DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE CIMITERIALE COMUNALE CONSISTENTE NELLE ORDINARIE ATTIVITA' DI SERVIZI CIMITERIALI – CIG: 92438878DD
In esecuzione alla Determinazione del Responsabile del Settore V – Servizi di Promozione territoriale n. 618 del 26.05.2022, nella quale il Comune di Sabaudia si è determinato a contrarre ed ha indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto, di seguito si riportano le condizioni e le modalità di affidamento:
0.Tipologia di affidamento:
Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. Per la gestione della gara indicata in oggetto il Comune di Sabaudia si avvale di una Piattaforma telematica Net4Market. Tutta la documentazione di gara, pertanto, è disponibile su tale Piattaforma. La gara si svolgerà con un sistema telematico. Non saranno, quindi, prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse.
Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dei concorrenti. Le imprese che intendono partecipare alla gara sono tenute a registrarsi.
1. Oggetto dell’appalto: esecuzione delle prestazioni relative alla gestione cimiteriale comunale consistenti nelle ordinarie attività di servizi cimiteriali, il tutto dettagliatamente specificato agli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 8 -bis del Capitolato prestazionale o C.S.A allegato al presente Disciplinare di gara.
2. Luogo di esecuzione:
Cimitero del Comune di Sabaudia.
Xxx xxx Xxxxxxxx, 0, 00000, Xxxxxxxx, XX, Xxxxxx, ITI44
3. Importo dell’appalto e modalità di esecuzione:
L’appalto è fissato all’anno in:
a) euro 28.000,00 (ventottomila/00);
b) euro 20.000,00 per le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione, ricognizione, risanamento loculo (attività di manutenzione straordinaria);
c) euro 2.000,00 quali oneri da rischi interferenziali non soggetti a ribasso d’asta;
e deve intendersi affidato “a corpo ed a forfait” per gli importi di cui ai punti a) e c) e a misura per gli importi di cui al punto b). In particolare per gli interventi di cui al punto b) si farà riferimento alle delle tariffe unitarie indicate all’art.20 del CSA.
L'importo contrattuale si intende al netto dell'I.V.A.
Il comune di Sabaudia si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63 comma 5, del Codice, di affidare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi fino ad un massimo di due anni per l’importo stimato di € 100.000,00.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35 comma 1 e 4 del Codice, il valore globale presunto dell’appalto posto a base di gara, comprensivo delle opzioni di cui al precedente capoverso, è pari a € 200.000,00= così ripartiti:
a) €100.000,00 = – Importo presunto posto a base di gara
b) € 100.000,00 = – facoltà di ripetizione di servizi analoghi
Per la parte a corpo l'importo si intende altresì comprensivo di tutte le prestazioni, forniture, noli e mezzi d'opera comportati dalla esecuzione dell'appalto, comprese le spese vive e/o quote di ammortamento degli investimenti per l'acquisizione di mezzi, attrezzature e materiali di consumo, carburanti per mezzi, spese dirette ed indirette per il personale, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria per l'alloggio del custode, i consumi, le spese generali dell'impresa, gli oneri accessori, le tasse e l'utile dell'Appaltatore, e quant'altro necessario per l'espletamento delle attività, senza alcun diritto a diversi compensi, come specificato nell’art. 19 del capitolato prestazionale.
Per la parte a corpo il prezzo aggiudicato si intende fisso e immodificabile (art. 19 del C.S.A).
La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere alla Ditta aggiudicataria di eseguire nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati nei limiti del quinto d’obbligo (art. 106, comma 12, del D. Lgs. n.50/2016), senza che l’impresa appaltatrice possa rifiutarsi. In caso di superamento del quinto d’obbligo, i corrispettivi potranno essere concordati dalla Stazione Appaltante in modo coerente con quello dell'aggiudicazione (art. 11 del C.S.A).
4. Durata dell’appalto:
Due anni dalla data di stipula del contratto o dalla data del verbale di consegna del servizio come specificato all’art. 17 del CSA e all’art.6 dello schema di contratto allegato agli atti di gara.
5. Finanziamento:
Risorse di bilancio comunale.
6. Anticipazione del prezzo e pagamento del corrispettivo:
E’prevista a favore dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale annuale ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti.
L'Appaltatore avrà diritto al pagamento dei corrispettivi con cadenza bimestrale dietro presentazione di regolare fattura, in conformità alle previsioni contenute all’art. 20 del CSA, nel rispetto dei termini previsti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010, n. 136.
7. Penali:
Le penali di entità compresa tra € 200,00 ed € 2.000,00, a seconda della gravità dell’errore o inadempienza anche parziale potranno, essere applicate nei casi previsti dall’art. 25 del CSA.
8. Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta ai sensi dell'artt. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da svoltersi secondo quanto previsto nel disciplianare telematico allegato al presente disciplinare di gara, sulla piattaforma net4market.
9. Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.lgs n. 50/2016).
10. Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo rubricato come “Modalità di presentazione delle offerte”, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo d’interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8, del Codice;
• operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45, comma1, all'art.49 ed all’art. 83, comma 3, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47 e 48 del Codice.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del Codice e, in forza dell’art. 216 comma 14 del Codice, di cui all’art. 92 del DPR 207/10. Per poter presentare offerta è necessario provvedere a propria cura all’iscrizione presso la piattaforma net4market raggiungibile presso l’indirizzo internet: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxx?xxXxxxx0
11. Condizioni di partecipazione:
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c),c-bis),c-ter),c-quater),d), e), f),f-bis), f- ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
Si specifica inoltre che:
a) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art. 37 del d.l. 03/05/2010, n.78 convertito in legge n. 122/2010;
b) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
c) Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), (consorzi fra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) ai sensi dell’art. 48, comma 7, terzo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili). In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
d) Ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
e) Le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
o nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo
comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della sub-associazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Per le imprese che abbiano rapporti diretti di controllo, di collegamento, o siano a loro volta controllate, ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., è ammessa la contemporanea partecipazione sia dell’impresa controllante che dell’impresa controllata purchè si dimostri che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
12. Documentazione di Gara:
Il disciplinare di gara è pubblicato per estratto sulla G.U.R.I n.88 del 29/07/2022 ed in
versione integrale all’Albo Pretorio online del Comune di Sabaudia, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibile di cui all’art. 73, comma 4, D. lgs. 50/2016, sul sito internet del Comune di Sabaudia.
L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione, sulla homepage del proprio sito istituzionale, l'accesso libero e incondizionato a tutti i documenti di gara.
L’Amministrazione pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art.52, comma 1 e segg. del Codice dei contratti, le richieste d’invio dei documenti di gara.
La documentazione posta a base di selezione costituita da:
y) Bando di gara;
z) Disciplinare Telematico;
a) Capitolato prestazionale;
b) Quadro economico del servizio;
c) Stima costi sostenuti negli anni 2019- 2020 e 2021 per le operazioni cimiteriali;
d) Disciplinare di gara rev.1;
e) Schema di contratto e relativo allegato;
f) Xxxxxx A di autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - professionale;
g) Modulo B di dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
h) Modulo C di presentazione di offerta in A.T.I.;
i) Modulo D1 di Offerta tecnica;
k) Xxxxxx E di concorrente dichiarante l’avvalimento;
l) Modulo F di impresa ausiliaria in avvalimento;
m) Modulo G di autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente;
n) Modulo H di dichiarazioni integrative;
o) Xxxxxx I dichiarazione di conto corrente dedicato;
p) Xxxxxx L di dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di progetto;
q) DGUE in versione editabile;
è consultabile e scaricabile dal portale della piattaforma net4market raggiuntibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxx?xxXxxxx0 . Essa è altresì visionabile presso la sezione amministrazione trasparente – bandi e contratti – del sito internet online del comune di Sabaudia. Il Responsabile Unico del procedimento è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
13. Informazioni inerenti la procedura:
Le dichiarazioni di cui al presente disciplinare per procedura aperta sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche. Qualora l’operatore economico non intenda utilizzare i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante le dichiarazioni rese devono avere comunque gli stessi contenuti dichiarativi indicati in detti modelli.
14. Subappalto: consentito nei limiti indicati all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 come riportato all’art. 31 del C.S.A.
15. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
Ai sensi dell’art. 81, comma 2, ultimo capoverso, e dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n.50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PassOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Nel caso di impossibilità/indisponibilità del sistema AVCPass l’Amministrazione procederà direttamente alla verifica dei requisiti.
La mancata inclusione del PassOE non costituisce causa di esclusione dell’operatore economico in sede di presentazione dell’offerta. La stazione appaltante è tenuta a verificare, nella prima seduta di gara, l’inserimento del PassOE nella busta contenente la documentazione amministrativa e, laddove ne riscontri la carenza, dovrà richiedere all’operatore economico interessato di acquisirlo e trasmetterlo in tempo utile a consentire la verifica dei requisiti, avvertendolo espressamente che in mancanza si procederà all’esclusione dalla gara e alla conseguente segnalazione all’Autorità ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 213 comma 13, del Codice, essendo il PassOE l’unico strumento utilizzabile dalla stazione appaltante per procedere alle prescritte verifiche.
16. Soccorso Istruttorio:
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Il concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite il sistema delle comunicazioni su portale net4market, ove saranno indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine del computo del termine perentorio assegnato (n. 5 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di consegna della comunicazione su portale net4market. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17. Termine di validità dell'offerta:
L'offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza del termine utile per la ricezione delle offerte. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
18. Modalità di presentazione della documentazione:
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:
a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata copia della relativa procura;
c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete d’imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l’art. 86 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
19. Comunicazioni:
Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e tutti gli scambi d’informazioni tra stazione appaltante e operatori economici s’intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso il portale net4market, nell’ambito della specifica procedura di gara. Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all’ufficio, diversamente l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, nell’area chiarimenti della specifica produra di gara sulla piattaforma net4market, almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sulla piattaforma net4market.
Con la partecipazione alla procedura, il concorrente elegge domicilio presso la piattaforma net4market.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni d’imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario s’intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento le comunicazioni di cui all'articolo 52 del Codice andranno recapitate ad entrambe le parti ai sensi dell’art. 89, comma 9, del D.Lgs. n.50/2016.
20. Sopralluogo: Il sopralluogo non è obbligatorio ma facoltativo e non è previsto il rilascio del relativo attestato.
21. Modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione:
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o in forma di scrittura privata (art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e art. 22 del C.S.A.). Appalto in parte a corpo ed in parte a misura.
22. Ulteriori disposizioni
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del Codice.
E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.
L’offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel presente disciplinare per la scadenza della presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
Le spese riguardanti la pubblicazione dell’estratto del presente disciplinare in GURI nonché quelle di post informazione sono rimborsate al Comune di Sabaudia dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 02.12.2016 pubblicato in G.U. il 25.01.2017.
In analogia a quanto stabilito dall’art. 110 del Codice, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto originario aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali risulti concretamente accertabile che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 50/2016.
PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
Le ditte interessate alla partecipazione alla gara dovranno far pervenire, entro e non oltre l’orario e il termine perentorio indicato nella piattaforma net4market, le offerte secondo le indicazioni previste dal disciplinare telematico. Xxxxxxx prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte secondo la procedura prevista per la valutazione delle offerte dal disciplinare telematico.
L’offerta sarà composta da una “documentazione amministrativa”, da “una offerta tecnica” e da una “offerta economica”
⚫ CONTENUTO DELLA PARTE DENOMINATA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
A) Domanda di partecipazione sottoscritta con firma digitale (Modello A), dal legale rappresentante del concorrente, con allegato il documento d’identità del sottoscrittore debitamente scansionato; la domanda può essere sottoscritta con firma digitale anche da un procuratore del legale
rappresentante ed in tal caso va la relativa procura debitamente scansionata oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura. Si precisa che:
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta con firma digitale dalla mandataria/capofila;
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta con firma digitale dal consorzio medesimo;
Nel caso di aggregazioni d’imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
⚫ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
⚫ se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
⚫ se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
A.1) la domanda dovrà essere accompagnata da dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il Modello A e modulo DGUE, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a pena di esclusione, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art.80 comma 1, lett. a), b),b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5, lett. a), b), c), c-bis), c- ter, c-quater, d), e), f), f-bis), f- ter), g), h), i), l), m), del D. Lgs n 50/2016 e precisamente:
⚫ di aver esaminato gli elaborati progettuali, di avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla sua esecuzione e di aver giudicato lo stesso realizzabile e l’importo a base di affidamento nel suo complesso remunerativo e tali da consentire le condizioni economiche offerte;
⚫ di impegnarsi ad effettuare il servizio così come disciplinato nel capitolato speciale d’appalto nel presente disciplinare, nello schema di contratto, nel quadro economico d’appalto e in tutti i documenti a base dell’affidamento;
⚫ di essere in possesso di tutte le autorizzazioni ed attrezzature necessarie e idonee a garantire lo svolgimento del servizio in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa di riferimento;
⚫ di accettare l'applicazione, all'appalto in questione, delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs.
n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle linee Guida dell’Anac ed in ogni altra normativa regolante la materia;
⚫ l'inesistenza di una causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri); Tali prescrizioni e divieti trovano applicazione non solo ai dipendenti che esercitano i poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche ai dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti a elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente - Orientamento ANAC n° 241 del 21.10.2015);
⚫ l'insussistenza di una causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231);
⚫ di non determinare con la propria partecipazione una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dello stesso nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del D. Lgs. n.50/2016 e che ciò non possa essere risolto con misure meno intrusive;
⚫ di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs n 50/2016;
⚫ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge n. 55/90;
⚫ di non aver presentato nella gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione
⚫ o dichiarazione non veritiere;
⚫ di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
⚫ di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 o quelli di cui artt.120 e seguenti della legge 689/81 e s.m.i.;
⚫ di non essere iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 eal D.M. dell’Economiae Finanzedel 21.11.2011;
⚫ Oppure (evidenziare la parte che interessa):
⚫ che il concorrente è iscritto nella “black list” di cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011 e pertanto dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010)
⚫ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, il codice di comportamento adottato dal Comune di Sabaudia con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 16.10.2017, pena la risoluzione del contratto;
⚫ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ma di aver formulato l'offerta autonomamente;
(oppure)
⚫ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
(oppure)
⚫ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;
⚫ che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 41 del (codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
⚫ che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 44, comma 11, del d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (testo unico disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
⚫ di aver tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro, dell’entità e modalità delle lavorazioni e delle attrezzature che è tenuta a fornire ai propri dipendenti;
⚫ di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
⚫ di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; Tra questi rientrano: che l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa), che l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
⚫ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge
n. 68/99. Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa (ad esempio “per occupazione di un numero di disabili inferiore a 15”), pena l’esclusione dalla presente gara così come espressamente previsto dall’art. 17 della legge n. 68/99. A tale scopo, ai fini dell’articolo 17 della predetta legge n. 68 del 1999, in relazione al numero dei dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della predetta legge e tenuto conto delle esenzioni per il settore
edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247/ 2007, deve essere dichiarata una delle seguenti condizioni:
- se il numero dei dipendenti sia inferiore a 15;
- se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e non siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
- se il numero dei dipendenti sia compreso tra 15 e 35 e siano state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 oppure sia superiore a 35 e, in questi casi, deve essere altresì dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato ai relativi obblighi;
⚫ di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383 del 2001 e s.m.i. Nell’eventualità occorrerà altresì specificare di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 e s.m.i. ma che il periodo di emersione si è concluso;
⚫ l’inesistenza, a carico del concorrente, di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti agli obblighi relativi al pagamento di tasse, imposte, dei contributi sociali o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015;
⚫ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, all’interno della propria azienda, agli obblighi di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;
⚫ di essere in possesso della certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 90, comma 9, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
⚫ di assumere su di sé e conseguentemente adempiere, nei termini legislativamente assegnati, agli obblighi di comunicazione atti a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali così come previsto e disciplinato dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
⚫ di obbligarsi ad attuare, a favore dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, applicabili alla data dell'offerta alla categoria e nella località in cui si svolgerà il servizio oggetto del presente appalto, ed a rispettare le norme e le procedure previste dalla legislazione in materia;
⚫ di autorizzare l’Amministrazione, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della L. n.241/90 e s.m.i., la facoltà di “accesso agli atti”, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
Ovvero in alternativa:
di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53 comma 5 lettera a) del Codice. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
⚫ di indicare, ai sensi dell’articolo 76, commi 5 e 6, del D.Lgs. n.50/2016: il l domicilio eletto per le comunicazioni; l’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di posta elettronica; il numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità delle comunicazioni di cui all’art. 76 del Codice dei Contratti;
⚫ di indicare ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC: il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza;
⚫ di accettare di iniziare il servizio entro e non oltre il giorno indicato nella comunicazione scritta inviata dal competente ufficio/servizio della stazione appaltante, pur trovando applicazione lo stand still ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D. Lgs. n.50/2016;
⚫ di non aver nulla a pretendere nel caso in cui l’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione, ritardi l’aggiudicazione in caso di mancanza o insufficienza di budget o per altri impedimenti sopravvenuti o per diversa valutazione dell’interesse pubblico;
⚫ di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione del servizio e di aver effettuato verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dello stesso, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia d’appalto;
⚫ di accettare che l’offerta resta valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data della sua presentazione;
⚫ di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000;
⚫ di essere a conoscenza, ai sensi dell’articolo 80 — comma 12 — del Codice, che la stazione appaltante, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione da parte del concorrente, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, ne darà comunicazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della falsa documentazione, disporrà l’iscrizione nel casellario informativo ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell’articolo 80 — comma 1 — del Codice, fino a due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;
⚫ di conoscere e di accettare la clausola espressa nell’art.88, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 159/2011, prevede la risoluzione immediata e automatica dell’affidamento qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
⚫ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 e segg. del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Laddove il concorrente non voglia produrre la Modulistica allegata al presente disciplinare di gara, ed in particolare i Modelli A, C, E, F, G, dovrà provvedere a compilare:
1. il DGUE:
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. In particolare in caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C. Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D. Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui alle sezioni Sez. A-B-C-
D. Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis; c- ter, c-quater; f-bis e f-ter del Codice – Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;
d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
2. Documentazione integrativa di cui al Modello H allegato al presente disciplinare di gara.
Α.2) Dichiarazione sulle seguenti circostanze:
a) che non sono state pronunciate sentenze di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p per uno dei seguenti reati:
1. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
3. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
4. frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
5. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
6. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
7. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
8. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
b) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
c) l'insussistenza della fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 lett. c), ed in particolare l'assenza di carichi pendenti per una delle seguenti tipologie di reato: artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale (Linee Guida Anac n° 6/2016) nei confronti dell’operatore economico, di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, e dei subappaltatori;
d) con riferimento alla lettera l), del comma 5, dell’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 di non incorrere nel divieto di cui alla lettera l), del comma 5, del d.lgs. n. 50/2016; oppure (cancellare la parte che non interessa):che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; oppure (cancellare la parte che non interessa): che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, comma 1, dalla lett. a) alla lett. g), al comma 2 ed all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater), ed l), del Codice appalti (parte III, sezione A del DGUE) devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nel comma 3 dell’art. 80 del Codice ovvero dal titolare, se si tratta di impresa individuale, da tutti i soci, se
trattasi di società in nome collettivo, da tutti gli accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ovvero dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (Modello B).
Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara per procedura aperta, qualora l'impresa non dimostri la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (quali revoca dell’incarico e/o licenziamento, azione di responsabilità etc); l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (Modello B).
La dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2 e comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) c-quater) ed l), dovrà essere resa personalmente:
a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici cd società cooperative, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
b) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
c) dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura;
d) in caso di incorporazione, fusione societaria, scissione e/o cessione d’azienda, dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara per procedura aperta.
Qualora i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal legale rappresentante del soggetto concorrente, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale questi, assumendone la relativa responsabilità, dichiari il possesso dei requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione (Modello B bis).
Nella dichiarazione devono essere citate se sussistenti tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbia beneficiato della non menzione. Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Per l'individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentate dalla quale risultino i nominativi, le generalità, il codice fiscale e le qualifiche di tutti i soggetti sopra richiamati.
In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione (parte III, sezione A, del DGUE) inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare nell’apposito riquadro del DGUE, Parte III^, Sezione A, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o“Self-Cleaning”, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del Dlgs 50/2016); in tale ambito, se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, occorre indicare le misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
Le attestazioni del DGUE (Parte III^, Sezione D) di cui all’art. 80 comma 2 del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011.
A.3) Dichiarazione (Modulo DGUE – Parte III^ Sezione C) attestante che a carico della società cooperativa e/o loro consorzi o raggruppamenti:
- di non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE (in caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 o di autorizzazione del curatore della liquidazione giudiziale all’esercizio provvisorio) indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare n.……………… del ……….……… rilasciati dal Tribunale di………………………nonché dichiara di partecipare alla gara quale mandataria di raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate alla procedura concorsuale ai sensi dell’art. di cui all'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155.
Alle suddette dichiarazioni, a pena di esclusione, devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti: eventuale subordinazione della ANAC alla partecipazione con lo strumento dell’avvalimento ai sensi dell’art. 110 commi 4 e 6. In tal caso si allega dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente in concordato indica un altro operatore economico in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti
aggiuntivi che l'ANAC individuerà con apposite linee guida. In caso sia indicato l’avvalimento deve essere depositata tutta la documentazione indicata dall’art. 89 del Codice.
A.4) Dichiarazione (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione A) di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente dalla quale risulti:
• il numero di iscrizione nel registro oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
• i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici (ove esistenti), gli institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e xxxxxxxx di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (ove esistenti);
• la proprietà con indicazione dei nominativi dei proprietari di quote e/o azioni, delle date di nascita, della percentuali della quote o azioni di proprietà;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ai fini dell'attestazione dell'iscrizione nel corrispondente registro dello Stato di appartenenza. Dal certificato deve risultare che la ditta è attiva.
Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in CC.I.A.A., il concorrente deve presentare dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla CC.I.A.A. e allegare copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Si precisa che:
• a pena di esclusione, le attestazioni di cui ai punti A.1), A.2), A.3) ed A.4), nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta ovvero necessita la presentazione di un distinto DGUE per ciascun operatore economico recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^;
• a pena di esclusione, le attestazioni di cui A.1), A.2), A.3) ed A.4), nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre ovvero necessita la presentazione di un distinto DGUE per i consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, questi ultimi limitatamente alla Parti II^ Sezioni A e B, III^ e VI^;
A.5) Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE o aggregazioni di imprese di rete non ancora costituiti (Modello C o Modulo DGUE – Parte II^ Sezione A): Scrittura privata autenticata resa ai sensi del combinato disposto degli artt. 48, comma 12, 13, 14, 15 e 16 del D.Lgs. n. 50/2016 dalla quale risulti:
a) il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, all'impresa capogruppo da parte delle imprese riunite (la procura relativa deve essere conferita a chi legalmente
rappresenta l'impresa capogruppo);
b) l'inefficacia, nei confronti della Stazione Appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa. In caso di inadempimento dell’impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al capoverso precedente al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento;
c) l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mancanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Stazione Appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto fino all'estinzione di ogni rapporto in merito allo stesso;
d) le quote percentuali di partecipazione, le quote di esecuzione del servizio che saranno effettuate dai singoli concorrenti ai sensi dell'art.48, comma 4, del D. Lgs. n.50/2016 e di quanto disposto dal Consiglio di Stato con la sentenza n° 366/2016 ove si afferma “sussiste l’obbligo per le imprese raggruppate di indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quote di partecipazione e quote di esecuzione: resta fermo, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che si impegna ad eseguire”.
Si sottolinea che per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti nel presente disciplinare di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata- mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (art. 83, comma 8, del Codice). Tale requisito è richiesto a pena di esclusione del raggruppamento.
Il possesso del requisito dovrà essere dimostrato per la percentuale di prestazione corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o, se superiore, alla quota di esecuzione (art. 45, comma 5, D.Lgs. 18/04/2016 n.50).
L'impresa capogruppo dovrà altresì presentare, per sé e per ognuna delle imprese associate, tutte le documentazioni di cui al presente disciplinare di gara. Alle associazioni temporanee di imprese ed ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 48 del D. Lgs. n.50/2016 e nell'art.92, comma 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4quater, del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009, è richiesto:
1. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
2. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;
3. dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 è richiesto:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD (d.lgs. 82/2005), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, è richiesto:
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; (o in alternativa) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
A.6) Nel caso di raggruppamento temporaneo o GEIE già costituiti: a pena di esclusione, copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario e l’indicazione della quota del servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
Nel caso di consorzio ordinario già costituito: a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e l’indicazione della quota del servizio da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il consorzio ordinario; In alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tali atti sono già stati stipulati, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti.
A.7) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o institore: scrittura privata autenticata o atto pubblico di conferimento della procura speciale o della preposizione institoria o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1, lettera u), del D.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i poteri conferiti con la procura speciale o con la preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile;
A.8) limitatamente ai concorrenti che partecipano con l’avvalimento
(art. 89 del D.Lgs. 50/2016): Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
A tali fini il concorrente allega a pena di esclusione:
a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-professionale per i quali intende ricorrere all’avvalimento e indica l’impresa ausiliaria in conformità al modello E allegato al presente disciplinare di gara ovvero compilando il DGUE nella Parte II^, Sezione C;
b) dichiarazione sostitutiva, redatta secondo il modello F, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, ovvero un DGUE distinto dell’ausiliaria, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa, contenente le informazioni richieste dalla Parte II^, Xxxxxxx A e B, dalla Parte III^ e dalla Parte VI^ in cui questi:
- attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 5 del Codice e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
ovvero la sussistenza delle condizioni analiticamente riportate nel modello F (dichiarazione del concorrente ausiliario in avvalimento) e G (dichiarazione sostitutiva del certificato camerale) di autocertificazione allegati al presente disciplinare di gara;
c) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; dal contratto discendono, ai sensi dell’art. 89, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente.
Si specifica che, nel caso di avvalimento del requisito di natura tecnica, il prestito non può essere generico, ma deve comportare il trasferimento, dall’ausiliario all’ausiliato, delle competenze tecniche acquisite con le precedenti esperienze (trasferimento che, per sua natura, implica l’esclusività di tale trasferimento, ovvero delle relative risorse, per tutto il periodo preso in considerazione dalla gara). In tal caso dal contratto dovrà risultare, per esempio, l’affitto d’azienda, oppure la messa a disposizione della dirigenza tecnica, oppure la predisposizione di un programma di formazione del personale o altro elemento concreto a dimostrazione che l’esperienza dell’impresa
ausiliaria possa considerarsi effettivamente trasferita all’impresa ausiliata (Consiglio di Stato, n.864 del 23/02/2015).
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria. Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci prevista dall’art. 89 co. 1 del Codice, ai sensi dell’art. 89 co. 3 del Codice la stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88 del Codice se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati (art. 89 comma 1 del Codice).
Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici delle imprese che hanno depositato la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 161, è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto, tra il momento del deposito della predetta domanda ed il momento del deposito del decreto di ammissione a concordato previsto dal già citato articolo 47. L'ANAC può altresì subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida. In questo casi previsti dall’art. 110 commi 4 e 6 del Codice, gli operatori economici dovranno allegare insieme con la prescrizione dell’Anac il modello A ed E (o il DGUE) per il concorrente e il Modello F per l’operatore economico ausiliario debitamente compilato e sottoscritto (o il DGUE recante le informazioni richieste dalle Parti II^, III^, IV^ - escluse Sezioni B e C - e VI^ per quest'ultimo) nonché il contratto di avvalimento.
A.9) limitatamente ai consorzi stabili: a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate; dichiarazione, ai sensi dell’articolo 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. n.50/2016, in cui si indica il/i consorziato/i per quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Il consorziato o i consorziati indicati quali esecutori per i quali il consorzio concorre ai sensi del punto precedente devono attestare, nella persona del rappresentate legale, il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n.50/2016 come analiticamente autocertificati ai punti A.1), A2.),A.3) ed A.4) precedenti ovvero compilare distinto DGUE nelle parti II^ Sezioni A e B, III^, IV^ - con esclusione delle Sezioni B, C e D- e VI^.
Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 i requisiti di idoneità finanziaria e tecnica- organizzativa devono essere posseduti e comprovati dal consorzio salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente
A.10) limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane: l’iscrizione nell'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi (ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n.220); ai sensi dell’articolo 47, del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art. 94 del D.P.R. N. 207/2010, devono presentare le medesime dichiarazioni e indicazioni richieste ai consorzi stabili come previsto alla precedente lettera A.9).
A11) Dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico – finanziaria e tecnico -organizzativa:
Dichiarazione sottoscritta dal Titolare o del Legale Rappresentante del concorrente, ai sensi del Testo Unico “in materia di documentazione amministrativa” approvato con D.P.R. 28.12.2000
n.445 presentata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 47, comma 1, 38, comma 3 e 21, comma 1 del predetto Testo Unico recante il riferimento all’oggetto della presente gara d’appalto, con la quale l’impresa attesti, sotto pena di esclusione:
Requisiti di idoneità:
⮚ l’iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, ai sensi dell’art. 83 co. 3 del Codice per attività attinente a quella oggetto del presente appalto dal quale deve risultare che l’operatore economico “è attivo” nel settore di riferimento
dell’affidamento; la dichiarazione deve essere completa dei numeri identificativi e della località di iscrizione, nonché delle generalità del titolare dell’impresa individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti i direttori tecnici (ove esistenti), gli institori, procuratori generali e procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, di direzione e di controllo (ove esistenti) . Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto;
Requisiti di capacità economica e finanziaria:
⮚ di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021) un fatturato specifico minimo, per servizi analoghi a quelli oggetto di gara (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione B), complessivamente pari ad almeno all’importo a base di gara ovvero almeno pari ad € 100.000,00. Si precisa che, la previsione di limiti di accesso connessi al fatturato aziendale sono stabiliti in relazione alla entità, complessità e specificità dell’appalto, nel rispetto del principio di proporzionalità.
⮚ Dichiarazioni di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come previste dall’art. 86 del Codice e dall’Allegato XVII allo stesso, attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto. Ciascun operatore economico, singolo o componente un soggetto offerente plurimo, deve presentare almeno una dichiarazione d’istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 01.09.1993, n. 385.
Si precisa, in ordine al requisito di capacità economica – finanziaria, che la referenza bancaria deve essere presentata da ciascuna impresa che compone il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa:
⮚ di aver svolto negli ultimi tre anni solari (2019 -20120-2021) almeno due servizi analoghi a quello oggetto di affidamento (Modulo DGUE – Parte IV^ Sezione C);
Si specifica in ordine ai requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa (fatturato e servizi analoghi) che gli stessi debbono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detti requisiti debbono essere posseduti in misura maggioritaria nella quota minima del 40% dall’impresa capogruppo o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete e per le mandanti nella misura minima del 10%.
A.12) Non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ai sensi del comma 4 dell’art. 1 della Legge n.120/2020 come sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021;
A.13) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 157 del 17 febbraio 2016 rilasciato agli operatori economici dall’ANAC; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria. Ove il Consorzio concorrente indichi un consorziato esecutore dovrà produrre il PASSOE altresì del consorziato esecutore. In ogni caso, ove il PASSOE presentato non fosse conforme oppure ove non fosse prodotto il PASSOE sarà richiesta integrazione e presentarlo trattandosi di uno strumento necessario per l’espletamento dei controlli.
A.14) ) Attestazione di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’X.X.XX., per l’importo pari ad € 20,00. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell'AUTORITÀ al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx/xxxxxxxxxxx.xxxx, indicando il proprio codice fiscale e il codice identificativo della procedura di riferimento. Il versamento dovrà essere effettuato scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’ANAC n.1121 del 29/12/2020. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata sanatoria, l’Ente procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della I. 266/2005.
A.15) Dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione di progetto di cui al Modello L firmata digitalmente per accettazione dalparte legale rappresentante di ciascun soggetto concorrente (in caso di Consorzi o R.T.I dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituisce o costituirà il Raggruppamento, o che costituisce il Consorzio);
A.16) Modello F23 o F24 attestante l’avvenuto pagamento del bollo. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal DPR 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 dovrà avvenire mediante l'utilizzo del modello F23 o F24, con specifica indicazione:
- dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denominazione o ragione sociale, sede sociale, Prov., codice fiscale);
- dei dati identificativi della stazione appaltante (campo 5: Comune di Sabaudia; CF: 80004190593);
- del codice ufficio o ente (campo 6: TJK);
- del codice tributo (campo 11: 456T);
- della descrizione del pagamento (campo 12: "Imposta di bollo – CIG lotto n. A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire nella busta della documentazione amministrativa copia Informatica del modello F23 o F24. La comprova del pagamento dell’imposta di bollo potrà avvenire anche attraverso la scansione del documento portante la marca da bollo annullata, sottoscritto digitalmente ed inserito nella busta della documentazione amministrativa.
A.17) Dichiarazione di conto dedicato con indicazione analitica dei soggetti legittimati (nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, residenza) ad agire sul/i conto/i corrente/i indicati (Modello I).
1.2 La parte denominata: “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MODULO D1)” dovrà contenere una relazione descrittiva delle modalità di esecuzione ed organizzazione del servizio che dovranno essere conformi ai requisiti minimi indicati nel progetto e nel capitolato speciale d’appalto. La relazione, da redigere in lingua italiana, dovrà contenere una proposta tecnico- organizzativa con riferimento ai criteri e sub-criteri di cui al punto 5 della parte seconda del presente disciplinare.
La proposta progettuale, nello specifico, deve essere redatta in lingua italiana per un totale di pagine non superiore alle n. 40 in formato A4 carattere Times New Roman corpo 12 interlinea 1,5 con la precisazione che nel caso di relazioni eccedenti il numero massimo di pagine sopra riferito e/o presenza di materiale aggiuntivo (allegati, tavole, curricula) di qualsiasi natura, le predette eccedenze non verranno tenute in considerazione per l’attribuzione del punteggio.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;
b) Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda (vedi parte prima, punto 2 A);
c) l’offerta tecnica:
- non comporta e non può comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l’importo contrattuale determinato in base all’offerta economica resta insensibile alla predetta offerta tecnica;
- non può contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- non può esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più d’uno degli elementi di valutazione;
Gli elaborati costituenti l’offerta tecnica dovranno indicare espressamente le parti contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs.50/2016. (Si precisa che la valutazione finale sulla segretezza e/o riservatezza è demandata alla stazione appaltante).
A pena di esclusione, gli elaborati suindicati non devono contenere elementi dai quali sia possibile desumere il ribasso offerto.
1.3 L’offerta economica direttamente sulla piattaforma net4market, che genererà un modulo in formato pdf contentente recante l’indicazione dei seguenti elementi:
► il ribasso percentuale unico, da applicare all’importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
► i propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95, comma 10, del Codice;
► i propri costi della manodopera ai sensi dell’art. 95 comma 10 del Codice;
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d), del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale offerto espresso in cifre e lettere prevale quello indicato in lettere.
- L’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta con firma digitale dal titolare o rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore. E' nulla l'offerta priva di sottoscrizione. Le offerte plurime, alternative, condizionate ovvero espresse in modo indeterminato e con riserve sono considerate nulle.
- La mancata indicazione del ribasso offerto, del costo della manodopera o della stima degli oneri aziendali della sicurezza di cui alle precedenti lettere a), b) e c) costituisce causa di esclusione che non può essere sanata attraverso la nuova disciplina del soccorso istruttorio in quanto lo stesso non consente il completamento o l’integrazione dell’offerta che, se fosse consentita, altererebbe la par condicio della concorrenza.
Limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti, l’offerta economica, ai sensi dell’art.48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- Il ribasso è indicato con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola;
- Non sono ammesse offerte in aumento.
PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. Criterio di aggiudicazione e commissione di gara
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata, da una commissione di aggiudicazione (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del Codice letto in combinato disposto con quanto indicato nell’art. 216 comma 12 del codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di cui al successivo punto 4 mediante l’applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi successivi, ed in base ai pesi e alla formula di seguito riportati.
Tabella 1 – Elementi di valutazione ed i relativi pesi
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MASSIMO |
Offerta tecnica | punteggio 70 |
Offerta economica | punteggio 30 |
TOTALE | 100 |
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.
3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte amministrative, tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1del Codice.
2. Operazioni di gara
Le offerte dovranno essere prodotte nel giorno e orario indicati di seguito:
ore 12:00 | del giorno | 05/09/2022 |
L’apertura dei plichi avverrà nel giorno e orario indicati di seguito:
ore 15:30 | del giorno | 08/09/2022 |
La gara sarà interamente condotta in modalità telematica, pertanto, i concorrenti non potranno partecipare fisicamente alle sedute di gara ma potranno seguire le operazioni sulla piattaforma net4market. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx nella sezione amministrazione trasparente e attraverso apposite comunicazioni attraverso la piattaforma net4market.
Il Seggio di gara procederà alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
3. Verifica della documentazione amministrativa
Il soggetto deputato all’espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella “Documentazione amministrativa”, procede:
1) nella prima seduta pubblica, a verificare e controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi;
2) Successivamente il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare di gara e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 16 delle premesse al disciplinare di gara;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
d) chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016. La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in
tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti.
- In ordine alla dimostrazione del requisito di iscrizione al Registro delle Imprese, costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato competente, o in altro registro equipollente, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Al cittadino di altro Stato Membro non residente in Italia, é richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente, inserita nel sistema AVCpass dall’operatore economico. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita;
- La dimostrazione del requisito del fatturato specifico minimo avverrà attraverso la produzione dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- La dimostrazione del requisito dei servizi analoghi verrà effettuata in sede di verifica attraverso la presentazione dell’elenco delle principaliservizi prestati negli ultimi tre esercizi chiusi (2019/20/21) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. In particolare attraverso la presentazione di copia conforme dei certificati di regolare esecuzione o di altra documentazione probatoria, inseriti nel sistema AVCpass dagli operatori.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività. Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
e) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
f) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, e 76 comma 2 bis del Codice dei Contratti;
g) ad effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione di cui al coma 12 dell’art. 80 del Codice all’Autorità di Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;
h) la commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di ammissione, ad aprire la busta B di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.
B. Valutazione dell’offerta tecnica
La commissione di gara in una o più sedute riservate, procederà all'esame dei documenti contenuti nella Busta della offerta tecnica procedendo all'attribuzione dei punteggi, sulla base dei parametri di valutazione di seguito indicati:
Progetto di organizzazione e gestione dei servizi cimiteriali con particolare riferimento ai livelli minimi di qualità in termini di custodia, di guardiania, di pulizia, di piccoli interventi di manutenzione-tinteggiatura e di cura del verde e degli altri servizi |
Capitolo I | contemplati all’art. 2 del CSA | 30 |
Capitolo II | Organizzazione del personale, suo assetto e l’organigramma con relative qualifiche professionali delle figure che si intene utilizzare per le attività previste all’interno del C.S.A.. Sistema organizzativo per ovviare alle assenze per qualsiasi motivo(ferie, malattia, infortunio, altro). Gestione delle emergenze | 20 |
Capitolo III | Iniziative per garantire maggiori condizioni di agio e di collaborazione con gli utenti – visitatori del cimitero (customer satisfaction) | 10 |
Capitolo IV | Proposta di arricchimento dell’offerta in termini migliorativi rispetto alle prestazioni richieste (servizi e modalità di realizzazione) nel capitolato d’appalto senza oneri per l’Amministrazione | 10 |
In particolare la valutazione delle offerte in relazione ai criteri tecnici di natura qualitativa sarà effettuata mediante l’attribuzione, attraverso il metodo aggregativo compensatore, di un punteggio discrezionale da parte di ciascuno dei componenti della Commissione sulla base dei seguenti criteri motivazionali:
• Ottimo: 1
• Più che buono: 0,9
• Buono: 0,8
• Più che sufficiente: 0,7
• Sufficiente: 0,6
• Non completamente adeguato: 0,5
• Limitato: 0,4
• Molto limitato: 0,3
• Minimo: 0,2
• Appena valutabile: 0,1
• Non valutabile: 0.
Formula generale per l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore all'offerta tecnica (vedi documento Anac: Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ] dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn = sommatoria.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa sono determinati:
- mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente sulla base dei criteri motivazionali
specificati nel presente disciplinare da parte di ogni commissario;
- determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
- moltiplicando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio per il punteggio massimo attribuibile a ciascun criterio o sub-criterio. I punteggi attribuiti non saranno oggetto di alcuna operazione di riparametrazione.
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico attribuito dalla Commissione in relazione all’offerta qualitativa sia inferiore a punti 45.
C. Valutazione dell’offerta economica
a) La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura dei punteggi attribuiti all’Offerta Tecnica – Qualitativa, dichiarando contestualmente la non ammissione, alla fase di apertura dell'offerta economica, dei concorrenti che non abbiano ottenuto nella valutazione tecnica un punteggio minimo complessivo pari a 45 punti ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice; successivamente procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.
b) La commissione procede quindi a verificare:
1) la correttezza delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
2) la correttezza delle indicazioni contenute nell'offerta economica e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) il soggetto che presiede il seggio di gara procede inoltre:
1. alla lettura della misura del ribasso percentuale sull’importo a base di gara offerto da ciascun concorrente;
2. all’attribuzione all'offerta economica del relativo punteggio, sulla base della formula di seguito indicata:
Formula per l’attribuzione del punteggio relativo al prezzo (vedi documento Anac: Linee Guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa)
𝑉𝑎𝑖 = 𝑅𝑎 / 𝑅𝑚𝑎𝑥
dove:
𝑉𝑎𝑖 = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra 0 e 1
𝑅𝑎 = Valore (ribasso) offerto dal concorrente a
𝑅𝑚𝑎𝑥 = Valore (ribasso) dell’offerta più conveniente
Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto 𝑅𝑎 assume il valore 0, così come il coefficiente 𝑉𝑎𝑖; mentre per il concorrente che offre il maggiore sconto 𝑉𝑎𝑖 assume il valore 1. Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile.
d) All’esito delle operazioni di cui sopra, ovvero nel caso in cui non si debba procedere alla verifica di congruità delle offerte, la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione dell’appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il ribasso e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due
o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il ribasso e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente (art. 95, comma 12 del D. Lgs. n.50/2016) e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.
4.Verifica di anomalia delle offerte
Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando punteggio relativo al ribasso offerto e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dal predetto e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi fomiti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi di quanto indicato agli articoli successivi.
Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara, alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l’art. 97 del Codice. Il calcolo dell’anomalia dell’offerta è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.
5.Aggiudicazione
5.1 la proposta di aggiudicazione avvenuta in sede di gara assume carattere definitivo a seguito dell’approvazione della stessa da parte del Responsabile del Settore proponente l’affidamento. Tale aggiudicazione acquista efficacia solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice. In particolare, prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice (requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico• professionale).
5.2. Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
5.3. La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1del Codice, aggiudica la concessione.
5.4 Ai sensi degli articoli 71 e 76 del DPR n°445/2000 la Stazione appaltante può revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.
5.5 In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione ed alla segnalazione all'ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui il servizio non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
5.6 L’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario, costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, e integra automaticamente la documentazione progettuale posta a base di gara compreso il Capitolato.
6. Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario
• Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede all’aggiudicatario, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità, richiesti per la partecipazione alla gara, presentando la documentazione di cui alla parte prima del presente disciplinare di gara. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 6 del D. Lgs. n.50/2016.
• La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto 88, commi 4-bis e 4- ter e 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011;
• L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice dei contratti;
• Garanzie di esecuzione (ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016):
La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nel caso in cui venga prestata in forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante a copertura di tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, una polizza a garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro, di massimale minimo pari ad 1.500.000.
Deve essere altresì prodotta una polizza a copertura dei casi danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto di importo minimo pari ad € 500.000,00.
Copia conforme della suddette polizze dovrà essere inviata all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio, con l’impegno di mettere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto.
• l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta a fornire alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese connesse;
• qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui ai punti precedenti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
• nel caso di cui al punto precedente la Stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni quali i maggiori oneri da sostenere, provvede per una nuova aggiudicazione;
PARTE TERZA - DISPOSIZIONI FINALI
c) controversie: vedi art. 35 del CSA.
d) legge 136/2010: il concorrente deve essere a conoscenza degli obblighi a suo carico disposti dalla legge 136/2010 e che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto;
e) trattamento dati personali: ai sensi del Regolamento europeo n.679/2016 “sulla protezione dei dati personali” in vigore a far data dal 25.05.2018, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:
a) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti
b) amministrativi e giurisdizionali conseguenti;
c) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n°7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell’attività sopra indicata e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
d) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
e) con la partecipazione l’interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni di cui al presente disciplinare;
f) norme richiamate: fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d’appalto le norme nello stesso richiamate.
g) riserva di aggiudicazione: la stazione appaltante si riserva di differire, spostare, annullare o revocare il presente procedimento di gara, di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il contratto senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quanto altro a qualunque titolo, anche a sensi degli artt.1337 e 1338 c.c..
h) organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Latina; Posta elettronica: xxxxxxxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx; Indirizzo internet (URL): xxx.xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xx;
Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato:
a) entro 30 giorni dalla trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla notifica, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione (art.120 della D.Lgs. 104 del 2010).
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016:
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx
indirizzo mail: x.xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx;
Telefono: 0000 0000000.
indirizzo pec dell’Ente di appartenenza: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
Per informazioni in merito alla documentazione progettuale:
rivolgersi al RUP per la fase di progettazione: Dott.ssa Xxxx Xxxxxx indirizzo mail: x . xxxxxx@ comune. sabaudia. latina. i t ;
Per informazioni in merito alla procedura di gara:
r i volgersi al Responsabile del Servizio Gare, xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx indirizzo mail: x. xxxxxxxx@ comune. sabaudia. latina. i t ;
Telefono: 0000 0000000 .
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare di gara si rinvia al capitolato speciale d’appalto ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di esecuzione di appalti pubblici contenute nel codice civile, nel D.Lgs. n. 50/2016, nel D.P.R. n. 207/2010 per le parti in vigore, nel D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nelle linee Guida dell’Anac attualmente emanate ed in ogni altra normativa regolante la materia.
Sabaudia il 29/07/2022
il Responsabile del Servizio Gare xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx (firmato digitalmente) | il Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxxx Xxxxxx (firmato digitalmente) |