CONVENZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Convenzione stipulata in data ……………. con protocollo …………….
CONVENZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
TRA
L'Università degli Studi di Torino, codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To), Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata da
………………………… , nato a…………, il , domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente,
e
Ente/Azienda: …………………. , partita IVA/codice fiscale ………………., con sede legale in
……………. indirizzo …………….. - CAP ……….. , d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a da ………………………., nato/a a ……………., il……………, in qualità di rappresentante legale,
Preso atto che
La Regione Piemonte con deliberazione della Giunta Regionale n. 85-6277 del 22/12/2017 ha regolamentato la disciplina regionale dei tirocini extracurriculari (formativi e di orientamento o di inserimento/reinserimento lavorativo), in attuazione dell'accordo del 25/5/2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro.
Premesso che
Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato a promuovere tirocini in Regione Piemonte in quanto rientrante nella seguente fattispecie, di cui all'art. 4.1 della DGR n. 85-6277 del
22 dicembre 2017: istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM con riferimento ai propri studenti fino a 12 mesi successivi al conseguimento del titolo di studio.
Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:
a) che i tirocinanti non saranno impiegati per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
b) di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del Dlgs. 81/2008 e smi;
c) di essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/1999 e smi;
d) di non avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa;
e) di non avere effettuato nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti l'attivazione del tirocinio e
per le mansioni equivalenti: licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, licenziamento per superamento del periodo di comporto, licenziamento per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per fine appalto, risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Si conviene quanto segue
Art. 1. Soggetti della convenzione
Ai sensi della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017, il soggetto ospitante si impegna ad
accogliere presso le sue strutture un soggetto in tirocinio di formativo e di orientamento su proposta del soggetto promotore Università degli Studi di Torino
Art. 2. Oggetto della convenzione
La convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini di formazione ed orientamento da parte del soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore Università degli Studi di Torino, al fine di
favorire l'arricchimento del bagaglio di conoscenze del tirocinante/i e l'acquisizione di competenze professionali.
Art. 3. Disposizioni generali
1. Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
2. La durata del tirocinio non può essere superiore ai 6 mesi proroghe comprese (12 o 24 mesi nel caso di attivazione per i destinatari di cui all'art. 2, comma 1, lett. f).
3. Le proroghe sono previste solo nei casi e nelle modalità di cui all'art. 3, comma 4 della DGR 85-6277 del 22/12/2017, come richiamate nel successivo art. 8 della presente convenzione.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un tutor aziendale, con adeguata esperienza e competenza professionale, indicato dal soggetto ospitante.
5. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di proroga o rinnovo circoscritta al limite massimo di durata previsto dalla disciplina regionale. Art. 4 Progetto formativo
Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:
- dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore e del soggetto ospitante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- durata, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/struttura;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- la copertura assicurativa per il tirocinante riguardo a infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile per danni causati a terzi;
- l'indennità di partecipazione a favore del tirocinante;
- i diritti e doveri del soggetto promotore, del soggetto ospitante e del tirocinante;
- le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell'ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante.
Art. 5. Indennità di partecipazione
1. In ottemperanza a quanto disciplinato dall'art. 10 della DGR n. 85-6277 del 22 dicembre 2017 è corrisposta al tirocinante un'indennità minima di partecipazione al tirocinio pari a € 300,00 lordi per un impegno settimanale di 20 ore. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente a un'indennità di partecipazione minima mensile pari a € 600,00 lordi.
2. L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile.
3. L'indennità di partecipazione deve essere corrisposta anche ai percettori di ammortizzatori sociali ed è cumulabile con il sostegno al reddito percepito.
4. L'erogazione dell'indennità può essere garantita dal soggetto ospitante, promotore o - in accordo con soggetti terzi - attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.
5. È in ogni caso facoltà dei soggetti coinvolti concordare indennità di valore superiore ai riferimenti sopra riportati che deve essere indicata nel progetto formativo.
Art. 6. Obblighi del soggetto promotore
Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il soggetto promotore deve:
- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni regionali;
- individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di presidio e monitoraggio in itinere;
- fornire un'informativa preventiva, chiara e trasparente, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi;
- provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel PFI e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFI o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.
Art. 7. Obblighi del soggetto ospitante
Il soggetto ospitante deve:
- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del progetto formativo individuale;
- trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc. idonei e necessari allo svolgimento delle attività assegnate;
- collaborare attivamente alla progressiva stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal progetto formativo;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, "Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro" e s.m.i. e fornire al tirocinante all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia.
Art. 8. Sospensione e recesso anticipato del tirocinio
1. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.
2. La sospensione deve essere comunicata dal soggetto ospitante al soggetto promotore prima dell'evento.
3. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione. Art. 9. Modalità di attivazione
1. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto formativo individuale, per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante contenente anche l'indicazione degli obblighi formativi e le modalità di attuazione.
2. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di
40. Nel Progetto formativo individuale deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l'inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l'attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l'inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del Progetto formativo individuale.
3. Le attività indicate nel Progetto formativo individuale costituiscono la base per tracciare, anche in itinere,
l'esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regione, anche ai fini della stesura dell'Attestazione finale.
4. I tirocini di cui alla seguente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante. Art. 10. Consegna progetto formativo
Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della presente Convenzione prima dell'inizio del tirocinio stesso.
Art. 11 - Recesso
Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail, da entrambe le parti. La comunicazione di recesso dovrà pervenire con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di effettivo recesso. Il recesso dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.
Art. 12 - Trattamento dei dati
Il Soggetto ospitante effettua le operazioni di trattamento dei dati, attraverso soggetti designati autorizzati, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle policy in materia di sicurezza informatica.
Le parti dichiarano reciprocamente che i dati personali riferiti ai tirocinanti, raccolti nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, sono trattati esclusivamente per la finalità della convenzione medesima, mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizio dei diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.
Art.13 - Spese
La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto ospitante, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.
Art.14 - Foro competente
Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino.
La presente convenzione ha una durata di ……. mesi dalla data di sottoscrizione. Letto, approvato, sottoscritto.
Lì, 06/02/2018
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