Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia
Convenzione di negoziazione assistita ex L. 162/2014
A) CONDIZIONI
Ai sensi dell’art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l’accordo che compone la controversia deve essere sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
Nell’accordo gli avvocati devono dare espressamente atto, ex art. 6 co. 3:
1) di aver tentato di conciliare le parti,
2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,
3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.
Gli avvocati dovranno altresì certificare, ai sensi dell’art. 5 co. 2:
1) l’autografia delle firme,
2) la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
B) DOCUMENTAZIONE – COMPETENZA
A corredo dell’accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i documenti, in carta semplice, indicati nell’allegato n. 1.
In tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la
Procura della Repubblica competente. L’accordo dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.
C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE
L’accordo, in originale, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l’atto stesso (o da un suo delegato), unitamente alla scheda di sintesi alla Segreteria degli affari civili, ubicata al secondo piano stanza n. 22, responsabile Sig.ra Xxxxxxx Xxxxxxxx. In caso di assenza o impedimento della Sig.ra Corsetti rivolgersi alla stanza 21 Sig.ra Xxxxx Xxxxxxx. La Segreteria rilascerà una copia della scheda di sintesi con annotata la data di presentazione dell’atto.
D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.
Il Pubblico Ministero provvederà a rilasciare il nullaosta o ad autorizzare l’accordo di regola entro quattro giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo stesso, salvo imprevisti. Sarà cura di almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto (o di un loro delegato) provvedere al ritiro. L’atto originale sarà restituito.
E) CONTRIBUTO UNIFICATO – PERIODO FERIALE
In ordine al versamento del contributo e all’eventuale sospensione feriale dei termini della procedura statuita per le convenzioni di negoziazione assistita si attendono le determinazioni del Ministero della giustizia.