fax e/o e-mail pari a 2 ore deve essere riferito all’opportuna fascia oraria (Base o Estesa) in funzione della tipologia di richiesta così come specificato nel paragrafo 9.1.1 pag. 85.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 81.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 9.2, Pag. 90
Domanda: nel caso in cui il processo di rilascio delle credenziali di accesso all’applicazione Web per il supporto gestionale ed amministrativo si completa con la registrazione dell’utente e con l’inserimento di informazioni in suo possesso (ad es. numero telefonico, indirizzo e-mail a cui inviare le credenziali, etc.), si chiede di confermare che il tempo di 2 giorni richiesto per l’invio delle credenziali debba essere inteso come il tempo che intercorre tra il completamento della registrazione ed il successivo invio delle relative credenziali.
Risposta
Il termine di 2 giorni richiesto sarà calcolato a partire dalla richiesta delle credenziali fino al loro invio, al netto del tempo per le eventuali operazioni di inserimento di informazioni richieste all’utente calcolato a partire dal momento in cui l’utente sarà messo in grado di inserire le informazioni richieste e fino al completamento dell’immissione di tali informazioni. Si conferma l’interpretazione proposta nella domanda solo nel caso in cui l’utente sia automaticamente abilitato a poter intraprendere e completare via web la procedura di registrazione di cui alla domanda, senza alcuna precedente richiesta.
Domanda n. 82.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, paragrafo 9.2, Pag. 90
Domanda: Il Fornitore dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni aderenti, e ai relativi utenti, un’applicazione accessibile via web (“portale web”) per il supporto gestionale ed amministrativo. Una delle funzionalità richieste, che dovranno essere accessibili al Responsabile Operativo è l’Assistenza tecnica a Terminali, SIM, apparati e servizi in consistenza per l'Amministrazione;
SI chiede di confermare che la richiesta del Capitolato Tecnico sia da intendersi come un ulteriore canale di accesso al Customer Care che consenta l’apertura in self mode di richieste di assistenza per apparati, sim e servizi.
Risposta
Si tratta di una delle modalità previste nel Capitolato Tecnico per richiedere la manutenzione degli apparati e delle SIM. E’ previsto in particolare, nel par. “9.3.1 – Manutenzione degli apparati e delle SIM” che “il Responsabile Operativo dell’Amministrazione” richiederà via fax o via web al Fornitore la sostituzione delle SIM e degli apparati”.
Domanda n. 83.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 9.3.2, Pag. 99
Domanda: Nel capitolato tecnico si specifica che nel caso di terminali smarriti o rubati fino al raggiungimento del 5% (arrotondato all’intero superiore) del totale dei radiomobili richiesti dalla singola Amministrazione nell’insieme delle sue Unità Ordinanti, il fornitore dovrà sostituire gli stessi con apparati di uguale marca e modello di quelli smarriti/rubati.
Si chiede di confermare che il 5% del totale è da considerarsi da ripartire per quota parte su ogni categoria di terminale radiomobile richiesto dall’Amministrazione. Con ciò si intende che, per ogni categoria di terminale radiomobile (Terminali TOP, Intermedi, Base, Tablet 7”, 10” e Modem), il fornitore debba sostituire gli apparati smarriti/rubati senza oneri aggiuntivi fino al raggiungimento del 5% della consistenza della specifica categoria.
Risposta
Non si conferma, e si ribadisce quanto indicato nel Capitolato Tecnico, ove ci si riferisce al totale dei terminali, non suddivisi in categorie.
Domanda n. 84.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 10.1, Pag. 105
Domanda: con riferimento ai servizi di fatturazione per le Amministrazioni, si chiede di confermare che le spese di spedizione delle fatture cartacee saranno addebitate nelle rispettive fatture. In aggiunta, si chiede di confermare che anche l’Amministrazione, così come esplicitato nel caso della fatturazione diretta all’utente finale, possa scegliere, all’atto della sottoscrizione del Contratto di Fornitura, tra la possibilità di ricevere le fatture in formato cartaceo o la notifica tramite e-mail della sua disponibilità sul sistema web.
Risposta
Premesso che (i) l’art. 10, comma 1 delle Condizioni generali, prevede che sono a carico del fornitore tutte le spese contrattuali; (ii) l’art.10, comma 5 della Convenzione consente l’invio delle fatture anche tramite posta elettronica certificata; (iii) in base al successivo comma 16, del medesimo articolo della Convenzione, le Amministrazioni Contraenti si obbligano a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC), ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
Alla luce di quanto premesso le spese di spedizione delle fatture cartacee sono a carico del Fornitore.
Con riferimento alla scelta delle modalità di ricezione delle fatture indicata nella domanda, si ribadisce che questa è prevista solo per la “Fatturazione diretta agli utenti” di cui al paragrafo 10.2 del Capitolato tecnico. Rimane fermo che come previsto dal par. 10.1 l’applicazione web dovrà, comunque, garantire la visualizzazione e il download delle fatture emesse.
Domanda n. 85.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 10.1, Pag. 105
Domanda: si chiede di confermare che un’eventuale reclamo sulla fattura emessa debba necessariamente essere inoltrato prima della sua scadenza. In caso contrario o nel caso in cui il ritardo di pagamento si protragga oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento, si applica quanto stabilito al comma 7 dell’articolo 10 dello Schema di Convenzione (Allegato 3 al Disciplinare di gara).
Risposta
Non si conferma. La facoltà di sospensione di cui al comma 7, dell’art. 10 dello Schema di Convenzione, può essere esercitata dal fornitore esclusivamente nei casi e secondo le modalità ivi indicate.
Domanda n. 86.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 10.2, Pag. 107
Domanda: si chiede di confermare che nel caso in cui l’utente finale scelga di ricevere la fattura cartacea all’indirizzo indicato, nella relativa fattura saranno addebitati i relativi costi di spedizione il cui valore è anche funzione del numero di pagine di cui la fattura si compone.
Risposta
Quanto oggetto della domanda non è disciplinato dalla Convenzione, il Fornitore non potrà, in ogni caso, applicare condizioni peggiorative rispetto a quelle riservate ai consumatori.
Domanda n. 87.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 10.2, Pag. 107
Domanda: si chiede di confermare che le due modalità di invio della fattura dei servizi fruiti a titolo personale sono tra loro alternative.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 88.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 4.5. Pag. 33, Paragrafo 5.3.1.1, Pag. 44, Paragrafo 10.2,
Pag. 107
Domanda: in conseguenza della possibilità di abilitare, su base codice o opportuna applicazione resa disponibile dall’Operatore, le singole chiamate vocali personali dell’utente finale e, quindi, di una sua esplicita dichiarazione del tipo di utilizzo che intende fare del servizio vocale (ad esempio anteponendo al numero chiamato un codice per uso personale e della conseguente accettazione della fatturazione a suo carico), si chiede di confermare che:
• in caso di ritardato o mancato pagamento della fattura indirizzata all’utilizzatore finale non potrà essere sospeso il servizio all’Amministrazione titolare del Contratto di Fornitura ma soltanto all’utilizzatore;
• in caso di ritardato o mancato pagamento della fattura indirizzata all’utilizzatore finale i relativi crediti non saranno a carico dell’Amministrazione che, pertanto, non potrà essere considerata solidale con il proprio dipendente.
Si sottolinea che, al contrario, il servizio di trasmissione dati nazionale non consente di differenziare su singola sessione l’utilizzo personale da quello aziendale e, quindi, non permette all’utente finale una sua esplicita dichiarazione del tipo di utilizzo che intende fare di tale servizio; ne deriva che, in caso di ritardato o mancato pagamento di uno dei due soggetti della propria quota di bundle fatturata, l’intero servizio di trasmissione dati nazionale dovrà essere sospeso fino al pagamento dell'intero importo dovuto. In particolare, nel caso in cui il ritardato o mancato pagamento sia imputabile al dipendente, si riterrà l’Amministrazione responsabile in solido del credito maturato.
Risposta
Si conferma che in caso di ritardato o mancato pagamento della fattura indirizzata all’utilizzatore finale, ma indipendentemente dai servizi oggetto di tale fattura, non potrà essere sospeso il servizio all’Amministrazione, né quest’ultima potrà essere considerata solidale con il proprio dipendente per i relativi crediti, neanche nel caso in cui
questi ultimi siano relativi alla quota parte del plafond per il traffico dati nazionale a carico del dipendente. Ciò premesso, e più in dettaglio, in caso di ritardato o mancato pagamento della fattura indirizzata al dipendente:
- le chiamate personali del dipendente (e gli eventuali SMS, MMS, videochiamate, qualora la loro distinzione sia consentita dal Fornitore) potranno essere sospese, disattivando cioè la possibilità di fruire di tali servizi mediante codice o opportuna applicazione resa disponibile dal Fornitore. In tal caso rimarranno comunque fruibili i servizi a carico dell’Amministrazione, sempre con le limitazioni da essa imposte mediante definizione del profilo di abilitazione al traffico e ai servizi dell’utenza in questione;
- per quanto riguarda il traffico dati nazionale, il Fornitore potrà sospendere il servizio solo dopo averne dato preventivo avviso all’Amministrazione e, in conseguenza di tale avviso, l’Amministrazione non abbia disposto che da quel momento, e fino alla regolarizzazione della posizione del dipendente, tutto il traffico dati nazionale sia a carico dell’Amministrazione stessa.
Domanda n. 89.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Capitolo 11, Pag. 110 Domanda: si chiede di confermare quanto segue:
• tutti gli Ordinativi di Fornitura descritti nel capitolo 11, contenenti richieste il cui espletamento determina incrementi economici in termini di canoni di servizi oppure di importi una tantum, devono essere inoltrati tramite il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione messo a disposizione da Consip.
• tutte quelle comunicazioni che determinano solo modifiche di configurazione dei servizi già in essere che non causano variazioni dei corrispettivi dovuti dall’Amministrazione, potranno essere inviate direttamente al Customer Care via fax oppure tramite l’applicazione Web messa a disposizione.
Risposta
In generale ai sensi di quanto previsto dal par. 11 del Capitolato tecnico le richieste di attivazione e di variazione dei servizi vengono effettuate attraverso Ordinativi e, pertanto, attraverso il Sistema di e-Procurement. Rimane ferma la possibilità, per l’Amministrazione, di utilizzare ulteriori modalità laddove espressamente previste nell’ambito del medesimo par. 11.
Domanda n. 90.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Capitolo 11, Pag. 110
Domanda: nel caso in cui un’Amministrazione debba inviare al Fornitore un Ordinativo di Fornitura e non sia dotata di firma digitale dovrà comunque generare l’ordinativo tramite il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e successivamente inviarlo tramite fax dopo averlo sottoscritto. Si chiede di confermare che tale ordinativo deve considerarsi non accettabile fintantoché non si verifichi una delle due seguenti situazioni:
• a seguito dell’invio dell’ordinativo tramite fax, l’Amministrazione non abbia anche confermato il suo invio tramite il portale messo a disposizione da Xxxxxx;
• a seguito dell’invio dell’ordinativo non firmato digitalmente tramite il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, l’Amministrazione non abbia anche effettuato il suo invio tramite fax;
Pertanto, non partiranno i tempi di attivazione previsti per le varie tipologie di servizi e, conseguentemente, il calcolo delle eventuali penali dovrà essere fatto al netto dell’intervallo di tempo in cui l’iter di invio
dell’ordinativo non si sia completato. Risposta
Così come prescritto all’art. 3, comma 7 delle Condizioni Generali, nel caso di impossibilità per il Punto Ordinante di sottoscrivere con firma digitale l’Ordinativo di Fornitura, il Punto Ordinante potrà inviare tramite il Sistema l’Ordinativo di Fornitura sprovvisto di firma digitale, stampare il medesimo Ordinativo di Fornitura, sottoscriverlo con firma autografa e inviarlo al Fornitore via fax o a mezzo raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo anche elettronico. In tal caso il singolo contratto attuativo si conclude con la ricezione da parte del Fornitore dell’Ordinativo di Fornitura trasmesso dall’Amministrazione Contraente con le modalità sopra indicate.
Rimane fermo che non è consentito l’invio di Ordinativi di Fornitura con altre modalità.
Domanda n. 91.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 11.2, Pag. 114
Domanda: si chiede di confermare che la durata dei servizi richiesti mediante Ordinativi collegati al primo è pari a quella del Contratto di Fornitura stipulato dall’Amministrazione con l’invio del primo Ordinativo di Fornitura.
Risposta
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, sono stipulati dalle Amministrazione mediante invio dell’Ordinativo di Fornitura, ed hanno la durata definita all’art. 5 dello Schema di Convenzione. Gli Ordinativi collegati, così come definiti all’art. 2 lett. i dello stesso Xxxxxx, integrano il contratto con i servizi in essi richiesti, ma non mutano la durata del contratto stesso.
Domanda n. 92.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 11.2.3, Pag. 116
Domanda: si chiede di confermare che per ogni utente è prevista l’attivazione del servizio di Dual Billing per una sola utenza a lui intestata.
Risposta
E’ facoltà del Fornitore rifiutare l’attivazione del servizio di Dual Billing per più di un’utenza assegnata ad uno stesso soggetto.
Domanda n. 93.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Paragrafo 14, Pag. 143
Domanda: con riferimento alla definizione della penale identificata dall’ID 27, in considerazione del fatto che il parametro di qualità del servizio di Customer Care “Tempo di attesa netto per il servizio telefonico di Customer Care nel 95%” è consolidato su base settimanale e che, come definito al par. 9.1.2 pag. 88, tale parametro si misura mediante campagne di telefonate effettuate su base settimanale i cui risultati saranno “consolidati” in un unico valore misurato, si chiede di chiarire in che modo dovrà essere misurato il parametro di qualità in questione onde applicare la penale di cui sopra per il mancato rispetto del valore V dichiarato dal Fornitore per il periodo temporale delimitato da due giorni in cui invece il parametro è rispettato.
Risposta
Il valore della penale citata, applicabile dall’Amministrazione contraente, è definito dall’ID 27 del par. 14 del Capitolato come “1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, a partire dal giorno in cui sia rilevato un tempo netto di attesa superiore a quanto offerto, fino al giorno di ripristino del valore offerto”. Operativamente, l’Amministrazione potrà condurre una campagna settimanale di misure così come previsto a pag. 88 del Capitolato.
Qualora la campagna di misure rilevi un tempo netto di attesa superiore a quanto offerto, il giorno in cui tale campagna sarà conclusa (il settimo) corrisponderà al giorno in cui è rilevato il disservizio, che sarà comunicato dall’Amministrazione al Fornitore. Quest’ultimo provvederà a dare comunicazione all’Amministrazione dell’avvenuto rispristino del valore offerto, determinando così la data di ripristino. Sarà a questo punto facoltà dell’Amministrazione eventualmente verificare, con una nuova campagna settimanale di misure a partire dalla data di rispristino dichiarata dal Fornitore, che il tempo netto di attesa sia effettivamente ritornato inferiore o pari al valore V offerto.
Domanda n. 94.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Capitolo 14, Pag. 147 – ID Parametro 46
Domanda: in considerazione del fatto che i Flussi Datamart si compongono di diverse tipologie (ORD3, DTG3, SED3, ERG3, etc.), si chiede di confermare che la penale relativa al ritardo di invio rispetto alla scadenza del 15 di ogni mese non verrà applicata singolarmente alle diverse tipologie. Ad esempio se in un mese devono essere inviate 4 diverse tipologie di flussi di cui 2 vengono inviati entro il 15 del mese, la terza il 20 del mese e la quarta il 25 dello stesso mese, la penale applicata sarà pari a 10 giorni per 300,00 Euro e non 5 giorni per 300,00 Euro più 10 giorni per 300,00 Euro.
Risposta
Si conferma, la penale verrà applicata per ciascun giorno di ritardo, calcolato a partire dalla data x richiesta per l’invio dei flussi, fino alla data y in cui saranno stati inviati tutti i flussi il cui invio era richiesto per la data x.
Domanda n. 95.
Documento: Allegato 4 – Capitolato Tecnico, Capitolo 14, Pag. 147 – ID Parametro 47
Domanda: si chiede di confermare che il soggetto che applica la penale indicata sia esclusivamente l’Amministrazione Aggiudicatrice.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 96.
Nel capitolato tecnico (allegato 4) al capitolo 7 al paragrafo 7.2 alla pagina 66 viene richiesto: "Il concorrente dovrà offrire almeno un servizio di Workforce Automation applicabile " . Nel capitolato tecnico (allegato 4)
al capitolo 7 al paragrafo 7.3 alla pagina 68 viene richiesto:"Per i servizi di workforce automation, è prevista (e richiesta dal Sistema per la presentazione dell'Offerta Economica) un 'unica tariffa, comprensiva sia della componente server sia di quella client:
• Canone mensile per ciascun telefono/tablet su cui è installato il client per la fruizione del servizio " Si chiede:
• di chiarire nel caso in cui un concorrente decida di offrire più servizi se il Canone Mensile indicato è da considerarsi per servizio ovvero un teIefono/tablet su cui sono erogati due o più servizi pagherà un unico canone indipendentemente da numero di servizi attivati. Ossia ipotizzando che il valore di canone mensile proposto dal concorrente sia "Y" nel caso di una
pubblica amministrazione con due telefoni/tablet così configurati: o telefono 1 = servizio 1 + servizio 2
o tablet 2 = servizio 3
il canone mensile da applicare ogni mese alla Pubblica Amministrazione Contraente sarà:
A. 3xY
B. 2xY. Risposta
Il canone è applicato per ciascun servizio. Pertanto, per un terminale su cui venga richiesta la fruizione di due distinti servizi, verranno pagati due canoni. O ancora, nell’esempio della domanda, la risposta è A, cioè 3xY. Si precisa al contempo che:
a. Nel caso in cui il concorrente offra più servizi, questi dovranno poter essere attivati dal Fornitore, o comunque pagati dall’Amministrazione, indipendentemente l’uno dall’altro. Ad esempio, nel caso in cui siano offerti il “servizi 1” e il “servizio 2”, e l’Amministrazione richieda l’attivazione del “servizio 1”, il Fornitore non potrà richiedere un canone doppio, anche se l’attivazione del “servizio 1” comporti, ad esempio per un vincolo tecnico del Fornitore, anche l’attivazione del “servizio 2”. In quest’ultimo caso, peraltro, il concorrente potrà più utilmente definire in Offerta Tecnica, ai fini del punteggio tecnico, un unico “servizio k” che includa sia il “servizio 1” sia il “servizio 2”, alla luce di quanto precisato alla seguente lettera b;
b. Nell’ambito della valutazione delle caratteristiche dei servizi di workforce automation offerti, di cui al disciplinare di gara, par. 5.1.1 – ID 59, verranno considerati l’ampiezza e la rilevanza degli ambiti di applicabilità descritti, con riferimento sia al complesso dei servizi offerti, sia a ciascuno di essi.
Domanda n. 97.
Nel capitolato tecnico (allegato 4) al capitolo 9 al paragrafo 9.1.1. alla pagina 85 viene richiesto:
"In caso di guasti non di competenza del Fornitore il servizio di Customer Care dovrà svolgere tutte le attività necessarie per agevolare l'Amministrazione/Ente nel superamento delle problematiche di coordinamento dei vari fornitori interessati"
Si chiede:
• di chiarire meglio a quali fornitori si fa riferimento. In particolare chiarire se ci si riferisce anche a fornitori diretti della Pubblica Amministrazione con cui il Customer Care del fornitore debba interfacciarsi.
Risposta
Ci si riferisce ai casi in cui il servizio in convenzione non sia correttamente fruibile dall’Amministrazione non per guasti di competenza dell’aggiudicatario della presente gara, ma di altri Fornitori. A titolo esemplificativo, si citano i disservizi nell’ accesso ad Internet che pregiudichino la fruizione di servizi in convenzione. Non è richiesto al Customer Care del fornitore aggiudicatario di interfacciarsi direttamente con gli altri fornitori.
Domanda n. 98.
Nel capitolato tecnico (allegato 4) al capitolo 9 al paragrafo 9.1.1 alla pagina 85 viene richiesto:
"gestione delle comunicazioni relative a furto o smarrimento: la disattivazione della SIM dovrà essere immediata e contestuale alla segnalazione effettuata al Customer Care;"
Si chiede:
• di chiarire se per disattivazione si intende l'inibizione al traffico voce, dati ed SMS uscente per poi chiedere il reintegro della SIM con una nuova o è richiesta anche la disattivazione totale del contratto e della SIM
Risposta
Si intende la sospensione dell’utenza, con inibizione del traffico uscente, consentendo il reintegro della SIM smarrita
o rubata.
Domanda n. 99.
Nel capitolato tecnico (allegato 4) al capitolo 9 al paragrafo 9.2 alla pagina 91 viene richiesto: "Attivazione delle utenze e configurazione iniziale delle stesse;" Si chiede:
• Se questa richiesta sia riferita a immissione di nuovi contratti o sia riferita agli ampliamenti dei contratti in essere con nuove SIM.
Risposta
Le utenze sono ordinate dalle Amministrazioni con le modalità previste dal par. 11.1 e 11.2 del Capitolato Tecnico, che fanno riferimento rispettivamente agli Ordinativi di Fornitura e agli Ordinativi collegati, quindi alla stipula di nuovi contratti attuativi e all’eventuale ampliamento degli stessi. L’attivazione e configurazione di cui alla domanda, fa riferimento a SIM ordinate dalle Amministrazioni con dette modalità, e già consegnate dal Fornitore.
Domanda n. 100.
Nel capitolato tecnico (allegato 4) al capitolo lO al paragrafo 10.3 alla pagina 108 viene richiesto:
"Si richiede, comunque, piena flessibilità in termini di modalità di erogazione d,e i flussi da parte del Fornitore, in funzione di specifiche emesse dall'Amministrazione aggiudicatrice durante il periodo di validità della Convenzione stessa. "
Si chiede:
• di chiarire la dicitura "piena flessibilità" Risposta
Nel corso del periodo di validità della convenzione, potrebbero variare le esigenze tecniche o informative da parte dell'Amministrazione Aggiudicatrice. Di conseguenza, eventuali modifiche al Flusso di Data mart potranno essere concordate tra le parti, mediante semplice scambio di corrispondenza tra il Responsabile del Servizio ed il referente individuato da Consip.
Domanda n. 101.
Nel capitolato tecnico (allegato 4) al capitolo 12 al paragrafo 12.1 alla pagina 123 viene richiesto: "L'Amministrazione Aggiudicatrice richiederà al predetto concorrente la consegna del "Piano dettagliato della copertura", consistente nell'insieme delle mappe di copertura che comprendano tutti i Comuni Italiani per i quali il concorrente abbia dichiarato, nell'ambito del Piano della Copertura e dei dati di cui alla sezione 3, una copertura diversa da zero per almeno uno dei servizi richiesti nella predetta sezione. Le mappe dovranno essere in scala almeno 1:50.000, e dovranno indicare, con linee e diversi colori di riempimento, le diverse zone di copertura relative ai diversi servizi e alle diverse 'velocità di cui alla Tabella 3. Per ciascuna di tali zone dovrà essere inoltre indicata la tecnologia utilizzata per erogare i servizi e le velocità di cui sopra, nonché l'area in Km2 della zona stessa. "
Si chiede se:
• è possibile fornire tali mappe in formato elettronico o è mandatario fornirle in formato cartaceo
• Qualora si mandatario fornire tali mappe in formato cartaceo è possibile stampare le mappe di copertura radio richieste scomponendo l'intero territorio nazionale secondo una griglia regolare formata da fogli di dimensione A3 con scala 1:50.000 In questo caso, ovviamente, i confini comunali potrebbero ricadere anche su più fogli A3 oppure più comuni potrebbero essere compresi all'interno dello stesso foglio.
• È sufficiente che l'indicazione della area coperta con una determinata velocità/servizio sia riportata comune per comune nelle tabelle di copertura e non sulle mappe.
Risposta
E’ possibile fornire le mappe in formato elettronico. Si conferma che le mappe dovranno indicare, con linee e diversi colori di riempimento, le diverse zone di copertura relative ai diversi servizi e alle diverse velocità di cui alla Tabella
3. Ai fini dell’indicazione della tecnologia utilizzata per erogare i servizi e le velocità di cui sopra, potrà essere associata una legenda che associ le tecnologie a colori e/o linee delle mappe. Solo per quanto riguarda “l’area in Km2 della zona stessa”, essa potrà essere indicata nelle tabelle di copertura invece che sulle mappe.
Domanda n. 102.
Nel capitolato tecnico (allegato 4) al capitolo Il al paragrafo Il.2.1 alla pagina 115 viene richiesto:
"In ogni caso, l'attivazione delle SIM, se richiesta via web, dovrà essere effettuata entro 48 (quarantotto) ore dalla richiesta"
Si chiede:
• di chiarire se si tratta di ore lavorative o solari Risposta
Si tratta di ore solari.
Domanda n. 103.
Nel capitolato tecnico (allegato 4) al capitolo Il al paragrafo Il.2.3 alla pagina 116 viene richiesto:
"L'attivazione dei servizi di Dual Billing dovrà essere effettuata entro 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta, se inviata xxx xxx, xx xxxxx 00 (xxxxxxxxxxx) ore dalla richiesta, se inviata via web(qualora tale modalità sia stata prevista dal concorrente in risposta alla sezione 9.2). "
Si chiede:
• Di chiarire se si tratta di 48 ore lavorative o solari
Risposta
Si tratta di ore solari, e si ribadisce che tale termine di applicherà solo nel caso in cui il concorrente abbia offerto, quale caratteristica migliorativa, la possibilità di richiedere via web l’attivazione dei servizi di dual billing.
Domanda n. 104.
Si chiede che vengano fomite a tutti i concorrenti quante più possibili delle seguenti informazioni come storico della convenzione "telefonia mobile 5".
• Stima della quantità totale delle Pubbliche Amministrazioni (Punti Ordinanti) che hanno aderito alla convenzione "telefonia mobile 5". ·Se è possibile fornire anche il dettaglio di quante di queste amministrazioni:
o hanno contrattualizzato un numero di SIM superiore a 100
o hanno contrattualizzato un numero di SIM compreso tra 30 e 100
o hanno contrattualizzato un numero di SIM inferiore a 30
o hanno contrattualizzato servizi di SMS Base e/o Avanzato
o hanno contrattualizzato un servizio di accesso alla LAN/lntranet dell' Amministrazione attraverso connessione Internet con APN dedicato
• Stima della percentuale delle SIM che nella convenzione. "telefonia mobile 5" hanno attivato il servizio di Dual billing rispetto al totale SIM
Risposta
La Stazione appaltante, nella sua qualità di centrale di committenza per le Pubbliche Amministrazioni, ha fornito nella documentazione di gara tutte le informazioni rilevanti in suo possesso utili alla formulazione dell'offerta, che peraltro ha utilizzato e palesato nella definizione dei pesi per la valutazione delle offerte. Ad ogni buon conto, fermo quanto sopra, si rendono disponibili i seguenti dati aggregati, basati sulle informazioni disponibili all’Amministrazione Aggiudicatrice, relative alla convenzione “Telefonia Mobile 5” ed aggiornati al 30 aprile 2013.
La seguente tabella contiene i dati richiesti relativamente al numero di Punti Ordinanti (PO), sia totale sia suddiviso per intervalli di utenze complessivamente ordinate dai PO.
NUMERO DI PO CHE HANNO ORDINATO PIÙ DI 100 UTENZE | 1.194 |
Numero di PO che hanno ordinato tra 30 e 100 utenze | 1.240 |
Numero di PO che hanno ordinato meno di 30 utenze | 2.903 |
Numero totale PO | 5.337 |
Il numero complessivo di Punti Ordinanti che hanno attivato servizi di messaggistica SMS di base e/o avanzata, e pari a 162.
Non sono disponibili dati relativi al numero di Punti Ordinanti che hanno richiesto il servizio di accesso alla LAN/lntranet dell' Amministrazione attraverso connessione Internet con APN dedicato, né sulla percentuale delle SIM che hanno attivato il servizio di Dual Billing, servizi entrambi che non comportano costi a carico delle Amministrazioni.
Domanda n. 105.
Capitolato Tecnico - Capitolo 8.2 - Terminali radiomobili Paragrafo 8.2.2 Tipologia telefoni
Nel Disciplinare di gara, al paragrafo 4.4.5 Offerta Tecnica a pag. 36, si richiede quale documento obbligatorio per i requisiti relativi al tasso di assorbimento dell’apparato ed al consumo energetico dl caricabatteria, una copia conforme all’originale del rapporto di prova predisposto da un laboratorio…….
In virtu’ del fatto che xxxx ha sottoscritto accordi di NDA con i Vendor, si ritiene che il soggetto partecipante alla gara possa presentare una dichiarazione (rilasciata dal proprio legale rappresentante o procuratore) nella qualesi certificano le informazioni tecniche dei prodotti richieste da bando. Si chiede, cortesemente, a Codesta Stazione Appaltante di confermare tale modalità.
Risposta
Preliminarmente si precisa che i requisiti di compatibilità ambientale dei terminali radiomobili – tipologia telefoni, cui si riferiscono i documenti richiesti nella citata sezione del disciplinare, non sono richiesti quali requisiti minimi, ma previsti quali caratteristiche migliorative dei terminali, e che la mancata presentazione o la presentazione di documentazione non idonea a comprovare il possesso di tali requisiti comporterà la non attribuzione del relativo punteggio tecnico.
Si conferma che, ai fini della comprova dei predetti requisiti e dunque dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico, il fornitore dovrà produrre in offerta la documentazione richiesta alla richiamata sezione del disciplinare nonché al par. 8.2.2, pag. 75 del Capitolato Tecnico.
Ciò premesso, la mera dichiarazione sostituiva relativa alle caratteristiche richieste, seppur rilasciata dal concorrente o dal fabbricante, non può ritenersi idonea a comprovare il rispetto e l’ottemperanza da parte dei prodotti offerti, del requisito richiesto.
Domanda n. 106.
Capitolato Tecnico - Capitolo 8.2 - Terminali radiomobili Paragrafo 8.2.2 Tipologia telefoni
Alla tabella 13 di pag. 74 del capitolato tecnico, relativa ai requisiti minimi dei telefoni, viene indicato che i terminali della categoria top e Intermedia devono avere Applicazioni SW installabili ed aggiornabili. Tale richiesta puo’ essere riferita alla prerogativa dei SO android/w8/etc che prevede la possibilita’ di aggiornare automaticamente le applicazioni all’interno del dispositivo?
Risposta
La presenza di sistemi operativi quali quelli citati, che permettono di installare ed aggiornare, eventualmente in modalità automatica, le applicazione all’interno del dispositivo, dà luogo al rispetto del requisito minimo citato nella domanda.
Domanda n. 107.
Capitolato Tecnico - Capitolo 8.2 - Terminali radiomobili Paragrafo 8.2.2 Tipologia telefoni
Le varianti di memoria dei terminali IPhone possono essere considerate come modelli diversi tra loro? Risposta
La risposta è si, essendo contraddistinti da una diversa caratteristica tecnica (la memoria interna di archiviazione), corrispondente ad un diverso e non modificabile hardware.
Domanda n. 108.
Capitolato Tecnico - Capitolo 10–Servizi Rendicontazione e di fatturazione Paragrafo 10.4 Qualita’ dei servizi di fatturazione
L’integrazione con il sistema di Data Mart puo’ avvenire in quali modalita’? solo collegamento al sito (e quindi con input manuali) oppure anche tramite ftp o altre modalita’ di integrazione?
Potete spiegare meglio quali tecnologie e protocolli sarebbero messi a disposizione? Risposta
Al momento la modalità di trasmissione informazioni al sistema avviene esclusivamente attraverso il collegamento al sito ed upload manuale dei file. Non si escludono evoluzioni della piattaforma di e-procurement con le quali potranno essere implementate, accanto all’attuale modalità, anche modalità di trasmissione automatiche, tramite l’implementazione di webservices, ma si tratta di evoluzioni al momento allo studio e non pianificate.
Domanda n. 109.
Capitolato Tecnico - Capitolo 5 –Servizi di trasmissione dati
Si chiede conferma che le utenze (siano esse sim voce e/o dati) potranno sviluppare traffico dati nazionale unicamente attivando il servizio dati a Plafond nei tagli previsti di 500 MB/ 4 GB / 20 GB – mese.
Non sarà quindi possibile effettuare traffico dati nazionale a consumo, se non al superamento del traffico previsto nel plafond utilizzato.
Risposta
Si conferma.
Domanda n. 110.
Disciplinare di gara – Paragrafo 5.1.2 – Punteggio Economico – Tabella 2
In riferimento al traffico dati Nazionale - MB a consumo – con un volume pari a (W) 292.769.549 MB, si chiede conferma che tale valore sia riferito al traffico stimato come traffico eccedente i servizi dati nazionali a plafond. Risposta
Si conferma.
Domanda n. 111.
Disciplinare di gara – Paragrafo 5.1.2 – Punteggio Economico –
Si chiede conferma che i pesi (W) indicati nelle Tabelle Economiche si riferiscono ad un periodo medio di durata di 27,7 mesi.
Risposta
Si conferma quanto indicato nella citata sezione del disciplinare. I pesi (W) delle Tabelle Economiche sono basati su stime effettuate in base agli elementi definiti in detta sezione, e stimando in 27,7 mesi il periodo medio di attività delle 900.000 utenze che costituiscono il massimale.
Domanda n. 112.
Capitolato tecnico – Paragrafo 8.2 – Terminali radiomobili e Disciplinare di gara Par. 5.1.2 - Tabella 5 Terminali radiomobili
In considerazione che nel capitolato tecnico, Par 8.2 – pag 70, viene indicata la possibilità da parte delle Amministrazioni di poter richiedere un numero di apparati radiomobili minore o uguale al numero di sim richieste (quindi complessivamente fino a 900.000 utenze), si chiede conferma che il numero massimo di terminali determinato dalla somma dei pesi indicati nella tabella 5 (per un totale di 6.351.659 canoni mensili riconducibili a circa 229.000 terminali radiomobili) si riferisce al numero massimo di terminali che saranno forniti dell’ambito della Convenzione.
Risposta
Non si conferma.
Si richiama a tal proposito quanto indicato nell’ultimo capoverso del par.5.1.2, pag. 70, ove si precisa che i pesi sono utilizzati come meccanismo deterministico per il confronto delle offerte economiche, e non sono in alcun modo impegnativi circa l’effettiva diffusione dei servizi e i relativi consumi nell’ambito della Convenzione, né vincolanti ai fini contrattuali, atteso che in caso di aggiudicazione il Fornitore si impegna a prestare ogni servizio richiesto sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito.
Infine si ribadisce il vincolo tra numero di terminali e numero di SIM, di cui al par. 8.2 del Capitolato tecnico, così come chiarito anche alla risposta al quesito n. 70.
Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione
Ing. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
(Il Direttore)