PARTE PRIMA – CLAUSOLE GENERALI
CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO TEKSID S.p.A.
PARTE PRIMA – CLAUSOLE GENERALI
1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONI
I seguenti termini, usati all’interno delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, avranno il significato di seguito riportato:
a) Beni: modelli, campioni, attrezzature specifiche etc. messi a disposizione del Fornitore da TK;
b) Condizioni Generali: le presenti Condizioni Generali di Acquisto;
c) Contratto/i: il/i contratto/i avente/i ad oggetto la fornitura dei Prodotti e/o delle Opere e/o dei Servizi, di volta in volta conclusi tra TK ed il Fornitore, con le modalità previste dal successivo art. 2;
d) Documentazione: disegni, capitolati, norme, tabelle, documentazione e specifiche tecniche, ecc. messi a disposizione del Fornitore da TK;
e) Fornitore/i: tutti i fornitori di TK;
f) Informazioni Confidenziali: le informazioni confidenziali descritte all’art. 13 delle presenti Condizioni Generali;
g) Opera/e: le opere commissionate da TK ai Fornitori;
h) Ordine/i: gli ordini formali emessi da TK per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
i) Prodotti: i prodotti dei Fornitori richiesti da TK;
j) Servizi: i servizi dei Fornitori la cui prestazione è richiesta da TK;
k) TK: la Teksid S.p.A.
2. GENERALITÀ
2.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano a tutti i Contratti dei quali costituiscono parte integrante e sostanziale, unitamente agli eventuali capitolati tecnici o specifiche tecniche forniti da TK.
2.2. Ai Contratti non si applicheranno le condizioni generali di vendita del Fornitore.
2.3. Eventuali condizioni particolari sono efficaci e possono, perciò, integrare o derogare le presenti Condizioni Generali solo se espressamente riportate nell’Ordine emesso da TK.
2.4. Il Contratto si perfeziona attraverso l’emissione da parte di TK e l’accettazione da parte del Fornitore di un Ordine, mediante scambio di corrispondenza commerciale o attraverso la sottoscrizione congiunta del documento contrattuale da parte dei rappresentanti di TK e del Fornitore.
2.5. L’accettazione da parte del Fornitore s’intende avvenuta:
(i) quando perviene a TK il duplicato dell’Ordine debitamente sottoscritto dal Fornitore per accettazione, ovvero
(ii) con l’inizio dell’ esecuzione della fornitura o della prestazione richiesta da parte del Fornitore, anche in mancanza di altre formalità.
2.6. Il Contratto e l’Ordine non sono cedibili.
3. AUTONOMIA DEL FORNITORE
3.1. Le attività previste nel Contratto saranno eseguite dal Fornitore con propria organizzazione di mezzi e a proprio rischio, senza alcun vincolo di dipendenza e/o di subordinazione nei confronti di TK. L’obbligazione del Fornitore è di risultato e la stessa non viene meno neppure quando il Fornitore debba assoggettarsi a regole, prescrizioni, norme, etc.
3.2. Il Fornitore, con l’accettazione dell’Ordine, dichiara di essersi pienamente reso edotto della natura e delle caratteristiche tecniche, tecnologiche e funzionali dei Prodotti, dei Servizi o delle Opere da realizzare e di aver tenuto debito conto di tutti i fattori, le circostanze e
le alee connesse all’esecuzione degli stessi e delle modalità operative che possano influire sull’esecuzione delle attività e sulla determinazione del corrispettivo. Non potranno pertanto essere richiesti aumenti di costi o modifiche alle tempistiche di consegna dovuti a circostanze non previste all’atto di accettazione dell’Ordine.
3.3. Con l’accettazione dell’Ordine il Fornitore espressamente dichiara e garantisce quanto segue:
a) di assumere la piena e intera responsabilità tecnica e gestionale ed ogni rischio afferente l’adempimento del Contratto, sia nei riguardi di TK che di terzi;
b) di disporre dei mezzi, anche finanziari, e dell’organizzazione necessari per eseguire il Contratto e di assumere la piena responsabilità dell’operato dei suoi dipendenti, anche con riferimento a danni da questi cagionati a TK e/o a dipendenti di questa e/o di terzi;
c) di impegnarsi a coordinare, ove necessario, le proprie attività con quelle svolte da TK o da terzi delegati da TK;
d) ferma restando la propria responsabilità di dare piena e puntuale esecuzione al Contratto, di impegnarsi a comunicare a TK, con la massima tempestività e per iscritto, l’insorgere di eventuali fatti e circostanze che impediscano la consegna dei Prodotti o la realizzazione dei Servizi o delle Opere con le modalità e le tempistiche ivi stabilite.
4. VERIFICHE E CONTROLLI A CARICO DEL FORNITORE
4.1. Il Fornitore sarà tenuto ad eseguire o far eseguire a sua cura e spese, sotto la sua responsabilità, tutte le verifiche su documentazioni, disegni e prescrizioni tecniche, utilizzate per l’esecuzione del Contratto, inclusa la Documentazione, al fine di controllarne la conformità alle specifiche del Contratto e l’idoneità alle finalità cui l’oggetto della fornitura è destinato, ivi comprese le eventuali prestazioni garantite.
4.2. Il Fornitore sarà tenuto ad informare TK dei risultati delle prove e delle verifiche eseguite qualora da essi possano risultare inidoneità o non conformità che ostino all’esecuzione del Contratto o possano pregiudicare la qualità dei Prodotti, delle Opere o dei Servizi. Il Fornitore dovrà comunque conservare presso i propri archivi, per un periodo di almeno 3 (tre) anni, salvo diversi accordi, la documentazione relativa all’esecuzione delle prove e verifiche effettuate.
4.3. Ove dalle verifiche e prove di cui al presente articolo, risultassero difettosità, non conformità o inidoneità della Documentazione e/o dei Beni, il Fornitore non potrà utilizzarli, modificarli o sostituirli senza avere ottenuto preventiva autorizzazione scritta di TK. Nel caso di mancata effettuazione delle prove e verifiche di cui al presente articolo, il Fornitore sarà considerato responsabile per qualsiasi difetto o non conformità del Prodotto, dell’Opera o del Servizio derivanti da inidoneità della documentazione e dei materiali utilizzati, inclusa la Documentazione.
4.4. In riferimento a quanto previsto dal Regolamento REACH (n. 1907/2006) per le sostanze, tal quali o contenute in preparati o articoli, oggetto della fornitura, si considerano assolti da parte del Fornitore tutti gli obblighi concernenti l’applicazione delle disposizioni contenute in tale Regolamento.
5. RICAMBI
5.1. Il Fornitore garantisce a TK la fornitura dei ricambi relativi ai Prodotti e/o alle Opere per un periodo di tempo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data della consegna e/o installazione degli stessi.
6. MODIFICHE DELL’ORDINE
6.1. A TK è riconosciuto il diritto di:
(i) chiedere in qualsiasi momento una modifica della qualità e/o della forma e/o della quantità di quanto ordinato;
(ii) annullare in tutto o in parte l’Ordine. È però inteso che in tali casi TK dovrà tenere a proprio carico quanto eseguito esclusivamente su sue specifiche, ultimato o in corso di lavorazione, per un quantitativo strettamente correlato a quanto ordinato al momento in cui viene notificata la sua decisione di modifica o di annullamento.
6.2. Nei casi di cui all’art. 6.1, il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere nel limite del possibile la quantità dei Prodotti modificati o annullati addebitabili a TK e comunque ad osservare gli accordi presi di volta in volta con TK e/o le istruzioni di quest’ultimo,
per contenere nel limite del possibile le spese derivanti dalla modifica o dall’annullamento dell’Ordine nonché a consentire a TK il controllo delle giacenze.
6.3. Le modifiche potranno essere richieste tramite nuove revisioni dell’Ordine emesso. L’Ordine riportante la voce “revisione/i” sarà da intendersi come nuovo Ordine in sostituzione del precedente e non si cumulerà con esso in nessun caso, anche se contenente lo stesso numero di emissione/serie.
7. TERMINI DI CONSEGNA E TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
7.1. I termini di consegna sono precisati negli Ordini.
7.2. I termini convenuti per la consegna sono tassativi. Sono perciò da escludersi, oltre ai ritardi, anche gli anticipi rispetto alle consegne programmate, se non esplicitamente concordati per iscritto con TK.
7.3. Il trasferimento del rischio dal Fornitore a TK ha luogo all’atto della consegna dei Prodotti e/o Servizi e/o Opere nel luogo previsto dall’Ordine.
8. RITARDI DI CONSEGNA E PENALITÀ
8.1. In caso di ritardo nelle consegne il Fornitore sarà obbligato a pagare a TK una penalità convenzionale nella misura dello 0,5% del prezzo totale della fornitura per ogni settimana o frazione di essa di ritardo, nel corso delle prime due settimane, e dell’1% per ogni settimana o frazione di essa successiva, sino ad un massimo del 5% del prezzo totale della fornitura, sempre fatto salvo il diritto di TK al risarcimento del maggior danno.
8.2. Le penalità maturate potranno essere dedotte dai pagamenti dovuti da TK al Fornitore. Qualora TK non si avvalga di tale facoltà, il Fornitore sarà, comunque, obbligato a pagare le suddette penalità su presentazione della relativa fattura da parte di TK.
8.3. Qualora il ritardo superasse il periodo di un mese, TK avrà la facoltà di risolvere (ai sensi ed agli effetti dell’articolo 1456 c.c) il Contratto ai sensi dell’art. 14 delle presenti Condizioni Generali in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore. Il Fornitore sarà tenuto, oltre al pagamento delle penalità e alla restituzione dei pagamenti già effettuati da TK (maggiorati degli interessi al tasso EURIBOR alla data di effettuazione dei predetti pagamenti), al risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti da TK.
9. FORZA MAGGIORE
9.1. I termini di consegna sono prolungati quando insorgano circostanze di forza maggiore (quali incendi, terremoti, scioperi generali o di settore, alluvioni ed altri simili eventi al di fuori della possibilità di controllo del Fornitore) che impediscano l’effettiva esecuzione dell’Ordine. In tal caso, la nuova data di consegna sarà stabilita di comune accordo tra le Parti in relazione all’impedimento determinato dalla causa di forza maggiore.
9.2. Il Fornitore è tenuto ad informare immediatamente TK, a mezzo telegramma o raccomandata a/r anticipata via fax o PEC, dell’insorgere e della cessazione della circostanza di forza maggiore ed a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore dovrà essere provata dal Fornitore e, comunque, non potrà essere invocata qualora insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuta o qualora il suo insorgere non sia stato comunicato a TK entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni. In ogni caso, non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.
9.3. Qualora la circostanza di forza maggiore determini un ritardo delle consegne, parziali o totali, superiore ai 2 (due) mesi, TK avrà il diritto di risolvere il Contratto, in qualunque momento, mediante semplice avviso scritto al Fornitore, ai sensi dell’art. 14 delle presenti Condizioni Generali.
10. FATTURE
10.1. Le fatture dovranno essere predisposte, emesse e gestite nel rispetto delle disposizioni di legge e in conformità con le modalità e le procedure operative indicate da TK.
10.2. Le fatture devono contemplare i Prodotti e/o le Opere e/o i Servizi di un solo Ordine, soggetti alla medesima aliquota I.V.A. ove prevista.
10.3. Sulle fatture dovrà essere riportato: (i) il numero d’Ordine; (ii)
l’elencazione dei Prodotti e/o la descrizione delle Opere e/o dei Servizi come indicati nell’Ordine; (iii) per le Opere ed i Servizi, il numero di benestare tecnico fornito da TK.
10.4. I Prodotti e i materiali destinati alla realizzazione delle Opere dovranno essere accompagnati da regolare documento di trasporto e da ogni altro documento richiesto dalle normative in vigore.
11. PAGAMENTI
11.1. FCA SERVICES S.p.A. per conto TK procederà al pagamento nel modo ed alla scadenza pattuiti nell’Ordine subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati, previsti nell’Ordine.
11.2. Sono validi unicamente i prezzi specificati nell’Ordine. I prezzi di fornitura s’intendono fissi salvo unicamente il caso in cui le variazioni siano state oggetto di una variante all’Ordine regolarmente emessa da TK.
11.3. Si conviene espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma.
12. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO
Senza pregiudizio alcuno delle penali di cui all’art. 8 delle presenti Condizioni Generali, in deroga alla normativa applicabile TK ed il Fornitore concordano espressamente che, in caso di ritardo nel pagamento, verrà eventualmente applicato, decorsi infruttuosamente ulteriori 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta scritta del Fornitore a mezzo di raccomandata A/R, un interesse di mora in ogni caso non superiore al tasso EURIBOR 360 (1 mese).
13. PROPRIETA’ INDUSTRIALE E OBBLIGO DI RISERVATEZZA
13.1. Il Fornitore garantisce che la detenzione, l’uso e/o la vendita dei Prodotti, delle Opere o dei Servizi forniti non comportano violazione di titoli di privativa industriale e/o intellettuale di terzi e il Fornitore si obbliga a tenere TK manlevata ed indenne da ogni pretesa od azione di terzi al riguardo e da qualsiasi costo o danno in cui TK incorra in conseguenza della violazione della presente garanzia.
13.2. TK darà al Fornitore pronta comunicazione scritta di ogni contestazione ricevuta di terzi al riguardo.
13.3. La Documentazione, nonché ogni conoscenza, notizia o informazione appresa, direttamente o indirettamente, dal Fornitore nello svolgimento dei rapporti regolati dal Contratto e concernente l’attività di TK o di terzi in rapporto con essa ha natura strettamente confidenziale (“Informazioni Confidenziali”). Conseguentemente, il Fornitore s’impegna a: (i) non divulgare nonché ad osservare la massima riservatezza su dette Informazioni Confidenziali per un periodo di 5 (cinque) anni dalla cessazione a qualsiasi titolo del Contratto; (ii) non utilizzare le Informazioni Confidenziali a fini diversi dall’esecuzione del Contratto.
13.4. Il Fornitore non acquisirà sulle Informazioni Confidenziali altro diritto che quello di utilizzarle per l’adempimento delle proprie obbligazioni verso TK.
13.5. Gli eventuali diritti di brevetto o comunque di proprietà intellettuale scaturenti dall’attività svolta in esecuzione del Contratto saranno di proprietà esclusiva di TK.
13.6. Documentazione e Beni, di proprietà di TK, possono essere utilizzati dal Fornitore solo per la realizzazione delle Opere o l’effettuazione dei Servizi commissionati da TK.
13.7. Il Fornitore non potrà copiare o far copiare Documentazione e Beni o consentirne l’utilizzazione a terzi se non sia strettamente necessario per l’esecuzione del Contratto, nel qual caso imporrà, garantendone l’adempimento, obbligazioni di contenuto corrispondente a quelle previste dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale debba trasmettere le Informazioni Confidenziali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto. Il Fornitore sarà tenuto a risarcire qualsiasi danno derivante a TK in conseguenza di un suo inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo.
13.8. Quanto sopra previsto sarà applicabile anche con riferimento ai modelli originali ed alle attrezzature specifiche disegnate e/o prodotte dal Fornitore appositamente per l’esecuzione del Contratto che devono intendersi, a tutti gli effetti, di proprietà TK.
14. RISOLUZIONE E RECESSO
14.1. Qualora il Fornitore non adempia esattamente a quanto prescritto per la buona esecuzione del Contratto, TK potrà intimargli, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, di provvedere all’adempimento in un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni. Decorso tale termine senza che il Fornitore abbia posto rimedio al proprio inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto.
14.2. Oltre a quanto stabilito in altre parti delle presenti Condizioni Generali, il Contratto si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta in tal senso di TK, nelle ipotesi previste dagli articoli 8.3, 9.3 e 17.2.
14.3. Il Contratto sarà inoltre risolto di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1353 cod. civ., senza che a tal fine sia richiesta alcuna notifica dalle Parti, nel caso in cui siano state presentate a carico del Fornitore istanze di fallimento o avviate altre procedure concorsuali, sequestri, pignoramenti, condanne civili o penali dei legali rappresentanti del Fornitore che possano ostacolarne l’attività, nonché nel caso di fusione, liquidazione o cessione d’azienda da parte del Fornitore o di mutamento nella compagine sociale del Fornitore o della sua controllante finale, salvo che, in tali ultimi casi, TK, previamente informata, abbia fornito il proprio consenso scritto alla prosecuzione del Contratto. Il Fornitore si impegna ad informare tempestivamente TK in merito al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati. L’avvenuta risoluzione anticipata dei rapporti di fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi descritte nel presente paragrafo, non comporterà per TK alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore fatto salvo il pagamento delle forniture già effettuate.
14.4. TK avrà inoltre la facoltà di risolvere il Contratto, mediante preventiva comunicazione scritta, qualora intervengano situazioni, fatti o atti indicativi di una situazione di sopravvenuta o prevedibile incapacità del Fornitore di assicurare il normale assolvimento delle proprie obbligazioni (come, a titolo meramente esemplificativo, nei casi di mancati o ritardati pagamenti verso dipendenti, enti previdenziali, fisco, fornitori o banche, protesti cambiari, esecuzioni mobiliari e/o immobiliari, revoche di licenze o autorizzazioni, atti preparatori e/o iniziali di procedura di liquidazione volontaria, ecc.). In tal caso la risoluzione avrà luogo qualora la situazione di cui al presente paragrafo non venga a cessare entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione scritta inviata da TK al Fornitore.
15. VARIE
15.1. L’eventuale nullità o invalidità di singole clausole delle presenti Condizioni Generali non comporterà la nullità o invalidità delle altre o del Contratto. In tal caso, le Parti s’impegnano a negoziare in buona fede una disposizione sostitutiva che possa mantenere l’equilibrio contrattuale.
15.2. Durante l’esecuzione del Contratto, la tolleranza di una delle Parti circa comportamenti dell’altra Parte non conformi ad una o più delle prescrizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto non implica la rinuncia a fare valere in qualunque momento i propri diritti.
15.3. Qualsiasi pubblicità che faccia riferimento alle forniture effettuate a TK dovrà essere espressamente autorizzata per scritto di volta in volta da TK.
16. CONTROVERSIE
16.1. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali e/o al Contratto, sarà applicabile la legge italiana con espressa esclusione di ogni convenzione internazionale applicabile.
16.2. Il Foro competente sarà unicamente quello di Torino.
17. CODICE DI CONDOTTA E MODELLO ORGANIZZATIVO
17.1. Il Fornitore espressamente:
a) dichiara di aver letto attentamente il Codice di Condotta adottato da TK (nel seguito il “Codice di Condotta”) e l’estratto del Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel seguito il “Modello”) adottato da TK ai sensi del D. Lgs. 231/2001, disponibili sul sito xxx.xxxxxx.xxx;
b) dichiara d’impegnarsi, nell’ambito dei rapporti intrattenuti con TK o ad essi connessi, a tenere un comportamento conforme alle disposizioni
del Codice di Condotta e del Modello;
c) dichiara d’impegnarsi a rispettare il D. Lgs. 231/2001 e a comunicare tempestivamente a TK eventuali sue implicazioni in procedimenti giudiziari relativi a reati in esso contemplati.
17.2. Il Fornitore riconosce e prende atto che l’inosservanza degli impegni descritti al precedente paragrafo 17.1 rappresenta un grave inadempimento alle proprie obbligazioni nei confronti di TK. In tali casi, pertanto, TK avrà il diritto di interrompere eventuali trattative con il Fornitore, di risolvere i rapporti contrattuali in essere mediante semplice comunicazione scritta (ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 cod. civ.) e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
PARTE SECONDA –COMPRAVENDITA DI PRODOTTI
18. QUALITÀ DELLE FORNITURE E GARANZIA
18.1. Il Fornitore garantisce la perfetta qualità dei Prodotti da esso forniti, obbligandosi a riparare o a sostituire senza costi, nel più breve tempo possibile, i Prodotti o quelle parti di essi che si dimostrassero difettosi o non conformi durante il periodo di garanzia specificato nell’Ordine o, in mancanza, entro i primi 2 (due) anni dalla data di consegna.
18.2. TK si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti per la difettosità o non conformità dei Prodotti manifestatesi nel periodo di garanzia o per il ritardo del Fornitore nelle riparazioni e sostituzioni. Le spese di trasporto, al pari di qualsiasi altra dipendente dalle operazioni in garanzia, saranno a carico esclusivo del Fornitore.
18.3. La semplice consegna dei Prodotti ordinati non significa accettazione degli stessi, essendo l’accettazione condizionata all’esito positivo dell’accertamento delle loro condizioni, qualità e quantità, eseguito dagli enti di controllo TK.
18.4. TK è tenuta ad accettare unicamente i quantitativi ordinati. Eventuali tolleranze sulle quantità devono essere, in ogni caso, espressamente pattuite nell’Ordine o in sue varianti.
19. OBBLIGAZIONI PARTICOLARI DEL FORNITORE
19.1. Il Fornitore garantisce il pieno rispetto delle normative, italiane e/o straniere (riguardanti, a titolo esemplificativo, la sicurezza, la tutela dell’ambiente etc.) cui sono soggetti i Prodotti.
19.2. Nel caso in cui verso TK fossero avanzate pretese, anche stragiudiziali, per responsabilità civile o contrattuale, o fosse contestata a TK la violazione di prescrizioni legali (sicurezza, inquinamento, ecc.) o contrattuali in conseguenza della difettosità, non conformità o non affidabilità dei Prodotti forniti, il Fornitore sarà obbligato a manlevare e tenere indenne TK ed a risarcire i danni eventualmente da questa subiti.
PARTE TERZA –APPALTO OPERE E/O SERVIZI
20. OBBLIGAZIONI PARTICOLARI DEL FORNITORE
20.1. Il Fornitore assicura, sotto la sua esclusiva responsabilità, ed a propria cura e spese, che l’esecuzione delle attività ad esso richieste si svolga in conformità al Contratto, a perfetta regola d’arte e secondo le tecniche più avanzate, nel pieno rispetto di tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni di qualsivoglia autorità.
20.2. La realizzazione dell’Opera o lo svolgimento dei Servizi dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ecologia e ambiente, prevenzione degli infortuni, salute, igiene e sicurezza del lavoro, tra cui, ma non limitatamente, il D. Lgs. 81/2008 e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
20.3. Qualora la prestazione sia svolta, anche parzialmente, nei locali di TK o di terzi, il personale del Fornitore dovrà osservare tutte le norme, le procedure, i regolamenti e le disposizioni disciplinari ivi in vigore.
20.4. In aggiunta a quanto previsto al precedente art.11, tutti i pagamenti da TK al Fornitore sono subordinati all’acquisizione e al costante aggiornamento dei seguenti documenti, il cui invio a TK, unitamente alle fatture, è onere esclusivo del Fornitore:
a) elenco dei dipendenti e/o collaboratori che hanno prestato attività in esecuzione del Contratto con l’indicazione di nome, cognome, codice fiscale, oltre al numero matricola INPS e codice ditta INAIL a cui sono assegnati;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
20.5. In assenza della documentazione di cui al precedente paragrafo e/o in caso d’incompletezza e/o non congruità della stessa, TK è autorizzata a sospendere i pagamenti del corrispettivo fino alla trasmissione dell’esatta/completa documentazione.
21. DOCUMENTAZIONE E BENI
21.1. In relazione alla Documentazione ed ai Beni il Fornitore dovrà: (i) conservarli con la massima diligenza e assicurati contro i rischi d’incendio e furto; (ii) debitamente indicare la proprietà di TK su tale materiale; (iii) effettuare tutte le registrazioni richieste da TK oltre a quelle previste dalla legge vigente con riferimento alla merce consegnata in deposito. Alla cessazione del Contratto, salvo diverse istruzioni scritte da TK, il Fornitore sarà tenuto a restituire Documentazione e Beni dando preavviso scritto con un congruo anticipo.
21.2. Resta altresì convenuto che TK si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento la consistenza e lo stato di conservazione di Documentazione e Beni, l’idoneità dei locali in cui sono conservati e l’osservanza, con riferimento ad essi, delle disposizioni di cui al presente articolo e avrà, comunque, il diritto di chiederne a suo insindacabile giudizio la restituzione, anche se l’Ordine non sia stato terminato.
21.3. Salva diversa e specifica indicazione, lo studio, la progettazione e l'esecuzione di tutti i disegni generali e costruttivi necessari alla realizzazione della fornitura sono a carico del Fornitore. Il Fornitore dovrà consegnare, in copia riproducibile, tutti i disegni relativi all’Opera tra cui, ma non limitatamente, i complessivi inerenti:
- i complessivi dell'impianto;
- gli schemi elettrici, idraulici, pneumatici di funzionamento;
- i componenti e le parti ausiliarie necessari al montaggio;
- i componenti e dispositivi meccanici per i necessari interventi manutentivi;
- le parti di usura ed i ricambi.
Il Fornitore dovrà inoltre consegnare la lista completa dei componenti e delle apparecchiature di tipo commerciale eventualmente acquistate presso subfornitori, con l'indicazione esatta della siglatura originale e di listino e del costruttore.
22. SUBAPPALTO
22.1. E’ fatto divieto al Fornitore di affidare a terzi l’esecuzione, totale o parziale, dell’Opera o dei Servizi senza esplicita autorizzazione scritta di TK.
22.2. L’eventuale autorizzazione scritta al subappalto non esonererà il Fornitore dai suoi obblighi, oneri e responsabilità contrattuali nei confronti di XX che rimane completamente estranea ai rapporti tra il Fornitore ed i suoi subappaltatori e/o fornitori. Il Fornitore risponderà pienamente dell’esatto e puntuale adempimento dei subappaltatori così come in proprio.
23. VARIANTI
23.1. Qualora il progetto dell’Opera sia stato fornito da TK, il Fornitore ha l’obbligo di segnalare per iscritto a TK ogni variante del progetto necessaria affinché l’Opera sia eseguita a regola d’arte. Eventuali vizi o difetti saranno pertanto a carico e responsabilità del Fornitore se questi non avrà proposto per iscritto tempestivamente a TK le correzioni od integrazioni.
23.2. XX potrà richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento, di eseguire varianti al progetto e il Fornitore s’impegna ad eseguire tali varianti in conformità a quanto segue. Le varianti al progetto potranno essere apportate dal Fornitore soltanto nel caso in cui esse facciano oggetto di
24.2. In caso di fornitura di Opere o esecuzione di Servizi, la prestazione non si considererà accettata sino all’emissione di benestare tecnico scritto da parte degli enti preposti di TK, eventualmente a seguito di verifica o collaudo che TK avrà sempre facoltà d’eseguire o far eseguire.
24.3. Nel caso in cui la verifica o il collaudo dell’Opera avvengano per fasi successive o su singole parti dell’Opera, TK avrà comunque il diritto di sollevare, in sede di verifica e collaudo dell’Opera completa, riserve o eccezioni relative a parti già collaudate.
24.4. Successivamente all’esecuzione delle operazioni di verifica e collaudo è prevista la redazione di apposito verbale nel quale il collaudatore designato da TK indicherà l’esistenza di eventuali vizi o difformità, precisando, ove possibile, le cause ed i rimedi.
24.5. In caso siano riscontrati vizi o difformità dell’Opera in fase di verifica e collaudo, TK avrà, a propria scelta, la facoltà di:
a) chiedere l’eliminazione dei vizi o delle difformità (ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, la pronta sostituzione gratuita delle parti difettose), a cura e spese del Fornitore entro un termine perentorio stabilito da TK;
b) accettare le Opere applicando una riduzione del prezzo pari ai costi ed alle spese da sostenere per l’eliminazione di tali vizi e difformità, ovvero
c) risolvere il Contratto. In tal caso si applicheranno le disposizioni contenute all’art. 14.
24.6. E’ fatto salvo, in qualunque caso, il diritto di TK al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
24.7. Quanto sopra non pregiudica il diritto di TK alla garanzia relativa a vizi e difformità per difetti sopravvenuti successivamente all’accettazione.
24.8. In nessun caso le Opere potranno essere considerate tacitamente accettate da parte di TK.
25. GARANZIE PARTICOLARI
25.1. Il Fornitore garantisce che le Opere e/o i Servizi siano esenti da vizi e conformi a quanto previsto nell’Ordine e alle prescrizioni normative applicabili, nonché il buon funzionamento e la durata fino alla scadenza del periodo di garanzia specificato nell’Ordine o, in mancanza, entro i primi 3 (tre) anni dalla data di accettazione, sempre fatti salvi i termini più favorevoli previsti dalla legge.
25.2. Il Fornitore garantisce la perfetta qualità delle Opere da esso fornite, obbligandosi a riparare o a sostituire senza costi, nel più breve tempo possibile, quelle parti delle Opere che si dimostrassero difettose o non conformi durante il periodo di garanzia di cui sopra.
25.3. Nel caso di vizi, non conformità o mancato funzionamento, sopravvenuti successivamente all’accettazione, TK avrà la facoltà di:
a) chiedere l’eliminazione dei vizi o delle difformità (ed in particolare, a titolo meramente esemplificativo, la pronta sostituzione gratuita delle parti difettose), a cura e spese del Fornitore, come previsto dal precedente paragrafo 25.2;
b) eseguire o fare eseguire a terzi le attività necessarie all’eliminazione dei vizi o delle difformità, addebitando al Fornitore un importo corrispondente al prezzo delle predette attività; ovvero di
c) risolvere il Contratto quando l’Opera risulti inadatta alla sua destinazione. In tal caso si applicheranno le disposizioni contenute all’art.14.
E’ fatto salvo, in qualunque caso il diritto di TK al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito.
specifica variante scritta all’Ordine emessa in conformità a quanto
stabilito all’art. 6. Eventuali varianti al progetto o all’Opera eseguite dal Fornitore senza il prescritto Ordine scritto di TK, non daranno luogo al riconoscimento di corrispettivi a favore del Fornitore, fermo restando che TK avrà la facoltà di richiedere al Fornitore di rimuovere le varianti a cura e spese del Fornitore.
24. ULTIMAZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI - ACCETTAZIONE
24.1. Il Fornitore dovrà fornire, con proprio personale specializzato e senza aggravio di costi per TK, tutta l'assistenza necessaria sino alla completa messa in funzione dell’Opera in conformità con le prestazioni richieste, indipendentemente dalle scadenze previste dal Contratto.
In particolare ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C. si approva specificamente il contenuto degli articoli sotto indicati delle presenti Condizioni Generali:
2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25