CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Ministero Infrastrutture Trasporti PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. Sede Regionale Coordinata Xxxxx Xxxxx Xxxxx xx0 00000 Xxxxxx UFFICIO TECNICO |
TN E 07 – PASSO ROLLE – GUARDIA FINANZA
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E CAMBIO D'USO DELL'IMMOBILE ADIBITO A GARAGES DEI MEZZI SPALA NEVI IN STRUTTURA PER UNITA' CINOFILI
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art 1
OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di ristrutturazione e cambio d’uso dell’immobile adibito a garages dei mezzi spala nevi in struttura per unità cinofili presso il complesso demaniale xxxx xxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxx (XX).
Art. 2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a misura; l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a
€.107.962,01 (euro centosettemilanovecentosessantadue/01), di cui €.106.443,54 (euro centoseimilaquattro- centoquarantatre/54) per lavori soggetti a ribasso e € 1.518,47 (euro millecinquecentodiciotto/47) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
Ai sensi del comma 2 dell’art. 118 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e dell’art. 61 del D.P.R. n.207/2010 si riporta il quadro di riepilogo contenente le categorie di lavoro con i relativi importi.
N. | LAVORAZIONI | Cat. DPR.34/2000 | Qualificazione obbligatoria | Importo (€) | % | Prevalente o scorporabile |
1 | Edifici civili ed industriali | OG 01 | SI | €. 94.231,13 | 87,28% | Prevalente / subappaltabile entro il 30% |
2 | Impianti idrico – sanitario, ecc. | OS 03 | SI | €. 13.730,88 | 12,72% | scorporabile / subappalto necessario |
TOTALE LAVORAZIONI | €. 107.962,01 | 100,00% |
Trattandosi di appalto di opere di importo inferiore ad €.150.000,00 occorre dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 90 del D. P. R. n. 207/2010, oppure avere l’attestazione SOA nella categoria OG 01.
Art. 3
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dagli elaborati allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformità alle norme UNI vigenti in materia, salvo quanto meglio precisato all’atto esecutivo dalla Direzione dei Lavori.
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite alla Direzione dei lavori:
Demolizione del pavimento, di parte di tramezze e sbancamento di roccia per circa 20 mc.;
Posa delle pavimentazione con relativi massetti ed isolazioni;.
Realizzazione di un’infermeria, corredata dei principali arredi;
Realizzazione di n. 11 box per cani di cui uno utilizzato anche come sala toelettatura;
Revisione dell’attuale impianto elettrico ed idraulico con l’implementazione degli stessi in base alle esigenze previste in progetto;
Realizzazione di nuove murature di vario spessore, con l’intonacatura degli stessi, piastrellatura in gres e tinteggiatura;
Sostituzione delle porte interne con una porta scorrevole, una “normale” e due porte REI 60 .
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi e trova applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Art. 4
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE
Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da costruire.
L'Amministrazione si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale (D.M. 145/2000) previsto dall’art. 5 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno essere comunque rispettate le disposizioni di cui al D. LGS 12/04/2006, n. 163.
Non sono considerati varianti e modificazioni gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie dell'appalto, sempreché non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Le varianti derivanti da errori od omissioni in sede di progettazione sono quelle di cui all'art. 132, comma 3, D. LGS 12/04/2006, n. 163.
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, quelle in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento dell'opera od alla funzionalità, che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo di queste varianti non può comunque essere superiore al 5% dell'importo originario e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.
Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo ed eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, si dovrà andare alla risoluzione del contratto ed alla indizione di una nuova gara, alla quale dovrà essere invitato a partecipare l'aggiudicatario iniziale.
La risoluzione darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 dell'importo del contratto.
Art. 5
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132, comma 3, D. LGS 12/04/2006, n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207.
In tal caso, verificandosene le condizioni, si applicherà la disciplina di cui all'art. 132 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e artt. 161 e 1162 del 05 ottobre 2010 n. 207.
Se l’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti, i xxxxxx s’intendono definitivamente accettati.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Art. 6
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla direzione dei lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui all'art. 128 del D. LGS 12/04/2006, n. 163.
Art. 7
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e dal D.M. 145/2000 Capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali
subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R..
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs Governo 09 aprile 2008, n. 81, in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs 15.8.1991, n. 277 ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
Art. 8
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, il Capitolato Generale (D.M. 145/2000) ed i seguenti elaborati grafici e cartacei del progetto esecutivo:
- computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi unitari;
- Planimetria dell’intervento.
Art. 9
QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato è richiesta la qualificazione dell’impresa per le seguenti categorie e classifiche così come richiesto dalle modalità previste dall’art. 61 del D.P.R. n.207/2010:
CATEGORIA PREVALENTE:.OG 01. CLASSIFICA: I° (fino a €. 258.000)
Trattandosi di appalto di opere di importo inferiore ad €.150.000,00 occorre dimostrare il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 90 del D. P. R. n. 207/2010, oppure avere l’attestazione SOA nella categoria OG 01.
Art.10 CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75, comma 1, del D. LGS 12/04/2006, n. 163. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria potrà essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente e dovrà coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Art.11 CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa appaltatrice è obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria pari al 10% (diecipercento) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell'articolo 113 del D. LGS 12/04/2006, n. 163.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La fidejussione bancaria o assicurativa suddetta dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
Art. 12
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla Stazione appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 ed all’art. 170 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente non può essere superiore al 30%. E’ comunque vietato subappaltare le opere specialistiche laddove il valore di quest’ultime, considerate singolarmente, superi il 15% dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’art. 118 del D.LGS 12/04/2006, n. 163.
Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categorie prevalenti, possono, salvo quanto specificato successivamente, eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, comprese quelle specializzate, anche se non sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente indicata nel bando di gara, se prive delle relative adeguate qualificazioni, alcune lavorazioni relative a strutture, impianti ed opere speciali quali:
- la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente;
Tali lavorazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.
Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale.
In particolare, ai sensi dell’art. 118 del D. LGS 12/04/2006, n. 163, l’Appaltatore è tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del Direttore dei lavori:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o l’impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al successivo punto;
d) che l’affidatario del subappalto o del cottimo sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l’iscrizione alla C.C.I.A.A.;
e) che non sussista nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, fino alla legge 356/92.
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) che dal contratto di subappalto risulti che l’impresa appaltatrice ha praticato, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento;
2) che i soggetti aggiudicatari trasmettano, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
3) che l’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo alleghi alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
4) prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà far pervenire, alla Stazione appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili), assicurativi e infortunistici;
5) l’Appaltatore dovrà produrre periodicamente durante il corso dei lavori la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti agli enti suddetti. L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest’ultime da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118, comma 8, del D. LGS 12/04/2006, n. 163, la Stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa conformemente all’istituto del “silenzio-assenso”.
Art. 13
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONE
La consegna dei lavori all’Impresa appaltatrice verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalità previste dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. LGS. 12/04/2006 n.163.
Qualora la consegna, per colpa della Stazione appaltante, non avviene nei termini stabiliti, l’Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto;
Nel giorno e nell’ora fissati dalla Stazione appaltante, l’Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’ Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell’appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell’autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.
L’ Appaltatore dovrà comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.
Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, l’Appaltatore presenterà alla Direzione dei Lavori una proposta di programma operativo dettagliato per l’esecuzione delle opere che dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Al programma sarà allegato un grafico che metterà in risalto: l’inizio, l’avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che l’Appaltatore si impegna ad utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d’intesa con la Stazione appaltante comunicherà all’Appaltatore l’esito dell’esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l’approvazione, l’Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma operativo si darà per approvato.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore, il quale rispetterà i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità proposta, salvo modifiche al programma operativo in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione dei Lavori.
L’Appaltatore deve altresì tenere conto, nella redazione del programma:
- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;
- delle eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell’intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.
Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Nella determinazione del suddetto tempo utile, si è tenuto conto di un periodo sfavorevole all’esecuzione dei lavori per condizioni meteorologiche avverse pari a gg. 10 (dieci giorni). Non potranno essere concesse proroghe fino alla concorrenza di detto periodo.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 75,00 (Euro settantacinque/00). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibile ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.P.R. 547/55, 164/56 e 303/56 ed ai X.Xxx.xx 626/94, 494/96 e 528/99, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel
numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Art. 14
DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE
L'Appaltatore, a sua cura e spesa, ed ogni qualvolta sia necessario aggiornare le tavole progettuali fornite dall’Amministrazione, dovrà preventivamente fornire alla Direzione dei Lavori i disegni esecutivi delle opere in scala non inferiore a 1:50, che dovranno essere preventivamente approvati dalla D.L. prima della loro esecuzione. Gli elaborati grafici aggiornati, dovranno far parte del fascicolo tecnico per le successive opere di manutenzione cui sarà soggetta l’opera finita ai sensi delle normative vigenti.
Art. 15
ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI
Le opere e prestazioni, che non fossero esattamente determinate dal progetto e le eventuali varianti rispetto al progetto stesso, dovranno essere eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla Direzione dei Lavori, ai sensi degli artt. dal 147 al 177 del D.P.R. n.207/2010.
Qualora risultasse che le opere non corrispondano, per qualità dei materiali impiegati, lavorazioni e finiture, alle prescrizioni contrattuali od alle buone regole d'arte, la Direzione dei Lavori procederà ai sensi degli articoli 15 e 18 del Capitolato Generale salvo ed impregiudicato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali.
L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Direzione dei Lavori, che riguardino sia il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia il rifiuto e la sostituzione di materiali e sia la demolizione e rifacimento di opere, salva la facoltà di fare le proprie osservazioni in base agli articoli 31 e 32 del Capitolato Generale.
Nessuna variante nella esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non preventivamente ordinata o autorizzata per iscritto dalla Direzione dei Lavori.
Art. 16
PERSONALE DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI
L' Appaltatore risponde dell' idoneità dei dirigenti del cantiere ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo. Detto personale dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori la quale ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l' obbligo di specificare il motivo e di rispondere delle conseguenze. Ai sensi dell'art.4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
Art. 17
INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE-PENALE PER IL RITARDO-CONSEGNE PARZIALI-SOSPENSIONE
L’Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna.
Nella determinazione del suddetto tempo utile, si è tenuto conto di un periodo sfavorevole all’esecuzione dei lavori per condizioni meteorologiche avverse pari a gg. 5 (cinque giorni). Non potranno essere concesse proroghe fino alla concorrenza di detto periodo.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di €. 75,00. (Euro settantacinque/00). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 a partire dalla data di consegna, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l’ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse l’intera disponibilità dell’area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella del primo verbale di consegna parziale.
In caso di consegne parziali, l’Appaltatore è tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori, in modo da prevedere l’esecuzione prioritaria dei lavori nell’ambito delle zone disponibili e ad indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali zone debbano essere consegnate.
Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dal Direttore dei lavori, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l’esecuzione dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto, indipendentemente dall’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.
Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l’Appaltatore potrà chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette.
Nel caso in cui l’Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
Non appena intervenuta la consegna dei lavori, è obbligo dell’impresa appaltatrice procedere, nel termine di 5 giorni, all’impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell’installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui ai D.Lgs. Governo 09 aprile 2008, n. 81, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d’opera e delle attrezzature di cantiere.
L’Impresa appaltatrice è tenuta, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi attenendosi al programma operativo di esecuzione da essa redatto in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l’esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti paragrafi.
Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni , già contemplate nel programma operativo dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Art. 18
PAGAMENTI IN ACCONTO (S.A.L.)
Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/03/1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28/05/1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €. 30.000,00 ( Euro trentamila/00).
Il certificato per il pagamento dell’ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in misura non superiore alla metà del loro valore secondo quanto disposto dall'art. 28 del D.M. 145/2000
Quando il certificato di pagamento, non venga emesso, per colpa della Stazione Appaltante, nei termini prescritti, si applicherà, in favore dell'Appaltatore, il disposto dell'art. 133 del D. LGS 12/04/2006, n. 163, il quale stabilisce che trascorsi tali termini oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'Appaltatore ha la facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora
dell'amministrazione e decorsi 60 giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art.19 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro gg. 60 (sessanta giorni) dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 20
MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO
Alla ultimazione dei lavori, la Direzione dei Lavori eseguirà il collaudo provvisorio delle opere, provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possono essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Appaltatore la manutenzione delle opere stesse.
Per tutto il periodo corrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo definitivo, e salvo maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni ed i ripristini che si rendessero necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'Appaltatore stesso, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza che occorrano particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori.
Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e le relative spese verranno addebitate all'Appaltatore stesso.
Art. 21
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Il Certificato di Regolare Esecuzione deve essere rilasciato entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010, nonché le disposizioni dell’art. 141 del D. LGS 12/04/2006, n. 163.
In ogni caso, i collaudi, anche se favorevoli, non esonerano l’Appaltatore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Civile.
Per lo svincolo delle ritenute e garanzie, ai sensi dell’art. 141 c.9 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 235 del D.P.R. 207/2010, l’impresa dovrà stipulare una polizza di saldo. In alternativa sarà possibile procedere alla chiusura della contabilità lavori e del rilascio del certificato di regolare esecuzione mantenendo la trattenuta dello 0.5% per 2 anni.
Art. 22
DANNI DI FORZA MAGGIORE E DIFETTI COSTRUTTIVI
Non verrà accordato all’Appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie, o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.
Per i casi di forza maggiore si applicano le disposizioni dell’art.20 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000); per eventuali difetti costruttivi, invece, si applicano le disposizioni contenute nell’art.18 del medesimo Capitolato.
Art. 23
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
La definizione di eventuali controversie tra l’Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dall’art. 240 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e dal relativo Regolamento D.P.R. 207/2010.
Art. 24
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Oltre gli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti.
1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico
2) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dei lavori, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
7) La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, compresi gli eventuali oneri di trasferta del personale della stazione appaltante addetto alla Sorveglianza e Direzione dei Lavori, qualora si renda necessario assistere ad eventuali prove di laboratorio fuori sede .
Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
8) La esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza.
10) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sulle “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successivi decreti di attuazione.
15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista all'art. "Consegna dei Lavori - Programma Operativo dei Lavori - Inizio e Termine per l'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Capitolato generale per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione Lavori.
18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione appaltante.
19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
23) L'adozione, nell'eseguimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica in data 7 gennaio 1956, n. 164 e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica.
Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sul Direttore di Cantiere e sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
24) Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.
Entro 30 (trenta) giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
25) Provvedere, a sua cura e spese, di mettere, a disposizione dell’Ufficio della Direzione Lavori, un autovettura con autista per tutti i sopralluoghi necessari allo svolgimento dei lavori.
26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori.
27) Trasmettere all'Amministrazione, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi dell'art. 118 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e dal relativo Regolamento D.P.R. 207/2010. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
Art. 25 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori.
L’impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L’Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l’Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’art. 131 del D. LGS 12/04/2006, n. 163.
L’Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all’INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L’Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.
Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.
L’Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 26
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER I LAVORI PUBBLICI
1. Polizza “Tutti i rischi della costruzione”.
L’art.129 del D. LGS 12/04/2006, n. 163 e l’art.125 del DPR 207/2010 pongono a carico dell’esecutore dei lavori l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa onde tenere indenni le Amministrazioni e gli altri Enti aggiudicatari:
A) di tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per tutti i rischi e da qualsiasi causa determinati, fatta eccezione per quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o causa di forza maggiore.
La somma da assicurare per tale garanzia sarà pari all’importo dei lavori a base d’appalto.
La durata della copertura va dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori attestati dal relativo certificato.
Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate.
Se è previsto un periodo di garanzia, la polizza che assicura i rischi sopra elencati per il periodo di esecuzione dei lavori, va sostituita da una polizza che garantisca le stazioni appaltanti per tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
B) di tutti i danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per responsabilità civile. Il massimale per tale rischio deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di
5.000.000 di Euro.
Nel caso in esame, pertanto, il massimale sarà pari a 500.000 Euro. La durata della copertura è uguale a quella prevista al punto “A)”.
Queste coperture andranno prestate con apposita polizza “tutti i rischi della costruzione di opere civili” a condizioni che andranno concordate con Compagnie specializzate tenendo conto della peculiarità ed ampiezza della garanzia richiesta dalla legge.
Copia della polizza deve essere consegnata all’Ente appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.
La Polizza deve contenere la clausola che l’omesso o ritardato pagamento del premio da parte dell’esecutore/contraente non comporta inefficacia della garanzia assicurativa.
Art. 27 SICUREZZA DEI LAVORI
L’Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dalla aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori essendo superiore a 200 uomini/giorni, dovrà presentare, ai sensi dell’art. 131 del D. LGS 12/04/2006, n. 163, il Piano di Sicurezza e coordinamento sostitutivo al Piano di Sicurezza e di coordinamento previsto ai sensi del D.Lgs Governo 09 aprile 2008, n. 81.
La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’Appaltatore, ove ne ravvisi la validità, ha facoltà di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Appaltatore stesso.
Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie
maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
In particolare l’Appaltatore dovrà, nell’ottemperare alle prescrizioni del Governo 09 aprile 2008, n. 81, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l’esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.
All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l’Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, in cui si colloca l’appalto e cioè:
- che il committente è ................... e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig. ;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente, è il sig ;
- che i lavori appaltati non rientrano nelle soglie fissate dal X.Xxx Governo 09 aprile 2008, n. 81 per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
I dati relativi all'impresa esecutrice
- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).
i dati relativi al singolo cantiere
- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni
- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico
competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di:
- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'1/1/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo.
Quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:
- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell’attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l’esecuzione.
Art. 28
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull’importo complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nell'elaborato Elenco Prezzi Unitari (EP), allegato al presente contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili. E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dall’art. 132, comma 3, D. LGS 12/04/2006, n. 163.
Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell’Elenco Prezzi allegato, si procederà alla promozione di nuovi prezzi con le modalità stabilite dal D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207.
Art. 29
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI MANODOPERA
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.
ATTREZZATURA
Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell’impresa o dati a noleggio debbono riportare il marchio di sicurezza “C.E.” ed essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
TRASPORTI
Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare è fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
1.qualità e provenienza dei materiali:
Art. 29 NORME TECNICHE
i materiali da impiegare per i lavori di cui all’appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed eventuali emandamenti durante l’esecuzione dei lavori, nonché a quanto verrà prescritto negli articoli che seguono.
In particolare modo dovranno essere conformi alle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, nonché a quanto verrà prescritto in seguito e comunque in mancanza di particolari prescrizioni, i materiali dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.
In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere presentati alla D.L sempre tramite documentazione ed anche tramite campionatura se non facilmente trattabili, per essere riconosciuti idonei ed approvati con accettazione dalla Direzione dei Lavori.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di Sua convenienza, purchè corrispondano ai requisiti di cui sopra.
Quando la Direzione Xxxxxx abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego, l’Appaltatore dovrà immediatamente sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute.
Tutti i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese dello stesso appaltatore.
Anche se c’è l’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, l’Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
L’appaltatore sarà obbligato a prestarsi in ogni tempo, alle prove dei materiali impiegati o da impiegare, sottostando a tutte le spese per il prelievo, la confezione e l’l’invio dei campioni agli istituti e laboratori che verranno indicati dalla D.L., nonché alle pertinenti prove ed esami.
I campioni verranno prelevati in contradditorio.
Degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.L., previa apposizione di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Appaltatore e nei modi più adatti a garantirne l’autenticità e la conservazione, le diverse prove ed esami sui campioni verranno effettuate presso i laboratori indicati dalla D.L.
In caso di contestazioni saranno però riconosciuti validi dalle parti, i soli risultati ottenuti presso i laboratori dichiarati ufficiali e ad essi esclusivamente si farà riferimento a tutti gli effetti.
Nel caso che alcuni materiali da costruzione vengano forniti direttamente dall’ente appaltante, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire i controlli necessari per accertarne la loro idoneità all’impiego, rimanendo di conseguenza il solo responsabile circa la qualità dei materiali stessi.
La scelta di un tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi delle stesso materiale, sarà fatta di volta in volta, in base al giudizio della D.L., la quale per i materiali da acquistare, si assicurerà che provengano da produttori di provata serietà e capacità.
2. caratteristiche tecniche dei materiali e requisiti di accettazione – normativa
Le caratteristiche tecniche ed i requisiti di accettazione dei materiali da impiegare nei lavori in appalto dovranno corrispondere alle normative in vigore per le diverse categorie.
Di seguito si richiamano le principali normative:
Leganti idraulici: legge 06-5-1965 n. 595, D.M. 03-6-1968, D.M. 31-8-1972;
pozzolane: R.D. 16-11-1939 n. 2230;
xxxxx, xxxxx, manufatti in gesso: R.D. 16-11-1939 n. 2231 e direttive comuni UETAC-CNR-ICITE; xxxxxxxxxxxx: R.D. 16-11-1939 n. 2227lg. 09-11-1971 n. 1086 e D.M. 27-7-1985;
pietre naturali da costruzione: R.D. 16-11-1939 N. 2232;
laterizi: X.X. 00-00-0000 n. 2233, D.M. 26-3-1980 alleg. 7, norme UNI e ANDIL; xxxxxxx e terre refrattarie: R.D. 16-11-1939 n. 2235;
materiali ferrosi e materiali vari: D.M. 26-3-1980 e successive integrazioni, norme UNI; legnami D.M. 30-10-1912, norme UNI
materiali per coperture: norme UNI 8626 E UNI 8635;
materiale da pavimentazione: R.D. 16-11-1939 n. 2234 e norme UNI; pavimentazioni sottili in plastica e tessili: direttive UETAC – CNR-ICITE; materiali da rivestimento: norme UNI 6506.69, uni 6776.70, uni 6872.71; rivestimenti plastici continui: norme Aschimici;
rivestimenti murali plastici: direttive UETAC – CNR-ICITE;
adesivi per pavimentazione e rivestimenti ceramici: direttive UETAC – CNR-ICITE; materiali per isolamento ed impermeabilizzazioni: norme UNI;
sigillanti per giunti: direttive UETAC – CNR-ICITE;
prodotti di poliestere rinforzati con fibre di vetro: direttive UETAC – CNR-ICITE; tubazioni in genere: direttive UETAC – CNR-ICITE;
tubazioni in plastica circ. Ministero Sanità 08-01-1960 n. 400 e succ. del 1960 n. 135 del 1967 n. 124 del 1978 n. 102; tubazioni in acciaio: norme UNI, circ. Ministero Lavori Pubblici 05-5-1966 n. 2136;
infissi e serramenti: direttive UETAC – CNR-ICITE, norme UNI e prescrizioni UNCSAAL; vetri: norme UNI e L. n. 10/1991 ;
materiali per impianti igienico sanitario: norme UNI;
materiali stradali: norme UNI e CNR, circ. Min. Lavori Pubblici n. 179 del 1952 e n. 532 del 1954.