Contract
CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, MONITORAGGIO E GESTIONE - MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA CARTA UNIMI “LA STATALE” - DEI PASTI DEGLI STUDENTI CHE BENEFICIANO TOTALMENTE O PARZIALMENTE DEI CONTRIBUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Articolo 1 - Oggetto del contratto
1.1 Il contratto ha per oggetto l’organizzazione, il monitoraggio e la successiva rendicontazione dei servizi di ristorazione per gli studenti aventi diritto.
Lo strumento attraverso il quale lo studente verrà riconosciuto è la carta “La Statale”: carta con funzioni di badge di riconoscimento distribuita dall’università agli studenti.
1.2 Beneficiari dei servizi di cui al presente capitolato saranno esclusivamente gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Milano, beneficiari delle provvidenze per il Diritto allo Studio che risultano in possesso dei requisiti previsti dai relativi bandi di concorso e muniti di regolare “nuovo badge studenti “Carta La Statale”
1.3 Il “nuovo badge studenti “Carta La Statale” Unimi, come meglio precisato nel prosieguo del capitolato, potrà essere utilizzata dagli studenti aventi diritto, presso le seguenti tipologie di locali:
- mense universitarie;
- bar tavole fredde universitarie;
- esercizi convenzionati tra quelli inseriti nel circuito messo a disposizione dal gestore;
- altri esercizi direttamente convenzionati dall’Ateneo.
1.4 Per quanto concerne le mense direttamente appaltate e quelle appositamente convenzionate dall’Ateneo si precisa che presso tali locali la società assegnataria del contratto (di seguito appaltatore) dovrà fornire il solo servizio di rilevazione degli afflussi tramite l'installazione di appositi terminali di rilevazione, rimanendo la preparazione e distribuzione dei cibi, cosi come anche le operazioni amministrative connesse al servizio, a completo carico delle mense appositamente convenzionate o direttamente appaltate dall’Ateneo.
1.5 Per quanto concerne gli esercizi appositamente organizzati e convenzionati dall’appaltatore si precisa che per tali esercizi commerciali il rapporto di convenzione intercorrerà esclusivamente tra essi e l’appaltatore stesso, rimanendo l’Ateneo estraneo a qualsivoglia rapporto tra i detti, essendo l’appaltatore unico interlocutore con l’Ateneo per le vicende riguardanti il servizio.
Articolo 2 - Descrizione del servizio
2.1 L’Ateneo per organizzare il servizio oggetto della gara mette a disposizione:
- Il nuovo badge studenti “Carta La Statale” come strumento di riconoscimento dello studente, la carta verrà letta da appositi pos messi a disposizione dal fornitore nei vari punti di ristoro per consentire il riconoscimento dello studente. Il nuovo badge studenti è distribuito da tempo a tutti gli studenti.
- un flusso dati contenente i dati identificativi dello studente e i privilegi a lui concessi.
L’appaltatore
- Restituirà, con un flusso dati all’Ateneo, i dati di consuntivazione di ogni singolo pasto consumato con i privilegi applicati, i dati identificativi dello studente e i dati identificativi del luogo dove il pasto è stato consumato e quant’altro necessario.
- Garantirà l’erogazione del pasto comunque anche a fronte dell’indisponibilità del proprio sistema informativo secondo il profilo dichiarato dallo studente.
A titolo indicativo, senza alcun impegno di sorta per l’Ateneo, di seguito si riportano i dati concernenti gli afflussi complessivi di studenti presso le diverse tipologie di locali sopra indicate e, per ciascuna tipologia, il numero complessivo di pasti consumati annualmente.
Per quanto concerne le mense, siano esse direttamente appaltate come appositamente convenzionate, si precisa, come successivamente meglio delucidato, che il gestore, presso tali locali, dovrà solamente organizzare e gestire un sistema di rilevazione dei flussi degli utenti (per l’anno 2016 circa 206.610 passaggi), mentre l’erogazione dei pasti e la conseguente organizzazione del servizio rimarranno a totale carico delle ditte appaltatrici dei servizi presso le strutture.
Mense appaltate direttamente dall’Ateneo
città di Milano, mensa di xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx 0, xxxxx xx Xxxxxx, mensa di xxx X. Xxxxxx 00
xxxxx xx Xxxxxx, mensa di xxx Xxxxx Xxxxx 0
comune di Segrate, tavola calda – bar presso il polo universitario L.I.T.A di xxx X.xxx Xxxxx, 00
per un totale di 74.237.
M ense appositamente convenzionate dall’Xxxxxx
xxxxx xx Xxxxxx, xxxxxx 0 mense appositamente convenzionate città di Monza, numero 1 mensa appositamente convenzionata città di Bergamo, numero 1 mensa appositamente convenzionata
provincia di Brescia, numero 1 mensa appositamente convenzionata
per un totale di 17.836 pasti.
Rete commerciale:
città di Milano, numero 9 esercizi città di Crema, numero 2 esercizi
città di Sesto San Xxxxxxxx, numero 2 esercizi città di Lodi n. 1 esercizio
per un totale di 114.537 pasti.
2.2 La ditta deve convenzionare e rendere operativi per la data di sottoscrizione del contratto, o diversa data eventualmente concordata con il Direttore dell’esecuzione del Contratto, il seguente numero minimo di locali nella città di Milano e nelle altre città indicate, tutte nella regione Lombardia, e, per ciascuna città, nei pressi delle vie indicate di seguito:
città di Milano:
- via Santa Sofia, numero civico 9, sede di residenza universitaria dell’Ateneo, numero un locale;
- via Bassini, numero civico 36/38, sede di residenza universitaria dell’Ateneo, numero tre locali;
- via Canzio, numero civico 4, sede di residenza universitaria dell’Ateneo, numero un locale;
- xxx Xxxxxx, xxxxxx xxxxxx 00, xxxx xx xxxxxxxxx universitaria dell’Ateneo, numero un locale;
- Via Comelico, numero civico 39, sede facoltà Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università degli Studi di Milano, numero un locale;
- via Balzaretti, numero civico 9, sede facoltà di Farmacia dell'Università degli Studi di Milano, numero un locale;
- via Noto, numero civico 6, sede Corso di Laurea Scienze dei Beni Culturali Università degli Studi di Milano, numero un locale;
città di Sesto San Xxxxxxxx:
- Piazza x. Xxxxxxxxxx, numero civico 14, sede Facoltà Scienze Politiche e Lettere e Filosofia - Corso Mediazione Linguistica Università Studi di Milano, numero due locali;
città di Crema:
- via Bramante, numero civico 65, sede di corsi universitari, numero due locali; città di Lodi:
- Polo Universitario Veterinario di Lodi – via dell’Università n. 6 – Lodi, numero un locale
Città di Edolo:
- Sede scienze Agrarie e Alimentari – Centro via Morino n. 8 – Edolo - numero un locale
2.3 Di seguito per ciascun locale da convenzionarsi da parte della ditta si indicano i giorni ed i turni di apertura richiesti per il consumo del pasto lungo l'arco della giornata:
città di Milano:
- locali nelle vicinanze di via Bassini: turno serale dal lunedì al venerdì e turno meridiano e serale sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali;
- locale nelle vicinanze di via Santa Sofia: turno serale dal lunedì al venerdì e turno meridiano e serale sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali;
- locale nelle vicinanze di via Canzio: turno serale dal lunedì al venerdì e turno meridiano e serale sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali;
- locale nelle vicinanze di via Plinio: turno serale dal lunedì al venerdì e turno meridiano e serale sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali;
- locale nelle vicinanze di via Comelico: turno meridiano dal lunedì al venerdì;
- locale nelle vicinanze di via Balzaretti: turno meridiano dal lunedì al venerdì;
- locale nelle vicinanze di via Noto: turno meridiano dal lunedì al venerdì; città di Sesto San Xxxxxxxx:
- locali nelle vicinanze di Via x. Xxxxxxxxxx: turno meridiano dal lunedì al venerdì; città di Crema:
- locali nelle vicinanze di via Bramante: un locale turno meridiano dal lunedì al venerdì, un locale turno serale x.xx lunedì al venerdì e turno meridiano e serale sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali;
città di Lodi:
- locale nelle vicinanze di via dell’Università: turno meridiano dal lunedì al venerdì
2.4 I servizi di cui al presente capitolato saranno interrotti durante il mese di agosto in concomitanza con le vacanze estive degli studenti. L’Ateneo si riserva, in occasione degli ulteriori periodi di vacanza accademica di sospendere il servizio sia presso alcuni esercizi appositamente organizzati dall’appaltatore sia presso alcune mense direttamente appaltate od appositamente convenzionate. Ulteriori variazioni nelle modalità di erogazione dei pasti presso gli esercizi appositamente organizzati potranno intervenire senza che l’appaltatore possa eccepire alcunché.
2.5 Interruzioni del servizio presso uno o più esercizi appositamente organizzati dall’appaltatore dovranno essere tempestivamente comunicate all’Ateneo. In caso di interruzioni del servizio superiori ai giorni due consecutivi l’appaltatore si impegna ad inserire nell'organizzazione degli esercizi convenzionati un ulteriore esercizio posto nelle immediate vicinanze di quello momentaneamente fuori servizio. Tale nuovo esercizio osserverà le medesime condizioni di esecuzione del servizio di cui al presente capitolato.
2.6 In caso di interruzioni del servizio per cause imputabili all’appaltatore l’Ateneo si riserva la facoltà di addebitare allo stesso tutti gli eventuali danni e le maggiori spese che eventualmente dovessero conseguire per l’Ateneo. Interruzioni del servizio dovute a causa di forza maggiore non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti né ad indennizzi di sorta.
2.7 l locali che entreranno a far parte della rete appositamente organizzata dall’appaltatore saranno indicati dall’Ateneo entro dieci giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva della gara, e saranno prescelti entro la rosa degli esercizi indicati dall’appaltatore stessa nel proprio progetto -offerta.
2.8 l locali che potranno far parte della rete appositamente organizzata saranno esclusivamente i seguenti: ristoranti, tavole calde con posti a sedere, self-service, pizzerie, mense, snack bar, paninoteche o simili.
2.9 L’appaltatore trasmetterà all’Ateneo, entro quindici giorni dall'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara, copia dei contratti di convenzione con gli esercizi appositamente organizzati. Il mancato rispetto di tale termine potrà consentire la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.
2.10 L’appaltatore deve altresì garantire per tutta la durata del contratto il numero e la tipologia di esercizi convenzionati richiesti per ciascuna città e zona di città, salvo riduzioni da concordarsi preventivamente con l’Ateneo. Il mancato rispetto di tale termine potrà consentire la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile.
Eventuali proposte di sostituzioni di esercizi convenzionati, sempre nel rispetto della tipologia, del numero e delle distanze originarie, dovranno essere tempestivamente comunicate e concordate con l’Ateneo, che si riserva di esprimere entro cinque giorni il proprio parere vincolante in ordine alla proposta di sostituzione.
Riduzioni e/o sospensioni delle convenzioni con alcuni degli esercizi appositamente organizzati che dovessero rendersi necessarie per l'organizzazione del servizio (quali ad esempio sospensione di corsi di studio o variazioni delle sedi di corso) saranno comunicate con congruo anticipo all’appaltatore, senza che questa possa eccepire alcunché.
Le medesime esigenze organizzative del servizio potranno comportare la richiesta da parte dell’Ateneo di un aumento dei locali da convenzionarsi nelle medesime città e zone di città indicate nel presente capitolato, come anche in altre e comunque sempre all'interno della regione Lombardia.
I nuovi locali convenzionati dovranno praticare per ciascun pasto servito le medesime condizioni economiche di cui all'offerta presentata dall’appaltatore.
L’appaltatore dovrà provvedere entro quindici giorni dalla richiesta dell’Ateneo alla stipula delle nuove convenzioni ed all'invio dei relativi contratti. Nel medesimo termine si dovrà provvedere all'installazione dei terminali per la lettura del “nuovo badge studenti “Carta La Statale” mensa in possesso degli studenti.
2.11 L’appaltatore deve altresì organizzare la gestione automatizzata della rilevazione degli afflussi presso le mense direttamente appaltate dall’Ateneo od appositamente convenzionate dallo stesso. Tali mense sono così dislocate:
mense appositamente convenzionate dall’Ateneo
città di Milano:
mensa Ospedale Xxxxx Xxxxx, xxx X.X. Xxxxxx, 00 Xxxxxx mensa Ospedale San Paolo, xxx X. Xxxxxx, 0 Xxxxxx
mensa Ospedale Niguarda, Blocchi Nord e Sud - xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, Xxxxxx mensa Fondazione Don Gnocchi, xxx Xxxxxxxxxxx, 00 Xxxxxx
mensa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxx Xxx X. Xxxxxxxxx, 00 Xxxxxx
xxxxxxxxx xx Xxxxx:
mensa La Nostra Famiglia, xxx Xxx Xxxxx Xxxxx, 00 Xxxxxxx Xxxxxx (XX)
xxxxx xx Xxxxxxx:
mensa Ospedale Xxxx Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxx XXX, 0 Xxxxxxx
mense appaltate direttamente dall’Ateneo:
città di Milano, mensa di xxx Xxxxx xxx Xxxxxxx 0 xxxxx xx Xxxxxx, mensa di xxx X. Xxxxxx 00,
xxxxx xx Xxxxxx, mensa di xxx Xxxxx Xxxxx 0,
xxxxx xx Xxxxxx, bar-tavola fredda di xxx Xxxxxxxxxxxxx 0
comune di Segrate, tavola calda- bar presso il polo universitario L.I.T.A., xxx X.xxx Xxxxx, 00
2.12 In caso di aggiunta, sostituzione od eliminazione di un locale appositamente convenzionato come anche direttamente appaltato l’appaltatore non potrà eccepire alcunché, impegnandosi all'eventuale installazione di nuovi terminali per la lettura del “nuovo badge studenti “Carta La Statale” entro il termine di giorni quindici dall'avvenuta comunicazione della sostituzione od aggiunta della nuova mensa.
2.13 L'aggiunta, sostituzione od eliminazione di un locale appositamente convenzionato come anche direttamente appaltato non comporteranno la variazione dei costi economici per la rilevazione degli afflussi così come indicati nell'offerta economica presentata dall’appaltatore.
2.14 L’appaltatore deve garantire per tutta la durata del contratto, la possibilità di consumare pasti secondo le regole di fruizione previste dal successivo articolo 3.7 sia per quanto concerne gli orari di consumo dei pasti, i giorni di utilizzo e le fasce di fruizione del servizio
2.15 L’appaltatore è responsabile del corretto adempimento da parte degli esercizi da questa appositamente organizzati delle condizioni del presente capitolato che li concernono e di cui si fa garante, rimanendo fermo in ogni modo che è l’appaltatore ad assicurare in via esclusiva i rapporti con gli esercizi di cui sopra.
2.16 L’appaltatore dovrà fornire con flusso telematico, così come descritto nel progetto offerta, la rendicontazione dei pasti fruiti da ciascuno studente, i dati forniti dovranno comprendere, tra le altre cose:
-Identificativo studente
-Codice fascia fruizione pasto
-Esercizio presso cui è stato consumato il pasto
-Ora e giorno della prestazione
-Tipo transazione (al fine di individuare le transazioni manuali)
-Eventuale quota pasto in carico all’ateneo
2.17 A richiesta dell’Ateneo, l’appaltatore fornirà, con specifiche da definire, gli strumenti informatizzati che permettano l'elaborazione di statistiche riguardanti l'utilizzo della “Carta La Statale”.
2.18 In caso di mancato funzionamento del sistema informatico dell’appaltatore o per la necessità di sostituzione o mancanza di un badge studenti “carta la Statale”, la ditta dovrà comunque garantire l’erogazione del pasto allo studente avente diritto alle condizioni di privilegio dello studente.
Dovra’ inoltre attivare un sistema sostitutivo (sistema di backup), che consenta, comunque, la rilevazione dei dati relativi al consumo dei pasti, secondo le modalità di cui al presente articolo. L’appaltatore dovrà fornire tali dati su supporto informatico all’Ateneo, e, ove richiesti, i documenti originali da cui risultino i dati stessi. L’appaltatore dovrà inoltre evidenziare in maniera informatizzata le rilevazioni registrate tramite sistema di backup. In caso di mancato funzionamento di uno o più terminali di lettura dei badge studenti “carta la Statale”, sia presso gli esercizi della rete appositamente organizzata come presso una o più mense direttamente appaltate od appositamente convenzionate sarà onere della ditta provvedere a fornire appositi moduli per la contabilizzazione manuale dei pasti e da utilizzarsi sino al ripristino del sistema di lettura informatizzato
2.19 Tutte le spese relative alla fornitura del servizio di cui al presente capitolato sono a carico dell’appaltatore, comprese quelle derivanti da danni - da chiunque cagionati - o da guasti di qualsiasi tipo, cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto dei servizio medesimo, nonché l'installazione di rilevatori presso gli esercizi convenzionati e quant'altro necessario, non avendo la presente elencazione carattere esaustivo.
2.20 L’appaltatore dovrà installare nei locali convenzionati, nelle mensa direttamente appaltate dall’Ateneo o da questo appositamente convenzionate i terminali di rilevazione di cui al presente articolo, attivandoli e rendendoli operativi entro 30 gg. lavorativi dal momento dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, salvo deroghe generali o parziali espressamente autorizzate dall’Ateneo stesso.
Articolo 3 - Caratteristiche del “nuovo badge studenti “Carta La Statale” “La Statale”
3.1 La carta è dotata di:
- banda magnetica
- chip java sul quale risiedono le seguenti applicazioni : emulazione mifare desfire ev1 4k
La stessa può comunicare a contatto secondo lo standard ISO 7816; può comunicare in radiofrequenza secondo lo standard ISO 14443a. Le dimensioni della carta sono standard ISO "credit card size".
Le informazioni che risulta necessario scambiare con eventuali gestori di servizi sono quelle che risiedono sul chip java e non quelle che risiedono sulla banda magnetica.
Sulla Carta risiedono i dati che permettono di identificare lo studente, i dati sono stati scritti nel rispetto delle regole sicurezza e sono accessibile in sola lettura tramite chiavi di accesso al mifare che verranno consegnate all’aggiudicatario. Per scelta organizzativa sulla carta non è possibile scrivere nessuna informazione aggiuntiva.
Le informazioni disponibili per un riconoscimento visivo dello studente presenti sulla carta sono: nome e cognome
codice fiscale fotografia
3.2 In caso di smarrimento di una carta, l’Ateneo darà tempestiva comunicazione all’appaltatore (mediante apposito flusso quotidiano) che provvederà alla disabilitazione immediata dei privilegi dello studente titolare della carta smarrita.
L’Ateneo potrà, successivamente richiedere la riattivazione dei privilegi dello studente. L’appaltatore riattiverà il servizio solo su richiesta dell’ateneo (sempre mediante un apposito flusso dati).
3.3 Ciascun nuovo badge studenti “Carta La Statale” potrà essere utilizzato una o due volte al giorno, anche con profili di fruizione diversi (es.: un pasto gratuito nel turno meridiano ed un pasto a pagamento nel turno serale) negli esercizi appositamente organizzati dalla ditta, come anche nelle mense direttamente appaltate od appositamente convenzionate dall’Ateneo
3.4 Ciascun badge “Carta La Statale” ha durata di setti anni, i dati identificativi dello studente risiedono in maniera permanente sulla carta.
I privilegi invece sono relativi ad un solo anno accademico e sono dotati di data inizio e data fine e sono comunicati di anno in anno.
Nel corso dell’anno potranno essere comunicate variazioni o annullamenti di privilegi, con un apposito flusso dati.
3.5 L’appaltatore, tramite il “nuovo badge studenti “Carta La Statale” “La Statale”, deve essere in grado di poter gestire sin dall'inizio del servizio, tutti i seguenti profili di servizio, cosi come di seguito elencati:
orario turno meridiano dalle 11,30 alle 14,30 orario del turno serale dalle18,30 alle 21,30
1 1 Fx6: Un pasto al giorno a pagamento in prima fascia, turno meridiano dal lunedì al sabato.
2 1 Fx6: Un pasto al giorno a pagamento in seconda fascia, turno meridiano dal lunedì al sabato.
3 1 Fx6: Un pasto al giorno a pagamento in terza fascia, turno meridiano dal lunedì al sabato.
1 2Fx7: Due pasti al giorno a pagamento in prima fascia, tutti i giorni.
2 2Fx7: Due pasti al giorno a pagamento in seconda fascia, tutti i giorni.
3 2Fx7: Due pasti al giorno a pagamento in terza fascia, tutti i giorni.
1 Gx6: Un pasto al giorno gratuito, turno meridiano dal lunedì al sabato.
1Gx6+1Fx8: pasto meridiano gratuito e uno a pagamento in prima fascia dal lunedì al sabato. La domenica e i festivi due pasti a pagamento in prima fascia.
1 Gx6+2Fx8: Un pasto meridiano gratuito e uno a pagamento in seconda fascia. La domenica e i festivi due pasti a pagamento in seconda fascia.
1Gx6+3Fx8: Un pasto meridiano gratuito e uno a pagamento in terza fascia. La domenica e i festivi due pasti a pagamento in terza fascia.
C2x7: Due pasti al giorno al costo del servizio, tutti i giorni.
3.6 Le prestazioni eccedenti il valore consentito (singolo privilegio associato al singolo studente) saranno a carico esclusivo dell'avente diritto (studente) che ne avrà dato corso, che provvederà alla loro regolazione direttamente per contanti al ristoratore, e senza che l’Ateneo possa essere chiamato in causa per pendenze economiche che dovessero sorgere per tale fatto tra l'esercizio convenzionato e l'avente diritto.
3.7 L’appaltatore si farà carico della gestione diretta dei lettori adibiti alla lettura dei Badge “Carta La Statale” compresa la loro manutenzione e tutti gli oneri derivanti dalla loro installazione e funzionamento, nulla escluso, per l'intero circuito (sia i locali in convenzione con l'aggiudicatario come anche i locali mensa in appalto od in convenzione diretta con l’Ateneo).
Articolo 4 ·Obblighi a carico del fornitore del servizio
4.1 L’appaltatore deve impegnarsi affinché tutte le dotazioni informatiche hardware fornite per l'organizzazione ed esecuzione del servizio siano in conformità con le leggi e normative vigenti (DPCM 452/97) e che siano tutte in possesso del marchio "CE" od equivalente.
Articolo 5 ·Caratteristiche dei pasti
5.1 L’appaltatore deve garantire che presso ogni punto di ristoro appositamente organizzato venga somministrato il pasto completo in convenzione al prezzo indicato in offerta, secondo le grammature universali che determinano il fabbisogno medio di una persona adulta e con le caratteristiche sotto elencate:
PASTO INTERO |
Primo piatto |
Secondo piatto caldo o freddo |
Contorno |
Frutta |
Pane, coperto e servizio |
In alternativa potranno essere forniti pasti così composti:
o pizza + mezzo litro acqua + caffé;
o piatto unico + mezzo litro acqua;
o 2 panini+ frutta+ mezzo litro acqua.
I pasti che saranno serviti presso gli esercizi appositamente organizzati dovranno avere valore commerciale compatibile con il prezzo proposto dalla ditta aggiudicataria nella propria
offerta economica. Sarà onere degli esercizi appositamente organizzati esporre all'interno dei locali l'elenco delle portate rientranti nell'accordo di convenzione.
5.2 Per il consumo di pietanze non comprese nei pasti sopra descritti, ma somministrate agli studenti su loro richiesta, sarà il ristoratore a fissare l'eventuale sovrapprezzo ed ad incassarlo direttamente dagli utenti del servizio, senza che per tali casi possa essere opposto all’Ateneo alcunché. L’Ateneo non integrerà il prezzo di pasti per commensali che non risultino autorizzati dallo stesso ad accedere al servizio.
5.3 L’appaltatore deve garantire sia la genuinità degli alimenti somministrati presso i punti di ristoro che la qualità e la quantità delle prestazioni, nonché la loro varietà.
5.4 L’appaltatore dovrà garantire che presso gli esercizi appositamente organizzati, incaricati dell’Ateneo, identificati con apposito tesserino, possano accedere agli stessi per effettuare controlli circa l'efficienza e la regolarità del servizio. In caso di riscontrate difformità nell'esecuzione del servizio gli incaricati dell’Ateneo provvederanno a redigere appositi verbali che saranno quanto prima notificati alla ditta per le proprie contro deduzioni.
Articolo 6 - Revisione del prezzo del servizio
6.1 Il prezzo relativo ad ogni singolo pasto da servirsi presso la rete appositamente organizzata dalla ditta aggiudicataria dell'appalto non potrà essere in alcun caso fatto oggetto di revisione per il primo anno di esecuzione del contratto. Per i successivi anni si procederà alla revisione del prezzo sulla base della variazione degli indici ISTAT riportati dai listini della C.C.I.A.A. di Milano alla voce: "numeri indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, indice generale, Italia." Il mese di riferimento per l'adeguamento agli indici sarà la data di effettivo inizio della gestione del servizio.
Articolo 7 - Disciplina d'uso
7.1 Il pagamento del pasto, consumato nei tempi e orari previsti, avverrà mediante transazione elettronica del valore di riferimento alla fascia di appartenenza dello studente. La parte eccedente quanto consentito dal “nuovo badge studenti “Carta La Statale” sarà regolato immediatamente per contanti dallo studente stesso.
7.2 E' fatto espresso divieto agli esercizi appositamente convenzionati di trasformare il costo del pasto in denaro contante, come anche il trasferimento del valore della transazione su altro supporto, sia esso cartaceo che informatico, di altro soggetto. L’appaltatore è personalmente responsabile dell'osservanza di tale disposizione da parte degli esercizi appositamente organizzati. Ogni violazione della presente disposizione comporterà l'immediata esclusione dell'esercizio che ne avrà dato causa dalla rete di esercizi convenzionati e la sua immediata sostituzione da parte dell’appaltatore con locale dalle medesime caratteristiche e nella medesima zona.
7.3 Il consumo di derrate da parte dell'avente diritto per un valore inferiore a quello previsto per la fascia di appartenenza, cosi come riportato nel “nuovo badge studenti “Carta La Statale”, non dà diritto a resto in denaro. Allo stesso modo il “nuovo badge studenti “Carta La Statale” non può essere utilizzata per scopi diversi dalle prestazioni di mensa di cui al presente capitolato.
Articolo 8- Pagamenti dei corrispettivi. Controversie sulle fatture e rivalse
8.1 Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente capitolato sarà versato mensilmente dall’Ateneo in via posticipata su presentazione di regolare fattura da parte dell’appaltatore.
8.2 Questa amministrazione accetterà esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.
Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG), nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.
8.3 La liquidazione del corrispettivo avverrà, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell’Università del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/2007.
8.4 Le fatture dovranno contenere le seguenti indicazioni: numero totale, per ciascuna fascia di fruizione, dei pasti consumati; corrispettivo totale ottenuto moltiplicando il numero dei pasti fruiti per il costo del pasto così come indicato dalla ditta aggiudicataria nella propria offerta economica detratta la quota a carico dello studente, come determinata dalla propria fascia di appartenenza, al netto dell'I.V.A.
8.5 L'I.V.A. è a carico dell’Ateneo.
8.6 Il corrispettivo come sopra indicato ed i costi dichiarati in offerta dall’appaltatore sono comprensivi di tutte le prestazioni richieste dal contratto e dal presente capitolato che ne costituisce parte integrante. L’appaltatore non potrà pertanto applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio oltre a quanto indicato nella propria offerta di gara.
Articolo 9 - Assicurazioni
9.1 L’appaltatore assume, senza riserva od eccezione alcuna, ogni responsabilità per danni all’Ateneo o a terzi, a persone o cose, che possono derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all’appaltatore stesso o a suo personale in relazione all'esecuzione del servizio di cui al presente capitolato o a cause ad esso connesse.
9.2 A tale scopo l’appaltatore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che l’Ateneo debba essere considerato "terzo" a tutti gli effetti. Il predetto contratto assicurativo dovrà prevedere espressamente la copertura dei rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamento subiti dai fruitori del servizio di ristorazione di cui al presente capitolato. L'assicurazione dovrà essere prestata sino alla concorrenza di massimali, non inferiori ad euro 5.000.000. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all’Ateneo entro la data d'inizio del servizio.
9.3 I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse di cui venisse richiesto il risarcimento all’Ateneo saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’appaltatore.
9.4 In caso di prosecuzione del contratto oltre la data di scadenza inizialmente prevista, l’appaltatore dovrà provvedere al rinnovo della polizza per un ulteriore periodo la cui scadenza è fissata automaticamente alla nuova scadenza contrattuale.
9.5 Ciascun esercizio appositamente organizzato dalla ditta aggiudicataria dovrà inoltre essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura dei rami di rischio di responsabilità civile per danni o per infortuni e per i casi di intossicazione da cibo e bevande, furti, rapine, ed ogni altra causa in cui dovessero incorrere gli utilizzatori del servizio presso tali esercizi, per cause comunque connesse al consumo del pasto.
Articolo 10 - Divieto di cessione del contratto, del credito e di subappalto
10.1 E' fatto espresso divieto all’appaltatore:
a) di cedere in tutto od in parte il contratto relativo all'esecuzione del presente appalto, pena la risoluzione del contratto stesso;
b) di cedere in tutto od in parte, pena la risoluzione del contratto, i servizi che costituiscono oggetto del presente capitolato;
c) di subappaltare, in tutto od in parte, i servizi di cui si compone il contratto, pena la risoluzione dello stesso. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dell’appaltatore per il corretto adempimento delle opere eventualmente affidate a qualsiasi titolo a terzi.
Articolo 11 - Stato dell'arte; trattamento dei dati; verifica del servizio
11.1 L’appaltatore dovrà osservare le regole dello stato dell'arte nell'esecuzione di ogni servizio di cui si compone il contratto e dovrà uniformarsi ad ogni eventuale variazione che dovesse intervenire durante il periodo contrattuale. l servizi oggetto del presente capitolato dovranno essere in ogni caso forniti in modo ottimale e comunque nel rispetto delle normative, regolamenti e direttive concernenti l'esecuzione degli stessi.
11.2 Secondo quanto previsto dalla L. 196/2003, successive modiche ed integrazioni, l’appaltatore, pena risoluzione del contratto stesso, dovrà porre in essere la più stretta osservanza delle norme previste in materia di trattamento dei dati personali e riservati e dovrà altresì garantire che i dati di cui verrà in possesso in conseguenza dell'esecuzione del contratto saranno tutelati e trattati cosi come stabilito dalla normativa stessa e dalle sue successive modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire in costanza di contratto.
11.3 L’appaltatore sarà unica responsabile, senza esclusione alcuna, per quanto concerne l'applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni, negli esercizi appositamente convenzionati.
11.4 A tutti gli effetti di legge si dichiara che non sussistono rischi derivanti da interferenza presso le mense appositamente appaltate dall’Ateneo o da queste appositamente convenzionate. Rimane in ogni caso salva la facoltà per l’appaltatore di chiedere la redazione del documento integrativo di cui al D. Lgs. 81/2008, successive modifiche ed integrazioni.
11.5 L’Ateneo si riserva la facoltà di compiere verifiche sulla corretta esecuzione del contratto. Tale controllo potrà essere effettuato da personale interno all’Ateneo o da personale esterno qualificato ed appositamente designato. Le verifiche del servizio potranno avere carattere periodico o decise a discrezione dell’Ateneo, senza che l’appaltatore possa muovere alcuna eccezione.
L’appaltatore dovrà garantire, senza esclusione alcuna, in qualsiasi giorno ed ora, l'accesso presso ogni spazio in cui si svolge il servizio di cui al presente Capitolato agli incaricati per esercitare le verifiche di cui al presente articolo.
Articolo 12 - Durata del contratto
12.1 La durata dell’appalto è fissata in 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di Avvio del Servizio, con la previsione di una eventuale opzione di proroga per ulteriori 2 (due) anni che verrà facoltativamente valutata dall’Ateneo alla scadenza dei primi tre anni, in funzione dell’andamento del servizio e dell’affidabilità del gestore individuato a seguito della procedura di gara.
Qualora la messa in opera del sistema offerto dall’aggiudicatario richiedesse una fase di start up per la progettazione di dettaglio – analisi – realizzazione e messa in produzione del sistema, verrà eventualmente concordato tra le parti un periodo per la messa a punto del sistema di interscambio dati.
12.2 Non sono ammesse ulteriori forme di proroghe o rinnovo del contratto.
12.3 Al di fuori dell'ipotesi di prosecuzione del contratto di cui sopra, l’appaltatore è comunque tenuto a continuare l'esecuzione dello stesso anche dopo la sua scadenza, anche se dovuta a disdetta, secondo le medesime modalità e tempistiche di cui al presente capitolato e di cui al progetto tecnico presentato per l'organizzazione ed esecuzione del servizio, per tutto il periodo necessario all’Ateneo per procedere a termini di legge al nuovo affidamento del servizio. Per quanto concerne le condizioni economiche della prosecuzione del servizio, esse resteranno invariate, fatti salvi gli adeguamenti eventualmente dovuti e come indicati negli articoli del presente capitolato.
Articolo 13- Oneri fiscali e spese
13.1 Tutte le spese sostenute o da sostenersi in conseguenza della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione del contratto sono e comunque rimangono a totale carico dell’appaltatore, ivi incluse imposte, tasse e spese di stipulazione e registrazione del contratto.
Articolo 14- Cauzione
14.1 L’Appaltatore, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell’esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall’Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all’Amministrazione un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di stipula del contratto. Si precisa che, ai sensi dell’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione prodotta dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Appaltante.
14.2 Si precisa altresì che la cauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016
14.3 La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'Appaltatore degli stati di avanzamento della fornitura in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
14.4 La mancata costituzione della garanzia (art. 103, c. 3) determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria
14.5 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
14.6 In caso di escussione della fideiussione l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.
Articolo 15. Direttore dell’esecuzione del contratto
L’esecuzione del contratto è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione del contratto per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.
Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dall’Appaltante. Inoltre, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal presente capitolato, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.
Articolo 16. Verbale di avvio dell’esecuzione e di avvenuta ultimazione delle prestazioni del contratto
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto sottoscritto dall’Appaltatore.
Al termine del contratto il Direttore dell’esecuzione del contratto, effettuata la verifica di regolarità, redige, in duplice copia, il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto anche dall’Appaltatore. Il Direttore dell’esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 17. Verifica di conformità
Il servizio oggetto del presente capitolato sarà sottoposta a verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono volte a certificare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.
Per le prestazioni continuative del presente appalto, la verifica di conformità in corso di esecuzione sarà effettuata al termine di ogni mese entro 10 giorni dall’ultimazione delle relative prestazioni.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l’Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell’Amministrazione appaltante, diverso dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Sulla base di quanto rilevato, il Direttore dell’esecuzione indica se le prestazioni sono o meno liquidabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, liquidabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.
Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali delle operazioni di verifica di conformità; la certificazione di conformità.
Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell’esecuzione del contratto e sottoscritto dal Responsabile del procedimento, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Articolo 18 - Elezione di domicilio
A tutti gli effetti, a seguito dell'affidamento del contratto di cui al presente Capitolato, l’appaltatore deve eleggere il proprio domicilio in Milano o provincia e dovrà aprire una filiale o sede operativa in Milano o provincia. La mancata apertura delle filiale o sede operativa, attestata da certificazione camerale, entro sessanta giorni dall'avvenuto affidamento del contratto darà facoltà all’Ateneo di risolvere il contratto.
Articolo 19 - Fallimento o morte dell'assegnatario del servizio
19.1 L'assegnatario del servizio si obbliga per sé, per i propri eredi ed aventi causa.
19.2 In caso di fallimento, amministrazione controllata o di qualsiasi altra forma di limitazione dell'attività commerciale ed imprenditoriale dell'assegnatario dovute a norme di legge, il contratto si intende senz'altro revocato e l’Ateneo provvederà a termini di legge.
19.3. In caso di ditta individuale, la morte dell'assegnatario del servizio darà la facoltà all’Ateneo di scegliere, nei confronti ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto.
19.4 Si rimanda a quanto previsto dagli artt. 48 e 106 del D.Lgs. 50/2016, s.m.i, per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto.
Articolo 20 - Definizione delle controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere circa l’applicazione, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto, è da ritenersi competente il Foro di Milano.
Articolo 21 - Autorizzazioni
21.1 L’appaltatore dovrà essere munito, pena la risoluzione del contratto, di tutte le autorizzazioni di legge richieste per l'esercizio dell'attività di cui al presente capitolato. La mancanza di una qualsiasi di dette autorizzazioni dara facoltà all’Ateneo di risolvere il contratto, fatto in ogni caso salvo il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese che dovessero conseguire all’Ateneo per l'affidamento del servizio ad altra società. Sarà onere dell’appaltatore provvedere, senza alcun costo od altro onere per l’Ateneo, ad uniformarsi a tutte le normative che dovessero emanarsi in corso di contratto concernenti le attività di cui al presente capitolato.
21.2 Sarà onere e cura dell’appaltatore verificare che gli esercizi appositamente organizzati siano in possesso di tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di cibi e bevande, rimanendo l’Ateneo espressamente sollevato da ogni responsabilità e conseguenza nei confronti degli utenti del servizio dovesse insorgere nei loro confronti per la mancanza di tali autorizzazioni.
Articolo 22 - Penali
22.1 L’Ateneo si riserva il diritto di applicare a carico della ditta penali variabili da € 200,00 a € 3.500,00, a seconda della gravità dei casi, per ogni infrazione dei patti contrattuali o per ogni operazione eseguita male od in modo imperfetto, o comunque difforme da quanto pattuito, fatto in ogni caso salva la facoltà per l’Ateneo di procedere per il risarcimento del danno patito.
22.2 La misura della penalità sarà stabilita a giudizio insindacabile dell’Ateneo.
22.3 Le infrazioni saranno accertate, ave possibile, in contraddittorio con l’appaltatore tramite suo rappresentante o suo responsabile, od in mancanza, da almeno due funzionari dell’Ateneo che provvederanno ad informare immediatamente tramite apposito verbale l’appaltatore, che entro il termine tassativo di cinque giorni dal suo ricevimento, potrà proporre proprie controdeduzioni.
22.4 Oltre le penalità di cui sopra resta salvo il diritto da parte dell’Ateneo di non procedere al pagamento del compenso corrispondente a prestazioni non eseguite, ovvero eseguite in modo imperfetto.
Articolo 23 – Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante si riserva l’insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per inosservanze di particolare gravità e/o reiterata violazione delle disposizioni del presente Capitolato, di leggi o regolamenti.
La valutazione della gravità dell’inadempimento è di esclusiva competenza della Stazione Appaltante.
È, inoltre, facoltà della Stazione Appaltante procedere alla risoluzione del contratto in particolare qualora:
1) L’Aggiudicatario, diffidata due volte per iscritto, persista nell’inadempienza contrattuale contestata;
2) l’applicazione delle penali previste all’art. 22 raggiunga un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA;
3) il documento unico di regolarità contributiva dell’Aggiudicatario risulti negativo per due volte consecutive;
4) l’Aggiudicatario reiteri l’inadempimento, commettendo più di tre inadempienze di qualsiasi gravità;
5) l’Aggiudicatario ceda il medesimo contratto.
Costituisce, inoltre, causa di risoluzione del contratto, in caso di escussione del deposito di cui al precedente art. 10, il mancato reintegro della medesima garanzia per la quota escussa.
La risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell’Aggiudicatario, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite raccomandata A.R. o per via telematica all’indirizzo pec xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all’incameramento del deposito cauzionale di cui al art. 10, fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
Saranno inoltre a carico dell’inadempiente tutte le spese che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d’appalto.
24. Recesso dell’appaltante ai sensi dell’art. 1 comma 13 del d.l. 95/2012
L’Appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l’Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
25. Norme applicabili
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore presso la Repubblica Italiana.
Articolo 26. Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l’appaltatore si impegna a comunicare all’Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale acceso presso Banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicato anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche, entro 7 giorni dalla relativa accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Nello stesso termine, si impegna a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore provvederà altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si dovrà impegnare ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempienza della propria controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
L’appaltatore si impegna, altresì, ad inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se del caso) e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, un’apposita clausola con cui il subappaltatore (se del caso)/subcontraente:
1. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. relativi al presente appalto identificato con il CIG 714788092B
2. si impegna a dare immediata comunicazione all’Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano della notizia dell’inadempienza della propria controparte agli obblighi della tracciabilità finanziaria.
Ai fini della verifica prevista dal comma 9 dell’art. 3 della legge n. 136/2010 s.m.i., l’appaltatore si impegna ad inviare all’Appaltante copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori (se del caso) e i contraenti della filiera dell’impresa a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, entro il termine di 10 giorni naturali successivi e continui dalla relativa sottoscrizione.
Le comunicazioni di cui al presente articolo dovranno essere effettuate dal legale rappresentante o da soggetto munito di apposita procura.