Accordo
Testo originale
Accordo
0.431.026.81
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico
Concluso il 26 ottobre 2004
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 20041 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° gennaio 2007
(Stato 2 dicembre 2019)
La Confederazione Svizzera,
in seguito denominata «Svizzera»
e
la Comunità europea2,
in seguito denominata «Comunità»,
in seguito denominate «parti contraenti»,
desiderose di migliorare la cooperazione tra la Svizzera e la Comunità nel settore statistico e, a tal fine, di definire mediante il presente Accordo i principi e le condi- zioni che disciplinano tale cooperazione;
considerando che vanno definite misure appropriate per realizzare una graduale armonizzazione e assicurare l’evoluzione coerente del quadro giuridico per la rac- colta dei dati, le classificazioni, le definizioni e le metodologie nel settore statistico;
constatando che si devono fissare regole comuni per la produzione di statistiche negli ambiti di competenza della Svizzera e della Comunità;
concordando sull’opportunità di fondare tali regole sulla legislazione in vigore nella Comunità,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Oggetto
1. Il presente Accordo si applica alla cooperazione nel settore statistico tra le parti contraenti per assicurare la produzione e la diffusione di informazioni statistiche coerenti e comparabili al fine di descrivere e monitorare tutte le politiche economi- che, sociali e ambientali pertinenti ai fini della cooperazione bilaterale.
2. A tal fine le parti contraenti sviluppano e usano metodi, definizioni e classifica- zioni armonizzati, come anche programmi e procedure comuni nell’organizzazione del lavoro statistico a livelli amministrativi appropriati e conformemente alle dispo- sizioni del presente Accordo.
RU 2006 5933; FF 2004 5273
1 RU 2006 5931
2 Ora: Unione europea
3. La produzione di statistiche da parte delle parti contraenti si conforma ai criteri di imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, efficacia rispetto ai costi e di segreto statistico; essa non comporta oneri eccessivi per gli operatori economici.
Art. 2 Atti giuridici nel settore statistico
Gli atti di cui all’allegato A, adattati dal presente Accordo, sono vincolanti per le parti contraenti.
Art. 3 Comitato misto
1. Si istituisce un comitato composto di rappresentanti delle parti contraenti, recante il nome «comitato statistico Comunità/Svizzera» (in seguito denominato comitato misto).
Esso è responsabile della gestione del presente Accordo e assicura la sua adeguata attuazione. A tal fine esprime raccomandazioni e prende decisioni nei casi previsti nel presente Accordo. Il comitato misto delibera di comune accordo. Le decisioni del comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.
2. Il comitato misto e il comitato del programma statistico (CPS) istituito con deci- sione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, del 19 giugno 1989, organizzano i loro compiti ai fini del presente Accordo in riunioni congiunte.
3. Il comitato misto adotta, mediante decisione, il proprio regolamento interno che comprende, tra le altre disposizioni, le procedure per convocare le riunioni, nomina- re il presidente e stabilire il mandato del presidente.
4. Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario. Entrambe le parti contraen- ti possono chiedere la convocazione di una riunione. Il comitato misto ha facoltà di decidere di istituire sottocomitati o gruppi di lavoro che lo assistono nell’espleta- mento dei suoi compiti.
5. Una delle parti contraenti può in qualsiasi momento sollevare una questione a livello di comitato misto.
6. Ogni decisione porta la data della propria attuazione. Le decisioni sono sottoposte ove necessario alla ratifica o all’approvazione delle parti contraenti conformemente alle loro procedure e sono attuate dalle parti contraenti conformemente alle loro regole proprie.
Art. 4 Nuova legislazione
1. Il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna parte contraente, fatta salva l’ottemperanza alle disposizioni del presente Accordo, di modificare unilate- ralmente la propria legislazione interna su un punto disciplinato dal presente Accor- do.
2. Nel periodo che precede l’adozione formale della nuova legislazione, le parti contraenti si informano e si consultano a stretto contatto. A richiesta di una delle parti contraenti può avere luogo in seno al comitato misto uno scambio preliminare di pareri.
3. Allorché una delle parti contraenti ha adottato una modifica della propria legisla- zione, ne informa l’altra parte contraente.
4. Il comitato misto:
– adotta una decisione recante revisione dell’allegato A e/o dell’allegato B ov- vero, se del caso, propone una revisione delle disposizioni del presente Ac- cordo per recepirvi, se necessario su una base di reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione in questione;
– ovvero adotta una decisione ai sensi della quale le modifiche della legisla- zione in questione sono considerate conformi per l’adeguato funzionamento del presente Accordo;
– ovvero prende qualsiasi altro provvedimento idoneo a salvaguardare il cor- retto funzionamento del presente Accordo.
Art. 5 Cooperazione nel settore statistico
1. Il programma statistico comunitario di cui al capitolo II del regolamento (CE)
n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie, adottato periodicamente con decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio, costituisce il quadro per le azioni statistiche da condursi ad opera della Svizzera per i periodi coperti rispettivamente da ciascun programma. Tutti i principali ambiti e temi statistici del programma statistico comunitario sono considerati pertinenti ai fini della cooperazione statistica Comunità/Svizzera e sono aperti alla piena parteci- pazione della Svizzera.
2. Uno specifico programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sviluppato ogni anno, parallelamente al programma di lavoro annuale elaborato dalla Commissione conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce lo specifico programma statistico comunitario in questione, del quale costituisce un sottoinsieme. Ciascun programma statistico annuale Comunità/Svizzera è sottoposto per esame e approvazione al comitato misto. Esso indica in particolare le azioni, nell’ambito delle tematiche del programma, che sono rilevanti e hanno carattere prioritario per la cooperazione statistica Comunità/Svizzera durante il periodo con- templato dal programma.
3. Le informazioni statistiche provenienti dalla Svizzera sono trasmesse a Eurostat a fini di immagazzinamento, trattamento e diffusione. A tal fine l’Ufficio federale di statistica della Svizzera opera in stretta cooperazione con Eurostat per assicurare che i dati della Svizzera siano trasmessi adeguatamente e diffusi ai vari gruppi di utiliz- zatori tramite i normali canali di diffusione quale parte integrante delle statistiche Comunità/Svizzera.
La gestione delle statistiche provenienti dalla Svizzera è disciplinata dal regolamen- to (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comu- nitarie.
4. Il comitato misto esamina i progressi compiuti nel quadro delle azioni statistiche Comunità/Svizzera. Esso accerta in particolare se gli obiettivi, le priorità e le azioni pianificati nel primo triennio di applicazione del presente Accordo sono stati realiz- zati. Esso valuta anche se i contenuti dell’allegato A rispecchiano adeguatamente il concetto di pertinenza menzionato all’articolo 1 paragrafo 1.
Art. 6 Partecipazione
1. I soggetti stabiliti in Svizzera possono partecipare a specifici programmi comuni- tari gestiti da Eurostat, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabili- ti nella Comunità. Tuttavia i soggetti stabiliti in Svizzera non hanno diritto a ricevere contributi finanziari da Eurostat.
2. Esperti nazionali svizzeri possono essere distaccati presso Eurostat. I costi legati al distacco di esperti nazionali svizzeri presso Eurostat, comprese le retribuzioni, gli oneri sociali, i contributi pensionistici, le indennità di viaggio e trasferta sono esclu- sivamente a carico della Svizzera.
3. I soggetti stabiliti nella Comunità hanno diritto a partecipare a programmi speci- fici gestiti dall’Ufficio federale di statistica della Svizzera, con gli stessi diritti e obblighi contrattuali dei soggetti stabiliti in Svizzera.
Art. 7 Altre forme di cooperazione
1. Il trasferimento di tecnologie nel settore statistico tra l’Ufficio federale di statisti- ca della Svizzera ed Eurostat può avvenire in base a un accordo reciproco.
2. Le parti contraenti possono scambiare qualsiasi tipo di informazione nel settore statistico.
3. I servizi statistici delle parti contraenti possono procedere a uno scambio di funzionari. Anche i servizi statistici degli Stati membri della Comunità possono scambiare funzionari con la Svizzera. Le condizioni a cui tali scambi avvengono sono concordate direttamente tra i servizi statistici interessati.
Art. 8 Disposizioni finanziarie
1. Per coprire l’integralità dei costi della sua partecipazione la Svizzera contribuisce finanziariamente al programma statistico comunitario, su base annuale, dall’entrata in vigore del presente Accordo.
2. Le regole che disciplinano il contributo finanziario della Svizzera sono enunciate nell’allegato B.
Art. 9 Divieto di discriminazione
Entro il campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni speci- fiche in esso contenute è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.
Art. 10 Adempimento degli obblighi
Le parti contraenti prendono tutte le misure appropriate, d’ordine generale o partico- lare, per assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo ed evitano di prendere misure suscettibili di pregiudicare il raggiungimento degli obiet- tivi del presente Accordo.
Art. 11 Allegati
Gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Art. 12 Applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate e, dall’altra, al territo- rio della Svizzera.
Art. 13 Entrata in vigore e durata
1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti conformemente alle loro procedure proprie. Esso entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo al giorno in cui le parti contraenti si notificano reciprocamente che le procedure necessarie a tal fine sono state espletate.
2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di cinque anni. A meno che non venga presentata denuncia per iscritto almeno sei mesi prima dello scadere di tale periodo, l’Accordo è considerato rinnovato a tempo indeterminato.
3. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all’altra parte contraente. Il presente Accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notifica.
Art. 14 Testi autentici
1. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.
2. La versione in lingua maltese è autenticata dalle parti contraenti sulla base di uno scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede, allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente Accordo.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
Pour la
Confederazione Svizzera:
Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxx Xxxxxx Xxxxx
Per la
Comunità Europea:
Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Allegato A3
Atti giuridici nel settore statistico di cui all’articolo 2
Adattamenti settoriali
1. In virtù del trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° dicembre 2009, l’Unione europea sostituisce e succede alla Comunità europea
2. I termini «Stato membro» o «Stati membri» figuranti negli atti cui si fa riferimen- to nel presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti dell’Unione europea, anche la Svizzera.
3. Il comitato del programma statistico (CPS), di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente accordo, è stato sostituito dal comitato del sistema statistico europeo (comi- tato dell’SSE), istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE)
n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE)
n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee4.
4. Il programma statistico comunitario di cui all’articolo 5, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 8, paragrafo 1, del presente accordo è stato sostituito dal programma statistico europeo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009.
5. Il comitato misto osserva che le norme che disciplinano la gestione delle sta- tistiche provenienti dalla Svizzera, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del presente accordo, sono ora stabilite dal regolamento (CE) n. 223/2009, fatte salve le norme più specifiche cui si fa riferimento nel presente allegato.
6. I riferimenti alla «Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità euro- pee (NACE Rev. 1)» sono intesi, salvo disposizioni diverse, come riferimenti alla
«Nomenclatura delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 2)», definita dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività econo- miche NACE Revisione 2 e che modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici5. I numeri di codice cui si fa riferimento sono intesi come i numeri di codice corrispon- denti della NACE Rev. 2.
7. Le disposizioni che stabiliscono chi debba sostenere i costi delle indagini e costi simili non si applicano ai fini del presente accordo.
8. Le appendici costituiscono parte integrante del presente allegato.
3 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 2/2019 del comitato statistico UE/Svizzera, approvata il 2 dic. 2019, in vigore dal 2 dic. 2019 (RU 2019 177).
4 GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.
5 GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1.
Atti cui è fatto riferimento
I. Statistiche sulle imprese
1. Statistiche strutturali sulle imprese
– 32008 R 0295: regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, relativo alle statistiche strutturali sulle im- prese (rifusione) (GU L 97 del 9.4.2008, pag. 13), modificato da:
– 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009 (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170);
– 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
a) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione per regione dei risulta- ti;
b) la Svizzera è esentata dalla disaggregazione per attività dei risultati a livello di 4 cifre della NACE Rev. 2;
c) la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le unità di attività economica;
d) per l’allegato II (Industria), la Svizzera è esentata dal fornire risul- tati per le caratteristiche 15 42 0, 15 44 1 e 23 11 0; la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere risultati biennali per le caratteristi- che 21 11 0 e 21 12 0;
e) per l’allegato III (Commercio), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 17 32 0, 18 10 0, 18 15 0, 18 16 0 e 18 21 0;
f) per l’allegato IV (Costruzione), la Svizzera è esentata dal fornire risultati per le caratteristiche 15 44 1, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0, 18 32 0, 23 11 0 e 23 12 0;
g) per l’allegato VII (Fondi pensione), la Svizzera è esentata dal for- nire risultati per la caratteristica 48 61 0;
h) l’allegato VIII (Servizi alle imprese) non si applica alla Svizzera;
i) per l’allegato IX (Demografia delle imprese) la Svizzera è autoriz- zata a trasmettere risultati per tutte le caratteristiche solo delle se- rie 9A, 9B, 9E, 9F e 9M, utilizzando il 2015 come primo anno di riferimento; la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere risultati per tali serie entro 23 mesi dalla fine dell’anno di riferimento, ad eccezione dei risultati relativi alla mortalità compresi in tali serie, che devono essere trasmessi entro 35 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.
– 32009 R 0250: regolamento (CE) n. 250/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parla- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle carat- teristiche, il formato tecnico per la trasmissione dei dati, le prescrizioni per la duplice trasmissione di dati secondo la NACE Rev.1.1 e secondo la
NACE Rev. 2 e le deroghe da concedere per le statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 1), modificato da:
– 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);
– 32014 R 0439: regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2014 della Commissione, del 29 aprile 2014 (GU L 128 del 30.4.2014, pag. 72);
– 32015 R 1042: regolamento di esecuzione (UE) 2015/1042 della Com- xxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 167 dell’1.7.2015, pag. 61).
– 32009 R 0251: regolamento (CE) n. 251/2009 della Commissione, dell’11 marzo 2009, recante attuazione e modifica del regolamento (CE)
n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le serie di dati da elaborare per le statistiche strutturali sulle imprese e gli ade- guamenti necessari a seguito della revisione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) (GU L 86 del 31.3.2009, pag. 170), modificato da:
– 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);
– 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13);
– 32015 R 2112: regolamento (UE) 2015/2112 della Commissione, del 23 novembre 2015 (GU L 306 del 24.11.2015, pag. 4).
– 32010 R 0275: regolamento (UE) n. 275/2010 della Commissione, del 30 marzo 2010, che attua il regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di valutazione della qualità delle statistiche strutturali sulle imprese (GU L 86 dell’1.4.2010, pag. 1), modificato da:
– 32014 R 0446: regolamento (UE) n. 446/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014 (GU L 132 del 3.5.2014, pag. 13).
2. Statistiche congiunturali
– 31998 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio, del 19 mag- gio 1998, relativo alle statistiche congiunturali (GU L 162 del 5.6.1998, pag. 1), modificato da:
– 32005 R 1158: regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005 (GU L 191 del 22.7.2005, pag. 1);
– 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxxx 0000 (XX L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da:
– 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commis- xxxxx, xxx 00 xxxxxxxx 0000 (XX L 319 del 29.11.2008, pag. 16);
– 32009 R 0329: regolamento (CE) n. 329/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009 (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 3);
– 32009 R 0596: regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009 (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 14);
– 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
a) la Svizzera è esentata dal fornire dati a livello di 4 cifre della NACE Rev. 2;
b) la Svizzera è esentata dal fornire dati per la variabile 230 (Retribu- zioni lorde);
c) per l’allegato A (Industria) la Svizzera è autorizzata ad applicare il trimestre come periodo di riferimento per le variabili 110 (Pro- duzione), 120 (Fatturato), 121 (Fatturato realizzato sul mercato in- terno) e 122 (Fatturato realizzato sul mercato non interno);
d) per l’allegato B (Costruzione) la Svizzera è esentata dal fornire da- ti per la variabile 412 (Licenze di costruzione: metri quadrati di superficie utile o altra unità appropriata);
e) per l’allegato D (Altri servizi) la Svizzera è autorizzata ad applica- re l’anno come periodo di riferimento per la variabile 310 (Prezzi alla produzione); la Svizzera è inoltre autorizzata a trasmettere dati per la variabile 310 entro dieci mesi dalla fine del periodo di rife- rimento.
– 32001 R 0586: regolamento (CE) n. 586/2001 della Commissione, del 26 marzo 2001, recante attuazione, per quanto riguarda la definizione di rag- gruppamenti principali di industrie (RPI), del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 86 del 27.3.2001, pag. 11), modificato da:
– 32007 R 0656: regolamento (CE) n. 656/2007 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 155 del 15.6.2007, pag. 3).
– 32006 R 1503: regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione, del 28 settembre 2006, recante attuazione e modifica, per quanto riguarda le definizioni delle variabili, l’elenco delle variabili e la frequenza dell’elabora- zione dei dati, del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali (GU L 281 del 12.10.2006, pag. 15), modificato da:
– 32008 R 1178: regolamento (CE) n. 1178/2008 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxx 0000 (XX L 319 del 29.11.2008, pag. 16);
– 32012 R 0461: regolamento (UE) n. 461/2012 della Commissione, del 31 maggio 2012 (GU L 142 dell’1.6.2012, pag. 26).
– 32008 R 0472: regolamento (CE) n. 472/2008 della Commissione, del 29 maggio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali per quanto riguarda il primo anno base da utilizzare per le serie temporali a norma della NACE Rev. 2 e, per le serie temporali antecedenti il 2009 da trasmettere secondo la NACE Rev. 2, il livello di dettaglio, la forma, il primo periodo di riferimento e il periodo di riferimento (GU L 140 del 30.5.2008, pag. 5).
3. Registri di imprese utilizzati a fini statistici
– 32008 R 0177: regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che istituisce un quadro comune per i regi- stri di imprese utilizzati a fini statistici e abroga il regolamento (CEE)
n. 2186/93 del Consiglio (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 6).
– 32009 R 0192: regolamento (CE) n. 192/2009 della Commissione, del- l’11 marzo 2009, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 67 del 12.3.2009, pag. 14).
– 32010 R 1097: regolamento (UE) n. 1097/2010 della Commissione, del 26 novembre 2010, recante attuazione, per quanto riguarda gli scambi di dati riservati tra la Commissione (Eurostat) e le banche centrali, del regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i registri di imprese utilizzati a fini statistici (GU L 312 del 27.11.2010, pag. 1).
II. Statistiche dei trasporti e del turismo
1. Statistiche dei trasporti di merci su strada
– 32012 R 0070: regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo alla rilevazione statistica dei tra- sporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012, pag. 1), modificato da:
– 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1).
– 32001 R 2163: regolamento (CE) n. 2163/2001 della Commissione, del 7 novembre 2001, relativo alle modalità tecniche di trasmissione dei dati per le statistiche del trasporto di merci su strada (GU L 291 dell’8.11.2001, pag. 13), modificato da:
– 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
– 32003 R 0006: regolamento (CE) n. 6/2003 della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativo alla diffusione di statistiche sui trasporti di merci su strada (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 45), modificato da:
– 32010 R 0202: regolamento (UE) n. 202/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010 (GU L 61 dell’11.3.2010, pag. 24).
– 32004 R 0642: regolamento (CE) n. 642/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, relativo ai requisiti di precisione applicabili ai dati raccolti in virtù del regolamento (CE) n. 1172/98 del Consiglio relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 102 del 7.4.2004, pag. 26).
2. Statistiche sugli incidenti stradali
– 31993 D 0704: decisione 93/704/CE del Consiglio, del 30 novembre 1993, relativa alla creazione di una banca di dati comunitaria sugli incidenti stra- dali (GU L 329 del 30.12.1993, pag. 63).
3. Statistiche dei trasporti ferroviari
– 32018 R 0643: regolamento (UE) 2018/643 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari (GU L 112 del 2.5.2018, pag. 1).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
all’articolo 4, paragrafo 2, le soglie di cui alle lettere a) e b) vanno lette come segue:
a) il cui volume totale di trasporto merci è di almeno 500 000 000 tonnel- late-km;
b) il cui volume totale di trasporto passeggeri è di almeno 200 000 000 passeggeri-km.
L’allegato VIII si applica alle imprese al di sotto delle soglie di cui alle let- tere a) e b).
– 32007 R 0332: regolamento (CE) n. 332/2007 della Commissione, del 27 marzo 2007, relativo alle disposizioni tecniche per la trasmissione di sta- tistiche dei trasporti ferroviari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 16).
4. Statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta
– 32003 R 0437: regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta (GU L 66 dell’11.3.2003, pag. 1), modificato da:
– 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003 (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:
– 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74);
– 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 dell’9.4.2005, pag. 5).
– 32003 R 1358: regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione, del 31 luglio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta nonché modifica degli allegati I e II dello stesso (GU L 194 dell’1.8.2003, pag. 9), modificato da:
– 32005 R 0546: regolamento (CE) n. 546/2005 della Commissione, dell’8 aprile 2005 (GU L 91 del 9.4.2005, pag. 5);
– 32006 R 1792: regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione, del 23 ottobre 2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1);
– 32007 R 0158: regolamento (CE) n. 158/2007 della Commissione, del 16 febbraio 2007 (GU L 49 del 17.2.2007, pag. 9).
5. Statistiche sul turismo
– 32011 R 0692: regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo e che abroga la direttiva 00/00/XX xxx Xxxxxxxxx (XX L 192 del 22.7.2011, pag. 17), modificato da:
– 32013 R 0253: regolamento delegato (UE) n. 253/2013 della Commis- xxxxx, xxx 00 xxxxxxx 0000 (XX L 79 del 21.3.2013, pag. 5).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
a) la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.2 per tutti i periodi di rife- rimento entro 4 mesi dalla fine dell’anno di riferimento;
b) la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato I, sezione 2, parte B, relativi al tipo di alloggio NACE 55.3 per tutti i periodi di rife- rimento entro 4 mesi dalla fine dell’anno di riferimento;
c) la Svizzera trasmette i dati elencati nell’allegato II entro 12 mesi dalla fine del periodo di riferimento, insieme a una relazione sulla qualità dei dati.
– 32011 R 1051: regolamento di esecuzione (UE) n. 1051/2011 della Commis- sione, del 20 ottobre 2011, recante disposizioni di attuazione del regola- mento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati (GU L 276 del 21.10.2011, pag. 13), modificato da:
– 32013 R 0081: regolamento di esecuzione (UE) n. 81/2013 della Com- missione, del 29 gennaio 2013 (GU L 28 del 30.1.2013, pag. 1).
III. Statistiche del commercio estero
1. Statistiche relative al commercio estero con i paesi terzi
– 32009 R 0471: regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del com- mercio estero con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 23), modificato da:
– 32016 R 1724: regolamento (UE) 2016/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (GU L 266 del 30.9.2016, pag. 1);
– 32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
a) tutte le disposizioni relative al regime doganale dello sdoganamen- to centralizzato non sono pertinenti;
b) articolo 2 – Definizioni: il territorio statistico comprende il territo- rio doganale, esclusi i depositi doganali e i depositi in franchigia da dazi.
La Svizzera non è tenuta a compilare statistiche sugli scambi tra la Svizzera e il Liechtenstein;
c) articolo 5, paragrafo 1 – Dati statistici: i dati statistici di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), sono rilevati per la prima vol- ta entro il 1° gennaio 2016.
Le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e k) non si applicano.
La classificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera h), è applicata almeno a livello delle prime sei cifre.
Per la Svizzera le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera m), punti ii) e iii), non si applicano;
d) articolo 6 – Compilazione di statistiche del commercio estero: le disposizioni dell’articolo 6 non si applicano ai dati statistici dalla cui rilevazione la Svizzera è esentata a norma dell’articolo 5 del regolamento in questione;
e) articolo 7 – Scambio di dati: le disposizioni dell’articolo 7, para- grafo 2, non si applicano.
– 32010 R 0092: regolamento (UE) n. 92/2010 della Commissione, del 2 feb- braio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento euro- peo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio este- ro con i paesi terzi, per quanto riguarda lo scambio di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali, la compilazione delle statistiche e la valutazione della qualità (GU L 31 del 3.2.2010, pag. 4), modificato da:
– 32016 R 1253: regolamento di esecuzione (UE) 2016/1253 della Com- xxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 205 del 30.7.2016, pag. 12).
– 32010 R 0113: regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determi- nate merci o movimenti (GU L 37 del 10.2.2010, pag. 1), modificato da:
– 32016 R 2119: regolamento (UE) 2016/2119 della Commissione, del 2 dicembre 2016 (GU L 329 del 3.12.2016, pag. 66).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
a) all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso della Svizzera il ’valore doganale’ è definito nel quadro delle rispettive norme nazionali.»;
b) all’articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:
«Nel caso della Svizzera per ’paese di origine’ si intende il paese di cui le merci sono originarie ai sensi delle rispettive norme di origine nazionali.».
– 32012 R 1106: regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamen- to europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commer- cio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).
IV. Principi e segreto statistici
1. Organi consultivi
– 32008 D 0234: decisione n. 234/2008/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il comitato consultivo europeo di statistica e che abroga la decisione 91/116/CEE del Consiglio (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 13).
– 32008 D 0235: decisione n. 235/2008/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce il Comitato consultivo europeo per la governanza statistica (GU L 73 del 15.3.2008, pag. 17).
2. Statistiche europee
– 32009 R 0223: regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità eu- ropee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164), modificato da:
– 32015 R 0759: regolamento (UE) 2015/759 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015 (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 90).
3. Eurostat
– 32012 D 0504: decisione 2012/504/UE della Commissione, del 17 settembre 2012, su Eurostat (GU L 251 del 18.9.2012, pag. 49).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adat- tate come segue:
l’articolo 10, paragrafo 3, non si applica alla Svizzera.
4. Accesso a dati riservati destinati a fini scientifici
– 32013 R 0557: regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regola- mento (CE) n. 831/2002 della Commissione (GU L 164 del 18.6.2013, pag. 16).
5. Atti di cui le parti contraenti prendono atto
Le parti contraenti prendono atto delle seguenti raccomandazioni che non sono vincolanti:
– 52005 PC 0217: raccomandazione COM(2005) 217 della Commissione, del 25 maggio 2005, relativa all’indipendenza, all’integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria (GU C 172 del 12.7.2005, pag. 22).
– 32009 H 0498: raccomandazione 2009/498/CE della Commissione, del 23 giugno 2009, relativa ai metadati di riferimento per il sistema statistico europeo (GU L 168 del 30.6.2009, pag. 50).
V. Statistiche demografiche e sociali
1. Statistiche sulle forze di lavoro
– 31998 R 0577: regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità (GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3), modificato da:
– 32002 R 1991: regolamento (CE) n. 1991/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 ottobre 2002 (GU L 308 del 9.11.2002, pag. 1);
– 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxx 0000 (XX L 324 del 29.11.2002, pag. 14);
– 32003 R 2257: regolamento (CE) n. 2257/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2003 (GU L 336 del 23.12.2003,
pag. 6);
– 32007 R 1372: regolamento (CE) n. 1372/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 42);
– 32014 R 0545: regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014,
pag. 10).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come segue:
a) per la Svizzera, a prescindere dalle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 4, l’unità campionaria è l’individuo e le informazioni
concernenti gli altri membri della famiglia possono comprendere almeno le caratteristiche menzionate all’articolo 4, paragrafo 1;
b) all’articolo 7bis, paragrafo 3, il campione utilizzato dalla Svizzera per raccogliere informazioni sui moduli ad hoc non è assoggettato ai requisiti di deviazione relativa standard di cui all’articolo 4, paragrafo 2bis;
c) l’articolo 7ter non si applica.
– 32000 R 1575: regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione, del 19 luglio 2000, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relati- vo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità, per quanto concerne i codici da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2001 (GU L 181 del 20.7.2000, pag. 16).
– 32000 R 1897: regolamento (CE) n. 1897/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE)
n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per cam- pione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda la definizione operativa di disoccupazione (GU L 228 dell’8.9.2000, pag. 18).
– 32002 R 2104: regolamento (CE) n. 2104/2002 della Commissione, del 28 novembre 2002, che adatta il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità e il regolamento (CE) n. 1575/2000 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio per quanto concerne l’elenco delle variabili relative all’istruzione e alla formazione e i codici da utilizzare dal 2003 per la trasmissione dei dati (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 14).
– 32003 R 0246: regolamento (CE) n. 246/2003 della Commissione, del 10 febbraio 2003, relativo all’adozione di un programma di formulari ad hoc, per gli anni dal 2004 al 2006, destinati all’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 3).
– 32005 R 0384: regolamento (CE) n. 384/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni dal 2007 al 2009, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 61 dell’8.3.2005, pag. 23).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 1, la Svizzera è esentata dall’applicare il modulo ad hoc 2007.
– 32007 R 0102: regolamento (CE) n. 102/2007 della Commissione, del 2 feb- braio 2007, che adotta le specifiche del modulo ad hoc del 2008 sulla situa- zione occupazionale dei lavoratori migranti e dei loro figli come disposto dal regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio che modifica il xxxxxxxxxxx (XX) x. 000/0000 (XX L 28 del 3.2.2007, pag. 3), modificato da:
– 32008 R 0391: regolamento (CE) n. 391/2008 della Commissione, del 30 aprile 2008 (GU L 117 dell’1.5.2008, pag. 15).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 2, la Svizzera è esen- tata dal fornire le variabili menzionate nelle colonne 211/212 e nella colonna 215 dell’allegato.
– 32008 R 0207: regolamento (CE) n. 207/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2009 sull’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 62 del 6.3.2008, pag. 4).
– 32008 R 0365: regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni 2010, 2011 e 2012, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al rego- lamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22).
– 32008 R 0377: regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relati- vo all’organizzazione di un’indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l’impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57), modificato da:
– 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);
– 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 dell’9.4.2013, pag. 1).
– 32009 R 0020: regolamento (CE) n. 20/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante adozione delle specifiche relative al modulo ad hoc 2010 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale di cui al regola- mento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 7).
– 32010 R 0220: regolamento (UE) n. 220/2010 della Commissione, del 16 marzo 2010, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2013 al 2015, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 1).
– 32010 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull’occupazione delle persone disabili per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 97 del 17.4.2010, pag. 3).
– 32011 R 0249: regolamento (UE) n. 249/2011 della Commissione, del 14 marzo 2011, che adotta le specifiche del modulo ad hoc 2012 sul passag- gio dal lavoro alla pensione di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consi- glio (GU L 67 del 15.3.2011, pag. 18).
– 32013 R 0318: regolamento (UE) n. 318/2013 della Commissione, del- l’8 aprile 2013, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni dal 2016 al 2018, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 11), modificato da:
– 32014 R 1397: regolamento delegato (UE) n. 1397/2014 della Commis- xxxxx, xxx 00 xxxxxxx 0000 (XX L 370 del 30.12.2014, pag. 42).
– 32015 R 0459: regolamento di esecuzione (UE) 2015/459 della Commissio- ne, del 19 marzo 2015, relativo alla specifica delle caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2016 sui giovani sul mercato del lavoro di cui al regola- mento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 76 del 20.3.2015, pag. 6).
– 32016 R 0008: regolamento di esecuzione (UE) 2016/8 della Commissione, del 5 gennaio 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2017 sul lavoro autonomo (GU L 3 del 6.1.2016, pag. 35).
– 32016 R 1851: regolamento delegato (UE) 2016/1851 della Commissione, del 14 giugno 2016, che adotta il programma di moduli ad hoc, per gli anni 2019, 2020 e 2021, per l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 284 del 20.10.2016, pag. 1).
– 32016 R 2236: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commis- sione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 6).
– 32017 R 2384: regolamento di esecuzione (UE) 2017/2384 della Commis- sione, del 19 dicembre 2017, che specifica le caratteristiche tecniche del modulo ad hoc 2019 relativo all’organizzazione e all’orario di lavoro per quanto riguarda l’indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al xxxx- xxxxxxx (XX) x. 000/00 xxx Xxxxxxxxx (XX L 340 del 20.12.2017, pag. 35).
2. Statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro
– 31999 R 0530: regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro (GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6), modificato da:
– 31999 R 1726: regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999 (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28), modificato da:
– 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10);
– 32005 R 1737: regolamento (CE) n. 1737/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 11);
– 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006,
pag. 1).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
a) per le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzio- ni, la Svizzera raccoglie i dati richiesti all’articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento per la prima volta nel 2010;
b) per le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del la- voro, la Svizzera raccoglie i dati richiesti all’articolo 6, paragrafo 1, di tale regolamento solo per alcune variabili nel 2008 e per tutte le variabili per la prima volta nel 2012;
c) per l’anno 2008 la Svizzera è autorizzata a:
– fornire le informazioni richieste all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), basate sulle imprese (e non sulle unità locali), a li- vello nazionale, conformemente alla NACE Rev. 1.1 a livello di sezione e di aggregati di sezione e senza ripartizione per dimensioni delle imprese;
– trasmettere i risultati entro un periodo di 24 mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento (e non entro 18 mesi come stabilito all’articolo 9).
– 32000 R 1916: regolamento (CE) n. 1916/2000, dell’8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribu- zioni (GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3), modificato da:
– 32005 R 1738: regolamento (CE) n. 1738/2005 della Commissione, del 21 ottobre 2005 (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 32), modificato da:
– 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissio- ne, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);
– 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1);
– 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10).
– 32006 R 0698: regolamento (CE) n. 698/2006 della Commissione, del 5 maggio 2006, che attua il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la valutazione della qualità delle statistiche sul costo del xx- xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (XX L 121 del 6.5.2006, pag. 30), modificato da:
– 32009 R 1022: regolamento (CE) n. 1022/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009 (GU L 283 del 30.10.2009, pag. 3);
– 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 dell’9.4.2013, pag. 1).
3. Statistiche sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)
– 32003 R 1177: regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1), modificato da:
– 32005 R 1553: regolamento (CE) n. 1553/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005 (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 6).
– 32003 R 1980: regolamento (CE) n. 1980/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le defini- zioni e le definizioni aggiornate (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 1), modifi- cato da:
– 32006 R 0676: regolamento (CE) n. 676/2006 della Commissione, del 2 maggio 2006 (GU L 118 del 3.5.2006, pag. 3).
– 32003 R 1981: regolamento (CE) n. 1981/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda gli aspetti della rilevazio- ne sul campo e le procedure di imputazione (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 23).
– 32003 R 1982: regolamento (CE) n. 1982/2003 della Commissione, del 21 ottobre 2003, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda le regole di campionamen- to e di inseguimento (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 29).
– 32003 R 1983: regolamento (CE) n. 1983/2003 della Commissione, del 7 novembre 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target primarie (GU L 298 del 17.11.2003, pag. 34), modifi- cato da:
– 32007 R 0973: regolamento (CE) n. 973/2007 della Commissione, del 20 agosto 2007 (GU L 216 del 21.8.2007, pag. 10);
– 32013 R 0317: regolamento (UE) n. 317/2013 della Commissione, dell’8 aprile 2013 (GU L 99 del 9.4.2013, pag. 1);
– 32015 R 2256: regolamento (UE) 2015/2256 della Commissione, del 4 dicembre 2015 (GU L 321 del 5.12.2015, pag. 12).
– 32004 R 0028: regolamento (CE) n. 28/2004 della Commissione, del 5 gennaio 2004, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sul- le condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda il contenuto dettagliato della relazione intermedia e della relazione definitiva sulla qualità (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 42).
– 32006 R 0315: regolamento (CE) n. 315/2006 della Commissione, del 22 febbraio 2006, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 52 del 23.2.2006, pag. 16).
– 32007 R 0215: regolamento (CE) n. 215/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative al sovraindebitamento e all’esclu- sione finanziaria (GU L 62 dell’1.3.2007, pag. 8).
– 32008 R 0362: regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2009 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 112 del 24.4.2008, pag. 1).
– 32009 R 0646: regolamento (CE) n. 646/2009 della Commissione, del 23 luglio 2009, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2010 delle variabili target secondarie relative alla condivisione delle risorse all’interno della famiglia (GU L 192 del 24.7.2009, pag. 3).
– 32010 R 0481: regolamento (UE) n. 481/2010 della Commissione, del 1° giugno 2010, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2011 delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenera- zionale degli svantaggi sociali (GU L 135 del 2.6.2010, pag. 38).
– 32010 R 1157: regolamento (UE) n. 1157/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante disposizioni attuative del regolamento (CE)
n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto ri- guarda l’elenco 2012 delle variabili target secondarie relative alle condizioni abitative (GU L 326 del 10.12.2010, pag. 3).
– 32012 R 0062: regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2013 delle variabili target secondarie relative al benessere (GU L 22 del 25.1.2012, pag. 9).
– 32013 R 0112: regolamento (UE) n. 112/2013 della Commissione, del 7 febbraio 2013, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul red-
dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2014 delle variabili target secondarie concernenti la deprivazione materiale (GU L 37 dell’8.2.2013, pag. 2).
– 32014 R 0067: regolamento (UE) n. 67/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, in attuazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul red- dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2015 delle variabili target secondarie concernenti la partecipazione sociale e culturale e la deprivazione materiale (GU L 23 del 28.1.2014, pag. 1).
– 32015 R 0245: regolamento (UE) 2015/245 della Commissione, del 16 feb- braio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2016 delle variabili target secondarie concernenti l’accesso ai servizi (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 11).
– 32016 R 0114: regolamento (UE) 2016/114 della Commissione, del 28 gen- naio 2016, che attua il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento euro- peo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco per l’anno 2017 delle variabili target secondarie concernenti la salute e la salute dei minori (GU L 23 del 29.1.2016, pag. 40).
– 32017 R 0310: regolamento (UE) 2017/310 della Commissione, del 22 feb- braio 2017, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul red- dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alla deprivazione materiale, al benessere e ai problemi abitativi per il 2018 (GU L 45 del 23.2.2017, pag. 1).
– 32018 R 0174: regolamento (UE) 2018/174 della Commissione, del 2 feb- braio 2018, recante applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sul red- dito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco delle variabili target secondarie relative alla trasmissione intergenerazionale degli svantaggi sociali, alla composizione delle famiglie e all’evoluzione del red- dito per il 2019 (GU L 32 del 6.2.2018, pag. 35).
4. Statistiche sulla migrazione e sulla protezione internazionale
– 32007 R 0862: regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale e che abroga il regolamento (CEE) n. 311/76 del Consiglio relativo all’elaborazione di statistiche riguar- danti i lavoratori stranieri (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23).
– 32010 R 0216: regolamento (UE) n. 216/2010 della Commissione, del 15 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le definizioni delle categorie dei motivi per la concessione del permesso di soggiorno (GU L 66 del 16.3.2010, pag. 1).
– 32010 R 0351: regolamento (UE) n. 351/2010 della Commissione, del 23 aprile 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 862/2007 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie in mate- ria di migrazione e di protezione internazionale per quanto riguarda le defi- nizioni delle categorie di gruppi di paesi di nascita, gruppi di paesi di precedente dimora abituale, gruppi di paesi di successiva dimora abituale e gruppi di cittadinanze (GU L 104 del 24.4.2010, pag. 37).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
per le voci 1.2 (Gruppi di paesi di nascita), 1.3 (Gruppi di paesi di preceden- te dimora abituale) e 1.4 (Gruppi di paesi di successiva dimora abituale) dell’allegato il primo anno di riferimento applicabile per la Svizzera è il 2011.
5. Statistiche sui posti di lavoro vacanti
– 32008 R 0453: regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 234).
– 32008 R 1062: regolamento (CE) n. 1062/2008 della Commissione, del 28 ottobre 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda le procedure di destagionalizzazione e le relazioni sulla qualità (GU L 285 del 29.10.2008, pag. 3).
– 32009 R 0019: regolamento (CE) n. 19/2009 della Commissione, del 13 gennaio 2009, recante attuazione del regolamento (CE) n. 453/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche trimestrali sui posti di lavoro vacanti nella Comunità per quanto riguarda la definizione di posto di lavoro vacante, le date di riferimento per la rilevazione dei dati, le disposizioni in merito alla trasmissione dei dati e studi di fattibilità (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 3).
6. Sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS)
– 32007 R 0458: regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 aprile 2007, sul sistema europeo di statistiche integrate del- la protezione sociale (ESSPROS) (GU L 113 del 30.4.2007, pag. 3).
– 32007 R 1322: regolamento (CE) n. 1322/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema euro- peo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati di trasmissione appropriati, i risultati da comunicare e i criteri di misurazione della qualità per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 5).
– 32008 R 0010: regolamento (CE) n. 10/2008 della Commissione, del- l’8 gennaio 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda le definizioni, le classificazioni dettagliate e l’aggiornamento delle norme di diffusione per il sistema centrale ESSPROS e per il modulo sui beneficiari delle pensioni (GU L 5 del 9.1.2008, pag. 3).
– 32011 R 0110: regolamento (UE) n. 110/2011 della Commissione, del- l’8 febbraio 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE)
n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda i formati appropriati per la trasmissione dei dati, i risultati da trasmettere e i criteri per la misura della qualità per il modulo ESSPROS sulle prestazioni nette di protezione sociale (GU L 34 del 9.2.2011, pag. 29).
– 32011 R 0263: regolamento (UE) n. 263/2011 della Commissione, del 17 marzo 2011, recante disposizioni attuative del regolamento (CE)
n. 458/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sistema europeo di statistiche integrate della protezione sociale (ESSPROS) per quanto riguarda l’avvio di una raccolta completa di dati per il modulo ESSPROS sulle pre- stazioni nette di protezione sociale (GU L 71 del 18.3.2011, pag. 4).
7. Censimenti della popolazione e delle abitazioni
– 32008 R 0763: regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati prescritta da tale regolamento.
– 32017 R 0543: regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissio- ne, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censi- menti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).
– 32017 R 0712: regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 apri- le 2017, che stabilisce l’anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 105 del 21.4.2017, pag. 1).
– 32017 R 0881: regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commis- sione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE)
n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
l’articolo 7 [Modifica del regolamento (UE) n. 1151/2010] non si applica. La Svizzera conserva tuttavia i dati e i metadati per l’anno di riferimento 2011 fino al 1º gennaio 2035 e informa la Commissione (Eurostat) in merito alle modifiche o alle revisioni di tali dati prima della loro attuazione.
8. Statistiche demografiche
– 32013 R 1260: regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo alle statistiche demografiche europee (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 39).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
l’articolo 4 «Popolazione totale per scopi specifici dell’Unione», il paragrafo 2 dell’articolo 5 «Frequenza e termini di riferimento» e l’articolo 8 «Studi di fattibilità» non si applicano.
– 32014 R 0205: regolamento di esecuzione (UE) n. 205/2014 della Commis- sione, del 4 marzo 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche demografiche europee per quanto riguarda le disag- gregazioni, i termini di trasmissione e le revisioni di dati (GU L 65 del 5.3.2014, pag. 10).
9. Atti di cui le parti contraenti prendono atto
Le parti contraenti prendono atto della seguente raccomandazione non vincolante:
– 32009 H 0824: raccomandazione 2009/824/CE della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull’utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).
VI. Statistiche economiche
1. Indici dei prezzi al consumo armonizzati e indice dei prezzi delle abitazioni
– 32016 R 0792: regolamento (UE) 2016/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati e all’indice dei prezzi delle abitazioni, e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 11).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
a) la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo svi- luppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi al consumo armonizzato ad aliquote d’imposta costanti (IPCA-TC);
b) la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo svi- luppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi delle abita- zioni (IPAB);
c) la Svizzera è esentata dall’applicare le disposizioni concernenti lo svi- luppo, la produzione e la diffusione dell’indice dei prezzi delle abita- zioni occupate dai proprietari (indice dei prezzi OOH).
– 31996 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/96 della Commissione, del 9 set- tembre 1996, sulle misure iniziali dell’avviamento del regolamento (CE)
n. 2494/95 del Consiglio relativo agli indici dei prezzi al consumo armoniz- zati (GU L 229 del 10.9.1996, pag. 3), modificato da:
– 31998 R 1687: regolamento (CE) n. 1687/98 del Consiglio, del 20 lu- glio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 12);
– 31998 R 1688: regolamento (CE) n. 1688/98 del Consiglio, del 20 lu- glio 1998 (GU L 214 del 31.7.1998, pag. 23);
– 32007 R 1334: regolamento (CE) n. 1334/2007 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxx 0000 (XX L 296 del 15.11.2007, pag. 22).
– 31996 R 2214: regolamento (CE) n. 2214/96 della Commissione, del 20 no- vembre 1996, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati: trasmis- sione e diffusione dei sottoindici dell’IPCA (GU L 296 del 21.11.1996, pag. 8), modificato da:
– 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9);
– 31999 R 1749: regolamento (CE) n. 1749/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999 (GU L 214 del 13.8.1999, pag. 1);
– 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxxx 0000 (XX L 261 del 29.9.2001, pag. 46);
– 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005 (GU L 274 del 20.10.2005, pag. 9).
– 31998 R 2646: regolamento (CE) n. 2646/98 della Commissione, del 9 di- cembre 1998, contenente regole dettagliate per l’applicazione del regola-
mento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per ciò che riguarda le norme minime per il trattamento delle tariffe negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 335 del 10.12.1998, pag. 30).
– 31999 R 1617: regolamento (CE) n. 1617/1999 della Commissione, del 23 luglio 1999, recante norme di applicazione del regolamento (CE)
n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il tratta- mento delle assicurazioni negli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 192 del 24.7.1999, pag. 9).
– 31999 R 2166: regolamento (CE) n. 2166/1999 del Consiglio, dell’8 ottobre 1999, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamen- to (CE) n. 2494/95 per quanto riguarda norme minime per il trattamento dei prodotti nei settori della sanità, dell’istruzione e della protezione sociale ne- gli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 266 del 14.10.1999, pag. 1).
– 32000 R 2601: regolamento (CE) n. 2601/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, relativo a disposizioni dettagliate per l’applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio riguardo al calendario dell’introduzione dei prezzi all’acquisto nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 14).
– 32000 R 2602: regolamento (CE) n. 2602/2000 della Commissione, del 17 novembre 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamen- to (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il trattamento delle riduzioni di prezzo negli indici dei prezzi al consumo armonizzati (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 16), modificato da:
– 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxxxx 0000 (XX L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
– 32001 R 1920: regolamento (CE) n. 1920/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE)
n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per il tratta- mento degli oneri proporzionali al valore dell’operazione negli indici dei prezzi a consumo armonizzati e modifica del regolamento (CE) n. 2214/96 (GU L 261 del 29.9.2001, pag. 46).
– 32001 R 1921: regolamento (CE) n. 1921/2001 della Commissione, del 28 settembre 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamen- to (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda le norme minime per le revisioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante modifica del xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/0000 (XX L 261 del 29.9.2001, pag. 49).
– 32005 R 1708: regolamento (CE) n. 1708/2005 della Commissione, del 19 ottobre 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda il periodo di riferimento comu- ne dell’indice per gli indici dei prezzi al consumo armonizzati e recante mo- xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/00 (XX L 274 del 20.10.2005, pag. 9), modificato da:
– 32015 R 2010: regolamento (UE) 2015/2010 della Commissione, dell’11 novembre 2015 (GU L 295 del 12.11.2015, pag. 1).
– 32006 R 0701: regolamento (CE) n. 701/2006 del Consiglio, del 25 aprile 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda la copertura temporale della rilevazione dei prezzi nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (GU L 122 del 9.5.2006, pag. 3).
– 32009 R 0330: regolamento (CE) n. 330/2009 della Commissione, del 22 aprile 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 2494/95 del Consiglio per quanto riguarda norme minime per il trattamen- to dei prodotti stagionali nell’indice dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) (GU L 103 del 23.4.2009, pag. 6).
– 32010 R 1114: regolamento (UE) n. 1114/2010 della Commissione, del 1° dicembre 2010, recante norme d’applicazione del regolamento (CE)
n. 2494/95 del Consiglio riguardo ai requisiti minimi di qualità per la ponde- razione degli IPCA e che abroga il regolamento (CE) n. 2454/97 della Commissione (GU L 316 del 2.12.2010, pag. 4).
2. Parità di potere d’acquisto
– 32007 R 1445: regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che fissa norme comuni per la fornitura delle informazioni di base sulle parità di potere d’acquisto, nonché per il loro calcolo e la loro diffusione (GU L 336 del 20.12.2007, pag. 1).
– 32011 R 0193: regolamento (UE) n. 193/2011 della Commissione, del 28 febbraio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamen- to europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di controllo della qualità utilizzato per le parità di potere d’acquisto (GU L 56 dell’1.3.2011, pag. 1).
– 32015 R 1163: regolamento (UE) n. 2015/1163 della Commissione, del 15 luglio 2015, che attua il regolamento (CE) n. 1445/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle posizioni di base utilizzate per le parità di potere d’acquisto (GU L 188 del 16.7.2015, pag. 6).
3. Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
– 32013 R 0549: regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazio- nali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), mo- dificato da:
– 32015 R 1342: regolamento delegato (UE) 2015/1342 della Commis- xxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 207 del 4.8.2015, pag. 35).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
a) l’articolo 6 non si applica;
b) la Svizzera è autorizzata a compilare dati basati sulle unità istitu- zionali nei casi in cui le disposizioni del regolamento si riferiscono alla branca di attività economica;
c) la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione per paese delle esportazioni e delle importazioni di servizi prescritta dal regola- mento;
d) il capitolo 19 dell’allegato A non si applica;
e) l’allegato B si applica con le deroghe previste nell’appendice 1 del presente allegato.
– 32014 R 0724: regolamento di esecuzione (UE) n. 724/2014 della Commis- sione, del 26 giugno 2014, relativo alla norma di interscambio per la tra- smissione dei dati richiesti dal regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamen- to europeo e del Consiglio relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 192 dell’1.7.2014, pag. 38).
– 32015 R 1365: regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 1).
– 32016 R 2304: regolamento di esecuzione (UE) 2016/2304 della Commis- sione, del 19 dicembre 2016, relativo alle modalità, alla struttura, alla perio- dicità e agli indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità dei dati tra- smessi a norma del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 345 del 20.12.2016, pag. 27).
4. Armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato
– 32003 R 1287: regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato («Regolamento RNL») (GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1).
– 32005 R 0116: regolamento (CE, Euratom) n. 116/2005 della Commissione, del 26 gennaio 2005, relativo al trattamento dei rimborsi dell’IVA a soggetti non imponibili e a soggetti imponibili per le loro attività esenti, ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio relativo all’armo- nizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 24 del 27.1.2005, pag. 6).
– 32005 R 1722: regolamento (CE) n. 1722/2005 della Commissione, del 20 ottobre 2005, relativo ai principi di stima dei servizi di abitazione ai fini del regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (GU L 276 del 21.10.2005, pag. 5).
5. Statistiche concernenti la bilancia dei pagamenti, gli scambi internazionali di servizi e gli investimenti diretti all’estero
– 32005 R 0184: regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli inve- stimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), modificato da:
– 32006 R 0602: regolamento (CE) n. 602/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006 (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 10);
– 32009 R 0707: regolamento (CE) n. 707/2009 della Commissione, del 5 agosto 2009 (GU L 204 del 6.8.2009, pag. 3);
– 32012 R 0555: regolamento (UE) n. 555/2012 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 166 del 27.6.2012, pag. 22), modificato da:
– 32013 R 0519: regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013 (GU L 158 dell’10.6.2013, pag. 74).
– 32016 R 1013: regolamento (UE) 2016/1013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 144). Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
l’allegato I si applica con gli adattamenti previsti nell’appendice 2 del presente allegato.
– 32006 R 0601: regolamento (CE) n. 601/2006 della Commissione, del 18 aprile 2006, recante disposizioni d’attuazione del regolamento (CE)
n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la procedura di trasmissione dei dati (GU L 106 del 19.4.2006, pag. 7), modificato da:
– 32014 R 0228: regolamento di esecuzione (UE) n. 228/2014 della Commissione, del 10 marzo 2014 (GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 16).
– 32008 R 1055: regolamento (CE) n. 1055/2008 della Commissione, del 27 ottobre 2008, che attua il regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di qualità e le relazioni sulla qualità per le statistiche della bilancia dei pagamenti (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 3), modificato da:
– 32010 R 1227: regolamento (UE) n. 1227/2010 della Commissione, del 20 dicembre 2010 (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 15).
VII. Nomenclature
1. Classificazioni statistiche delle attività economiche
– 31990 R 3037: regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economi- che nelle Comunità europee (GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1), modificato da:
– 31993 R 0761: regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione, del 24 marzo 1993 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1);
– 32002 R 0029: regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione, del 19 dicembre 2001 (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3);
– 32006 R 1893: regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006 (GU L 393 del 30.12.2006,
pag. 1).
2. Unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo
– 31993 R 0696: regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1), modifi- cato da:
– 1 94 N: atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l’Unione euro- pea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21; adattamento pubblicato nella GU L 1 dell’1.1.1995, pag. 1).
3. Classificazione delle unità territoriali per la statistica (NUTS)
– 32003 R 1059: regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1), modificato da:
– 32008 R 0176: regolamento (CE) n. 176/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 (GU L 61 del 5.3.2008, pag. 1);
– 32011 R 0031: regolamento (UE) n. 31/2011 della Commissione, del 17 gennaio 2011 (GU L 13 del 18.1.2011, pag. 3);
– 32013 R 0517: regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1);
– 32013 R 1319: regolamento (UE) n. 1319/2013 della Commissione, del 9 dicembre 2013 (GU L 342 del 18.12.2013, pag. 1);
– 32014 R 0868: regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione, dell’8 agosto 2014 (GU L 241 del 13.8.2014, pag. 1);
– 32016 R 2066: regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione, del 21 novembre 2016 (GU L 322 del 29.11.2016, pag. 1);
– 32017 R 2391: regolamento (UE) 2017/2391 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017 (GU L 350 del 29.12.2017,
pag. 1).
– 32008 R 0011: regolamento (CE) n. 11/2008 della Commissione, del- l’8 gennaio 2008, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classifica- zione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto
riguarda la trasmissione delle serie per la nuova suddivisione regionale (GU L 5 del 9.11.2012, pag. 13).
– 32012 R 1046: regolamento (UE) n. 1046/2012 della Commissione, del- l’8 novembre 2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classi- ficazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione re- gionale (GU L 310 del 9.11.2012, pag. 34).
– 32015 R 2381: regolamento (UE) 2015/2381 della Commissione, del 17 di- cembre 2015, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Par- lamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di una classificazio- ne comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) per quanto riguarda la trasmissione delle serie temporali per la nuova suddivisione regionale (GU L 332 del 18.12.2015, pag. 52).
4. Classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)
– 32008 R 0451: regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che definisce una nuova classificazione stati- stica dei prodotti associata alle attività (CPA) e abroga il regolamento (CEE)
n. 3696/93 del Consiglio (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 65), modificato da:
– 32014 R 1209: regolamento (UE) n. 1209/2014 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxxx 0000 (XX L 336 del 22.11.2014, pag. 1).
VIII. Statistiche dell’agricoltura
1. Statistiche del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
– 31996 L 0016: direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattie- ro-caseari (GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27), modificata da:
– 32003 L 0107: direttiva 2003/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003 (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 40);
– 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue:
la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale dei dati richiesta dalla direttiva.
– 31997 D 0080: decisione 97/80/CE della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme d’applicazione della direttiva 96/16/CE del Consiglio, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 24 del 25.1.1997, pag. 26), modifi- cata da:
– 31998 D 0582: decisione 98/582/CE del Consiglio, del 6 ottobre 1998
(GU L 281 del 17.10.1998, pag. 36);
– 32005 D 0288: decisione 2005/288/CE della Commissione, del 18 mar- zo 2005 (GU L 88 del 7.4.2005, pag. 10);
– 32011 D 0142: decisione 2011/142/UE della Commissione, del 3 marzo 2011 (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 66).
Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come segue:
la Svizzera non è tenuta alla disaggregazione regionale come richiesto nell’allegato I, tabella I: Produzione annua di latte di vacca.
2. Conti economici dell’agricoltura
– 32004 R 0138: regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità (GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1), modificato da:
– 32005 R 0306: regolamento (CE) n. 306/2005 della Commissione, del 24 febbraio 2005 (GU L 52 del 25.2.2005, pag. 9);
– 32006 R 0909: regolamento (CE) n. 909/2006 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 168 del 21.6.2006, pag. 14);
– 32008 R 0212: regolamento (CE) n. 212/2008 della Commissione, del 7 marzo 2008 (GU L 65 del 8.3.2008, pag. 5);
– 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).
3. Statistiche sulla struttura delle aziende agricole e sui metodi di produzione agricola
– 32008 R 1166: regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di produzione agricola e che abro- ga il regolamento (CEE) n. 571/88 del Consiglio (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 14), modificato da:
– 32014 R 0715: regolamento (UE) n. 715/2014 della Xxxxxxxxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 190 del 28.6.2014, pag. 8).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
per la Svizzera l’allegato III, punto VI, non si applica.
– 32009 R 1200: regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle in- dagini sulla struttura delle aziende agricole e all’indagine sui metodi di pro- duzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di
bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1), modificato da:
– 32015 R 1391: regolamento (UE) 2015/1391 della Commissione, del 13 agosto 2015 (GU L 215 del 14.8.2015, pag. 11).
4. Statistiche sul bestiame e sulla carne
– 32008 R 1165: regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sul- la carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1), modificato da:
– 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendo- no adattate come segue:
a) la Svizzera non è tenuta a fornire le seguenti categorie dettagliate di statistiche sul bestiame come richiesto nell’allegato II del rego- lamento:
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali destinati alla macellazione, come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; anima- li che non hanno ancora partorito);
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di età superiore a un anno ma inferiore a due anni, femmine (giovenche; animali che non hanno ancora partori- to);
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli animali de- stinati alla macellazione, come richiesto nell’allegato II, Ca- tegorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche;
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche su «altre», come richiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, bovini di due anni e oltre, femmine, giovenche;
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 50 kg ma inferiore a 80 kg, come ri- chiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 80 kg ma inferiore a 110 kg, come ri- chiesto nell’allegato II, Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, compresi i verri e le scrofe da riforma;
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui suini di peso vivo pari o superiore a 110 kg come richiesto nell’allegato II,
Categorie di statistiche sul bestiame, suini da ingrasso, com- presi i verri e le scrofe da riforma;
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle scrofe mon- tate per la prima volta, come richiesto nell’allegato II, Cate- gorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, scrofe montate;
– la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle giovani scro- fe non ancora montate, come richiesto nell’allegato II, Cate- gorie di statistiche sul bestiame, suini da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg, altre scrofe;
b) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui giovani bovini, come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle ma- cellazioni, Bovini;
c) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sugli agnelli e «altri», come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle ma- cellazioni, Ovini;
d) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sui caprini, come ri- chiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle macellazioni;
e) la Svizzera è esentata dal fornire statistiche sulle anatre e «altri», come richiesto nell’allegato IV, Categorie di statistiche sulle ma- cellazioni, Pollame.
5. Statistiche sui prodotti vegetali
– 32009 R 0543: regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 000/00 x (XXX) x. 000/00 (XX L 167 del 29.6.2009, pag. 1), modificato da:
– 32013 R 1350: regolamento (UE) n. 1350/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (GU L 351 del 21.12.2013, pag. 1);
– 32015 R 1557: regolamento delegato (UE) 2015/1557 della Commis- xxxxx, xxx 00 xxxxxx 0000 (XX L 244 del 19.9.2015, pag. 11).
IX. Statistiche dell’energia
X. Statistiche ambientali
1. Conti economici ambientali
– 32011 R 0691: regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo ai conti economici ambientali europei (GU L 192 del 22.7.2011, pag. 1), modificato da:
– 32014 R 0538: regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (GU L 158 del 27.5.2014, pag. 113).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si inten- dono adattate come segue:
a) l’articolo 8, Xxxxxxx, non si applica;
b) la Svizzera è autorizzata a compilare dati basati sulle unità istitu- zionali nei casi in cui le disposizioni del regolamento si riferiscono alla branca di attività economica.
– 32015 R 2174: regolamento di esecuzione (UE) 2015/2174 della Commis- sione, del 24 novembre 2015, relativo al compendio indicativo dei beni e servizi ambientali, al formato per la trasmissione dei dati relativi ai conti economici ambientali europei e alle modalità, la struttura e la periodicità del- le relazioni sulla qualità di cui al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parla- mento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali euro- pei (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 17).
– 32016 R 0172: regolamento delegato (UE) 2016/172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 691/2011 del Parla- mento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la specificazione dei pro- dotti energetici (GU L 33 del 10.2.2016, pag. 3).
Appendice 1
Deroghe all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema euro- peo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GU L 174 del 26.6.2013, pag. 1), al quale si fa riferimento nel presente allegato:
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
1 | 1Q | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) | Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2023Q4 | 2024 |
2 | 1A | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) | Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2022 | 2024 |
3 | 1A | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) | Disaggregazione per durata, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 mesi | 1995–2018 | 2020 |
4 | 1Q | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) P.3 – 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come somma di 5.a e 6.) | 1995Q1–2019Q4 | 2020 |
5 | 1A | P.3 – 5. a) Spesa per consumi finali delle famiglie (concetto interno) P.3 – 6. Spesa per consumi finali delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2018 | 2020 |
6 | 1Q | P.31 – 7.a) Spesa per consumi individuali P.32 – 7. b) Spesa per consumi collettivi | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza della deroga) | 1995Q1–2023Q4 | 2024 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
7 | 1A | P.31 – 7. a) Spesa per consumi individuali P.32 – 7. b) Spesa per consumi collettivi | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmis- sione a t+2 mesi (da fornire come somma di P.31 e P.32 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2022 | 2024 |
8 | 1Q | P.41 – 8. a) Consumi effettivi individuali | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2023Q4 | 2024 |
9 | 1A | P.41 – 8. a) Consumi effettivi individuali | Prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmis- sione a t+2 mesi | 1995–2022 | 2024 |
10 | 1Q | P.51g – 9. a) Investimenti fissi lordi | Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, dati destagionalizzati e non destagionalizzati (da fornire come AN.111+112 e AN.113+114+115+117 fino alla scadenza della deroga) | 1995Q1–2023Q4 | 2024 |
11 | 1A | P.51g – 9. a) Investimenti fissi lordi | Disaggregazione AN_F6, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+2 mesi (da fornire come AN.111+112 e AN.113+114+115+117 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2022 | 2024 |
12 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Totale dell’economia e disaggregazione A*10, in migliaia di ore lavorate, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2019Q4 | 2020 |
13 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati | 1995Q1–2009Q4 | 2018 |
14 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti | Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati non destagionalizzati | 1995Q1–2017Q4 | 2018 |
15 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti | Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati destagionalizzati | 1995Q1–2019Q4 | 2020 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
16 | 1Q | ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2009Q4 | 2020 |
17 | 1Q | ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 2010Q1–2017Q4 | 2018 |
18 | 1Q | ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Disaggregazione A*10, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
19 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale) | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 2010Q1–2017Q4 | 2018 |
20 | 1Q | EMP – 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale) | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2009Q4 | 2020 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
21 | 1Q | POP – 16. a) Popolazione totale EMP – 16. b) Occupati residenti (concetto nazionale) ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti (concetto nazionale) EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti (concetto nazionale) | Totale dell’economia, in migliaia di persone, dati non destagionalizzati | 1995Q1–2009Q4 | 2018 |
22 | 1A | EMP – 16. b) Occupati presso unità di produzione residenti ESE – 16. c) Lavoratori indipendenti EEM – 16. d) Lavoratori dipendenti | Disaggregazione A*10, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2024 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
23 | 1Q | B.2g + B.3g – 13. Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo | Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non desta- gionalizzati (da fornire senza B.3 g fino alla scadenza della deroga) | 1995Q1–2017Q4 | 2018 |
24 | 1A | B.2g + B.3g – 13. Risultato lordo di gestione e reddito misto lordo | Totale dell’economia, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi (da fornire senza B.3g fino alla scadenza della deroga) | 1995–2016 | 2018 |
25 | 1Q | D.1 – 17 Redditi da lavoro dipen- dente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Disaggregazione A*10, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non destagionalizzati | 1995Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
26 | 1A | D.1 – 17 Redditi da lavoro dipen- dente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+2 mesi | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
27 | 1Q | D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde | Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non desta- gionalizzati | 1995Q1–2017Q4 | 2018 |
28 | 1Q | D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Totale dell’economia, prezzi correnti, dati destagionalizzati e non desta- gionalizzati | 1995Q1–2017Q4 | 2018 |
29 | 1A | D.1 – 17 Redditi da lavoro dipen- dente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi | 2011–2018 | 2020 |
30 | 1A | D.1 – 17 Redditi da lavoro dipen- dente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti D.11 – 17. a) Retribuzioni lorde D.12 – 17. b) Contributi sociali a carico dei datori di lavoro | Disaggregazione A*10, prezzi correnti, trasmissione a t+9 mesi | 1995–2010 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
31 | 2 | D.4r – Redditi da capitale da perce- pire D.41r – Interesse da percepire D.42r + D.43r + D.44r + D.45 – Altri redditi da capitale da percepire D.4p – Redditi da capitale da corri- spondere D.4p_S.1311 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni centrali (S.1311) D.4p_S.1312 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni di Stati federati (S.1312) D.4p_S.1313 di cui: da corrispondere al sottosettore Amministrazioni locali (S.1313) D.4p_S.1314 di cui: da corrispondere al sottosettore Enti di previdenza e assistenza sociale (S.1314) D.41 p – Interessi da corrispondere D.42p + D.43p + D.44p + D.45p – Altri redditi da capitale da corrispon- dere | S.13 – Amministrazioni pubbliche, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
32 | 2 | Tutte le variabili | S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, S1312 – Amministrazioni di Stati federati, S1313 – Amministrazioni xxxxxx, X.0000 – Enti di previdenza e assistenza sociale, trasmissione a t+3 mesi | 1995–2023 | 2025 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
33 | 2 | NP – Acquisizioni meno cessioni di attività non finanziarie non prodotte | S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale | 1995–2023 | 2025 |
34 | 2 | P.52+P.53 – Variazione delle scorte e acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore | S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale (P.52 – Variazione delle scorte, dati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 |
35 | 3 | P.1 – 1. Produzione ai prezzi base per branca di attività economica P.2 – 2. Xxxxxxx intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica B1.g – 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica | Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+9 mesi | 1995–2018 | 2020 |
36 | 3 | P.1 – 1. Produzione ai prezzi base per branca di attività economica P.2 – 2. Xxxxxxx intermedi ai prezzi di acquisto per branca di attività economica B1.g – 3. Valore aggiunto lordo ai prezzi base per branca di attività economica | Disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione a t+21 mesi | 1995–1997 | 2025 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
37 | 3 | P.51c – 4. Ammortamenti per branca di attività economica unità di produ- zione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti B.2n+B.3n – 5. Risultato netto di gestione e reddito misto netto | Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati (se del caso), trasmissione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi | 1998–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
38 | 3 | D.1 – 9. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti D.11 – 9. a) Retribuzioni lorde | Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, trasmis- sione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi | 2011–2018 | 2020 |
39 | 3 | D.1 – 9. Redditi da lavoro dipendente dei lavoratori dipendenti di unità di produzione residenti e redditi dei lavoratori dipendenti residenti D.11 – 9. a) Retribuzioni lorde | Disaggregazione A*21 e disaggregazione A*64, prezzi correnti, trasmis- sione rispettivamente a t+9 mesi e t+21 mesi | 1995–2010 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
40 | 3 | P.51g – 7. a) Investimenti fissi lordi per branca di attività economica, disaggregazione del capitale fisso AN_F6 | Disaggregazione A*10 per attività (AN_F6), prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati, trasmissione a t+9 e t+21 mesi (fornire solo disaggregazione AN_F6 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
41 | 3 | P.52 – 7. b) Variazione delle scorte per branca di attività economica | Disaggregazione A*10, prezzi correnti e prezzi dell’anno precedente, trasmissione a t+9 e t+21 mesi | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
42 | 3 | EMP – 8. Occupati per branca di attività economica | Disaggregazione A*21, in migliaia di persone, trasmissione a t+9 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*10 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2016 | 2018 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
43 | 3 | EMP – 8. Occupati per branca di attività economica | Disaggregazione A*21, in migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+9 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*10 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2024 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
44 | 3 | ESE – 8. a) Lavoratori indipendenti per branca di attività economica EEM – 8. b) Lavoratori dipendenti per branca di attività economica | Disaggregazione A*64, in migliaia di persone e migliaia di ore lavorate, trasmissione a t+21 mesi (da trasmettere con disaggregazione A*21 fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
45 | 6 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 1995–1999 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
46 | 6 | Tutte le variabili | Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+S.15 – Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga) | 1999–2023 | 2025 |
47 | 6 | Tutte le variabili | Operazioni, attività e passività, S.14 – Famiglie, S.15 – Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) | 2012–2018 | 2020 |
48 | 6 | Tutte le variabili | Guadagni e perdite nominali in conto capitale e altre variazioni di volume, attività, S.11 – Società non finanziarie e S.12 – Società finanziarie e S.2 – Resto del mondo, non consolidati | 2012–2017 | 2019 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
49 | 6 | F.511 – Azioni quotate F.512 – Azioni non quotate F.519 – Altre partecipazioni F.81 – Crediti commerciali e antici- pazioni F.89 – Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni | Operazioni, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non consolidati | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
50 | 7 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 1995–1999 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
51 | 7 | Tutte le variabili | Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori esclusi S.14+ S.15 – Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere a t+11 mesi fino alla scadenza della deroga) | 1999–2023 | 2025 |
52 | 7 | Tutte le variabili | Consistenze, attività e passività, dati separati per S.14 – Famiglie e S.15 – Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, consolidati e non consolidati (da trasmettere come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) | 2012–2018 | 2020 |
53 | 7 | AF.511 – Azioni quotate AF.512 – Azioni non quotate AF.519 – Altre partecipazioni AF.81 – Crediti commerciali e anticipazioni AF.89 – Altri conti passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni | Consistenze, attività e passività, tutti i (sotto)settori, consolidati e non consolidati | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
54 | 8 | P.53 – Acquisizioni meno cessioni di oggetti di valore NP – Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte | Tutti i settori eccetto S.1 – Totale dell’economia | 1995–2018 | 2020 |
55 | 8 | D.51 – Imposte sul reddito D.59 – Altre imposte correnti | Tutti i settori eccetto S.1 – Totale dell’economia e S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse | 1995–2023 | 2025 |
56 | 8 | Tutte le variabili | Settori S.14 – Famiglie e S.15 – Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie, impieghi e risorse (da fornire come totale di S.14+S.15 fino alla scadenza della deroga) | 2012–2018 | 2020 |
57 | 8 | D.41 – Interessi | S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
58 | 801 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per tutti i settori eccetto S.13 – Amministrazioni pubbliche | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
59 | 801 | Tutte le variabili | S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse (da fornire solo con i dati inclusi nella presente tabella 25 fino alla scadenza della deroga) | 1999Q1–2024Q4 | 2025 |
60 | 801 | D.41 – Interessi | S.13 – Amministrazioni pubbliche, impieghi e risorse, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
61 | 10 | B.1g – 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10 | 2008–2017 | 2020 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
62 | 10 | B.1g – 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 2, disaggregazione A*10 | 2000–2007 | 2025 |
63 | 10 | D.1 – 3. Redditi da lavoro dipendente (prezzi correnti) P.51g – 4. Investimenti fissi lordi (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia e disaggregazione A*10 | 2008–2022 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
64 | 10 | B1.g – 2. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia, trasmissione a t+12 mesi (da trasmettere a t+24 mesi fino alla scadenza della deroga) | 2000–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
65 | 10 | EMP – 5. Totale degli occupati POP – 6. Popolazione | Ripartizione NUTS 2, totale dell’economia, in migliaia di persone | 2000–2018 | 2020 |
66 | 11 | D.4 – Redditi da capitale | S.13 – Amministrazioni pubbliche, tutte le divisioni e i gruppi COFOG, dati consolidati (dati non consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1995–2023 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
67 | 11 | NP – Acquisizioni meno cessioni di attività non prodotte | S.13 – Amministrazioni pubbliche, S.1311 – Amministrazioni centrali, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale, tutte le divisioni e i gruppi COFOG | 1995–2023 | 2025 |
68 | 12 | B1.g – 1. Valore aggiunto lordo ai prezzi base (prezzi correnti) | Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10 | 2000–2022 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
69 | 12 | ETO – 2. Totale degli occupati (in migliaia di persone) EEM – Lavoratori dipendenti (in migliaia di persone) POP – 3. Popolazione (in migliaia di persone) | Ripartizione NUTS 3, disaggregazione A*10 | 2000–2017 | 2020 |
70 | 13 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 2000–2022 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
71 | 15 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga) | 2010–2021 | 2025 |
72 | 15 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi dell’anno precedente | 2015–2021 | 2025 |
73 | 16 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi correnti (da fornire meno dettagliatamente fino alla scadenza della deroga) | 2010–2021 | 2025 |
74 | 16 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori), prezzi dell’anno precedente | 2015–2021 | 2025 |
75 | 17 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 2010, 2015, 2020 | 2025 |
76 | 20 | Tutte le variabili | Totale dell’economia, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione dell’anno precedente | 2000–2017 | 2020 |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
77 | 20 | Tutte le variabili | Disaggregazione A*21, costi di sostituzione correnti e costi di sostituzione dell’anno precedente | 2000–2022 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
78 | 22 | Tutte le variabili | Totale dell’economia, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati | 1995–2017 | 2020 |
79 | 22 | Tutte le variabili | Disaggregazione A*21, prezzi correnti, prezzi dell’anno precedente e volumi concatenati | 1995–2022 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
80 | 26 | Tutte le variabili | Intera tavola compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) | 1995–2022 | 2025 |
81 | 27 | Tutte le consistenze | Tutte le attività e passività, tutti i (sotto)settori eccetto S.13 – Amministra- zioni pubbliche, consolidati | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
82 | 27 | Tutte le consistenze | Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati | 1999Q1–2019Q4 | 2020 |
83 | 27 | Tutte le operazioni | Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati | 2020Q1–2024Q4 | 2025 |
84 | 27 | Tutte le operazioni | Tutte le attività e passività, S.13 – Amministrazioni pubbliche, consolidati e tutti i sottosettori | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
Tavola | Codice e variabile | Descrizione dettagliata della deroga | Periodo oggetto di deroga/termine di trasmissione | Prima trasmis- sione nel | |
85 | 27 | Tutte le informazioni sul settore di contropartita (operazioni e consi- stenze) | Informazioni di contropartita, tutte le attività e passività, S.1311 – Ammi- nistrazioni centrali; S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
86 | 27 | Tutte le variabili (consistenze e operazioni) | Tutte le attività e passività, dati non consolidati, S.13 – Amministrazioni pubbliche e tutti i sottosettori (dati consolidati da fornire fino alla scadenza della deroga) | 1999Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
87 | 28 | Tutte le variabili | Intera tavola (eccetto S.13 – Amministrazioni pubbliche) compresi tutti i dettagli/disaggregazioni (obbligatori) per S.13 – Amministrazioni pubbli- che, S.1312 – Amministrazioni di Stati federati, S.1313 – Amministrazioni locali, S.1314 – Enti di previdenza e assistenza sociale | 2000Q1–2024Q4 | 2025 (da riesa- minare nel 2024) |
88 | 28 | Tutte le variabili | S.13 – Amministrazioni pubbliche | 2000Q1–2019Q4 | 2020 |
Appendice 2
Adattamenti dell’allegato I del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23), al quale si fa riferimento nel presente allegato:
Tavola | Variabile e voce | Adattamento |
1 | Tutto | Esenzione |
2 A | Redditi da investimenti diretti, azioni e partecipazioni, dividendi e redditi prelevati dai membri delle quasi-società – nell’investitore diretto (partecipazioni incrociate) – tra imprese sorelle | Esenzione |
Redditi da investimenti di portafoglio: crediti | Nessuna disaggregazione per settore e per paese (combinazione) | |
Redditi da investimenti di portafoglio: crediti | Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) | |
Redditi da investimenti di portafoglio: crediti – quote in fondi di investimento | Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) | |
Redditi da investimenti di portafoglio: debiti | Nessuna disaggregazione per settore | |
Redditi da investimenti di portafoglio: debiti – quote di fondi di investimento | Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) | |
2 C | Investimenti diretti, azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti – nell’investitore diretto (partecipazioni incrociate) – tra imprese sorelle | Xxxxxxxxx |
Investimenti di portafoglio, acquisizione netta di attività finanziarie | Nessuna disaggregazione per paese, fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) |
Tavola | Variabile e voce | Adattamento |
Investimenti di portafoglio, incremento netto delle passività | Nessuna disaggregazione per settore | |
Investimenti di portafoglio, quote di fondi di investimento, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività | Nessuna disaggregazione di dividendi e utili reinvestiti (solo il totale) | |
Altri investimenti, acquisizione netta di attività finanziarie/incremento netto delle passività | Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) | |
Strumenti finanziari derivati, saldi netti | Nessuna disaggregazione per paese | |
2 E | Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull’estero, attività | Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) |
Investimenti di portafoglio, posizione patrimoniale sull’estero, passività | Nessuna disaggregazione per settore | |
Altri investimenti, posizione patrimoniale sull’estero, attività/passività | Fondi comuni monetari (S.123) inclusi in società finanziarie diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie (S12M) | |
3 | Totale servizi | Nessuna disaggregazione per paese |
Viaggi Viaggi d’affari – acquisti di beni e servizi da parte di lavoratori stagionali e frontalieri e di altri lavoratori a breve termine – altri viaggi d’affari Viaggi per motivi personali – spese per motivi di salute – spese per motivi d’istruzione – altri viaggi per motivi personali | Nessuna disaggregazione per paese | |
Beni e servizi delle amministrazioni pubbliche – ambasciate e consolati – agenzie e unità militari – altri beni e servizi delle amministrazioni pubbliche | Nessuna disaggregazione per paese |
Tavola | Variabile e voce | Adattamento |
4.1 | IDE – Xxxxxx e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, incremento netto delle passività | Esenzione |
IDE – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle | Xxxxxxxxx | |
IDES – Xxxxxx e partecipazioni diverse da utili reinvestiti, acquisizione netta di attività finanziarie | Esenzione | |
IDES – Azioni e partecipazioni diverse da utili reinvestiti tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
IDES – Strumenti di debito tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
4.2 | IDE – Dividendi: xxxxxx | Xxxxxxxxx |
IDE – Dividendi tra imprese sorelle | Xxxxxxxxx | |
IDES – Dividendi: crediti | Xxxxxxxxx | |
IDES – Dividendi tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione |
Tavola | Variabile e voce | Adattamento |
IDES – Reddito derivante da strumenti di debito tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
5.1 | IDE – Xxxxxx e partecipazioni: passività | Esenzione |
IDE – Xxxxxx e partecipazioni tra imprese sorelle | Xxxxxxxxx | |
IDES – Xxxxxx e partecipazioni: attività | Esenzione | |
IDES – Xxxxxx e partecipazioni tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione | |
IDES – Strumenti di debito tra imprese sorelle – l’impresa ultima controllante è residente in un altro paese dell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante è residente nell’UE, ma non nell’area dell’euro – l’impresa ultima controllante non è residente nell’UE | Esenzione |
Allegato B6
Regole che disciplinano il contributo finanziario della svizzera di cui all’articolo 8
1. Determinazione della partecipazione finanziaria
1.1 La Svizzera versa annualmente un contributo finanziario al programma statistico dell’Unione europea.
1.2 Tale contributo si basa su due elementi:
– il costo totale di Eurostat [costo];
– il numero di Stati membri nell’Unione europea [# membri].
1.3 Il contributo finanziario è determinato come segue: [costo]/[# membri].
1.4 Tali elementi sono definiti come specificato in appresso.
1.4.1 Il costo totale di Eurostat è pari all’85 per cento dell’ammontare degli stan- ziamenti d’impegno nel settore «Statistiche» (titolo 29) del bilancio dell’Unione europea conformemente alla nomenclatura del bilancio per atti- vità. Ciò comprende le voci di spesa per la gestione e il supporto del settore
«Statistiche» (spese relative al personale in servizio, spese relative al perso- nale esterno e altre spese di gestione, immobili e spese connesse e spese di supporto per le attività), nonché interventi finanziari in relazione alla produ- zione di informazioni statistiche. [costo]
1.4.2 Il numero di Stati membri è definito quale numero di Stati membri dell’Unione europea al 1° gennaio dell’anno in questione. [# membri]
1.5 Un progetto di calcolo di tale contributo finanziario è elaborato immediata- mente dopo l’adozione del progetto preliminare di bilancio dell’Unione eu- ropea per l’anno in questione. Il calcolo finale è fatto immediatamente dopo l’adozione del bilancio per tale anno.
2. Modalità di versamento
2.1 Entro il 15 giugno di ogni esercizio finanziario, la Commissione trasmette alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presen- te Accordo. Tale richiesta ha per oggetto il pagamento dei contributi entro il 15 luglio. Ogni eventuale ritardo nell’emissione della richiesta di fondi com- porta il corrispondente rinvio della data di pagamento prevista, in modo tale da consentire un termine di pagamento di almeno trenta giorni.
2.2 Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.
6 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 3/2010 del comitato statistico UE/Svizzera, adottata il 1° ott. 2010 e in vigore dal 1° ott. 2010 (RU 2010 6355).
2.3 Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente Accordo deve essere versato entro il termine di cui al punto 2.1. Ogni eventuale ritardo nei ver- samenti dà origine al pagamento di interessi al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento e pubblica- to nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di 1,5 punti percen- tuali. Il tasso maggiorato si applica all’intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui al punto 2.1.
2.4 Le spese sostenute dai rappresentanti e dagli esperti svizzeri che partecipano a riunioni convocate dalla Commissione in virtù del presente Accordo non sono rimborsate dalla Commissione. Come menzionato all’articolo 6, para- grafo 2, i costi legati al distacco di funzionari nazionali svizzeri presso Euro- stat sono esclusivamente a carico della Svizzera.
Previo accordo tra Eurostat e l’Ufficio federale di statistica della Svizzera, la Svizzera può detrarre dal suo contributo finanziario il costo per il distacco di esperti nazionali. L’importo massimo da detrarre per ciascun funzionario non può superare l’importo massimo detraibile per i funzionari dei Paesi SEE‒AELS distaccati presso Eurostat in virtù dell’accordo SEE. Tale im- porto è stabilito su base annua dal comitato misto.
2.5 I versamenti effettuati dalla Svizzera sono accreditati in quanto entrate di bilancio destinate alla corrispondente linea di bilancio nello stato delle entra- te del bilancio generale dell’Unione europea. Il regolamento finanziario7 ap- plicabile al bilancio generale delle Comunità europee si applica alla gestione degli stanziamenti.
3. Disposizioni di attuazione
3.1 Il contributo finanziario della Svizzera di cui all’articolo 8 resta di norma invariato per l’esercizio finanziario considerato.
3.2 Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto di gestione, la Commissione procede al congua- glio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso di esercizio in seguito a tra- sferimenti, storni, riporti, bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo nel quadro della fissazione del bilancio per l’anno successivo (n+2) ed è considerato nella richiesta di fondi.
7 Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giu. 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee
(GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1525/2007 del Xxxxxxxxx, xxx 00 xxx. 0000 (XX L 343 del 27.12.2007, pag. 9).
4. Informazione
4.1 Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n+1) è redatto e tra- smesso alla Svizzera a fini informativi un prospetto degli stanziamenti corri- spondenti agli obblighi finanziari operativi e amministrativi di Eurostat per l’esercizio finanziario precedente (n), compilato sul modello del conto di ge- stione della Commissione.
4.2 La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanzia- rie generali relative a Eurostat messe a disposizione degli Stati SEE‒AELS.
Atto finale
I plenipotenziari
della Confederazione Svizzera e
della Comunità europea,
riuniti a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 per la firma dell’Accordo tra la Confedera- zione Svizzera e la Comunità europea sulla cooperazione nel settore statistico, hanno adottato la seguente dichiarazione comune, acclusa al presente Atto finale:
Dichiarazione comune delle parti contraenti sulla revisione degli allegati A e B da parte del Comitato misto.
Essi hanno inoltre preso atto della seguente dichiarazione, acclusa al presente Atto finale:
Dichiarazione del Consiglio relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2004.
Pour la
Confederazione Svizzera:
Xxxxxxxxx Xxxxx-Xxx Xxxxxx Xxxxx
Per la
Comunità Europea:
Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx
Dichiarazione comune
delle parti contraenti sulla revisione degli allegati A e B da parte del Comitato misto
Il Comitato misto si riunirà quanto più rapidamente possibile dopo l’entrata in vigore del presente Accordo per preparare il riesame dell’Allegato I al fine di ag- giornare l’elenco degli atti giuridici ivi contenuti e includere l’attuale programma statistico comunitario. Inoltre, il Comitato misto aggiornerà e riesaminerà gli Allega- ti A e B ogni qual volta entrerà in vigore un nuovo programma statistico pluriennale di cui all’articolo 5 paragrafo 1 al fine di inserire un riferimento al programma e tener conto delle sue specificità, fra cui le disposizioni in materia di contributo finanziario.
Dichiarazione del Consiglio
relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati
Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera, a decorrere dall’inizio della cooperazione legata ai programmi e alle azioni di cui all’articolo 5 paragrafo 2 del presente Accordo, partecipino pienamente, senza diritto di voto, per i punti che li riguardano, ai comitati e altri organi che assistono la Commissione delle Comunità europee nella gestione e nello sviluppo di tali programmi ed azioni.
Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dal presente Accordo, per i quali la Svizzera ha ripreso l’acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell’articolo 100 dell’Accordo SEE8.
8 FF 1992 VI 53