Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano
Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano
Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Xxxxxx Xxxxxxxxx e Zermeghedo
(Art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, art. 1 della Legge 7.03.1986, n. 65 e legge Regionale n. 24 del 23.06.2020 -
BUR n. 94 del 2020)
===============
Art. 1 - Principi e scopo della Convenzione
1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra i Comuni di Xxxxxxxxx, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Xxxxxx Xxxxxxxxx e Zermeghedo per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (d’ora in poi anche T.U.E.L.), 1 della Legge 7.03.1986, n. 65, e legge Regionale n. 24 del 23.06.2020 - BUR n. 94 del 2020.
2. Per l’esercizio del servizio convenzionato si assume quale ambito territoriale unitario il complesso del territorio dei comuni aderenti.
3. Il Comune di Arzignano assume le funzioni di Comune Capo Convenzione.
4. La presente Convenzione è finalizzata a garantire elevati standard di efficienza ed economicità del servizio e, quindi, l’ottimizzazione della produttività e del rendimento dei singoli dipendenti pubblici.
Art. 2 - Attuazione del Piano di zonizzazione regionale della Polizia Locale - Costituzione del DISTRETTO DI POLIZIA LOCALE VI 4 A
1. La presente Convenzione rende effettiva l’attuazione del Piano di zonizzazione regionale della Polizia Locale di cui alla D.G.R.V. n. 2350 del 08.08.2008 (ad oggetto: Approvazione definitiva del "Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale" - attuazione della D.G.R.V. n. 73 del 22.01.2008), e concretizza la costituzione del Distretto di Polizia Locale VI4A.
Art. 3 - Titolarità delle funzioni di polizia locale
1. La presente Convenzione rappresenta lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni associate condividono un apparato organizzativo che meglio risponde all’esigenza di garantire un servizio più economico ed efficace nell’ambito territoriale dei comuni associati.
2. Rimangono in capo ad ogni sindaco/ente le attribuzioni ed i compiti previsti dagli articoli 50, comma 4, e 54 del T.U.E.L., e tutti gli altri atti amministrativi interessanti il governo della sicurezza urbana (es: deliberazioni, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, permessi, etc.), fatti salvi i meri provvedimenti di gestione per il funzionamento del Corpo adottati dal Comandante e dagli altri organi del comune Capo Convenzione, nonché lo svolgimento delle funzioni di polizia locale individuate dall’art. 5 della L. 65/1986 di competenza del predetto Corpo.
3. La programmazione dei servizi comunali e l’impiego del monte ore viene attuata su indicazione del Sindaco e comunicate al Comandante del Corpo con cadenze trimestrali o secondo la tempistica meglio definita dalle Amministrazioni stesse.
4. Ogni Sindaco definisce in piena autonomia modi e procedure attraverso le quali garantire al proprio Comune l’indispensabile supporto dell’ufficio unico di polizia locale.
Art. 4 - Denominazione dell’Ufficio Unico di Polizia Locale
1. L’Ufficio Unico di Polizia Locale convenzionato assume nei rapporti interni ed esterni la denominazione di Distretto di Polizia Locale VI4A - COMANDO DI ARZIGNANO, Gestione in forma associata del servizio di polizia locale tra i Comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Xxxxxx Xxxxxxxxx e Zermeghedo.
Art. 5 - Ambito territoriale
1. Il servizio di polizia locale intercomunale è svolto all’interno del territorio dei comuni di Altissimo, Arzignano, Chiampo, Crespadoro, Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Nogarole Vicentino, San Xxxxxx Xxxxxxxxx e Zermeghedo.
2. Il personale di polizia locale opera in tale ambito svolgendo tutti i compiti e le funzioni attribuiti dalla legge, dai regolamenti e dagli ordini delle Autorità, in tutte le materie di competenza individuate dalla L. 65/1986, dalla L.R. 24/2020 e da qualsivoglia altro atto normativo.
Art. 6 - Il Comitato di Coordinamento: costituzione e funzioni
1. E’ istituito il Comitato di Coordinamento con funzioni di programmazione, di indirizzo e controllo dell’attività del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano.
2. Tale Organismo è composto dai Sindaci, o Assessori delegati, dei Comuni convenzionati.
3. Hanno facoltà di voto i rappresentanti dei comuni che forniscono al Corpo unità di personale di polizia locale nelle seguenti percentuali:
Comune | Abitanti | n. organico | % quota deliberativa |
Xxxxxxxxx | 00.000 | 19 | 70% |
Chiampo | 12.518 | 6 | 22% |
Montebello | 6.351 | 1 | 4% |
Gambellara | 3.417 | 1 | 4% |
4. Esso si riunisce su convocazione del Sindaco del Comune di Arzignano ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, oppure quando lo richiedano almeno due dei rappresentanti dei Comuni aderenti alla Convenzione.
5. Il Sindaco del Comune di Arzignano presiede il Comitato di Coordinamento.
6. Alle sedute del Comitato assiste, senza diritto di voto, il Comandante del Corpo con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.
7. Il Comitato di Coordinamento approva gli indirizzi generali per la gestione del Distretto di Polizia Locale, esprime pareri ed elabora proposte da sottoporre agli organi istituzionali dei Comuni convenzionati. Elabora, inoltre, eventuali proposte di modifica della Convenzione.
8. Il Comitato è costituito e le decisioni sono regolarmente assunte con la presenza ed il voto favorevole degli aventi diritto, di cui al comma 3, raggiunta la maggioranza del 72%.
Art. 7 - Comandante del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano
1. Il Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano, di cui alla presente Convenzione, è diretto e gestito dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Arzignano.
Art. 8 - Regolamento del Corpo
1. Il Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Arzignano costituisce il Regolamento del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano.
Art. 9 - Sede del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano
1. Il Comando del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano ha sede presso il Comune Capo Convezione in Arzignano (VI), alla Xxx XX Xxxxxxx x. 00/X.
Art. 10 - Dotazione Organica
1. Il Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano, per tutta la durata della Convenzione, al fine di consentire la riorganizzazione, l’accorpamento del servizio e l’uso ottimale delle strutture organizzative e dei mezzi, opera con personale assegnato dagli enti partecipanti presso il Comune di Arzignano tramite gli istituti giuridici previsti dalla legislazione in vigore.
2. L’assegnazione alla gestione associata comporta l’appartenenza del dipendente all’Ente di provenienza, ma la destinazione a prestare servizio presso il Comune di Arzignano.
3. Il dipendente è gerarchicamente assoggettato al Comandante del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano.
4. Il predetto personale viene individuato nel personale assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di ogni ente partecipante. Tale personale dipende funzionalmente e disciplinarmente dal Comune di Arzignano, referente organizzativo.
5. Le aspettative, i congedi per maternità ed altri eventi del rapporto di lavoro del personale assegnato, che comportano una consistente assenza dal servizio, quale la prolungata malattia, vengono sottoposti alla valutazione del Comitato di coordinamento per gli eventuali provvedimenti da adottarsi anche in ordine alla spesa correlata.
6. Per tutta la durata della Convenzione il personale costituisce la dotazione organica del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano. La gestione del personale spetta al Comandante del Distretto. I Comuni convenzionati, fino alla scadenza o al recesso dalla Convenzione, devono avvalersi, per il servizio di Polizia Locale, esclusivamente del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano referente organizzativo di cui al presente contratto.
7. Al termine o all’eventuale scioglimento della Convenzione, i Comuni partecipanti riassorbiranno nel proprio organico il personale assegnato al Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano, proveniente dallo stesso, quale risulta a quel momento, con inquadramento
economico e giuridico in godimento. Per tale motivo i Comuni convenzionati sono obbligati alla conservazione ed alla eventuale modificazione migliorativa degli originali profili professionali nel frattempo sopravvenuta.
8. Le procedure di selezione per l’acquisizione di nuove risorse umane da assegnare al Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano saranno attivate e svolte dal Comune di Arzignano, fermo restando che la costituzione del singolo rapporto di lavoro spetta a ciascuno degli enti partecipanti alla Convenzione destinatario della unità di personale.
9. Le spese delle procedure di selezione saranno ripartite tra tutti i Comuni convenzionati. I Comuni convenzionati si impegnano a non procedere ad assunzioni in proprio di personale di Polizia Locale di qualsiasi categoria da utilizzare al di fuori della Convenzione stessa.
10. Gli enti aderenti attribuiscono al Comune di Arzignano tutte le potestà e funzioni inerenti alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’applicazione del CCNL, ivi compresa la valutazione delle performance in funzione della erogazione della incentivazione economica, secondo il sistema di misurazione e valutazione della performance vigente presso il Comune Capo Convenzione. Parimenti, i Comuni di provenienza dei dipendenti sono tenuti a recepire e applicare gli accordi per la progressione economica nella categoria, nel rispetto degli indirizzi e della consistenza del fondo di ciascun comune.
11. Per quanto attiene alla gestione delle relazioni sindacali per il personale appartenente al Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano, le funzioni correlate vengono delegate agli organi aventi la titolarità delle relazioni stesse presso il Comune Capo Convenzione, previo di condivisione di atto di indirizzo dei Comuni aderenti. La trattativa sindacale, definita presso il Comune Capo Convenzione, dovrà essere recepita ed applicata da tutti i Comuni, che hanno assegnato personale di polizia locale al Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano, per la definizione di quegli istituti contrattuali aventi comunque efficacia e riflesso economico sui rispettivi fondi.
12. L’autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi è delegata all’organo esecutivo del Comune Capo Convenzione.
13. I dipendenti assegnati presso l’ente Capo Convenzione sono soggetti, per tutta la durata della Convenzione istitutiva, al regime giuridico ed economico derivante dagli accordi sindacali sottoscritti dal Comune di Arzignano e ad essi applicabili.
14. I singoli enti di appartenenza, pertanto, garantiscono l’esistenza nei propri interventi di spesa delle risorse necessarie al finanziamento del sistema di relazioni sindacali applicato al personale del Comune Capo Convenzione, limitatamente alle parti applicabili al personale assegnato al Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano.
15. Gli enti associati conteggiano nelle proprie spese per il personale anche le spese del personale di polizia locale assegnato alla gestione associata annualmente comunicate dal Comune Capo Convenzione.
16. Gli enti associati sono obbligati alla sostituzione del personale trasferito, qualora cessato per qualsivoglia ragione, compatibilmente con i vincoli imposti dalla normativa vigente.
17. Restano in capo agli enti di appartenenza le progressioni verticali del personale tra categorie.
Art. 11 - Penali in caso di mancato reintegro del personale
1. Allo scopo di preservare il servizio e garantire gli standard minimi di qualità, i Comuni di Arzignano, Chiampo, Montebello e Gambellara si impegnano a mantenere l’attuale consistenza della dotazione organica di personale (cfr. tabella inserita nell’art. 16), fatto salvo l’impegno degli altri Comuni di procedere ad assunzioni di personale qualora si verifichino le condizioni di legge.
2. In caso di cessazione di personale per qualsiasi causa, il Comune titolare del rapporto di lavoro provvede tempestivamente a programmarne la sostituzione e contestualmente a comunicarlo al Comune Capo Convenzione, che procede ai sensi del precedente art. 10, comma 8.
3. Fatti salvi i vincoli e le limitazioni in materia di assunzioni di personale nel tempo vigenti ed eventuali cause di forze maggiore, la mancata comunicazione di cui al precedente comma comporta l’applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo da versare in apposito fondo.
Art. 12 - Impiego del personale dipendente
1. Il personale assegnato presso il Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano viene impiegato nel territorio intercomunale senza alcun vincolo di provenienza, secondo le previsioni del combinato disposto di cui agli articoli 5, 8 e 10 della L.R. 24/2020, fermi restando i diritti contrattuali acquisiti.
Art. 13 - Mezzi, strumenti operativi, accessori.
1. Gli automezzi, le attrezzature tecniche e i beni mobili in dotazione ai singoli servizi di Polizia Locale dei Comuni convenzionati, rimangono trasferiti in comodato gratuito al Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano ed assunti in carico dallo stesso Distretto, che come referente organizzativo ne cura la manutenzione per tutta la durata della Convenzione.
2. I beni di cui sopra alla scadenza della Convenzione o in caso di recesso anticipato di una delle parti aderenti sono riconsegnati all’Ente proprietario.
3. Le spese per l’acquisto di nuove strumentazioni, attrezzature costituenti beni durevoli, autorizzate dal Comitato di Coordinamento, il quale inoltre individua l’Ente che, alla scadenza o allo scioglimento della Convenzione diviene intestatario del bene previo pagamento del valore residuo determinato in una perizia di stima, vengono assunte dal Comune Capo Convenzione e successivamente ripartite tra tutti i Comuni associati in proporzione al numero di ore di servizio svolte nei diversi territori comunali nell’ultimo anno di riferimento.
Art. 14 - Attività e Potestà Sanzionatoria Amministrativa - Riscossione dei Proventi
1. Rimane di competenza dei Sindaci dei Comuni associati la definizione dei contenziosi relativi alle sanzioni amministrative accertate nel territorio dei Comuni Convenzionati, per violazione delle norme dei regolamenti comunali, delle ordinanze sindacali e di ogni altra norma la cui competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità.
2. Resta in capo al Comune Capo Convenzione la gestione dell’istruttoria.
3. Restano inalterati, altresì, i relativi importi sanzionatori, la cui determinazione/modificazione spetta all’Amministrazione convenzionata. I proventi di tali sanzioni, come ogni altro provento sanzionatorio non spettante per legge ad altre amministrazioni (es: sanzioni del C.d.S.), vengono riscossi dal Comune di Arzignano in nome e per conto dei Comuni convenzionati, ed agli stessi versati semestralmente con accredito posticipato di 30 giorni rispetto al semestre di competenza, con apposito provvedimento, previo controllo di regolarità dei versamenti dovuti al Comune di Arzignano per il servizio erogato.
Art. 15 - Disposizioni finanziarie e bilancio
1. Le amministrazioni convenzionate si impegnano ad iscrivere in bilancio le risorse finanziarie necessarie per il versamento delle quote da rimborsare al Comune di Arzignano in ragione del servizio erogato dal Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano.
Art. 16 - Quote di partecipazione e rimborso dei costi
1. I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico-operative, le manutenzioni,
l’aggiornamento professionale, i mezzi e le strutture, ogni altro costo di investimento, posti a disposizione del servizio associato vengono sostenuti dal Comune di Arzignano nella sua qualità di referente organizzativo, ivi comprese ulteriori altre spese inerenti la gestione del Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano.
2. Per contro, i Comuni convenzionati rimborseranno al Comune di Arzignano un costo onnicomprensivo per ogni ora di servizio esterno svolto sul proprio territorio comunale risultante dal costo totale del Comando (comprese spese di affitto locali, mezzi e attrezzature, quote dirigenti e spese diverse) sulle ore di pattuglia sul territorio, secondo il seguente rapporto:
costo totale lordo gestione associata
n° di ore totale svolte effettivamente sul territorio intercomunale
3. La partecipazione economica annuale di ogni Comune non può essere inferiore alle minime misure percentuali del costo totale lordo della gestione associata, come da sotto riportata tabella.
4. Le parti prendono atto che le quote per l’organizzazione del servizio costituiscono il prodotto di un calcolo basato sui parametri sotto riportati:
COMUNE | ABITANTI | N. ORGANICO | % QUOTA DELIBERATIVA | ORE SUL TERRITORIO | % ORE SUL TERRITORIO | CONTRIBUTO |
Arzignano | 25.210 | 19 | 70 | 15.700 | 65 | € 989.100,00 |
Chiampo | 12.518 | 6 | 22 | 4.800 | 20 | € 302.400,00 |
Montebello | 6.351 | 1 | 4 | 1.300 | 5 | € 81.900,00 |
Gambellara | 3.417 | 1 | 4 | 1.000 | 4 | € 63.000,00 |
Montorso | 3.051 | - | uso servizio | 550 | 2 | € 34.650,00 |
X. Xxxxxx Xxxxxxxxx | 1.559 | - | uso servizio | 200 | 1 | € 12.600,00 |
Zermeghedo | 1.350 | - | uso servizio | 200 | 1 | € 12.600,00 |
Nogarole | 1.220 | - | uso servizio | 100 | 0,4 | € 6.300,00 |
Altissimo | 2.139 | - | uso servizio | 100 | 0,4 | € 6.300,00 |
Crespadoro | 1.284 | - | uso servizio | 50 | 0,2 | € 3.150,00 |
TOTALE | 58.099 | 27 | 100 | 24.000 | 100 | € 1.512.000* |
* Complessivamente gli altri Comuni versano ad Arzignano un contributo annuale di € 522.900,00
5. Le quote economiche di partecipazione divise per il costo orario determinano il monte orario annuale di servizio, che ogni Ente associato richiede al Comune Capo Convenzione.
6. Il costo totale lordo della gestione associata è oggetto di verifica, congruità ed eventuale revisione annuale da parte dell’Ufficio Ragioneria del Comune di Arzignano. Conseguentemente, risulterà parimenti ed automaticamente modificato il costo orario secondo i criteri di cui sopra.
7. Al fine di consentire la massima trasparenza dei costi di gestione, il Comune di Arzignano comunicherà annualmente agli Enti associati il costo totale lordo della gestione associata e le relative poste.
Art. 17 - Pagamento delle Quote
1. Entro il mese di febbraio di ogni anno l’Ufficio ragioneria del Comune Capo Convenzione comunica il rendiconto finale.
2. Al rimborso della quota deve essere dato corso entro i 90 giorni successivi.
3. Il Comune convenzionato versa al Comune di Arzignano acconti quadrimestrali anticipati entro il giorno 15 dei mesi di febbraio, maggio, settembre, di importo pari ad 1/3 della quota prevista.
4. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.
Art. 18 - Recesso dalla Convenzione
1. Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere dalla presente Convenzione con deliberazione del rispettivo Consiglio comunale, previa comunicazione da notificare a tutti gli altri Comuni convenzionati a mezzo PEC, con non meno di sei mesi di preavviso. Il recesso opera dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Art. 19 - Controversie
1. Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti saranno decise da un collegio di arbitri nominati uno dal Comitato di coordinamento, uno dal Comune che ha aperto la controversia ed un terzo con funzioni di presidente scelto di comune accordo dai Comuni contendenti, ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Vicenza, su richiesta della parte più diligente.
2. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.
3. Le spese arbitrali, salvo diversa disposizione del collegio, sono a carico della parte soccombente.
Art. 20 - Clausola di ammissione di nuovi Comuni
1. L’istanza di ammissione di nuovi Comuni al servizio convenzionato deve essere presentata al Comune di Arzignano Capo Convenzione.
2. L’accettazione dell’istanza è subordinata al preventivo parere favorevole del Comitato di Coordinamento nei modi previsti dall’art. 6, commi 3 e 7, della presente Convenzione.
Art. 21 - Disposizioni diverse e clausola di rinvio
1. In caso di accesso a contributi di diversa natura e finalità da parte del Comando, questi saranno ripartiti in base alla effettiva compartecipazione economica dei Comuni associati. Il relativo riparto sarà proporzionale alle quote di partecipazione calcolate sul numero di unità di personale effettivamente assegnate al Comando da ciascun Comune.
2. I Comuni associati, che non assegnano unità di personale al Comando, non possono fruire di servizi serali/notturni oltre le ore 18:00. Sono tuttavia garantiti eventuali servizi di emergenza o richiesti da autorità superiori, quali Prefetto o Questore.
3. Il personale in dotazione al Comando non può essere adibito al Servizio di Scorta al Gonfalone.
4. Per tutto quanto non regolato dalla presente Convenzione, si rinvia alla normativa vigente in materia, ed in particolare al D.lgs. 267/2000, alla L.R n. 24/2020 nonché alle norme regolamentari del Comune di Arzignano.
Art. 22 - Rapporti con la stampa e gli organi di informazione pubblica
1. Ogni Ente associato cura autonomamente i propri rapporti con la stampa e gli organi di informazione pubblica per le notizie inerenti al servizio di polizia locale, ed aventi rilevanza per il proprio territorio comunale. Il Comando, all’uopo, fornisce tramite posta elettronica rapporti sull’attività svolta.
2. Le notizie d’interesse comune per tutti gli enti associati possono essere divulgate esclusivamente tramite conferenze stampa dal Distretto di Polizia Locale VI4A - Comando di Arzignano.
Art. 23 - Accordo di contitolarità del Trattamento dati Personali per la Gestione in forma Associata del Servizio di Polizia Locale. Rinvio
1. Si rinvia all’allegato Accordo, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
Art. 24 - Entrata in vigore - Durata
1. La presente Convenzione entra in vigore dalle ore 00.00 del giorno 01.01.2023 e scade il 31.12.2029
2. Non è ammessa la proroga o il rinnovo taciti. Essa può essere prorogata o rinnovata solo per volontà delle parti interessate.
3. La presente Convenzione, composta da ventiquattro articoli, soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, viene letta, confermata, approvata e sottoscritta dai Sindaci o delegati, rappresentanti dei Comuni associati, con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della Legge 7.08.1990, n. 241.
TOT. CAP. % inc
IMPORTO
VOCI DI SPESA
CAPITOLO
COSTI
COMUNE
QUALIFICA
X. XXXXXXX E NOME
ORGANICO
COMANDO POLIZIA LOCALE ARZIGNANO
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX (escluso dirigente) | € 740.000 | 1 DAL XXXXX Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx | ARZIGNANO | |
ONERI PREV. ED ASSIST. VIGILI URBANI | € 225.000 | 2 XXXXXX Xxxxx Xxxxxx | Commissario | CHIAMPO | |
STRAORDINARIO VIGILI URBANI - PI | € 15.000 | 3 BORGO Massimo | Vice Commissario | MONTEBELLO |
dati 2022
VIC.
STIPENDI | € 1.168.000 | 75% | ||||||
PREVIDENZA INTEGRATICA | € 68.000 | 4 MARCIGAGLIA Xxxxxxxx | Vice Commissario | ARZIGNANO | ||||
VERSAMENTO IRAP VIGILI URBANI | € 78.000 | 5 POZZAN Nada | Vice Commissario | ARZIGNANO | ||||
ASSISTENZA CON VIGILANZA PRIVATA | € 42.000 | 6 XXXXXXX Xxxxxx | Vice Commissario | ARZIGNANO | ||||
ATTREZZATURE E STRUMENTAZIONI DI SERVIZIO | € 65.000 | 7 XXXXXX Xxxxxxx | Xxxx Istruttore | ARZIGNANO | ||||
STRUMENTAZIONI E ADDESTRAMENTI | SPESE PER VESTIARIO | € 25.000 | € 99.000 | 6% | 8 XXXXXXX Xxxxxx | Vice Istruttore | CHIAMPO | |
ADDESTRAMENTO, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO | € 9.000 | 9 XXXXXXXXX Xxxxxxxx | Xxxx Istruttore | ARZIGNANO | ||||
SPESE PER CARBURANTI | € 22.000 | 10 XXXXXXX Xxxxxxx | Vice Istruttore | ARZIGNANO | ||||
MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € 21.000 | 11 XXXXXXX Xxxxxxx | Vice Istruttore | ARZIGNANO | ||||
ASSICURAZIONI RC | € 4.831 | 12 DALLA VECCHIA Xxxxx | Vice Istruttore | CHIAMPO | ||||
VEICOLI | € 92.353 | 6% | ||||||
TASSE AUTOMOBILISTICHE | € 1.000 | 13 ZAGARDI Xxxx | Xxxx Xxxxxxxxxx | ARZIGNANO | ||||
AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI | € 33.522 | 14 XXXXXXX Xxxxxxx | Assistente Scelto | ARZIGNANO | ||||
RIPARAZIONE VEICOLI PER SINISTRI STRADALI | € 10.000 | 15 XXXXXXX Xxxx | Agente scelto | ARZIGNANO | ||||
SERVIZIO GESTIONE PAGHE E CONSULENZE INFORMATICHE | € 18.300 | 16 XXXXX Xxxxxxx | Agente scelto | CHIAMPO | ||||
ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA | € 12.000 | 17 XXXXXX Xxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxxxx | CHIAMPO |
DATI RIEPILOGATIVI |
COSTO TOTALE CONVENZIONE € 1.512.555 |
ORGANICO TOTALE 27 |
Standard Regione Veneto (1 agente / 1.000 abitanti 58 |
Copertura rispetto standard Regionale 46.55% |
ORE TOTALI DI SERVIZIO (dati 2021) 37.000 |
di cui: |
Ore su Territorio 65% 24.000 |
Ore Ufficio / Comando 35% 13.000 |
COSTO ORA SU TERRITORIO € 63 |
SPESE AMMINISTRATIVE
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE VERBALI SANZIONI AMMINISTR € 11.000 18 XXXXXXXX Xxxxxxx Agente scelto ARZIGNANO
€ 46.050 3%
COMUNE
abitanti
N°
organico deliberativa
% Quota e su Territori % ore su Contributo
Territorio
RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE NON DOVUTE € 2.500 19 XXXXX Xxxxxxx Agente scelto ARZIGNANO SPESE CUSTODIA VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO € 2.000 20 XXXXXXXXXXX Xxxxxx Vice Istruttore GAMBELLARA SANZIONI AMMINISTRATIVE STRADE EXTRACOMUNALI DA RI € 250 21 XXXXXXXXX Xxxxxx Agente ARZIGNANO
Arzignano 25.210 19 70% 15.700 65% € 989.100 CANONE LOCALI COMANDO (mq 900 interni + mq 1.000 esterni) € 46.000 22 XXXXXXXX Xxxxxx Agente CHIAMPO
Chiampo 12.518 6 22% 4.800 20% € 302.400 SPESE RISCALDAMENTO € 6.500 23 XXXXX XXXXXX Impiegata ARZIGNANO
Montebello 6.351 1 4% 1.300 5% € 81.900 SPESE ENERGIA ELETTRICA € 6.500 24 SOLDA’ ARIANNA Agente ARZIGNANO
SPESE COMANDO € 82.600 5%
26 XXXXXXXX XXXXXX (LUGLIO 2022) | Agente | ARZIGNANO |
27 NUOVA ASSUNZIONE (GENNAIO 2023) | Agente | ARZIGNANO |
Gambellara 3.417 1 4% 1.000 4% € 63.000 SPESE ACQUA € 600 25 ACCETTTINI XXXXX Agente ARZIGNANO
Montorso 3.051 - uso servizio 550 2% € 34.650 SPESE TELEFONICHE € 2.000
COMPETENZE ESCLUSIVE ARZIGNANO | EDUCAZIONE E SICUREZZA STRADALE - | € 65.000 | € | 65.000 | 4% |
TOTALI | TOTALE | € 1.553.003 | 100% | ||
TOTALE (escluso competenze Arzignano) IMPREVISTI COSTO TOTALE CONVENZIONE | € 1.488.003 € 24.552 € 1.512.555 | 1,65% |
X.X. Xxxxxxxxx 0.000 - uso servizio 200 1% € 12.600 SPESE PER PULIZIE € 21.000
Zermeghedo 1.350 - uso servizio 200 1% € 12.600
Nogarole 1.220 - uso servizio 100 0,4% € 6.300
Altissimo 2.139 - uso servizio 100 0,4% € 6.300
Crespadoro 1.284 - uso servizio 50 0,2% € 3.150
Complessivamente gli altri comuni versano ad Arzignano un contributo annuale € 522.900
€ 1.512.000
100%
24.000
100%
27
58.099
TOTALE
Accordo Di Contitolarità Del Trattamento Dati Personali Per La Gestione In Forma Associata Del Servizio Di Polizia Locale
Tra
Il Comune di Altissimo, (di seguito contitolare) con sede in Xxxxxxxxx (XX) xxx Xxxx x. 0 CF 00519170245.
Nella persona del rappresentante legale protempore il Sindaco XXXXXXXX Xxxx XXXXX
Il Comune di Arzignano, (di seguito contitolare) con sede in Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 CF 00244950242
Nella persona del rappresentante legale protempore il Sindaco XXXXXXXXXX Xxxxxxx
Il Comune di Chiampo, (di seguito contitolare) con sede in Xxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 CF 81000350249
Nella persona del rappresentante legale protempore il Xxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx
Il Comune di Crespadoro , (di seguito contitolare) con sede in Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 CF 81000370247
Nella persona del rappresentante legale protempore il Sindaco XXXXXXX Xxxxx Xxxxx
Il Comune di Gambellara, (di seguito contitolare) con sede in Xxxxxxxxxx (XX) xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx XXXXX x. 0 CF 80005710241
Nella persona del rappresentante legale protempore il Sindaco XXXX Xxxxxxx
Il Comune di Montebello Vicentino , (di seguito contitolare) con sede in Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx x. 0 CF 00288650245
Nella persona del rappresentante legale protempore il Sindaco XXXXXXXXXX Xxxx
Il Comune di Montorso Vicentino , (di seguito contitolare) con sede in Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 CF 81000420240
Nella persona del rappresentante legale protempore il Sindaco XXXXXXX Xxxxx
Il Comune di Nogarole Vicentino , (di seguito contitolare) con sede in Nogarole Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxxx x. 0 CF 81001210244
Nella persona del rappresentante legale protempore il Sindaco XXXXX Xxxxxx
Il Comune di San Xxxxxx Xxxxxxxxx , (di seguito contitolare) con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0 CF 81001390244
Nella persona del rappresentante legale protempore il Xxxxxxx XXXXX Xxxxxxxx
Il Comune di Zermeghedo, (di seguito contitolare) con sede in Xxxxxxxxxx (XX) xxx Xxxxxx Xxxxx', x. 0 CF 00539070243
Nella persona del rappresentante legale protempore il Sindaco XXXXXXX Xxxx
1 Premessa
Considerando che la Legge Regionale promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi.
Che le gestioni associate costituiscono un importante strumento per garantire l’applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nella gestione delle funzioni e per dare una risposta migliore sul piano dell’efficienza, dell’efficacia ed economicità della gestione dei servizi e che:
La gestione unificata del servizio di polizia locale comporta il trattamento di dati personali come definiti all’art. 4 del Regolamento (UE) 679-2016.
Il servizio utilizza per la gestione dei dati un sistema informativo e un impianto di gestione della video sorveglianza in cui i dati sono trattai dal Servizio Intercomunale di Polizia Locale
La titolarità del dato non è riconducibile ad un singolo ente, per i motivi sopra esposti.
Gli enti che hanno costituito il servizio intercomunale di polizia locale determinano congiuntamente le finalità e la modalità di gestione dei dati degli utenti, come stabilito nella convenzione sottoscritta tra le parti.
Che ai sensi dell’art 26 del RUE 679/2016 allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento, essi sono contitolari del trattamento. Gli stessi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14, nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti.
Nell’ambito delle rispettive responsabilità, i Contitolari dovranno adempiere ai propri obblighi conformemente ai contenuti del presente accordo e ai dettami delle normative in materia di trattamento dei dati personali ed ai dettami delle autorità garanti.
L’accordo in oggetto riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati.
2 Oggetto
Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Ue 2016/679, i compiti e le responsabilità in relazione al trattamento dei dati del servizio di polizia Locale determinati dagli obblighi di legge.
Attraverso il presente accordo le parti disciplinano anche i compiti e le regole di gestione di tutti i dati già presenti, in tutti gli archivi sia cartacei che informatizzati, e di tutti quelli che si acquisiranno in futuro.
3 Riferimenti Normativi
Il presente accordo risponde ai seguenti requisiti normativi:
• Reg UE 679/2016 – del 27 aprile 2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati;
• D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dati personali" e successive modificazioni con particolare riferimento al D. Lgs 10 agosto 2018 n. 101;
• D. Lgs del 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo;
• Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di pre- venzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
• D.Lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di pre- venzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.”
• Linea guida WP29, Parere 1/2010 sui concetti di "responsabile del trattamento" e "incaricato del trattamento" (WP169);
• Linee guida 3/2019 emanate dall’EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
• Le linee guida 7/2020 del 2 settembre 2020 emanate dall’EDPB (European Data Protection Board) che specifica il ruolo di titolari e contitolari nonché dei responsabili del trattamento.
4 Acronimi e Definizioni
GDPR | Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation) |
WP29 | Working Party article 29 – Gruppo di lavoro ex art. 29 (ora Comitato |
europeo della protezione dei dati) ora EDPB (European Data Protection Board) | |
RPD/DPO | Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) |
Responsabile | Responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento |
violazione dei dati personali | la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati; |
DPIA: Data Protection impact assessment | Quando un trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori), il regolamento 2016/679 obbliga i titolari a svolgere una valutazione di impatto prima di darvi inizio, consultando l´autorità di controllo in caso le misure tecniche e organizzative da loro stessi individuate per mitigare l´impatto del trattamento non siano ritenute sufficienti - cioè, quando il rischio residuale per i diritti e le libertà degli interessati resti elevato. |
5 Ambito del trattamento
I dati personali anche particolari e quelli relativi agli impianti di video sorveglianza installati nei comuni convenzionati e trattati dal Servizio Intercomunale di Polizia Locale regolamentato dalla “Convenzione per l’esercizio associato delle funzioni di polizia locale” sottoscritta dai rappresentanti legali dei Comuni.
Per l’erogazione delle prestazioni oggetto della Convenzione, verranno raccolti e trattati dati personali laddove necessari ed indispensabili rispetto al perseguimento delle obbligazioni derivanti dalle finalità attribuite dalla legge in base ai seguenti presupposti di liceità:
• il trattamento è motivato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
• il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento in base ai regolamenti alle leggi dello Stato e del diritto dell’Unione Europea;
Le Parti determinano congiuntamente che la finalità del trattamento è descritta nella convezione sottoscritta e riguarda:
• la gestione associata è finalizzata al raggiungimento di maggiore efficienza e maggiore specializzazione nello svolgimento delle attività ricomprese nelle funzioni di Polizia Locale e nella funzione consistente nelle attività in ambito comunale di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi , al miglioramento della qualità dei servizi resi ai cittadini, alla graduale unificazione delle norme regolamentari, alla omogeneità delle
modalità operative, nonché alla promozione di una cultura professionale e di una formazione comune tra il personale.
• un migliore utilizzo delle risorse umane e delle risorse strumentali.
• fa parte dei fini della presente convenzione la promozione di un sistema integrato di sicurezza dei cittadini, anche attraverso lo sviluppo di forme di collaborazione e di sinergia con le altre forze di polizia operanti sul territorio.
Ciascuno degli Enti garantisce il rispetto delle disposizioni di legge, in particolare la liceità dei trattamenti di dati da esso effettuati, compresi quelli effettuati in contitolarità. Le parti adottano tutte le misure tecniche e organizzative necessarie affinché i diritti degli interessati, in particolare ai sensi degli articoli da 12 a 22 del GDPR, possano essere garantiti in qualsiasi momento entro i termini di legge.
La tipologia di trattamento di dati personali oggetto della Contitolarità è la seguente:
- Gestione del servizio di Polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- Gestione dei dati del personale di polizia;
- Gestione della videosorveglianza.
La tipologia di trattamento dei dati di cui sopra verrà gestita secondo lo schema seguente:
Trattamenti | Gestione del servizio di Polizia municipale e polizia amministrativa locale | Gestione dei dati del personale di polizia | Gestione della videosorveglianza |
Finalità del trattamento | Svolgimento delle attività di polizia municipale e amministrativa locale (inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali; svolgere attività di polizia amministrativa locale, annonaria e commerciale; elaborazione di statistiche interne gestione dell’ordine pubblico e della sicurezza; controllo del territorio; gestione e applicazione di sanzioni amministrative e di eventuali ricorsi; gestione di incassi e pagamenti; | Gestione congiunta dei dati del personale di polizia per lo svolgimento delle attività di polizia municipale e amministrativa locale. | Gestione delle immagini rilevate dall'impianto di videosorveglianza attivo per finalità di sicurezza e tutela del territorio e del patrimonio comunale, oltre che di prevenzione e repressione di illeciti. |
gestione e rilascio di permessi per soggetti diversamente abili; controllo per il rispetto delle regole d’igiene, di attività edili, in materia di ambiente, sanità e di polizia mortuaria). | |||
Tipologia di dati | Dati personali comuni; Dati particolari (dati idonei a rivelare lo stato di salute); Dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 GDPR. | Dati personali comuni (identificativi e di contatto); Categorie particolari di dati personali (dati idonei a rivelare lo stato di salute); Dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 GDPR. | Dati personali comuni; Dati particolari. |
Rapporto giuridico tra le Parti | Contitolarità. | Contitolarità. | Contitolarità. |
Informativa da realizzare | Informativa Privacy – Ge- stione del servizio di Polizia municipale e polizia am- ministrativa locale (parte integrante e sostanziale del presente accordo di contitolarità – allegato 1). | Informativa Privacy – Per- sonale (parte integrante e sostanziale del presen- te accordo di contitolari- tà – allegato 2). | Informativa Privacy – Gestione del servizio di Polizia municipale e polizia amministrativa locale (parte integran- te e sostanziale del presente accordo di contitolarità – allegato 1). |
Soggetto addetto alla consegna dell’informativa | Il Contitolare che per primo ha il contatto con l’interessato. Inoltre, l’informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare. | Il Contitolare che per primo ha il contatto con l’interessato. | Il Contitolare che per primo ha il contatto con l’interessato. Inoltre, l’informativa sarà resa disponibile sul sito istituzionale di ogni Contitolare. Inoltre, nei luoghi sottoposti a videosorveglianza, sarà presente un modello semplificato |
di informativa “minima”. | |||
Soggetto principale per la gestione delle richieste dell’interessato | Il Contitolare a cui si rivolge l’interessato. | Ogni singolo Ente titolare del rapporto contrattuale con l’operatore di polizia. | Il Contitolare a cui si rivolge l’interessato. |
Data Breach | Gestione congiunta per la notifica all’Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Notifica all’Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione. | Gestione congiunta per la notifica all’Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Notifica all’Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione. | Gestione congiunta per la notifica all’Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Notifica all’Autorità Garante da parte del Contitolare presso cui avviene la violazione. Se necessaria comunicazione agli interessati, a carico del Contitolare presso cui avviene la violazione. |
DPO di riferimento | DPO del Contitolare a cui si rivolge l’interessato, fornendo comunque comunicazione ai DPO degli altri Contitolari. | DPO del Contitolare a cui si rivolge l’interessato, fornendo comunque comunicazione al DPO dell’altro Contitolare. | DPO del Contitolare a cui si rivolge l’interessato, fornendo comunque comunicazione ai DPO degli altri Contitolari. |
Le Parti concordano che non potranno essere trattenuti o elaborati i dati personali condivisi più a lungo del necessario per l'esecuzione degli scopi concordati. In deroga a quanto sopra stabilito, le Parti continueranno a conservare i dati personali condivisi in conformità ai periodi di conservazione previsti dalla legge e dal massimario di scarto approvato dalla Regione Veneto attualmente in vigore e ss. mm. ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.
Le Parti concordano che la gestione della videosorveglianza comporta la necessità di effettuare preventivamente una Valutazione di impatto, ai sensi dell’art. 35 del GDPR. Tale Valutazione deve
essere realizzata dalle Parti, rispetto ai propri sistemi e strumenti informatici utilizzati per la gestione della videosorveglianza;
Il presente Accordo ha durata funzionale dipendente dalla durata prevista dalla Convenzione che ne costituisce la base giuridica e il presupposto.
6 Compiti e responsabilità
Le parti in seguito alla sottoscrizione del presente accordo intendono gestire i dati relativi al servizio di polizia locale stante le medesime/correlate finalità e modalità del trattamento definite, condividendo sia il personale dell’ufficio di polizia sia alcuni asset utilizzati per il trattamento dei dati quali il software di gestione delle sanzioni del codice della strada e l’impianto di video sorveglianza e di rilevazione delle targhe installato sul territorio degli Enti Aderenti.
Questo comporta la necessità di definire alcuni compiti e responsabilità come di seguito riportati
a) Ogni singolo contitolare è responsabile della corretta applicazione delle prescrizioni e delle indicazioni contenute nel presente documento per le parti di propria competenza.
b) I Contitolari sono tenuti ad attuare gli adempimenti previsti dal RUE 679/2016 e dalla normativa Italiana sul trattamento dei dati (D Lgs 196/2003 come modificato dal Dlgs 101- 2018).
c) Ai singoli contitolari compete l’attuazione di regole e procedure di sicurezza nella gestione dei dati ed attuare le disposizioni emanante da AGID a cui gli enti pubblici sono tenuti ad adeguarsi nei trattamenti effettuati dal Comune nell’ambito del proprio territorio.
d) I Contitolari si impegnano a trattare i dati personali degli interessati gestiti nelle banche dati del servizio Intercomunale di Polizia Locale per le finalità per i quali gli stessi sono stati raccolti.
e) Eventuali reclami o richieste di esercizio dei diritti degli interessati verranno gestite in ottemperanza alle prescrizioni del GDPR da parte dei singoli enti, con il supporto del Servizio Unificato di Polizia Locale.
f) Le parti concordano che è compito dell’ufficio Intercomunale di Polizia Locale formare gli operatori che ha autorizzato in materia di corretta gestione dei dati in ottemperanza della normativa sulla protezione dei dati
g) Le parti concordano che è compito di ciascun Ente Contitolare attuare le corrette regole di gestione dei dati contenute nel presente accordo o contenute nelle normative di legge applicabili.
7 Gestione dei Dati
La “contitolarità” è riferita alla acquisizione congiunta e/o disgiunta e/o al conseguente trattamento dei dati acquisiti e trattati dal Servizio Intercomunale di Polizia Locale per le finalità sopra riportate, intendendosi per “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate con o senza l’ausilio di strumenti elettronici.
Ogni singolo Ente ha la responsabilità di attuare le misure di sicurezza necessarie per garantire una adeguata protezione delle banche dati trattate presso la propria sede o territorio attinenti al
servizio di Polizia locale in base ad una valutazione dei rischi e ad una eventuale DPIA (Data Protection Impact Assessment).
Ciascuna parte, per i dati nella propria diretta disponibilità, è responsabile dell’adozione di misure di sicurezza coerenti con quanto indicato all’art. 32 del GDPR;
Le misure di sicurezza investono anche i fascicoli e gli atti conservati su supporto cartaceo. Le regole adottate sono comunicate dal comandante dell’Ufficio Unificato di Polizia Locale ai Contitolari del trattamento attraverso una procedura scritta.
8 Comunicazioni relative alle politiche di protezione dei dati.
Il Comune Capofila predispone i modelli di informativa relativi al trattamento dei dati del servizio unificato di polizia locale e lo trasmette al DPO dei contitolari per eventuali osservazioni.
Ogni singolo ente è responsabile di attuare le procedure di comunicazione agli interessati delle politiche di trattamento dei dati, attraverso le informative previste dall’art. 13-14 del RUE 679/2019.
Il contenuto dell’informativa relativa al trattamento delle informazioni identifica le politiche adottate dal servizio ed è condivisa ed adottata dai Contitolari del trattamento.
La gestione della stessa prevede le seguenti regole:
• Informativa dei Contitolari relativa agli utenti del servizio di polizia locale verrà esposta presso gli sportelli del servizio e pubblicata sul sito istituzionale dei singoli Enti;
• Nei modelli di presentazione di una istanza o raccolta dei dati relativi al servizio di polizia Locale (ex modello accesso agli atti, richiesta contrassegno invalidi ecc), se è prevista la comunicazione dell’informativa dovrà essere inserita una “informativa minima” univoca dei Contitolari relativa al trattamento dei dati;
• L’informativa dettagliata relativa all’impianto di video sorveglianza del servizio unificato di Polizia Locale deve essere pubblicata sul sito istituzionale dei singoli Enti;
• L’informativa in prossimità delle aree video sorvegliate (cartelli segnaletici) identifica i contitolari del trattamento ed è posizionata prima che il cittadino acceda allo spazio monitorato come. Quest’ultima deve essere conforme alle linee guida 3/2019 emanate dall’EDPB sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video.
9 Diritti degli interessati
Gli interessati possono far valere i loro diritti ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR nei confronti degli enti che hanno costituito il servizio congiunto di Polizia Locale intercomunale.
I diritti dell’interessato sono sempre esercitabili, salvo che i Contitolari non siano in grado di identificare l’interessato (esempio dati anonimi).
Il Contitolare al quale è stata presentata l’istanza deve dare seguito alle eventuali richieste di esercizio degli interessati entro un mese dal ricevimento di tale richiesta. Il termine può essere prorogato a due mesi, tenuto conto della complessità e del numero di richieste, informando l’interessato dei motivi del ritardo.
Se le richieste pervengono a mezzo elettronico si richiede, ove possibile, di dar seguito alle risposte con mezzi elettronici. Il regolamento, tuttavia, prevede anche la risposta orale solo se così richiede l’interessato.
Nel caso in cui il Contitolare non possa dare seguito alla richiesta nei termini previsti deve comunque informare l’interessato e fornire le motivazioni dell’inottemperanza e della possibilità di proporre reclamo verso il Garante o verso l’Autorità Giudiziaria.
In via generale le richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati sono gratuite; tuttavia, se le richieste sono manifestamente infondate o eccessive, il Titolare può prevedere un addebito o un contributo spese tenuto conto dei costi amministrativi sostenuti per fornire le informazioni oppure rifiutare di soddisfare la richiesta. L’onere di dimostrare l’infondatezza o il carattere eccessivo della richiesta è in capo al Contitolare del trattamento.
Gestione Istanze per fare valere i diritti sul trattamento dei dati: La gestione delle istanze relative al trattamento dei dati verranno accolte e gestite dal Comando di Polizia Unificato nella persona del comandante il quale, se necessita di supporto in termini normativi e procedurali, chiederà supporto al DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) del Comune in cui l’utente ha presentato l’istanza. Le risposte alle istanze inerenti il trattamento dei dati del servizio Intercomunale di Polizia Locale con riferimento alle:
• attuazione dei diritti degli interessati
• misure di sicurezza attuate per la protezione dei dati del servizio
• l’applicazione dei principi previsti dalla normativa
• la corretta applicazione dei diritti degli interessati previsti dalla normativa
verranno gestite dal comando del servizio unificato avvalendosi del supporto della struttura amministrativa degli enti in cui le banche dati sono trattate e del DPO dell’ente in cui è stata presentata istanza.
Nel caso in cui l’istanza sia presentata direttamente al Responsabile della Protezione dei dati di uno dei Contitolari, è compito di quest’ultimo gestirla, attenendosi alle disposizioni del RUE 679/2016 e coinvolgendo il Comando di Polizia Locale.
10 Registro dei trattamenti
La documentazione ai sensi dell'art. 5 del GDPR, che serve come prova del corretto trattamento dei dati, deve essere conservata da ciascuna delle parti oltre la fine del contratto, conformemente ai poteri e agli obblighi di legge.
In particolare, ogni comune dovrà aggiornare il registro dei trattamenti indicando i soggetti contitolari del trattamento.
11 Gestione dei fornitori
Le parti si informano reciprocamente e tempestivamente di qualsiasi modifica relativa all’intervento o la sostituzione di responsabili del trattamento che direttamente o indirettamente trattano dati relativi al servizio di Polizia Locale e individuano solamente fornitori che garantiscano il rispetto della normativa sulla protezione dei dati e le disposizioni del presente accordo.
In ogni caso, le parti sono tenute a stipulare opportuni accordi contrattuali in conformità alla legge e a quanto indicato nell’art 28 del R. UE 679/2016, ad adottare misure di controllo al fine di
garantire la protezione e la sicurezza dei dati personali, anche nel caso di servizi aggiuntivi forniti da terzi.
Nel caso il Servizio Intercomunale di Polizia Locale decida di esternalizzare servizi che prevedono il trattamento di dati si possono verificare due situazioni:
• servizio esternalizzato da uno dei comuni aderenti alla convenzione, in questo caso la gestione del fornitore sotto il profilo di regolamentazione prevista dal GDPR resta in capo all’ente titolare del contratto;
• Servizio esternalizzato dal servizio di polizia intercomunale, in questo caso la gestione del fornitore sotto il profilo di regolamentazione prevista dal GDPR è in capo all’ente capofila.
12 Valutazione di impatto art. 35 GDPR (DPIA)
Il comune Capofila, ai fini del presente accordo si impegna nei confronti degli altri contitolari ad effettuare relativamente ai dati oggetto di trattamento del servizio di Polizia Intercomunale i seguenti interventi preliminari:
a) Identificazioni delle operazioni di trattamento che presentano rischi particolari, avvalendosi anche delle società che gestiscono la rete informatica e gli impianti di registrazione delle immagini.
b) Identificazione degli eventuali dati che presentano “rischio elevato” anche ai sensi delle linee Guida del WP29 (gruppo di lavoro per la tutela dei dati ex art. 29 del 16 febbraio 2010, per quanto compatibile) tenendo conto anche delle esigenze di ciascun Contitolare; Con riferimento ai dati trattati con supporti informatici e/o telematici il Comune Capofila acquisirà le necessarie informazioni per avviare una valutazione di impatto se necessario. L’esito della valutazione di impatto sarà comunicato agli altri contitolari.
c) Nel caso sia necessario adottare delle misure di sicurezza per la corretta gestione dei dati e delle informazioni il comune Capofila né da comunicazione a tutti i contitolari.
13 Privacy by Design e by default
Il comune capofila del servizio provvederà a indicare agli altri enti Contitolari misure tecnologiche ed organizzative che si ritengono adeguate a garantire che la gestione dei dati dell’ufficio Intercomunale di Polizia Locale sia in linea con quanto prevede il GDPR, con l’obiettivo di ridurre il rischio per gli interessati.
Oltre a questo aspetto ogni nuovo trattamento o l’introduzione di una nuova modalità di gestione dei dati, tecnologia, impianto per il trattamento di informazioni, deve essere progettato in modo da garantire un’adeguata protezione dei dati.
Il Comune capofila provvederà a indicare agli altri contitolari misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento con riferimento:
• alla tipologia dei dati raccolti
• la finalità del trattamento del trattamento
• il periodo di conservazione
• l’accessibilità da parte dei soggetti autorizzati alla gestione
I contitolari dovranno operare sulla base delle indicazioni ricevute.
14 Data Breach
L’art. 33 del GDPR indica che: “In caso di violazione dei dati personali, il Titolare del trattamento notifica la violazione all’Autorità di controllo competente a norma dell’art. 55 senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all’Autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo”.
Per “Data Breach” si intende un evento in conseguenza del quale si verifica una “violazione dei dati personali”. Nello specifico, l’art. 4 p.12 del RUE 679/2016 definisce la violazione dei dati personali come una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Nel parere 03/2014 sulla notifica delle violazioni, il Gruppo di lavoro ha spiegato che le violazioni possono essere classificate in base ai seguenti tre elementi ben noti della sicurezza delle informazioni:
• “violazione della riservatezza”, in caso di divulgazione dei dati personali o accesso agli stessi non autorizzati o accidentali;
• “violazione dell’integrità”, in caso di modifica non autorizzata o accidentale dei dati personali;
• “violazione della disponibilità”, in caso di perdita, accesso o distruzione accidentali o non autorizzati di dati personali.
Va altresì osservato che, a seconda dei casi, una violazione può riguardare contemporaneamente la riservatezza, l’integrità e la disponibilità dei dati personali, nonché qualsiasi combinazione delle stesse.
14.1 Compiti dei Contitolari nel caso di Data Breach
Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente tramite PEC posta all’attenzione del rappresentante legale e del segretario comunale qualsiasi violazione dei dati personali oggetto del presente accordo (data breach) entro e non oltre 1 giorno lavorativo dal momento di avvenuta conoscenza dell’evento e di confrontarsi e aggiornarsi reciprocamente su quanto accaduto e sugli interventi da attuare.
Nel caso ne ricorrano le condizioni la notifica al Garante per la protezione dei dati personali, compete all'Ente che ha subito il data breach. Il Comando Intercomunale di Polizia Locale collabora mettendo a disposizione le necessarie informazioni e documentazione eventualmente in possesso al fine di gestire in modo corretto la segnalazione nei termini di legge (entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza dell’evento).
La gestione dell’incidente viene attivata dall’ente sulla cui infrastruttura o nella cui sede sono installate le banche dati oggetto di violazione seguendo la procedura di data breach adottata dal relativo ente.
In caso di elevato rischio per la libertà e i diritti degli individui, si provvederà ad informare gli interessati sul fatto avvenuto, sui dati violati e sulle procedure necessarie a ridurre il rischio. Ogni Contitolare provvederà a gestire questa attività per le parti di propria competenza
La comunicazione agli interessati, secondo quanto previsto dal paragrafo dall’ art 34 del GDPR, non è richiesta quando:
• il Titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione,
• il Titolare del trattamento ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
• la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati.
Se il rischio è grave verrà data comunicazione attraverso pubblicazione dei dati relativi al data breach sui siti istituzionali dei contitolari e se possibile usando gli indirizzi di posta elettronica di cui i contitolari dispongono ognuno per la propria competenza.
Le forme di comunicazione più comprensibili per gli interessati (mezzi, lingue, linguaggio) come indicato nelle Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di trasparenza (WP 260), definite in base alle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere condivise tra i contitolari.
15 Responsabilità dei Contitolari
Le Parti sono responsabili per il rispetto delle misure di propria pertinenza al fine di garantire il risarcimento effettivo dell’interessato ai sensi di quanto previsto dalla Normativa Applicabile, dagli articoli 26 e 82 del Regolamento,
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali previsti nell’Accordo, i Contitolari saranno ritenuti solidalmente responsabili nei confronti degli interessati, i quali potranno agire nei confronti di ciascun Contitolare per la tutela dei propri diritti. Ferma restando la responsabilità solidale verso gli interessati, è sin d’ora convenuto che ciascun Contitolare potrà esercitare un’azione di regresso nei confronti degli altri Contitolari per le eventuali sanzioni, multe, ammende o danni derivanti dalla violazione o dall’erronea esecuzione del presente Accordo.
Ciascun Contitolare risponde, invece, in via autonoma ed esclusiva per il danno cagionato dal suo trattamento che violi la normativa europea e nazionale indicata, nonché se ha agito in modo difforme o contrario alle indicazioni contenute nel presente Accordo.
16 Adesione di nuovi Soggetti
Ogni soggetto che intende aderire al Servizio Unificato di Polizia Locale deve sottoscrivere la Convenzione ed accettare il presente Accordo di Contitolarità;
Il soggetto aderente dovrà dichiarare al Comune capofila amministrativo di avere attuato le prescrizioni in materia di trattamento dei dati contenute nel GDPR e nella normativa applicabile.
I dati del Nuovo soggetto verranno comunicati ai Contitolari e l’accordo di contitolarità verrà aggiornato e pubblicato sui siti internet degli enti aderenti;
17 Valutazione di Impatto (DPIA)
Per ogni nuova iniziativa che comporti l’utilizzo di nuove tecnologie per il trattamento dei dati, o in caso di modifiche di strumenti del trattamento già adottati (art. 35 s.s. Regolamento UE 2016/679 – art. 23 e 24 D.Lgs. 51/2018), i Contitolari si impegnano a collaborare per la valutazione dei rischi connessi e delle misure tecniche ed organizzative da adottare a tutela dei dati personali.
18 Xxxxxxxxxx e Confidenzialità
I Contitolari si impegnano a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale generalmente non di dominio pubblico di cui possono venire a conoscenza in ragione del rapporto di contitolarità e si impegnano a comunicare e utilizzare tali informazioni solamente per gli scopi previsti dal presente Accordo.
19 Revisione e Comunicazioni del contenuto dell’Accordo
Le parti si impegnano a revisionare il presente accordo in caso di necessità; a tal fine verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l’attualità e l’allineamento alle novità legislative. Il presente Accordo viene meno con la cessazione delle condivise finalità del trattamento da parte dei contitolari o qualora non vi siano più i presupposti di contitolarità. Ai sensi dell’articolo 26 comma 2 del Regolamento UE 2016/679, il contenuto essenziale del presente accordo è pubblicato sul sito dei Contitolari e in tal modo messo a disposizione degli interessati.
Per ogni altro aspetto non trattato esplicitamente nel presente accordo, le parti rinviano espressamente al testo del RUE 679/2016 e alla normativa vigente in materia di gestione dei dati personali.
20 Disposizioni Conclusive
Il termine del presente Accordo sono pari a quelle della Convenzione sottoscritta dagli enti per Costituire i Servizi Intercomunale di Polizia Locale.
Eventuali modifiche al presente Accordo dovranno essere apportate per iscritto e potranno essere modificate solo attraverso una dichiarazione scritta concordata tra le Parti.
L’invalidità, anche parziale, di una o più delle clausole del presente Accordo non pregiudica la validità delle restanti clausole.
Con il presente Accordo, le Parti intendono espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o Accordo tra esse esistente relativo al trattamento dei dati personali.
Comune di Altissimo Sindaco XXXXXXXX Xxxx Xxxxx (documento firmato digitalmente) Comune di Arzignano Xxxxxxx XXXXXXXXXX Xxxxxxx (documento firmato digitalmente) Comune di Chiampo Xxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx (documento firmato digitalmente) Comune di Crespadoro Sindaco XXXXXXX Xxxxx Xxxxx (documento firmato digitalmente) Comune di Gambellara Sindaco XXXX Xxxxxxx (documento firmato digitalmente)
Comune di Montebello Vic. Sindaco XXXXXXXXXX Xxxx (documento firmato digitalmente) Comune di Montorso Vic. Xxxxxxx XXXXXXX Xxxxx (documento firmato digitalmente) Comune di Nogarole Vic. Xxxxxxx XXXXX Xxxxxx (documento firmato digitalmente) Comune di San Xxxxxx Xxxxxxxxx Sindaco XXXXX Xxxxxxxx (documento firmato digitalmente) Comune di Zermeghedo Xxxxxxx XXXXXXX Xxxx (documento firmato digitalmente)