REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI AD EVIDENZA PUBBLICA NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI AD EVIDENZA PUBBLICA NEI SETTORI SPECIALI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA COMUNITARIA
(art. 36, comma 8, X.Xxx. 50/2016)
Aeroporti di Roma S.p.A. (nel prosieguo “ADR” o Azienda) è una società, il cui capitale azionario è composto per la quasi totalità da soggetti privati, che opera quale concessionaria del Sistema Aeroportuale romano, composto dallo scalo di Fiumicino, Aeroporto “Xxxxxxxx xx Xxxxx” e dallo scalo di Ciampino Aeroporto “G.B. Pastine”.
Quale impresa privata, ADR è tenuta all’osservanza di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione dei contratti, qualora questi afferiscano alle attività di cui all’art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016, nel prosieguo “Codice Contratti”).
Restano invece esclusi dalle procedure ad evidenza pubblica e possono essere affidati liberamente senza alcuna formalità o vincolo tutti i contratti aggiudicati per fini diversi dall’esercizio dell’attività di sfruttamento di area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, così come espressamente previsto dall’art. 14 del Codice Contratti.
Sono, altresì, esclusi dalle procedure ad evidenza pubblica i contratti aggiudicati ad un’impresa collegata ad ADR, nei limiti di quanto espressamente previsto dall’art. 7 del Codice Contratti.
I contratti soggetti all’evidenza pubblica ai sensi della normativa vigente, vengono affidati da ADR secondo quanto previsto dalle norme del Codice Contratti laddove siano di valore stimato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), pari o superiore alle soglie comunitarie, come indicate all'interno dell'art. 35, comma 2, del Codice Contratti:
a) 5.548.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori;
b) 443.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
c) 1.000.000 euro per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX del Codice Contratti.
Ai fini della definizione dell’ambito di applicazione del presente Regolamento, i suddetti importi si intendono automaticamente rinnovati qualora intervengano modifiche legislative in tale ambito, specificamente riferito ai settori speciali.
I contratti di valore stimato inferiore alle soglie precedenti, afferenti direttamente alle attività di cui all’art. 119 del Codice Contratti, vengono affidati nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
Per gli affidamenti di cui al presente Regolamento, ADR si avvale, preferibilmente, di procedure gestite interamente per via telematica sul proprio Portale Acquisti e, pertanto, invita gli Operatori Economici interessati a dotarsi della firma digitale.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente Regolamento si applica all’attività negoziale di ADR, svolta per proprio conto e per conto delle società da essa controllate, finalizzata alla conclusione di contratti di lavori, forniture e servizi afferenti direttamente alle attività di cui all’art. 119 del D.Lgs. 50 del 2016, di valore stimato inferiore alle soglie comunitarie.
ADR si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare in tutto o in parte il presente Regolamento anche per affidamenti di contratti di lavori, forniture e servizi di qualunque importo, non afferenti alle suddette attività e aventi, dunque, carattere privatistico.
Art. 2 – Definizioni
Ove non altrimenti stabilito, i termini sotto riportati, con l’iniziale maiuscola, sono utilizzati nell’articolato del presente Regolamento con i seguenti significati:
Accordo quadro: | accordo concluso tra l’Azienda e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire i termini contrattuali ed economici relativi agli appalti da eseguire durante un dato periodo temporale, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste; |
Acquisti telematici: | processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze aziendali, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico in possesso dei requisiti di selezione e prequalificatosi sul Portale Acquisti di ADR; |
Albo fornitori: | Albo dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori dell’Azienda in cui sono iscritti e qualificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei all’affidamento dei contratti aziendali; |
Azienda: | Aeroporti di Roma S.p.A. e proprie controllate; |
Codice Contratti: | X.Xxx. 50/2016 e s.m. ed i.; |
Negoziazione Dinamica: | un processo, basato su un dispositivo elettronico, di presentazione con rilanci successivi di prezzi e/o elementi oggettivi dell’offerta; |
Gara informale: | procedura nella quale possono presentare offerta soltanto gli operatori economici invitati da ADR tra quelli qualificati nel proprio Albo fornitori in possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dello specifico contratto; |
Affidamento diretto: | affidamento dell’appalto di lavori, forniture o servizi, mediante la contrattazione diretta con una impresa per motivi tecnici espressi dalla Direzione richiedente, secondo i limiti e i vincoli dispositivi di legge e delle procedure aziendali. |
Responsabile del Procedimento: | Ai sensi dell’art. 31, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, per ADR viene nominato il Responsabile del Procedimento come responsabile delle singole fasi di cui si compone l’appalto (pianificazione/progettazione, affidamento e esecuzione), per ognuna delle quali può essere individuato uno o più soggetti, all’interno della propria organizzazione, cui affidare i compiti propri della fase di riferimento. |
Art. 3 – Principi ispiratori dell’azione aziendale
L’attività aziendale nell’ambito degli affidamenti dei contratti disciplinati dal presente Regolamento devono garantire la qualità delle prestazioni ed è ispirata al rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.
Ai concorrenti sono garantite le necessarie informazioni sugli avvisi di gara e gli esiti delle procedure.
I concorrenti devono essere informati dell’esistenza per ADR di un “Modello di Organizzazione Gestione e Controllo” di cui al D.Lgs. 231/2001, di un Codice etico e di una Policy anticorruzione, essendo altresì obbligati ad accettarne i contenuti dispositivi.
Nella procedura finalizzata all’affidamento dei contratti le condizioni o restrizioni che limitano la libertà e/o la partecipazione degli operatori economici non devono essere sproporzionate ed eccessive rispetto a quelle effettivamente necessarie al raggiungimento dello scopo; pertanto, le garanzie richieste agli operatori economici devono essere proporzionate al valore del contratto e all’interesse aziendale al corretto adempimento.
Le penali devono essere predefinite contrattualmente e devono essere proporzionate al valore dell’appalto e all’interesse all’adempimento.
Art. 4 - Modalità di calcolo del valore dei contratti
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni che seguono si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto, calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
Per i contratti di fornitura e/o di servizi di durata indeterminata si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
TITOLO II – FUNZIONI AZIENDALI E COMPETENZE
Art. 5- Autorizzazione alla stipulazione dei contratti.
La stipulazione di contratti per l’affidamento di forniture, servizi e lavori ai sensi del presente Regolamento, deve essere previamente e formalmente autorizzata secondo quanto previsto dalle procedure interne di ADR.
Gli atti interni endoprocedimentali di autorizzazione alla stipulazione dei contratti non producono effetti giuridici verso i terzi, fatte salve le manifestazioni di volontà aziendale condotte all’esterno dagli organi sociali all’uopo delegati o autorizzati.
Gli ordini dovranno contenere la descrizione dell’oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.
Art. 6 – Verbalizzazione operazioni di gara
Dell’apertura delle offerte economiche relative agli affidamenti di cui all’art. 13, in sedute non pubbliche, delle quali rimane comunque tracciatura sul Portale acquisti laddove le gare stesse si svolgano telematicamente, viene redatta una nota informativa, propedeutica all’aggiudicazione della gara
L’aggiudicazione dell’appalto viene formalmente comunicata all’operatore economico interessato e agli altri concorrenti offerenti.
L’approvazione della proposta di aggiudicazione ovvero del provvedimento di esclusione non richiede particolari formalità e può essere data anche con la semplice
sottoscrizione, da parte del soggetto competente all’approvazione, della comunicazione diretta all’operatore economico interessato dal provvedimento.
TITOLO III – FORMAZIONE E RINNOVO DELL’ALBO FORNITORI PER GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA
Art. 7 – Albo fornitori
L’Azienda ha istituito un proprio Albo fornitori per lo svolgimento delle procedure di gara relative all’aggiudicazione dei contratti oggetto del presente Regolamento, il quale è articolato per categorie merceologiche e per fasce di importo. Resta salva e non disciplinata dal presente Regolamento la facoltà di istituire anche un sistema di qualificazione ai sensi del Codice Contratti per gli affidamenti sopra soglia, secondo i termini e le modalità previste dal Codice stesso.
La qualificazione all’Albo ha validità triennale a decorrere dalla data di comunicazione di ADR relativa alla positiva conclusione del processo di qualifica salvo revoca; tale comunicazione avverrà tramite portale. Trenta giorni prima della scadenza il Fornitore riceverà una e-mail all’indirizzo registrato sul Portale con la quale sarà invitato a rinnovare l’idoneità modificando o confermando i dati registrati sul Portale.
Art. 8 – Modalità di iscrizione e qualificazione nell’Albo fornitori
Tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice Contratti, hanno facoltà di richiedere l’iscrizione e la qualificazione all’Albo fornitori per la categoria merceologica (eventualmente articolata per fasce di importo) per la quale posseggono adeguate qualificazioni di tipo tecnico ed economico. In particolare, l’operatore economico dovrà attestare, per ciascuna categoria merceologica per la quale intende proporsi, un fatturato specifico nell’ultimo anno di esercizio relativo a tale categoria nonché adeguate referenze in tal senso.
Tali informazioni dovranno essere obbligatoriamente aggiornate annualmente da parte dell’operatore economico cui l’iscrizione si riferisce.
Quando un fornitore che chiede di qualificarsi in Xxxx fa parte di un Consorzio, deve evidenziarlo all’atto della domanda di iscrizione, rilasciando una dichiarazione con la quale si impegna a non accettare, da parte del Consorzio stesso, l’eventuale designazione ad eseguire l’appalto per il quale il Xxxxxxxxx fosse a sua volta invitato dall’Azienda a presentare offerta in una gara informale.
E’ inoltre fatto obbligo all’operatore economico di fornire l’elenco delle imprese con le quali è in rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, comunicando tempestivamente eventuali aggiornamenti; di tali informazioni si terrà
conto ai fini dell’applicazione del criterio di rotazione di cui al successivo art. 13.
A ciascun operatore verrà comunicato l’accoglimento della propria richiesta di iscrizione e qualificazione, ovvero il rifiuto/limitazione opportunamente motivato.
Gli operatori economici stranieri interessati all’iscrizione e qualificazione all’Albo dovranno produrre la documentazione richiesta in lingua italiana (attraverso traduzione giurata). Non è consentita l’iscrizione all’Albo di eventuali loro agenti o rappresentanti, che invece potranno rappresentare l’operatore economico straniero nell’ambito dell’Albo e delle gare se dotati di idonee procure in tal senso.
La qualificazione all’Albo fornitori non esime gli operatori economici dal comprovare la perdurante sussistenza dei requisiti, di ordine generale e di qualificazione tecnico- economica, dichiarati in sede di iscrizione al momento dell’aggiudicazione di un contratto.
Il Fornitore è inoltre tenuto ad assicurare il costante e tempestivo aggiornamento delle informazioni di contatto contenute nel Portale, ed in particolare dell’indirizzo e- mail; nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti di ADR per il mancato ricevimento di comunicazioni che sia dovuto a mancato aggiornamento delle informazioni di contratto o alla loro indisponibilità (ad esempio per raggiungimento del limite di capienza della casella e-mail del Fornitore).
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente ad ADR, mediante le funzionalità del Portale, le modifiche che siano intervenute relativamente ai dati registrati, nonché ogni mutamento della struttura organizzativa dell'impresa imputabile ad operazioni straordinarie (es. cessioni, fusioni, trasferimenti di rami di azienda, ecc.). In tali circostanze ADR si riserva di effettuare le opportune verifiche allo scopo di confermare l’idoneità eventualmente già attribuita.
Alla revisione periodica dell’Albo fornitori sarà data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web aziendale e sull’Albo Pretorio del Comune di Fiumicino. L’avviso, oltre ad informare gli operatori economici interessati della revisione dell’Albo, deve contenere indicazioni in ordine ai limiti di validità dello stesso, sia di carattere temporale che di importo di affidamento, nonché alle modalità di formazione e di utilizzo dell’Albo stesso da parte dell’Azienda, eventualmente rimandando al presente Regolamento, del quale dovrà essere specificato come ottenere copia.
Ogni richiesta di qualificazione all’Albo fornitori è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato in funzione del numero di categorie merceologiche per cui si richiede l’iscrizione.
Tale corrispettivo (€ 200,00 + I.V.A. per ciascuna categoria merceologica nella quale il fornitore chiede di essere qualificato) è da intendersi come compenso per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative del procedimento di qualificazione ovvero per la lavorazione delle richieste di iscrizione, nonché per la verifica dei requisiti, eseguite da ADR.
L’efficacia della qualificazione all’Albo è subordinata al versamento, da parte del Fornitore, dell’importo dovuto che sarà calcolato sulla base di quanto sopra indicato, sul c/c bancario i cui estremi sono:
BANCA: UNICREDIT SpA
INTESTAZIONE C/C: AEROPORTI DI ROMA S.p.A.
SWIFT CODE XXXXXXXXXXX
IBAN CODE T 58 B 02008 05351 000030003118
Causale “Corrispettivo per la qualificazione a x. Xxxx Fornitori ADR”.
categorie merceologiche
Seguirà fattura quietanzata che si considera legittimamente spedita, ai sensi della Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 4 Luglio 2001 n. 107, se trasmessa all’indirizzo di posta elettronica che dovrà essere comunicato, insieme ai dati necessari per l’emissione della relativa fattura.
Art. 9 – Vendor Rating di qualifica e prestazionale
Aeroporti di Roma S.p.A., allo scopo di integrare il processo di qualificazione e valutazione delle imprese iscritte all’Albo fornitori, ha adottato un sistema di Vendor Rating, quale strumento di valutazione sia della sostenibilità di medio/lungo periodo dei fornitori che richiedono l’iscrizione in Albo fornitori (“Vendor Rating di qualifica”), sia del livello di performance espresso dai fornitori in relazione a ogni singolo appalto loro aggiudicato (“Vendor rating prestazionale”).
9.1 Vendor rating di qualifica
Il Vendor rating di qualifica è lo strumento adottato da ADR per valutare la potenziale affidabilità del fornitore. Tale valutazione è effettuata su due macro ambiti distinti:
⮚ Corporate Social Responsibility (CSR)
⮚ Solidità economico-finanziaria
La valutazione è basata su dati oggettivi e su un algoritmo tabellare automatic (vedasi allegata tabella esplicativa), e non implica alcuna attività di valutazione discrezionale. In particolare, si precisa che i dati utilizzati per la valutazione in esame sono estratti: (i) dal Questionario di Qualifica Albo Fornitore ADR e (ii) dalla Banca dati economico-finanziaria Aida/Bureau van Xxxx.
ADR si riserva la possibilità di utilizzare il Vendor Rating di qualifica quale uno degli indicatori sulla base dei quali definire gli operatori da invitare alle gare informali di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento, fermo restando il rispetto dei principi riportati al medesimo art. 13.
9.2 Vendor rating prestazionale
Il Vendor rating prestazionale è lo strumento utilizzato da ADR per valutare il livello della performance dei fornitori in relazione ai singoli contratti affidati.
Tale valutazione è fondata sia su aspetti tecnici (Qualità, Affidabilità, Puntualità), sia su aspetti di Competitività e comporta la valutazione delle imprese affidatarie di appalti attraverso l’applicazione di punteggi che variano all’interno di uno spettro compreso tra prestazione assolutamente inadeguata (punteggio = 1) a prestazione ottima (punteggio = 5).
L’applicazione da parte di ADR di tale strumento di valutazione sarà facoltativa in caso di contratti di importo inferiore ad € 50.000,00, ovvero in caso di ordini attuativi inferiori a 100.000,00.
A tutti i fornitori oggetto di valutazione verrà data comunicazione, tramite Albo fornitori, del risultato della valutazione del Vendor rating prestazionale, in relazione sia all’ultimo ordine, sia alla media complessiva delle valutazioni eseguite; sulla scorta delle predette risultanze e a fronte di valutazioni particolarmente negative ADR si riserva la facoltà di disporre la sospensione e/o la decadenza dall’Albo fornitori, come previsto dal seguente articolo.
Analoga informativa verrà fornita su base annuale anche relativamente al Vendor rating di qualifica
ADR si riserva, inoltre, la possibilità di utilizzare il Vendor rating prestazionale quale uno degli indicatori sulla base del quale definire gli operatori da invitare alle gare informali di cui al successivo art. 13 del presente Regolamento, fermo restando il rispetto dei principi riportati al medesimo art. 13.
Art. 10– Decadenza / Sospensione dell’iscrizione all’Albo fornitori
La qualificazione all’Albo fornitori decade automaticamente nel caso si verifichi a carico dell’iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:
a) perdita di uno dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice Contratti;
b) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da ADR ovvero errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato da ADR con qualsiasi mezzo di prova;
c) cessazione di attività ovvero cancellazione dalla relativa Camera di Commercio;
d) richiesta di cancellazione presentata dall’operatore interessato;
Potrà essere disposta la decadenza della qualificazione all’Albo fornitori, a discrezione dell’Azienda, nel caso si verifichi a carico dell’iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:
a) mancata presentazione di offerta, senza adeguata motivazione, nel caso di invito ai sensi delle disposizioni seguenti, reiterata per tre volte nell’arco di un anno; in tali casi, la cancellazione avviene con riferimento alla categoria merceologica per la quale sono stati trasmessi gli inviti;
b) mancato aggiornamento dei documenti o informazioni richieste in fase di aggiornamento di iscrizione all’Albo.
c) in caso di almeno n. tre sospensioni, di cui al successivo comma, comminate nei confronti dell’impresa iscritta nel periodo di validità della qualificazione.
La qualificazione all’Albo fornitori potrà essere sospesa, quale facoltà per ADR, nel caso si verifichi a carico dell’iscritto anche una sola delle seguenti condizioni:
a) in caso di errore non grave o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni affidate da ADR, l’iscrizione all’Albo può essere sospesa fino ad un periodo massimo di sei mesi;
b) in caso di n. 2 risultanze derivanti da valutazioni Vendor rating con punteggio
negativo (ovvero risultanze con punteggio ≤ a 2).
Della cancellazione per intervenuta decadenza ovvero del provvedimento di sospensione dovrà essere data tempestiva notizia all’operatore economico interessato.
La sospensione potrà avvenire per un massimo di sei mesi decorrenti dalla comunicazione relativa alla sanzione.
Nelle ipotesi di cui alle su indicate lettere b) e g) una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall’Operatore prima di sei mesi dalla cancellazione.
TITOLO IV – MODALITA’ DI SCELTA DEL CONTRAENTE
Art. 11 –Premessa
Nell’ambito delle procedure di cui al presente Regolamento, i concorrenti invitati singolarmente non potranno associarsi o consorziarsi con altri concorrenti invitati alla medesima procedura senza averne fatto espressa richiesta ad ADR e senza avere da questa ottenuto espresso, preventivo benestare.
Art. 12 –Affidamenti diretti
Possono essere conclusi mediante affidamento diretto i contratti relativi a forniture e servizi di importo inferiore o pari a € 100.000,00 nonché i contratti relativi a lavori di importo inferiore o pari a € 300.000,00.
Può, altresì, essere disposto con affidamento diretto, previa adeguata motivazione fornita dal responsabile della funzione ADR che lo richiede, anche ogni contratto relativo a forniture di beni, prestazioni di servizi e lavori, fino alla soglia comunitaria, nei casi in cui l’affidatario designato sia l’unico che abbia le capacità oggettive tali da rivestire il ruolo di fornitore o appaltatore. La motivazione e/o la documentazione relativa a tale fattispecie deve essere di corredo alla documentazione dell’affidamento.
ADR ha inoltre facoltà di procedere con affidamento diretto all’operatore economico aggiudicatario di un precedente contratto avente il medesimo ambito oggettivo,
purché ciò avvenga entro i dodici mesi successivi al precedente affidamento e gli importi complessivi sommati dei due contratti non superino la soglia comunitaria; in tal caso, inoltre, è necessaria l’attestazione, da parte della competente funzione aziendale, della regolare esecuzione, anche se ancora in corso, del precedente contratto.
Possono essere affidate direttamente senza necessità di confronto concorrenziale, nei limiti delle soglie comunitarie, le spese relative agli incarichi di cui all’art. 17 del Codice Contratti, qualora non si configurino quale modalità organizzativa di un servizio affidato a professionisti esterni, ma consistano in un’attività episodica di assistenza e consulenza integrante un contratto di opera intellettuale.
Possono altresì essere affidate direttamente, senza limiti di importo e senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:
1) incarichi di consulenza gestionale;
2) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi
comprese quelle per viaggi e trasferte;
3) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione, con le relative location;
4) spese per contratti di sponsorizzazione;
5) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
6) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
7) servizi postali e telegrafici;
8) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
9) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
10) personale, ivi comprese le spese per gli accertamenti sanitari di controllo.
Art. 13 – Gara Informale
I contratti relativi a forniture e servizi di importo superiore ad € 100.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria nonché quelli relativi a lavori di importo superiore a € 300.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria possono essere aggiudicati a seguito di gara informale, predisposta secondo le seguenti disposizioni.
La Gara Informale è una procedura cui vengono invitati, a rotazione, gli operatori economici qualificati nell’Albo fornitori alla categoria merceologica e alla fascia di importo pertinente: tale rotazione potrà subire eventuali deroghe nei casi di valutazioni negative in tema di Vendor rating, come disciplinate all’art. 10.
A meno che non ricorrano speciali circostanze oggettive (ad esempio motivate ragioni tecniche, di urgenza legata alla necessità di garantire l’operatività aeroportuale, et similia) ovvero soggettive (punteggio del fornitore nell’ambito dei sistemi di Vendor rating), ADR deve garantire la rotazione degli operatori economici, tenendo conto dei requisiti tecnico-economici attestati in sede di iscrizione all’Albo, quali a titolo esemplificativo la congruità della “media dei fatturati degli ultimi 3 anni” ovvero del fatturato dell’ultimo anno rispetto al valore dell’affidamento oggetto di gara.
Fatti salvi eventuali rapporti di controllo / collegamento tra le imprese, il meccanismo di rotazione prevede che possano essere comunque invitati, se iscritti all’Albo Fornitori per la medesima categoria merceologica e fascia di importo, gli operatori economici meglio classificatisi in graduatoria nelle ultime gare espletate dall’azienda per appalti analoghi, ovvero nell’ambito del Vendor rating, nonché quelli aggiudicatari di un precedente contratto per appalti analoghi negli ultimi ventiquattro mesi. Qualora l’Azienda si avvalga della predetta facoltà, resta inteso che gli operatori in questione saranno computati in aggiunta rispetto al numero minimo di operatori da invitare ai sensi dei comma seguenti.
In caso di appalti con peculiari caratteristiche tecniche, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere, in aggiunta ai requisiti di capacità tecnica ed economica sufficienti per l’iscrizione all’Albo Fornitori, anche l’attestazione dell’intervenuta esecuzione di appalti analoghi in ambienti operativi similari a quello aeroportuale, ovvero il possesso di specifiche certificazioni / autorizzazioni. In tal caso l’individuazione dei fornitori da invitare terrà conto di tali caratteristiche.
Nelle Gare informali finalizzate all’affidamento di servizi e forniture devono essere invitati: non meno di tre operatori economici per importi superiori a € 100.000,00, non meno di cinque per importi superiori a € 200.000,00, sempre che sussistano soggetti idonei, in numero sufficiente, nell’Albo Fornitori che in tal caso dovranno essere pertanto invitati.
Per le Gare informali finalizzate agli affidamenti di lavori, l’Azienda invita non meno di cinque operatori economici per importi fino a € 1.000.000,00, non meno di sette per importi fino a € 2.500.000,00 e non meno di dieci per affidamenti di importo fino al valore della soglia comunitaria, sempre che sussistano soggetti idonei, in numero sufficiente, nell’Albo Fornitori che in tal caso dovranno essere pertanto invitati.
L’Azienda si riserva di invitare a presentare offerta fornitori iscritti e non ancora qualificati nell’Albo, se ciò è necessario a raggiungere il numero minimo di fornitori da invitare ovvero nel caso in cui sia necessario per incrementare il confronto concorrenziale nell’ambito della procedura, in ossequio ai principi di matrice comunitaria.
L’operatore economico invitato singolarmente può chiedere di partecipare alla Gara informale come mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, anche non iscritti all’Albo fornitori, fornendo in tempo utile ogni idonea informazione relativa alla mandante proposta; in tal caso ADR si riserva, comunque, la valutazione dei requisiti dei concorrenti non iscritti all’Albo e l’eventuale rifiuto della richiesta, qualora tali requisiti non risultassero conformi a quanto richiesto, ai sensi del successivo art.
14. L’operatore economico invitato singolarmente non potrà partecipare in veste di mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti.
Art. 14 – Procedura della Gara Informale
Le richieste d’offerta per la partecipazione alla Gara informale vengono normalmente
trasmesse a mezzo del Portale Acquisti ADR, ovvero possono essere trasmesse a mezzo posta, posta elettronica, via fax e devono contenere, oltre agli elementi essenziali del contratto, necessari e sufficienti per la formulazione dell’offerta, anche l’indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa o mediante Negoziazione Dinamica, che non potrà essere inferiore a cinque (5) giorni, salve ragioni di estrema urgenza e compatibilmente con la natura dell’affidamento.
Nella richiesta di offerta l’Azienda può richiedere agli offerenti di prestare una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione.
Qualora l’operatore economico iscritto all’Albo Fornitori abbia presentato offerta quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di concorrenti formato con altri operatori economici non iscritti all’Albo Fornitori, questi ultimi dovranno altresì dichiarare il possesso di tutti i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice Contratti, nonché dei requisiti tecnici ed economici precisati nella richiesta di offerta, nella misura congruente alle prestazioni che gli stessi svolgeranno in esecuzione del contratto.
All’interno della Lettera di Invito, in caso di aggiudicazione con il criterio di aggiudicazione basato sul solo prezzo più basso, ADR potrà prevedere l’applicazione della procedura di esclusione automatica delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come di seguito individuata; si specifica che tale previsione, ove indicata, potrà essere applicata esclusivamente nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti non inferiore a dieci.
Nel caso di cui al precedente capoverso la soglia di anomalia potrà essere individuata mediante l’applicazione di uno dei tre seguenti, diversi metodi di calcolo:
1) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15%;
2) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 10%;
3) media di tutti i ribassi pari o superiori alla media dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse.
La scelta del metodo di calcolo verrà effettuata da ADR tramite sorteggio, dopo la scadenza della gara e prima di procedere all’apertura delle buste digitali contenenti la documentazione amministrativa; in tal senso, sempre prima di procedere all’apertura delle buste digitali contenenti la documentazione amministrativa, la Committente comunicherà ai concorrenti, tramite “Comunicazioni” del Portale acquisti, l’esito del suddetto sorteggio.
ADR, inoltre, si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica di congruità le offerte ritenute, a suo insindacabile giudizio, anomale rispetto alla prestazione richiesta ovvero al contenuto dell’offerta stessa.
Effettuata l’individuazione della migliore offerta secondo i criteri di cui al successivo articolo 17, l’Azienda richiede all’aggiudicatario provvisorio di comprovare il possesso dei requisiti previsti nella richiesta d’offerta e dichiarati dal fornitore. All’esito positivo delle verifiche di legge, ivi incluse quelle relative alla normativa antimafia, si procede
all’emissione dell’ordine. Nel caso in cui la verifica risulti negativa, l’Azienda procede ad escutere la cauzione eventualmente prestata dall’operatore economico concorrente e a comunicare la decadenza dall’aggiudicazione provvisoria e dall’iscrizione all’Albo Fornitori. L’Azienda ha facoltà di aggiudicare il contratto alla seconda classificata ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione.
Inoltre, ADR si riserva la facoltà di annullare, revocare e sospendere in autotutela la procedura di gara in qualsiasi momento, fino alla relativa contrattualizzazione, previa adeguata e circostanziata motivazione, senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere nei suoi confronti. In tale ambito, ADR può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Infine, nel caso di una sola offerta valida, ADR si riserva la facoltà sia di non procedere all'aggiudicazione della gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
Art. 15 – Negoziazione Dinamica
La Negoziazione Dinamica può essere esperita per l’affidamento di forniture e servizi sotto soglia di qualsiasi importo nonché per l’affidamento dei lavori purché gli stessi non comprendano prestazioni di carattere intellettuale, quali la progettazione.
Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dall’Amministratore del Portale all’indirizzo e-mail comunicato dagli operatori stessi al momento della registrazione. E’ onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale qualsiasi variazione di indirizzo e-mail.
Art. 16 – Presentazione con modalità telematica delle offerte / domande di partecipazione in busta digitale
Nel caso di utilizzo della modalità telematica di ricezione delle offerte / domande di partecipazione in busta chiusa digitale, il relativo avviso o richiesta di offerta ne contiene espressa menzione.
Il sistema è realizzato con soluzioni che impediscono di operare variazioni o modifiche di alcun genere sui documenti, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche degli atti e delle operazioni telematiche. Per quanto detto, costituiscono piena ed esclusiva prova fra tutte le Parti, riguardo al contenuto ed al tempo dei documenti/messaggi scambiati per via elettronica, le registrazioni presenti sul file di log generato dal Sistema, quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, le comunicazioni visualizzate a Sistema od effettuate tramite messaggi di posta elettronica.
Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate dall’Amministratore del Portale all’indirizzo e-mail comunicato dai Concorrenti stessi al momento della registrazione; è onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale qualsiasi variazione di indirizzo e-mail.
ADR non assume alcuna responsabilità per i malfunzionamenti o per l’impossibilità per il fornitore di usufruire del collegamento o della connessione derivanti da qualsiasi causa.
Art. 17 – Criteri di aggiudicazione
Le gare vengono aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul rapporto qualità / prezzo o del solo prezzo più basso, sulla base della specifica tipologia di appalto.
Il criterio di aggiudicazione deve essere indicato nella documentazione di gara.
Nella procedura di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nella documentazione di gara, con la precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
TITOLO V – ACCORDI QUADRO
Art. 18 – Accordi quadro
l’Azienda ha facoltà di concludere con uno o più operatori economici accordi quadro il cui scopo è quello di stabilire i termini contrattuali ed economici relativi agli appalti da eseguire durante un dato periodo temporale, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Gli accordi quadro, a seconda del limite massimo degli importi cui si riferiscono, vengono aggiudicati con le medesime modalità e procedure previste per l’aggiudicazione dei contratti di appalto.
TITOLO VI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 19 – Attività Impreviste
Qualora, per circostanze impreviste si rendesse necessaria ed urgente qualche lieve variazione nelle quantità delle singole categorie di opere dichiarate nel contratto,
queste variazioni o addizioni potranno essere autorizzate da ADR su proposta del Direttore dei Lavori, sempre che non alterino le condizioni del contratto, né la sostanza del progetto, e quando nello stesso tempo sia accertato che la spesa per esse non superi l’importo del fondo assegnato per gli imprevisti.
Nessuna variazione o addizione potrà essere introdotta o eseguita autonomamente dall'appaltatore di propria iniziativa.
Art. 20 – Nuovi prezzi
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, salva la necessità di eseguire categorie di lavori o attività non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale, nel qual caso si provvede alla formazione di nuovi prezzi:
a) desumendoli dal prezziario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni o attività consimili comprese nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi e/o da verifiche di mercato
Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta. I nuovi prezzi di cui al presente articolo sono approvate dal responsabile della relativa fase del procedimento ovvero da altro soggetto competente
I nuovi prezzi, approvati da ADR, sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori o gestore del contratto e l'appaltatore, previa autorizzazione della competente funzione aziendale. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta di cui alla procedura di riferimento, ovvero sulla scorta di pattuizione tra le parti. Xxx l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla normativa vigente, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
Nel caso in cui nuovi prezzi non modifichino l’importo complessivo del contratto si procederà attraverso una comunicazione di conferma dell’inserimento in contratto dei nuovi prezzi; differentemente, ove dovessero comportare una variante quantitativa del contratto, si procederà secondo le disposizioni di cui all’art. 19.
Art. 21 – Diritto di modificare unilateralmente il Regolamento
ADR si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di modificare il presente Regolamento. In tal caso la nuova versione sarà pubblicata sul Portale e contestualmente un messaggio sarà inviato alla casella di posta elettronica segnalata dal Fornitore all’atto della registrazione della propria scheda anagrafica.
L’utilizzo del Sistema da parte del Fornitore in un momento successivo alla ricezione della comunicazione di variazione del presente documento verrà intesa come totale accettazione da parte del Fornitore della nuova versione del documento stesso.