ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA L’ITALIA ED IL CANADA
CANADA E QUEBEC
ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA L’ITALIA ED IL CANADA
Il Governo dell’Italia e il Governo del Canada hanno concordato quanto segue:
Parte I
Disposizioni Generali Art. 1
Ai fini dell’applicazione del presente Accordo, fatto salvo quanto da esso diversamente disposto:
a) «prestazione per i figli» designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione per orfano o una prestazione per figlio di assicurato invalido erogabile in base al Regim e pensionistico del Canada;
b) «Autorità competente» designa il Ministro o i Ministri responsabili dell’applicazione dei regim i di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di ciascuna Parte;
c) «periodo accreditato» designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell’acquisizione del diritto ad una prestazione in virtù della legislazione dell’una o dell’altra Parte. Designa anche, per quanto concerne l’Italia, un periodo assimilato dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, per quanto concerne il Canada, un periodo («periodo equivalente») durante il quale è erogabile una pensione di invalidità in virtù del Regim e pensionistico del Canada;
d) «prestazione in caso di morte» designa, per quanto concerne il Canada, una prestazione in caso di morte erogabile in virtù del Regime pensionistico del Canada;
e) «Lavoratore» designa, per quanto concerne l’Italia, una persona considerata come lavoratore dalla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una persona che svolge una attività lavorativa coperta dal Regime pensionistico del Canada;
f) «pubblico im piego» designa, per quanto concerne l’Italia, l’impiego di una persona legata all’organism o da cui dipende da un rapporto di diritto pubblico, e, per quanto concerne il Canada, designa l’impiego in qualità di m embri della Polizia reale canadese a cavallo o delle Forze armate del Canada, nonché l’impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada od ente municipale di qualsiasi provincia e include ogni im piego che possa essere designato come tale di volta in volta dalle Autorità com petenti di ciascuna delle due Parti;
g) «prestazione di invalidità», designa, per quanto concerne l’Italia, una pensione di invalidità o una pensione privilegiata d’invalidità erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di invalidità erogabile in base al Regime pensionistico del Canada;
h) «legislazione» designa la legislazione specificata o descritta all’articolo II, e ogni em endam ento alla suddetta, e includerà:
i) i provvedimenti legislativi e i regolam enti relativi a nuovi rischi od obblighi sociali, ma solo ove le Parti addivengano ad intese a tale effetto;
ii) i provvedim enti legislativi e i regolam enti che estendano i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari, ma solo qualora il Governo della Parte interessata non notifichi la propria volontà contraria al Governo dell’altra Parte entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali provvedimenti legislativi e regolam enti; i) « mese, designa un m ese di calendario;
j) «prestazione di vecchiaia» designa, per quanto concerne l’Italia, una pensione di vecchiaia, una pensione di anzianità o una pensione anticipata erogabile in base alla legislazione italiana e, per quanto concerne il Canada, una pensione di vecchiaia erogabile in base allo «Od Age Security Act», (esclusi ogni supplem ento subordinato al reddito, l’assegno per il coniuge e la pensione in caso di ritiro dal lavoro «retirement pension» concessa in base al Regime pensionistico del Canada);
k) «pensione», «assegno» o «prestazione» includono qualsiasi maggiorazione di pensione, assegno o prestazione;
l) «assegno per il coniuge» designa la prestazione com prendente l’equivalente della pensione e l’equivalente del supplemento erogabili al coniuge di un pensionato ai sensi dello «Old Age Security Act»;
m) «prestazione ai superstiti» designa, per quanto concerne l’Italia, una pensione erogabile in base alla legislazione italiana alle categorie di familiari di un assicurato o pensionato defunto riconosciuti, ai sensi di detta legislazione, come superstiti di tale assicurato o pensionato e, per quanto concerne il Canada, una pensione ai superstiti erogabile al coniuge superstite in base al Regime pensionistico del Canada;
n) «territorio» designa, per quanto concerne l’Italia, il territorio della Repubblica italiana e, per quanto concerne il Canada, il territorio del Canada;
o) «prestazioni in caso di tubercolosi» designano le prestazioni in natura o in denaro erogabili in caso di tubercolosi in virtù della legislazione italiana;
p) «anno» designa un anno di calendario;
q) altri termini ed espressioni hanno il significato loro rispettivam ente attribuito dalla legislazione applicabile.
Art. 2
Le disposizioni del presente Accordo si applicano:
a) per quanto concerne l’Italia:
i) alla legislazione concernente l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali;
ii) alla legislazione concernente i regim i speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla lettera (i);
iii) alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; e
iv) ai soli fini di quanto previsto dal successivo articolo 24, alla legislazione concernente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) per quanto concerne il Canada;
i) allo «Old Age Security Act»; e
ii) al Regime pensionistico del Canada.
Art. 3
1. Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alle legislazioni di cui all’articolo 2, nonché ai loro familiari a carico e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione
dell’una o dell’altra Parte.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del presente Accordo, una persona cui si applica la legislazione di una delle due Parti in virtù del presente Accordo gode dei diritti ed è soggetta agli obblighi di tale legislazione com e se fosse soggetta a detta legislazione senza avvalersi del presente Accordo.
Parte II
Legislazione Applicabile Art. 4
1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5, 6, 7 e 8, un lavoratore è soggetto unicamente alla legislazione della Parte sul cui territorio svolge la sua attività.
2. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5, 6, 7 e 8, qualora un lavoratore svolga la sua attività nello stesso periodo di tem po nel territorio di ambedue le Parti sarà soggetto esclusivamente alla legislazione della Parte nel cui territorio risiede. Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, un lavoratore sarà considerato risiedere nel territorio in cui ha una dimora permanente disponibile e, se ha una dimora permanente disponibile in entram bi i territori. sarà considerato risiedere nel territorio nel quale ha il centro principale dei propri interessi.
Art. 5
1. Qualora, successivam ente all’entrata in vigore del Presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all’articolo 6, il quale sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, venga inviato da tale datore di lavoro nel territorio di una Parte, a detto lavoratore continuerà ad applicarsi, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, la legislazione della prima Parte per un periodo m assimo di 24 mesi.
2. a) Qualora, anteriormente all’entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all’articolo 6, che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede, nel territorio di detta Parte, sia stato inviato da tale datore di lavoro per svolgere la propria attività nel territorio dell’altra Parte, detto lavoratore, successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, avrà diritto di scegliere entro tre mesi da tale entrata in vigore, l’applicazione, per quanto concerne il rapporto di lavoro stesso, della legislazione dell’una o dell’altra Parte. Qualora egli scelga la legislazione della prima Parte, gli si applicherà la legislazione di tale Parte per un periodo massimo di 24 mesi; qualora egli scelga la legislazione della seconda Parte, gli si applicherà la legislazione di tale Parte. In entrambi i casi la sua scelta avrà effetto a partire dal giorno in cui egli ne avrà dato comunicazione alla idonea Autorità competente.
b) Xxxxxxx detto lavoratore non dovesse esercitare alcuna scelta in base a quanto previsto dalla lettera a), continuerà ad applicarglisi la legislazione cui era soggetto al momento della entrata in vigore del presente Accordo. Qualora, in virtù di tale disposizione, si applichi la legislazione della prim a Parte, di cui alla lettera a), la m edesim a gli si applicherà per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 6
1. Qualora una persona che presti servizio come impiegato governativo per l’Italia venga inviata nel corso del suo rapporto di im piego nel territorio del Canada, la legislazione canadese non le si applicherà.
2. Qualora una persona che sia soggetta alla legislazione canadese e che presti servizio come impiegato governativo per il Canada venga inviata nel corso del suo rapporto di im piego nel territorio della Repubblica italiana, la legislazione italiana non le si applicherà e le si applicherà la legislazione canadese com e se fosse stata impiegata nel territorio canadese.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo (2), in m ateria di scelta della legislazione si applicheranno al cittadino di una delle due Parti che, prim a dell’entrata in vigore del presente Accordo sia impiegato localm ente quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell’altra Parte.
4. a) Il cittadino di una delle due Parti che, successivamente all’entrata in vigore del presente Accordo, sia localmente assunto quale impiegato governativo per conto di tale Parte nel territorio dell’altra Parte, avrà diritto di scegliere, entro tre mesi a partire dall’inizio del rapporto di impiego, l’applicazione della legislazione dell’una o dell’altra Parte per quanto concerne l’im piego stesso. Se egli sceglie la legislazione della Parte di cui è cittadino, tale legislazione gli si applicherà fino ad un m assim o di 24 mesi; e se egli sceglie la legislazione della Parte nel cui territorio presta servizio, gli si applicherà tale legislazione. In entrambi i casi la sua scelta avrà effetto a partire dal giorno in cui egli ne avrà data comunicazione alla idonea Autorità com petente.
b) Se una persona legittimata ad esercitare la scelta di cui alla lettera a) non si avvalga di tale diritto, ad essa si applicherà la legislazione della Parte nel cui territorio è impiegata.
Art. 7
1. Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo (2) del presente articolo, qualora un cittadino di una Parte sia occupato a bordo di una nave dell’altra Parte, gli si applicherà la legislazione di quest’ultima Parte, come se fosse soddisfatto ogni requisito riguardante la cittadinanza, la residenza o il dom icilio.
2. I membri dell’equipaggio di una nave di una delle due Parti, che sono remunerati da un datore di lavoro avente una sede effettiva nel territorio dell’altra Parte e che risiedono nel territorio di tale Parte, saranno soggetti alla legislazione di detta Parte.
3. Ai fini del presente articolo per nave di una Parte si intende, per quanto concerne il Canada, una nave o battello il cui equipaggio sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente una sede effettiva nel Canada e, per quanto concerne l’Italia, una nave o battello battente bandiera italiana.
Art. 8
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 9, paragrafo (3), i membri del personale navigante dipendenti da un vettore aereo internazionale operante in entrambi i Paesi saranno soggetti alla legislazione della Parte nel cui territorio il vettore ha la sua sede; ma, qualora essi risiedano nel territorio dell’altra Parte, saranno soggetti alla legislazione di tale Parte.
Art. 9
1. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (2), qualora, in virtù delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli 7 e 8 sia soggetta alla legislazione canadese durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio italiano, tale periodo di residenza sarà considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, com e periodo di residenza in Canada ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste
dalla legislazione canadese.
2. I periodi durante i quali il coniuge o i familiari a carico di cui al paragrafo (1) sono soggetti, a cagione del loro im piego, alla legislazione italiana, non saranno considerati com e periodi di residenza in Canada ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.
3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo (4), qualora, in virtù delle disposizioni della presente parte, una persona diversa da quelle di cui agli articoli 7 e 8 sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di residenza nel territorio del Canada, tale periodo non sarà considerato, per detta persona, per il coniuge e per i familiari a carico che la accompagnano e risiedono con essa, come periodo di residenza in Canada ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.
4. I periodi durante i quali il coniuge o un familiare a carico di cui al precedente paragrafo (3) versi i contributi al Regime pensionistico del Canada verranno considerati quali periodi di residenza in Canada ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni di vecchiaia previste dalla legislazione canadese.
Art. 10
Nonostante quanto previsto agli articoli 5, 6, 7 e 8, le Autorità com petenti potranno addivenire a quelle intese che ritengano necessarie nell’interesse di particolari persone o categorie di persone, conform emente allo spirito e ai principi fondamentali del presente Accordo.
Parte III
Disposizioni in Materia di Prestazioni
(Prestazioni di vecchiaia)
Art. 11
1. Qualora una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia in virtù della legislazione di una delle due Parti senza fare ricorso alle successive disposizioni del presente articolo, la prestazione erogabile in virtù della legislazione italiana sarà erogabile anche nel territorio del Canada. e la prestazione erogabile in virtù della legislazione canadese sarà erogabile anche nel territorio italiano a condizione o che il numero di anni di residenza in Canada com piuti in base alla legislazione canadese ammonti ad alm eno venti, oppure che i periodi di residenza nel territorio di entram be le Parti, cum ulati conform emente alle disposizioni di cui al paragrafo (4) del presente articolo, quando siano espressi in anni in Canada, assommino ad almeno venti.
2. La legislazione canadese che verrà applicata alle restanti disposizioni del presente articolo sarà nonostante qualsiasi altra disposizione del presente Accordo, lo «Old Age Security Act» ad eccezione dell’articolo 3 (1) di tale legge.
3. Qualora una persona non abbia diritto a prestazioni per vecchiaia in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione dell’una o dell’altra Parte, il diritto a prestazioni per vecchiaia sarà determinato totalizzando i periodi accreditati in conform ità delle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo.
4 a) Ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni di vecchiaia erogabili dall’Italia in base al paragrafo (5) del presente articolo, la residenza nel territorio italiano sarà considerata com e residenza nel territorio del Canada.
b) Ai fini della determinazione dell’importo delle prestazioni di vecchiaia erogabili dall’Italia in base al paragrafo (5) del presente articolo,
i) una settimana che abbia avuto fine il 31 dicembre 1965 o anteriormente a quella data, che verrebbe riconosciuta quale settimana di residenza in base allo «Old Age Security Act», sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;
ii) un anno che abbia avuto inizio il 1° gennaio 1966 o posteriormente a quella data, nel corso del quale sia stato versato un contributo al Regime pensionistico del Canada, sarà considerato come 52 settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana e, in un anno nel corso del quale un periodo equivalente è accreditato in base al Regime pensionistico del Canada, senza che venga versata alcuna contribuzione al detto regime, una settimana di tale periodo equivalente sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana;
iii) una settimana che abbia avuto inizio il 1° gennaio 1966 o posteriormente a quella data, la quale verrebbe considerata come una settimana di residenza ai fini dello «Old Age Security Act », e in relazione alla quale non siano stati versati contributi in base al Regime pensionistico del Canada, sarà considerata come una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.
5. a) Ciascuna Parte determ inerà, in conform ità con i criteri fissati al precedente paragrafo,
l’am montare teorico della prestazione.cui l’interessato avrebbe diritto qualora tutti i periodi accreditati in base alla legislazione di am bedue le Parti fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della legislazione di tale Parte. Ai fini della determ inazione del predetto ammontare teorico, la Parte la cui legislazione prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’importo delle retribuzioni o dei contributi, determina le retribuzioni o i contributi da prendere in considerazione per i periodi accreditati in virtù della legislazione dell’altra Parte, sulla base della m edia delle retribuzioni o dei contributi accertati per i periodi accreditati in virtù della legislazione che essa applica.
b) Ciascuna Parte erogherà una quota determinata moltiplicando l’am montare teorico di cui alla lettera
a) per il rapporto tra i periodi accreditati in virtù della legislazione di quella Parte e il totale dei periodi accreditati ai sensi della legislazione di entrambe le Parti, o il periodo che possa essere previsto da intese amministrative.
c) Le intese amm inistrative di cui all’articolo 19, paragrafo (3), includeranno le adeguate formule dettagliate necessarie per l’attuazione delle lettere a) e b).
d) Nonostante quanto previsto alla lettera b), qualora il totale dei periodi accreditati secondo la lettera
a) non raggiunga almeno dieci anni, il Canada non sarà tenuto ad erogare alcuna pensione di vecchiaia in virtù del presente articolo, e, qualora il totale non raggiunga almeno venti anni, il Canada non sarà tenuto ad erogare alcuna pensione di vecchiaia nel territorio italiano in virtù del presente articolo.
6. Qualora il totale dei periodi accreditati a favore di una persona in virtù della legislazione di una Parte sia inferiore complessivamente a 53 settimane, nessuna prestazione verrà concessa da tale Parte in base ai precedenti paragrafi (4) e (5), e i predetti periodi verranno presi in considerazione dall’altra Parte ai fini dell’applicazione della propria legislazione.
(Assegni per il coniuge)
1. La legislazione canadese applicabile agli assegni per il coniuge in base al presente articolo è, nonostante ogni altra disposizione del presente Accordo, lo «Old Age Security Act» ad eccezione dell’articolo 17.1 (1) di detta legge.
2. Qualora una persona non abbia diritto all’assegno per il coniuge in quanto non soddisfa ai requisiti di residenza stabiliti dalla legislazione canadese, il Canada, a condizione che tale persona abbia risieduto complessivamente nei territori delle Parti per almeno dieci anni, erogherà una quota dell’assegno per il coniuge determinata in conform ità con la legislazione del Canada, in base al rapporto fra il numero di anni di residenza in Canada ed il totale dei periodi accreditati di residenza nei territori delle due Parti.
(Prestazioni ai superstiti, per invalidità, per i figli e per morte)
Art. 13
1. Le disposizioni del presente Xxxxxxxx si applicano alle prestazioni ai superstiti, alle prestazioni per invalidità, alle prestazioni per i figli e alle prestazioni in caso di morte nella misura richiesta dalla natura della prestazione.
2. Qualora una persona abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione di una Parte senza far ricorso alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo, la prestazione sarà prorogabile anche nel territorio dell’altra Parte.
3. Qualora una persona non abbia diritto ad una prestazione in base ai periodi accreditati in virtù della legislazione di una delle due Parti, l’acquisizione del diritto alla prestazione sarà determ inata totalizzando i periodi accreditati in base alle disposizioni dei successivi paragrafi del presente articolo. Ai soli fini delle prestazioni ai superstiti, delle prestazioni per i figli e delle prestazioni in caso di morte, ogni riferimento nel presente articolo ad un periodo accreditato dovrà intendersi come relativo alla persona in virtù dei cui contributi è richiesta una prestazione.
4. a) Ai fini della determinazione dell’am montare di una prestazione erogabile da parte del Canada ai sensi del paragrafo (5) del presente articolo, un anno per il quale sono stati versati contributi in virtù della legislazione italiana per almeno 13 settim ane verrà considerato come un anno per il quale sono stati versati contributi in virtù del regim e pensionistico del Canada, fatte salve le disposizioni relative ai periodi minim i di contribuzione in virtù del Regime pensionistico del Canada, come potrà essere previsto nelle intese amministrative.
b) Ai fini della determinazione dell’am montare delle prestazioni erogabili da parte dell’Italia in conform ità di quanto previsto dal paragrafo (5) si applicheranno le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo (4), lettere b) (i), (ii) e (iii).
5. Al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, paragrafo (5), lettere a), b) e c).
6. Le prestazioni erogabili da una delle due Parti in virtù del presente articolo saranno erogate anche se il titolare risiede nel territorio dell’altra Parte.
7. a) Qualora una persona abbia versato contributi per un periodo inferiore a 53 settimane in virtù della legislazione italiana ed abbia versato contributi in virtù della legislazione canadese per almeno due anni, tale periodo sarà riconosciuto dal Canada ai fini dell’applicazione del presente articolo ed il paragrafo (3) non si applicherà alla legislazione italiana.
b) Qualora una persona abbia versato contributi per un solo anno in virtù della legislazione canadese e le siano stati accreditati contributi per alm eno 52 settimane in virtù della legislazione italiana, tale anno sarà riconosciuto dall’Italia ai fini dell’applicazione del presente articolo ed il paragrafo (3) non si applicherà alla legislazione canadese.
(Contribuzione volontaria)
Art. 14
Ai fini dell’ammissione alla prosecuzione volontaria della assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui all’articolo 2, lettera a), saranno presi in considerazione da parte dell’Italia, ove necessario, i periodi accreditati in virtù del Regime pensionistico del Canada secondo i criteri di cui all’articolo 11 paragrafo (4), lettere b) (ii).
(Prestazioni in caso di tubercolosi)
Art. 15
Qualora una persona non abbia soddisfatto, in base ai soli periodi di contribuzione accreditati in virtù della legislazione italiana, i requisiti richiesti da tale legislazione per la erogazione delle prestazioni in caso di tubercolosi, saranno presi in considerazione, nella misura necessaria all’acquisizione del diritto, i periodi di contribuzione accreditati in base al Regim e pensionistico del Canada. Le prestazioni in caso di tubercolosi saranno erogate esclusivamente durante la residenza nel territorio italiano.
(Maggiorazioni o assegni familiari per le persone a carico di titolari di pensione)
Art. 16
Qualora, in virtù della legislazione italiana, una persona abbia diritto a prestazioni di vecchiaia, per invalidità o ai superstiti m entre si trovi nel territorio di una delle due Parti, tale persona avrà diritto a ricevere maggiorazioni della prestazione o assegni familiari per una persona a carico se questa risieda nel territorio di una delle due Parti e come sarà specificato nelle intese amm inistrative.
Parte IV Disposizioni diverse Art. 17
Le prestazioni di vecchiaia, per invalidità ed ai superstiti, incluse le prestazioni per i familiari a carico che, in virtù del presente Accordo, sono erogabili da una Parte nel territorio dell’altra Parte saranno erogabili anche nel territorio di un terzo Stato.
Art. 18
Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le prestazioni per invalidità, le prestazioni di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, le prestazioni per i figli e le prestazioni in caso di morte acquisite in virtù della legislazione di una delle due Parti non saranno soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca per il solo fatto che il beneficiario risieda nel territorio dell’altra Parte e saranno erogabili nel territorio dell’altra Parte.
Art. 19
1. Le Autorità competenti e le Istituzioni incaricate della applicazione del presente Accordo:
a) si com unicheranno vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini della sua applicazione;
b) si forniranno reciproca e gratuita assistenza per quanto con-cerne qualsiasi questione che si riferisca alla sua applicazione;
c) si comunicheranno vicendevolmente, senza indugio, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l’applicazione del presente Accordo o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni per quanto tali m odifiche incidano sull’applicazione delle disposizioni dell’Accordo stesso.
2. Ogni informazione fornita in virtù del paragrafo (1) sarà utilizzata esclusivam ente ai fini dell’attuazione delle disposizioni del presente Accordo relative alla applicazione della legislazione.
3. I Governi dell’Italia e del Canada concorderanno le intese amministrative necessarie ai fini dell’applicazione del presente Accordo; tali intese potranno essere emendate o altrim enti m odificate di volta in volta e dovranno, fra l’altro, prevedere i criteri da adottare per prevenire, in sede di determinazione del diritto, i casi di sovrapposizione dei periodi accreditati a favore di una stessa persona in virtù della legislazione delle due Parti.
Art. 20
Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse ed oneri previsti dalla legislazione di una Parte ai fini del rilascio di qualsiasi certificato o documento richiesto da tale legislazione è estesa ai certificati e documenti richiesti dalla legislazione dell’altra Parte.
Art. 21
Qualsiasi dom anda, notifica o ricorso che, in base alla legislazione di una Parte, avrebbe dovuto essere presentato entro un determinato term ine all’Autorità com petente di tale Parte o ad una Istituzione (della detta Parte) incaricata dell’applicazione del presente Accordo, m a che invece sia stato presentato entro lo stesso term ine alla corrispondente Autorità o Istituzione dell’altra Parte sarà considerato come se fosse stato presentato alla Autorità o alla Istituzione della prima Parte.
In tali casi l’Autorità o Istituzione della seconda Parte provvederà a far pervenire al più presto possibile all’Autorità o Istituzione della prim a Parte la domanda, la notifica o il ricorso.
Art. 22
Le Autorità competenti delle due Parti dirim eranno, per quanto possibile, qualunque difficoltà che potrà sorgere nella applicazione del presente Accordo, nello spirito e secondo i principi fondam entali dell’Accordo stesso.
Art. 23
1. Nel caso in cui il presente Accordo cessi di essere in vigore, qualsiasi diritto acquisito da una persona conform emente alle sue disposizioni sarà conservato e si terranno negoziati per la regolamentazione di qualsiasi diritto a tale m om ento in corso di acquisizione in virtù di quelle disposizioni,
2. Nessuna disposizione del presente Accordo conferisce il diritto a ricevere una pensione, un assegno o una prestazione per un periodo antecedente alla data di entrata in vigore dello Accordo stesso.
3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi periodo accreditato anteriorm ente alla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso sarà preso in considerazione ai fini della determinazione del diritto a prestazioni in base all’Accordo medesimo.
4. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi (1), (2) e (2) del presente articolo, una pensione, un assegno o una prestazione saranno erogabili in base al presente Accordo per eventi che si siano verificati anteriorm ente alla data di entrata in vigore dell’Accordo stesso.
Art. 24
1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, qualsiasi idoneo organismo di una Provincia del Canada potrà stipulare accordi o intese di natura amministrativa con le Autorità italiane al fine di stabilire m isure di reciprocità relative all’applicazione del presente Accordo per quanto esso concerne la legislazione oggetto dell’Accordo stesso oppure la legislazione di sicurezza sociale che rientra nelle attribuzioni delle Province, inclusi la legislazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Ciascun accordo o intesa:
i) farà riferim ento, nel suo preambolo, al presente Accordo;
ii) stabilirà le procedure da seguire per quanto concerne la ripartizione degli oneri derivanti dall’attuazione dell’accordo o intesa;
iii) stabilirà una idonea procedura per la sua modifica; e
iv) prevederrà che esso rimanga in vigore per la stessa durata del presente Accordo.
2. Gli Accordi o le intese stipulati sulla base del presente articolo non dovranno in alcun modo modificare o essere interpretati com e tali da modificare qualsiasi disposizione del presente Accordo.
Art. 25
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica verranno scambiati il più presto possibile.
2. Il presente Accordo prenderà effetto dopo la ratifica alla conclusione delle intese amministrative di cui all’articolo XIX, paragrafo (3). Qualora le intese amministrative riguardino solo una parte del presente Accordo, solo tale parte prenderà effetto.
3. Il presente Accordo resterà in vigore senza lim itazione di durata. Potrà essere denunciato da una delle Parti m ediante notifica per iscritto all’altra Parte, con 12 mesi di preavviso.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in duplice copia nelle lingue italiana, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede.
In witness whereof the undersigned, duly autorized there to by respective Governments, have signed this Agreement.
Done in duplicate in English, French and Italian, the three texts being equally authoritative.
En foi de quoi les soussignés, dument autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait en double exem plaire en langues française, anglaise et italienne, les trois textes faisant égalem ent foi.
Done at Toronto this 17th day of novem ber 1977. Fatto a Toronto il 17 novembre 1977.
Fait à Toronto le 17 novembre 1977.
Per il Governo dell’Italia For the Government of Itaty Pour te Gouvernement d’ltatie
Per il Governo del Canada For the Government of Canada
Pour le Gouvernement du Canada
(Sm oouina) (Xxxxxx Xxxxxxxxx)
(Xxxxxxx) (Xxxxxxx Xxxxx)