COMUNE DI LUCCA
COMUNE DI LUCCA
Settore Dipartimentale 5 – Opere Pubbliche e Urbanistica
U.O. 5.3 – Strade
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL RETICOLO DEI CANALI EX IRRIGATORI E DELLE CASSE DI ESPANSIONE DI COMPETENZA
COMUNALE PER L'ANNO 2018
Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Via X. Xxxxxxxx, 32 – Xxxxxxx Xxxxxxx - 00000 Xxxxx tel. 0000 0000 - fax. 0000 000000
INDICE
PARTE PRIMA 4
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI 4
Art. 1 – Oggetto dei lavori 4
Art. 2 – Forma e ammontare dell’appalto 4
Art. 3 – Descrizione dei lavori, forma e principali dimensioni 4
Art. 4 – Modifiche contrattuali 6
Art. 5 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori 6
Art. 6 – Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge 7
Art. 7 – Modalità di stipulazione del contratto 7
Art. 8 – Sistema di aggiudicazione, qualificazione dell'impresa 7
Art. 9 – Spese contrattuali, imposte e tasse 8
Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto 8
Art. 11 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 9
Art. 12 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto 9
Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri 9
Art. 14 – Cauzione provvisoria 10
Art. 15 – Garanzia definitiva 10
Art. 16 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 11
Art. 17 – Xxxxx e obblighi a carico dell'appaltatore 12
Art. 18 – Oneri speciali a carico dell'appaltatore 14
Art. 19 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 15
Art. 20 – Norme di sicurezza generali 16
Art. 21 – Sicurezza sul luogo di lavoro 16
Art. 22 – Piani di sicurezza 16
Art. 23 – Piano operativo di sicurezza 17
Art. 24 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza 17
Art. 25 – Subappalto 17
Art. 26 – Responsabilità in materia di subappalto 18
Art. 27 – Consegna dei lavori 19
Art. 28 – Termine per l'ultimazione dei lavori 19
Art. 29 – Sospensioni e proroghe 20
Art. 30 – Penali in caso di ritardo 20
Art. 31 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma 21
Art. 32 – Inderogabilità dei termini di esecuzione 21
Art. 33 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 22
Art. 34 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione 22
Art. 35 – Presa in consegna dei lavori ultimati 22
Art. 36 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 23
Art. 37 – Custodia del cantiere 23
Art. 38 – Cartello di cantiere 23
Art. 39 – Lavori a misura 23
Art. 40 – Lavori in economia 23
Art. 41 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera 24
Art. 42 – Pagamenti 24
Art. 43 – Danni da forza maggiore 25
Art. 43 – Riserve e controversie 25
Art. 44 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori 25
Art. 45 – Recesso del contratto 26
Art. 44 – Fallimento dell'appaltatore 26
Art. 46 – Tracciabilità dei pagamenti 26
Art. 47 – Spese contrattuali, imposte, tasse 27
PARTE SECONDA 28
PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE 28
Art. 48 – Prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei lavori 28
Art. 49 – Movimenti terra 29
Art. 50 – Manutenzione alvei 33
Art. 52 – Trasporto a discarica di materiali eterogenei 36
Art. 53 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 36
Art. 54 – Valutazione e misurazione dei lavori 36
Art. 55 – Valutazione dei lavori in economia 37
Art. 56 – Valutazione dei lavori a misura 37
Art. 57 – Criteri per la contabilizzazione dei lavori 39
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI
Art. 1 - Oggetto dei lavori
L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei lavori di manutenzione ordinaria da effettuarsi sul reticolo idrografico minore, sui canali ex irrigatori e sulle casse di espansione di competenza del Comune di Lucca.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi , trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.
Art. 2 – Forma e ammontare dell’appalto
Il presente appalto è dato a misura.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta a Euro 39.466,10 (trentanovemilaquattrocentosessantasei/10) oltre all’IVA al 22% suddivisi secondo il seguente prospetto:
TOTALE A misura | ||
a) | Importo esecuzione lavori | 38.466,10 |
b) | Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | 1.000,00 |
a) + b) | IMPORTO TOTALE | 39.466,10 |
Gli apprestamenti necessari alla messa in atto delle misure preventive di sicurezza ai sensi della legge 81/2008 non sono soggetti a ribasso.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Art. 3 – Descrizione dei lavori, forma e principali dimensioni
L'appalto prevede l'esecuzione di tutte le opere e la fornitura di tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per l'ordinaria manutenzione del reticolo idrografico minore delle casse di espansione di competenza del Comune di Lucca e l'effettuazione del servizio di pronto intervento secondo l'entità e le caratteristiche prescritte nel presente capitolato per il periodo complessivo di sei mesi a decorrere dalla data di consegna dei lavori, il tutto come descritto di seguito.
I lavori di manutenzione verranno effettuati in esecuzione ad ordini impartiti dal Settore Difesa del Suolo secondo le modalità e sulla base delle esigenze specificate e dei fabbisogni di volta in volta individuati dall'Amministrazione committente.
Per tutte le categorie di lavori, l'Impresa dovrà adottare i migliori procedimenti esecutivi dettati dalla tecnica,avvalendosi di mezzi meccanici adeguati ed idonei, tali da assicurare la puntuale ultimazione e la realizzazione a perfetta regola d'arte. Per i lavori per la cui entità e qualità, a discrezione del Comune, non si richiede l'uso di macchinari, si farà ricorso al lavoro manuale.
L’impresa aggiudicataria entro trenta (30) giorni dalla data di aggiudicazione dei lavori dovrà allestire un idoneo centro operativo, dotato di almeno una linea telefonica fissa, ubicato all’interno del territorio Comunale.
Il centro operativo dovrà possedere le infrastrutture minime atte a garantire l’espletamento del servizio di pronto intervento (descritto al successivo punto 1a) e dovrà essere dotato di adeguati locali per il ricovero di almeno un automezzo, di segnaletica stradale e di materiali vari.
L’impresa aggiudicataria dovrà:
garantire un servizio di centralino telefonico funzionante 24 ore su 24 dotato anche di linea telefax;
comunicare alla D.L. un indirizzo e-mail regolarmente controllato per un invio immediato degli ordini di servizio da impartire.
Inoltre, sempre per le motivazioni sopra dette, l’impresa comunicherà anche un recapito telefonico cellulare ove poter rintracciare il titolare (o altra persona dipendente dell’impresa e delegata dal titolare stesso) sia per rintracciare il personale sui tratti di strada comunale ove stia operando, sia per impartire tutte le disposizioni che si rendessero necessarie anche in orario notturno o festivo nel caso di effettiva necessità riscontrata dalla
D.L. o nel caso di condizioni metereologiche avverse.
Resta ferma la responsabilità dell’Impresa per danni che conseguissero da segnalazioni inviate dalla D.L. ai numeri suddetti che non rispondessero più agli indirizzi o nominativi comunicati.
I fax e/o e-mail con cui vengono impartiti gli ordini devono essere rinviati dall’Impresa alla D.L. con indicati:
data di intervento;
data ed ora di termine ultimo per eseguire l’intervento impartito;
descrizione dell’ intervento eseguito.
A titolo esclusivamente esemplificativo le principali opere possono riassumersi in:
decespugliamento di vegetazione erbaceo-arbustiva di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici o a mano, compresa l’asportazione del materiale e trasporto a discarica;
pulizia fossi, regimazione acque superficiali, escavazione materiale depositato;
manutenzione griglie e clapet esistenti;
Per una descrizione particolareggiata degli interventi, si rimanda al Computo Metrico Estimativo. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Tutti i lavori vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della Direzione Lavori.
I lavori andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per le lavorazioni richieste, dotato di attrezzatura e mezzi meccanici adeguati e tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte, nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi e i dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative vigenti ed in modo che gli impianti rispondano perfettamente a tutte le condizioni, caratteristiche e qualità idonea con utilizzo di materiali di primaria marca; tutti i materiali sono soggetti alla approvazione della D.LL.
1a – Servizio di pronto intervento
In caso di calamità naturali, atmosferiche, incidenti di vario genere, l'Appaltatore dovrà garantire il servizio di pronto intervento per la manutenzione delle strade dell'Amministrazione committente, eseguito da personale qualificato ad affrontare ogni tipo di emergenza, che si possa verificare per cause diverse, quali eventi meteorologici, incidenti stradali, dissesti, ecc. Almeno uno dei componenti la squadra dovrà anche avere funzioni di autista abilitato alla guida di mezzi operativi, e da un idoneo automezzo.
La squadra dovrà intervenire prontamente a semplice chiamata della D.L., del Responsabile del Turno del Servizio di Reperibilità del Comune, del Funzionario o del Dirigente del Settore Defesa del Suolo (sia diurna
che notturna, in giorni feriali o festivi) disponendo di idoneo mezzo per gli spostamenti, e dovrà essere in grado di operare entro due (2) ore dalla chiamata.
Dovrà inoltre essere munita della segnaletica verticale da cantiere prevista dal vigente Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione, per le opportune segnalazioni e alla necessaria attrezzatura occorrente ad affrontare tutte la possibili situazioni di emergenza del caso.
La squadra infine dovrà essere dotata di collegamento telefonico tramite apparecchio portatile.
1b – Tempo utile per dare compiuti gli interventi
L’appalto riguarda sia opere imprevedibili non programmabili che opere prevedibili programmabili. Tali opere a seconda della loro diversa natura e consistenza, necessitano di tempi di intervento differenti. Gli interventi saranno catalogati in tre diversi modi di realizzazione e dovranno essere realizzati rispettando le seguenti tempistiche:
PRONTO INTERVENTO: riguarda opere imprevedibili non programmabili necessarie per far fronte a situazioni di emergenza dovute a cause diverse quali eventi meteorologici, incidenti stradali, dissesti, crolli di strutture, ecc.. L’intervento sarà finalizzato soprattutto alla segnalazione della situazione di pericolo, ed alla messa in sicurezza della circolazione stradale. Tempi di intervento entro 2 (due) ora dalla segnalazione.
INTERVENTO URGENTE: riguardano l’esecuzione di opere per l’ordinaria manutenzione, non programmabili ma prevedibili che non comportino situazione di pericolo immediato per la circolazione. Tempi di intervento entro 1 (uno) giorni dalla segnalazione.
INTERVENTO NON URGENTE: riguardano l’esecuzione di opere programmabili e prevedibili, già previste nella programmazione annuale del Settore Difesa del Suolo . Tempi di intervento entro 8 (otto) giorni dalla segnalazione.
In caso di ritardo ingiustificato del termine di inizio di ogni singolo intervento verranno applicate le penali previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 4 – Modifiche contrattuali
Le modifiche contrattuali, nonché le varianti, sono ammesse ai sensi e nei limiti dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 si considerano ammesse modifiche contrattuali che comportano variazioni dell'importo contrattuale contenute nel 10 %.
La stazione appaltante qualora in corso di esecuzione si debba necessario un aumento a una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto del contratto può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
La cessione dei crediti è ammessa ai sensi e con le modalità previste dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 5 – Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori
In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale e nell'osservanza delle disposizioni del piano di sicurezza, purché esso, a giudizio della Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla Direzione Lavori per l'approvazione, prima dell'inizio lavori, il programma operativo dettagliato delle opere e dei relativi importi a cui si atterrà nell'esecuzione delle opere.
Art. 6 – Osservanza del capitolato generale e di particolari disposizioni di legge
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.04.000 n. 145, per le parti ancora in vigore.
L’impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, di regolamentazione dei sotto servizi interrati, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01.03.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”, al D.Lgs. 15.08.1991 n. 277 ed allaLegge 26.10.1995 n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico).
Art. 7 – Modalità di stipulazione del contratto
Il contratto è stipulato "a misura".
Art. 8 – Sistema di aggiudicazione, qualificazione dell'impresa
I lavori in oggetto saranno aggiudicati con la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici come stabilito dall'avviso di indagine di mercato P.G. 44452/2017pubblicato sul sito internet del comune il 13.04.2017;
L'indagine esplorativa con il criterio del prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R n. 207/2010, i lavori sono così classificati:
Categoria | Classifica | Lavorazioni | Importo | % | prevalente | subappaltabile% |
OG8 | I | Opere fluviali | 39.466,10 | 100 | SI | 30 |
In riferimento alle lavorazioni appartenenti alla categoria subappaltabile e/o scorporabile possono essere realizzate dall’Appaltatore, sia esso impresa singola o raggruppamento temporaneo, se in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, oltre che per la categoria prevalente, anche per la categoria scorporabile, oppure deve possedere i requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso in cui l’Appaltatore non sia in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, anche relativamente alla categoria scorporabile, oppure dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, la stessa impresa deve costituire un Raggruppamento temporaneo di tipo verticale con altra/e in possesso dell’attestazione di qualificazione S.O.A. per la categoria medesima, ovvero dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e relative norme e disposizioni ad esso collegate, il subappalto ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.
I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n.207 del 2010, e all’articolo 106 D.Lgs. n.50/2016, sono indicati nella tabella sotto riportata:
n. | Descrizione dei gruppi di lavori omogenei di cui si compone l'appalto | Importi [€] |
1 | Oneri della sicurezza | 1.000,00 |
2 | Taglio vegetazione arbustiva a macchina | 5874,27 |
3 | Taglio vegetazione arbustiva a mano | 17.352,94 |
4 | Sfalcio vegetazione erbacea a macchina | 6.251,18 |
5 | Sfalcio vegetazione erbacea a mano | 3.600,00 |
6 | Taglio piante di alto fusto | 283,21 |
9 | Trasporto a discarica materiale legnoso | 2.533,50 |
10 | Ulteriori lavori in economia | 2.571,00 |
Totale | 39.466,10 |
Ai fini del rilascio del certificato di esecuzione i lavori si intendono appartenenti alla categoria OG8.
Art. 9 – Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono IVA esclusa.
Art. 10 – Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato speciale, i seguenti documenti:
- elenco prezzi;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in parti- colare:
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il regolamento generale approvato con D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il capitolato generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000, n. 145 per quanto applicabile;
- le polizze di garanzia rilasciate dall’Appaltatore.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di aver preso conoscenza del presente capitolato d’xxxxx e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
- di aver preso conoscenza degli spazi pubblici e di uso pubblico all’interno dell’intero territorio comunale in cui potranno essere eseguiti gli interventi del progetto;
- di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti;
- di aver considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi d’appalto, e che, dopo compiuti i calcoli propri, li giudica tutti egualmente remunerativi, di sua convenienza e tali da consentirgli il ribasso d’asta, offerto nel partecipare all’appalto.
L’appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione degli interventi, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.
Art. 12 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 13 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
La stazione appaltante provvede a svolgere tutte le pratiche relative all'esproprio restando a carico dell'impresa solamente i seguenti oneri:
- individuazione delle aree da occupare, descrivendone i confini, la natura, la quantità ed indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze catastali;
- provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti ed alle procedure occorrenti per le occupazioni e le espropriazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere oggetto dell'appalto;
- esegue la picchettazione o la recinzione;
- verifica, prima di dare inizio ai lavori, l'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta per ogni Ditta esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;
- esegue i frazionamenti corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure geometriche delle aree o relative quote, secondo i tipi prescritti dall'Agenzia del Territorio Tecnico Erariale al quale i frazionamenti stessi saranno presentati per l'approvazione. E' altresì tenuta a definire i tipi di frazionamento entro 120 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le linee di occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.
L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.
Art. 14 – Cauzione provvisoria
I lavori in oggetto saranno aggiudicati con la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, non è quindi prevista alcuna garanzia provvisoria.
Art. 15 – Garanzia definitiva
Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 16 – Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
Ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 19 del presente Capitolato, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l’amministrazione committente da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte dell’amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dall’amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
a) prevedere una somma assicurata per un importo pari a quello dell’appalto maggiorato dell’IVA
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
La polizza dovrà assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00.
Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente;
b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all’amministrazione committente.
Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.
La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sottoelencati rischi:
- danni a cose dovuti a vibrazioni;
- danni a cose dovuti a rimozioni o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
- danni a cavi e condutture sotterranee.
Art. 17 – Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
c. l’assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione Comunale, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiatura e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
e. l'approntamento della recinzione di cantiere, dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
f. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di cancelleria;
g. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
h. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali;
i. la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione Comunale;
j. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione Comunale, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
k. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
l. l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
x.xx concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
n. l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati l'Amministrazione Comunale, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
o. l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico (secondo le modalità impartite dal collaudatore) che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dai collaudatori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
p. l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
q. il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
r. la messa a disposizione del personale e la predisposizione degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e al collaudo dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
s. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
t. L'aggiornamento delle tavole degli impianti tecnici aggiornati e corretti "as built" e consegna in duplice copia su carta (firmati) e dei files in formato .DXF o .DWG ver. 2004 su supporto magneto-ottico, con la chiara e completa rappresentazione di tutte le opere eseguite (impianti termici, trattamento aria, condizionamento, idrico-sanitario, scarico, elettrico, elevatore, ecc.) compresi i necessari schemi funzionali;
u. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità;
v. la completa procedura di accatastamento e/o aggiornamento catastale del fabbricato e del tipo mappale relativo eseguito da tecnico professionista di fiducia dell'impresa appaltatrice, secondo le procedure
vigenti presso l'agenzia del territorio di Cuneo, da realizzarsi al momento della posa dei serramenti e da consegnare entro il termine di ultimazione lavori escluse le eventuali tasse e bolli che saranno a carico dell'Amministrazione;
x.Xx pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, tassa rifiuti, oneri di cava e smaltimento rifiuti, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale e la tassa di occupazione suolo pubblico per l'area interessata dal cantiere e specificatamente indicata nel Lay out relativo;
x. Consentire l'uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 30 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale (Consorzi, privati, GEAL, GESAM, SNAM, ENEL, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Art. 18 – Oneri speciali a carico dell'appaltatore
L'appaltatore è obbligato:
a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c. a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d. a consegnare, entro il termine perentorio del 5° giorno del mese successivo alla loro esecuzione, i rapportino giornalieri di lavoro su cui vengono indicate le imprese occupate, il numero di operai di ciascuna, la descrizione sommaria dei lavori svolti, gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia. Se non consegnate nei termini le lavorazioni in economia non saranno accettate e, se ordinate dalla D.L., verranno valutate secondo le informazioni desunte dal giornale dei lavori.
e. all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 19 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105, comma 9, secondo periodo, del codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
- nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Cuneo delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
- i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile in solido all'Amministrazione Comunale dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione Comunale;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva e disposto dalla stazione appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di inottemperanza retributiva, accertata dall'Amministrazione Comunale o a essa segnalata da un ente preposto, o da altro soggetto interessato, compreso il personale dipendente dell’appaltatore, o subappaltatore o altro soggetto titolato all’esecuzione dell’opera oggetto del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art. 105, comma 13, del codice.
I pagamenti, di cui al comma precedente, eseguiti dall'Amministrazione Comunale, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 20 – Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 21 – Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 22 – Piani di sicurezza
Per cantieri ove previsto a norma del D.Lgs. 81 del 2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato all'Amministrazione Comunale e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per cantieri ove previsto il piano di sicurezza e coordinamento a norma della vigente legislazione, l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte dell'Amministrazione Comunale.
L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento nei seguenti casi:
1) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
2) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
L’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Art. 23 – Piano operativo di sicurezza
L'appaltatore, entro 10 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Art. 24 – Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx. 81/2008.
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del 12 giugno 1989 e 92/57/CEE del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 25 – Subappalto
Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, nel limite del 30 %.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, alle seguenti condizioni:
- che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto, redatto ai sensi dell'art. 105, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’associazione, società o consorzio.
- che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione Comunale, trasmetta alla stess'Amministrazione Comunale la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice;
- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre all'Amministrazione Comunale la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12,
comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998.
Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Comunale in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'Amministrazione Comunale abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti del 50 %.
L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
- nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;
- le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
- le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Lucca, assicurativi ed antinfortunistici;
Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a
100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore, o dei soggetti titolari di suappalti o cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del codice degli appalti.
I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
Art. 26 – Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione Comunale per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'Amministrazione Comunale medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 23.
Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Pagamento dei subappaltatori:
- Se non diversamente indicato nel bando di gara, e fatto salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stess'Amministrazione Comunale, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
- L'Amministrazione Comunale non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 27 – Consegna dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
E’ facoltà dell'Amministrazione Comunale procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione Comunale, prima dell'inizio dei lavori:
1) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
2) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
3) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
4) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.
5) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.
6) Copia del registro infortuni
7) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
Art. 28 – Termine per l'ultimazione dei lavori
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole valutati.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dall'Amministrazione Comunale, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto dell'Amministrazione Comunale ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
A fine lavori l’Appaltatore comunicherà alla Direzione Lavori, a mezzo PEC o lettera raccomandata con
A.R. (U.O 3.2 Difesa del Suolo) la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato.
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione
Art. 29 – Sospensioni e proroghe
Nei casi previsti dall’art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
Si applicano l’articolo 107, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e per quanto compatibili gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine anzidetto.
I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.
La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Art. 30 – Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 1,0 per mille (uno per mille).
Per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai rispettivi importi.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora l'Amministrazione Comunale non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d. nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 29;
La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 29.
La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 43, in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale a causa dei ritardi.
Art. 31 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 207/2010, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b. per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'Amministrazione Comunale o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Amministrazione Comunale;
d. per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
f. qualora esigenze legate ad a viabilità, manifestazioni, attività e servizi siano incompatibili con la fase di lavorazione prevista.
g. qualora condizioni meteo stagionali siano incompatibili con la buona regola d’arte per la lavorazione prevista.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dall'Amministrazione Comunale e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dall'Amministrazione Comunale al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Art. 32 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
- le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 33 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del dell’art. 199 del DPR 207/2010.
Art. 34 – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione
Si applica l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e gli articoli dal 215 al 238 del D.P.R. 207/2010.
Ai sensi di tale articolo il certificato di collaudo è emesso entro il termine di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l’esecuzione dei lavori l'Amministrazione Comunale può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Art. 35 – Presa in consegna dei lavori ultimati
L'Amministrazione Comunale si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
Qualora l'Amministrazione Comunale si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte dell'Amministrazione Comunale avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora l'Amministrazione Comunale non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 36 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Amministrazione Comunale.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 37 – Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Amministrazione Comunale e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 38 – Cartello di cantiere
L’appaltatore non è tenuto a predisporre ed esporre in sito il cartello indicante il cantiere
Art. 39 – Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dalla lista delle lavorazioni e fornitura previste per l’esecuzione dell’appalto.
Art. 40 – Lavori in economia
La Stazione appaltante ha il diritto di chiedere all'Appaltatore, che ne ha l'obbligo, di fornire manodopera, mezzi
d'opera e materiali per lavori e servizi cui intenda provvedere con opere in economia. Tali prestazioni saranno contabilizzate per quanto concerne materiali e mezzi d'opera, con i prezzi di appalto,o nel caso non previsti con i prezzi del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ai quali sarà applicato il ribasso d’asta. mentre per la manodopera si farà riferimento ai costi pubblicati al momento della prestazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, comprensivi di spese generali e utili all’impresa, ai quali verrà applicato il ribasso d’asta solo sulla quota parte di spese generali e utile d’impresa.
Inoltre l'Amministrazione, ha facoltà di chiedere, alle stesse condizioni di cui sopra, prestazione straordinarie di manodopera in economia, nonché mezzi d'opera e materiali nella quantità necessaria per provvedere allo spalamento e trasporto della neve, nonché alla rimozione ed asportazione di materiali vari. Gli operai per lavori in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio perché tali oneri sono compresi nei compensi orari della
manodopera e dei noli.Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori per il loro completo funzionamento.
Art. 41 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera
All'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto , ai prezzi di stima.
Per quanto riguarda i manufatti il cui valore è superiore alla spesa per la messa in opera, (serramenti, ascensori, strutture prefabbricate in c.a. o acciaio, ecc.) essi potranno essere accreditati nella contabilità prima della messa in opera, purché presenti in cantiere per un valore pari alla metà del prezzo contrattuale.
Art. 42 – Pagamenti
I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d’opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a: Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00) al netto della ritenuta di cui al comma 2.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Il tutto avviene sulla scorta di quanto all’articolo 205 del D.P.R. 207/2010.
Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro i successivi 15 giorni, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
……………………» con l’indicazione della data.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
A norma della L.R. 8 del 28 gennaio 2000, la liquidazione delle spettanze dell’impresa potrà avvenire solo quando siano stati soddisfatti i seguenti obblighi:
a) obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nei cantieri;
b) norme sull’accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia retributiva e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla Cassa Edile.
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 (novanta) giorni dalla avvenuta validazione del certificato di ultimazione che avviene in corrispondenza del termine eventualmente concesso dal D.L. ai sensi dell’art. 199 del DPR 207/2010; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su invito del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui ai pagamenti in acconto, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Art. 43 – Danni da forza maggiore
Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 43 – Riserve e controversie
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 190, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 207/2010. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
Ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. 50/16, qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 % dell’importo contrattuale, ai fini del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del suddetto articolo.
Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista la competenza del Giudice ordinario mentre l’arbitrato non è ammesso.
Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione Comunale, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione Comunale.
Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
Art. 44 – Risoluzione del contratto – Esecuzione d'ufficio dei lavori
Ai sensi dell'art. 108 del codice, fatto salvo quanto previsto ai commi 1,2 e 4 dell'art. 107, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 1. lett. b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all' art. 106, comma 1, lett.
e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalla stazione appaltante; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del codice dei contratti.
La stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del codice.
Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto si applicano i commi 5,6,7,8 e 9 dell'art. 108 e l'art. 110 del codice dei contratti .
Art. 45 – Recesso del contratto
La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità ed i termini di cui agli artt. 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 44 – Fallimento dell'appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore la Amministrazione Comunale si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D.Lgs. n. 50/2016.
Qualora l’esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 46 – Tracciabilità dei pagamenti
Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare all’Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L’obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni l’Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l’applicazione degli interessi di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, e 32 del presente Capitolato Speciale, e per la richiesta di risoluzione di cui all’articolo 32, comma 4.
Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:
a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.
I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
Ogni pagamento effettuato con bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.
Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54 del presente Capitolato speciale.
I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all’art. 3 della citata legge n. 136 del 2010, richiamati ai commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazione all’amministrazione committente e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 47 – Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto (art. 8, comma1, Xxx. Xxxxxxxx xx 000/0000; art 139 D.P.R. 207/2010).
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono IVA esclusa.
PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE PER L’ESECUZIONE
Art. 48 – Prescrizioni tecniche per l’esecuzione dei lavori
Tutti i lavori, definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla Direzione dei lavori rimanendo stabilito che l'Impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per prevenire i danni sia alle persone, sia alle cose, intendendosi pertanto che l’Amministrazione appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovesse derivare dalla esecuzione dei lavori.
In particolare, l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele del caso nella esecuzione delle opere destinate ad assicurare il transito provvisorio durante la esecuzione dei lavori nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa ed essa sola è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati e come tale è tenuta al loro risarcimento.
Per tutte quelle categorie di lavoro per le quali non si trovino nel presente capitolato ed annesso elenco, prescritte speciali norme, il Cottimista dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei lavori.
a) Generalità
L’Impresa è tenuta alla scrupolosa osservanza delle norme contenute nel presente Capitolato e di quanto altro prescritto nei documenti di progetto.
Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa è altresì obbligata ad osservare ed a far osservare dal proprio personale tutte le norme antinfortunistiche e sulla sicurezza del lavoro vigenti all’epoca dell’appalto, nonché quelle specificatamente indicate nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98.
L’Impresa è diretta ed unica responsabile di ogni conseguenza negativa, sia civile che penale, derivante dalla inosservanza o dalla imperfetta osservanza delle norme di cui ai precedenti commi.
All’atto della consegna dei lavori l’Appaltatore procederà in contraddittorio con l’Ufficio di Direzione Lavori al tracciamento con metodi topografici di sezioni trasversali e/o profili longitudinali, dei limiti degli scavi e dei rilevati e di tutte le opere d’arte previste in base ai disegni di progetto ed ai capisaldi e riferimenti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori.
b) Ordine da tenersi nell’avanzamento lavori
L’Impresa ha la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine stabilito dal programma esecutivo dei lavori e nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio dell’Ufficio di Direzione Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
Tuttavia, l'Amministrazione ha diritto di prescrivere l'esecuzione ed il compimento di determinati lavori entro un ragionevole termine, anche in difformità rispetto alle indicazioni del citato programma, specialmente in relazione ad esigenze di ordine od interesse pubblico, senza che l’Impresa possa rifiutarvisi ed avanzare pretese di particolari compensi.
L’Impresa dovrà provvedere, durante l'esecuzione dei lavori, a mantenere pulite le aree di lavoro, di manovra, di passaggio, o di deposito temporaneo; è altresì obbligata, al termine dei lavori, a riportarle nelle condizioni che le caratterizzavano prima dell'inizio dei lavori. Tali oneri sono inglobati nei prezzi di elenco.
c) Lavori eseguiti ad iniziativa dell’Impresa
L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori
l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
d) Preparazione dell'area di cantiere e dei lavori
Prima che abbia luogo la consegna dei lavori, L’Impresa dovrà provvedere a sgombrare la zona, dove essi dovranno svolgersi, dalla vegetazione boschiva ed arbustiva eventualmente esistente e procedere alla demolizione parziale o totale di quelle costruzioni e manufatti che verranno indicati dall’Ufficio di Direzione Lavori. Sono compresi nei prezzi di elenco gli oneri per la formazione del cantiere e per l'esecuzione di tutte le opere a tal fine occorrenti, compresi gli interventi necessari per l'accesso al cantiere, per la sua recinzione e protezione e quelli necessari per mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli, delle canalizzazioni e delle linee telefoniche, elettriche e del gas esistenti.
Restano a carico dell’Impresa gli oneri per il reperimento e per le indennità relativi alle aree di stoccaggio e deposito temporaneo e/o definitivo delle attrezzature di cantiere, dei materiali e delle apparecchiature di fornitura e dei materiali di risulta.
Art. 49 – Movimenti terra
Scavi Generalità
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, nonché secondo le particolari prescrizioni date all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Nella esecuzione degli scavi in genere l'Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti, franamenti, restando esso oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi.
Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della D.L.) ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori dalla sede del cantiere o alle pubbliche discariche ovvero su aree che l’Appaltatore dovrà provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in aree opportune senza che creino danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ad al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.
La Direzione dei lavori potrà asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle disposizioni precedenti.
Scavo di sbancamento
Per scavo di sbancamento si intende quello occorrente per lo spianamento del terreno su cui dovranno sorgere manufatti, per la regolarizzazione dei versanti in frana, per l'asportazione di materiali in alveo ed in generale qualsiasi scavo a sezione aperta in vasta superficie che permetta l'impiego di normali mezzi meccanici od ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo, sia pure con la formazione di rampe provvisorie, che saranno eseguite a carico dell’Impresa. Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovino al di sotto del piano di campagna quando gli scavi stessi rivestano i caratteri sopra accennati, come ad esempio la realizzazione del cassonetto al di sotto del piano di posa dei rilevati arginali o di quello stradale. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Scavi per ricalibrature d'alveo
Per scavo di ricalibratura dell'alveo si intende quello da eseguirsi per risagomare la sezione trasversale del corso d'acqua secondo i disegni di progetto. Tali operazioni andranno svolte esclusivamente per quei tratti d'alveo indicati nelle tavole progettuali. Lo scavo andrà eseguito anche in presenza di acqua e i materiali
scavati, se non diversamente indicato dall’Ufficio di Direzione Lavori, andranno trasportati a discarica o accumulati in aree indicate ancora dall’Ufficio di Direzione Lavori, per il successivo utilizzo. In quest'ultimo caso, sarà onere dell’Impresa provvedere a rendere il terreno scevro da qualunque materiale vegetale o in genere estraneo per l'utilizzo previsto.
Il lavoro dovrà essere attaccato da valle a monte da poter procedere a sezione completa.
Le materie provenienti dallo scavo potranno essere utilizzate per l’eventuale ampliamento di corpi arginali se ritenute idonee a giudizio insindacabile dalla D.L. . Il materiale scavato eccedente l’eventuale riporto dovrà essere caricato su mezzo di trasporto e conferito a discarica od a aree di stoccaggio per il successivo riutilizzo.
Nel prezzo al metro cubo è altresì compreso laddove si verifichi il rimborso di indennità per occupazione provvisoria di terreno, perdita di frutti pendenti e danni eventuali ai terreni oltre che alle colature e piantagioni, nonché a tubazioni, impianti industriali e quant'altro, derivanti dallo scarico delle materie provenienti dallo scavo (qualunque sia la natura di esso) e prodotti nell’esecuzione di lavori, indennità che l'Appaltatore dovrà corrispondere agli interessati, quale rilevatario degli obblighi dell’Amministrazione appaltante, esonerandola da ogni e qualsiasi responsabilità; sono compresi ed a carico dell'Impresa anche i danni arrecati dal passaggio od esercizio di eventuali mezzi meccanici.
Le materie provenienti dallo scavo dovranno essere sistemate subito dopo la loro rimozione dall’alveo e, pertanto, dovranno restare per breve tempo in deposito provvisorio in fregio al canale.
L'Appaltatore non potrà domandare né pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione appaltante per l'esecuzione delle nette delle erbe palustri esistenti nel fosso da scavare, né potrà pretendere indennità alcuna ancorché l'alveo del canale si trovasse del tutto ingombro di vegetazione, dovendo l'Appaltatore prendere in consegna il fosso qualunque sia il suo stato al tempo dell'attivazione dei lavori.
E' obbligo dell'Appaltatore di rimuovere ceppaie, che eventualmente si trovassero sui terreni ove si eseguono gli scavi, cespugli, radici di canne, scarichi di scatolame e quant’altro, oltre che macerie.
Del ritrovamento eventuale di proiettili, mine od altri ordigni esplosivi nella sede dei lavori, sarà cura dell'Impresa darne immediata comunicazione alla locale stazione dei Carabinieri ed a mezzo di specialisti autorizzati dalle competenti Autorità, tali ordigni saranno rimossi a cura e spese dell'Impresa; nessun compenso sarà dovuto per eventuali sospensioni di lavori predisposte per i motivi di cui sopra.
Nel caso che si prescriva lo scavo all'asciutto, l’escavazione dovrà eseguirsi a recinto chiuso asciutto, costruendo quel numero di ture a doppio cassero in legname e riempimenti di argilla, che sarà necessario, espellendo l'acqua da ciascun recinto formato da ture consecutive, mediante mezzi idonei, le ture dovranno essere poi completamente rimosse riportando il canale alla sezione normale dove esse furono costruite e dovranno pure essere tolti gli eventuali interrimenti a valle, creati dallo scarico delle acque di pompaggio.
Le spese occorrenti alla formazione delle ture ed all'esaurimento di acqua si devono intendere comprese e valutate nel prezzo unitario per lo scavo.
Le ture dovranno esser costruite in modo da poterle rimuovere rapidamente; la Direzione dei lavori potrà ordinare la rimozione delle ture anche durante il corso dei lavori, qualora lo ritenga necessario per smaltire le acque di piena a monte delle ture stesse.
Le demolizioni, la ricostruzione e l'aggottamento necessario sono pure compresi nel prezzo unitario dello scavo,
qualunque sia il numero di volte che verrà ordinata la rimozione, per le cause sopra dette.
E' obbligo dell'assuntore dei lavori di richiedere la visita della Direzione dei lavori per le rilevazioni ed il controllo del tratto dei fossi scavati prima che venga rimossa ciascuna tura ed aperta alle acque, allo scopo di constatare allo asciutto l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte in conformità del progetto, delle disposizioni impartite e per prendere le opportune misure per la contabilità dei lavori.
Sono a carico dell'Impresa tutte le opere necessarie per deviazione delle acque e cioè tagli di arginature e loro tombamento, costruzione di fossi deviatori, ripulitura dei fossi esistenti e ciò allo scopo di alleggerire le acque provenienti da monte e di rendere possibile l'escavazione del tratto a valle.
Le eventuali scalette e passi da incidersi sulle scarpate delle ripe per il trasporto delle materie di scavo dovranno avere una direzione obliqua all'andamento delle ripe; a lavoro ultimato dovranno rimettersi le ripe tagliate nel primitivo stato mediante riporto di terra buona ben battuta e costipata.
Qualora lo scavo all'asciutto fosse eseguito con mezzi meccanici (escavatori) è assolutamente vietato di portare il fondo in tutto od in parte oltre la prescritta quota di progetto, al fine di depositarvi le materie provenienti dalla formazione di "gorello" o di quelle provenienti dalla sistemazione e profilatura delle scarpate o quanto meno quelle provenienti dall'irregolare escavazione del fondo, materie che devono essere portare a rifiuto.
Si prescrive altresì che le scarpate anche nel caso di impiego di mezzi meccanici siano profilate a mano, a perfetta regola d'arte e che nell'escavazione del fondo non siano prodotte incisioni delle scarpate.
Nell'evenienza che i mezzi meccanici producessero incavi nelle scarpate stesse, potrà essere dalla Direzione dei lavori prescritta all'Impresa la sistemazione delle sponde del canale, con impiotato a coltrina, con infissione di pali e relative tombature e con murature di rivestimento partente dal fondo, secondo il danno arrecato.
I mezzi meccanici dovranno avere peso, dimensioni ed ingombro idonei alle dimensioni del canale da eseguire ed alla portata dei terreni in fregio ad esso, in modo da non provocare danni ai terreni stessi, ai rilevati ed alle opere e pertinenze idrauliche; i mezzi meccanici pertanto dovranno essere accettati dalla Direzione dei lavori e non potranno essere messi in opera se non dopo tale accettazione.
L'Impresa comunque potrà rimuoverli e sostituirli se all'atto pratico provocassero le suddette turbative.
E' compreso nell'onere dello scavo la formazione di "gorelli" e deviazioni in alveo al fine di procedere all'escavazione prima da una sola parte e poi dall'altra del canale in tutti quei casi che non fosse possibile deviare le acque a monte della sede dei lavori ed in tutti quei casi che non fosse possibile il contenimento di dette acque, sia per la loro quantità, sia per i danni che sarebbero arrecati ai terreni a monte con il loro rincollo.
Scavi di fondazione
Si definisce scavo di fondazione lo scavo a sezione obbligata, secondo i tipi di progetto, effettuato sotto il piano di sbancamento o sotto il fondo alveo, disposto per accogliere gli elementi di fondazione di strutture e le berme delle difese spondali in massi.
Terminata l'esecuzione dell'opera di fondazione, lo scavo che resterà vuoto dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell’Impresa, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.
Modalità esecutive
L’Impresa eseguirà tutti gli scavi necessari alla realizzazione delle opere, sia a mano che a macchina, qualunque sia il tipo di materiale incontrato, tanto all'asciutto che in presenza d'acqua. Gli scavi saranno eseguiti in larghezza, lunghezza e profondità secondo quanto indicato nei disegni esecutivi o richiesto dalla Direzione Lavori.
Eventuali scavi eseguiti dall’Impresa per comodità di lavoro od altri motivi, senza autorizzazione scritta dall’Ufficio di Direzione Lavori, non saranno contabilizzati agli effetti del pagamento.
All'inizio dei lavori, l’Impresa dovrà provvedere, ove necessario, alla rimozione della vegetazione e degli apparati radicali ed al loro trasporto a rifiuto.
Gli scavi dovranno essere condotti in modo da non sconnettere e danneggiare il materiale d'imposta. l’Impresa prenderà inoltre tutte le precauzioni necessarie per evitare gli smottamenti delle pareti dello scavo, soprattutto in conseguenza di eventi meteorologici avversi e metterà in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni alle persone ed alle opere e sarà obbligata a provvedere a suo carico alla rimozione delle eventuali materie franate. In ogni caso l’Impresa sarà l'unica responsabile per i danni alle persone ed alle opere che possono derivare da cedimenti delle pareti di scavo.
La manutenzione degli scavi, lo sgombero dei materiali eventualmente e per qualsiasi causa caduti entro gli scavi stessi sarà a totale carico dell’Impresa indipendentemente dal tempo che trascorrerà fra l'apertura degli scavi ed il loro rinterro, che potrà essere effettuato solo dopo l'autorizzazione dell’Ufficio di Direzione Lavori e con le modalità da questa eventualmente prescritte in aggiunta od in variante a quanto indicato in queste specifiche.
Le materie provenienti dagli scavi, ritenute inutilizzabili dall’Ufficio di Direzione Lavori, dovranno essere portate a rifiuto; tali materie non dovranno in ogni caso riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero sfogo e corso delle acque. Contravvenendo a queste disposizioni, l’Impresa dovrà a sue spese rimuovere e asportare le materie in questione.
Durante l'esecuzione dei lavori i mezzi impiegati per gli esaurimenti di acqua saranno tali da tenere a secco gli scavi.
Se l’Impresa non potesse far defluire l'acqua naturale, l’Ufficio di Direzione Lavori avrà la facoltà di ordinare, se lo riterrà opportuno, l'esecuzione degli scavi subacquei.
Sarà cura dell’Impresa dare immediata comunicazione alla locale Stazione dei Carabinieri dell’eventuale ritrovamento nell’area di cantiere di proiettili, mine od altri ordigni bellici. La bonifica di eventuali ritrovamenti bellici sarà effettuata a cura e spese dell’Impresa attraverso l’impiego di specialisti in materia; nessun compenso sarà dovuto per eventuali sospensioni che si rendessero necessari per i suddetti motivi.
Demolizioni Generalità
Ove sia necessario, l’Impresa è obbligata ad accertare con la massima cura la struttura ed ogni elemento che deve essere demolito sia nel suo complesso, sia nei particolari in modo da conoscerne la natura, lo stato di conservazione e le tecniche costruttive.
l’Impresa potrà intraprendere le demolizioni in ottemperanza alle norme di cui dall'art.71 all'art.76 del D.P.R. gennaio 1956 n.164 con mezzi che crederà più opportuni previa approvazione della Direzione Lavori.
In ogni caso l’Impresa esonera nel modo più ampio ed esplicito da ogni responsabilità civile e penale, conseguente e dipendente dall'esecuzione dei lavori di demolizione sia l'Amministrazione Appaltante che i suoi Organi di direzione, assistenza e sorveglianza.
Per quanto riguarda il personale e gli attrezzi l’Impresa dovrà osservare le seguenti prescrizioni unitamente a quelle contenute nei piani di sicurezza di cui all’art. 31) della Legge 415/98:
a) il personale addetto alle opere di demolizione dovrà avere preparazione e pratica specifiche, sia per l'esecuzione materiale dei lavori, che per la individuazione immediata di condizioni di pericolo;
b) l'attività del personale impiegato dovrà essere sottoposta all'autorità di un dirigente; ogni gruppo di dieci persone dovrà essere guidato e sorvegliato da un caposquadra;
c) i materiali ed ogni altro attrezzo che agisca per urto non dovranno essere impiegati qualora la stabilità delle strutture non lo consentisse;
d) si preferiranno mezzi di demolizione a percussione montati su bracci di escavatori o gru semoventi.
Modalità esecutive
La zona interessata dai lavori dovrà essere delimitata con particolare cura; in corrispondenza dei passaggi dovranno essere collocate opportune opere per proteggere i passaggi stessi.
Prima dell'inizio delle demolizioni dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricità, acqua, gas, ecc. esistenti nella zona dei lavori: a tal fine l’Impresa dovrà prendere direttamente accordi con le rispettive Società ed Enti eroganti.
È vietato nel modo più assoluto gettare il materiale dall'alto a meno che non venga convogliato in appositi canali.
L'imboccatura superiore di detti canali dovrà essere tale che non vi possano cadere accidentalmente delle persone; ogni tronco di canale dovrà essere imboccato in quello successivo e gli eventuali raccordi dovranno essere adeguatamente rinforzati; l'ultimo tratto dovrà essere inclinato così da limitare la velocità di uscita dei materiali.
Tutti gli altri materiali di risulta per i quali non possa servire il canale andranno calati a terra con mezzi idonei e con particolare cura.
L’Impresa è tenuta a recuperare i materiali ferrosi e non, che interessano l'opera da demolire, escluso il ferro di rinforzo, quando richiesto dall’Ufficio di Direzione Lavori.
Il materiale di risulta delle demolizioni, se inutilizzabile, dovrà essere trasportato a discarica, se destinato a riempimento dovrà essere trasportato in aree indicate dall’Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito del cantiere.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, tutto quanto
indebitamente demolito dovrà essere ricostruito e rimesso in ripristino dall’Impresa, a sua cura e spese, senza alcun compenso.
Per quanto riguarda le demolizioni, saranno considerati calcestruzzi armati conglomerati con armatura superiore a 300 N/m3 (30 kgf/m3).
Formazione di rilevati Generalità
Le indicazioni riportate nel seguito si riferiscono sia a lavori di costruzione di nuovi rilevati arginali, sia a lavori di ringrosso e/o rialzo di argini esistenti.
Caratteristiche dei materiali
Con riferimento alla classificazione contenuta nelle norme CNR UNI 10006, le terre preferibilmente da utilizzare saranno di tipo argilloso e limoso (classi X-0, X-0, X-0-0),xxx contenuto minimo di sabbia pari al 15% e con indice di plasticità inferiore a 25.
In casi di accertata impossibilità di ottenere una classe di rilevato superiore a quella con classifica A-3 e’ facoltà dell’Ufficio di Direzione Lavori di accettare il materiale posto in opera, prescrivendo uno spessore non inferiore a 40 cm. di terreno vegetale sul paramento a fiume del rilevato.
Non si dovranno utilizzare le materie organiche e le sabbie pulite.
Il materiale posto in opera dovrà avere valori del peso in volume allo stato secco pari al 95% del peso di volume secco ottenuto nella prova di compattazione Xxxxxxx normale con tolleranza di +/- 1%; la corrispondente umidità dovrà avere i valori compresi fra +/- 2% dell'umidità ottimale ottenuta nella suddetta prova di compattazione. Definita anche la percentuale di umidità, questa deve essere mantenuta costante con una tolleranza di +/- 1%.
A suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione potrà individuare aree di prelievo di materiale di caratteristiche differenti da quanto sopra riportato.
Modalità esecutive
Prima di procedere alla costruzione dell'argine, sarà necessario preparare il terreno di posa, provvedendo all'asportazione del terreno vegetale e degli apparati radicali e alla predisposizione di uno scavo di cassonetto o, qualora il declivio trasversale del terreno fosse superiore al 15%, di opportuni gradoni di immorsamento delle dimensioni riportate nei disegni di progetto.
Nella costruzione dell'argine andranno seguite le indicazioni progettuali riportate nei disegni esecutivi, sia per quanto riguarda le dimensioni del rilevato e la pendenza delle scarpate, sia per quanto riguarda lo spessore degli strati, il tipo di macchina da utilizzare per il costipamento ed il numero di passate.
Sempre ai disegni di progetto si dovrà fare riferimento per le caratteristiche dimensionali e dei materiali da utilizzare per la realizzazione della pista di servizio o della strada sulla testa arginale.
L’Impresa è obbligata, senza pretesa di compenso alcuno, a dare ai rilevati, durante la costruzione, le maggiori dimensioni richieste dall'assestamento naturale delle terre. Le scarpate saranno spianate e battute e i lavori di profilatura dovranno avvenire con asporto anziché con riporto di materie.
All'atto del collaudo i rilevati eseguiti dovranno avere la sagoma e le dimensioni prescritte dai disegni progettuali.
Qualora la costruzione del rilevato dovesse venire sospesa, l’Impresa dovrà provvedere a sistemarlo regolarmente in modo da fare defluire facilmente le acque piovane; alla ripresa dei lavori dovranno essere praticati, nel rilevato stesso, appositi tagli a gradini, per il collegamento delle nuove materie con quelle già posate.
Art. 50 – Manutenzione alvei
A.1 Generalità
I lavori descritti in questo capitolo riguardano le operazioni di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua e comprendono, in particolare, interventi di decespugliamento, disboscamento e riprofilatura delle sponde.
I lavori andranno eseguiti nei tratti e secondo le indicazioni riportate nei disegni di progetto o in base alle prescrizioni date di volta in volta dall’Ufficio di Direzione Lavori. L’Impresa dovrà assolutamente evitare che il materiale rimosso dalle sponde o dagli argini cada in acqua e venga allontanato dalla corrente.
A.2 Decespugliamento di scarpate fluviali Modalità esecutive
I lavori di decespugliamento andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano.
Dovranno essere completamente eliminati i cespugli, i rampicanti, gli arbusti e gli alberelli il cui tronco abbia diametro inferiore a 15 cm, se necessario con due passate in senso opposto della ruspa, oppure con una sola passata e con la presenza di un manovale incaricato di tagliare le piante piegate dalla ruspa.
La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto.
Terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.
A.3 Disboscamento di scarpate fluviali Modalità esecutive
I lavori di disboscamento si riferiscono a superfici in cui vi sia elevata presenza di piante con diametro del tronco superiore a 15 cm e comprendono anche i lavori di decespugliamento descritti al paragrafo precedente.
Per quanto riguarda in particolare la rimozione delle piante, i tronchi abbattuti dovranno essere raccolti, accatastati, privati dei rami, ridotti in astoni di lunghezza commerciale e trasportati dove indicato dell’Ufficio di Direzione Lavori. I materiali non utilizzabili dovranno essere portati a rifiuto.
Durante i lavori di rimozione delle piante l’Impresa dovrà porre la massima attenzione per evitare qualunque pericolo per le persone e per le cose; l’Impresa è comunque pienamente responsabile di qualsiasi danno conseguente ai lavori di rimozione. L’Impresa dovrà altresì usare ogni precauzione per la salvaguardia delle piante di pregio esistenti, specificatamente segnalate dall’Ufficio di Direzione Lavori .
A.4 Sfalcio e decespugliamento di rilevati arginali Modalità esecutive
Il taglio della vegetazione infestante, costituita da erbe, canne, arbusti, piante e polloni di qualsiasi dimensione, infestanti il fondo, le sponde, eventuali banche, arginature e fasce esterne di pertinenza dei corsi d’acqua oggetto del presente appalto, nonché, relativamente ai corsi d’acqua non arginati, il piano di campagna nelle due fasce di terreno in fregio al canale, quindi adiacenti ai cigli in destra ed in sinistra idrografica, per una larghezza indicata di volta in volta dalla Direzione Lavori all’atto esecutivo, sarà eseguito con mezzi meccanici e/o manuali e sarà compensato con apposito prezzo a misura come da elenco per ogni singolo tratto di corso d’acqua.
Il taglio della vegetazione in alveo dovrà essere completato su tutta l’asta del corso d’acqua, procedendo da valle verso monte, prima di procedere con quello delle sommità arginali o dei cigli e quindi delle scarpate a campagna di ogni singolo tratto
Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere costantemente mantenuto l’alveo sgombro da ramaglie, canne, o vegetazione tagliata, allo scopo di garantire una adeguata capacità di deflusso dei canali.
Affinché non avvengano notevoli depositi di erbe tagliate, sarà provveduto da parte dell'Impresa alla costruzione di "parate" lungo il corso d'acqua ad una distanza che verrà di volta in volta fissata dalla Direzione e sorveglianza dei lavori ed alla opportuna rimozione delle erbe ivi arrestate. Al termine di ciascuna giornata lavorativa, comunque, tutte le erbe tagliate dovranno essere estratte dall'alveo. Al termine del taglio la "parata" deve essere comunque rimossa.
Nonostante la migliore diligenza dell'Impresa, se anche parte del materiale tagliato non venisse estratto dall'alveo del canale, o venisse, a seguito di piene, ad accumularsi alle spalle e pile dei ponti, ai manufatti in genere od in qualsiasi altro luogo, l'Impresa provvederà subito a sue spese a togliere tale materiale
trasportandolo fuori alveo; qualora non vi provvedesse, la Direzione Lavori potrà intervenire addebitandone la spesa dell'Impresa appaltatrice dei lavori.
I lavori di decespugliazione meccanica consistono nel taglio e allontanamento della vegetazione infestante collocata al di sopra la superficie liquida del canale, sulle sponde, eventuali banche e arginature, nonché nelle due fasce di territorio in fregio al corso d’acqua, da eseguire con decespugliatrici idrauliche, trinciastocchi e/o trinciatrici laterali montate su trattori, escavatori gommati o cingolati e/o natanti. Qualora il corso d’acqua sia all’asciutto nei lavori di decespugliazione meccanica è incluso anche il fondo dello stesso.
Il taglio dovrà essere eseguito, ove possibile, evitando di passare sugli argini con i mezzi, in caso contrario, previa autorizzazione della D.L. andranno usati mezzi leggeri al fine di non danneggiare le arginature stesse. Il ripristino di eventuali danni arrecati alle arginature è comunque a carico dell’Appaltatore.
I lavori di decespugliazione manuale consistono nel taglio e allontanamento della vegetazione infestante collocata sul fondo, sulle sponde, eventuali banche e arginature, nonché nelle due fasce di territorio in fregio al corso d’acqua, da eseguire con falce, frullana, decespugliatore meccanico o motosega anche in presenza di acqua. Nei lavori di sfalcio manuale è compresa anche l’eliminazione della vegetazione presente al di sotto della superficie liquida fatta eccezione, a giudizio insindacabile della D.L. per le zone in cui la decespugliazione manuale eseguita sul fondo non sia tecnicamente eseguibile con mezzi ordinari.
Nel prezzo relativo al taglio e allo sfalcio di piante per ogni corso d’acqua che compone la rete oggetto d’intervento, si intendono compresi e compensati i seguenti oneri:
- regolarizzazione delle sommità dei cigli per il libero transito dei mezzi meccanici;
- sollevamento e sistemazione fuori alveo, i cigli, della vegetazione recisa;
- allontanamento a rifiuto della vegetazione recisa, compreso l’allontanamento a rifiuto delle ramaglie e tronchi derivanti dal taglio di piante e polloni od in alternativa, a discrezione della D.L. e qualora reso possibile da eventuali vincoli o condizioni ambientali al contorno, ammucchiamento del materiale fuori dalle pertinenze idrauliche e successiva sua bruciatura.
Dovranno inoltre essere predisposte, e al termine dei lavori rimosse, eventuali rampe provvisorie per l’accesso all’alveo o alle arginature e per la percorrenza lungo le stesse.
Per il taglio raso sopra sassaie, gabbionate o mantellate dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e provvedimenti opportuni al fine di non danneggiare assolutamente dette protezioni, né nella parte metallica, né nel posizionamento del materiale lapideo. Il ripristino di eventuali danneggiamenti è a carico dell’Appaltatore.
Le operazioni di taglio e rimozione di rovi, arbusti e vegetazione infestante lungo i rilevati arginali dovranno essere eseguite nei tratti indicati in progetto o dall’Ufficio di Direzione Lavori.
I lavori andranno prevalentemente eseguiti con mezzo meccanico, cingolato o gommato, dotato di braccio adeguato alle lavorazioni richieste ed opportunamente munito di apparato falciante conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'intervento sarà completato a mano.
La sterpaglia rimossa andrà poi ripulita dal terriccio, allontanata dall'area di lavoro e bruciata o portata a rifiuto. L’Impresa dovrà anche raccogliere e trasportare a discarica eventuali rifiuti solidi rinvenuti nell'area di intervento.
Se previsto in progetto o prescritto dall’Ufficio di Direzione Lavori, terminate le operazioni di decespugliamento, il terreno andrà opportunamente regolarizzato.
A.5 Abbattimento piante ed esportazione ceppaie
Le piante da abbattere saranno valutate a numero e saranno preliminarmente indicate dalla D.L.
S’intendono riconosciute in tale prezzo le sole piante che, di qualsiasi specie ed altezza, abbiano un diametro del tronco, misurato ad un metro da terra, superiore a cm. 15.
Il prezzo per l’asportazione della ceppaia si intende riferito alle ceppaie delle medesime piante oggetto di abbattimento (diametro del tronco ad un metro di altezza maggiore di cm. 15).
L’abbattimento ed allontanamento dal cantiere delle piante e degli apparati radicali di dimensioni inferiori rientrano invece tra gli oneri a carico dell’impresa.
Art. 52 – Trasporto a discarica di materiali eterogenei
Le materie non oggetto di reimpiego all’interno del cantiere e delle quali è previsto l’allontanamento verranno portate a discarica.
Il trasporto a discarica in aree procurate a cura e spese dell’Impresa s’intende pagato con il relativo prezzo in elenco per discariche.
Art. 53 – Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Obblighi e oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto
I lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in contratto al netto del ribasso o aumento contrattuale; tali prezzi devono ritenersi accettati dall’Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio. Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente Capitolato e negli altri Atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati. Pertanto l’Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le opere e le costruzioni in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare i lavori appaltati rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinati. Nei prezzi contrattuali si intendano quindi sempre compresi e compensati ogni spesa principale ed accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, ogni carico, trasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente ultimati nel modo prescritto e ciò anche quando non fosse stata fatta esplicita dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato Speciale che negli altri Atti dell’Appalto, compreso l’Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel presente Foglio patti e condizioni;
Art. 54 – Valutazione e misurazione dei lavori
Le norme di valutazione e misurazione che seguono si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantità di lavoro da compensarsi a misura e che risulteranno eseguite. Per gli appalti effettuati a corpo le stesse norme si applicheranno per valutazione delle eventuali quantità di lavoro risultanti in un aumento o in detrazione rispetto a quelle compensate con il prezzo forfettario, a seguito di variazioni delle opere appaltate che si rendessero necessarie in corso d’opera . Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo quanto prescritto e precisato negli Atti dell’Appalto, siano esse di limitata entità o eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti l’uso di illuminazione artificiale o in presenza d’acqua (con l’onere dell’esaurimento). L’Appaltatore sarà tenuto a presentarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro sarà obbligato ad assumere esso stesso l’iniziativa per le necessarie verifiche, e ciò specialmente per quelle opere e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero più essere accertate .
Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a massa in relazione a quanto è previsto nell’Elenco Prezzi. I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto anche se in sede di controllo dovessero rilevarsi misure superiori.
Soltanto nel caso che la Direzione Lavori avesse ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione; in nessun caso saranno però accettate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell’Appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio man mano che si procederà all’esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti; restano comunque salve, in occasione delle operazioni di collaudo, le possibilità di ulteriori verifiche e di eventuali rettifiche.
Lavori incompleti
Qualora determinate categorie di lavoro, per motivi diversi, non risultassero portate a compimento, e sempre che questo non fosse pregiudizievole per il complesso dell’appalto sotto l’aspetto della necessaria funzionalità generale, sarà facoltà della Direzione Lavori di accettarne la contabilizzazione opportunamente parzializzata o di escluderle dal conto finale.
La valutazione sarà fatta caso per caso, a insindacabile giudizio.
Art. 55 – Valutazione dei lavori in economia
Le prestazioni in economia ed i noleggi, ove non espressamente previsti in progetto, saranno del tutto eccezionali e potranno verificarsi solo per i lavori secondari. Tali prestazioni non verranno comunque riconosciute se non corrisponderanno ad un preciso ordine di servizio o autorizzazione preventiva da parte della Direzione Xxxxxx.Xx loro valutazione verrà effettuata utilizzando i Prezzario della Regione Toscana approvato con delibera n° 595 del 18/05/20154.
Art. 56 – Valutazione dei lavori a misura
Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranno intendersi comprese tutte le spese per la fornitura, carico, trasporto, scarico, lavorazione e posa in opera dei vari materiali, tutti i mezzi e la mano d’opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l’impianto dei cantieri, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, le spese generali, l’utile dell’Appaltatore e quant’altro possa occorrere per dare le opere compiute a regola d’arte.
Demolizioni e rimozioni
I prezzi fissati in Elenco per le demolizioni e rimozioni si applicheranno al volume o alla superficie effettiva (secondo il tipo di misurazione prevista) delle murature e strutture da demolire o rimuovere.
Tali prezzi comprendono i compensi per tutti gli oneri ed obblighi previsti ed in particolare i ponti di servizio, le impalcature, le armature e sbadacchiature, nonché la scelta, la pulizia, il deposito o il trasporto a rifiuto dei materiali .
La demolizione dei fabbricati, di ogni tipo e struttura, se non diversamente disposto verrà compensata a metro cubo vuoto per pieno, limitando la misura in altezza dal piano di campagna alla linea di gronda del tetto.
Rimarrà comunque a carico dell’Appaltatore l’onere della demolizione delle pavimentazioni del piano terreno e delle fondazioni di qualsiasi genere. I materiali utilizzabili che dovessero venire reimpiegati dall’Appaltatore, su richiesta o autorizzazione della Direzione Lavori, verranno addebitati allo stesso al prezzo fissato per i corrispondenti materiali nuovi diminuito del 20% ovvero, in mancanza, istituendo apposito nuovo prezzo.
L’importo complessivo dei materiali così valutati verrà detratto dall’importo dei lavori, in conformità al disposto dell’Art. 36 del Capitolato Generale.
Scavi
Oneri generali
Oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di Elenco per gli scavi in genere l’Appaltatore dovrà ritenersi compensato per tutti gli oneri e le spese che esso dovrà incontrare per:
l’esecuzione degli scavi con qualsiasi mezzo, i paleggi, l’innalzamento, il carico, il trasporto e lo scarico in rilevato e/o a rinterro e/o a rifiuto, la sistemazione delle materie di rifiuto, escluse le eventuali indennità di discarica, da compensarsi a parte;
la preparazione dei provini di materiale da sottoporre ad eventuali prove di schiacciamento in laboratorio, escluso l’onere economico di tali prove a norma dell’art. 15, comma 7, del Capitolato Generale d’Appalto;
la regolarizzazione delle scarpate o pareti, anche in roccia, lo spianamento del fondo, la formazione di gradoni, il successivo rinterro attorno alle murature o drenaggi, attorno e sopra le condotte di qualsiasi genere, secondo le sagome definitive di progetto;
le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni del presente Capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti e perdite parziali o totali del legname o dei ferri, escluso l’armamento a cassa chiusa da valutarsi con apposito compenso;
le impalcature, i ponti e le costruzioni provvisorie occorrenti sia per l’esecuzione dei trasporti delle materie di scavo, sia per consentire gli accessi ai posti di scavo e sia infine per garantire la continuità di passaggi, attraversamenti, ecc.
Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natura e consistenza si intendono compensati nel relativo prezzo, se non diversamente disposto, i trovanti rocciosi ed i relitti di murature di volume non superiore a 0,5 m3; quelli invece di cubatura superiore verranno compensati con i relativi prezzi di Elenco ed il loro volume verrà detratto da quello degli scavi di materie. Per gli scavi oltre i limiti assegnati, non solo non si terrà conto del maggiore lavoro effettuato, ma l’Appaltatore dovrà a sue spese rimettere in sito le materie scavate in eccesso e comunque provvedere a quanto necessario per garantire la regolare esecuzione delle opere.
Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranno considerarsi di proprietà dell’Amministrazione appaltante, che ne disporrà come riterrà più opportuno. L’Appaltatore potrà usufruire dei materiali stessi, se riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma limitatamente ai quantitativi necessari all’esecuzione delle opere appaltate e per quelle categorie di lavoro per le quali è stabilito il prezzo di Elenco per l’impiego dei materiali provenienti dagli scavi.
Per il resto competerà all’Appaltatore l’onere del caricamento, trasporto e sistemazione dei materiali nei luoghi stabiliti dalla Direzione ovvero, quando di tali materiali non ne risultasse alcun fabbisogno, a rifiuto.
Agli effetti della contabilizzazione in acconto, i prezzi per i movimenti di materie si considerano riferiti per l’80% ai movimenti veri e propri e per il 20% ai lavori di finitura (profilatura delle scarpate e dei cigli, regolarizzazione dei tagli, sistemazione dei riempimenti o delle discariche, ecc.). Di conseguenza i relativi acconti, alla cui liquidazione si provvedesse prima ancora dei prescritti lavori di finitura, non potranno superare l’80% dell’acconto liquidabile a lavoro completamente eseguito. Il residuo 20% sarà accreditato all’Appaltatore negli stati di avanzamento susseguenti alla completa esecuzione di detti lavori.
Rilevati e rinterri
Il volume dei rilevati e dei rinterri sarà misurato col metodo delle sezioni ragguagliate, ovvero per volumi di limitata entità e/o di sagoma particolare, con metodi geometrici di maggiore approssimazione.
Il volume dei rilevati e dei rinterri eseguiti con materiali provenienti da cave di prestito verrà ricavato come differenza tra il volume totale del rilevato o rinterro eseguito secondo le sagome ordinate ed il volume degli scavi contabilizzati e ritenuti idonei per l’impiego in rilevato.
Nel computo non dovrà tenersi conto del maggior volume dei materiali che l’Appaltatore dovesse impiegare per garantire i naturali assestamenti dei rilevati o rinterri e far sì che gli stessi assumano la sagoma prescritta al cessare degli assestamenti.
Nel prezzo dei rilevati con materiali provenienti da cave di prestito si intendono compresi gli oneri relativi all’acquisto dei materiali idonei in cave di prestito private, alla sistemazione delle cave a lavoro ultimato; le spese per permessi, oneri e diritti per estrazione dai fiumi e simili e da aree demaniali e, per quanto applicabili, gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamento.
Il prezzo relativo alla sistemazione dei rilevati comprende anche gli oneri della preparazione del piano di posa degli stessi, quali l’eliminazione di piante, erbe e radici, nonché di materie contenenti sostanze organiche.
Tutti gli scavi per la formazione del piano di posa (scoticamento, bonifica, gradonatura) saranno valutati a misura con i prezzi unitari di Elenco relativi agli scavi di sbancamento.
Per i rilevati costipati meccanicamente gli scavi per la preparazione dei piani di posa verranno valutati solo se spinti, su richiesta della Direzione, a profondità superiore a 20 cm dal piano di campagna ed unicamente per i volumi eccedenti tale profondità.
Nella formazione dei rilevati sono compresi l’onere della stesa a strati delle materie negli spessori prescritti, la formazione delle banchine e dei cigli, se previsti, e la profilatura delle scarpate.
Nei rilevati inoltre non si darà luogo a contabilizzazioni di scavo di cassonetto ed il volume dei rilevati sarà considerato per quello reale, dedotto, per la parte delle carreggiate, quello relativo al cassonetto.
Dal computo del volume dei rilevati non dovranno detrarsi i volumi occupati da eventuali manufatti di attraversamento, qualora la superficie complessiva della sezione retta degli stessi dovesse risultare non superiore a 0,50 m2.
Tubazioni e accessori
Le tubazioni in genere saranno valutate in base alla loro massa o in base al loro sviluppo in lunghezza, secondo i tipi e le particolari indicazioni di Elenco.
I prezzi compensano comunque tutti gli oneri, le prestazioni e le forniture previste all’art. 84, fatta eccezione (se non diversamente previsto) per i letti di sabbia, nelle tubazioni interrate, o per i massetti ed i rivestimenti in calcestruzzo, che verranno valutati separatamente.
Le protezioni, come pure gli isolamenti acustici e le colorazioni distintive devono ritenersi specificatamente inclusi, se non diversamente disposto, tra gli oneri relativi ai prezzi di Elenco.
Disfacimenti e ripristini di massicciate e pavimentazioni in genere
Salvo diversa specifica, i lavori di cui al presente titolo saranno valutati a metro quadrato, assumendo per la misura degli stessi una larghezza pari a quella convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di 50 cm.
Verranno dedotte le superfici occupate da manufatti ed ingombri di qualsiasi genere, se di misura superiore a 0,5 m2.
Con il prezzo di Elenco vengono compensati tutti gli oneri relativi alla demolizione e al taglio della sovrastruttura stradale esistente, per qualunque profondità e con qualunque mezzo, anche in presenza di traffico, nonché l’onere del recupero e la raccolta in cumuli del materiale di risulta utilizzabile ed il trasporto a rifiuto con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi distanza di quello non utilizzabile.
Trattamenti superficiali – Manti in conglomerato bituminoso
I trattamenti superficiali, le penetrazioni, i manti in conglomerato, le pavimentazioni cementizie ed in genere qualunque tipo di pavimentazione di qualsiasi spessore verranno di norma misurati in ragione di superficie, intendendosi tassativi gli spessori prescritti.
Nel relativo prezzo unitario sarà compreso ogni magistero e fornitura per dare il lavoro completo con le modalità e norme indicate. Il prezzo di Elenco dei conglomerati bituminosi comprende ogni magistero per provviste, trasporti, impiego e rullatura, nonché la preparazione delle carreggiate da pavimentare e la fornitura e lo spandimento dello strato di ancoraggio di emulsione bituminosa al 55% o di bitume liquido nella misura prescritta.
Per i conglomerati bituminosi, l’esistenza di deficienze o irregolarità rispetto alla formula approvata dalla Direzione Lavori e che superano i limiti di tolleranza stabiliti, comporteranno il rifacimento della pavimentazione, a cura e spese dell’Appaltatore, per le parti non rispondenti alle norme di Capitolato o diversamente prescritte.
Deficienze contenute entro i limiti di 0,5 ÷ 1% per il bitume, 1,5 ÷ 3% per la sabbia, daranno luogo in contabilità ad una detrazione del 5% sul prezzo relativo a tale categoria di lavoro.
Art. 57 – Criteri per la contabilizzazione dei lavori
La contabilità avrà per oggetto l’accertamento in contraddittorio con l’appaltatore e la registrazione di tutti i servizi producenti spesa, ed è informata in modo da consentire alla S.A. il controllo costante della spesa e l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
L’appaltatore dovrà fornire, oltre a quanto indicato in precedenza, sia il brogliaccio di contabilità, che il personale occorrente per l’esecuzione delle operazioni di misurazione e verifica delle quantità riportate in contabilità, senza aver diritto ad alcun compenso, intendendosi compresi nei prezzi di elenco anche tali oneri.
Nessun altro maggiore onere rispetto a quanto indicato nell’Elenco Xxxxxx, spetta all’ appaltatore, in quanto si intende compreso nei prezzi che esso avrà, con calcoli di sua convenienza, accettato in sede contrattuale.
I prezzi si intendono riferiti a interventi eseguiti sia con la sola posa in opera, che con fornitura e posa: nel caso di fornitura i materiali impiegati dovranno essere di ottima qualità e accettati dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
I prezzi determinati comprendono ogni prestazione di opera occorrente per dare compiuta la prestazione a "perfetta regola d'arte", e comunque nel rispetto delle specifiche tecniche emanate nel corso dell’esecuzione degli interventi dalla S.A..
In essi sono compresi e compensati tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme e prescrizioni contenute e richiamate nel presente Foglio patti e condizioni. In essi sono, inoltre, comprese le quote per spese generali, utile dell’appaltatore, nonché il compenso per tutti gli oneri afferenti all'esecuzione delle prestazioni, in particolare i mezzi d'opera, assicurazioni, fornitura e posa dei materiali, loro lavorazione, sfrido ed impiego; spese provvisionali, ove occorrano, spese di cantiere e di guardiania, imposte, tasse, etc.
La S.A. ha piena facoltà di provvedere all'esecuzione di prestazioni in economia; pertanto, la l’appaltatore è tenuto, su semplice richiesta, alla fornitura di qualsivoglia materiale, nolo, trasporto o manodopera. Le prestazioni in economia ed i noleggi non verranno riconosciuti e compensati se non corrisponderanno ad un preventivo formale ODS emesso dalla S.A..
Per le prestazioni che la S.A. crederà opportuno eseguire in economia e avrà ordinato formalmente, l’ appaltatore avrà l'obbligo di fornire gli operai, i materiali, le macchine ed i mezzi di trasporto in nolo a caldo.
Si precisa che in mancanza del succitato ODS, gli stessi non potranno essere contabilizzati.
Le prestazioni in economia del solo personale dell’appaltatore saranno valutate ad ore e mezze ore per le frazioni inferiori.
Nei prezzi previsti in elenco, oltre a quanto indicato nelle descrizioni e/o nelle analisi prezzi, sono inoltre compresi gli oneri per:
la fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per l’esecuzione della prestazione;
lo spostamento da e per i luoghi di esecuzione degli interventi;
le spese per la redazione degli elaborati anche grafici richiesti dalla S.A., compreso il preventivo di spesa;
la manovalanza occorrente per il carico, trasporto e lo scarico sul luogo d’impiego dei materiali da utilizzare;
l'attesa necessaria per consentire al personale dell'azienda l'esecuzione delle operazioni di propria competenza ;
la consegna alla S.A. a intervento ultimato ai sensi di quanto nel presente Foglio patti e condizioni;
lo sgombero e la pulizia del manufatto, da eseguirsi contestualmente alla chiusura dei singoli interventi, con la rimozione di tutti i materiali residuali, le attrezzature, i mezzi d’opera, nonché la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere residui di lavorazione, ecc…..;
ogni onere necessario per la realizzazione delle opere completamente finite, collaudate, realizzate a regola d'arte e messe in servizio.
Per l’esecuzione di tutte le prestazioni indicate nell’ODS ritenute, ad insindacabile giudizio della S.A., di “notevole rilevanza economica”, l’ appaltatore provvederà a propria cura e spese a redigere uno specifico "conto preventivo", recante in dettaglio la descrizione di tutte le prestazioni da eseguire, dei materiali da installare, il riferimento di tariffa, il prezzo unitario o l'importo parziale, gli eventuali prezzi aggiuntivi ed integrativi, l'importo totale, il ribasso contrattuale e l'importo netto della prestazione. Il preventivo così strutturato, sarà sottoposto alla
necessaria e obbligatoria validazione da parte della S.A.. Al termine della prestazione il conto preventivo sarà sostituito da un “conto consuntivo” redatto con la stessa metodologia del preventivo.
A tal proposito si ricorda che per prestazione di “notevole rilevanza economica si intende l’esecuzione di un intervento il cui l’importo totale presunto sia pari o superiore ai 5.000,00 euro.
Alle Imprese, non verrà riconosciuto alcun compenso per visite di manutenzione periodica non effettuate per qualsivoglia motivo o effettuate in modo incompleto o effettuate senza l’emissione del relativo ODS.
In caso di non effettuazione di interventi, disposti dalla S.A., nei tempi concessi, verrà applicata la penalità prevista al Capitolo Penali.
Laddove l’appaltatore attesti in modo fraudolento di avere eseguito interventi mai realizzati, verranno eseguite tutte quelle iniziative che la S.A. intenda assumere sia sul piano civile che penale, compresa la rescissione del contratto, laddove la condotta dell’ appaltatore assuma una particolare gravità e rilevanza negativa.
Metodologia di contabilizzazione ;
1. Nei casi in cui si dovessero contabilizzare lavorazioni di manutenzione ordinaria che riguardino prestazioni previste nell’allegato Elenco Xxxxxx di appalto la contabilizzazione verrà eseguita utilizzando il Prezzario di appalto,con i prezzi rideterminati in forza del ribasso percentuale contrattuale.
2. Nei casi in cui si dovessero contabilizzare lavorazioni non previste (manutenzione straordinaria) i cui prezzi non sono riportati nell'Elenco Xxxxxx di appalto, si farà ricorso al Prezzario Regione Toscana approvato con
3. Nei casi in cui si dovessero contabilizzare lavorazioni diverse dalla manutenzione ordinaria o dalla straordinaria, cioè aventi carattere di straordinarietà, non contemplate nell’elenco prezzi S.A. o nel Prezzario Regione Toscana approvato con Delibera n° 595 del 18/05/2015 quali ad esempio operazioni di assistenza ad altre ditte di manutenzione degli impianti elettrici ( interventi di estrazione e pulizia, rimozione e posa di elettropompe, ecc.), la contabilizzazione verrà eseguita in “economia” utilizzando le voci da Elenco prezzi
S.A. e applicandole in contabilità per le ore di effettivo impiego dell’intervento. (Per tempo di effettivo impiego si intende il tempo strettamente necessario per effettuare l’intervento intendendo che non è compreso il tempo necessario per lo spostamento da e per il luogo di intervento)
In tal caso si ha che:
se in base alle lavorazioni effettuate, le voci di prezzo da utilizzare sono quelle da Xxxxxx Xxxxxx S.A. relativamente alla sola manodopera , tali prezzi da applicare saranno rideterminati in forza del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’appaltatore, esclusivamente sulla percentuale del 26,5% (utili d’impresa
+ spese generali) dei prezzi stessi;
se in base alle lavorazioni effettuate, le voci di prezzo da utilizzare sono quelle da Xxxxxx Xxxxxx S.A. relativamente ai trasporti e ai noli, i prezzi da utilizzare saranno rideterminati in forza del ribasso percentuale contrattuale.
Il Prezzario Regione Toscana approvato con Delibera n° 595 del 18/05/2015 si intende qui richiamato per intero ma per patto espresso delle parti non si allega al presente Capitolato Speciale di Appalto.
È esclusa ogni pretesa da parte dell’ appaltatore circa il riconoscimento di compensi o indennità speciali connesse alla eccessiva onerosità delle opere da eseguire in considerazione della frammentarietà e/o dell’entità ridotta dei singoli interventi.
Detrazioni nel caso di esecuzione difettosa dei lavori o di impiego di materiali non rispondenti alle prescrizioni
Nel caso di esecuzione difettosa di talune categorie di lavori o di impiego di materiali che risultino non rispondenti alle norme o alle prescrizioni del presente Capitolato, qualora il difetto non determini un'imperfezione sostanziale, il lavoro sarà accettato con riduzioni dei relativi compensi in misura proporzionale alle deficienze dell'opera o della fornitura.
Salvo quanto di seguito precisato per alcune categorie di lavoro, la misura delle riduzioni ad operare sarà determinata in via provvisoria dal Responsabile del Procedimento su proposta del Direttore dei Lavori e si considererà definita dalle risultanze del collaudo.
Nel caso di "imperfezione sostanziale" per la quale, a giudizio della Direzione dei Lavori, un lavoro non possa essere accettato, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso e dovrà inoltre soddisfare gli ordini relativi a demolizioni o ad allontanamento di materiali dal cantiere.