CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. DEFINIZIONI
1.1. CONTRATTO
L'art. 1321 c.c. definisce il contratto come l'accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
Sono pertanto esclusi da tale nozione gli atti unilaterali (es. testamento) e tutti quegli atti che non hanno contenuto integralmente patrimoniale (es. matrimonio). L'art. 1325 c.c. indica quali requisiti essenziali del contratto:
1. l'accordo delle parti;
2. la causa (cioè la ragione socio-economica del contratto);
3. l'oggetto (ovverosia il contenuto del contratto, che deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile [art. 1346 c.c.]);
4. la forma, ma solo se richiesta dalla legge a pena di nullità.
Il contratto ha "forza di legge" tra le parti che lo stipulano, cioè vincola i contraenti all'esecuzione ciascuno della sua prestazione, predisponendo specifiche forme di tutela in caso di inadempimento, ma non produce effetti nei confronti di terzi, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
1.2. LE PARTI
Soggetti fisici o giuridici coinvolti nel rapporto derivante da un accordo collaborativo vincolante
1.3. SERVIZIO
Qualsiasi attività o prestazione svolta da LSFire nell’ambito del proprio campo di competenza e
normativo in funzione di un accordo collaborativo con almeno un committente
1.4. COMMITTENTE
Parte richiedente servizio ad LSFire a fronte di corrispettivo economico della prestazione
1.5. CERTIFICAZIONE UFFICIALE
Documento rilasciato da LSFire a seguito di opportune verifiche, test e controlli che autorizza il committente a vendere il prodotto a cui la certificazione ufficiale è associata nel mercato UE secondo conformità del marchio CE
2. PREMESSA
Il presente documento si intende applicabile salvo che le parti concordino espressamente delle deroghe.
Ogni modifica o deroga sarà valida solo se previamente concordata per iscritto tra le Parti. Nel caso in cui uno o più degli articoli previsti risultassero per qualsiasi motivo nulli o inefficaci, la nullità o
l’inefficacia non si estenderà alle altre prescrizioni del presente Regolamento.
Le eventuali deroghe espressamente concordate non potranno in alcun modo riguardare le procedure di valutazione della conformità secondo le quali LSFire, in qualità di Laboratorio di Prova, Organismo di Certificazione, Organismo di Ispezione, è tenuta ad operare.
3. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento definisce le condizioni generali di fornitura di tutti i servizi quali ad esempio (elenco non esaustivo):
- Prove di laboratorio;
- Verifiche su processi, prodotti, servizi;
- Altre attività di valutazione della conformità;
- Formazione tecnica.
4. CONDIZIONI GENERALI
3.1. Esecuzione del Servizio
Le Parti si danno reciprocamente atto che LSFire s’impegna ad effettuare in modo del tutto imparziale il servizio oggetto dell’Offerta LSFire (il “Servizio”); il Servizio di certificazione ufficiale è di esclusiva e insindacabile pertinenza di LSFire. Nel caso fosse previsto il rilascio di un documento di valutazione, LSFire non è tenuta in alcun modo ad assicurare al Committente il conseguimento del relativo documento di valutazione con esito positivo.
Il Committente sarà comunque responsabile verso i soggetti terzi, ivi incluse le autorità pubbliche competenti, per la conformità ai requisiti dettati dalla legge.
Nel caso di servizi di valutazione che prevedano un mantenimento nel tempo, tale mantenimento è subordinato:
• alla disponibilità del Committente a sottoporsi alle valutazioni ordinarie e supplementari, documentali e presso le sedi del Committente stesso e/o altre sedi coinvolte (per esempio le sedi dei subappaltatori e fornitori critici del Committente), nelle tempistiche previste ed indicate da LSFire;
• all’esito positivo delle suddette attività di valutazione di conformità, eseguite da LSFire;
• al pagamento degli importi dovuti, a qualunque titolo, a LSFire (es. per le attività di rilascio, mantenimento e rinnovo della certificazione, per la variazione/riemissione dei certificati, ecc.).
3.2. Tempi di conservazione
I tempi di conservazione delle registrazioni del Servizio (comprese le registrazioni di dati relativi a prove effettuate), sono pari a 10 (dieci) anni.
3.3. Riservatezza
Tutti gli atti relativi all’attività oggetto del presente regolamento (a titolo non esaustivo: documentazione, registrazioni, comunicazioni, rapporti di verifica) sono considerati riservati, salvo quanto previsto nell’ambito di accordi di mutuo riconoscimento cui LSFire aderisce e, in generale, da disposizioni legislative e/o dalle disposizioni degli Enti di accreditamento e delle Autorità competenti.
L’accesso e la consultazione dei documenti relativi alle attività in oggetto sono riservati al personale di LSFire coinvolto nell’iter di attività oggetto del presente regolamento. Nel caso in cui talune informazioni debbano essere comunicate o divulgate in virtù di disposizioni legislative/di accreditamento, LSFire ne darà avviso al Committente, nei limiti disposti dalle autorità.
Ad eccezione delle informazioni che il Committente rende pubblicamente disponibili, o di quando concordato tra LSFire ed il Committente, tutte le altre informazioni sono considerate riservate. Le informazioni relative al Committente ottenute da fonti diverse dallo stesso (per esempio da reclamanti o da Autorità) restano riservate tra LSFire e le fonti. Tali informazioni verranno gestite nella maniera opportuna e necessaria in base alla specificità dell'indicazione, eventualmente coinvolgendo il Committente.. LSFire mantiene riservata l’identità di chi ha fornito tali informazioni e non può rivelare al Committente quale sia la fonte, a meno di accordi presi con la stessa fonte di informazioni.
LSFire si riserva la facoltà di disporre dei dati significativi forniti dal committente in forma anonima, ai fini dell’attività di ricerca. Tali dati non verranno comunque divulgati oltre le finalità della ricerca stessa.
3.4. Imparzialità
3.5. Codice etico LSFIRE
LSFire ha adottato un Codice Etico in materia di responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. Pertanto il Committente, nel condurre affari con LSFire, è tenuto a prenderne visione ed avere comportamenti improntati ai più alti standard etici.
LSFire ha ritenuto opportuno adottare il “Codice Etico”, ovvero un documento che raccoglie in modo ufficiale e organico l’insieme dei principi di comportamento della società nei confronti dei principali portatori di interesse, in qualche caso anche a rinforzo delle normative di legge vigenti, orientando i diversi soggetti sulle linee di condotta da seguire e su quelle da evitare, individuando le responsabilità e le eventuali conseguenze in termini di sanzioni. Il Committente dichiara altresì di conoscere le disposizioni di cui al D.Lgs. 231/01, di impegnarsi al rispetto del Codice Etico LSFire e ad adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01. In particolare, l’inosservanza da parte del Committente di una qualsiasi delle previsioni del Codice Etico comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e legittimerà LSFire a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 Codice Civile. A tal fine LSFire dovrà comunicare al Committente, a mezzo PEC, raccomandata A.R. o altra modalità valida agli effetti di legge,
l’intenzione motivata di avvalersi della clausola risolutiva.
Inoltre, la realizzazione da parte del Committente di comportamenti che determinino l’avvio di un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, del quale in qualunque modo LSFire sia venuta a conoscenza, legittimerà quest’ultima a recedere dal Contratto per giusta causa.
5. ADEMPIMENTI A CARICO DEL COMMITTENTE
5.1 Obblighi del Committente
Il Committente si impegna a:
- mettere a disposizione di LSFire, a proprie spese (spese di trasporto incluse), tutti i materiali, le informazioni, i documenti e i dati richiesti da LSFire per lo svolgimento del Servizio concordato.
- consentire a LSFire e ai soggetti da questa incaricati di eseguire il Servizio, di accedere presso la propria sede e i propri uffici operativi ovvero presso i propri stabilimenti e/o locali di produzione, impegnandosi a garantire la sicurezza del personale addetto allo svolgimento del Servizio.
- garantire al personale LSFire la possibilità di effettuare verifiche straordinarie, qualora se ne presenti la necessità;
- garantire agli ispettori degli Enti di Accreditamento e delle Autorità competenti la possibilità di accedere ai luoghi predetti, in accompagnamento al personale LSFire. Tali visite, il cui scopo è la sorveglianza sull’operato del personale LSFire e non del Committente, sono regolarmente comunicate con un congruo preavviso;
- non fare alcuna dichiarazione, relativa all’ottenimento del documento di valutazione da parte LSFire, prima dell’eventuale positivo superamento delle verifiche e/o valutazioni e
dell’ottenimento del documento di valutazione stesso, né alcuna dichiarazione tale da poter essere considerata ingannevole o non autorizzata, o incoerente con il pertinente campo di applicazione o in modo da portare discredito a LSFire;
- interrompere l’utilizzo di materiale pubblicitario che contenga riferimenti alla eventuale
certificazione LSFire nel caso in cui la stessa sia stata sospesa, revocata o sia scaduta;
- riprodurre nella loro interezza i documenti rilasciati da LSFire, nel caso in cui ne fornisca copia a terzi.
5.2 Sicurezza sul lavoro – Obbligo di informativa
Il Committente, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli
infortuni sul lavoro, s’impegna a fornire al personale LSFire e agli eventuali accompagnatori
un’informativa completa e dettagliata relativa ai rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro, in cui essi sono destinati ad operare. Il Committente s’impegna altresì a promuovere, attraverso il proprio incaricato a ciò preposto, la cooperazione ed il coordinamento ai fini dell’attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro, che incidono sull’attività lavorativa degli auditor incaricati da LSFire, e che richiedono la tutela sia dei lavoratori sia di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.
Il Committente, in base agli eventuali rischi specifici esistenti, provvederà a fornire al personale LSFire e agli eventuali accompagnatori gli opportuni dispositivi di protezione individuale e metterà in atto ogni tutela al fine di consentire che lo svolgimento dell’attività avvenga in completa sicurezza.
6 TARIFFE E PAGAMENTI
I corrispettivi concordati tra le Parti per lo svolgimento del Servizio sono da considerarsi al netto
dell’IVA e di qualsiasi altra tassa connessa con i Servizi richiesti a LSFire.
Qualora si renda necessario un Servizio supplementare, ivi compreso l’eventuale caso in cui il Committente richieda un riesame per incompletezza o inadeguatezza risultante dalla precedente Servizio, LSFire ne notificherà la necessità al Committente che dovrà sostenerne i relativi costi.
I pagamenti dovuti a LSFire a titolo di corrispettivo del Servizio, dovranno essere integralmente saldati dal Committente senza riduzioni o compensazioni di alcun genere, secondo le condizioni contenute nell’Offerta.
In caso di mancato pagamento dei corrispettivi e/o dei relativi interessi, ovvero in caso di inadempimento del Contratto, LSFire ha facoltà di interrompere in qualsiasi momento il Servizio fino a quando il Committente non avrà pagato e/o posto rimedio al suo inadempimento.
LSFire considererà accettata la fattura emessa per il servizio richiesto qualora non venga contestata entro il termine di pagamento indicato sulla stessa.
7 SUBAPPALTO
LSFire e il Committente si danno reciprocamente atto del fatto che LSFire avrà facoltà di incaricare soggetti terzi per l’adempimento totale o parziale delle obbligazioni oggetto del Contratto. LSFire mantiene la responsabilità per le attività affidate a soggetti terzi, garantisce che tali soggetti siano competenti e imparziali, si impegna ad informare il Committente in merito alle attività affidate
all’esterno.
8 CAMPIONI
Se previsti, i campioni da sottoporre a prova dovranno pervenire al laboratorio indicato da LSFire accompagnati da un documento di consegna riportante la causale, adeguatamente etichettati.
Tutte le spese di trasporto sono a carico del Committente. È onere del Committente provvedere al ritiro dei campioni al termine delle prove. Dalla comunicazione di conclusione delle prove, LSFire potrà provvedere allo smaltimento dei materiali. Nel caso di prove distruttive, i materiali di risulta saranno smaltiti immediatamente a cura di LSFire.
9 VARIAZIONI LEGISLATIVE, NORMATIVE, REGOLAMENTARI
Nel caso in cui le prescrizioni applicabili all’attività di valutazione, contenute in norme e/o in altri documenti specifici, subiscano variazioni, LSFire potrà aggiornare il presente Regolamento, al fine di recepire le nuove disposizioni.
LSFire si riserva inoltre di apportare modifiche ed integrazioni al presente Regolamento senza il preventivo consenso del Committente; nel caso in cui tali modifiche non comportino impatti significativi sull’attività svolta presso il Committente, tramite pubblicazione sul proprio sito web xxx.xxxxxx.xx.
Eventuali costi per attività di valutazione documentale e/o in campo, derivanti dalle modifiche normative o regolamentari di cui sopra sono comunque a carico del Committente.
10 LIMITI DELLA VALUTAZIONE E RESPONSABILITÀ
10.1 Responsabilità del Committente – Manleva
Il Committente si impegna a conformarsi e a mantenersi conforme ai requisiti di natura cogente, quali leggi, regolamenti, di tipo internazionale, nazionale o locale, applicabili ai propri prodotti, processi e servizi che rientrano nell’ambito di valutazione del presente Regolamento.
Il rilascio del documento di valutazione non costituisce attestazione né garanzia da parte di LSFire del rispetto di tutti i requisiti cogenti gravanti sul Committente e, in generale, della conformità
legislativa di quest’ultimo.
Pertanto, il Committente è e rimane l’unico responsabile sia verso sé stesso sia verso terzi del corretto svolgimento della propria attività e della conformità della stessa, e dei propri prodotti/servizi, alle normative applicabili, nonché alle aspettative dei clienti e dei terzi in genere. Il Committente s’impegna altresì a tenere indenne LSFire ed i suoi dipendenti, ausiliari e collaboratori da qualsiasi reclamo, azione e/o pretesa di terzi connessa all’esecuzione delle attività di LSFire in base al presente Regolamento.
10.2 Clausola di decadenza
Ogni reclamo o richiesta di risarcimento nei confronti di LSFire dovrà essere avanzata dal Committente, a pena di decadenza, entro e non oltre un (1) anno dall’evento che ha dato luogo alla richiesta o al reclamo.
10.3 Esclusione di responsabilità di LSFire
Salvo i casi di dolo o colpa grave, anche nei casi di accertato inadempimento da parte di LSFire, resta escluso il risarcimento a favore dell’Organizzazione dell’eventuale lucro cessante, come ad esempio, interruzione di attività aziendale, perdite di profitto, di opportunità commerciali, di fatturato, di avviamento o di previsti profitti.
11 ENTRATA IN VIGORE DEL PREVENTIVO
Il Preventivo si considera entrato in vigore e vincolante a tutti gli effetti di legge, allorché il Committente avrà esplicitamente dimostrato di accettarlo entro il relativo termine di validità. Il presente regolamento costituisce parte integrante del rapporto collaborativo tra le parti.
12 RECLAMI
Il Committente, così come chiunque ne abbia interesse, può presentare reclami sull’operato di LSFire, o sulle Organizzazioni certificate da LSFire, esponendo e motivando le ragioni del reclamo stesso contattando direttamente il laboratorio. LSFire avrà cura di trattare il reclamo secondo le proprie procedure.
13 FORCE MAJEURE
Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quali i casi considerati nel seguente elenco non esaustivo: sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime.
La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare immediatamente per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.
Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di sei settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 10 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.
14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Legge Applicabile e Foro Competente verranno scelte da LSFire caso per caso, in base alle proprie opportune considerazioni.