PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI VILLA-MINOZZO.
PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI VILLA-MINOZZO.
CIG:
INDICE:
1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO;
- PREMESSE
- OBIETTIVI
- BREVE DESCRIZIONE IMPIANTI SPORTIVI 2. QUADRO ECONOMICO
3. CAPITOLATO SPECIALE
4. PIANO CONDUZIONE TECNICA (Legge Regionale 11 del 2007 art.5) ALLEGATO C:
- PALESTRA
- PISCINA
1. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO IN CUI E’ INSERITO IL SERVIZIO
PREMESSE
Il comune di Villa-Minozzo è uno dei comuni dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano.
L’area dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano presenta una significativa articolazione geografica che, a partire da un nucleo centrale, fortemente integrato e coeso, si estende su un più ampio territorio montano segnato, vista la sua estensione, da differenze geografiche, sociali, economiche e istituzionali rilevanti. Il distretto comprende i comuni di Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo e Ventasso (comune quest’ultimo nato dalla fusione dei Comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto), tutti partecipi dell’esperienza associativa dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano. I sette comuni interessano una superficie di 795,6 Kmq, interamente classificata come montana, e rappresentano un terzo del territorio provinciale. Importante e doverosa distinzione interna va fatta distinguendo i comuni del crinale appenninico da quelli della media montagna: I primi (Ventasso e Villa Minozzo) segnati in modo particolarmente accentuato dai processi di rarefazione insediativa e di declino demografico e fortemente caratterizzati dalla presenza del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco Emiliano (Riserva MaB Unesco); i secondi (Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto) che si estendono nell’area della pedecollina.
Situato nell'Appennino reggiano, il territorio comunale di Villa-Minozzo è il più esteso della provincia di Reggio Emilia, dopo quello del capoluogo Reggio nell'Emilia e di Ventasso. L'abitato di Villa Minozzo sorge su colle, a cavallo delle valli dei torrenti Secchiello e Xxxxxxxx, x 00 xx x xxx xx Xxxxxx Xxxxxx. Il comune confina a ovest con Ventasso a e nord con Castelnovo ne' Monti, ad est con Toano e con il comune modenese di Frassinoro, a sud con i comuni lucchesi di Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana e Sillano.
Il territorio è quasi del tutto compreso nel Parco nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, e si estende dai 350 m s.l.m. del fondovalle Secchia ai 2121 m s.l.m. del Monte Cusna. Il comune di Villa-Minozzo ha una popolazione di 3.624 abitanti al 1 gennaio 2020.
La popolazione scolastica 0-18 anni è pari a 422 persone, la popolazione ricompresa fra 0-30 anni è pari a 763 persone.
OBIETTIVI PRIMARI DELLA CONCESSIONE
Lo sport è sempre più riconosciuto quale dimensione e veicolo sostanziale per la formazione della persona, per il corretto sviluppo ed espressione della personalità del bambino, dell'adolescente e dell'adulto, per il suo appropriato inserimento sociale, per la maturazione di capacità e abilità emotive ed intellettive funzionali alle professionalità, per la sensibilizzazione rispetto a stili di vita sani e compatibili con la sostenibilità ambientale, per la crescita di coscienza civile, per la promozione della convivenza pacifica fra le diverse culture del mondo. Di conseguenza il Comune di Villa Minozzo intende sostenere, all’interno delle proprie attività istituzionali, la promozione di progetti territoriali che utilizzino la pratica sportiva e l’attività motoria come strumento di sviluppo dell’educazione permanente e della formazione personale e sociale, dando in concessione ad un Soggetto selezionato, i propri impianti sportivi, ponendosi questi obiettivi primari:
a) Favorire il più possibile percorsi di socializzazione e di prevenzione del disagio socio-affettivo in contesti e aree considerati a rischio di devianza attraverso la realizzazione di attività sportive anche di squadra e ludico motorie a supporto dei giovani nella fascia dell’età adolescenziale;
b) Ampliare l’offerta di attività sportive, attraverso percorsi che utilizzino il linguaggio corporeo e l’educazione fisica, in tutte le sue espressioni, quali strumenti di mediazione tra pari, di inclusione e di sviluppo delle competenze sociali e della cittadinanza attiva;
c) Valorizzare luoghi e ambienti identificativi dei contesti abitativi di riferimento come gli, impianti sportivi, in cui poter attivare iniziative socio culturali e sportive che possano contribuire a qualificare maggiormente gli spazi utilizzati e sviluppare l’autostima, le competenze di cittadinanza e il senso civico. Inoltre tali spazi possono divenire anche incubatori e coworking che possano aiutare a far nascere e sviluppare prodotti e servizi innovativi nel settore dello sport.
d) Aumentare la diffusione della pratica motoria, fisica e sportiva, e diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento tra tutta la popolazione, con particolare attenzione ai più giovani a partire dall'ambiente scolastico, ma anche nel mondo sportivo e sul territorio, attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e mirati. Porre lo sport al servizio dell'equilibrato e corretto sviluppo della persona. “Promozione della pratica sportiva” vuole sostenere iniziative innovative volte a potenziare la cultura del “benessere”, valorizzare luoghi e spazi di aggregazione giovanile e promuovere percorsi educativi interdisciplinari, finalizzati a contrastare l’intolleranza, il razzismo, il bullismo e il cyberbullismo, la violenza e l’uso e abuso di sostanze stupefacenti.
e) Favorire l’integrazione fra istituzioni, scuola e tutti i soggetti del territorio (associazioni di volontariato, ONLUS, attività produttive, ecc) al fine di collaborare anche attraverso lo sport, per promuovere il benessere della comunità locale, attraverso stili di vita sani e consapevoli.
f) Promuovere progetti innovativi che tengano conto sia della necessità di rilanciare l’attività della palestra rimasta non utilizzata per alcuni anni, sia delle tante discipline moderne che utilizzano il linguaggio del corpo quale espressione del sé.
BREVE DESCRIZIONE IMPIANTI SPORTIVI
Il comune di Villa-Minozzo (di seguito denominato committenza), necessità di affidare in concessione la gestione/uso di impianti sportivi del comune medesimo, ubicati in Xxx Xxx. X. Xxxxxx x. 00 e n. 18 come da fotografia sottostante, consistenti in:
1. Palestra Comunale, utilizzata anche per l’uso scolastico da parte dell’Istituto Comprensivo di Villa Minozzo;
2. Piscina Comunale all’aperto con bar (punto di ristoro);
3. Beach-volley
4. Campo tennis in terra rossa;
5. Campo calcetto/tennis in erba sintetica all’aperto.
I numeri 6 e 7 non fanno parte della presente concessione, si sono lasciati nella fotografia per completezza di immagine
In merito alla Palestra comunale si precisa che il suo utilizzo è primariamente dedicato alle scuole primarie e secondaria del Comune per l’esercizio delle ore di educazione fisica in orario scolastico, e soltanto nelle fasce orarie residue potrà essere utilizzata dal concessionario. Per l’anno scolastico 2020/2021 le fasce di utilizzo della palestra da parte del concessionario.
COMUNE DI VILLA-MINOZZO
(Provincia di Reggio Emilia)
Medaglia d’Argento X.X. xxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxx Xxxx ,0 42030 Villa-Minozzo(RE)-Tel.0000-000000(4 linee r.a.) Fax 0000-000000 C.F. 00431620350
SITO INTERNET: xxx.xxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx.xx E-MAIL: xxxx@xxxxxx.xxxxx-xxxxxxx.xx.xx PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
2. QUADRO ECONOMICO, VALORE DELLA CONCESSIONE
VALORE ANNUO | VALORE A BASE D'ASTA | VALORE 2 ANNI RINNOVO | PROROGA TECNICA 6 MESI | VALORE STIMATO DEL CONTRATTO 3+2+6 MESI PROROGA TECNICA | |
RICAVI | 3 ANNI | 2 RINNOVO | 6 MESI | TOT. 5,5 ANNI | |
PISCINA | |||||
TOTALE | € 37.100,00 | € 111.300,00 | € 74.200,00 | € 18.550,00 | € 204.050,00 |
BAR | |||||
€ 13.000,00 | € 39.000,00 | € 26.000,00 | € 6.500,00 | € 71.500,00 | |
PALESTRA | |||||
€ 13.600,00 | € 40.800,00 | € 27.200,00 | € 6.800,00 | € 74.800,00 | |
CAMPI DA TENNIS | |||||
€ 3.600,00 | € 10.800,00 | € 7.200,00 | € 1.800,00 | € 19.800,00 | |
COMPLESSIVO | € 67.300,00 | € 201.900,00 | € 134.600,00 | € 33.650,00 | € 370.150,00 |
Ai sensi dell’art. 167 del D.lgs 50/2016 il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.
Nel riquadro di cui sopra pertanto sono riepilogati i ricavi medi delle concessioni, derivanti da una analisi media dei ricavi degli ultimi tre anni, ad esclusione della palestra che è rimasta inutilizzata per diversi anni, per cui i ricavi sono stati ipotizzati facendo riferimento ad un utilizzo minimo.
È volontà dell’Ente rilanciare ed innovare le attività sportive nel proprio territorio, a seguito della recente ristrutturazione della palestra comunale tenendo conto anche dell’incerta evoluzione dell’emergenza COVID-19, pertanto il comune di Villa Minozzo non intende applicare per i primi due anni della concessione alcun canone al concessionario. Nel terzo anno di durata della concessione verrà applicato un canone al concessionario pari ad € 5.000,00 annui, se l’Ente si avvarrà della possibilità di rinnovo biennale per il primo anno del rinnovo verrà applicato un canone al concessionario pari ad € 6.000,00 annui, mentre per il secondo anno del rinnovo verrà applicato un canone al concessionario pari ad € 7.000,00.
3. CAPITOLATO SPECIALE
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE/USO DI IMPIANTI SPORTIVI NEL COMUNE DI VILLA-MINOZZO PER ANNI 3 PIÙ EVENTUALE POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI
INDICE
ART. 1 FINALITA’ DELLA CONCESSIONE ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 3 DURATA
ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 6 PROCEDURE-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA
ART. 7 TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI ART. 8 PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO E RELATIVE STRUTTURE ART. 9 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO
ART. 10 ATTREZZATURE ED ARREDI
ART. 11 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
ART. 12 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE A
RT. 13 ATTIVITA’ A FAVORE DELLE SCUOLE E DEI SOGGETTI DISABILI
ART. 14 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTO SPORTIVI PER ATTIVITA’ NON SPORTIVE ART. 15 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 16 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ART. 17 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE ART. 18 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE
ART. 19 ONERI A CARICO DEL COMUNE- EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ART. 20 RESPONSABILITA’ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE ART. 21 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA
ART. 22 RISOLUZIONE. RECESSO. CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
ART. 23 CONTROLLI E VERIFICHE
ART. 24 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
ART. 26 CONTROVERSIE
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA CONCESSIONE ART. 28 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
CAPITOLATO SPECIALE
ART. 1 FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
Il Comune di Villa Minozzo (d’ora in poi CONCEDENTE) con la Concessione della gestione a terzi dell’impianto sportivo in oggetto si pone l’obiettivo di perseguire le finalità previste dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017 “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive”. La finalità prioritaria è quella relativa la promozione dell’attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in particolare ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed ai disabili. Gli obiettivi che l’Ente intende perseguire sono esplicitati nella relazione tecnico illustrativa.
ART. 2 OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Il Concedente intende affidare in concessione la gestione degli impianti sportivi Comunali ubicati in Via Don. X. Xxxxxx n. 16 e n. 18, come da elenco seguente e descrizione all’interno della relazione tecnico illustrativa (breve descrizione degli impianti):
1. Palestra Comunale, utilizzata anche per l’uso scolastico da parte dell’Istituto Comprensivo di Villa Minozzo;
2. Piscina Comunale all’aperto, con Bar (punto ristoro);
3. Beach-volley
4. Campo tennis in terra rossa;
5. Campo calcetto/tennis in erba sintetica all’aperto.
Le strutture e gli impianti sportivi ed attrezzature sopra citati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna dell’impianto che avverrà con verbale sottoscritto dalle parti. La dismissione di eventuali attrezzature obsolete di proprietà comunale dovrà essere preceduta da apposito atto formale.
Si precisa che per gestione/uso s’intende la gestione e utilizzo, complessivo e funzionale degli impianti sportivi per le finalità sportive e di aggregazione sociale, garantendo l’apertura, la custodia, la conservazione e il miglioramento delle strutture, gli eventuali allestimenti e i dis-allestimenti, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l’utilizzo per tutta la durata della Concessione, a fronte del diritto di riscuotere le tariffe ed i proventi derivanti dalle attività, dall’uso degli spazi e da attività di gestione spazi pubblicitari, come da quadro economico complessivo del progetto.
Si allega a titolo esemplificativo lo schema relativo il Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo (ALLEGATO C) che sarà meglio dettagliato nel successivo contratto.
ART. 3 DURATA
La concessione di gestione/uso avrà la durata di anni tre (3) dal 01/01/2021 al 31/12/2023, con eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori due anni (01/01/2020al 31/12/2025), possibilità di proroga, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per il tempo necessario per l’espletamento delle procedure previste per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni.
ART. 4 CANONE DI CONCESSIONE
Come specificato nel quadro economico del progetto, il canone che il concessionario dovrà dare al concedente sarà pari ad € 0,00 per i primi due anni, € 5.000,00 per il terzo anno e rispettivamente € 6.000,00 e € 7.000,00 per gli anni eventuali di rinnovo. Se il concedente dovesse avvalersi della
possibilità di proroga, si applicherebbe il canone uguale all’ultimo anno di rinnovo, proporzionato ai mesi di durata della proroga.
ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammissibili: sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva i soggetti di seguito indicati, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti disposizioni normative in merito:
- Associazioni Sportive dilettantistiche anche non riconosciute ex art. 36 e successivi del C.C.;
- Associazioni Sportive con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del Regolamento di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- Società Sportive dilettantistiche senza scopo di lucro costituite nella forma di società di capitale o di società cooperativa;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- Federazioni Sportive riconosciute dal CONI;
- Associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- Operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Sono ammessi a presentare offerta anche raggruppamenti temporanei di concorrenti.
Requisiti per la partecipazione alle procedure: i soggetti di cui al punto precedente dovranno possedere i seguenti requisiti soggettivi:
- Capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione: non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto o concessione stabiliti all'art.80 del D.Lgs.vo 50/2016, all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs.vo 165/2001 né in nessuna delle altre situazioni previste da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla contrattazione con la P.A.
- Capacità economico – finanziaria, professionale e gestionale specifica:
- per l'idoneità professionale: ove trattasi di associazione o società sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, iscrizione presso gli appositi registri del C.O.N.I. o di cui all'art.4 della L.R.34/2002; ove trattasi di operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività attinente a quella oggetto della concessione o analogo registro professionale dello stato U.E. di residenza.
- per la capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli Stati Membri della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della Legge 1 settembre 1993 n. 385, che attestino la capacità economica finanziaria del concorrente.
- per la capacità tecnica e professionale: avere gestito, per un periodo continuativo di almeno 4 (quattro) anni, una piscina di proprietà pubblica, o una palestra, o un impianto sportivo composto di diverse tipologie di impianti.
MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Il regime transitorio di cui all’art. 216, comma 13, del D.lgs. 50/2016 prevede che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale nonché di carattere economico-finanziario per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica debba essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito, per brevità, BDNCP) gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Ciascun Concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella busta A contenente la documentazione amministrativa.
La Centrale Unica di Committenza procederà alla verifica circa il possesso dei requisiti inerenti la presente iniziativa esclusivamente tramite la BDNCP.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano, di per se e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. Il Comune di Villa-Minozzo provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione delle attività sopra previste.
AVVALIMENTO: ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 l’operatore, singolo o in raggruppamento ai sensi dell’art. 45 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, può dimostrare il possesso dei requisiti speciali, con esclusione dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, sanciti dal presente avviso quale condizione minima di partecipazione, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione Comunale in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. NON E’ CONSENTITO, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino.
NON POSSONO PARTECIPARE AL PRESENTE AVVISO COLORO CHE RISULTINO GESTORI, ALLA DATA DI AGGIUDICAZIONE, GESTORI DI ALTRO IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE.
ART. 6 PROCEDURE-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELL’ OFFERTA
La Concessione in oggetto sarà affidata tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma D.lgs
n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La valutazione delle offerte sarà effettuata da apposita commissione nominata ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata col metodo aggregativo/compensatore in base ai punteggi di cui sotto.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 90 |
Offerta economica | 10 |
TOTALE | 100 |
VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA MAX 90 PUNTI
L’offerta tecnica dovrà essere costituita dal una relazione tecnica in forma scritta, composta al massimo di numero 20 (venti) facciate formato A4, il tipo di carattere utilizzato dovrà essere Arial e la dimensione del carattere dovrà essere 11 (undici).
Il progetto va strutturato in modo tale da consentire alla Commissione la valutazione dei criteri sotto indicati.
Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi saranno espressi con due cifre decimali e l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo
- compensatore attraverso l’assegnazione dei punteggi determinati come segue: Il punteggio attribuito al concorrente
P(a)i, per ciascun criterio o sub criterio di natura qualitativa, sarà calcolato utilizzando la sotto riportata formula:
P(a)i= xy*(Qa/Qmax) Dove:
P(a)i = Punteggio ottenuto dal concorrente in esame per ciascun criterio o sub criterio
Qa= media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari al concorrente in esame per il requisito di valutazione considerato
Qmax= media più alta dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari tra tutti i concorrenti, per il requisito di valutazione considerato
Xy = valore attribuito al criterio o al sub criterio
Ogni commissario attribuirà agli elementi di valutazione di natura qualitativa, un coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, secondo quanto stabilito per ciascun criterio, tenendo conto del seguente quadro riepilogativo:
1 | Ottimo |
0,90 | Più che buono |
0,80 | Buono |
0,70 | Discreto |
0,60 | Sufficiente |
0,50 | Quasi sufficiente |
0,40 | Insufficiente |
0,30 | Gravemente insufficiente |
0,20 | Negativo |
0,10 | Quasi del tutto assente - quasi completamente negativo |
0 | Assente- completamente negativo |
Il punteggio relativo all’offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di cui sotto. L’offerta tecnica verrà valutata con i seguenti criteri qualitativi:
OFFERTA TECNICA | ||
ELEMENTI DI VALUTAZIONE | DESCRIZIONE DEL CRITERIO | PUNTI |
CRITERIO A | ESPORRE LE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI GESTIONE CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI PROGETTI RIGUARDANTI LE GIOVANI GENERAZIONI, GLI ANZIANI E PERSONE PORTATRICI DI DISABILITA' | 30 |
CRITERIO B | ESPORRE I PROGETTI INNOVATIVI DI MEDIO E LUNGO PERIODO, PER IL RILANCIO DELLA PALESTRA COMUNALE | 20 |
CRITERIO C | CARATTERISTICHE DEL PIANO DI MANUTENZIONE PERIODICA E ORDINARIA | 20 |
CRITERIO D | REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' LOCALE (SCUOLE, ENTI, ASSOCIAZIONI ECC.) | 20 |
TOTALE | 90 |
Una volta che verranno assegnati i punteggi secondo quanto riportato nella tabella di cui sopra, si procederà ad una sola riparametrazione per ogni sotto criterio al fine di attribuire al concorrente migliore il punteggio massimo stabilito per il criterio o sub criterio in oggetto e rapportando gli altri punteggi a quello più alto.
Saranno escluse dal prosieguo della procedura le ditte la cui offerta tecnica non abbia raggiunto almeno il punteggio di 60 su 90, dopo la riparametrazione. Qualora pervenga una sola offerta non si procederà alla riparametrazione del punteggio ma sarà valutata la congruità, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta stessa.
OFFERTA ECONOMICA: MAX 10 PUNTI
Il punteggio attribuito alle offerte economiche è calcolato con la seguente formula, tenendo conto del rialzo in percentuale offerto sul canone concessorio dell’ultimo anno della concessione:
Relativamente all’offerta economica (prezzo) il coefficiente V(a) sarà attribuito con la seguente formula:
R: rialzo
V(a) = (Ra/Rmax)^X (ovvero Ra diviso Rmax il tutto elevato alla potenza X) Dove: Ra = valore rialzo dell’offerta in esame;
Rmax = valore di rialzi più alto tra tutti i rialzi offerti. X= 0,50.
Si precisa che la percentuale di ribasso dovrà essere espressa utilizzando un massimo di DUE decimali. Cifre decimali in numero superiore verranno arrotondate per eccesso.
ART. 7 TARIFFE PER UTILIZZO STRUTTURE ED IMPIANTI SPORTIVI
Il Concessionario è tenuto ad applicare, per l’uso delle strutture e dell’impianto sportivo, tariffe non superiori a quelle approvate dall’Amministrazione Comunale tramite Deliberazione di Giunta che l’Ente trasmetterà annualmente tramite PEC all’operatore selezionato a seguito della presente procedura. La riscossione delle tariffe è effettuata dal Concessionario. L’uso delle strutture e impianti sportivi è gratuito per le attività rivolte alle scuole e ai disabili così come per quelle concordate con l’Amministrazione Comunale.
Per l’anno 2021 le tariffe da tenere in considerazione sono le seguenti:
TARIFFARIO | 2021 |
PISCINA | € |
adulti da lun. ven. INGRESSO | € 8,00 |
fino a 4 anni INGRESSO GIORNALIERO | € 6,00 |
sab e dom INGRESSO GIORNALIERO | € 10,00 |
sab e dom INGRESSO GIORNALIERO | € 7,00 |
lettino (SEDIE E OMBRELLONI GRATUITI) | € 3,00 |
corso 10 lezioni | € 95,00 |
riduzioni abbonamenti | |
10 ingressi | € 70,00 |
10 ingressi ridotti | € 65,00 |
ABBONAMENTO stagionale | € 140,00 |
ABBONAMENTO stagionale ridotti | € 110,00 |
PALESTRA | € |
COSTO ALL'ORA PER DUE PERSONE | € 12,00 |
COSTO ALL'ORA PER GIOCO DI SQUADRA | € 25,00 |
CAMPI DA TENNIS | € |
COSTO ALL'ORA PER DUE PERSONE | € 12,00 |
ART. 8 PROPRIETA’ DELL’IMPIANTO E RELATIVE STRUTTURE
L’impianto sportivo è interamente di proprietà Comunale comprensivo di alcuni arredi e attrezzature in dotazione, consegnate con apposito verbale, il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine della Concessione.
L’attrezzatura della piscina (lettini, ombrelloni, seggiole, attrezzatura del bar, attrezzatura manutenzione verde quali tagliaerba-decespugliatore ecc.) dovranno essere acquistate dal concessionario all’inizio della concessione e rimarranno di sua proprietà
E’ possibile effettuare all’impianto migliorie ed interventi che comportano una variazione delle strutture, degli arredi e delle attrezzature fisse e mobili solo previa autorizzazione ed approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
ART. 9 CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’IMPIANTO
La consegna dell’impianto avverrà mediante redazione di apposito verbale di consegna dal quale risulterà lo stato di conservazione degli ambienti e degli impianti, nonché la consistenza e lo stato d’uso degli arredi e delle attrezzature.
Alla scadenza della Concessione si procederà ad una ricognizione, in contradditorio fra le parti, dello stato di consistenza e di conservazione degli impianti rispetto alla situazione esistente al momento della consegna. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.
Alla scadenza della Concessione dovrà essere restituita tutta la documentazione tecnica e legale detenuta dal Concessionario.
Di tutte le operazioni sarà dato atto in un verbale di riconsegna dell’impianto.
ART. 10 ATTREZZATURE ED ARREDI
Il Concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune. Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza. Nessuna attrezzatura di proprietà del Concedente potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall’Amministrazione Comunale. Alla data di scadenza della Concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d’uso dallo stesso collocati nell’impianto, fatti salvi accordi diversi con l’Amministrazione Comunale.
ART. 11 GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO
La Concessione della gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune comprende le seguenti prestazioni:
A. programmazione e coordinamento dell’attività sportiva in relazione ai criteri fissati dall’Amministrazione Comunale di cui all’art. 1 del presente capitolato;
B. servizio di custodia e sorveglianza dell’impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
C. pulizia giornaliera dell’intero complesso e delle pertinenze (ad esempio servizi igienici, spogliatoi, aree destinate al gioco, aree verdi dell’impianto e limitrofe comprese le essenze arboree e comunque tutto ciò che è compreso nella planimetria allegata al verbale di consegna) con adeguate attrezzature;
D. conduzione della struttura nel rispetto delle norme vigenti in materia igienico–sanitaria e di sicurezza;
E. manutenzione ordinaria dell’impianto, con personale specializzato come da obblighi di legge, che comprende tutti gli interventi da attuare con continuità, al fine di conservare l’impianto sportivo nelle migliori condizioni e di garantire il buon funzionamento di tutte le attività, la sicurezza degli utenti e il decoro delle strutture così come specificato nello Schema del Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo (Allegato C) che sarà meglio dettagliato nel successivo Contratto;
F. gestione delle sponsorizzazioni e della raccolta della pubblicità;
G. gestione degli eventi/manifestazioni sportive e non sportive garantendo il presidio, la sorveglianza, la sicurezza, la responsabilità e la gestione delle emergenze;
H. direzione amministrativa, tecnica e organizzativa, supportata da documentazione meglio precisata nel Contratto.
ART. 12 UTILIZZO IMPIANTO SPORTIVO E PROGRAMMAZIONE
Il Concessionario è tenuto a gestire l’impianto garantendone il massimo utilizzo e la fruibilità, a favore dei cittadini del Comune di Villa Minozzo, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e sanità dei praticanti e degli utenti, secondo i criteri propri dell’uso pubblico assicurando che sia garantita la prevalenza dell’uso sportivo. L’attività sportiva può essere integrata con eventi/manifestazioni non sportive nel rispetto delle prescrizioni e delle norme di sicurezza vigenti.
Nello stabilire il Piano di Utilizzo degli impianti in oggetto, il Concessionario si impegna a:
A. effettuare la programmazione sportiva contemperando le esigenze della propria associazione con le richieste degli altri soggetti, singoli o associati, operanti nell’ambito delle discipline sportive diffuse nel territorio;
B. garantire l’apertura e la funzionalità dell’impianto per gli impegni ufficiali di altri soggetti sportivi su richiesta dall’Amministrazione Comunale;
C. garantire l’apertura dell’impianto per almeno sei giorni la settimana;
D. garantire l’operatività dell’impianto per tutto l’anno, salvo la necessità di chiudere la struttura in caso di manutenzione o pulizie straordinarie incompatibili con l’esercizio dell’attività, previa autorizzazione da richiedere all’Amministrazione Comunale almeno 15 giorni prima, salvo diversi accordi rapportati dell’entità degli interventi;
E. garantire all’Amministrazione Comunale l’uso gratuito dell’impianto sportivo per l’eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività, previa comunicazione almeno 15 gg prima dell’evento.
L’utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata al Concessionario e all’Amministrazione Comunale, è autorizzato dalla stessa, in sinergia con il Concessionario, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità e compatibilmente con l’esercizio delle attività del Concessionario stesso:
1) attività delle scuole, di ogni ordine e grado;
2) attività per disabili;
3) attività connesse ai campionati federali;
4) utilizzo da parte di Gruppi e Associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
5) utilizzo da parte gruppi spontanei/occasionali;
6) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
L’autorizzazione all’uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrergli in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva e comunque all’utilizzo dell’impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune i e il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.
Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e dell’impianto sportivo, il Concessionario predisporrà un Piano di utilizzo relativo ad ogni stagione sportiva che sarà esposto al pubblico.
L’impianto, è aperto al pubblico sulla base degli orari riportati nei cartelli appositamente esposti a condizione che siano salvaguardate le attività del gestore. Fuori dai suddetti orari l’impianto resterà chiuso.
ART. 14 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTO SPORTIVI PER ATTIVITA’ NON SPORTIVE
Le strutture e l’impianto in oggetto possono essere concessi in uso dall’Amministrazione Comunale ad Enti, Circoli, Associazioni, Partiti e privati per riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili, nel rispetto della normativa vigente.
La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.
Le autorizzazioni a terzi a svolgere nell’impianto iniziative diverse da quelle sportive saranno rilasciate dall’Amministrazione Comunale in sinergia con il Concessionario, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture.
Manifestazioni particolari dovranno essere autorizzate secondo quanto prevede il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
L’autorizzazione all’uso delle strutture e impianti sportivi è subordinata ad una dichiarazione di esonero da responsabilità, da parte del richiedente, per eventuali danni materiali o corporali, che possano occorrergli in relazione allo svolgimento dell’attività sportiva e comunque all’utilizzo dell’impianto, manlevando nel modo più ampio il Comune i e il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.
ART. 15 ONERI GESTIONALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
A. effettuare la gestione del servizio con proprio personale anche volontario in numero proporzionato al funzionamento dell’impianto e alla tipologia dell’attività svolta;
B. assicurare un’attenta sorveglianza sul corretto comportamento dei frequentatori dell’impianto sportivo in oggetto, attraverso la presenza di almeno una unità di personale per qualsiasi attività sportiva o extrasportiva;
C. incaricare un Responsabile dell’impianto, individuato in sede di offerta, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione Comunale. In caso di sua variazione, il
Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto che l’Amministrazione Comunale si riserva di approvare;
D. verso i propri dipendenti e/o collaboratori professionali e volontari in base alle disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro, sicurezza sui luoghi di lavoro, di assicurazione sociale e di prevenzione infortuni dando espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intenderà instaurato fra detto personale e il Comune;
E. di fare osservare a tutti gli addetti alla gestione e ai coadiutori la massima diligenza nell’utilizzazione e nella conservazione di locali, impianti, attrezzature e dotazioni varie;
L’Amministrazione Comunale potrà richiedere in qualsiasi momento la sostituzione di unità lavorative che abbiano creato problemi sul piano comportamentale.
Il Concessionario dovrà altresì ottemperare ai seguenti obblighi:
F. le entrate e le uscite degli impianti devono essere tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all’impianto e defluire senza ostacoli;
G. effettuare tutte le attività comprese nella gestione quali custodia, pulizia e sorveglianza dell’impianto, manutenzione ecc.. con proprio personale, propri prodotti di consumo e proprie attrezzature. Particolare riferimento sarà prestato alle incombenze relative all’igienicità da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse presso l’impianto in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 27/01/2008 e smi in materia di sanità e igienicità degli ambienti;
H. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di attenersi alla normativa vigente in materia di “Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori” (D. Lgs. N.81 del 9/4/08).
I. provvedere alle spese relative al personale tecnico e amministrativo necessario alla gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia retributiva, contributiva, previdenziale e fiscale;
J. provvedere a volturare le utenze (idriche, gas metano etc. ) a proprio nome entro 7 giorni dalla data di consegna dell’impianto e pagare le fatture relative ai consumi. In merito alle utenze elettriche queste, rimangono in capo al Comune in quanto collegate ad un impianto fotovoltaico di proprietà dell’Ente;
K. provvedere al pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per l’impianto sportivo;
L. provvedere alla manutenzione ordinaria degli impianti, delle loro pertinenze e delle attrezzature, come previsto all’art. 11 e provvedere al ripristino delle normali condizioni in caso di compromissione della pubblica incolumità;
M. dare preventiva comunicazione all’Amministrazione Comunale degli orari di apertura dell’impianto e dei periodi di chiusura annuali e le relative cause;
N. utilizzare e far utilizzare da parte dell’utenza gli impianti con la migliore cura e diligenza, predisponendo ogni idonea misura per evitare danneggiamenti e, ove essi si verifichino, disponendone l’immediata e adeguata riparazione con spese a suo carico;
O. assumere la funzione e gli obblighi del “datore di lavoro”, previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., quali a mero titolo di esempio, redigere il documento di valutazione dei rischi, nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta incendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e del medico competente;
P. individuare il Responsabile della sicurezza dell’impianto, ai sensi dell’art. 18 del DM 18.03.1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;
Q. realizzare tutti gli interventi di manutenzione ordinaria di immobili e di impianti richiesti dall’Amministrazione Comunale finalizzati ad un miglior funzionamento dell’impianto nonché al perseguimento del pubblico interesse;
R. stipulare idonee polizze assicurative;
S. riservare all’Amministrazione Comunale l’uso gratuito dell’impianto per almeno 15 giorni all’anno per l’eventuale svolgimento di eventi/manifestazioni/attività;
T. garantire l’apertura e la funzionalità dell’impianto per gli impegni ufficiali di altri soggetti sportivi su richiesta dall’Amministrazione Comunale;
U. adottare immediatamente i provvedimenti urgenti di sua competenza per l’eliminazione di possibili pericoli (attrezzature, transenne, recinzioni, ponteggi, barriere, segnalazioni, interdizione all’uso totale o parziale), nel caso in cui rilevi problematiche di qualsiasi genere che possano provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità.
E’ inoltre cura del Concessionario:
T. in concomitanza delle manifestazioni sportive di particolare rilievo, organizzate dal Concessionario, gestire tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l'ordine pubblico, informando con congruo anticipo le Forze dell’Ordine, fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all'interno che all'esterno dell'impianto;
U. assistenza ed organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività del Concessionario preventivamente autorizzate;
V. assistenza ed organizzazione e predisposizione degli impianti per quanto concerne le attività autorizzate a fronte dei precedenti artt. 12 e 13;
W. ottenimento a propria cura e spese, di tutte le licenze, nulla osta, collaudi ed autorizzazioni, di propria competenza, riferibili allo svolgimento dell’attività sportive, richieste dalla normativa vigente;
X. assunzione di ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune) comunque inerente alle attività svolte e promosse dal Concessionario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.
ART. 16 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato, come da obblighi di legge, sono quelli indicati nello schema relativo il Piano di Conduzione Tecnica dell’Impianto Sportivo (Allegato C) che sarà meglio dettagliato nel successivo Contratto.
L’Amministrazione Comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.
ART. 17 ONERI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE
La manutenzione straordinaria è a carico dell’Amministrazione Comunale che provvede direttamente, oppure per il tramite del concessionario previo accordo scritto.
Il Concessionario ha l’obbligo di segnalare tempestivamente al Concedente, ogni fatto o deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa ostacolare il regolare funzionamento del servizio formulando una descrizione dettagliata delle cause.
Gli interventi di manutenzione straordinaria saranno effettuati in date da concordarsi con il Concessionario. Laddove gli interventi segnalati siano il risultato di incuria o cattiva gestione, il costo degli stessi sarà a carico del soggetto Concessionario.
E’ facoltà del Concessionario, nel periodo di durata della Concessione, proporre migliorie all’impianto, a proprio carico. La proposta è sottoposta all’approvazione preventiva del Comune, che la valuterà in base agli obiettivi perseguiti e alla bontà tecnica del progetto.
La realizzazione è vincolata all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, licenze, permessi, nulla- osta.
Al termine degli interventi, tutta la documentazione tecnica, certificazioni, fatture e ogni altro atto connesso, dovranno essere trasmessi all’Amministrazione Comunale per le operazioni di valorizzazione e contabilizzazione delle opere di miglioria.
ART. 18 REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE
Potranno anche realizzarsi intese tra l’Amministrazione Comunale ed il Concessionario per realizzare, a cura di quest’ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature date in Concessione. La presa in carico di dette opere da parte dell’Amministrazione Comunale avverrà dopo collaudo dell’Ufficio Tecnico Comunale nella forma e nei modi di legge.
In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.
Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti e le attrezzature acquistate dal Concessionario in sostituzione o in aggiunta alle attrezzature esistenti all’inizio della Concessione, diverranno di proprietà comunale senza che sia dovuta al Concessionario la corresponsione di somme a titolo di rimborso, riscatto o indennità alcuna.
ART. 19 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti. E’ fatto divieto al Concessionario di modificare lo stato attuale delle strutture dell’impianto in oggetto.
Per manutenzioni straordinarie s’intendono tutte quelle che non sono contenute nell’elenco delle ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti di problematiche non connesse all’uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.
Il Concessionario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, migliorie inerenti le strutture e l’impianto, che l’Amministrazione Comunale intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi consegua forzatamente una sospensione totale dell’attività del Concessionario per un periodo superiore a giorni 7, potrà essere concordato tra le parti o un recupero del periodo di inattività.
I tempi di intervento devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all’adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l’intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con il Concessionario nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.
Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e succ. modifiche, in quanto applicabili.
ART. 20 RESPONSABILITA’ PER DANNI - COPERTURE ASSICURATIVE
Il Concessionario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell’attività svolta nell’ambito della struttura oggetto della Concessione, manlevando al riguardo l’Amministrazione Comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.
Il Concessionario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dal Concessionario o dall’Amministrazione Comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.
Il Comune è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l’esecuzione dello stesso.
Il Concessionario è pertanto è tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto della Concessione nonché all’esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell’ambito della stessa, in osservanza alle previsioni del presente contratto, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
L’assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto del Concessionario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto il Concessionario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.
Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilioniecinquecentomila/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d’opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. A titolo esemplificativo e non limitativo, l’assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:
derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
per danni a beni di terzi da incendio di cose dell’Assicurato o dallo stesso detenute;
l’estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto della Concessione;
per danni riconducibili al Concessionario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all’esercizio della struttura oggetto della Concessione (RC da committenza).
Il Concessionario risponde inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto della Concessione - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso - ed è pertanto tenuto a provvedere, a tutela dell’interesse del Comune, alla stipula di una specifica assicurazione sopra il c.d. “Rischio Locativo”, per una somma non inferiore a euro 200.000,00 (duecentomila/00) corrispondente al valore dei beni oggetto della Concessione.
Nel suo proprio interesse il Concessionario potrà provvedere all’assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia al Concessionario stesso o portati da terzi nell’ambito della struttura in Concessione.
Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del Concessionario o portati nell’ambito della struttura oggetto di Concessione dal Concessionario medesimo o da terzi.
L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione del Contratto, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata della Concessione.
Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il Concessionario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.
Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico del concessionario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera il Concessionario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.
ART. 21 GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA
X. XXXXXXXX PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: GARANZIA PROVVISORIA
Valutati la natura giuridica dei soggetti che saranno inviati a presentare un’offerta e l’oggetto della Concessione, al fine di rendere l’importo della garanzia per la partecipazione alla procedura proporzionato ed adeguato alla natura della prestazione oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all’1% del prezzo indicato nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, ai sensi e costituita nelle modalità previste dall’art. 93 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
L’importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
B. GARANZIA DEFINITIVA
Il Concessionario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale.
L’importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:
- con fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all’esercizio del ramo cauzioni.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Committente che aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
ART. 22 RISOLUZIONE. RECESSO. CESSAZIONE, REVOCA D’UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
Per la risoluzione e il recesso della Concessione si fa riferimento al D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e all’attuale normativa in vigore.
Per la natura dei servizi dati in Concessione, si precisa che il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione Comunale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Si precisa altresì che in caso di recesso il Concessionario dovrà rispettare quanto stabilito nel contratto per il tempo necessario all’Amministrazione Comunale ad esperire e concludere una nuova procedura di affidamento secondo quanto previsto dalla normativa allora vigente.
Per la cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall’art. 176 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
La Concessione potrà essere inoltre revocata in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:
- mancato rispetto degli orari esposti, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte del Concessionario, delle strutture e impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui al contratto;
- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti pubblici;
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- gravi inadempienze rispetto a quanto previsto agli artt. 15 e 16;
- mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti;
- mancato rinnovo o mantenimento delle coperture assicurative nei termini di cui all’art. 20;
Il contratto decadrà qualora il Concessionario cessasse l’attività o modificasse l’atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con i criteri stabiliti dall’art. 1 del presente capitolato e dalla L.R. 8/2017
ART. 23 CONTROLLI E VERIFICHE
Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l’erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione Comunale.
Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell’attività svolta dal Concessionario ai principi dello Statuto dello stesso, l’osservanza delle clausole contenute nel presente contratto e l’applicazione puntuale delle tariffe prestabilite.
In proposito l'Amministrazione Comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dal gestore stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e del contratto.
Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.
Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico del Concessionario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione Comunale.
In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere il contratto in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia del contratto, ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all’Amministrazione Comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione Comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia del contratto e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.
ART. 24 RAPPORTI TRA CONCESSIONARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Il Concessionario si impegna a comunicare ed invitare l’Amministrazione Comunale alle sedute di bilancio di previsione e consuntivo, modifica dello Statuto, rinnovo cariche sociali (senza che quest’ultima attraverso i suoi tecnici, abbia l’obbligo di parteciparvi).
Il Concessionario, ogni anno si impegna a far pervenire all’Amministrazione Comunale i bilanci consuntivi e preventivi legati all’oggetto di concessione.
Il Concessionario, si impegna altresì a far pervenire all’Amministrazione Comunale, entro il mese di settembre, il programma delle attività sportive della stagione corrente.
Il Concessionario, inoltre, provvede a segnalare all’Amministrazione Comunale concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi
E’ vietata la cessione del contratto di concessione anche parziale.
Il sub appalto è ammesso nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento all’art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii .
Si precisa a tal proposito che i soggetti invitati dovranno indicare in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.
ART. 25 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della stessa sono interamente a carico del Concessionario.
ART. 26 CONTROVERSIE
Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione del contratto o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere
alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Reggio.
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.
ART. 27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DELLA CONCESSIONE
All'inizio del servizio, l’aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del trattamento dei dati sensibili, ai sensi del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali n. 679/2016 e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato con X.Xxx. 10 agosto 2018, n. 101, e del personale del medesimo che materialmente avrà accesso ai dati, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dalla committenza.
L’aggiudicatario sarà tenuto a mantenere segreti tutti i dati di qualsiasi natura di cui venga a conoscenza nell’esecuzione della fornitura in oggetto, e dovrà altresì impegnarsi a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati relativi sia all’attività dell’Ente che a quella dei suoi utenti di cui venga a conoscenza, siano considerati riservati e come tali trattati.
ART. 28 OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ
Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio/lavoro/fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all’investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E’ fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.
L’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente capitolato e la committenza potrà verificare in ogni momento tale adempimento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla committenza.