PROVINCIA SUD SARDEGNA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
GESTIONE STRALCIO EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITÀ
Ufficio Politiche per l’Istruzione e i Servizi Educativi
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato “C” alla determinazione numero 255_ES del 24 giugno 2016
Procedura aperta per l’affidamento mediante RDO su Sardegna CAT del servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità certificata frequentanti gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado della ex provincia di Carbonia Iglesias
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto 3
Articolo 2 – Destinatari del servizio 3
Articolo 3 – Descrizione del servizio 3
Articolo 4 - Obiettivi e finalità 3
Articolo 5 - Risultati attesi 4
Articolo 7 - Funzioni delle parti 4
Articolo 8 - Luogo e termini di esecuzione 6
Articolo 9 - Organizzazione del servizio 6
Articolo 10 – Il coordinatore 6
Articolo 13 - Norme di comportamento del personale 8
Articolo 14 – Prezzo del servizio 8
Articolo 15 - Procedura e criterio di assegnazione 8
Articolo 16 - Affidamento dell’incarico: stipula del contratto 8
Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 9
Articolo 19 - Fatture, pagamenti e rendicontazione 11
Articolo 21 - Controlli e monitoraggio 12
Articolo 22 - Responsabilità 12
Articolo 25 - Risoluzione del contratto 13
Articolo 27 - Documenti vincolanti 14
Articolo 28 - Tutela della privacy 14
Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato disciplina per l'anno scolastico 2015_2016 la gestione del servizio di assistenza educativa specialistica in favore degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104 del 1992 e frequentanti gli istituti di istruzione superiore di secondo grado della provincia di Carbonia Iglesias.
Le norme che regolano il servizio sono, oltre a quelle contenute nel presente capitolato, quelle previste dal Codice Civile e dall’offerta tecnica presentata in gara dall’aggiudicatario e depositata agli atti della Provincia.
Articolo 2 – Destinatari del servizio
Il Servizio di assistenza educativa specialistica è rivolto a coloro che, a seguito di pubblicazione di Avviso approvato con Determinazione dirigenziale numero 109_ES del 7 aprile 2016, abbiano presentato regolare istanza e fossero in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando.
Articolo 3 – Descrizione del servizio
L'assistenza educativa specialistica, rivolta agli studenti con disabilità certificata, è parte fondamentale del processo d’integrazione scolastica. Il diritto all'istruzione si garantisce, infatti, non solo mediante l’apprendimento ma anche grazie a un processo educativo che permetta la piena formazione della personalità dello studente.
L’attivazione di tale servizio consiste nell’affiancamento allo studente con disabilità certificata, di un educatore professionale che svolga la sua attività nel contesto classe. La finalità è quella di garantire l'integrazione scolastica e sociale dello studente assistito, allo scopo di acquisire strumenti che ne migliorino l'autonomia e la comunicazione.
Altra finalità è quella di favorire l'integrazione col gruppo dei pari e facilitare i rapporti con le diverse figure adulte presenti nella scuola. Il personale dell'assistenza educativa specialistica, inserendosi nel progetto globale dello studente, privilegerà gli aspetti più strettamente educativi, lavorando in stretto collegamento con tutti gli attori coinvolti nell'integrazione.
L'educatore non dovrà garantire interventi di assistenza alla persona, in quanto trattasi di prestazioni di competenza scolastica, né tantomeno, incrementare le ore di sostegno didattico.
Articolo 4 - Obiettivi e finalità
La Provincia, attraverso il servizio, si propone il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a. agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti con disabilità certificata nell’ambito scolastico per garantire loro il diritto allo studio
b. garantire il raggiungimento degli obiettivi d’integrazione e autonomia personale e/o sociale, in attuazione del Progetto Educativo Individualizzato (PEI)
c. facilitare l’inserimento e la partecipazione attiva degli studenti con disabilità certificata alle attività svolte dal gruppo classe
d. sostenere gli studenti con disabilità certificata nelle attività di socializzazione e acquisizione di capacità comunicative, volte all’integrazione, alla valorizzazione di abilità personali e all’espressione dei bisogni vissuti
e. fornire ogni altro sostegno di tipo educativo che si ritenga funzionale al raggiungimento dell’integrazione scolastica dello studente con disabilità certificata.
Articolo 5 - Risultati attesi
L’intervento di sostegno a favore dei ragazzi con disabilità certificata è finalizzato al raggiungimento dei seguenti risultati:
− migliorare la qualità di vita degli stessi
− assicurare loro il diritto allo studio
− arricchire le relazioni sociali negli scambi col gruppo dei pari e il corpo docente
− educare e sensibilizzare i ragazzi alla cultura dell’accoglienza
− raggiungere, ove possibile, una progressiva autonomia spazio-temporale
Articolo 6 - Durata
Il servizio avrà la durata di un anno scolastico a partire dal mese di settembre 2016 e fino al mese di giugno 2017 secondo il calendario scolastico
Articolo 7 - Funzioni delle parti
A. Funzioni in capo all'Ente provincia
La funzione di controllo sull’operato del contraente e la cura dei rapporti con scuola, famiglia e neuropsichiatria infantile del distretto territoriale di appartenenza, sono svolte dall’equipe H della Provincia. Essa svolgerà, inoltre, le seguenti funzioni:
− supervisione e monitoraggio dell’attività del contraente
− verifica e valutazione del servizio, anche mediante l'utilizzo di idonei indicatori di qualità
− partecipazione, ove ritenuto necessario, ai consigli di classe e alle riunioni del GLH d’istituto
− comunicare, previo accordo con i Dirigenti scolastici interessati, il “Piano Operativo” del servizio stesso, comprensivo delle seguenti indicazioni:
⋅ scuole in cui attivare il servizio
⋅ numero studenti da assistere
La Provincia, si riserva il diritto di chiedere all’appaltatore la sostituzione del personale ritenuto non idoneo per comprovati motivi, senza oneri aggiuntivi a suo carico.
La Provincia, si riserva di non procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, nel caso di intervenute modifiche normative in materia di riordino degli Enti locali con particolare riferimento alle province
B. Funzioni in capo all’aggiudicatario
Il contraente, nell’ambito del servizio di assistenza educativa specialistica, curerà prevalentemente la gestione del personale per l’aspetto tecnico-organizzativo e in particolare svolgerà le seguenti funzioni:
− garantire l’attuazione del progetto presentato in sede di gara d’appalto
− attenersi al Piano Operativo di cui al punto A) nel rispetto del calendario scolastico regionale e di quello di ciascun istituto, che potrà, in corso d’opera, essere suscettibile
di adeguamenti per mutate esigenze assistenziali degli studenti, sempre previa
comunicazione scritta da parte dell'Ente Provincia e in accordo con le istituzioni scolastiche coinvolte
− assicurare il servizio, esclusivamente mediante l’impiego di personale munito dei
requisiti prescritti dalla legislazione vigente nonché dei titoli/requisiti prescritti nel successivo articolo 9, assumendosi al riguardo ogni responsabilità, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni anche di ordine penale. Deve inoltre assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio oggetto dell’appalto sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, igienico-sanitario e organizzativo, prendendo in carico ogni responsabilità in caso di infortuni e danni arrecati a terzi o all'Amministrazione appaltante
− organizzare incontri periodici pianificati con scuola, famiglia e referenti provinciali per la
programmazione e aggiornamento dei progetti d’intervento educativo
− impiegare il personale selezionato, garantendo nel periodo di gestione del servizio la continuità educativa, attraverso l’individuazione di personale stabile per tutta la durata
dell’appalto
− collaborare con l’equipe H della Provincia, accogliendo inviti e suggerimenti volti al miglioramento della gestione del servizio
− segnalare, all’equipe H della Provincia, qualsiasi problema che possa influire sul rapporto contrattuale - provvedimenti di carattere straordinario, come la risoluzione del
contratto con l’educatore, la temporanea sospensione del servizio, ecc.
− comunicare, entro 48 ore, nel caso in cui gli operatori per cause di forza maggiore (malattia, gravidanza o infortunio) si trovino nell’impossibilità di svolgere regolarmente le proprie funzioni
− garantire che il personale addetto al servizio sia coperto da polizza assicurativa (infortuni ed RCA) per tutte le attività che essi svolgono
− controllare l'attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.)
− nel caso in cui gli studenti risultassero assenti per periodi medio/lunghi in maniera programmata, gli operatori non devono prestare servizio. Solo a fronte di un’assenza
improvvisa, sarà riconosciuta alla cooperativa il pagamento della prima ora del giorno dell’assenza. Sarà cura del soggetto aggiudicatario verificare le motivazioni e la durata dell’assenza, comunicando successivamente l’eventuale sospensione del servizio. Le modalità di recupero ore saranno concordate sempre con l’Amministrazione provinciale
− redigere trimestralmente una relazione da consegnare all’equipe H della Provincia, circa
lo stato di svolgimento del servizio. A tale relazione dovranno essere allegati i progetti personalizzati per ogni studente con disabilità certificata, con indicazione degli interventi effettuati e degli obiettivi raggiunti nel rispetto di ciò che stabilisce il progetto iniziale e il presente capitolato
− predisporre una relazione finale riepilogativa sulla realizzazione del progetto.
Articolo 8 - Luogo e termini di esecuzione
Il servizio dovrà essere svolto nei locali del plesso scolastico frequentato dallo studente, all'interno della classe di appartenenza e/o nei luoghi esterni alla scuola in cui si prevedano attività scolastiche, secondo quanto concordato tra l’equipe H dell’Amministrazione provinciale e l'istituzione scolastica e nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate nel PEI e nel POF.
Articolo 9 - Organizzazione del servizio
L’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, dovrà essere realizzato tramite l’impiego delle seguenti figure professionali:
a. numero 1 coordinatore: in possesso di una laurea in pedagogia, scienze dell’educazione o lauree equipollenti con esperienza minima biennale (2 anni) in qualità di coordinatore di servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili
b. numero 1 psicologo: in possesso di laurea in psicologia con iscrizione all’albo - Sezione A - e esperienza minima biennale (2 anni) in qualità di psicologo di servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili
c. educatori professionali in possesso:
⋅ di diploma di scuola media superiore a indirizzo educativo con almeno cinque anni (5 anni) di esperienza lavorativa in qualità di educatore in servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili
⋅ di una qualifica di educatore professionale riconosciuta dallo Stato o dalla Regione con esperienza minima quadriennale (4 anni) in qualità di educatore di servizi educativi rivolti a ragazzi disabili
⋅ di laurea in pedagogia o scienze dell’educazione con esperienza minima biennale (2 anni) in qualità di educatore in servizi educativi rivolti ai ragazzi disabili.
Gli educatori dovranno possedere, inoltre specializzazioni nella gestione di patologie a forte impatto nel territorio quali: disturbi pervasivi dello sviluppo, del comportamento e dell’apprendimento.
A ciascuno studente con disabilità certificata deve garantirsi un monte ore minimo settimanale da attribuirsi durante la fase conoscitiva e in relazione all'intervento da attuarsi.
Il servizio da organizzarsi a favore di un numero di studenti pari a 85 dovrà attuarsi nel rispetto del calendario scolastico regionale e di ciascun istituto.
Articolo 10 – Il coordinatore
Il coordinatore deve:
− avere la responsabilità dell'intera attività progettuale
− predisporre, in collaborazione con i referenti della Provincia, l'organizzazione del servizio
(tempistica degli incontri, modalità di comunicazione, strumenti, tempi di verifica e valutazione), pianificando gli interventi e il lavoro degli operatori
− fungere da raccordo tra gli operatori, la ditta aggiudicataria e l'Amministrazione
provinciale in relazione a possibili problematiche connesse agli attori coinvolti nel progetto
− organizzare e partecipare agli incontri con le famiglie e con la scuola, volti alla predisposizione del progetto educativo individualizzato e al monitoraggio dell’attività
educativa all’interno della classe
− monitorare l’attività svolta dagli educatori e, se necessario, prevedere modifiche in itinere del progetto educativo per adattarlo alle esigenze dello studente garantendo:
⋅ nei tempi fissati, la presentazione delle relazioni periodiche e di quella finale
⋅ l’attuazione del progetto presentato in sede di gara d’appalto.
Articolo 11 – Lo psicologo
In collaborazione con il coordinatore del servizio e con gli educatori, lo psicologo avrà il compito di:
− partecipare agli incontri con la scuola e con la famiglia per l’individuazione delle necessità
educative e sociali dello studente con disabilità certificata
− effettuare, se necessario, in accordo con scuola e famiglia, osservazioni all’interno del gruppo classe per la conoscenza dello studente e delle sue problematiche
− partecipare alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per ciascuno studente con disabilità certificata in accordo con l’educatore, il coordinatore, la scuola e la
famiglia
− monitorare l’attività svolta dagli educatori e, se necessario, prevedere modifiche in itinere del progetto educativo per adattarlo alle esigenze dello studente
− garantire l’attuazione del progetto presentato in sede di gara d’appalto.
Articolo 12 – L’educatore
Ciascun educatore, collabora alla stesura e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PEI, nei confronti dello studente con disabilità certificata assegnatogli, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti e attraverso le attività di seguito riportate:
− assistenza all’autonomia, intesa come intervento finalizzato a mantenere e sviluppare le
capacità individuali di ciascuno studente diversamente abile in relazione all’impegno connesso con l’attività scolastica. Tale intervento mira al consolidamento di corrette condotte d’azione negli atti fondamentali - esplorazione dell’ambiente scolastico, orientamento e uso di strumenti protesici, ecc
− assistenza alla comunicazione, intesa come intervento volto, mediante tecniche, strumenti
e comportamenti adeguati a sostenere e ampliare le capacità relazionali facilitando l’aspetto della comunicazione, trasferendo i contenuti nella forma linguistica più naturale e comprensibile allo studente. Il tutto allo scopo di garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici e educativi proposti dalla scuola, e al contempo sviluppare soddisfacenti relazioni col gruppo dei pari e degli adulti presenti nella comunità scolastica. Le modalità di intervento devono essere flessibili e personalizzate, in relazione alle differenti manifestazioni dei bisogni individuali e delle indicazioni fornite dai servizi specialistici di riferimento
− garantire l’attuazione del progetto presentato in sede di gara d’appalto
L’attività degli educatori deve essere espletata in modo da consentire:
− l’elaborazione per ogni studente di un progetto educativo individualizzato diretto a contribuire alla realizzazione del PEI in accordo con i docenti di classe, gli operatori socio
sanitari e la famiglia
− l’analisi e la valutazione dei risultati conseguiti con l’attuazione dell’intervento educativo
− la conferma o la riformulazione del PEI, allo scopo di adeguare le azioni ai bisogni dello studente
− la collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel progetto di assistenza educativa specialistica
− la partecipazione ai momenti di programmazione e verifica relativi al percorso di ciascuno studente alunno.
Articolo 13 - Norme di comportamento del personale
Al personale, è fatto assoluto divieto accettare compensi di qualsiasi natura essi siano, da parte degli utenti, in cambio delle prestazioni effettuate.
La non osservanza delle disposizioni di cui al presente capitolato, le gravi inadempienze e le irregolarità commesse nel corso dell’intervento professionale, dà facoltà all’Ente, con semplice richiesta motivata, di esigere l’allontanamento del personale.
In ogni caso l’Ente, può ricusare motivatamente un operatore proposto dall’impresa, richiedendone la sostituzione, previa opportuna possibilità di contestazione fornita all’impresa aggiudicataria e esame delle relative controdeduzioni.
Articolo 14 – Prezzo del servizio
L’importo a base di gara dell’appalto, per l’attuazione del servizio, è pari a euro 202.000,00 (duecentoduemila virgola zero zero). Tale somma è da intendersi oltre IVA al 4% ai sensi di legge. Il contraente assume l’obbligo di eseguire il servizio al prezzo globale indicato nell’offerta presentata in gara. Tale importo è comprensivo di emolumenti e ogni altro onere previsto dal CCNL nonché le spese di gestione e ogni altra spesa prevedibile e/o non prevedibile.
Articolo 15 - Procedura e criterio di assegnazione
La gara è da espletarsi mediante procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo numero 50 del 2016.
Sono ammesse a partecipare alla gara le sole cooperative sociali di tipo “A” (ex legge 8 novembre 1991 numero 381), i loro consorzi già costituiti e/o costituendi, i raggruppamenti temporanei fra dette cooperative, purché siano iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali istituito con la Legge Regionale numero 16 del 22 aprile 1997, presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.
Articolo 16 - Affidamento dell’incarico: stipula del contratto
L’Amministrazione procederà, a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara, a affidare l’incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblico amministrativa con il prestatore di servizi aggiudicatario.
All’uopo si precisa che l’aggiudicatario ha l’obbligo di produrre, entro e non oltre il termine comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti, la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto e in particolare:
1. cauzione definitiva
2. certificazione Legge numero 68 del 1999
3. certificato C.C.I.A.A. in originale o copia conforme con l’indicazione dello stato di non fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata e con la dicitura di cui all’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 252 del 1998
4. versamento spese contrattuali di segreteria e di registrazione, marche da bollo da euro 14,62 il cui numero che verrà comunicato dall’Ufficio Appalti e Contratti. Si precisa inoltre che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario sia esente dall’obbligo di pagare l’imposta di bollo o altre, sarà suo onere presentare l’autocertificazione recante l’indicazione delle norme di legge che prevedono tali esenzioni
5. ogni altro documento eventualmente richiesto dall’Ufficio Appalti e Contratti dell’Amministrazione provinciale.
Tutte le spese contrattuali, incluse quelle di segreteria, quelle relative all’acquisto dei valori bollati e quelle di registrazione saranno a carico dell’aggiudicatario.
L’Ufficio Appalti e Contratti provvederà a comunicare per iscritto la data e la sede in cui avverrà la stipula del contratto, con l’avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
La provincia di Carbonia Iglesias, qualora ricorressero ragioni di urgenza, si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del servizio, nelle more della stipula del contratto.
La Provincia si riserva, inoltre, di non procedere all'affidamento del servizio di cui all'oggetto, nel caso di intervenute modifiche normative in materia di riordino degli Enti locali con particolare riferimento alle province
Articolo 17 – Garanzie
Garanzia provvisoria: l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, corrispondente al 2% dell'importo complessivo d’appalto.
Garanzia definitiva: l’aggiudicatario è obbligato a costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo 50 del 2016.
Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, numero 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 numero 217, l’appaltatore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, dedicati, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui sopra, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro, relative a lavori, servizi e forniture pubbliche, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
L’eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l’obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti.
Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP. Detto codice potrà essere inserito nello spazio riservato alla causale.
L’appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell’appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all’appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore all’atto di stipula del contratto dovrà dichiarare espressamente di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 2010, come modificata dalla Legge 217 del 2010.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne da immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136 del 2010, come modificata dalla Legge 217 del 2010.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.
Articolo 19 - Fatture, pagamenti e rendicontazione
La provincia di Carbonia Iglesias corrisponderà al contraente per le prestazioni eseguite, la somma complessiva corrispondente all’offerta indicata in gara, in mensilità posticipate dietro presentazione, all’Ufficio politiche per l’istruzione e i servizi educativi, di regolare fattura delle attività effettivamente svolte. La rendicontazione, presentata con cadenza mensile, sottoscritta dal rappresentante legale della cooperativa, dovrà contenere i seguenti documenti:
− la fattura in originale
− il modulo di riepilogo relativo alle attività svolte dagli educatori, dal quale si evincono i giorni, le ore e le attività svolte, in favore di ciascuno studente in carico
− il modulo di riepilogo relativo alle attività svolte dallo psicologo e dal coordinatore
− il modulo per la rintracciabilità delle prestazioni equiparabile a un registro di classe, controfirmato dal docente presente in aula durante le ore in cui l’educatore svolge il
proprio servizio in affiancamento allo studente con disabilità certificata
− prospetto riepilogativo delle ore complessive di attività svolte dell’equipe - distinte tra educatori, coordinatore e psicologo - con l’indicazione delle ore che residuano, in riferimento a quanto stabilito da capitolato
− copia dei bonifici bancari o postali e/o assegni, relativi ai movimenti in uscita dal conto
corrente dedicato, bancario o postale, attestanti le spese sostenute per la realizzazione del servizio di assistenza educativa specialistica (stipendi, onorari vari per relatori ecc.) - vedi articolo 18 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura al protocollo dell'Ente, previo controllo della regolarità contributiva (DURC) e riscontro della regolare esecuzione delle attività svolte e solo successivamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Autonoma della Sardegna
Nell’ipotesi in cui i rendiconti trasmessi siano incompleti la Provincia potrà chiedere l’integrazione della documentazione, in tal caso il termine predetto rimane sospeso.
La mancata presentazione della relazione, la non rispondenza delle attività svolte al progetto e a quanto previsto nel presente capitolato, comporterà la temporanea sospensione dei pagamenti.
Articolo 20 - Divieti
E’ fatto espresso divieto all’appaltatore di:
− sospendere l’esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali con la stazione appaltante
− cedere il contratto - esso non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto
aggiudicatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui l’aggiudicatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all’aggiudicatario il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura a evidenza pubblica e al risarcimento del danno.
Articolo 21 - Controlli e monitoraggio
La stazione appaltante, a mezzo dei suoi dipendenti e funzionari, ma anche avvalendosi di soggetti terzi muniti di specifico mandato, si riserva, con ampia e insindacabile facoltà e senza che l’aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche, controlli e ispezioni di carattere amministrativo e contabile sullo stato di attuazione del programma di lavoro e sull’osservanza di tutte le disposizioni di legge e del presente Capitolato.
L’attività di controllo e monitoraggio della fase esecutiva di gestione del servizio, potrà essere svolta anche a mezzo di ispezioni, sopralluoghi e verifiche finalizzate a accertare la diligenza nell’esecuzione e la conformità dell’attività svolta alle previsioni del presente capitolato speciale e dell’offerta tecnica.
L’appaltatore dovrà fornire con immediatezza i dati necessari per gli adempimenti di monitoraggio garantendo una condotta collaborativa e disponibile.
Qualora alla stazione appaltante non pervengano i dati necessari al monitoraggio entro i termini dalla stessa stabiliti, sarà sospesa l’erogazione del finanziamento per le spese sostenute nel periodo di riferimento.
Qualora dal controllo qualitativo e quantitativo il servizio dovesse risultare non conforme al Capitolato o al contratto, l’aggiudicatario dovrà provvedere a eliminare tempestivamente le disfunzioni rilevate e comunicate dall’Amministrazione.
Nei casi di particolare grave recidiva la Provincia procederà alla contestazione e, ove necessario, alla risoluzione del contratto.
L’appaltatore sarà responsabile della conservazione di tutta la documentazione originale, la quale dovrà essere vidimata dall’Amministrazione Provinciale.
Articolo 22 - Responsabilità
L’appaltatore è l’unico responsabile di tutti i danni cagionati alla Provincia e a terzi in ragione dell’esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti sia a causa dei mezzi utilizzati.
L’appaltatore, all’uopo, dichiara espressamente fin da ora di sollevare la Provincia da ogni responsabilità al riguardo e, a tale scopo, dichiara di obbligarsi a produrre, laddove richiesta, una o più polizze assicurative che tengano indenne la stazione appaltante.
Le polizze di cui al precedente periodo, se richieste, dovranno essere accese prima dell’inizio delle attività, dovranno recare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e dovranno coprire l’intero periodo dell’appalto fino al completamento del servizio.
Articolo 23 - Penali
La parziale mancata esecuzione delle attività oggetto del servizio, l’inosservanza dei livelli di qualità e, in generale, l’inadempimento non grave degli obblighi previsti nel presente capitolato, nell’offerta tecnica e nel contratto darà luogo all’applicazione, da parte della stazione appaltante, di penali come di seguito indicate, fermo il maggior danno a sensi articolo 1382 del Codice Civile.
L’applicazione delle penali non solleva l’aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare da colpa dello stesso.
Per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave delle prestazioni, accertato dalla stazione appaltante e comunicato all’appaltatore, verrà applicata una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo del contratto.
Le somme computate a titolo di penale verranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.
L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta trasmessa dalla Provincia.
Articolo 24 - Subappalto
Il Subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’articolo 105 del Decreto legislativo 50 del 2016.
Articolo 25 - Risoluzione del contratto
L’Amministrazione può risolvere unilateralmente il contratto per comprovata incapacità del contraente a eseguirlo, per grave negligenza nell’effettuare il servizio. In tal caso si procederà all’incameramento della cauzione di cui si tratterà al bando di gara.
Il venir meno dei requisiti di base, durante lo svolgimento del servizio, in capo all'aggiudicatario comporterà l'immediata risoluzione del contratto.
E’ riconosciuta al contraente la facoltà di recedere dal contratto, con un preavviso di almeno 30 giorni, qualora per motivi indipendenti dalla propria volontà non possa realizzare in toto il progetto. In tal caso la Provincia riconoscerà al contraente il compenso per le prestazioni effettivamente svolte. Non è previsto il riconoscimento di alcun indennizzo.
Qualsivoglia procedura prefallimentare e/o fallimentare da parte dell'aggiudicatario comporteranno l'immediata risoluzione del contratto.
L'impresa assegnataria si impegna a non utilizzare, in alcun caso, le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata, se non con il consenso dell'interessato o di chi ne esercita la potestà parentale.
Articolo 26 - Recesso
L’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e fino al termine del servizio per giusta causa e per sopraggiunti motivi di interesse pubblico.
La facoltà di recesso verrà esercitata mediante l’invio di apposita comunicazione scritta per mezzo di lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire alla controparte almeno 30 giorni prima dalla data di recesso.
In tal caso l’Amministrazione provinciale si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità di ammontare corrispondente alla somma dovuta per le prestazioni già eseguite al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestato dal verbale di verifica delle prestazioni svolte, redatto dall’Amministrazione.
Articolo 27 - Documenti vincolanti
Costituiscono documenti vincolanti per l’Amministrazione, per gli offerenti nonché per l’aggiudicatario i seguenti documenti, il cui contenuto le parti dovranno conoscere e rispettare integralmente:
− il bando di gara
− il disciplinare di gara
− il capitolato speciale d’appalto
− i moduli
− la documentazione amministrativa
− l’offerta tecnica
− l’offerta economica.
Articolo 28 - Tutela della privacy
Dovrà essere garantito il rispetto della normativa in tema di riservatezza dei dati e del disposto del decreto legislativo 196 del 2003. L'aggiudicatario e gli operatori addetti al servizio, saranno tenuti alla tutela della privacy dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto pertanto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.
Carbonia, lì 24.06.2016
Il Dirigente
x.xx Dott.ssa Speranza Schirru