Contract
C O N D I Z I O N I G E N E R A L I
1 - Perfezionamento del rapporto contrattuale
Le presenti condizioni generali (“CG”) formano parte integrante e sostanziale degli ordini di acquisto (“OdA”) emessi da ciascuna società di diritto italiano del Gruppo Almaviva (“Società”). A ciascun OdA si applicheranno le CG vigenti alla data di ricezione da parte della Società dell’OdA sottoscritto. Le CG sono pubblicate sul sito internet di Almaviva
S.p.A. al seguente indirizzo xxx.xxxxxxxx.xx/XX/Xxxxxx/Xxxxxx/Xxxxxxx-Xxxxxxxxx.xxxx e sono periodicamente soggette a revisione.
Il rapporto contrattuale tra la Società ed il Fornitore (congiuntamente, “Parti”) – come individuati e definiti nell’OdA ovvero, a seconda dei casi, nella Scheda Anagrafica allegata alle CG – si perfezionerà nel momento in cui la Società riceva copia dell’OdA sottoscritto dal Fornitore. Il rapporto contrattuale non potrà essere considerato perfezionato in assenza di accettazione scritta dell’OdA, nemmeno nel caso in cui il Fornitore dia esecuzione alle prestazioni di cui a un OdA. Qualora l’OdA giunga alla Società sottoscritto non con firma digitale o firma autografa apposta in originale, il Fornitore dovrà conservare l’OdA sottoscritto in originale sino alla data di prescrizione di qualunque diritto relativo all’OdA.
2 - Ambito di applicazione
Le CG stabiliscono i termini e le condizioni ai quali il Fornitore si obbliga a fornire i prodotti e/o ad erogare i servizi indicati nei singoli OdA (rispettivamente “Prodotti” e “Servizi”) a favore della Società e/o eventualmente dei clienti di quest’ultima, incluse amministrazioni pubbliche, identificati nell’OdA (“Cliente/i Finale/i”).
Gli OdA, per quanto in essi non espressamente previsto, saranno disciplinati dalle CG.
In caso di contrasto/incongruenza tra le CG e gli OdA, prevarranno le disposizioni delle prime, salvo che l’OdA indichi che una determinata previsione dello stesso sia in espressa deroga alle CG.
3 - Dichiarazioni e garanzie del Fornitore
Il Fornitore rilascia le seguenti dichiarazioni e garanzie, che sono valide al momento della sottoscrizione delle CG e devono essere parimenti valide anche al momento della sottoscrizione di ciascun OdA:
(a) il Fornitore è una società validamente costituita ed esistente, non è soggetto a procedure concorsuali, pre-fallimentari o di liquidazione di alcun genere e il soggetto che sottoscrive le CG e ciascun OdA è debitamente autorizzato alla conclusione ed esecuzione delle CG, nonché dei singoli OdA;
(b) non sussiste nei suoi confronti alcuna delle situazioni previste dalla normativa antimafia e, in particolare: nei confronti del suo legale rappresentante e dei componenti del suo organo di amministrazione, non sono stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla normativa antimafia, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni; nei suoi confronti non sono, altresì, state pronunciate condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Il Fornitore inoltre non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016;
(c) le condizioni, anche economiche, previste dalle CG e dai singoli OdA sono quelle riservate alla sua primaria clientela ed il Fornitore si impegna ad applicare alla Società eventuali future migliori condizioni che lo stesso applicherà, sul mercato italiano, per attività analoghe;
(d) negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti alla conclusione delle CG e di ogni singolo OdA, l’ammontare globale degli OdA al Fornitore non è stato superiore al 15 (quindici) % del fatturato del Fornitore riferito allo stesso periodo;
(e) il Fornitore è in possesso della certificazione UNI-EN ISO 9001 e dispone di un’organizzazione di mezzi e persone idonea a garantire il corretto adempimento delle CG e dei singoli OdA. I Prodotti e/o Servizi sono e saranno conformi alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria applicabile.
4 – Modalità di esecuzione dei Servizi, consegna e installazione
Le modalità ed i tempi di consegna e/o di installazione dei Prodotti e/o dell’esecuzione dei Servizi ivi descritti saranno disciplinati dai singoli OdA e dalla documentazione dagli stessi eventualmente richiamata.
Gli OdA specificheranno, inoltre, il luogo di consegna e/o installazione dei Prodotti e/o di erogazione dei Servizi.
Qualora, su richiesta della Società o in relazione alla natura della fornitura, la consegna dei Prodotti fosse ripartita nel tempo, il Fornitore dovrà, in occasione di ciascuna consegna frazionata, riportare nella bolla di consegna la dicitura "consegna parziale”.
Per il coordinamento delle attività oggetto dei singoli OdA e la gestione dei rapporti con la controparte, ciascuna delle Parti designerà un proprio referente (“Responsabile di Coordinamento”) il cui nome verrà indicato nel singolo OdA.
I Responsabili di Coordinamento si occuperanno, in particolare, della pianificazione delle attività, dell’individuazione delle aree applicative di intervento, della definizione degli standard tecnici e metodologici e di ogni altro aspetto afferente ai Prodotti e/o Servizi, del coordinamento delle eventuali attività di verifica di cui all’art. 5.
Gli OdA potranno prevedere delle penali associate al ritardo nella consegna/installazione dei Prodotti e/o all’inosservanza dei livelli di servizio (“SLA”) eventualmente concordati. L’applicazione di tali penali non pregiudicherà i diritti della Società di ottenere il risarcimento del maggior danno e di avvalersi della facoltà di risoluzione espressa di cui al successivo art. 13.
In assenza di tali previsioni e nel caso sia fissato nell’OdA un termine per la consegna dei Prodotti e/o l’esecuzione dei Servizi, esso dovrà considerarsi termine essenziale per la Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c.
Il Fornitore dovrà provvedere, a proprio nome, cura e spese, allo smaltimento dei rifiuti prodotti con l’esecuzione degli OdA (inclusi l’eventuale materiale di consumo, gli imballaggi e ogni altro materiale residuo) secondo la normativa vigente, configurandosi come produttore dei rifiuti ex art. 183 D.Lgs. 152/2006 e xx.xx.
Del corretto svolgimento di tale processo dovrà essere fornita alla Società, a richiesta di questa, adeguata documentazione.
Fermo restando l’impegno del Fornitore a conformarsi alle previsioni di cui alla norma UNI XXX XX XXX 00000 “Sistemi di gestione dell’energia” e ad ogni altra previsione di legge applicabile in materia di risparmio energetico, il Fornitore stesso prende atto che la Società, nell’ambito della selezione e valutazione della fornitura, terrà in considerazione il consumo energetico che eventualmente abbiano i Prodotti e/o Servizi oggetto di ciascun OdA.
5 – Verifica dei Prodotti e Servizi
La Società potrà effettuare in qualsiasi momento verifiche sui Prodotti e/o Servizi forniti, anche finalizzate al monitoraggio della conformità dei processi alle norme in materia di garanzia della qualità.
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Qualora l’OdA preveda un’erogazione di Servizi e/o una consegna di Prodotti ripartita nel tempo, il Fornitore dovrà rilasciare alla Società – a seconda dei casi, su semplice richiesta di quest’ultima ovvero con la periodicità indicata nei singoli OdA – un resoconto dettagliato delle attività svolte.
Il collaudo dei Prodotti e la verifica finale dei Servizi (collaudo e verifica congiuntamente “Verifica”) verrà effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla consegna (fatto salvo il diverso termine indicato nell’OdA).
La Verifica avrà la finalità di accertare la rispondenza dei Prodotti e dei Servizi alle caratteristiche tecniche indicate nell’OdA, nella documentazione dallo stesso richiamata o in altro materiale descrittivo o di supporto nonché alle diverse ulteriori indicazioni fornite per iscritto dalla Società.
Il Fornitore prende atto che, in caso di esito negativo della Verifica, i Prodotti s’intenderanno come non consegnati ed i Servizi come non resi; sarà, pertanto, facoltà della Società applicare le penali eventualmente previste dall’OdA, chiedere il corretto adempimento ovvero la risoluzione dell’OdA, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
6 - Garanzia
Il Fornitore garantisce che i Servizi saranno esenti da vizi e saranno conformi a quanto previsto nell’OdA e alle relative specifiche tecniche, che gli stessi saranno eseguiti con professionalità e nel rispetto degli SLA (ove previsti nell’OdA) e non causeranno alcun pregiudizio alla funzionalità delle apparecchiature hardware e dei programmi software della Società e/o dei Clienti Finali. L'obbligo di garanzia rimarrà in vigore per tutto il periodo di efficacia dell’OdA e per i 2 (due) anni successivi alla Verifica con esito positivo, salvo diverso termine indicato nell’OdA.
Qualora l’OdA abbia ad oggetto la fornitura di Prodotti, il Fornitore garantisce alla Società che i Prodotti funzioneranno in conformità con le specifiche indicate nella documentazione tecnica o altro materiale descrittivo o di supporto e nell’OdA.
In tale ipotesi, l’obbligo di garanzia avrà una durata di 1 (uno) anno dalla data di Verifica con esito positivo, salvo diverso termine indicato nell’OdA.
Sia in relazione ai Servizi che in relazione ai Prodotti, ogni eventuale difetto, vizio o mancato funzionamento deve essere comunicato al Fornitore per iscritto entro 60 (sessanta) giorni dalla sua scoperta, salvo l’ipotesi di vizi occulti o riconosciuti dal Fornitore. Nel caso di vizi occulti o riconosciuti dal Fornitore, la Società non sarà tenuta alla denunzia di cui sopra.
Le garanzie di cui al presente articolo sono prestate in proprio dal Fornitore, anche per il fatto del terzo, rimanendo la Società estranea ai rapporti tra il Fornitore e gli eventuali soggetti terzi, fornitori dei materiali e delle componenti utilizzati per la realizzazione dei Prodotti e per la prestazione dei Servizi.
7 - Trasferimento della proprietà - Licenze d'uso
La proprietà dei Prodotti forniti ed il rischio del perimento degli stessi si trasferirà alla Società o al Cliente Finale al momento dell’installazione dei Prodotti.
Le Parti convengono che i diritti esclusivi di proprietà industriale e/o intellettuale in relazione a quanto sviluppato, integrato e/o personalizzato su specifiche della Società e/o del Cliente Finale o comunque specificamente in relazione a un OdA, nonché il know-how, i manuali, la documentazione e tutto il materiale relativo, saranno trasferiti o comunque rimarranno in capo alla Società stessa sin dal momento della creazione.
Il Fornitore, alla scadenza o cessazione per qualsivoglia causa dell’OdA, provvederà alla restituzione o, su richiesta della Società, alla distruzione delle copie della documentazione e del materiale di cui sopra.
8 - Corrispettivo
Il corrispettivo per i Prodotti e/o Servizi è indicato nell’OdA.
Il corrispettivo è da intendersi omnicomprensivo, invariabile ed indipendente da qualsivoglia eventualità o imprevisto sopraggiunti e il Fornitore rinuncia, sin d’ora, a vantare qualsivoglia diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo medesimo, anche in deroga agli artt. 1467 e 1664 c.c..
9 - Fatturazione e pagamenti
Il Fornitore fatturerà a consuntivo, in base alle prestazioni effettivamente rese e previo benestare al pagamento, consistente in un codice con il quale viene espressa l’approvazione delle prestazioni ricevute da parte del Responsabile di Coordinamento della Società (“Benestare”).
Il pagamento avverrà, previo rilascio del Benestare, entro 180 (centottanta) giorni fine mese data fattura, ovvero, in caso di subcontratto, qualora il Cliente Finale non abbia provveduto, prima di allora, al pagamento in favore della Società del relativo corrispettivo, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione da parte della Società di tale pagamento. Il pagamento è inoltre sospensivamente condizionato al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
- esibizione da parte del Fornitore di copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (“DURC”) in corso di validità e senza rilievi;
- indicazione nelle fatture di numero d’ordine e Benestare entrambi forniti dalla Società.
Ai fini della fatturazione del corrispettivo, la Società provvederà ad inviare al Fornitore, entro 7 (sette) giorni dalla data di Verifica con esito positivo, una comunicazione scritta nella quale sarà riportato l’importo della fattura da emettere, il numero di ordine ed il Benestare. Le fatture, salvo contraria comunicazione della Società, dovranno essere spedite in originale alla Società presso l’indirizzo appositamente indicato nell’OdA.
L’attestazione bancaria dell’avvenuto bonifico sulle coordinate bancarie riportate in fattura costituirà, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria. Dette coordinate dovranno corrispondere con quelle comunicate all’atto dell’iscrizione all’albo fornitori della Società, fatte salve le eventuali variazioni che saranno state alla medesima comunicate per iscritto con un preavviso minimo, rispetto alla scadenza del pagamento, di 60 (sessanta) giorni.
In caso di mancato o parziale pagamento delle suddette fatture, gli interessi moratori saranno dovuti solo a seguito di ricezione da parte della Società di una formale messa in mora, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, a condizione che non vi siano contestazioni da parte della Società. Le Parti concordano che verrà assunto, quale saggio degli interessi, quello della Banca Centrale Europea pubblicato sulla G.U.R.I. ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002, in vigore per il semestre in cui è effettuato il pagamento al Fornitore, maggiorato di tre punti percentuale.
La Società potrà compensare gli importi dovuti dal Fornitore a titolo di penali, laddove previste, con i corrispettivi da quest’ultimo maturati senza necessità di precedente diffida o costituzione in mora.
Fermo ed impregiudicato ogni altro diritto della Società, quest’ultima potrà sospendere il pagamento qualora, all’esito di eventuali controlli che la stessa si riserva di eseguire in qualsivoglia momento, rilevi l’inadempimento del Fornitore agli obblighi di cui al successivo art. 10.
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10 - Personale
Il Fornitore, in relazione alla fornitura dei Prodotti e/o Servizi, si impegna ad avvalersi di idoneo personale, in possesso delle competenze necessarie per l’esecuzione a regola d’arte. Ove richiesto, il Fornitore si impegna, altresì, a produrre l’elenco delle risorse utilizzate per l'adempimento delle obbligazioni di cui a ciascun OdA (“Personale”), secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Società, nonché copia del libro unico del lavoro.
Il Fornitore si impegna a rispettare, nei confronti del Personale, tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, di sicurezza sui luoghi di lavoro, retributiva, antinfortunistica, previdenziale e fiscale pro tempore vigenti, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. Ove previsto dall’OdA, il Fornitore è tenuto ad impiegare quale Personale esclusivamente dipendenti assunti, ai sensi della normativa pro tempore vigente, dal Fornitore stesso.
Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare al Personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
Le Parti si danno reciprocamente atto che i suindicati obblighi vincoleranno il Fornitore anche nell’ipotesi in cui il Fornitore medesimo non faccia parte, o non faccia più parte, delle associazioni aderenti al CCNL applicabile.
Il Fornitore si impegna, altresì, ad esibire, su richiesta della Società, la documentazione comprovante l’adempimento dei predetti obblighi.
Il Fornitore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa avanzata nei suoi confronti, a qualunque titolo, dal Personale, e/o dal Cliente Finale e/o da eventuali terzi in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo o, comunque, in relazione allo svolgimento delle obbligazioni di cui alle CG ed agli OdA.
Il Fornitore si obbliga a garantire che il Personale rispetti le procedure applicate dalla Società e/o eventualmente del Cliente Finale in relazione all’accesso ai – ed utilizzo dei – propri locali e di tutto quanto ivi situato.
In particolare, la Società, eventualmente il Cliente Finale ed il Fornitore saranno tenuti alla reciproca cooperazione per garantire l’attuazione di tutte le necessarie misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, e sue successive modifiche e integrazioni (“TUS”), con particolare riferimento all’art. 26 del decreto citato. La Società, eventualmente il Cliente Finale ed il Fornitore saranno altresì tenuti, anche con scambio reciproco di informazioni, a coordinare i rispettivi interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui è esposto il Personale, al fine di eliminare l’incidenza dei fattori di rischio dovuti ad interferenze tra le prestazioni svolte, nello stesso ambiente di lavoro, dai diversi soggetti eventualmente coinvolti nell’esecuzione delle attività oggetto dei singoli OdA.
Il Fornitore si impegna a comunicare alla Società ed eventualmente al Cliente Finale ogni informazione utile per il rispetto delle misure di cui al suddetto art. 26 del TUS.
Il Fornitore è altresì tenuto a munire il proprio personale di apposita tessera (badge) di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità (nome, cognome e data di nascita) del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Il personale del Fornitore è tenuto ad esporre detta tessera nel luogo presso il quale viene svolta l’attività oggetto dell’OdA.
11 - Riservatezza
Il Fornitore si impegna, per sé e per il Personale, a mantenere strettamente riservati ed a non divulgare – e/o utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti alla fornitura dei Prodotti e/o erogazione dei Servizi – le informazioni, i dati e le notizie afferenti la Società e/o i Clienti Finali, oltre che qualsivoglia concetto o know how concernente, in modo diretto o indiretto, il lavoro svolto o da svolgere, l'organizzazione o l'attività della Società e/o dei Clienti Finali di cui sia venuto a conoscenza durante l’esecuzione delle attività di cui a ciascun OdA, salvo si tratti di informazioni di pubblico dominio o vi sia stata autorizzazione scritta da parte del soggetto cui i suddetti dati, notizie o informazioni si riferiscono.
In tutti i casi in cui il Fornitore sia autorizzato a trasmettere le informazioni di cui al precedente paragrafo a soggetti terzi, si impegna a far sottoscrivere a tali soggetti impegni di riservatezza almeno equivalenti a quelli di cui al presente articolo e consegnarne copia alla Società.
Gli obblighi di cui al presente articolo vincoleranno il Fornitore per tutta la durata di ciascun OdA e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione, per qualsiasi causa, della sua validità.
12 - Ulteriori obbligazioni del Fornitore
Il Fornitore manleverà e terrà indenne la Società da qualsivoglia azione promossa nei confronti della medesima e/o dei Clienti Finali da terzi che rivendichino diritti di proprietà industriale/intellettuale sui Prodotti e/o i Servizi erogati.
Al verificarsi di quanto sopra, il Fornitore potrà, con il consenso scritto della Società, che non potrà esser irragionevolmente negato: in relazione ai Prodotti (a) apportare le opportune modifiche o sostituirli con altro prodotto che non violi diritti di terzi; o (b) ottenere il diritto di continuare ad utilizzare, senza alcun onere aggiuntivo per la Società e/o per i Clienti Finali, i Prodotti; in relazione ai Servizi, modificare le modalità di erogazione dei Servizi o le caratteristiche degli stessi qualora non riesca ad acquisire i diritti di utilizzazione e di sfruttamento delle proprietà intellettuali utilizzate per l’erogazione dei Servizi.
È facoltà della Società chiedere al Fornitore la consegna, assieme all’OdA, di una fidejussione bancaria escutibile a prima richiesta, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi nascenti dall’OdA, che riporti la rinuncia, da parte della banca, al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e alla facoltà di opporre eccezioni, di qualsivoglia tipo, inerenti al rapporto oggetto dell’OdA.
Il Fornitore dichiara di avere in essere coperture assicurative per responsabilità civile e responsabilità professionale idonee, per condizioni e massimali in relazione alla propria attività.
13 –Recesso e risoluzione degli OdA
La Società potrà recedere in qualsiasi momento da ciascun OdA dandone comunicazione scritta con un preavviso di 30 (trenta) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso.
La Società potrà altresì recedere dai medesimi, con effetto immediato dalla ricezione della relativa comunicazione scritta, nei seguenti casi:
(a) trasferimento o affitto dell’azienda o del ramo d’azienda del Fornitore; mutamento del controllo dello stesso (o della diretta controllante dello stesso) di cui all’art. 2359 c.c.; modifica dell’attività svolta dal Fornitore o dal ramo di azienda nel quale rientra lo svolgimento dell’attività di cui ai singoli OdA;
(b) rinvio a giudizio di un rappresentante del Fornitore, per delitti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
(c) fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione del Fornitore.
In caso di recesso da parte della Società, sarà dovuto al Fornitore esclusivamente il corrispettivo maturato per le attività eseguite fino alla data di efficacia del recesso, in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c..
La Società potrà risolvere ciascun OdA, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione scritta al Fornitore in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui al precedente
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art. 3 o al verificarsi in capo al Fornitore di una delle situazioni previste dal medesimo art. 3, in caso di inadempimento alle obbligazioni di cui agli artt. 10, 11, 12, 15 e 16, ovvero qualora l’importo globale delle eventuali penali previste dagli OdA superi il 30 (trenta) percento del valore dei medesimi. La Società avrà in ogni caso diritto al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’inadempimento del Fornitore (in particolare, in caso di violazione della dichiarazione resa ai sensi del precedente art. 3, lettera c, il danno verrà quantificato in misura almeno pari alla differenza tra condizioni economiche applicate alle Società e quelle di miglior favore che avrebbero dovuto trovare applicazione).
Ciascun OdA dovrà intendersi risolto in caso di nullità e/o ogni altra causa che incida sulla validità ed efficacia del contratto con il Cliente Finale da cui l’OdA derivi e dipenda.
14 - Sopravvivenza delle obbligazioni e transizione
I diritti e obblighi di cui agli artt. 6, 10, 11, 12, 15, 17 primo comma e 20 rimarranno in vigore anche successivamente alla data di scioglimento, per qualsiasi ragione, di ciascuno degli OdA.
In caso di risoluzione, recesso o comunque di perdita, per qualsiasi ragione, di efficacia di ciascun OdA, il Fornitore s’impegna sin d'ora a prestare la massima collaborazione, nonché fornire alla Società tutta la documentazione tecnica e quant’altro necessario per assicurare, senza soluzione di continuità, il subentro nella fornitura dei Prodotti e nella erogazione dei Servizi, fatte salve le obbligazioni specifiche eventualmente previste in ciascun OdA in relazione alla transizione.
15 - Responsabilità amministrativa e trattamento dati personali (D.Lgs. 231/01 e 196/03) Il Fornitore, nello svolgimento delle attività oggetto delle CG, si impegna ad osservare e, pertanto, se richiesto, a sottoscrivere per accettazione, le norme contenute nel codice etico e di condotta riportato nel modello di responsabilità sociale adottato dalla Società, disponibile sul sito xxx.xxxxxxxx.xx che il Fornitore dichiara di ben conoscere e che vengono qui richiamati per formare parte integrante e sostanziale delle CG. Per quanto occorrer possa, le Parti si danno atto di essersi reciprocamente informate, in via orale, sul trattamento dei dati personali. Il Fornitore si impegna ad osservare le normative pro tempore vigenti in materia di protezione dei dati personali e, se richiesto, ad accettare la designazione a responsabile (esterno) del trattamento di dati personali da parte della Società e/o del Cliente Finale.
16 - Divieto di cessione e subappalto
Il Fornitore non può cedere, in qualsiasi forma, le CG e gli OdA, ovvero i diritti o i crediti da questi ultimi nascenti, né può conferire procura all’incasso di tali crediti, salvo consenso scritto della Società. La Società sarà libera di cedere gli OdA a qualsiasi società del proprio gruppo.
Il Fornitore non può subappaltare in tutto o in parte le attività oggetto degli OdA.
17 – Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione, avviso, notifica o richiesta relativa alle CG si intenderà validamente effettuata solo se eseguita per iscritto ed inviata, agli indirizzi comunicati nell’OdA (o successivamente modificati ai sensi del presente articolo) o disponibili nei pubblici registri, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o altro mezzo che, ai sensi di legge, consenta prova dell’avvenuta ricezione, all’attenzione del Responsabile di Coordinamento. Gli OdA potranno essere trasmessi tra la Società e il Fornitore, che non sia dotato di posta elettronica certificata, anche a mezzo telefax.
18 - Modifiche alle CG e interpretazione
Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia alle CG o ad alcune sue clausole sarà valida e vincolante per le Parti solo se fatta per atto scritto sottoscritto da entrambe. Nessuna rinuncia concernente una clausola delle CG od un diritto derivante dalle stesse costituirà una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell’ambito di tale rinuncia. Le disposizioni contenute nelle CG rappresentano l'esclusiva dichiarazione della volontà delle Parti rispetto all'oggetto delle stesse e sostituiscono ogni precedente accordo, negoziazione, presentazione o proposta scritta o verbale concluso, tra loro, al riguardo.
Nel caso in cui una o più previsioni delle CG dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o comunque, dovessero venire dichiarate nulle o annullabili o dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni delle CG rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito originariamente perseguito dalle Parti. Le Parti medesime sostituiranno le previsioni delle CG risultate contrarie a nome di legge, o comunque dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non attuabili, con altre previsioni, legalmente consentite, che permettano di conferire alle CG un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano oggettivamente voluto ed assicurino un’esecuzione delle stesse conforme allo spirito e agli scopi originariamente intesi dalle Parti.
19 – Disposizioni particolari
Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora l’OdA sia soggetto alla disciplina di diritto pubblico di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a parziale deroga dei contenuti di cui ai precedenti artt. 1, 8 e 9, troveranno applicazione le previsioni di seguito riportate:
- l’OdA è sottoposto alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte del Cliente Finale ad affidare in subappalto al Fornitore l’esecuzione dei Servizi e/o la fornitura di Prodotti oggetto dello stesso;
- i prezzi praticati per i Prodotti e/o i Servizi saranno quelli unitari risultanti dal contratto di appalto con il Cliente Finale, con ribasso non superiore al 20 (venti) %, così come dettagliati nell’OdA;
- il termine di pagamento non potrà eccedere i 20 (venti) giorni dalla data del corrispondente pagamento da parte del Cliente Finale.
20 - Foro competente
Per ogni controversia relativa alle CG e/o agli OdA, ivi comprese quelle relative all’interpretazione, esecuzione e risoluzione dei medesimi sarà competente in via esclusiva, ogni foro alternativo escluso, il Foro di Roma.
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