INDICE
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
(Ambito Territoriale Ottimale Bacchiglione)
INDICE
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PREMESSA 5
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO 6
ART. 1 - GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA 6
ART. 2 - DEFINIZIONI 6
ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL’ACQUA) 8
DISPOSIZIONI GENERALI 10
ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO 10
ART. 5 – VOLTURAZIONE 10
ART. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA 11
ART. 7 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA 11
ART. 8 - RIATTIVAZIONE DELL’UTENZA IDRICA 12
ART. 9 - TIPI DI USO 12
FORNITURE PER USO PUBBLICO 13
ART. 10 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO 13
FORNITURE PER USO PRIVATO 14
ART 11 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA 14
ART. 12 – RICHIESTA 14
ART. 13 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA 14
ART. 14 – PREVENTIVO 14
ART. 15 - PRELIEVI ABUSIVI 15
ART. 16 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA 15
NORME TECNICHE 16
IMPIANTI 16
ART. 17 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE 16
ART. 18 - MISURATORE DI UTENZA - CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA 16
ART. 19 -SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE 17
ART. 20 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE 17
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ART. 21 - CONTROLLO 18
ART. 22 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE 18
ART. 23 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL CONTATORE 19
ART. 24 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO 19
ART. 25 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE 19
ART. 26 - LIMITATORI DI PORTATA 20
ART. 27 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE 20
ART. 28 – SERVIZIO ANTINCENDIO 20
NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI 21
ART. 29 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI 21
ART. 30 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA 21
ART. 31 - COLLEGAMENTI D’IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI 21
ART. 32 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC 21
ART. 33 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI 22
ART. 34 – SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI 22
ART. 35 – POZZI D’ACQUA AD USO PRIVATO 22
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE 23
ART. 36 – LETTURA DEL CONTATORE 23
ART. 37 – FATTURAZIONE DEI CONSUMI 23
ART. 38 – CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE 24
ART. 39 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE 24
ART. 40 – UTENZE CONDOMINIALI 25
PAGAMENTI E SANZIONI 26
ART. 41 – INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ 26
ART. 42- CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA 27
ART. 43 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI 27
ART. 44 - DEPOSITO CAUZIONALE 27
ART. 45 - ADDEBITI VARI 28
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 29
ART. 46 – UTENZE PREESISTENTI 29
ART. 47 – CONTROVERSIE E RECLAMI 29
ART. 48 – INFRAZIONI 29
ART. 49 - TASSE E IMPOSTE 29
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ART. 50 – REVISIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO 29
ART. 51 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE 30
PREMESSA
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L’Autorità di Ambito Territoriale Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, con deliberazione del 08/11/02 ha affidato in via esclusiva ai sensi della legge 36/94 e ai sensi della L.R.V. 05/98 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni compresi nel suo stesso Xxxxxx Territoriale ed indicati nella Convenzione di gestione al Gestore
Il Gestore gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Xxxxx (legge n. 36/94) e della L.R.V. n. 05/98.
Ambito di efficacia del Regolamento
L’esercizio del servizio affidato e del presente Regolamento ha validità su tutto il territorio dei comuni sottoelencati:
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
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Art. 1 - Gestore e norme per la fornitura dell'acqua
Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti all’A.A.T.O. Bacchiglione nei quali il servizio acquedotto sia assunto dal Gestore, in seguito denominata in breve col termine “Gestore”. Esso regola le modalità d’erogazione del servizio e i rapporti fra Gestore ed Utente.
Il Regolamento è soggetto a revisione di norma triennale. Le future revisioni apportate al Regolamento e stabilite dall’Autorità d’Ambito sentito il parere del Gestore e del Comitato Consultivo degli Utenti, saranno portate a conoscenza degli Utenti.
Art. 2 - Definizioni
Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più Utenti
2. Autolettura: è la rilevazione da parte dell’Utente e la successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore
3. Convenzione: si intende la Convenzione per l’affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato stipulata tra Autorità d’Ambito e soggetto Gestore
4. Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta ripartizione del consumo effettuato nell’arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
5. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua erogata
6. Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato, fra l’utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, l'impegno al rispetto delle norme anche del presente Regolamento.
7. Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione
8. Deposito cauzionale: è l’importo che è versato dall’Utente, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti.
9. Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra
10. Disattivazione: è la sospensione della fornitura con sigillatura o rimozione del contatore
11. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l’allacciamento dalla condotta principale
12. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso
13. Richiesta d’allacciamento: è la richiesta con cui viene istruita la pratica per la preventivazione o l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
14. Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario intestato all’Utente
15. Fasce tariffarie: sono fasce di consumo in un tempo fissato alle quali sono applicate specifiche tariffe
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16. Fornitura per uso privato: è l’erogazione dell’acqua in tutti i casi che non siano di pubblica utilità
17. Fornitura per uso pubblico: è l’erogazione dell’acqua a scopi di pubblica utilità
18. Gestore: è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e fornitura dell’acqua a seguito di affidamento mediante contratto di servizio da parte dell’AATO Bacchiglione
19. Indennizzo: è un importo che è riconosciuto all’Utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta.
20. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal misuratore, di norma volumetrico, intestato all’Utente
21. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
22. Livello di pressione: misura della pressione esercitata dall’acqua contenuta all’interno della condotta, espressa in bar
23. Metro cubo: è l’unità di misura del volume d’acqua ed è equivalente a 1.000 litri
24. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione
25. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d’utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.
26. Portata istantanea: misura del volume d’acqua che passa nell’unità di tempo
27. Pozzetto: manufatto per l’alloggiamento e riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione opportunamente interrati
28. Presa stradale: derivazione d’allacciamento da una condotta di distribuzione posta in sede stradale
29. Preventivo: è la valorizzazione economica posta a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell’impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore a seguito di richiesta dell’Utente o d’altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del Gestore.
30. Punto di consegna:
a) Per utenze singole: è rappresentato dal contatore e più precisamente dal collegamento dello stesso con l’impianto interno collocato in posizione facilmente accessibile dagli incaricati del Gestore
b) Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore: è rappresentato dal contatore posto in posizione facilmente accessibile dagli incaricati del Gestore
c) Per condomini esistenti, serviti da un’unica presa, e contatori divisionali posti all’interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale, il punto di consegna dovrà trovarsi al limite tra proprietà pubblica e privata.
d) Xxx condomini serviti da un’unica presa, e contatori divisionali posti all’interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna dovrà intendersi rappresentato dal contatore generale posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
e) Per condomini serviti da un’unica presa, e contatori divisionali posti all’interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
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31. Riattivazione: è il ripristino dell’alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
32. Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio.
33. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
34. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
35. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia o al pozzetto ed alle apparecchiature ivi allocate
36. Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso
37. Tariffario: è l’elenco degli oneri relativi a determinate prestazioni e penalità a carico dell’Utente, stabilito dall’Autorità d’Ambito, sentito il Gestore
38. Tipologia d’utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della risorsa idrica.
39. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento.
40. Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
41. Utente: è l’utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia stipulato un contratto di fornitura con il Gestore
42. Voltura dell’utenza idrica: si ha voltura dell’utenza idrica quando c’è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui subentri un nuovo titolare.
Art. 3 - Sistema di distribuzione dell'acqua (fornitura dell’acqua)
La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi:
1. usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.);
2. quando tale modalità di fornitura risulti consolidata nel tempo, fatto salvo l’obbligo del Gestore di effettuare la conversione a contatore nel più breve tempo possibile, secondo programmi concertati con l’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale.
Il Gestore garantisce per l’acqua erogata caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme.
Il Gestore si impegna inoltre a garantire un livello di pressione alla consegna congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell’utenza. Nel caso di mancato rispetto dello standard suddetto, il Gestore si impegnerà a rimuovere le cause con la maggiore sollecitudine possibile.
Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d’acqua non potabile o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica
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di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’Utente nel contratto di fornitura.
DISPOSIZIONI GENERALI
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In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di fornitura nonché ai diversi tipi di usi dell’acqua. In particolare si applicano le seguenti disposizioni.
Art. 4 - Perfezionamento del contratto
Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d’allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:
a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare può essere intestato al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene.
b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto di più unità immobiliari è intestato come segue:
- Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell’utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno o da più d’uno dei fruitori;
- In caso di Condomini il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall’Amministratore o, comunque, da un condomino;
c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresa edile o al proprietario della costruzione, qualora sia effettuata in economia. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito contratto, previa dichiarazione del richiedente di avere la legittima disponibilità dell’immobile oggetto di somministrazione, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento.
L’allacciamento alla rete idrica non potrà essere eseguito nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti.
Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli Utenti, sino alla concorrenza della metà del loro importo.
Art. 5 – Volturazione
Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all’articolo precedente, risolve il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto; l’Utente ha altresì l’obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell’utenza.
Il nuovo soggetto proprietario od utilizzatore dell’immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.
In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi sia i precedenti Utenti. Resta ferma per il Gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.
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I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento delle imposte di bollo -per la parte a loro carico- del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura.
La voltura ha effetto dalla data della lettura conclusiva del contatore da parte degli incaricati del Gestore.
Art. 6 - Durata del contratto e sua disdetta
I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d’anno in anno, salvo disdetta tramite raccomandata A.R. o di persona all’ufficio incaricato, con almeno sette giorni di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
Gli Utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgersi agli uffici preposti, citando il numero d’utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa.
La disdetta comporta la chiusura del contatore entro i tempi previsti dalla Carta del
S.I.I. e la cessazione del rapporto contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale in assenza di debiti pregressi.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al contatore al personale del Gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall’Utente, che rimane titolare dell’utenza e quindi responsabile d’eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
Art. 7 - Subentro nel contratto di fornitura
Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede in linea diretta convivente oppure al convivente con l’intestatario alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso; tale situazione dovrà essere attestata con autocertificazione alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento esclusivamente dell’imposta di bollo per la parte ad esso relativa.
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Art. 8 - Riattivazione dell’utenza idrica
L’Utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale e del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura.
Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.
Art. 9 - Tipi di uso
Le forniture si distinguono in:
- Forniture per uso pubblico,
- Forniture per uso privato;
Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:
a) UTENZA DOMESTICA – è considerata tale, ai fini del presente Regolamento, l’utenza che utilizza l’acqua per usi alimentari, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno d’unità abitative di residenza dell’Utente.
b) UTENZA PER ALLEVAMENTO - rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per l’abbeveramento del bestiame, secondo quanto previsto dalla normativa vigente; L’erogazione dell’acqua per uso allevamento dovrà avvenire a mezzo di apposito contatore, disgiunto da qualsiasi altra utilizzazione;
c) UTENZA ALTRI USI – è una categoria residuale e rientra genericamente in tale tipologia chi utilizza l’acqua in fabbricati adibiti ad attività rurali, produttive, commerciali, enti pubblici, usi collettivi ed uso cantiere.
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’Utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d’uso. I vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle unità immobiliari.
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso dichiarato dall’Utente all’atto della stipula del contratto. I vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle unità immobiliari.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d’acqua potabile.
Ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dalla Autorità d’Ambito.
FORNITURE PER USO PUBBLICO
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Art. 10 - Impianti per uso pubblico
Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività.
Sono considerati impianti per uso pubblico: fontane pubbliche, bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici, impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi, bocche antincendio installate ad uso pubblico.
FORNITURE PER USO PRIVATO
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In questa sezione si dettano le norme relative all’instaurazione del rapporto di utenza.
Art. 11 - Soggetti legittimati alla richiesta
La legittimazione a richiedere l’instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell’immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene.
Per le richieste d’allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala adeguata, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala anch’essa adeguata, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Gestore e richiedente.
Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato
.dwg, .dxf, oppure .shp.
Art. 12 – Richiesta
La richiesta d’allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero di linea verde aziendale (Call Center), e sottoscritta per accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.
Alla richiesta d’allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti.
Art. 13 - Diritto di rifiuto o revoca della fornitura
Nel caso di richiesta d’allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali d’erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso.
Art. 14 – Preventivo
A seguito della richiesta d’allacciamento e d’ogni richiesta che preveda il pagamento di un importo a carico del richiedente, il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d’esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente, la documentazione che lo stesso dovrà fornire e la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
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I tempi massimi garantiti per la preventivazione e per l’esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo, è previsto un indennizzo a favore del richiedente, così come meglio specificato nella summenzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.
Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.
Nessun altro onere non espressamente indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.
Art. 15 - Prelievi abusivi
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E’ pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni ed usi anche parzialmente diversi da quelli dichiarati e autorizzati; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
Successivamente alla stipula del contratto, qualsiasi modifica delle normative d’uso da parte dell’Utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni.
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 42 del presente Regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all’Utente.
I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, - oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente – saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, in funzione della tipologia d’uso, moltiplicata per dieci.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate.
Art. 16 - Divieto di rivendita dell'acqua
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’Utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art. 42 del presente Regolamento.
NORME TECNICHE
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IMPIANTI
Art. 17 - Realizzazione degli impianti e fornitura su strade
Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale) ove già esiste la conduttura dell'acqua potabile del Gestore, entro i limiti del quantitativo d’acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, il Gestore é tenuto alla concessione d’acqua per gli usi previsti ed ha diritto di esigere i corrispettivi stabiliti .
Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d’Ambito e con l’esistente programmazione aziendale.
Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle condotte e delle canalizzazioni idriche messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri allacciamenti d’utenza.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l’Utente dovrà presentare le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere.
Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni e gli allacciamenti costruiti con onere a carico degli Utenti.
La costruzione degli allacciamenti, tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni e sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli Utenti o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al successivo articolo 42 e con riserva d’ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Art. 18 - Misuratore di utenza - Custodia del punto di consegna
I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata:
a) per i contatori in nicchia: sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato;
b) per i contatori in pozzetto: all’interno del perimetro del fabbricato.
I contatori dovranno in ogni modo essere collocati in posizione di facile accesso per gli incaricati del Gestore, in modo da agevolarne la lettura e la manutenzione.
Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d’apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
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Subito a valle del contatore, l’Utente deve installare, a propria cura e spese, un rubinetto di arresto con manovra a mano ed una valvola di non ritorno di sicura efficienza.
I contatori, sia in pozzetto sia in nicchia, devono essere protetti da uno sportello o chiusino installato a spese dell’Utente.
L’Utente è considerato depositario del contatore e dei relativi accessori posti all’interno del vano d’alloggiamento del contatore stesso.
L’Utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di famiglia, affinché le suddette apparecchiature e l’eventuale tratto di derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.
In particolare l’Utente deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.
Art. 19 -Sostituzione e spostamento del contatore
L’Utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese, che verrà eseguito esclusivamente dal Gestore; il medesimo Utente provvederà, a proprie spese, all’allacciamento degli impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
E’ facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell’Utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino oppure per modifiche intervenute nelle reti di distribuzione. Lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese in toto o in parte a carico del Gestore solo ed esclusivamente quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d’accesso per il Gestore e solo a seguito di valutazione congiunta tra quest’ultimo e l’Utente.
Inoltre, il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento dell’ubicazione del contatore a spese dell’Utente, qualora il contatore stesso, in seguito a modifiche ambientali fatte eseguire dall’Utente, venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.
L’Utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore di eventuali impedimenti che ritardino l’esecuzione dei lavori. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, il Gestore ha la facoltà di provvedere all’esecuzione d’Ufficio con addebito all’Utente dei costi sostenuti alla prima fatturazione utile.
In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore, l’Utente ha l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per cause non imputabili all’Utente, verrà sostituito a cura e spese del Gestore.
E’ diritto-dovere dell’Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del misuratore stesso.
Art. 20 - Irregolare funzionamento e verifica del contatore
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Quando l’Utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal Gestore con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.
Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica lo stesso verrà sostituto con un nuovo contatore previa comunicazione all’Utente.
I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso l’Utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima fattura utile. Se il contatore sia già stato sostituito per verifica della sua funzionalità, secondo quanto stabilito al comma precedente, nel caso in cui esso sia risultato idoneo, oltre al corrispettivo previsto, all’Utente sarà addebitato anche l’intervento per l’installazione del nuovo contatore qualora volesse mantenerlo in sostituzione di quello verificato.
Quando sia, invece, riscontrato l’irregolare funzionamento dell’apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito a spese del Gestore e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l’irregolarità si è prodotta, se determinabile, oppure sia stata rilevata. Non si può in ogni caso, partire da una data precedente all’ultima lettura suscettibile di fatturazione. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, con giudizio motivato del Gestore in base ai consumi storici rilevati sull’utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla verifica stessa.
Art. 21 - Controllo
Il Gestore ha sempre il diritto di ispezionare in qualsiasi momento gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Gestore o dallo stesso incaricato.
I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento ed ai patti contrattuali.
In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del servizio, previa diffida scritta di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell’Utente.
La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a provvedere nel termine di 30 giorni.
Art. 22 - Verifica del livello di pressione
L’Utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna.
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La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell’Utente previo appuntamento.
Le spese relative alla verifica saranno poste a carico del Gestore nel caso in cui il livello di pressione misurato risulti non congruo alle esigenze ed alle capacità ricettive dell’utenza; in caso contrario tali spese saranno sopportate dall’Utente
Art. 23 - Manomissioni delle opere del contatore
E’ fatto assoluto divieto all’Utente di manomettere i sigilli predisposti dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi.
La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento da parte dell’Utente della penalità prevista dal tariffario.
Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua all’Utente.
Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di quanto stabilito al precedente comma, l’Utente dovrà provvedere immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.
Art. 24 – Interruzione del Servizio
Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovute a cause di forza maggiore od a necessità di lavori.
Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un adeguato impianto di riserva.
Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.
Il Gestore s’impegna ad informare gli Utenti nei modi e nei tempi più adeguati alla circostanza e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Art. 25 - Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore
All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del contatore, è compilato un apposito modulo predisposto dal Gestore che funge da verbale.
Il personale incaricato dal Gestore dell’effettuazione delle operazioni suddette deve invitare l’Utente a sottoscrivere, previo controllo, il modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all’Utente. In caso d’assenza dell’Utente l’intervento potrà in ogni caso essere eseguito e copia del verbale sarà inviata su richiesta al domicilio dell’Utente.
I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.
Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.
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L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle dell’apparecchio misuratore e la relativa manutenzione è eseguita a cura e spese dell’Utente.
Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla L. 46/90.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico, gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e, successivamente, ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Art. 26 - Limitatori di portata
Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alle massime prestazioni del contatore.
Nel caso consumi rilevanti, i quali possano inficiare la regolarità del servizio in rete il Gestore si riserva la facoltà di imporre particolari accorgimenti tecnici.
Art. 27 - Norme per l'esecuzione delle prese
Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per l'installazione del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.
Il richiedente l'allacciamento idrico è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste, restando a carico del Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico.
L’Utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.
Art. 28 – Servizio antincendio
Il Gestore si rende disponibile alla installazione di idranti antincendio pubblici, che faranno parte integrante della rete acquedottistica, secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei VVF e quelli della Protezione Civile, verranno ubicati nelle aree individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione.
Per quanto riguarda gli Utenti privati, nel caso debbano dotarsi di un impianto antincendio, il Gestore si renderà disponibile ad alimentare il loro serbatoio di stoccaggio nei limiti delle caratteristiche tecniche della rete di distribuzione.
In caso di utilizzo delle bocche antincendio private, a qualsiasi titolo avvenuto, l’Utente dovrà darne avviso scritto al Gestore entro 48 ore. L’apertura delle bocche antincendio effettuata in mancanza dell’avviso di apertura nei termini suddetti darà luogo all’applicazione della penale prevista dall’art. 42 del presente Regolamento.
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NORME PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI
Art. 29 - Generalità sugli impianti interni.
La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna, nicchia e/o pozzetto inclusi, è effettuata a cura e spese da parte dell’Utente il quale si assume anche l’onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate.
Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla Legge 46/90. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.
Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in proposito, in aggiunta a quanto di seguito indicato.
Art. 30 - Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata
Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica, e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un’adeguata distanza da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di congelamento e riscaldamento dell’acqua. Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare ed, in nessun caso, essere posto all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, xxxxx xxxx o simili.
Art. 31 - Collegamenti d’impianti ed apparecchi utilizzatori
E’ vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d’altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
E’ ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
E’ vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche e d’elettrodomestici, ecc.
I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al precedente comma.
Art. 32 - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.
Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio d’inquinamento, sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori, di tipo e con modalità
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d'impianto approvate dal Gestore, per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.
La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida, ad interrompere l'erogazione dell'acqua.
Art. 33 - Impianti di pompaggio privati
Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad una adeguato serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell’articolo seguente.
E’ vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.
Art. 34 – Serbatoi di accumulo privati
Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d’acqua in serbatoi privati essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la qualità dell’acqua contenuta. Dovranno inoltre essere installati in locali areati ed asciutti, in posizione tale da assicurare una agevole manutenzione, compresa la periodica pulizia. La bocca d’alimentazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre scarico di fondo, scarico di troppo pieno collocato al di sotto della bocca di alimentazione, tappi ermetici, valvole di aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno essere collegati direttamente con le reti fognarie.
Art. 35 – Pozzi d’acqua ad uso privato.
Tutti i pozzi d’acqua ad uso privato dovranno in ogni caso essere dotati di apposito contatore atto a misurare il volume d’acqua da essi prelevata.
I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati alimentati dall’acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica. In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l’azienda procederà con la sospensione dell’erogazione idrica fino a quando non siano state eseguite, a cura e spese dell’Utente, le modifiche necessarie. Tutte le spese inerenti anche l’interruzione e la successiva riattivazione saranno a carico dell’utenza così come ogni responsabilità in merito alla mancata osservanza di quanto sopra.
ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE
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Art. 36 – Lettura del contatore
L’Utente ha l’obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l’accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. Il Gestore, nei casi possibili, si impegnerà a garantire la propria massima disponibilità nelle operazioni di informazione presso l’Utente allo scopo di agevolare l’accesso ai contatori da parte dei propri incaricati. In caso d’impossibilità di accedere al contatore per assenza dell’intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la mancata restituzione della stessa comporterà l’addebito di un consumo presunto. Il Gestore rende operativo un servizio gratuito che consenta all’Utente di comunicare l’autolettura anche telefonicamente nelle modalità indicate nella Carta del servizio Idrico Integrato.
Il Gestore si riserva il diritto-obbligo di effettuare almeno due letture del contatore con propri incaricati nell’arco di un anno; qualora ciò non sia possibile per cause imputabili all’Utente, quest’ultimo, sarà invitato a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, che sarà addebitata nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio .
Art. 37 – Fatturazione dei consumi
Le fatture sono inviate o consegnate al domicilio dichiarato dall’Utente in sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del medesimo, di inviare le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo diverso.
Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario d’Ambito.
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.
Sulla base di questi criteri generali e compatibilmente con il raggiungimento di un adeguato livello di economicità del servizio di rilevazione dei consumi, il Gestore potrà emettere "fatture d’acconto" tra una lettura effettiva e l'altra.
I consumi d’acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell’Utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d’appartenenza.
In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l’Utente della corretta applicazione delle fasce di consumo o d’eventuali variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il criterio del pro-die.
Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d’appartenenza.
Inoltre, nel caso in cui sia accertato il dolo o la colpa dell’Utente, quest’ultimo sarà soggetto al pagamento della penale prevista all’art. 42 del presente Regolamento.
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Il pagamento della fattura non libera l’Utente dall’addebito d’eventuali precedenti consumi non fatturati e quindi non pagati o dal pagamento d’addebiti erroneamente non imputati.
Art. 38 – Contenuti del documento di fatturazione
Le fatture, oltre all'ammontare dei consumi effettuati calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall’Utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità e arretrati.
La fattura rispetterà i criteri e le normative stabiliti dalle Autorità competenti e conterrà le informazioni utili all’Utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Gestore, oltre a quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Art. 39 – Ricostruzione dei consumi a seguito di perdite occulte
interni.
Ogni Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici
L’Utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l’autolettura periodica
del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati, salvo la comprovata responsabilità del Gestore stesso.
Eccezionalmente, in caso di dispersioni d’acqua nell'impianto privato dell’Utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il conteggio dell’acqua consumata durante il periodo di perdita sarà commisurato al consumo storico rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente maggiorato del 50%; nel caso in cui non esistano consumi precedenti, tale consumo sarà calcolato sulla base dei consumi medi registrati nello stesso periodo dell’anno per la tipologia contrattuale di appartenenza, incrementati del 50%. In ogni caso ai consumi attribuibili all’avvenuta perdita nell’impianto interno, non saranno applicate le quote di tariffa relative ai servizi di fognatura e depurazione.
La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione. Non si può, in ogni caso, partire da una data precedente all’ultima lettura utile alla fatturazione.
La riduzione è subordinata all’accertamento della perdita da parte dell’Utente, alle opere necessarie all’eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.
Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:
- d’ufficio, sulla base della documentazione presentata dall’Utente; è facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale documentazione e del fatto correlato;
- con verifica diretta da parte del personale aziendale.
In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.
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Sarà consentito all’Utente, in accordo con il Gestore, sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a perdite occulte. In ogni caso la polizza non dovrà costituire parte integrante del contratto di fornitura.
Art. 40 – Utenze condominiali
Per i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole unità immobiliari e il Gestore, le fatture saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente il numero delle unità immobiliari.
I consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano presenti singoli contratti di fornitura fra le unità immobiliari e il Gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori; l’eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.
In caso di perdite d’acqua, tra il punto di consegna d’utenze idriche già esistenti, sprovviste di contatore generale, e i misuratori divisionali posti all’interno del condominio, e quindi dove esistano per ogni utenza divisionale contratti di fornitura diretti con il Gestore, il Condominio è tenuto a provvedere all’immediata riparazione della perdita nell’impianto interno condominiale. Nel caso d’inottemperanza da parte del condominio il Gestore potrà ridurre l’erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
PAGAMENTI E SANZIONI
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Art. 41 – Indennità di ritardato pagamento e morosità
Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall’Utente in base alle fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle fatture stesse e previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Qualsiasi reclamo ed opposizione che l’Utente ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi d’acqua fatturati e per ogni altro motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse secondo i precedenti artt. 37 e 38 non sia effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti addebiti:
- Trascorso 1 giorno dalla data di scadenza indicata in fattura – e prescindendo che tale giorno venga a coincidere con festività – sarà applicato un interesse pari all’interesse legale sull’importo da pagare fino a concorrenza di un importo minimo di
2.5 euro;
- Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato, oltre all’addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti percentuali.
Nel caso di reclamo o richiesta di chiarimenti da parte dell’Utente, qualora le sue motivazioni risultino fondate e la bolletta sia stata pagata in ritardo, non verrà applicata l’indennità di mora; in caso di rigetto sarà addebitato quanto previsto nel caso di pagamento oltre i termini consentiti.
Come specificato nella Carta del Servizio Idrico Integrato, in caso di mancato pagamento, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza della fattura, l’Utente sarà regolarmente messo in mora. Qualora il pagamento intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell’avviso di messa in mora e la scadenza indicata nell’avviso stesso (a 30 giorni dalla data dell’avviso) l’Utente dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento, onde evitare la sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza indicata nell’avviso.
Nel caso in cui l’Utente provveda, entro 30 giorni dall’avvenuta sospensione dell’erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute, oltre alle eventuali spese relative alle procedure di recupero crediti intraprese e alle spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l’Utente abbia dimostrato l’avvenuto pagamento.
Se la sospensione perdura, invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti ponendo a carico dell’Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere; in quest’ultimo caso qualora l’Utente provveda al pagamento integrale delle somme dovute, compreso le spese per il recupero crediti, si potrà provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo previsto.
La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
Nel periodo d’interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.
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L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento d’eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
Art. 42- Casi di sospensione della fornitura
Come disciplinato nei precedenti articoli, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che l’Utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di volture o subentri (artt. 4, 5 e 7 del presente Regolamento);
b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto;
c) Prelievi abusivi (art. 15 del presente Regolamento);
d) Cessione dell’acqua a terzi;
e) Irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti in proprietà privata (art. 31 e 32 del presente Regolamento);
f) Opposizione dell’Utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Gestore (art.21 e 36 del presente Regolamento);
g) Opposizione dell’Utente al controllo dell’impianto interno da parte del Gestore (art. 21 del presente Regolamento);
h) In caso di pericolo per persone o cose;
i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 41 del presente Regolamento).
k) Mancata realizzazione da parte dell’Utente delle modifiche suggerite dal gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.
La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione nel caso in cui l’Utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere e) e i).
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Art. 43 - Condizioni di pagamento particolari
Deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore, in casi di particolari condizioni economiche e/o sociali dell’Utente, e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi particolarmente consistenti secondo le norme interne per tempo in vigore.
Art. 44 - Deposito cauzionale
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All’atto della stipula del contratto di fornitura l’Utente deve versare un deposito cauzionale infruttifero che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell’Utente stesso.
In caso di cessazione del rapporto d’utenza il deposito sarà accreditato con l’ultima fattura utile.
Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell’importo totale della morosità pregressa.
Art. 45 - Addebiti vari
Gli Utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
a) Penale per usi impropri e rivendita dell’acqua (art. 16 del presente Regolamento);
b) Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (art. 17 e 23 del presente Regolamento);
c) Corrispettivo per le volture d’utenza (art. 5 del presente Regolamento);
d) Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 8 del presente Regolamento);
e) Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 20 del presente Regolamento);
f) Corrispettivo per la chiusura del contatore (art. 41 del presente Regolamento);
g) Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
h) Deposito cauzionale (art. 44 del presente Regolamento);
i) Addebiti per interessi di ritardato pagamento (art. 41del presente Regolamento);
j) Penale per mancata lettura contatore o mancata comunicazione di “autolettura” (art. 36 del presente Regolamento).
Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra saranno proposte dal Gestore e approvate dall’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
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Art. 46 – Utenze preesistenti
Coloro che al momento dell’adozione del presente Regolamento da parte del Gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura del servizio già in corso con altro Gestore, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale dello stesso e della Carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene effettuata la fornitura suddetta, saranno comunque vincolati alle norme contenute nel presente.
Il Gestore si impegna a fornire a propria cura e spese, successivamente alla stipula del contratto, copia del presente Regolamento, nonché della Carta del S.I.I. ai nuovi Utenti.
Il Gestore si impegna altresì a rendere disponibili agli Utenti, presso i propri uffici, copie gratuite del presente Regolamento e della carta del S.I.I..
Art. 47 – Controversie e reclami
Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l’Utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore.
Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatti fuori di dette strutture ed in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.
Art. 48 – Infrazioni
Le infrazioni alle norme contenute nel presente Regolamento o previste sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore, o dallo stesso incaricato, con l'assistenza
- se del caso - di un pubblico ufficiale.
Art. 49 - Tasse e imposte
Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di fornitura, sono ad esclusivo carico dell’Utente, senza alcuna possibilità di rivalsa verso il Gestore fino a concorrenza della metà del loro importo.
Art. 50 – Revisioni del presente Regolamento
Al fine di consentire una effettiva omogeneizzazione delle condizioni di servizio su tutto l’Ambito Territoriale Bacchiglione, l’Autorità d’Ambito si riserva di apportare eventuali modifiche al presente Regolamento con cadenza inferiore a quella prevista all’art. 1.
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Art. 51 - Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme di diritto, le altre disposizioni e gli usi vigenti.