PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI
PROCEDURA INTERNA PER LA GESTIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E PER LA COMUNICAZIONE ALL’ESTERNO DI DOCUMENTI E DI INFORMAZIONI
Articolo 1 – Premessa
La presente procedura (la “Procedura”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione di Unidata S.p.A. (la “Società” o “Unidata”) in applicazione della normativa europea1 e nazionale2 in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico (la “Normativa sugli Abusi di Mercato”), al fine di disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni privilegiate e le procedure da osservare per la comunicazione all’esterno della Società di tali informazioni.
La Procedura è stata originariamente adottata dalla Società in vista dell’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della stessa sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan (già AIM Italia), avvenuta in data 16 marzo 2020.
Articolo 2 – Le Informazioni Privilegiate
2.1 Ai sensi e per gli effetti della Normativa sugli Abusi di Mercato e della Procedura per “Informazioni Privilegiate”3 si intendono quelle informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente la Società, ovvero gli strumenti finanziari della Società ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati e/o su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi incluse le azioni ordinarie della Società, ammesse alla quotazione sul mercato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (le “Azioni”) (collettivamente, gli “Strumenti Finanziari”), che, se rese pubbliche, potrebbero avere un effetto significativo sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati ad essi collegati.
Un’Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento,
1 Si vedano (i) la Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE o e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”); (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR (il “Regolamento 347/2016”); (iv) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi della MAR (il “Regolamento 1055/2016”), (v) le altre norme di esecuzione della MAR di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti, nonché (vi) gli orientamenti di volta in volta approvati dalla European Securities and Markets Authority (“ESMA”).
2 Si vedano il D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), nonché le linee guida Consob inerenti la Gestione delle Informazioni Privilegiate pubblicate da CONSOB in data 13 ottobre 2017 (le “Linee Guida Consob”), come successivamente modificate e integrate.
3 Si veda l’art. 7 della MAR.
nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.
Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.
2.2 Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza da valutarsi caso per caso e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dal precedente paragrafo 2.1, le informazioni che le informazioni attinenti a: (i) dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società; (ii) dei risultati contabili di periodo attesi (profit warning e earning surprise); (iii) operazioni societarie straordinarie (quali operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, etc.); (iv) contenziosi significativi; (v) acquisizione e/o alla cessione di assets strategici o significativi; (vi) marchi, licenze, brevetti, diritti di proprietà industriale, (vii) assetti proprietari, cariche sociali, management, (viii) piani di incentivazione del management, (ix) policy di distribuzione di dividendi, e (x) operazioni su strumenti finanziari, buy-back e accelerated book-building.
2.3 Le informazioni di carattere riservato relative alla Società, agli Strumenti Finanziari e agli strumenti finanziari derivati collegati, che potrebbero diventare Informazioni Privilegiate, ma che non possono ancora essere qualificate come tali per l’assenza di uno o più dei requisiti di cui al precedente paragrafo 2.1, devono in ogni caso essere trattate con la massima riservatezza e confidenzialità, nella puntuale osservanza della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato, e delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti (le “Informazioni Rilevanti”).
2.4 La Società comunica al pubblico quanto prima possibile le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società in adempimento degli obblighi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato4 e delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti. Qualora la Società o un soggetto che agisca in suo nome o per suo conto, comunichi, nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, Informazioni Privilegiate a terzi che non sono tenuti a obblighi di riservatezza di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico simultaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.
4 Si vedano l’art. 17 della MAR e l’art. 114 del TUF e le relative norme di attuazione.
2.5 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate nel rispetto di quanto previsto dalla Normativa sugli Abusi di Mercato5 e dall’art. 8.4. della Procedura, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico;
c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate.
Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, fatte salve le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Quando ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate ai sensi del presente paragrafo, la Società notifica tale ritardo alla CONSOB6 e fornisce per iscritto una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), immediatamente dopo che le Informazioni Privilegiate sono state comunicate al pubblico ovvero su richiesta della CONSOB, in conformità ai termini, alle condizioni e alle modalità previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dall’art. 8.4 della Procedura. La notifica alla Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l’informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.
Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente alla Normativa sugli Abusi di Mercato e al presente paragrafo, e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, ovvero qualora siano venute meno le ragioni del ritardo, la Società comunica quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.
Articolo 3 – I Soggetti Obbligati
3.1 La Procedura si applica a tutti coloro che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate. Sono tenuti ad osservare la Procedura i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i dirigenti, i dipendenti della Società e delle società controllate dalla Società (le “Società Controllate”7) e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore o per conto della Società e delle Società Controllate
5 Si vedano l’art. 17, quarto comma, della MAR e l’art. 4, primo comma, del Regolamento 1055/2016.
6 La notifica alla Consob deve essere effettuata in conformità alle modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste dalla MAR stabilite nella Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016.
7 Ai sensi dell'art. 93 del TUF, si considerano società controllate, “oltre a quelle indicate nell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: (a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un' influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole; (b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.”.
Ai fini della definizione di controllo, il comma 2 dell’articolo 93 del TUF stabilisce che “si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.
in forza di rapporti diversi dal rapporto di lavoro subordinato, quali ad esempio, rapporti di consulenza e collaborazione (i “Soggetti Obbligati”).
3.2 La presente Procedura è consegnata con un mezzo che garantisca l’avvenuta consegna, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, a cura della funzione legale della Società ai Soggetti Obbligati, che sono tenuti a dichiarare per iscritto di aver ricevuto e preso visione della Procedura, di essere consapevoli delle responsabilità che da essa derivano a loro carico e devono impegnarsi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ivi contenute.
3.3 La presente Procedura vale anche come istruzione e procedura alle Società Controllate, affinché esse forniscano tempestivamente e senza ritardo alla Società tutte le informazioni necessarie per il puntuale e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti.
Articolo 4 – Gestione delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle informazioni riservate
4.1 La gestione delle informazioni riservate concernenti la Società, delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate è rimessa alla responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società incaricato a tal fine dal Consiglio di Amministrazione, il quale potrà provvedere, se necessario od opportuno, a suo avviso, alla emanazione di apposite misure per l’attuazione delle disposizioni contenute nella Procedura. In particolare, la valutazione sulla natura privilegiata di un’informazione (compresa una Informazione Rilevante eventualmente identificata) è rimessa alla responsabilità del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale a tal fine può avvalersi del supporto della funzione legale della Società e della funzione Investor Relations. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione può rimettere la valutazione della natura privilegiata dell’informazione all’organo consiliare stesso. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (ovvero, in caso di materia sottoposta al Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione stesso), una volta che abbia verificato caso per caso la natura privilegiata di un’informazione, decide in ordine alla sua tempestiva comunicazione al pubblico, approvando il relativo comunicato stampa, ovvero all’attivazione della procedura del ritardo, ai sensi del successivo Articolo 8.
4.2 Le informazioni riservate concernenti le singole Società Controllate che possano rilevare quali Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate per la Società sono rimesse alla responsabilità dei rispettivi capi azienda (amministratore unico, presidente con poteri, amministratore delegato a seconda dei casi), i quali potranno procedere alla relativa divulgazione solo d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto degli obblighi previsti a carico della Società dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura.
4.3 Al fine di monitorare l’evoluzione delle Informazioni Rilevanti che potrebbero divenire Informazioni Privilegiate, i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte di volta nel trattamento di informazioni riservate, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate devono informare prontamente la Funzione Responsabile in merito all’avvio di progetti, operazioni o attività di cui essi sono responsabili, da cui
possano generarsi Informazioni Privilegiate, nonché in merito ad ogni loro sviluppo e ad ogni variazione relativa alle informazioni precedentemente fornite concernenti le persone che hanno avuto accesso alle Informazioni Rilevanti e/o che sono state iscritte nell’apposita sezione del Registro (come di seguito definito).
Articolo 5 – Trattamento delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle informazioni riservate
5.1 Ciascun Soggetto Obbligato è tenuto:
a) a mantenere la segretezza circa le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le altre informazioni di carattere riservato, pertanto, a non diffonderle né a rivelarle a chiunque, al di fuori dai casi previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e dalla presente Procedura;
b) ad utilizzare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le informazioni di carattere riservato esclusivamente nel corso dell’espletamento del proprio lavoro, della propria professione, della propria funzione o dell’ufficio nel rispetto della presente Procedura, della Normativa sugli Abusi di Mercato, delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e, pertanto, a non utilizzarle, per alcun motivo o causa, per fini diversi da quelli in ragione dei quali ne è in possesso, e, in particolare, a fini personali, per il compimento di atti illeciti, ovvero in pregiudizio della Società o delle Società Controllate o, più in generale, del gruppo che fa capo alla Società (il “Gruppo”);
c) a trattare le Informazioni Privilegiate, le Informazioni Rilevanti e le informazioni di carattere riservato solo nell’ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione possa svolgersi nel puntuale rispetto e senza violazione della Normativa sugli Abusi di Mercato, delle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e senza pregiudizio del carattere riservato delle suddette informazioni;
d) a rispettare le disposizioni dettate della presente Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti per la comunicazione all’esterno dei documenti, delle Informazioni Privilegiate, delle Informazioni Rilevanti e delle informazioni di carattere riservato.
e) informare tempestivamente le funzioni competenti in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della Procedura.
5.2 L’accesso alle Informazioni Privilegiate, alle Informazioni Rilevanti e alle informazioni di carattere riservato da parte di soggetti esterni alla Società, alle Società Controllate e, più in generale al Gruppo (quali, in via esemplificativa, consulenti legali, fiscali, contabili, agenzie di rating del credito) è consentito nei limiti previsti dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, e dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti e soltanto previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza (l’“Accordo di Riservatezza”) conforme al modello unito come Allegato A e i cui contenuti sono
derogabili e/o modificabili solo con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6 – Registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate
6.1 La Società ha istituito, ai sensi della Normativa sugli Abusi di Mercato, e mantiene aggiornato, un registro (il “Registro”) recante l’indicazione dei soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero dell’ufficio e delle funzioni ricoperte, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate e/o alle Informazioni Rilevanti e che, per tale ragione, sono ricompresi nel novero dei Soggetti Obbligati ai sensi dell’Articolo 3 che precede e tenuti all’osservanza della Procedura.
6.2 Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del Registro sono disciplinati in un’apposita procedura, strettamente connessa e funzionale alla presente Procedura, che è stata consegnata unitamente alla presente Procedura ai Soggetti Obbligati i quali sono tenuti ad osservarla puntualmente.
Articolo 7 – Misure di confidenzialità delle informazioni riservate
7.1 La Società adotta misure idonee a proteggere e mantenere la massima segretezza, confidenzialità e integrità delle informazioni riservate.
7.2 Le stesse misure sono altresì applicate alle Informazioni Rilevanti e alle Informazioni Privilegiate prima della loro divulgazione e nei casi in cui sia stata ritardata la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate in conformità all’art. 2.5 della Procedura e alla Normativa sugli Abusi di Mercato8.
Articolo 8 - Procedura per la comunicazione all’esterno di documenti e delle informazioni e ritardo della pubblicazione delle Informazioni Privilegiate
8.1 Ogni rapporto con i media (quali ad es. la stampa e gli altri mezzi di comunicazione), nonché con analisti finanziari, investitori e stakeholders, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni societarie, dovrà essere espressamente e preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed avvenire per il tramite della funzione Investor Relations in coordinamento con la funzione legale della Società (il “Referente Informativo”), che cura i rapporti con gli organi di informazione e si occupa della redazione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate.
8.2 Qualora i documenti e le informazioni da divulgare contengano riferimento a dati specifici (quali, ad esempio, dati economici, patrimoniali, finanziari, di investimento, di impiego del personale, etc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti funzioni aziendali (quale ad es. il chief financial officer e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società).
8 Si veda l’art. 17, quarto comma, della MAR.
8.3 Le Informazioni Privilegiate sono comunicate al pubblico mediante un comunicato preventivamente approvato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, qualora se ne ravvisi l’opportunità o la necessità, dal Consiglio d’Amministrazione, che dovrà essere diffuso al pubblico e trasmesso a Consob e a Borsa Italiana S.p.A. secondo le modalità e i termini prescritti dalla presente Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.
8.4 Prima della diffusione del comunicato al pubblico, nessuna dichiarazione o separato comunicato potrà essere rilasciato o diffuso da parte di esponenti aziendali della Società o delle Società Controllate riguardo ad alcuna Informazione Privilegiata.
8.5 In ogni caso la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle Informazioni Privilegiate, assicurando coerenza e comparabilità con le informazioni già rese note al pubblico, evitando il rischio di asimmetrie informative o il determinarsi di situazioni che possano comunque influire sul prezzo degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. In nessun caso, la divulgazione di Informazioni Privilegiate deve essere coniugata con la commercializzazione delle attività della Società e del Gruppo. In conformità con la Normativa sugli Abusi di Mercato9, la divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà pertanto essere effettuata con uno strumento tecnico che permette di:
(a) diffondere le informazioni privilegiate:
i. senza discriminazioni a una platea il più possibile ampia;
ii. gratuitamente;
iii. simultaneamente in tutta l'Unione Europea;
(b) comunicare le Informazioni Privilegiate, direttamente o tramite terzi, ai mezzi di informazione sui quali il pubblico fa ragionevole affidamento per l'effettiva diffusione di tali informazioni. La comunicazione avviene tramite un mezzo elettronico10 che consente di preservare la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni in fase di trasmissione e indica chiaramente:
i. la natura privilegiata delle informazioni comunicate;
ii. l’identità e la ragione sociale completa della Società;
iii. l’identità e i dati del notificante (nome, cognome, posizione presso la Società);
iv. l’oggetto delle Informazioni Privilegiate; e
9 Si veda l’art. 2 del Regolamento 1055/2016.
10 Ai sensi dell’art. 1 del Regolamento 1055/2016 si intende “per «mezzo elettronico»: attrezzatura elettronica per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico”.
v. la data e l'ora della comunicazione ai mezzi di informazione.
La Società assicura la completezza, l’integrità e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate rimediando prontamente a qualsiasi carenza o disfunzione nella loro comunicazione.
8.6 In attuazione degli obblighi sopra riportati, i comunicati contenenti Informazioni Privilegiate dovranno essere pubblicati (i) qualora la Società si avvalga di uno SDIR, tramite tale SDIR, (ii) qualora la Società non si avvalga di uno SDIR, attraverso invio, via PEC o nel caso di malfunzionamento di questa o difficoltà di connessione con i destinatari, via e-mail, ad almeno tre agenzie di stampa, di cui due con diffusione nazionale e pubblicato contestualmente sul sito internet della Società secondo i termini e condizioni riportati nell’articolo 9.2. della Procedura. Il comunicato dovrà altresì essere inoltrato a Borsa Italiana.
8.7 L’eventuale ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate deve essere (i) preventivamente deciso e autorizzato per iscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (ovvero, in caso di materia sottoposta al Consiglio di Amministrazione, dal Consiglio di Amministrazione stesso) che riferisce alla prima riunione successiva utile al Consiglio di Amministrazione, previo accertamento con l’ausilio dell’ Investor Relator e delle altre funzioni aziendali di volta in volta interessate delle condizioni e dei termini previsti dall’articolo 2.5 della Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato per avvalersi della facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata e, (ii) anche ai fini della notifica e della spiegazione per iscritto del ritardo alla Consob, da effettuarsi mediante utilizzo di un mezzo tecnico conforme alle modalità prescritte dalla Normativa sugli Abusi di Mercato11 che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle informazioni seguenti:
(a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
(b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto;
(c) prova del soddisfacimento iniziale delle condizioni previste dall’articolo 2.5 della Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato12 per l’apertura della procedura di ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria
11 Si veda l’art. 4, primo comma, del Regolamento 1055/2016. La comunicazione di ritardo dovrà essere inviata alla CONSOB via PEC all’indirizzo
xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx specificando quale destinatario la “Divisione Mercati” e indicando nell’oggetto “MAR Ritardo comunicazione”.
12 Si veda l’art. 17, quarto comma della MAR.
attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.
Nel caso in cui sia accertato il venir meno di anche una sola delle condizioni di cui al precedente 8.7 (i) l’Informazione Privilegiata deve essere comunicata al pubblico il prima possibile, e (ii) immediatamente dopo la comunicazione al pubblico, la Società deve effettuare la notifica di cui al precedente paragrafo 2.5.
8.7 La riservatezza si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (“rumor”) si riferisca in modo esplicito ad un’Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tale informazione non è più garantita (così l’articolo 17, par. 7, Regolamento Market Abuse).
Articolo 9 - Pubblicazioni
9.1 Il contenuto di qualsiasi pubblicazione della Società (quali ad esempio, avvisi pubblicitari, brochure pubblicitarie, presentazioni, booklet informativi, riviste aziendali) deve essere sottoposto all’ Investor Relator dalle funzioni aziendali di volta in volta interessate e verificato preventivamente dal medesimo Investor Relator, il quale si coordinerà, ove necessario o opportuno, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare la correttezza, la coerenza e l’omogeneità dei dati e delle informazioni ivi riportati con quelli già diffusi al pubblico e di verificare che non contengano Informazioni Privilegiate e/o informazioni riservate.
9.2 Sul sito internet della Società sono pubblicate in ordine cronologico, indicando chiaramente la data e l’ora della divulgazione, e sono conservate per un periodo di cinque anni, nell’apposita sezione denominata “Investitori” facilmente identificabile e accessibile gratuitamente e in modo indiscriminato da parte del pubblico, utenti, azionisti, investitori, analisti finanziari e stakeholders in genere, le Informazioni Privilegiate e le altre informazioni la cui diffusione al pubblico sia prevista dalla Normativa sugli Abusi di Mercato, e dalle altre disposizioni di legge e regolamento di tempo in tempo vigenti13. La pubblicazione delle informazioni è curata dalla funzione Investor Relations con il supporto delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in lingua italiana e inglese.
Articolo 10 - Obblighi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti
10.1 I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti della Società che abbiano accesso regolare a Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive della Società (i “Dirigenti”) sono obbligati alla massima riservatezza in relazione alle informazioni e ai documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché sui contenuti delle discussioni svoltesi nell’ambito delle riunioni degli organi e dei comitati di cui essi sono parte o ai quali sono invitati a partecipare.
10.2 Al fine di assicurare pieno coordinamento e uniformità di indirizzo, nell’interesse del Gruppo, ogni
rapporto tra i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società
13 Si veda l’art. 3 del Regolamento 1055/2016.
Controllate nonché dei Dirigenti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione, nonché con analisti finanziari ed investitori istituzionali, che coinvolga notizie e informazioni (sia pur di carattere non riservato e che non siano Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate) concernenti la Società e/o le Società Controllate, potrà avvenire solo d’intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in coordinamento con la funzione Investor Relations, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
10.3 E’ fatto comunque divieto assoluto ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società e delle Società Controllate e ai Dirigenti di comunicare all’esterno e a soggetti terzi in genere informazioni o documenti riservati, Informazioni Rilevanti e Informazioni Privilegiate, la cui divulgazione può avvenire solo secondo le modalità e i termini previsti dalla Procedura e dalla Normativa sugli Abusi di Mercato e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo vigenti.
Articolo 11 – Disposizioni finali
11.1 In caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura da parte dei Soggetti Obbligati, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili. In particolare, per quanto riguarda i dipendenti e dirigenti, si applicheranno le sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme di legge, dalla contrattazione collettiva applicabile e/o dal regolamento interno; per quanto riguarda i collaboratori e/o consulenti esterni, si adotteranno le iniziative necessarie ai fini della risoluzione per inadempimento del rapporto in essere; per i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà proporre la revoca per giusta causa.
11.2 Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, la Società dovesse incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa di tempo in tempo vigente, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso di tutti gli importi a qualunque titolo versati dalla Società e/o dalle Società Controllate in relazione a dette sanzioni.
11.3 La funzione legale della Società ha il compito di curare l’aggiornamento della Procedura alla luce delle evoluzioni della normativa di riferimento e dell’esperienza applicativa maturata e sottopone al Consiglio di Amministrazione, formulandole per il tramite del Presidente del Consiglio di Amministrazione, le proposte di modifica e/o di integrazione della Procedura di tempo in tempo ritenute necessarie od opportune.
11.4 La funzione legale della Società provvederà senza ritardo a notificare per iscritto ai Soggetti Obbligati le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e dovrà attivarsi al fine di ottenere l’accettazione della Procedura come modificata in conformità al precedente Articolo 11.3, nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 3.2.
11.5 I dati personali dei Soggetti Obbligati saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini
dell’assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della normativa di legge e di regolamento
vigente. Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.
ALLEGATO A1
Accordo di Riservatezza
[carta intestata del consulente o della controparte]
[Luogo], [Data]
STRETTAMENTE RISERVATO E CONFIDENZIALE
Spett.le Unidata S.p.A.
Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 100 00148 Roma (RM)
Alla c.a. di …….
Oggetto: Accordo di riservatezza relativo alla ipotesi di:
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……………………………………………………………. (l’“Operazione”)
Egregi Signori,
facciamo riferimento alle conversazioni intercorse sull’Operazione ed alla Vostra richiesta di assunzione, da parte nostra, anche per conto dei Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti) di un preciso impegno di riservatezza.
Dichiariamo di essere consapevoli ed informati del fatto che, a seguito del nostro coinvolgimento nell’Operazione, potranno esserci forniti e/o comunicati dati e informazioni, in forma scritta, elettronica e orale, in merito:
(a) all’Operazione, compresa la sua esistenza;
(b) a Unidata S.p.A. (la “Società”) e/o alle società da questa controllate o a questa collegate (per tali intendendosi quelle sulle quali la Società esercita, per via diretta o indiretta, un’influenza notevole); e
(c) ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società (collettivamente, “Informazioni Riservate”)1.
1 Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero, se del caso, inserirne eventualmente di ulteriori.
Con la presente ci impegniamo a considerare le Informazioni Riservate come strettamente private e confidenziali e a non comunicare e/o divulgare le Informazioni Riservate, se non con il preventivo consenso scritto della Società, a persone diverse da:
(i) amministratori, dirigenti o dipendenti nostri [o di società consociate (intendendosi come tali le società controllanti e le società controllate, anche indirettamente, da noi e/o dalla medesima società controllante, definite congiuntamente le “Consociate”)]2;
(ii) avvocati o altri consulenti o collaboratori della nostra società o delle Consociate incaricati con il Vostro consenso scritto; e
(iii) partners, associati, consulenti, dipendenti, assistenti o collaboratori operanti presso o per lo scrivente studio e/o associazione professionale3;
che siano direttamente coinvolti nell’Operazione e abbiano necessità di venire a conoscenza delle Informazioni Riservate.
Ci impegniamo altresì a utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell’Operazione e a non usare tali informazioni in alcun modo che possa arrecare pregiudizio alla Società, sue controllate o collegate e ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale della Società.
Dichiariamo di essere dotati di un sistema interno di controllo pienamente idoneo a consentire la protezione delle Informazioni Riservate in conformità a quanto disposto dal presente accordo.
Ci impegniamo inoltre a fare in modo che ciascuno dei soggetti indicati nei paragrafi da (i) a (iii) di cui sopra4 (collettivamente, i “Soggetti Rilevanti”) venga previamente debitamente informato circa gli obblighi di riservatezza e i doveri derivanti dall’applicazione della normativa comunitaria5 e nazionale6 applicabile in materia di prevenzione e repressione degli abusi di mercato e comunicazioni al pubblico (collettivamente, la “Normativa Market Abuse”) e a fare altresì in modo che ciascun Soggetto Rilevante si conformi alle disposizioni del presente accordo, assumendoci la responsabilità, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., per ogni violazione del presente accordo compiuta dai Soggetti Rilevanti.
2 Inserire il riferimento alle Società Consociate se del caso.
3 Eliminare di volta in volta i paragrafi non applicabili ovvero aggiungerne eventualmente di ulteriori che riflettano la singola fattispecie, quali
ad esempio: “(●) controparti dell’Operazione”; “(●) avvocati o altri consulenti o collaboratori della Società”.
4 Eliminare di volta in volta il riferimento ai paragrafi da (i) a (iii) non applicabili ovvero, se del caso, aggiungere anche il riferimento agli ulteriori paragrafi inseriti.
5 Si vedano (i) Direttiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato (la “Direttiva Abusi di Mercato”); (ii) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato, che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE (il “Regolamento sugli Abusi di Mercato” o “MAR”), (iii) il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento a norma della MAR e (iv) le altre norme di esecuzione di tempo in tempo emanate dalle autorità competenti.
6 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”) e la normativa di attuazione contenuta nel regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”).
Le informazioni fornite non saranno considerate Informazioni Riservate nel caso in cui: (x) siano o divengano di pubblico dominio, ad eccezione dell'ipotesi in cui ciò sia conseguenza di una divulgazione e/o comunicazione non autorizzata effettuata da noi o da uno dei Soggetti Rilevanti; ovvero (y) siano o vengano rese disponibili a noi [o alle Consociate] da soggetti terzi rispetto alla Società ed al gruppo facente capo alla stessa, a condizione che tali soggetti terzi non abbiano violato un obbligo a noi noto di riservatezza assunto nei confronti della Società o di altri soggetti appartenenti al suo gruppo; o (z) siano state da noi [o dalle nostre Consociate] autonomamente elaborate senza fare, in alcun modo e sotto qualsiasi forma, uso di, ovvero riferimento a, Informazioni Riservate.
In deroga a quanto sopra previsto, i soggetti obbligati a norma del presente accordo non saranno tenuti al rispetto delle obbligazioni qui assunte nel caso in cui le Informazioni Riservate debbano essere rivelate o comunicate per legge, regolamento o per ordine di autorità a cui non si possa opporre rifiuto. Resta peraltro inteso che, in tali situazioni, ci impegniamo a informarVi, per iscritto, tempestivamente, di tali ordini o obblighi e a consultarci preventivamente con Voi in merito all’opportunità di adottare iniziative volte ad opporsi o a limitare l’ambito di tali richieste.
Nel caso in cui la divulgazione e/o la comunicazione delle Informazioni Riservate sia effettivamente dovuta, ci impegniamo a cooperare con Voi, anche qualora si manifesti l’esigenza di ritardare la comunicazione ai sensi dell’art. 19, quarto comma della MAR, al fine di ottenere ogni provvedimento o altra misura necessaria o utile per assicurare un trattamento riservato e confidenziale a specifiche parti delle Informazioni Riservate.
Ci impegniamo a trattare le Informazioni Riservate nel rispetto della disciplina applicabile in materia di tutela dei dati personali di tempo in tempo vigente. Ci impegniamo inoltre – anche tenendo conto del fatto che alcune delle Informazioni Riservate sono suscettibili di divenire informazioni privilegiate ai sensi della Normativa Market Abuse – a rispettare puntualmente le disposizioni previste dalla Normativa Market Abuse ed, in particolare, dichiariamo di:
(i) riconoscere i doveri che derivano dall’applicazione della Normativa Market Abuse; e di
(ii) essere a conoscenza delle sanzioni previste dalla Normativa Market Abuse anche in caso di abuso di informazioni privilegiate o di manipolazione del mercato.
Dichiariamo inoltre di essere a conoscenza che potrete ritenere necessario procedere alla nostra iscrizione nel registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate da Voi istituito e mantenuto ai sensi della Normativa Market Abuse e di conseguenza ci impegniamo a comunicarVi per iscritto i nominativi dei Soggetti Rilevanti che hanno accesso alle Informazioni Riservate; Vi comunicheremo inoltre i nomi dei Soggetti Rilevanti che accederanno ai vostri uffici.
Siamo altresì consapevoli e prendiamo atto del fatto che la violazione o il mancato adempimento degli obblighi di riservatezza assunti con il presente accordo potrebbe causare danni gravi ed irreparabili alla Società, alle sue controllate o collegate ed ai soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al suo capitale, nonché ai rispettivi amministratori. Di conseguenza, conveniamo ed accettiamo che, senza pregiudizio degli ulteriori rimedi, anche di natura cautelare, previsti per legge, la Società:
(a) potrà chiedere la risoluzione degli eventuali ulteriori accordi o contratti in essere con noi7; e
(b) per un periodo di almeno 3 anni non stipulerà nuovi accordi e contratti con noi8,
in caso di accertata violazione degli obblighi previsti dal presente accordo da parte di uno qualunque dei soggetti obbligati a norma dello stesso e, comunque, in caso di applicazione di sanzioni amministrative o penali ai sensi della Normativa Market Abuse a carico di uno qualunque dei predetti soggetti. Il periodo di cui alla lettera b) che precede decorrerà, rispettivamente, dalla data di accertamento della violazione ovvero dall’avvenuta conoscenza da parte della Società dell’applicazione di una delle predette sanzioni.
[Dichiariamo di essere a conoscenza che le Informazioni Riservate sono e rimarranno di proprietà della Società e/o delle sue Consociate. Su richiesta della Società saremo tenuti a rimettere immediatamente alla Società tutti i documenti contenenti le Informazioni Riservate e tutte le relative copie o estratti e a distruggere tutte le copie delle Informazioni Riservate in formato elettronico; vi daremo conferma scritta dell’avvenuta distruzione non appena la stessa sia stata effettuata. Qualora espressamente richiesto dalla disciplina di legge e regolamento di tempo in tempo vigente e salvo comunque il rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, potremo conservare nei nostri archivi una copia delle Informazioni Riservate a condizione che di tale conservazione ve ne diamo preventiva comunicazione scritta.]9
Gli impegni di cui al presente accordo saranno efficaci dalla data odierna e resteranno in vigore per 3 anni dal
completamento dell’Operazione o dalla sua interruzione definitiva.
Il presente accordo sarà regolato ed interpretato ai sensi della legge italiana. Le parti con la presente concordano che ogni controversia che dovesse sorgere in relazione alla sua interpretazione o esecuzione sarà devoluto alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
Cordiali saluti. [consulente o controparte]
7 Aggiungere se del caso “e/o le nostre Consociate”. 8 Aggiungere se del caso “e/o le nostre Consociate”. 9 Paragrafo da inserire se del caso.
ALLEGATO A2
Confidentiality Agreement
[on letter head of consultant or counterparty]
[Place], [Date]
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Unidata S.p.A.
Viale Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 100 00148 Roma (RM)
To the attention of:
Re: confidentiality agreement related to:
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……………………………………………………………... (the “Transaction”)
Dear Sirs,
Reference is made to our conversations regarding the Transaction and to your request that we assume certain confidentiality obligations, also on behalf of the Relevant Persons (as hereinafter defined).
We acknowledge that, as a consequence of our involvement with the Transaction, you may make available to us data and information, in written, electronic or oral form, relating to:
(a) the Transaction, including its existence;
(b) Unidata S.p.A. (the “Company”) and/or its controlled companies and/or companies on which the Company exercises, directly or indirectly, a significant influence, and (c) the persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company (such data and information is collectively referred to as the “Confidential Information”)1.
1 Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate.
We hereby undertake to maintain the Confidential Information strictly private and confidential and not to disclose or disseminate the Confidential Information, without the prior written consent of the Company, to persons other than the following:
(i) directors, managers or employees of [either] our company [or our affiliates (for the purposes hereof affiliates means the controlling companies or the companies controlled, also indirectly, by us and/or under common control, jointly the “Affiliates”)];2
(ii) legal counsels or other advisers or assistants or of either our company or the affiliates appointed with your prior written consent;
(iii) partners, associates, advisers, employees or assistants of the undersigned firm and/or professional association3;
which are directly involved in the Transaction and need to know the Confidential Information.
Furthermore, we undertake to use the Confidential Information only for the purposes of the Transaction and not to use any Confidential Information in a way that may be prejudicial to the Company, its affiliates or other persons that own, directly or indirectly, a stake in the share capital of the Company.
We represent that we have in place a system of security measures fully adequate to protect the Confidential Information in accordance with the provisions of this Agreement.
We further undertake to inform preliminarily and appropriately each of the persons mentioned in paragraphs
(i) to (iii) above (collectively referred to as the “Relevant Persons“)4 of the confidentiality obligations under the European5 and domestic6 provisions on market abuse and disclosure to the public (the “Market Abuse Provisions”), and to ensure that each of the Relevant Persons agrees and complies with the terms and conditions of this agreement as if they were a party to it. We agree that we shall be liable for any breach of this agreement by us and, pursuant to Article 1381 of the Italian Civil Code, by any of the Relevant Persons.
The information disclosed to the Relevant Persons shall not be deemed to be Confidential Information if such Confidential Information: (i) is in, or becomes part of, the public domain other than as a result of an unauthorized communication or disclosure by us or any of the Relevant Persons; or (ii) is, or becomes, available
2 Insert reference to Affiliates if appropriate.
3 Delete any paragraph which is not applicable and or insert any further paragraph if appropriate ,e.g. “(●) counterparties to the Transaction”; “(●)legal counsels or other advisers or consultants of the Company”.
4 Delete any paragraph from (i) to (iii) which is not applicable and or insert reference to any further paragraph which has been inserted, if appropriate.
5 (i) Directive 2014/57/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on criminal sanctions for market abuse (the “Market Abuse Directive”); (ii) Regulation (EU) no. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (the “Market Abuse Regulation” or “MAR”), (iii) Commission Implementing Regulation (EU) 2016/347 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the precise format of insider lists and for updating insider lists in ac cordance with the MAR; and (iv) any further implementing acts as adopted from time to time by the competent authorities.
6 Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998 as amended (the “Italian Securities Act”) and the implementing provisions set forth in CONSOB Regulation no. 11971 of May 14, 1999 as amended (the “Issuers Regulation”).
to us [or our Affiliates] by a third party which is not in breach of any duty of confidentiality (known to us) owed to the Company or other company within its group; or (iii) have been independently elaborated by us [or our Affiliates] without any kind of reliance or use, of any kind, of the Confidential Information.
Notwithstanding the foregoing, each of the persons subject to the confidentiality obligations set forth herein shall not be bound to fulfill any obligations hereunder in the event that the disclosure or communication of any part of the Confidential Information is required by law, regulation or order to which no opposition can be made. In any case where the disclosure or communication of any part of the Confidential Information is actually due, we undertake to cooperate with you, also in the event it appears necessary or appropriate to delay the timing of the disclosure and/or communication pursuant to Article 10, paragraph 4, of the MAR in order to obtain a protective order or undertakings required or advisable so as to ensure a private and confidential treatment for specific parts of the Confidential Information.
We hereby undertake to comply with the provisions of the applicable privacy laws and regulations.
We further undertake to comply with the provisions set forth in the Market Abuse Provisions, also taking into account that any of the Confidential Information may, pursuant to the Market Abuse Provisions, become market sensitive information. In particular, we hereby represent:
(i) to acknowledge any duties arising out the Market Abuse Provisions; and
(ii) to be aware of the sanctions set forth in the Market Abuse Provisions also in the event of abuse of market sensitive information or market manipulation.
We further represent to be aware that you may it deem necessary to enter our names in the registry you keep pursuant to the provisions of the Market Abuse Provisions, which records the list of persons having access to confidential information. Therefore, we undertake to provide you in writing with the names of the Relevant Persons having access to the Confidential Information and of those who will access your offices.
Furthermore, we acknowledge that the breach of the confidentiality obligations contemplated by this agreement could cause serious and unrecoverable damages to the Company, to its Affiliates and to its direct or indirect shareholders, as well as to their respective directors. Consequently, and without prejudice to any other legal remedies, including orders and injunctions, if a breach of the obligations hereunder by us or any of the Relevant Persons is ascertained and, in any event, upon enforcement of administrative or criminal sanctions pursuant to the Market Abuse Provisions against us or any of the Relevant Persons, the Company:
(a) may terminate the agreements or contracts executed with us7 and still in force, if any; and
(b) for a period of at least three years, will not enter into further agreements or contracts with us8.
The period mentioned in letter (b) above shall run, respectively, from either the date on which the breach is ascertained or the date on which the Company becomes aware of the enforcement of the abovementioned sanctions.
7 Insert “and/or our Affiliates” if appropriate.
8 Insert “and/or our Affiliates” if appropriate.
[We acknowledge that all Confidential Information is, and will remain, the property of the Company and or its Affiliates. Upon request of the Company, all documentation containing Confidential Information, and all copies or excerpts thereof, shall be immediately returned to you and all and all electronic records of the Confidential Information shall be deleted or destroyed; we will give you written confirmation of such deletion or destruction as soon as it has occurred.
Without prejudice to any obligation under this agreement, we may keep a copy of the Confidential Information for recording purposes if expressly required from time to time by provisions of law, provided that we give you prior written communication.]9
All obligations under this agreement become effective from the date hereof and shall terminate upon the third (3rd) anniversary of the completion of the Transaction or its definitive interruption.
This agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of Italy.
We hereby agree that any dispute arising out in connection with the construction or implementation of this agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the Courts of Milan.
Yours faithfully, Consultant/Counterparty
………………………… By:…………………….. Title:……………………
9 Insert this paragraph if appropriate.