CCNLCONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’INDUSTRIA ALBERGHIERA E DELLA RISTORAZIONE
CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL’INDUSTRIA ALBERGHIERA E DELLA RISTORAZIONE | |
Contratto di lavoro per impieghi irregolari con salario orario
tra
Datore di lavoro:
e
Collaboratore/-trice: Cognome: Nome:
Per ragioni di semplificazione linguistica e di leggibilità in seguito è usato soltanto il genere maschile. S’intende che il genere femminile è sempre incluso.
Indirizzo Telefono Data di nascita Permesso di soggiorno per stranieri Numero AVS Stato civile Numero di figli Xxxxx xxxxxx
1. Settore lavorativo
Funzione:
In via eccezionale, al collaboratore possono essere assegna- te anche altre mansioni ragionevoli.
2. Inizio e fine del contratto
Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.
Inizio del contratto:
Durata del contratto:
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
a) Contratto indeterminato, che può essere disdetto
secondo l'art. 11
b) Contratto determinato, che non può essere disdetto,
fine del contratto
c) Contratto determinato, che può essere disdetto
secondo l'art. 11,
fine del contratto
3. Formazione professionale
Il collaboratore, al momento della firma del contratto, ha fre- quentato i seguenti corsi di formazione e specializzazione:
4. Salario lordo
Il collaboratore ha diritto a un salario minimo secondo l'art. 10 CCNL in rapporto alle ore di lavoro prestate e indipen- dentemente dal sistema salariale.
Il salario orario lordo si compone come segue:
Salario fisso CHF
Compenso provvigionale, %
del fatturato lordo CHF
Salario minimo garantito CHF
Indennizzo vacanze 10,65% CHF
Indennizzo festività 2,27% CHF
Parte 13° mensilità 8,33% CHF Altro: CHF Totale salario orario lordo CHF
Visa : Datore di lavoro Collaboratore
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5. Deduzioni salariali
Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.
Se il collaboratore è impiegato in media per meno di 8 ore alla settimana, la stipula di un'eventuale assicurazione
contro gli infortuni non professionali spetta allo stesso.
Il collaboratore è soggetto alla LPP solo se nella media annua- le percepisce i salari previsti dalla legge.
Per il calcolo va considerata anche la quota della 13° mensi- lità.
8. Pagamento del salario
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
a) Il salario viene pagato al più tardi l'ultimo giorno del mese. Per salari calcolati sulla cifra d'affari, il paga- mento può essere effettuato al più tardi entro il giorno 6 del mese successivo.
b) Il salario viene pagato al più tardi entro il giorno 6 del mese succesivo.
c) II salario è pagato secondo l’art. 14 cpv. 2 CCNL.
9. Orario di lavoro
AVS / AI / IPG
Assicurazione contro la disoccu-
5,275%
CHF
La durata e il luogo degli impieghi sono determinati consen- sualmente. Si tratta di impieghi su base oraria e non rego- lari, indennizzati con salario orario, e non di impieghi dei
pazione 1,10% CHF
Assicurazione dell'indennità
giornaliera per malattia % CHF
Assicurazione contro gli infor- tuni non professionali
(se obbligatoria) % CHF
Previdenza professionale %
(del salario coordinato, se obbligatoria) CHF Imposta alla fonte % CHF
Assicurazione delle cure medico-sanitarie (se assunta dal datore di lavoro) | CHF |
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Vitto e alloggio | CHF | |
Altro: | CHF |
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Detrazione salariale annuale per spese esecutive in base all’art. 35 CCNL | CHF |
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6. Assegni / salario orario netto | ||
Assegni per figli | CHF |
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Indennità per biancheria e vestiario | ||
di lavoro | CHF |
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Altro: | CHF |
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Totale assegni | CHF |
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7. 13° mensilità
Il diritto minimo alla 13° mensilità è conforme alle disposi- zioni di volta in volta vigenti del CCNL.
(Diritto alla prestazione del 100% = 8,33%).
collaboratori a tempo parziale.
10. Periodo di prova
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
Il periodo di prova inizia il primo giorno effettivo di lavoro e non alla data concordata dell'assunzione.
a) Il periodo di prova è di 3 mesi. Durante il periodo di prova è possibile disdire il contratto in qualsiasi mo- mento con un preavviso di 7giorni.
b) Non sussiste periodo di prova.
c) Il periodo di prova è di (mass. 3 mesi). Durante il periodo di prova è possibile disdire il con- tratto in qualsiasi momento con un preavviso
di (almeno 3 giorni).
11. Termine di disdetta / preavviso
Trascorso il periodo di prova, il contratto di lavoro può esse- re disdetto solo per la fine di un mese.
Trascorso il periodo di prova e dal 1° al 5° anno di lavoro, il preavviso di disdetta è di 1 mese, sale a 2 mesi a partire dal 6° anno di lavoro. (Durata minima secondo l'art. 6 CCNL)
Qualora non venga mai richiesto l'impiego del collaboratore nell'arco di 12 mesi, il contratto termina senza disdetta, de- corso tale termine.
12. Vacanze
Il collaboratore ha diritto a 5 settimane di vacanze all'anno. Le vacanze sono compensate con un indennizzo del 10,65% del salario lordo.
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13. Festività
Il collaboratore ha diritto a 6 festività pagate per anno civile. Esse sono compensate con un indennizzo del 2,27% del sa- xxxxx xxxxx.
14. Lavoro notturno
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
Il collaboratore accetta di prestare lavoro notturno. L'inizio e la fine del periodo notturno sono definiti come segue:
a) ore 23.00 – 06.00 b) ore 22.00 – 05.00
c) ore 23.30 – 06.30 d) ore 24.00 – 07.00
15. Vitto e alloggio
In assenza di accordi scritti diversi in materia di vitto e allo- ggio, valgono le detrazioni minime cogenti stabilite dall'Ammi- nistrazione federale delle contribuzioni per le prestazioni effettivamente percepite.
16. Accordi particolari
Se non diversamente contrassegnato, vale la variante a)
a) Il collaboratore accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
b) Il collaboratore non accetta di prestare lavoro in un fumoir servito.
Altro:
17. Diritto completivo
Qualora il presente contratto non contenga nessun regola- mento, si applicano le disposizioni del CCNL e della legisla- zione svizzera sul diritto del lavoro.
Luogo e data
Datore di lavoro
Collaboratore
Ufficio di controllo del CCNL per l’industria alberghiera-ristorazione svizzera Xxxxxxxxxxxxx 00 • Casella postale 357 • 4010 Basilea
Telefono 000 000 00 00 • Telefax 061 227 95 60 • xxx.x-xxx.xx • xxxx@x-xxx.xx 3/3