VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 8 novembre 2006 presso la sede di ANCE PAVIA Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia
Tra
- ANCE PAVIA Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia, rappresentato dal Presidente Geom. Xxxxxxx Xxxxxx e dalla delegazione degli imprenditori presieduta dal Geom. Xxxxx Xxxxxxxxx, composta dai Sigg.: Geom. Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Geom. Xxxxx Xxxxxx, Geom. Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, Geom. Xxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, Rag. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
e
- la FeNEAL-UIL rappresentata dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx e dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxxx, X. Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx;
- la FILCA-CISL rappresentata dal Segretario Sig. Xxxxx Xxxxxx e dai Sigg. Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- la FILLEA-CGIL rappresentata dal Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxx Xxxxx e dai Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx,Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx;
visto
- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004;
- l’Accordo nazionale 23 marzo 2006
viene stipulato
il presente Accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 24 dicembre 2002 a valere per la provincia di Pavia per le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004 e per i lavoratori da esse dipendenti siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati.
Per la parte normativa sono state effettuate alcune variazioni all'articolato del contratto integrativo provinciale scaduto il 31 dicembre 2005 e sono stati introdotti alcuni articoli di nuova formulazione.
Tali articoli, identificati dalla lettera A) alla lettera P) sono allegati al presente verbale di accordo e ne costituiscono parte integrante.
Il presente accordo collettivo provinciale di lavoro, salvo diverse decorrenze stabilite per singoli istituti, si applica a far tempo dal 1° novembre 2006 e scadrà il 31 dicembre 2009.
Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
A)
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE
Ai sensi dell’ accordo nazionale 23 marzo 2006, attuativo dei disposti degli artt. 38 e 46 del CCNL
20 maggio 2004 ed in conformità al dettato dell’art. 2 della legge 23 maggio 1997, n. 135, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dalla circolare INPS n. 260 del 18 dicembre 1998.
Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Pavia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori e parametri:
PRODUTTIVITÀ (ore lavorate/iscritti Xxxxx Xxxxx)…………………………………………………….…..
Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 40% per determinare il risultato finale.
QUALITÀ (ore infortunio/iscritti Xxxxx Xxxxx):…………………….……………………………...………...
Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 10% per determinare il risultato finale.
QUALITÀ iscritti Xxxxx Xxxxx/allievi Esedil):……………………………………………..………...……….
Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 30% per determinare il risultato finale.
COMPETITIVITA’ (ore integrazione/iscritti cassa edile)…………….………………………..…...……....
Le variazioni di questo parametro incideranno nella misura del 20% per determinare il risultato finale.
La percentuale complessiva di variazione sarà costituita dalla somma delle variazioni dei quattro parametri di cui sopra.
Per il periodi di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato in via presuntiva per ogni anno, nel mese di gennaio.
Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato con l'escursione dei valori corrispondenti ai parametri economici sopra indicati che determinano incrementi di produttività, qualità, competitività e redditività ed, in relazione alla stessa, si stabiliranno i possibili ed eventuali incrementi dell'elemento economico territoriale previsto dagli accordi citati in premessa.
Le parti all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.
Gli importi erogabili saranno differenziati secondo la categoria di appartenenza dei singoli lavoratori e saranno erogati secondo quanto concordato tra le parti.
Nel caso di passaggio di categoria da parte del lavoratore nel corso dell'anno di riferimento, verrà erogato l'elemento economico territoriale sulla base della nuova categoria di appartenenza.
Nella determinazione del valore assegnato all’Elemento Economico Territoriale avente decorrenza 1/11/2006 le parti recepiscono con quanto disposto dal 1° comma del punto III° dell’Accordo nazionale 23 marzo 2006 relativamente all inglobamento dello stesso nell’Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione, con particolare riguardo al 2° comma dell’art. 2 della L. 23/5/1997 n. 135 in materia di decontribuzione.
Le parti si danno atto che la misura così determinata dell’ Elemento Economico Territoriale consente di beneficiare della decontribuzione nella misura massima consentita dalle vigenti norme di legge
Dal 1/11/2006
Livello contrattuale
Operai: | |||
4° livello | Euro | 0,34 | orari |
3° livello | Euro | 0,32 | orari |
2° livello | Euro | 0,28 | orari |
1° livello | Euro | 0,24 | orari |
Impiegati: | |||
7° livello Euro | 83,80 | mensili | |
6° livello Euro | 75,42 | mensili | |
5° livello Euro | 62,85 | mensili | |
4° livello Euro | 58,66 | mensili | |
3° livello Euro | 54,47 | mensili | |
2° livello Euro | 49,02 | mensili | |
1° livello Euro | 41,90 | mensili |
Dal 1/9/2007 gli importi dell’Elemento Economico Territoriale rimarranno invariati stante l’erogazione del 4% prevista dall’accordo nazionale 23 marzo 2006 al 1/11/2006
B)
INDENNITA’ TERRITORIALE E PREMIO DI PRODUZIONE
In ottemperanza al disposto del comma 1) del punto III° dell’Accordo 23 marzo 2006, in relazione all’inglobamento nell’indennità territoriale di settore per gli operai e nel premio di produzione per gli impiegati degli importi dell’Elemento Economico Territoriale in atto, le parti concordano sull’opportunità di dare attuazione al disposto dell’art. 2, secondo comma della L. 23/5/1997 n. 135 in materia di decontribuzione. L’indennità territoriale di settore ed il premio di produzione per la provincia di Pavia a decorrere dal 1/11/2006 saranno corrisposti nelle seguenti misure:
MANSIONE | IMPORTO | |
impiegati | operai | |
7° liv. - 1a categoria super | 278,43 | |
6° liv. - 1a categoria | 249,76 | |
5° liv. - 1a categoria | 207,28 | |
4° liv. – Ass. tecnico – Op. IV° liv. | 184,68 | 1,14 |
3° liv. - 3a categoria – Op. Spec. | 168,79 | 1,06 |
2° liv. - 4a categoria – Op. Qual. | 149,18 | 0,96 |
1° liv. - 4a cat. (1° imp.) – Op. Com. | 126,82 | 0,81 |
Le parti si danno atto che gli importi così calcolati sono in coerenza con quanto previsto dai vigenti Accordi Sindacali Nazionali.
L’indennità territoriale di settore ed il premio di produzione per la provincia di Pavia a decorrere dal 1/9/2007 saranno corrisposti nelle seguenti misure:
MANSIONE | IMPORTO | |
impiegati | operai | |
7° liv. - 1a categoria super | 326,32 | |
6° liv. - 1a categoria | 292,86 | |
5° liv. - 1a categoria | 243,19 | |
4° liv. – Ass. tecnico – Op. IV° liv. | 218,20 | 1,33 |
3° liv. - 3a categoria – Op. Spec. | 199,92 | 1,24 |
2° liv. - 4a categoria – Op. Qual. | 177,19 | 1,12 |
1° liv. - 4a cat. (1° imp.) – Op. Com. | 150,76 | 0,95 |
C)
Mensa
TRATTAMENTO DI MENSA
Fermo restando quanto stabilito dall’art. 4 dal Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro 13 luglio 1998, gli importi dell’indennità sostitutiva di mensa e del concorso al costo del pasto sono stabiliti nelle seguenti misure:
Indennità sostitutiva di mensa operai
A decorrere dal 1/11/2006, l'indennità sostitutiva di mensa è fissata nella misura di €. 6,00 giornalieri pari a €. 0,75 orari.
Indennità sostitutiva di mensa impiegati
A decorrere dal 1/11/2006, l'indennità sostitutiva di mensa è fissata nella misura di €. 6,00 giornalieri pari a €. 129,75 mensili.
Concorso al costo del pasto per operai e per impiegati
Il comma 9 dell’art. 4 del CCPL vigente è sostituito dal seguente:
- L’impresa, sia nel caso del servizio in cantiere sia nel caso di ricorso a ristori esterni, concorre al costo dei pasti nella misura di € 9,50 giornalieri a decorrere dal 1/11/2006, nella misura di € 10,50 giornalieri a far tempo dal 1/1/2008 e nella misura di € 11,00 a far tempo dal 1 gennaio 2009 -
D)
INDENNITA’ DI TRASPORTO
A decorrere dal 1/11/2006, viene istituita l’indennità di trasporto per gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini della provincia di Pavia nella misura pari a € 0,062 orari e a decorrere dal 1/1/2008 pari a € 0,10 orari.
A tal fine verrà istituito un apposito fondo a gestione autonoma alimentato da una contribuzione a carico del datore di lavoro inizialmente pari allo 0,90%, che, a far tempo dal 1/1/2008, potrà essere incrementata fino ad una concorrenza massima pari all’1,30%.
La gestione del fondo di cui trattasi non dovrà determinare riserve. Le parti sottoscritte, sulla base dei dati forniti dalla Cassa edile, si impegnano a verificare entro il 30 settembre di ogni anno le effettive esigenze gestionali e a stabilire il valore contributivo applicabile e la relativa decorrenza.
L’indennità di trasporto così determinata sarà erogata dalla Cassa Edile agli aventi diritto in 2 rate annuali contestualmente all’erogazione dell’assegno spettante ai lavoratori a titolo di ferie e gratifica natalizia.
E)
MALATTIA INFERIORE A 7 GIORNI – CARENZA
Visti i dati ad oggi disponibili circa la gestione sperimentale dell’assistenza Cassa Edile relativa all’indennità di cui trattasi, istituita dal CCPL 24/12/2002 e disciplinata dagli accordi 13/5/2003 e 31/1/2005, le parti concordano quanto segue:
- la gestione sperimentale dell’indennità per i 3 gg. di carenza, negli eventi di malattia inferiori a 7 giorni, viene reiterata per il periodo di vigenza del presente contratto Collettivo Provinciale di Lavoro;
- di destinare quota parte degli introiti derivanti dall’applicazione del contributo Cassa Edile nella misura dello 0,30% alla implementazione dell’apposito fondo;
- stabilire con apposito accordo l’importo giornaliero che la Cassa Edile erogherà ai lavoratori interessati.
Le parti impegnano i loro rappresentanti nel Comitato di Gestione della Cassa Edile a promuovere entro il 31 marzo 2007 gli interventi necessari al fine di ridurre i tempi di rimborso alle imprese relativi ai trattamenti di malattia ed infortunio dei lavoratori.
Entro il 31 luglio 2007 le parti sottoscritte procederanno alla verifica dell’avvenuta riduzione della tempistica di rimborso.
Acquisita e verificata tale riduzione, a far data dal 1 ottobre 2007 l’indennità per carenza malattia sarà anticipata dai datori di lavoro direttamente con la retribuzione del periodo in cui si sia determinato l’evento e successivamente rimborsata alle imprese dalla Xxxxx Xxxxx nei termini ed in analogia con i rimborsi dei trattamenti di malattia ed infortunio.
F)
PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI
A far tempo dal 1/11/2006 gli importi delle prestazioni extracontrattuali, di cui all’accordo 19 marzo 1993, vengono così modificati:
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEGLI OCCHIALI | ||||
Vigente | 1° ottobre 2006 | |||
Limite massimo | lire | euro | Lire | euro |
Lavoratore | 70 | 77 | ||
Figli (*) | 57 | |||
Coniuge(*) | 37 |
CURE TERMALI | ||||
Vigente | 1° ottobre 2006 | |||
lire | euro | Lire | euro | |
Spese giorn. di soggiorno | 18 | 19 | ||
Erogazione giornaliera | 20 | 21 |
GGIORNO CURATIVO IN LOCALITA' CLIMATICA | ||||
Vigente | 1° ottobre 2006 | |||
lire | euro | Lire | euro | |
Erogazione giornaliera | 20 | 20 |
PROTESI E PRESIDI ORTOPEDICI E TERAPEUTICI | ||||
Vigente | 1° ottobre 2006 | |||
lire | euro | Lire | euro | |
Massimale del rimborso nel biennio | 348 | 383 |
ASSICURAZIONE EXTRA PROFESSIONALE | ||||
Vigente | 1° ottobre 2006 | |||
lire | euro | Lire | euro | |
In caso di morte | 13.944 | 14.641 | ||
In caso di invalidità permanente | 17.430 | 18.302 | ||
SUSSIDIO IN CASO DI MORTE | ||||
Vigente | 1° ottobre 2006 | |||
lire | euro | Lire | euro |
Per ogni figlio inf 18 anni | 348 | 365 |
INDENNITA' PER GLI APPRENDISTI IN CASO DI SOSP. DAL LAVORO | ||||
Vigente | 11° ottobre 2006 | |||
lire | euro | Lire | euro | |
Erogazione settimanale | 104 | 109 |
(*) Le prestazioni si intendono erogate in via sperimentale
Entro il 30 settembre 2007, sulla base dei dati forniti dalla Cassa Edile, le parti procederanno ad una verifica delle risultanze relative alle erogazioni effettuate, eventualmente adottando le modifiche che si ritenessero necessarie, compresa la sospensione delle erogazioni medesime.
CURE ODONTOIATRICHE
Le parti convengono di annullare il tariffario per il rimborso da parte della Cassa Edile delle spese per cure odontoiatriche. istituito con l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro 24 dicembre 2002, modificato con l’accordo del 31 gennaio 2005 e sostituirlo con il nuovo tariffario allegato al presente contratto di cui costituisce parte integrante.
A parziale modifica dell’articolo 2) dell’accordo 13 maggio 2003, viene introdotto in via sperimentale per l’intera durata del Contratto Collettivo Provinciale, il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni ai coniugi dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile che risultino a carico degli stessi, ai sensi della normativa prevista dal T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 in materia di carichi familiari, nei limiti del 20% del tariffario.
TARIFFARIO CURE ODONTOIATRICHE | ||
PRESTAZIONI STOMATOLOGICHE E ODONTOIATRICHE | ||
Visita specialistica | ||
Radiografia endorale o occlusale | ||
Igiene orale | ||
1) | Ablazione tartaro (massimo una seduta all’anno) | € 49 |
Parodontologia | ||
Premesse specifiche di branca | ||
Le prestazioni di levigatura radicolare, courettage gengivale sono rimborsabili una volta l’anno. Le prestazioni di chirurgia in parodontologia non sono sovrapponibili sugli stessi elementi dentari. Sono |
compresi nelle relative prestazioni/cure: la sigillatura, le applicazioni topiche di fluoro (vernici, gel, lacche, IRFD). | ||
2) | Chirurgia gengivale, per arcata (incluso qualsiasi tipo di lembo - inclusa sutura) | € 175 |
3) | Chirurgia muco-gengivale o abbassamento di fornice, per arcata (incluso qualsiasi tipo di lembo - inclusa sutura | € 210 |
4) | Chirurgia ossea (incluso qualsiasi tipo di lembo di accesso, inclusa sutura) trattamento completo per quadrante | € 363 |
5) | Gengivectomia (per quadrante) come unica prestazione | € 67 |
6) | Inserimento di materiale biocompatibile (incluso qualsiasi tipo di lembo) per quadrante | € 139 |
7) | Levigatura radicolare e courettage gengivale (per emiarcata e per anno) | € 51 |
8) | Splintaggio interdentale (per quadrante – qualsiasi materiale impiegato) | € 90 |
Chirurgia | ||
Premesse specifiche di branca | ||
Sono compresi nelle relative prestazioni/cure: i trattamenti di emorragia post-extractionem, le medicazioni chirurgiche. | ||
9) | Anestesia generale | € 348 |
10) | Apicectomia (per radice) e/o intervento per riposizionamento apicale | € 146 |
11) | Biopsie (qualsiasi numero di biopsie) | € 139 |
12) | Disinclusione denti ritenuti (per elemento) | € 70 |
13) | Estrazione di dente o radice (semplice o complessa) | € 44 |
14) | Estrazione di dente o radice in inclusione ossea (parziale o totale) | € 39 |
15) | Estrazione di terzo molare in disodontiasi | € 105 |
16) | Interventi di chirurgia preprotesica (per emiarcata) | € 163 |
17) | Interventi di piccola chirurgia orale(frenulotomia o frenulectomia o incisione di ascessi o asportazione di cisti mucose o di piccole neoplasie) | € 49 |
18) | Intervento per asportazione di epulide (con o senza resezione del bordo alveolare) | € 195 |
19) | Rizectomia e rizotomia (compreso lembo di accesso) - come unico intervento | € 139 |
20) | Rizotomia (compreso lembo di accesso) – come unico intervento | € 84 |
Conservativa | ||
Premesse specifiche di branca | ||
E’ rimborsabile solo una otturazione per dente. Sono compresi nelle relative prestazioni/cure: il posizionamento della diga, lo sbiancamento coronale di dente non vitale. | ||
21) | Incappucciamento della polpa | € 126 |
22) | Intarsi in LP – inlay o onlay | € 322 |
23) | Otturazione di cavità di I classe | € 61 |
24) | Otturazione di cavità di II classe | € 68 |
25) | Otturazione di cavità di III classe | € 64 |
26) | Otturazione di cavità di IV classe | € 62 |
27) | Otturazione di cavità di V classe | € 45 |
28) | Ricostruzione del dente con ancoraggio a vite o a perno | € 64 |
Endodonzia | ||
Premesse specifiche di branca | ||
Sono comprese nelle relative prestazioni/cure: la ricostruzione coronale pre-endodontica, le medicazioni di pronto soccorso endodontico. Non sono rimborsabili i trattamenti di apecificazione. | ||
29) | Cura canalare completa 1 canale (compresa qualsiasi tipo di otturazione) | € 96 |
30) | Cura canalare completa 2 canali (compresa qualsiasi tipo di otturazione) | € 124 |
31) | Cura canalare completa 3 o più canali (compresa qualsiasi tipo di otturazione) | € 113 |
32) | Pulpotomia e otturazione della camera pulpare | € 69 |
33) | Ritrattamento endodontico (per canale – compresa qualsiasi tipo di otturazione) | € 38 |
Implantologia | ||
Premesse specifiche di branca | ||
E’ compresa nelle relative prestazioni/cure la dima prechirurgica. | ||
34) | Impianti osteo-integrati (ricoperti in ceramica, carbon- vitreous, idrossiapatite, titanio puro) per elemento - come unica prestazione | € 674 |
35) | Intervento di rialzo del seno mascellare (trattamento completo) | € 579 |
Protesi | ||
Le voci protesi parziale rimovibile, protesi scheletrata, protesi totale, non sono tra loro compatibili sulla stessa arcata. Non sono previste altre possibilità. Sono comprese/i nelle relative prestazioni/cure: l’eventuale ceratura diagnostica, l’eventuale struttura di Maryland Bridge, la mesostruttura di ricostruzione su impianti, le corone doppie tipo Amsterdam, la cementazione di protesi preesistente, eventuali controfresaggi in LP. | ||
Protesi fisse | ||
36) | Corona a giacca in resina (elemento definitivo) | € 175 |
37) | Corona fusa LP o LP e faccetta in resina o LP e faccetta in resina fresata (per elemento) | € 234 |
38) | Corona LNP o LP e ceramica o ceramica fresata o ceramica-allumina o vetroresina (per elemento) | € 331 |
39) | Corona provvisoria armata (LNP o LP – per elemento) | € 40 |
40) | Corona provvisoria in resina (per elemento) | € 40 |
41) | Perno moncone fuso in LNP o LP o ceramici | € 107 |
42) | Ricostruzione moncone in materiale composito, cvi, amalgama (per elemento) | € 113 |
43) | Rimozione di corone o perni endocanalari (per singolo pilastro o per singolo perno) | € 24 |
44) | Riparazione di faccette in resina o ceramica | € 56 |
Protesi rimovibili o mobili | ||
45) | Apparecchio scheletrato (struttura LNP o LP, comprensivo di elementi - per arcata) | € 774 |
46) | Protesi parziale definitiva rimovibile (per emiarcata - compresi ganci ed elementi) | € 586 |
47) | Protesi parziale rimovibile provvisoria, comprensivo di ganci ed elementi (per emiarcata) | € 387 |
48) | Protesi totale con denti in resina o ceramica (per emiarcata) | € 795 |
49) | Protesi totale immediata (per emiarcata) | € 280 |
50) | Ribasamento di protesi rimovibile – sistema diretto o indiretto | € 61 |
51) | Riparazione di protesi rimovibile (qualsiasi tipo) | € 147 |
52) | Singolo attacco di semiprecisione/precisione in LNP o LP fuso prefabbricato | € 161 |
Gnatologia | ||
Premesse specifiche di branca | ||
Non sono rimborsabili: l’eventuale registrazione dei rapporti intermascellari e studio del caso in articolatore, l’eventuale registrazione con apparecchiature elettroniche o elettromiografiche e studio del caso. | ||
53) | Molaggio selettivo parziale o totale (massimo 1 seduta per anno) | € 55 |
54) | Placca diagnostica o ortotico o byte | € 343 |
Ortodonzia | ||
Premesse specifiche di branca | ||
Sono comprese nelle relative prestazioni/cure: l’esame diagnostico ortodontico (impronte e modelli da museo, fotografie, analisi cefalometrica) ed i controlli durante tutto il periodo di trattamento/cura. Non sono previste altre possibilità. | ||
55) | Trattamento di malocclusioni dentali e scheletriche di qualsiasi classe con apparecchiature rimovibili e/o funzionali o fisse vestibolari o linguali o apparecchiature di contenzione (qualsiasi tecnica – per arcata e per anno) | € 598 |
Radiologia | ||
Premesse specifiche di branca | ||
Non sono rimborsabili radiografie endorali o radiografie occlusali. | ||
56) | Ortopantomografia di una o entrambe le arcate dentarie | € 35 |
57) | Teleradiografia del cranio (qualsiasi numero di proiezioni) | € 33 |
G) REQUISITI SOGGETTIVI PER IL DIRITTO ALLE ASSISTENZE
CASSA EDILE
Per avere diritto alle assistenze, il lavoratore deve risultare, alla data dell’evento o della presentazione della domanda, alle dipendenze di una impresa iscritta alla Cassa Edile o, se si trova in stato di disoccupazione, deve aver interrotto l’ultimo rapporto di lavoro da non più di sei mesi con un’impresa esercente l’attività edile o affine iscritta alla Cassa in regola con il versamento delle percentuali e delle contribuzioni dovute.
Il lavoratore, inoltre, deve aver maturato uno dei seguenti requisiti:
• 600 ore lavorative nel semestre precedente
• 1.200 ore lavorative nell’anno precedente
• 2.100 ore lavorative nel biennio precedente
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per:
• malattia, infortunio e malattia professionale;
• sciopero;
• integrazione per sospensione o riduzione dell'attività con intervento della CIG;
• xxxxx, permessi retribuiti, permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue;
• aspettativa;
• assenza ingiustificata solo se vi è stata irrogazione di sanzione disciplinare;
• provvedimenti restrittivi adottati dall' autorità giudiziaria;
• previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante "Norme a tutela della maternità e paternità";
• assistenza a un parente disabile;
• donazione sangue;
• congedo matrimoniale;
• richiamo alle armi o vigili del fuoco o protezione civile.
La presente pattuizione annulla e sostituisce quanto previsto in materia dall’accordo 19 marzo 1993.
H)
RIMBORSI ALLE IMPRESE
In ottemperanza dell’articolo 8 dell’ accordo provinciale 21 giugno 1990 in materia di rimborsi alle imprese per la frequenza ai corsi dei propri dipendenti organizzati dall’ESEDIL, le parti concordano sull’opportunità di elevare la percentuale prevista dall’accordo di cui sopra al 100% del costo della mano d’opera rilevato dal Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per gli operai e di elevare a € 30,00 orari la quota per i tecnici.
Per le ore di frequenza al di fuori dell’orario di lavoro, verrà corrisposta un’indennità forfetaria a titolo di rimborso spese nella misura di € 5,00 orari.
Gli aumenti sopra citati si intendono decorrenti dal 1/11/2006.
I)
SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Le parti sottoscritte, nel voler riaffermare l’intendimento, attraverso un impegno congiunto, di rafforzare gli elementi basilari che sottendono alla diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, ribadiscono come l’attività di prevenzione degli infortuni sui cantieri, per poter traguardare gli obiettivi di interesse comune, non possa prescindere da una puntuale e costante azione informativa e formativa che veda il coinvolgimento sia dei lavoratori sia delle imprese.
Le sottoscritte Organizzazioni concordano di confermare e potenziare le azioni e le iniziative attualmente attivate e coordinate dal Comitato Paritetico Territoriale e di garantire al CPT le necessarie risorse economiche.
Il contributo dovuto dalle imprese al CPT viene elevato allo 0,30% e contestualmente viene soppresso lo storno al medesimo pari allo 0,10 delle risorse destinate all’ESEDIL.
Quanto sopra premesso convengono quanto segue:
• allo svolgimento dell’attività istituzionale del CPT saranno destinati introiti rapportati ad una quota contributiva pari allo 0,134%;
• viene confermato il “Fondo di Sicurezza” costituito presso lo stesso CPT sulla base di quanto previsto al punto 4) dell’accordo 16 luglio 2003. Il medesimo verrà annualmente alimentato sulla base della residuale quota contributiva e, specificatamente:
a) l’importo massimo da destinare al rimborso alle imprese per gli oneri sostenuti per la formazione e l’attività dei RLS sarà pari alle risorse rapportate ad una quota pari allo 0,033%;
b) l’importo massimo da destinare alla copertura dei costi di formazione e svolgimento dell’attività dei RLST sarà pari alle risorse rapportate ad una quota pari allo 0,133% ripartito pariteticamente tra le XX.XX. titolari del rapporto di lavoro dei RLST secondo le modalità previste dal punto 6), lettera B), dell’accordo provinciale 16/7/2003.
il Comitato Paritetico Territoriale (CPT) provvederà a versare all’ESEDIL, in via anticipata e con cadenza bimestrale, le somme necessarie alla copertura dei costi di cui ai punti che precedono, prelevandole dalle proprie riserve.
L’importo di cui al punto b) che precede è da considerare comprensivo di ogni onere e costo relativo al personale addetto e alla sua formazione, ai mezzi di trasporto, ai dispositivi di protezione individuale, alla strumentazione tecnica necessaria allo svolgimento dell’attività.
L)
INIZIATIVE ECONOMICHE DI CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO: BONUS PREMIALE
Al fine di contrastare il lavoro irregolare, che si estrinseca anche con la denuncia alla Cassa Edile di un numero di ore inferiore rispetto a quelle effettivamente prestate, le parti sottoscritte convengono sulla opportunità di istituire un “Bonus premiale” di cui potranno beneficiare le imprese con pluriennale rapporto di regolarità nei confronti della Xxxxx Xxxxx.
Tutto ciò premesso, alle imprese iscritte alla Cassa Edile da almeno 36 mesi sarà riconosciuto un bonus premiale pari allo 0,20% dei contributi dovuti alla medesima, con decorrenza dal periodo gestionale in corso alla data di sottoscrizione del presente accordo purché le stesse, nei 36 mesi precedenti non abbia mai avuto contenzioso legale con la Xxxxx Xxxxx e abbiano denunciato per ciascun operaio almeno 150 ore di media mensile e provveduto ai versamenti degli accantonamenti e dei contributi dovuti.
La misura del bonus premiale sarà elevata allo 0,25% per le imprese con regolarità consolidata nei 60 mesi precedenti.
Si considerano utili al fine del raggiungimento del requisito le ore di assenza per:
• malattia, infortunio e malattia professionale;
• sciopero;
• integrazione per sospensione o riduzione dell'attività con intervento della CIG;
• xxxxx, permessi retribuiti, permessi non retribuiti nel limite di 40 ore annue;
• aspettativa;
• assenza ingiustificata solo se vi è stata irrogazione di sanzione disciplinare;
• provvedimenti restrittivi adottati dall' autorità giudiziaria;
• previste dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante "Norme a tutela della maternità e paternità";
• assistenza a un parente disabile;
• donazione sangue;
• congedo matrimoniale;
• richiamo alle armi o vigili del fuoco o protezione civile.
Tutte le imprese, comprese quelle in possesso dei requisiti per poter beneficiare del bonus premiale, verseranno alla Cassa Edile quanto dovuto per la generalità delle imprese.
La Cassa Edile, entro tre mesi dalla scadenza dell’annualità gestionale, provvederà a comunicare alle imprese l’importo del bonus spettante da portare a conguaglio delle somme da versarsi alla scadenza indicata dalla stessa Xxxxx, che comunque dovrà collocarsi nei primi due mesi dell’anno solare successivo, nonché a stornare le somme così rimborsate dagli importi dovuti a ESEDIL.
M)
CONTRIBUTI CASSA EDILE
Con decorrenza 1/11/2006 il contributo Cassa Edile previsto dall’Accordo provinciale 24 dicembre 2002 nella misura del 2,34, per effetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo viene stabilito nella misura del 2,52% di cui il 2,10% a carico delle imprese e lo 0,42 a carico dei lavoratori.
La gestione del nuovo contributo sarà così ripartita:
• 2,22% destinato alla gestione ordinaria e alle assistenze;
• 0,30% destinato alla gestione della carenza malattia per eventi inferiori a sette giorni.
Sulla base delle previsioni del presente contratto e delle previgenti pattuizioni relative agli istituti già disciplinati, che se non qui espressamente annullate si intendono confermate, la contribuzione nel periodo di vigenza del presente contratto, fatta salva la possibilità di una rivisitazione delle percentuali sulla scorta delle verifiche effettuate dalle parti entro la scadenza del 30 settembre 2007, saranno le seguenti:
CONTRIBUZIONI | |||
IMP. | LAV. | % Totali | |
Cassa edile | 2,100% | 0,420% | 2,520% |
Esedil | 0,450% | 0,450% | |
Cpt | 0,300% | 0,300% | |
QAC Provinciali | 0,555% | 0,715% | 1,270% |
QAC Nazionali | 0,222% | 0,222% | 0,444% |
Fondo Mut. trasporto | (*)0,900% | 0,900% | |
Fondo DPI | (***) | (***) | |
Fondo PREVEDI | (**)0,100% | 0,100% | |
APE | 3,500% | 3,500% | |
Totali | 8,127% | 1,357% | 9,484% |
(*) 1,30% con decorrenza 1/1/2008
(**) vedi l’accordo 31/1/2005
(***)da definire secondo le previsioni di cui all’allegato (O)
N)
ASSEMBLEE
Fatte salve le previsioni di cui all’art. 104 del CCNL 20 maggio 2004, le Federazioni Provinciali o territoriali delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, FENEAL, FILCA E FILLEA, titolari del monte ore per le assemblee dei lavoratori, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali, nazionali e territoriali, dalla legislazione e dagli accordi interconfederali in materia, daranno comunicazione alle imprese interessate della convocazione di assemblea con un preavviso non inferiore a due giorni.
Detta comunicazione dovrà contenere l’ordine del giorno dell’assemblea e dovrà essere sottoscritta congiuntamente dalle XX.XX.
Nell’ambito del monte ore di assemblea retribuita previsti dalle vigenti normative contrattuali e di legge, pari a 10 ore all’anno nelle imprese con più di 15 dipendenti e a 8 ore all’anno nelle imprese con almeno 5 dipendenti, sarà fatto salvo il diritto delle singole Federazioni Provinciali e Territoriali delle XX.XX., firmatarie del CCPL, di indire singolarmente l’assemblea retribuita in orario di lavoro per 1 delle ore annue retribuite spettanti a ciascun lavoratore.
Al fine di dare attuazione alla normativa stabilita dall’art. 104 del CCNL, integrata da quanto stabilito ai commi precedenti, le imprese indicheranno il luogo dove indirizzare le comunicazioni di convocazione delle assemblee e adotteranno idonee misure organizzative affinchè tutti i lavoratori interessati possano venirne a conoscenza.
O)
INDUMENTI e DPI
Le parti, ribadiscono il massimo impegno diretto affinchè, promuovendo adeguate iniziative degli Enti Bilaterali Paritetici, dei RLS aziendali e territoriali, in concorso con le autorità proposte, sia assicurato nel territorio della provincia di Pavia il pieno rispetto delle normative contrattuali e di legge vigenti in materia di sicurezza sui cantieri, con specifica attenzione al corretto utilizzo dei DPI previsti dalle stesse normative per le diverse attività lavorative ed in particolare delle scarpe antinfortunistiche.
Quindi, fermi restando gli obblighi in capo alle imprese fissati dalle vigenti normative contrattuali e di legge in materia di sicurezza e di fornitura ai lavoratori di idonei DPI, convengono di avviare in via sperimentale nel corso del corrente esercizio Cassa Edile la fornitura ai lavoratori di un paio di scarpe antinfortunistiche oltre agli indumenti di cui allo specifico accordo del 31 gennaio 2005.
Le parti convengono di dare mandato ai loro rappresentanti in seno al Comitato di Gestione del CPT affinchè, entro il mese di gennaio del 2007 siano definiti i termini e le modalità della sperimentazione relativa alla fornitura delle scarpe antinfortunistiche.
Al fine di sostenere tale iniziativa verrà istituito presso la Cassa Edile uno specifico fondo denominato “Fondo indumenti e DPI” che sarà finanziato con un contributo specifico a carico delle imprese pari allo 0,35%.
Entro il 30 settembre 2007 le parti verificheranno i risultati della sperimentazione effettuata e potranno convenire le modifiche in merito che si rendessero eventualmente necessarie, compresa l’eventuale sospensione o prosecuzione, con la corrispondente sospensione o rideterminazione o decorrenza della contribuzione a carico delle imprese.
Per il corrente esercizio Xxxxx Xxxxx, il contributo dello 0,35% verrà applicato a far tempo dal mese di definizione dei termini e delle modalità della sperimentazione e, al fine di garantire le mecessarie coperture, saranno utilizzate le riserve del CPT.
P)
PREMIO FEDELTA’
La Cassa Edile di Pavia, con cadenza biennale, promuoverà una cerimonia per festeggiare i lavoratori in forza che avranno maturato 25 anni di iscrizione alla Cassa Edile di Pavia con la consegna di un riconoscimento adeguato.
STAMPA
Le parti concordano che, sulla base del presente verbale di accordo, provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo provinciale di lavoro che sarà edito a cura della Xxxxx Xxxxx di Pavia.
Il testo definitivo sarà disponibile non prima di 120 giorni dalla data di stipula del presente accordo di rinnovo al fine di approntare le necessarie armonizzazioni.
Le parti impegnano lavoratori ed imprese a far riferimento, nel frattempo, esclusivamente al presente verbale di accordo che, così come il testo definitivo del contratto collettivo provinciale, sarà depositato presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. FENEAL UIL
p. ANCE PAVIA
p. FILCA CISL
p. FILLEA CGIL
Il giorno 15 novembre 2006 in Pavia
presso la sede di ANCE PAVIA Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia
tra
ANCE PAVIA Collegio dei Costruttori Edili ed Affini della Provincia di Pavia, rappresentato agli effetti del presente accordo dal geom. Xxxxx Xxxxxxxxx, assistito dal direttore del Xxxxxxxx Xxxx.
Xxxxx Xxxxxxx
e
le Federazioni Provinciali e Territoriali di Pavia della FeNEAL UIL, della FILCA CISL e della FILLEA CGIL, rappresentate rispettivamente dai Segretari Generali, Xxxx. X.Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx,
visto l’accordo 8 novembre 2006 di rinnovo del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro
si conviene quanto segue
nei casi di malattia inferiore ai sette giorni, la Cassa Edile erogherà ai lavoratori, per i primi tre giorni di malattia e per un massimo di 9 giornate all’anno, escluse le giornate festive, i sabati e le domeniche, un’indennità integrativa pari a € 39,00 giornalieri.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico di cui sopra sarà proporzionale al numero di ore di lavoro previste.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. FeNEAL - UIL p. ANCE PAVIA
p. FILCA - CISL
p. FILLEA - CGIL