A CURA DI ANCI schema di ACCORDO di PARTENARIATO per la disciplina delle attività di accoglienza diffusa ai sensi dell’Ordinanza di Protezione Civile
A CURA DI ANCI
schema di
ACCORDO di PARTENARIATO
per la disciplina delle attività di accoglienza diffusa
ai sensi dell’Ordinanza di Protezione Civile
n. 881/2022
Modello D
ACCORDO DI PARTENARIATO
Art. 1 – (Oggetto e finalità dell’Accordo)
Il presente accordo è finalizzato a dare accoglienza diffusa ed attività di accompagnamento ai soggetti, di cui al successivo articolo 3, in attuazione dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 881/2002 e dell’Avviso richiamato in Premessa.
Oggetto del presente accordo è lo svolgimento delle misure di accoglienza diffusa e le misure di accompagnamento per l’integrazione e per l’autonomia delle persone sfollate, di cui al paragrafo 2 dell’Avviso pubblicato dal Dipartimento della Protezione Civile, indicato in Premessa, che – pur non allegato al presente accordo – è da intendersi parte integrante dello stesso.
Art. 2 – (Soggetti beneficiari e durata dell’accoglienza diffusa)
Il presente accordo è rivolto ad un numero complessivo di soggetti beneficiari pari ad …..
La durata delle attività di accoglienza diffusa terminerà alla data del 31 dicembre 2022, salvo diversa previsione da parte del Dipartimento della Protezione Civile.
Al termine del periodo di accoglienza di cui al comma 2, in caso di necessità di prolungare l’accoglienza dei beneficiari, ogni attività e intervento, ivi incluso il trasferimento degli stessi presso differente misura alloggiativa, è di competenza dei soggetti partner del privato sociale.
Art. 4 – (Impegni comuni delle Parti)
Le Parti con la sottoscrizione del presente accordo assumono gli impegni di comportarsi secondo buona fede e leale cooperazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
Ciascuna Parte, in relazione alle finalità del presente accordo, si impegna a comunicare senza indugio qualsiasi circostanza o informazione, idonea a pregiudicare, rallentare e/o comportare il parziale inadempimento dell’accordo medesimo.
Art. 5 – (Impegni del privato sociale)
I soggetti partner del privato sociale con la sottoscrizione del presente accordo assumono i seguenti impegni:
informare periodicamente e puntualmente il Comune partner delle presenze di beneficiari sul territorio ai fini delle prerogative istituzionali dello stesso.
individuare e comunicare formalmente il soggetto Capofila responsabile dell’eventuale aggregazione;
prestare la fideiussione, conformemente a quanto stabilito dall’Avviso;
comunicare senza indugio al Comune partner l’eventuale necessità di sostituzione di un membro del partenariato, con altro soggetto in possesso dei requisiti di partecipazione, stabilito dall’Avviso, al fine della relativa autorizzazione;
svolgere le attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento secondo le modalità e gli indicatori rappresentati in seguito alla firma della convenzione;
realizzare le attività di monitoraggio periodico e di rendicontazione delle attività e delle spese, nel rispetto di quanto stabilito dall’Avviso;
individuare il soggetto – in possesso dei necessari requisiti di onorabilità ed indipendenza, nonché di professionalità tecnica – cui affidare le attività di controllo amministrativo e gestionale in relazione alle attività svolte dal partenariato, in conformità a quanto stabilito dall’Avviso;
garantire il rispetto della normativa, statale e regionale, generale e di settore, applicabile alle attività di accoglienza diffusa e di accompagnamento, con particolare riguardo alle misure in materia di responsabilità sociale degli enti, di tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro, sulla tracciabilità dei flussi finanziari e in materia di trasparenza e di anticorruzione;
Art. 6 – (Impegni dell’ente locale)
Il Comune con la sottoscrizione del presente accordo assume i seguenti impegni:
collaborare con i Commissari delegati, di cui all’Ordinanza richiamata in Premessa, anche per il tramite delle sedi di raccordo istituite a livello regionale (Unità di crisi/Cabine di regia regionali), per il coordinamento delle attività oggetto del presente accordo con le altre forme di accoglienza previste dalla vigente disciplina di settore;
emanare tempestivamente – ricorrendone i presupposti – le autorizzazioni, i provvedimenti e gli atti, variamente denominati, necessari e/o funzionali alle attività oggetto del presente accordo;
Art. 7 – (Monitoraggio periodico e rendicontazione)
I soggetti partner del privato sociale svolgono l’attività di monitoraggio periodico delle attività svolte e, sulla base delle attività di controllo, indicate al precedente articolo 5, svolte dal soggetto incaricato, emettono i documenti contabili per la richiesta dei contributi loro spettanti, in applicazione dell’Ordinanza più volte richiamata in Premessa.
Art. 8 – (Revoca del contributo e risoluzione dell’accordo)
Nelle ipotesi di revoca del contributo, stabilite dall’Avviso, più volte richiamato in Premessa, il presente accordo è da intendersi automaticamente risolto, senza che l’ente locale contesti formalmente agli enti partner del privato sociale l’inadempimento al presente accordo.
Art. 9 (Protezione dei dati)
(clausola standard)
Art. 10 (Foro competente)
(clausola standard)
Art. 11 (Modifiche ed integrazione dell’accordo e norme di rinvio)
Il presente accordo potrà essere modificato ed integrato sulla base di espressa e concorde volontà delle Parti, fatte salve modifiche automatiche dello stesso, in forza di provvedimenti legislativi e amministrativi sopravvenuti, ai sensi dell’art. 1339 codice civile.
Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina, statale e regionale, nonché le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.