CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Dispositivi Medici per la procreazione assistita, diagnostici e materiali vari
PROCEDURA APERTA SUL SISTEMA INFORMATIVO APPALTI PUBBLICI SANITÀ “ – SISTEMA SIAPS/SORESA –
PER LA FORNITURA TRIENNALE DI DISPOSITIVI MEDICI PER LA PROCREAZIONE ASSISTITA OCCORRENTI ALLE UU.OO. DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA XXXXX XXXXXXXXXX”
DISTINTA IN N° 7 LOTTI . Importo complessivo a base d’asta € 176.725,20 oltre IVA
Art.1-Oggetto e descrizione della fornitura
Il presente capitolato disciplina la procedura di gara per la fornitura triennale di Dispositivi medici per la procreazione assistita vari occorrenti alle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Xxxxx Xxxxxxxxxx” come descritti nella scheda allegata al presente capitolato.
La fornitura, suddivisa in 7 lotti distinti ed inscindibili come riportato nell’allegato 1 “Specifiche tecniche e fabbisogni”, comprende la fornitura di Dispositivi Medici per la procreazione assistita, diagnostici e materiali vari necessari all’attività del Laboratorio di Procreazione Medicalmente assistita dell’A.O.U.
I prodotti offerti in gara dovranno possedere tutte le caratteristiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito per i dispositivi medici dal D. Lgs. n. 46 del 1997 e xx.xx. e per i diagnostici in vitro dal D. Lgs. 332/2000. Inoltre ciascun prodotto dovrà essere conforme varie norme di buona fabbricazione e qualità, alla vigente normativa in materia.
I Fornitori dovranno inoltre indicare, per quanto offerto, lotto per lotto e prodotto per prodotto, la denominazione, il codice ditta, la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione o che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute..
I sistemi di cui trattasi devono, altresì, soddisfare le caratteristiche tecniche indicate nell’allegato 1 al presente “Specifiche tecniche e fabbisogno” pena esclusione. Per le voci, dove è stato indicato il “tipo”, si terrà conto ai fini della valutazione tecnica anche di materiali equivalenti. La conformità di tali materiali verrà dedotta dall’esame dalle caratteristiche descritte nelle schede tecniche.
Art. 2 – Modalità di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. E’ possibile partecipare per uno o più lotti.
Ciascun lotto sarà aggiudicato all’Impresa che abbia presentato l’offerta contenente il
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minor prezzo complessivo per singolo lotto. Si procederà alla valutazione tecnico qualitativo del prodotto valutata dalla scheda tecnica. Inoltre, saranno escluse le offerte che, per ogni singolo lotto, presentino un importo IVA esclusa, superiore agli importi indicati per ogni singolo lotto.
Campionatura: L’Amministrazione si riserva di chiedere campionatura, se ritenuto necessario per la verifica della conformità del prodotto.
Art. 3 - Quantitativo della fornitura:
I quantitativi dei dispositivi richiesti, rappresentano il fabbisogno triennale occorrente e sono e sono puramente indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche non esattamente prevedibili, per cui l’eventuale aggiudicazione di voci oggetto della presente gara non impegna l’Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura in quanto, gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità. Il contraente non potrà pertanto sollevare eccezione relativa alla misura della prestazione richiesta garantendo l’evasione di qualsiasi ordinativo sia per quantitativi minori che maggiori a quelli indicati per le singole voci agli stessi prezzi e condizioni. Inoltre, l’Azienda Ospedaliera si riserva la anche la facoltà, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx quei prodotti ritenuti superati o non più idonei per lo svolgimento del servizio.
Qualora nel corso del rapporto contrattuale, venisse attivata una Convenzione SORESA o Consip inerente la fornitura oggetto della gara, l’Azienda si riserva la facoltà di recedere il contratto con la ditta aggiudicataria. Nel caso di prezzi maggiormente favorevoli nella convenzione CONSIP, mediante invio di apposita nota con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art.1373 – II comma – del Codice Civile.
Art. 4 Qualità della fornitura Caratteristiche generali:
I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. I prodotti ed i relativi confezionamenti, etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all'atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE ( D. Lgs. 332/2000, D. Lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 in attuazione della Direttiva 93/42 e D. Lgs. 25 gennaio 2010, n° 37, in attuazione della Direttiva 2007/47/CE).
Inoltre i prodotti offerti dovranno essere conformi agli Standard Tecnici di riferimento ISO UNI EN. Relativamente alla biocompatibilità dei materiali i prodotti devono rispettare gli standard ISO 10993, EN 30993 e USP classe VI.
Terreni di coltura per FIVET.
I terreni specifici per le diverse fasi della tecnica devono garantire:
Sterilità
Assoluta assenza di citotossicità per embrioni ( testata e certificata).
Stabilità del prodotto.
Devono, inoltre, essere pronti all’uso per garantire l’omogeneità dei lotti, la maggiore praticità e diminuire il rischio di contaminazioni. Devono avere il marchio CE ed essere specifici per IVF e MEA tested, e secondo le disposizioni di legge devono essere testati per la sterilità, l’osmolarità, il pH e le endotossine. Devono essere accompagnati da relativo certificato che ne garantisca le proprietà.
Materiale sterile per IVF. Deve garantire:
Sterilità
Xxxxxx maneggevolezza
Assoluta assenza di citotossicità per embrioni e gameti. ( testata e certificata).
Durante tutte le fasi della Fecondazione in Vitro e trasferimento in utero degli embrioni (FIVET) gameti ed embrioni sono a continuo contatto con il materiale plastico e con il materiale monouso. Il materiale sterile da laboratorio, se non adatto può rilasciare contaminanti tossici per gameti ed embrioni ed è pertanto fondamentale che il materiale monouso e di plastica sia altamente specifico per IVF (dicitura FOR IVF) e testato su embrioni di topo per escludere ogni tossicità (MEA TESTED) al fine di garantire la assoluta assenza di citotossicità.
Inoltre è assolutamente necessario garantire a ogni fase di lavorazione la sterilità (a tale scopo il singolo imballo o in alternativa l’imballo di un numero limitato di pezzi è raccomandato) e la ottima maneggevolezza (facilità di prensione del materiale onde evitare la caduta accidentale delle piastre checontengono ovociti o embrioni umani).
Pertanto per il materiale plastico e il materiale monouso verrà preferito, ove disponibile,quello destinato all’uso per IVF, MEA tested, USP class VI test, in materiale non pirogenico e non tossico per gameti ed embrioni e con superfici ottiche chiare e libere da distorsione per permettere una ottima visione del contenuto.
Le descrizioni dei dispositivi medici sono indicative. Qualora esse dovessero individuare dispositivi medici di produzione esclusiva, il riferimento dovrà intendersi accompagnato dall’aggiunta dell’espressione “o equivalente” (art. 68, com. 6. d.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Le singole confezioni dei prodotti forniti devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute e riportare, ove disponibile, il relativo codice a barre leggibile dai comuni lettori ottici.
I prodotti devono essere confezionati in modo da garantire la corretta conservazione anche durante le fasi di trasporto. Gli imballi devono essere facili da movimentare e da immagazzinare.
Il materiale di confezionamento deve essere resistente e di facile stoccaggio.
Sull’imballaggio esterno, sulla singola confezione minima indivisibile e sull’etichetta del singolo prodotto devono essere riportate tutte le informazioni previste dalle normative vigenti e necessarie per garantire una utilizzazione corretta e sicura (anche mediante simboli), con particolare riferimento a:
- denominazione/nome commerciale del prodotto;
- composizione chimica
- numero di codice del prodotto rilasciato dal fornitore e marchio CE
- lotto e scadenza espressa in gg/mm/aa (eventuali codici prodotti analoghi ma in misure diverse non possono avere medesimo numero di lotto)
- nome o ragione sociale e indirizzo del produttore o fornitore
- destinazione d’uso e modalità di impiego, avvertenze particolari per la conservazione del prodotto e la gestione del rischio.
Sia sull’imballaggio commerciale che sulla singola confezione deve esser messo in evidenza il numero di pezzi contenuto.
Nella singola confezione o sopra la stessa dovranno esser presenti le istruzioni d’uso in lingua italiana. Ogni singolo prodotto deve avere un’etichetta conforme alla normativa vigente.
La non osservanza dei requisiti sopra segnati comporterà l’esclusione dalla gara.
Art. 5 – Garanzia prodotti e Aggiornamento Tecnologico
Qualora i prodotti forniti siano diventati obsoleti, siano in via di sostituzione sul mercato, o l’aggiudicatario ponga in commercio, in vigenza contrattuale nuovi prodotti analoghi a quelli oggetto della aggiudicazione, ma con migliori caratteristiche, l’Amministrazione contraente può richiedere all’aggiudicatario di modificare con i nuovi beni l’oggetto dell’originaria prestazione, ferma restando l’applicazione dei prezzi già pattuiti. La sostituzione dei prodotti di cui sopra con nuovi articoli dovrà avvenire solo dopo previa autorizzazione del Servizio di Farmacia.
Le ditte aggiudicatarie dovranno inoltre garantire la fornitura dei prodotti di nuova introduzione che non possono rientrare nell’aggiornamento tecnologico, al prezzo di listino con applicazione dello sconto dichiarato dalla ditta in sede di gara.
Art.6 – Brevetti - Esclusività alla vendita
La ditta aggiudicataria si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di materiale o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di autore ed in genere di privativa altrui, o di autorizzazione alla vendita in Italia degli stessi prodotti da parte di altre Ditte.
Qualora venga promossa nei confronti dell’ amministrazione Contraente un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquisiti in licenza d’uso, o con esclusività alla vendita in Italia, l’aggiudicatario si obbliga ad assumersi, a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni a terzi, le spese giudiziarie e legali.
L’amministrazione Contraente si impegna ad informare prontamente l’aggiudicatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma.
Art. 7- Durata della fornitura
La fornitura a cui si riferisce il presente Capitolato Speciale avrà la durata di 36 mesi dalla data d’inizio della stessa, con facoltà per l’Azienda di revocare l’affidamento e conseguentemente risolvere il contratto, in qualsiasi momento, qualora la Società XX.XX.XX. o Consip pervenissero all’affidamento di gara centralizzata, senza che la Ditta possa sollevare alcuna eccezione o intentare azioni nei confronti di questa Azienda.
La consegna dei prodotti specificati nell’elenco allegato A avverrà nelle quantità e con la frequenza imposta dalle esigenze della Farmacia che di volta in volta si manifesteranno.
Qualora nel corso della fornitura dovessero mutare le condizioni di mercato rispetto alla situazione esistente alla data di scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta, quali ad esempio l'immissione in commercio di nuovi prodotti che facciano venire meno situazioni di esclusività o anche in caso di registrazione dello stesso prodotto da parte di altra ditta, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rescindere il contratto.
Art. 8 – Consegne
Le consegne dovranno essere effettuate a cura, rischio, spese del Fornitore presso il magazzino farmaceutico preposto dalle ore 12 alle 15 dei giorni feriali escluso il sabato, previo apposito ordinativo (fatti salvi eventuali diversi accordi circa i tempi e le modalità di consegna appositamente sottoscritti tra la Farmacia ed i fornitori).
Per ciascun lotto la ditta aggiudicataria si impegna ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale.
Le consegne (ordinarie) dovranno essere effettuate entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine (ridotti a 7 per i terreni di coltura), che di norma avverrà a mezzo fax (fa fede la data di trasmissione). Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.
In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del prodotto dovrà avvenire entro e non oltre 4 giorni dal momento della trasmissione dell'ordine, esclusi festivi.
Il Fornitore sarà tenuto a verificare la completezza e correttezza dell'ordinativo ricevuto. Nel caso della mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare prontamente la Farmacia Ospedaliera e chiedere l'invio di un nuovo ordinativo corretto. L'AOU procederà all'annullamento del precedente ordinativo e all'emissione di uno nuovo, senza che il Fornitore possa vantare pretese di alcun genere.
La merce deve essere consegnata in porto franco nelle quantità e qualità descritte negli ordini inviati di volta in volta, all'interno dei magazzini indicati negli ordini. I prodotti sterili, all'atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità, fermo restando la facoltà di accettare dispositivi con validità residua minore in caso di necessità .
Il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e nei modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi. Il fornitore non dovrà fissare nessun importo minimo per l'esecuzione degli ordini.
Il Fornitore dovrà garantire che, anche durante la fase di trasporto, verranno rigorosamente
osservate le idonee modalità per la conservazione dei prodotti.
Nel caso di prodotti posti in sequestro dal Ministero della Sanità o comunque su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, il fornitore dovrà ritirare tali prodotti a proprie spese, con conseguente emissione di nota di accredito.
In caso di indisponibilità temporanea dei prodotti aggiudicati il fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione all'AOU, senza attendere eventuali ordini.
Nella comunicazione dovrà essere indicato il periodo di indisponibilità, ove prevedibile e le cause dell'indisponibilità. Si precisa che l'omessa tempestiva comunicazione di indisponibilità comporterà, nel caso di non evasione dell'ordine l'applicazione delle penali previste dall’art.13 del presente capitolato per mancata consegna relativa al ritardo della consegna.
In ogni caso per i prodotti indisponibili l'Amministrazione contraente potrà procedere all'acquisto presso altro fornitore attingendo alla graduatoria di gara o, in mancanza di offerte valide nella stessa, rivolgendosi al mercato e addebitando all'aggiudicatario l'eventuale maggior prezzo pagato.
Art. 9- Controlli sulle forniture
I controlli quali-quantitativi dei prodotti consegnati dalle Ditte saranno effettuati dal Direttore di UOSD di Farmacia. Nell’eventualità di discordanza tra l’ordinato ed il consegnato, per qualità e/o quantità, il fornitore si impegna al ripristino, in conformità all’ordine trasmesso.
La firma apposta all’atto del ricevimento della merce indica la corrispondenza tra il numero dei colli inviati e il numero di colli riportati sul documento di trasporto. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto del ricevimento, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità e qualità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna.
Agli effetti del collaudo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che possano insorgere all’atto dell’utilizzo del prodotto.
Qualora non fosse possibile periziare tutta la merce all’atto della consegna, l’Azienda avrà il diritto di effettuare le contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all’apertura dell’imballaggio e delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.
L’Azienda, a suo insindacabile giudizio, potrà pertanto restituire la merce che risultasse difettosa, o comunque non rispondente ai requisiti di legge e si riterrà autorizzata in tal caso a richiederne l’immediata sostituzione. La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire a proprie spese e cura, nel più breve tempo possibile, tutti i prodotti che non dovessero rispondere ai requisiti richiesti.
Nell’ipotesi di rifiuto da parte della Ditta, il Direttore di UOSD di Farmacia o il farmacista Dirigente provvederà a segnalare l’accaduto all’Amministrazione per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.
Art. 10 – Vigilanza sui dispositivi medici
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Qualora, nel corso della fornitura, si verificassero incidenti con l'utilizzo dei dispositivi forniti, il Fornitore è tenuto all'immediata sostituzione del lotto di appartenenza del dispositivo; dovrà inoltre provvedere alla trasmissione al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell'Amministrazione contraente di copia del rapporto finale trasmesso al Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.
Art. 11 – Penali
Qualora la fornitura in argomento non venga effettuata secondo le modalità prescritte nel presente capitolato e/o in conformità del relativo contratto di appalto e delle vigenti disposizioni di legge, verrà applicata una penale variante, a seconda della gravità delle infrazioni contestate, da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 516,46, fatto salvo, comunque, il risarcimento degli eventuali danni arrecati.
Nel caso di ritardi nella consegna delle forniture sarà applicata una penale giornaliera pari al 5% dell’importo del/i prodotto/i non consegnati
Nel caso che dette infrazioni si verifichino per più di tre volte nell'arco di un mese, senza che la ditta si adegui a quanto richiesto, dovendosi ritenere tale comportamento assolutamente lesivo e pregiudizievole al buon andamento del rapporto contrattuale, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, dandone notifica alla ditta con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con atto stragiudiziale notificato con l'osservanza delle norme di legge.
Nel caso si addivenisse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni su esposte la ditta oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, sarà tenuta al rimborso delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
La ditta si obbliga a provvedere alla fornitura senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà quindi sospendere o interrompere la fornitura che dovrà essere assicurato anche in presenza di eventi eccezionali.
Art. 12 - Fatturazione e Pagamento
La fatturazione deve avvenire esclusivamente in forma elettronica. I dati indispensabili per evitare lo scarto alla ricezione delle fatture elettroniche sono: P IVA/CF e cod. IPA.
Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, con l’emissione del mandato di pagamento.
Tutti i movimenti finanziari connessi alla fornitura in argomento dovranno essere registrati su conti correnti dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
Ai fini di tale tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato dall’Azienda
Il Fornitore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello
stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
Nel caso di ritardo di pagamento si applicherà il saggio degli interessi previsto dalla normativa in materia.
L’eventuale cessione dei crediti risultanti dal contratto, dovrà essere conforme alla disciplina dell’art. 106, comma 13, del d. lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 13 – divieto di cessione del contratto e subappalto
E’ assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale del contratto, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità dell’Azienda stessa di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
Il subappalto segue le indicazioni di legge.
Art. 14 – controversie
Nel caso di controversie insorte fra le parti nel corso dell’esecuzione del contratto il Foro competente sarà quello di Napoli.
Art. 15 - norme generali
Per quanto non regolamentato dal presente Capitolato si richiamano le norme in materia di appalti pubblici e le disposizioni del codice civile, in particolare quelle regolanti l’esecuzione e la risoluzione del contratto.
Art. 16 - obblighi del fornitore
La Ditta aggiudicataria dovrà rispondere di eventuali danni all’Azienda Sanitaria, ai suoi dipendenti e/o collaboratori o a terzi derivati dall’utilizzo del materiale fornito, a causa di difetti e/o imperfezioni del medesimo.
La Ditta aggiudicataria dovrà in ogni caso tenere indenne l’Azienda da ogni azione o protesta, da chiunque fatta valere, in relazione al prodotto fornito.