REGIONE LIGURIA
Allegato A)
Regione Liguria
REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO VICE DIREZIONE LAVORO E TURISMO
SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E CENTRI PER L’IMPIEGO
PROGRAMMA REGIONALE
FONDO SOCIALE EUROPEO+ PER GLI ANNI 2021-2027
ACCORDO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI DEL SETTORE DEL TURISMO
Avviso per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo di cui al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – Anno 2022
Premessa 2
1 Riferimenti legislativi e normativi 2
2 Riferimenti programmatici 4
3 Finalità e azioni previste 4
4 Destinatari 5
5 Beneficiari 5
6 Soggetto Concedente ed Erogatore 7
7 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande 7
8 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali 8
9 Modalità di calcolo dell’Incremento occupazionale netto 9
10 Importo dei Bonus Assunzionali 10
11 Premialità 12
12 Regime De Minimis 12
13 Principi orizzontali 13
14 Erogazione dei Bonus Assunzionali 13
15 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all’occupazione 14
16 Risorse disponibili ed elementi di gestione finanziaria 14
17 Obblighi in capo ai beneficiari 14
18 Revoche 15
19 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE+ 15
20 Controlli 16
21 Xxxxxxxx di salvaguardia 16
22 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode 16
23 Tutela della privacy 17
ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 18
ALLEGATO 2 – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO 22
Premessa
L’onda lunga dell’epidemia da Covid-19 non si è ancora esaurita e gli effetti della pandemia perdurano, arrecando pregiudizio al tessuto economico ligure, con particolare riferimento alla filiera del turismo, nonostante il superamento dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19. A questo fattore si aggiungono i problemi determinati dalla crisi energetica e dall’instabilità derivante dal conflitto in Ucraina.
Sulla scorta di quanto già realizzato negli anni precedenti, Regione Liguria ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2022, n. 405 il Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo – edizione 2022. Si è ritenuto opportuno dare continuità a questo intervento per offrire adeguato supporto ad un comparto strategico per il tessuto socio-economico regionale, anche in considerazione del fatto che negli anni il Patto per il Lavoro ha rappresentato a tutti gli effetti una best practice nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro messi in campo dall’Amministrazione regionale.
il suddetto Patto costituisce l’accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese operanti nel Settore del Turismo. Recuperando lo spirito originario dell’Intervento, l’Amministrazione intende valorizzare lo strumento dei Bonus assunzionali, tesi a offrire adeguato sostegno alle imprese liguri, supportando al contempo i lavoratori nel complesso percorso di destagionalizzazione, mediante un’occupazione più stabile e di qualità.
Con il presente Avviso pubblico si intende agevolare gli operatori nel Settore del Turismo che intendano assumere personale con decorrenza 1 febbraio 2022 mediante l’erogazione di un contributo economico che consenta di favorire l’occupazione e contestualmente di abbattere parzialmente il costo del lavoro sostenuto.
1 Riferimenti legislativi e normativi
Riferimenti Comunitari
• Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis);
• Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e108 del Trattato;
• Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
• Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda (...) le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
• Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
• Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna;
• Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del
24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
• Decisione di esecuzione della Commissione del 15.7.2022 C(2022) 4787 final che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana - CCI 2021IT16FFPA001;
• Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022;
Riferimenti Nazionali
• decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di dati personali” e ss.mm.ii. (D.Lgs. 101/2018);
• decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
• decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
• decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
• l’art. 192 del d.lgs. 50/2016 cit., sul regime speciale degli affidamenti in house, cha ha istituito presso l'ANAC l'elenco delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
• decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione;
• decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26;
Riferimenti Regionali
• legge regionale 1 agosto 2008, n. 30 “Norme regionali per la promozione del lavoro” e ss.mm.ii.;
• legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 “Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento” e ss.mm.ii.;
• legge regionale 10 aprile 2015 n.15 “Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2015 n.56”;
• legge regionale 16 febbraio 2016, n. 1 “Legge sulla crescita”;
• legge regionale 27 dicembre 2021, n. 21 “Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2022 (disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022- 2024)”;
• legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 “Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2022-2024”;
• regolamento regionale del 5 aprile 2012 n. 2 e ss.mm.ii (Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge
regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
• deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2018, n. 886 “Disposizioni in merito all’art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti Pubblici”;
• la deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2022, n. 292 con la quale si autorizza l’invio della Proposta di Programma Regionale FSE+ 2021/2027 ai competenti nodi nazionali e comunitari per l’avvio della consultazione necessaria alla definizione del Programma;
• deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2022, n. 405 “Approvazione schema di Accordo tra Regione Liguria e le Parti Sociali per l’attuazione degli interventi a sostegno delle imprese del settore del turismo per l’anno 2022, nella fase di rilancio post Emergenza Covid-19. – Patto del Lavoro nel Settore del Turismo”;
• deliberazione della Giunta Regionale 1 luglio 2022, n. 612 “Applicazione alla programmazione PR FSE+ 2021-2027 delle disposizioni operative adottate per la programmazione POR FSE 2014-2020”;
• circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
• linee guida per la certificazione all’UE delle spese per attività non formativa affidata agli Organismi “in house” trasmesse con nota, PG/2018/344713 del 14 dicembre 2018;
• la circolare della Regione Liguria del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis”;
• Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2, prorogato ai sensi dell’art. 56 comma 4 della L.R. 18/2009.
2 Riferimenti programmatici
L’intervento di cui al presente Avviso ricade nella seguente Priorità del Programma Regionale FSE+ 2021-2027:
Priorità | Obiettivo specifico | Settore di intervento |
1 – Occupazione | ESO4.1 “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale (OS a)”, | 134 “Misure volte a migliorare l’accesso all’occupazione”. |
3 Finalità e azioni previste
Il presente Avviso risponde alla finalità di supportare il Settore del Turismo, volano dell’economia e dell’occupazione, colpito dall’onda lunga della Pandemia, dalla crisi energetica in essere e dalla situazione di instabilità determinata dal conflitto in Ucraina, attraverso l’erogazione di incentivi assunzionali che favoriscano l’occupazione nel comparto, attenuando parzialmente il costo del lavoro sostenuto dalle imprese. Al fine di garantire una più stabile e duratura
occupazione, l’Avviso intende finanziare la stipula di contratti di durata minima pari a 6 mesi, con incentivi comunque parametrati alla tipologia contrattuale.
In considerazione di quanto sopra dettagliato, ritenuto necessario attenuarne le ricadute negative sul tessuto socio-economico locale, Regione Liguria conferma, anche per l’anno 2022 e in continuità con il precedente Avviso Pubblico ex d.G.R. 474/2021, l’erogazione di Bonus Assunzionali in favore delle imprese individuate nel dettaglio al successivo Paragrafo 5 che assumano lavoratori con contratto subordinato a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata non inferiore a 6 mesi per le imprese beneficiarie tipologia A e non inferiore a 9 mesi per le imprese beneficiarie tipologia B.
4 Destinatari
Sono destinatari dei Bonus Assunzionali le persone assunte dai soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 5 a decorrere dalla data del 1 febbraio 2022 presso una unità operativa ubicata in Liguria, che si trovano:
• nello stato di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; vale a dire:
a) persone prive di occupazione che hanno rilasciato la DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro o alla partecipazione di misure di politica attiva) mediante registrazione sul portale regionale MiAttivo (xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx) oppure sul portale nazionale ANPAL (xxxxx://xxxxxxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/)
ovvero
lavoratori che hanno rilasciato la DID e il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8174,00 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 5.500 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019.
b) persone in stato di non occupazione ossia coloro che non hanno provveduto al rilascio della DID e che siano prive di occupazione
ovvero
lavoratori che non hanno rilasciato la DID e il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (8174,00 euro in caso di lavoro subordinato e parasubordinato e 5.500 euro in caso di lavoro autonomo), ai sensi dell’art. 4 comma 15-quater del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019.
5 Beneficiari
Sono beneficiarie dei Bonus Assunzionali del presente Avviso le imprese private del settore turistico (identificate dai Codice ATECO riportati nelle sottostanti tabella A e B) costituite in forma di ditta individuale, micro, piccola, media e grande impresa che assumono, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2022, lavoratori in qualità di dipendenti presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8. Sono inoltre beneficiarie dei Bonus Assunzionali le cooperative o loro consorzi (identificate dai Codice ATECO riportati nella sottostante tabella A e B) che assumono, a decorrere dalla data del 1 febbraio 2022, lavoratori in qualità di dipendenti o soci lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria con le tipologie contrattuali di cui al Paragrafo 8.
Tabella A
CODICE ATECO | DESCRIZIONE CODICE ATECO |
55.10.00 | Alberghi |
55.20.00 | Alloggi |
55.20.10 | Villaggi turistici |
55.20.20 | Ostelli della gioventù |
55.20.30 | Rifugi di montagna |
55.20.40 | Colonie marine e montane |
55.20.51 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
55.20.52 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
55.30.00 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
55.90.10 | Gestione di vagoni letto |
55.90.20 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
56.21.00 | Catering per eventi e banqueting |
79.11.00 | Attività delle agenzie di viaggio |
79.12.00 | Attività dei tour operator |
82.30.00 | Organizzazione di convegni e fiere |
93.29.20 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
96.09.05 | Organizzazione di feste e cerimonie |
Tabella B
CODICE ATECO | DESCRIZIONE CODICE ATECO |
56.10.12 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
56.10.11 | Ristorazione con somministrazione |
56.10.30 | Gelaterie e pasticcerie |
56.30.00 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
Per l’individuazione della tipologia di impresa ammessa ci si riferisce alla definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.
Le imprese, cooperative o loro consorzi per accedere ai contributi, devono possedere i seguenti requisiti che verranno dichiarati ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445:
I. avere almeno una unità produttiva nel territorio regionale ligure;
II. essere in regola con l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro;
III. essere in regola con gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
IV. essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
V. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e delle categorie protette di cui alla L.68/99. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dalla suddetta legge;
VI. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo;
VII. esercitare la propria attività di impresa alla data di presentazione della domanda di bonus assunzionale;
VIII. essere in regola con le normative vigenti applicabili e necessarie ai fini dello svolgimento dell’attività imprenditoriale;
IX. non violare il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine che abbia manifestato per iscritto – entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto (3 mesi per i rapporti stagionali) - la propria volontà di essere riassunto Tale condizione vale anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nella risposta a interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Si precisa che l’assunzione per la quale si richiede il bonus non deve essere utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto;
X. non avere, in relazione alle sedi situate nel territorio regionale ligure, nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda fatto ricorso ad ammortizzatori sociali o a procedure di licenziamento collettivo.
6 Soggetto Concedente ed Erogatore
Il soggetto concedente ed erogatore degli incentivi è FI.L.S.E. la cui azione si inquadra prevalentemente nell’ambito della strategia economica della Regione volta a sostenere il rafforzamento complessivo delle imprese e la crescita strutturale del sistema produttivo regionale. Con riferimento all’Avviso per l’erogazione di Bonus Assunzionali nel Settore del Turismo, a seguito di valutazione di congruità svolta dal Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego, come da verbale agli atti, FI.L.S.E. è risultata il soggetto idoneo ad effettuare l’attività in argomento poiché ha acquisito esperienze specifiche sui Programmi di finanziamento comunitari per le programmazioni 2007-2013 e 2014-2020, dotandosi di un’infrastruttura informatica idonea alla ricezione e istruttoria delle domande di contributo. Con particolare riferimento al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo ha gestito con esiti positivi gli Avvisi approvati rispettivamente con d.G.R 58/2018, 574/2019, 352/2020 e 474/2021, considerati a tutti gli effetti una best practice nell’ambito degli interventi di politica attiva del lavoro messi in campo dall’Amministrazione regionale.
Fermo restando quanto disposto dal Reg. (UE) 2021/1060 all’articolo 2, c.4, in ordine al concetto di operazione, la Regione Liguria, ai fini del monitoraggio, specifica che il Bonus Assunzionale, concesso ed erogato da FI.L.S.E costituisce un’operazione all’interno dell’unica procedura di attivazione.
Le attività affidate a FI.L.S.E. in qualità di Soggetto Attuatore sono precisate da specifica convenzione approvata con deliberazione della Giunta Regionale , n.
7 Modalità di presentazione e istruttoria delle domande
Possono presentare domanda di contributo i beneficiari di cui al Paragrafo 5 che abbiano proceduto – al momento della presentazione della domanda stessa - all’assunzione di lavoratori presso un’unità operativa ubicata in Liguria, in qualità di dipendenti o all’assunzione di soci lavoratori dipendenti di cooperative e loro consorzi e il cui relativo contratto non sia ancora giunto a scadenza a pena inammissibilità.
Le domande di ammissione all’agevolazione previste dal presente Xxxxxx, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000, devono essere redatte esclusivamente on line, accedendo al sistema “Bandi on line” dal sito internet xxx.xxxxx.xx, oppure dal sito xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la
documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate dal legale rappresentante dell’impresa con firma digitale (formato PDF.p7m.) o con Carta Nazionale dei Servizi -CNS (formato PDF.p7m) in corso di validità ed inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l’inammissibilità della domanda stessa.
Per i soggetti beneficiari di cui al Paragrafo 5 le domande devono essere presentate con le modalità sopra indicate nel periodo compreso tra il giorno 28/07/2022 e il giorno 31/12/2022.
Le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
Si precisa che l’help desk del sistema “Bandi on line” è disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.30 (salvo festività).
In caso di esaurimento dei fondi in data antecedente al 31 dicembre 2022, ne verrà data informazione tempestiva sul sito di Regione Liguria e di FI.L.S.E.
In caso di disponibilità di risorse residue alla data del 31 dicembre 2022, Regione Liguria si riserva, con provvedimento del dirigente del Settore Politiche del Lavoro e Centri per l’Impiego, di prorogare la scadenza dell’Avviso oltre il termine originariamente fissato.
Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.
Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell’imposta di
bollo.
Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l’impresa e FI.L.S.E.
avverranno tramite il sistema Bandi On Line e, quando necessario, tramite la posta elettronica certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda.
L’istruttoria delle domande di Bonus viene effettuata da FI.L.S.E. con procedura a sportello. Non sono previste graduatorie di ammissione, le domande vengono esaminate in base all’ordine cronologico di presentazione. Nello specifico, l’ordine cronologico è determinato dalla data di invio delle domande e, nel caso di più domande inviate nella stessa data con contestuale esaurimento della dotazione finanziaria disponibile, si procederà con sorteggio.
La valutazione delle domande prevede la verifica formale della domanda presentata, volta ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti.
Il procedimento amministrativo relativo alle domande è attuato in conformità alle disposizioni della legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 e del relativo regolamento regionale di attuazione 17 maggio 2011, n.2.
8 Tipologie contrattuali ammesse ai Bonus Assunzionali
Le tipologie contrattuali ammesse ai Bonus nella misura indicata al Paragrafo 10 sono le seguenti:
1. Per le imprese beneficiare identificate dai codici ATECO di cui alla tabella A del Paragrafo 5:
a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2022 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 9;
b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2022 anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore ai 6 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
2. Per le imprese beneficiarie identificate dai codici ATECO di cui alla tabella B del Paragrafo 5:
a) contratti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2022 e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali, a condizione che comportino incremento occupazionale netto come calcolato nel successivo Paragrafo 9;
b) contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dalla data del 1 febbraio 2022 anche a scopo di somministrazione, di durata pari o superiore ai 9 mesi e, se part time, che prevedano un impegno orario di almeno 24 ore settimanali.
Nel caso in cui un contratto di lavoro a tempo determinato stipulato a decorrere dal 1 febbraio 2022, inizialmente di durata inferiore alla durata minima prevista ai punti 1 e 2 del presente Paragrafo, sia prorogato, fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l’incentivo sarà riconosciuto purché il contratto complessivamente abbia durata pari o superiore alla durata minima prevista.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando gli altri requisiti di cui sopra, l’incentivo sarà riconosciuto nella misura definita dal paragrafo 10 - tabella C) lett. c) e tabella D) lett. b).
Le imprese beneficiarie di cui al Paragrafo 5 possono presentare domanda di Bonus Assunzionale per un lavoratore per il quale è già stato richiesto e riconosciuto l’incentivo a valere sui precedenti Avvisi relativi al Patto per il Lavoro nel Settore del Turismo a condizione che il predetto contratto abbia raggiunto la sua naturale scadenza.
Nel caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato la domanda per ottenere il presente Bonus dovrà essere presentata dall’impresa utilizzatrice.
Non sono invece ammesse agli incentivi le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratti di apprendistato;
b) contratti di somministrazione a tempo indeterminato;
c) contratti per il lavoro domestico, ripartito o accessorio;
d) contratti di lavoro a chiamata e intermittente;
e) contratti parasubordinati, di lavoro autonomo e assimilati;
f) ogni altra fattispecie contrattuale non espressamente ritenuta ammissibile dal presente Xxxxxx.
Al momento della presentazione della domanda, per ottenere il Bonus il contratto dovrà essere ancora in essere.
Gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo.
L’assunzione a tempo indeterminato che avvenga come dipendente, o come socio lavoratore dipendente, deve comportare un incremento occupazionale netto nelle sedi operative presenti sul territorio della Regione Liguria come da successivo Paragrafo 9.
9 Modalità di calcolo dell’Incremento occupazionale netto
L’incremento occupazionale netto e calcolato sulla base della differenza fra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e determinato occupati nell'impresa alla data dell’ultima/e assunzione/i oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale (tenendo quindi conto
della/e nuova/e assunzione/i) ed il numero dei lavoratori a tempo indeterminato e determinato risultante dalla media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell’anno precedente alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale.
Per il calcolo dell’incremento, i lavoratori a tempo parziale devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
La formula che determina l’incremento occupazionale netto e la seguente: Numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato alla data dell’ultima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale, comprensivo delle nuove assunzioni per le quali si richiede l’incentivo – Media numero lavoratori a tempo determinato e indeterminato nei 12 mesi precedenti alla data della prima assunzione oggetto della richiesta di Bonus Assunzionale > 0
Non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi dell’articolo 2112 del Codice Civile. Analogamente ai fini della modalita di calcolo dell’incremento occupazionale netto, non costituiscono nuove assunzioni quelle derivanti da trasferimento di azienda ai sensi del medesimo articolo.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, e comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d’eta;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
10 Importo dei Bonus Assunzionali
I Bonus assunzionali del presente Avviso hanno un valore variabile in funzione del codice ATECO identificativo dell’impresa beneficiaria e della tipologia di contratto per il quale si richiede l’incentivo. Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella A del Paragrafo 5:
Tabella C
Tipologia contrattuale di occupazione | Importo base |
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 6 mesi e inferiore agli 8 mesi. | € 2.500 |
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 8 mesi. | € 4.000 |
c) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato | € 6.000 |
Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella B del Paragrafo 5:
Tabella D
Tipologia contrattuale di occupazione | Importo base |
a) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a determinato o somministrazione di durata pari o superiore a 9 mesi | € 2.000 |
b) Socio Lavoratore Dipendente o Dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato | € 6.000 |
Come già riportato al Paragrafo 8 del presente Avviso, in caso di proroga di contratto a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, di durata inferiore alla durata minima, l’incentivo può essere riconosciuto purché il contratto abbia una durata complessiva pari alle durate di cui alle sopra riportate tabelle C e D. Nel caso di interruzione temporale tra i contratti non sarà riconosciuto l’incentivo.
In caso di proroga di contratto a tempo determinato o di trasformazione a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione, già oggetto di incentivo, per gli stessi può essere riconosciuta una maggiorazione come di seguito articolato:
Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella A del Paragrafo 5:
Tabella E
Tipo di contratto | Durata iniziale del contratto | Incentivo già riconosciuto | Proroga o trasformazione del contratto | Maggiorazion e applicabile all’incentivo già riconosciuto |
≥ 6 mesi e < 8 mesi | € 2.500,00 | ≥ 8mesi | € 1.500,00 | |
Contratto a tempo | ||||
determinato (anche a scopo di somministrazione) | ≥ 6 mesi e < 8 mesi | € 2.500,00 | Trasformazione a tempo | € 3.500,00 |
indeterminato | ||||
≥ 8 mesi | € 4.000,00 | € 2.000,00 |
Per i soggetti beneficiari identificati dai codici ATECO di cui alla Tabella B del Paragrafo 5:
Tabella F
Tipo di contratto | Durata iniziale del contratto | Incentivo già riconosciuto | Trasformazione del contratto | Maggiorazion e applicabile all’incentivo già riconosciuto |
Contratto a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) | ≥ 9 mesi | € 2.000,00 | Trasformazione a tempo indeterminato | € 4.000,00 |
Tali maggiorazioni saranno concesse a fronte della presentazione di un’apposita domanda e nei limiti della disponibilità finanziaria calcolata al momento della presentazione della nuova domanda di Bonus in quanto non può essere costituita alcuna riserva all’atto dell’istanza iniziale.
Nel caso di interruzione temporale tra un’assunzione con contratto a tempo determinato e una successiva assunzione con contratto a tempo indeterminato dello stesso lavoratore non saranno riconosciute le suddette maggiorazioni.
In caso di lavoro a tempo parziale (pari o superiore a 24 ore settimanali), l’importo è ridotto per la percentuale rapportata all’orario a tempo pieno, come da CCNL di riferimento.
11 Premialità
Qualora l’impresa risulti iscritta al Registro dei Datori di Lavoro socialmente responsabili di cui all’articolo 15 della legge regionale 13 agosto 2007, n.30, o risulti autorizzata ad avvalersi di marchi di origine e qualità disciplinati e approvati dalla Regione Liguria, l’importo del Bonus Assunzionale, così come previsto al paragrafo 10 del presente Avviso pubblico, è incrementato complessivamente del 10% al verificarsi di una o di entrambe le sopracitate casistiche. In sede di presentazione della domanda con le modalità definite dal Paragrafo 7 del presente Avviso, l’impresa richiedente dovrà indicare il numero della ricevuta di presentazione elaborato dal sistema e dal quale si evince la registrazione sul Registro in argomento.
In tal caso l’iscrizione al Registro o la possibilità di avvalersi del marchio deve risultare mantenuta per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell’incentivo e per almeno due anni in caso di assunzione a tempo indeterminato o come socio lavoratore dipendente a tempo indeterminato.
L’importo del Bonus Assunzionale così come previsto al paragrafo 10 è incrementato del 30% nel caso in cui l’impresa abbia stipulato, a far data dal 01/01/2022, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, qualora nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro. Per la certificazione di accordi aziendali dovrà essere allegata all’istanza il modulo di cui all’Allegato 2.
L’importo del Bonus Assunzionale, calcolato come previsto al paragrafo 10, riferito al singolo lavoratore qualora sia persona disabile, di cui all’art.1 della legge 68/1999 e assunta oltre l'obbligo previsto, è incrementato del 25%.
L’importo del Bonus Assunzionale calcolato come previsto al paragrafo 10, è altresì incrementato del 10% qualora il singolo lavoratore assunto sia componente di un nucleo famigliare percettore di RdC, secondo quanto previsto dalla legge di conversione del 28 marzo 2019 n. 26 recante “Disposizione urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.
Le premialità di cui al presente paragrafo sono alternative e non cumulabili tra loro.
La Giunta Regionale, nel periodo di realizzazione di quanto previsto dall’Avviso, a fronte del monitoraggio degli interventi e/o del manifestarsi di nuove esigenze, potrà apportare le modifiche che riterrà più opportune per il migliore raggiungimento degli obiettivi prefissati.
12 Regime De Minimis
I Bonus Assunzionali sono erogati in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime de minimis di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
Ai sensi del Regolamento n. 1407/2013, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad una “impresa unica” non può superare il limite massimo di euro 200.000 (o di euro
100.000 nel caso imprese operanti nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi), nell’arco di 3 esercizi finanziari.
Con l’entrata in vigore del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115 è stato approvato il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del
Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell’articolo 52 comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii. Il suddetto decreto, all’articolo 14 comma 6, prevede che a decorrere dal 1 luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti “de minimis” e agli aiuti “de minimis” SIEG avvenga esclusivamente attraverso il suddetto Registro.
Tuttavia ai fini della definizione della perimetrazione dell’impresa unica, a supporto di quanto già rilevabile dal RNA, l’impresa richiedente dovrà compilare la relativa sezione dedicata al “de minimis” sul sistema “Bandi on line”.
Per le ulteriori indicazioni operative, si rimanda altresì:
- alla deliberazione della Giunta Regionale 6 novembre 2019, n. 937 di approvazione delle Modalità operative per l’esecuzione dei compiti dell’Autorità di Gestione e degli Organismi Intermedi del POR FSE 2014-2020. Anni 2019-2023;
- alla circolare della Regione Liguria del 4 dicembre 2014 relativa all’applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”;
- alla circolare della Regione Liguria del 16 marzo 2021 di aggiornamento in tema di aiuti di Stato “de minimis”.
13 Principi orizzontali
Le azioni ammesse a finanziamento a valere sulle risorse attribuite al presente avviso dovranno essere conformi ai principi stabiliti dall’articolo 9 “Principi orizzontali” del Regolamento (UE) 2021/1060 e ripresi dagli articoli 6 “Parità di genere, pari opportunità e non discriminazione” e 8 “Rispetto della Carta” del Regolamento (UE) 2021/1057.
14 Erogazione dei Bonus Assunzionali
I Bonus Assunzionali sono erogati da parte di FI.L.S.E., effettuate le opportune verifiche, in conformità con la normativa relativa agli aiuti concessi in Regime “de minimis” su conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l’erogazione del contributo concesso.
I beneficiari di cui al Paragrafo 5 che hanno provveduto ad assumere un solo lavoratore, presentano la richiesta di erogazione a FI.L.S.E. decorsi i termini di cui sotto:
• sei mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella C, lettera a);
• otto mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella C, lettera b);
• nove mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella D, lettera a);
• i primi sei mesi di contratto per la tipologia contrattuale di cui al Paragrafo 10, Tabella C, lettera c) e Xxxxxxx D, lettera b).
I beneficiari di cui al Paragrafo 5 che hanno provveduto ad assumere più lavoratori presentano un’unica richiesta di erogazione decorsi i mesi di contratto minimi, ai fini dell’erogazione dei Bonus Assunzionali, previsti per le diverse tipologie contrattuali.
Decorsi almeno sei mesi, in caso di scioglimento del contratto a tempo determinato o indeterminato e ad esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, verrà riconosciuto il Bonus per l’assunzione a tempo determinato ≥ 6 mesi di cui al Paragrafo 10, Tabella C, lettera a).
Decorsi almeno otto mesi, in caso di scioglimento del contratto a tempo determinato o indeterminato e ad esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo verrà riconosciuto il Bonus di cui al Paragrafo 10, Tabella C, lettera b).
Decorsi almeno nove mesi, in caso di scioglimento del contratto a tempo determinato o indeterminato e ad esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo verrà riconosciuto il Bonus di cui al Paragrafo 10, Tabella D, lettera a).
Con riferimento ai contratti a tempo indeterminato sciolti prima dei 24 mesi, a esclusione delle risoluzioni per dimissioni, giusta causa o giustificato motivo soggettivo, vi è l’obbligo di restituire la differenza tra il Bonus percepito e il Bonus di cui al Paragrafo 10, tabella C, lettera
b) e tabella D, lettera a).
15 Cumulabilità del Bonus con altre forme di Incentivo all’occupazione
I Bonus Assunzionali previsti dal presente Avviso non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari ove esplicitamente vietato dai dispositivi nazionali vigenti in materia o con quelli già oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati/cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea.
In sede di presentazione della domanda di contributo, l’azienda deve dichiarare di “Non aver fruito di altri aiuti aventi le medesime finalità ed i medesimi destinatari e, in particolare, con quelli oggetto di programmazione della Regione Liguria o con quelli finanziati o cofinanziati con risorse provenienti dall’Unione Europea”.
16 Risorse disponibili ed elementi di gestione finanziaria
Per l’attuazione del presente Avviso è prevista una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 3.000.000,00 a valere sul PR FSE+ 2021-2027. per l’erogazione dei Bonus Assunzionali di cui:
- euro 2.500.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nella tabella A;
- euro 500.000,00 riservati alle imprese di cui ai codici ATECO indicati nella tabella B. Tali risorse, in caso di economie maturate alla chiusura dello sportello, potranno essere utilizzate per soddisfare eventuali istanze delle imprese di cui alla tabella A che non trovano copertura con la dotazione finanziaria inizialmente prevista.
17 Obblighi in capo ai beneficiari
È fatto obbligo alle imprese beneficiarie di:
a) utilizzare, per assicurare un’adeguata codificazione contabile delle transazioni, un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, intestato al beneficiario per l’accreditamento del contributo concesso;
b) avere il contratto ancora attivo al momento in cui si presenta l’istanza per l’ottenimento del Bonus, a pena inammissibilità del bonus relativo al contratto;
c) osservare le disposizioni normative relative alle comunicazioni obbligatorie;
d) mantenere, per il periodo di 2 anni successivi alla data dell’assunzione per la quale si richiede il contributo di cui alle presenti disposizioni, l’impresa attiva e localizzata nel territorio regionale;
e) conservare a disposizione della Regione per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
f) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al paragrafo 10 tabella C) lettera a), la posizione occupazionale creata per almeno sei mesi;
g) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale, di cui al paragrafo 10 tabella C) lettera b) la posizione occupazionale creata per almeno otto mesi;
h) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale, di cui al paragrafo 10 tabella D) lettera a) la posizione occupazionale creata per almeno nove mesi;
i) mantenere, con riferimento al singolo nominativo per il quale è stato ottenuto il Bonus Assunzionale di cui al paragrafo 10 tabella C) lettera c) e tabella D) lettera b), la posizione occupazionale creata per almeno ventiquattro mesi;
j) mantenere gli ulteriori requisiti di cui al Paragrafo 5 fino al momento della richiesta di erogazione del Bonus Occupazionale salvo quanto disposto nei punti precedenti;
k) accettare durante l’intervento le verifiche e i controlli di cui al successivo paragrafo 20;
l) dare evidenza del sostegno del PR FSE+ 2021-2027 secondo le indicazioni che verranno fornite da FI.L.S.E.;
m) mantenere l’iscrizione al Registro dei Datori di Lavoro Socialmente Responsabili o la possibilità di avvalersi del marchio per la durata del rapporto di lavoro oggetto dell’incentivo e per almeno ventiquattro mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato o di inserimento come socio lavoratore;
n) comunicare, su richiesta di Regione o FI.L.S.E., per il periodo di due anni successivi alla data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso, ogni variazione relativa al numero e all’impegno lavorativo dei soci lavoratori, al numero, all’orario e alla tipologia contrattuale dei dipendenti dell’impresa.
18 Revoche
I Bonus Assunzionali possono essere oggetto di revoca totale o parziale, nei casi in cui:
a) il beneficiario non rispetti gli obblighi di cui al precedente Paragrafo 17, nonché quanto previsto dal presente Avviso;
b) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
c) il beneficiario abbia rinunciato all’intervento;
d) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal presente Avviso, dal provvedimento di concessione e dalla normativa di riferimento.
Qualora venga disposta la revoca totale/parziale del contributo, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione del contributo revocato già corrisposto, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.
Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
19 Informazione e pubblicità delle azioni finanziate con il FSE+
I beneficiari dell’Avviso sono informati che l’iniziativa è cofinanziata dal PR FSE+ 2021- 2027. Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx, nei quali sarà pubblicato altresì l’esito della valutazione delle domande.
Nella domanda di agevolazione di cui al presente Avviso e nella eventuale richiesta di erogazione dovranno essere riportati i loghi delle istituzioni finanziatrici che andranno collocati nella parte superiore della pagina nell’ordine da sinistra verso destra: Unione Europea, Repubblica Italiana e Regione Liguria.
Per ulteriori informazioni si rinvia alla sezione del sito regionale dedicato ai Fondi europei
– FSE+ 2021-2027 – Comunicazione e visibilità.
20 Controlli
I competenti Organi comunitari statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
FI.L.S.E. provvederà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.
La Regione Liguria anche tramite FI.L.S.E. si riserva la facoltà di chiedere al soggetto beneficiario ogni chiarimento e integrazione necessaria ai fini del controllo. Il soggetto beneficiario è tenuto a rispondere nei termini e nei modi indicati dall’Amministrazione.
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R sopracitato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall’art.76 dello stesso Decreto in materia di sanzioni penali.
21 Clausola di salvaguardia
Il presente Avviso non costituisce obbligazione per Regione Liguria che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
In caso di mancata concessione dei Bonus Assunzionali, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti beneficiari dell’agevolazione.
22 Anticorruzione, Trasparenza e Antifrode
In relazione alla politica antifrode, in particolare per quanto attiene gli adempimenti relativi ai Fondi Strutturali nel rispetto di quanto previsto dal Trattato sull’Unione Europea e dal Reg. (UE) n. 1303/2013, Regione Liguria e FI.L.S.E. si impegnano, nell’attuazione del presente Avviso, a garantire elevati standard giuridici, etici e morali e ad aderire ai principi di integrità, obiettività ed onestà, garantendo il contrasto alle frodi ed alla corruzione nella gestione delle risorse stanziate, coinvolgendo, su questo impegno, tutto il personale coinvolto.
Il presente Avviso sarà pubblicato nella sezione Fondi europei – FSE+ 2021-2027, nella sezione Bandi e Avvisi nonché nella sezione lavoro (Bandi e Gare aperti) del sito regionale del sito regionale e, infine, sul sito istituzionale di FI.L.S.E. Spa xxx.xxxxx.xx, nei quali sarà pubblicato altresì l’esito della valutazione delle domande.
FI.L.S.E. provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet xxx.xxxxx.xx alla voce “Società Trasparente” dei dati richiesti ai sensi della normativa vigente in materia di Anticorruzione e Trasparenza, con particolare riferimento alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n.33/2013.
23 Tutela della privacy
In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. cosi come modificato con D.Lgs. 101/2018, i beneficiari sono tenuti al rispetto delle condizioni di tutela della privacy. A tal fine si rimanda informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Avviso “Allegato 1”.
ALLEGATO 1 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)
Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Genova.
Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito “Xxxxxxx”), xxx xxxx xx xxxxxx Xx Xxxxxxx 0 – 16121
In tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e
adeguate alla protezione dei dati.
La Regione –con d.g.r. 287 del 26/04/2018 – ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RDP) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. Del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell’Interessato ai seguenti recapiti: xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx – tel: 000 00000.
RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO
Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali è individuato, mediante apposita Convenzione sottoscritta con Regione Liguria, ai sensi dell’art. 28 del GDPR 2016/679, nella Società FI.L.S.E.. S.p.a., con sede legale in xxx Xxxxxxxxx 00 – 16122, Genova, tel. centralino x00 000 0000000 - fax x00 000 000000, posta elettronica certificata: xxxxx.xxxxx@xxx.xx, sito web xxx.xxxxx.xx.
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO
Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento
Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione e FI.L.S.E.. S.p.A. si impegnano a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato, ai sensi d.g.r. 154 del 26/02/2019.
I dati personali sono raccolti e successivamente trattati in applicazione dell’art. 6 del Regolamento (UE) n. 2016/679 lettere a) ed e) e del D.Lgs. 196/2003 art. 2, ossia per una o più specifiche finalità previo consenso al trattamento dei propri dati personali. La relativa base giuridica (ovvero la norma di legge - nazionale o comunitaria - o di regolamento che consente il trattamento dei suoi dati), è formata dai Regolamenti (UE) 2021/1057 e 2021/1060 e dal Programma Regionale Liguria FSE+ 2021-2027 CCI 2021IT05SFPR007 approvato con Decisione di esecuzione C(2022)5346 della Commissione Europea in data 19 luglio 2022.
Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.
1. Dati Personali
Il trattamento dei dati personali, fra cui i dati anagrafici, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.
Nel dettaglio, i dati personali sono trattati nell’ambito delle attività per le seguenti finalità: ricezione, istruttoria, gestione delle domande di concessione dei bonus occupazionali nel settore turistico a valere sul Programma Regionale FSE + 2021-2027 Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx 0 “Occupazione”, Obiettivo specifico ESO4.1., Settore d’intervento 134 nonché
ogni procedura connessa all’erogazione, controllo, monitoraggio e rilevazione qualitativa e quantitativa. Nel caso di ammissione all’intervento, i soggetti finanziati saranno inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della Regione Liguria a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013. In aggiunta, ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione europea saranno utilizzati, per il tramite dell’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di gestione dalla Commissione europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode. Tali banche dati saranno inoltre utilizzate dall’Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari.
Regione e FI.L.S.E.., inoltre, si impegnano ad informare l’interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.
2. Dati Personali relativi a condanne penali e reati
In relazione alle finalità sopra riportate, Regione e FI.L.S.E.. potranno trattare dati idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l’acquisizione di informazioni quali ad esempio:
• informazioni concernenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.
In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.
Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.
3. Natura del Trattamento
Il conferimento dei dati da parte degli interessati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione della procedura medesima; tali dati saranno utilizzati per l’invio di comunicazioni attinenti all’intervento in oggetto e per l’elaborazione degli stessi ai fini di monitoraggio e valutazione dell’intervento stesso; pertanto l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per Regione di svolgere correttamente tutti gli adempimenti.
Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personal siano connessi o strumentali all’instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l’eventuale rifiuto a fornirli potrebbe comportare l’impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.
4. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati
Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679 e e dall’art. 122 del Regolamento (UE) 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce “categorie particolari di dati personali”, tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento.
Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l’eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss. mm. e ii. (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)”); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto dei principi di cui all’art. 10 del Regolamento.
I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.
5. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati
I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie
di soggetti:
• Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Xxx Xxxxx 00, 00000 Xxxxxx, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 0000000 Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx; posta certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
• Altri Responsabili quali Xxxxxxxx eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente;
• Enti e Soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo quali, l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), MEF-IGRUE.
Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell’Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.
6. Trasferimento dei Dati all’Estero
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all’interno dell’Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.
I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l’ubicazione dei server all’interno dell’Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.
In tal caso, Regione assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione e FI.L.S.E.. S.p.A., l’interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.
In particolare:
(a) ha la possibilità di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l’accesso alle seguenti informazioni:
• Finalità del trattamento,
• Categorie di dati personali trattati,
• Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
• Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
• Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
• L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
• L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.
(b) In aggiunta, l’interessato ha il diritto di:
• ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi;
• Revocare il proprio consenso, qualora previsto;
• Proporre un reclamo all’Autorità di Controllo.
A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e
firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: xxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx; xxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxx.xx ;
Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell’attesa entro un mese dalla richiesta.
L’esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.
Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della
revoca.
Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino
manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.
Modifiche alla presente informativa
La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.
(luogo), il (data)
(Firma dell’interessato)
ALLEGATO 2 – MODELLO CONTRATTAZIONE SECONDO LIVELLO
Il/La Sottoscritto/a
(Cognome) (Nome)
nato/a a ( ) il
(Comune) (Prov.) (Data)
xxxxxxxxx x ( ) ( )
(Xxxxxx) (Xxxx.) (Xxx)
Codice Fiscale. Documento d’Identità N.
In qualità di legale rappresentante dell'impresa
(Ragione Sociale)
Codice Fiscale Partita IVA
Matricola INPS
Iscrizione alla CCIAA di n.
(se prevista)
Con sede legale in: ( ) ( )
(Comune) (Prov.) (Cap)
e sede produttiva in: ( ) ( )
(Comune) (Prov.) (Cap)
_
(Indirizzo) (n. civico)
DICHIARA
di aver stipulato, a far data dal 01/01/2022, accordi aziendali, ovvero territoriali o ancora, nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, finalizzati a concordare una migliore organizzazione e gestione del lavoro, per quanto attiene agli ambiti di seguito dettagliati:
orario di lavoro
Breve descrizione:
diritti salariali
Breve descrizione:
diritti sindacali
gestione delle crisi
Breve descrizione:
formazione professionale
Breve descrizione:
welfare integrativo
Breve descrizione:
ambiente, salute e sicurezza
Breve descrizione:
Eventuali evidenze ulteriori:
Data Il Legale Rappresentante