CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DEL LAVORO
DELL’INDUSTRIA TURISTICA
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FILCAMS - CGIL FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA FISASCAT - CISL ASSOCIAZIONE ITALIANA CONFINDUSTRIA ALBERGHI UILTuCS
PROPRIETÀ RISERVATA
Federturismo Confindustria e le Associazioni ad essa aderenti, Associazione Italiana Confindustria Alberghi e Filcams-CGIL, Fisascat-CISL, Uiltucs-UIL, a piena e totale tutela del testo contrattuale, ne inibiscono la riproduzione totale o parziale, riservan- dosi ogni azione a tutela dei propri diritti.
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A Xxxxxxxx Xxxxxxx
SOmmARIO
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PARTE GENERALE . . . . . . . .
PREmESSA AL CCNL . . . . . . . .
Governance del settore . . . . . . . .
TITOLO I – VALIDITÀ, SFERA DI APPLICAZIONE E INSCINDIBILITÀ DELLE NORmE CONTRATTUALI . . . .
Articolo 1 - Validità, sfera di applicazione e inscindibilità delle norme contrattuali » 33
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Articolo 2 . . . . . . . .
TITOLO II – RELAZIONI SINDACALI . . . . .
CAPO I – LIVELLO NAZIONALE . . . . . .
Articolo 3 - Confronto istituzionale . . . . . .
Articolo 4 - Diritti di informazione . . . . . .
Articolo 5 - Pari opportunità . . . . . . .
Articolo 6 - Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica E.B.I.T. . Articolo 7 - Finanziamento . . . . . . .
Articolo 8 - Sostegno al reddito . . . . . .
Articolo 9 - Statuto tipo . . . . . . .
Articolo 10 - Regolamento tipo . . . . . .
Articolo 11 - Procedure di composizione e conciliazione delle controversie CAPO II – LIVELLO TERRITORIALE . . . . . .
Articolo 12 - Diritti di informazione . . . . . .
Articolo 13 - Livello aziendale . . . . . .
Articolo 14 - Utilizzo degli impianti . . . . . .
Articolo 15 - Politica attiva del lavoro . . . . .
Articolo 16 - Enti Bilaterali Territoriali dell’Industria Turistica . . Articolo 17 - Centri di servizio . . . . . .
CAPO III – CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO . . .
Articolo 18 - Contrattazione integrativa territoriale . . . .
Articolo 19 - Elementi economici integrativi . . . . .
Articolo 20 - Indicatori . . . . . . .
CAPO IV – LIVELLO AZIENDALE . . . . . .
Articolo 21 - Diritti di informazione . . . . . .
Articolo 22 - Contrattazione integrativa aziendale . . . .
Articolo 23 - Premio di risultato . . . . . .
Articolo 24 - Elemento di garanzia retributiva . . . .
CAPO V – ATTIVITÀ SINDACALE . . . . . .
Articolo 25 - Delegato aziendale . . . . . .
Articolo 26 - Dirigenti sindacali . . . . . .
Articolo 27 - Rappresentanza sindacale unitaria . . . .
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Articolo 28 - Permessi sindacali . . . . . .
Articolo 29 . . . . . . . . .
Articolo 30 . . . . . . . . .
Articolo 31 - Diritto di affissione . . . . . .
Articolo 32 - Assemblea . . . . . . .
Articolo 33 - Referendum . . . . . . .
Articolo 34 - Norme generali . . . . . . .
Articolo 35 - Contributi sindacali . . . . . .
TITOLO III – CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE . . .
Articolo 36 - Classificazione professionale del personale . . .
Articolo 37 . . . . . . . . .
Articolo 38 - Passaggi di qualifica . . . . . .
Articolo 39 - Mansioni promiscue . . . . . .
TITOLO IV – mERCATO DEL LAVORO . . . . .
Premessa . . . . . . . . .
CAPO I – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE . . .
Articolo 40 - Disciplina generale . . . . . .
Articolo 40 bis- Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Articolo 41 - Apprendistato in cicli stagionali . . . .
Articolo 42 - Formazione . . . . . . .
Articolo 42 bis – Piano formativo . . . . . .
Articolo 43 – Trattamento normativo e welfare . . . .
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CAPO II – APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE . .
Articolo 44 - Disciplina del rapporto . . . . . .
CAPO III – LAVORO A TEMPO PARZIALE . . . . .
Articolo 45 - Disciplina del rapporto . . . . . .
Articolo 46 - Disciplina delle clausole flessibili ed elastiche . . Articolo 47 - Clausole flessibili . . . . . .
Articolo 48 - Clausole elastiche . . . . . .
Articolo 49 - Recesso clausole flessibili e clausole elastiche . . Articolo 50 - Part-time week-end . . . . . .
CAPO IV – AZIENDE DI STAGIONE . . . . . .
Articolo 51 - Numero di lavoratori assumibili . . . .
Articolo 52 - Riposi compensativi e proroga del contratto . . .
Articolo 53 - Diritto di precedenza . . . . . .
CAPO V – LAVORO EXTRA E DI SURROGA . . . . .
Articolo 54 - Lavoro extra e di surroga . . . . .
CAPO VI – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO. . . . . .
Articolo 55 - Lavoro a tempo determinato . . . . .
Articolo 56 - Diritto di precedenza . . . . . .
Articolo 57 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato . . Articolo 58 - Informazione . . . . . . .
CAPO VII – TELELAVORO . . . . . . .
Articolo 59 - Telelavoro . . . . . . .
CAPO VIII – FLESSIBILITÀ E OCCUPAZIONE . . . .
Articolo 60 – Flessibilità e occupazione . . . . .
CAPO IX – TERZIARIZZAZIONE . . . . . .
Articolo 61 - Modalità . . . . . . .
CAPO X – ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA . . .
Articolo 62 . . . . . . . . .
CAPO XI – LAVORATORI STRANIERI . . . . .
Articolo 63 - Lavoratori stranieri . . . . . .
Articolo 64 - Diritto di precedenza . . . . . .
Articolo 65 - Convenzioni . . . . . . .
Articolo 66 - Ricongiungimento familiare . . . . .
TITOLO V – RAPPORTO DI LAVORO . . . . .
CAPO I – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO . .
Articolo 67 - Assunzione . . . . . . .
CAPO II – PERIODO DI PROVA . . . . . . .
Articolo 68 - Disciplina . . . . . . .
CAPO III – DONNE E MINORI . . . . . . .
Articolo 69 - Disciplina . . . . . . .
CAPO IV – ORARIO DI LAVORO . . . . . .
Articolo 70 - Orario normale settimanale . . . . .
Articolo 71 - Riduzione dell’orario . . . . . .
Articolo 72 - Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero . . .
Articolo 73 - Regimi di deroga in materia di orari e riposi ai sensi dell’art. 17 D. Lgs. 66/2003 . . . . . . .
Articolo 74 - Distribuzione dell’orario settimanale . . . .
Articolo 75 - Affissione dell’orario . . . . . .
Articolo 76 - Flessibilità . . . . . . .
Articolo 77 - Diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo . Articolo 78 - Orario di lavoro degli adolescenti . . . .
Articolo 79 - Recuperi . . . . . . . .
Articolo 80 - Intervallo per la consumazione pasti . . . .
Articolo 81 - Lavoro notturno . . . . . . .
Articolo 82 - Lavoro straordinario . . . . . .
Articolo 83 - Compensazione del lavoro straordinario . . .
CAPO V – RIPOSO SETTIMANALE . . . . . .
Articolo 84 - Riposo settimanale . . . . . .
Articolo 85 - Lavoro domenicale . . . . . .
CAPO VI – FESTIVITÀ . . . . . . . .
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Articolo 86 - Festività nazionali ed infrasettimanali . . . .
Articolo 87 - Festività soppressa . . . . . .
CAPO VII – FERIE . . . . . . . .
Articolo 88 - Disciplina . . . . . . .
CAPO VIII – PERMESSI E CONGEDI . . . . . .
Articolo 89 - Congedo per matrimonio . . . . .
Articolo 90 - Congedo per motivi familiari . . . . .
Articolo 91 - Permessi per elezioni . . . . . .
Articolo 92 - Permessi per lavoratori studenti - diritto allo studio . . Articolo 93 - Programmi di formazione continua . . . .
CAPO IX – NORME DI COMPORTAMENTO . . . . .
Articolo 94 - Doveri del lavoratore . . . . . .
Articolo 95 - Sanzioni disciplinari . . . . . .
Articolo 96 - Assenze non giustificate . . . . . .
Articolo 97 - Divieto di accettazione delle mance . . . .
Articolo 98 - Consegne e rotture . . . . . .
Articolo 99 - Corredo - Abiti di servizio . . . . .
CAPO X – NORME SPECIFICHE PER L’AREA “A” - EX AREA QUADRI
Articolo 100 - Disciplina . . . . . . .
Articolo 101 - Assistenza sanitaria integrativa . . . .
Articolo 102 - Formazione dei quadri . . . . . .
Articolo 103 - Indennità di funzione . . . . . .
Articolo 104 - Formazione e aggiornamento . . . . .
Articolo 105 - Responsabilità civile . . . . . .
TITOLO VI – TRATTAMENTO ECONOMICO . . . .
CAPO I – ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE . . . .
Articolo 106 . . . . . . . . .
Articolo 107 . . . . . . . . .
Articolo 108 - Determinazione della retribuzione giornaliera . . Articolo 109 - Determinazione della retribuzione oraria . . .
CAPO II – PAGA BASE NAZIONALE . . . . . .
Articolo 110 - Paga base nazionale conglobata . . . .
CAPO III – CONTINGENZA . . . . . . .
Articolo 111 - Indennità di contingenza . . . . .
CAPO IV – CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE . . .
Articolo 112 . . . . . . . . .
CAPO V – ASSORBIMENTI . . . . . . .
Articolo 113 . . . . . . . . .
CAPO VI – SCATTI DI ANZIANITÀ . . . . . .
Articolo 114 . . . . . . . . .
Articolo 115 . . . . . . . . .
CAPO VII – MENSILITÀ SUPPLEMENTARI . . . . .
Articolo 116 - Tredicesima mensilità . . . . . .
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Articolo 117 - Quattordicesima mensilità . . . . .
CAPO VIII – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE . . . . . . . .
Articolo 118 - Assistenza sanitaria integrativa . . . .
Articolo 119 - Fondo di previdenza complementare Xxxxx Xxxx . .
TITOLO VII – SOSPENSIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO . . CAPO I – MALATTIA . . . . . . . .
Articolo 120 - Malattia . . . . . . . .
Articolo 121 - Disciplina . . . . . . .
Articolo 122 . . . . . . . . .
Articolo 123 . . . . . . . . .
CAPO II – INFORTUNIO . . . . . . . .
Articolo 124 - Infortunio . . . . . . .
Articolo 125 - Sicurezza sul lavoro . . . . . .
CAPO III – CONSERVAZIONE DEL POSTO . . . . .
Articolo 126 . . . . . . . . .
Articolo 127 . . . . . . . . .
Articolo 128 - Tutele per i lavoratori affetti da gravi patologie oncologiche Articolo 129 . . . . . . . . .
Articolo 130 - Lavoratori affetti da tubercolosi . . . .
CAPO IV – GRAVIDANZA E PUERPERIO . . . . .
Articolo 131 - Gravidanza e puerperio . . . . .
Articolo 132 - Congedo parentale . . . . . .
Articolo 133 - Riposi giornalieri della madre . . . . .
Articolo 134 . . . . . . . . .
Articolo 135 - Part time post partum . . . . . .
Articolo 136 - Richiamo alle armi . . . . . .
TITOLO VIII – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO . CAPO I – RECESSO . . . . . . . .
Articolo 137 . . . . . . . . .
CAPO II – PREAVVISO . . . . . . . .
Articolo 138 . . . . . . . . .
Articolo 139 - Indennità sostitutiva del preavviso . . . .
CAPO III – DIMISSIONI . . . . . . . .
Articolo 140 . . . . . . . . .
Articolo 141 . . . . . . . . .
Articolo 142 - Giusta causa . . . . . . .
Articolo 143 - Matrimonio . . . . . . .
CAPO IV – LICENZIAMENTI INDIVIDUALI PER GIUSTA CAUSA
O GIUSTIFICATO MOTIVO . . . . . . .
Articolo 144 . . . . . . . . .
Articolo 145 . . . . . . . . .
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Articolo 146 - Licenziamento discriminatorio . . . . . pag. 144 Articolo 147 - Matrimonio . . . . . . . . » 144 CAPO V – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO . . . . . » 144 Articolo 148 . . . . . . . . . . » 144
Articolo 149 . . . . . . . . . . » 145
Articolo 150 . . . . . . . . . . » 145 CAPO VI – RESTITUZIONE DOCUMENTI DI LAVORO . . . . » 146 Articolo 151 . . . . . . . . . . » 146
TITOLO IX – VIGENZA CONTRATTUALE . . . . . . » 146
Articolo 152 - Decorrenza e durata . . . . . . . » 146 Articolo 153 - Procedure per il rinnovo del CCNL . . . . . » 146
PARTI SPECIALI . . . . . . . . . » 147
TITOLO X – STRUTTURA ALBERGHIERA E STRUTTURE ALBERGHIERE
IN CATENA . . . . . . . . . . » 149 CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE ALBERGHI O VILLAGGI (1) (2) » 149
Articolo 154 - Classificazione del personale . . . . . . » 149 Articolo 155 - Mobilità . . . . . . . . . » 156
CAPO II – SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI PER STRUTTURE
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ALBERGHIERE IN CATENA . . . . . .
Articolo 156 - Permessi sindacali . . . . .
Articolo 157 - Organizzazione del lavoro . . . .
CAPO III – MERCATO DEL LAVORO . . . . .
Articolo 158 - Costituzione del rapporto . . . .
Articolo 159 - Disciplina generale . . . . .
Articolo 160 - Periodo di prova . . . . .
Articolo 161 - Trattamento normativo . . . . .
Articolo 162 - Trattamento economico . . . .
Articolo 163 - Risoluzione del rapporto . . . .
Articolo 164 - Spese di viaggio . . . . .
Articolo 165 - Chiusura dell’esercizio o riduzione del personale per cause di forza maggiore . . . .
CAPO IV – STAGIAIRES . . . . . . .
Articolo 166 - Stagiaires . . . . . .
Articolo 167 - Lavoratori studenti . . . . .
CAPO V – LAVORO A TEMPO PARZIALE PER STRUTTURE ALBERGHIERE
IN CATENA . . . . . . . . . . » 160
Articolo 168 - Lavoro a tempo parziale - T.F.R. . . . . . » 160
Articolo 169 - Clausola di rinvio . . . . . . . » 160
CAPO VI – LAVORO RIPARTITO . . . . . . . » 161
Articolo 170 - Condizioni . . . . . . . . » 161
CAPO VII – RAPPORTO DI LAVORO . . . . .
Articolo 171 - Distribuzione dell’orario settimanale . . .
Articolo 172 - Ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero. . Articolo 173 - Flessibilità per strutture alberghiere in catena. . Articolo 174 - Lavoro notturno . . . . .
Articolo 175 - Lavoro straordinario . . . . .
CAPO VIII – FESTIVITÀ . . . . . . .
Articolo 176 - Retribuzione delle festività . . . .
CAPO IX – FERIE . . . . . . .
Articolo 177 - Disciplina del prolungamento . . . .
CAPO X – ELEMENTI ECONOMICI . . . . .
Articolo 178 - Paga base aziende alberghiere minori . . .
Articolo 179 - Trattamenti salariali integrativi . . .
Articolo 180 . . . . . . . .
Articolo 181 - Scatti di anzianità - Norme transitorie. . .
Articolo 182 - Premio di anzianità . . . . .
CAPO XI – MALATTIA . . . . . . .
Articolo 183 . . . . . . . .
Articolo 184 . . . . . . . .
CAPO XII – INFORTUNIO . . . . . .
Articolo 185 . . . . . . . .
Articolo 186 - Norme per le residenze turistico alberghiere . . Articolo 187 - Norme per i centri benessere . . . .
Articolo 188 - Vitto e alloggio . . . . . .
TITOLO XI – ImPRESE DI VIAGGI E TURISmO E CONGRESSI
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE . . .
Articolo 189 . . . . . . . .
CAPO II – APPRENDISTATO . . . . . .
Articolo 190 . . . . . . . .
CAPO III – ORARIO DI LAVORO . . . . .
Articolo 191 . . . . . . . .
Articolo 192 - Distribuzione dell’orario settimanale . . .
Articolo 193 - Lavoro straordinario . . . . .
CAPO IV – FESTIVITÀ . . . . . . .
Articolo 194 - Festività . . . . . . .
CAPO V – FERIE . . . . . . .
Articolo 195 - Ferie . . . . . . .
CAPO VI – MISSIONI E TRASFERIMENTI . . . .
Articolo 196 . . . . . . . .
Articolo 197 . . . . . . . .
Articolo 198 . . . . . . . .
Articolo 199 . . . . . . . .
Articolo 200 . . . . . . . .
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CAPO VII – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI . .
Articolo 201 . . . . . . . .
Articolo 202 . . . . . . . .
Articolo 203 - Paga base agenzie minori . . . .
Articolo 204 - Provvigioni . . . . . .
Articolo 205 - Indennità di cassa . . . . .
Articolo 206 - Scatti di anzianità . . . . .
Articolo 207 - Norma transitoria . . . . .
Articolo 208 - Cambi di livello. . . . . .
Articolo 209 - Anzianità convenzionale . . . .
Articolo 210 . . . . . . . .
Articolo 211 . . . . . . . .
CAPO VIII – MALATTIA . . . . . . .
Articolo 212 - Malattia . . . . . . .
CAPO IX – INFORTUNIO . . . . . . .
Articolo 213 . . . . . . . .
Articolo 214 - Sospensione dal lavoro. . . . .
CAPO X – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO . . .
Articolo 215 - Trattamento di fine rapporto . . . .
CAPO XI – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO .
TITOLO XII – PARCHI . . . . . . .
Articolo 216 - Campo di applicazione . . . . .
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE . . .
Articolo 217 - Classificazione . . . . . .
Articolo 218 - Apprendistato . . . . . .
Articolo 219 - Orario di lavoro . . . . . .
Articolo 220 - Malattia . . . . . . .
Articolo 221 - Criteri di conversione . . . . .
TITOLO XIII – STRUTTURE PORTUALI PER LA NAUTICA DA DIPORTO » 193 CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE . . . . . » 193
Articolo 222 - Classificazione del personale . . . . . . » 193
TITOLO XIV – STABILImENTI BALNEARI . . . . . » 199 CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE . . . . . » 199
Articolo 223 - Classificazione del personale . . . . . . » 199 CAPO II – CONTRATTI A TERMINE . . . . . . . » 203 Articolo 224 . . . . . . . . . . » 203
Articolo 225 . . . . . . . . . . » 204
Articolo 226 . . . . . . . . . . » 204
Articolo 227 . . . . . . . . . . » 204
Articolo 228 . . . . . . . . . . » 204
Articolo 229 . . . . . . . . . . » 204
Articolo 230 . . . . . . . . .
Articolo 231 . . . . . . . . .
Articolo 232 - Recesso per giusta causa . . . . .
Articolo 233 - Lavoro extra . . . . . . .
CAPO III – ORARIO DI LAVORO . . . . . .
Articolo 234 . . . . . . . . .
Articolo 235 - Distribuzione orario settimanale . . . .
Articolo 236 - Lavoro straordinario . . . . . .
Articolo 237 - Festività . . . . . . . .
CAPO IV – INDENNITÀ DI CONTINGENZA . . . . .
Articolo 238 . . . . . . . . .
CAPO V – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI . . .
Articolo 239 . . . . . . . . .
CAPO VI – RIDUZIONE DELLA PAGA BASE PER GLI STABILIMENTI BALNEARI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA . . . .
Articolo 240 . . . . . . . . .
CAPO VII – SCATTI DI ANZIANITÀ - NORMA TRANSITORIA . .
Articolo 241 . . . . . . . . .
CAPO VIII – MALATTIA ED INFORTUNIO . . . . .
Articolo 242 - Malattia . . . . . . . .
Articolo 243 - Infortunio . . . . . . .
CAPO IX – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO . . . .
Articolo 244 . . . . . . . . .
CAPO X – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO . .
TITOLO XV – AZIENDE DI INTRATTENImENTO . . .
Articolo 245 - Campo di applicazione . . . . . .
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE E TABELLE RETRIBUTIVE
Articolo 246 - Classificazione del personale . . . . .
CAPO II – ORARIO DI LAVORO. . . . . . .
Articolo 247 . . . . . . . . .
CAPO III – MALATTIA E INFORTUNIO . . . . .
Articolo 248 - Malattia . . . . . . . .
Articolo 249 - Infortunio . . . . . . .
TITOLO XVI – PUBBLICI ESERCIZI . . . . .
CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE . . . .
Articolo 250 . . . . . . . . .
Articolo 251 . . . . . . . . .
CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE . .
Articolo 252 . . . . . . . . .
Articolo 253 . . . . . . . . .
Articolo 254 . . . . . . . . .
Articolo 255 . . . . . . . . .
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Articolo 256 . . . . . . . . . . pag. 228
Articolo 257 . . . . . . . . . . » 228
Articolo 258 . . . . . . . . . . » 229
Articolo 259 . . . . . . . . . . » 229 CAPO III – LAVORO EXTRA E DI SURROGA . . . . . » 229 Articolo 260 . . . . . . . . . . » 229 CAPO IV – ORARIO DI LAVORO . . . . . . . » 229
Articolo 261 - Distribuzione orario settimanale . . . . . » 229 Articolo 262 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero . . . . » 229 Articolo 263 - Lavoro notturno. . . . . . . . » 230 Articolo 264 - Lavoro straordinario . . . . . . . » 230 Articolo 265 - Festività . . . . . . . . . » 230
Articolo 266 . . . . . . . . . . » 231
Articolo 267 - Ferie . . . . . . . . . » 231 Articolo 268 - Permessi e congedi . . . . . . . » 231 CAPO V – TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI . . . . » 231 Articolo 269 . . . . . . . . . . » 231 CAPO VI – PAGA BASE PUBBLICI ESERCIZI DI TERZA E QUARTA CATEGORIA » 231
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Articolo 270 . . . . . . . .
CAPO VII – TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI
Articolo 271 - Indennità di contingenza . . . .
Articolo 272 - Percentuale di servizio . . . . .
Articolo 273 . . . . . . . .
Articolo 274 . . . . . . . .
Articolo 275 . . . . . . . .
Articolo 276 . . . . . . . .
Articolo 277 . . . . . . . .
Articolo 278 . . . . . . . .
Articolo 279 . . . . . . . .
Articolo 280 . . . . . . . .
Articolo 281 . . . . . . . .
Articolo 282 . . . . . . . .
Articolo 283 . . . . . . . .
Articolo 284 - Mensilità supplementari . . . .
Articolo 285 - Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti Articolo 286 . . . . . . . .
CAPO VIII – SCATTI DI ANZIANITÀ . . . . .
Articolo 287 . . . . . . . .
CAPO IX – MALATTIA ED INFORTUNIO . . . .
Articolo 288 - Malattia . . . . . . .
Articolo 289 - Infortunio . . . . . .
CAPO X – PULIZIA DEI LOCALI . . . . .
Articolo 290 . . . . . . . .
CAPO XI – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO . . .
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Articolo 291 . . . . . . . .
CAPO XII – NORME PER I LOCALI NOTTURNI . . .
Articolo 292 . . . . . . . .
Articolo 293 . . . . . . . .
Articolo 294 . . . . . . . .
Articolo 295 . . . . . . . .
Articolo 296 . . . . . . . .
CAPO XIII – NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE
Articolo 297 . . . . . . . .
Articolo 298 . . . . . . . .
CAPO XIV – NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense aziendali) » 240
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Articolo 299 . . . . . . . .
Articolo 300 - Cambi di gestione . . . . .
Articolo 301 . . . . . . . .
Articolo 302 . . . . . . . .
Articolo 303 . . . . . . . .
Articolo 304 . . . . . . . .
Articolo 305 . . . . . . . .
Articolo 306 . . . . . . . .
Articolo 307 . . . . . . . .
Articolo 308 . . . . . . . .
Articolo 309 - Subentro in rapporti di concessione . . .
Articolo 310 - Trattamenti salariali integrativi . . .
Articolo 311 - Scatti di anzianità – Norma transitoria. . .
Articolo 312 - Indennità supplementare . . . .
Articolo 313 - Clausola di inscindibilità . . . .
Articolo 314 - Indennità speciale . . . . .
Articolo 315 - Orario di lavoro . . . . . .
Articolo 316 - Sciopero nelle mense ospedaliere . . .
Articolo 317 - Confronto settoriale . . . . .
CAPO XV – PROTOCOLLO APPALTI . . . . .
CAPO XVI – REFEZIONE. . . . . . .
Articolo 318 . . . . . . . .
CAPO XVII – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
TITOLO XVII – AZIENDE TURISTICHE ALL’ARIA APERTA . CAPO I – CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE . . .
Articolo 319 - Classificazione del personale . . . .
CAPO II – CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE .
Articolo 320 . . . . . . . .
Articolo 321 . . . . . . . .
Articolo 322 . . . . . . . .
Articolo 323 . . . . . . . .
Articolo 324 . . . . . . . .
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Articolo 325 . . . . . . . .
Articolo 326 . . . . . . . .
Articolo 327 . . . . . . . .
Articolo 328 . . . . . . . .
Articolo 329 . . . . . . . .
Articolo 330 . . . . . . . .
Articolo 331 . . . . . . . .
Articolo 332 . . . . . . . .
Articolo 333 . . . . . . . .
Articolo 334 . . . . . . . .
CAPO III – ORARIO DI LAVORO . . . . .
Articolo 335 - Distribuzione orario settimanale . . .
Articolo 336 - Ripartizione orario di lavoro giornaliero . . Articolo 337 - Lavoro notturno. . . . . .
Articolo 338 - Lavoro straordinario . . . . .
CAPO IV – FESTIVITÀ . . . . . . .
Articolo 339 . . . . . . . .
CAPO V – FERIE . . . . . . . .
Articolo 340 . . . . . . . .
CAPO VI – ELEMENTI ECONOMICI . . . . .
Articolo 341 - Paga base aziende minori . . . .
Articolo 342 - Trattamenti salariali integrativi . . .
Articolo 343 . . . . . . . .
Articolo 344 - Scatti di anzianità – Norma transitoria . . Articolo 345 - Mensilità supplementari . . . .
CAPO VII – MALATTIA . . . . . . .
Articolo 346 . . . . . . . .
Articolo 347 . . . . . . . .
CAPO VIII – INFORTUNIO . . . . . .
Articolo 348 . . . . . . . .
CAPO IX – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO . . .
Articolo 349 . . . . . . . .
CAPO X – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO .
ALLEGATI CHE COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CCNL . . . . . . .
ALLEGATO 1
Protocollo di intesa . . . . . . .
ALLEGATO 2
Avviso comune, per l’attuazione dei rinvii di cui all’art. 0, xxxxx 0xxx x 0 xxx, xxx xxxxxxx legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall’art. 1,
comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 . . . . . » 269
ALLEGATO 3
Xxxxxxxx . . . . . . . . . . » 271
ALLEGATO 4
Contenuti formativi per l’apprendistato professionalizzante
per le aziende che applicano il ccnl industria turistica . . . . pag. 273
ALLEGATO 4 BIS
Attestazione dell’attività formativa . . . . . . . » 311
ALLEGATO 4 TER
Elenco qualifiche con contenuti competenziali omologhi
o sovrapponibili a quelli delle figure artigiane. . . . . . » 313
ALLEGATO 5
Accordo sulla disciplina dell’apprendistato professionalizzante in cicli stagionali » 314
ALLEGATO 6
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Accordo per l’indennità di contingenza a valere per le aziende dei settori degli alberghi, dei campeggi, dei pubblici esercizi, degli stabilimenti balneari e degli alberghi diurni . . . . . . . .
Accordo 22 gennaio 1983 tra il governo e le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro sul costo del lavoro . . .
ALLEGATO 7
Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per la struttura alberghiera e le strutture alberghiere in catena . . . . . .
ALLEGATO 8
Lavoratori stagionali . . . . . . . .
ALLEGATO 9
Premio di anzianità aziende alberghiere . . . . .
ALLEGATO 10
Statuto Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica . . .
ALLEGATO 11
Regolamento Ente Bilaterale Nazionale Industria Turistica - Disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori . .
ALLEGATO 12
Statuto tipo Ente Bilaterale Territoriale dell’Industria Turistica . .
ALLEGATO 13
Le attività dell’Ente Bilaterale Nazionale Industria Turistica . .
ALLEGATO 14 . . . . . . . . .
ALTRI ALLEGATI . . . . . . . .
ALLEGATO 15
Accordo per la disciplina dell’apprendistato ai sensi del decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167 . . . . . . . . » 349
ALLEGATO 16
Accordo sulla riduzione degli intervalli di tempo tra un contratto a termine ed il successivo, intercorrenti tra il medesimo datore di lavoro
e il medesimo lavoratore . . . . . . . . » 359
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DELL’INDUSTRIA TURISTICA
Addì, 14 Novembre 2016
TRA
La Federazione Nazionale Industria dei Viaggi e del Turismo (FEDERTURISmO CONFINDUSTRIA),
rappresentata dal Presidente Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, dal Consigliere per le relazioni Industriali Xxxx Xxxxxxxxx, dal Direttore Generale Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile delle Relazioni Industriali e Affari Sociali xxxx. Xxxxxx Xxxx e dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxxx, ed espressamente delegata dalle Associazioni in essa federate:
ANESV
Associazione Nazionale Esercenti Spettacoli Viaggianti
rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxxxx
ASSOINTRATTENImENTO
Associazione Imprenditori Intrattenimento
rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxx
ASSOBALNEARI ITALIA
Associazione Imprenditori Turistici Balneari
rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
ASSOmARINAS
Associazione Imprenditori Turistici Balneari
rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ASTOI CONFINDUSTRIA VIAGGI
rappresentata dal Presidente Xxxxx Xxxxxxxxxx e dal Direttore Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx
UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA
rappresentata dal Presidente Xxxxx De Xxxxx e dal Direttore Xxxxxx Xxxxxx
E
L’Associazione Italiana Confindustria Alberghi (A.I.C.A.)
rappresentata dal Presidente Xxxxxxx Xxxxxxxx, dal Direttore Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, dal Vicedirettore Xxxxx Xxxxxxxx, dalla Dr.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx e assistita dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
DA UNA PARTE E
DALL’ALTRA
la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi (FILCAmS-CGIL),
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, dal Responsabile del settore nazionale Segretario Xxxxxxxx Xxxxxx, dai Segretari Nazionali Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xx- xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, dal Presidente del C.D. Xxxxxx Xxxxx e dai componenti del Co- mitato Direttivo Nazionale, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Bene- detto, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx- xx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Buono- pane Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, D’Aquanno Xxxxxx, De Xxxxx Xxxxx, Xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxxxx Xxxxxx, Xx Xxxxx Xxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxxxx, Xx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Foto Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx- xx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xx- xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxx-
nella, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xx- xxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Primiter- ra Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx XxxxxXxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx XxxxXxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xx- xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xx- xxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx con l’intervento della Confederazione Gene- rale Italiana Lavoratori (Cgil) rappresentata dal Segretario Confederale Xxxxxx Xxxxxxx e del Responsabile Dipartimento Terziario e reti Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo
(FISASCAT – CISL)
affiliata alla F.I.S.T. CISL
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxxx Xxxxxxx dai Segretari nazionali: Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e da: Xxxxx Xxxxxx, Mar- co Demurtas, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx (parità di genere), dell’Xxxxxxx Xxxxxxxxx, da Xxxxx Xxxxxxxxx – Presidente AQuMT, unitamente ad una de- legazione trattante composta da: Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Am- xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx- xxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx- co, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx X’Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxx, Xxxxxxx Xx Xxxxx, Xxxxx Xx Xxxxx, Xxxx Xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx X’Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxx- xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx- xx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xx Xxxx, Xxxx Xxx- xx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxx- xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Mela, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx- xx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Do- xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Fa- bio Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxx- xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx- nin, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx; con l’intervento della Confederazione Italiana Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx.
la Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi
(Uil.Tu.C.S.),
rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx XXXX, dai Segretari Nazionali: Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxx XXX- XXXX, Xxxxx XXXXXXXX; dal Tesoriere Xxxxx Xxxxxx, da Xxxxxxx XXXXXX operatore cv Segretario Nazionale, da Xxxxx XXXXXXXX del Dipartimento Sindacale, dai membri del Consiglio Nazionale: Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXX XXXXX, Xxxxx XXXXXX- XXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXX, Xxxxx XXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXX- XXXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxxxx XXXXXXX- XX, Xxxxxxxxxxxxxx XXXX, Xxxxx XXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxx
XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx X’XXXXXXXX, Xxxxx X’XXXXXX, Xxxxxxx XX XXXXXXX, Xxxxxx XXX XXXXX, Xxxxx XXXX’XXXX, Xxxxxxxx XXXX’XX- XX, Xxxxx XXXXX XXXX, Xxxxx XXXXX XXXXX, Xxxxxx XXXXX, Xxxxx XX XXXXXXXX,
Xxxxx XX XXXXX, Xxxxxxx XX XXXX , Xxxxxxxxx DI XXXXXXX, Xxxxx XX XXXXX, Xxx- xxx XXXXXXXX, Xxxx XXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxx XX- XXX, Xxxxxxxx XXXXXX, Xxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxx Xxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXX , Xxxxx XXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx- xx XXXXXX, Xxxxx XXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxx XXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXX XXXXXXX, Xxxxxx XXX , Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxx XXXXXX, Xxxxx Xxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXX, Xxx- xxxx XXXXXXXX, Xxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXX, Xxxx XXXXXX, Xxxxxxxxxx- xx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXX, Xxxxxx XXXXXX, Xxxxxxxx XXX XXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxx XXXXX, Xxxxxxxx XXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXX, Xxxxxxx XXXX, Xxxxx XXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxx XX- XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX, Annarita ROMAGNA, Xxxxxx XXX- XX, Xxxxx Xxx XXXX, Xxxxx XXXX, Xxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxx XXXXXXXX, Xxxx Xxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXX, Xxxxxxxxx XXXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXXXX, Xxxxxxxxxx XXXXXXXX, Xxxxxxx XXXXXXX, Xxxxxxxx XXX- XXXX, Xxxxxx XXXX, Xxxxxx XXXXX.
25
PARTE GENERALE
PREmESSA AL CCNL
GOVERNANCE DEL SETTORE
Le Parti ribadiscono la volontà di attuare una prassi di iniziative congiunte nei con- fronti delle istituzioni pubbliche fondate sulla ricerca di impegni indirizzati a riaffermare le politiche settoriali e di sistema e a consolidare il ruolo del turismo quale risorsa primaria del sistema produttivo nazionale, al quale destinare, in una visione globale di strategia eco- nomica e programmatoria, mezzi e risorse congrui rispetto all’incidenza del turismo nella formazione della ricchezza e dell’occupazione del Paese nonché nella tutela e valorizzazio- ne del patrimonio artistico, culturale e naturale.
Per favorire l’adozione di tali politiche, le Parti chiedono di promuovere la costituzione di tavoli di concertazione ai vari livelli per il confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e regolamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese e i loro dipendenti, nonché le materie suscettibili di condizionare lo sviluppo del settore.
Iniziative significative sono oggi possibili solo con una attenzione e una capacità di “governance” al più alto livello, nel rispetto delle prerogative che la Costituzione attribui- sce alle Regioni in materia di Turismo.
In particolare, le Parti richiedono al Governo e alle altre istituzioni pubbliche compe- tenti di dedicare prioritaria attenzione ai temi di seguito evidenziati.
Integrale applicazione della contrattazione
Le Parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l’accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normati- ve di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l’accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale ap- plicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli di secondo livello stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative e al rispetto della normativa prevista dalla legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Per tal via, le Parti ritengono di affidare al CCNL di settore una funzione cogente non solo di regolazione dei rapporti di lavoro e di riferimento per tutte le imprese che operano nel settore evitando, per questa via, fenomeni di dumping, ma anche una unicità di rife- rimento per i lavoratori che operano nelle attività del settore e che dal contratto traggono diritti, strumenti di emancipazione e crescita professionale.
Stagionalità, mercato del lavoro e ammortizzatori sociali
Le Parti concordano nell’individuare nelle persone impiegate nel settore un elemento strategico per garantire la qualità del servizio e rispondere alle sfide che il nostro Paese dovrà affrontare nella competizione Internazionale
L’incremento della capacità competitiva del sistema dovrà avere nel miglioramento della professionalità degli addetti un punto cardine. Tale obiettivo dovrà essere sorretto attraverso adeguate politiche volte a superare le limitazioni strutturali che accentuano la stagionalità dell’attività turistica, anche al fine di determinare un consolidamento del dato occupazionale.
A tal fine, le Parti stipulanti il CCNL Industria Turistica, considerate le caratteristi- che strutturali del mercato turistico, connotato da consistenti oscillazioni della domanda frequentemente prive dei caratteri della programmabilità e della prevedibilità, al fine di tutelare i livelli di reddito dei lavoratori e di salvaguardarne l’occupabilità e incentivarne la permanenza nel settore, hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro.
In coerenza con tale impostazione, considerato che il lavoro stagionale costituisce una delle principali porte di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro turistico, considerata altresì la necessità di favorire l’alternanza tra formazione e lavoro, con particolare riferi- mento alle attività lavorative svolte durante il periodo di interruzione dei corsi presso gli istituti tecnici e professionali per il turismo, tenuto conto del ruolo svolto dal sistema degli enti bilaterali del turismo e dal fondo per la formazione continua nel settore terziario, che accompagnano processi di formazione dei lavoratori stagionali durante il periodo di bassa stagione, richiedono congiuntamente al Ministero del Lavoro di confermare che ai sensi delle disposizioni vigenti è possibile svolgere l’apprendistato in cicli stagionali così come disciplinato dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria sul piano nazionale o regionale, an- che con riferimento alle nuove tipologie di apprendistato introdotte dal decreto legislativo n. 276 del 2003.
Al fine di integrare tutti gli aspetti relativi all’impiego nel settore con un adeguato sistema di protezione sociale, le Parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori so- ciali rivolga attenta considerazione alle caratteristiche ed alle esigenze del settore turismo, riconoscendo pari dignità ed adeguata tutela alle esigenze proprie delle diverse forme di impiego previste dalla contrattazione e dalla legislazione vigente.
In particolare, le Parti richiedono che la riforma degli ammortizzatori sociali realizzi una copertura effettiva del rischio di disoccupazione relativa a tutte le forme di impiego e a tutti i casi di disoccupazione non derivante da dimissioni, collegando le forme di integra- zione del reddito a politiche attive del lavoro e alla partecipazione a percorsi formativi.
In tale ambito, le Parti richiedono che la sussistenza dello stato di disoccupazione non derivante da dimissioni sia riconosciuta ai fini del riconoscimento della indennità di disoc- cupazione anche nei casi in cui – in costanza di rapporto di lavoro – la prestazione lavora- tiva si svolga solo in alcuni periodi.
Le Parti, muovendo dal dato della stagionalità strutturale del settore, hanno inteso af- frontare tale problematica sviluppando le seguenti azioni:
– previsione di un diritto di precedenza nella riassunzione;
– affidamento al sistema degli Enti bilaterali del compito di implementare l’offerta formativa destinata ai lavoratori interessati al fenomeno della stagionalità;
– istituzione di una speciale commissione paritetica per lo studio dei problemi con- nessi alla stagionalità dell’attività turistica e l’individuazione di soluzioni specifi- che da proporre alle Parti stipulanti;
– individuazione di adeguate soluzioni in materia di lavoro a tempo parziale, anche con riferimento alla normativa previdenziale e di sostegno al reddito;
– individuazione di adeguate soluzioni ai problemi fiscali dei lavoratori stagionali e del sistema delle detrazioni.
Nel contesto di queste azioni, con l’obiettivo di promuovere la destagionalizzazione, le Parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
– assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
– trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indetermina- to, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
– trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell’ambito di un contratto a tempo determinato;
– incremento pluriennale dell’occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale;
– defiscalizzazione dei premi di risultato derivanti dalla contrattazione di secondo livello.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Ferma restando la possibilità di richiedere il DURC rivolgendosi direttamente agli or- ganismi pubblici competenti, le Parti ritengono opportuno che i provvedimenti attuativi della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per l’anno 2007) conferiscano al sistema della bilateralità la facoltà di concorrere all’attività di attestazione di regolarità contributiva, in regime di convenzione con gli enti pubblici preposti a tale funzione.
Enti Bilaterali
In considerazione della importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti congiuntamente richie- dono l’adozione di una norma di interpretazione autentica al fine di chiarire che ai versa- menti effettuati dalle aziende e dai lavoratori in favore di tali organismi, quando costituiti tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative nella categoria, si applica un regime tributario agevolato che tenga conto della finalità sociale di tali versamenti.
Per le stesse considerazioni sopra esposte, le Parti congiuntamente richiedono la mo- difica della vigente normativa nel senso di escludere dalla retribuzione imponibile ai fini fiscali e contributivi la contribuzione versata agli enti bilaterali dai lavoratori e dai datori di lavoro.
Le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’articolo 1 della legge 247/2007, che attua il Protocollo 23 luglio 2007 e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’articolo 1 della suddetta legge 247/2007.
Buoni vacanza
Le Parti sociali del settore dell’Industria Turistica, premesso che l’articolo 13 del CCNL dell’Industria Turistica Federturismo Confindustria 10 febbraio 1999 ha previsto la possibilità di definire forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di bassa stagione, da incentivare mediante un regime di tariffe agevolate; premesso che è interesse delle Parti che tutti i lavoratori e le loro famiglie possano essere facilitati ad accedere alla possibilità a forme di turismo; premesso che l’articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135 ha previsto l’istituzione di un sistema nazionale di buoni vacanza, condividendo l’obiettivo di facilitare l’accesso al Turismo per tutte le fasce sociali della popolazione, con particolare riferimento ai lavoratori, alle famiglie, ai giovani, agli anziani, ai disabili e di sostenere la domanda tu- ristica, riequilibrando i flussi tra nord e sud del Paese, incentivando la destagionalizzazione ed accrescendo l’occupazione nel settore, preso atto del documento presentato dal Gruppo per la Sostenibilità nel turismo (GST) nel rapporto del febbraio 2007 “Azione per un tu- rismo europeo più sostenibile”; della Comunicazione della Commissione del 19.10.2007 “Agenda per un turismo europeo sostenibile e competitivo”; del documento “Verso una rete Europea per un Turismo Sostenibile e Competitivo” sottoscritto a Firenze il 17 novembre 2007; concordano di sollecitare le istituzioni ai diversi livelli di competenza al fine di atti- vare una politica favorevole al turismo sociale, consapevole e sostenibile, congiuntamente richiedono che le somme erogate dal datore di lavoro in favore dei propri dipendenti, desti- nate al finanziamento di buoni vacanza, non concorrano a formare il reddito del lavoratore dipendente, così come qualificato dall’articolo 51 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Aziende ricettive – alloggio
Al fine di sanare un contrasto interpretativo generato dalle disposizioni che regolano la determinazione della retribuzione imponibile a fini fiscali e contributivi, le Parti con- giuntamente richiedono che il servizio di alloggio fornito dalle aziende ricettive al relativo
personale dipendente sia determinato in via convenzionale con appositi decreti del Ministe- ro del Lavoro e della Previdenza Sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria.
Qualità del servizio
Premesso che il 6 dicembre 2004 EBIT ha sottoscritto il Manifesto di Agrigento: “PRINCIPI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TURISTICO PER TUTTI”, le
Parti ritengono sia di vitale importanza sviluppare la qualità del servizio.
In questa direzione, è determinante il fattore culturale quindi gestionale e organizzativo ancora prima che strutturale, cioè il modo di porsi:
– la professionalità nel servizio, per soddisfare le esigenze di tutti;
– l’attenzione e comprensione dei bisogni speciali, per offrire una gamma di soluzio- ni diverse;
– l’efficienza e la correttezza delle informazioni, per una completa trasparenza fun- zionale alla eventuale rispondenza delle strutture e dei servizi ai vari bisogni spe- ciali;
– il coinvolgimento di tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti ar- cheologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali e a tema, spiagge, etc.);
– nonché al recepimento della normativa europea in materia di marchi dell’ospitalità nella normativa nazionale.
Accoglienza delle persone con bisogni speciali
In merito all’accoglienza delle persone con bisogni speciali, le Parti concordano che, oltre a rendere meglio accessibile tutto il sistema turistico (trasporti, alberghi, ristoranti, siti archeologici, musei, monumenti storici ed artistici, parchi naturali, spiagge, etc.); è indispensabile che la capacità di accogliere clienti con bisogni speciali faccia parte del pa- trimonio professionale di tutti gli addetti dell’Industria turistica; in questo quadro le Parti si impegnano affinché, a partire dalla formazione continua, e dall’attività della bilateralità vengano predisposte specifiche attività, anche formative e progetti mirati.
Attività in concessione
Le Parti condividono che il sistema delle concessioni debba trovare nelle normative precisi riferimenti che vincolino le procedure di assegnazione delle concessioni a norme ben precise, soprattutto laddove il concedente ha natura pubblica.
In tali norme vanno introdotte le clausole sociali utili a garantire i livelli occupazionali e le condizioni contrattuali dei lavoratori già operanti nella concessione.
TITOLO I
VALIDITÀ, SFERA DI APPLICAZIONE E INSCINDIBILITÀ DELLE NORmE CONTRATTUALI
Articolo 1
VALIDITÀ, SFERA DI APPLICAZIONE E INSCINDIBILITÀ DELLE NORmE CONTRATTUALI
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le aziende dell’Industria Turistica e il relativo personale dipendente.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sottoscritto dalle associazioni im- prenditoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappre- sentative sia nella contrattazione nazionale che in quella di secondo livello è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme, un trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende di cui al presente articolo nonché condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie e per l’accesso alla formazione conti- nua erogata dai fondi interprofessionali.
In particolare, la corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 16, 93, 118 e 119 (enti bilaterali, formazione continua, assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare) costituisce condizione necessaria per l’utilizzo di tutti gli strumenti che il presente CCNL ha istituito per rispondere alle esigenze delle imprese in materia di mercato del lavoro e di gestione del rapporto di lavoro.
Il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti Contratti Collettivi ed Accordi Speciali dell’Industria Turistica, nonché le norme e le con- suetudini locali, in quanto da esso disciplinate, riferentisi alle medesime aziende elencate nel precedente articolo.
Per quanto non previsto dal presente Contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
Restano salve le condizioni di miglior favore.
I. STRUTTURA ALBERGHIERA
a) Alberghi singoli, hotels meublés, alberghi specializzati per il soggiorno degli an- ziani, pensioni, locande, affittacamere e B&B, ristoranti, catering, self-service, ta- vole calde, caffè e bar annessi; servizio di mensa per il personale dipendente, ogni altra attrezzatura ricettiva munita o non di licenza di esercizio alberghiero;
b) taverne, locali notturni, caffè e mescite annesse agli alberghi e pensioni con licenze separate e con personale adibito prevalentemente ad essi in quanto formino parte integrante del complesso dell’azienda alberghiera e purché vi sia gestione diretta dell’albergatore;
c) ostelli, residences, villaggi turistici;
d) colonie climatiche e attività similari;
e) centri benessere, centri benessere integrati in azienda alberghiere.
II. STRUTTURE ALBERGHIERE IN CATENA
a) Catene alberghiere operanti in Italia – ivi compresi gli hotel villaggio – anche sta- gionali, secondo criteri propri dell’organizzazione industriale, intendendosi per tali le imprese che, in qualsiasi modalità, societaria e/o commerciale, gestiscono sotto uno o più marchi, più strutture coordinate tra loro;
b) imprese straniere o loro stabili organizzazioni in Italia che, pur operando sul ter- ritorio nazionale anche con una sola struttura ricettiva, esercitino con le modalità sopra specificate l’attività alberghiera in ambito internazionale.
III. IMPRESE: VIAGGI E TURISMO - CONGRESSUALI
a) Imprese di viaggi e turismo, intendendosi per tali, indipendentemente dalla defi- nizione compresa nella ragione sociale o indicata nella licenza di esercizio e dalla denominazione delle eventuali dipendenze (agenzie, uffici, sedi, filiali, succursali, ecc.) le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all’articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217;
b) operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali, religiose, studentesche giovanili e simili, in quanto svolgano attività di intermediazione e/o organizzazio- ne turistica comunque esercitata.
IV. PARCHI
a) Impresa turistica che gestisce un’area attrezzata aperta al pubblico, dotata di ser- vizi di accoglienza vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni meccaniche, acquatiche, faunistiche, ecc., e/o di attività d’intrattenimento ricreativo e turistico a carattere tematico, destinato allo svago, ad attività ludiche, amatoriali e culturali;
b) ogni Parco si caratterizza per proprie specificità ed originalità.
V. STRUTTURE PORTUALI PER LA NAUTICA DA DIPORTO
a) Porti turistici, approdi turistici, punti di ormeggio;
b) marina resorts.
VI. STABILIMENTI BALNEARI
a) Stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e piscinali.
VII. AZIENDE DI INTRATTEMINENTO
a) Le aziende che gestiscono attività di intrattenimento e svago di vario genere, di animazione e accoglienza, varietà e danza.
VIII. AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
a) ristoranti, sia di tipo tradizionale che self-service, fast-foods, trattorie, tavole calde, osterie con cucina, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari;
b) piccole pensioni, locande, piccole trattorie ed osterie con cucina, che abbiano non più di nove camere per alloggio;
c) caffè, bar, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni altro eserci- zio similare ove si somministrano bevande contemplate nell’articolo 23 del D.M. 8 maggio 1976;
d) chioschi di vendita di bibite, gelati e simili;
e) gelaterie, cremerie;
f) negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria e confetteria annessi a pubblici esercizi;
g) locali notturni, sale da ballo e similari; sale da biliardo;
h) laboratori di pasticceria e confetteria anche di natura artigianale;
i) posti di ristoro sulle autostrade;
j) posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie (buffets di stazione), aeree, marittime, fluviali, lacuali e piscinali, servizi di ristorazione sui treni;
k) ditte appaltatrici dei servizi di ristorazione sulle piattaforme petrolifere;
l) aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti (cate- ring ed altre);
m) aziende per la ristorazione collettiva (mense aziendali e simili);
n) spacci aziendali di bevande (bar aziendali e simili);
o) pubblici esercizi sopra elencati annessi a stabilimenti balneari, marini, fluviali, la- cuali e piscinali, ad alberghi diurni, a palestre e impianti sportivi.
IX. AZIENDE TURISTICHE ALL’ARIA APERTA
a) villaggi turistici: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in alle- stimenti minimi, in prevalenza sprovvisti di propri mezzi mobili di pernottamento;
b) campeggi: strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed at- trezzate su aree recintate destinate alla sosta ed al soggiorno di turisti in prevalenza provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento;
c) campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche: aree di ricezione all’aperto gesti- te da imprenditori agricoli ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 96;
d) parchi di vacanza: i campeggi, a gestione unitaria, in cui è praticato l’affitto della piazzola ad un unico equipaggio per l’intera durata del periodo di apertura della struttura;
e) aree di sosta.
Articolo 2
Laddove si riscontri la sussistenza di servizi organizzati in comune da più unità azien- dali aventi o meno un unico titolare od una unica ragione sociale, il personale ivi adibito è regolamentato da tutte le norme del presente Contratto.
In tutti i casi deve trattarsi di servizi organizzati esclusivamente per gli usi delle unità aziendali interessate e con esclusione di servizi verso terzi.
TITOLO II RELAZIONI SINDACALI
CAPO I – LIVELLO NAZIONALE
Articolo 3 CONFRONTO ISTITUZIONALE
In coerenza con gli impegni definiti nella parte relativa alla Governance, le Parti con- vengono che il rafforzamento e lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell’occupazione e per garantire il rispetto dell’autonomia e l’eser- cizio delle responsabilità attribuite alle Parti sociali ai vari livelli di competenza. In parti- colare, le Parti promuoveranno la costituzione di tavoli triangolari di concertazione ai vari livelli di confronto, anche preventivo, delle iniziative istituzionali, anche legislative e re- golamentari, concernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipen- denti, nonché le materie suscettibili di condizionare le conduzioni di sviluppo del settore.
Articolo 4
DIRITTI DI INFORmAZIONE
Le Parti, ferme restando l’autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabi- lità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori – al fine di attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e del Protocollo 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul soste- gno al sistema produttivo – e tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di promuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una puntuale attuazione della Legge Quadro del Turismo.
A tal fine, annualmente, in uno specifico incontro congiunto da tenersi di norma entro il primo trimestre, le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organiz- zazioni Sindacali nazionali dei lavoratori dati conoscitivi concernenti le dinamiche strut- turali del settore e le prospettive di sviluppo, con particolare riferimento alle implicazioni occupazionali.
Saranno altresì oggetto di esame congiunto le iniziative di programmazione della poli- tica turistica nonché lo stato di attuazione della legge quadro.
In tali incontri le Parti potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzio- nali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, pos- sa condurre alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una mag- giore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua conti- nuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che ne condizionano l’attuazione.
Le Parti, al fine di promuovere una maggiore garanzia dell’utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare speci- fiche politiche di riqualificazione del settore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell’equilibrio ambientale.
Pertanto, anche in relazione al reciproco intendimento di cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull’opportunità di dotarsi di strumenti che, nelle aree di spiccata vocazione turistica, consentano di valutare – avuto anche riguardo alla necessaria salva- guardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici – l’impatto ambientale delle attività pro- duttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle dotazioni infrastrutturali, e dei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell’occupazione.
Articolo 5
PARI OPPORTUNITÀ
Le Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici.
In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
a) studiare l’evoluzione qualitativa e quantitativa dell’occupazione femminile nel set- tore, utilizzando dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
b) seguire l’evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro;
c) promuovere interventi idonei per facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l’attività dopo un’interruzione dell’at- tività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inseri- mento/reinserimento;
d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge
n. 53 dell’8 marzo 2000;
e) predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l’occupazione femmini- le e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legisla- zione vigente e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni
positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all’articolo 9 della legge
n. 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le buone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla forma- zione professionale;
l) ricevere dalle rappresentanze sindacali aziendali copia del rapporto sulla situazione aziendale redatto ai sensi della legge n. 125 del 1991, come modificata dall’articolo 57 del d.lgs. n. 198 del 2006.
L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
La Commissione si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, dei dati for- niti dall’Osservatorio nazionale.
La Commissione si riunisce di norma semestralmente o su richiesta di una delle Parti, presieduta a turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati. Annualmente presenterà un rapporto, completo di materiali rac- colti ed elaborati: in questa sede riferirà sulla propria attività alle Organizzazioni stipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Com- missione, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti ritengono opportuno, su questo tema, stabilire una serie di obiettivi condivisi e di regole capaci di realizzare quelle azioni positive necessarie a concretizzare una reale parità di genere.
Alla luce di quanto stabilito dall’articolo 5, le parti, a seguito della ricerca svolta dalla commissione pari opportunità istituita presso l’ente bilaterale del turismo, si impegnano ad analizzare le caratteristiche e le criticità emerse rispetto all’occupazione e alla stabilità femminile nel settore del turismo, con l’obiettivo di ricercare e condividere soluzioni per il miglioramento della posizione femminile sia nel mercato del lavoro che sotto il profilo professionale, anche in relazione alle conseguenze che la crisi economica e sociale sta cre- ando nell’occupazione femminile.
Le parti, inoltre, condividono l’esigenza di sviluppare un sistema di concertazione tra i diversi attori sociali e le Istituzioni con lo scopo di potenziare nel territorio una rete di servizi capace di rispondere alle esigenze di conciliazioni tra i tempi di lavoro e i tempi di vita al fine di favorire lo sviluppo dell’occupazione femminile.
Articolo 6
ENTE BILATERALE NAZIONALE DELL’INDUSTRIA TURISTICA E.B.I.T.
Le Parti in data 7 giugno 2000 hanno istituito l’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica- E.B.I.T., regolato da apposito statuto e riportato in allegato al presente CCNL.
L’E.B.I.T. costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti il CCNL dell’Industria Turistica in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’E.B.I.T. attua ogni utile ini- ziativa, e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e pro- iezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri annuali di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a crea- re le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore;
d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali ed aziendali, curandone le raccolte e provvede, a richiesta, alla loro trasmissione al CNEL agli effetti di quanto previsto dalla legge n. 936 del 1986;
e) istituisce la banca dati relativa alla domanda e l’offerta di lavoro e per il monito- raggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in attuazione di quanto pre- visto dal CCNL per i Dipendenti da aziende dell’Industria Turistica del 7 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
f) attiva una specifica funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla catego- ria dei quadri;
g) riceve ed elabora, a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia di contratti di apprendistato nonché dei con- tratti a termine;
h) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di sostegno al reddito;
l) istituisce il Comitato di Vigilanza Nazionale; per l’assolvimento dei compiti previ- sti dall’articolo 19 del Statuto;
m) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale del settore, nonché coordina l’attività degli Osservatori territoriali;
n) svolge tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica E.B.I.T. sa- ranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si incontreran- no per individuare misure che consentano un maggior coordinamento tra gli Enti Bilaterali Territoriali e l’Ente Nazionale anche al fine di creare una gestione più omogenea e un raf- forzamento nell’erogazione dei servizi.
Articolo 7 FINANZIAmENTO
Al fine di assicurare operatività all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Ter- ritoriali, costituiti con gli scopi e le modalità tassativamente previsti dal presente CCNL, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata nella misura globale dello 0,40 per cento di paga base e contingenza, per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore.
Le Parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza della quota per il finanziamento degli Enti Bilaterali.
Il regolamento degli enti bilaterali territoriali può stabilire che il versamento di quote d’importo complessivamente inferiore a euro 51,65 possa essere effettuato con cadenza ultramensile entro un periodo massimo di dodici mesi.
Le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale e agli Enti Bila- terali Territoriali dell’Industria Turistica ai sensi del comma uno sono riscosse mediante un sistema nazionale con riparto automatico.
I contributi dovuti all’EBIT saranno riscossi per il tramite dell’INPS, ai sensi di una specifica convenzione da stipularsi tra l’Istituto e le Parti stipulanti il presente CCNL, ai sensi e per gli effetti della Legge 311/73.
Sulle somme riscosse attraverso il Modello F24 della convenzione tra l’INPS e le Or- ganizzazioni stipulanti il presente CCNL la quota di competenza dell’EBIT nazionale è ridotta al 10 per cento.
Nelle more dell’entrata in vigore della citata convenzione, valgono le modalità già de- finite dall’Ente Bilaterale secondo le quali le quote contrattuali di servizio dovute all’Ente Bilaterale Nazionale ed agli Enti Bilaterali Territoriali dell’Industria Turistica, ai sensi del comma 1, sono riscosse mediante il sistema nazionale con riparto automatico, fermo re- stando la quota del 10 per cento di competenza dell’Ente Bilaterale Nazionale.
Il dieci per cento del gettito netto globale è destinato direttamente al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica. La quota residua verrà ripartita – in ragione della provenienza del gettito – di norma tra gli Enti Bilaterali Regionali e, in alter-
nativa, tra gli Enti Bilaterali Territoriali di area omogenea eventualmente costituiti. Nelle more della generalizzazione del sistema nazionale di riscossione, sulle somme riscosse in via transitoria, da concludersi entro e non oltre il 30 giugno 2008, mediante strumenti diversi, l’aliquota di competenza dell’EBIT continua ad essere applicata nella misura del quindici per cento.
Nei Territori dove l’EBIT non è ancora costituito la quota di competenza dell’EBIT Nazionale è aumentata al 30 per cento. In sede di costituzione di EBIT territoriale da parte di tutte le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concluso l’iter procedurale dello Statuto, la percentuale dovuta all’EBIT nazionale ritorna al 10%.
Il Comitato Direttivo dell’EBIT, in ragione del gettito del Territorio, organizzerà speci- fici programmi aventi come obiettivo la diffusione della Bilateralità e del welfare contrat- tuale, anche al fine di garantire i servizi dell’EBIT a tutte le aziende e lavoratori.
In relazione all’attivazione del sistema nazionale di riscossione, il Comitato Direttivo dell’EBIT è autorizzato a definire specifiche soluzioni transitorie.
Le risorse degli Enti Bilaterali saranno, di norma, destinate alla realizzazione delle iniziative di cui all’articolo 6, in ragione della provenienza del gettito.
Le quote riscosse dall’Ente Bilaterale Nazionale e quelle attualmente accantonate, de- dotto quanto di competenza dell’EBIT, saranno trasferite agli enti bilaterali territoriali re- golarmente costituiti e conformi a quanto stabilito dal CCNL dell’Industria Turistica.
L’Ente Bilaterale Nazionale potrà sospendere l’erogazione delle somme in questio- ne qualora non venga posto in condizione di accertare e compensare i crediti vantati nei confronti degli enti bilaterali territoriali in relazione alle quote riscosse direttamente dagli stessi.
L’azienda che ometta il versamento dei contributi dovuti al sistema degli enti bilaterali, determinato nella misura di cui al presente articolo, rimane obbligata verso i lavoratori aventi diritto all’erogazione delle prestazioni assicurate dall’Ente bilaterale competente. Si richiamano, in particolare, le disposizioni di cui all’articolo 8 del presente CCNL (sostegno al reddito).
Articolo 8 SOSTEGNO AL REDDITO
Le Parti concordano di destinare, con decorrenza 1 Aprile 2008, la quota dello 0,25 per cento di paga base e contingenza per 14 mensilità, totalmente a carico delle imprese, al finanziamento del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o di ristrutturazione e/o riorganizzazione aziendale interessati da periodi di sospensione dell’at- tività, previo accordo scritto tra Azienda e organizzazioni sindacali territoriali stipulan- ti il presente CCNL, nei limiti e con le modalità che verranno disciplinate con apposito regolamento che sarà sottoposto alla preventiva approvazione del Comitato di Vigilanza Nazionale.
La quota è accantonata in un apposito fondo, Fondo Sostegno al Reddito, costituito pres- so l’Ente Bilaterale Nazionale dell’industria Turistica. Tali somme saranno erogate diretta- mente dall’EBIT nei limiti e con le modalità di cui al regolamento allegato al presente CCNL.
La suddetta norma non è obbligatoria per le Imprese che sono soggette alla contribuzio- ne prevista per i trattamenti di CIGS e mobilità.
Quando il sostegno al reddito erogato dall’Ente Bilaterale integra l’indennità di disoc- cupazione erogata dall’INPS, esso è determinato in misura pari ad almeno il venti per cento dell’indennità di disoccupazione. Le modalità di erogazione sono regolate da un’ apposita convenzione stipulata tra gli Enti bilaterali e l’INPS.
In caso di modificazione delle disposizioni di legge che regolano la materia, le parti si incontreranno per valutare l’opportunità di adeguare tale misura.
In espressa deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, restano salve le regola- mentazioni e contribuzioni territoriali già in essere ed effettivamente funzionanti alla data di stipula del presente contratto, che pertanto continueranno ad essere applicate con le mo- dalità già definite da ciascun territorio.
Il regolamento sarà integrato con i criteri fissati dal presente articolo:
Gli interventi del Fondo sono destinati al Sostegno al Reddito dei lavoratori coinvolti in processi di crisi ristrutturazione e / o riorganizzazione aziendale interessati da perio- di di sospensione di attività, ai singoli lavoratori dipendenti, sospesi per crisi aziendali o occupazionali in comparti dell’industria turistica che non possono far ricorso alla CIG/S, nonché agli apprendisti sia in caso di crisi aziendali ed occupazionali che in caso di licen- ziamento.
Gli interventi del fondo sono altresì destinati all’integrazione dell’indennità di disoc- cupazione per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali in settori che non hanno i requisiti per accedere alla CIGO o alla CIGS o ad altri ammortizzatori sociali che integrino il reddito dei lavoratori e all’integrazione dell’indennità di disoccupazione per gli apprendisti in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali e, limitatamente agli apprendisti in caso di licenziamento.
In caso di esaurimento delle risorse accantonate sul Fondo, al fine di supportare l’ac- cesso alle misure di sostegno al reddito dei lavoratori nei casi previsti dal presente regola- mento, le aziende potranno anticipare gli importi erogabili ai singoli lavoratori dipendenti. L’EBIT, anche attraverso meccanismi di conguaglio, con i contributi dovuti, rimborserà gli importi anticipati dalle aziende.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti concordano che nei casi in cui l’EBIT non possa corrispondere l’integrazione dell’indennità di disoccupazione, di cui al presente articolo, detta indennità non preclude comunque l’erogazione dell’INPS nella misura del 60%.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti concordano che le aziende con più di 15 dipendenti e in regola con i versamenti all’Ente Bilaterale - compresi quelli di competenza del 2013 - che abbiano versato i contri- buti di competenza dell’anno 2014 al Fondo Sostegno al Reddito di cui all’art. 8 del CCNL
Industria Turistica, potranno richiedere all’EBIT, entro il prossimo 31 marzo 2017, la resti- tuzione del corrispondente ammontare versato allegando copia che attesti il versamento al Fondo di solidarietà residuale INPS di cui all’art. 3, comma 19, L. 92/2012 e s.m.i. per lo stesso periodo di sovrapposizione.
A riguardo, l’EBIT predisporrà un format unico di richiesta che sarà inviato a tutte le aziende in regola con i versamenti ed effettuerà le opportune verifiche.
Il requisito dimensionale di cui al comma precedente andrà verificato alla data del 30/10/2014.
Le Parti concordano che entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto si incontreranno per definire le modalità e i criteri di impiego dell’accantonato, in coerenza con le finalità mutualistiche di sostegno al reddito.
A seguito di quanto previsto dal d. lgs. 148/2015, a partire dal 1 gennaio 2016 i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti non sono più tenuti al versamento della quota di finanziamento al Fondo di cui al presente articolo.
Articolo 9 STATUTO TIPO
E’ allegato al presente contratto il nuovo statuto tipo dell’Ente Bilaterale Territoriale del dell’Industria Turistica.
Gli enti bilaterali territoriali dell’Industria Turistica già costituiti alla data di stipula del presente CCNL, in fase di rinnovo delle cariche, adegueranno il proprio statuto entro la vigenza del presente CCNL.
Nel caso in cui dovessero insorgere controversie in ordine alla interpretazione di tale sta- tuto, le Parti si impegnano ad effettuare la relativa verifica al fine di favorirne l’adozione.
Articolo 10 REGOLAmENTO TIPO
Il regolamento tipo per la disciplina del funzionamento del fondo per il sostegno al reddito di cui all’articolo 8 del presente CCNL è allegato al presente CCNL e ne costituisce parte integrante. Le Parti convengono che nell’ambito della definizione del Regolamento saranno individuate modalità rispondenti anche alle esigenze delle Piccole Imprese.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti, convengono di istituire una commissione paritetica, composta da 3 compo- nenti di parte datoriale e un rappresentante per ciascuna delle OOSS firmataria del presente CCNL, che abbia lo scopo di elaborare l’aggiornamento dello Statuto e del Regolamento dell’EBIT. La commissione sarà costituita entro il 15 settembre 2010 e dovrà presentare i lavori conclusivi alle parti sociali per la relativa approvazione entro il 30 ottobre 2010.
Articolo 11
PROCEDURE DI COmPOSIZIONE E CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
a) Commissione Paritetica Nazionale
Le Parti confermano il comune convincimento che ad un positivo andamento delle re- lazioni industriali concorre anche la piena utilizzazione di idonei strumenti che privilegiano ed antepongono appropriati momenti di confronto atti a prevenire fasi di conflittualità e di contenzioso, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
Al fine di valorizzare le richiamate procedure, quale supporto per le Parti stipulanti, viene costituita, a livello nazionale, una Commissione paritetica con il compito di veri- ficare, attraverso un costante monitoraggio, e garantire la corretta attuazione dei doveri incombenti alle Parti anche interpretando le clausole contrattuali oggetto di eventuali con- troversie o intervenendo su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione sarà composta da sei componenti effettivi e sei supplenti di cui tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza di Federturismo Confindustria e Confindustria AICA, e tre effettivi e tre supplenti in rappresentanza pariteticamente di FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, e si riunirà presso Federturismo Confindustria.
La Commissione di cui sopra potrà essere attivata su istanza di ciascuna delle Parti da indirizzare presso la sede di Federturismo Confindustria.
b) Controversie individuali e plurime
Qualora nell’interpretazione e nella applicazione del presente contratto o nello svolgi- mento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo obbligatorio di conciliazio- ne in sede sindacale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche ed integrazioni.
Il tentativo di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la seguente procedura: viene istituita una Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante dell’orga- nizzazione sindacale territoriale di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, cui il lavora- tore sia iscritto o abbia conferito mandato speciale e da un rappresentante delle Associa- zioni aderenti a Federturismo Confindustria o Confindustria AICA cui l’impresa conferisce mandato speciale.
La Commissione di Conciliazione e la Segreteria tecnica avranno sede presso l’EBIT Territoriale. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emana- zioni territoriali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria della Commissione di Conciliazione saranno svolti presso la sede di Federturismo Confin- dustria.
Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sede individuata di comune accor- do a livello territoriale.
La parte interessata, in caso di controversia plurima i lavoratori, che intende proporre ricorso innanzi al Giudice del lavoro chiede, alla segreteria della Commissione di Concilia- zione di cui sopra, di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione sindacale.
La richiesta, che deve essere contestualmente trasmessa con raccomandata A.R. o al- tro mezzo equipollente, anche all’altra parte, deve contenere gli elementi essenziali della controversia, l’indicazione delle Parti, l’elenco degli eventuali documenti allegati, il nomi- nativo del proprio procuratore speciale e l’elezione del domicilio presso la segreteria della Commissione di Conciliazione.
Entro 10 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la segreteria della Commissione di Conciliazione convoca le Parti per procedere all’esame della controversia ed al tentativo di conciliazione.
La parte interessata ad attivare il tentativo obbligatorio di Conciliazione dovrà indiriz- zare la propria richiesta alla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale che provvederà a quanto di sua competenza, in attuazione dei commi 3 e 4, lettera b), del presente articolo.
La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con li- bertà di forme e laddove fosse necessario anche con più riunioni, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di richiesta di tentativo di conciliazione per una controversia relativa ad una sanzione disciplinare, l’applicazione di questa rimarrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
Dell’esame di ogni vertenza dovrà essere redatto verbale sia nel caso di composizione, anche parziale, sia nel caso di mancato accordo, facendo comunque risultare:
– il richiamo al CCNL o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale si riferisce la vertenza;
– la presenza delle Parti personalmente o correttamente rappresentate.
I verbali di conciliazione e/o di mancato accordo, redatti in cinque copie, dovranno essere sottoscritti dalle Parti interessate e dai relativi rappresentanti. Copia del verbale sarà inviata, a cura della parte diligente, all’ufficio della Direzione del lavoro competente per territorio ai sensi degli articoli 410 e seguenti c.p.c., come modificati dal D.Lgs. 80/98 e successive modifiche e integrazioni. Le altre 4 copie dei verbali restano a disposizioni delle rispettive organizzazioni sindacali.
In caso di mancata comparizione di una delle Parti, la segreteria rilascerà, alla parte interessata la relativa attestazione.
Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi dell’articolo 411, comma 3. c.p.c.
La sottoscrizione del verbale in sede sindacale rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto previsto all’articolo 411 c.p.c.
Nel caso di mancata conciliazione, le Parti sono tenute a redigere apposito processo verbale, evidenziando le rispettive ragioni del mancato accordo.
Le Parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, preci- sando, ove sia possibile, l’ammontare del credito che spetta al lavoratore. In questo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, in osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 411 c.p.c.
Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione di cui alla lettera b) del pre- sente articolo, non costituiscono interpretazione autentica del CCNL, che resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale di cui alla lettera a) del presente articolo.
NORMA TRANSITORIA
Nella fase transitoria, ovvero quella che precede la costituzione delle Commissioni Ter- ritoriali di Conciliazione, i compiti spettanti alla locale Segreteria Tecnica verranno svolti dalla Segreteria Tecnica della Commissione Paritetica Nazionale istituita con specifico ac- cordo tra le Parti il 31 maggio 2000.
ARBITRATO
Qualora il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 11 lettera b) non riesca o sia comunque decorso il termine previsto per il suo espletamento, su istanza di entrambe le Parti, può essere adito un Collegio di Arbitrato.
Il Collegio di Arbitrato è composto da 2 componenti così designati: ciascuna delle organizzazioni territorialmente competenti delle Parti firmatarie il presente CCNL nomina un componente; un terzo componente, che ha funzioni di Presidente, viene nominato di comune accordo dai 2 arbitri di cui sopra.
In caso di mancato accordo sulla nomina del Presidente, lo stesso verrà scelto per sor- teggio, da una lista – revisionabile di norma ogni biennio – contenente i nominativi di 10 esperti in materia di contratti collettivi e diritto del lavoro, precedentemente predisposta e concordata tra le Parti.
Il compenso dovuto agli arbitri e al presidente sarà stabilito in misura fissa sulla base di criteri e tariffe definite, con apposito accordo e regolamento, dalle Parti stipulanti il CCNL.
Il Collegio arbitrale e la segreteria del Collegio avranno sede presso l’EBIT Territoria- le. In fase di prima applicazione, laddove non fossero ancora istituite le emanazioni territo- riali dell’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica (EBIT) i compiti di segreteria del Collegio saranno svolti presso la sede di Federturismo Confindustria.
Le riunioni del Collegio si terranno presso la sede individuata di comune accordo a livello territoriale.
La richiesta di devoluzione della controversia al Collegio di Xxxxxxxxx deve contenere l’indicazione della parte istante, l’elezione del domicilio presso il Collegio di Arbitrato, l’esposizione dei fatti, nonché una espressa dichiarazione di accettazione del lodo arbitrale. Tale richiesta sarà inviata dall’interessato, a mezzo di raccomandata A.R., o altro mez-
zo equipollente, alla Segreteria del Collegio di Arbitrato, tramite l’Organizzazione sindaca- le di appartenenza e/o alla quale conferisce mandato speciale, entro il termine di 30 giorni che decorre dal giorno del rilascio del verbale di mancato accordo o dal giorno di scadenza del periodo massimo entro il quale doveva essere esperito il tentativo di conciliazione.
Copia della richiesta dovrà, altresì, essere contemporaneamente trasmessa a mezzo raccomandata A.R., o altro mezzo equipollente, alla controparte che è tenuta comunque a manifestare la propria volontà circa la richiesta medesima, con comunicazione da inoltrare alla Segreteria del Collegio di Arbitrato entro il termine di 15 giorni.
L’accettazione degli arbitri a trattare la controversia dovrà risultare per iscritto in calce alla richiesta.
Ciascuna parte può manifestare la propria volontà di rinunciare alla procedura arbitrale con dichiarazione scritta da trasmettere alla Segreteria del Collegio non oltre 24 ore prima dell’orario previsto per la prima riunione.
Richiesta ed adesione dovranno contenere la dichiarazione scritta delle Parti interessate di accettazione del nominativo del presidente del Collegio di Arbitrato, come pure il confe- rimento al medesimo Collegio del potere di decidere secondo equità.
Il Collegio di Arbitrato attiverà il procedimento secondo il principio della libertà di forma.
Le Parti che hanno deferito la risoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato, potranno essere assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali e/o da esperti di fiducia.
Il Presidente del Collegio, ricevuta l’istanza, provvede a fissare entro 15 giorni la data di convocazione del Collegio che ha facoltà di procedere ad una fase istruttoria secondo modalità che potranno prevedere:
– l’interrogatorio libero delle Parti e di eventuali testi;
– l’autorizzazione al deposito di documenti, memorie o repliche a cura delle Parti;
– eventuali ulteriori elementi istruttori ritenuti utili.
Il Collegio di Arbitrato dovrà emettere il lodo entro 45 giorni, che decorrono dalla data di ricevimento, presso il Collegio, della comunicazione riguardante l’adesione alla richie- sta di devoluzione della controversia al Collegio di Arbitrato. Ove la controversia presenti particolare complessità sul piano istruttorio, d’intesa con le Parti, il termine potrà essere prorogato dagli arbitri fino a 90 giorni.
Il lodo è deliberato a maggioranza di voti degli arbitri ed è redatto per iscritto.
Le Parti si danno atto che il Collegio di Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi e per gli effetti della legge 11 agosto 1973 n. 533, e successive modifiche ed integrazioni, e svolge le proprie funzioni sulla base di apposito Regolamento.
Esso è comunicato alle Parti, tramite la segreteria, ed è esecutivo, previa osservanza delle regole stabilite dal comma 2 dell’articolo 412 quater c.p.c.
Fermo restando a carico delle Parti della controversia l’onere relativo al compenso dovuto agli arbitri indicati nel Collegio di Arbitrato in rappresentanza di ciascuna di esse, le ulteriori spese della procedura arbitrale, ivi compreso il compenso al Presidente, saranno liquidate in osservanza degli articoli 91, comma 1 e 92 c.p.c.
Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale soltanto per errore, violenza e dolo, nonché per inosservanza delle disposizioni previste dall’articolo 412 ter c.p.c.
I finanziamenti delle attività delle Commissioni di Conciliazione e Arbitrato avverrà nei termini che verranno fissati con apposito Regolamento attuativo.
La presente norma fa salvi tutti gli accordi esistenti sul territorio, riguardanti i criteri di definizione delle Commissioni di Conciliazione ed il loro sistema di finanziamento, nonché quelli dell’Arbitrato.
c) Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie col- lettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSU assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui alla prima parte del CCNL, le Parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di cui al presente arti- colo.
CAPO II – LIVELLO TERRITORIALE
Articolo 12
DIRITTI DI INFORmAZIONE
Annualmente, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in appositi in- contri a livello regionale, le Organizzazioni Imprenditoriali forniranno dati conoscitivi re- lativi ai piani di sviluppo e ristrutturazione, articolati per settori omogenei.
In tale contesto le Parti effettueranno un esame congiunto dei prevedibili effetti che le prospettive turistiche – come determinate dalle dinamiche strutturali, dai processi di svi- luppo e di ristrutturazione, dalle ripercussioni della situazione ambientale e del territorio
– potranno avere sull’andamento globale dell’occupazione.
CHIARIMENTO A VERBALE
Per quanto concerne le “Imprese di Viaggio e Turismo” si precisa che per “livello terri- toriale” ai fini del presente contratto ci si intende riferire al livello regionale.
Articolo 13 LIVELLO AZIENDALE
Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influen- za nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alla esigenza di
sviluppo della economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipen- denti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle pre- vedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Articolo 14 UTILIZZO DEGLI ImPIANTI
Le Organizzazioni Imprenditoriali si impegnano a contrattare a livello regionale con le Regioni e i Sindacati forme di utilizzazione degli impianti nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” in collegamento con le iniziative della regione, anche nel quadro delle politiche di scaglionamento delle vacanze indicate dalle Confederazioni e dalle altre Federazioni di categoria; a livello regionale sarà definito, mediante trattative tra le Associazioni Impren- ditoriali, le Regioni ed i Sindacati, un regime di bassi prezzi particolarmente nei periodi di cosiddetta “bassa stagione” a favore di:
a) lavoratori che utilizzino i periodi feriali o svolgano periodi di cure termali;
b) lavoratori pensionati che utilizzino periodi di riposo e di cura termale, marina, montana, ecc.;
c) studenti che utilizzino collettivamente o con le famiglie periodi di vacanze non estive per cure termali, marine, montane, ecc. o a scopi di ricerca culturale;
d) lavoratori di altri paesi che tramite le regioni o gli enti turistici confederali utilizzi- no periodi di vacanze o svolgano precise attività culturali.
Le Parti si vedono reciprocamente impegnate nel sostenere presso le istituzioni tutte le politiche atte a favorire la destagionalizzazione.
Saranno altresì contrattate tra Associazioni Imprenditoriali, Regioni e Xxxxxxxxx forme di sostegno anche economico per favorire le attività di formazione professionale.
Articolo 15
POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
Le Parti, si impegnano a ricercare congiuntamente, a livello regionale per settori o per l’intero comparto o per singole aree subregionali, soluzioni capaci di:
a) definire la stima dei fabbisogni di mano d’opera e le esigenze relative di qualifica- zione, le procedure di ricerca e disponibilità di lavoro extra e surroga;
b) promuovere verso i terzi interessati le iniziative ritenute più idonee al consegui- mento degli obiettivi di cui al presente articolo.
Sempre a livello regionale, anche per aree subregionali omogenee, le Parti si impegna- no a definire attraverso specifici accordi negoziali:
a) gli interventi idonei per realizzare il controllo sociale sui programmi di quali- ficazione e riqualificazione predisposti dalle Regioni anche con riferimento a quanto previsto in materia di diritto allo studio dal decimo comma del successi- vo articolo 92;
b) l’accertamento delle strutture finalizzate all’addestramento professionale, allo sco- po di verificarne e migliorarne l’utilizzazione anche attraverso la partecipazione delle stesse Parti sociali alla loro gestione.
Le Parti, altresì, convengono di incontrarsi anche con le Regioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore con gli obiettivi programmatici regionali con particolare riferimento ai problemi dell’utilizzazione degli impianti, dell’occupazione, del prolunga- mento della stagione con la previsione dei relativi periodi di occupazione, della formazione e riqualificazione professionale.
Negli incontri di cui sopra le Parti valuteranno altresì i problemi derivanti dall’applica- zione delle norme del Contratto nazionale di lavoro in tema di orari di lavoro e loro distri- buzione, anche in rapporto alla possibilità di modificare le norme che disciplinano gli orari di apertura e chiusura delle attività.
Le Parti convengono di esaminare anche i problemi che si pongono a livello di area turistica.
omogenea in rapporto alla possibilità di attuare gli obiettivi programmatici di sviluppo e riorganizzazione del settore, del prolungamento della stagione e dell’occupazione.
Articolo 16
ENTI BILATERALI TERRITORIALI DELL’ INDUSTRIA TURISTICA
L’Ente Bilaterale dell’Industria Turistica verrà costituito, a livello territoriale, e sarà strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite dalle Parti a livello nazionale con apposito Statuto e Regolamento, ferme restando le esperienze attualmente in essere e consolidate a livello territoriale, che costituiscono punto di riferimento del sistema della bilateralità, ivi compresi gli accordi territoriali esistenti.
L’E.B.I.T.T dell’Industria Turistica costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. A tal fine, l’E.B.I.T.T dell’Industria Turistica promuove a livello locale:
a) iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collabo- razione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) finanziare corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrut- turazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
c) interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) funzioni di coordinamento, vigilanza e monitoraggio dell’attività dei Centri di Ser- vizio;
e) l’istituzione di una banca dati per l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro ed il monitoraggio del mercato del lavoro e delle forme di impiego, in collegamento con l’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica e con la rete degli enti bila- terali territoriali e con i servizi locali per l’impiego;
f) le azioni più opportune affinché dagli Organismi competenti siano predisposti cor- si di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori favoriscano l’acquisizione di più elevati valori profes- sionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto;
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
L’E.B.I.T.T dell’Industria Turistica istituisce l’Osservatorio del Mercato del Lavoro, che costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle Parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali. A tal fine, l’Osservatorio:
a) programma ed organizza, al proprio livello di competenza, le relazioni sulle ma- terie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica in- viando a quest’ultimo i risultati, di norma a cadenza trimestrale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 9 della legge n. 56 del 1987 e con le garanzie di riservatezza ivi previste;
b) ricerca ed elabora, a fini statistici, i dati relativi agli accordi realizzati in materia di apprendistato nonché di contratti a termine, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Ente Bilaterale Nazionale dell’Industria Turistica;
c) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro (anche rispetto ai lavoratori extracomunitari) nonché di verificare le esigenze di formazione e di qua- lificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
d) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Ente Bilaterale Nazio- nale dell’Industria Turistica
Laddove già esistano strumenti analoghi a quelli sopra previsti, le Parti che li hanno costituiti concorderanno le modalità per armonizzarli con la normativa sopra specificata, ferme restando le condizioni di miglior favore.
Articolo 17 CENTRI DI SERVIZIO
L’Ente Bilaterale Territoriale di norma si articola nell’ambito del territorio in Centri di Servizio. La costituzione dei Centri di Servizio - che potrà avvenire per l’intero settore o per singoli comparti - si realizza con accordo specifico tra le rappresentanze locali delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente Contratto. Laddove non sia ancora istituito l’EBIT dell’Industria Turistica, le Parti potranno promuovere la costituzione dei Centri di Servizio, d’intesa con l’Ente Bilaterale Nazionale.
Il Centro di Servizio:
– cura la raccolta delle comunicazioni effettuate dalle aziende che si avvalgano degli strumenti di cui agli articoli 54 e 55;
– assiste le imprese che ne facciano richiesta per la instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell’articolo art 10 comma 3 Legge 368/ 2001 e suc- cessive modiche e integrazioni ricevendo a tal fine le domande dei lavoratori di cui all’articolo 54 del CCNL Industria Turistica;
– può svolgere compiti di segreteria tecnica degli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto.
Con accordi specifici di secondo livello, le materie di competenza delle apposite Com- missioni territoriali (CFL) saranno trasferite ai Centri di Servizio.
Gli Enti Bilaterali, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli 7 e 16 del presente contratto, provvedono ad assicurare le risorse necessarie per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché quelle dei Centri di Servizio la cui istituzione sia stata concordata a livello locale.
Per la pratica attuazione di quanto sopra, si procederà come segue:
– tra le Parti costituenti gli Enti Bilaterali e le Parti costituenti i Centri di Servizio, si stabilisce la ripartizione delle attività tra Centro di Servizio ed Ente Bilaterale, nonché la conseguente attribuzione delle risorse e le relative modalità, in confor- mità a quanto stabilito dal presente articolo;
– per i territori e/o i comparti in cui non sia costituito il Centro di Servizio, le relative attività saranno curate direttamente dall’Ente Bilaterale.
CAPO III – CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
Le Parti condividono la volontà di dare piena attuazione e favorire la contrattazione di secondo livello.
La contrattazione di secondo livello ha durata triennale.
Le piattaforme di stipula di accordi di II livello, dovranno essere inviate all’ azienda in- teressata per la contrattazione di tipo aziendale o all’associazione territoriale di riferimento per la contrattazione di tipo territoriale, in tempo utile per l’apertura della trattativa.
In caso di piattaforme per il rinnovo di accordi già in vigore, queste devono essere in- viate tre mesi prima della scadenza ai titolari della contrattazione.
La parte destinataria della piattaforma convocherà il primo incontro entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Per un periodo pari a quattro mesi dalla data di presentazione delle piattaforme riven- dicative per il secondo livello, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procede- ranno ad azioni dirette.
A tale scopo, ove nella fase iniziale o durante le trattative si riscontrino difficoltà, una delle parti potrà richiedere l’intervento del livello superiore per rendere effettivo il con- fronto.
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in par- te, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
La contrattazione di secondo livello, non potrà aver luogo nell’arco di tempo intercor- rente tra la data di ricezione della piattaforma di rinnovo del CCNL e i cinque mesi succes- sivi alla scadenza del CCNL in essere.
Articolo 18
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA TERRITORIALE
Alla contrattazione integrativa territoriale tra le Organizzazioni Sindacali Territoriali delle Parti stipulanti il presente CCNL, per la stipula di accordi integrativi sono demandate esclusivamente le seguenti materie:
a) la definizione delle iniziative relative alle funzioni per le quali è istituito l’Ente Bi- laterale ed in particolare di quelle per la formazione e la riqualificazione professio- nale, la cui attuazione è demandata all’Ente stesso. Ciò in relazione alle concrete esigenze territoriali e dei comparti e nell’ambito delle disponibilità esistenti. Nella definizione delle suddette iniziative si terrà conto delle previsioni comunitarie, na- zionali e regionali in materia al fine di realizzare possibili sinergie;
b) specifici accordi in materia di apprendistato relativamente alla durata dei rapporti di lavoro ed al numero degli apprendisti in proporzione ai lavoratori qualificati con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente alla stipula del presente CCNL
c) la individuazione di peculiari qualifiche reclamate dalla specificità delle singole aree e non riconducibili alle qualifiche previste dal presente Contratto;
d) azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE,
n. 635 del 13 dicembre 1984 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo- donna, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale;
e) l’adozione di ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale rispetto a quanto previsto dall’articolo 70;
f) il recupero delle ore di lavoro perse per forza maggiore o periodi di minor lavoro secondo quanto previsto dall’articolo 79;
g) il superamento del limite di centotrenta ore annue per lavoro supplementare nel caso di rapporti di lavoro a tempo parziale;
h) la definizione di eventuali limiti massimi della durata della prestazione lavorativa ridotta superiori rispetto a quanto previsto dall’articolo 45;
i) la determinazione del compenso per i lavoratori extra o di surroga secondo quanto previsto dall’articolo 54;
j) la individuazione di ulteriori qualifiche per le quali è consentito l’apprendistato;
k) la disciplina delle modalità di svolgimento dell’apprendistato in cicli stagionali, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41;
l) la definizione di ulteriori fattispecie ed eventi similari e/o qualifiche per le quali è consentita l’assunzione di lavoratori extra in aggiunta rispetto a quanto previsto dall’articolo 54.
Alla contrattazione integrativa territoriale restano altresì demandate le materie di cui alle disposizioni previste per ciascun comparto nella relativa parte speciale e qui di seguito richiamate:
STRUTTURA ALBERGHIERA
– Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80);
– misura del risarcimento per rotture e smarrimento oggetti (articolo 98);
– regolamentazione nastro orario stagionali (articolo 159);
– contratti a termine ed aziende di stagione (articolo 51);
– decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 165).
STABILIMENTI BALNEARI
– Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80);
– interruzione dell’orario giornaliero di lavoro (articoli 70, 78);
– definizione eventuali diversi sistemi di retribuzione per usi e consuetudini locali;
– determinazione di un’indennità per il personale assunto a tempo determinato da corrispondersi in caso di chiusura dell’azienda per epidemie e per altre cause si- milari;
– determinazione e applicazione della trattenuta di cui all’articolo 230;
– eventuali deroghe a quanto stabilito dall’articolo 240.
AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
– Intervallo per la consumazione dei pasti (articolo 80);
– ripartizione dell’orario giornaliero di lavoro (articolo 72);
– determinazione della percentuale di servizio e dei criteri di ripartizione (articolo 272);
– assegnazione della percentuale di servizio per i banchetti e simili agli interni (arti- colo 275);
– determinazione del compenso fisso per il servizio a domicilio e per i banchetti (ar- ticolo 278);
– determinazione del compenso fisso ai maîtres o capo camerieri (articolo 281);
– definizione delle modalità di calcolo della percentuale di servizio al personale ta- voleggiante dei locali notturni (articolo 293);
– determinazione della misura della trattenuta cautelativa (articolo 258);
– determinazione dei trattamenti integrativi salariali per i dipendenti dalle aziende della ristorazione collettiva (articolo 310);
– decisioni in caso di epidemie o di altre cause di forza maggiore (articolo 255).
Le Parti si danno atto che la contrattazione integrativa, non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente CCNL.
CHIARIMENTO A VERBALE
Xxxxx restando gli effetti prodotti dalla contrattazione integrativa provinciale e regiona- le, così come previsto dagli articoli 195, 243, 308, 338 e 411 del CCNL 16 febbraio 1987, le Parti si danno reciprocamente atto che le relative disposizioni sono state recepite e sosti- tuite dal presente articolo del presente Contratto.
Articolo 19
ELEmENTI ECONOmICI INTEGRATIVI
L’erogazione di elementi economici ulteriori rispetto a quanto già previsto dal presente contratto è prevista con le seguenti modalità:
a) per le aziende che occupano più di quindici dipendenti, mediante la contrattazione integrativa a livello aziendale che avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incrementi di produttività, di competitività, di qualità, di redditività. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteran- no preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Laddove a livello azien- dale sussistano erogazioni economiche di analoga natura, anche parzialmente va- riabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta ai criteri nell’ambito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata;
b) per le aziende che occupano fino a 15 dipendenti, mediante una contrattazione integrativa a livello territoriale che avrà ad oggetto l’erogazione di un premio di produttività, eventualmente differenziato per comparti, correlato ai risultati media- mente conseguiti dalle piccole imprese del settore. Al fine dell’acquisizione di ele- menti di conoscenza comune utili a verificare l’effettivo incremento di produttività
e redditività, le Parti potranno avvalersi anche dell’assistenza dell’EBIT nell’am- bito di quanto descritto nel successivo articolo 20.
La contrattazione di secondo livello si svolge a livello aziendale o territoriale. I relativi accordi hanno durata triennale.
Fermo restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia.
Il negoziato di secondo livello si svolge:
a) livello aziendale per le aziende che occupano più di quindici dipendenti;
b) livello territoriale per le aziende che occupino più di quindici dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione di secondo livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di secondo livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le Parti. A tal fine, le organizzazioni territoriali aderenti alle Parti stipulanti il presente Contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l’alimentarsi del contenzioso.
In occasione della contrattazione di secondo livello saranno garantite condizioni di as- soluta normalità sindacale con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni, per un pe- riodo complessivo pari a quattro mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa. I contratti di secondo livello aziendali sono negoziati dall’azienda e dalle strutture sin- dacali aziendali dei lavoratori unitamente alle organizzazioni stipulanti il presente contratto
ai relativi livelli di competenza.
Di norma, la contrattazione di secondo livello territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti di secondo livello territoriali sono negoziati dalle organizzazioni aderenti alle Parti stipulanti il presente contratto. Le singole organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.
Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili e non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrattuale.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione dei particolari benefici fiscali e contributivi previsti dalle normative vigenti.
Al fine di salvaguardare le condizioni di concorrenza tra le imprese, le aziende artico- late in più esercizi, che effettuino la contrattazione aziendale, potranno applicare le norme relative al mercato del lavoro contenute negli accordi territoriali, previa intesa con le rap- presentanze aziendali e le organizzazioni sindacali interessate.
Le disposizioni di cui al primo comma non operano nei confronti delle aziende stagio- nali, per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui agli articoli 167, 168, 169, 206, 207, 208, 248 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 56 CCNL AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni.
RETRIBUZIONE OMNICOMPRENSIVA
Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del mercato del lavoro turistico, con parti- colare riferimento alle prassi che contraddistinguono il lavoro stagionale, la contrattazione integrativa territoriale di cui all’articolo 13 del CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 e all’articolo 7 del CCNL AICA 17 dicembre 1994 e successive modifiche e integrazioni può regolamentare, in via sperimentale, sistemi di retribuzione che prevedano la corresponsio- ne con cadenza mensile degli elementi salariali differiti e/o il conglobamento di ulteriori elementi previsti dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, con esclusione del tratta- mento di fine rapporto.
Ai fini di cui sopra, l’eventuale conglobamento del lavoro straordinario è utile sino a concorrenza del numero di ore conglobate, con conseguente esclusione di sistemi di for- fettizzazione.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Al fine di favorire la normalizzazione delle condizioni di impiego della manodopera e di concorrenza tra le imprese, le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Parti stipulanti il presente accordo potranno assumere a base la retribuzione di cui sopra per richiedere congiuntamente al Ministero del Lavoro e della Pre- videnza Sociale l’adozione di apposite tabelle di retribuzione medie agli effetti del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale ai sensi dell’articolo 6 del Regio Decreto Legge 14 aprile 1939, n. 636 e dell’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
ARCHIVIO DEI CONTRATTI
I contratti integrativi di secondo livello saranno depositati, entro trenta giorni dalla stipula, presso l’Archivio dei contratti istituito presso l’EBIT e, a richiesta, potranno essere inviati al CNEL.
Articolo 20 INDICATORI
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obietti- vi della contrattazione territoriale, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’ero- gazione connessa al premio variabile saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede
territoriale in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al comma precedente assicu- rando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche.
Per l’acquisizione delle informazioni necessarie per la misurazione dei risultati previsti ai fini della contrattazione territoriale, le Parti operano prioritariamente con riferimento alle fonti ufficiali disponibili. In subordine, le Parti stipulanti gli accordi territoriali potranno affidare alla rete degli enti bilaterali il compito di acquisire ed elaborare le suddette infor- mazioni, fermo restando che i risultati di tali elaborazioni saranno resi noti unicamente in forma aggregata e comunque tale da garantire il rispetto della riservatezza dei dati aziendali e personali.
Le Parti concordano che, ai fini della determinazione del premio di risultato nell’ambito della contrattazione territoriale, potranno essere assunti in considerazione, tra gli altri, i valori dei seguenti elementi e/o delle relative variazioni, anche combinati tra loro:
STRUTTURA ALBERGHIERA
– capacità ricettiva (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
– presenze turistiche (ISTAT, Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo);
– dipendenti (INPS, ISTAT);
– giornate lavorate (INPS).
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO E CONGRESSI
– composizione dei viaggi per tipologia e organizzazione (ISTAT);
– vendita biglietteria aerea (IATA/BSP);
– dipendenti (INPS, ISTAT).
IMPRESE DI INTRATTENIMENTO
– vendita biglietti (dati SIAE);
– dipendenti (INPS, ISTAT).
AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI E STABILIMENTI BALNEARI
– produttività nazionale P.E. (ISTAT) o territoriale;
– Pil pro capite provinciale (Unioncamere);
– consumi energia elettrica per uso non domestico (Distributori);
– flussi turistici (Enti pubblici regionali e/o territoriali per il turismo).
– dipendenti (INPS, ISTAT). RISTORAZIONE COLLETTIVA
– fatturato;
– ore lavorate;
– dipendenti.
Le Parti si danno atto che l’elencazione di cui al comma precedente ha carattere esem- plificativo e non esaustivo.
CAPO IV – LIVELLO AZIENDALE
Articolo 21
DIRITTI DI INFORmAZIONE
Le imprese turistiche di particolare importanza nell’ambito del settore, distribuite in più esercizi dislocati in più zone del territorio nazionale o regionale ed aventi rilevante influen- za nel settore turistico in cui operano, in quanto strategicamente collegate alle esigenze di sviluppo dell’economia nazionale e regionale, e le aziende che occupino oltre cento dipen- denti, forniranno a richiesta delle Parti, di norma annualmente in un apposito incontro, alle Organizzazioni Sindacali competenti, nazionali, regionali o territoriali, informazioni sulle prospettive aziendali e su eventuali programmi che comportino nuovi insediamenti.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni Sindacali verranno informate delle pre- vedibili implicazioni degli investimenti predetti, sui criteri della loro localizzazione, sugli eventuali problemi della situazione dei lavoratori, con particolare riguardo all’occupazione e alla mobilità del personale.
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori verranno informate preventivamente delle eventuali modifiche ai piani già esposti e che comportino sostanziali variazioni dei livelli occupazionali.
Articolo 22 CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA AZIENDALE
La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in par- te, dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria o dalla legge e non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione, salvo quanto espressamente stabilito dal presente Contratto.
Salvo quanto diversamente previsto per ciascun comparto nella parte speciale del pre- sente Contratto, la contrattazione integrativa aziendale è ammessa nelle aziende che occu- pino più di 15 dipendenti, limitatamente alle seguenti materie:
a) qualifiche esistenti in azienda non equiparabili a quelle comprese nella classifica- zione del presente Contratto;
b) ambiente di lavoro e tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori nell’am- bito delle norme dell’articolo 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
c) premio di risultato di cui all’articolo 23;
d) distribuzione degli orari, dei turni di lavoro, degli eventuali riposi di conguaglio;
e) articolazione dei turni di riposo settimanale nelle aziende che non attuano la chiu- sura settimanale obbligatoria a turno ai sensi di legge;
f) eventuale istituzione del lavoro a turno intendendosi per tale il lavoro prestato in
uno dei tre o più turni giornalieri avvicendati nell’arco delle ventiquattro ore;
g) diverse modalità di godimento dei permessi conseguenti alla riduzione dell’orario di lavoro annuale di cui all’articolo 77 reclamate da particolari esigenze produttive aziendali;
h) ulteriori diversi regimi di flessibilità dell’orario di lavoro settimanale normale ri- spetto a quanto previsto all’articolo 76;
i) diverse regolamentazioni dell’orario annuo complessivo di cui all’articolo 77;
j) modalità di svolgimento della formazione per l’apprendistato di cui all’arti- colo 43.
La contrattazione avverrà tra l’azienda e le strutture sindacali aziendali dei lavoratori con l’intervento delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto ai relativi livelli di com- petenza.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le imprese aderenti ad AICA e a Federturismo Confindustria, previo accordo tra le Par- ti nell’ambito della contrattazione di secondo livello, potranno individuare soluzioni atte a superare situazioni di crisi aziendale tramite l’individuazione di adeguate misure, anche in deroga a quanto contrattualmente previsto ad esempio, quali, in via non esaustiva, modalità di gestione della riduzione dell’orario di lavoro e flessibilità.
Articolo 23 PREmIO DI RISULTATO
La contrattazione a contenuti economici è prevista con le modalità di seguito indicate. La contrattazione integrativa avrà ad oggetto erogazioni salariali – in coerenza con le strategie dell’Impresa – strettamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali concordati tra le Parti, aventi per obiettivo, ad esempio, incremen- ti di rendimento, produttività, efficienza, efficacia, di competitività e di qualità. Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni dell’impresa e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenuto conto dell’andamento delle prospettive della competitività e delle condizioni essen- ziali di redditività. Laddove a livello aziendale sussistano erogazioni economiche di analo- ga natura, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell’am-
bito delle nuove erogazioni sopra specificate. La parte fissa sarà conservata.
Gli importi dei nuovi elementi economici integrativi di cui al comma precedente sono variabili, non predeterminabili e non sono utili ai fini di alcun istituto legale e contrat- tuale.
Le erogazioni di cui sopra avranno caratteristiche tali da consentire l’applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge.
L’accordo per il premio avrà durata triennale.
Sono riconosciuti titolari per l’esercizio della contrattazione collettiva di secondo li- vello, le organizzazioni stipulanti il presente CCNL, rappresentate dalle RSU/RSA dai loro coordinamenti e le Organizzazioni sindacali stipulanti ai diversi livelli e i competenti rap- presentanti dell’Impresa assistiti dalle Associazioni imprenditoriali a cui conferiscano o abbiano conferito mandato.
Le parti concordano di istituire un premio di risultato, con le caratteristiche di cui sopra, destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non hanno un accordo integrativo azien- dale o territoriale alla data di stipula del presente contratto.
Per la concreta attuazione di quanto disposto nel precedente comma sono stanziati i seguenti importi lordi:
Area | Importo |
A | € 296,00 |
B | € 251,00 |
C | € 222,00 |
D | € 178,00 |
L’erogazione del premio sarà connessa al raggiungimento degli obiettivi che saranno definiti con accordo integrativo aziendale o territoriale.
Il premio sarà erogato con la retribuzione di novembre 2017.
Beneficeranno del premio i lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2017, che risul- tino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi.
L’erogazione del premio sarà riproporzionata dall’azienda in riferimento alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze dai lavoratori, beneficia- ri del premio, nel periodo 1° gennaio 2015 – 1° ottobre 2017.
Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare del premio sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
La somma erogata come premio di risultato non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza, né sarà computata ai fini del tratta- mento di fine rapporto.
Il premio è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria turistica, che venga pagato successivamente al 1° ottobre 2014. Sono fatti salvi – a meno di differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del °1 luglio 1993.
Le disposizioni di cui al presente articolo non operano nei confronti delle Aziende di stagione per le quali continuano a trovare applicazione le norme di cui all’articolo 162 del CCNL dell’Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 Novembre 2016.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti si danno atto di aver stipulato il presente accordo nel presupposto che gli importi del premio vengano ammessi a beneficiare di particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. Qualora tale ipotesi non si realizzi, le parti assicu- reranno l’invarianza dei costi, adottando i necessari correttivi.
Articolo 24
ELEmENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA
A decorrere dal mese di gennaio 2018 ai dipendenti qualificati in forza nelle aziende che nei quattro anni precedenti siano risultate prive di contratto di secondo livello, e che non abbiano percepito altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto spettante dal presente contratto collettivo, percepiranno, nel caso in cui dopo la presenta- zione di una piattaforma integrativa territoriale o aziendale, non venga definito un accordo entro il mese di ottobre 2017, l’azienda erogherà, con la retribuzione del mese di gennaio 2018 i seguenti importi qui di seguito riportati.
L’elemento di garanzia riguarda i lavoratori qualificati in forza al 1° ottobre 2017, che risultino iscritti nel libro unico da almeno sei mesi. L’azienda calcolerà l’importo in propor- zione alle giornate di effettiva prestazione lavorativa prestate alle proprie dipendenze nel periodo 1° giugno 2015– 1° ottobre 2017.
Per i lavoratori a tempo parziale, l’ammontare dell’elemento di garanzia sarà calcolato in proporzione all’entità della prestazione lavorativa.
Dall’adempimento di cui sopra sono escluse le aziende che versino in comprovate si- tuazioni di difficoltà economico-produttive che abbiano in essere il ricorso agli ammortiz- zatori sociali definiti da apposito accordo sindacale
La somma erogata come elemento di garanzia non è utile ai fini del calcolo di alcun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l’ammontare in senso onnicomprensivo tenendo conto di qualsiasi incidenza, nè sarà computata ai fini del tratta- mento di fine rapporto
L’elemento di garanzia è assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal CCNL dell’industria tu- ristica, che venga pagato successivamente al 1° ottobre 2014. Sono fatti salvi – a meno di differenti intese al secondo livello – gli elementi salariali in cifra fissa previsti da accordi collettivi stipulati prima del 1 luglio 1993.
Importi:
Area | Importo |
A | € 186,00 |
B | € 158,00 |
C | € 140,00 |
D | € 112,00 |
Se a livello territoriale sono vigenti accordi integrativi sottoscritti dalle organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL, per le aziende che non applichino tali ac- cordi gli importi delle tabelle precedenti saranno rideterminati in misura non inferiore alle erogazioni complessivamente dovute ai sensi dei suddetti accordi per il periodo: 1° ottobre 2014 al 1° ottobre 2017.
CAPO V – ATTIVITÀ SINDACALE
Articolo 25 DELEGATO AZIENDALE
Nelle imprese da undici e sino a quindici dipendenti, i lavoratori possono eleggere un solo Delegato Aziendale con compiti di intervento presso il datore di lavoro per l’applica- zione del Contratto e delle leggi sul lavoro.
Il licenziamento di tale Delegato per motivi inerenti all’esercizio delle sue funzioni è nullo ai sensi della legge.
Articolo 26 DIRIGENTI SINDACALI
Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sin- dacali i lavoratori che fanno parte:
a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali e periferici delle Organizzazioni Sindaca- li dei lavoratori stipulanti il presente Contratto;
b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle imprese che nell’ambito dello stesso comune occu- pano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse;
c) di Rappresentanze Sindacali Unitarie costituite in luogo delle RSA, ai sensi del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
L’elezione dei lavoratori e dei dirigenti sindacali deve essere comunicata dalla Organiz- zazione Sindacale di appartenenza per iscritto con lettera raccomandata all’impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.
Il licenziamento o il trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra dei lavoratori che abbiano la qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all’esercizio della carica ricoperta.
Il mandato di Delegato Aziendale di cui all’articolo 25 e di dirigente sindacale di cui alla lettera b) del primo comma del presente articolo conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine.
Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l’elezione delle RSU i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.
Nelle aziende stagionali, ferma restando la durata triennale delle RSU, gli eletti che vengano nuovamente assunti nella stagione successiva all’elezione riassumono la carica, con decorrenza dal momento in cui sussistono i presupposti numerici di cui al Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
Articolo 27 RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
In applicazione del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, in ciascu- na unità produttiva con più di quindici dipendenti la Filcams-Cgil, la Fisascat-Cisl e la Uiltucs-Uil assumono l’iniziativa per la costituzione della RSU.
L’iniziativa può essere assunta anche dalle Organizzazioni sindacali di categoria firma- tarie del CCNL applicato nell’unità produttiva ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, sezione terza, del testo Unico sulla Rappresentanza, a condizione che abbiano comunque effettuato adesione formale al conte- nuto dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011, del Protocollo 31 maggio 2013 e del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
L’iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU ove valida- mente esistente.
La RSU è composta dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Orga- nizzazioni sindacali sopra richiamate in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste con applicazione del metodo dei resti più alti e, nell’ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il numero dei componenti la RSU è pari a:
– 3 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 16 a 50 dipendenti;
– 4 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 51 a 100 dipendenti;
– 5 rappresentanti nelle unità produttive che occupano da 101 a 300 dipendenti;
– 8 rappresentanti nelle unità produttive che occupano oltre 300 dipendenti.
L’adeguamento al numero di RSU previsto al comma precedente avverrà con la prima elezione successiva al presente Accordo.
I nominativi dei componenti la RSU saranno comunicati per iscritto alla Direzione aziendale, a cura delle rispettive Organizzazioni sindacali dei componenti la RSU, per il tramite dell’Associazione industriale territorialmente competente.
I componenti la RSU subentrano alla RSA e ai loro dirigenti di cui alla legge n. 300 del 1970 nella titolarità di diritti e tutele, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e nell’esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto delle disposizioni di legge e di contratto.
La RSU e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono titolari della funzione di con- trattazione aziendale, come stabilito dal Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro.
Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni la RSU disporrà dei permessi retribuiti di cui all’articolo 23 della legge n. 300 del 1970.
La RSU comunicherà alla Direzione aziendale il nominativo del responsabile per la gestione amministrativa del monte ore come sopra definito e ad essa attribuito.
I permessi per l’espletamento del mandato debbono essere richiesti, di norma, per iscritto e con un preavviso di 24 ore, dalla RSU indicando i nominativi dei beneficiari. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell’attività aziendale.
Ferma restando l’eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all’uni- tà produttiva, possono essere candidati anche i lavoratori addetti all’unità produttiva assun- ti con contratti di lavoro a termine la cui scadenza comporti una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 3 mesi alla data delle elezioni.
Nelle aziende di stagione, ferma restando la durata triennale della RSU, gli eletti man- tengono la carica negli anni successivi ove, riassunti, abbiano anzianità di servizio nella stagione precedente e siano confermati dalla competente struttura territoriale sindacale con comunicazione scritta indirizzata alla corrispondente Associazione industriale territoriale. Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, pre-
vio accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l’esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio eletto- rale, i componenti sindacali del Comitato di garanti, di cui ai punti 5, 8, 13, e 20, sezione terza, del Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014, qualora in forza all’unità produttiva dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell’orario di lavoro oppure, in via eccezionale, anche l’orario di lavoro utilizzando, previa richiesta, i permessi retribuiti di cui all’articolo 23, legge n. 300 del 1970.
La Direzione aziendale fornirà l’elenco dei dipendenti con diritto di voto.
La RSU decade dal mandato ricevuto alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezio- ni e qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzione prevista dall’Accordo interconfederale (punto 6, sezione seconda del Testo Unico della Rappresentanza del 10 gennaio 2014).
DICHIARAZIONE DELLE XX.XX.
Nell’ipotesi in cui si debba scegliere tra due candidati che abbiano conseguito gli stessi voti si procederà al ballottaggio da svolgersi fuori dall’orario di lavoro o utilizzando le ore di assemblea di cui all’articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Articolo 28 PERmESSI SINDACALI
I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lettera a) del primo comma dell’arti- colo 26 nella misura di uno per esercizio e per ogni Organizzazione Sindacale stipulante, hanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli organi suddetti, nelle misure massime appresso indicate:
a) ventiquattro ore per anno nelle aziende con un numero di dipendenti non inferiore a sei ma non superiore a quindici;
b) settanta ore per anno nelle aziende con oltre quindici dipendenti.
Per le Imprese di Viaggi e Turismo i permessi o congedi retribuiti vanno concessi, in- dipendentemente dal numero dei dipendenti occupati nell’azienda, nella misura massima di settanta ore per anno.
Articolo 29
I componenti delle rappresentanze sindacali di cui alle lettere b) e c) i cui all’articolo 26 hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Il diritto rico- nosciuto al comma precedente spetta:
a) tre componenti per la RSU/RSA costituita nelle unità produttive che occupano fino a duecento dipendenti;
b) tre componenti ogni trecento o frazione di trecento dipendenti nelle unità produtti- ve che occupano fino a tremila dipendenti;
c) tre componenti ogni cinquecento o frazione di cinquecento dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b).
I permessi di cui al presente articolo saranno pari a otto ore mensili nelle imprese di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle imprese di cui alla lettera a) del comma precedente, i permessi saranno di un’ora all’anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comu- nicazione scritta al datore di lavoro di regola ventiquattro ore prima, tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Resta intesa che viene fatta salva la Parte Speciale Strutture Alberghiere in Catena.
I permessi cui hanno diritto i Dirigenti sindacali così come individuati dall’articolo 26 del presente CCNL, sono cumulabili per una sola delle cariche di cui all’articolo a) del citato articolo 26 con quelli di cui alle lettere b) o c) del medesimo articolo.
Articolo 30
I Dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente articolo 26 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti organismi delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento Nazionale o di Assemblee regionali ovvero chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato; la medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
Articolo 31 DIRITTO DI AFFISSIONE
È consentito ai Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente Contratto di far affiggere in apposito albo comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei Sindacati medesimi in luogo non accessibile alla clientela.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere contemporaneamente con- segnate alla Direzione dell’esercizio.
Articolo 32 ASSEmBLEA
Nelle unità aziendali ove siano occupati più di quindici dipendenti, i lavoratori han- no diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni Sindacali singolarmente o congiuntamente, presso l’unità aziendale in cui prestano la loro opera, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l’ordine di precedenza delle convocazioni.
La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
I lavoratori hanno anche diritto a partecipare alle assemblee durante l’orario di lavoro fino a dieci ore all’anno normalmente retribuite.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. Ad esse possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni dei sindacati.
Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le tre ore di durata.
Le ulteriori modalità per lo svolgimento delle assemblee sono concordate in sede azien- dale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Va altresì as-
sicurata la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e il servizio di vendita al pubblico.
CHIARIMENTO A VERBALE
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 della L. 300/70, le Organizzazioni Sindacali di cui alla seconda riga dell’art. 32, co. 1, sono riferite alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
Articolo 33 REFERENDUm
Il datore di lavoro deve consentire, nelle aziende con più di quindici dipendenti, lo svolgimento fuori dell’orario di lavoro di referendum, sia generali che per categorie, su materie inerenti l’attività sindacale, indetti dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità aziendale e alla categoria particolarmente interessata.
Articolo 34 NORmE GENERALI
Per quanto non previsto espressamente dal presente Contratto in materia di esercizio dell’attività sindacale e di tutela dei Dirigenti sindacali si rinvia alla legge 20 maggio 1970,
n. 300 e al Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 gennaio 2014.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti costituiranno una Commissione Paritetica che esaminerà le problematiche re- lative alla direttiva dell’Unione Europea concernente l’istituzione di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie.
NORMA TRANSITORIA
Sino alla costituzione delle RSU continuano a trovare applicazione le norme del CCNL Turismo 14 giugno 1991 riferite alle rappresentanze sindacali aziendali.
Articolo 35 CONTRIBUTI SINDACALI
L’azienda provvederà alla trattenuta del contributo associativo sindacale. Tale contribu- to non sarà inferiore all’1% della paga base e contingenza in atto al 1° gennaio di ciascun anno e per quattordici mensilità e sarà trattenuto ai dipendenti che ne faranno richiesta mediante consegna di una lettera di delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.
La lettera di delega conterrà l’indicazione delle modalità di versamento a cui l’azienda dovrà attenersi.
L’Azienda trasmetterà mensilmente l’importo della trattenuta al Sindacato di spettanza.
TITOLO III CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 36
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE
Le Parti concordano un nuovo impianto di classificazione che ritengono maggiormente rispondente alle esigenze di valorizzazione delle professionalità dell’Industria Turistica, in coerenza con le esigenze organizzative di accresciuta competitività sui mercati.
Il predetto impianto, di seguito riportato e sinteticamente semplificato, viene appro- priatamente e più esaustivamente ripreso e sviluppato in ciascuna delle parti speciali del presente contratto, afferenti ai diversi settori produttivi.
Il predetto impianto di classificazione, come ripreso e sviluppato nelle parti speciali, avrà decorrenza dal 1° di marzo 2008 per le qualifiche che sono state concordate tra le Parti e che vengono riportate nei singoli impianti classificatori delle parti speciali. Le qualifiche non effettive da tale data, che richiedono ulteriori chiarimenti, saranno oggetto di specifico confronto tra le Parti al 2° livello di contrattazione, per presentare al Livello Nazionale delle OOSS e delle Parti Datoriali, firmatarie del presente contratto, le relative proposte sul nuovo impianto che saranno oggetto di verifica e discussione finalizzate al completamento della sua effettiva attuazione entro e non oltre il 28 febbraio 2009.
In particolare, per quanto concerne l’impianto di classificazione degli alberghi, sulle cui professionalità non ancora inserite si dovrà effettuare la predetta verifica tra le Parti, a livello aziendale, si rinvia allo schema riportato negli allegati.
I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione articolata su quattro Aree. All’interno di ciascuna area sono poi individuate le relative categorie di inquadramento dei lavoratori, sulla base di declaratorie di categoria e di profili/posizioni professionali, esem- plificativi e non esaustivi, descritte nella disciplina contrattuale relativa ad ogni singolo settore del presente CCNL, nel rispetto del criterio di prevalenza in caso di attività svolte su più aree, fermi restando i profili professionali di provenienza o quelli corrispondenti al livello superiore che abbiano successivamente acquisito.
La declaratoria di categoria determina le caratteristiche e i requisiti che, con riguardo ai criteri di autonomia, responsabilità e conoscenza, si reputano indispensabili per inquadrare il lavoratore nella categoria appartenente all’area.
Il profilo/posizione professionale determina il minimo contenuto professionale che la mansione deve presentare per essere inquadrata in una categoria.
Le Parti convengono che a far data dall’entrata in vigore del nuovo sistema classifi- catorio, tutti i lavoratori già inquadrati nel 6 livello della precedente classificazione, sono automaticamente inquadrati e trasferiti nell’Area D-D1, equivalente all’ex livello 6S, ed acquisiscono i trattamenti economici del nuovo riferimento classificatorio.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
AREA “A”
Ai sensi e per gli effetti della legge 190 del 13 maggio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, appartengono a questa area i lavoratori con la qualifica di “Quadro” che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti di cui agli articoli 6 e 34 del R.D.L. n. 1130 del 1° luglio 1926, siano in possesso di elevate conoscenze teoriche e pratiche e di ampia conoscenza dei processi gestionali aziendali, nell’ambito di indirizzi generali fissati dalla Direzione aziendale da cui dipendono, svolgono con continuità, autonomia e ampia discrezionalità funzioni direttive, di pianificazione coordinamento e controllo di importanti attività aziendali, nonché lavoratori che, al più elevato livello di professionalità, svolgono funzioni di notevole interesse aziendale.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate A1 e A2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
AREA “B”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di approfondite conoscenze teoriche e pratiche e di specifica conoscenza dei processi operativi, svolgo- no, nell’ambito di direttive superiori definite, funzioni di elevato contenuto professionale, comportanti sia iniziativa che adeguata autonomia operativa, nonché lavoratori che svolgo- no importanti mansioni specialistiche nei vari settori dell’attività aziendale.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero della prevalenza delle funzioni svolte, in due categorie di inquadra- mento denominate B1 e B2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente defi- niti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
AREA ”C”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in possesso di adeguate co- noscenze teoriche e pratiche, acquisite anche per il tramite di specifici corsi di formazione professionale, svolgono, nell’ambito di procedure organizzative definite, con autonomia adeguata alla categoria attribuita, operazioni specialistiche in uno o più settori di attività (attività di concetto, o prevalentemente tali). Appartengono inoltre a tale area i lavoratori che, in possesso di consolidate esperienze specialistico-gestionali e/o funzionali, possono anche svolgere attività di coordinamento di altri lavoratori.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in tre categorie di inquadramento denominate C1, C2 e C3, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
AREA “D”
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, nel quadro di istruzioni ri- cevute, di normative e/o prassi aziendali, svolgono operazioni semplici e ausiliarie che richiedono sufficienti capacità tecnico-pratiche ed elementari conoscenze professionali.
L’area è suddivisa, sulla base della diversa e maggiore complessità e dimensione dell’azienda, ovvero delle funzioni svolte, in due categorie di inquadramento denominate D1 e D2, le cui declaratorie ed i relativi profili sono puntualmente definiti nell’ambito dei singoli settori di applicazione del presente CCNL.
Articolo 37
L’inquadramento dei lavoratori è effettuato secondo le declaratorie generali, qualifiche e profili professionali, come risultano indicati dalla classificazione del personale riportata nella parte speciale del presente Contratto distinta per ciascun comparto.
Nel caso in cui dovessero identificarsi, a livello territoriale, mansioni non riconducibili alle qualifiche previste, l’inquadramento sarà esaminato, sulla base delle declaratorie, dalle competenti Organizzazioni Territoriali unitamente alle RSA/RSU ed in caso di mancata soluzione la questione sarà demandata alle rispettive Organizzazioni Nazionali.
I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell’ambito di ciascun istituto e delle singole norme che nell’ambito dell’intero Contratto.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti si impegnano ad attivare appositi incontri per i diversi comparti turistici con l’obiettivo di definire entro Gennaio 2018 il nuovo sistema classificatorio in linea con l’evoluzione dei modelli organizzativi.
Articolo 38 PASSAGGI DI QUALIFICA
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento
corrispondente all’attività svolta; l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.
Articolo 39 mANSIONI PROmISCUE
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all’attività prevalente, tenendo conto di quella di maggior valore professionale, sempreché venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o comple- mentare.
TITOLO IV mERCATO DEL LAVORO
PREMESSA
Per quanto attiene le diverse forme di contratto di lavoro disciplinate nei CCNL Feder- turismo 7.2.1996 e AICA 17.12.1994 e loro successivi rinnovi le Parti stipulanti conferma- no, in relazione all’evoluzione del quadro legislativo, le normative contrattuali esistenti ad eccezione di quelle di cui al presente Contratto.
CAPO I – APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
PREMESSA
Le Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell’apprendistato professio- nalizzante, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il colle- gamento tra la scuola e il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
In questo quadro, le Parti assegnano all’EBIT un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pi- lota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l’apprendistato e convengono di istituire una Commissione Paritetica che provvederà a definire i contenuti delle attività formative per gruppi di figure professionali. In tale sede saranno individuate le modalità di svolgimento della formazione più idonee alle caratteristiche del settore.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si fa riferimento alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dal presente Capo, e da quanto definito tra le Parti in tema di profili formativi di cui all’Allegato 4.
Articolo 40 DISCIPLINA GENERALE
Il contratto di apprendistato dovrà essere stipulato in forma scritta, con l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, della durata del contratto di apprendistato, anche a tempo parziale purché la peculiare articola- zione dell’orario non ostacoli la finalità formativa propria del contratto, del periodo di pro- va, del livello di inquadramento iniziale e finale e della qualifica che potrà essere acquisita sulla base degli esiti della formazione.
La durata del periodo di prova non potrà essere superiore a quanto previsto per il lavo- ratore qualificato inquadrato al medesimo livello dell’apprendista secondo quanto previsto dall’articolo 68 del CCNL Industria Turistica 14 Novembre 2016.
Superato il periodo di prova di cui al comma precedente, il rapporto potrà essere risolto per giusta causa o per giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente riferita ai rapporti di la- voro a tempo indeterminato.
Le parti del contratto individuale potranno recedere dal contratto dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2118 del codice civile, di 30 giorni decorrenti dal termi- ne del periodo di formazione. Nel periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina dell’apprendistato.
In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordina- rio rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la qualifica conseguita ed il periodo di apprendistato verrà computato nell’anzianità di servizio.
In caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a 30 giorni consecutivi, il datore di lavoro prolungherà il periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell’evento con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso il datore di lavoro comunicherà all’apprendista lo spo- stamento del termine finale del contratto di apprendistato.
Durante il rapporto, l’apprendista potrà essere inquadrato fino a due (2) livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattualmente prevista per tale livello di inquadramento.
La disciplina di cui al comma precedente continua ad applicarsi anche in caso di con- ferma anticipata dell’apprendista.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere è quello in- dividuato all’articolo 2, comma 3 d. lgs. 14 settembre 2011, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni. A tal proposito, il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavo- ro può assumere non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso il datore stesso.
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati e spe- cializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Il tutor aziendale, individuato nel piano formativo individuale, per l’apprendistato ha il compito di seguire l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative di carattere trasversale e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutor contribuisce all’attuazione del piano formativo individuale e segnala, ai fini dell’attestazione, il percorso stesso riscontrando l’effettivo svolgimento dell’attività for- mativa. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’azienda o, nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dal datore di lavoro stesso. Nei confronti del tutor aziendale è prevista una formazione pari a 8 ore.
Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve possedere una catego- ria di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e svolgere o aver svolto attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista per un periodo non inferiore a 2 anni.
Ciascun tutor può affiancare non più di cinque (5) apprendisti contemporaneamente. Il datore di lavoro ha l’obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua Impresa, all’apprendista alle sue dipenden- ze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire le finalità previste dal piano formativo;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio, secondo quanto previsto dalla legge;
d) di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con pe- riodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del Centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’ap- prendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
L’apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) seguire con assiduità e diligenza i percorsi formativi previsti dal piano formativo;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente Contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a seguire i percorsi di cui alla lettera c) del precedente comma, anche se in possesso del titolo di studio, ove la frequenza stessa sia ritenuta opportuna dal datore di lavoro.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge per l’applicazione di particolari normative e istituti.
Articolo 40 bis
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI mESTIERE
Le Parti, esaminata l’evoluzione della disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere riconoscono in tale istituto un importante strumento per l’acquisi- zione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola e il lavoro e per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
In questo quadro, le Parti assegnano all’EBIT un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere si fa rife- rimento alle vigenti norme di legge, salvo quanto previsto dal presente accordo.
In attuazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n.167, e successive modifiche e integrazioni, il contratto di apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere può essere stipulato, per il conseguimento di una qualifica profes- sionale ai fini contrattuali, con i giovani di età da diciotto a ventinove anni, e cioè fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età. Il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere potrà altresì essere stipulato con i giovani che abbiano compiuto diciassette anni di età e siano in possesso di una qualifica conseguita ai sensi del d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie delle figure professionali inquadrate nelle aree B2, C1, C2, C3 e D1 (ex livelli 2°, 3°, 4°, 5°, 6s) della classificazione professionale definita nella parte generale del CCNL Industria Turistica 14 Novembre 2016 e nell’ambito delle discipline dei singoli settori in materia di classificazione professionale prevista dallo stesso CCNL.
La durata del contratto di apprendistato è determinata nei seguenti periodi massimi, in relazione alle qualifiche da conseguire:
– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in B2;
– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C1;
– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C2;
– 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in C3;
– 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in D1;
Per le figure professionali di cui all’Allegato 2 4 ter del presente Accordo, i cui conte- xxxx competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelle delle figure artigiane, la durata massima è fissata in 48 mesi.
I periodi di servizio, adeguatamente documentati, prestati in qualità di apprendista, anche presso più datori di lavoro, si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato di cui al comma 4, purché i suddetti periodi non siano separati da interruzioni superiori ad un anno e si riferiscano alle stesse mansioni.
Al termine del periodo di apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica conseguita.
Ai fini di cui all’articolo 1, comma 8, il datore di lavoro non potrà assumere appren- disti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno l’80 percento (80%) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro (24) mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbia- no rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o nel termine di prova, gli apprendisti stagionali. Resta comunque salva la possibilità di assumere un (1) apprendista.
È ammessa l’attivazione di contratti di apprendistato part-time purché la peculiare articolazione dell’orario di lavoro non ostacoli il raggiungimento delle finalità formative tipiche del rapporto di apprendistato. Anche in tali ipotesi, si applica quanto previsto in tema di formazione dall’articolo 3 del presente Accordo. A tal fine si conviene che la durata minima dell’orario di lavoro settimanale dell’apprendistato part-time non potrà essere infe- riore a venti (20) ore.
Articolo 41 APPRENDISTATO IN CICLI STAGIONALI
In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4 comma 5 del Decreto Legislativo 14 settembre 2011 n. 167, e fermo rimanendo la durata massima del periodo di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 4 del presente Accordo, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro 48 mesi di calendario dalla data di prima assun- zione.
L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le me- desime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Sono utili ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale anche le presta- zioni di breve durata eventualmente rese nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
Articolo 42 FORmAZIONE
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto all’acquisizione di conoscenze e competenze di base, trasversali e tecni- co-professionali, anche mediante le modalità on the job e in affiancamento.
La formazione formale si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi anche esterni all’azienda. La formazione interna, anche con modalità e-learning, è prevista per le materie collegate alla realtà aziendale/professionale, mentre le altre materie potranno essere oggetto di formazione esterna o interna, qualora l’azienda disponga di capacità for- mativa interna, come specificato al comma seguente.
L’azienda dispone di capacità formativa interna qualora possieda i seguenti requisiti:
− presenza di risorse umane, con esperienza o titoli di studio adeguati, in grado di trasferire competenze;
− presenza di una figura in possesso di formazione e competenze idonee a ricoprire la figura del tutor;
− disponibilità di locali idonei in relazione agli obiettivi formativi e alle dimensioni aziendali.
La contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell’attività.
La quantità di ore di formazione formale sarà pari a 80 ore medie annue che saranno svolte all’interno o all’esterno dell’azienda. La formazione professionalizzante sarà inte- grata dall’offerta formativa pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3,
d. lgs. 14 settembre 2011, n. 167. E’ facoltà dell’azienda anticipare le ore formative previste per gli anni successivi.
Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l’anno intero, l’impegno formativo annuo di cui al precedente comma si determina riproporzionando il monte ore annuo in base all’effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
Qualora l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l’impegno formativo di cui al comma 5 è pari a 60 ore per i livelli B2 e C1 e 50 ore per i livelli C2, C3 e D1.
Per le nozioni di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di conoscen- za dei doveri e dei diritti nel rapporto di lavoro nonché dell’organizzazione aziendale e del ciclo produttivo al fine del completo inserimento dell’apprendista nell’ambiente di lavoro, l’apprendimento sarà collocato all’inizio del rapporto di lavoro.
L’attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell’orario di apertura al pubblico. Qualora l’attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite con la retribuzione ordinaria.
Di norma, il periodo di formazione formale terminerà almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.
I percorsi formativi aziendali degli apprendisti possono essere finanziati anche per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dell’articolo 12 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni.
Articolo 42 BIS PIANO FORmATIVO
Il Piano Formativo Individuale ha lo scopo di indicare il percorso formativo dell’apprendista, ed evidenziare le competenze da acquisire in relazione a quelle già pos- sedute. Tale Piano dovrà essere coerente con il profilo formativo di riferimento, indicare i contenuti dell’esperienza di lavoro e l’articolazione della formazione formale, nonché contenere gli obiettivi formativi nei termini di competenze richieste. Il Piano Formativo Individuale potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell’apprendista, del tutor e del datore di lavoro. Il Piano Formativo Individuale allegato al contratto di apprendistato forma parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti possono presentare domanda corredata del Piano Formativo Individuale - definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali e avvalendosi dell’assisten- za degli stessi enti - alla specifica commissione per l’apprendistato istituita nell’ambito dell’EBIT nazionale ovvero dell’Ebit territoriale laddove costituito che esprimerà il pro- prio parere di conformità entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Per le aziende multi localizzate la verifica di cui al comma precedente può essere effet- tuata dall’EBIT nazionale. Le aziende multi localizzate potranno depositare presso l’EBIT i piani formativi standard previsti dall’azienda per le specifiche figure professionali che in- tendono assumere in apprendistato, nel rispetto delle modalità di svolgimento della forma- zione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo stabilito dal presente accordo.
La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei piani. Decorso detto termine, in assenza di tale parere le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti, inviando al’EBIT copia dell’attestazione dell’attività formativa allegata al presente Accordo.
La formazione effettuata e le competenze acquisite nel corso del periodo di apprendi- stato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione effettuata potrà avvenire a cura del datore di lavoro tramite apposita atte- stazione dell’attività formativa allegata al presente Accordo.
I profili formativi, allegati al presente Accordo, individuati nell’ambito di ciascun set- tore di applicazione del presente CCNL, definiscono le competenze necessarie alla qua- lificazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Tali competenze devono essere conseguite mediante l’esperienza di lavoro e l’attività di forma- zione formale articolata nel Piano Formativo Individuale. A tal proposito, la Commissione Paritetica per l’Apprendistato, istituita in seno all’EBIT nazionale, ha il compito di monito- rare le attività formative anche al fine di individuare le modalità di svolgimento dei percorsi formativi più idonee alle caratteristiche del settore.
Articolo 43 TRATTAmENTO NORmATIVO E WELFARE
Tutti gli apprendisti saranno iscritti, dalla data di assunzione, al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa FONTUR.
Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria secondo quanto previsto dal CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010.
Per quanto non disciplinato dal presente accordo valgono per gli apprendisti i medesimi trattamenti normativi previsti dal CCNL Industria Turistica 9 luglio 2010 per i lavoratori a tempo indeterminato già qualificati, nonché da ciascun settore di applicazione dello stesso CCNL.
Ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi della disciplina vigente anteriormente e al 26 aprile 2012 - data di scadenza del periodo transitorio di cui all’articolo 7, comma 7, del
d. lgs. 14 settembre 2012, n. 167 - continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.
In caso di variazioni della disciplina legale dell’apprendistato, le Parti si incontre- ranno per valutare la necessità di modificare conseguentemente la disciplina del presente Accordo.
CAPO II – APPRENDISTATO PER L’ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER L’ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
Articolo 44 DISCIPLINA DEL RAPPORTO
In attesa che venga compiutamente regolamentato l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 47 del d.lgs. n.276/2003, per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni la disciplina appli- cabile è quella di cui alla L. n.25/1955, come modificata ed integrata dalla L. n.56/1987 e dalla L. n.196/1997, e farà riferimento alle norme sull’apprendistato contenute nei CCNL Federturismo 7 febbraio 1996 e AICA 17 dicembre 1994 e loro successivi rinnovi, salvo il caso di diciassettenni in possesso di qualifica professionale conseguita con altro contratto di apprendistato i quali potranno svolgere l’apprendistato professionalizzante.
Per gli apprendisti minorenni trovano applicazione, con riferimento al trattamento eco- nomico ed alle condizioni di miglior favore, le previsioni stabilite dal presente CCNL per l’apprendistato professionalizzante.
In attesa che venga disciplinato l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, possono essere applicate – in quanto compatibili – le previsioni dell’apprendistato professionalizzante.
In relazione alle qualifiche per le quali è previsto un inquadramento finale A1, A2 e B1 (nell’ex Area Quadri e nell’ex 1° livello), tali forme di apprendistato potranno essere attivate solo per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione che abbiano durata non superiore a quella del corrispondente corso di studi.
CAPO III – LAVORO A TEMPO PARZIALE
Articolo 45 DISCIPLINA DEL RAPPORTO
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, in forza di assunzione del lavoratore ovvero di trasformazione di un rapporto di lavoro in atto a tempo pieno, è considerato mezzo idoneo ad agevolare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro, garantendo ai lavoratori a tempo parziale un corretto ed equo regime normativo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di consentire la flessibilità della forza lavoro in rapporto ai flussi di attività nell’ambito della giornata, della settimana, del mese o dell’anno, nonché di rispondere ad esigenze individuali dei lavoratori, anche già occupati.
In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche ed integrazioni, si intende:
a) per “lavoro a tempo parziale” un rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, caratterizzato da un orario di lavoro, stabilito nel contratto individuale, cui è tenuto
il lavoratore, che risulti comunque inferiore all’orario di lavoro a tempo pieno pre- visto dal presente CCNL;
b) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale” quello in cui la ridu- zione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro praticato in azienda;
c) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale” quello in relazione al quale risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitata- mente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
d) per “rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo misto” quello che si svolge secondo una combinazione delle due modalità indicate nelle lettere b) e c).
L’instaurazione del rapporto a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicati i seguenti elementi:
a) il periodo di prova per i nuovi assunti;
b) la prestazione individuale sarà fissata tra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore a quanto indicato nei seguenti casi:
– 18 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
– 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
– 600 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale;
c) il trattamento economico e normativo secondo criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa;
d) puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno, così come previsto dall’articolo 2, 2° comma, del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modifiche;
e) tutte le altre condizioni di impiego.
La contrattazione di secondo livello può stabilire limiti diversi rispetto a quelli definiti dal precedente comma.
Il rapporto a tempo parziale sarà disciplinato dai seguenti principi:
– volontarietà di entrambe le Parti;
– reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere, ferma restando la volontarietà delle Parti;
– applicazione delle norme del presente CCNL in quanto compatibile con la natura del rapporto stesso, secondo principi di proporzionalità.
In presenza di specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e sostitutive è con- sentito il ricorso al lavoro supplementare sino ad un limite massimo di 130 ore annue, fer- mo restando la volontarietà del lavoratore. Limiti superiori rispetto a quelli sopra previsti, potranno essere definiti dalla contrattazione di 2° livello.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti di legge e normativi contrattuali.
In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie ed alla retribuzione del periodo di ferie avverrà, in via forfetaria, applicando per il compenso per il lavoro supplementare la maggiorazione percentuale del 30 per cento della retribuzione oraria di fatto (per le strutture alberghiere in catena si rinvia alla specifica disciplina della Parte Speciale).
In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente - con rapporto a tempo pieno occu- pato presso unità produttive site nello stesso ambito comunale adibito alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione di lavoratori part-time – anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasfor- mazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. Le unità operative valuteranno prioritariamente le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero dalla comprovata necessità di assistenza continua dei familiari per malattia, ovvero dalla partecipazione certificata a corsi di formazione e/o studio.
È consentita, nella consueta forma pattizia, la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo predeterminato, compreso tra un minimo di 6 mesi ed un massimo di 24 mesi. Al temine di tale periodo il lavoratore tornerà, auto- maticamente, a prestare la propria attività a tempo pieno.
In tale ipotesi di trasformazione temporanea, è consentita l’assunzione a termine di un altro lavoratore a tempo parziale per far fronte alle conseguenti esigenze organizzative dell’Azienda.
Tale contratto a tempo determinato sarà stipulato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in aggiunta a quanto stabilito dall’articolo 55 sul contratto a termine.
Il rapporto di lavoro part time temporaneo deve rispondere a quanto previsto dalla nor- mativa di cui al presente articolo.
Il datore di lavoro è tenuto ad informare le RSU/RSA, o in mancanza alle rappre- sentanze sindacali territorialmente competenti, con cadenza annuale, sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia e l’eventuale ricorso al lavoro supplemen- tare. La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente CCNL in materia di lavoro a tempo parziale si applicano le vigenti disposizioni di leggi.
Articolo 46
DISCIPLINA DELLE CLAUSOLE FLESSIBILI ED ELASTICHE
Le Parti stipulanti il presente CCNL potranno concordare, nell’ambito della contrat- tazione di secondo livello, le modalità con cui definire clausole elastiche e flessibili della prestazione di lavoro a tempo ridotto, secondo i principi generali previsti nei successivi articoli.
Nelle aziende in cui la contrattazione di secondo livello non abbia già definito condi- zioni di miglior favore in materia di clausole flessibili e elastiche, rispetto alle disposizioni di cui ai successivi articoli, si applicano quelle definite tra le Parti del presente CCNL.
Articolo 47 CLAUSOLE FLESSIBILI
Le Parti del contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione.
Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili deve risultare da atto scritto. Il lavo- ratore può farsi assistere da un componente della RSU/RSA indicato dal lavoratore mede- simo.
Le variazioni della diversa collocazione temporale della prestazione devono essere pre- annunciate con un preavviso di almeno cinque giorni, riducibili a 2 giorni per particolari esigenze organizzative e produttive, e comportano, per il periodo nel quale le variazioni vengono effettuate, il pagamento di una maggiorazione del 1,5 per cento della retribuzione oraria globale di fatto.
Articolo 48 CLAUSOLE ELASTICHE
Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa entro il limite massimo del 30 per cento della prestazione concordata.
Il consenso del lavoratore alle clausole elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavo- ratore può farsi assistere da un componente della RSU/RSA indicato dal lavoratore mede- simo.
Nel caso in cui l’applicazione delle clausole elastiche determini un aumento della pre- stazione lavorativa originariamente pattuita tra le Parti, le ore di lavoro in aumento verranno retribuite con una maggiorazione del 31,5 per cento della quota oraria della retribuzione.
Articolo 49
RECESSO CLAUSOLE FLESSIBILI E CLAUSOLE ELASTICHE
L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento ne di provvedimento disci- plinare.
La variazione della collocazione temporale della prestazione, non da diritto alle com- pensazioni, nei casi in cui la suddetta variazione sia richiesta dal lavoratore interessato per le sue necessità o scelte.
Le maggiorazioni previste a compenso per la prestazione del lavoro supplementare a seguito dell’applicazione di clausole flessibili od elastiche, sono comprensive di ogni rifles- so economico su tutti gli istituti contrattuali e di legge.
L’atto scritto di consenso alle clausole flessibili o elastiche deve prevedere il diritto del lavoratore di denunciare il patto stesso, durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, almeno nei seguenti casi:
– esigenze di tutela della salute certificate dal servizio sanitario pubblico;
– comprovata instaurazione di altra attività lavorativa;
– esigenze personali debitamente comprovate.
La denuncia, formulata in forma scritta, potrà essere inoltrata quando siano trascorsi almeno sei (6) mesi dalla stipula del patto, e dovrà prevedere non meno di un mese di pre- avviso.
A seguito della denuncia di cui al precedente comma, viene meno la facoltà del datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata, ovvero il suo incremento in applicazione delle clausole elastiche.
Il datore di lavoro, con un preavviso di almeno un mese, può recedere dal patto.
In relazione alle caratteristiche peculiari del settore turismo, al secondo livello di con- trattazione possono essere concordate modalità di programmazione flessibile dell’orario di lavoro che si concretano nella possibilità di turni variabili in ordine alla collocazione temporale delle prestazioni lavorative, nonché identificare eventuali inferiori limiti minimi o superiori limiti massimi nell’ambito di un equilibrato assetto organizzativo.
Sono fatte salve le condizioni miglior favore in atto.
Articolo 50
PART-TImE WEEK-END
Possono essere stipulati, con studenti, contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali per il week-end. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e durata della prestazione potranno essere definite previo accordo di secondo livello.
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti promuoveranno iniziative presso gli organi competenti affinché, nell’ambito della riforma generale del sistema previdenziale, vengano considerati gli specifici problemi del settore e del rapporto di lavoro a tempo parziale rispetto all’obiettivo della maturazione del diritto alla pensione.
CAPO IV – AZIENDE DI STAGIONE
Articolo 51
NUmERO DI LAVORATORI ASSUmIBILI
Le Parti convengono che per le aziende a carattere stagionale - intendendosi per tali quelle individuate dal DPR 11.7.1995 n. 378 che ha così modificato il Numero 48 dell’elen- co approvato con DPR 7.10.1963 n. 1525 in materia di attività lavorativa a carattere sta- gionale: “48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle Aziende Turistiche, che abbiano, nell’anno solare un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o 120 giorni non continuativi” – l’intero organico può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato.
Ai fini dell’applicazione del presente articolo, le Parti convengono che va comunque considerata “azienda a carattere stagionale” ciascuna unità produttiva che rientri nella fat- tispecie sopra indicata; in particolare andranno considerate “azienda a carattere stagionale” anche le singole unità produttive che siano entità autonome dal punto di vista organizzati- vo-produttivo.
Articolo 52
RIPOSI COmPENSATIVI E PROROGA DEL CONTRATTO
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settima- nale potranno dare luogo, per i lavoratori a tempo determinato delle aziende a carattere stagionale, anziché al trattamento economico di cui all’articolo 82 CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 77 del CCNL AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
I congedi di conguaglio di cui all’articolo 74 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 73 del CCNL AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni nonché i permessi non goduti di cui all’articolo 70 Federturismo 10 febbraio 1999 e all’ar- ticolo 72 del CCNL AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni concor- rono, insieme ai riposi compensativi del lavoro straordinario, alla proroga del contratto a termine.
Conseguentemente il calcolo dei soli ratei di ferie e tredicesima e quattordicesima men- silità terrà conto dell’intera diversa durata del rapporto e la eventuale frazione di mese darà luogo alla liquidazione di tanti ventiseiesimi di un dodicesimo delle gratifiche e delle ferie suddette per quante sono le giornate risultanti.
È comunque escluso da tale criterio di computo il trattamento di fine rapporto.
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, il limite di cui all’Articolo 76 del CCNL Federturismo 10 febbraio 1999 e all’articolo 77 del CCNL AICA 10 febbraio 1999 e successive modifiche e integrazioni, è fissato in 3 (tre) ore giornaliere.
NOTA A VERBALE
Le Parti prendono atto del parere favorevole espresso dall’INPS e dall’INAIL (Allega- to 8) relativamente all’attuazione della normativa di cui al precedente articolo
Articolo 53 DIRITTO DI PRECEDENZA
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle aziende o nelle unità produttive di cui all’articolo 51 (numero di lavoratori assumibili) a carattere stagionale hanno diritto di precedenza nell’assunzione, con la medesima quali- fica, presso la stessa azienda, a condizione che manifestino, all’azienda stessa, tale volontà a mezzo comunicazione scritta entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. In assenza di tale comunicazione, e comunque trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto si estingue.
Il diritto di precedenza di cui al presente articolo non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia ed ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti, tenuto conto delle specifiche soluzioni normative adottate per i lavoratori stagionali e in relazione agli adempimenti previsti dalle norme di legge e regolamentari in materia di prestazioni di disoccupazione erogate dall’INPS, si impegnano ad esaminare le conseguenti problematiche al fine di favorire la corretta e migliore applicazione delle prescrizioni legislative rispetto alla disciplina contrattuale nel suo complesso. Sulla base di tale esame verranno attuate le più opportune iniziative.
CAPO V – LAVORO EXTRA E DI XXXXXXX
Articolo 54
LAVORO EXTRA E DI SURROGA
Nei settori dell’Industria Turistica sono speciali servizi - per ciascuno dei quali è am- messa l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni – quel- li di banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari.
E’ ammesso inoltre il lavoro extra e di surroga nei fine settimana e nelle festività. Ulteriori casi ed ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione di secondo livello. Tale personale, assunto in aggiunta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato,
potrà essere adibito a tali speciali servizi nell’ambito delle posizioni di cui alla successiva tabella, a condizione che tali posizioni impattino sugli eventi di cui al primo comma.
La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla contrattazione territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali.
In mancanza di tale disciplina, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissa- to, per il periodo di vigenza contrattuale, nelle misure di cui alla seguente tabella:
Extra e di surroga
Area | Dal 01/11/2016 | Dal 01/08/2017 | Dal 01/01/2018 |
C2 | 13,88 | 14,14 | 14,25 |
C3 | 13,23 | 13,48 | 13,58 |
D1 | 12,65 | 12,89 | 12,99 |
D2 | 11,70 | 11,92 | 12,01 |
Le Parti si danno atto che il compenso orario sopra definito è comprensivo degli ef- fetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per Contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 13a e 14a mensilità nonché di Tfr.
Le imprese comunicheranno alle R.S.U./R.S.A., ovvero in loro assenza alle organiz- zazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - quadrime- stralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di tali lavoratori.
Le prestazioni del personale adibito ai servizi speciali dovranno risultare dal Libro Unico del Lavoro come previsto dalla normativa vigente.
Ai fini dell’impiego di detto personale dovrà essere data, comunque, precedenza ai lavoratori del settore non occupati.
CAPO VI – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Articolo 55
LAVORO A TEmPO DETERmINATO
L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 19 e seguenti del d. lgs. 81/2015.
Le Parti - nell’affermare che i contratti a tempo determinato rappresentano per il settore dell’Industria Turistica una caratteristica dell’impiego atta a soddisfare le esigenze struttu- rali di flessibilità, convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva.
In particolare, in applicazione di quanto previsto dall’art. 23, comma 1 del D.lgs.n.
81/2015, le Parti convengono i seguenti limiti di utilizzazione dell’istituto:
Lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in azienda da: | Lavoratori assumibili |
0 a 4 | 4 |
5 a 9 | 6 |
10 a 25 | 7 |
26 a 35 | 9 |
36 a 50 | 12 |
Oltre 50 | 20 % |
Al fine della determinazione del numero di lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato, si terrà in considerazione la media annua dei lavoratori occupati nell’azienda con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, calcolata al 31 dicembre dell’anno precedente, computandosi per intero le frazioni di unità.
Le aziende che ricorrono ai contratti a termine comunicheranno, quadrimestralmente alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l’EBIT o le sue arti- colazioni territoriali, complessivamente e per ogni unità produttiva, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
Sono comunque esenti da limiti quantitativi:
a) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende in relazione alla fase di av- vio di nuove attività. Tali contratti avranno una durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque per un periodo non eccedente i 12 mesi. Il limite dei 12 mesi può essere elevato fino a 24 mesi dalla contrattazione di 2° livello;
b) i contratti a tempo determinato stipulati per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro limitatamente ai casi di dimissioni.
Per quanto attiene all’affiancamento – tale periodo precedente quello dell’effettiva sostituzione – non avrà una durata superiore alla metà del periodo inizialmente pre- visto per la sostituzione stessa. In particolare, nel caso di sostituzione delle lavora- trici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell’inizio dell’astensione;
c) i contratti a tempo determinato stipulati per far fronte a esigenze connesse a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali;
d) i contratti a tempo determinato stipulati dalle aziende di stagione, di cui agli artt. 51 e seguenti del CCNL Industria Turistica 14 Novembre 2016, e quelli stipulati da aziende ad apertura annuale nei casi di intensificazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno quali:
− periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell’attività in seno ad azien- de ad apertura annuale;
− periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
− periodi connessi a festività religiose e civili sia nazionali che estere;
− periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali
Ulteriori casi di esclusione dal contingentamento potranno essere individuati dalla con- trattazione di 2° livello che potrà altresì ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili e/o ricercare eventuali percorsi di stabilizzazione.
Per i casi di cui alla lettera d) del presente articolo, l’azienda comunica, con cadenza quadrimestrale, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali del- le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l’EBIT o le sue articolazioni territoriali, il numero di contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori interessati.
In applicazione di quanto previsto dall’art. 21 comma 2 d. lgs. 81/2015 e s.m.i., le Parti convengono che ai contratti a termine stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo si applicano gli intervalli di 8 o 15 giorni, rispettivamente per i rap- porti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi.
Le Parti convengono altresì che il rispetto degli intervalli di cui al comma precedente e di cui all’articolo 21 comma 2 d.lgs. n.81/2015 e s.m.i., non è previsto per le assunzioni di lavoratori con contratto a tempo determinato per le fattispecie di cui alle lettere a), b) nell’ipotesi in cui il secondo contratto sia stipulato per ragioni di carattere sostitutivo, c), d) del presente articolo, per i contratti stipulati con percettori di forme di sostegno /integrazio- ne al reddito (NAspi,cigo,cigs, fis, mobilità ecc.), con disoccupati con più di 45 anni e con persone iscritte negli elenchi di cui alla legge n. 68/1999, e nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, pur non essendo tale facoltà prevista da disposizioni di legge e contrattuali.
La contrattazione di secondo livello potrà individuare ulteriori casi di non applicazione degli intervalli di cui al comma 8 del presente articolo.
La disciplina della successione di più contratti a tempo determinato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, co.2, del D.lgs. n. 81/2015 e in attuazione del rinvio legislativo alla contrattazione collettiva, non si applica nei confronti dei contratti di lavoro ricondu- cibili alla stagionalità in senso ampio, quali i contratti a termine stipulati per l’intensifi- cazione dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno – artt. 51 e 55 lett. d) del presente CCNL – per i quali si conferma il diritto di precedenza ai sensi degli artt. 53 e 56 e nei casi in cui il datore di lavoro conferisca al lavoratore la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, anche qualora tale facoltà non sia prevista da disposizioni di legge o contrattuali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti convengono che la stagionalità come definita all’articolo 55 lett. d) del presen- te CCNL soddisfa i requisiti legali richiesti dal d.lgs. n. 81 del 2015 ai fini dell’applicazione di specifiche normative.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nella compilazione dell’Uniemens le aziende avranno cura di individuare i lavoratori con le caratteristiche di stagionalità, anche al fine di rendere esigibile il diritto alla fruizione della NASPI
Articolo 56 DIRITTO DI PRECEDENZA
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per ragioni di intensificazione dell’attività produttiva in particolari periodi dell’anno in aziende non a carattere stagionale come da articolo 51, hanno diritto di precedenza nell’as- sunzione, con la medesima qualifica, presso la stessa azienda, a condizione che manife- stino, all’azienda stessa, tale volontà a mezzo comunicazione scritta entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. In assenza di tale comunicazione, e comunque trascorso un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, il diritto si estingue.
Il diritto di precedenza di cui al presente articolo non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia ed ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
Articolo 57
SOmmINISTRAZIONE DI LAVORO A TEmPO DETERmINATO
Possono essere utilizzati con contratto di somministrazione a tempo determinato lavo- ratori nella misura massima del 18% rispetto alla popolazione media aziendale dei lavora- tori a tempo indeterminato in forza nell’anno precedente. Le frazioni di unità si computano per intero. A livello aziendale le Parti potranno definire maggiori percentuali di ricorso al contratto di somministrazione a tempo determinato
E’ sempre possibile la proroga, con il consenso scritto del lavoratore nei casi e per la durata prevista dal CCNL applicato dal somministratore, del termine inizialmente previsto dal contratto di lavoro.
I lavoratori in somministrazione dovranno ricevere una formazione sufficiente ed ade- guata alle caratteristiche della mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
Il prestatore di lavoro in somministrazione non è computato nell’organico dell’Azienda utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta ec- cezione per quelle relative alla materia dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
I lavoratori in somministrazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’azienda utiliz- zatrice, a parità di mansioni svolte.
In caso di attivazione di contratti di somministrazione a tempo determinato, l’azienda comunicherà semestralmente alle RSU/RSA o, in assenza, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, il numero dei contratti di somministra- zione a tempo determinato stipulati, la durata degli stessi e la qualifica dei lavoratori inte- ressati.
Articolo 58 INFORmAZIONE
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato dovrà ricevere, come i lavoratori assunti a tempo indeterminato, una informazione/formazione riferita alla tipologia dell’attività oggetto del contratto atta a pre- venire i rischi specifici connessi all’esecuzione del lavoro.
A tal fine le Parti individuano nell’EBIT, e nelle sue declinazioni territoriali, lo stru- mento attraverso il quale possono essere realizzate tutte quelle iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato, di cogliere le opportunità di una formazione adeguata finalizzata ad aumentarne la qualifica- zione, promuoverne lo sviluppo e migliorarne la mobilità occupazionale.
Inoltre le Parti individuano nell’Anagrafe, istituita presso l’ EBIT, lo strumento atto a fornire ai lavoratori a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determi- nato informazioni circa le possibilità di impiego a tempo indeterminato che si rendessero disponibili presso le imprese.
In caso di assunzioni a tempo indeterminato, le imprese considereranno prioritariamen- te eventuali domande presentate da lavoratori in forza con contratto a tempo determinato e somministrazione di lavoro a tempo determinato.
CAPO VII – TELELAVORO
Articolo 59 TELELAVORO
In relazione alla disciplina del telelavoro nel settore Turismo, le parti concordano nel fare riferimento all’accordo interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro eu- ropeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES del 9 giugno 2004.
CAPO VIII – FLESSIBILITÀ E OCCUPAZIONE
Articolo 60 FLESSIBILITÀ E OCCUPAZIONE
Il settore del Turismo è soggetto per sua natura a variazioni nei flussi della clientela non prevedibili ne programmabili, che, nei vari periodi dell’anno, o della stagione per le azien- de stagionali, determinano le esigenze di organico necessario per il buon funzionamento dell’azienda volto a realizzare la migliore soddisfazione del cliente.
Per questo negli anni si è utilizzato l’istituto del lavoro extra e surroga come regola- mentato dal CCNL all’articolo 54.
Al fine di coniugare l’esigenza di flessibilità di cui al primo comma, con la garanzia al lavoratore di una vera prospettiva di qualificazione, le parti concordano di avviare un percorso per verificare se esistano, le condizioni per una graduale sostituzione del lavoro extra e surroga con le normative previste per il lavoro intermittente, utilizzando in tal senso il potere negoziale che la legge conferisce alle parti in tema di regolamentazione e defini- zione di tale istituto.
Pertanto le parti, convengono di istituire una commissione paritetica che abbia lo sco- po di analizzare le modalità con cui le aziende oggi fanno ricorso al lavoro flessibile, per ricercare soluzioni in grado di garantire il rispetto delle normative contrattuali vigenti e che comunque abbiano alla base l’obiettivo di favorire lo sviluppo dell’occupazione e della stabilizzazione del rapporto di lavoro.
Tale commissione, composta da 3 componenti di parte datoriale e un rappresentante per ciascuna OOSS firmataria del presente CCNL, diventerà operativa a far data dal 1° dicem- bre 2016 e cesserà la propria attività al 31 dicembre 2017.
Le nomine dei rappresentanti dovranno essere comunicate alle parti entro e non oltre il 31 dicembre 2016.
I lavori della commissione qualora giungano ad un’ intesa condivisa, saranno presen- tate alle parti firmatarie del presente CCNL al fine di concordare le modalità per l’integra- zione al testo contrattuale.
CAPO IX – TERZIARIZZAZIONE
Articolo 61 mODALITÀ
Premesso che le parti concordano sulla assoluta rilevanza del fattore umano e del patri- monio di professionalità presente nelle aziende del comparto e che questa va salvaguardata privilegiando soluzioni alternative ad eventuali processi riorganizzativi di esternalizzazio- ne si concorda quanto segue:
1) In occasione di un eventuale conferimento a terzi, della gestione di un servizio direttamente gestito dall’azienda, questa ultima convocherà le RSU/RSA aderenti
alle XX.XX stipulanti il presente CCNL, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL o, in loro assenza, convocherà direttamente le Segreterie Territoriali delle XX.XX per infor- marle circa tale conferimento.
2) L’informativa di cui al comma precedente, che avverrà entro il 15° giorno dalla data di convocazione, sarà finalizzata al confronto sui seguenti argomenti:
a) servizi o attività che verranno conferite in terziarizzazione;
b) numero complessivo dei lavoratori interessati dal conferimento;
c) garanzia della corretta applicazione, da parte dell’impresa cui viene conferito il servizio, della vigente normativa in tema di igiene e sicurezza negli ambien- ti di lavoro, di assicurazione generale obbligatoria, di integrale applicazio- ne della contrattazione collettiva nazionale, sottoscritta dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché la garanzia del trattamento economico complessivo del CCNL appli- cato nell’azienda conferente;
d) mantenimento, da parte dell’azienda cui viene conferita la terziarizzazione, del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati in tale ambito.
3) Sempre entro il 15° giorno, su richiesta delle RSA o RSU delle XX.XX stipulanti il presente CCNL, o in loro assenza, le Segreterie Territoriali delle XX.XX ade- renti alle XX.XX stipulanti il presente CCNL sarà aperto un tavolo di confronto con l’obiettivo di raggiungere possibili intese per verificare formule organizzative diverse dall’appalto di servizi, con l’obiettivo della salvaguardia dei livelli occu- pazionali, dell’unicità contrattuale e del trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso l’azienda conferente, con particolare riferimento ai servizi offerti ai lavoratori della stessa.
Qualora durante il negoziato, si riscontri l’impossibilità di trovare soluzioni al- ternative, l’accordo dovrà prevedere che la società conferente utilizzi solo ditte appaltatrici qualificate che si impegnino a corrispondere ai lavoratori che già pre- stavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’azienda conferente, che risolvano il rapporto con modalità condivise, il medesimo tratta- mento economico e normativo del ccnl dell’Industria Turistica maturato all’atto del passaggio.
4) Entro 45 giorni dalla convocazione di cui al comma 1 del presente articolo, il tavo- lo dovrà chiudere la propria attività e le Parti saranno libere di procedere secondo le proprie determinazioni.
5) In caso di assenza di accordo, per il servizio esternalizzato, l’azienda farà ricorso solo ad aziende qualificate che si impegnino a garantire:
a) la corresponsione, ai lavoratori interessati dalla terziarizzazione del servizio che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, di un tratta- mento economico e normativo complessivamente non inferiore al ccnl dell’In- dustria Turistica;
b) di non trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate esigenze tecnico produttive od organizzative.
6) Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria integrativa ed eventuali ulteriori servizi (quali ad esempio vitto) previsti dall’azienda conferente per i propri dipendenti, se già non disciplinati dal contratto applicato, saranno erogati dall’azienda cui è stato conferito l’appalto.
7) Nella mancata erogazione degli impegni di cui sopra l’azienda conferente garanti- sce, per il lavoratori coinvolti nella terziarizzazione, fino a 3 anni dalla cessazione dell’appalto la responsabilità solidale per i trattamenti economici spettanti ai la- voratori per effetto del servizio di appalto da essi svolto, con esclusione dei trat- tamenti economici specificamente erogati a fronte della contrattazione di secondo livello.
8) Le parti convengono che in caso di successione di appalto, l’azienda conferente informerà, con adeguato preavviso, le RSA/RSU e le organizzazioni sindacali, per promuovere un esame congiunto della situazione al fine di salvaguardare il man- tenimento dei livelli occupazionali in ragione delle professionalità specifiche dei singoli lavoratori
9) Le disposizioni, di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo si applicano esclusiva- mente alle strutture alberghiere e strutture alberghiere in catena.
I commi dal 5 al 7 non si applicano ai villaggi turistici ed ai complessi turistico ricettivi all’aria aperta.
10) Sono fatte salve le clausole di miglior favore stabilite da leggi regionali che rego- lano la presente materia e da accordi aziendali e/o territoriali già sottoscritti dalle parti firmatarie il presente CCNL alla data di stipula del presente accordo.
CAPO X – ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA
Articolo 62
Ai sensi del secondo comma dell’articolo 25 della legge n. 223 del 1991, non sono computabili, ai fini della determinazione della riserva:
– le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nelle aree A, B e C1 (ex livelli A, B, 1, 2, 3);
– le assunzioni dei lavoratori cui sia assegnata una qualifica ricompresa nelle aree C2, C3 e area D (ex livelli 4, 5, 6, 6s e 7) a condizione che abbiano già prestato servizio presso imprese del settore o che siano in possesso di titolo di studio pro- fessionale rilasciato da istituti o scuole professionali attinente alle mansioni da svolgere;
– le assunzioni effettuate in occasione dei cambi di gestione, limitatamente ai lavo- ratori già occupati alle dipendenze della gestione precedente.
CAPO XI – LAVORATORI STRANIERI
Articolo 63 LAVORATORI STRANIERI
Le Parti, preso atto del crescente rilievo assunto nel settore dall’occupazione dei cit- tadini stranieri, concordano di promuovere iniziative finalizzate all’integrazione, alle pari opportunità, alla formazione di tale categoria di lavoratori, anche attraverso attività di stu- dio e di ricerca finalizzate alla promozione di interventi mirati ai diversi livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale).
Le Parti si impegnano altresì a promuovere l’accesso dei lavoratori stranieri a tutte le forme di impiego previste dal presente contratto, compatibilmente con le condizioni di soggiorno in Italia del cittadino straniero.
Per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, le Parti si impegnano altresì a promuovere azioni concordate nei confronti della pubblica amministrazione e degli enti.
Le Parti si impegnano a promuovere lo svolgimento di piani formativi specifici in rela- zione al settore dell’Industria Turistica, finalizzati a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per il cui finanziamento sarà richiesto l’intervento del fondo di formazione continua per il settore terziario/servizi.
Al fine di assistere i lavoratori stranieri nel disbrigo delle pratiche per il rinnovo del permesso di soggiorno, gli enti bilaterali territoriali del settore possono svolgere attività di assistenza verso i lavoratori stranieri di cui al presente articolo.
Inoltre le Parti affidano all’ente bilaterale il compito di predisporre la traduzione in lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo, arabo, rumeno) di una sintesi dei principali diritti e doveri dei lavoratori che sarà predisposto dalle parti stesse.
Articolo 64 DIRITTO DI PRECEDENZA
L’esercizio, da parte del lavoratore straniero, del diritto di precedenza di cui all’arti- colo 56 del presente contratto costituisce titolo di priorità per il rientro in Italia nell’anno successivo per ragioni di lavoro stagionale, ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Articolo 65 CONVENZIONI
Le Parti possono stipulare apposite convenzioni con le commissioni regionali tripartite, di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, dirette a favorire l’accesso dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale.
Le convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee
condizioni di lavoro della manodopera, nonché eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l’attivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all’acco- glienza.
I risultati delle iniziative di cui ai commi precedenti saranno notificati all’osservatorio nazionale sul mercato del lavoro istituito presso l’ente bilaterale nazionale dell’Industria Turistica, per il tramite del competente ente bilaterale territoriale.
Articolo 66 RICONGIUNGImENTO FAmILIARE
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare dei lavoratori stranieri le aziende con- sidereranno con la massima attenzione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e dei picchi di attività, le richieste, in tal senso motivate, dei singoli lavoratori, di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo, oltre che delle ferie, anche degli altri istituti disponibili, ivi compresi i permessi retribuiti e la flessibilità dell’orario di lavoro.
TITOLO V RAPPORTO DI LAVORO
CAPO I – INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Articolo 67 ASSUNZIONE
L’assunzione del personale sarà fatta secondo le norme di legge vigenti in materia.
Il datore di lavoro, all’atto dell’assunzione deve rilasciare al lavoratore una documen- tazione scritta dalla quale risulti la data di assunzione, il livello e la qualifica d’inquadra- mento, gli elementi della retribuzione, la durata del rapporto nei casi ammessi di contratto a termine, la durata del periodo di prova, le lingue estere di cui sia eventualmente richiesta la conoscenza nonché una ricevuta dei documenti ritirati.
All’atto dell’assunzione al lavoratore viene consegnata tutta la documentazione essen- ziale ai fini dello svolgimento del rapporto di lavoro, i moduli informativi relativi alla Previdenza Integrativa “Xxxxx Xxxx Fondo Pensione”, quelli utili alla scelta relativa alla destinazione del TFR e quelli relativi all’Assistenza Sanitaria Integrativa “FONTUR”.
All’atto dell’assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) certificato di nascita, di cittadinanza, di residenza e di stato di famiglia (l’interessato dovrà comunicare anche l’eventuale domicilio fiscale se diverso dalla residenza);
b) libretto sanitario o certificato medico equipollente, ove previsto dalle leggi;
c) documento di identificazione valido;
d) eventuale modello CUD rilasciato dal precedente datore di lavoro;
e) copia del codice fiscale;
e, ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:
f) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
g) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
h) certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati.
Il lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti ed a consegnare lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dei relativi assegni.
Il lavoratore extracomunitario presente in Italia dovrà presentare, oltre i documenti sopra indicati, il permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura in corso di validità.
Per l’assunzione di lavoratori extracomunitari non presenti in Italia, si rinvia alle spe- cifiche procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Le procedure di assunzione dovranno avvenire nel rispetto delle finalità e delle disposi- zioni dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
CAPO II – PERIODO DI PROVA
Articolo 68 DISCIPLINA
La durata del periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione. Durante il pe- riodo di prova o alla fine di esso è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Trascorso il periodo di prova, il personale si intenderà regolarmente assunto in servizio se nessuna delle Parti abbia dato regolare disdetta per iscritto. In tal caso il periodo sarà computato agli effetti dell’anzianità di servizio.
La durata del periodo di prova è stabilita nelle misure che seguono:
Area | Giorni |
A1 e A2 | 180 giorni |
B1 | 150 giorni |
B2 | 75 giorni |
C1 | 45 giorni |
C2 e C3 | 30 giorni |
D1 | 20 giorni |
D2 | 15 giorni |
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effet- tiva prestazione lavorativa fermo restando il termine massimo di sei mesi previsto dall’ar- ticolo 10 della Legge 15 luglio 1966 n. 604.
Il personale che entro il termine di due anni viene riassunto, con la stessa qualifica, presso la stessa azienda ove abbia già prestato servizio, superando il periodo di prova, sarà in ogni caso dispensato dall’effettuazione di un nuovo periodo di prova.
Al personale assunto fuori provincia che, durante o alla fine del periodo di prova, sia licenziato, il datore di lavoro dovrà rimborsare l’importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
CAPO III – DONNE E MINORI
Articolo 69 DISCIPLINA
Il lavoro delle donne e dei minori è tutelato dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
CAPO IV – ORARIO DI LAVORO
Articolo 70
ORARIO NORmALE SETTImANALE
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in quaranta ore, salvo quan- to diversamente stabilito nella parte speciale del presente Contratto per le imprese di Viaggi e Turismo, gli Stabilimenti Balneari.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini contrattuali.
Le suddette limitazioni dell’orario di lavoro non si applicano agli impiegati di cui all’articolo 1 del X.X. 00 marzo 1923 n. 692 in relazione all’articolo 3 del X.X. 00 settem- bre 1923 n. 1955 e cioè ai capi azienda, ai direttori tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Articolo 71 RIDUZIONE DELL’ORARIO
Ferma restando la durata dell’orario settimanale normale prevista dall’articolo 70, vie- ne concordata una riduzione dell’orario annuale pari a centoquattro ore, tranne che per gli Stabilimenti balneari, parchi e aziende di intrattenimento in cui la riduzione dell’orario annuale è, invece, pari a centotto ore.
Tali riduzioni sono comprensive delle trentadue ore relative alle festività religiose abo- lite dalla legge n. 54 del 1977 (e con esclusione quindi della festività dell’Epifania rein- trodotta con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792) e delle ventiquattro ore di cui al secondo comma dell’articolo 52 del CCNL 8 luglio 1982.
Le riduzioni di cui al presente articolo verranno attuate mediante godimento di permes- si individuali retribuiti della durata di mezza giornata o di una giornata intera.
Tenuto conto delle particolari caratteristiche del settore, i permessi saranno fruiti indi- vidualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori e comunque in modo da non ostacolare la normale attività produttiva dell’azienda.
Salvo quanto previsto dall’articolo 23, lettera g), in presenza di particolari esigenze produttive aziendali potranno essere attuate modalità di godimento dei suddetti permessi diverse da quelle di cui al comma precedente, limitatamente a trentadue ore annuali, previa programmazione e tempestiva comunicazione ai lavoratori interessati. Tali permessi non potranno essere inferiori ad un’ora, né, comunque, utilizzati per frazioni di ora.
Gli eventuali trattamenti in atto non previsti dal CCNL 10 aprile 1979 in materia di riduzione, permessi e ferie, si intendono assorbiti fino a concorrenza dai permessi di cui al terzo comma, eccezion fatta per le eventuali riduzioni o permessi concessi a fronte di posizioni di lavoro gravose o nocive.
I permessi non goduti entro l’anno di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza oppure potranno essere fruiti, con le medesime modalità sopra previste, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno seguente.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai soli fini della determinazione dei ratei di permessi, i giorni lavorati – de- terminati in 26mi – relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla maturazione di un ugual numero di 26mi di un rateo di permessi.
I permessi di cui sopra non maturano per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.
Articolo 72
RIPARTIZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO GIORNALIERO
La ripartizione dell’orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Articolo 73
REGImI DI DEROGA IN mATERIA DI ORARI E RIPOSI
AI SENSI DELL’ART. 17 D.LGS. 66/2003
Al fine di favorire le esigenze rappresentate dai lavoratori circa una diversa modalità di fruizione di orari e di riposo giornaliero e settimanale, in modo che gli stessi non siano bloccati ma inseriti in un più ampio processo di turnazione, e ciò con l’obbiettivo di mi- gliorare e meglio conciliare l’attività lavorativa con le esigenze familiari e la vita privata, e considerato che nell’ambito dell’Industria Turistica sono prevalenti le imprese che ope- rano riposo compensativo in un regime di apertura continua, le Parti, - ai sensi dell’art 17 del DLgs. 8/4/2003, n. 66 – convengono, sulla base delle motivazioni di cui sopra, che il sistema derogatorio relativo a: riposo giornaliero (art 7 DLgs. 66/2003), riposo settimanale (articolo 9 DLgs. 66/2003), orario multi periodale, sarà oggetto di specifico accordo, com- plessivo e inscindibile, da concludersi entro il 31dicembre 2017, nell’ambito della contrat- tazione di 2° livello.
Tale accordo dovrà essere sottoscritto, oltre che dalle RSU/RSA, congiuntamente con le OOSS territoriali o nazionali stipulanti il presente CCNL.
Per quanto attiene all’articolo 9 comma 1 DLgs. N. 66/2003), resta fermo anche in caso di accordo, il riconoscimento della giornata di riposo ogni 6 giorni lavorati da godersi non oltre il termine della settimana successiva.
Si concorda inoltre che sino alla data del 31 dicembre 2017, per il solo personale che svolge la propria attività in turno unico, in occasione del cambio turno legato ad imprescin-
dibili ed oggettive ragioni organizzativo-produttive, l’attuale durata del riposo giornaliero in atto nelle aziende in cui si applica il presente CCNL, è da considerarsi in deroga a quanto previsto dal DLgs. 66/2003, fermo restando il riconoscimento di un equivalente periodo di riposo compensativo.
Alla data del 1° gennaio 2018, in mancanza dell’accordo di 2° livello di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano integralmente le normative previste dal DLgs. 66/2003.
Sono comunque fatti salvi gli accordi di secondo livello intercorsi successivamente alla data del 1° gennaio 2012.
Articolo 74
DISTRIBUZIONE DELL’ORARIO SETTImANALE
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto nella parte speciale del presente Contratto.
Articolo 75 AFFISSIONE DELL’ORARIO
In ogni azienda dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l’indica- zione dei turni dei servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
Articolo 76 FLESSIBILITÀ
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze pro- duttive delle aziende, fatta eccezione per quanto previsto nella parte speciale Catene Al- berghiere, potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro per periodi plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell’orario di lavoro che comportano per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore o inferiore a quelle prescritte dal precedente articolo 70e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore o superiore.
Conseguentemente, il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore a quello prescritto dall’articolo 70 non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dallo stesso articolo 77non dovrà darsi luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di du- rata superiore o inferiore a quelle dell’articolo 70non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l’orario di lavoro non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio il limite è di sei settimane consecutive.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di