REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO LECITO
REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D’AZZARDO LECITO
Approvato dal Consiglio Comunale in data 2/7/2018 con delibera n.76/124093
Art.1 | INDICE Premessa - Definizioni |
Art. 2 | Ambito di applicazione |
Art. 3 | Finalità |
Art. 4 | Procedure per l’installazione degli apparecchi da gioco e per l’apertura di sale dedicate |
Art. 5 | Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco |
Art. 6 | Orari di esercizio delle attività |
Art. 7 | Modalità di esercizio dell’attività e informazioni alla clientela |
Art. 8 | Ulteriori misure di contenimento del fenomeno |
Art. 9 | Revoca e sospensione dell’autorizzazione |
Art. 10 | Sanzioni |
Art.11 | Disposizioni transitorie e finali |
Art.12 | Rinvio ad altre norme |
Art.13 | Entrata in vigore |
ART-1 PREMESSA - DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende:
1. SALA PUBBLICA DA GIOCO: in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, bowling, apparecchi automatici o semiautomatici, meccanici e da gioco di vario tipo) e/o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo. E’ organizzata in forma d’impresa.
Con “Sala giochi” vengono intese inoltre:
- LUDOTECA: E’ un’attività rivolta alle famiglie con bambini in età 3 mesi -12 anni ed è uno spazio-gioco destinato a bambini accompagnati sempre da un adulto di riferimento che rimane responsabile del bambino. E’ uno spazio che, affermando il valore educativo, formativo e sociale del gioco, offre un servizio aperto al territorio in cui bambini e adulti possono accedere liberamente per giocare insieme o da soli, scegliendo spazi e giochi. Per la natura aggregativa e rivolta ad un’utenza di minori, non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. Sono consentiti giochi meccanici, da tavolo e di società, omologati per le fasce d’età dell’utenza. E’ organizzata in forma di impresa.
- SALA PER GIOCO LOGICO-STRATEGICO: spazio destinato a nuove tipologie di gioco logico-strategico, da svolgersi singolarmente o in squadra, come ad esempio Laser Game ed Escape Room. Per la natura aggregativa e rivolta ad un’utenza prevalentemente giovanile, questa tipologia di sala gioco non può detenere apparecchi da intrattenimento art. 110 comma 6 del TULPS. Sono vietati, in ogni caso, giochi che prevedano vincite in denaro e giochi che siano sottoposti a normative che prevedano il rispetto di distanze da luoghi sensibili. E’ organizzata in forma di impresa.
- GIOCHI LECITI: sono giochi che non presentano rischi per l’incolumità degli utilizzatori e si distinguono in:
a. giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);
b. apparecchi o congegni da intrattenimento, ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:
1) apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe);
2) apparecchi di cui all’ art. 110 comma 6 lett a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del X.X. 00 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS).
- TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI: sono considerati giochi proibiti ai sensi dell’art. 110 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S., quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
- ALTRI ESERCIZI OVE È POSSIBILE INSTALLARE APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS e art. 74 della L.R. 6/2010: bar, caffè ed esercizi assimilabili; ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili; alberghi e strutture ricettive assimilabili; circoli privati ed enti assimilabili (autorizzati o meno alla somministrazione di alimenti e bevande), che svolgono attività riservate ai soli associati; agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall’art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla Legge 04/08/2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici; sale destinate al gioco del Bingo, di cui al Decreto Ministero delle Finanze 31/01/2000 n. 29;
- ESERCIZI COMMERCIALI: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D.Lgs. 31/03/1998 n. 114 e dalla L.R. Lombardia 06/02/2010 n. 6
T.U. Commercio;
- ESERCIZI AUTORIZZATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 88 TULPS: le agenzie per
l’esercizio delle scommesse su eventi sportivi di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, adottato in attuazione dell’articolo 1, comma 286, della Legge n. 311/2004, nonché delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 08 aprile 1998, n. 169; i negozi di gioco di cui all’articolo 38, commi 2 e 4 del Decreto Legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché negozi di gioco di cui all’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203; le sale bingo, di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 31/01/2000, n. 29; gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del TULPS, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante “Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS”; ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell’articolo 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.
- AREA SEPARATA: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l’accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE: la superficie dell’esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- NUOVA COLLOCAZIONE/INSTALLAZIONE: s'intende la prima installazione di apparecchi da gioco, oppure l’installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente.
ART.2
AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all’esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con X.X. 00 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché alle ulteriori norme statali e regionali in materia.
2. Il presente Regolamento Individua altresì:
a) i requisiti e i procedimenti finalizzati al rilascio delle licenze per l'apertura di sale pubbliche da gioco (di seguito definite “sale giochi”), nonché le modalità per la loro gestione, come il subingresso, il trasferimento di sede, la variazione di superficie, la variazione di orario;
b) i requisiti e i procedimenti finalizzati all’istallazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall’art.110 comma 6 lettera a e b e 110 comma 7 lettera c del TULPS da collocare negli esercizi in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 86 ed 88 del TULPS.
3. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi dedicate);
b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery );
4. Non sono oggetto del presente regolamento:
a) lotterie istantanee su piattaforma virtuale ( 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
b) Il gioco del Bingo;
c) scommesse su competizioni ippiche e sportive;
d) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l’elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all’elemento aleatorio), quali ad esempio bigliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, Monopoli, Scarabeo, Risiko, eccetera), nonché giochi tramite l’utilizzo di specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, eccetera) quando non siano effettuati attraverso l’utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici;
e) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo.
ART.3 FINALITÀ
1. L’Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l’integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell’offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell’economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.
2. L’Amministrazione comunale intende disincentivare il gioco d’azzardo, che sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione ed educazione. Con questa finalità si impegna a proporre nelle scuole e nei luoghi di socializzazione (centri estivi, oratori, centri anziani ecc.) interventi finalizzati alla prevenzione anche in collaborazione con esperti del settore, a partecipare ai relativi bandi regionali e statali ed a riservare a bilancio le necessarie risorse allo scopo.
3. Il Comune intende favorire la continuità affettiva-familiare, l’aggregazione sociale, la condivisione di un’offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione.
4. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si ispirano ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell’ottica di prevenire il gioco d’azzardo patologico;
c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall’assiduità al gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività;
f) salvaguardia dell’iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito. oltre al corretto rapporto con l'utenza;
5. L’Amministrazione si impegna, cosi come sta già avvenendo attraverso la raccolta e l’aggiornamento annuale dei dati, a monitorare puntualmente gli indicatori
quanti-qualitativi descrittivi dell’incidenza del fenomeno su territorio e cittadini e ad adottare conseguentemente tutte le azioni che si rendessero necessarie. Individua altresì le azioni dissuasive (distanze e orari) e di prevenzione, nonché azioni di promozione e di agevolazione per gli esercizi pubblici “virtuosi”. Altresì, opera controlli continui al fine di impedire qualsiasi forma di illecito.
ART.4
PROCEDURE PER L’INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO E PER L’APERTURA DI SALE DEDICATE AL GIOCO D’XXXXXXX XXXXXX
1. L’esercizio di una sala gioco è subordinato alla licenza d'esercizio rilasciata ai sensi degli artt. 9, 86 e 110 del T.U.L.P.S. approvato con X.X. 00.0.0000 n. 773, e relativo regolamento di attuazione, nel rispetto del presente regolamento, della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle norme urbanistico- edilizie. Le licenze sono personali, non possono, in alcun modo essere trasmesse, ma possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, purché autorizzata. In particolare però ( vedi Circolare Ministero degli Interni 19/03/2018) la competenza in tema di autorizzazione che abilita all’esercizio della raccolta di scommesse su competizioni sportive e su eventi non sportivi, alla gestione delle sale Bingo e infine all’istallazione di apparecchi da gioco di cui all’art 110 c°6 lettera B del TULPS spetta al Questore che deve accertare , oltre ai requisiti richiesti dalle norme di pubblica Sicurezza, anche il rispetto delle norme regionali e comunali in materia di distanze minime di queste attività dai luoghi “sensibili” qualora previste.
2. L’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento, il loro trasferimento di sede, il subingresso, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all’ottenimento della prescritta autorizzazione rilasciata dal Comune ai sensi dell’art 74 comma 1 bis della Legge Regionale 02.02.2010 n°6. La domanda deve essere presentata per via telematica al SUAP tramite l'apposita modulistica, collegandosi al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. Le norme statali e regionali di riferimento – aggiornate in tempo reale –sono consultabili sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale.
3. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall’esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all’ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica.
ART. 5
UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO
1. Così come stabilito dal combinato disposto dell’articolo 5 Legge regionale del 21.10.2013 n° 8 e successive modificazioni e dalla Delibera di Giunta Comunale n° 277/2016 è vietata la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo
sensibile ovvero dall’ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori e i luoghi sensibili di cui all’allegato elenco della su richiamata
D.G.C. n° 277/2016.
2. Non è in alcun caso consentita l’istallazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo all’esterno dei locali anche se su spazi privati.
ART. 6
ORARI DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
1. L’attività e l’orario delle sale da gioco d’azzardo lecito nonché il funzionamento degli apparecchi di cui all’articolo 110 commi 6 e 7 lettera c del T.U.L.P.S in ogni tipologia di esercizi possono essere limitati secondo i seguenti criteri:
a) Non Avvio prima dell’inizio dell’orario scolastico giornaliero;
b) termine entro un orario compatibile con le esigenze di tutela della quiete pubblica;
c) sospensione nelle ore centrali in relazione all’orario di uscita degli alunni degli istituti scolastici e al tempo libero delle fasce più fragili della cittadinanza;
2. Il Sindaco con apposita ordinanza ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 267/2000 determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 anche nel rispetto delle seguenti regole:
a) adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell’arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 4 comma 1;
b) individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
4 L’orario d’uso degli apparecchi deve essere esplicitato con una dicitura che faccia riferimento all’obbligo di spegnimento di tali apparecchi presenti nelle sale boowling, biliardi, bingo, con un interruttore dedicato e secondo gli orari prestabiliti, in armonia con l’ordinanza del Sindaco.
ART. 7
MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ E INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA
1. L’attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l’altro, prescrivono:
a) L’esposizione, all’interno del locale, dei titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività e la tabella dei giochi proibiti;
b) L’obbligo di informazione del divieto del gioco per minori di anni 18, e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di
esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori anni 18 dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm210X297) e dovranno essere scritti in caratteri chiaramente leggibili. Il fac-simile di tali cartelli è disponibile sul sito dell’Amministrazione Comunale.
c) L’esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, con i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco.
d) - Su ciascun apparecchio di cui all’art.110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S devono essere permanentemente esposti in modo visibile al pubblico i nulla osta di distribuzione, di messa in esercizio in copia conforme e l’originale dell’attestazione di conformità;
e) Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all’art.110 comma 6 lettera
b) del T.U.L.P.S deve essere esposto il CIV che deve essere riportato anche in formato codice a barre sull’etichetta identificativa dell’apparecchio.
f) Su ogni apparecchio deve essere indicata in modo che risulti chiaramente leggibile: la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l’utilizzo degli apparecchi.
g) Non sarà possibile istallare un numero di apparecchi superiore a quello stabilito con Decreto Direttoriale A.D.M. 27.10.2003 e 18.1.2007;
h) L’obbligo formativo regionale per i gestori ai sensi dell’art 9 Legge Regionale n°8 del 2013 e D.G.R. n°X/257 del 31.10.2014
2. Inoltre devono essere osservate le seguenti prescrizioni: negli esercizi nei quali sono installati più di tre apparecchi:
a) Deve essere individuata un’area dedicata in modo da garantire la visibilità e la sorvegli abilità da parte del gestore;
b) L’area deve essere chiaramente riconoscibile e delimitata da colonnine a nastro o a corda;
c) Gli apparecchi devono essere posti frontalmente l’uno rispetto all’altro e le finestre non devono essere oscurate;
inoltre:
d) All’interno di ciascun locale, che ospita uno o più apparecchi da gioco, deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni sui rischi correlati al gioco, sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP (Gioco d’Azzardo Patologico) e informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato. Il cartello deve avere le dimensioni minime di cm 30x4’ o formato A3 per i locali che ospitano singoli apparecchi, e di cm. 50 x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso l’Amministrazione comunale.
3. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco e di attrazione che si ponga in contrasto con l'art. 7 commi 4, 4bis e 5, del D.L. n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 189 del 2012, nonchè la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di
comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro.
ART. 8
ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO
1. L’Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di propri immobili a soggetti che intendono aprire nuove attività relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato. In caso di mancato rispetto di tale divieto il contratto sarà sciolto.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione comunale, il rinnovo alla prima scadenza contrattuale sarà effettuato solo nel rispetto di quanto prescritto dal presente regolamento e dalle norme da esso richiamate.
4. Le società controllate o partecipate dall’Amministrazione comunale o alle quali l’Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all’esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l’installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. E’ vietata altresì l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’interno dei locali che siano visibili anche all’esterno degli stessi per pubblicità o recante pubblicità vietata dal presente articolo.
6. L’Amministrazione comunale non autorizza l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.
ART.9
REVOCA E SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Oltre ai casi previsti dalla legge le autorizzazioni per le attività di cui al presente regolamento viene revocata qualora:
a) Il titolare perda i requisiti morali;
b) L’attività venga sospesa per un periodo superiore ai 30 giorni senza preventiva comunicazione al Comune attraverso il portale “Impresainungiorno”, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che non può essere superiore a tre mesi;
c) I locali perdano i requisiti di sorvegliabilità di cui all’art. 153 del TULPS o venga meno la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie di
prevenzione incendi e sicurezza. In tal caso, il Comune, se la conformazione è sanabile, assegna un termine per l’adeguamento. Se ciò non si verifica l’attività viene fatta cessare.
2. Le autorizzazioni vengono inoltre sospese ed in caso di reiterazioni revocate per:
a) violazioni delle norme sui limiti di età per l’accesso ai giochi;
b) tutela dell’ordine pubblico e della quiete della collettività;
c) rispetto dell’ordinanza sindacale sugli orari d’esercizio e alle modalità d’esercizio indicati dagli art. 6 e 7del Regolamento;
3. il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione (da 5 giorni a 30 giorni) si applica in considerazione della gravità in caso di commissione di numero 3 illeciti nel corso di un triennio. In caso di recidiva sarà disposta la revoca dell’autorizzazione.
4. La recidiva si verifica qualora la medesima violazione, sia stata commessa per due volte in un anno solare anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
ART. 10 SANZIONI
1. Ferme restando le sanzioni penali, e le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773 - 18.6.1931, nonché le sanzioni amministrative stabilite dalla L.R. 8 del 20.10.2013, le altre violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa sino a
€500. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. 24.11.1981 n. 689.
2. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuita
a tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Locale, ecc.).
ART.11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
1. Le sale da gioco d’azzardo lecito e gli apparecchi di cui all’art.10 comma 6 già attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi alle prescrizioni e disposizioni entro e non oltre sei mei dall’entrata in vigore del presente regolamento fatta eccezione per quanto stabilito in tema di distanze dai luoghi sensibili.
ART.12
RINVIO AD ALTRE NORME
1. Per tutto quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente regolamento si rinvia a quanto previsto dalle norme comunitarie, dalle leggi statali e regionali nonché da ogni altro regolamento sovra ordinato
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di legge di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.
ART.13
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è diventata esecutiva la delibera di approvazione.
2. A decorrere da tale data è abrogato ogni altro atto di questo Comune che sia con esso incompatibile.