Rep. N.
Rep. N.
Ministero dell’Interno
XXXXXXX XXXXXX MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S.
15.04.2021 09:10:45 UTC
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
OGGETTO: Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara d’appalto esperita ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, avente ad oggetto "la fornitura di sistemi "Videowall e Led Wall", monitor "stand alone" e "Totem Multimediali", postazioni di "regia" e "postazioni operatore", "tavolo multitouch" e sistema "software centrale " di gestione e controllo , con connessi servizi di progettazione, cablaggio, consegna, installazione, configurazione, messa in esercizio, formazione, reperibilità, supporto tecnico e garanzia, nonché assistenza evolutiva ed "help desk" per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”, nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE- OS5-ON1", e nell'ambito del progetto "NUVAL 3", denominato "COIPS – Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato".
Lotto 2
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno 2021 addì del mese di - in Roma, la/il Dott./Dott.ssa , Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato _ – prot. N. , riceve il presente contratto in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., da:
1) La dr.ssa Xxxxx XXXXXXX, agente in nome e per conto del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;
2) Il Sig. , nato a il – nella sua qualità di dirigente e procuratore della Società/RTI con sede legale in , via , n. , il quale dichiara che la Società “ ”, rappresentata, è iscritta nel Registro delle Imprese di , al n.
, Codice fiscale e Partita I.V.A. n. , con attività esercitata dal
Sigla: asb Classifica: P.33.2020
/ / “ ” come risulta anche dal
certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di
.
I predetti, della cui identità personale io, Ufficiale Xxxxxxx, sono certo, con il mio consenso rinunciano alla presenza di testi.
PRESO ATTO
della gravissima emergenza sanitaria da “COVID-19”, come riconosciuta e disciplinata ufficialmente e progressivamente con i seguenti provvedimenti governativi:
• D.L. 17/03/20, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n. 27;
• D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito nella Legge 22 maggio 2020, n. 35;
• D.L. 16/05/2020 n. 33, convertito nella Legge 14 luglio 2020 n. 74
• D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito nella Legge 17 luglio 2020, n. 77;
• D.L. 30/05/2020, n. 83, convertito nella Legge 25 settembre 2020, n. 124,
• D.L. 07/10/2020, n. 125;
• D.P.C.M. 13/10/2020;
• D.P.C.M. 18/10/2020;
• D.P.C.M. 24/10/2020;
• D.P.C.M. 03/11/2020;
• D.P.C.M. 03/12/2020;
delle persistenti raccomandazioni intese a limitare i contatti diretti tra le persone, al fine di prevenire il rischio di una sempre maggiore recrudescenza dell’epidemia;
della specifica disposizione, dettata dalla lettera o), comma 9, del D.P.C.M. 03/11/2020, secondo cui: “nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”.
PREMESSO CHE:
a) l’Amministrazione, con determina a contrarre prot. n. 27705 dell'01/04/2021, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per la fornitura di sistemi "Videowall e Led
Wall", monitor "stand alone" e "Totem Multimediali", postazioni di "regia" e "postazioni operatore", "tavolo multitouch" e sistema "software centrale " di gestione e controllo , con connessi servizi di progettazione, cablaggio, consegna, installazione, configurazione, messa in esercizio, formazione, reperibilità, supporto tecnico e garanzia, nonché assistenza evolutiva ed "help desk" per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”, nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1", e nell'ambito del progetto "NUVAL 3", denominato "COIPS – Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato ";
b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico suddiviso in 2 (due) lotti, ed ha fissato in complessivi € 2.872.645,00, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara aperta da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D.Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio dell’’“offerta economicamente più vantaggiosa”, in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 95, comma 2, del menzionato decreto legislativo, di cui il lotto 2 avente un valore complessivo di
€ 1.790.000,00, IVA esclusa;
c) l’Amministrazione ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del / /2021, trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le “categorie merceologiche” oggetto della procedura e per le “classi di ammissioni” determinata dalla Stazione appaltante;
d) sono pervenute nr. offerte e l'Amministrazione, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del / / , è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “ ”, al prezzo di , cui sono da aggiungere Euro , per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro , ;
e) il/la Società/RTI viene indicato per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";
Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)
Il presente atto ha come oggetto la fornitura di sistemi "Videowall e Led Wall", monitor "stand alone" e "Totem Multimediali", postazioni di "regia" e "postazioni operatore", "tavolo multitouch" e sistema "software centrale " di gestione e controllo , con connessi servizi di progettazione, cablaggio, consegna, installazione, configurazione, messa in esercizio, formazione, reperibilità, supporto tecnico e garanzia, nonché assistenza evolutiva ed "help desk" per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi", nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5-ON1", e nell'ambito del Progetto "NUVAL 3", denominato "COIPS – Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato". Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all’offerta tecnico-economica dell’Impresa in data / / , documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell’Amministrazione, costituiscono anch’essi parte integrante del presente contratto.
La fornitura in oggetto è costituita da tutte le componenti tecnologiche “hardware” e “software” necessarie per l’ammodernamento della “Sala Operativa” della Questura di Roma, costituita da tre "ambienti" distinti, costituenti la “Multiple Control Room”, con differenti dimensioni e diverse esigenze operative, denominati rispettivamente:
• Sala “Pronto Intervento”;
• Sala “113”;
• Sala “Grandi Eventi”.
Fornitura:
Nello specifico, la presente fornitura consta delle seguenti "componenti", aventi le caratteristiche descritte nei Paragrafi 4.1 e 4.4, Sottoparagrafi 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.6.1, 4.4.6.2,
4.4.7, 4.4.7.1, 4.4.7.2, 4.4.8 e 4.4.9 del capitolato tecnico Parte II – Lotto 2, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.:
1. Sistemi “Videowall” e “LED wall”, Monitor “Stand Alone” e “Totem Multimediale” per la visualizzazione dei contenuti multimediali;
2. Postazioni di Regia (“workstation” – “client” del “software” di gestione) per il controllo dei contenuti multimediali proiettati sui “videowall” e sul “LED wall”, di cui al punto 1);
3. Postazioni Operatore per l’esecuzione degli "applicativi" di proprietà
dell’Amministrazione;
4. Tavolo “multitouch”;
5. Sistema “Software Centrale” di Gestione e Controllo dei “Videowall” e “LED wall”;
6. Servizi di progettazione e coordinamento;
7. Cablaggio, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio;
8. Formazione;
9 Servizio di garanzia ed assistenza evolutiva per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi;
10. Servizio tecnico a chiamata;
11. Servizio di "help desk" per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi.
In particolare:
a) Sala “Pronto Intervento”
Per la Sala “Pronto Intervento”, è richiesta la fornitura in opera delle “componenti”, di cui al seguente elenco:
• n. 4 (quattro) Sistemi “Videowall”, ciascuno in configurazione 3x3, costituito da: o n. 36 (trentasei) “Monitor/Display” da 55’’;
o n. 18 (diciotto) Moduli “OPS” (16 + 2 “spare part”);
o n. 4 (quattro) strutture di sostegno montate in opera e ancorate a soffitto.
• n. 16 (sedici) "postazioni-operatore", disposte su due file a emiciclo, secondo il “layout”
consegnato al sopralluogo. In particolare:
o n. 10 (dieci) "postazioni operatore", complete di 2 (due) “monitor 24” e disposte sulla
fila più vicina al “videowall”;
o n. 6 (sei) "postazioni operatore", complete di 2 (due) “monitor 24” e disposte su una
seconda fila (coordinamento);
• n. 1 (una) "postazione-regia", completa di 1 (uno) “monitor curvo 34”;
b) “Sala 113”
Per la “Sala 113”, è richiesta la fornitura in opera delle “componenti”, di cui al seguente elenco:
• n. 1 (uno) Sistema “Videowall” in "modalità 2x2", costituito da:
o n. 4 ( quattro) “Monitor/Display” da 55’’;
o n. 2 (due) Moduli “OPS” (1+1 di “backup”);
o n. 1 (una) Struttura di sostegno fissa a parete;
• n. 1 (uno) “Monitor stand alone da 98 “ equipaggiato con: o n. 1 (uno) Modulo “OPS”;
o n. 1 (una) Struttura di sostegno fissa a parete;
• n. 1 (uno) “totem” Multimediale equipaggiato con:
o n. 1 (uno) “Monitor” da 65”;
o n. 1 (uno) Modulo “OPS”;
o n. 1 (una) Struttura di sostegno di tipo “totem”;
• n. 10 (dieci) "postazioni operatore", ciascuna con 2 (due) “monitor 24”, da installare secondo il “layout” consegnato durante il sopralluogo;
• n. 1 (una) "postazione regia", completa di un “monitor 34”;
c) “Sala Grandi Eventi”
Per la Sala “Grandi Eventi”, è richiesta la fornitura in opera delle “componenti”, di cui al seguente elenco:
• n. 1 (uno) Sistema “LED wall custom curvo" da:
o n. 80 (ottanta) moduli “LED”, disposti in 16 colonne e 5 righe;
o n. 1 (una) Struttura di sostegno progettata ad “hoc”;
o n. 4 (quattro) moduli “OPS”;
o n. 4 (quattro) “stand alone adapter”;
o n. 4 (quattro) “LED wall Controller”;
o “Spare Parts Kit”.
• n. 1 (uno) sistema “Videowall” nella modalità 2x2, costituito da:
o n. 4 (quattro) “Monitor/Display” da 55’’;
o n. 2 (due) Moduli “OPS” (1+1 di “backup” );
o n. 1 (una) Struttura di sostegno fissata a parete;
• n. 1 (uno) “Monitor stand alone” da 98 “, equipaggiato con:
o n. 1 (uno) Modulo “OPS”;
o n. 1 (uno) Struttura di sostegno a soffitto;
• n. 14 (quattordici) "postazioni operatore", ciascuna con 2 “monitor 24”, da installare secondo
il “layout” consegnato durante il sopralluogo;
• nr. 2 (due) "postazione regia", ciascuna completa di un “monitor 34”;
• nr. 1 (uno) schermo “multitouch screen” a tavolo 65”, completamente integrato e
comprensivo della struttura portante e delle gambe da tavolo;
Luoghi di esecuzione
Il luogo di consegna della presente fornitura è la Sala Operativa della Questura di Roma (“Multiple Control Room”).
L’ammontare complessivo del contratto è di € , cui sono da aggiungere € , per IVA al 22%, per un valore complessivo non superabile di € .
Etichette
In relazione agli obblighi di informazione e di pubblicità relativi al beneficio del finanziamento, l’Impresa si impegna a rispettare le previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) nr. 1049/2014 del 30 luglio 2014 e relativo Allegato, che definisce le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e pubblicità destinate al pubblico ed ai beneficiari ai sensi del Regolamento (UE) nr. 514/2014, in conformità al “fac-simile” di cui all’allegato 11 del capitolato d’oneri.
Opzioni
1. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;
2. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale entro l’importo massimo complessivo stimato di € , IVA esclusa, che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all’articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell’articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un’ulteriore annualità.
4. L’Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.
Qualora l’Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, nelle forme previste dall’art.52, comma 1 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e dall’art. 5-bis del D.Lgs.vo n. 82/2005.
Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso pertanto è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
Articolo 2
(Norme regolatrici del contratto)
Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:
a) la Legge per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio
Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
b) il Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato
(Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
c) le Condizioni Generali d’Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;
d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l’approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d’uso dei programmi;
f) il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
g) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
h) l’articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto
Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
j) i Regolamenti (UE) n. 513/2014, nr. 514/2014 e nr. 515/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/4/2014 , nonchè i Regolamenti (UE) nr. 1042/2014, nr. 1048/2014 e nr. 1049/2014 della Commissione Europea del 25/7/2014 e 30/7/2014;
k) il Regolamento UE 2016/679, come recepito dal Decreto Legislativo 10/08/2018, nr. 101;
l) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h), i),
j) e k), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.
L’Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) ed l), che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.
Articolo 3
(Direttore dell’Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)
Ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un “Direttore dell’Esecuzione” del contratto, con compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell’esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all’articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, nonché del Decreto Ministeriale n. 49 del 07/03/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e di tale nomina verrà data comunicazione all’Impresa.
Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell’Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
Entro la medesima data, l’Impresa dovrà nominare un “Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)” con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l’Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all’Amministrazione.
Il suddetto “Responsabile di Progetto” sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell’Amministrazione.
In particolare, al “Responsabile Generale di Progetto” faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:
⮚ programmazione, organizzazione, coordinamento e monitoraggio del progetto;
⮚ interfacciamento con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;
⮚ raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
⮚ gestione del processo di fatturazione;
⮚ gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall’Amministrazione in merito all’erogazione dei servizi e delle forniture.
Il “Responsabile Generale del Progetto” dovrà anticipare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere sia nella fase di realizzazione del progetto sia in quella successiva di erogazione dei servizi di assistenza, provvedendo alla tempestiva segnalazione all’Amministrazione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l’intervento dell’Amministrazione stessa.
Il “Responsabile Generale del Progetto” dovrà garantire all’Amministrazione una costante ed efficace informazione sull’andamento del presente contratto.
In particolare, nella fase implementativa, fino alla verifica di conformità, si terranno riunioni di monitoraggio delle attività con cadenza almeno quindicinale.
In tali riunioni, il “Responsabile Generale di Progetto” dovrà presentare il documento di “Stato Avanzamento Lavori (SAL)” aggiornato di riunione in riunione.
Per quanto concerne invece i servizi di assistenza, il “Responsabile Generale del Progetto” dovrà fornire al Direttore dell’esecuzione contrattuale, con cadenza trimestrale, a decorrere dall’avvio del servizio di assistenza, una relazione contenente la reportistica dei guasti e l’analisi dei livelli di servizio di assistenza erogati.
In particolare, il documento dovrà contenere:
- "Report" sul servizio di assistenza correttiva con elenco di tutte le richieste di intervento corredate finalizzato alla valutazione dei livelli di servizio su base trimestrale.
- In particolare in tale "report" saranno indicati per tutti gli interventi i seguenti dati:
▪ identificativo della richiesta di intervento;
▪ componente oggetto della segnalazione;
▪ data e ora dell’apertura del guasto;
▪ descrizione sintetica del guasto;
▪ eventuali motivi ostativi alla risoluzione del guasto;
▪ data e ora del ripristino del servizio;
▪ indicazione del livello di servizio erogato.
- "Report" sul servizio di assistenza evolutiva eventualmente erogato.
L’Impresa dovrà fornire i riferimenti (numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) del
“Responsabile Generale di Progetto”.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche
penalità previste al successivo articolo 10.
Articolo 4 (Validità contrattuale)
VALIDITA’ CONTRATTUALE
La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell’Impresa della comunicazione, da effettuare mediante tramite PEC da parte dell’Amministrazione, successivamente all’esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020”, nonché dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data dell'approvazione del certificato di positiva verifica di conformità funzionale,, di cui al successivo articolo 4, Paragrafo 4.bis.7.
Articolo 4.bis
Kick-off meeting – Progetto tecnico – Xxxxxxxxx, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio degli apparati –Sistema software di gestione” Nec Hiperwall” – Dimensionamento e figure professionali – Piano dei Test -
Approntamento alla verifica inventariale e funzionale - Verifica inventariale e funzionale di conformità
4.bis.1 - “Kick-off meeting”
L’Amministrazione, entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, da effettuare mediante tramite PEC da parte dell’Amministrazione, dell’esito positivo dei controlli dell’Autorità Responsabile del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”, e dell’avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, di cui al precedente articolo 4, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di “esecuzione d’urgenza” di cui all’articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nonché successivamente all’avvenuta nomina del Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “Kick-off meeting”) con il “Responsabile Generale di Progetto”, al fine di pianificare le attività successive dando così contestualmente “avvio ai lavori”.
Durante tale incontro, l’Impresa dovrà presentare un cronoprogramma di tutte le attività, tra le quali tempi di fornitura degli apparati, installazione e configurazione della componente software “Hiperwall”, installazione e configurazione dei sistemi “videowall” e delle postazioni operatore, etc. Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo per come imputabili all'Impresa comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
4.bis.2 – Progetto tecnico
L’Impresa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dall'avvenuto “Kick-off meeting”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, dovrà presentare al Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà presentare un documento denominato Progetto Tecnico, che dovrà possedere i seguenti contenuti minimali:
- progettazione della soluzione da realizzare relativa alla fornitura in opera, installazione e configurazione e messa in esercizio dei sistemi “videowall” e delle postazioni operatore, comprensiva delle licenze “software” della piattaforma “NEC Hiperwall” di gestione e controllo delle componenti “videowall” in fornitura e dei servizi professionali specialistici per l’installazione e configurazione “chiavi in mano”. Il progetto deve includere la progettazione dei sistemi di sostegno dei “videowall”, di cui deve essere fornito progetto specifico e “layout”;
- architettura fisica del sistema realizzata per la sala, con l’indicazione di tutti i collegamenti di
trasmissione dati ed elettrici;
- architettura applicativa che sarà implementata per la suite “Hiperwall”. Tale sezione dovrà specificare:
o le “macchine virtuali” che saranno implementate sull’infrastruttura “iperconvergente”
fornita nel Lotto 1 della medesima procedura di gara;
o le configurazioni dei suddetti "server virtuali";
o l’installazione delle componenti di tipo “sender” e “streamer”;
o le configurazioni di rete effettuate per il corretto funzionamento della soluzione fornita, con indicazioni degli indirizzi “IP” configurati per le varie componenti della soluzione;
- descrizione dettagliata delle attività che saranno eseguite per addivenire all’aggiornamento
tecnologico;
- scheda di sintesi riepilogativa di tutte le "componenti" "hardware e software" fornite con indicazione, per ogni "componente", di:
o codice prodotto e numero seriale;
o codice prodotto e pacchetto di assistenza del produttore;
- data “sheet”/schede tecniche di tutte le componenti in fornitura (“monitor”, “PC”, struttura di sostegno, etc);
- certificazioni richieste per le figure professionali impiegate per l’installazione della piattaforma
di gestione “NEC Hiperwall”;
- “Flow chart” del servizio di assistenza specialistica e descrizione della procedura di “TT”;
- descrizione della struttura di supporto “on-site”;
- “Service Level Agreement SLA” offerti per la risoluzione dei guasti e problematiche tecniche.
- descrizione del servizio di “training on the job” da realizzare;
- diagramma di “gantt” parametrico delle attività da eseguire per garantire la messa in opera del progetto con le tempistiche relative per le consegne e per le installazioni/configurazioni e messa in esercizio;
- manualistica di funzionamento e manutenzione in italiano di tutti gli apparati e le componenti in fornitura;
Tale “Progetto tecnico” sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla presentazione dello stesso e, comunque, antecedentemente alle attività d'installazione e messo in esercizio dei sistemi "hardware e software", oggetto di fornitura.
Nel caso in cui la valutazione del “Progetto tecnico” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Progetto tecnico” non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria. L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa tramite PEC da parte dell’Amministrazione.
Contestualmente alla presentazione del “Piano dei test funzionali”, di cui al successivo Paragrafo 4.bis.7, al termine delle attività di messa in esercizio, laddove necessario, il “Progetto Tecnico” dovrà essere rivisto integrando le eventuali modifiche apportate al progetto in fase esecutiva.
In particolare, dovrà essere integrato con le tabelle riportanti le connessioni fisiche tra le componenti in fornitura e gli altri elementi costituenti l’architettura di rete.
L'Impresa dovrà produrre l’elaborato grafico che evidenzi le installazioni effettuate.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche
penalità previste al successivo articolo 10.
4.bis.3 – Cablaggio, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio degli apparati
L’Impresa, entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari decorrenti dall'avvenuta approvazione del “Progetto tecnico”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, dovrà provvedere a realizzare tutti i cablaggi (elettrici e trasmissione dati), necessari per i collegamenti tra i beni in fornitura e per la loro interconnessione con i dispositivi di “networking”, onde assicurarne il corretto funzionamento (es. cablaggio tra i sistemi “videowall” e la Sala Apparati dove sarà messa a disposizione l’infrastruttura “iperconvergente”, di cui al lotto 1 della relativa procedura di gara, per l’installazione della piattaforma, etc), con una scorta aggiuntiva pari al 20% di cavetteria, cablaggi, bretelle, “plug” e quant’altro necessario per la posa in opera e l’installazione delle apparecchiature e componenti tecnologiche oggetto di upgrade.
Dovranno essere, inoltre, oggetto di fornitura, per tutti i “monitor”, i “PC OPS”, le postazioni, nonché tutti i cavi necessari (a titolo solo esemplificativo, “HDMI/DP” e “LAN”) e ogni altro "componente" per il collegamento dei “display” e dei moduli di controllo “OPS” dei “videowall”, “LED wall”, “monitor stand alone”, “totem”, tavolo “touch”.
La realizzazione di siffatti collegamenti saranno oggetto di successiva verifica funzionale unitamente agli apparati oggetto di fornitura, di cui al successivo Paragrafo 4.bis.8.
Sono da intendersi comprese tutte le opere civili accessorie (preliminari o conseguenti) alle installazioni dei sistemi “videowall”, “LED wall”, “monitor stand alone” e “totem” multimediale.
Nel rispetto del medesimo termine di 60 (sessanta) giorni solari, di cui al precedente comma 1,
l’Impresa dovrà provvedere alla:
a) consegna di tutti gli apparati al piano della “Control Room “della sede della Questura di Roma (lo stabile è munito di ascensore).
b) installazione, montaggio, accensione e configurazione di tutte le "componenti", oggetto della presente fornitura.
c) installazione delle componenti “software” fornite per le tre Sale, sull’infrastruttura “iperconvergente” messa a disposizione dall’Amministrazione ed oggetto del Lotto 1 della relativa procedura di gara e configurazione delle stesse "componenti", sia “lato server” che “lato client”.
Per quanto riguarda l’attività di cui al punto a), l’Impresa dovrà provvedere anche allo smaltimento dei materiali di risulta d’imballaggio.
In relazione al punto b), si precisa che le installazioni dovranno essere effettuate in accordo ai “layout” forniti in sede di sopralluogo ed in base alle indicazioni fornite dall’Amministrazione in fase esecutiva, a cura del Direttore dell'esecuzione del contratto.
Rientra nell’attività di cui al punto b) anche la configurazione di tutti i “monitor” e delle "postazioni" fornite.
In particolare, per le strutture di sostegno dei “videowall”, “monitor stand alone”, “LED wall” e “totem” multimediale, l’Impresa deve provvedere al completamento delle installazioni in opera e alla consegna di tutta la documentazione tecnica attestante la realizzazione del lavoro finito “a regola d’arte” secondo la normativa tecnica di settore.
La documentazione tecnica deve comprendere:
- documentazione “As built”, corredata da verifica analitica delle strutture di sostegno, dei sistemi di ancoraggio, dei solai sui quali insistono i carichi;
- dichiarazione che le strutture, le staffe, ecc. siano state installate a regola d’arte (“corretto montaggio”) e posizionate conformemente ai “layout” di progetto (rispondenza della struttura di sostegno alle configurazioni riportate nella sequenza di montaggio prevista dal produttore e/o dal progettista della struttura realizzata "ad hoc");
- Certificazione, a firma di un professionista abilitato, sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi in opera, laddove previsto, corredata dalla eventuale documentazione certificativa dei singoli componenti del "sistema".
In ordine all’attività di cui al punto c), l'Impresa per tutte le tre le Sale, dovrà provvedere:
- all’installazione e configurazione delle componenti “server” della “suite Hiperwall” su macchine virtuali istanziate su “server” “iperconvergenti” messi a disposizione dall’Amministrazione;
- all’installazione e configurazione dei “client Hiperview” a bordo degli “OPS” installati;
- all’installazione e configurazione dei “client HiperOperator” sulle "postazioni-regia";
- all’installazione e configurazione dei “plug-in HiperSource” per la generazione dei contenuti multimediali e per l’integrazione dei flussi video generati da sistemi di proprietà dell’Amministrazione che dovranno essere visualizzati sui “videowall”;
- alla definizione dei "profili utente" degli operatori e dei supervisori, secondo le specifiche
comunicate dall’Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto. Al termine delle attività di cui al presente Paragrafo svolte nelle tre Sale:
- i sistemi “videowall” e “LED wall” dovranno essere installati e funzionanti e dovranno proiettare i contenuti multimediali definiti dalle "postazioni –regia";
- le "postazioni regia" dovranno essere installate e funzionanti e dovranno consentire la gestione dei “videowall” (definizione “layout”, definizioni contenuti multimediali da visualizzare, ecc.);
- le "postazioni-operatore" dovranno essere installate e funzionanti;
- i “monitor stand alone”, il “totem” multimediale e il tavolo “touch” dovranno essere installati e funzionanti.
L’Impresa dovrà garantire che l’installazione e la configurazione di tutti i "sistemi" sia eseguita in conformità alle norme “CEI”, alle norme di sicurezza degli impianti ed alle altre norme vigenti in materia.
A conclusione delle attività, l’Impresa dovrà rilasciare, al Direttore dell’esecuzione del contratto, un “Verbale di consegna e messa in esercizio”, comprovante l’avvenuta regolare esecuzione delle attività inerenti il cablaggio, la fornitura, l’installazione e la configurazione di tutte le "componenti" in fornitura.
Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 e 5 del presente Paragrafo comporterà
l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
4.bis.4 – Sistema software di gestione” Nec Hiperwall”
L'Impresa, entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni solari, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.3, dovrà attrezzare la "Multiple Control Room" con il sistema software "NEC HiperWall", che garantisce la possibilità di condividere fra di loro contenuti e flussi video, in modo da poter gestire la visualizzazione aggregata di contenuti multimediali provenienti da diverse sorgenti afferenti alle tre Sale (immagini, compresi i "desktop" totali o parziali delle postazioni, video, audio, altri contenuti, etc). Il "sistema" dovrà garantire la proiezione di informazioni e contenuti, relativi alle "console di monitoraggio" dei diversi strumenti in uso presso la Sala Operativa, applicativi, rappresentazioni grafiche (mappe, quadri sinottici, reti), "dashboard", applicazioni "GPS", segnali video, pagine "web", altre fonti multimediali, immagini provenienti da telecamere, etc.
Anche i contenuti visualizzati sulle postazioni degli operatori devono poter essere visualizzati sulla parete video, per una condivisione dal "desktop" del PC (totale o parziale).
Le infografiche e le immagini delle telecamere, oltre che altre fonti multimediali visualizzate a "videowall", sono di supporto all’operatore e al personale responsabile delle attività in ciascuna Sala per agire tempestivamente e con efficacia a seconda dell’esigenza e dell’emergenza del momento.
L'Impresa dovrà provvedere ad implementare l’architettura tipica della piattaforma "software" "NEC Hiperwall", installando le "componenti software" di controllo primario del sistema di gestione e di reindirizzamento verso il "controller" dei flussi video in standard "ONVIF", "RTP", "RTSP", "UDP" e "http" su un’infrastruttura "hw" di tipo "iperconvergente", che sarà messa a disposizione dall’Amministrazione.
L’installazione e la configurazione dei sistemi "Videowall", "LED wall", nonché della piattaforma “software di gestione” dovranno essere eseguite da personale qualificato e certificato dal produttore della soluzione, secondo le indicazioni di cui al "Progetto Tecnico", di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, meglio dettagliati al successivo Paragrafo 4.bis.5.
Di seguito, si riportano i "pacchetti software" che sarà cura dell'Impresa fornire per ciascuna delle Sale, costituenti la "Multiple Control Room":
• Codice Prodotto 9597 480 10921:
"Hiperwall multicastper" per la "Sala Pronto Intervento", con integrazione per gestione operatore, sorgenti, monitoring 4k "UHD", "monitoring HD", "output Hipercast", "driver administration control room device" (rif. 36 monitor 55” FHD), comprensivo di garanzia e supporto per 5 anni;
• Codice Prodotto 9597 480 10922:
"Hiperwall multicastper" per la "Sala 113", con integrazione per gestione operatore, sorgenti, monitoring 4k "UHD", "monitoring HD", "output Hipercast", "driver administration control room device", comprensivo di garanzia e supporto per 5 anni;
• Codice Prodotto 9597 480 10923
"Hiperwall multicastper" per la "Sala Grandi Eventi", con integrazione per gestione operatore, sorgenti, monitoring 4k "UHD", "monitoring HD", "output Hipercast", "driver administration control room device" (rif. 8K max. "management LED FHD"), comprensivo di garanzia e supporto per 5 anni.
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche
penalità previste al successivo articolo 10.
4.bis.5 Dimensionamento e Figure professionali
Per le attività di progettazione e coordinamento, installazione e configurazione dei sistemi "videowall", "LED wall", "monitor stand alone", "totem multimediale", "tavolo touche", "postazioni", nonché dalla piattaforma "software Hiperwall”, l'Impresa deve mettere a disposizione delle figure professionali che abbiano almeno 5 anni di esperienza nell’ambito delle forniture e attività oggetto del contratto e della soluzione tecnologica oggetto della fornitura, nonchè essere in possesso della “Certificazione sistemista Hiperwall”.
Sarà onere del Direttore dell’esecuzione del contratto verificare il possesso da parte delle figure professionali effettivamente impiegate di siffatti requisiti ed esperienza richiesti sulla base dei relativi “curricula vitae”, di cui l’Impresa è tenuta a dare evidenza.
Le variazioni della composizione delle risorse professionali nel corso del progetto dovranno essere approvate dall’Amministrazione ed in ogni caso le nuove figure professionali impiegate non potranno essere di livello inferiore a quanto offerto in sede di gara.
L’Amministrazione potrà richiedere la sostituzione delle figure professionali impiegate non ritenute adeguate per la mansione e l’attività svolta rispetto al ruolo richiesto, richiedendone la rimozione.
Le medesime figure professionali dovranno essere impiegate per le attività di supporto specialistico di assistenza e "training on the Job", di cui al successivo articolo 5.
Nella tabella di seguito indicata sono elencati i codici del produttore relativi alla figura professionale “Certificazione sistemista Hiperwall” da impiegare per i servizi professionali previsti in fase esecutiva:
CODICE | DESCRIZIONE |
9597 480 10926 | Servizi di assistenza specialistica: sistemista per componente software NEC Hiperwall,su chiamata in giorni lavorativi |
9597 480 10929 | Servizi di supporto tecnico a chiamata: sistemista per componente software NEC Hiperwall su chiamata in giorni festivi (8 h/d) |
9597 480 10940 | Training on the job: sistemista NEC Hiperwall per almeno 2 giornate |
Il mancato rispetto delle indicazioni previste al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di
specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
4.bis.6 – Approntamento alla verifica inventariale e funzionale
Entro il termine di 60 (sessanta) giorni solari, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.3, l’Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all’indirizzo xxxxx.000xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxxxxxx.xx, dell’approntamento alla verifica inventariale e funzionale della fornitura in parola.
Tale comunicazione dovrà essere dovrà essere corredata da:
- “piano dei test funzionali”;
- "progetto esecutivo" aggiornato con le eventuali variazioni al progetto intervenute nella fase
implementativa, contenente l’architettura del sistema e sue funzionalità;
- istruzioni operative di utilizzo del sistema, con almeno:
o possibilità di impiego, modalità di cattura e visualizzazione delle fonti;
o predisposizione e attivazione di scenari;
o definizione degli utenti e delle rispettive abilitazioni;
- elenco delle componenti hardware e software forniti, completi di marca, modello, numeri seriali, “part number”, codici licenza, codici pacchetti di supporto, etc;
Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche
penalità previste al successivo articolo 10.
4.bis.7 – "Piano di test"
Entro il medesimo termine di cui al precedente Paragrafo 4.bis.6, l’Impresa dovrà redigere e consegnare un “Piano dei test”, contenente l’articolazione delle prove per la verifica dei requisiti
nell’ambito della prevista verifica inventariale e funzionale di conformità, di cui al successivo Paragrafo 4.bis.8.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare l’articolazione ed il tipo di “test”
proposti.
Detto documento sarà sottoposto a valutazione ed approvazione da parte dell’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.
Nel caso in cui la valutazione del “Piano dei test” risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.
Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto “Piano dei test” non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa tramite PEC.
Il mancato rispetto del termine previsto al comma 1 del presente Paragrafo comporterà l’applicazione
delle penalità di cui al successivo articolo 10.
4.bis.8 –Verifica inventariale e funzionale di conformità
La verifica di conformità inventariale e funzionale finale delle apparecchiature oggetto di fornitura sarà eseguita, presso il luogo di consegna, da apposita Commissione da nominarsi con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 102, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione dell’Impresa di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo 4.bis.6., nonché in aderenza con le specifiche tecniche indicate nell’offerta tecnica dell’Impresa e nel “Piano dei test funzionali”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.7, oltre ad ogni altra prova e verifica che la Commissione riterrà necessaria.
Di seguito, si riassumono le principali attività che dovranno essere previste nella suddetta fase:
⮚ attività di verifica dei prodotti “hardware” consegnati, comprensivi del “software” installato, relativamente all’accertamento che le caratteristiche tecniche/funzionalità offerte siano rispondenti a quanto richiesto dal capitolato tecnico e al loro corretto funzionamento;
⮚ attività di verifica della regolare sottoscrizione contrattuale del servizio di manutenzione con la casa produttrice e che i “livelli di servizio” siano rispondenti a quanto richiesto dal capitolato tecnico;
⮚ attività di verifica di corretta e completa ultimazione delle attività di migrazione svolte. A questo fine, l’Impresa dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria e mettere a disposizione della Commissione tutte le apparecchiature e i mezzi necessari per l’effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.
La presenza di anomalie che, a giudizio dell’Amministrazione, per gravità o numerosità, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attività di collaudo determinerà la sospensione del collaudo stesso.
Le anomalie emerse in fase di collaudo devono essere rimosse entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.
Nel corso della verifica di conformità, la Commissione avrà la facoltà di eseguire verifiche anche differenti da quanto indicato nel "piano dei test funzionali" (per es. prove e verifiche dell’elettronica utilizzata nei moduli costituenti il" LED wall", etc).
Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se
richiesto dall’Amministrazione.
Il relativo certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione entro il termine di 30 (trenta) giorni solari da parte dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che ne darà comunicazione all’Impresa, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data della verifica stessa.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno. Le apparecchiature, i componenti hardware facenti parte dell’apparato e i software di sistema e/o del firmware e/o licenze software forniti restano di proprietà dell’Impresa fino alla data di approvazione della verifica di conformità finale e di conseguenza, fino a tale data, saranno a carico dell’Impresa tutti i rischi per perdite e danni alle apparecchiature in fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell’Amministrazione, fatta salva la responsabilità dell’Amministrazione se le perdite e i danni siano ad essa imputabili.
Articolo 5
Servizi di assistenza programmata ed evolutiva componente "hardware e software" - Garanzia – Help Desk – Reperibilità - Supporto tecnico – Formazione –
5.1 – Servizio assistenza programmata
L'Impresa, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale/funzionale e per tutta la vigenza contrattuale (36 mesi), dovrà erogare un servizio di assistenza programmata caratterizzata da interventi periodici atti a garantire i livelli di "performance" dei sistemi "videowall", "LED wall" e "monitor stand alone" in fornitura ("monitor" 55”, "monitor" 98”, "monitor multitouch", "monitor" per "totem") alle specifiche previste dal produttore.
Il servizio dovrà prevedere l’effettuazione di n. 1 (uno) intervento di assistenza preventiva ogni 6 (sei) mesi.
Detto servizio dovrà includere l’esecuzione di tutte le operazioni di seguito riepilogate nonché di tutte
le altre eventuali operazioni necessarie a garantire la perfetta efficienza dei sistemi di visualizzazione:
- verifica dello stato di funzionamento generale dei sistemi di visualizzazione nel loro complesso;
- "tuning" e allineamento dei sistemi "videowall" e "LED wall";
- verifica della temperatura operativa e del corretto funzionamento dei sistemi di alimentazione e di dissipazione del calore degli apparati forniti;
- sostituzione, laddove necessario, di qualsiasi componente meccanico e/o elettronico difettoso e/o non funzionante;
- controllo del fissaggio dei cavi e dei cablaggi, con eventuale pulizia dei contatti;
- controllo dello stato della retro-illuminazione dei pannelli;
- regolazione di contrasto e luminosità e taratura colorimetrica del Videowall e LED wall;
- pulizia accurata dei sistemi videowall e LED wall con prodotti e spazzole/kit antistatici, per evitare danneggiamenti alla superficie, secondo le indicazioni del produttore e dei relativi manuali di manutenzione;
Per ogni semestre, il Direttore dell’esecuzione del contratto ed il Responsabile del Servizio dovranno definire la data di avvio e di termine del relativo ciclo di visite periodiche.
A seguito dell’intervento di assistenza preventiva dovrà essere rilasciato un "rapporto tecnico" di intervento, recante la descrizione in dettaglio delle attività effettuate, delle eventuali problematiche riscontrate, delle azioni intraprese per la loro soluzione e del corrispondente esito, documento che dovrà essere debitamente firmata da un referente dell’Impresa.
Al termine di ogni ciclo di visite semestrali, i "rapporti tecnici" dovranno essere consegnate al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il mancato rispetto dei termini definiti alla data di avvio e di fine, del relativo ciclo di visite periodiche concordate semestralmente tra il Direttore dell’esecuzione contrattuale e il Responsabile del servizio, comporteranno l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 10.
5.2 – Servizio assistenza evolutiva e garanzia 5.2.1 Assistenza evolutiva
Sempre a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di positiva
verifica inventariale/funzionale e per tutta la vigenza contrattuale (36 mesi), l'Impresa dovrà erogare un servizio di assistenza evolutiva per tutte le componenti in fornitura.
Il servizio è finalizzato ad assicurare nel tempo la piena efficienza delle soluzioni tecnologiche realizzate nelle tre "Sale", sia mediante l’esecuzione di interventi "on-site", volti a correggere eventuali anomalie o guasti che inficino parzialmente o totalmente la fruizione (es. visualizzazione di contenuti o flussi multimediali, mancata gestione della soluzione "sw", etc) sia mediante attività preventive volte a prevenire i guasti, sia per le componenti hardware in fornitura("monitor/diplay", "LED wall", "OPS", "monitor stand alone", "totem multimediale", tavolo "touch", postazioni-operatore, postazioni regia) sia per la componente "software NEC Hiperwall".
Al fine di garantire il servizio di assistenza evolutiva per tutte le "componenti hardware", oggetto di fornitura, l’Impresa dovrà acquisire dai relativi produttori i "pacchetti di assistenza", che prevedano la sostituzione delle componenti guaste e il supporto in modalità almeno “8x5xNBD”.
La durata di tali pacchetti deve coprire almeno i 36 mesi del servizio di assistenza
Il servizio prevede il ripristino delle complete funzionalità alle condizioni di regolare funzionamento a fronte di un evento di guasto, nel rispetto dei "livelli di servizio" indicati al successivo Paragrafo 5.2.2., mediante la messa a disposizione di tutte le parti di ricambio in sostituzione, nonché l’esecuzione delle prove e dei controlli necessari ad accertare l’effettiva risoluzione e l’avvenuto ripristino del pieno funzionamento degli apparati di proprietà dell’Amministrazione,
Per guasto si intende qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l’interruzione o la non completa disponibilità delle funzionalità del sistema in questione o, in ogni caso, qualsiasi difformità del prodotto in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso.
La prestazione dei servizi di assistenza evolutiva deve essere garantita con una finestra di erogazione con copertura di 5 giorni la settimana dal lunedi al venerdi nell’orario 8.00-17.00. Al fine di consentire all’Amministrazione l’invio di segnalazioni di guasto, l'Impresa dovrà rendere disponibile un servizio di ”Help Desk”, di cui al successivo Paragrafo 5.3.
Al termine di ogni intervento di assistenza tecnica l'Impresa dovrà redigere e consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto la “Scheda Consuntivo Intervento”, recante la descrizione dell’attività svolta nella quale si intendono inclusi sia le parti di ricambio che i materiali di ausilio all’attività del tecnico.
In tale documento dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni quali:
− identificativo richiesta intervento;
− identificativo sito oggetto della segnalazione;
− data e ora di inizio e di fine intervento;
− descrizione dell’intervento;
− esito dell’intervento (positivo- ripristino della piena funzionalità, ripristino parziale, negativo – mancato ripristino);
− marca e modello e numero seriale dell’/degli apparato/i fornito/i (se applicabile);
− marca, modello e numero seriale dell’/degli apparato/i sostituito/i (se applicabile);
− eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.
− nominativo e firma del tecnico incaricato.
La "Scheda di Consuntivo Intervento", compilata in ogni sua parte e firmata dall'Impresa, dovrà essere consegnata al Direttore dell'esecuzione del contratto, che dovrà verificare che gli apparati forniti in opera per l’esecuzione di interventi correttivi soddisfino i requisiti minimali.
In caso di esito negativo di detta verifica, il Direttore dell'esecuzione del contratto ne comunicherà l’esito all'Impresa ed entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni da tale comunicazione, quest’ultima dovrà proporre un apparato alternativo che rispetti i requisiti minimali.
L'Impresa si impegna alla consegna delle parti di ricambio e gli interventi per il ripristino delle funzionalità dovranno essere di tipo “on-site”, con risoluzione della problematica secondo i "livelli di servizio" definiti al successivo Paragrafo 5.2.2.
Il servizio richiesto include tutti gli oneri della manodopera, le spese di viaggio nonché le spese per la riparazione/sostituzione delle componenti guaste o difettose.
La Scheda di intervento verrà consegnata all’Amministrazione in originale.
Tutti gli interventi di assistenza specialistica dovranno essere effettuati da personale tecnico specializzato di provata esperienza sulle apparecchiature di cui trattasi.
L'Impresa deve garantire la disponibilità, la fornitura e la sostituzione di tutte le parti di ricambio per tutta la durata del servizio di assistenza, al fine di garantire il continuo e perfetto funzionamento di tutte le apparecchiature.
Nel caso in cui sia necessario un intervento assistenza specialistica di particolare impatto sulla funzionalità di uno o più apparati o componenti del "sistema", con grave disservizio per gli utilizzatori, l’Amministrazione si può riservare di richiedere l’esecuzione di tali interventi nella fascia oraria [00:00; 06:00 GMT+1], senza ulteriori oneri economici.
Il servizio di assistenza evolutiva prevede anche l’obbligo per l'Impresa di garantire il costante aggiornamento delle componenti "software/firmware" dei "sistemi" forniti all’ultima "release" disponibile sul mercato.
L'Impresa si impegna a monitorare costantemente il rilascio di aggiornamenti (o correzioni di eventuali bug) del "software/firmware" dei "sistemi" oggetto del contratto e dovrà provvedere al "deployment on-site" del nuovo "software/firmware" sui "sistemi" interessati.
Inoltre, deve garantire la fornitura di "patch" e aggiornamenti "software" durante il periodo di copertura del contratto, con l’obbligo di informare l’Amministrazione sulla disponibilità entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal loro rilascio.
L'Impresa si impegna a garantire l’aggiornamento del "software" ed il rilascio delle "patch" per
l’eliminazione di malfunzionamenti noti sulla soluzione tecnologica, oggetto di fornitura. A tale scopo, l'Impresa dovrà:
• fornire, qualora venga stabilito il passaggio ad una nuova "release" per l’introduzione di nuove funzionalità o per la risoluzione di "bug software", indicazioni in merito alla nuova "release" da utilizzare;
• garantire l’"upgrade software" programmato su richiesta dell’Amministrazione.
Nell’ambito delle attività di assistenza specialistica rientrano tutti gli oneri conseguenti allo smaltimento, trasporto e conferimento al punto di raccolta autorizzato di eventuali materiali di risulta connessi con le attività stesse nel rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti speciali.
Si precisa che non sono compresi nel servizio di assistenza la riparazione dei guasti, il tempo di riparazione o la sostituzione delle parti determinate da:
• calamità, compresi tra l’altro incendi, inondazioni, acqua, vento e fulmini;
• cattivo uso delle apparecchiature e atti di vandalismo e furto;
• modifiche hardware delle apparecchiature non eseguite dall’Impresa.
Tutte le attività svolte dell'Impresa devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme vigenti in campo di segretezza e confidenzialità dei dati aziendali.
5.2.1.1 Garanzia
Per tutte le apparecchiature, oggetto di fornitura, e su tutta la piattaforma predisposta (“videowall”, “LED wall”, “monitor”, sistemi di sostegno, moduli “OPS”, postazioni, tavolo “touch”, etc) l'Impresa dovrà garantire, a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale/funzionale e per tutta la durata di 5 (cinque) anni, un servizio di garanzia, di seguito specificato:
• Garanzia per 5 anni sui "sistemi videowall" e "LED wall" in fornitura (monitor 55”, monitor stand alone 98”, LED wall, moduli OPS, totem multimediale, ...);
• Garanzia per 5 anni per i "monitor" (24” e 34”) associati alle "postazioni";
• Garanzia per 5 anni per le "postazioni operatore" e "postazione regia";
• Garanzia per 5 anni per il "tavolo touch".
In fase esecutiva, l’Impresa dovrà dare evidenza della validità della garanzia per 5 anni o dell’eventuale estensione della stessa, anche in merito all’utilizzo dei “monitor” in "modalità 24/7", mettendo a disposizione dell’Amministrazione i relativi estremi contrattuali (o codice numerico del servizio di supporto) validi per la durata richiesta.
Il mancato rispetto delle previsioni indicate nel presente Paragrafo comporteranno l’applicazione di
specifiche penalità di cui al successivo articolo 10.
5.2.1.2 Assistenza evolutiva “NEC Hiperwall”
A fronte di un malfunzionamento della componente "software NEC Hiperwall", che venga a causare l'indisponibilità totale o parziale del "sistema" o la mancata gestione dei dispositivi in fornitura e dei contenuti multimediali, l'Impresa dovrà intervenire "on-site" presso la Questura di Roma, al fine di ripristinare i servizi.
Tali interventi di ripristino dovranno essere eseguiti nel rispetto delle tempistiche riportate nel successivo Paragrafo 5.2.2.
Laddove l'Impresa rilevi che il guasto/anomalia sia dovuto ad un bug del "software" ovvero sia necessario il supporto della casa madre, la stessa dovrà provvedere ad aprire una segnalazione di anomalia nei confronti del produttore.
Al fine di garantire il servizio di assistenza richiesto su tali componenti di cui al presente Paragrafo, l'Impresa dovrà acquisire dal produttore i pacchetti di assistenza "Hiperwall Maintenance" relative alle "componenti software" in fornitura, a copertura della garanzia e supporto per 5 anni.
In fase esecutiva, l'Impresa dovrà dare evidenza dell’acquisizione di detti pacchetti e mettere a disposizione dell’Amministrazione i relativi estremi contrattuali (o codice numerico del servizio di supporto) validi per la durata di 5 anni.
La figura professionale impiegata per il servizio di assistenza evolutiva deve essere in possesso di “Certificazione sistemista Hiperwall”, come riportato nel precedente Paragrafo 4.bis.5 del precedente atto negoziale.
Il mancato rispetto delle previsioni indicate nel presente Paragrafo comporteranno l’applicazione di
specifiche penalità di cui al successivo articolo 10.
5.2.2 Classificazione dei guasti e livelli di servizio assistenza evolutiva
I guasti “hardware” e/o “software” riguardanti le componenti tecnologiche in fornitura possono essere classificati secondo le definizioni di seguito riportate.
Guasto Gravità 1: qualsiasi tipo di guasto “hardware” e/o anomalia “software” relativa al funzionamento degli apparati e dei “software”, che comporti l’interruzione del servizio di tutto il "sistema" o di una o più funzioni essenziali alla fruizione del "sistema" o la continua instabilità delle funzionalità tale da comprometterne l’utilizzo efficace (di tutto il sistema o di una o più funzioni essenziali alla fruizione del servizio).
Rientrano in tale classificazione tutti i guasti che si riferiscono alle seguenti anomalie:
• Guasti per cui l’intero “hardware” e/o “software” è indisponibile agli utenti e/o gravemente degradato e/o è impossibile far funzionare i "sistemi" o la "piattaforma tecnologica";
• Guasti in cui le funzioni critiche dell’”hardware” e/o del “software” sono indisponibili agli utenti e/o gravemente degradate e/o il "sistema" è instabile con interruzione periodica e/o le applicazioni “mission critical” registrano interruzioni sostanziali dello stesso.
In tale novero, rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i malfunzionamenti della piattaforma “Software” di gestione, i guasti dell’intero “videowall” o “LED wall”, i malfunzionamenti della “suite” per cui non è possibile la gestione dei “videowall” e dei contenuti e informazioni visualizzati sui “PC”, i guasti della "postazione regia".
Guasto Gravità 2: qualsiasi tipo di guasto “hardware” e/o anomalia “software” relativa al funzionamento degli "apparati" o dei "sistemi software" che non comporti la totale interruzione del servizio e che non degradino le prestazioni e il corretto funzionamento degli apparati.
Tale tipologia di guasto impedisce l’uso di funzionalità non essenziali o critiche del "sistema" in condizioni per cui non si ha un effetto penalizzante sull’operatività degli utenti.
In tale novero, rientrano, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i guasti su un “PC” operatore, i guasti su un “monitor” della "postazione operatore" o su un “monitor” del sistema “videowall” nella "Sala Pronto Intervento", i guasti su una “pixel card”, etc.
A seguito dell’apertura del “ticket”, dovrà essere attivato l’intervento “on-site” entro il termine di 8 (otto) ore dalla chiamata in giorni lavorativi, garantendosi la sostituzione delle "componenti" o "apparati" guasti ed il ripristino delle funzionalità e delle "performance" sulla base dei seguenti livelli di servizio:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA per i tempi di ripristino | PERIODO DI OSSERVAZIONE |
Assistenza correttiva ed evolutiva (guasti gravità 1 )Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | N.B.D. | Trimestrale |
Assistenza correttiva ed evolutiva (guasti gravità 2)Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | N.B.D. + 8 ore solari | Trimestrale |
Il mancato rispetto dei livelli di servizio comporterà l'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 10.
5.3 – "HELP DESK" e "TROUBLE TICKET"
Sempre a decorrere dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale/funzionale e per tutta la vigenza contrattuale (36 mesi), l’Impresa dovrà mettere a disposizione dell’Amministrazione un servizio di “Help Desk”, dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 17.00, per la ricezione delle segnalazioni d'intervento.
Il servizio dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
• provvedere alla raccolta e registrazione delle richieste di assistenza hardware e software;
• attivare la struttura di assistenza sistemistica fornendo le specifiche per la risoluzione dei
problemi non risolvibili nell’ambito di questo servizio;
• controllare i processi di risoluzione attivati e verificarne gli esiti;
• informare il Direttore dell'esecuzione del contratto sullo stato dell’intervento;
• chiudere tutti gli interventi;
• elaborare ed analizzare le statistiche sugli interventi.
L’”Help Desk” potrà essere contattato sia telefonicamente (nr. verde gratuito per il chiamante) che con posta elettronica certificata.
Ogni comunicazione da parte dell’Impresa e dell’Amministrazione avvenuta nell’ambito dell’utilizzo del servizio in parola che abbia rilevanza ai fini della verifica del rispetto dei "livelli di servizio", di cui al successivo Paragrafo 5.3.2, deve essere anche formalizzata tramite "email".
I termini di erogazione del servizio di assistenza decorreranno dall’ora di registrazione della richiesta di intervento riportata nella “email” inviata all’Amministrazione a seguito della segnalazione effettuata. Per tutte le segnalazioni ricevute dovrà essere inviata una “e-mail” di notifica al Direttore dell’esecuzione del contratto e nella comunicazione dovranno essere contenuti i dati sopra riportati, disponibili all’atto dell’apertura del guasto.
Analoga comunicazione dovrà essere inviata all’atto della chiusura dell’intervento con i dati aggiornati
e integrati delle parti mancanti.
Tutte le richieste di intervento, sia segnalate telefonicamente che a mezzo e-mail, dovranno essere tracciate all’interno di un “sistema di gestione dei ticket (TTS)”, con l’indicazione di almeno i seguenti dati:
• identificativo unico del "Trouble Ticket";
• identificativo dell’apparato e della sede in cui si è verificato il guasto;
• natura del problema;
• disservizio segnalato;
• canale di comunicazione adottato per la segnalazione del guasto (PEC, segnalazione telefonica);
• orario di apertura del "Trouble Ticket";
• data e ora del ripristino del servizio;
• indicazione del livello di servizio erogato;
• eventuali motivi ostativi alla risoluzione del guasto;
• apparati sostitutivi (nr. seriale).
I tempi di intervento e ripristino definiti nel precedente Paragrafo 5.2.2. decorreranno a partire
dall’orario di apertura del "Trouble Ticket" che corrisponderà:
1. all’orario di ricezione, da parte dell'Impresa, della PEC inviata dall’Amministrazione per la
segnalazione del guasto;
2. all’orario di segnalazione telefonica qualora il guasto venga segnalato tramite questo canale. Per tutte le segnalazioni ricevute dovrà essere inviata una e-mail di notifica al Direttore dell’esecuzione del contratto, contenente i dati sopra riportati, disponibili all’atto dell’apertura del guasto.
Analoga comunicazione dovrà essere inviata all’atto della chiusura dell’intervento con i dati aggiornati
e integrati di quelli inizialmente mancanti.
Anche le richieste di intervento in reperibilità, di cui al successivo Paragrafo 5.4, dovranno essere riportate nel sistema di “TTS”, nel primo giorno lavorativo successivo all’apertura del guasto.
Il sistema “TTS” dovrà essere raggiungibile via “Internet” in modo che gli utenti dell’Amministrazione
possano verificare lo stato di avanzamento della risoluzione di ciascun “ticket”.
5.3.1 – Livelli di servizio "help desk"
L’”Help desk”” potrà essere contattato sia telefonicamente che con posta elettronica (numero/i Verde
gratuito/i per il chiamante ovvero numero/i telefonico/i di rete fissa).
L’Impresa dovrà garantire, per l’intera durata contrattuale, i seguenti livelli minimi di servizio:
1. Risposta entro 30” per il 80% delle chiamate ricevute;
2. Risposta entro 60” per il 20% delle chiamate ricevute.
Verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore.
In caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata.
3. Percentuale di chiamate perdute non superiore al 5%.
Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” sopra riportati comporterà l’applicazione di specifiche
penalità di cui al successivo articolo 10.
5.4 – Reperibilità
A decorrere data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica inventariale/funzionale e per tutta la vigenza contrattuale (36 mesi) di cui al precedente Paragrafo
4.bis.8, e per tutta la durata contrattuale (36 mesi), l’Impresa dovrà erogare un servizio di reperibilità relativamente ai servizi di assistenza evolutiva anche al di fuori degli orari in cui è attivo il servizio di “help desk”, al fine della risoluzione degli interventi di assistenza urgenti.
Ai fini dell’esecuzione di interventi di assistenza urgenti anche al di fuori degli orari in cui è attivo il servizio di “help Desk”, l'Impresa dovrà garantire la reperibilità di proprio personale tecnico nelle seguenti giornate ed orari: sabato, domenica e festivi dalle 08.00 alle 17.00.
L’Impresa dovrà comunicare mensilmente al Direttore dell'esecuzione del contratto i nominativi dei tecnici reperibili nel mese di riferimento con i relativi recapiti telefonici.
Gli interventi di assistenza correttiva richiesti in regime di reperibilità dovranno essere eseguiti con le stesse modalità di cui al precedente Paragrafo 5.2.1, per cui l'Impresa dovrà far sì che il personale reperibile abbia sempre a propria disposizione tutto quanto necessario a ripristinare i guasti segnalati. Il personale dell’Impresa incaricato, durante il periodo di reperibilità, deve mettersi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio; in caso di indisponibilità, per malattia o grave impedimento insorto durante il normale orario di lavoro, ne va data immediata segnalazione al “Responsabile Generale di Progetto” dell’Impresa, che disporrà per la sostituzione dello stesso e provvederà, altresì, a notiziare il Direttore dell’Esecuzione contrattuale.
Anche le richieste di interventi in reperibilità dovranno essere riportate nel “sistema TTS”, di cui al
precedente Paragrafo 5.3., nel primo giorno lavorativo successivo all’apertura del guasto.
La mancata ricezione delle chiamate, imputabili all’Impresa, indicate al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
5.5 - Supporto tecnico a chiamata
Nel corso della vigenza contrattuale, l’Impresa dovrà erogare nr. 50 (cinquanta) giornate di supporto tecnico sistemistico, anche in giornate prefestive e festive (per es. in occasione di eventi sportivi, grandi eventi, etc), per l’esecuzione di varie tipologie di attività inerenti, a titolo indicativo, “tuning” delle configurazioni, supporto specialistico per la piattaforma “NEC Hiperwall”, supporto tecnico per la gestione dei “videowall” e “LED wall”, etc.
Il personale incaricato dall’Impresa ad erogare il supporto dovrà avere competenze nella configurazione e gestione della soluzione “software” ed “hardware” prevista in fornitura.
In particolare, tale personale dovrà essere in possesso di “Certificazione sistemistica Hiperwall”,
come indicato nel precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, del presente atto negoziale.
Le suddette giornate saranno remunerate a consuntivo, sulla base dell’effettiva richiesta di erogazione da parte dell’Amministrazione, ciò significando che laddove l’Amministrazione non ne richieda l’erogazione durante tutta la durata contrattuale nessun corrispettivo sarà dovuto all’Impresa, ovvero sarà riconosciuto l’importo relativo alle sole giornate effettivamente erogate.
L’Amministrazione, nella persona del Direttore dell’esecuzione del contratto., chiederà all’Impresa di erogare le giornate di supporto (singolarmente o a gruppi) con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, rispetto alla data di esecuzione delle attività.
L’Impresa dovrà garantire la presenza delle figure professionali necessarie per l’esecuzione delle attività
di cui trattasi negli orari e nelle giornate che saranno concordate con l’Amministrazione.
Il mancato rispetto delle previsioni indicate al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di
specifiche penalità previste al successivo articolo 10.
5.6 - Formazione
L’Impresa dovrà erogare un servizio di training-on-the-job di nr 4 (quattr) giornate, rivolto al personale tecnico dell’Amministrazione, al fine di fornire una adeguata conoscenza delle nuove tecnologie offerte, tale da consentire la gestione delle apparecchiature e dei prodotti “software” previsti nell’ambito della fornitura.
La formazione dovrà essere volta all’approfondimento dei temi riguardanti l’utilizzo e la gestione dei nuovi prodotti oggetto di fornitura comprendendo le caratteristiche e le funzionalità salienti, con particolare riferimento alle configurazioni “software” adottate.
Inoltre, dovrà comprendere le comuni problematiche riscontrabili nell’implementazione della tecnologia nell’ambiente applicativo dell’Amministrazione.
La formazione dovrà garantire agli utenti la completa padronanza del sistema “Hiperwall” ed il
corretto utilizzo del servizio offerto dall’applicativo.
La formazione dovrà avere luogo in Roma, presso locali, nelle fasce orarie 08.00-14.00/15.00-18.00
secondo un calendario da concordare con l’Amministrazione.
Tale servizio dovrà essere tenuto da personale qualificato sui sistemi offerti dall’Impresa.
In merito alle attività di formazione, la figura professionale deve essere in possesso della “Certificazione sistemista NEC Hiperwall”, come indicato nel Paragrafo 4.bis.5 del precedente articolo 4.bis, per almeno 2 (due) delle giornate di formazione.
Il completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione sarà certificato mediante apposita relazione sulla formazione svolta, comprendente un questionario che indichi il livello di gradimento del corso da parte dei discenti, redatto a cura dell’Impresa di concerto con l’Amministrazione.
L’Impresa al termine di ogni sessione rilascerà ai partecipanti un attestato di partecipazione. L’insufficiente e/o non adeguato gradimento da parte dei discenti, da verificarsi secondo le risultanze dei questionari predetti, sarà considerata alla stregua di una mancata erogazione della sessione formativa stessa.
L’erogazione dei moduli formativi sarà concordata dal Direttore dell’esecuzione contrattuale e/o eventualmente un suo referente e il Responsabile del progetto dell’Impresa.
Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel presente Paragrafo in termini di tempo e contenuti,
comporterà l’applicazione di specifiche penalità di cui al successivo articolo 10.
Articolo 6
(Scioperi e cause di forza maggiore)
Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall’Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.
I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell’azienda.
Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.
Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l’Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell’Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l’Impresa non
intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il Responsabile del
Procedimento dà avviso all’ANAC.
La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l’adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell’esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.
Qualora l’Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
L’Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un’esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l’ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell’esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento. Inoltre, in aderenza alle previsioni di cui all’articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del D. L. nr. 6 del 2020 e dall’articolo 1 del D.L. nr. 19/2020, nonché dei relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche se parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore ai sensi dell’articolo 107, comma 4, del D. Lgs.vo nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e, qualora impedisce di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile all’esecuzione ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.
Non si applicano gli obblighi di comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione e le sanzioni previste dal termine di quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 107 del decreto legislativo nr. 50/2016 e ss.mm.ii.
Articolo 7
(Adempimenti antimafia e subappalto)
La stipula del presente atto viene eseguita sotto l’osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012 e dal decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.
E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, alla luce delle indicazioni di cui alle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.
L’Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, cosi fissando il limite del 40% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali.
La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.
L’Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell’Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente, l’Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..
Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l’approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.
Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.
L’affidatario comunica alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del subcontraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
L’Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell’Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell’esecuzione del contratto.
Articolo 8 (Modifiche e varianti tecniche)
Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall’articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di entrambe le
condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.
Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l’Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.
Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.
Quanto sopra sarà fatto constatare:
a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.
Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:
a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.
Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.
Articolo 9
(Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e/o funzionale)
Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d’oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che la Commissione all’uopo nominata pronunci decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica inventariale e/o funzionale, l’Impresa potrà, alternativamente:
• riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione – le realizzazioni/beni già sottoposte alla
verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
• sottoporre - entro il medesimo termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo PEC, della decisione di rifiuto da parte della Commissione - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti xxxx, xxxxx
00 (xxxxxx) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica funzionale.
Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’articolo 4 del presente contratto.
In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione, l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore considerato congruo dall’Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.
Nell’ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica inventariale e/o funzionale, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l’incameramento dell’intero deposito cauzionale nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.
Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione resteranno a carico dell’Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all’Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.
Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno.
Articolo 10
(Penalità - Termine essenziale)
10.1 – “Kick off meeting”
I ritardi maturati nell’effettuazione/organizzazione del “Kick off meeting”, addebitabili all’Impresa, di cui al precedente articolo 4 bis, Paragrafo 4.bis.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
10.2 – Progetto tecnico
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione ed eventuale aggiornamento del “Progetto tecnico”, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,1 per mille del valore netto del contratto.
10.3 – Cablaggio, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio
I ritardi maturati nelle tutte le operazioni previste al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,1 per mille del valore netto del contratto.
10.4 - Sistema software di gestione” Nec Hiperwall”
I ritardi maturati nelle operazioni di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,1 per mille del valore netto del contratto.
10.5 – Dimensionamento e figure professionali
I ritardi maturati rispetto i termini e le previsioni contenute nel precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
10.6 – Approntamento alla verifica inventariale e funzionale – "Piano dei test"
I ritardi maturati nelle operazioni di predisposizione della comunicazione di “approntamento alla verifica inventariale e funzionale”, di cui al comma 1 dell’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, e di predisposizione del "Piano dei Test", di cui al comma 1 dell'articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.7, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo.
10.7 – Servizio assistenza programmata
Il mancato e/o ritardato rispetto dei termini previsti per i cicli di visite periodiche volte a garantire la “performance”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.1, comporterà, l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo in relazione ai termini di avvio e fine all’uopo concordati.
10.8 - Servizio assistenza evolutiva “NEC Hiperwall”, reperibilità e garanzia 10.8.1 - Assistenza evolutiva “ NEC Hiperwall” anche in regime di reperibilità
Il mancato rispetto dei "Livelli di servizio", di cui al Paragrafo 5.2.2 del precedente articolo 5,
richiedenti anche la specifica certificazione “NEC Hiperwall”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo
5.2.1.2, nonchè riferiti alle attività da espletarsi in regime di reperibilità, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.4, comporterà, l’applicazione, delle seguenti penali:
INDICATORE DEL SERVIZIO | VALORI DI SOGLIA | PERIODO DI OSSERVAZI ONE | PENALE |
Assistenza correttiva (guasti gravità 1)- Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | - N.B.D. | Trimestrale | 0,04 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo 0,02 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo |
Assistenza correttiva (guasti gravità 2)- Tempo di risoluzione del guasto/anomalia | - N.B.D. + 8 ore solari | Trimestrale | 0,03 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo |
Si precisa che le tempistiche per la risoluzione dei guasti/anomalie in orario normale decorreranno:
⮚ per i guasti segnalati all’”Help Desk” nella fascia oraria lavorativa (dal lunedì al venerdì dalle
08.00 alle 17.00), il calcolo dei livelli di servizio decorrerà dal momento stesso della segnalazione, riportato nella e-mail inviata da “IBM Tivoli”, per i guasti segnalati in maniera automatica, oppure nella e-mail generata dal sistema “TTS” per i guasti segnalati telefonicamente all’”Help Desk”.
⮚ per i guasti segnalati al di fuori della fascia oraria lavorativa, il calcolo dei livelli di servizio decorrerà dalle ore 08.00 del primo giorno lavorativo utile, salvo che per la risoluzione di guasti per i quali venga attivato il servizio di reperibilità.
In quest’ultimo caso l’applicazione dei livelli di cui alla relativa Tabella decorrerà dall’istante di
attivazione del servizio.
Nello specifico, l’indisponibilità o la ritardata risposta del referente incaricato comporterà l’applicazione di una specifica penalità da calcolarsi per ogni frazione di ora (15 min), oltre la prima ora dalla chiamata iniziale, per un ammontare pari allo 0,02 per mille del valore netto del contratto.
10.8.2 – Garanzia
La mancata attivazione dei richiesti “pacchetti di garanzia” quinquennali inerenti le apparecchiature, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.2.1.1, comporterà, l’applicazione delle medesime penalità di cui al precedente Paragrafo 10.8, Sottoparagrafo 10.8.1..
10.9 – Help desk
Il mancato rispetto dei "livelli di servizio", di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.3.1, comporterà
l’applicazione delle seguenti penali:
Valori di Soglia | Penali | ||
Causale | Importi | ||
Tempo Max Attesa | 30 secondi nel 80% dei casi 60 secondi nel 20% dei casi | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
Chiamate Entranti perdute | Max 5% | Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia | 1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione |
10.10 – Supporto tecnico a chiamata
La mancata e/o ritardata presentazione, entro la data e/o l’orario previsto per l’intervento di supporto tecnico concordato con l’Amministrazione di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.5, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto, per ogni giorno di ritardo e, in misura oraria, lo 0,02 per mille dell’importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo.
10.11 - Formazione e “training-on-the-job”
Di seguito gli “indicatori di qualità” rispetto al grado di soddisfacimento degli utenti delle sessioni
formative d cui al Precedente articolo 5, Paragrafo 5.8, e relative penalità:
Caratteristica | Efficienza | Sottocaratteristica | nessuna |
Aspetto da valutare | Gradimento/efficacia della sessione di Formazione |
Unità di misura | Media | Fonte dati | questionario |
Periodo di riferimento | Una tantum | Frequenza di misurazione | Una tantum |
Dati da rilevare | Cinque livelli di valutazione (ottimo, buono, sufficiente, scarso, insufficiente) che trovano corrispondenza in altrettanti livelli numerici: Ottimo=10 – Buono=8 – Sufficiente=6 – Scarso=4 – Insufficiente=2 | ||
Regole di campionamento | Nessuna | ||
Formula | FOR è la media aritmetica delle valutazioni espresse dai discenti. | ||
Regole di arrotondamento | Nessuna | ||
Valore di soglia | FOR >= 6 | ||
Azioni contrattuali | Il mancato rispetto del valore di soglia comporterà la ripetizione della sessione formativa ovvero la mancata corresponsione dell’importo del corso formativo. | ||
Eccezioni | Nessuna |
10.12 – Termine essenziale
In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare
complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale. Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi termine essenziale ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.
Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell'importo contrattuale, l’Amministrazione, previa diffida ad eseguire l’attività entro il termine ultimo di 30 (trenta) giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed
all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell’ulteriore risarcimento per i danni causati dall’ inadempimento del contratto.
L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.
Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all'Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.
Articolo 11
(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)
11.1 - Fornitura “Apparati” e “pacchetti di assistenza” (Importo complessivo pari ad € , IVA al 22 % esclusa)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica inventariale/funzionale positiva, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica funzionale positivanventariale/funzionale positiva, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.
11. 2 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a canone (36 mesi) (Importo complessivo pari ad € , IVA al 22 % esclusa)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di n. 9 (nove) canoni dell’importo di € , , IVA al
22% esclusa, di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi quadrimestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all’acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’Esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
11.3 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a giornata (Importo complessivo pari ad €
, IVA al 22 % esclusa)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi semestralmente successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
11.4 - Servizi per i quali è prevista la rendicontazione a consuntivo (Importo complessivo pari
ad € , IVA al 22 % esclusa)
Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l’Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di
ricevimento della fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell’esecuzione del contratto, nell’ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell’articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..
Le predette fatture, recanti obbligatoriamente il numero di codice CIG 8691566B27, CUP F83H20000490006 (per il Progetto 80.5.1 “Fondo Sicurezza Interna 2014 -2020 – ISF1 – Police
– OS5 – ON1) e/o CUP F83D20000040001 ( per il Progetto “NUVAL 3”, denominato “COIPS
- Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato”), dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL’INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico- Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con codice IPA: U64LLU
La/e fattura/e, per la sola quota parte di Euro 400.819,67, IVA esclusa, dovrà/vranno, altresì, necessariamente riportare anche la seguente dicitura: “Le spese relative alla presente fattura saranno liquidate nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale, sulla base del tasso di cofinanziamento del “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020”.
Al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore e gravanti, per la sola quota parte di € 400.819,67, IVA esclusa, nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato “Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la meta-datazione dei flussi video integrati per la città di Roma Capitale”, ammesso a finanziamento nell’ambito del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 – ISF 1 – Police – Obiettivo Speciale 5 – Obiettivo Nazionale 1, si provvederà tramite le risorse nazionali e comunitarie erogate dall'Autorità Responsabile a favore del Beneficiario e disponibili sul Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze ex
Legge n. 183/1987, subordinatamente all'esito positivo dei controlli effettuati dai competenti Uffici della Segreteria Tecnica Amministrativa dei "Fondi Europei e Programmi Operativi Nazionali”, nella misura di un 50% quale quota comunitaria e di un 50% a titolo di cofinanziamento nazionale.
Il pagamento delle spese andrà a valere sulle risorse del “Fondo Sicurezza Interna 2014-2020 - ISF1
– Police - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo Nazionale 1”, previo esito positivo dei controlli da parte dei competenti Uffici dell’Autorità Responsabile sulla procedura di gara e degli Organismi deputati al controllo di legittimità sulla procedura ed atti di gara, ivi compreso il rispetto dell'articolo 3 della Legge
n. 136/2010, in anticipazione secondo le seguenti modalità:
• prefinanziamento pari al 50% del budget previsionale ammesso al finanziamento.
• le ulteriori tranche di trasferimento dei fondi verranno erogate a seguito della rendicontazione di almeno il 75% dell’importo ricevuto a titolo di prefinanziamento e, se del caso, di tranche di trasferimento. Le somme saranno liquidate a seguito di esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa, secondo il seguente piano:
i. I° tranche di trasferimento pari al 40% dell’importo del progetto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate e di eventuali economie maturate, corrisposto al Beneficiario, a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa;
ii. saldo pari al 10% dell’importo del progetto, al netto di eventuali rettifiche finanziarie applicate, che verrà corrisposto al Beneficiario, a seguito dell’esito positivo dei controlli di competenza della Segreteria Tecnica Amministrativa.
L’Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle spese a causa della eventuale temporanea mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi sul capitolo di spesa indicato;
Ai sensi dell’Art. 5, comma 7, del Reg. (UE) n. 514/2014 “La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici”.
La restante quota parte pari ad € 1.389.180,33, oltre IVA, graverà sui fondi ordinari del capitolo di bilancio 7456/13, nell’ambito del Progetto “NUVAL 3”, denominato “COIPS - Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato”.
In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019,
l’adozione di un “nuovo concetto di impegno” della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l’esigibilità dell’importo contrattualizzato, imputabile sul capitolo di bilancio 7456/13, nell'ambito del Progetto “NUVAL 3”, denominato “COIPS - Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato”, avrà le seguenti scadenze (esigibilità):
⮚ € , IVA compresa – anno 2021;
⮚ € , IVA compresa – anno 2022;
⮚ € , IVA compresa – anno 2023;
⮚ € , IVA compresa – anno 2024;
In ogni caso la stazione appaltante sull’importo netto progressivo delle prestazioni potrà operare una ritenuta dello 0,50 %, e le stesse somme possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
CODICE CIG 8691566B27 CONTO CORRENTE DEDICATO:
CUP F83H20000490006 CUP F83D20000040001
GENERALITA’ DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:
CODICE FISCALE AZIENDA:
11.5 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Impresa si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Impresa, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Impresa, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla soprarichiamata Legge.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11, ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Nell’eventualità in cui trattasi di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la mandataria si impegna, sin da ora, a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari, che dovranno, tra l’altro, essere espressamente previste anche nel contratto di Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra le parti stipulato.
L’Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.
Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano “ope legis” e/o per fatto previsto negli atti legali dell’Impresa, quando anche pubblicate nei modi di legge, l’Impresa s’impegna a darne tempestiva comunicazione all’Amministrazione stipulante.
Ove si ometta la predetta comunicazione, l’Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.
Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall’Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.
Articolo 12
(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)
A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l’Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo
n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € , pari al , % dell’importo contrattuale, da effettuare alternativamente mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria a scelta dell’aggiudicatario può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 107, comma 3, del D. Lgs.vo 1 settembre 1993, n. 385.
La garanzia dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R.
n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.
In alternativa, la sottoscrizione della garanzia potrà essere corredata da autentica notarile ai sensi
dell’articolo 2703 del Codice Civile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione interrogando direttamente gli istituti di credito/assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1944 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Qualora l’ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.
L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell’appalto.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La garanzia definitiva non dovrà contenere una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.
La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per l’atto negoziale discendente dalla gara d’appalto avente ad oggetto la fornitura di sistemi "Videowall e Led Wall", monitor "stand alone" e "Totem Multimediali", postazioni di "regia" e "postazioni operatore", "tavolo multitouch" e sistema "software centrale " di gestione e controllo , con connessi servizi di progettazione, cablaggio, consegna, installazione, configurazione, messa in esercizio, formazione, reperibilità, supporto tecnico e garanzia, nonché assistenza evolutiva ed "help desk" per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”, nell'ambito del Progetto 80.5.1, denominato "Potenziamento del sistema di videosorveglianza e realizzazione di un sistema per analisi intelligente e la metadatazione dei flussi video integrati per la Citta' di Roma Capitale", a valere sul "Fondo Sicurezza Interna 2014-2020-ISF1-POLICE-OS5- ON1", e nell'ambito del progetto "NUVAL 3", denominato "COIPS – Centrali Operative Integrate della Polizia di Stato ".
Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
Articolo 13 (Vizi)
L’Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell’articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all’uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all’offerta.
I beni dovranno essere garantiti dall’Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all’Ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.
Pertanto, l’Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale
periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.
Articolo 14
(Clausola dell’Amministrazione più favorita)
L’Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell’applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.
Articolo 15
(Xxxxxxxx e diritti d’autore)
L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine “prodotti”, o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d’autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l’Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l’Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.
Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un’azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d’autore, l’Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all’Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d’autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.
In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione:
⮚ se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;
⮚ se trattasi di prodotti “software” o di materiale su licenza, l'importo pagato dall' Amministrazione per il loro acquisto.
L’Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l’Amministrazione basata su:
⮚ combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall’Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall’Impresa;
⮚ modifiche effettuate dall’Amministrazione di un prodotto fornito dall’Impresa;
⮚ violazione in Italia di brevetti e diritti d’autore causata da un prodotto non fornito dall’Impresa
anche se da essa distribuito.
Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell’Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d' autore.
Articolo 16
(Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)
L’Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.
In particolare, l’Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l’esecuzione della commessa formante l’oggetto dell’appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell’offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.
I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
Inoltre, l’Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell’ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).
L’Impresa appaltatrice risponde dell’osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell’articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l’appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l’appaltatore/subappaltatore.
In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del D.L 50/2016, l’Amministrazione, previa comunicazione all’Impresa delle inadempienze denunciate dall’Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l’emissione dei mandati di pagamento per l’ammontare che sarà indicato dall’Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definita.
Per detta sospensione, l’Impresa non può opporre eccezioni all’Amministrazione appaltante né
pretendere da essa risarcimenti di danni.
La sospensione dei pagamenti non incide sull’obbligo dell’Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l’Impresa non potrà considerare tale comportamento dell’Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l’Impresa stessa.
L’Impresa si impegna, comunque, a manlevare l’Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.
Articolo 17
(Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali)
L’Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 10.8.2018, n. 101, recante il “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, che ha recepito il Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.
In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l’adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l’Impresa è designata “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.
Il “Responsabile del trattamento” dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall’Amministrazione, in qualità di “Titolare del trattamento”, riportati nell’Allegato 9 al capitolato d’oneri (Atto di nomina quale “Responsabile del trattamento dei dati personali”), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il “Titolare del trattamento” dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
L’Impresa è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate e, pertanto, eventuali trattamenti, comunicazioni e cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto medesimo dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal “Titolare del trattamento”.
Inoltre, il personale dell’Impresa che, nell’ambito delle attività oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall’Amministrazione, indicati quali “elementi classificati riservati”, dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell’Amministrazione stessa.
È fatto divieto al personale dell’Impresa ed a quello dell’Amministrazione di divulgare i dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente contratto, anche nell’eventualità di suo scioglimento per qualsiasi ragione.
Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini.
Ove l’Impresa intenda diffondere:
a) informazioni riguardanti dati tecnici sull’oggetto del contratto, che non siano stati precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;
b) immagini riguardanti l’oggetto del contratto prima che lo stesso sia stato consegnato all’Amministrazione ed impiegato nei servizi d’istituto,
dovrà rivolgere apposita istanza all’Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all’Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio
Logistico della Direzione Centrale dei Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati per conoscenza gli Uffici interessati.
L’Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l’attività in corso.
Il personale impiegato dall’Impresa dovrà essere di gradimento dell’Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate, nell’esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall’Amministrazione.
I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso di subappalto).
Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell’Impresa e/o degli eventuali subappaltatori, di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dal presente articolo e nell’ “Allegato Privacy”, al Paragrafo 2d), Punto 7, ed al Paragrafo V, Punto 3, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente il contratto ed escutere la garanzia definitiva, previa diffida ad adempiere entro un termine inderogabile di 15 giorni2, fermo restando che l’Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione e/o a terzi.
Articolo 18
(Decadenza e diritti dell’assuntore)
L’Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un’apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.
Articolo 19
(Recesso dell'Amministrazione)
Ai sensi dell’art. 109 del Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell’Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell’importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.
Il decimo dell’importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.
In ossequio al disposto di cui all’art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l’Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni (quindici) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.
Articolo 20 (Controversie contrattuali)
Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.
Articolo 21 (Domicilio legale)
A tutti gli effetti di legge, l’Impresa dichiara di eleggere domicilio in , – , ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L’Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell’Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.
Articolo 22 (Oneri fiscali)
Restano a carico dell’Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del
presente contratto.
Articolo 23
(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)
L’Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l’avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità.
Il presente contratto, mentre vincola l’Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.
L’Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.
L’Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Xxxxxxxx e diritti d’autore) del presente contratto.
L’applicazione delle penali ai sensi dell’articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 10, Paragrafo 10.12, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
_ articolo 3, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis 5, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, ultimo comma;
− articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.7, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, Sottoparagrafi 5.2.1.1 e 5.2.1.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.2, Sottoparagrafo 5.2.2, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.3, Sottoparagrafo 5.3.1,ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.4, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.5, ultimo comma;
− articolo 5, Paragrafo 5.6, ultimo comma.
L’Amministrazione, oltre all’ipotesi prevista dall’articolo 10 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 10.12, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell’Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera raccomandata A.R. - e all’esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:
− articolo 6, comma 8;
− articolo 7, ultimo comma;
− articolo 9, comma 4;
− articolo 11, Paragrafo 11.5;
− articolo 12, sestultimo comma;
− articolo 17, ultimo comma;
− articolo 26, comma 2.
Qualora l’Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l’Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.
Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all’esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.
Inoltre, in deroga alla procedura di cui all’articolo 108, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l’insolvenza dell’esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza
indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:
a) procede all’esecuzione in via diretta delle prestazioni, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell’ambito del quadro economico dell’opera;
b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, alfine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall’operatore economico interpellato;
c) indice una nuova procedura per l’affidamento del completamento delle prestazioni;
d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento delle prestazioni ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l’impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue le prestazioni anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.
Le disposizioni del precedente Paragrafo si applicano anche in caso di ritardo dell’avvio o dell’esecuzione delle prestazioni, non giustificato dalle esigenze descritte al comma 1, dell’articolo 5, decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, nella sua compiuta realizzazione per un numero di giorni pari o superiore a un decimo del tempo previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera e, comunque, pari ad almeno trenta giorni per ogni anno previsto o stabilito per la realizzazione dell’opera, da calcolarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 24 (Cessione del credito)
L’Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall’esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata. Nel documento devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
La cessione del credito è opponibile all’Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.
Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.
Articolo 25
(Salvaguardia dell’obsolescenza)
E’ fatto obbligo all’Impresa di fornire, fino all’avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con
tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.
A tal fine, l’Impresa dovrà comunicare all’Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.
In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata
una penale pari all’ 10% (dieci percento) dell'importo del prezzo da versare all’Impresa.
Articolo 26
(Risoluzione in caso di condanna penale)
E’ sempre fatta salva la facoltà per l’Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell’esercizio di un’azione penale, a carico del rappresentante legale dell’Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l’intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all’erogazione del servizio.
In caso di sentenza definitiva di condanna, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all’avvenuta esecuzione del contratto, l’Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all’Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell’importo del contratto.
L’Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.
Articolo 27
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) L’Amministrazione ha valutato nel caso “di specie” la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.
Si allega il D.U.V.R.I statico (Allegato 1).
Articolo 28
(Patto di integrità)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell’unito “Patto di integrità” (Allegato 2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all’articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.
Articolo 29
(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno)
Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall’unito “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell’Interno” (Allegato 3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall’art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.
Articolo 30
(Spese inerenti al contratto)
L’Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell’Impresa;
b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto);
c) articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), ed il Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).
Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla Risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall'origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:
a) verbali di consegna/riconsegna materiali all'Impresa per l’erogazione del servizio;
b) verbali di consegna/riconsegna materiali all’Amministrazione;
c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
d) richiesta di rimborso di penalità.
I relativi oneri saranno a carico dell’Impresa, in base all’articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.
Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall’Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul x/x xxxxxxx x. 000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e, con mod. F23 dell’Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente all’imposta di registro e l’imposta di bollo.
In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.
Articolo 31
(Prevalenza delle clausole contrattuali)
In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la ratio contenuta nelle clausole del contratto medesimo.
Richiesto io, Ufficiale Xxxxxxx, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da 69 pagine scritte per intero e parte della presente, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di legge.
L'Amministrazione parteciperà all’Impresa, a mezzo raccomandata A/R e/o tramite PEC e/o con consegna a mano, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:
o Articolo 4 – Validità contrattuale;
o Articolo 4.bis – (Kick-off meeting – Progetto tecnico – Cablaggio, Consegna, Installazione, e configurazione degli apparati –Sistema software di gestione” Nec Hiperwall” - Approntamento alla verifica inventariale e funzionale - Verifica inventariale e funzionale di conformità);
o Articolo 5 (Servizi di assistenza programmata, evolutiva e garanzia – Help Desk – Reperibilità
- Supporto tecnico – Formazione);
o Articolo 6 (Scioperi e cause di forza maggiore);
o Articolo 7 – (Adempimenti antimafia e subappalto);
o Articolo 8 – Modifiche e varianti tecniche;
o Articolo 9– Rifiuto e ripresentazione alla verifica inventariale e/o funzionale;
o Articolo 10 – Penalità - Termine essenziale;
o Articolo 11 – Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari;
o Articolo 12 – Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
o Articolo 13 – Vizi;
o Articolo 14 – Clausola dell’Amministrazione più favorita;
o Articolo 15 – Brevetti e diritti d’autore;
o Articolo 16 - Obblighi dell’Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in
materia di tutela ambientale;
o Articolo 17 – Obblighi dell’Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei
dati personali;
o Articolo 18 – Decadenza e diritti dell’assuntore;
o Articolo 19 – Recesso dell'Amministrazione;
o Articolo 20 – Controversie contrattuali;
o Articolo 21 – Domicilio legale;
o Articolo 22 – Oneri fiscali;
o Articolo 23 – Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
o Articolo 24 – Cessione del credito;
o Articolo 25 – Salvaguardia dell’obsolescenza:
o Articolo 26 – Risoluzione in caso di condanna penale.