COMUNE DI ERBA (CO)
COMUNE DI ERBA (CO)
Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, 0
00000 – XXXX (XX) – Tel. 031/615111 – Fax 031/615201
xxxxxx.xxxx@xxx.xxxxxxxxx.xxxx.xx
LOTTO 2
COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI AL PATRIMONIO IMMOBILE E MOBILE
CIG 546201448A
Tra: Comune di Erba
Partita I.V.A./C.F.: 031/615.111
con sede in : X.xxx Xxxxxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXX (XX)
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice:
si stipula la presente:
POLIZZA ALL RISKS Numero ………….
Contraente : Comune di Erba
Sede Legale : X.xxx Xxxxxxxxxxxxx 0 - 00000 XXXX (XX)
Broker : Xxxxxx Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura : Ore 24:00 del 31/03/2014
Scadenza della copertura : Ore 24:00 del 31/12/2017
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31/12 di ogni anno
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO
SEZIONE I - DEFINIZIONI 4
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 8
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto 8
Art. 2: Gestione del contratto 8
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 8
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente 8
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto 8
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa 9
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta 9
Art. 8: Facoltà di recesso 9
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE 10
Art. 9: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/1 10
Art. 10: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società 13
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni 13
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale 13
Sezione III/2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI 14
Art. 13: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/2 14
Art. 14: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia 14
Art. 15 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro 15
Art. 16: Recupero delle cose rubate 15
Art. 17: Esclusioni 16
Art. 18: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti 17
Art. 19: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni III/1 e III/2) 18
Art. 20: Mandato dei Periti (Sezioni III/1 e III/2) 18
Art. 21: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni III/1 e III/2) 18
Art. 22: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE III/1) 20
Art. 23: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI III/1 e III/2) 20
Art. 24: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni III/1 e III/2) 20
Art. 25: Compensazione tra partite (Sezione 1) 20
Art. 26: Anticipo dell’indennizzo 21
Art. 27: Adeguamento delle somme assicurate - Costituzione del premio – Buona fede 21
Art. 28: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso) 21
Art. 29: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso) 22
Art. 30: Trattamento dei dati 22
Art. 31: Disposizione finale 22
Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari 22
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO 23
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA 25
SEZIONE I - DEFINIZIONI:
Nel testo che segue, si intende per:
Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;
Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazio- ne o alluvione.
Amministrazione o Ente: Il Comune di Erba, Assicurato e Contraente della polizza;
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l’ultima data di scadenza an- nuale e la data di cessazione della assicurazione;
Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l’ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchia- ture per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, focopiatori, gruppi di con- tinuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorve- glianza, autovelox, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stam- panti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all’aperto per loro destinazione d’uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant’altro e’ parte e/o e’ destinato a servizio del- le apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo;
Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall’Assicurazione;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l’intenzione di impedire, in- tralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contrat- to” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla rice- zione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari ef- fetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l’uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi poli- tici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l’intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l’opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della rela- tiva comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Attività della Amministrazione: l’esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preli- minari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l’utilizzo di proprie strutture;
Beni di dipendenti e utenti: i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Amministrazione nonché’ agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all’interno delle struttu- re della e/o in uso alla Amministrazione;
Beni immobili: fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell’Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, stra- de, piazzali e quant’altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. Salvo diversa pattuizione restano invece esclusi dall’assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili.
Beni mobili: tutto quanto di proprietà dell’Amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elet- troniche), contenuto all’interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all’Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, di- pendenti, collaboratori o consulenti dell’Amministrazione o di tali altri Enti o Società (ad esclusione dei beni che sono componente fissa o stabilmente installati sul veicolo), o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rien- trano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all’Amministrazione se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili.
Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ce- ramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché’ quant’altro definibile opera d’arte, collezio- ne o raccolta), di proprietà dell’Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore a euro 25.000,00.
Relativamente ai danni da furto e rischi assimilabili, anche a parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 14: Effi- cacia, estensioni e limitazioni della garanzia, rientrano in tale definizione anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant’altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d’uso all’aperto (c.d. Beni all’aperto), purché saldamente fissato al suolo, ai beni immobili o a sup- porti fissi in generale.
Broker: il Broker vigente Xxxxxx Italia Spa;
Contraente: il soggetto persona giuridica che stipula l’Assicurazione;
Crollo – collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell’immobile o impianto o altro ad essi adiacen- te, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;
Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall’evento, imputabile però a cause diverse co- munque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Denaro, titoli e valori in genere: denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di rispar- mio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore similare, di proprietà dell’Amministrazione o di terzi;
Dolo del Contraente o dell’Assicurato: il dolo del soggetto al quale è attribuita la qualifica di legale rappresen- tante del Contraente e/o Assicurato;
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto- propaga con elevata velocità;
Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause en- dogene;
Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d’aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si
verificassero all’interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché’ direttamente causati dalla caduta di piog- gia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;
Fenomeni elettrici: l’effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo oc- casionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:
o di usura o di carente manutenzione;
o direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da col- laudi e prove;
o dovuti a difetti noti all’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto,
fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società in- dennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da es- sa indennizzato;
Franamento: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;
Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarci- mento;
Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idri- ci, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici ecce- zionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell’immobile e/o dell’Attività;
Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;
Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoesten- dersi e propagarsi;
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;
Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all’esterno di immobili e impianti, nonché’ lastre, decorazioni, specchi e ve- trinette poste all’interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;
Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;
Mancato freddo: i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell’impianto di refrige- razione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;
Polizza: il documento che prova e regolamenta l’Assicurazione;
Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della som- ma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;
Regola proporzionale: quanto normato dall’art. 1907 C.C., per cui se l’assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;
Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall’Assicurato condotti in locazione, e pro- dotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;
Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull’Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l’uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei lo- catari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosio- ne o per carenza di pressione esterna;
Sinistro: l’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;
Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché’, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;
Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruo- lo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall’Amministrazione, o di altra posizione assimilabile;
Sovraccarico di neve: il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all’interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all’epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costru- zione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetra- te e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;
Valore intero: la forma assicurativa che copre l’intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della rego- la proporzionale;
SEZIONE II - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1: Durata, impostazione e revisione del contratto
La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è prorogabile automaticamente.
È facoltà del Contraente rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni nor- mative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previ- sto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006.
Art. 2: Gestione del contratto
La gestione e assistenza nell’esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione.
Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l’Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l’avvenuto incasso.
Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch’esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).
Art. 3: Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazio- ne da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, nè la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazio- ne dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo.
Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.
La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per ef- fetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali – che verranno interpretate in maniera favorevole all’Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, al- la quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.
Per le controversie riguardanti l’applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo ove ha sede l’Amministrazione.
Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio so- no stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
È data facoltà al Contraente di effettuare il pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
È data inoltre facoltà al Contraente di effettuare il pagamento del premio di regolazione disposto dal corrispon- dente articolo di polizza e di eventuali variazioni contrattuali entro 60 giorni dalla data di ricezione delle appendi- ci.
Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60’ giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le succes- sive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile. Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fer- mo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la man- cata regolazione.
Art. 6: Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti, nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati e gli enti in genere senza scopo di lucro.
La Società rinuncia altresì all’azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l’Assicurato abbia inteso salvaguar- dare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.
Art. 7: Assicurazione per conto di chi spetta
L’assicurazione è prestata in nome proprio e nell’interesse di chi spetta.
In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, nè azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall’Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dall’Amministrazione.
Art. 8: Facoltà di recesso
Avvenuto un sinistro e sino al 30’ giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra con lettera raccomandata A.R.
In tale caso la copertura assicurativa rimarrà efficace per ulteriori 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dell’avviso di recesso (o per una minor durata, secondo quanto verrà eventualmente richiesto dalla Amministrazione).
Nei 30 giorni successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Amministrazione il rateo di premio per il periodo non fruito, al netto delle imposte.
Qualora invece il contratto abbia una scadenza intermedia (di rata o anniversaria) cadente nel periodo di coper- tura successivo al ricevimento dell’avviso di recesso, o esso pervenga all’Amministrazione nel periodo di mora concesso per il pagamento del premio di rata, la Società emetterà una appendice, sostituiva di quietanza, ripor- tante l’importo di premio che la Amministrazione dovrà corrispondere (nei termini di cui all’art. Pagamento del premio che precede) per il periodo corrente dalla data di scadenza intermedia fino alla data di termine della pro- secuzione della copertura assicurativa, calcolato in misura pari a 1/365 del premio annuale per ogni giorno di copertura.
SEZIONE III - CONDIZIONI PARTICOLARI DELL’ASSICURAZIONE
Sezione III/1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Art. 9: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/1
La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai:
1. beni immobili,
2. beni mobili,
nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell’ambito del:
3. rischio locativo,
4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari,
in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso o già ricompreso in Sezione III/2 di poliz- za, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
a) incendio,
b) combustione anche senza sviluppo di fiamma,
c) esplosione, implosione e scoppio,
d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma,
e) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate,
f) onda sonica,
g) urto di veicoli,
h) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti,
i) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
j) rottura accidentale di lastre,
k) atti socio-politici (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla),
l) atti di sabotaggio e di terrorismo,
m) fenomeni atmosferici,
n) formazione di ghiaccio, gelo,
o) acqua piovana,
p) fuoriuscita di acqua,
q) inondazioni, alluvioni,
r) allagamenti,
s) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi,
t) crollo, collasso strutturale,
u) sovraccarico di neve,
v) fenomeni elettrici,
w) mancato freddo,
x) evento sismico.
Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di opera- tività ed esclusioni specifiche nell’ambito delle garanzie di seguito elencate:
Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l’assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente respon- sabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concor- renza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.
L'assicurazione non comprende i danni:
− a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipen- denti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito del- le anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
− di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
L’assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, for- nendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell’assicurato con riferimen- to all’art. 1917 Codice Civile.
Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni materiali diretti e/o consequenziali, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che le scosse regi- strate nelle 72 ore successive ad ogni evento vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro; a parziale deroga dell’art. 1 “Durata del contratto” che segue, la Società ha facoltà di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comu- nicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso “prorata” del pre- mio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio della SEZIONE 1.
In caso di recesso intimato dalla Società, il Contraente avrà la facoltà di recedere dall’intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:
− causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fe- nomeni fossero originati da terremoto,
− da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
− da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all’effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.
Fenomeni / Eventi atmosferici: nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:
− fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali,
− mareggiate o penetrazione di acqua marina,
− formazione di xxxxxxxx,
− accumulo esterno di acqua,
− umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; non indennizza inoltre i danni subiti da:
− serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subi- te dal tetto o dalle pareti;
− alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiere, antenne, enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione;
− manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto per effetto di grandine.
A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (c.d. grandine su fragili) ma solo fino all’importo a tale titolo indicato nella scheda di riepilogo dei sottolimi- ti/scoperti/franchigie .
Inondazioni, Alluvioni e Allagamenti: la Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, e- splosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione o allagamenti anche se causati da e- vento sismico.
Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da
− franamento e cedimento del terreno,
− mareggiata, marea, maremoto,
− umidità, stillicidio, trasudamento,
− infiltrazione (salvo che per il caso di Xxxxxxxxxxx),
− guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
− mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connes- se all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
− nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto non per loro natura o destinazione o da merci che siano distan- ziate dal pavimento meno di 8 cm.
La Società (a valere sia per la Sezione III/1 che per la Sezione III/2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti in- dennizzi:
− le spese sostenute dall’Amministrazione:
i. in conseguenza di guasti e danni causati dall’attività delle Autorità, dell’Amministrazione stessa o di terzi, come anche di quelli prodotti dagli impianti di estinzione, allo scopo di impedire, arrestare o ridurre l’evento e/o le sue conseguenze;
ii. per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro in- dennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieciprocento) del dan- no indennizzabile e, ove tale 10% non fosse sufficiente, di un ulteriore importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio; questa integrazione viene prestata senza applicazio- ne della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell’importo in- dicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio. Sono parificate a dette spese quelle ragione- volmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico- nocivi” di cui al D. Lgs. n. 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal D. Lgs. n. 230/95, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del 50% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
iii. a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l’entità dei danni subi- ti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegia- le, fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo alla Sezione IV. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per an- nualità assicurativa;
iv. per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione di documenti, registri, disegni, materiale meccano- grafico, programmi informazioni istruzioni e/o dati su supporti, cartelle cliniche, e quant’altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell’importo indicato a questo titolo alla Sezione IV.
v. per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano in / tramite beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, trasferimento e ricollo- cazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. Questa garanzia viene prestata senza appli- cazione della regola proporzionale e con il limite per evento dell’importo indicato a tale titolo alla Sezione IV.
vi. in eccedenza agli importi riconosciuti secondo il successivo art. Determinazione del danno (e a sua par- ziale deroga), per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale, compresa altresì la perdita economica subita dall’Amministrazione in conseguenza del danneggiamento o distruzione totale o parziale del bene; questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale fino alla concorrenza dell’importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di conteggio del premio. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa;
vii. per la “ricerca guasti”, intendendosi per tale il ricercare e rimediare alla causa che ha provocato il danno da “fuoriuscita di acqua”. fino alla concorrenza per evento dell’importo a tale titolo indicato nella Sezione IV.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, diri- genti, dipendenti, preposti e operatori dell’Amministrazione e/o delle persone di cui essi debbono rispondere.
Art. 10: Indennizzi – Limitazioni – Massima esposizione della Società
Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il mas- simo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Amministrazione è esonerata), fermo quanto previsto ai succes- sivi artt. “Acquisizione di nuovi beni” e “Costituzione del premio e regolazione annuale”.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le even- tuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la deter- minazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 11: Acquisizione di nuovi beni
Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come più avanti normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell’Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso di ogni periodo assicurativo, nel limite del 20% (ventiprocento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall’ultima appendice di aggiornamento e/o regola- zione; superando detto limite, il nuovo bene si intenderà assicurato solo dalle ore 24 del giorno in cui l’Amministrazione ne avrà dato comunicazione.
Art. 12: Deroga alla regola proporzionale
Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzio- nale alle partite Beni immobili e Beni mobili qualora la corrispondente somma assicurata maggiorata del 20% (ventipercento) non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, al netto dei nuovi beni assicurati senza preventiva comunicazione di cui all’articolo che precede; qualora sia inferiore, la regola proporzionale ope- rerà in proporzione al rapporto tra la somma assicurata maggiorata come sopra, e tale valore.
Le altre partite di polizza sono assicurate a primo rischio assoluto, e quindi senza applicazione della regola pro- porzionale.
Sezione III/2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Art. 13: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/2
La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto:
a) beni mobili,
b) denaro, titoli e valori in genere: b1) riposti e custoditi sottochiave
b2) ovunque posti, durante l’orario di apertura al pubblico dei locali
b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori,
per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei se- guenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l’esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo:
◊ furto come definito dall’art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo e il furto con destrezza,
◊ rapina come definita dall’art. 628 C.P., anche se iniziata all’esterno dei locali ove sono contenute le cose as- sicurate,
◊ estorsione come definita dall’art. 629 C.P., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qual- siasi persona presente al momento del fatto.
La Società assicura anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, fermo quanto precedentemente normato per la Se- zione 1, le spese sostenute dall’Amministrazione:
o per rimediare ai guasti e danni ai locali, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezio- ne), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l’applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell’importo a tale titolo previsto nella sche- da di conteggio del premio.
Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave dei componenti gli Organi e Organismi Istituzionali, dei Direttori, diri- genti, dipendenti, preposti e operatori dell’Amministrazione.
Art. 14: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia
1) La garanzia furto è operante:
I. per i beni lett. a), b1) e b2) dell’art. Oggetto dell’assicurazione della presente Sezione posti all’interno di immobili, se l’autore del reato:
◊ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi:
a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili;
b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche e- lettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici,
c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con agilità personale,
d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.;
◊ si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante sistemi diversi da quelli innanzi descritti purché abbia poi violato i mezzi di custodia che contenevano i beni assicurati me- diante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede.
II. per i beni lett. a) posti su veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave;
III. per i beni lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall’esterno, anche con sola effrazio- ne o scasso della parte esterna dell’apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all’Apparecchiatura stessa;
IV. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all’interno dell’immobile.
2) Per il denaro, titoli e valori lett. b3), la garanzia comprende anche:
◊ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
◊ il furto con strappo,
◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o va- lori abbia gli stessi indosso o a portata di mano,
ed e’ operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.
3) La copertura assicurativa opera anche:
◊ a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti, anche se non sottochiave e fino alla concorrenza dell’importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa nella Sezione IV di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO.
Fermo quanto sopra normato, condizione essenziale per l’indennizzabilità dei danni di cui al punto 1.I che prece- de, è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'e- sterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
− serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili e- sclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
− inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cmq 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
A deroga di quanto precede, l’assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del 20% - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto.
Art. 15 : Somme assicurate – Limitazioni - Reintegro
Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita di polizza, il massi- mo esborso da parte della Società per sinistro e per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione l’Amministrazione è esonerata).
Per i beni mobili posti su veicoli, il massimo esborso da parte della Società per ciascun sinistro non sarà supe- riore al 20% del valore assicurato per la partita corrispondente, nell’ambito dello stesso.
In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell’annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una ulteriore somma complessivamente pari a quella originaria- mente assicurata per l’annualità interessata, fermi i limiti di risarcimento di cui sopra.
L’Amministrazione pagherà il corrispondente rateo di premio in coincidenza con il pagamento dell’indennizzo da parte della Società, ovvero può richiedere che tale rateo di premio venga direttamente trattenuto dalla Società dall’ammontare dell’indennizzo.
Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie nella Sezione IV rappre- sentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sini- stro, per la determinazione degli importi liquidabili.
Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.
Art. 16: Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Amministrazione ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l’assicurato non rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, de- dotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.
Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle co- se rubate previa restituzione dell’importo dell’indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ri- partendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
Art. 17: Esclusioni
Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Se- zione I Definizioni, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:
I. verificatisi in occasione di:
a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, se il sinistro è in rapporto con tali eventi,
b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale ad eccezione di danni ai beni assicurati in conse- guenza di un evento non altrimenti escluso,
x. xxxxxxxx, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine,
d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza dell’Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell’Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile;
e. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall’Accelerazione artificiale di particelle atomiche, non riconducibili a scopi connessi alle attività dell’Amministrazione;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,
II. causati da o dovuti a:
f. smarrimenti o ammanchi, frode, truffa, appropriazione indebita, infedeltà da parte di dipendenti, saccheg- gio, malversazione (per infedeltà e malversazione si intende la sottrazione di beni da parte di dipendenti o di incaricati della loro custodia) e loro tentativi;
g. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
h. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
i. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificata men- te esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
j. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli ef- fetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contamina- zione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti;
k. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
x. xxxxxxxx e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
m. costruzione o demolizione di Beni Immobili assicurati;
n. difetti noti all’Amministrazione all’atto della stipulazione della polizza,
o. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate,
p. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall’Amministrazione,
q. sofferti dai beni installati su veicoli, qualora essi siano installati su parti del veicolo non protette da serratu- ra,
r. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, salvo quanto previsto all’ art. 9: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/1 e Art. 13: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/2;
s. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrut- to o danneggiato salvo quanto previsto all’Art. 9: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/1 e Art. 13: Oggetto dell’assicurazione della Sezione III/2;
t. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 5.000 metri;
III. nonché:
u. la perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che ab- biano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificamente esclusi
che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;
v. causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
w. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicura- te fatto salvo quanto diversamente normato ,
x. la perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
y. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettro- nico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicu- rate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà ob- bligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
Si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti e- scluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa;
Art. 18: Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della So- cietà secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro dieci giorni da quando l’Ufficio competente alla ge- stione del presente contratto del Contraente ne ha avuto conoscenza, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiara- zione alle Autorità di cui al punto precedente;
In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia “Mancato freddo”, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione se l’evento si prolunga oltre le 6 ore.
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Salve le operazioni necessarie ad evitare o contenere/ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all’indennizzo; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Amministrazione di conservare le tracce e i residui del si- nistro.
Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione III/2, l’Amministrazione dovrà altresì esperire – se la leg- ge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.
La Società fornirà annualmente all’Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall’inizio del contratto assicurativo, riportante:
- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell’evento
- lo stato del sinistro
- l’importo stimato per la sua definizione, o
- l’importo liquidato
- nonché’, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.
È facoltà dell’Amministrazione richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occa- sioni qualora l’Amministrazione lo richieda.
Art. 19: Procedura per la valutazione del danno (Sezioni III/1 e III/2)
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”).
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle ope- razioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Fermo quanto disciplinato dall’Art 9: Oggetto dell’Assicurazione punto iv), le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 20: Mandato dei Periti (Sezioni III/1 e III/2)
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al mo- mento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art. 18: Denuncia dei sinistri – Im- pegni delle parti;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art 21 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l’Amministrazione abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnale- rà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto al risarcimento; rimane in ogni caso fermo l’obbligo per l’Amministrazione di conservare le tracce e i residui del sinistro.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’Art. 19 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) (“perizia formale”), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito ver- bale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qual- siasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti con- trattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 21: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno (Sezioni III/1 e III/2)
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE III/1 – Incendio ed altri danni ai beni:
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.
Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
− per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escluso il valore dell’area) escludendo sol- tanto il valore dell’area;
− per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendi- mento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili).
Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del
D. Lgs. 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripri- stino, laddove sia attuabile.
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevi- tabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al mo- mento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il con- trollo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al 10% (dieci per cento) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata.
L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secon- do i seguenti criteri:
I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
II. Beni Mobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
L'ammontare del danno si determina:
− per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al precedente punto I alla spesa necessaria per co- struire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il va- lore dei residui stessi.
− per Beni Mobili - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.
Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.
Relativamente ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno è determinato in- tendendo per tale:
1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione e- guagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:
− per i beni con vetustà non superiore a 1 (uno) anno, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
− negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di con- servazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.
Laddove assicurato, qualora il bene colpito da sinistro indennizzabile abbia un particolare valore storico e/o arti- stico e sia stato stimato da uno stimatore esperto condiviso con la Società, la determinazione del danno di cui al comma 2 del presente articolo verrà effettuata adottando tale stima come “stima accettata” ai sensi dell’art. 1908 Codice Civile; diversamente si procederà in ogni caso alla quantificazione dell’indennizzo sulla base di eventuale altra stima esistente ed in base alle informazioni ed alla documentazione disponibile.
CONDIZIONI VALIDE PER LA SEZIONE III/2 – Furto, rapina e rischi assimilabili:
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di ri- parazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola vol- ta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni III/1 e III/2).
Art. 22: Supplemento di indennizzo (“Valore a nuovo” – valido solamente per la SEZIONE III/1)
Relativamente alle partite Beni Immobili e Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.
1. Il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all’art. Art. 12: Deroga alla regola proporzionale, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento mede- simo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assi- curata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene pro- porzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostru- zione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Beni in stato di attività o di temporanea inat- tività dovuta a stagionalità o esigenze produttive, escluso in ogni caso l’abbandono. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
Art. 23: Pagamento dell'indennizzo (SEZIONI III/1 e III/2)
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
L’indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l’impegno per l’Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalu- tato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva ri- sultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l’indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazio- ne.
Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall’Amministrazione avverrà anche se non è stato raggiunto l’accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che fran- chigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sini-stro e non sui singoli beni / partite.
Art. 24: Limite massimo dell'indennizzo (Sezioni III/1 e III/2)
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a paga- re somma maggiore di quella assicurata.
Art. 25: Compensazione tra partite (Sezione III/1)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 12 “Deroga alla regola proporzionale”, si conviene che qualora – applicata la “deroga alla proporzionale” laddove prevista in polizza - risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicura-
te alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.
Il disposto della presente clausola non si applica per partite garantite a “Primo Rischio Assoluto”.
Art. 26: Anticipo dell’indennizzo
L’Amministrazione ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:
a) non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro;
b) l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00)
Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 30°(trentesi mo) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le previste condizioni risultassero soddisfatte, la Società provvederà a liquidare l’anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.
L’acconto non sarà comunque superiore ad euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per sinistro e per anno, qua- lunque sia l’ammontare del danno.
Art. 27: Adeguamento delle somme assicurate - Costituzione del premio – Buona fede
Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via pre- ventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d’ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s’impegna quindi a ritenere garan- tita un’ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell’articolo Art. 12: Deroga alla regola proporzionale troverà applicazione soltanto in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddet- ta percentuale.
Il Contraente o l’Assicurato s’impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d’ogni annualità assicurativa l’ammontare delle nuove somme da assicurare.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non ottemperi all’obbligo di comunicare l’aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il di ritto della Società all’incasso del relativo premio.
Il Contraente s’impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d’assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l’intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori, fermo che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.
Si conviene che, ove l’Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio non percepita.
Art. 28: Riparto di coassicurazione e delega (operante se del caso)
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Società’” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”.
Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità soli- dale. Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l’incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società.
Compagnia … Quota … % - Delegataria Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice Compagnia … Quota … % - Coassicuratrice
Art. 29: Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese (operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti l’Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Tem- poranea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla So- cietà mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a cor- risponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione all’Associazione Tempo- ranea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 30: Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla po- lizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 31: Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di impre- se (se esistente).
Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo inte- ressata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finan- ziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identi- ficativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di riso- luzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
SEZIONE IV - SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Valido per tutte le sezioni
In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx per sinistro ed anno
€ 40.000.000,00
Sezione 1): Incendio e altri danni ai beni
Garanzia / Tipologia di danno | Scoperto in % con il sul danno minimo di euro | Franchigia euro | Limite di Indennizzo euro | |
Per sinistro, se non diversamente previsto | 0 0 | 2.500,00 | ============== | |
Rottura lastre Art 9 lett. j) | n.a. | n.a. | 250,00 | 50.000,00 per anno col limite di 2.500,00 per singola lastra |
Atti socio-politici Art 9 lett. k) | n.a. | n.a. | 2.500,00 | 70% del valore a nuovo della ubicazione e/o suo contenuto |
Sabotaggio e terrorismo Art 9 lett. l) | n.a. | n.a. | 2.500,00 | 00.000.000,00 per sinistro ed anno assicurativo |
Fenomeni atmosferici Art 9 lett. m) | 10% | 10.000,00 | n.a. | 70% del valore a nuovo della ubicazione e/o suo contenuto |
Grandine su fragili (nell’ambito di fenomeni atmosferici) | n.a. | n.a. | 2.500,00 | 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Formazione di Ghiaccio e Gelo Art 9 lett. n) | n.a. | n.a. | 2.500,00 | 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Acqua Piovana Art 9 lett. o) | n.a. | n.a. | 1.500,00 | 200.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Fuoriuscita d’acqua Art 9 lett p) | n.a. | n.a. | 1.500,00 | 250.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Inondazioni, alluvioni Art 9 lett. q) | 10% | 10.000,00 | n.a. | 50% delle somme Assicurate, max in- denn. € 10.000.000,00 |
Allagamenti Art 9 lett. r) | 10% | 5.000,00 | n.a. | 50% delle somme Assicurate, max in- denn. € 10.000.000,00 |
Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 9 lett. s) | 10% | 10.000,00 | n.a. | 150.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Crollo/collasso strutturale Art 9 lett. t) | 10% | 10.000,00 | n.a. | 500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Sovraccarico neve Art 9 lett. u) | 10% | 5.000,00 | n.a. | 50% delle somme assicurate |
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art 9 lett v) | n.a. | n.a. | 2.500,00 | 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Evento sismico Art 9 lett. x) | 10% | 10.000,00 | n.a. | 50% delle somme Assicurate, max in- denn. € 10.000.000,00 |
Onorari periti e professionisti Art. 9 lett. iii) | n.a. | n.a. | n.a. | 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Ricostruzione archivi Art. 9 lett. iv) | n.a. | n.a. | n.a. | 30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Spese mantenimento attività e servizi Art. 9 lett. v) | n.a. | n.a. | n.a. | 30.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Mancato freddo Art 9 lett. w) | n.a. | n.a. | 2.500,00 | 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Differenziale storico-artistico Art. 9 lett vi) | n.a. | n.a. | n.a. | 100.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Ricerca guasti Art 9 n. vii) | n.a. | n.a. | 500,00 | 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo |
Segue:
SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO
Sezione 2): Xxxxx, rapina e rischi assimilabili
Scoperto Franchigia Massimo euro risarcimento
euro | rativo euro | |||
Beni mobili | na | na | 1.000,00 | somme assic |
Beni all’aperto | 10% | 1.500,00 | na | 25.000,00 |
Denaro e valori custoditi sottochiave | na | na | 1.000,00 | somme assic |
Denaro e valori ovunque posti | na | na | 1.000,00 | somme assic |
Denaro e valori trasportati | na | na | 1.000,00 | somme assic |
Beni di Dipendenti/Utenti | na | na | 250,00 | 2.500,00 |
Furto con Destrezza (eccetto porta-valori) | na | na | 1.000,00 | 5.000,00 |
Garanzia / Tipologia di danno in % sul danno
con il
minimo di
per sinistro e
periodo assicu-
Per Sezione 1 e Sezione 2 : na = non applicato/a
INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA
Sezione 1): INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI
Partite assicurate Capitali
assicurati
Aliquota promille
Premio imp.le totale
Beni immobili 134.315.350,00 …………… ……………
Beni mobili 3.200.000,00 …………… ……………
di cui:
Apparecchiature elettroniche
premio incluso in Beni mobili
Rischio locativo valore incluso in Beni immobili
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari | 5.000.000,00 | …………… | …………… |
Demolizione e sgombero (aggiuntivo) | 250.000,00 | …………… | …………… |
Sezione 2): FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI
Partite assicurate Xxxxxx | Xxxxxxxx | Premio imponibile | |
complessivi | promille | totale | |
Beni mobili | € 50.000,00 | ……. | ……. |
Denaro e valori custoditi – art. 12 b1 | € 5.000,00 | ……. | ……. |
Denaro e valori ovunque posti – 12 b2 | € 5.000,00 | ……. | ……. |
Denaro e valori trasportati – 12 b3 | € 5.000,00 | ……. | ……. |
Guasti da ladri | € 10.000,00 | ……. | ……. |
Totale premio imponibile annuo di polizza | euro | ……. |
Imposte | euro | ……. |
Totale premio lordo annuo di polizza | euro | ……. |
PAGINE DA NON COMPILARE IN SEDE DI GARA