CONTRATTO N.
CONTRATTO N.
Spettabile
XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 97562540159 Partita IVA 07117210968 - REA 1936987 - Codice ABI 3407.4
Iscritta al n. 5725 dell’Albo delle banche presso la Banca d’Italia Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
SEDE LEGALE
00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital Social Euro 83.075.820 572 037 026 R.C.S. Paris - N. TVA FR88572037026 - Code APE: 6419Z
INFORMATIVA PRECONTRATTUALE DI XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Gentile Signora / Egregio Signore / Spett. Società,
la nuova disciplina dei mercati degli strumenti finanziari, contenuta nella Direttiva 2014/65/UE (XxXXX XX) e nelle relative misure di ese- cuzione comunitarie e nazionali nonché nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), applicabili dal 3 gennaio 2018 in sostituzione della precedente Direttiva in materia (MiFID I, 2004/39/CE) e delle sue misure di esecuzione, prescrive che le imprese di investimento forniscano al Cliente o potenziale Cliente, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o prima della prestazione di tali servizi, qualora sia precedente, informazioni sulla Banca e sui servizi di investimento da questa offerti, nonché – tra l’altro – sulla natura e i rischi dei prodotti e degli strumenti finanziari trattati.
Analogamente la nuova disciplina contenuta nella Direttiva 2016/97/UE (IDD) e nelle relative misure di esecuzione comunitarie e na- zionali, applicabile dal 1 ottobre 2018, prescrive che i distributori assicurativi illustrino al Cliente i diritti e gli obblighi in capo alle parti nonché le condizioni alle quali il distributore assicurativo o l’impresa di assicurazione fornirà servizi al contraente.
Con il presente documento Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana (di seguito, “EDR” o la “Banca”) intende fornirLe tutte le informazioni necessarie per meglio comprendere la natura dei servizi di investimento e dell’attività di distribuzione assicurativa non- ché i rischi connessi agli strumenti finanziari, prodotti finanziari e prodotti di investimento assicurativi dalla stessa trattati, affinché Lei possa assumere in modo consapevole le Sue decisioni di investimento e valutare i relativi rischi.
Naturalmente, la Banca è a Sua completa disposizione per qualsiasi chiarimento.
Con i migliori saluti.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
INDICE
1. Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela 2
2. Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente 6
3. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e di investimento assicurativi e sui relativi rischi 7
4. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini per i conti amministrati 15
5. Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento, all’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e ai rapporti accessori di custodia
e amministrazione in materia di strumenti finanziari 17
6. Informazioni sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede
nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti 20
7. Informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa 20
Mod. 530 - 04/2023 -
Copia aggiornata dell’Informativa Precontrattuale di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana è disponibile per la consultazione sul sito della Banca (xxxxx://xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xxx/xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxx) e presso i locali della Banca aperti al pubblico.
1. INFORMAZIONI SULLA BANCA, I SUOI SERVIZI E SULLA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e degli artt. 47 e 49 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016 attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. XxXXX XX), del D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 che integra la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. IDD))
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) costituita in data 28 luglio 1953 presso il Tribunal de Commerce de Paris secondo il diritto francese dal quale è regolata, numero di Partita Iva FR88572037026 e Codice Fiscale 572037026 R.C.S. Paris, iscritta al n. 6419z all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca di Francia, con sede sociale e direzione generale in 00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx, 00000 Xxxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxx; Telefono: x00 0 00000000; Fax: x00 0 00000000 e sito internet xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx,
congiuntamente
con la sua Succursale Italiana costituita in data 02 agosto 2010, secondo il diritto italiano dal quale è regolata, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, numero di Partita Iva 07117210968 e Codice Fiscale 97562540159, ed altresì iscritta al n. 5725 all’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia e al RUI Sezione Elenco Intermediari dell’Unione Europea con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, 00 Telefono: 00 000000; Fax: 00 00000 000; sito internet www.xxxxxx-xx- xxxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxx.xx (di seguito, anche congiuntamente alla casa madre, la “Banca”), ai sensi della vigente normativa, fornisce al cliente (di seguito, il “Cliente” o, al plurale, i “Clienti”) le seguenti informazioni sulla Banca, sui servizi di investimento e di distribuzione assicurativa da esse prestati.
1. Agenti collegati
La Banca informa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016 (di seguito, il “Regolamento Delegato”) di operare anche tramite agenti collegati poiché si avvale dell’opera di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede (di seguito, i “Consulenti Finanziari”), legati alla stessa da un rapporto di agenzia, che possono promuovere nel territorio della Repubblica Italiana i servizi e i prodotti della Banca, del Gruppo Xxxxxx de Rothschild (di seguito, anche solo “Gruppo”) nonché di terzi, quindi procurare Clienti, ricevere dai medesimi ordini scritti e trasmetterli alla Banca. È consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede la persona fisica che, in qualità di agente collegato ai sensi della direttiva XxXXX XX, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. L’attività di consu- lente finanziario è svolta esclusivamente nell’interesse della Banca. I consulenti finanziari, che operano per la Banca, sono iscritti in Italia nell’albo unico dei consulenti finanziari, articolato in sezioni territoriali.
Alla tenuta dell’albo provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari e dei soggetti abilitati.
2. Lingue e metodi di comunicazione
Ogni comunicazione tra la Banca ed il Cliente o potenziale Cliente, o comunque lo scambio di corrispondenza e documentazione tra gli stessi, avverrà in lingua italiana.
Il Cliente potrà rivolgersi alla Banca per informazioni, atti dispositivi a valere sui rapporti contrattuali già in essere, apertura di nuovi rapporti, reclami, chiarimenti e ogni tipo di comunicazione presentandosi presso la sede della Succursale Italiana negli orari di apertura al pubblico, ossia dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure rivolgendosi al proprio Consulente Finanziario.
Per informazioni, chiarimenti e comunicazioni diverse da atti dispositivi il Cliente potrà altresì telefonare alla sede contattando il proprio Consulente Finanziario negli indicati orari di apertura. Gli ordini di acquisto/vendita di strumenti finanziari potranno, inoltre, essere impartiti dal Cliente anche telefo- nicamente, nel qual caso la comunicazione telefonica verrà registrata dalla Banca e la registrazione farà piena prova, anche nei confronti del Cliente, dell’ordine di investimento. I Clienti possono disporre l’esecuzione di opera- zioni di investimento anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC) esclu- sivamente inviando gli ordini dall’indirizzo PEC dichiarato alla Banca in sede di accensione del rapporto o successivamente comunicato alla stessa. Gli ordini inviati a mezzo PEC saranno considerati validamente impartiti dal Cliente solo laddove inviati all’indirizzo PEC dedicato della Banca: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx. La Banca comunicherà con il Cliente con avvisi esposti in sede quale locale aperto al pubblico, telefonicamente ove l’urgenza della comunicazione lo renda necessario, a mezzo posta prioritaria od ordinaria o a mezzo racco- mandata semplice o a.r. ovvero tramite e-mail o PEC o pagine dedicate del proprio sito internet nei casi in cui il Cliente abbia comunicato alla Banca di possedere un indirizzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata ed abbia altresì autorizzato tali modalità di comunicazione. La Banca si riserva inoltre la facoltà di pubblicare le modifiche alle informative contrattuali e altre informazioni relative alla generalità dei servizi prestati nel proprio sito internet xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx. L’informativa periodica quale, a mero titolo esemplificativo, note informative, estratti conto e comunque ogni altra comunicazione personale non urgente dovuta ai sensi di legge e di contratto nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento e accessori oggetto del rapporto in essere con il Cliente verrà effettuata dalla Banca a mezzo posta ordinaria. Nel caso in cui il Cliente abbia aderito al “Servizio di informativa tramite strumenti informatici” la Banca avrà la facoltà di mettere a disposizione del Cliente la documentazione relativa ai rapporti mediante pubblicazione della stessa nell’area riservata del sito internet della Banca o a mezzo e-mail.
Fermo quanto meglio specificato nel relativo Fascicolo Contrattuale, il Cliente trasmette le proprie disposizioni aventi ad oggetto strumenti finanziari esclusi- vamente secondo le seguenti modalità:
(i) per iscritto, presso la sede della Banca ovvero fuori sede (ovvero al di fuori della sede e delle dipendenze della Banca). Al momento del conferimento
dell’ordine scritto da parte del Cliente, la Banca rilascia al Cliente un’atte- stazione cartacea contenente gli elementi essenziali dell’ordine impartito, ossia, quantomeno, il nome dell’investitore, la data di ricevimento dell’ordine da parte della Banca, l’identificazione del titolo, la quantità da acquistare
/ vendere / sottoscrivere ed il prezzo di acquisto / vendita, eventualmente indicato, e le eventuali istruzioni accessorie dallo stesso conferite. In caso di disposizione fuori sede, la relativa attestazione è rilasciata dal Consu- lente Finanziario;
(ii) telefonicamente previa procedura di riconoscimento effettuata dal gestore della relazione (ove applicabile): qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell’oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini;
(iii) a distanza: qualora gli ordini siano impartiti tramite fax o PEC. Gli ordini di acquisto e vendita di strumenti e prodotti finanziari inviati alla Banca a mezzo PEC saranno considerati validamente impartiti dal Cliente solo laddove inviati all’indirizzo PEC dedicato: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx.
3. Attività svolta dalla Banca
La Banca è autorizzata dalla seguente Autorità:
- Banque de France
Direction des Etablissements de Crédits et des Entreprises d’Investissement (DECEI)
00 xxx Xxxxx xxx Xxxxxx Xxxxxx 00000 Xxxxx - Xxxxxx Téléphone: x00 0 00000000
a svolgere l’attività bancaria, i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, esecuzione di ordini per conto di terzi, negoziazione per conto proprio, custodia e amministrazione titoli, di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e di gestione di portafogli. La Banca può infine svolgere tutte le operazioni connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria.
La Succursale è autorizzata dalla seguente Autorità:
- Banca d’Italia
Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
tel. x00 00 00000 (centralino) e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx web: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Sede secondaria operativa:
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
tel. x00 00 00000 (centralino)
e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx
a svolgere i servizi di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento senza assunzione a fermo né impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente, di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e di gestione di portafogli. La Succursale può infine svolgere tutte le operazioni connesse e strumentali quali previste dalla regolamentazione secondaria.
Con riferimento ai servizi di investimento la Banca è soggetta anche alla vigilanza della seguente Autorità:
- Consob
Via X.X. Xxxxxxx, 3 - 00198 Roma Tel.: x00 00 00000
La Banca è stata autorizzata dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) alla prestazione dell’attività di distribuzione assicurativa, con il numero di registrazione 07033943. Può svolgere la sua attività anche in Italia, in regime di stabilimento (con sede in Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx 00), risultando iscritta nell’elenco degli intermediari assicurativi dell’Unione Europea annesso al Registro degli Intermediari Assicurativi (RUI) di cui all’art. 109, comma 2 del D.Lgs. 209/2005 con il numero UE000011239.
Con riferimento all’attività di distribuzione assicurativa la Banca è soggetta alla vigilanza di:
- ACPR
00 xxx Xxxxxxxx
75436 Paris Cedex 09
xxxxx://xxxx.xxxxxx-xxxxxx.xx/xxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xx-xxxxx
- Consob
Via X.X. Xxxxxxx, 3 - 00198 Roma Tel.: x00 00 00000
Con riferimento a tematiche connesse all’iscrizione nell’elenco degli interme- diari assicurativi dell’Unione Europea annesso al RUI la Banca è soggetta alla vigilanza di:
- Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx
Tel: x00 00 000000
4. Descrizione dei servizi di investimento prestati da Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini consiste nel ricevimento da parte della Banca di ordini di investimento/disinvestimento impartiti dal Cliente ed aventi ad oggetto l’acquisto e/o la vendita di strumenti finanziari e nella tempestiva trasmissione di detti ordini per l’esecuzione ad altri intermediari finanziari comunitari o extracomunitari autorizzati.
Il servizio di ricezione e trasmissione di ordini comprende anche la mediazione, ossia l’attività che consiste nel mettere in contatto due o più investitori per la conclusione fra di loro di un’operazione.
Il servizio di collocamento consiste nella promozione e nell’offerta da parte della Banca di strumenti/prodotti finanziari (a titolo esemplificativo colloca- mento di OICR) su incarico del soggetto emittente (la “società prodotto”). Il predetto servizio presuppone l’esistenza fra la Banca e le società emittenti gli strumenti/prodotti finanziari di un’apposita convenzione di collocamento. L’accordo tra il collocatore e la società prodotto può prevedere che il collo- catore sottoscriva gli strumenti finanziari oggetto del collocamento, con l’impegno di offrirli agli investitori (assunzione a fermo), oppure che il collo- catore si impegni a sottoscrivere tutti (o parte de) gli strumenti finanziari non collocati presso gli investitori (impegno irrevocabile). L’accordo tra il collo- catore e la società prodotto può anche non prevedere l’assunzione di alcun impegno irrevocabile in capo al collocatore. La Banca presta esclusivamente il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente.
La Banca in abbinamento ai servizi amministrati presta ai Clienti un servizio di consulenza su base non indipendente che consiste nella prestazione di specifiche raccomandazioni personalizzate rese dalla Banca al Cliente, di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo, aventi ad oggetto una o più operazioni di acquisto e/o sottoscrizione e/o vendita e/o rimborso di strumenti finanziari/prodotti finanziari. Il servizio di consulenza è prestato in abbinamento e/o contestualmente agli altri servizi di investimento offerti dalla Banca.
Nell’ambito del Servizio di Consulenza la Banca effettua una valutazione periodica di adeguatezza del portafoglio del Cliente (da intendersi come l’insieme degli strumenti e prodotti finanziari, ivi compresi i prodotti di investi- mento assicurativi, sottoscritti o detenuti dal Cliente presso la Banca nonché il denaro depositato dal Cliente presso la stessa) alle caratteristiche di investitore del medesimo.
Il servizio di distribuzione assicurativa prestato dalla Banca consiste nel proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti sulla base di specifico accordo distributivo con la compagnia assicurativa emittente (“società prodotto”) o nell’ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri distributori assicurativi. L’attività di distribuzione assicurativa della Banca ha ad oggetto unicamente prodotti di investimento assicurativi.
La Banca inoltre, unitamente alla consulenza in materia di investimenti, presta l’attività di consulenza sui prodotti di investimento assicurativi. Tale attività consiste nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un Cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa della Banca, in relazione ad uno o più contratti di assicurazione. La Banca fornirà al Cliente una valutazione periodica dell’a- deguatezza dei prodotti di investimento assicurativi sottoscritti con cadenza almeno annuale, Tale valutazione verrà fornita al Cliente unitamente a quella prevista per il servizio di consulenza in materia di investimenti con un documento unitario e con le medesime modalità.
Il Servizio di gestione di portafogli. Con il contratto di gestione l’interme- diario autorizzato si obbliga, verso corrispettivo e nell’ambito di un mandato conferito dal Cliente, a gestire mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari il patrimonio dello stesso Cliente mandante composto da strumenti e prodotti finanziari ed attività liquide. L’obbligo di gestire, pertanto, comprende tanto l’obbligo di effettuare discrezionalmente valutazioni professionali circa le opportunità di investimento/disinvestimento quanto l’obbligo di tradurre dette valutazioni in operazioni. Il Cliente con il supporto della Banca può scegliere tra diverse linee di Gestione in cui investire il proprio patrimonio.
5. Gestione degli eventuali conflitti di interesse
Il legislatore comunitario, nella direttiva dell’Unione Europea Xxxxx XX (2014/65/ UE), riconosce che il ricorrere di situazioni di potenziale conflitto di interesse è connaturato alle attività della Banca e, più in generale, di qualsiasi interme- diario che presti una pluralità di servizi di investimento. Il legislatore comuni-
tario ha, infatti, preso atto che l’esercizio simultaneo di una gamma sempre più ampia di servizi e attività di investimento ha aumentato le possibilità di insorgenza di conflitti tra tali diversi servizi e attività e gli interessi dei clienti e che è pertanto necessario prevedere norme volte a garantire che tali conflitti non siano pregiudizievoli per i Clienti.
La Banca, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565, elabora, applica e mantiene un’efficace politica di gestione dei conflitti di interessi. Per raggiungere tale obiettivo, la Xxxxx XX prevede un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell’obbligo da parte degli inter- mediari di adottare:
- ogni misura ragionevole per individuare i conflitti d’interesse;
- disposizioni organizzative e amministrative per evitare che i conflitti di interessi individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.
Al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio, la Banca adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti.
La valutazione di una dannosità potenziale per il Cliente della situazione di conflitto viene effettuata al momento della prestazione del servizio: si tratta pertanto di una valutazione ex ante, diretta a verificare se ed in che misura una certa situazione ha la capacità di produrre un danno per il Cliente.
L’art. 33 del Regolamento (UE) 2017/565 stabilisce un “set” di criteri minimi in base ai quali la Banca deve determinare se essa stessa, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essa un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovi in una situazione di conflitto di interesse. Si individuano cinque macro- tipologie di conflitti d’interesse:
- la possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita a spese del Cliente (la possibilità di un utile per la Banca è contestuale alla possibilità di uno svantaggio per il Cliente);
- l’esistenza di un vantaggio nel risultato del servizio prestato al Cliente o nell’o- perazione realizzata per suo conto che sia distinto da quello per il Cliente;
- la sussistenza di una disparità di trattamento della clientela in virtù di un incentivo a comportarsi in tal senso;
- lo svolgimento della stessa attività del Cliente;
- la ricezione da una persona diversa dal Cliente di un incentivo, in relazione al servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.
L’art. 34 del Regolamento (UE) 2017/565 prevede che la Banca, nell’ambito della gestione dei conflitti, adotti misure organizzative e amministrative idonee. Nella definizione di procedure da seguire per la prevenzione e gestione dei conflitti e nell’adempiere al proprio obbligo di elaborare una politica dei conflitti di interesse che identifichi le circostanze che costituiscono o possono dare luogo a conflitti di interessi, la Banca presta attenzione alle seguenti circostanze:
- l’esercizio congiunto di più servizi e/o attività di investimento da parte della Banca, di soggetti rilevanti della Banca, o di società legate alla Banca da rapporti societari o di affari quali, ad esempio, il servizio di consulenza prestato congiuntamente ai servizi di collocamento, ricezione e trasmissione di ordini;
- le modalità di prestazione di servizi e/o attività di investimento, ad esempio la frequenza e la tipologia delle operazioni effettuate dalla Banca nella presta- zione del servizio di gestione di portafogli;
- le modalità di gestione degli ordini dei Clienti;
- la eventuale contemporanea assunzione del ruolo di gestore e collocatore dei comparti gestiti in delega da parte della Banca;
- la prestazione di servizi e/o attività di investimento aventi ad oggetto strumenti/ prodotti finanziari emessi da società del Gruppo o società collegate oppure legate alla Banca da rapporti di affari;
- la politica di remunerazione e i piani di retribuzione dei soggetti rilevanti;
- la percezione di incentivi da parte di terzi in relazione al servizio prestato al Cliente sotto forma di benefici monetari o non monetari.
Disposizioni analoghe sono contenute, in relazione all’attività di distribuzione dei prodotti d’investimento assicurativi, nella Direttiva 2016/97/UE (IDD), nel Regolamento Delegato (UE) n. 2017/2359, nel d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (di seguito “CAP” o “Codice delle Assicurazioni Private”), nel Regola- mento Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e nelle relative disposizioni di attuazione. La politica sui conflitti di interessi della Banca è pertanto redatta nel rispetto anche di tali disposizioni normative rilevanti per l’attività di distribu- zione e di consulenza in relazione ai prodotti di investimento assicurativi. Con riferimento alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi la Banca ha identificato le seguenti situazioni che costituiscono o possono dare luogo a conflitti di interessi:
- la distribuzione di polizze assicurative i cui fondi interni sono gestiti dalla Banca;
- la distribuzione di polizze assicurative che vengono poste a pegno a garanzia di obbligazioni del Cliente nei confronti della Banca;
- la politica di remunerazione e i piani di retribuzione dei soggetti rilevanti;
- la percezione di incentivi corrisposti alla Banca da terzi in relazione al servizio prestato al Cliente sotto forma di benefici monetari o non monetari.
A fronte di ciascuna potenziale fattispecie di conflitto individuata, la Banca ha svolto una valutazione ed, eventualmente, un adeguamento dei presidi di controllo/gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse giungendo, se del caso, ad inibire determinate tipologie di attività. Le misure adottate per il presidio dei conflitti individuati, peraltro, sono da leggersi in coordinamento con altre norme emanate nell’ambito della Banca in ottemperanza sia alla normativa concernente la prestazione dei servizi di investimento e/o accessori e l’attività di distribuzione assicurativa, sia ad altre disposizioni di carattere generale, quali, in via esemplificativa, le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro, delle procedure interne, nonché dei codici di comportamento adottati.
Le principali misure di prevenzione e gestione individuate dalla Banca sono:
a) definizione di compiti, responsabilità e regole di condotta, disponendo in particolare che le funzioni titolari di una fase di processo o di un intero processo potenzialmente idoneo alla generazione di conflitti siano attri- buite a strutture distinte anche attraverso procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più Clienti;
b) procedure organizzative e informatiche per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento e dell’attività di distribuzione assicurativa, nel rispetto dell’interesse del Cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi e la gestione del rapporto con il Cliente;
c) procedure per la trasmissione degli ordini che garantiscono al Cliente il rispetto di precise regole, come dettagliato nel “informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini dei conti amministrati” e nell’allegato n. 1 al medesimo documento;
d) una gestione dei reclami strutturata in modo da assicurare che l’analisi delle contestazioni presentate dai Clienti venga svolta da personale estraneo all’operatività, appartenente alla Funzione Compliance, per assicurare una maggiore indipendenza nella valutazione del reclamo stesso;
e) un’apposita normativa interna che regolamenta le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza;
f) misure atte a garantire che le funzioni aziendali di controllo siano dotate di indipendenza ed autonomia e non partecipino alla prestazione dei servizi che sono chiamate a controllare;
g) politiche di remunerazione a favore dei soggetti coinvolti nella prestazione dei servizi di investimento e nell’attività di distribuzione assicurativa che non favoriscano il prodursi di situazioni di conflitto di interesse con la clientela;
h) la definizione di procedure per la gestione delle informazioni privilegiate in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
i) limitazioni o astensione dall’operatività in caso di conflitti che possano nuocere gravemente agli interessi di un cliente.
Nel caso in cui le sopra citate misure non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, la Banca informerà i Clienti (disclosure), prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti del conflitto, dei rischi che si generano per il Cliente e delle azioni intraprese per attenuarli affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.
La comunicazione dei conflitti di interesse da parte della Banca non esenta la stessa dall’obbligo di mantenere e applicare le disposizioni organizzative e amministrative in materia.
La Banca aggiorna regolarmente un registro nel quale si riportano i tipi di servizi di investimento, di servizi accessori, di attività di investimento e di attività di distribuzione e di consulenza su prodotti di investimento assicurativi per i quali sia sorto o possa sorgere un conflitto che rischia di ledere grave- mente gli interessi di uno o più Clienti.
La finalità del registro è di identificare in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti secondo l’ordine con il quale essi vengono rilevati: costituirà quindi una sorta di archivio storico di tutti i pregiudizievoli conflitti di interesse emersi. La tenuta e la manutenzione continua del registro è affidata alla Funzione Compliance.
La Banca periodicamente (almeno una volta all’anno) verifica il contenuto della politica di identificazione dei conflitti di interesse adottata e l’efficacia delle misure adottate per gestire i conflitti di interesse, in modo da individuare e, se opportuno, correggere eventuali carenze.
La Banca fornirà su richiesta del Cliente, per il tramite dei suoi Consulenti Finanziari, ulteriori dettagli in merito alla presente informativa riguardante la politica di gestione dei conflitti di interesse.
6. Trasparenza dell’integrazione dei rischi di sostenibilità e degli impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità
Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance (ESG) che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo, o potenziale, sul valore di un investimento.
Tale rischio si affianca agli altri rischi tipici degli investimenti in strumenti finan- ziari e prodotti assicurativi già presi in considerazioni dalla Banca e descritti nell’Informativa Precontrattuale quali il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio di liquidità, il rischio connesso alla gestione discrezionale o investment performance risk, il rischio di concentrazione, il rischio di leva finanziaria e rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati, il rischio di controparte, il rischio dei mercati emergenti, il rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e alla riduzione o conversione delle azioni e delle obbligazioni bancarie, il grado di complessità dello strumento finanziario e i rischi specifici connessi a ciascun tipo di strumento/prodotto finanziario oltre ai fattori fonte di rischi generali.
La Banca, conformemente alla politica di investimento responsabile di Gruppo, disponibile sul sito web di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Francia), ha intrapreso, nelle proprie politiche di consulenza, un percorso, tutt’ora in fase di implementazione, virtuoso per l’identificazione e la gestione dei rischi di sostenibilità. In particolare, in un contesto in cui il quadro normativo è ancora in fase di consolidamento e in cui non esiste una prassi di riferi- mento che consenta di mappare, classificare e prioritizzare i principali rischi di sostenibilità, la Banca ha avviato un processo di analisi approfondita dei propri emittenti, capace di valutare gli effetti negativi sugli investimenti deter- minati dai rischi di sostenibilità. La considerazione dei rischi di sostenibilità viene condotta, tra le altre cose, anche tramite l’adozione di liste di aziende che operano in settori controversi o che sono coinvolte in comportamenti
controversi, conformemente alla politica di esclusione di Gruppo, disponibile sul sito web di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx Asset Management (Francia). In parti- colare, la Banca adotta in fase di consulenza dei criteri di esclusione dei titoli che potrebbero essere considerati ad elevato rischio di sostenibilità in quanto appartenenti ai seguenti settori:
• Armi: esclusione delle società produttrici di bombe a grappolo, mine antiuomo e armi chimiche e biologiche il cui uso è proibito dalla Convenzione sulle armi biologiche del 1972 (entrata in vigore nel 1975) e dalla Convenzione sulle armi chimiche del 1993 (entrata in vigore nell’aprile 1997);
• Tabacco: esclusione delle società produttrici di tabacco o delle società per le quali la distribuzione del tabacco è un’attività centrale, con delle soglie di esclusione con riferimento alla produzione e alla distribuzione;
• Carbone: esclusione delle società che operano nel settore di estrazione del carbone e società che producono energia elettrica da carbone, ove superino soglie minime percentuali periodicamente aggiornate del fatturato/potenza installata.
La Banca, anche al fine di ottimizzare la gestione dei rischi di sostenibilità, potrà sia valutare di volta in volta se includere altri settori che a suo giudizio possono integrare un elevato rischio di sostenibilità, ovvero modificare le liste di riferimento, effettuando talune eccezioni sulle società, nel caso di motivate circostanze.
La Banca, fatto salvo a quanto riportato nella politica di esclusione, non considera al momento gli impatti negativi delle raccomandazioni di investi- mento sui fattori di sostenibilità nell’ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti e dei prodotti di investimento assicurativi. Tale scelta è motivata da una serie di ragioni quali: i) l’assenza ad oggi di indicatori specifici volti a valutare gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità; e ii) il quadro normativo ancora in fase di consolidamento. Tali circostanze, ad oggi, impediscono alla Banca di effettuare una valutazione adeguata degli impatti negativi della propria attività di consulenza sui fattori di sostenibilità.
7. Modalità e tempi di trattazione dei reclami
La Banca ha individuato come responsabile per la trattazione dei reclami il Responsabile della Funzione Compliance.
Eventuali reclami dei Clienti o dei potenziali Clienti aventi ad oggetto servizi di investimento o accessori dovranno essere indirizzati alla Banca (Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana – Funzione Compliance, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) tramite lettera raccomandata A.R. o tramite email (xxxxxxxxxx@xxxx.xx) o tramite Posta Elettronica Certificata – PEC (lcfedrbanque @xxxxxxxxx.xx).
La Funzione di Compliance ne valuta la natura, ne verifica l’urgenza e l’even- tuale estraneità della Banca a quanto lamentato dal Cliente o potenziale Cliente.
Il reclamo dovrà contenere almeno:
- il nominativo del Cliente o potenziale Cliente e i suoi dati anagrafici e recapiti anche telefonici;
- i dati identificativi del rapporto oggetto di reclamo (se aperto presso la Banca);
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti che lo generano;
- quantificazione dell’eventuale richiesta economica.
La Funzione Compliance, nella trattazione del reclamo, si farà parte attiva, per conto dei vertici aziendali, raccogliendo le informazioni e la documentazione dagli uffici competenti: tutti i responsabili delle singole strutture organizzative aziendali sono coinvolti direttamente ed in prima persona nella trattazione del reclamo.
La predisposizione della risposta sarà a cura dei vertici aziendali che si avvar- ranno anche del supporto della Funzione di Compliance nonché di eventuali consulenti esterni. La trattazione del reclamo avverrà in modo sollecito. La risposta della Banca verrà inviata al Cliente o potenziale Cliente entro:
- 60 giorni qualora il reclamo abbia a oggetto la prestazione di un servizio bancario;
- 15 giorni lavorativi qualora il reclamo abbia ad oggetto un servizio di pagamento. Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca), la Banca non può rispondere entro detto termine, invia al cliente una risposta interlocutoria, indicando in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative;
- 60 giorni decorrenti dal ricevimento, se il reclamo concerne servizi e/o attività di investimento o contestazioni relative all’attività di distribuzione e di consu- lenza su prodotti di investimento assicurativi.
A tal fine farà fede la data di protocollo della Banca apposta sul reclamo.
I reclami indirizzati alla Banca e aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale dei prodotti di investimento assicurativi nonché i reclami indirizzati alla Compagnia Assicurativa e aventi ad oggetto il comportamento della Banca che distribuisce i predetti prodotti, saranno rispettivamente inoltrati dalla Banca alla Compagnia e viceversa, le quali provvederanno a rispondere ciascuna per quanto di propria competenza nel rispetto delle tempistiche previste, dandone contestuale notizia al reclamante.
In tali ipotesi, i termini di riscontro decorreranno dalla data di ricezione del reclamo da parte dell’intermediario competente ai sensi della normativa vigente. Del reclamo, della risposta e del suo esito verrà tenuta evidenza nel registro reclami della Banca tenuto a cura della medesima Funzione di Compliance. Il registro reclami, le lettere di reclamo, copia delle lettere di risposta e la relativa documentazione di supporto sono dalla Banca conservati per dieci anni dalla definizione del reclamo. La Banca considererà il reclamo definito con esito favorevole nel caso in cui nei successivi 180 giorni dall’invio della risposta la stessa non riceva alcuna ulteriore richiesta di informazioni o contestazioni da parte del Cliente o potenziale Cliente né, ovviamente, atti di citazione in giudizio. Nel caso in cui successivamente al suddetto termine di 180 giorni,
la Banca riceva un atto giudiziario o un reclamo già oggetto di un reclamo considerato definito con esito favorevole, la Funzione di Compliance lo tratterà come nuovo reclamo, pur dando atto e tenendo presente il precedente.
La Banca considera un reclamo come “composto” al ricorrere di una delle seguenti condizioni:
a) in caso di accoglimento delle contestazioni mosse dal Cliente;
b) decorsi 180 giorni dall’ultima replica inviata dalla Banca, con la quale sono stati respinti i motivi del reclamo e non sono successivamente pervenute ulteriori contestazioni;
c) la controversia è stata definita mediante transazione in sede extragiudiziale;
d) il reclamo è oggetto di contenzioso giudiziale ovvero è stata presentata dal Cliente domanda di mediazione presso gli organismi di mediazione ovvero presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) o l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF);
e) il reclamo è stato revocato dal Cliente.
Nel caso in cui il Cliente non sia soddisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi:
- in caso di prestazione di servizi bancari all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (per maggiori informazioni si può consultare il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
In ogni caso, resta ferma la possibilità per il Cliente di attivare il procedimento di mediazione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’ap- posito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicu- rativi, costituisce condizione di procedibilità.
8. Comunicazione delle variazioni delle informazioni e rendiconto dell’at- tività svolta
La Banca provvederà alla comunicazione degli aggiornamenti rilevanti di ogni informativa per il Cliente ai sensi di legge e di contratto.
La Banca si riserva la facoltà di pubblicare i suddetti aggiornamenti sul proprio sito internet xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx.
E precisamente: nel contratto con il Cliente relativo alla prestazione dei servizi di investimento e dell’attività di distribuzione assicurativa è pattuito che la Banca provvederà a comunicare al Cliente le variazioni e gli aggiornamenti rilevanti delle informazioni fornitegli prima della sottoscrizione del medesimo contratto - ossia le informazioni sull’impresa di investimento e i suoi servizi, sui costi, oneri ed incentivi dei servizi prestati, sulla classificazione del Cliente - a mezzo posta ordinaria o prioritaria o lettera raccomandata o telefax all’indirizzo indicato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del contratto, o comunque fatto conoscere successivamente per iscritto.
È altresì previsto che qualora il Cliente abbia autorizzato la Banca a comunicare con pieno effetto le suddette variazioni ed aggiornamenti all’indirizzo di posta elettronica e/o all’indirizzo PEC dallo stesso indicati nel contratto, o comunque indicati successivamente per iscritto, tale comunicazione verrà validamente fornita al Cliente, a scelta della Banca, anche tramite e-mail o tramite PEC.
In ogni caso, le variazioni e aggiornamenti delle suddette informazioni potranno essere pubblicate sul sito internet della Banca e mediante avviso esposto nei locali aperti al pubblico della stessa Banca.
I servizi di investimento prestati alla Clientela sono oggetto di rendicontazione.
In particolare, per i servizi di ricezione e trasmissioni di ordini (di seguito, il “Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini”) e di collocamento (di seguito, il “Servizio di Collocamento”) al momento del conferimento dell’ordine, la Banca:
- all’atto della ricezione di un ordine, rilascia un’attestazione contenente gli elementi essenziali dell’ordine.
- invia al Cliente conferma dell’esecuzione dell’ordine (di seguito, la “Nota Informativa”) entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione del medesimo ordine nel caso in cui dell’avvenuta esecuzione abbia avuto notizia diretta o, comunque, nel giorno successivo alla ricezione della conferma dell’avvenuta esecuzione qualora questa debba provenire da un terzo. Nel caso di operazione in cui lo strumento finanziario comporta il regolamento di una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell’ope- razione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. In tal caso l’avviso di conferma contiene l’indicazione del tasso di cambio ottenuto. L’avviso di conferma non viene inviato al Cliente quando il medesimo conterrebbe le stesse informazioni contenute in un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto. Nel caso in cui l’ordine impartito dal Cliente abbia ad oggetto l’investimento/disin-
vestimento di quote di fondi comuni di investimento e altri OICR, la conferma dell’avvenuta esecuzione è comunicata al Cliente dalla società di gestione del Fondo / Sicav ovvero dal soggetto da questa incaricato (ad esempio, il Soggetto Incaricato dei pagamenti, il c.d. “SIP”). In caso di collocamento, la Nota Informativa sarà inviata dalla Banca al Cliente, salvo deroghe di legge o regolamenti vigenti, entro il primo giorno lavorativo successivo alla conclu- sione del collocamento medesimo.
- a richiesta del Cliente, fornisce allo stesso informazioni sullo stato del suo ordine;
- nel caso in cui la Banca detenga strumenti finanziari del Cliente caratterizzati dall’effetto leva o che possano determinare passività effettive o potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, comunica eventuali perdite che superino il 10% del valore inziale dello strumento (o del valore di carico se acquistati presso altro intermediario e poi trasferiti presso la Banca) entro la fine del giorno nel quale tale soglia è superata (o del giorno successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo). Nello stesso termine la Banca informa il Cliente di eventuali ulteriori deprezzamenti dello strumento per multipli del 10%.
- invia al Cliente, con periodicità trimestrale, un rendiconto delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari detenuti dalla Banca;
- invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti/prodotti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla reddi- tività degli strumenti/prodotti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.
Con riguardo al servizio di consulenza in materia di investimenti ed al servizio di consulenza su prodotti di investimento assicurativi (di seguito, il “Servizio di Consulenza”), la Banca o il Consulente Finanziario rilascerà al Cliente la c.d. Scheda di Consulenza che comprende le raccomandazioni personalizzate proposte dalla Banca ed una descrizione generale della consulenza prestata e del modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il Cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. In relazione ai prodotti di investimento assicurativi la Banca illustrerà al Cliente con apposito documento anche l’esito della valutazione di coerenza del prodotto alle esigenze assicurative ed alle richieste del Cliente svolta dalla Banca. Copia della Scheda di Consulenza, sottoscritta dal Cliente per presa visione e ricevuta ovvero inviata allo stesso in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, verrà conservata dalla Banca e fornirà piena prova di quanto avvenuto in occasione della prestazione del Servizio di Consulenza e delle Raccomandazioni Personalizzate fornite in quella sede. Nell’ambito del Servizio di Consulenza la Banca valuterà, con cadenza periodica, l’adegua- tezza del portafoglio del Cliente al suo profilo di investitore.
In relazione all’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, la
Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, la rendicontazione prevista dalla Normativa di Riferimento in merito all’attività di distribuzione assicurativa svolta. La conferma dell’avvenuta esecuzione, totale o parziale, delle disposizioni del Cliente aventi ad oggetto i prodotti di investimento assicurativi è comunicata al Cliente dalla compagnia di assicurazioni.
9. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
9.1. Informazioni sulla separazione patrimoniale
Si informa il Cliente che, ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, (di seguito, il “TUF”) gli strumenti finanziari dei singoli clienti, a qualsiasi titolo detenuti dalla Banca, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca stessa e da quello degli altri Clienti.
Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Banca o nell’in- teresse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale sub-depositario/i o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
9.2. Informazioni sul sub-deposito e sulla responsabilità della Banca
Le somme di denaro e gli strumenti finanziari di proprietà del Cliente sono depositati presso la Banca. In particolare, le somme di denaro detenute presso la Banca seguono la disciplina del deposito bancario e, pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del Cliente di richiederne la restituzione.
La Banca, è espressamente autorizzata dal Cliente, in virtù del contratto disciplinante i servizi di investimento, a sub-depositare gli strumenti finanziari presso una delle società di gestione accentrata ai sensi dell’art. 80 e ss. del TUF e relativa normativa di attuazione (ad. es. Monte Titoli S.p.A.), nonché presso altri organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati.
Resta ferma la responsabilità della Banca, conformemente alla legislazione vigente, per le somme di denaro o gli strumenti finanziari di proprietà dei Clienti detenuti dai sub-depositari abilitati incaricati dalla Banca. Si avverte il Cliente che nel caso di insolvenza del terzo sub-depositario, la possibilità per il Cliente stesso di rientrare in possesso delle proprie somme di denaro e degli strumenti finanziari sub-depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposi- zioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il sub-depositario, nonché dagli orientamenti degli organi ai quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto insolvente.
Di norma, gli strumenti finanziari di proprietà di Clienti sub-depositati dalla Banca presso un soggetto abilitato terzo sono detenuti da quest’ultimo in un deposito cumulativo (c.d. conto omnibus) intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.
La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari dei Clienti detenuti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter risco- struire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente. Le evidenze sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto prodotti dal sub-depositario incaricato.
9.3. Informazioni su diritti di garanzia, privilegi e diritti di compensazione vantati dalla Banca
Salvi i privilegi previsti dalla legge a favore della Banca, il contratto per la prestazione di servizi di investimento, contiene specifiche clausole di garanzia e di pegno a favore della Banca, nonché clausole di compensazione legale e volontaria tra le parti, alle quali si rimanda.
In particolare la Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
Inoltre quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza - o di quelle ad esse convenzio- nalmente parificate, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi l’eventuale convenzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
Con la sottoscrizione del Contratto il Cliente conferisce altresì mandato irrevo- cabile alla Banca a vendere al meglio gli strumenti finanziari acquistati in esecu- zione degli ordini, da esercitarsi per la copertura delle operazioni da regolare nel caso in cui la disponibilità in strumenti finanziari e/o contante sia venuta meno sia per inadempimento imputabile al Cliente che per ogni qualsivoglia causa. In virtù del mandato conferito, la Banca sarà legittimata a soddisfare le proprie ragioni di credito su quanto ricavato dalla vendita degli strumenti finanziari e ad esercitare ogni altro diritto od azione nel caso in cui attraverso la vendita non venisse integralmente recuperato il controvalore dell’operazione.
9.4 Informazioni sui sistemi di indennizzo e di garanzia
Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai Clienti, la Banca aderisce al Fondo Francese di Tutela dei Depositi denominato Fonds de Garantie des dépôts et de Résolution (00, xxx xx xx Xxxxxxxx – 00000 Xxxxx
– France).
2. INFORMAZIONI SULLA CLASSIFICAZIONE DEL NUOVO CLIENTE (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e dell’art. 45 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, attuativo della Direttiva 2014/65/UE (c.d. XxXXX XX))
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) – Succursale Italiana informa il Cliente che, ai sensi della vigente normativa sulla prestazione dei servizi di investimento:
(A) È CONTROPARTE QUALIFICATA colui il quale soddisfa i requisiti indi- viduati nell’art. 6, comma 2 quater, lett. d), del TUF e nei cui confronti sono prestati i servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini. In particolare, le controparti qualificate sono i clienti che possiedono il più alto livello di esperienza, co- noscenza e competenza in materia di investimenti e, pertanto, necessitano del livello di protezione più basso.
(B) È CLIENTE PROFESSIONALE colui il quale possiede l’esperienza, le co- noscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie scelte in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. La categoria dei clienti professionali è composta dai soggetti individuati espressamente dal legislatore (clienti professionali di diritto) e dai soggetti che richiedono di essere considerati clienti professionali, in rela- zione ai quali la Banca è tenuta ad effettuare una valutazione di carattere sostanziale delle caratteristiche del cliente e della sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali (clienti professionali su richiesta). Più in particolare, i clienti professionali si distinguono in:
(B.1) clienti professionali di diritto: sono tali i “clienti professionali privati” indicati nell’Allegato n. 3 Regolamento Intermediari, nonché i “clienti professionali pubblici” individuati con Decreto 11 novembre 2011, n. 236 del Ministero dell’Economia e delle Finanze e successive modifi- cazioni.
(B.2) clienti professionali su richiesta: sono tali i clienti privati che ne faccia- no espressa richiesta e soddisfino almeno due dei seguenti requisiti oggettivi:
(i) il cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
(ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro;
(iii) il cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la cono- scenza delle operazioni o dei servizi prestati per i quali richieda di essere trattato come professionale.
In questo caso, affinché il cliente sia trattato come cliente professionale è comunque necessario il consenso della Banca.
In definitiva, i clienti professionali necessitano di un livello di protezione in- termedio. E’ prevista, infatti, una parziale esenzione dall’applicazione delle regole di condotta nei rapporti tra intermediari e clienti professionali.
(C) È CLIENTE AL DETTAGLIO colui il quale non è cliente professionale o controparte qualificata. I clienti al dettaglio sono pertanto i soggetti che posseggono minore esperienza e competenza in materia di investimenti e necessitano, quindi, del livello di protezione più elevato, sia in fase precon- trattuale, sia nella fase della prestazione dei servizi di investimento.
La Banca, al fine di riconoscere un livello massimo di tutela, provvede a classificare inizialmente tutti i propri clienti nella categoria di “cliente al det- taglio”.
La Banca ribadisce che ad ogni diversa classificazione del Cliente in una delle categorie sopra individuate la legge riserva un diverso grado di tutela del medesimo, che deve essere rispettata dalla Banca nella prestazione dei servizi di investimento, come analiticamente illustrato al Cliente in sede di colloquio precontrattuale e come sinteticamente di seguito indicato.
La classificazione del Cliente come cliente al dettaglio comporta l’ap- plicazione, nei confronti del Cliente, della massima tutela prevista dalla
Normativa di Riferimento; in concreto, tale tutela riguarda l’ampiezza delle informazioni che la Banca deve loro fornire, l’effettuazione della valutazio- ne di adeguatezza o di appropriatezza per le operazioni/servizi richiesti e l’esecuzione degli ordini in strumenti e prodotti finanziari alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).
La classificazione del Cliente come cliente professionale comporta la disapplicazione di talune regole previste per i rapporti con i clienti Retail, quali:
- disapplicazione dell’obbligo di fornire informazioni su posizioni in stru- menti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o in operazioni con passività potenziali ai sensi dell’art. 62, par. 2, Reg. Delegato UE 2017/565;
- disapplicazione delle tutele previste in caso di offerta fuori sede ex art. 30 d.lgs. 58/98;
- possibile attenuazione degli obblighi informativi aventi ad oggetto natura e rischi degli strumenti finanziari ex art. 48 Reg. Delegato UE 2017/565.
La Banca, inoltre, potrebbe concordare con i Clienti Professionali un’ap- plicazione limitata degli obblighi informativi ex ante ed ex post aventi ad oggetto i costi e gli oneri:
- applicati dalla Banca o da altre parti, qualora il cliente sia stato indirizzato a tali altre parti, per il servizio i servizi di investimento e/o servizi accessori prestati al cliente;
- associati alla realizzazione e gestione degli strumenti finanziari.
La classificazione del Cliente quale controparte qualificata comporta la disapplicazione delle norme indicate nell’art. 30 della Direttiva 2014/65/ UE e, in particolare: i) informazioni precontrattuali molto limitate; ii) ren- dicontazioni di frequenza e contenuto attenuato; iii) mancato obbligo di concludere il contratto in forma scritta; iv) mancato obbligo di esecuzione degli ordini alle condizioni più favorevoli (cd. best execution).
La classificazione della clientela prevista dalla disciplina MiFID 2 non trova applicazione all’attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi posta in essere dalla Banca.
Il Cliente è stato informato dalla Banca ed è consapevole che, qualora il me- desimo sia classificato nella categoria dei clienti professionali di diritto, il me- desimo è tale per tutti i servizi di investimento e strumenti finanziari, mentre se classificato cliente professionale a sua richiesta potrà esserlo anche solo per i servizi e/o gli strumenti dal medesimo menzionati al momento della richiesta e indicati nell’accordo all’uopo sottoscritto con la Banca. In quest’ultimo caso la tutela riservata per legge ai clienti professionali troverà applicazione solo per i servizi e/o strumenti per i quali il Cliente su sua richiesta e con l’accordo della Banca sia stato classificato professionale, applicandosi per tutti gli altri servizi e/o strumenti finanziari la tutela riservata al cliente al dettaglio.
Si segnala quindi che:
a) il cliente professionale ha diritto di richiedere alla Banca un livello di pro- tezione (più elevato) quale cliente al dettaglio, sia rispetto ad un particola- re servizio od operazione di investimento o prodotto sia a titolo generale, quando ritiene di non essere in grado di valutare o gestire correttamente le proprie scelte in materia di investimenti;
b) la controparte qualificata ha diritto di richiedere alla Banca un trattamento di protezione più elevato, quale cliente professionale oppure quale cliente al dettaglio, sia rispetto ad un particolare servizio od operazione di investi- mento o prodotto sia a titolo generale;
c) il cliente al dettaglio ha diritto di richiedere alla Banca, rispetto ad un par- ticolare servizio od operazione di investimento o prodotto oppure a titolo generale, di essere trattato quale cliente professionale (e pertanto ha diritto di richiedere un trattamento di minore tutela come sopra indicato) qualora risulti essere in grado di valutare e gestire consapevolmente le proprie scel-
te in materia di investimenti, ossia qualora sia in possesso di almeno due dei seguenti tre requisiti obbligatori di legge:
(i) il Cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mer- cato con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
(ii) il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro;
(iii) il Cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi prestati.
In caso di Cliente - persona giuridica la suddetta valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni e/o alla persona giu- ridica medesima.
La Banca, in particolare, in caso di accoglimento della richiesta di classifica- zione come Cliente Professionale, ha diritto di presumere che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investi- menti e di valutare correttamente i rischi che assume. Inoltre, la classificazione nell’ambito di tale categoria ha come conseguenza
In ogni caso la richiesta del Cliente di essere diversamente classificato pur in presenza dei requisiti di legge, non produrrà alcun effetto senza l’accettazione della Banca.
Qualora il Cliente ritenga di esercitare la suddetta facoltà e la Banca accetti, l’accordo sarà formalizzato su apposito modulo a disposizione presso i locali della Banca. In particolare, i clienti al dettaglio possono rinunciare alle prote-
zioni delle norme di comportamento esaminate in precedenza, solo una volta espletata la seguente procedura:
a) il Cliente deve comunicare per iscritto alla Banca che desidera essere trat- tato come cliente professionale, a titolo generale o rispetto ad un particolare servizio od operazione di investimento o tipo di operazione o di prodotto;
b) la Banca, ricevuta la richiesta del Cliente, qualora valuti adeguate le compe- tenze e conoscenze del Cliente e sussistenti almeno due dei requisiti analizzati in precedenza, deve avvertire il Cliente, in una comunicazione scritta e chiara, di quali sono le protezioni e i diritti di indennizzo che potrebbe perdere;
c) il Cliente deve dichiarare per iscritto, in un documento separato dal contrat- to, di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni;
d) la Banca comunica al Cliente la sua nuova classificazione in qualità di clien- te professionale su richiesta;
e) la Banca, qualora valuti che il Cliente non è in possesso dei suddetti re- quisiti, ovvero non ha adeguata conoscenza, esperienza e competenza in materia di investimenti, si rifiuterà di procedere con la variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale, informando prontamente il cliente.
Qualora il cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tor- nare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla Banca. Si richiama inoltre l’attenzione sulla circostanza che ai clienti professionali è fatto obbligo di informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla loro (ri)classificazione nella catego- ria maggiormente tutelata dei clienti al dettaglio.
3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI E DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E SUI RELATIVI RISCHI (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e dell’art. 48 del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, del D.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017)
P A R T E “A”
STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI TRATTATI DALL’INTERMEDIARIO
Alla data di rilascio della presente informativa, le categorie di strumenti e pro- dotti finanziari oggetto dei servizi di Ricezione e trasmissione ordini e collo- camento prestati da Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana (di seguito Banca) sono le seguenti:
1. Titoli di debito (le obbligazioni e Titoli di Stato);
2. Quote di azioni di azioni di organismi di investimento collettivo (OICR): Fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF;
3. Exchange Traded Fund – ETF;
4. Titoli di capitale (azioni);
5. Warrant, Covered Warrant;
6. Fondi speculativi / Hedge Fund / Fondi di Investimento Alternativi (FIA);
7. Derivati;
8. Certificates;
9. ETC.
Attraverso l’attività di distribuzione della Banca i Clienti possono altresì sotto- scrivere prodotti di investimento assicurativi (polizze unit linked e index linked e contratti di capitalizzazione, polizze multiramo, polizze di ramo I collegate a gestioni separate).
Il Servizio di Consulenza attiva prestato dalla Banca potrà avere ad oggetto esclusivamente le seguenti categorie di strumenti e prodotti finanziari e di in- vestimento assicurativi:
1. Titoli di debito (obbligazioni);
2. Titoli di Stato;
3. Titoli di capitale (azioni);
4. Fondi comuni di investimento, Sicav;
5. ETF;
6. Prodotti di investimento assicurativi (polizze unit linked e index linked e con- tratti di capitalizzazione, polizze multiramo, polizze di ramo I collegate a gestioni separate);
7. Certificates.
8. ETC.
P A R T E “B”
INFORMAZIONI SULLA NATURA E SUI RISCHI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l’investitore deve in- formarsi presso la propria Banca sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. Prima di concludere un’operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, la Banca valuta se l’investimento è adeguato per l’in- vestitore, ossia se lo stesso è compatibile con la conoscenza ed esperienza del Cliente, con i suoi obiettivi di investimento, ivi inclusa la sua tolleranza al rischio, ed alla sua situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità del Cliente di sopportare i rischi connessi all’investimento.
L’investitore deve concludere un’operazione solo se ha ben compreso la sua natura, tutte le caratteristiche ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Per apprezzare il rischio derivante da un investimen- to in strumenti/prodotti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
- il rischio di mercato;
- il rischio di credito;
- il rischio di liquidità;
- il rischio connesso alla gestione discrezionale o investment performance risk;
- il rischio di concentrazione;
- il rischio di leva finanziaria e rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati;
- il rischio di controparte;
- il rischio dei mercati emergenti;
- il rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” e alla riduzione o conversio- ne delle azioni e delle obbligazioni bancarie;
- il grado di complessità dello strumento finanziario;
- i rischi specifici connessi a ciascun tipo di strumento/prodotto finanzia- rio oltre ai fattori fonte di rischi generali;
- rischio di sostenibilità;
- altri fattori fonte di rischio.
Rischio di Mercato
Il Rischio di mercato è la potenziale perdita associabile ad un investimento in conseguenza delle variazioni dei principali fattori di mercato che ne influenza- no il valore. Il rischio di mercato può essere articolato nelle seguenti principali componenti:
- Rischio di prezzo: si identifica nella potenziale riduzione del valore di mer- cato derivante dai principali fattori di rischio che influenzano il prezzo di un determinato strumento finanziario. In linea generale, il rischio di prezzo può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteri- stiche peculiari dell’emittente e può essere diminuito a livello di portafoglio sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato a livello di portafoglio per il tramite della diversificazione.
- Rischio di tasso di interesse si manifesta quando il valore di mercato dello strumento finanziario è sensibile a variazioni dei tassi di interesse di mercato. Tale rischio è tanto maggiore quanto più lontana è la scadenza dello stru- mento ed è tipico delle obbligazioni e dei derivati sui tassi di interesse.
- Rischio di volatilità: la volatilità misura l’incertezza circa i futuri movimenti del prezzo di un bene o di una attività finanziaria. Al crescere della volatilità cresce la probabilità che la performance risulti molto elevata oppure molto contenuta, ossia cresce la probabilità che i movimenti di prezzo siano molto ampi, sia in aumento che in diminuzione. Di conseguenza ad oscillazioni ampie del prezzo possono corrispondere profitti o perdite altrettanto impor- tanti risultando, dunque, maggiore il rischio associato. La volatilità di un titolo dipende soprattutto da tre fattori: dalla durata a scadenza, (quanto più lunga è la durata di un titolo, tanto maggiore è la sua volatilità); dalla cedola (se è un’obbligazione, la volatilità aumenta in funzione inversa rispetto alla cedola); dal livello del rendimento (la volatilità di un titolo è tanto maggiore, quanto più basso è il livello del suo rendimento).
- Rischio di Cambio: è il rischio che variazioni nel valore di una valuta pro- vochino variazioni nel valore di mercato dell’investimento. Qualora uno stru- mento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento
per l’investitore, tipicamente l’Euro per l’investitore italiano, o sia agganciato a parametri di riferimento quotati in una valuta differente da quella di riferi- mento dell’investitore, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell’inve- stimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l’investimen- to. L’investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
Rischio di Credito
Il Rischio di Credito è il rischio che l’emittente di un determinato strumento finanziario risulti insolvente e non sia quindi in grado di fare fronte in modo totale e/o parziale alle obbligazioni assunte nei confronti dei propri investitori. Può essere articolato nelle seguenti principali componenti:
- Rischio di spread di credito: è definito come il differenziale di rendimento tra le obbligazioni emesse da emittenti con differenti meriti creditizi. Lo spre- ad è più elevato nel caso di basso merito creditizio e più contenuto in caso di buon merito creditizio.
- Rischio di insolvenza dell’emittente: rappresenta la possibilità che l’e- mittente non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite.
- Rischio sovrano: rappresenta la possibilità che l’emittente sovrano non sia in grado, in futuro, di far fronte regolarmente agli impegni finanziari assunti (pagamento di cedole e/o di rimborso di capitale) alle date stabilite. Il giudizio di rating, espresso da un codice alfanumerico, costituisce una valutazione della capacità di un soggetto di far fronte puntualmente al pagamento dei propri debiti, ossia un giudizio di qualità del credito. Esso esprime, dunque, il grado complessivo di solvibilità ed affidabilità finanziaria di un soggetto, concretizzandosi in un giudizio sintetico che riflette la classe di merito del soggetto stesso. Tuttavia, tale valutazione, che è espressa da società inter- nazionali (dette “agenzie di rating”) esterne rispetto al soggetto valutato, è un servizio non obbligatorio per l’emittente, pur risultando utile sia all’emittente in quanto migliora la visibilità del titolo quotato e permette una maggiore risonanza dell’emissione nei confronti dei risparmiatori, sia per gli investitori in quanto facilita la circolazione di informazioni.
- Rischio di subordinazione: è tipico delle emissioni obbligazionarie subor- dinate che, in caso di insolvenza e/o liquidazione dell’emittente, potrebbero generare perdite superiori rispetto alle obbligazioni ordinarie.
Il rating costituisce una valutazione prospettica di un’emissione accessibile e conoscibile dagli operatori del mercato ed è caratterizzato da un valore segna- letico immediato e univoco, che rende confrontabili i profili di rischio riferibili ai vari soggetti valutati.
Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell’agenzia che ha condotto la valutazione. Nel fornire il proprio giu- dizio le agenzie di rating si basano su un’analisi dettagliata della situazione finanziaria della società da valutare (financial profile), sull’analisi del settore di appartenenza della società e sul posizionamento di questa all’interno del set- tore (business profile), su visite presso la società e incontri con il management. Il giudizio di rating è anche sottoposto a periodiche revisioni al fine di cogliere tempestivamente eventuali cambiamenti all’interno della società o del settore di appartenenza. Nel caso di miglioramento del giudizio si parla di upgrade, mentre nel caso di peggioramento di downgrade. Si distingue tra rating dell’e- mittente e rating di un’emissione. Il rating di un emittente (detto anche rating di controparte o issuer credit rating) fornisce una valutazione globale della sol- vibilità di un determinato soggetto. Il rating di un’emissione valuta la capacità dell’emittente di rimborsare il capitale e corrispondere gli interessi alla data stabilita. Il rating è uno strumento utile per un investitore poiché gli consente di valutare il rischio di credito connesso all’investimento in un determinato strumento finanziario e, dunque, il rendimento atteso ad esso associato. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l’investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall’emittente. Di seguito si riporta una tabella con le scale di rating delle due principali agenzie specializzate (Standard & Poor’s e Moody’s).
Titoli Investment Grade
S&P | Moody’s | Descrizione |
AAA AA+ | Aaa Aa1 | È il rating più alto, indica che la capacità di rimborso dell’emittente è estremamente garantita |
AA AA- A+ | Aa2 Aa3 A1 | Obbligazione più suscettibile alle condizioni di mercato, la capacità di rimborso dell’emittente è comunque ben garantita |
A A- BBB+ | A2 A3 Baa1 | Affidabilità creditizia comunque buona ma a fronte di particolari condizioni di mercato l’emittente potrebbe avere qualche difficoltà in più a rimborsare |
BBB BBB- | Baa2 Baa3 | Emittente in grado di provvedere al rimborso ma con potenziali problemi di solvibilità a fronte di condizioni economiche avverse |
Titoli Speculative Grade
S&P | Moody’s | Descrizione |
BB+ BB BB- B+ | Ba1 Ba2 Ba3 B1 | Titoli con significative caratteristiche speculative. Sono titoli maggiormente esposti alle fluttuazioni del mercato. Emittente in grado di rimborsare a fronte di condizioni economiche stabili |
B B- | B2 B3 | Particolare incertezza sul rimborso del capitale a scadenza: titoli molto speculativi |
CCC+ CCC CCC- | Caa | Titoli molto rischiosi in quanto le caratteristiche patrimoniali dell’emittente non garantiscono nel medio/lungo periodo una sicura capacità di rimborso |
CC | Ca | Possibilità di fallimento del debitore: titoli molto rischiosi |
C | C | Probabilità minima di rimborso a scadenza |
D | Emittente in stato di fallimento |
Rischio di Liquidità
Il rischio di liquidità è legato alla difficoltà o impossibilità di liquidare il proprio investimento senza perdita di valore rispetto al suo prezzo equo. Esso dipen- de principalmente dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l’offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell’effettivo valore degli strumen- ti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l’investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi, anche per la frammentazione della liquidità derivante dalla soppressione dell’obbligo di concentrazione delle operazioni nei mercati regolamentati. Sulla liquidità di un investimento possono incidere anche eventuali clausole o penalità in caso di disinvestimento da uno strumento finanziario.
Rischio connesso alla gestione discrezionale o investment performance risk Il rischio connesso alla gestione discrezionale (o investment performance risk) è il rischio connesso allo stile di gestione discrezionale perseguito dal gestore nella gestione dei portafogli per conto della propria Clientela ed è rappresen- tato dal rischio di incorrere in sovra/sotto performance rispetto al benchmark, nonché dal rischio di scostamento per un singolo portafoglio rispetto a un de- terminato peer group di portafogli, o indici di riferimento, in termini di indicatori di performance risk-adjusted.
Rischio di Concentrazione
Il rischio di concentrazione è rappresentato dal rischio sostenuto in caso di esposizioni ad uno stesso soggetto od a gruppi di soggetti interconnessi, in relazione alla possibilità di fallimento o inadempimento della controparte, per esposizioni relativamente importanti rispetto al capitale di cui si dispone. Parallelamente il rischio di concentrazione è rappresentato dal rischio di una maggiore sensitività dell’andamento di un portafoglio gestito rispetto a spe- cifici driver di rischio. La naturale mitigazione del rischio di concentrazione è rappresentata dalla diversificazione del portafoglio nel caso in cui si consideri- no come driver di rischio gli andamenti dei singoli componenti del portafoglio, e, parallelamente, dalla diversificazione e concentrazione dei sottoscrittori, nel caso in cui si considerino i processi di gestione della liquidità e la relazione tra la liquidabilità del portafoglio e i flussi di sottoscrizione e rimborso.
Rischio di Leva finanziaria e rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati Tale rischio è rappresentato dal meccanismo che consente all’investitore di moltiplicare l’esposizione al sottostante investito con un impegno inferiore ri- spetto a tale esposizione. Infatti l’investimento in un prodotto con leva consen- te di impiegare un ammontare di capitale inferiore rispetto a quello necessario per un investimento diretto nel valore sottostante. Tale meccanismo non am- plifica solo i guadagni, ma anche le eventuali perdite.
Rischio di Controparte
Il rischio di controparte è rappresentato dalla possibilità che una controparte di un’operazione, quali a titolo esemplificativo gli strumenti derivati OTC e in via più generale in qualsiasi negoziazione, risulti insolvente e non possa adempie- re agli obblighi assunti, ovvero che subisca un decremento del proprio merito creditizio, ovvero che si verifichi la cancellazione di un contratto.
Rischio dei Mercati Emergenti
Il rischio dei mercati emergenti è rappresentato in via generale da una mag- giore volatilità e illiquidità proprie dei mercati emergenti, stanti alcune pecu- liarità economiche, sociali e politiche di tali paesi. Gli investimenti sui mercati emergenti rappresentano rischi aggiuntivi dovuti a regolamentazioni che po- trebbero offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori o connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti. Le economie emergenti di norma presentano quindi livelli superiori di rischio di investimento. Gli investimenti nei mercati emergenti sono presumibilmente soggetti a variazioni in valore e a problemi di negoziazione a causa di minore efficienza, regolamentazione o liquidità.
Rischi connessi all’utilizzo del “bail-in” ed alla riduzione o conversione della azioni e delle obbligazioni bancarie
L’investimento in azioni od obbligazioni di emittenti bancari comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito, laddove nel corso della vita dei titoli la banca emittente venga a trovarsi in una situazione di dissesto o a rischio di dissesto. In particolare, nel caso in cui la banca sia in dissesto o a rischio di dissesto (come definito all’art. 17, comma 2, del D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015), l’investitore è esposto al rischio di riduzione, anche inte- grale, del valore nominale delle azioni ed obbligazioni, con perdita totale del capitale investito, o, nel caso di obbligazioni, di conversione delle obbligazioni in azioni, anche indipendentemente dall’avvio di una procedura di risoluzione (tra cui il “bail-in”). In caso di applicazione di una misura di risoluzione ovvero di riduzione o conversione in azioni, possono essere modificati: la scaden- za delle obbligazioni bancarie, l’importo dei relativi interessi ovvero la data di esigibilità degli interessi stessi, prevedendo, al riguardo, la sospensione dei relativi pagamenti per un periodo transitorio. Inoltre, nel caso di applicazio- ne del “bail-in” le azioni sono soggette a riduzione prima delle obbligazioni mentre le obbligazioni subordinate sono ridotte o convertite in azioni prima delle obbligazioni non subordinate. Le misure di risoluzione indicate sono ap- plicabili alle azioni ed obbligazioni bancarie, senza distinzione del servizio di investimento utilizzato. La normativa di riferimento è rappresentata dai decreti legislativi 180/2015 e 181/2015 (pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale) con i quali è stata recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2014/59/UE, denominata Direttiva BRRD, sul risanamento e la risoluzione delle banche, che introduce regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi, con individuazione delle mi- sure applicabili alle banche ed alle imprese di investimento. La Direttiva BRRD prevede il principio generale in base al quale i costi della crisi devono essere sopportati in primo luogo dagli azionisti e dai creditori, in linea con la gerarchia prevista dalla normativa fallimentare. Solo al ricorrere di presupposti specifi- ci è possibile l’intervento di un “Fondo di risoluzione”, finanziato dal sistema bancario, a integrazione delle risorse degli azionisti e dei creditori. L’intervento pubblico è destinato a svolgere un ruolo residuale. Sulla base delle indicazioni fornite dalla Direttiva BRRD, in Italia i compiti e i poteri di risoluzione sono stati attribuiti alla Banca d’Italia.
Il bail-in
Tra i nuovi strumenti di risoluzione, il bail-in (letteralmente salvataggio interno) prevede la riduzione forzosa del valore delle azioni e di alcune tipologie di debiti della banca in crisi e la conversione di tali debiti in azioni. Le misure di risoluzione introdotte con i decreti legislativi 180 e 181 sono applicabili dal 1° gennaio 2016 su tutti gli strumenti finanziari individuati dalla normativa, a prescindere dalla loro data di emissione, mentre la misura della riduzione ov- vero della conversione in azioni degli strumenti finanziari è in vigore dal 16 novembre 2015, sempre a prescindere dalla data di emissione degli strumenti finanziari interessati.
Dato l’impatto del nuovo strumento, la Direttiva ha escluso dalla sua appli- cazione le categorie di passività considerate più rilevanti per la stabilità del sistema e quelle protette in sede concorsuale. Non possono pertanto essere oggetto di bail-in i depositi protetti dal sistema di garanzia del Fondo Inter- bancario di Tutela dei Depositi (depositi di valore pari o inferiore a 100.000,00 euro per depositante e per banca, per cui in caso di rapporti cointestati il limite deve intendersi per ciascuno dei contitolari); le obbligazioni garantite da attivi della banca (quali i covered bonds); i debiti interbancari a brevissimo termine; i debiti verso i dipendenti, i debiti commerciali e quelli fiscali privilegiati dalla normativa fallimentare.
Le altre passività possono essere interessate dal bail-in secondo il seguente ordine di priorità, definito dalla normativa: il capitale (le azioni) e riserve dell’in- termediario; gli strumenti aggiuntivi di capitale di classe 1; gli strumenti ag- giuntivi di capitale di classe 2; gli altri debiti subordinati diversi dagli strumenti di classe 1 e di classe 2; le obbligazioni bancarie non garantite (senior) e le altre passività, con esclusione di quelle indicate al punto successivo; i depo- siti superiori a 100.000,00 euro detenuti da persone fisiche, microimprese o piccole e medie imprese (per la parte che eccede il limite di euro 100.000,00 per depositante).
Rischio di complessità e informativa sui prodotti complessi
La complessità di uno strumento o prodotto finanziario è un elemento da tenere presente al momento dell’investimento, in quanto rende più difficile la comprensione delle caratteristiche e dei rischi dell’investimento stesso e può pregiudicare la capacità del cliente di assumere scelte consapevoli. La disciplina sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail è contenuta nella Comunicazione 0097996/14, adottata dalla Consob in data 22 dicembre 2014, nella quale sono richiamate le Opinion pubblicate dall’Au- torità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Market Authority - ESMA) ed in particolare “MiFID practices for firms selling complex products” del 7 febbraio 2014 e “Structured Retail Products - Good practices for product governance arrangements” del 27 marzo 2014. Inoltre, la Consob, in data 23 giugno 2015, ha pubblicato un documento concernente “chiarimenti applicativi in relazione a taluni aspetti trattati nella Comunicazione sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail”. In attuazione di quanto previsto in tali documenti, l’intermediario è tenuto ad effettuare una due diligence su tutti i prodotti complessi che intende inserire nella gamma di offerta, al fine di evitare di prestare consigli su un determinato prodotto ovvero di venderlo quando venga accertato che tale prodotto “in concreto non possa mai soddisfare al meglio gli interessi dei propri clienti o che rispetto ad esso manchino le informazioni sufficienti a valutarne le principale caratteristiche ed i rischi”. L’Autorità di Xxxxxxxxx ha provveduto a redigere un elenco allegato alla
Comunicazione n. 0097996/14, da intendersi esemplificativo e non esausti- vo, di prodotti ritenuti a “complessità molto elevata”, rimettendo alla Banca il compito di assumere le proprie determinazioni. La Consob ha individuato spe- cificamente talune tipologie di prodotti che sono state ritenute normalmente non adatte alla clientela al dettaglio (cosiddetta “black list”) e raccomanda che non siano consigliate né distribuite in via diretta (nell’ambito di servizi esecutivi, assistiti o meno da quello di consulenza) alla clientela retail ed in particolare:
i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività;
ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su ini- ziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale;
iii. prodotti finanziari credit linked;
iv. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF non negoziati in trading venues, con finalità diverse da quelle di copertura;
v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in trading venues, il cui pay-off non rende certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente.
La Consob, inoltre, ha individuato ulteriori prodotti, ritenuti a complessità mol- to elevata (cosiddetta “grey list”), che richiedono specifiche competenze e un approccio particolarmente qualificato nella relazione con il cliente e che devo- no essere proposti previa verifica della sussistenza di informazioni sufficienti a valutarne le principali caratteristiche ed i relativi rischi:
vi. Strumenti finanziari derivati, di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv;
vii. Prodotti finanziari con pay-off legati ad indici che non rispettano gli Orien- tamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
viii.Obbligazioni perpetue;
ix. OICR c.d. alternative;
x. Prodotti finanziari strutturati, negoziati in trading venues, il cui pay-off non ren- de certa l’integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal Cliente;
xi. Prodotti con leva maggiore di 1;
xii. UCITS di cui all’art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010, nonché Polizze di Xxxx XXX o V con analoghe caratteristiche.
Oltre alle categorie sopra richiamate, la Banca considera strumenti finanziari complessi anche le obbligazioni subordinate.
Rischio di sostenibilità
Per rischio di sostenibilità si intende un evento o una condizione di tipo ambien- tale, sociale o di governance (ESG) che, se si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo, o potenziale, sul valore di un investimento.
GLI ALTRI FATTORI FONTE DI RISCHI
Denaro e valori depositati
L’investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l’esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell’intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.
Commissioni ed altri oneri
Prima di avviare l’operatività, l’investitore deve ottenere dettagliate informa- zioni con riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all’intermediario. L’investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effet- tuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.
Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni
Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all’estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, po- trebbero esporre l’investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l’investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l’autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L’investi- tore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le even- tuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.
Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni
Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono sup- portati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l’incrocio, la registrazione e la compensazione delle opera- zioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l’investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indiretta- mente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L’investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di respon- sabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.
Sistemi elettronici di negoziazione
I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione “gridati”. Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall’investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunziona- menti o arresti imputabili all’hardware o al software dei sistemi medesimi.
Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati
Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L’in- termediario a cui si rivolge l’investitore potrebbe anche porsi in diretta contro- partita del cliente (agire, cioè, in conto proprio).
Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficol- toso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l’effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l’assunzione di rischi più elevati.
Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l’investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.
P A R T E “C”
CARATTERISTICHE DEI SUINDICATI STRUMENTI E PRODOTTI FINANZIARI
Titoli di capitale e titoli di debito
Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale ca- tegoria sono le azioni) e titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:
a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, parteci- pando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli eventuali utili conseguiti nel periodo di riferimento che l’assemblea dei soci deciderà di distribuire. L’assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell’emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.
A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di de- bito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all’andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.
Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione – che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi – dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.
1. Titoli di debito (le obbligazioni e Titoli di Stato)
Le obbligazioni sono un titolo di debito. Coerentemente a quanto sopra pre- messo, esse rappresentano una parte di debito acceso da una società o da un ente pubblico per finanziarsi, motivo per cui colui che acquista un’obbliga- zione diviene finanziatore di tale società/ente.
Esse sono emesse allo scopo di reperire, direttamente tra i risparmiatori e a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle dei prestiti bancari, capitali da investire. Il vantaggio per la società emittente deriva da tassi di interesse solita- mente inferiori rispetto a quelli che sarebbe costretta a pagare rivolgendosi ad un finanziamento bancario di eguale scadenza, mentre l’investitore beneficia di un tasso maggiore rispetto a quello di un investimento in liquidità e ha la possibilità di smobilizzare il proprio investimento sul mercato secondario. A differenza dei titoli di capitale, il detentore di titoli di debito di una società, pur assumendosi il rischio d’impresa a differenza dell’azionista, non partecipa all’attività gestionale dell’emittente, non avendo diritto di voto nelle assemblee. In compenso, tuttavia, la remunerazione del capitale di rischio azionario è su- bordinata al preventivo pagamento di interessi e rimborsi agli obbligazionisti. L’investimento in obbligazioni garantisce infatti all’acquirente il rimborso del capitale più un tasso di interesse.
Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all’emittente una somma di denaro che produce interessi e che, ad una scadenza prefissa- ta, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (zero coupon) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all’an- damento di tassi di mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione. Esistono, tuttavia, delle obbligazioni (obbligazioni convertibili) che possono es- sere convertite in azioni della società emittente, o di una società appartenente allo stesso gruppo. A seguito della conversione si cessa di essere obbligazio- nista diventando azionista ed acquistando, quindi, tutti i diritti relativi.
La cedola è l’interesse pagato all’investitore durante la vita del titolo: può avere periodicità trimestrale, semestrale, o annuale. Inoltre, l’interesse può essere fisso (stabilito a priori) o variabile (solitamente indicizzato al Libor o all’Euribor o ad altri tassi ufficiali e di norma aggiustato semestralmente).
Spesso, per incentivare la sottoscrizione, l’emissione di un’obbligazione avvie- ne sotto la pari, cioè il valore nominale (ovverosia il valore che verrà rimborsato a scadenza) è maggiore rispetto al prezzo di sottoscrizione (che è quello che si paga per acquistare il titolo): in questo modo aumenta il rendimento.
Infine, le obbligazioni possono essere prezzate anche sopra la pari (valore nominale è minore rispetto al prezzo di emissione).
Al fine di garantire i sottoscrittori dal rischio di insolvenza dell’emittente, la legge prevede che le obbligazioni non possano essere emesse per un importo superiore al capitale sociale della società emittente, versato ed esistente se- condo l’ultimo bilancio approvato; si può derogare a questo principio generale solamente se l’emissione è accompagnata da garanzie reali.
Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni:
- Obbligazioni corporate
Nelle obbligazioni corporate l’emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione). Ogni titolo rappresenta una frazione di uguale valore no- minale e con uguali diritti di un’unica operazione di finanziamento. Il posses- sore dell’obbligazione diventa creditore della società emittente e ha diritto di ricevere il rimborso a scadenza dell’importo previsto dal regolamento del prestito più una remunerazione a titolo di interesse.
- Obbligazioni sovranazionali
Sono obbligazioni emesse da istituzioni ed entità internazionali che non pos- sono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale (World Bank), la Inter - American Development Bank (IADB) e la Banca Europea de- gli investimenti (BEI) sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali.
- Obbligazioni governative
Le obbligazioni governative sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale.
In Italia i più diffusi sono i titoli del debito pubblico (BOT, BTP, CCT, CTZ).
Di seguito si riporta una descrizione dei principali titoli di debito pubblico emessi dallo Stato italiano:
- Buoni ordinari del Tesoro
Sono titoli obbligazionari zero coupon a breve termine emessi dallo Stato Italiano per provvedere alla copertura del fabbisogno statale. Sono emessi con scadenze uguali o inferiori all’anno e sono ammessi alla quotazione sui mercati regolamentati, segnatamente il mercato telematico delle obbligazio- ni e dei titoli di Stato (MOT) per quantitativi limitati (lotti da 1.000 € o multipli) ed il mercato telematico a pronti dei titoli di Stato (MTS) per scambi non inferiori a 2,5 milioni di Euro.
- Certificati del Tesoro zero coupon
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano con durata all’emissione di 24 mesi, soggetti a riaperture che possono ridurne la durata originaria. La remunera- zione è interamente determinata dallo scarto di emissione, pari alla differen- za tra il valore nominale ed il prezzo corrisposto.
- Certificati di Credito del Tesoro
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a tasso variabile con la durata di 7 anni. Gli interessi vengono corrisposti con cedole posticipate semestrali indicizza- te al rendimento dei Buoni Ordinari del Tesoro; sulla remunerazione incide anche lo scarto d’emissione, dato dalla differenza tra il valore nominale ed il prezzo pagato.
- Buoni del Tesoro Poliennali
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano a medio-lungo termine, con una cedola fissa pagata semestralmente.
- Buoni del Tesoro Poliennali indicizzati all’inflazione europea
Sono titoli emessi dallo Stato Italiano in cui sia il capitale rimborsato a sca- denza, sia le cedole pagate semestralmente sono rivalutati sulla base dell’in- flazione dell’area Euro, misurata dall’Indice Armonizzato dei prezzi al Consu- mo (IAPC) con esclusione del tabacco.
- Obbligazioni convertibili
Sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione. Le obbligazioni convertibili offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista.
- Obbligazioni drop lock (obbligazioni a tasso variabile convertibili in ob- bligazioni a tasso fisso)
Sono obbligazioni assistite da una particolare clausola di garanzia, che proteg- ge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse. L’obbligazione drop lock nasce coma una normale obbligazione a tasso variabile, ma fin dall’i- nizio viene stabilità una soglia minima del rendimento corrisposto (trigger rate) sotto il quale scatta la clausola di conversione automatica del prestito a tasso fisso, quest’ultimo generalmente di poco superiore al trigger rate.
- Obbligazioni in valuta o “Eurobond”
Sono le cosiddette obbligazioni internazionali emesse da operatori di rilievo primario, che così finanziano il proprio fabbisogno di valuta. Gli Eurobond sono obbligazioni emesse in valuta diversa rispetto a quella dei paesi in cui gli stessi titoli sono collocati.
- Obbligazioni subordinate
Sono obbligazioni che, nel caso di insolvenza dell’emittente, vengono rimbor- sate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall’emittente.
- Obbligazioni strutturate
Le obbligazioni strutturate sono strumenti finanziari a rendimento variabile che nascono dalla combinazione di un’obbligazione ordinaria con uno o più contratti derivati. La componente obbligazionaria garantisce il rimborso del capitale alla scadenza più eventuali cedole periodiche, mentre la compo- nente derivativa determina la variabilità del rendimento. Tra le più importan- ti obbligazioni strutturate, vi sono le obbligazioni reverse convertible, che conferiscono al portatore il diritto di ricevere una remunerazione elevata in cambio dell’opzione riconosciuta all’emittente di rimborsare a scadenza il valore nominale oppure un quantitativo di azioni il cui valore è inferiore al capitale investito e le obbligazioni equity linked il cui rendimento è indicizzato all’andamento di una azione o di un paniere di azioni.
- Obbligazioni Step Down/Step Up
Sono obbligazioni che corrispondono al possessore cedole decrescenti/ crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione. Il sottoscrittore al momento dell’emissione conosce l’ammontare di tutte le cedole che percepirà sino alla scadenza.
- Obbligazioni Callable
Le obbligazioni in oggetto si caratterizzano per il fatto che l’emittente si riser- va la facoltà di rimborsare in anticipo il capitale.
- Obbligazioni garantite (covered bond)
Sono obbligazioni garantite da attività destinate, in caso di insolvenza dell’e- mittente, al prioritario soddisfacimento dei diritti degli obbligazionisti.
I titoli di Stato sono titoli di debito emessi dal Tesoro al fine di finanziare il debito pubblico. E precisamente, il Ministero dell’Economia e delle Finanze emette regolarmente sul mercato italiano cinque categorie di titoli di Stato, che pos- sono essere acquistati dai cittadini:
Titolo | Durata | Remunerazione |
BOT | 3, 6 e 12 mesi | Scarto d’emissione |
CTZ | 24 mesi | Scarto d’emissione |
BTP | 3, 5, 10, 15, e 30 anni | Cedole fisse semestrali ed eventuale scarto d’emissione |
BTPI | 5, 10 e 30 anni | Xxxxxx reali semestrali, eventuale scarto d’emissione e rivalutazione del capitale |
CCT | 7 anni | Cedole variabili semestrali ed eventuale scarto d’emissione |
Le obbligazioni ordinarie sono tipicamente soggette al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio di liquidità, al rischio emittente ed al rischio bail-in (solo per emittenti bancari).
Le obbligazioni strutturate e le obbligazioni convertibili sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio emittente, al rischio complessità ed al rischio bail-in (solo per emittenti bancari. Tali strumenti possono inoltre essere soggetti al rischio leva.
Le obbligazioni subordinate sono tipicamente soggette al rischio di variabi- lità del prezzo, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio e al rischio emittente, al rischio complessità, al rischio di subordinazione ed al rischio bail-in (solo per emittenti bancari).
I BOT sono tipicamente soggetti al rischio di interesse e al rischio emittente. I CCT sono tipicamente soggetti al rischio emittente.
I CTZ e i BTP sono soggetti a rischio di interesse, tasso di interesse e rischio emittente.
I BTPI sono soggetti a rischio di interesse, tasso di interesse, al rischio di vo- latilità e rischio emittente.
2. Quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fondi comuni di investimento, SICAV e SICAF
Per organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, “OICR”) si intendono: i fondi comuni di investimento, le società d’investimento a capitale variabile (di seguito, “SICAV”) e le società di investimento a capitale fisso (di seguito, “SICAF”).
Gli OICR possono essere “armonizzati” o “non armonizzati”: i primi sono fon- di comuni di investimento e SICAV conformi alle disposizioni della Direttiva Comunitaria 2009/65/CE e successive modifiche, che prevede una serie di requisiti minimi che devono avere gli OICR per poter essere offerti in un altro paese membro dell’Unione Europea in regime di libera commercializzazione. Gli OICR non armonizzati sono, invece, caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto, in quanto ad essi non si applicano i vincoli e le limitazioni previsti dalla citata Direttiva 2009/65/CE.
Un fondo comune di investimento è uno strumento di gestione collettiva, in quanto vengono raccolte le risorse finanziarie di diverse persone ed impiegate insieme sui mercati finanziari. In questo modo l’investitore, attraverso l’adesio- ne a un fondo, affida i propri risparmi a uno o più professionisti della finanza, organizzati in una società di gestione, i quali si occuperanno di ricercare il modo più redditizio per investire il patrimonio del fondo stesso scegliendo tra azioni, obbligazioni, liquidità e diversificando per aree geografiche, settori merceologici o capitalizzazione degli emittenti a seconda dei limiti operativi del fondo stesso.
La SICAV può essere assimilata a un fondo comune d’investimento, dal quale si differenzia perché, mentre nel fondo d’investimento l’investitore è titolare di una quota del fondo stesso, che viene amministrato da una società di gestio- ne distinta, nella SICAV l’investitore assume la qualifica di socio della società gerente, il cui patrimonio coincide con il patrimonio amministrato. Le SICAV Multicomparto nascono dall’esigenza di realizzare più comparti di investimen- to per ognuno dei quali potrà essere emessa una particolare categoria di azio- ni. Ogni comparto finisce col costituire un patrimonio autonomo.
La SICAF (società di investimento a capitale fisso) è, invece, un organismo di investimento collettivo del risparmio di tipo chiuso costituito in forma di società per azioni avente ad oggetto esclusivo l’investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l’offerta di proprie azioni e altri strumenti finanziari parteci- pativi. A differenza dei fondi comuni di investimento, la SICAF ha una propria personalità giuridica ed è gestita da un consiglio di amministrazione espres- sione degli azionisti (partecipanti all’OICR); il capitale sociale della SICAF cor- risponde al patrimonio dell’OICR.
L’investimento in fondi comuni di investimento / Sicav / Sicaf, anche con mo- desti capitali, consente al Cliente di diversificare i propri investimenti; infatti, si riesce a distribuire le risorse su un numero molto maggiore di titoli. In tal modo si dovrebbe riuscire a ridurre il rischio.
Gli OICR possono essere distinti poi in (i) fondi aperti e (ii) fondi chiusi.
Gli OICR aperti possono essere sottoscritti in ogni momento, ed in ogni mo- mento è possibile ottenere il rimborso totale o parziale del capitale conferito. A tale scopo solitamente gli OICR mantengono costantemente una parte del patrimonio in liquidità: la cosa, se da un lato, può determinare un peggiora- mento delle performance dello strumento finanziario, dall’altro canto garanti- sce il rapido ed agevole disinvestimento delle quote.
È possibile aderire agli OICR attraverso il collocamento da parte delle Società di Gestione stesse oppure delle Società di Intermediazione Mobiliare e degli Istituti di Credito.
Come si è anticipato all’inizio, fra gli OICR aperti, sono molto importanti, per la loro diffusione, i fondi “armonizzati”, costituiti nei paesi dell’Unione Europea, che investono prevalentemente in titoli quotati (azioni, obbligazioni, ecc.).
A seconda delle loro politiche di investimento, i fondi armonizzati si suddivi- dono in:
- Azionari: investono prevalentemente in azioni e, generalmente, si caratteriz- zano per un alto grado di rischio;
- Obbligazionari: investono principalmente in titoli di Stato ed in obbligazioni e si caratterizzano per un grado di rischio generalmente minore dei fondi azionari;
- Bilanciati: investono sia in azioni che in obbligazioni, con livelli di rischio via via crescenti in base alla percentuale di azioni presenti in portafoglio;
- Monetari: investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi).
Gli OICR chiusi, invece, sono composti di un patrimonio che è fissato e con- ferito all’atto della sua costituzione. Talvolta sono previste finestre temporali in cui è possibile effettuare nuovi investimenti o chiedere il rimborso, ma so- litamente tali possibilità sono abbastanza limitate e rare. Tanto considerato, questi strumenti di investimento collettivi possono essere sottoscritti solo in un certo lasso di tempo e la restituzione del capitale può essere richiesta solo alla scadenza dell’OICR, o comunque dopo un certo numero di anni. Al di fuori di questi periodi di tempo le quote di un OICR possono essere acquistate e vendute solo in Borsa. A fronte di una scarsa liquidabilità dell’investimento, i Clienti in questo caso hanno la possibilità di pianificare impieghi più a lunga scadenza e non devono “parcheggiare” risorse in liquidità.
Ed ancora, relativamente alla remunerazione dei sottoscrittori si possono di- stinguere:
- fondi ad accumulazione di proventi, i quali non distribuiscono i risultati di gestione agli investitori ma li reinvestono automaticamente nel fondo capita- lizzandoli progressivamente;
- fondi a distribuzione di proventi, in cui cedole, dividendi e premi vengono versati direttamente ai risparmiatori.
I cosiddetti fondi a ombrello (umbrella fund) sono, infine, un gruppo di fondi fra loro complementari solitamente gestiti dalla medesima società. La particolarità principale di questi ultimi sta nel fatto che l’investitore può più facilmente pas- sare da un fondo all’altro, rapidamente e con spese limitate. Questo consente rotazioni settoriali o geografiche per meglio cogliere le varie opportunità dei mercati, ma anche il passaggio da un’asset class all’altra (ad esempio da fondi obbligazionari ad azionari).
Gli strumenti finanziari indicati nel presente paragrafo sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di cambio, rischio di volatilità, rischio di liquidità e rischio emittente, ad eccezione dei fondi comuni di investimento, che sono soggetti al rischio di prezzo, al rischio di cambio e rischio emittente.
3. Exchange Traded Fund - ETF
Gli Exchange Traded Fund, letteralmente “fondi indicizzati quotati”, sono una particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratte- ristiche: (i) è negoziato in Borsa come un comune titolo azionario e (ii) assicura gli stessi rendimenti dell’indice benchmark di riferimento. In altre parole gli ETF replicano la composizione di un indice di mercato (ad esempio geografico, settoriale, azionario od obbligazionario) e, conseguentemente, replicano an- che il suo rendimento.
Gli ETF sono caratterizzati inoltre da un innovativo meccanismo di funziona- mento, che consente una puntuale replica dell’indice e un maggior conte- nimento dei costi rispetto ad un fondo tradizionale. Gli ETF sono strumenti quotati e permettono di operare su di un’ampia scelta di strumenti, azionari ed obbligazionari riferiti a diverse aree geografiche. In pratica l’ETF consente, in maniera immediata, di prendere posizione su un indice azionario (globale, regionale, settoriale ecc.), su un indice obbligazionario (costituito da titoli di stato oppure da titoli corporate) o su un basket di materie prime, attraverso un’unica operazione di acquisto/vendita.
La trattazione in continua degli ETF rende infatti possibile conoscere il valore di mercato in ogni istante, a differenza dei fondi comuni di investimento tradizionali, il cui valore viene fissato una sola volta al giorno, generalmente a fine giornata. Gli strumenti finanziari indicati nel presente paragrafo sono in genere soggetti al rischio di mercato, al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio di cambio e al rischio emittente.
4. Le azioni
Le azioni sono un titolo di capitale. Coerentemente a quanto sopra premesso, esse rappresentano una quota della proprietà di una società, motivo per cui colui che acquista un’azione di una società acquista una porzione dell’attività di quella società.
In altre parole, l’azionista è pertanto un proprietario di una quota, più o meno grande a seconda del numero di azioni di cui è titolare, di una attività indu- striale o commerciale.
Di conseguenza, l’azionista non può avere certezze sulla restituzione e sulla remunerazione del capitale investito che avrà, ciò in quanto:
- il guadagno dell’azionista è dato dai dividendi (le quote di utile che la società dà ai soci) e dall’eventuale incremento del prezzo dell’azione;
- in caso di liquidazione della società gli azionisti vengono rimborsati solo dopo che tutti i creditori esistenti (obbligazionisti, banche, lavoratori, fornitori, stato ed enti previdenziali) sono stati soddisfatti, e a patto che resti qualcosa. L’azione è quindi un titolo molto rischioso perché non garantisce la restituzione del capitale investito o un rendimento minimo: il rendimento può essere molto elevato (in caso di apprezzamento del titolo o di dividendi di elevato ammonta- re), ma anche la perdita può essere molto elevata (in caso di discesa del titolo),
fino alla perdita completa del capitale. Tipi di azioni:
- azioni ordinarie: sono le azioni che permettono di votare sia alle assemblee ordinarie che alle assemblee straordinarie della società;
- azioni privilegiate: di solito permettono di votare solo alle assemblee straor- dinarie della società. Di norma la rinuncia al voto nelle assemblee ordinarie è “ricompensata” con dividendi più alti;
- azioni di risparmio: il proprietario delle azioni di risparmio non può votare né nelle assemblee ordinarie né nelle assemblee straordinarie. La rinuncia completa al diritto di voto viene “ricompensata” con dividendi maggiorati.
In ogni caso, tutti i tipi di azioni sono rischiosi.
Le azioni sono tipicamente soggette al rischio di mercato; al rischio di prezzo; al rischio di credito; al rischio di cambio; al rischio di liquidità; al rischio deri- vante dall’applicazione delle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e/o del bail-in.
5. Warrant e Covered Warrant
I warrant sono uno strumento finanziario quotato in borsa consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere l’acquisto o la vendita di una certa quantità di titoli ad un prezzo prefissato ed entro una scadenza stabilita generalmente a medio-lungo termine.
Una volta emessi, congiuntamente ad obbligazioni (cum warrant) o in oc- casione di aumenti di capitale, possono essere negoziati singolarmente sul mercato. Quando vengono esercitati comportano l’emissione di nuove azioni. I warrant (in senso stretto) hanno come attività sottostante esclusivamente azioni, mentre qualora abbiano ad oggetto azioni, obbligazioni, indici azionari o obbligazionari o anche panieri di titoli, valute o tassi di interesse sono Co- vered Warrant.
I warrant sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio di complessità e al rischio emittente, così come definiti nella Parte B del presente documento.
5.1) Covered Warrant
Il Covered Warrant è uno strumento finanziario che incorpora, nella forma di un titolo liberamente trasferibile, il diritto di acquistare o di vendere un determinato sottostante ad un determinato prezzo (strike price) entro un periodo prefissato (stile “americano”), oppure alla data di scadenza prefissata (stile “europeo”). Esso viene considerato uno strumento derivato, poiché “deriva” il suo valore dall’andamento del prezzo di una attività sottostante, solitamente azioni, indi- ci, valute, materie prime etc.
Possono essere ammessi alla negoziazione solo se emessi da società sog- gette a vigilanza prudenziale da parte della Banca d’Italia, e quindi essenzial- mente da banche. I Covered Warrant sono quotati e negoziati in Borsa Italiana
S.p.A. nel mercato dedicato, SeDeX.
Le principali caratteristiche dei Covered Warrant sono le seguenti:
(i) potenzialità di apprezzamento teoricamente illimitate, tuttavia, a fronte della possibilità di un profitto elevato, l’investimento in Covered Warrant com- porta l’assunzione di un rischio altrettanto significativo, in quanto la perdita massima potenziale corrisponde all’intero capitale investito;
(ii) forte reattività ai movimenti di mercato, ed infatti il valore di un Covered War- rant varia generalmente in modo più che proporzionale al variare del valore del sottostante cui si riferisce per effetto del fenomeno della leva finanziaria.
I termini relativi all’investimento in Covered Warrant sono i seguenti:
- At the Money: definizione del Covered Warrant con valore corrente del sot- tostante esattamente uguale allo strike;
- Call: diritto ad acquistare;
- In the Money: definizione del Covered Warrant Call con valore corrente del sottostante superiore allo strike, e del Covered Warrant Put con valore cor- rente del sottostante minore dello strike;
- Multiplo: quantità del sottostante controllata da un singolo Covered Warrant;
- Out of the Money: definizione del Covered Warrant Call con valore del sot- tostante inferiore allo strike, e del Covered Warrant Put con valore del sotto- stante superiore allo strike;
- Premio: prezzo da corrispondere per acquistare un Covered Warrant;
- Put: diritto di vendere;
- SeDeX: il mercato dei Covered Warrant e dei Certificates;
- Strike Price: prezzo al quale è possibile esercitare il diritto di acquisto (call) o vendita (put);
- Underlying: attività sottostante;
- Valore intrinseco: valore realizzabile in caso di esercizio immediato;
- Valore temporale: la probabilità che cresca il valore del sottostante;
- Volatilità: misurazione dell’intensità delle oscillazioni dei prezzi dell’attività sottostante.
I Covered Warrant sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prez- zo, al rischio di complessità, al rischio di interesse, rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità e al rischio emittente.
6. Fondi Speculativi / Hedge Fund / Fondi di investimento Alternativi (FIA) I fondi hedge (in inglese hedge funds) detti anche in italiano fondi speculativi si caratterizzano per utilizzo di tecniche e strumenti di gestione avanzati, spesso non adottabili dai fondi comuni per motivi regolamentari.
Si distinguono in base al numero dei gestori in:
- Fondi Single Manager;
- Fondi di Fondi Hedge Multistrategy.
Questi ultimi, in base alla volatilità presunta dell’investimento in fondi:
- Low Volatility (a bassa volatilità);
- Medium Volatility (a media volatilità);
- High Volatility (ad alta volatilità).
La volatilità è un indice che esprime la variazione media dei rendimenti che ci si può aspettare, rispetto ad un rendimento medio. Essa sarà dunque da sommare o sottrarre al rendimento medio per avere un’idea di quanto sia ampia l’oscillazione media nel periodo immediatamente successivo. Se un fondo speculativo si definisce a bassa volatilità deve dunque rapportare la propria strategia di investimento nell’ottica di puntare ad una bassa oscillazio- ne media dei valori del fondo stesso nel tempo. Al contrario, si comportano i fondi speculativi ad alta volatilità, che pertanto, potrebbero essere soggetti ad alte oscillazioni del proprio valore, sia al rialzo che al ribasso. Questi ultimi presentano pertanto un grado di rischio molto più elevato.
6.1 Fondi Single Manager
I Fondi speculativi “Single Manager” sono fondi gestiti da un unico Gestore, pertanto le strategie di investimento adottate dal Fondo sono quelle imple- mentate dal Gestore medesimo. Una strategia errata potrebbe dunque porta- re a perdite anche significative sul patrimonio investito nel fondo.
6.2 Fondi di Fondi Hedge Multistrategy
I fondi di fondi hedge sono portafogli di fondi hedge. Combinando strategie poco correlate tra di loro, i fondi di fondi hedge riescono ad ottenere elevati livelli di efficienza, misurati da un alto rapporto tra rendimento e volatilità dei rendimenti stessi.
I fondi di fondi hedge sono uno strumento molto efficiente per ottenere espo- sizione al settore dei fondi hedge perché:
- operano una essenziale funzione di selezione e due diligence dei gestori;
- includono un numero sufficientemente alto di singoli fondi hedge, minimiz- zando così l’impatto sulla performance di componenti idiosincratiche nega- tive del singolo gestore;
- sfruttano al meglio le possibilità di diversificazione dovute alla bassa correla- zione delle componenti specifiche dei singoli fondi in portafogli;
- strutturano attivamente l’asset allocation strategica e tattica, svolgono un’importante gestione dinamica, finalizzata a cogliere le varie opportunità che si presentano nel tempo sui mercati finanziari.
I fondi di fondi hedge sono un complemento di un portafoglio tradizionale (investi- to in obbligazioni ed azioni) perché ne aumentano il rapporto rendimento/rischio:
- direttamente: i fondi di fondi hedge sono caratterizzati da un alto rapporto rendimento-rischio;
- indirettamente: attraverso una correlazione che può essere molto bassa con le asset classes tradizionali (azioni ed obbligazioni), i fondi di fondi hedge migliorano il rapporto rendimento/rischio del portafoglio complessivo.
Inoltre, vale l’ulteriore specifica del fatto che la composizione dei vari fondi sottostanti concerna fondi a bassa, media o ad alta volatilità (Low Volatility - Medium Volatility - High Volatility).
I rischi tipicamente connessi agli strumenti finanziari di cui alla presente se- zione sono rappresentati dal rischio di mercato, tra cui il rischio di prezzo e il rischio cambio, dal rischio di controparte, rischio di credito, dal rischio con- nesso all’utilizzo di strumenti derivati e dal rischio di liquidità.
7. Derivati
Finalità.
Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per copertura di un rischio (hed- ging), utilizzando un derivato con effetto opposto all’operazione che si vuole coprire (ad esempio, una opzione put può coprire il rischio di un acquisto long di uno strumento finanziario; se le quotazioni calano, l’opzione put aumenta di valore più che proporzionalmente, riducendo la perdita maturata del sot- tostante). In questa configurazione risultano molto utili per coprirsi dai rischi di prezzo (oscillazioni del prezzo del sottostante), tasso (modifica dei tassi di interesse) o cambio (oscillazioni del tasso di cambio).
Possono anche essere usati a sé stanti per scopi speculativi sfruttando quel- lo che in finanza è chiamato l’effetto leva. La leva, per via della presenza di elementi opzionali relativi a uno o più fattori di rischio, condizioni o meccani- smi di amplificazione dell’andamento del sottostante, attribuisce la possibilità di effettuare un investimento che riguarda un elevato ammontare di risorse finanziarie, con un basso tasso di capitale effettivamente impiegato. La leva fi- nanziaria è espressa dal rapporto tra il valore delle posizioni aperte e il capitale investito. Attraverso l’utilizzo della leva finanziaria (o “leverage”) un soggetto ha la possibilità di acquistare o vendere attività finanziarie per un ammontare superiore al capitale posseduto e, conseguentemente, di beneficiare di un rendimento potenziale maggiore rispetto a quello derivante da un investimen- to diretto nel sottostante e, di converso, di esporsi al rischio di perdite molto significative. L’eventuale presenza dell’effetto leva costituisce un fattore di rischio dello strumento finanziario derivato che si aggiunge a quelli sotto indicati.
Un terzo uso è quello di effettuare arbitraggi.
7.1 Premi / Opzioni
In finanza con il termine opzione si intende quel particolare tipo di titolo deri- vato che conferisce al possessore il diritto, ma non l’obbligo, di acquistare o vendere il titolo sul quale l’opzione stessa è scritta, chiamato strumento sot- tostante, ad un determinato prezzo (strike price) e ad o entro una determinata data. Le opzioni possono avere i più diversi sottostanti: azioni, commodities, tassi di interesse, etc. La differenza fondamentale delle opzioni rispetto agli altri strumenti derivati consiste nella definizione dei diritti del possessore: egli non è obbligato ad acquistare/vendere il sottostante, ma può farlo se eserci- tando l’opzione ne trae una convenienza economica. Per tale ragione sono detti titoli derivati asimmetrici.
Le opzioni sono largamente impiegate a fini speculativi e di copertura: ad esempio un importatore può coprirsi (almeno parzialmente) dal rischio di cam- bio sottoscrivendo un’opzione sul prezzo della merce oggetto della sua im- portazione, qualora l’acquisto sia lontano nel tempo; questo consente all’im- portatore stesso di non acquistare anticipatamente né il bene né la valuta, pagando esclusivamente il prezzo dell’opzione stessa.
In caso di acquisto, infatti, la massima perdita possibile è il premio pagato più le commissioni di negoziazione dovute all’intermediario, mentre il guadagno è teoricamente illimitato; viceversa, nel caso di vendita di opzioni, il massimo guadagno è il premio pagato dall’acquirente mentre la possibile perdita è il- limitata.
Le opzioni, in prima istanza, possono essere di tipo call o di tipo put, se confe- riscono, rispettivamente, il diritto di acquistare o di vendere il titolo. Un’opzione è a tutti gli effetti un contratto che viene stipulato tra due attori del mercato: tale contratto è caratterizzato dallo strumento sottostante, dalla durata del contratto e dal prezzo di esercizio dell’opzione (chiamato strike). Se l’opzione può essere esercitata solamente alla scadenza, questa viene detta “europea”, se invece il possessore ha il diritto di esercitare l’opzione per tutto il tempo che intercorre tra la sottoscrizione dell’opzione stessa e la sua scadenza, l’opzione è detta “americana”.
Acquistando opzioni di tipo call o vendendo put options si possono assumere posizioni rialziste; viceversa, si possono assumere posizioni ribassiste venden- do call o comprando put.
La trattazione del prezzo di una opzione è oggetto di una vasta letteratura matematica, all’interno della quale sono particolarmente affermati, nonostante alcuni limiti intrinseci, i modelli di Xxx - Xxxx - Rubistein e la Formula di Black e Xxxxxxx.
Esistono numerose varianti rispetto alla definizione base di opzione, chiamata anche opzione plain vanilla, e sono rappresentate dalle opzioni esotiche.
Le opzioni sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di complessità, al rischio di interesse, al tasso di interesse, al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio emittente e al ri- schio di complessità, così come definiti nella Parte B del presente documento.
Principali tipologie di opzioni:
7.1.1) Opzioni ISOalfa
L’ISOalfa (Individual stock option) è un’opzione su singoli titoli azionari di tipo americano. Prevede la consegna fisica dei titoli dopo cinque giorni dalla sca- denza.
Sono negoziate all’IDEM e possono avere scadenza mensile o trimestrale (marzo, giugno, settembre e dicembre). In ogni seduta sono presenti le prime tre scadenze mensili e trimestrali.
Per ogni call e put sono negoziati almeno 9 prezzi di esercizio, di cui uno è at the money o vicino e almeno 4 per parte.
La scadenza è il terzo venerdì del mese.
7.1.2) Opzioni MIBo 30
Introdotta nel 1996 è negoziata all’IDEM.
L’opzione MIBo attribuisce all’acquirente la facoltà, dietro pagamento di un premio, di incassare a scadenza una somma determinata come prodotto fra il valore assegnato convenzionalmente ad ogni punto dell’indice e la differenza con il valore dell’indice stabilito alla stipulazione del contratto (prezzo di eser- cizio) e il valore dell’indice alla scadenza dell’opzione.
Esiste sia l’opzione call che quella put. Le scadenze sono le stesse dell’ISOalfa con la stessa griglia di contrattazione (differenza di 500 punti base fra ogni elemento) e le medesime scadenze.
7.1.3) Opzioni Cap, Floor e Collar
Cap, Floor e Collar sono opzioni regolate su OTC che hanno per oggetto tassi di interesse. Floor è un contratto con cui l’acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un capitale nozionale ad un tasso prefissato e un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri). Cap è un contratto con cui l’acquirente, dietro pagamento di un premio unico o rateale, acquista il diritto a ricevere dal venditore alla fine di ogni periodo di riferimento, un importo pari alla differenza del prodotto fra un tasso variabile di mercato (LIBOR e altri) ad un capitale nozionale e quello ad un tasso prefissato, al contrario del Floor. Il Collar è la combinazione fra cap e floor, dove i due contraenti sono coperti dall’evento a loro sfavorevole.
7.1.4) Opzioni esotiche
Raramente vengono usate le semplici opzioni europee e americane (dette “plain vanilla”). Più sovente, si usano opzioni dalla struttura complessa, dette esotiche.
L’“esotismo” di questo tipo di opzioni è rappresentato da clausole aggiuntive che possono:
- valutare l’evoluzione della quotazione del titolo (opzioni path-dependant);
- definirne alcuni limiti di validità.
La crescente complessità dei mercati finanziari ha portato a una proliferazione di questo tipo di strumenti. Un esempio di opzione esotica sentiero-dipenden- te è l’opzione asiatica, in cui il pay off dipende dalla media dei prezzi del sot- tostante nel periodo considerato. Per valutare le opzioni esotiche si possono seguire vari approcci. Per alcune classi di opzioni esotiche si riesce a scrivere una formula di valutazione in forma chiusa, ottenibile supponendo di opera- re in un mercato che in letteratura viene chiamato ambiente di Black–Scho- les. Per altre categorie di opzioni esotiche neppure supponendo di operare nell’ambiente di Black–Xxxxxxx si riesce a calcolare il profitto atteso. In tali casi per la valutazione si deve ricorrere a metodi numerici, quali le tecniche di simulazione di tipo Monte Carlo e quasi Monte Carlo, la costruzione di alberi decisionali binari o la discretizzazione delle equazioni differenziali che regolano il prezzo delle opzioni.
Segue un succinto elenco di opzioni esotiche, con la loro definizione, senza pretesa di esaustività in quanto tale mercato è caratterizzato dalla frequentis- sima nascita di nuovi strumenti.
7.1.5) Opzioni asiatiche
Con le opzioni asiatiche si intende valutare l’evoluzione del titolo in termini di media. Questa valutazione può essere fatta a livello di strike, eguagliando quest’ultimo alla media: in questo caso si parla di average strike options. In alternativa questa valutazione può essere fatta a livello termine con il quale si confronta lo strike: se infatti normalmente si confronta il prezzo di esercizio con il prezzo corrente del sottostante, è possibile sostituire quest’ultimo con la media dei prezzi; questo è il caso delle average rate options. Associate alle opzioni asiatiche esistono una serie di clausole aggiuntive che determinano alcuni aspetti strumentali, come il tipo di media, se la media è pesata o meno, se il rilevamento è di tipo continuo o discreto.
7.2) Futures
I Futures sono contratti a termine standardizzati per poter essere negoziati facilmente in Borsa. Il contratto future è un contratto uniforme a termine su strumenti finanziari con il quale le parti si obbligano a scambiarsi alla scadenza un certo quantitativo di determinate attività finanziarie ad un prezzo stabilito; ovvero, nel caso di future su indici, a liquidarsi una somma di danaro pari alla differenza fra il valore dell’indice di riferimento alla stipula del contatto ed il valore dello stesso indice nel giorno di scadenza.
I Futures sono contratti standard e quindi negoziabili, a differenza di quelli personalizzati (over the counter) che per la loro eterogeneità non sono scam- biabili sul mercato. Vengono negoziati nei mercati regolamentati, nella prassi finanziaria esistono delle regole nella negoziazione e nella creazione di questi strumenti finanziari. Ad esempio, la Borsa crea dei Futures e solo quelli vengo- no negoziati, cioè non si possono creare future aggiuntivi.
Sono strumenti molto standardizzati: ogni elemento del contratto è definito in un contratto standard e le controparti non possono modificarlo. Acquistare Futures significa impegnarsi ad acquistare alla scadenza ed al prezzo prefis- sati l’attività sottostante. Questa può essere sia un’attività reale, ad esempio una commodity (grano, oro, metalli, caffè, ecc.) sia un’attività finanziaria. In quest’ultimo caso si parla di financial futures i cui sottostanti possono essere ad esempio una valuta (currency futures), un indice borsistico.
La standardizzazione consiste nel taglio unitario, la scadenza contrattuale e la modalità di negoziazione attraverso la Clearing House (stanza di compen- sazione).
La peculiarità di essere standardizzati, rende questi contratti interscambiabili tra loro. Ciò rende possibile annullare impegni di acquisto o di vendita trami- te compensazione, stipulando un contratto di segno opposto all’originale. In questo modo, verrà evitata la consegna dall’attività sottostante il contratto. L’acquisto di Futures corrisponde ad una aspettativa di rialzo dell’attività sot- tostante, la vendita, invece, sottende una aspettativa al ribasso. Se le inten- zioni fossero speculative la vendita del Futures dovrà essere effettuata prima della scadenza contrattuale; se, invece, le intenzioni sono di coprire un futuro acquisto della commodity sottostante, il Future permette una copertura senza rischi di oscillazioni del prezzo e si aspetterà la scadenza prevista per provve- dere all’acquisto della commodity stessa.
Il mercato dei Futures è controllato dalla Clearing House (di seguito anche CH), che funge da controparte per l’acquirente e per il venditore. A seconda dell’oscillazione dell’attività sottostante, il prezzo del Futures varierà in pro- porzione; tale prezzo è la differenza tra il valore nominale e quello attuale del sottostante. Affinché si possa aderire bisogna soddisfare alcuni requisiti: il sin- golo non può accedere ma può farlo tramite una banca o una SIM; la CCG (Cassa Compensazione e Garanzia) chiede i margini: viene aperto un conto margini presso la CH e in questo conto vengono iscritti dei margini, dei saldi al momento dell’acquisto o della vendita del future. Così si assicura che i due soggetti facciano fronte agli utili e alle perdite potenziali, si protegge il merca- to dall’inadempimento dei partecipanti al sistema. Vengono iscritti nel conto sia i margini iniziali che quelli di variazione. Per l’apertura di una posizione di acquisto la CH chiede il versamento di un margine iniziale; inoltre, poiché si rende garante della solvibilità dell’acquirente, la Clearing House preleva ogni giorno dalla controparte che sta perdendo l’esatto ammontare da versare alla controparte che sta guadagnando (marking to market). Questo sistema rende il mercato dei future sempre a somma zero.
Alla scadenza, il proprietario del future dovrà acquistare la commodity sotto- stante, o, se il sottostante è intangibile, la Clearing House provvederà a com- pensare il prezzo di acquisto dell’ultimo acquirente con il prezzo di vendita del primo venditore (emittente del Futures). Esistono due modalità di estinzione dei contratti Futures: (i) con la consegna nel luogo, alla data e al prezzo pattuiti del bene oggetto del contratto, dietro pagamento del corrispettivo.
Dal momento che il titolo sottostante il future è un contratto nazionale, viene individuato un paniere di titoli conseguibili, come gli indici azionari, e si deve effettuare una liquidazione in contanti: cash settlement; (ii) con la liquidazione prima della scadenza, consistente in una operazione di compensazione (off setting). Viene cioè stipulato un contratto di segno opposto a quello da can- cellare. Tale contratto sarà di vendita se il contratto da cancellare è di acquisto e viceversa.
Nella stragrande maggioranza dei casi i Futures si chiudono prima della sca- denza con un contratto di segno opposto per risparmiare i costi di consegna. I derivati sono tipicamente soggetti al rischio di mercato, al rischio di prezzo, rischio di volatilità, rischio di effetto leva, al rischio di complessità, al rischio di interesse, al rischio di credito, al rischio di liquidità al rischio di cambio, al rischio di volatilità e a rischi connessi al valore del sottostante,
8. Certificates
Il certificato è uno strumento derivato cartolarizzato emesso da una banca e garantito da un Market Maker, negoziabile sul Sedex (mercato dei Securities Derivatives di Borsa Italiana), sul Cert-x di EuroTLX o su altri mercati regola- mentati, che replica l’andamento di un’attività sottostante, quale ad esempio un indice un’azione, una valuta, una particolare merce, ecc. Il certificate può definirsi come una cartolarizzazione di una grandezza economica costruita come replica di un’altra ed è spesso il modo per attuare la negoziazione in- diretta di uno strumento finanziario, senza cioè dover operare sullo strumen- to medesimo. Il certificate oggetto di consulenza da parte della Banca deve necessariamente essere quotato. Le condizioni di ammissione a quotazione sono le stesse previste dal regolamento del mercato per i Covered Warrant, ad eccezione dei limiti di durata minima e massima previsti invece per quest’ul- timo strumento. In generale questi titoli replicano esattamente l’andamento del prezzo del sottostante; a volte vi può essere anche un effetto leva, ossia il certificate viene costruito in modo da amplificare gli andamenti del prezzo del sottostante. Lo stile di investimento di un certificato è a gestione passiva del sottostante, il che implica che non è prevista alcuna commissione di gestione. Quando si acquista un certificato non si ha diritto a ricevere i dividendi distri- buiti dal sottostante, in quanto questi rappresentano la fonte di finanziamento per l’emittente, per acquistare le opzioni che danno vita al certificato stesso.
I certificates sono tipicamente soggetti al rischio di mercato, al rischio di mercato, variabilità del prezzo, al rischio di interesse, , al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità, al rischio emittente ed al rischio di complessità.
9. ETC
Gli Exchange Traded Commodities (ETC) sono strumenti finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in materie prime o in contratti de- rivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indi- rettamente all’andamento del sottostante. Similarmente agli ETF, gli ETC sono negoziati in Borsa come delle azioni. Questi strumenti replicano passivamente la performance della materia prima o del paniere di materie prime a cui fanno riferimento rientrando a pieno merito nella famiglia dei “cloni finanziari”. L’in- vestitore può quindi investire su una singola materia prima (oro, petrolio, gas, zucchero, soia, zinco etc.) possibilità preclusa agli ETF che devono garantire un certo grado di diversificazione per ragioni di natura regolamentare. Gli ETC non sono quindi fondi (OICR) ma sono titoli senza scadenza (simili alle obbli- gazioni zero coupon con scadenza illimitata) emessi da una società veicolo a fronte dell’investimento diretto in una materia prima o in contratti su merci stipulati dall’emittente con operatori internazionali. Ciò che accomuna gli ETC agli ETF è l’esistenza di un mercato primario e di un mercato secondario. Il mercato primario è accessibile esclusivamente agli intermediari autorizzati, mentre quello secondario è accessibile anche al mercato retail.
Gli ETC sono tipicamente soggetti al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di cambio, al rischio di volatilità, al rischio emittente ed al rischio di complessità.
10. Prodotti di investimento assicurativi
Sono prodotti di investimento assicurativi quei prodotti in cui la prestazione o il valore di riscatto sono esposti, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato. Rientrano nei prodotti di investimento assicurativi le polizze unit linked, index linked, i contratti di capitalizzazione, le polizze rivalutabili o con partecipazione agli utili collegate a gestioni separate, le polizze c.d. multiramo, ossia le poliz- ze che combinano coperture di tipo unit/index linked e quelle rivalutabili/con partecipazione agli utili.
a) Polizze index linked
Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni è collegato (rectius indicizzato) all’andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.
In questo tipo di contratti, l’indicizzazione serve ad adeguare, alle scadenze previste, il valore delle prestazioni assicurative legando il rendimento della polizza a un indice finanziario o all’andamento di un altro valore di riferimen- to. I titoli sono individuati dalla compagnia di assicurazioni tra quelli indicati come ammissibili ai sensi della normativa assicurativa.
E’ possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:
(i) pure: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzio- ne del capitale. Di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alle fluttuazioni dell’indice di riferimento;
(ii) a capitale parzialmente garantito: il contratto prevede che anche in caso di andamento negativo dell’indice di riferimento all’assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
(iii) a capitale garantito: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a rendimento minimo all’assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.
b) Polizze unit linked
Le assicurazioni unit linked sono contratti in cui l’entità del capitale assi- curato dipende dall’andamento del valore delle quote di fondi comuni di investimento interni (appositamente costituiti dall’impresa di assicurazione) o da fondi esterni (OICR, Organismi di investimento collettivo del risparmio) in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione. Analogamente alle index linked anche le polizze unit linked pos- sono essere classificate in polizze:
(i) pure: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
(ii) garantite: in cui si garantisce all’assicurato il rimborso del capitale inve- stito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.
c) Contratti di capitalizzazione
La capitalizzazione è il contratto con il quale l’impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni - non meno di cinque - a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme do- vute dall’assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell’assicurato.
d) Polizze di ramo I collegate a gestioni separate
Le polizze di ramo I collegate a gestioni separate sono contratti di assicu- razione sulla vita che legano il livello delle prestazioni dell’assicuratore e, eventualmente, quello dei premi dovuti dal contraente al rendimento che l’assicuratore ottiene investendo i premi raccolti. Questi ultimi vengono im- messi in una particolare gestione separata rispetto al complesso delle atti- vità dell’impresa; i rendimenti ottenuti ogni anno aumentano la prestazione garantita secondo una determinata percentuale (aliquota di retrocessione) stabilita in contratto.
e) Polizze multiramo
Le polizze multiramo sono polizze di assicurazione sulla vita che consen- tono di legare la prestazione sia ad una tradizionale gestione separata che a uno o più fondi assicurativi interni di tipo unit linked o ad uno o più indici. Questa tipologia di contratti assicurativi permette di salvaguardare il capita- le ed eventualmente di ottenere un rendimento minimo attraverso la gestio- ne separata e, al tempo stesso, di partecipare attraverso i fondi assicurativi unit linked o agli indici agli andamenti dei mercati finanziari.
Le polizze unit linked ed index linked sono tipicamente soggette al rischio di variabilità del prezzo, al rischio di volatilità, al rischio di liquidità e al rischio emittente mentre i contratti di capitalizzazione e le polizze di ramo I collegate a gestioni separate sono soggetti al rischio di interesse, al rischio di liquidità e al rischio emittente, tutti così come definiti nella Parte B del presente documen- to. Le polizze multiramo, a seconda della loro composizione, sono soggette a tutti i rischi sopra indicati.
11. Servizio di Gestione Patrimoniale (GPM)
Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle cono- scenze e dell’esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell’esecuzione delle relative operazioni. Il Cliente, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svol- gimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della Linea di Gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.
Il Cliente può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo con- trattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una Linea di Gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell’apposito contratto scritto.
La rischiosità effettiva della Linea di Gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall’intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti con- trattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità cir- ca i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. Il Cliente può orientare la rischiosità di una Linea di Gestione principalmente attraverso la definizione: a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell’ambito della linea di gestione; c) della possibile copertura delle fluttuazioni dei cambi derivanti da investimenti in strumenti finanziari denominati in una divisa diversa dall’Euro.
1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione
Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l’investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione ten- deranno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.
Ad esempio, una Linea di Gestione che preveda l’investimento di una per- centuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d’investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.
2) La leva finanziaria
Nel Contratto deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o supe- riore all’unità.
Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva fi- nanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della Linea di Gestione.
La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incre- mentare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della Li- nea di Gestione patrimoniale.
La Banca può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finan- ziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla Linea di Gestione).
L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne con l’intermediario l’adeguatezza in re- lazione alle proprie caratteristiche personali, deve: a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’inter- mediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito pos- sono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente.
L’uso di una leva finanziaria superiore all’unità può provocare, in caso di ri- sultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l’investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell’intermediario.
3) Le fluttuazioni dei cambi
Qualora uno strumento finanziario, inserito nel patrimonio del Cliente, sia de- nominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l’investitore, tipi- camente l’Euro per l’investitore italiano, occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento e la divisa estera in cui è denominato l’investimento.
Il Cliente deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e comunque l’andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell’investimento.
Il Cliente, nella fase di definizione del livello di rischiosità cui intende sottoporre il proprio patrimonio, può prevedere di far intervenire la Banca con operazioni di copertura del rischio di cambio.
Per maggiori dettagli si rinvia all’allegato 1 al Contratto di Gestione offerta dalla Banca, specifico per ciascuna tipologia di Linea di Gestione.
Oltre altre suddette opzioni, il Cliente ha comunque sempre la possibilità di indi- care eventuali ulteriori “restrizioni” agli investimenti (ad esempio limitando gli in- vestimenti su determinate aree geografiche, specifici strumenti finanziari, ecc.).
4. INFORMAZIONI SULLA STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI PER I CONTI AMMINISTRATI di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
La direttiva 2004/39/CE (“MIFID I”), relativa ai mercati degli strumenti finan- ziari, ha introdotto regole comuni uniformi a livello europeo per la prestazione dei servizi di investimento. Di particolare rilievo è stato l’intervento normativo in tema di best execution, che ha imposto alle imprese di investimento di adottare tutte le misure ragionevoli e di mettere in atto meccanismi efficaci per ottenere, nella trasmissione degli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente, avendo riguardo a prezzi, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensione e natura dell’ordine. L’importanza relativa dei suddetti fattori deve essere definita dall’intermediario, tenendo conto delle caratteristiche del cliente, delle caratteristiche dell’ordine, degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine e delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
La direttiva 2014/65/UE (“MIFID 2”) e relativi regolamenti attuativi, hanno modificato la disciplina previgente di derivazione comunitaria, disponendo obblighi informativi maggiormente pregnanti verso la clientela e confermando, tuttavia, l’impianto normativo in tema di best execution.
La Banca, nel rispetto della direttiva MIFID 2 e nelle relative misure di esecu- zione comunitarie e nazionali e nel Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR), ha adottato tutte le misure finalizzate a garantire il miglior risultato possibile ai propri Clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell’ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
1. Obiettivo
Nel rispetto della direttiva MIFID 2, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana ha adottato tutte le misure dirette a garantire il miglior risultato possibile (c.d. “Best Execution”) ai propri clienti, al dettaglio e professionali, nella trasmissione degli ordini nell’ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.
In particolare, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana ha predi- sposto una strategia di trasmissione degli ordini (di seguito, “Strategia di Trasmissione degli Ordini”), rilevante per l’esecuzione delle scelte di investi- mento assunte per i propri clienti.
La Banca, con il presente documento, intende fornire informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini, anche ai propri clienti classificati come controparti qualificate, per l’operatività da questi svolta di ricezione e trasmis- sione ordini per conto di clienti al dettaglio o clienti professionali. Resta inteso che la Banca non sarà in alcun modo tenuta al rispetto delle Strategie di Trasmissione degli Ordini nei confronti dei propri clienti classificati come controparti qualificate.
Nel rispetto di quanto sopra, pertanto, Vi forniamo le seguenti informazioni.
2. La Best Execution nella trasmissione degli ordini nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini
Nel trasmettere per l’esecuzione le operazioni di investimento disposte dai clienti, Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana segue tutte le misure ragionevoli volte all’ottenimento del miglior risultato possibile per i propri clienti, tenendo conto, nella scelta dei negoziatori (di seguito, anche “Broker”) di cui la Banca si avvale, dei Fattori e dei Criteri di Esecuzione di seguito elencati (paragrafi 3 e 4). Parimenti, la Banca si adopererà per l’otte- nimento della Best Execution nel caso in cui sia essa stessa a determinare alcune o tutte le caratteristiche degli ordini (ad esempio individuazione della piazza di esecuzione). Gli ordini verranno eseguiti sempre per il tramite di uno dei negoziatori di cui la Banca normalmente si avvale. In particolare, la Banca provvederà a verificare le condizioni di mercato ed a confermare l’ordine nel caso in cui lo stesso osservi il principio generale di Best Execution. Delle verifiche svolte, la Banca tiene traccia documentale cartacea e/o elettronica. Resta ovviamente salva la facoltà per il Cliente di impartire alla banca non solo ordini di investimento ma anche istruzioni specifiche sulla esecuzione degli stessi: in quest’ultimo caso si applicherà quanto previsto al successivo paragrafo 5.
3. Fattori di esecuzione
Fatto salvo il rispetto di specifiche istruzioni impartite dal cliente - descritte nel paragrafo 5 “Istruzioni specifiche del cliente” - per gli ordini trasmessi dai Clienti avrà importanza centrale, nella trasmissione degli ordini stessi, il corrispettivo totale dell’operazione (total consideration), composto dai fattori prezzo e costi (che comprendono tutte le spese sostenute dal cliente, direttamente collegate all’esecuzione dell’ordine, le competenze del negoziatore/sede di esecuzione e quelle per la compensazione e il regolamento, nonché qualsiasi altra compe- tenza pagata a terzi in relazione all’esecuzione dell’ordine).
In via subordinata rispetto al Corrispettivo Totale, la Banca attribuisce rilevanza ai seguenti ulteriori fattori ordinati ed elencati secondo rilevanza decrescente:
- la probabilità di esecuzione e di regolamento anche in considerazione della natura, della dimensione e delle caratteristiche dell’ordine;
- la rapidità di esecuzione.
Nel caso in cui il cliente sia classificato nella categoria dei clienti professionali, la Banca, nella scelta dei Broker ai quali trasmettere gli ordini, potrà attri- buire maggiore rilevanza alla probabilità di esecuzione e di regolamento e alla rapidità di esecuzione degli stessi rispetto al corrispettivo totale.
La Banca si riserva di volta in volta di effettuare la valutazione anche in base ad ogni altra considerazione che nel caso concreto le appaia rilevante per l’ese- cuzione dell’ordine, ferma restando la rilevanza centrale dei Fattori di Esecu- zione come rilevata ai capoversi precedenti. A tale riguardo si evidenzia che la Banca ha altresì autorizzato i Broker di cui si avvale anche alla operatività fuori dai mercati regolamentati, purché venga garantita la Best Execution.
Nel caso in cui l’ordine abbia ad oggetto strumenti finanziari “non negoziati” in alcun mercato regolamentato, lo stesso potrà essere eseguito anche presso gli internalizzatori sistematici.
Oltre ai costi di servizio, le principali caratteristiche valutate positivamente dalla Banca per la scelta dei potenziali Broker sono:
- elevato standing;
- affidabilità di regolamento;
- fornitore di un servizio di direct market access rapido ed efficiente;
- aderente ai mercati regolamentati di riferimento per i singoli Paesi;
- partecipante/aderente ai nuovi mercati regolamentati / sistemi multilaterali di negoziazione significativi;
- presenza locale per l’esecuzione di ordini su mercati specifici che richiedono competenze e conoscenze particolari.
4. Criteri di Esecuzione
I Criteri di Esecuzione sono gli elementi che consentono alla Banca di valutare quale Broker utilizzare nelle varie situazioni operative che si possono presentare quando si rende necessario acquistare o vendere uno strumento finanziario.
I Criteri di Esecuzione alternativamente presi in considerazione sono:
- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell’ordine del cliente, incluso quando l’ordine include opera- zioni di finanziamento tramite titoli;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell’ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali l’ordine può essere diretto.
Alla data di redazione della presente informativa, la Banca ha deciso di operare con selezionate controparti in quanto:
- la Banca ha iniziato la propria attività di ricezione e trasmissione di ordini in data 2 novembre 2010;
- la Banca ha un numero limitato di Clienti e quindi potenzialmente di ordini da trasmettere;
- concentrare su un numero limitato di Broker tutti gli ordini (a maggior ragione con i limiti di cui al punto precedente) consente indubbiamente di contenere i costi amministrativi per lo svolgimento dei processi operativi conseguenti alla attività e di ottenere migliori condizioni economiche dal Broker per lo svolgi- mento del relativo servizio di negoziazione / ricezione e trasmissione di ordini.
La Banca ha ritenuto che le misure adottate da tali Broker, e descritte nel documento informativo sulla strategia di esecuzione e sulla strategia di trasmis- sione degli ordini dai medesimi predisposto, siano idonee ad assicurare, in modo duraturo, il miglior risultato possibile nell’esecuzione e/o trasmissione ad altri intermediari degli ordini del cliente.
Si riporta di seguito (Allegato (1) alle “Informazioni sulla strategia di trasmis- sione degli ordini per i conti amministrati di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana”) la lista dei Broker attivati alla data di redazione dalla presente documentazione.
L’elenco aggiornato delle controparti negoziatrici sarà comunque sempre disponibile presso la Banca ed il Cliente potrà richiedere, in ogni momento, informazioni in merito alle stesse.
La Società si riserva la facoltà di esporre il suddetto elenco sul proprio sito internet.
5. Istruzioni specifiche del Cliente
Qualora nell’impartire un ordine il Cliente dia alla Banca anche una specifica istruzione sulla sua esecuzione, la stessa eseguirà l’ordine in accordo con questa specifica istruzione. Se l’istruzione specifica si riferisce solo ad una parte dell’ordine, la Banca applicherà la Strategia di Trasmissione degli Ordini agli aspetti dell’ordine non coperti dalla istruzione specifica del cliente al fine di consentire, per quanto possibile, il raggiungimento della Best Execution.
Ed infatti, il conferimento di un’istruzione specifica su un particolare ordine può comportare l’impossibilità di seguire tutte le misure poste in essere nella
Strategia di Trasmissione degli Ordini e, conseguentemente, compromettere l’ottenimento della Best Execution.
Il conferimento dell’istruzione specifica “curando” si intende riferito alla totalità dell’ordine.
6. Monitoraggio
La Banca monitorerà in via continuativa l’efficacia della propria Strategia di Trasmissione degli Ordini, con l’obiettivo di correggere eventuali carenze riscontrate: a tal fine verificherà che i Broker nell’esecuzione rispettino i Fattori di Esecuzione per i quali sono stati preferiti ad altri e, in ogni caso, verificherà la qualità dell’esecuzione.
La Banca, con cadenza annuale, rende pubbliche mediante pubblicazione sul proprio sito internet le seguenti informazioni:
- nominativi dei primi cinque intermediari ai quali abbia trasmesso o presso i quali abbia collocato ordini dei clienti ai fini dell’esecuzione nell’anno precedente;
- informazioni sulla qualità dell’esecuzione ottenuta riportando i dati sul prezzo, i costi, la velocità e la probabilità dell’esecuzione per i singoli strumenti finanziari
7. Revisione
La Banca revisionerà con cadenza annuale la propria Strategia di Trasmissione degli Ordini. Tale revisione verrà effettuata anche al verificarsi di cambiamenti essenziali nella propria operatività, ovvero nella qualità di esecuzione degli ordini da parte dei Broker selezionati, o comunque nei Fattori di Esecuzione, tali da poter pregiudicare il continuo conseguimento della Best Execution per i Clienti. Si considerano cambiamenti essenziali gli eventi significativi che potrebbero influire sui parametri dell’esecuzione alle condizioni migliori, quali costo, prezzo, rapidità, probabilità di esecuzione e di regolamento, dimensioni, natura o qualsiasi altra considerazione pertinente all’esecuzione dell’ordine.
La Banca renderà pubbliche eventuali modifiche essenziali apportate alla strategia di trasmissione degli ordini, attraverso la pubblicazione della relativa versione aggiornata sul proprio sito internet.
Area geografica di riferimento | Strumenti Finanziari Azionari e assimilati | Strumenti Finanziari Obbligazionari |
Mercato Italia | • Equita SIM | • Intesa Sanpaolo |
• JP Morgan | • Mediobanca | |
• Mediobanca | • Equita SIM | |
• Intesa Sanpaolo | • UBS Ltd. | |
• Xxxxxx Chevreux SA | • JP Morgan | |
• Xxxxxx Xxxxxxx | ||
• Unicredit AG | ||
Mercato Europa | • Equita SIM | • UBS Ltd. |
• JP Morgan | • Equita SIM | |
• Mediobanca | • Mediobanca | |
• Intesa Sanpaolo | • Intesa Sanpaolo | |
• Xxxxxx Chevreux SA | • JP Morgan | |
• Xxxxxx Xxxxxxx | ||
• Unicredit AG | ||
Mercato USA | • JP Morgan | • UBS Ltd. |
• Equita SIM | • Intesa Sanpaolo | |
• Intesa Sanpaolo | • Mediobanca | |
• Xxxxxx Chevreux SA | • JP Morgan | |
• Xxxxxx Xxxxxxx | ||
• Unicredit AG | ||
Altro |
ALLEGATO (1) alle “Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini per i conti amministrati di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana” CARATTERISTICHE DEI NEGOZIATORI INDIVIDUATI AI SENSI DEGLI ARTT. 3 e 4
NOTE:
• La presenza di più Broker è anche necessaria al fine di garantire che la Banca possa gestire, senza particolari problemi, situazioni nella quali un Broker sia impedito ad operare (Business Continuity).
• L’elenco aggiornato dei Broker attivi è sempre disponibile presso la Banca e sul proprio sito.
5. INFORMAZIONI SUI COSTI, SUGLI ONERI E SUGLI INCENTIVI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, ALL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DEI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E AI RAPPORTI ACCESSORI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI (ai sensi del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 s.m.i. e del Regolamento Delegato n. 565/2017 della Commissione del 25 aprile 2016, del D.lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Delegato (UE) 2017/2359 della Commis- sione del 21 settembre 2017)
Servizio di ricezione e trasmissione di ordini, di collocamento e servizio di consulenza | |||
Tipologia costo | Descrizione | Misura | Modalità di pagamento |
1) Commissioni di Ricezione e Trasmissione Ordini | Commissioni applicate ad ogni operazione di acquisto / vendita di strumenti finanziari. | Titoli Azionari Mercato Italia: 0,50% sul controvalore dell’operazione, di cui max 0,10% a favore di intermediari terzi per l’esecuzione degli ordini. Titoli Azionari Mercato Estero: 0,50% sul controvalore dell’operazione, di cui max 0,10% a favore di intermediari terzi per l’esecuzione degli ordini. Titoli Obbligazionari Mercato Italia: 0,20% sul controvalore dell’operazione di cui max 0,04% a favore di intermediari terzi per l’esecuzione degli ordini. Titoli Obbligazionari Mercato Estero: 0,20% sul controvalore dell’operazione, di cui max 0,04% a favore di intermediari terzi per l’esecuzione degli ordini. Derivati: - Premi di borsa, opzioni su azioni: 3,5‰ sul valore del premio / opzione - Futures: 50 Euro per ogni contratto - Opzioni su futures e indici 50 Euro per ogni contratto. Per ETF, ETC, ETN (equiparati a Titoli Azionari) e Titoli Azionari, la commisisone minima è pari ad Euro 10,00. Per ognuna delle operazioni sopra indicate viene inoltre addebitata la somma di 5 Euro, oltre IVA, quale rimborso spese. | Addebito contestuale all’operazione di acquisto / vendita. |
2) Recupero spese amministrative | Recupero delle spese amministrative sostenute dalla Banca e connesse alle spese di tenuta del Conto e alla custodia degli strumenti finanziari detenuti all’interno del Deposito Titoli. Considerata la molteplicità delle voci che potrebbero concorrere a formare il suddetto importo e, quindi, l’impossibilità di individuarle precisamente o di identificare i criteri oggettivi per la loro determinazione, al fine di dare certezza dell’onere al Cliente, le stesse sono addebitate in misura forfetaria. | 0,10% + IVA su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del controvalore del Deposito Titoli alla fine della singola giornata. Tale controvalore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione. Qualora il giorno sia un giorno festivo, verrà utilizzato il patrimonio dell’ultimo giorno lavorativo precedente. Importo minimo semestrale pari ad Euro 100,00 +IVA. Nel caso in cui il Cliente sottoscriva all’apertura del Contratto per il tramite della Banca unicamente una polizza assicurativa il recupero spese amministrative non verrà applicato. Nel caso in cui il Cliente sottoscriva all’apertura del Contratto per il tramite della Banca unicamente quote di organismi di investimento collettivi gestiti in delega dalla Banca, la Banca applicherà a titolo forfettario un costo semestrale pari ad Euro 25,00 + IVA. Se successivamente il Cliente acquisterà ulteriori uno o più prodotti finanziari si applicherà la condizione standard. Euro 2 per ciascuna comunicazione cartacea inviata al Cliente e relativa a: - conferimenti - estratti conto titoli | Addebito semestrale sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca. In caso di estinzione del deposito si provvede all’addebito in fase di chiusura del Conto. L’addebito avviene per semestri interi, anche qualora il deposito sia di durata inferiore ad un semestre. Addebito sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca in occasione dell’invio dell’estratto conto titoli. |
3) Commissioni di consulenza | Commissioni applicate trimestralmente per l’attività di consulenza iniziale e periodica svolta dalla Banca. | % su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del valore del portafoglio del Cliente, comprensivo della liquidità di conto corrente, alla fine della singola giornata. Tale valore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione e non comprende eventuali prodotti di investimento assicurativi sottoscritti dal Cliente. Qualora il giorno sia un giorno festivo, verrà utilizzato il patrimonio dell’ultimo giorno lavorativo precedente. | Addebito trimestrale sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca. |
4) Imposte pagate tramite l’intermediario | Rimborso degli oneri fiscali, ivi comprese le imposte di bollo. Addebito imposte derivanti da redditi di capitale e redditi diversi di competenza del Cliente, sulla base del regime fiscale prescelto nel Contratto nella sezione “Scelta del Regime Fiscale”, come da disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. In particolare, a titolo puramente informativo e non esaustivo: • regime fiscale del risparmio amministrato; • regime fiscale della dichiarazione | Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari: per importi e dettagli si rimanda al Foglio Informativo deposito titoli. • applicazione dell’imposta sostitutiva secondo le disposizioni e le modalità di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/97 - tassazione del 26% su ciascuna plusvalenza o reddito diverso realizzato dal contribuente. • applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, sui dividendi su partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 917/1986. • applicazione dell’imposta sostitutiva nella misura del 26%, ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, sui dividendi su partecipazioni non qualificate non detenute in regime di impresa ai sensi dell’art. 65 del D.P.R. n. 917/1986. | Addebito sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca. Addebito sul conto corrente del Cliente acceso presso la Banca Addebito sul conto corrente del cliente acceso presso la Banca |
5) Imposte non pagate tramite l’intermediario | a) Redditi da capitale e diversi nell’ipotesi in cui il Cliente opti per il regime fiscale della Dichiarazione. b) Imposta di successione e donazione. c) Plusvalenze su depositi in valuta estera. È a cura del Cliente, che non ha optato per il regime fiscale del risparmio gestito, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, l’autotassazione delle plusvalenze derivanti dai prelievi di valuta estera nel caso in cui la giacenza dei depositi complessivamente intrattenuta dal Cliente superi il controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui: art. 67, comma 1, lettera c-ter) e comma 1-ter) del D.P.R. 917/1986. | Il Cliente dovrà provvedere all’autotassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le modalità di legge previste. Il Cliente dovrà provvedere all’autotassazione in sede di dichiarazione di successione / donazione secondo le modalità di legge previste. (*) Vedere tabella 1 Il Cliente dovrà provvedere all’autotassazione in sede di dichiarazione annuale dei redditi secondo le modalità di legge previste. | Non applicabile Non applicabile Non applicabile |
6) Commissione di conversione valutaria collegata alla prestazione di servizi di investimento | Commissione applicate ad ogni operazione di conversione valutaria collegata ad un’operazione di acquisto / vendita / sottoscrizione di prodotti e strumenti finanziari. | 0,60% sull’importo oggetto di conversione. Non è prevista una commissione fissa aggiuntiva per ogni operazione di conversione. | Addebito contestuale all’operazione di acquisto / vendita / sottoscrizione dei prodotti o strumenti finanziari collegati all’operazione di conversione. |
7) Commissioni di collocamento dei certificates | Commissioni applicate per l’attività di collocamento svolta dalla Banca e per l’assistenza post vendita. | Commissione da pagarsi una tantum e/o in via continuativa. | Addebito contestuale all’operazione se la commissione è una tantum e/o, in caso di commissione recurring, addebito espresso nella valorizzazione del prodotto sulla base della documentazione contrattuale. |
Tabella 1 - Schema tassazione successioni e donazioni (*) | |
Soggetti | Imposta di successione / donazione |
• Coniuge • Parenti in linea retta • Fratelli e sorelle • Altri parenti • Affini in linea retta • Affini in linea collaterale fino al 3° grado • Altri | 4% (con franchigia di 1.000.000 di euro per ogni beneficiario) sul valore netto della donazione o dell’asse ereditario 6% (con franchigia di 100.000 euro) sul valore netto della donazione o dell’asse ereditario 6% (senza franchigia) sul valore netto della donazione o dell’asse ereditario 8% (senza franchigia) sul valore netto della donazione o dell’asse ereditario |
(*) Permangono talune esclusioni per la determinazione della base imponibile dell’imposta di successione/donazione e talune specifiche disposizioni in caso di donazioni ai sensi della L. 104/1992.
Corrispettivo totale
Al fine di poter valutare il “Corrispettivo Totale”, non essendo possibile determinare un valore omnicomprensivo, si forniscono i seguenti dettagli
Tipo evento | Costi e oneri da prendere in considerazione (rif. alle numerazioni di cui allo schema precedente) |
• Attività amministrative degli strumenti finanziari e del conto titoli e liquidità | Costi e oneri di cui ai punti 2 e 4 |
• Attività di compravendita di strumenti | Costi e oneri di cui ai punti 1 e 7 |
• Attività di consulenza | Costi e oneri di cui al punto 3 |
• Attività di conversione valutaria | Costi e oneri di cui al punto 6 |
Incentivi
Con l’espressione “incentivi” si intendono onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o di un servizio accessorio, che abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non pregiudichino il rispetto del dovere della Banca di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del Cliente.
Ai sensi della Normativa di Riferimento, alla Banca è fatto obbligo di comunicare ai propri Clienti quali onorari, commissioni o altri benefici monetari e non monetari essa corrisponda a terzi o percepisca da terzi, indicando la natura e l’importo delle stesse o le modalità di calcolo di tali prestazioni.
Gli incentivi di cui sopra possono consistere sia in prestazioni di carattere monetario (pagamento di provvigioni, fee, compensi in misura fissa), sia in prestazioni non monetarie quali servizi o beni forniti alla Banca da terzi, o dalla Banca forniti a terzi.
In adempimento degli obblighi di cui sopra, si rende noto, pertanto che la Banca percepisce/versa da/a terzi gli incentivi di seguito riportati:
Tipologia | Descrizione | Misura | Modalità di Corresponsione |
Collocamento di parti di OICR quote di fondi comuni e azioni di Sicav | Retrocessione di una percentuale della commissione di collocamento di parti di OICR quote di fondi comuni e azioni di Sicav | Commissione, anche periodica, volta a remunerare il collocamento di parti di OICR quote di fondi comuni e azioni di Sicav. La misura della retrocessione varia in base allo strumento finanziario collocato. La Banca riceve da un minimo dello 0% ad un massimo dell’80% delle commissioni di gestione applicate al singolo Fondo / Sicav eventualmente sottoscritto dal Cliente. Per le commissioni di gestione specifiche di ciascun Fondo/ Sicav, si rimanda ai rispettivi prospetti informativi. Le differenti misure percentuali delle retrocessioni variano in base alle convenzioni stipulate con le singole Società prodotto i cui Fondi / Sicav sono collocati. | Le commissioni sono pagate dal soggetto che presta il servizio di gestione collettiva alla Banca. |
Distribuzione di prodotti di investimento assicurativi | Retrocessione di una percentuale della commissione di collocamento / gestione dei fondi interni assicurativi e/o relativamente agli attivi sottostanti. | Commissione, anche periodica, volta a remunerare la distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi. La misura della retrocessione varia in base al prodotto. La Banca riceve da un minimo dello 0% ad un massimo del 90% delle commissioni di applicate dalle Imprese di Assicurazioni. | Le commissioni sono pagate da Imprese di Assicurazione alla Banca o dagli intermediari con cui la Banca intrattiene rapporti di collaborazione orizzontale. |
Collocamento di altri strumenti finanziari (ad. es. titoli di Stato e/o obbligazionari, certificates, etc.) | Retrocessione commissione di sottoscrizione (pagate implicitamente nel prezzo di sottoscrizione) | Commissioni, anche periodiche, volte a remunerare il collocamento di tali strumenti nella misura stabilita dal collocatore primario (fino al 3% sul controvalore degli importi) | Le commissioni sono pagate dagli emittenti. |
Tutti i servizi di investimento e/o accessori | Benefici non monetari di minore entità | Partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e le caratteristiche di un determinato strumento finanziario/prodotto assicurativo/servizio di investimento. |
L’intermediario informa fin da ora il Cliente che potranno altresì emergere ulteriori costi nonché eventuali imposte, in relazione alle operazioni connesse agli strumenti finanziari o servizi di investimento ed accessori ed all’attività di distribuzione dei prodotti finanziari assicurativi in questa sede indicati. Nel qual caso l’intermediario provvederà a darne comunicazione ai sensi di legge e di contratto.
6. INFORMAZIONI SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEI CONSULENTI FINANZIARI ABILITATI ALL’OFFERTA FUORI SEDE NEI CONFRONTI DEI CLIENTI O DEI POTENZIALI CLIENTI
Ai sensi della normativa vigente, il “Consulente Finanziario”:
(i) deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all’albo e i dati anagrafici del Consulente Xxxxxxxxxxx stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall’articolo 30, comma 6, del Testo Unico;
(ii) deve consegnare al Cliente od al potenziale Cliente, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;
(iii) nel rapporto diretto con la clientela deve adempiere alle prescrizioni di cui al Regolamento Intermediari;
(iv) con specifico riguardo ai servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli, deve chiedere al Cliente od al potenziale Cliente informa- zioni che consentano di valutare l’adeguatezza ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Intermediari. In particolare il Consulente Xxxxxxxxxxx deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente notizie circa:
a) la conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di strumento o di servizio;
b) la situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere perdite;
c) gli obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio;
e deve informare il Cliente o potenziale Cliente che qualora questi non comunichi le notizie di cui ai punti a), b) e c) l’intermediario che fornisce il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli si astiene dal prestare i menzionati servizi. Il Consulente Finanziario è tenuto, altresì, a fornire ai clienti al dettaglio la dichiarazione di adeguatezza nel servizio di consulenza in materia di investimenti secondo quanto previsto dall’art. 41 del Regolamento Intermediari;
(v) con specifico riguardo ai servizi e attività di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, deve richiedere al Cliente o potenziale Cliente informazioni che consentano di valutare l’appropriatezza delle operazioni. In particolare il Consulente Xxxxxxxxxxx deve chiedere al Cliente o potenziale Cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti riguardo a ciascun tipo di strumento o di servizio;
(vi) non incoraggia un Cliente o potenziale Cliente a non fornire le informazioni e le notizie di cui sopra;
(vii) deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi (quali ad esempio le Schede Prodotto, i KIID UCITS per gli organismi di investimento collettivo del risparmio armonizzati oppure i KID PRIIPs per i prodotti d’investimento o prodotti assicurativi d’investimento pre-assemblati nel caso in cui il Cliente sia un cliente al dettaglio), ove prescritti;
(viii) deve consegnare al Cliente o potenziale Cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
(ix) può ricevere dal Cliente o potenziale Cliente, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:
a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi e attività di investimento, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;
b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera a);
c) strumenti finanziari nominativi o all’ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio e attività di investimento oggetto di offerta;
(x) nel caso in cui l’intermediario per conto del quale opera non sia autorizzato alla prestazione del servizio di consulenza ovvero qualora il Cliente non abbia comunicato le informazioni che rendono possibile la prestazione del servizio di consulenza, non può fornire raccomandazioni presentate come adatte per il Cliente o basate sulla considerazione delle caratteristiche del medesimo;
(xi) non può ricevere dal Cliente alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
(xii) non può utilizzare i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza del Cliente o potenziale Cliente o comunque al medesimo collegati, salvo quanto previsto dall’art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari.
7. INFORMAZIONI SUL SOGGETTO ABILITATO ALLA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA (ai sensi del D. Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e del Reg. Consob n. 20307 del 15.02.2018 e s.m.i.)
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana è la succursale italiana di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France), banca di diritto europeo con sede in 00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00, Xxxxxxx, soggetta alla vigilanza della Banque de France e Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). EdR è stabilita a Milano, in Xxxxx Xxxxxxx x. 00 ed è iscritta all’Albo delle Banche al n. 5725.
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) ha sede ed è registrata in Francia nel “Registre Unique del Intermédiaries en assurance, banque et finance” al n. 07033943. Indirizzi ai quali è possibile consultare il registro dello Stato membro di origine in cui è iscritta:
Responsabile della sede secondaria in Italia: Xxxxx Xxxxxxxxx.
Inizio dell’attività di distribuzione assicurativa in Italia con il n. Iscrizione UE00011239: 12 giugno 2020 (già operante dall’8 dicembre 2010 con n. iscrizione UE00007759). Recapiti telefonici: 02 76 06 11 - Indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata: xxxx@xxxx.xx e xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Sito Internet: xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx - Fax: 00 00 00 0 000.
La Banca è iscritta all’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) al n. Iscrizione UE00011239. Gli estremi identificativi dell’intermediario possono essere verificati consultando l’elenco annesso al Registro sul sito internet dell’IVASS (xxx.xxxxx.xx).
Si segnala al cliente che, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, lo stesso ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario o all’impresa preponente. I reclami devono essere indirizzati alla Banca (Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana – Funzione Compliance, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite e-mail _XXXXxxxxxXxxxxxxxxx@xxxx.xx o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) lcfedrbanque@ xxxxxxxxx.xx. I reclami nei confronti dell’impresa di assicurazione devono essere inviati a quest’ultima con le modalità e nei modi indicati nella relativa documenta- zione precontrattuale e nel sito internet di pertinenza.
Qualora il reclamo presentato attenga all’adempimento da parte della Banca alle norme di condotta specificamente riferite all’attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di legge, il contraente può rivolgersi all’Arbitro per le controversie finanziarie “ACF” istituito presso la Consob. Per presentare il ricorso e ricevere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura consultare il sito internet xxx.xxx.xxxxxx.xx.
La Banca non è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un’impresa di assicurazione e nessuna impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione, diretta o indiretta, superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Banca.
Ai sensi della vigente disciplina, i soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa che procedono alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi hanno l’obbligo di:
a) valutare la coerenza con le richieste ed esigenze assicurative del cliente o potenziale cliente, l’adeguatezza oppure (qualora non prestino consulenza) l’appro- priatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto, acquisendo, a tal fine, ogni utile informazione;
b) osservare gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente;
c) consegnare al cliente o potenziale cliente, prima dell’effettuazione dell’operazione, copia della documentazione informativa prescritta dalla vigente disciplina;
d) consegnare al cliente o potenziale cliente copia dei contratti e di ogni altro documento da questo sottoscritto.
ATTESTAZIONE DI RICEZIONE
Il/I Cliente/i / dichiara/no di aver ricevuto, letto e compreso, prima della sottoscrizione del presente Contratto, i termini del presente documento, denominato “Informativa Precontrattuale”, che consta di complessive n. 21 pagine (inclusa la presente), comprensivo delle seguenti sottosezioni:
1. Informazione sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela
2. Informazioni sulla classificazione del nuovo Cliente
3. Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e di investimento assicurativi e sui relativi rischi
4. Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini
5. Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi connessi alla prestazione dei servizi di investimento, all’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e ai rapporti accessori di custodia e amministrazione in materia di strumenti finanziari
6. Informazioni sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti
7. Informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa
Luogo e data .................................................................................................
Firma del/i Cliente/i
1. 3.
2. 4.
Documento informativo sulle spese
Nome della banca/intermediario: Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana Nome del conto: CONTO CORRENTE CLIENTELA PRIVATE
Data: 1 Gennaio 2020
• Questo documento fornisce informazioni sulle spese per l’uso dei servizi collegati al conto di pagamento, facilitando il raffronto di queste spese con quelle di altri conti.
• Possono essere applicate spese anche per l’uso di servizi collegati al conto che non sono qui elencati. Informazioni complete sono disponibili nel Foglio Informativo reso disponibile presso i locali della Banca.
• Il glossario dei termini usati in questo documento è disponibile gratuitamente.
Servizio | Spesa |
Servizi generali del conto | |
Tenuta del conto | Canone annuo Euro 0,00 |
Spese annue per conteggio competenze Euro 0,00 | |
Canone annuo per internet banking Euro 0,00 (solo visualizzazione) | |
Imposta di bollo (se dovuta per legge) Euro 34,20 | |
Totale delle spese annue Euro 34,20 | |
Spese di apertura Euro 0,00 | |
Invio estratto conto | Invio cartaceo Euro 2,00 |
Invio elettronico Euro 0,00 | |
Pagamenti (carte escluse) | |
Bonifico – SEPA | Ordinario Euro 3,00 |
Urgente Euro 5,00 | |
Bonifico – extra SEPA | UE no SEPA Euro 12,00 |
Maggiorazione per UE no SEPA 0,10% su importo operazione oltre Euro 50.000 Massimo Euro 100,00 | |
Extra UE Euro 12,00 | |
Maggiorazione per Extra UE 0,20% su importo operazione Massimo Euro 100,00 | |
Accredito UE no SEPA o Extra UE Euro 12,00 |
Ordine permanente di bonifico | Per ogni bonifico ordinario Euro 3,00 |
Rilascio moduli di assegni | Servizio non disponibile |
Addebito diretto | Servizio non disponibile |
Carte e contante | |
Rilascio di una carta di debito | Servizio non disponibile |
Rilascio di una carta di credito | Servizio non disponibile |
Ricarica carta prepagata | Servizio non disponibile |
Prelievo di contante | Servizio non disponibile |
Scoperti e servizi collegati | |
Fido | Servizio non disponibile |
Sconfinamento | Euro 0,00 |
Altri servizi | |
Documentazione relativa a singole operazioni | Euro 0,00 |
PROFILO | SPORTELLO | ONLINE |
Operatività tipo bassa | Euro 20,00 | Non previsto |
Imposta di bollo | Euro 34,20 | Non previsto |
Indicatore dei costi complessivi (ICC)
Oltre a questi costi vanno considerati gli eventuali interessi attivi e/o passivi maturati sul conto e le spese per l’apertura del conto.
I costi riportati nella tabella sono orientativi e si riferiscono al profilo di operatività, meramente indicativo – stabilito dalla Banca d’Italia – di conti privi di fido.
Per saperne di più:
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxx/xxxx- rec-dir-2014-92/Allegato5A.pdf
Spettabile
XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 97562540159 Partita IVA 07117210968 - REA 1936987 - Codice ABI 3407.4
Iscritta al n. 5725 dell’Albo delle banche presso la Banca d’Italia Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
SEDE LEGALE
00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital Social Euro 83.075.820 572 037 026 R.C.S. Paris - N. TVA FR88572037026 - Code APE: 6419Z
CONTRATTO REGOLANTE LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI, I RAPPORTI ACCESSORI DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
IN MATERIA DI STRUMENTI FINANZIARI E I SERVIZI BANCARI
• CONTRATTO DOSSIER TITOLI N.
• COLLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N.
Foglio informativo
CONTO CORRENTE CLIENTELA PRIVATE
Questo conto è particolarmente adatto a chi al momento dell’apertura del conto pensa di svolgere un numero bassissimo di operazioni o non può stabilire, nemmeno orientativamente, il tipo o il numero di operazioni che svolgerà.
Informazioni sulla Banca
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel.: +39 02 76061.1 – Fax: x00 00 00000000 – e-mail: xxxx@xxxx.xx – Sito internet: xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx Codice ABI: 3407.4 – Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 5725
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 97562540159
Partita IVA: 07117210968 – REA: 1936987 – Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
Che cos’e’ il conto corrente
Il conto corrente è un contratto con il quale la Banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il
denaro con una serie di servizi (versamenti, prelievi e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).
Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti e fido. Tuttavia, in considerazione della natura accessoria degli stessi, la Banca si riserva la facoltà di non prestare alcuni di tali servizi.
Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di dati identificativi e parole chiave per l’accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.
Per saperne di più:
La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, sul sito della Banca xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx e presso la succursale italiana della Banca.
Principali condizioni economiche
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.
Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione sia al singolo conto sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre condizioni economiche”
e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto, messi a disposizione dalla banca.
E’ sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile esaminare con attenzione l’elenco delle spese sostenute nell’anno, riportato nell’estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.
Mod. 531-CC - 04/2023 -
PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI
SPESE FISSE | ||
Tenuta del Conto | Spese per l’apertura del conto | 0,00 euro |
Canone annuo | 0,00 euro | |
Numero di operazioni incluse nel canone annuo | illimitate (escluso prelievo contante allo sportello) |
Gestione Liquidità | Spese annue per conteggio competenze | 0,00 euro |
Servizi di pagamento | Rilascio carta di debito nazionale | carta non a catalogo |
Rilascio carta di debito internazionale | carta non a catalogo | |
Rilascio carta di credito | carta non a catalogo | |
Rilascio modulo assegni | non previsto | |
Home Banking | Canone annuo per internet banking (solo visualizzazione) | 0,00 euro |
Gestione Liquidità | Invio estratto conto | cartaceo: 2,00 euro (per ogni estratto conto) elettronico: 0,00 euro |
Documentazione relativa a singole operazioni | 0,00 euro | |
Servizi di pagamento | Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa Banca in Italia | non applicabile |
Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca in Italia | non applicabile | |
Bonifico SEPA | 3,00 euro | |
Bonifico – Extra SEPA UE • Commissioni bonifico in divisa fino a controvalore euro 50.000,00 • Comissione di intervento bonifico in divisa oltre 50.000,00 • Commissioni bonifico in accredito su c/c | 12,00 euro 0,10% max 100,00 euro 12,00 euro | |
Bonifico – Extra SEPA estero • Commissioni per ogni ordine di pagamento • Comissione di intervento • Commissioni bonifico in accredito su c/c | 12,00 euro 0,20% max 100,00 euro 12,00 euro | |
Addebito diretto | servizio non a catalogo | |
Ricarica carta prepagata | servizio non a catalogo | |
INTERESSI SOMME DEPOSITATE | ||
Interessi creditori | Tasso creditore annuo nominale | 0% |
FIDI E SCONFINAMENTI | ||
Fidi | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate | non applicabile |
Commissione onnicomprensiva | non applicabile | |
Sconfinamenti | Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra fido | non applicabile |
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra fido | non applicabile | |
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido | non applicabile | |
Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido | non applicabile | |
DISPONIBILITA’ SOMME VERSATE |
SPESE VARIABILI
Contanti 0 gg
Assegni circolari stessa Banca 2 gg
Assegni Bancari stessa filiale non previsti
Assegni Bancari altra filiale non previsti
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia 4 gg
Assegni Bancari altri Istituti 4 gg
Vaglia e assegni postali 10 gg
Altre condizioni economiche
OPERATIVITA’ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA’
SPESE TENUTA CONTO | |
Prelievo contante in filiale | 10,00 euro |
Emissione estratto conto scalare (a richiesta) | 0,00 euro |
Richiesta movimenti allo sportello | 0,00 euro |
Richiesta duplicato estratto conto | 5,00 euro |
Richiesta copie documentazioni/ricerche e/o informazioni (in funzione della complessità) | 5,00 – 100,00 euro |
Imposta di bollo persone fisiche (1) | 34,20 euro |
Imposta di bollo persone giuridiche | 100,00 euro |
Imposta di bollo non clienti - apertura contratto | 16 euro |
Imposta di bollo non clienti - invio estratto conto (2) | 2 euro |
Emissione comunicazioni di legge cartacea (per ogni comunicazione) | 1,00 euro |
(1) E’ prevista l’esenzione dall’imposta per i conti correnti in cui il valore medio di giacenza annua che risulta dagli estratti è complessivamente non superiore a 5.000 euro.
(2) E’ prevista l’esenzione del bollo per i conti correnti il cui saldo rendicontato risulti inferiore a 77,47 euro.
VALUTE
DISPONIBILITÀ SOMME VERSATE | |
Bonifici ordinari (compresi i giroconto) disposti su nostra Banca | 0 gg lavorativi |
Xxxxxxxx ordinari disposti su altra Banca | 1 gg lavorativo |
Bonifici in ingresso | 0 gg lavorativi |
Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d’Italia | 4 gg lavorativi |
Assegni Bancari altri Istituti | 4 gg lavorativi |
Vaglia e assegni postali | 10 gg lavorativi |
Recesso e reclami
RECESSO DAL CONTRATTO
Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Il servizio di conto corrente è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata A.R. o mediante sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale.
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto e di tutti i servizi che ad esso accedono, fatta salva per tali servizi la possibilità di concordare, qualora sia possibile, il loro mantenimento prevedendo differenti modalità di regolazione. Il recesso dal contratto com- porterà altresì il pagamento da parte della Banca di tutto quanto dovuto al Cliente entro 30 giorni (o se superiori a 30 giorni nei tempi tecnici necessari per provvedere) dalla data di efficacia del recesso.
Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione mediante sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o tramite raccomandata A.R. inviata alla Banca a meno che nel recesso il Cliente non abbia indicato un termine di preavviso; il recesso della Banca è efficace decorsi 10 giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comuni- cazione. Nel caso in cui vi sia un giustificato motivo ai sensi della normativa vigente la Banca recede dal Contratto senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente.
Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressa- mente revocati in tempo utile.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
n. 30 (trenta) giorni a decorrere dal momento in cui risultano chiuse tutte le operazioni relative a qualsiasi rapporto intestato al cliente.
RECLAMI
I reclami vanno inviati alla Banca (Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) – Succursale Italiana – Funzione Compliance, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite email (xxxxxxxxxx@xxxx.xx) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se la contestazione è relativa a servizi di pagamento, la Banca ha 15 giorni lavorativi per fornire risposta al Cliente. Se, in situazioni ec- cezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca), la Banca non può rispondere entro detto termine, invia al cliente una risposta interlocutoria, indicando in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Glossario
Beneficiario | Persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore della quale è messo a disposizione l’importo di un bonifico. |
BIC (Bank Identifier Code) | Strumento per l’identificazione delle istituzioni finanziarie, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l’elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via telematica in ambienti finanziari. |
Bonifico extra SEPA estero | Si intende un bonifico in qualsiasi divisa diretto o proveniente da Stati al di fuori dell’Unione Europea. Sono disposti con opzione per le spese: - OUR: opzione di disposizione di bonifico con la quale il Cliente si accolla le spese che la Banca del beneficiario applica al ricevente del bonifico; - BEN: i fondi saranno accreditati al beneficiario al netto delle commissioni di pertinenza anche dalla Banca dell’ordinante e (eventualmente), intermediaria; - SHA: le commissioni della banca dell’ordinante sono a carico di quest’ultimo, mentre sono a carico del beneficiario le commissioni della sua banca e dell’eventuale banca intermediaria. |
Bonifico SEPA (o SEPA CREDIT TRANSFER “SCT”) | Bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell’Unione Europea, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco o nelle Dipendenze della Corona Britannica per incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro in Euro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediata in uno dei medesimi paesi; l’ordinante ed il beneficiario di un’operazione di bonifico SEPA possono coincidere. |
Bonifici extra SEPA UE | Bonifico effettuato in valuta diversa dall’Euro effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell’Unione Europea per incarico di un ordinante al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediato in uno dei medesimi paesi. Si differenziano dai Bonifici SEPA in quanto non espressi in Euro e disposti tramite circuiti di pagamento diversi da quelli previsti per l’area SEPA. |
Bonifico urgente | Per bonifico urgente si intende un bonifico da eseguire nello stesso giorno di accettazione dell’ordine ovvero da accreditare alla banca estera con valuta dello stesso giorno di esecuzione. |
Canone annuo | Spese fisse per la gestione del conto. |
Commissione di istruttoria veloce | Commissione per svolgere l’istruttoria veloce quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l’ammontare di uno sconfinamento esistente. |
Commissione onnicomprensiva | Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell’affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5% per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. |
Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) | È un modello standardizzato per effettuare la segnalazione alla Banca d’Italia, per finalità conoscitive statistiche, dei dati relativi ai rapporti economici e finanziari con l’estero. |
Dati di accettazione | Data alla quale ricorrono tutte le condizioni richieste da un ente (banca) per l’esecuzione di un ordine di bonifico SEPA, relative all’esistenza di una copertura finanziaria sufficiente e alle informazioni necessarie per l’esecuzione di detto ordine. |
Disponibilità somme versate | Numero di giorni successivi alla data dell’operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate. |
EPC (European Payment Council) | Struttura organizzativa formata da istituzioni, fra cui banche commerciali, banche popolari, banche di credito cooperativo, casse di risparmio. L’obiettivo della struttura è realizzare l’area di pagamento unica (SEPA) e rappresentare l’industria bancaria europea nelle relazioni con il SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) e con le autorità europee in tema di sistemi di pagamento. |
Fido | Contratto in base al quale la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile. Il contratto stabilisce l’importo massimo della somma messa a disposizione e l’eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi. |
Xxxxxx lavorativo | Per giorno lavorativo si intende: • per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York e della piazza principale della divisa interessata; • per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Aziende di Credito in Italia ed i giorni in cui è attivo il sistema interBancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea. |
XXXX | Xxxxxxxx del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente. |
Mettere a disposizione | Xxxx con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre di denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi. |
Non Residenti | Secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: • i cittadini italiani con dimora abituale all’estero; • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione; • le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia. |
Ordinante | Persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce un ordine di eseguire un bonifico. |
Ordine permanente di bonifico | Trasferimento periodico di una determinatae somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito secondo le istruzioni del cliente. |
Prelievo di contante | Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto. |
Residenti | Secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; • i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede. |
Rischio di tasso di cambio | Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l’euro in dipendenza dell’andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi. |
Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. |
Sconfinamento | Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido (“utilizzo “extra-fido”); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente (“sconfinamento in assenza di fido”). |
Spesa per singola operazione non compresa nel canone | Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
Invio estratto conto | Invio dell’estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente. |
Spese per invio estratto conto | Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto. |
SWIFT | Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie. |
Tasso creditore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali. |
Tasso debitore annuo nominale | Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate oltre le disponibilità di conto. Gli interessi sono poi addebitati sul conto. |
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore. |
Tenuta del conto | La banca gestisce il conto rendendone possible l’uso da parte del cliente. |
Termine d’esecuzione dell’ordine | Termine entro il quale la somma è accreditata sul conto dell’ente (banca) del beneficiario o del beneficiario stesso. |
Valute sul prelievo di contanti | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest’ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo. |
Valute sul versamento di contanti | Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi. |
Foglio informativo
SERVIZI DI PAGAMENTO:
BONIFICI, EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI E OPERAZIONI DI CONVERSIONE VALUTARIA
Informazioni sulla Banca
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Tel.: +39 02 76061.1 - Fax: x00 00 00000000
e-mail: xxxx@xxxx.xx - Sito internet: xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx
Codice ABI: 3407.4 - Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 5725 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 97562540159 Partita IVA: 07117210968 - REA: 1936987
Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
Che cosa sono i servizi accessori al conto corrente
I servizi accessori sono i servizi offerti, anche gratuitamente, insieme a un servizio principale, su base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso e sono definiti alla Sezione I, par. 3, del Provvedimento del 29 luglio 2009 della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, come successiva- mente modificato e integrato.
I servizi accessori al conto corrente, trattati nel presente documenti, sono i seguenti:
1. servizi e operazioni di pagamento (offerti insieme al servizio principale su base obbligatoria);
2. versamento assegni in conto corrente (offerti insieme al servizio principale su base obbligatoria);
3. emissione assegni circolari.
Che cosa sono i servizi di pagamento
I servizi di pagamento consentono di effettuare operazioni bancarie di versamento, trasferimento o prelevamento di fondi a valere su un conto di pagamento (Conto Corrente) ovvero, nelle ipotesi consentite dal Contratto, versando contante. In particolare, rientrano nella famiglia dei servizi di Pagamento i bonifici (inclusi gli ordini permanenti di bonifico) e i SEPA Credit Transfer (SCT).
Ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, sono servizi di pagamento:
1. i servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
2. i servizi che permettono prelievi in contanti da un conto di pagamento, nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;
3. l’esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell’utilizzatore o presso altro prestatore di servizi di pagamento;
4. l’esecuzione di un’operazione di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento;
5. l’emissione di strumenti di pagamento;
6. la rimessa di denaro;
7. l’esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore a eseguire l’operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore dal sistema o dalla rete di te- lecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi;
8. l’emissione di moneta elettronica (ai fini del Capo II del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11).
Principali rischi (generici e specifici) di servizi e operazioni di pagamento
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
- la mancata o inesatta esecuzione delle operazioni di pagamento imputabili a errori al Cliente o della Banca o delle altre banche coin- volte nell’operazione di pagamento, ovvero dovute a ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore;
- la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio), ove contrattualmente previsto;
- il rischio di tasso di cambio per operazioni di incasso da effettuarsi in valuta estera;
- i malfunzionamenti dei sistemi di pagamento.
(a) Bonifici
Mod. 531-SP - 04/2023 -
Il Bonifico è un servizio di pagamento che prevede l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un’operazione di paga- mento o una serie di operazioni di pagamento effettuate a valere sul conto di pagamento del pagatore ed eseguite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore, sulla base di un’istruzione impartita da quest’ultimo.
L’ordine di pagamento relativo al bonifico può essere presentato dal Cliente pagatore presso la sede della Banca o attraverso gli altri canali resi disponibili dalla Banca stessa (linea telefonica registrata, telefax, corrispondenza o veicolato tramite i Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede).
- Obbligatorietà de Codice IBAN: con l’introduzione della Direttiva Europea sui Servizi di Pagamento, diviene per legge prevalente il codice IBAN rispetto all’eventuale indicazione errata o incompleta del nominativo del beneficiario. Per tale motivo è importante che chi effettua un pagamento conosca e fornisca l’esatto IBAN (per bonifici, nazionali, transfrontalieri e esteri) e BIC (solo per bonifici esteri) del beneficiario. È inoltre necessaria la massima attenzione nell’indicazione del proprio Codice IBAN ai propri debitori.
- Divieto delle operazioni con valuta antergata: non è più possibile disporre bonifici o giroconti, anche se interni, che prevedano una valuta di addebito anteriore alla data dell’operazione. Di conseguenza, le banche non potranno più gestire questa operazione, anche a fronte di una richiesta esplicita da parte del cliente.
- Abolizione della “valuta fissa beneficiario”: l’ordinante non potrà più indicare la “valuta fissa beneficiario”, ma solo la “data di esecu- zione” dell’operazione; per l’ordinante la valuta di addebito sarà pari alla data di esecuzione, mentre per il beneficiario la valuta di accredito sarà in funzione del tipo di disposizione e dei tempi di esecuzione concordati dall’ordinante con la sua banca.
- Giornate operative e orari di cut-off: la Direttiva Europea stabilisce anche qual è il momento da cui far partire il calcolo dei giorni di esecuzione: la data di ricezione. Tale data corrisponde al momento in cui il Cliente dispone / consegna alla Banca l’ordine di bonifico, ovvero la data di esecuzione futura richiesta dal cliente (es. bonifici periodici).
Gli orari limite (cut-off) sono indicati nelle condizioni contrattuali.
Se una disposizione di bonifico perviene alla Banca in una giornata non operativa oppure dopo l’orario limite (cut-off), l’ordine dovrà intendersi impartito il giorno lavorativo successivo.
A riguardo, sulla base delle condizioni di operatività della Banca e delle strutture di servizio di cui la stessa si avvale, viene definito il seguente calendario delle giornate operative per l’erogazione dei servizi di pagamento, definendo le giornate non operative:
- i sabati e le domeniche;
- tutte le festività nazionali;
- il Venerdì Santo (in quanto non sono attivi i principali sistemi di regolamento interbancario);
- tutte le festività nazionali dei Paesi UE presso cui sono destinati i pagamenti transfrontalieri;
- il Santo patrono dei comuni nei quali sono insediate le filiali e la sede;
- tutte le giornate non operative per festività delle strutture interne o esterne coinvolte nell’esecuzione delle operazioni.
(b) Emissione di assegni circolari
Il servizio consente di richiedere l’emissione di assegni circolari a favore dello stesso richiedente o di terzi. Gli assegni circolari di im- porto pari o superiore a 1.000 € devono recare oltre all’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario anche la clausola di non trasferibilità.
(c) Conversione valutaria
Il servizio consiste nell’operazione di negoziazione (acquisto o vendita) di valuta estera contro euro, o altra valuta diversa dall’euro, effettuabile in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta ed operante, al tasso di cambio vigente in quel momento. La Banca negozia valuta esclusivamente a pronti. Il tasso di cambio è determinato sommando al cambio di acquisto o vendita del momento (“al durante”), quotato dal broker di riferimento della Banca, la commissione a favore della Banca.
I rischi specifici della conversione valutaria a pronti a pronti sono:
- Rischio di cambio: il cambio tra l’euro e le divise estere, come il cambio applicato tra divise diverse dall’euro, è soggetto ad oscilla- zioni nel corso della medesima giornata operativa;
- Rischio Paese: l’impossibilità di concludere la negoziazione della divisa estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali ecc. che interessano il paese di riferimento.
Condizioni economiche
ASSEGNI (1) | |
Rilascio modulo di assegni | non previsto |
Costo per singolo assegno Italia protestato | non applicabile |
Costo per singolo assegno insoluto / richiamato | 15,00 euro |
Altri messaggi inviati | 5,00 euro |
Costo per singolo assegno Bancario in forma libera (per importi < 5.000 euro) | non applicabile |
Costo per emissione singolo assegno circolare (escluso recupero dell’imposta di bollo, relativa agli assegni circolari rilasciati in forma libera, nella misura prevista dalla legge) | 5,00 euro |
UTENZE |
Servizio non previsto |
PAGAMENTI RICORRENTI |
Servizio non previsto |
BONIFICI (2) | ||
Bonifici SEPA | Commissioni e spese bonifici ordinari | 3,00 euro |
Commissioni e spese giroconto | 3,00 euro | |
Commissioni e spese aggiuntive bonifici urgenti e BIR | 5,00 euro | |
Bonifici extra SEPA UE | Commissioni bonifico in divisa fino a controvalore 50.000,00 euro | 12,00 euro |
Commissione di intervento bonifico in divisa oltre 50.000,00 euro | 0,10% max 100,00 euro | |
Commissioni bonifico in accredito su c/c | 12,00 euro | |
Bonifici extra SEPA Estero | Commissione per ogni ordine di pagamento | 12,00 euro |
Commissione di intervento | 0,20% max 100,00 euro | |
Commissioni bonifico in accredito su c/c | 12,00 euro | |
Ordine permanente | Commissioni e spese aggiuntive | 0,00 euro |
Penale interbancaria per mancata, incompleta o erronea indicazione dell’IBAN | 5,00 euro |
CONVERSIONE VALUTARIA A PRONTI | |
Commissione di conversione | 0,6% commissione applicata dalla Banca sull’importo oggetto di conversione |
Valuta di accredito | Entro due giorni lavorativi |
Valuta di addebito | Entro due giorni lavorativi |
Tasso di cambio | Il tasso di conversione praticato dal broker di cui la Banca si avvale per il servizio di conversione valutaria (3) |
(1) Verranno comunque addebitate al cliente tutte le spese e/o commissioni reclamate dalle banche enti intervenuti nell’incasso.
(2) Verranno comunque addebitate al cliente tutte le spese e/o commissioni reclamate dalle banche/enti intervenuti nelle operazioni di bonifico.
(3) Il Broker di cui la Banca si avvale per il servizio di conversione valutaria viene scelto ad esito di un’attività periodica della Banca volta ad individuare, per diverse tipologie e dimen- sioni di operazioni, il broker che è in via continuativa in grado di prestare il servizio alle migliori condizioni.
Recesso e reclami
RECESSO DAL CONTRATTO
Il Cliente può recedere in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata A.R. o mediante sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale.
TEMPI MASSIMI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE
N. 30 (trenta) giorni a decorrere dal momento in cui risultano chiuse tutte le operazioni relative a qualsiasi rapporto intestato al cliente.
RECLAMI
I reclami vanno inviati alla Banca (Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) – Succursale Italiana – Funzione Compliance, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite email (xxxxxxxxxx@xxxx.xx) che risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Se la contestazione è relativa a servizi di pagamento, la Banca ha 15 giorni lavorativi per fornire risposta al Cliente. Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca), la Banca non può rispondere entro detto termine, invia al cliente una risposta interlocutoria, indicando in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate lavorative.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini indicati, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Si applicano, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione nonché dei dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento, le sanzioni amministrative previste dall’art. 32 del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, in caso di violazioni della relativa normativa.
Legenda
Beneficiario | Persona fisica o giuridica diversa da una banca a favore della quale è messo a disposizione l’importo di un bonifico. |
BIC (Bank Identifier Code) | Strumento per l’identificazione delle istituzioni finanziarie, a livello internazionale, avente lo scopo di agevolare l’elaborazione automatizzata dei messaggi inviati in via telematica in ambienti finanziari. |
Bonifico extra SEPA estero | Per bonifico estero si intende un bonifico in qualsiasi divisa diretto o proveniente da Stati al di fuori dell’Unione Europea. I Bonifici Estero sono disposti con opzione per le spese: - OUR: opzione di disposizione di bonifico con la quale il Cliente si accolla le spese che la Banca del beneficiario applica al ricevente del bonifico; - BEN: i fondi saranno accreditati al beneficiario al netto delle commissioni di pertinenza anche dalla Banca dell’ordinante e (eventualmente), intermediaria; - SHA: le commissioni della banca dell’ordinante sono a carico di quest’ultimo, mentre sono a carico del beneficiario le commissioni della sua banca e dell’eventuale banca intermediaria. |
Bonifico SEPA (o SEPA CREDIT TRANSFER “SCT”) | Bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell’Unione Europea, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco o nelle Dipendenze della Corona Britannica per incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro in Euro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediata in uno dei medesimi paesi; l’ordinante ed il beneficiario di un’operazione di bonifico SEPA possono coincidere. |
Bonifici extra SEPA UE | Bonifico effettuato in valuta diversa dall’Euro effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell’Unione Europea per incarico di un ordinante al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediato in uno dei medesimi paesi. Si differenziano dai Bonifici SEPA in quanto non espressi in Euro e disposti tramite circuiti di pagamento diversi da quelli previsti per l’area SEPA. |
Bonifico urgente | Per bonifico urgente si intende un bonifico da eseguire nello stesso giorno di accettazione dell’ordine ovvero da accreditare alla banca estera con valuta dello stesso giorno di esecuzione. |
EPC (European Payment Council) | Struttura organizzativa formata da istituzioni, fra cui banche commerciali, banche popolari, banche di credito cooperativo, casse di risparmio. L’obiettivo della struttura è realizzare l’area di pagamento unica (SEPA) e rappresentare l’industria bancaria europea nelle relazioni con il SEBC (Sistema Europeo delle Banche Centrali) e con le autorità europee in tema di sistemi di pagamento. |
Xxxxxx lavorativo | Per giorno lavorativo si intende: • per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, di New York e della piazza principale della divisa interessata; • per le operazioni in euro, un giorno in cui sono aperte le Aziende di Credito in Italia ed i giorni in cui è attivo il sistema interbancario di regolamento lordo (TARGET) dei paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea. |
XXXX | Xxxxxxxx del termine International Bank Account Number che identifica le coordinate bancarie internazionali di un rapporto di conto corrente. |
Mettere a disposizione | Xxxx con il quale si attribuisce al beneficiario la facoltà di disporre di denaro e che determina la decorrenza dei relativi interessi. |
Non Residenti | Secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 2, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: • i cittadini italiani con dimora abituale all’estero; • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestato all’estero, anche alle dipendenze di persone giuridiche, di associazioni o di organizzazioni senza personalità giuridica residenti, ovvero alle attività di lavoro autonomo o imprenditoriali svolte all’estero in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede in Italia e sede secondaria all’estero, limitatamente alle attività esercitate all’estero con stabile organizzazione; • le persone fisiche di cittadinanza estera e dimora abituale all’estero, le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede all’estero, gli apolidi e comunque tutti coloro per i quali non ricorrono gli estremi di residenza in Italia. |
Ordinante | Persona fisica o giuridica diversa da una banca che impartisce un ordine di eseguire un bonifico. |
Residenti | Secondo le disposizioni dell’art. 1, comma 1, del D.P.R. 31/3/1988 n. 148 sono: • i cittadini italiani con dimora abituale in Italia e le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica con sede effettiva in Italia; • i cittadini italiani con dimora abituale all’estero, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone fisiche con dimora abituale in Italia che non hanno la cittadinanza italiana, limitatamente alle attività di lavoro subordinato prestate in Italia ovvero di lavoro autonomo o alle attività imprenditoriali svolte in Italia in modo non occasionale; • le persone giuridiche, le associazioni e le organizzazioni senza personalità giuridica che hanno sede. |
Rischio di tasso di cambio | Rischio di variazione del rapporto di cambio tra la divisa estera e l’euro in dipendenza dell’andamento della quotazione sul mercato internazionale dei cambi. |
Saldo disponibile | Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare. |
Spesa singola operazione non compresa nel canone | Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo. |
Spese annue per conteggio interessi e competenze | Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze. |
SWIFT | Acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, società multinazionale che gestisce un sistema internazionale di telecomunicazioni tra banche associate per la trasmissione di ordini di bonifico e altre operazioni bancarie. |
Termine d’esecuzione dell’ordine | Termine entro il quale la somma è accreditata sul conto dell’ente (banca) del beneficiario o del beneficiario stesso. |
Foglio informativo
DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
Informazioni sulla Banca
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana
Xxxxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
Tel.: +39 02 76061.1 – Fax: x00 00 00000000
e-mail: info@lcfr - Sito internet: xxx.xxxxxx-xx-xxxxxxxxxx.xx
Codice ABI: 3407.4 - Iscritta all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia n. 5725 Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale: 97562540159 Partita IVA: 07117210968 - REA: 1936987
Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
Che cos’è il deposito titoli e strumenti finanziari
Il Deposito Titoli e Strumenti Finanziari (Deposito Amministrato - D.A.) è un servizio attraverso il quale la Banca custodisce e/o ammi- nistra, per conto del cliente, titoli e strumenti finanziari in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). Ad oggi, che buona parte dei titoli e degli strumenti finanziari è dematerializzata, cioè non esiste fisicamente, il deposito consiste in una registrazione contabile fatta dalla Banca. La Banca registra in entrata o in uscita gli acquisti o le vendite e cura l’amministrazione dei diritti relativi ai titoli e strumenti finanziari presenti nel Deposito stesso. Per aprire un Deposito Titoli e Strumenti Finanziari, il cliente deve avere prima stipulato con la Banca un contratto di “Servizi di Investimento”.
Deposito titoli a custodia e amministrazione: caratteristiche
In base a tale contratto la Banca custodisce ed amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura l’incasso degli interessi e dei dividendi, il rinnovo e l’incasso delle cedole, verifica i sorteggi per l’attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nello svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositari autorizzati.
Principali rischi (generici e specifici)
Tra i principali rischi vi è la possibilità che la Banca modifichi in senso sfavorevole al Cliente le condizioni economiche (diritti di custodia, spese e tasse) salvo la facoltà del Cliente di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Principali condizioni economiche
Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del Cliente) e massima (se a carico del Cliente, e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in dero- ga, imposte o quant’altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.
VOCI DI COSTO
SPESE FISSE | |
Recupero spese amministrative | 0,10% + IVA su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del controvalore del Deposito Titoli alla fine della singola giornata. Tale controvalore è determinato secondo le stesse regole applicate in fase di rendicontazione. Importo semestrale minimo pari ad Euro 100 + IVA. |
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli: per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso | 2‰ annuo, nei limiti tempo per tempo vigenti |
Al fine di determinare l’importo dell’imposta di bollo applicabile sulla singola comunicazione si rimanda alla normativa vigente.
Mod. 531-DT - 04/2023 -
Nel caso in cui l’intestatario del rapporto non rientri nella definizione di “cliente” ai sensi del provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011, pubblicato nella G.U. n. 38 del 16 Febbraio 2011, in materia di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, la Banca applicherà un’imposta di bollo pari a 16 euro all’apertura del rapporto e di 2 euro all’invio di ogni estratto conto quando il saldo rendicontato sia superiore a 77,47 euro.
VOCI DI COSTO
SPESE VARIABILI | ||
Spese varie | Richiesta copie documentazioni/ricerche e/o informazioni 5,00 - 100,00 euro (in funzione della complessità) | 5,00 - 100,00 euro |
Spese per rilascio biglietti assembleari (per assemblea) | 10,00 euro | |
Spese per consegna o ritiro titoli materiale | 0,00 euro | |
Spese per invio estratto conto titoli | Cartaceo: 2 euro (per ciascun estratto conto) Elettronico: 0,00 euro | |
Commissioni di consulenza | Commissioni applicate trimestralmente per l’attività di consulenza iniziale e periodica svolta dalla Banca | % su base annua. Le commissioni sono calcolate giornalmente sulla base del valore del portafoglio del Cliente alla fine della singola giornata. |
Recesso e reclami
Recesso dal contratto
Il rapporto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedere con comunicazione scritta, in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà con le medesime modalità, in presenza di giustificato motivo, ovvero, in assenza di quest’ultimo, con un preavviso di 15 giorni. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione, da darsi mediante lettera raccomandata A/R.
Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione mediante sottoscrizione di apposito modulo della Banca consegnato in filiale o tramite raccomandata A.R. inviata alla Banca a meno che nel recesso il Cliente non abbia indicato un termine di preavviso; il recesso della Banca è efficace decorsi 15 giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comuni- cazione. Nel caso in cui vi sia un giustificato motivo ai sensi della normativa vigente la Banca recede dal Contrato senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente.
Resta impregiudicata l’esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressa- mente revocati in tempo utile.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
N° 30 (trenta) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui risultano chiuse tutte le operazioni relative a qualsiasi rapporto intestato al cliente.
Reclami
I reclami vanno inviati alla Banca (Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana – Funzione Compliance, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite email (xxxxxxxxxx@xxxx.xx) che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
Legenda
Consumatore | La persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. |
Intermediario abilitato | Le SIM, le banche italiane autorizzate alla prestazione dei servizi di investimento, le Poste Italiane S.p.A., le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione dei servizi di investimento in Italia. |
Recesso | Facoltà di una parte contrattuale di liberarsi unilateralmente dagli obblighi assunti con un contratto. |
Revoca | L’atto mediante il quale si pone nel nulla, privandolo di qualsiasi effetto giuridico, un negozio unilaterale o un contratto stipulato nel prevalente interesse del revocante. |
Strumenti Finanziari | Per strumento finanziario si intende qualsiasi titolo o valore mobiliare quali ad esempio: obbligazioni, azioni, quote di fondi, azioni di SICAV, certificates, warrant, covered warrant, opzioni, diritti, futures. La definizione puntuale è riscontrabile al comma 2 dell’art. 1 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - (D.Lgs 58/1998 e succ. aggiornamenti). |
Foglio informativo
CONTO CORRENTE CLIENTELA PRIVATE
SERVIZI DI PAGAMENTO: BONIFICI ED EMISSIONE DI ASSEGNI CIRCOLARI DEPOSITO TITOLI E STRUMENTI FINANZIARI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE
SEZIONE DA COMPILARE IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Generalità dell’incaricato della Banca:
Nome e Cognome: ............................................................................................................................................................................
Indirizzo: .............................................................................................................................................................................................
Telefono: ..................................................................................... Fax: ..............................................................................................
Email: ................................................................................................................................................................................................
Qualifica: ...........................................................................................................................................................................................
Iscritto all’Albo dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede con delibera dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari – OCF
n. ................................................................................................ del ...............................................................................................
N. di contratto: ...................................................................................................................................................................................
Luogo e data ..............................................................................
Firma dell’incaricato della Banca:
Spettabile
XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 97562540159 Partita IVA 07117210968 - REA 1936987 - Codice ABI 3407.4
Iscritta al n. 5725 dell’Albo delle banche presso la Banca d’Italia Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
SEDE LEGALE
00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital Social Euro 83.075.820 572 037 026 R.C.S. Paris - N. TVA FR88572037026 - Code APE: 6419Z
• CONTRATTO DOSSIER TITOLI N.
• COLLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N.
Primo Intestatario
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Data di nascita
Indirizzo di residenza C.A.P.
Località
Prov.
Nazione
Cittadinanza Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono / Cellulare
Telefono abitazione / sede legale
Altro telefono E-mail
Indirizzo PEC
Xxxxxx XXX (solo in caso di Persone Xxxxxxxxxx e imprenditori individuali)
Fax
Docum. identità
Numero
Rilasciato da
in data
Scad. data
Codice IBAN del conto corrente intestato/cointestato all’Intestatario, acceso presso un istituto bancario terzo
(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)
Avvertenza
In caso di cointestazione del rapporto la Banca, qualora i cointestatari non dispongano diversamente mediante espressa indicazione del Profilo Convenzionale, considererà la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del Primo Intestatario ai fini della valutazione di adeguatezza. La conoscenza ed esperienza presa in considerazione ai fini della valutazione di adeguatezza sarà invece quella del cointestatario disponente l’operazione. Sulle modalità di valutazione dell’adeguatezza in caso di cointestazione del rapporto si rimanda alla Sezione IV delle Norme Relative ai Servizi di Investimento, che il Cliente dichiara di aver letto e compreso.
Tutte le comunicazioni e le notifiche saranno inviate dalla Banca all’indirizzo del Primo Intestatario. Il cliente può richiedere l’invio delle comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo (se diverso da quello del Primo Intestatario):
Destinatario Via/Piazza
C.A.P. Località
E-mail Indirizzo PEC
Secondo Intestatario o Legale Rappresentante (Barrare se non utilizzato)
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Data di nascita
Indirizzo di residenza C.A.P.
Località
Prov.
Nazione
Cittadinanza Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono / Cellulare
Telefono abitazione / sede legale
Altro telefono E-mail
Indirizzo PEC
Mod. 531 - 04/2023 -
Xxxxxx XXX (solo in caso di Persone Xxxxxxxxxx e imprenditori individuali)
Fax
Docum. identità
Numero
Rilasciato da
in data
Scad. data
Codice IBAN del conto corrente intestato/cointestato all’Intestatario acceso presso un istituto bancario terzo
(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)
Terzo Intestatario o Legale Rappresentante (Barrare se non utilizzato)
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Data di nascita
Indirizzo di residenza C.A.P.
Località
Prov.
Nazione
Cittadinanza Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono / Cellulare
Telefono abitazione / sede legale
Altro telefono E-mail
Indirizzo PEC
Xxxxxx XXX (solo in caso di Persone Xxxxxxxxxx e imprenditori individuali)
Fax
Docum. identità
Numero
Rilasciato da
in data
Scad. data
Codice IBAN del conto corrente intestato/cointestato all’Intestatario acceso presso un istituto bancario terzo
(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)
Quarto Intestatario o Legale Rappresentante (Barrare se non utilizzato)
Cognome e Nome / Ragione Sociale
Luogo di nascita
Prov.
Nazione
Data di nascita
Indirizzo di residenza C.A.P.
Località
Prov.
Nazione
Cittadinanza Codice Fiscale
Partita IVA
Telefono / Cellulare
Telefono abitazione / sede legale
Altro telefono E-mail
Indirizzo PEC
Xxxxxx XXX (solo in caso di Persone Xxxxxxxxxx e imprenditori individuali)
Fax
Docum. identità
Numero
Rilasciato da
in data
Scad. data
Codice IBAN del conto corrente intestato/cointestato all’Intestatario acceso presso un istituto bancario terzo
(Allegare copia fronte e retro documento in corso di validità)
È fatto obbligo alle persone fisiche “non residenti” che hanno sottoscritto il contratto di comunicare alla Banca ogni variazione della residenza valutaria, così come disposto all’art. 3 del D.M. 24 aprile 1990.
Il/I Cliente/i richiede/no non richiede/no alla Banca di inviare, con pieno effetto, tutte le comunicazioni nel corso del rapporto a mezzo e-mail e/o PEC agli indirizzi indicati nelle generalità del Contratto. Il Cliente concede in ogni caso alla Banca la facoltà di inviare, in alternativa e con pieno effetto, le comunicazioni e la documentazione informativa anche su supporto durevole cartaceo.
Profilo convenzionale rilevante ai fini della valutazione di adeguatezza in caso di rapporto cointestato:
Primo intestatario Secondo intestatario Xxxxx intestatario Quarto intestatario
PREMESSO CHE
• Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana (di seguito, la “Banca”) è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento, dei servizi bancari e dell’attività di distribuzione assicurativa, ai sensi della “Normativa di Riferimento” (per tale intendendosi, la normativa italiana ed europea di carattere primario e secondario concernente il settore dei servizi e delle attività di investimento, della offerta al pubblico di prodotti finanziari, dell’intermediazione assicurativa, e comunque quella riguardante il mercato finanziario, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”) e successive modifiche e integrazioni, i regolamenti Consob e Banca d’Italia di attuazione, la Direttiva (UE) 2014/65 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la “MiFID 2”) e la relativa regolamentazione di attuazione, il Regolamento (UE) 600/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“MIFIR”) e la relativa regolamentazione di attuazione, nonché il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (il “TUB”) e la relativa regolamentazione di attuazione, la Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo e del Consiglio (la “IDD”), il d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (CAP) e le relative normative di attuazione applicabili emanate da Ivass e da Consob, il Regolamento UE n. 2359/2017, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni, e la relativa regolamentazione di attuazione, e il Regolamento UE n. 679/2016);
• il cliente (di seguito, il “Cliente”) ha manifestato l’intenzione di sottoscrivere il presente contratto, al fine di usufruire dei servizi offerti dalla Banca;
• la Banca ha informato il Cliente, prima della sottoscrizione, del diritto di chiedere, prima della conclusione del contratto, la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula;
• il Cliente ha ricevuto, esaminato, compreso e accettato le condizioni e le clausole contrattuali del presente contratto regolante la prestazione dei servizi di investimento, del servizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e dei servizi bancari (di seguito, il “Contratto”) nonché del fascicolo contrattuale regolante la prestazione dei servizi di investimento, del servizio di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e dei servizi bancari (di seguito, il “Fascicolo Contrattuale”), che ne forma parte integrante e sostanziale, in tempo utile prima della conclusione dello stesso, nonché ha preventivamente ricevuto, letto, compreso e accettato, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, i termini del docu- mento denominato “Informativa Precontrattuale di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana” (di seguito, l’“Informativa Precontrattuale”) che contiene le seguenti sottosezioni: “Informazioni sulla Banca, i suoi servizi e sulla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela”, “Informazioni sulla classificazione del nuovo cliente”, “Informazioni sugli strumenti e prodotti finanziari e di investimento assicurativi e relativi rischi”, “Informazioni sulla strategia di trasmissione degli ordini per i conti amministrati”, “Informazioni sui costi, sugli oneri e sugli incentivi con-
nessi alla prestazione dei servizi di investimento, all’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi e ai rapporti accessori di custodia e amministrazione in materia di strumenti finanziari”, “Informazioni sulle principali regole di comportamento dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nei confronti dei Clienti o dei potenziali Clienti” e “Informazioni sul soggetto abilitato alla distribuzione assicurativa”;
• il Cliente ha attentamente letto e compreso il Foglio Informativo relativo al conto corrente, il Foglio Informativo sui servizi di pagamento, il Foglio Infor- mativo relativo al deposito titoli e strumenti finanziari a custodia e amministrazione (documenti che costuitiscono il frontespizio del Contratto a farne parte integrante ed essenziale), e, se “consumatore” ai sensi del d. lgs. 6 settembre 2005, n.206, il Documento Informativo sulle Spese: documenti che riconosco / riconosciamo di avere ricevuto;
• il Cliente ha attentamente letto, compreso ed accettato la guida relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie previsti ai sensi dell’art. 128 bis d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Arbitro Bancario Finanziario) e la guida sul conto corrente predisposta da Banca d’Italia: documenti che, in caso di offerta fuori sede, riconosco / riconosciamo di avere ricevuto;
• il Cliente ha ricevuto e compilato, prima della conclusione del Contratto, il questionario per la valutazione della propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, della propria situazione finanziaria, ivi inclusa la capacità di sop- portare i rischi connessi agli investimenti, e dei propri obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio (di seguito, il “Questionario”);
• il Cliente è consapevole che la raccolta, da parte delle Banca, delle informazioni contenute nel Questionario è necessaria ai fini dello svolgimento dei servizi di investimento e del’attività di intermediazione di prodotti di investimento assicurativi da parte della Banca e, in mancanza delle stesse, la Banca non potrà procedere in tal senso;
• il Cliente, in relazione alla prestazione da parte della Banca dei servizi di investimento, ha quindi preso atto della sua classificazione (anche a seguito delle informazioni fornite alla Banca) come cliente al dettaglio, delle tutele a ciò connesse e alle possibilità di chiedere una diversa classificazione, come meglio illustrato nell’Informativa Precontrattuale;
• il Cliente è stato informato dalla Banca che, per sua maggiore tutela, questa procederà sempre alla valutazione dell’adeguatezza delle operazioni disposte in base al presente Contratto;
• il Cliente è stato conseguentemente informato che l’eventuale giudizio di inadeguatezza dell’operazione ne impedirà l’esecuzione;
• il Cliente è consapevole che il rilascio delle informazioni sulle proprie esigenze assicurative è necessario per la Banca ai fini di svolgere in suo favore l’attività di distribuzione assicurativa e che, pertanto, in mancanza delle stesse la Banca non potrà prestare tale servizio;
• il Cliente è stato altresì informato che l’eventuale giudizio di non corrispondenza del prodotto di investimento assicurativo con le esigenze assicurative dallo stesso manifestate determinerà l’impossibilità per la Banca di dar seguito alla sottoscrizione del prodotto;
• in caso di conclusione del presente Contratto fuori sede o di raccolta fuori sede delle disposizioni del Cliente, l’efficacia del contratto di collocamento e/o delle singole operazioni disposte in relazione al servizio di collocamento è sospesa per un periodo di sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscri- zione da parte del Cliente. Entro detto termine, il Cliente può recedere dal Contratto, limitatamente ai servizi interessati, e/o dalle singole operazioni, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, facendo pervenire alla Banca o al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede (di seguito, il “Consulente”, o plurale i “Consulenti Finanziari”) una apposita comunicazione scritta;
• in caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comunicazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax;
• il Cliente dichiara di aver ricevuto copia della presente proposta contrattuale, comprensiva del Fascicolo Contrattuale;
• il Cliente prende atto che il domicilio eletto dalla Banca è Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana - Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
TUTTO CIO’ PREMESSO
il Cliente conferisce alla Banca l’incarico di svolgere in suo favore i servizi di investimento di ricezione e trasmissione di ordini di acquisto, di vendita e di sottoscrizione (di seguito anche, il “Servizio di Ricezione e Trasmissione Ordini”), collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente (di seguito, il “Servizio di Collocamento”) e consulenza in materia di investimenti (di seguito, il “Servizio di Consulenza”) (di seguito tutti congiuntamente, i “Servizi di Investimento”), l’attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e relativa consulenza, il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari nonché i servizi bancari (di seguito, i “Servizi Bancari”) nei termini e alle condizioni indicate nel Fascicolo Contrattuale.
Il Cliente dà atto che la presente proposta viene formulata sulla base delle proprie specifiche esigenze e volontà, essendo il risultato di una trattativa privata condotta personalmente.
Il Cliente dichiara di aver ricevuto, in tempo utile prima della conclusione del Contratto, copia della presente proposta contrattuale, copia dell’Informa- tiva Precontrattuale e, qualora rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Documento Informativo sulle Spese, nonché copia del Fascicolo Contrattuale che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Ogni intestatario dichiara che il codice IBAN dallo stesso indicato nella parte anagrafica al medesimo riferibile corrisponde ad un rapporto di conto corrente al medesimo intestato/cointestato acceso presso un diverso istituto bancario. Qualora, in esecuzione del presente contratto, venisse richiesto alla Banca di effettuare accrediti alle coordinate bancarie indicate da uno qualsiasi degli Intestatari del presente Contratto, la Banca, in ragione della dichiarata intestazione del conto corrente di accredito, eseguirà tale disposizione senza porre in essere le consuete verifiche volte ad accertare la disposizione del Cliente e le relative coordinate bancarie fornite.
Luogo e data ..........................................................................................
Firma del/i Cliente/i
1.✗
3.
2. 4.
La Banca si riserva di respingere la proposta e i relativi allegati, non debitamente compilati o incompleti, o recanti abrasioni, cancellature o informazioni non coerenti, ovvero riferite a documenti identificativi scaduti alla data di sottoscrizione, restituendoli al sottoscrittore.
Inoltre, la Banca si riserva di respingere la proposta qualora:
• a suo giudizio, uno o più servizi richiesti dal cliente risultino non compatibili con le condizioni soggettive del sottoscrittore della proposta e quando sussistano elementi che facciano presumere che tale proposta venga sottoscritta per finalità illecite o comunque ritenute anomale;
• il Cliente si rifiuta di rendere le informazioni rilevanti in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo, anche ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231.
La Banca si riserva altresì il diritto di risolvere il Contratto qualora, nel corso del rapporto, non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica; in tal caso, la Banca provvederà a restituire al Cliente i fondi, gli strumenti finanziari e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, sulla base delle indi- cazioni fornite dal Cliente.
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Il Cliente dichiara altresì di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, degli artt. 21, comma 2, e 85, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, dell’art. 118 e dell’art. 126 sexies del d.lgs. 1 settembre 1993,
n. 385, le seguenti clausole contenute nel Fascicolo Contrattuale:
PARTE I – NORME RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ALL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTI- MENTO ASSICURATIVI
Sezione I – Norme comuni che regolano il servizio di ricezione e trasmissione ordini, il servizio di collocamento, l’attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e il servizio di consulenza
Art. 4 - Conflitti di interesse.
Sezione II – Norme che regolano i servizi di ricezione e trasmissione di ordini e di collocamento
Art. 1 - Conferimento e attestazione degli ordini (1.1, 1.3, 1.4, 1.5. 1.6, 1.7); Art. 2 - Trattazione degli ordini nell’ambito della prestazione dei servizi
di investimento (2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10); Art. 3 - Rischi degli investimenti e strumenti finanziari derivati (3.4); Art. 4 - Documentazione delle
operazioni eseguite (4.2).
Sezione III – Norme che regolano l’attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
Art. 4 – Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente (4.4); Art. 5 – Distribuzione e consulenza (5.1); Art. 6 – Obblighi informativi (6.3 e 6.5); Art. 7 – Rendiconto (7.2).
Sezione IV – Norme che regolano il deposito titoli
Art. 1 - Esecuzione del deposito (1.2.,1.3, 1.4, 1.5); Art. 4 - Rendicontazioni (4.2); Art. 5 - Custodia del deposito; Art. 6 - Subdeposito presso Monte Titoli S.p.A e/o altri organismi di deposito centralizzato; Art. 7 - Subdeposito presso organismi diversi dalle Società di Gestione Accentrata; Art. 8 - Deposito irregolare.
Sezione V – Norme che disciplinano il servizio di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari e su prodotti di investimento assicurativi
Art. 1 – Oggetto del Contratto e caratteristiche del Servizio di Investimento (1.5, 1.6, 1.7); Art. 2 - Modalità di esecuzione del Servizio (2.2, 2.3, 2.4, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8); Art. 3 – Valutazione di adeguatezza (3.5, 3.7); Art. 4 - Monitoraggio e documentazione informativa (4.2); Art. 5 - Fonte dei dati (5.1, 5.2).
Sezione VI – Norme generali di contratto
Art. 1 - Comunicazione delle variazioni alle informazioni fornite al Cliente (1.3); Art. 3 - Durata del Contratto (3.2, 3.3, 3.4); Art. 4 - Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche del Contratto (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,); Art. 5 - Deposito della firma, poteri di rappresentanza e delega (5.2, 5.3); Art. 6 - Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta (6.1,6.3, 6.7, 6.8); Art. 7 - Invio delle Comunicazioni (7.2, 7.3, 7.4); Art. 8 – Xxxxx, oneri e
incentivi (8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5); Art. 9 - Diritto di compensazione e garanzia (9.1, 9.2, 9.3, 9.4); Art. 10 - Consulenti finanziari (10.2); Art. 11 - Inadem-
pimento del cliente (11.1, 11.2, 11.3); Art. 14 - Legge applicabile, giurisdizione italiana e foro competente (14.1, 14.2).
PARTE II – NORME RELATIVE AL CONTO CORRENTE BANCARIO E AI SERVIZI DI PAGAMENTO
Sezione I – Norme comuni che regolano il contratto di conto corrente:
Art. 2. Deposito della Firma e poteri di rappresentanza; Art. 4 Disposizioni; Art. 10. Invio delle comunicazioni periodiche; Art. 3. Modalità di contabi- lizzazione degli interessi e periodicità della relativa capitalizzazione; Art. 6. Versamento in conto di assegni sull’estero e bonifici da eseguire all’estero; Art. 7. Utilizzo in divisa del Conto Corrente; Art. 8. Divieto di apposizione della clausola effettivo; Art. 15. Durata del Contratto di Conto corrente; Art. 16. Modifiche al Contratto.
Sezione II – Norme che regolano i servizi di pagamento
Sottosezione I – Contratto Quadro PSD
Art. 7. Autorizzazione; Art. 8. Revoca del Consenso; Art. 11. Irrevocabilità degli Ordini di pagamento; Art. 12 Criteri di ripartizione e di addebito delle spese; Art. 13 Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto – obblighi e responsabilità a carico del Cliente; Art. 14. Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate; Art. 15. Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento; Art. 18 Identificativi unici inesatti; Art. 19. Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD; Art. 20. Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli servizi di pagamento PSD – diritto di pentimento; Art. 21. Esclusione della responsabilità; Art. 22. Prova di autorizzazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento.
Sottosezione II – Bonifici SEPa, Bonifici extra SEPa UE, Bonifici extra SEPa Estero, Giroconti e Prelievi
Art. 2. Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione – Informativa; Art. 5. Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effet- tuate in modo inesatto; Art. 8. Determinazione del momento di ricezione dell’ordine – Rifiuto di esecuzione dell’ordine; Art. 10. Prelievi.
Sezione III – Norme comuni ai rapporti di conto corrente ed ai servizi di pagamento
Art. 4. Diritto di compensazione e di garanzia; Art. 5. Inadempimento del Cliente; Art. 9. Conversione valutaria automatica; Art. 10. Legge applicabile e foro competente.
Luogo e data ..........................................................................................
Firma del/i Cliente/i
1.✗
3.
2. 4.
SEZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI INVESTIMENTO
Regime di cointestazione
In caso di cointestazione, il regime di operatività del Contratto, limitatamente ai Servizi di Investimento, è a “firma disgiunta”, salvo diversa indicazione da parte del Cliente da darsi per iscritto.
Scelta del Regime Fiscale - Opzione imposizione sostitutiva
Quanto al regime fiscale applicabile ai redditi delle attività finanziarie, il Cliente:
a) con riferimento ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986, così come modificato dall’art.3 del d.lgs. 461 del 21 Novembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni non conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali, comunica che intende optare per l’applicazione del:
regime fiscale del risparmio amministrato ex art. 6 del d.lgs. n. 461/97 – tassazione tempo per tempo vigente su ciascuna plusvalenza o provento realizzato dal contribuente – salvo quanto di seguito precisato);
regime fiscale della dichiarazione (tassazione nell’ambito della dichiarazione annuale dei redditi secondo le disposizioni e le modalità di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 461/97);
Resta inteso che i redditi conseguiti nell’ambito dell’esercizio di imprese commerciali ovvero nell’esercizio di arti o professioni sono assoggettati a tassazione secondo le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti;
di effettuare le operazioni nell’esercizio di impresa commerciale. Rientrano in questa casistica a titolo esemplificativo: imprenditori individuali con titoli afferenti l’attività d’impresa, società di persone o capitali, enti commerciali e consorzi garanzia fidi;
di non essere soggetto all’imposta in quanto soggetto esente IRES o soggetto ente pubblico (art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986);
b) prende atto del fatto che ai sensi di quanto previsto dagli artt. 27 e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (rispettivamente sostituito ed introdotto dall’articolo 12 del d.lgs. n.461/97) in materia di ritenuta/imposta sostitutiva sui dividendi percepiti in relazione a partecipazioni non qualificate in società di capitali non relative ad impresa ai sensi dell’art. 65 del D.P.R n.917/1986 sarà applicata la ritenuta a titolo d’imposta/imposta sostitutiva nella misura tempo per tempo vigente;
c) prende atto del fatto che l’opzione espressa ha effetto per il periodo d’imposta corrente e per i futuri e che, qualora intendesse modificare l’opzione per il regime fiscale, sarà necessario concludere il presente Contratto e sottoscriverne uno nuovo con il diverso regime fiscale prescelto.
Luogo e data ..........................................................................................
Firma del/i Cliente/i
1.✗
3.
2. 4.
SEZIONE RELATIVA AI SERVIZI BANCARI
Regime di cointestazione
In caso di cointestazione, il regime di operatività del Contratto, limitatamente ai Servizi Bancari, è a “firma disgiunta”, salvo diversa indicazione da parte del Cliente da darsi per iscritto.
Il/i sottoscritto/i chiede/chiedono altresì l’apertura dei conti accessori, collegati al conto corrente principale, in tutte le seguenti divise: USD – Dollaro USA, GBP – Sterlina Inglese, CHF – Franco Svizzero, CAD – Dollaro Canadese, HKD – Dollaro Hong Kong, NOK – Corone Norvegesi, MXN – Pesos Messicani, ZAR – Rand Sudafricano, DKK – Corone Danesi, SEK – Corone Svedesi, TRY – Lire Turche e AUD – Dollaro Australiano (di seguito com- plessivamente intesi come i “Conti Valutari”), disciplinati anch’essi nella Parte II del Fasciolo Contrattuale.
La conclusione del presente Contratto comporterà l’apertura dei Conti Valutari nelle sopra indicate divise che, tuttavia, per essere utilizzati necessitano di una preventiva attivazione.
E’ facoltà della Banca introdurre nuovi conti accessori in divise diverse da quelle sopra indicate. In tale ipotesi tali nuovi conti accessori saranno aperti automaticamente e saranno attivati e disciplinati al pari dei Conti Valutari.
Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente chiede l’attivazione immediata dei seguenti Conti Valutari: USD – Dollaro USA
GBP – Sterlina Inglese CHF – Franco Svizzero CAD – Dollaro Canadese HKD – Dollaro Hong Kong NOK – Corone Norvegesi MXN – Pesos Messicani ZAR – Rand Sudafricano DKK – Corone Danesi SEK – Corone Svedesi TRY – Lire Turche
AUD – Dollaro Australiano JPY – Yen Giapponese
L’attivazione dei singoli conti valutari potrà altresì avvenire in corso di Contratto alternativamente:
• mediante semplice richiesta del Cliente, effettuata in forma scritta o a mezzo telefax, PEC o telefonata registrata;
• automaticamente, nell’ipotesi in cui le operazioni, sia bancarie che di investimento, debbano essere regolate in una valuta diversa dall’Euro (ovvero, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di richiesta del Cliente di acquisto o vendita di titoli denominati in una delle sopra indicate valute; in caso di accredito di cedole o dividendi in una delle divise sopra indicate derivanti dagli strumenti e prodotti finanziari del Cliente; nel caso in cui il Cliente sia il Pagatore o il Beneficiario di operazioni di pagamento in valuta diversa dall’Euro; in caso di richiesta da parte del Cliente di effettuare operazioni di conversione valutaria). In tali casi gli importi in valuta saranno regolati sul Conto Valutario di pertinenza automaticamente attivato.
L’obbligo della Banca di invio degli estratti conto in relazione ai Conti Xxxxxxxx insorgerà esclusivamente a seguito dell’attivazione di ogni singolo Conto Valutario. L’attivazione dei Conti Xxxxxxxx non comporta oneri e spese aggiuntive rispetto a quelle relative al Conto Corrente principale.
Il Conto Xxxxxxxxx non oggetto di attivazione da parte del Cliente non è soggetto alla disciplina sui conti dormienti.
Il Cliente prende altresì atto della presente
Avvertenza
A mero titolo informativo e non esaustivo, si ricorda che il combinato disposto dell’articolo 67, commi 1, lettera c ter e 1 ter del D.P.R. 917/1986 (TUIR) prevede la tassazione, mediante ”auto-liquidazione” delle imposte in dichiarazione dei redditi, delle plusvalenze, realizzate da persone fisiche, mediante cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi x xxxxx correnti e considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere da detto deposito o conto corrente a condizione che, nel periodo di imposta, la giacenza dei depositi e conti correnti (in valuta estera), complessiva- mente intrattenuti, sia superiore a Euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Modalità di pagamento degli interessi
In relazione all’art 120, comma 2, lett. b), punto 2) del TUB e con riferimento all’art. 3, comma 3, Parte II, Sezione I, del presente Contratto autorizzo/autorizziamo l’addebito sul conto corrente degli interessi divenuti esigibili.
Luogo e data ..........................................................................................
Firma del/i Cliente/i
1.✗
3.
2. 4.
SPAZIO RISERVATO ALLA BANCA
Identificazione del Cliente
Il sottoscritto dichiara di aver proceduto alla identificazione del Cliente e di aver assolto agli obblighi di cui alla normativa antiriciclaggio il cui adempimento ricade sotto la propria responsabilità.
..................................................................................................................
Soggetto che procede all’identificazione Cognome e Nome
.............................................................................................
Firma del soggetto per la verifica di autenticità della/e firma/e anche ai sensi del d.lgs. 90/2017 già d.lgs. 231/2007
Per accettazione
..................................................................................................................
Luogo e data
.............................................................................................
Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) - Succursale Italiana
Nome del Consulente Finanziario / Private Banker di riferimento: ..................................................................................................................
Domicilio del Consulente Finanziario .....................................................................................................................................................................
Iscrizioni all’Albo dei Consulenti Finanziari abilitati all’offerta fuori sede con delibera n° ................................................... del .....................................
Spettabile
XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 97562540159 Partita IVA 07117210968 - REA 1936987 - Codice ABI 3407.4
Iscritta al n. 5725 dell’Albo delle banche presso la Banca d’Italia Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
SEDE LEGALE
00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital Social Euro 83.075.820 572 037 026 R.C.S. Paris - N. TVA FR88572037026 - Code APE: 6419Z
• CONTRATTO DOSSIER TITOLI N.
• COLLEGATO AL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE N.
FASCICOLO CONTRATTUALE
REGOLANTE LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO, DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI
DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E DEI SERVIZI BANCARI DI XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
INDICE
PARTE I
NORME RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ALL’ATTIVITA’
DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 19
Sezione I
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, L’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E IL SERVIZIO DI CONSULENZA 19
Sezione II
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI COLLOCAMENTO 19
Sezione III
NORME CHE REGOLANO L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 20
Sezione IV
NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO TITOLI 21
Sezione V
NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI
IN STRUMENTI FINANZIARI E SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI 22
Sezione VI
NORME GENERALI DI CONTRATTO 23
PARTE II
NORME RELATIVE AL CONTO CORRENTE BANCARIO E AI SERVIZI DI PAGAMENTO 25
Sezione I
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE 25
Sezione II
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO 28
Sottosezione I – Contratto Quadro PSD 28
Sottosezione II – Ordini di bonifico, SEPA Credit Transfer, Giroconti 32
Sezione III
Mod. 532 - 04/2023 -
NORME COMUNI AI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE E AI SERVIZI DI PAGAMENTO 34
PARTE III
OBBLIGHI DICHIARATIVI IN RELAZIONE AL REGIME FISCALE 35
P A R T E I
NORME RELATIVE AI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ALL’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Sezione I
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL SERVIZIO DI RICEZIONE E TRASMISSIONE ORDINI, IL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO, L’ATTIVITA’ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI E IL SERVIZIO DI CONSULENZA
Art. 1 – Premesse
1.1 Le premesse, riportate nel “Contratto regolante la prestazione dei servizi di investimento, l’attività di distribuzione di prodotti di investi- mento assicurativi, i rapporti accessori di custodia e amministrazione in materia di strumenti finanziari e i servizi bancari” (di seguito, il “Modulo di Adesione”) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito, il “Contratto”).
Art. 2 – Caratteristiche dei servizi di investimento e dell’attività di inter- mediazione di prodotti di investimento assicurativi
2.1 Il servizio di ricezione e trasmissione ordini (di seguito, il “Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini”) viene svolto da Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana (di seguito, la “Banca”) in qualità di mandataria del Cliente (di seguito, il “Cliente”), trasmettendo tempe- stivamente gli ordini stessi ad altro intermediario, italiano od estero, autorizzato alla esecuzione di ordini per conto dei Clienti o al colloca- mento dei relativi strumenti finanziari; o comunque mettendo in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un’opera- zione tra di loro.
2.2 Con il servizio di collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell’emittente (di seguito, il “Servizio di Collocamento”), la Banca può offrire al Cliente strumenti finanziari emessi dalla stessa o da terzi dai quali ha ricevuto apposito incarico.
2.3 Il servizio di distribuzione assicurativa prestato dalla Banca consiste nel proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di tali contratti sulla base di specifico accordo distributivo con la compagnia assicurativa emittente (“società prodotto”) o nell’ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi. L’attività di distribuzione assicurativa della Banca ha ad oggetto unicamente prodotti di investi- mento assicurativi, ossia quei prodotti emessi da compagnie di assicu- razione in cui la prestazione o il valore di riscatto sono esposti, in tutto o in parte, alle fluttuazioni di mercato (di seguito “Prodotti di Investimento Assicurativi”). Rientrano nei Prodotti di Investimento Assicurativi le polizze unit linked, index linked, i contratti di capitalizzazione, le polizze di ramo I collegate a gestioni separate e le polizze multiramo.
2.4 Con il servizio di consulenza non indipendente (di seguito, il “Servizio di Consulenza”) la Banca fornisce al Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della stessa Banca, come previsto al successivo art. 1, Sezione V, Parte I, indicazioni, consigli e raccomandazioni personalizzate riguardo a una o più operazioni relative a un determinato strumento finanziario o a più strumenti finanziari determinati o a uno o più Prodotti di Investi- mento Assicurativi (di seguito, le “Raccomandazioni Personalizzate”) e così tra l’altro: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare un qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento o prodotto finanziario, sottoscrivere e riscattare Prodotti di Investimento Assicurativi ed effettuare operazioni di switch in relazione ad essi. Il Servizio di Consulenza si configura quale consulenza non indipen- dente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti o prodotti finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e ha in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribu- zione, per i quali, può percepire incentivi, nel rispetto della Normativa di Riferimento.
Il Servizio di Consulenza è prestato in abbinamento e/o contestual- mente ai Servizi di Investimento ed all’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi offerti dalla Banca e disciplinati nel presente Contratto.
Nell’ambito del Servizio di Consulenza la Banca effettua una valutazione periodica di adeguatezza del portafoglio del Cliente (da intendersi come l’insieme degli strumenti e prodotti finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi, sottoscritti o detenuti dal Cliente presso la Banca nonché il denaro depositato dal Cliente presso la stessa) alle caratteristiche di investitore del medesimo.
2.5 Nella prestazione dei “Servizi di Investimento”, come definiti nel fronte- spizio del Contratto, il Cliente autorizza la Banca ad agire, a sua discrezione, in nome e per conto del Cliente o in nome proprio e per conto del Cliente.
Art. 3 – Prodotti finanziari oggetto del Contratto
3.1 Le operazioni disposte nell’ambito del Servizio di Ricezione e Trasmissione di Ordini, di Collocamento e del Servizio di Consulenza possono avere ad oggetto: (i) gli strumenti e prodotti finanziari indicati nel documento
denominato Informativa Precontrattuale consegnato al Cliente (di seguito, l’“Informativa Precontrattuale”), tra quelli di cui all’art. 1, comma 2, d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “TUF”), (ii) i prodotti finanziari,
(iii) i Prodotti di Investimento Assicurativi e (iv) i servizi e le attività di investi- mento (di seguito, tutti congiuntamente, i “Prodotti Finanziari”).
3.2 Il Cliente ha compreso i rischi dei Prodotti Finanziari oggetto dei Servizi di Investimento e dell’attività di distribuzione assicurativa di cui al Contratto a lui verbalmente illustrati dalla Banca nel colloquio intercorso e riassunti nell’Informativa Precontrattuale.
Art. 4 – Conflitto d’interessi
4.1 Il Cliente ha compreso e condivide la politica di gestione adottata dalla Banca per evitare che gli eventuali conflitti di interesse nei quali può incorrere nella prestazione dei Servizi di Investimento e nell’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi incidano negativa- mente sugli interessi del Cliente; il Cliente è stato altresì informato che tuttavia tali misure non escludono totalmente il rischio che dall’operatività in conflitto di interessi possa derivare nocumento al Cliente medesimo.
4.2 In particolare la Banca ha identificato, secondo quanto prescritto dalla Normativa di Riferimento, i conflitti di interesse che potrebbero insorgere nello svolgimento dei Servizi di Investimento o dei servizi accessori o di una loro combinazione nonché nell’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, tra la Banca stessa (inclusi dirigenti, dipendenti e Consulenti Finanziari) e il Cliente, ovvero tra i diversi clienti della Banca, e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti stessi.
4.3 Una sintesi della suddetta politica è contenuta nell’Informativa Precon- trattuale che è stata consegnata al Cliente prima della conclusione del Contratto e che, comunque, è sempre a disposizione della clientela presso la Banca. Su richiesta il Cliente può ottenere in qualsiasi momento ulteriori informazioni a riguardo.
4.4 Il Cliente, pertanto, pienamente informato e consapevole dei conflitti di interesse nei quali può incorrere la Banca nella prestazione dei Servizi di Investimento e nell’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi oggetto del Contratto, nonché delle conseguenze e rischi degli stessi, preso atto della politica di gestione dei conflitti adottata dalla Banca, autorizza la Banca ad effettuare, rimossa sin d’ora ogni eccezione anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1394 e 1395 c.c., con o per conto del Cliente le operazioni in conflitto di interesse come illustrate dalla Banca nell’Informativa Precontrattuale.
Sezione II
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI E DI COLLOCAMENTO
Art. 1 – Conferimento e attestazione degli ordini
1.1 Gli ordini del Cliente potranno essere conferiti alla Banca esclusivamente per iscritto e/o telefonicamente su linea registrata della Banca e/o per telefax e/o PEC. L’ordine scritto sarà accettato dalla Banca solo se pervenuto negli orari di apertura alla sede della medesima Banca, ovvero rilasciato ai consulenti abilitati all’offerta fuori sede (di seguito, i “Consu- lenti Finanziari” o singolare il “Consulente Finanziario”) della stessa. Gli ordini inviati al di fuori degli orari di apertura della Banca saranno processati il primo giorno lavorativo successivo. Gli ordini conferiti a mezzo linea telefonica registrata potranno essere trasmessi unicamente rivolgendosi, negli orari di apertura, alla sede della Banca. A tal fine, il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, ad effettuare la registrazione in via continuativa, sui supporti di volta in volta messi a disposizione alla Banca, delle conversazione telefoniche intrattenute tra la Banca e il Cliente. I Clienti possono disporre l’esecuzione di operazioni di investimento a mezzo PEC esclusivamente inviando l’ordine dall’indirizzo PEC dichiarato alla Banca in sede di accensione del rapporto o successivamente comunicato alla stessa. Gli ordini inviati a mezzo PEC saranno considerati validamente impartiti dal Cliente solo laddove inviati all’indirizzo PEC dedicato: xxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx. Eventuali ordini del cliente a valere su diversi indirizzi PEC, anche se riferibili alla Banca, non saranno validamente impartiti e, pertanto, non saranno eseguiti.
1.2 Con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento, al momento del conferimento dell’ordine scritto da parte del Cliente, la Banca rilascia al medesimo Cliente un’attestazione contenente gli elementi essenziali dell’ordine impartito, ossia, quanto meno, il nome dell’investitore, la data di ricevimento dell’ordine da parte della Banca, l’identificazione del titolo, la quantità da acquistare / vendere / sottoscrivere ed il prezzo di acquisto
/ vendita, eventualmente indicato, e le eventuali istruzioni accessorie dallo stesso conferite. Tale attestazione può essere sostituita da una copia dell’ordine scritto impartito dal Cliente. Nel caso in cui l’ordine sia stato preceduto dalla prestazione del Servizio di Consulenza attiva da parte della Banca tale circostanza risulterà dalla medesima attestazione. Tale attestazione non viene rilasciata in caso di sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi.
1.3 Qualora l’ordine sia impartito dal Cliente telefonicamente, esso verrà registrato dalla Banca su apposito nastro magnetico o altro supporto equivalente. La Banca non potrà essere ad alcun titolo ritenuta respon- sabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce l’ordine telefonicamente, e comunque a mezzo di propri incaricati o procuratori.
1.4 Qualora l’ordine sia impartito dal Cliente a mezzo PEC o fax, esso verrà conservato dalla Banca con modalità tali da garantire l’immodificabilità
delle disposizioni ricevute e l’identificazione dell’indirizzo/utenza di prove- nienza. La Banca non potrà essere ad alcun titolo ritenuta responsabile dell’accertamento dell’identità della persona che impartisce l’ordine a mezzo PEC o fax, e comunque a mezzo di propri incaricati o procuratori.
1.5 Nel caso di ordine avente ad oggetto la sottoscrizione, il rimborso o lo switch di quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), la Banca inoltra la richiesta di sottoscrizione/rimborso/switch del Cliente alla società di gestione del Fondo/ Sicav.
1.6 Qualora gli ordini del Cliente vengano impartiti attraverso i Consulenti Finanziari, gli ordini si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima, come comprovato dalla relativa annotazione sui registri della Banca e dalle inerenti comunicazioni che la Banca è autorizzata a registrare su nastro magnetico o altro supporto equivalente. In questo caso, la documentazione di cui al successivo art. 4 della Parte I del Contratto, Sezione II, sarà rilasciata dal Consulente Finanziario.
1.7 Costituisce piena prova degli ordini conferiti per iscritto il rilascio di apposita attestazione contenente gli elementi essenziali dell’ordine indicati nel precedente comma 1.2, ovvero qualora gli ordini siano impartiti telefoni- camente la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Anche la comunicazione PEC o il fax ricevuti dalla Banca contenenti l’ordine del Cliente costituiscono piena prova della disposi- zione impartita dal Cliente e delle relative caratteristiche.
1.8 Il Cliente autorizza espressamente la Banca a registrare le conversazioni e le comunicazioni elettroniche che danno luogo o possono dare luogo ad operazioni. Il Cliente prende atto che la Banca conserva dette registrazioni per cinque anni e che, su sua richiesta ed a sue spese, ne potrà ricevere copia. E’ facoltà della Banca richiedere la conferma degli ordini trasmessi nelle forme che, di volta in volta, saranno ritenute opportune.
1.9 Il Cliente non potrà impartire ordini di acquisto e/o di vendita di strumenti finanziari prima della conclusione del Contratto e, in ogni caso, gli ordini si considereranno conferiti solo nel momento in cui il Contratto sarà divenuto efficace. In tal caso, resta salva la facoltà della Banca di rifiutare l’esecuzione degli ordini. Inoltre, il Cliente potrà revocare l’ordine impartito prima e fino al momento della conclusione del Contratto qualora le condi- zioni di mercato siano mutate e risultino tali da rendere l’operazione non più conveniente per il Cliente medesimo.
Art. 2 – Trattazione degli ordini nell’ambito della prestazione dei servizi di investimento
2.1 Nella prestazione dei Servizi di Investimento, la Banca applicherà le misure necessarie al fine di assicurare una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini e in particolare: (i) assicurerà che gli ordini eseguiti siano prontamente e accuratamente registrati ed assegnati al Cliente;
(ii) tratterà gli ordini del Cliente, che risultino comparabili agli ordini degli altri Clienti, in successione e con prontezza a meno che le caratteristiche dell’ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente; (iii) informerà il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini da parte dei Broker non appena ne venga a conoscenza.
2.2 Il Cliente è informato che, in assenza di sue specifiche e tempestive istru- zioni relative all’ordine da lui conferito, la Banca provvederà a trasmettere il medesimo ordine secondo la policy di trasmissione degli ordini dalla stessa adottata e dettagliatamente illustrata nell’apposita sezione dell’In- formativa Precontrattuale consegnata al Cliente e da questo specifica- tamente accettata. La Banca trasmetterà l’ordine impartito dal Cliente il prima possibile, e comunque nel rispetto della successione in cui sono stati ricevuti gli ordini equivalenti da parte di più Clienti.
2.3 Il Cliente è a conoscenza che qualora egli fornisca alla Banca istruzioni specifiche, la stessa Banca non sarà tenuta a rispettare, per gli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, la policy di trasmissione degli ordini dalla stessa adottata e sarà sollevata da ogni conseguenza pregiudi- zievole relativa all’esecuzione dell’ordine secondo le istruzioni ricevute dal medesimo Cliente.
2.4 Inoltre, la Banca pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l’elenco dei primi cinque intermediari negoziatori per volume di contrattazioni di cui si è avvalsa per l’esecu- zione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di Prodotti Finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferi- mento.
2.5 La Banca non sarà responsabile della mancata trasmissione degli ordini dovuta a impossibilità a operare derivante da cause a essa non imputabili o, in ogni caso, a ritardi dovuti a malfunzionamento del mercato, mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione alcuna, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento degli impianti telefonici o elettronici, contro- versie sindacali, forza maggiore e scioperi. In tali casi la Banca informerà immediatamente il Cliente dell’impossibilità di trasmettere gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia nel frattempo revocati, procederà, qualora sia possibile, alla loro trasmissione entro il giorno di ripresa dell’operatività.
2.6 Gli ordini impartiti possono essere revocati dal Cliente sino a che non siano stati trasmessi ad altri intermediari per l’esecuzione.
2.7 In presenza di un giustificato motivo, è facoltà della Banca rifiutare l’ese- cuzione di un ordine impartito dal Cliente, dandone comunicazione, sinteticamente motivata, al Cliente stesso entro la giornata in cui è stato
impartito. Resta inteso che la Banca non potrà eseguire l’ordine confe- ritole fintantoché non avrà ricevuto dagli Info-Providers tutte le informa- zioni inerenti allo strumento finanziario.
2.8 Il Cliente si impegna a non disporre, in pendenza degli ordini da lui conferiti ed a valere sulle sue disponibilità in strumenti finanziari e/o denaro presso la Banca di un ammontare pari al 100% del controvalore delle operazioni, restando inteso che tale vincolo di destinazione prevarrà su eventuali altre operazioni a valere sulle medesime disponibilità.
2.9 Il Cliente conferisce altresì mandato irrevocabile alla Banca a vendere al meglio gli strumenti finanziari acquistati in esecuzione degli ordini, da esercitarsi per la copertura delle operazioni da regolare nel caso in cui la disponibilità in strumenti finanziari e/o contante sia venuta meno sia per inadempimento imputabile al Cliente che per ogni qualsivoglia causa.
2.10 In virtù del mandato conferito, la Banca sarà legittimata a soddisfare le proprie ragioni di credito su quanto ricavato dalla vendita degli strumenti finanziari e ad esercitare ogni altro diritto od azione nel caso in cui attraverso la vendita non venisse integralmente recuperato il controvalore dell’operazione.
Art. 3 – Rischi degli investimenti e strumenti finanziari derivati
3.1 La prestazione dei Servizi di Investimento e dell’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente stesso di mantenere invariato il valore degli investi- menti effettuati.
3.2 Qualora il Cliente intenda concludere con l’intermediazione della Banca operazioni in strumenti finanziari derivati diversi da Certificates e Covered Warrants, dovrà sottoscrivere con la Banca stessa un apposito contratto integrativo che individui le reciproche obbligazioni e le garanzie da versare.
3.3 In ogni caso, qualora il dossier titoli del Cliente includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall’effetto leva o operazioni con passività potenziali, la Banca informa il Cliente quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10 %, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.
3.4 In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate, anche verbalmente, al Cliente sugli investimenti oggetto del Contratto, questo ha l’obbligo di tenere costantemente informata la Banca circa la propria esperienza e conoscenza in materia di servizi di investimento, strumenti finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi, circa la propria situa- zione finanziaria (ivi inclusa la capacità di sopportare il rischio relativo agli strumenti finanziari) ed i propri obiettivi di investimento, inclusa la sua tolle- ranza al rischio.
Art. 4 – Documentazione delle operazioni eseguite
4.1 Per ogni operazione eseguita nell’ambito del Servizio di Investimento di Ricezione e Trasmissione di Ordini, la Banca invierà al Cliente conferma dell’esecuzione dell’ordine (di seguito, la “Nota informativa”) entro il primo giorno lavorativo successivo all’esecuzione del medesimo ordine nel caso in cui dell’avvenuta esecuzione abbia avuto notizia diretta o, comunque, nel giorno successivo alla ricezione della conferma dell’av- venuta esecuzione qualora questa debba provenire da un terzo. Nel caso di operazione con regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, l’avviso di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell’operazione stessa, salvo aggiu- stamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi. In tal caso l’avviso di conferma contiene l’indicazione del tasso di cambio ottenuto. L’avviso di conferma non viene inviato al Cliente quando il medesimo conterrebbe le stesse informazioni contenuta in un’altra conferma che deve essere prontamente inviata al Cliente da un diverso soggetto. Nel caso in cui l’ordine impartito dal Cliente abbia ad oggetto l’investimento/ disinvestimento di quote di fondi comuni di investimento e altri OICR, la conferma dell’avvenuta esecuzione è comunicata al Cliente dalla società di gestione del Fondo / Sicav ovvero dal soggetto da questa incaricato (ad esempio, il Soggetto Incaricato dei pagamenti, il c.d. “SIP”).
4.2 La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso alla Banca entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della documen- tazione stessa.
4.3 Qualora il Cliente richieda alla Banca informazioni circa lo stato dell’ordine da lui impartito, la Banca provvederà a comunicare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile per iscritto e/o telefonicamente e/o per telefax e/o per e-mail o PEC all’indirizzo dallo stesso indicato all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, o comunque fatto conoscere successivamente per iscritto.
4.4 La documentazione di cui all’art. 4.1 verrà inviata al Cliente anche nel caso in cui l’ordine del Cliente abbia trovato esecuzione solo parziale.
Sezione III
NORME CHE REGOLANO L’ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Art. 1 – Attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi svolta dalla Banca
1.1 L’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi svolta dalla Banca consiste nel proporre prodotti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza o compiere altri atti preparatori relativi alla conclusione di
tali contratti sulla base di specifico accordo distributivo con la compagnia assicurativa emittente (“società prodotto”) o nell’ambito di rapporti di collaborazione intercorrenti con altri intermediari assicurativi.
1.2 L’attività di consulenza svolta dalla Banca in relazione ai Prodotti di Investi- mento Assicurativi è disciplinata nella Sezione V che segue.
Art. 2 – Modalità di svolgimento del servizio di distribuzione assicurativa
2.1 In esecuzione del Contratto la Banca promuove al Cliente la sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi in forza di accordi di distribuzione con le relative società prodotto o in forza di accordi di collaborazione orizzontale con altri intermediari assicurativi.
2.2 La Banca, inoltre, riceve le richieste di sottoscrizione di Prodotti di Investi- mento Assicurativi trasmesse dal Cliente di sua iniziativa.
2.3 Nel caso di richiesta del Cliente avente ad oggetto la sottoscrizione di Prodotti di Investimento Assicurativi, la Banca inoltra la richiesta di sotto- scrizione del Cliente alla compagnia assicurativa emittente o agli interme- diari con cui abbia in essere rapporti di collaborazione orizzontale.
2.4 L’attività di distribuzione assicurativa potrà essere svolta dalla Banca sia presso la sede o le dipendenze della Banca, sia fuori dalla sede o dalle dipendenze avvalendosi, in tal caso, di Consulenti Finanziari iscritti alla sezione E del RUI.
Art. 3 – Assistenza post distribuzione
3.1 Nel caso in cui il Cliente abbia sottoscritto Prodotti di Investimento Assicu- rativi la cui natura o funzione richiedano l’assistenza della Banca nella fase successiva all’acquisto, la Banca svolgerà in favore del Cliente attività di assistenza successiva alla sottoscrizione da parte di quest’ultimo. In particolare, la Banca riceverà dal Cliente le istruzioni relative ai Prodotti di Investimento Assicurativi distribuiti, come ad esempio le richieste di rimborso o di switch o di conferimento aggiuntivo, e le trasmetterà alla compagnia di assicurazione o agli intermediari con cui abbia in essere rapporti di collaborazione.
3.2 Nel caso in cui la richiesta del Cliente abbia ad oggetto l’investimento o il disinvestimento di prodotti di investimento assicurativi, la conferma dell’avvenuta esecuzione, totale o parziale, di tale disposizione è comunicata al Cliente direttamente dalla Compagnia Assicurativa.
3.3 La Banca provvede a trasmettere al Cliente ogni eventuale comunicazione che dovesse ricevere dalla società prodotto riferita al Cliente medesimo o a questi destinata avente ad oggetto i Prodotti di Investimento Assicurativi conclusi attraverso la sua attività di distribuzione.
Art.4 – Valutazione delle richieste ed esigenze del contraente
4.1 La Banca per poter proporre Prodotti di Investimento Assicurativi coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa del contraente o dell’assicurato, prima di far firmare una proposta o, se non prevista, un contratto di assicurazione, acquisisce dal Cliente le informa- zioni utili a valutare le sue richieste ed esigenze. Dette informazioni sono raccolte tramite compilazione di appositoi questionario. Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informazioni e notizie rese per il tramite di detto documento e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse.
4.2 Il Cliente prende atto che l’eventuale rifiuto di fornire una o più delle infor- mazioni di cui al comma 1 impedisce alla Banca di prestare il servizio di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi.
4.3 La Banca propone Prodotti di Investimento Assicurativi coerenti con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa del Cliente.
4.4 La Banca si astiene dal proporre e dal far sottoscrivere al Cliente Prodotti di Investimento Assicurativi che non siano coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
Art. 5 – Distribuzione e consulenza
5.1 L’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi è prestata dalla Banca in abbinamento al servizio di consulenza attiva o passiva su tali prodotti. Pertanto, nel caso in cui il Cliente non abbia fornito o aggiornato le informazioni richieste, la Banca non presta il servizio oggetto della presente Sezione.
Art. 6 – Obblighi informativi
6.1 La Banca, prima di ogni operazione a valere su Prodotti di Investimento Assicurativi, fornisce al Cliente le informazioni di natura precontrattuale previste dalla Normativa di Riferimento.
6.2 Resta inteso che la documentazione precontrattuale relativa ai Prodotti di Investimento Assicurativi è costituita dalla documentazione ricevuta di volta in volta dalla Banca da parte delle società prodotto.
6.3 Il Cliente si impegna a leggere attentamente la documentazione precon- trattuale prima della sottoscrizione del Prodotto di Investimento Assicu- rativo.
6.4 La Banca provvede tempestivamente all’invio alle Società Prodotto delle disposizioni impartite dal Cliente e dei mezzi di pagamento da questi consegnati.
6.5 La Banca non può essere ritenuta in alcun modo responsabile per l’even- tuale inadempimento di obblighi prescritti dalla Normativa di Riferimento a carico delle Società Prodotto.
Art.7 – Rendiconto
7.1 La Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, la rendicontazione prevista dalla Normativa di Riferimento in merito all’attività di distribuzione assicurativa svolta.
7.2 La documentazione di cui al comma che precede si intenderà tacita- mente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto e motivato, che dovrà essere trasmesso, mediante raccomandata A.R. e/o posta elettronica certificata (PEC), alla Banca entro 60 giorni dalla data di ricevi- mento della documentazione stessa.
Sezione IV
NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO TITOLI
Art. 1 – Esecuzione del deposito
1.1 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al Contratto saranno immessi in un deposito amministrato presso la Banca intestato al Cliente e disciplinato dalle norme qui di seguito descritte. Tali strumenti possono essere trasferiti o ritirati dal Cliente, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità, salvo recupero delle spese effettivamente sostenute dalla Banca a favore di terzi e documentabili.
1.2 La Banca custodisce i titoli, esige gli interessi e i dividendi, cura le riscos- sioni per conto del Cliente ed in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. Nel caso di assegnazione di un dividendo, la cui distribuzione è prevista secondo diverse modalità opzionali (ad esempio, in contanti) ovvero sotto forma di nuove azioni, (il c.d. scrip dividend), la Banca, in mancanza di istruzioni specifiche del Cliente, si atterrà alle eventuali modalità di distribuzione standard decise dall’emit- tente.
1.3 Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versa- mento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all’e- secuzione dell’operazione soltanto a seguito di ordine scritto e previo versamento dei fondi occorrenti.
1.4 Per poter provvedere in tempo utile all’incasso degli interessi o dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dai titoli con congruo anticipo sulla scadenza.
1.5 La Banca, salvo espressa richiesta scritta del Cliente - da farsi di volta in volta con preavviso di almeno dieci giorni lavorativi - non è tenuta a depositare le azioni di pertinenza del depositario per la partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie che saranno indette dalle società emittenti i titoli azionari depositati e ad inviare il relativo biglietto di ammis- sione al depositario stesso, né a dare a quest’ultimo qualsiasi notizia in merito alla convocazione delle citate assemblee.
Art. 2 – Modalità di deposito dei titoli
2.1 Il Cliente deve presentare i titoli accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.
Art. 3 – Ritiro parziale o totale dei titoli
3.1 Per il parziale o totale ritiro dei titoli fisici giacenti presso la Banca, il Cliente deve far pervenire apposita richiesta scritta alla Banca almeno 3 giorni prima. È facoltà della Banca restituire il deposito anche senza preavviso. All’atto del ritiro il Cliente deve rilasciare dichiarazione di scarico dei titoli ritirati. In caso di ritiro parziale, i tempi di esecuzione dell’operazione dipenderanno dai tempi richiesti dall’emittente del titolo stesso.
3.2 Il Cliente dichiara di essere pienamente consapevole che, in caso di parziale o totale ritiro dei titoli subdepositati, l’obbligo della Banca si intende assolto anche nel momento in cui la stessa impartisce al subde- positario l’ordine di trasferire detti titoli al Cliente presso il soggetto da questi indicato.
Art. 4 – Rendicontazioni
4.1 La Banca invia al Cliente almeno trimestralmente la posizione dei titoli in deposito.
4.2 Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di tale posizione, senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto da parte del Cliente un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz’altro riconosciuta esatta ed approvata.
4.3 Si avverte che la Banca si aspetta di ricevere da parte del Cliente eventuali osservazioni o contestazioni scritte in merito al rendiconto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello stesso, e ciò in ragione del fatto che l’omessa sollecita contestazione può limitare la tutela del Cliente al punto da far concorrere quest’ultimo ai sensi dell’art. 1227 c.c., secondo xxxxx (secondo cui il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza).
Art. 5 – Custodia del deposito
5.1 La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo, anche senza darne immediato avviso al Cliente.
Art. 6 – Subdeposito presso Monte Titoli S.p.A. e/o altri organismi di deposito centralizzato
6.1 La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso Monte Titoli S.p.A. e/o altri organismi di deposito centralizzato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 80 e ss. del TUF come modificato dal D. Lgs. n. 164 del 17 settembre 2007 (di seguito l’una e gli altri indicati come “Società di Gestione Accentrata”). Si precisa che un’informativa sintetica del subdeposito dei titoli è altresì contenuta nel documento denominato Informativa Precon- trattuale consegnato al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto. A tal fine, il Cliente conferisce alla Banca tutti i poteri necessari, compreso quello di apporre la girata a favore della Società di Gestione Accentrata nel caso di deposito di strumenti finanziari nominativi.
6.2 In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti titoli a favore di altri deposi- tanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca deposi- taria-aderente e secondo le modalità indicate nel regolamento dei servizi adottato dalla Società di Gestione Accentrata ai sensi dell’art. 81, comma 2, del TUF.
Art. 7 – Subdeposito presso organismi diversi dalle Società di Gestione Accentrata
7.1 La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli anche presso altri depositari abilitati diversi dalle Società di Gestione Accentrata; la Banca darà comunicazione al Cliente degli estremi identificativi del subdepsitario; i subdepositari, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi.
7.2 Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile – ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli – la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentire il raggruppa- mento da parte dei predetti subdepositari ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità.
7.3 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente Contratto.
Art. 8 – Deposito irregolare
8.1 Gli strumenti finanziari a garanzia si intenderanno costituiti in deposito irregolare e, pertanto, il Cliente autorizza la Banca, anche ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c.c., a disporre degli strumenti finanziari medesimi anche nell’interesse proprio o di terzi.
8.2 La Banca potrà utilizzare gli strumenti finanziari del Cliente nei confronti delle relative Casse di Compensazione, per l’esecuzione delle operazioni disposte per conto del Cliente medesimo. Le responsabilità delle parti coinvolte nell’esecuzione sono quelle previste dalle disposizioni di legge in materia.
Art. 9 – Deposito delle somme di denaro
9.1 Le somme di denaro consegnate alla Banca per l’esecuzione delle opera- zioni di cui al presente Contratto sono depositate in un Conto Corrente intestato al Cliente e dal medesimo acceso presso la Banca il cui riferi- mento è indicato nel frontespizio del presente Contratto.
9.2 Nel caso in cui il presente Contratto sia cointestato anche il Conto Corrente di cui al precedente comma dovrà avere la medesima cointestazione.
Sezione V
NORME CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI E SU PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI
Art. 1 – Oggetto del Contratto e caratteristiche del Servizio di Investimento
1.1 Il Servizio di Consulenza si configura quale consulenza non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto strumenti o prodotti finanziari e Prodotti di Investimento Assicurativi (complessivamente intesi, come già definito, anche come “Prodotti Finanziari”) emessi da soggetti terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato e in corso contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribu- zione, per i quali, può percepire incentivi, nel rispetto della Normativa di Riferimento.
1.2 Con il Servizio di Consulenza, la Banca fornisce al Cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa della stessa Banca come previsto al successivo art. 2, indicazioni, consigli e raccomandazioni personalizzate riguardo a uno o più Prodotti Finanziari, e così tra l’altro: comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell’emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare un qualsiasi diritto conferito da un determinato strumento finanziario a comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario o un Prodotto Finanziario (c.d. Consulenza Attiva).
1.3 La Banca offre un doppio livello di Consulenza: una Consulenza base disciplinata dal presente Contratto ed una consulenza evoluta che sarà fornita dalla Banca a seguito della sottoscrizione, da parte del Cliente, di un apposito modulo che ne indica le caratteristiche e che costituisce un allegato del presente Contratto. In caso di attivazione e successiva disat- tivazione del servizio di consulenza evoluta – che dovrà avvenire in forma scritta con le modalità espressamente indicate nel modulo allegato – la Banca continuerà a prestare nei confronti del Cliente il servizio di Consu- lenza base.
1.4 Il Servizio di Consulenza avrà ad oggetto esclusivamente i Prodotti Finan- ziari indicati nell’apposita sezione dell’Informativa Precontrattuale conse- gnata al Cliente prima della conclusione del Contratto. In particolare il Servizio di Consulenza attiva prestato dalla Banca potrà avere ad oggetto esclusivamente le seguenti categorie di strumenti e prodotti finanziari ed assicurativi: Titoli di debito (obbligazioni); Titoli di Stato; Titoli di capitale (azioni); Fondi comuni di investimento/ Sicav, anche Alternativi; ETF; Certi- ficates; ETC; Prodotti di Investimento Assicurativi.
1.5 Nella prestazione del Servizio di Collocamento e Ricezione e Trasmissione Ordini e dell’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, la normativa vigente richiede che gli intermediari valutino solo l’appro-
priatezza dell’operazione in ragione della conoscenza ed esperienza che il Cliente ha degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento o dei Prodotti di Investimento Assicurativi, mentre la valutazione di adegua- tezza alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del Cliente è effettuata solo nel caso della prestazione del Servizio di Consulenza e di gestione di portafoglio. Tuttavia la Banca, a maggior tutela del Cliente e dei suoi interessi, nella prestazione dei servizi di investimento di Colloca- mento e di Ricezione e Trasmissione Ordini e dell’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, nell’ambito del Servizio di Consu- lenza prestato, procede in ogni caso alla valutazione di adeguatezza (c.d. Consulenza Passiva).
1.6 L’attività di Consulenza svolta dalla Banca è un’obbligazione di mezzi: la Banca non garantisce alcuno specifico risultato in relazione alle indica- zioni fornite al Cliente ovvero agli studi ed alle pubblicazioni divulgate e in ordine all’esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte. In particolare, il Servizio di Consulenza non comporta, in ogni caso, alcuna garanzia per il Cliente medesimo di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati e del patrimonio investito.
1.7 Pertanto, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell’esecuzione delle operazioni dallo stesso disposte, anche qualora effettuate sulla base dei consigli e delle raccomandazioni fornite dalla Banca.
1.8 Il Servizio di Consulenza è fornito esclusivamente da personale autorizzato dalla Banca, ivi compresi i suoi Consulenti Finanziari, anche iscritti negli Elenchi dei Collaboratori degli Intermediari dell’Unione Europea del RUI con riferimento alla consulenza su Prodotti di Investimento Assicurativi: a tal fine la Banca terrà a disposizione del Cliente una lista degli addetti a tale servizio.
1.9 Il Cliente, al fine di richiedere l’erogazione di raccomandazioni, dovrà rivolgersi, negli orari di apertura, presso la sede della Banca o presso gli uffici dei Consulenti Finanziari previo appuntamento da concordarsi con il Consulente Finanziario oppure contattare quest’ultimo telefonica- mente. Qualora il Servizio di Consulenza sia prestato telefonicamente, la telefonata verrà registrata dalla Banca su apposito nastro magnetico o altro supporto equivalente.
1.10 Il Cliente prende altresì atto che nel caso in cui il Servizio di Consulenza origini da un ordine dal medesimo impartito o, comunque, dalla presta- zione dei servizi previsti alla Parte I, Sezione II del Contratto o dall’attività di distribuzione assicurativa, la Banca presterà Servizio di Consulenza anche senza una richiesta espressa del Cliente.
Art. 2 – Modalità di esecuzione del Servizio
2.1 Il Servizio di Consulenza è fornito dal Consulente Finanziario sulla base:
(i) delle informazioni preliminarmente fornite dal Cliente circa la propria conoscenza ed esperienza in materia di investimenti e di distribuzione assicurativa, la propria situazione finanziaria (ed in particolare se il cliente è in grado di sopportare i rischi connessi all’operazione) e i propri obiettivi di investimento (ivi inclusa la tolleranza al rischio) nel colloquio inter- corso con la Banca e indicate nel questionario di profilatura (di seguito, il “Questionario”); (ii) delle esigenze eventualmente manifestate dal Cliente al momento della Consulenza; e (iii) degli investimenti in Prodotti Finanziari in essere al momento della Consulenza presso la Banca. Con riferimento all’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi la Banca valuterà anche la corrispondenza degli stessi alle richieste ed esigenze assicurative del cliente. In ogni caso ,la Consulenza non potrà essere richiesta dal Cliente né prestata dalla Banca prima che il Contratto sia concluso.
2.2 Qualora le esigenze espresse dal Cliente al Consulente Finanziario non siano in linea e/o comunque coerenti con quanto dichiarato dal medesimo nel Questionario o comunque siano idonee a determinare opzioni di investimento non adeguate, il Consulente Finanziario informerà il Cliente dell’inadeguatezza delle scelte di investimento che possano soddisfare le esigenze in quella sede espresse dal Cliente. Con riferimento all’attività di distribuzione di prodotti di investimento assicurativi il Consulente Finan- ziario informerà il Cliente anche laddove le sue preferenze assicurative non siano coerenti con le esigenze assicurative manifestate dal Cliente stesso nell’apposito questionario. In ogni caso la Banca si astiene dalla distribu- zione di prodotti non coerenti con le esigenze assicurative del Cliente.
2.3 Il Cliente è pienamente responsabile quanto alla completezza, congruità e veridicità delle informazioni di cui al Questionario ed è consapevole che le Raccomandazioni Personalizzate vengono effettuate con un livello di precisione strettamente dipendente dalla completezza ed esattezza delle informazioni dallo stesso in quella sede fornite.
2.4 Il Cliente prende atto che la Banca fa legittimo affidamento sulle informa- zioni fornite dal Cliente e che è onere del Cliente informare la Banca di ogni variazione relativa alle stesse. La Banca provvede a verificare con il Cliente l’attualità delle informazioni rese e può chiedere al Cliente di confermarle o modificarle, aggiornando le informazioni in proprio possesso.
2.5 Il Cliente è informato e ha preso atto che, anche in relazione alla scelta della Banca di procedere alla prestazione del Servizio di Consulenza in abbinamento ai Servizi di Collocamento e di Ricezione e Trasmissione di Ordini ed all’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, qualora abbia ritenuto di non fornire alla Banca le informazioni richieste sulla sua esperienza e sue conoscenze in materia di investimenti in strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi, sulla sua situa- zione finanziaria, sui suoi obiettivi di investimento e propensione al rischio o comunque qualora le stesse informazioni siano incomplete, la Banca
non potrà prestare i Servizi di Investimento o l’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi e, pertanto, si rifiuterà di eseguire di eventuali operazioni di investimento richieste dal Cliente.
2.6 Per ogni raccomandazione, il Consulente Finanziario rilascerà al medesimo la Scheda Consulenza contenente la sintesi della richiesta formulata dal Cliente, le sue esigenze ed eventuali fatti o circostanze rilevanti emersi nell’ambito della Consulenza, nonché le Raccomandazioni Personalizzate proposte all’esito dalla Banca. La Scheda Consulenza conterrà altresì una relazione che comprende il modo in cui la raccomandazione fornita sia idonea per il cliente, inclusa una spiegazione di come risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del Cliente in riferimento alla durata dell’investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del cliente e alla sua propensione al rischio e capacità di sostenere perdite. Copia della Scheda Consulenza, sottoscritta dal Cliente per presa visione e ricevuta, verrà conservata dalla Banca e fornirà piena prova di quanto avvenuto in occasione della Consulenza e delle Raccomandazioni Personalizzate fornite in quella sede. In relazione ai Prodotti di Investimento Assicurativi, la Banca fornirà al Cliente anche l’esito della valutazione di coerenza del prodotto alle esigenze assicurative ed alle richieste del Cliente di cui all’art. 4 del della Sezione III della presente parte del Contratto.
2.7 Nel caso in cui la Consulenza venga prestata a distanza, la Scheda Consu-
xxxxx sarà inviata al Cliente a mezzo PEC, email o telefax. L’avvenuto invio della Scheda Consulenza al Cliente o la messa a disposizione della stessa nell’area dedicata del sito della Banca fornirà piena prova di quanto avvenuto in occasione della Consulenza e delle Raccomandazioni Perso- nalizzate fornite in quella sede.
2.8 Qualora il Servizio di Consulenza sia prestato telefonicamente, il Consu- lente Finanziario indicherà nella Scheda Consulenza il giorno e l’ora della telefonata intercorsa con il Cliente e registrata su nastro magnetico o supporto equivalente. Tale indicazione e i contenuti ivi riportati forniranno piena prova di quanto avvenuto in occasione della Consulenza e delle Raccomandazioni Personalizzate fornite a mezzo telefono. La Banca trasmette copia della scheda consulenza a mezzo fax o e-mail o PEC ai rispettivi numeri e indirizzi comunicati dal Cliente alla Banca.
2.9 In ogni caso è istituito presso la Banca un apposito registro (di seguito, il “Registro Consulenza”), nel quale sono raccolte e conservate le Schede Consulenza di cui ai precedenti punti 2.6, 2.7 e 2.8 il quale costituisce piena prova del Servizio di Consulenza prestato dalla Banca.
Art. 3 – Valutazione di adeguatezza
3.1 La valutazione di adeguatezza svolta dalla Banca viene effettuata a livello del portafoglio complessivo del Cliente, prendendo quindi in considera- zione in materia aggregata tutti i rapporti dallo stesso intrattenuti presso la Banca (per rapporti dallo stesso intrattenuti si intendono esclusivamente quelli aventi la medesime intestazione/cointestazione).
3.2 La Banca, nella valutazione di adeguatezza, adotta un approccio di tipo “multivariato”. In tale ottica, la valutazione scaturisce dal confronto di più variabili afferenti, da un lato, alle caratteristiche del Cliente e, dall’altro, a quelle del Prodotto Finanziario. I diversi aspetti richiesti dalla normativa (“conoscenza ed esperienza”, “situazione finanziaria” e “obiettivi di investi- mento”) vengono affrontati in successione in modo tale che ognuno di essi rappresenti un livello la cui verifica consente il passaggio a quello successivo. Sulla base dei punteggi ottenuti alle sezioni del Questio- nario corrispondenti ai diversi aspetti indagati, al Cliente verrà associato, tramite l’utilizzo di un algoritmo, un profilo di esperienza e conoscenza, un profilo di tolleranza al rischio e un profilo di orizzonte temporale.
3.3 La valutazione di adeguatezza prevista dalla Normativa di Riferimento viene fatta dalla Banca in base alle informazioni fornite dal Cliente circa la sua esperienza e conoscenza in materia di investimenti in strumenti finan- ziari e Prodotti di Investimento Assicurativi, la sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, i suoi obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio.
3.4 Sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente la Banca valuta come adeguata per il Cliente l’operazione che:
I. sia di natura tale per cui il Cliente possieda la necessaria esperienza e le conoscenze per comprendere i rischi inerenti all’operazione;
II. sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all’investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
III. sia coerente con l’orizzonte temporale dichiarato dal Cliente;
IV. sia coerente con il target market effettivo del cliente;
V. nell’eventualità di costi aggiuntivi per il Cliente, comporti dei benefici dimostrabili.
3.5 In considerazione dei rischi e delle implicazioni rappresentate dalla Banca, anche verbalmente, al Cliente, questi ha l’onere di tenere costantemente informata la Banca circa la propria situazione finanziaria, la propria conoscenza esperienza in materia di strumenti finanziari, servizi di investi- mento e Prodotti di Investimento Assicurativi, nonché dei propri obiettivi di investimento.
3.6 In caso di cointestazione, sia in forma congiunta che in forma disgiunta del Contratto, la valutazione di adeguatezza farà riferimento al profilo convenzionale (o “Profilo di Rischio” o “Profilo”) del rapporto e non a quello dei singoli cointestatari. Le Parti concordano che il Profilo Conven- zionale scelto e concordato dagli stessi cointestatari, sarà individuato con i seguenti criteri:
a. per quanto riguarda le informazioni concernenti esperienza e conoscenza in materia di investimenti e di strumenti finanziari la Banca terrà conto delle risposte rese dal cointestatario che dispone l’operazione di investimento;
b. per quanto riguarda la situazione finanziaria e gli obiettivi di investi- mento i cointestatari provvederanno ad indicare il profilo del cointesta- tario che deve essere preso in considerazione dalla Banca ai fini della valutazione di adeguatezza. In mancanza di tale indicazione, il profilo di riferimento utilizzato dalla Banca sarà quello del Primo Intestatario del presente Contratto.
3.7 Nel caso di rapporti intestati a una persona giuridica/ente, la valutazione di adeguatezza è effettuato dalla Banca in considerazione della situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento del Cliente oltre che del profilo di conoscenza ed esperienza del soggetto autorizzato a rappresentare il Cliente.
3.8 Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell’intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da lui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore, amministratore di sostegno). Ai fini della valutazione di adeguatezza sono presi in considerazione la situazione finanziaria, l’orizzonte temporale, gli obiettivi di investimento e la propen- sione al rischio del soggetto rappresentato sulla base delle indicazioni del giudice tutelare ed il profilo di esperienza e conoscenza del rappresen- tante legale.
3.9 In caso di rapporti oggetto di intestazione fiduciaria, la Banca effettua la valutazione di adeguatezza con riferimento al soggetto fiduciante, i cui dati saranno raccolti dalla società fiduciaria tramite il modello di Questio- nario predisposto dalla Banca.
3.10 In caso di operazioni disposte dal delegato ad operare la Banca, ai fini della valutazione dell’adeguatezza, considererà l’esperienza e conoscenza in strumenti finanziari del delegato e gli obiettivi di investimento e la situa- zione finanziaria dell’intestatario del rapporto o del Profilo Convenzionale. La classificazione del cliente quale cliente professionale su richiesta comporta, tuttavia, che la Banca, anche qualora le operazioni vengano disposte da soggetti delegati ad operare, riterrà sussistere, a fronte della natura professionale attribuita al cliente, l’esperienza e la conoscenza necessarie per poter porre in essere ogni operazione di investimento nell’ambito del servizio di investimento per il quale l’intestatario del rapporto è stato classificato come cliente professionale.
Art. 4 – Monitoraggio e documentazione informativa
4.1 La Banca, nell’ambito del Servizio di Consulenza prestato, almeno una volta all’anno effettua una valutazione di adeguatezza del portafoglio del Cliente (da intendersi come l’insieme degli strumenti e prodotti finanziari e dei Prodotti di Investimento Assicurativi, sottoscritti o detenuti dal Cliente presso la Banca nonché il denaro depositato dal Cliente presso la stessa) alle caratteristiche di investitore del medesimo.
4.2 Senza che questo comporti la prestazione di alcuna Raccomandazione Personalizzata e, quindi, del Servizio di Consulenza, il Consulente Finan- ziario potrà altresì discrezionalmente inviare al Cliente, anche a mezzo di posta elettronica o PEC all’indirizzo indicato dal medesimo Cliente in Contratto o successivamente, pubblicazioni, documentazione informativa ed altri documenti scritti nonché supporti informatici contenenti indica- zioni sull’evoluzione dei mercati e sulla natura, le caratteristiche ed i rischi specifici di determinate operazioni di investimento.
Art. 5 – Fonte dei dati
5.1 Tutte le informazioni e i dati relativi agli strumenti finanziari e, più in generale, al mercato, oggetto di raccomandazioni personalizzate sono ottenute da fonti terze e la Banca non risponde in ordine alla loro attendi- bilità, veridicità, accuratezza, tempestività, adeguatezza e completezza.
5.2 Il Cliente è altresì pienamente consapevole che le raccomandazioni personalizzate fornite dal Consulente Finanziario nell’espletamento del Servizio di Consulenza hanno natura di semplici consigli e che l’effettiva esecuzione delle operazioni raccomandate rimane assoluta prerogativa decisionale del Cliente medesimo. Egli, pertanto, dovrà attentamente valutare i dati fornitigli dalla Banca e la convenienza dell’operazione dalla medesima consigliata, rimanendo libero di seguire o meno le indicazioni dalla stessa fornite nonché di scegliere di quale intermediario autorizzato avvalersi per l’esecuzione dell’operazione medesima.
Sezione VI
NORME GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 – Comunicazione delle variazioni alle informazioni fornite al Cliente
1.1 Le variazioni e gli aggiornamenti delle informazioni fornite al Cliente prima della sottoscrizione del presente Contratto saranno validamente comunicate dalla Banca al Cliente a mezzo posta ordinaria, prioritaria o lettera raccomandata o telefax.
1.2 Qualora il Cliente abbia autorizzato la Banca a comunicare le suddette variazioni ed aggiornamenti all’indirizzo e-mail o PEC dallo stesso indicato nel Contratto, o comunque indicato successivamente per iscritto, tale comunicazione potrà essere fornita al Cliente, a discrezione della Banca, anche solo tramite e-mail o PEC.
1.3 La Banca si riserva la facoltà di esporre le suddette variazioni ed aggior- namenti delle Informazioni di cui al presente articolo sul sito internet della Banca e saranno comunque messe a disposizione nei locali aperti al pubblico della medesima Banca.
Art. 2 – Efficacia del Contratto
2.1 In caso di offerta fuori sede, l’efficacia del Contratto di Collocamento e/o le singole operazioni disposte in sua esecuzione è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del Contratto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari; entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca e/o al suo Consulente Finanziario il proprio recesso senza spese né penalità né corrispettivo alcuno.
2.2 In caso di conclusione del presente Contratto a distanza e qualora il Cliente sia un consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l’efficacia del Contratto è sospesa per un periodo di 14 (quattordici) giorni. Entro tale termine, il Cliente può recedere dal Contratto, senza spese e penalità e senza giustificarne il motivo, inviando una comuni- cazione scritta alla Banca mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure mediante telegramma, posta elettronica e fax.
Art. 3 – Durata del Contratto
3.1 Il Contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedervi in qualsiasi momento mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna delle lettera presso i locali della Banca ovvero tramite telefax. Il recesso del Cliente è efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione; il recesso della Banca è efficace decorsi 10 (dieci) giorni dal momento in cui il Cliente ne riceve la relativa comunicazione. Nel caso in cui vi sia un giustificato motivo, ai sensi della normativa vigente, la Banca recede dal Contratto senza preavviso dandone immediata comunicazione al Cliente.
3.2 Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso, compresi quelli ancora in corso di esecuzione. Il recesso non comporta alcuna penalità.
3.3 Nel caso in cui per qualsiasi ragione si sciolga il rapporto contrattuale relativo alla prestazione dei Servizi di Ricezione Trasmissione Ordini e di Collocamento, si scioglieranno contestualmente anche il Servizio di Consulenza e di Custodia e Amministrazione di strumenti finanziari.
Art. 4 – Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche del Contratto
4.1 Con riferimento ai Servizi di Investimento ed all’attività di distribuzione di Prodotti di Investimento Assicurativi, comprensiva della relativa attività di consulenza, la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di proporre unilateralmente e in qualsiasi momento, modifiche e/o integrazioni, anche in senso sfavorevole per il Cliente, alle disposizioni contrattuali e alle condizioni economiche previste nel Contratto, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, mediante comunicazione inviata al Cliente a mezzo lettera raccomandata o posta prioritaria o ordinaria all’ultimo indirizzo indicato per iscritto dal Cliente, o all’indirizzo PEC eventualmente indicato dal Cliente.
4.2 Costituirà prova dell’avvenuta comunicazione al Cliente delle modifiche di cui al precedente comma, la protocollazione della posta in uscita nei registri della Banca, nonché nel caso di raccomandata A.R., l’avviso di ricevimento firmato dal Cliente.
4.3 Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto, ai sensi dell’art. 4.1, le modifiche e/o le integrazioni proposte dalla Banca entrano in vigore mediante il meccanismo del silenzio assenso, ossia per tacita accettazione da parte del Cliente, decorso il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra o il maggior termine in essa stabilito, salvo l’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente che deve essere effettuato, senza spese a carico dello stesso, mediante lettera raccomandata A.R. entro il suddetto termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione o il maggior termine in essa stabilito. In tal caso, sino alla data del recesso sono applicate al Cliente le condizioni del Contratto precedentemente applicate dalla Banca.
4.4 Con riferimento al servizio di Conto Corrente ed ai servizi bancari accessori ai Servizi di Investimento (per esempio, il servizio di custodia e amministrazione titoli) la Banca, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 118 del TUB e successive modifiche e integrazioni, si riserva la facoltà di proporre unilateralmente e in qualunque momento, qualora sussista un giustificato motivo, modifiche e/o integrazioni, anche in senso sfavorevole per il Cliente, alle disposizioni contrattuali e alle condizioni economiche previste in Contratto. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni del Contratto è comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unila- terale del contratto”, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi in forma scritta mediante comunicazione inviata al Cliente a mezzo lettera racco- mandata semplice o altro supporto durevole concordato con il Cliente.
4.5 Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del Contratto, ai sensi del precedente comma, le modifiche e/o le integrazioni proposte dalla Banca entrano in vigore mediante il meccanismo del silenzio assenso, ossia per tacita accettazione da parte del Cliente, decorso il termine di 2 (due) mesi dal ricevimento della comunicazione di cui sopra o il maggior termine in essa stabilito, salvo l’esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente che deve essere effettuato, senza spese a carico dello stesso, mediante lettera raccomandata A.R. entro il suddetto termine di 2 (due) mesi dalla comunicazione o il maggior termine in essa stabilito. In tal caso, sino alla data del recesso sono applicate al Cliente le condizioni del Contratto precedentemente applicate dalla Banca.
4.6 Le modifiche alle informazioni di cui in premessa saranno comunicate al Cliente dalla Banca con le modalità indicate nell’art. 1 della presente Sezione del Contratto rubricato “comunicazione delle variazioni alle infor- mazioni fornite al Cliente”.
4.7 Nel caso particolare in cui una o più disposizioni del Contratto divengano incompatibili con future disposizioni di legge o di regolamento, tali dispo- sizioni sostituiranno quelle in essere tra le parti, senza obbligo per la Banca di comunicare al Cliente la relativa modifica del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui sopra.
Art. 5 – Deposito della firma, poteri di rappresentanza e delega
5.1 Fermo restando quanto previsto in caso di cointestazione del rapporto al successivo articolo 6 della presente Sezione V, il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappre- sentarlo nei rapporti con la Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. Qualora l’atto di nomina non indichi precise limitazioni ai poteri del rappresentante, questi si intenderà validamente munito di tutti i diritti derivanti dalle presenti condizioni del Contratto, anche con autorizzazione ex artt. 1394 e 1395 c.c.
5.2 Il Cliente prende atto che la revoca, la modifica delle facoltà concesse alle persone autorizzate e la rinuncia alle stesse non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax, oppure la stessa sia stata presentata presso la sede della Banca e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
5.3 Inoltre, il Cliente è pienamente consapevole che le altre cause di cessa- zione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.
Art. 6 – Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
6.1 Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari all’indirizzo da questi indicato in Contratto o successivamente comunicato per iscritto, con pieno effetto anche nei confronti degli altri.
6.2 Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari dovranno essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti.
6.3 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile.
6.4 Quando il rapporto è intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolar- mente può impartire gli ordini, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.
6.5 In caso di cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari potranno essere nominate per iscritto unitamente da tutti i cointestatari.
6.6 La Banca, quando da uno dei cointestatari gli sia stata notificata opposi- zione anche solo con lettera raccomandata, non darà corso agli ordini che non le siano impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari. L’oppo- sizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere.
6.7 In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointe- statari, il rapporto continua e ciascuno degli altri conserva, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità disposte dalle normative vigenti in materia, il diritto di disporre separatamente del rapporto stesso. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo congiuntamente ovvero, ove nominato, tramite il rappresen- tante della comunione ereditaria, nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari il diritto di disporre del contestatario divenuto incapace è esercitato tramite il legale rappresentante dello stesso nel rispetto dei limiti e/o delle modalità previste dalla normativa vigente.
6.8 Nei casi di cui al comma precedente, per la sola parte caduta in succes- sione (quota di pertinenza del cointestatario deceduto), la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal rappresentante della comunione ereditaria o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata, ovvero nel caso in cui l’incarico originario prevedesse per i cointestatari la possibilità di operare solo congiuntamente. Resta inteso che per la parte non caduta in succes- sione ai sensi di legge, il cointestatario rimarrà libero di disporne in via esclusiva trattandosi di quota di sua esclusiva pertinenza, potendo altresì richiederne il trasferimento.
Art. 7 – Invio delle comunicazioni
7.1 L’invio di lettere o di estratti conto titoli, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatte al Cliente con pieno effetto all’indirizzo indicato all’atto della sottoscrizione del Contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto.
7.2 Qualora il Cliente abbia autorizzato la Banca ad inviargli le comunicazioni relative al Contratto a mezzo e-mail o PEC, l’invio delle comunicazioni di cui alla disposizione precedente sarà validamente effettuato, a scelta della Banca, anche all’indirizzo di posta elettronica o PEC indicato dal Cliente.
7.3 Qualora il Cliente abbia dichiarato di volersi avvalere del servizio di infor- mativa tramite strumenti informatici di cui all’apposito contratto, l’invio delle comunicazioni di cui alla disposizione precedente sarà validamente effettuato, a scelta della Banca, tramite pubblicazione nella sezione riservata al Cliente del sito internet della Banca.
7.4 Fermo restando quanto specificatamente previsto dal Contratto alla
Parte I, Sezione II, in relazione alle modalità di conferimento degli ordini e alla Parte I, sezione V, in relazione alla prestazione del Servizio di Consu- lenza, il Cliente potrà rivolgersi alla Banca per informazioni, atti dispositivi a valere sui rapporti contrattuali già in essere, apertura di nuovi rapporti, reclami, chiarimenti e ogni tipo di comunicazione presentandosi presso la sede della Banca negli orari di apertura al pubblico, ossia dalle ore
9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 oppure rivolgendosi, anche telefonicamente, al proprio Consulente Finanziario o Private Banker al numero telefonico indicato nell’Informativa Precontrattuale.
Art. 8 – Xxxxx, oneri e incentivi
8.1 Il Cliente è pienamente informato delle commissioni e delle spese applicate ai servizi di investimento ed accessori ed all’attività di inter- mediazione assicurativa oggetto del Contratto, ivi comprese eventuali imposte e tasse che è tenuto a pagare, ed è altresì pienamente consapevole degli incentivi e delle remunerazioni spettanti alla Banca in relazione ai servizi oggetto del presente Contratto, come dettaglia- tamente illustrato nell’Informativa Precontrattuale. Prima di dar corso a ogni singola operazione in Prodotti Finanziari in esecuzione del presente Contratto, la Banca fornirà al Cliente le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei Servizi di Investimento o dell’attività di distribuzione assicurativa e dei Prodotti Finanziari, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché all’effetto dei costi sulla reddi- tività dei Prodotti Finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli.
8.2 A fronte di modifiche normative e regolamentari comportanti l’introdu- zione di nuove imposte o tasse gravanti sul Cliente, queste saranno automaticamente addebitate al Cliente stesso.
8.3 In ogni caso, le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui Prodotti Finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
8.4 La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento di quanto dovuto per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto a mezzo addebito diretto sul Conto Corrente del Cliente, in ogni caso con facoltà di compensazione a favore della Banca. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Banca.
8.5 Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca il corrispettivo della Consu- lenza indipendentemente dal fatto che ponga in essere le Raccomanda- zioni Personalizzate oggetto della Consulenza.
8.6 La Banca invia al Cliente, al termine di ciascun anno solare, le infor- mazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti/prodotti finanziari oggetto delle operazioni eseguite, ivi inclusi eventuali Incentivi percepiti dalla Banca, nonché agli effetti dei costi sulla redditività degli strumenti/prodotti finan- ziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Il Cliente può chiedere maggiori dettagli. Tale rendicontazione periodica è comprensiva anche dei costi e degli oneri relativi ai Prodotti di Investi- mento Assicurativi.
8.7 Con riguardo al servizio di intermediazione di Prodotti di Investimento Assicurativi la Banca invia al Cliente, con cadenza annuale, un rendi- conto dell’attività di distribuzione assicurativa svolta.
Art. 9 – Diritto di compensazione e di garanzia
9.1 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di pertinenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
9.2 In particolare le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso il Cliente.
9.3 Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
9.4 Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 1186 c.c. senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza – o di quelle ad esse convenzionalmente parificate – la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compen- sazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi l’eventuale convenzione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
Art. 10 – Consulenti Finanziari
10.1 In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, il Cliente in esecuzione ai rapporti dedotti nel presente Contratto, si impegna sotto la propria responsabilità a non consegnare ai Consulenti Finan- ziari incaricati dalla Banca denaro contante, Prodotti Finanziari e titoli di credito al portatore o assegni bancari o circolari intestati a soggetti diversi dal Cliente stesso e non riportanti la clausola di non trasferibilità.
10.2 Il Cliente libera e manleva la Banca da ogni responsabilità derivante dalla
condotta del Consulente Finanziario le cui regole principali di comporta- mento sono indicate nell’Informativa Precontrattuale.
Art. 11 – Inadempimento del Cliente
11.1 Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni dedotte in Contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata
A.R. o PEC a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di spedizione della lettera.
11.2 Se il Cliente rimane in mora, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli art. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari depositati. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata A.R. o comunicazione inviata a mezzo PEC del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a dispo- sizione del Cliente.
11.3 Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei Prodotti Finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.
Art. 12 – Nullità parziale
12.1 La nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero Contratto, bensì la sostituzione di tali clausole nulle con norme imperative.
Art. 13 – Risoluzione stragiudiziale delle controversie
13.1 Eventuali reclami avanzati nei confronti della Banca dovranno essere inviati all’indirizzo della stessa indicato in epigrafe.
La Banca tratta il reclamo in modo sollecito e provvede a comunicare l’esito finale dello stesso e le sue determinazioni nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dal ricevimento, se il reclamo concerne servizi e/o attività di investimento o contestazioni relative all’attività di distribu- zione e/o consulenza in relazione a Prodotti di Investimento Assicurativi. Nel caso in cui il Cliente non sia sodisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all’Autorità Giudiziaria, in caso di controversie inerenti a servizi e attività di investi- mento, ed all’attività di distribuzione e consulenza in relazione a Prodotti di Investimento Assicurativi, potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF). L’ACF conosce delle controversie, fra investitori e intermediari, relative alla violazione da parte di quest’ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza, che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo sino a Euro cinquecen- tomila (500.000). Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Le informazioni riguardanti l’Arbitro sono disponibili sul sito xxx.xxx.xxxxxx.xx.
Relativamente al solo servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari i reclami vanno inviati alla Banca (Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) – Succursale Italiana – Funzione Compliance, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx) tramite lettera raccomandata A.R., o tramite e-mail (xxxxxxxxxx@xxxx.xx) che risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arbitrobancariofinan- xxxxxx.xx).
In ogni caso, resta ferma la possibilità per il Cliente di attivare il proce- dimento di mediazione, ricorrendo a uno degli Organismi di mediazione iscritti nell’apposito Registro degli organismi tenuto dal Ministero della Giustizia, che, in caso di controversie aventi ad oggetto contratti bancari, finanziari e assicurativi, costituisce condizione di procedibilità.
Art. 14 – Legge applicabile, giurisdizione italiana e Foro competente
14.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi contro- versia da esso derivante o ad esso connessa è competente la giurisdi- zione italiana.
14.2 Ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del contratto è esclusivamente il Tribunale di Milano.
P A R T E II
NORME RELATIVE AL CONTO CORRENTE BANCARIO E AI SERVIZI DI PAGAMENTO
Sezione I
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE
Art. 1 – Il servizio oggetto del Contratto
1. Con il presente contratto (di seguito, il “Contratto”), la Banca svolge un servizio di cassa per conto del Cliente, custodendone il denaro e mante- nendolo nella disponibilità dello stesso (di seguito, il “Conto Corrente” o il “Conto”).
2. Nei rapporti con la clientela la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell’attività svolta in conformità a quanto previsto dall’art. 1176 c.c.
3. Il Cliente (di seguito, il “Cliente”) può richiedere l’emissione di assegni circolari, ricevere Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPArecla UE e Bonifici extra SEPA estero e giroconti, nonché effettuare versamenti di assegni, prelievo di contanti, Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA UE e Bonifici extra SEPA estero e giroconto. Prelievi e pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente nei limiti del saldo disponibile. Le operazioni di pagamento rientranti nell’ambito della Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (la “Direttiva PSD 2”), così come recepita in Italia dal d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, sono disciplinate dalla Parte II, Sezione II del presente Contratto.
Art. 2 – Deposito della firma e poteri di rappresentanza
1. All’atto della sottoscrizione del Contratto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i dati e i documenti identificativi propri e delle persone eventual- mente autorizzate a rappresentarlo in conformità alla normativa vigente, anche in materia di antiriciclaggio e di antiterrorismo.
2. II Cliente è tenuto a precisare per iscritto i limiti delle facoltà accordate ai soggetti autorizzati a rappresentarlo nei suoi rapporti d’affari con la Banca.
3. Le firme del Cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la Banca sono depositate presso la sede della Banca.
4. Il Cliente e i soggetti eventualmente autorizzati ad operare sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa.
5. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero tramite fax o PEC, e non siano trascorsi 2 (due) giorni lavorativi dalla data di ricevimento; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
6. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia tramite apposita comunicazione scritta, a mezzo raccomandata A.R., dalla parte interessata e/o dai suoi eredi o aventi causa.
7. L’autorizzazione a disporre sul rapporto conferita successivamente non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.
Art. 3 – Modalità di contabilizzazione degli interessi e periodicità della relativa capitalizzazione
1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con la periodicità indicata nel Foglio Informativo, salva diversa pattuizione delle parti, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, le commissioni e le spese e applicando le trattenute fiscali di legge.
2. Gli interessi creditori e debitori verranno invece conteggiati separatamente e rendicontati il 31 dicembre di ogni anno (o alla data di chiusura del rapporto se precedente al 31 dicembre). Gli interessi debitori diventeranno esigibili dal 1° marzo dell’anno successivo a quello di maturazione o alla data di chiusura del rapporto e non produrranno ulteriori interessi salvo quelli di mora, nella misura indicata nel Foglio Informativo.
3. Il Cliente, ai sensi dell’art. 120, comma 2, lett. b), del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito, il “TUB”), può autorizzare la Banca a portare sul Conto Corrente gli interessi diventati esigibili e non saldati. Da quel momento gli interessi debitori divengono a tutti gli effetti capitale e produr- ranno ulteriori interessi secondo le stesse modalità. Il Cliente accetta la predetta modalità di capitalizzazione, consapevole della possibilità di revoca dell’autorizzazione in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.
4. Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, il Cliente autorizza espressamente la Banca a utilizzare i fondi destinati ad affluire sul conto del Cliente sul quale è regolata l’apertura di credito o si è verificato lo sconfina- mento per estinguere il debito da interessi.
5. Gli interessi creditori verranno accreditati in conto il 31 dicembre di ogni anno. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita.
Art. 4 – Disposizioni
1. Salvo quanto previsto dalla Sezione II, Parte II del Contratto, il Cliente può impartire alla Banca, nei limiti delle proprie disponibilità in conto, ordini di pagamento verso l’Italia e verso l’estero.
2. La Banca esegue l’ordine di pagamento conferito dal Cliente in conformità alle istruzioni ricevute dal Cliente. Se un ordine è eseguito conformemente all’identificativo unico del rapporto di destinazione (l’IBAN nel caso di Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA UE e Bonifici extra SEPA estero) indicato dal Cliente, esso si ritiene eseguito correttamente.
3. Tutte le operazioni effettuate sul Conto Corrente sono registrate dalla Banca anche ai fini del periodico invio dell’estratto conto.
4. L’eventuale rifiuto della Banca ad eseguire un ordine di pagamento impartito sarà comunicato dalla stessa, con indicazione delle motivazioni di tale rifiuto, al Cliente anche telefonicamente al numero indicato al momento dell’accensione del rapporto o reso noto per iscritto successivamente entro il termine per eseguire l’operazione di pagamento. Nel caso in cui non sia disponibile un numero telefonico o il Cliente non sia reperibile, la Banca comunicherà il rifiuto con le modalità contrattualmente previste per le altre comunicazioni.
5. Nessuna comunicazione del rifiuto dovrà essere data dalla Banca al Cliente nel caso in cui la disposizione di pagamento sia contraria a norme di legge. In ogni caso in cui il rifiuto sia obiettivamente giustificato (a mero titolo esemplificativo a causa della mancanza nell’ordine di pagamento degli elementi richiesti per la sua esecuzione) la Banca potrà addebitare al Cliente le spese della comunicazione del rifiuto.
Art. 5 – Conto non movimentato e Conto dormiente
1. Anche nel caso in cui il Conto Corrente non abbia avuto movimenti da oltre un anno, a prescindere dall’importo del saldo creditore, la Banca continua a corrispondere gli interessi, se contrattualmente previsti, addebitare le spese di gestione del Conto Corrente e ogni onere dovuto per legge e inviare l’estratto conto.
In caso di “Conto dormiente”, intendendosi per tale un Conto Corrente in relazione al quale non sia stata effettuata alcuna operazione o movimenta- zione, ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per il periodo di 10 (dieci) anni dalla data di libera disponibilità delle somme, la Banca invierà al Cliente titolare del conto, mediante lettera raccomandata A.R., (indirizzata all’ultimo indirizzo comunicato dal Cliente o comunque conosciuto) o a terzi da lui eventualmente delegati, l’invito a impartire dispo- sizioni entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data della ricezione. Decorso tale termine, in mancanza di disposizioni, il rapporto verrà estinto e le somme relative al rapporto saranno devolute al fondo pubblico di cui al
D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.
Art. 6 – Versamento in conto di assegni sull’estero e Bonifici estero
In relazione al fatto che le Banche degli Stati Uniti d’America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso, qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la completezza di una qualunque girata apposte sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della Banca nel caso in cui alla Banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispon- dente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi dei titoli di credito.
Per i Bonifici estero da eseguire negli Stati Uniti d’America, o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall’eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice di conto da parte del Cliente resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto codice di conto.
La Banca non risponde e, in ogni caso, non è responsabile delle conseguenze derivanti dall’impossibilità di dare esecuzione all’incasso di assegni tratti su banche estere nonché di assegni in divisa estera tratti su banche italiane, in caso di eventuale sospensione e/o interruzione del servizio di cash letter da parte del soggetto all’uopo incaricato dalla Banca.
Art. 7 – Utilizzo in divisa del Conto Corrente
1. All’apertura del Conto Corrente vengono contestualmente aperti dei conti correnti accessori nelle valute indicate nel presente contratto che, tuttavia, per essere utilizzati necessitano di una preventiva attivazione (in seguito i “Conti Valutari”). Al momento della sottoscrizione del Contratto il Cliente può indicare quali Conti Xxxxxxxx attivare unitamente al Conto Corrente principale denominato in Euro. L’attivazione dei singoli conti valutari potrà altresì avvenire in corso di Contratto alternativamente: i) mediante semplice richiesta del Cliente, effettuata in forma scritta o a mezzo telefax, PEC o telefonata registrata; ii) automaticamente, nell’ipotesi in cui le operazioni, sia bancarie che di investimento, debbano essere regolate in una valuta diversa dall’Euro (ovvero, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di richiesta del Cliente di acquisto o vendita di titoli denominati in una delle sopra indicate valute; in caso di accredito di cedole o dividendi in una delle divise sopra indicate derivanti dagli strumenti e prodotti finanziari del Cliente; nel caso in cui il Cliente sia il Pagatore o il Beneficiario di operazioni di pagamento in valuta diversa dall’Euro; in caso di richiesta da parte del Cliente di effettuare operazioni di conversione valutaria).
2. L’obbligo della Banca di invio degli estratti conto in relazione ai Conti Xxxxxxxx insorgerà esclusivamente a seguito dell’attivazione di ogni singolo Conto Valutario. L’attivazione dei Conti Xxxxxxxx non determinerà l’applicazione di ulteriori commissioni al Cliente. Il Conto Xxxxxxxxx non oggetto di attivazione da parte del Cliente non è soggetto alla disciplina sui conti dormienti.
3. I Conti Xxxxxxxx sono regolati dalle medesime condizioni contrattuali previste dal Contratto per il Conto Corrente in Euro, salvo ove siano espressamente previste condizioni specifiche per i Conti Xxxxxxxx.
4. Il Cliente può eseguire i versamenti e i pagamenti in una divisa diversa dall’Euro. In tal caso il relativo controvalore viene accreditato o, in caso di pagamenti, addebitato nel corrispondente Conto Valutario di pertinenza alla data di esecuzione dell’operazione. Con analoghe modalità sono accre- ditati in Conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in divisa estera impartite dal Cliente con qualsiasi mezzo.
5. Salvo quanto previsto dalla Sezione II, Parte II, del Contratto, per i Bonifici estero le eventuali commissioni o imposizioni fiscali applicate dalla Banca destinataria del bonifico non possono essere in alcun modo quantificate preventivamente in quanto rientranti nell’esclusiva discrezionalità della Banca destinataria stessa e del relativo Paese; analogamente non è possibile individuare i tempi di esecuzione dei bonifici da effettuarsi all’e- stero né i tempi di disponibilità delle somme per il beneficiario.
Art. 8 – Divieto di apposizione della clausola effettivo
1. Il Cliente si obbliga a non apporre la clausola effettivo di cui all’art. 1279
c.c. (Clausola di pagamento effettivo in monete non aventi corso legale) sulle disposizioni con qualsiasi mezzo impartite a valere sul Conto ed espresse in una delle valute di conto valutario.
2. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la Banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso.
3. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la Banca rifiuterà l’esecuzione della predetta dispo- sizione, restando a carico del Cliente ogni connessa conseguenza.
Art. 9 – Indicazione delle valute e commissioni
1. Nel caso di utilizzo in divisa del Conto Corrente aperto in Euro, il Cliente si impegna a indicare la valuta nella quale effettua il pagamento. Per ogni conversione, vengono addebitate al Cliente le commissioni indicate nel Foglio Informativo.
Art. 10 – Invio delle comunicazioni periodiche
1. La Banca invia gli estratti conto con periodicità trimestrale. Le Parti possono convenire una diversa periodicità per l’invio o la consegna dell’estratto conto.
2. Fatto salvo quanto previsto nel successivo comma, se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati, con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le risultanze del Conto, dopo 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Nel caso in cui il Cliente abbia scelto di ricevere gli estratti conto esclusiva- mente tramite pagina dedicata del sito internet della Banca, per ricevimento si intende il momento in cui il Cliente è messo dalla Banca nella possibilità di accedere a tale comunicazione.
3. Nel caso di errori di scritturazione e/o registrazione, di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il Cliente può proporre impugnazione, sotto pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data di ricevimento dell’e- stratto conto; entro il medesimo termine e a decorrere dalla data di invio dell’estratto conto, la Banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
4. Con periodicità annuale, la Banca invia al Cliente il documento di sintesi che riporta le condizioni economiche in vigore.
5. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, la Banca fornisce altresì al Cliente, gratuitamente e con periodicità almeno annuale, il Riepilogo delle Spese, che riporta un riepilogo di tutte le spese sostenute dal Cliente nel periodo di riferimento nonché: (i) in caso di sconfinamenti in assenza di affidamento, il tasso di interesse debitore applicato allo sconfinamento e l’importo totale degli interessi addebitati nel periodo di riferimento; (ii) il tasso di interesse creditore applicato al conto di pagamento e l’importo totale degli interessi maturati nel periodo di riferimento.
6. Se il Cliente riveste la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. n. 206 del 2005, l’estratto conto relativo al periodo che si conclude il 31 dicembre non riporta le spese complessivamente sostenute dal medesimo Cliente nell’anno solare di riferimento, per il quale l’estratto conto fa rinvio al predetto Riepilogo delle spese.
Art. 11 – Cointestazione del rapporto
1. Quando il rapporto di Xxxxx Xxxxxxxx è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, sono fatte dalla Banca al primo dei cointestatari ovvero all’indirizzo di domiciliazione da questo indicato nel Contratto o successivamente comunicato per iscritto alla Banca, con pieno effetto anche nei confronti degli altri intestatari.
2. Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale e indivisibile: pertanto, in ogni caso, tutti i cointestatari in solido tra loro risponderanno nei confronti della Banca delle eventuali esposizioni che venissero a crearsi, per qualsiasi ragione, sul rapporto cointestato, anche se dipendenti da uno solo dei cointestatari.
3. Fuori dall’ipotesi di cui al successivo art. 12, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari nei confronti della Banca dovranno essere nominate per iscritto da tutti gli intestatari del Conto: la revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointe- statari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti i cointestatari. Analogamente, fuori dall’ipotesi di cui al successivo art. 12, per dar corso a qualsiasi disposizione relativa al rapporto sarà necessaria la firma di tutti i cointestatari.
Art. 12 – Cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta
1. Quando il rapporto di Xxxxx Corrente è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, ciascuna di esse singolarmente può impartire gli ordini, compresi quelli relativi all’e- stinzione del conto, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata sul Conto potrà essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari.
2. In caso di cointestazione del rapporto con facoltà disgiunta, le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari potranno essere nominate per iscritto solo con firma congiunta di tutti i cointestatari. La revoca dei poteri del rappresentante potrà essere effettuata anche da uno solo dei cointe- statari, mentre la modifica delle facoltà dovrà essere effettuata da tutti i cointestatari.
3. La Banca, quando da uno dei cointestatari gli sia stata notificata opposi- zione per iscritto, non darà corso agli ordini che non le siano impartiti congiuntamente da tutti i cointestatari.
4. L’opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata
A.R. e avrà efficacia sulle istruzioni pervenute successivamente al ricevi- mento dell’opposizione da parte della Banca.
5. In caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire anche solo di uno dei cointestatari, ciascuno degli altri cointestatari assume l’obbligo di comunicare alla Banca il verificarsi dell’evento suddetto. La morte o la sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari non saranno opponibili alla Banca finché a questa non giunga comunicazione scritta.
6. Nei casi di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointe- statari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’incapace.
7. Nei casi di cui sopra, per la sola parte caduta in successione (quota di perti- nenza del cointestatario deceduto), la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell’incapace le sia stata notificata opposizione per iscritto.
Art. 13 – Esecuzione della disposizione impartita dal Cliente
1. L’esecuzione degli ordini di cui al presente Xxxxxxxxx viene effettuata dalla Banca entro i limiti di capienza del Conto Corrente.
2. La Banca è tenuta ad eseguire le disposizioni conferite dal Cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nel presente Contratto e secondo le dispo- sizioni di legge applicabili.
Art. 14 – Comunicazione delle variazioni alle informazioni fornite al Cliente
1. Le variazioni e gli aggiornamenti delle informazioni fornite al Cliente prima della sottoscrizione del Contratto di Conto Corrente saranno validamente comunicate dalla Banca al Cliente a mezzo posta prioritaria o lettera racco- mandata o fax.
2. Qualora il Cliente abbia autorizzato la Banca a comunicare con pieno effetto le suddette variazioni ed aggiornamenti all’indirizzo di posta elettronica o all’indirizzo PEC dallo stesso indicato, tale comunicazione verrà validamente fornita al Cliente, a scelta della Banca, anche tramite e-mail o tramite PEC.
3. La Banca si riserva la facoltà di esporre le suddette variazioni ed aggior- namenti delle informazioni di cui in premessa sul sito internet della Banca stessa e liberamente accessibile dal Cliente nel rispetto della normativa vigente e saranno comunque messe a disposizione del Cliente nei locali aperti al pubblico della stessa Banca.
Art. 15 – Durata del Contratto di Conto Corrente
1. Il Contratto di Conto Corrente è a tempo indeterminato.
2. Il Cliente e la Banca hanno diritto di recedere dal Contratto di Conto Corrente in qualsiasi momento dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 10 (dieci) giorni liberi, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Resta inteso che in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, ciascuna delle parti ha, comunque, facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, per il pagamento di quanto da lui dovuto, sarà concesso un termine di 7 (sette) giorni. Il recesso dal Contratto provoca la chiusura del conto.
3. Qualora il Cliente receda dal Contratto di Conto Corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti e non ancora eseguiti.
4. In deroga a quanto previsto nel presente articolo, il Cliente, nell’esercitare il diritto di recedere dal Contratto, può per iscritto - al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti - comunicare alla Banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.
5. Resta inteso che il recesso del Cliente dal Contratto Quadro PSD, di cui alla successiva Sezione II, Parte II, del Contratto, comporta automaticamente il recesso anche dal Contratto di Conto Corrente ad esso collegato.
Art. 16 – Modifiche al Contratto
1. Fermo quanto previsto dall’art. 19 della Sezione II, Sottosezione I, del presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 118 del TUB, la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, in qualunque momento e qualora sussista un giustificato motivo, i tassi di interesse e ogni altra condizione economica o normativa del Contratto. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca al Cliente mediante lettera semplice ed entre- ranno in vigore con la decorrenza ivi indicata, ma comunque non prima di 2 (due) mesi successivi alla ricezione della comunicazione della modifica unilaterale. Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni del contratto, il Cliente ha diritto di recedere dallo stesso entro la data prevista per la sua attuazione senza spese e con l’applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora il Cliente non
abbia comunicato alla Banca il proprio recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate dallo stesso, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione.
Art. 17. Sconfinamento
1. La Banca può concedere al Cliente la possibilità di operare oltre il saldo creditore, alle condizioni stabilite nel Foglio Informativo o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori, se tale documento è stato consegnato al Cliente.
Sezione II
NORME CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO
Sottosezione I – Contratto Quadro PSD
Art. 1. Ambito di applicazione – Criteri di prevalenza - Attivazione dei Servizi di pagamento PSD
1. Le Norme che regolano il Contratto Quadro PSD contenute nella presente Sottosezione I si applicano alle operazioni di pagamento rientranti nell’ambito applicativo del x.x.xx. 27 gennaio 2010, n. 11, recante disposi- zioni di attuazione della Direttiva PSD 2.
2. In particolare, tali norme si applicano:
(a) ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento nella valuta di uno Stato Membro prestate nell’Unione Europea, qualora anche il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte sia insediato nell’Unione Europea;
(b) ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento in una valuta diversa da quella di uno Stato Membro dell’Unione Europea, a condizione che il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte sia insediato nell’Unione Europea, per quanto riguarda le parti dell’operazione di Pagamento ivi effettuate (a tali operazioni tuttavia non si applicano le previsioni relative ai tempi di esecuzione di cui all’art. 16, né quelle relative all’obbligo per la Banca di trasferire l’intero importo al beneficiario di cui all’art. 12);
(c) ai Servizi e alle Operazioni di Pagamento in qualsiasi valuta, qualora il Prestatore di Servizi di Pagamento della controparte non sia insediato nell’Unione Europea, per quanto riguarda le parti dell’operazione di Pagamento effettuate nell’Unione Europea (a tali operazioni tuttavia non si applicano le previsioni relative ai tempi di esecuzione di cui all’art. 16, quelle relative all’obbligo per la Banca di trasferire l’intero importo al beneficiario di cui all’art. 12, né quelle relative alla responsabilità di cui all’art. 15).
3. Le Parti convengono che in relazione ai Servizi di pagamento PSD, per quanto non diversamente previsto dal Contratto Quadro PSD e dalle norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD, si applicano le previsioni contenute nelle Sezioni I e III, laddove compatibili.
4. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD.
5. In caso di contrasto tra le norme del Contratto Quadro PSD e le norme di cui alle Sezioni I e III, prevarranno le norme del Contratto Quadro PSD, se riferite ai Servizi di pagamento PSD. Parimenti, in caso di contrasto tra norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD e le norme di cui alle Sezioni I e III, prevarranno le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD.
6. A far tempo dalla data di efficacia del presente Contratto, le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano a tutti i Servizi di pagamento PSD che il Cliente intrattiene con la Banca, anche se accesi in data anteriore alla data di efficacia del presente Contratto, intendendosi a tal fine integralmente abrogate e sostituite le condizioni contrattuali convenute mediante moduli al tempo utilizzati, con esclusione di ogni effetto novativo e retroattivo e senza soluzione di continuità del rapporto Banca - Cliente.
7. Le norme del Contratto Quadro PSD e le norme speciali riferite ai singoli Servizi di pagamento PSD si applicano anche ad ogni ulteriore Servizio di pagamento PSD acceso dal Cliente successivamente alla data di efficacia del presente Contratto Quadro PSD che faccia ad esso riferimento o rinvio, in tutto o in parte.
8. Sono fatte salve diverse condizioni contrattuali eventualmente pattuite per singoli specifici rapporti, le quali peraltro non si intenderanno estese ad altri rapporti dello stesso tipo né anteriori o successivi, salvo diverso espresso patto contrario.
9. Qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Micro-impresa, le disposizioni di cui agli articoli 8, 11, 15, 21, 22, e 25 del Contratto Quadro PSD (Sottosezione I) non troveranno applicazione fra le Parti. Le Parti concordano altresì che, qualora il Cliente non rivesta la qualifica di Consumatore o di Microimpresa, l’intero capo II bis del Titolo VI del TUB e gli artt. 3, 4, 5 e 6 del presente Contratto Quadro PSD non troveranno applicazione.
00.Xx conclusione del Contratto Quadro PSD comporta l’attivazione dei Servizi di pagamento PSD richiesti dal Cliente. In qualsiasi momento, anche successivamente alla conclusione del Contratto Quadro PSD, il Cliente può richiedere l’attivazione di uno o più Servizi di pagamento PSD ulteriori che saranno disciplinati dal presente Contratto Quadro PSD.
Art. 2. Definizioni
1. Le Parti concordano di attribuire alle seguenti definizioni il significato corri- spondente:
- “Bonifico extra SEPA Estero” si intende un bonifico in qualsiasi divisa diretto o proveniente da Stati al di fuori dell’Unione Europea.
I Bonifici Estero sono disposti con opzione per le spese:
• OUR: opzione di disposizione di bonifico con la quale il Cliente si accolla le spese che la Banca del beneficiario applica al ricevente del bonifico;
• BEN: i fondi saranno accreditati al beneficiario al netto delle commis- sioni di pertinenza anche dalla Banca dell’ordinante e (eventualmente), intermediaria;
• SHA: le commissioni della banca dell’ordinante sono a carico di quest’ultimo, mentre sono a carico del beneficiario le commissioni della sua banca e dell’eventuale banca intermediaria;
- “Bonifico SEPA (o SEPA Credit Transfer “SCT”)” si intende un bonifico effettuato da una banca (o ente) insediata in uno Stato Membro dell’UE, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Svizzera, San Marino, Principato di Monaco o nelle Dipendenze della Corona Britannica per incarico di un ordinante, al fine di mettere a disposizione una somma di denaro in Euro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediata in uno dei medesimi paesi; l’ordinante ed il beneficiario di un’operazione di bonifico SEPA possono coincidere;
- “Bonifico extra SEPA UE” si intende un bonifico effettuato in valuta diversa dall’Euro effettuato da una banca (o ente) insediata in uno stato membro dell’Unione Europea per incarico di un ordinante al fine di mettere a disposizione una somma di denaro a favore di un beneficiario presso una banca (o ente) insediato in uno dei medesimi paesi. Si differenziano dai Bonifici SEPA in quanto non espressi in Euro e disposti tramite circuiti di pagamento diversi da quelli previsti per l’area SEPA;
- “Direttiva PSD 2” si intende la Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (Payment Services Directive 2);
- “Decreto di recepimento” o “Decreto” si intende il d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
- “Contratto Quadro PSD” o “Contratto di prestazione di servizi di pagamento” si intendono le norme contenute nella presente Sotto- sezione I applicabili a tutti i Servizi di pagamento PSD disciplinati nella successiva Sottosezione II;
- “Servizi di pagamento PSD” si intendono i Servizi di pagamento disci- plinati nella Sottosezione II se rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva PSD 2 e del Decreto di Recepimento;
- “Parti” si intendono il Cliente e la Banca congiuntamente;
- “Operazione di pagamento” si intende l’attività, posta in essere dal Pagatore o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare Fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Pagatore e Beneficiario;
- “Ordine di pagamento” si intende qualsiasi istruzione data da un Pagatore o da un Beneficiario alla Banca con la quale viene chiesta l’ese- cuzione di un’Operazione di pagamento;
- “Sistema di pagamento” o “Sistema di scambio, di compensazione e di regolamento” si intende un sistema di trasferimento di Fondi con meccanismi di funzionamento formali e standardizzati e regole comuni per il trattamento, la compensazione e/o il regolamento di Operazioni di pagamento;
- “Pagatore” si intende il titolare di un Conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un Ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un Conto di pagamento, il soggetto che impartisce un Ordine di pagamento;
- “Beneficiario” si intende il destinatario dei Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento;
- “Giornata operativa” si intende il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolti nell’esecuzione di un’Operazione di pagamento sono operativi, in base a quanto necessario per l’esecuzione dell’Operazione di pagamento stessa;
- “Conto di pagamento” si intende un conto intrattenuto presso un Prestatore di servizi di pagamento da uno o più Utilizzatori di servizi di pagamento per l’esecuzione di Operazioni di pagamento. In relazione ai rapporti tra la Banca ed il Cliente, il Conto Corrente rappresenta il Conto di pagamento sui cui saranno regolate le Operazioni di pagamento riferite al Cliente;
- “Consumatore” si intende la persona fisica di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito, il “Codice del Consumo”);
- “Micro-impresa” si intende l’impresa che, al momento della conclusione del Contratto Quadro PSD, è un’impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con Decreto del Ministro dell’E- conomia e delle Finanze attuativo delle misure adottate dalla Commis- sione Europea a sensi dell’art. 84, let. b), Direttiva 2007/64/CE;
- “Prestatore di servizi di pagamento” si intende la Banca e/o uno dei seguenti organismi: istituti di moneta elettronica (IMEL) e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di pagamento, banche, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le Banche Centrali Nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- “Utilizzatore di servizi di pagamento” o “Utilizzatore” si intende il Cliente e/o il soggetto che utilizza un Servizio di pagamento in veste di Pagatore, di Beneficiario o di entrambi;
- “Fondi” si intendono banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica così come definita dall’art. 1, comma 2, lett. h ter, del TUB;
- “Data Valuta” si intende la data di riferimento usata da un Prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi applicati ai Fondi addebitati o accreditati su un Conto di pagamento;
- “Identificativo unico” si intende la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Prestatore di servizi di pagamento indica all’Utilizzatore di servizi di pagamento e che l’Utilizzatore di servizi di pagamento deve fornire al proprio Prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro Utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo Conto di pagamento per l’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Ove non vi sia un Conto di pagamento, l’Identificativo unico identifica solo l’Utiliz- zatore del servizio di pagamento;
- “SEPA” si intende la Single Euro Payments Area (Area Unica dei Pagamenti in Euro), cioè l’area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in Euro, sia all’interno dei confini nazionali che fra i Paesi che ne fanno parte, secondo condizioni di base, diritti ed obblighi uniformi, indipendentemente dalla loro ubicazione all’interno della SEPA;
- “Supporto durevole” si intende qualsiasi strumento che permetta all’Uti- lizzatore di servizi di pagamento di memorizzare informazioni a lui perso- nalmente dirette in modo che possano essere utilizzate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate.
Art. 3. Informazioni e condizioni
1. Il Cliente dichiara e riconosce che, prima della conclusione del Contratto Quadro PSD, è stato a lui consegnato dalla Banca il Foglio Informativo sul Conto Corrente ed il relativo Foglio Informativo sui Servizi di pagamento (di seguito, congiuntamente, anche i “Fogli Informativi”), quali previsti dalla Normativa di Riferimento e che costituiscono parte integrante del medesimo Contratto Quadro PSD, nonché il Documento Informativo sulle Spese.
2. Le condizioni economiche applicate che il Cliente dichiara di conoscere e accettare sono riportate nei Fogli Informativi e nel Documento Informativo sulle Spese di cui al precedente comma del presente articolo.
3. Il Cliente prende atto che in qualsiasi momento del rapporto può ottenere dalla Banca copia del presente contratto e/o dei Fogli Informativi aggiornati con le proprie condizioni economiche in vigore.
Art. 4. Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una singola Operazione di Pagamento
1. La Banca, su richiesta del Cliente Pagatore, prima dell’esecuzione di una singola Operazione di pagamento, fornisce, in aggiunta alle informazioni previste dal precedente art. 3 del presente Contratto Quadro PSD, infor- mazioni chiare e dettagliate su: (i) le indicazioni che il Cliente deve fornire affinché l’Ordine di Pagamento sia disposto e eseguito correttamente
(ii) i tempi massimi di esecuzione dell’Operazione e (iii) le spese che il Cliente Pagatore deve corrispondere fornendo, in caso di pluralità di voci di costo, evidenza separata delle singole voci. Inoltre, in caso di Opera- zione di Pagamento in valuta diversa da quella in cui è denominato il Conto Corrente, la Banca indica al Cliente il tasso di cambio che sarà applicato all’Operazione.
2. Le suddette informazioni vengono fornite dalla Banca nelle modalità previste per i Singoli Servizi di pagamento PSD.
Art. 5. Informazioni per il Cliente Pagatore
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Pagatore, la Banca fornisce allo stesso le seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente Pagatore di individuare l’Opera- zione di pagamento, e, se del caso, le informazioni relative al Beneficiario;
- l’importo dell’Operazione di Pagamento nella valuta in cui è avvenuto l’addebito sul Conto di pagamento o in quella utilizzata per l’Ordine di pagamento;
- l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento eseguita e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o gli interessi, qualora previsti, che il Cliente Pagatore deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’Operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di pagamento dopo la conver- sione valutaria;
- la Data Valuta dell’addebito o la Data di ricezione dell’Ordine di pagamento.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna, per ogni singola Operazione di pagamento, di una ricevuta, ovvero, periodicamente, o almeno una volta al mese, su supporto cartaceo o su altro Supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente per ogni singolo Servizio disci- plinato dal presente Contratto Quadro PSD.
3. Qualora il Cliente Pagatore richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corri- spondere le relative spese indicate nei Fogli Informativi.
Art. 6. Informazioni per il Cliente Beneficiario
1. Per ogni Operazione di pagamento eseguita per il Cliente Beneficiario, la Banca fornisce al medesimo le seguenti informazioni:
- un riferimento che consenta al Cliente Beneficiario di individuare l’Opera- zione di pagamento, e, ove opportuno, le informazioni relative al Pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’Operazione di pagamento;
- l’importo dell’Operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul Conto di pagamento del Cliente Beneficiario;
- l’importo di tutte le spese relative all’Operazione di pagamento e, in caso di pluralità di voci di costo, la chiara distinzione delle singole voci o l’importo degli interessi che il Cliente Beneficiario deve corrispondere;
- se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’Operazione di pagamento dalla Banca e l’importo dell’Operazione di pagamento prima della conver- sione valutaria;
- la Data Valuta dell’accredito.
2. Tali informazioni vengono fornite mediante la consegna per ogni singola Operazione di pagamento di una ricevuta, ovvero, periodicamente, od almeno una volta al mese, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole convenuto tra la Banca ed il Cliente per ogni singolo Servizio disci- plinato dal presente Contratto Quadro PSD.
3. Qualora il Cliente Beneficiario richieda alla Banca informazioni ulteriori o più frequenti, ovvero la trasmissione di informazioni con strumenti diversi rispetto a quanto concordato con la Banca, il Cliente sarà tenuto a corri- spondere le relative spese indicate nei Fogli Informativi.
Art. 7. Autorizzazione
1. L’autorizzazione all’Operazione di pagamento o a una serie di Operazioni di pagamento è prestata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste in relazione a ogni singolo Servizio di pagamento disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.
2. Qualora il Cliente non fornisca l’autorizzazione nelle forme pattuite e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD, la Banca considera l’operazione come non autorizzata.
3. L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Opera- zione di pagamento. Solo qualora concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
Art. 8. Revoca del consenso
1. Il Cliente può revocare l’autorizzazione all’esecuzione di un’Operazione di pagamento in qualsiasi momento, purché prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dal successivo art. 11 del presente Contratto Quadro PSD.
2. La revoca dell’autorizzazione all’Operazione di pagamento è presentata dal Cliente nelle forme e secondo le procedure previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD.
3. In caso di revoca dell’autorizzazione relativa a una serie di Operazioni di pagamento, la revoca produce effetti unicamente per le Operazioni di pagamento non ancora eseguite. Le Operazioni di Pagamento eseguite dopo la revoca dell’autorizzazione precedentemente prestata per eseguire una Serie di Operazioni di Pagamento si considerano non autorizzate.
Art. 9. Ordine di pagamento e relativo rifiuto
1. Nei tempi di esecuzione previsti dal successivo art. 16, la Banca esegue l’Ordine di pagamento autorizzato ovvero comunica al Cliente il rifiuto all’e- secuzione tramite comunicazione telefonica o per posta elettronica, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
2. Quando le condizioni di cui alla presente Sezione sono soddisfatte, la Banca non può rifiutare di eseguire l’Ordine di pagamento autorizzato, salvo che ciò risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
3. In caso di rifiuto, la Banca comunica al Cliente la motivazione del rifiuto, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili all’Utilizzatore di servizi di pagamento che abbiano causato il rifiuto, salvo che la disposizione sia contraria a disposizioni comunitarie o nazionali. La Banca, in caso di rifiuto obiettivamente giustificato, addebita al Cliente le spese inerenti alla suddetta comunicazione quali indicate nei Fogli Infor- mativi. Le modalità di comunicazione di rifiuto sono specificate nelle norme relative ai singoli Servizi di pagamento PSD.
4. Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricevuto.
Art. 10. Determinazione del momento di ricevimento dell’Ordine di pagamento
1. Il Cliente trasmette alla Banca un Ordine di Pagamento con le modalità indicate in relazione a ciascun Servizio di Pagamento.
2. Il momento della ricezione di un Ordine di pagamento è quello in cui l’Ordine è entrato nella disponibilità della Banca.
3. Gli Ordini di pagamento ricevuti dalla Banca oltre i limiti di tempo (cut-off) stabiliti per i singoli Servizi di pagamento si considerano ricevuti la Giornata operativa successiva.
4. Se il momento della ricezione non ricorre in una Giornata operativa per il Prestatore di servizi di pagamento di cui si avvale il Pagatore, l’Ordine di pagamento è considerato ricevuto la Giornata operativa successiva.
5. Ove concordato tra le parti, l’esecuzione di un singolo Ordine di pagamento può essere avviata in un giorno determinato ovvero alla fine di un deter- minato periodo ovvero il giorno in cui il Pagatore ha messo i Fondi a dispo- sizione del Prestatore di servizi di pagamento. In tal caso il momento della ricezione dell’Ordine di pagamento coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata operativa, l’ordine si intende ricevuto la Giornata operativa successiva.
Art. 11. Irrevocabilità degli Ordini di pagamento
1. Salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo, una volta ricevuto dalla Banca, l’Ordine di pagamento non può essere revocato dall’Utilizzatore.
2. Nel caso in cui il Cliente e la Banca abbiano pattuito che l’esecuzione dell’Ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il Cliente ha messo i fondi a dispo-
sizione della Banca, il Cliente può revocare l’Ordine di pagamento entro la fine della Giornata operativa precedente il giorno concordato per l’esecu- zione dell’Ordine.
3. Decorsi i termini di cui ai commi che precedono, l’Ordine di pagamento può essere revocato solo con il mutuo consenso del Cliente e della Banca.
4. In caso di revoca concordata, la Banca addebita al Cliente le spese indicate nei Fogli Informativi.
5. Resta fermo che la revoca dell’Ordine di pagamento ha effetto soltanto nel rapporto tra il Prestatore di servizi di pagamento e l’Utilizzatore, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.
6. L’irrevocabilità di un Ordine di pagamento non pregiudica il rimborso a favore del Cliente Pagatore dell’importo dell’Operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra lo stesso e il Beneficiario.
7. In ogni caso, la revoca di un Ordine di pagamento ha effetto solo nel rapporto tra la Banca e il Cliente, senza pregiudicare il carattere definitivo delle Operazioni di pagamento nei Sistemi di pagamento.
Art.12. - Criteri di ripartizione e di addebito delle spese
1. Se un’Operazione di Pagamento non comporta conversioni valutarie da parte del Prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore (tanto nel caso in cui il Cliente sia Pagatore, quanto nel caso in cui sia Beneficiario), al Cliente non potranno essere applicate spese diverse da quelle applicate dalla Banca.
2. La Banca può addebitare al Cliente le spese – negli importi indicati nel Foglio Informativo – sostenute per: (i) il giustificato rifiuto di eseguire un ordine di pagamento; (ii) la revoca di un ordine di pagamento su accordo delle parti, una volta decorsi i termini di revocabilità; (iii) il recupero dei fondi trasferiti in base ad un Identificativo Unico inesatto.
3. Il Cliente ha diritto a conoscere in anticipo tutte le spese dovute in relazione a un determinato Servizio di Pagamento e alle Operazioni di Pagamento ad esso connesse, incluse le spese di eventuali intermediari e, se del caso, la relativa documentazione analitica.
4. La Banca deve trasferire l’intero importo dell’operazione, senza trattenere spese sull’importo trasferito.
5. In deroga a quanto previsto dal paragrafo precedente e conformemente a quanto previsto nel Foglio informativo, la Banca e il Cliente Beneficiario concordano che la prima trattenga le spese sull’importo trasferito prima di accreditarlo al Cliente. Nelle informazioni rese al Cliente la totalità dell’im- porto trasferito e le spese sono indicate separatamente.
Art. 13. Comunicazione di Operazioni di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto - Obblighi e responsabilità a carico del Cliente
1. Il Cliente, venuto a conoscenza di un’Operazione di pagamento non autorizzata o eseguita in modo inesatto, ivi compresi i casi di cui al successivo art. 15, ne può ottenere la rettifica solo se comunica tale circo- stanza, senza indugio, alla Banca nelle modalità previste per ogni singolo Servizio disciplinato dal presente Contratto Quadro PSD. La comunica- zione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebito, nel caso di Cliente Pagatore, o di accredito, nel caso di Cliente Beneficiario. Tale termine è ridotto a 60 (sessanta) giorni per i soggetti che non rivestono la qualifica di Consumatore o di Micro-impresa.
2. Ai fini del presente articolo, un’Operazione di pagamento è eseguita in modo inesatto quando l’esecuzione non è conforme all’Ordine di pagamento o alle istruzioni impartite dall’Utilizzatore al proprio Prestatore di servizi di pagamento.
3. Qualora abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto ad uno o più obblighi su di lui incombenti in forza del presente articolo con dolo
o colpa grave, il Cliente sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate.
Art. 14. Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento non autorizzate
1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 13, nel caso in cui un’Ope- razione di pagamento non sia stata autorizzata, la Banca rimborsa al Cliente Pagatore l’importo dell’operazione medesima immediatamente e in ogni caso entro la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto o riceve comunicazione in merito all’Operazione. Ove per l’esecuzione dell’operazione sia stato addebitato il Conto di pagamento, la Banca riporta il Conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento non avesse avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito dell’importo. In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione scritta alla Banca d’Italia.
2. Il rimborso, tuttavia, non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento era stata autorizzata. In tal caso, la Banca otterrà dal Cliente la restituzione dell’im- porto rimborsato.
3. Le Parti espressamente escludono il risarcimento di danni ulteriori eventual- mente subiti dal Cliente.
Art. 15. Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di Pagamento
1. Quando l’Operazione di pagamento è disposta dal Cliente Pagatore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 13, 18, commi 2 e 3, e 21 del presente Contratto Quadro PSD, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Pagatore della corretta esecuzione dell’Ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente Pagatore (ed eventualmente
al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario) che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione di pagamento conformemente a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del presente Contratto Quadro PSD.
2. Nel caso in cui la Banca sia responsabile ai sensi del comma precedente, la stessa rimborsa senza indugio al Cliente Pagatore l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione del Conto come se l’Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo, assicurando che la Data Valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’addebito.
3. Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Pagatore abbia dimostrato che la Banca ha ricevuto l’importo dell’operazione di pagamento, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario. In tale ipotesi, la Banca mette senza indugio l’importo dell’operazione di pagamento a disposizione del Cliente Beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispon- dente sul conto di pagamento del Cliente Beneficiario, assicurando che la Data Valuta dell’accredito non sia successiva a quella che sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di Pagamento.
4. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente Beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 16 del presente Contratto Quadro PSD e mette a disposizione dello stesso gli importi delle Operazioni di pagamento non appena essi siano accreditati sul conto della Banca, applicando una Data Valuta non successiva rispetto a quella che sarebbe applicata in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
5. Indipendentemente da ogni forma di responsabilità, quando un’Operazione di Pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, la Banca si adopera senza indugio e senza spese, su richiesta del Cliente, a rintracciare l’operazione di pagamento e a informarlo del risultato.
Art. 16 Tempi di esecuzione
1. Il presente articolo si applica solo:
a) alle Operazioni di pagamento in Euro;
b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’Euro.
2. La Banca assicura al Cliente Pagatore che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento l’importo dell’operazione venga accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata operativa successiva. In caso di Operazioni di Pagamento disposte su supporto cartaceo, il termine per l’esecuzione dell’Operazione è di due Giornate Operative.
3. La Banca che agisce per conto del Cliente Beneficiario applica la Data Valuta e rende disponibile l’importo dell’Operazione di pagamento sul conto del Beneficiario in conformità con quanto previsto dal successivo art. 17.
4. Per le Operazioni di Pagamento effettuate nell’Unione Europea diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, il termine per l’esecu- zione dell’Operazione è di 4 (quattro) Giornate Operative dalla ricezione dell’Ordine di Pagamento.
5. Quando un Cliente Consumatore versa contante su un Conto di Pagamento nella valuta in cui il Conto medesimo è denominato, la Banca applica la data di ricezione dei Fondi quale Data Valuta e rende disponibili i Fondi immediatamente dopo la ricezione. Se il Cliente non riveste la qualifica di Consumatore, l’importo è reso disponibile e la valuta datata al più tardi la Giornata Operativa successiva alla ricezione dei Fondi.
Art. 17. Data valuta e disponibilità dei Fondi
1. La Data Valuta dell’accredito sul conto di pagamento del Cliente Benefi- ciario non può essere successiva alla Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento viene accreditato sul conto della Banca.
2. Purché non vi sia conversione valutaria o vi sia conversione valutaria tra Euro e la valuta di uno Stato Membro ovvero tra valute di due Stati Membri, la Banca assicura che l’importo dell’Operazione di pagamento sia a dispo- sizione del Cliente Beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto della Banca stessa, o nella stessa Giornata Operativa di ricezione dell’Ordine di Pagamento nel caso sia l’unico Prestatore di Servizi di Pagamento coinvolto nell’Operazione.
3. La Data Valuta dell’addebito sul conto di pagamento del Cliente Pagatore non può precedere la Giornata operativa in cui l’importo dell’Operazione di pagamento è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
Art.18. Identificativi unici inesatti
1. Se un Ordine di pagamento è eseguito conformemente all’Identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il Benefi- ciario e/o il conto indicato dall’Identificativo unico.
2. Se l’Identificativo unico fornito dal Cliente è inesatto, la Banca non è respon- sabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Operazione di pagamento ai sensi del precedente art. 15. La Banca che agisce per conto del Cliente Pagatore compirà in ogni caso sforzi ragionevoli per recuperare i Fondi oggetto dell’Operazione di pagamento, addebitando al Cliente le spese sostenute per il recupero dei Fondi. La Banca è in ogni caso tenuta ad acquisire l’autorizzazione del Cliente qualora valuti che i costi di recupero siano superiori alla somma da recuperare, fermo restando che l’obbliga- zione della Banca è di mezzi e non di risultato. Su richiesta del Cliente, la Banca fornisce ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela.
3. La Banca è responsabile solo dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento in conformità con l’Identificativo unico fornito dal Cliente anche qualora quest’ultimo abbia fornito alla Banca informazioni ulteriori rispetto all’Identi- ficativo unico stesso.
Art. 19. Modifica delle condizioni del Contratto Quadro PSD
1. Ogni modifica unilaterale della presente Sezione II e/o delle relative condi- zioni e informazioni fornite dalla Banca ai sensi dell’art. 126 quater, comma 1, lett. a) del TUB, verrà proposta dalla Banca con almeno 2 (due) mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. La comunicazione è effettuata dalla Banca per iscritto, su supporto cartaceo o altro Supporto Xxxxxxxx concordato con il Cliente, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula “Proposta di modifica unilaterale del contratto”.
2. Le modifiche si ritengono accettate dal Cliente nel caso in cui questo non eserciti il diritto di recesso prima della data indicata per l’applicazione della modifica; la comunicazione di cui al comma 1, contenente la proposta di modifica, specifica che in assenza di espresso rifiuto la proposta si intende accettata e che il Cliente ha diritto di recedere senza spese prima della data per l’applicazione della modifica stessa.
3. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio delle condizioni contrat- tuali in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso.
4. Le modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente saranno applicate con effetto immediato e senza alcun preavviso a condizione che la modifica dipenda esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di conversione valutaria di riferimento convenuti nel presente contratto. Il Cliente è informato tempestivamente della modifica dei tassi di interesse attraverso gli estratti conto periodici.
5. Tutte le modifiche dei tassi di interesse o di cambio di conversione valutaria utilizzati nelle Operazioni di pagamento sono applicate e calcolate in una forma neutra tale da non creare discriminazione tra Clienti, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia.
6. La disciplina prevista dal presente articolo si applica alle sole modifiche aventi ad oggetto le condizioni relative ai Servizi di pagamento PSD, ferma restando l’applicazione dell’art. 118 TUB per le condizioni del contratto di Xxxxx Corrente non riferibili agli stessi Servizi di pagamento PSD.
7. Se il Cliente è un consumatore, la presente Sezione II e/o le condizioni a essa relative possono essere modificate solo se sussiste un giustificato motivo.
Art. 20. Recesso dal Contratto Quadro PSD o dai singoli Servizi di pagamento PSD - Diritto di pentimento
1. Il Contratto Quadro PSD è a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal presente Contratto Quadro PSD senza penalità e senza spese di chiusura.
2. Il Cliente ha la facoltà di recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, comunicando alla Banca la propria volontà a mezzo lettera raccomandata A.R. o, in caso di sottoscrizione di specifico accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche, facendo specifica menzione del Servizio di pagamento PSD dal quale intende recedere.
3. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto Quadro PSD o da uno o più singoli Servizi di pagamento PSD con un preavviso di almeno 2 (due) mesi e senza alcun onere per il Cliente. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole concordato con il Cliente. Resta fermo che la Banca, qualora sussista un giustificato motivo, potrà recedere dai singoli Servizi di pagamento PSD ovvero dal Contratto Quadro PSD, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al Cliente tramite raccomandata A.R. Il Cliente è respon- sabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso dei Servizi successivamente alla cessazione del rapporto.
4. In caso di recesso di una delle Parti, le spese per i servizi fatturate periodi- camente sono dovute dal Cliente solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso; se pagate anticipatamente, le medesime vengono rimborsate in maniera proporzionale dalla Banca.
5. Il recesso dal Contratto Quadro PSD comporta l’automatico recesso da tutti i Servizi di pagamento PSD.
6. Il Cliente, se Consumatore, ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza giustificarne il motivo entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata A.R., di un fax o di una PEC, se il Contratto è concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza. In tali ipotesi, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.
7. Resta inteso che il recesso del Cliente dal presente Contratto Quadro PSD comporta altresì il recesso dal contratto di Conto Corrente ad esso collegato.
Art. 21. Esclusione della responsabilità
1. Le responsabilità di cui agli articoli della presente Sezione II, non si applicano nell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e nei casi in cui la Banca abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 22. Prova di autorizzazione ed esecuzione delle Operazioni di pagamento
1. Qualora il Cliente neghi di aver autorizzato un’Operazione di pagamento già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita,
è onere della Banca provare che l’Operazione di pagamento sia stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata e che non abbia subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
Art. 23. Denominazione valutaria dei pagamenti
1. Salvo diversamente stabilito nel presente Contratto, i pagamenti sono effet- tuati in valuta Euro.
Art. 24. Trasferibilità dei Servizi di pagamento
1. La Banca presta il servizio di trasferimento tra i Conti di Pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i Clienti Consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un Conto di Pagamento presso un Prestatore di Servizi di Pagamento stabilito nel territorio italiano.
2. Il servizio di trasferimento è avviato dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, su richiesta del Cliente che, a tal fine, deve rilasciare per iscritto al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente una specifica autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasferimento. Quando i Xxxxx di Pagamento hanno due o più titolari, l’autorizzazione all’esecuzione del servizio di trasfe- rimento è fornita da ciascuno di essi. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente trasmette copia dell’autorizzazione al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ove richiesto da quest’ultimo; la richiesta non inter- rompe né sospende il termine per l’esecuzione del servizio di trasferimento. Il Cliente prende atto ed accetta che ha diritto di richiedere il trasferimento sul Conto di Pagamento presso la Banca solo dei Servizi di Pagamento resi disponibili tempo per tempo dalla Banca ai sensi del presente Contratto.
3. Nel caso in cui la Banca, in qualità di Prestatore di Servizi di Pagamento
ricevente, riceva autorizzazione da parte del Cliente, la Banca esegue il servizio di trasferimento entro il termine di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla ricezione della autorizzazione da parte del Cliente completa di tutte le infor- mazioni necessarie indicate nel comma 4 del presente articolo.
4. Attraverso l’autorizzazione il Cliente Consumatore: (a) fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza; (b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al Conto di Pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata e gli ordini perma- nenti di bonifico che devono essere trasferiti; (c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico devono essere eseguiti a valere sul Conto di Pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno 6 (sei) giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente; (d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il re-indirizzamento automatico dei bonifici previsto dal comma 7 del presente articolo.
5. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente è responsabile dell’avvio e
della gestione della procedura per conto del Cliente Consumatore. Il Cliente Xxxxxxxxxxx può chiedere al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce al Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul Conto di Pagamento di destina- zione, in conformità a quanto indicato nell’autorizzazione del Cliente, ivi compresi l’elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici che vengono trasferiti, nonché le informazioni disponibili sui bonifici ricorrenti in entrata nei precedenti 13 (tredici) mesi.
6. Quando le informazioni fornite dal Prestatore di Servizi di Pagamento trasfe- rente non sono sufficienti a consentire l’esecuzione del servizio di trasferi- mento entro il termine di cui al comma 3, ferma restando la responsabilità del Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente ai sensi dell’articolo 126septiesdecies TUB, il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente può chiedere al Cliente di fornire le informazioni mancanti.
7. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura gratuitamente il re-indirizzamento automatico dei bonifici ricevuti sul Conto di Pagamento di origine verso il Conto di Pagamento di destinazione detenuto presso il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente, per un periodo di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data specificata nell’autorizzazione del Cliente all’e- secuzione del servizio di trasferimento. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente, se cessa di accettare i bonifici in entrata alla scadenza dei 12 (dodici) mesi o in mancanza di richiesta da parte del Cliente del servizio di re-indirizzamento, è tenuto a informare tempestivamente il pagatore o il beneficiario delle ragioni del rifiuto dell’operazione di pagamento.
8. Ferma la facoltà della Banca di bloccare l’utilizzo degli Strumenti di Pagamento prevista per specifici casi dal presente Contratto Quadro PSD, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente assicura al Cliente la fruizione dei Servizi di Pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal Cliente nell’autorizzazione. Il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente assicura la fruizione dei Servizi di Pagamento a partire da tale data. Il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente non blocca gli Strumenti di Pagamento collegati al conto di origine prima della data indicata dal Cliente nell’autorizzazione.
9. Se il Cliente ha obblighi pendenti con la Banca che non consentono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca in qualità di trasferente ne informa immediatamente il Cliente. In tal caso, resta fermo l’obbligo della Banca di effettuare tutte le operazioni necessarie all’esecuzione del servizio di trasferimento entro i termini previsti, ad eccezione della chiusura del Conto di Pagamento. L’esecuzione del servizio di trasferimento non può
essere condizionata alla restituzione da parte del Cliente di carte, assegni o altri strumenti di pagamento collegati al conto di origine.
00.Xx Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente e relative all’e- lenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata eseguiti sul Conto di Pagamento del Cliente nei precedenti 13 (tredici) mesi, senza addebito di spese a carico del Cliente o del Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente.
00.Xx Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente non addebitano spese al Cliente per il servizio di trasferimento.
12.Per il periodo di 6 (sei) mesi dal rilascio dell’autorizzazione da parte del Cliente, il Prestatore di Servizi di Pagamento trasferente e il Prestatore di Servizi di Pagamento ricevente consentono gratuitamente al Cliente l’accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l’esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti in essere presso il medesimo Prestatore di Servizi di Pagamento.
00.Xx Banca mette a disposizione dei Clienti a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento.
14.Salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche non patrimoniale, in caso di mancato rispetto degli obblighi e dei termini per il trasferimento dei Servizi di Pagamento, la Banca qualora inadempiente è tenuta a corri- spondere al Cliente, senza indugio e senza che sia necessaria la costitu- zione in mora, l’importo di euro 40,00 (quaranta) a titolo di penale. Tale somma è maggiorata per ciascun giorno di ritardo di un ulteriore importo determinato applicando alla disponibilità esistente sul Conto di Pagamento al momento della richiesta di trasferimento un tasso annuo pari al valore più elevato del limite stabilito ai sensi e in conformità all’articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, nel periodo di riferimento.
00.Xx Cliente titolare di un Conto di Pagamento che intenda aprire un Conto di Pagamento in un altro Stato Membro può richiedere assistenza alla Banca.
Se richiesto dal Cliente, la Banca:
a) fornisce gratuitamente al Cliente le informazioni disponibili relative agli ordini permanenti di bonifico ordinati dal debitore attivi sul conto di pagamento, nonché quelle relative ai bonifici in entrata ricorrenti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del Cliente nei precedenti tredici mesi. La Banca informa altresì il Cliente che tale elenco non comporta per il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento alcun obbligo di attivare servizi che esso non offre;
b) trasferisce l’eventuale saldo positivo del conto di origine verso il Conto di Pagamento aperto o detenuto dal Cliente presso il nuovo Prestatore di Servizi di Pagamento, purché la richiesta del Cliente identifichi con precisione il Prestatore di Servizi di Pagamento e il conto di destinazione;
c) chiude il Conto di Pagamento di origine.
16.Salvi eventuali obblighi pendenti del Cliente che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento, la Banca di origine esegue le operazioni previste dal comma 15 alla data specificata dal Cliente nella richiesta. La data è fissata ad almeno 6 (sei) giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte della Banca, salvo diverso accordo con il Cliente. La Banca comunica immediatamente al Cliente l’eventuale esistenza di obblighi pendenti che impediscono la chiusura del Conto di Pagamento.
Art. 25. - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
1. Nel contesto di un’Operazione di Pagamento basata su carta, se l’Ope- razione di Pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’operazione nel momento in cui il Cliente Pagatore presta il proprio consenso, la Banca può bloccare i Fondi sul Conto Corrente solo se il Cliente ha acconsentito a che sia bloccato un importo predeterminato.
2. La Banca sblocca senza indugio i Fondi bloccati ai sensi del comma prece- dente nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto importo dell’Operazione di Pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’Ordine di Pagamento.
Sottosezione II – Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA UE, Bonifici extra SEPA Estero, Giroconti e Prelievi
Art. 1. Bonifici SEPA, Bonifici extra SEPA UE e Bonifici extra SEPA Estero
- Esenzione di responsabilità
1. Il Bonifico è un Servizio di pagamento per l’accredito sul conto di pagamento del Beneficiario tramite un’Operazione di Pagamento o una serie di Opera- zioni di Pagamento dal Conto di Pagamento del Pagatore eseguite dal Prestatore di Servizi di Pagamento detentore del Conto di Pagamento del Pagatore, sulla base di un’istruzione impartita dal Pagatore.
2. L’esecuzione di un Bonifico SEPA è basata su un processo interamente automatizzato, dalla disposizione dell’ordine sino all’accredito sul Conto Corrente del beneficiario, ivi comprese le operazioni di riconciliazione. Il servizio tratta le operazioni in Euro tra i paesi aderenti alla SEPA. Tutte le disposizioni inerenti al bonifico bancario devono intendersi come riferibili al Bonifico SEPA se la disposizione viene effettuata all’interno dell’area SEPA e ai Bonifici extra SEPA UE e ai Bonifici extra SEPA Estero se la disposi- zione viene effettuata al di fuori dell’area SEPA. Ai Bonifici extra SEPA UE si applicano in quanto compatibili le norme relative ai Bonifici SEPA.
3. L’Ordine di pagamento relativo ai bonifici può essere presentato dal Cliente pagatore presso la sede della Banca o, se il Cliente pagatore usufruisce del relativo servizio, anche attraverso gli altri canali che sono, o che potranno essere, messi a disposizione dalla Banca.
4. Per una corretta e puntuale esecuzione dei bonifici, il Cliente deve fornire al momento dell’Ordine di pagamento tutte le informazioni di seguito riportate:
• Cliente ordinante;
• Numero Conto Corrente di addebito;
• Divisa e importo dell’ordine;
• IBAN del beneficiario (coordinata internazionale del Conto Corrente di accredito) e, per i bonifici esteri, codice BIC/SWIFT del beneficiario;
• Intestazione anagrafica e indirizzo di residenza (nel caso di bonifico effet- tuato all’estero) del beneficiario;
• Causale del pagamento;
• Eventuale data futura di esecuzione dell’ordine.
5. Resta inteso che la responsabilità sulla correttezza dei dati forniti è in capo al Cliente e che, in caso di discrepanza tra i dati forniti, prevarrà su tutti il codice identificativo unico rappresentato dall’IBAN del beneficiario.
6. L’esecuzione dell’Ordine di pagamento è subordinata all’autorizzazione del titolare o di persona facoltizzata ad operare sul Conto Corrente di addebito impartita tramite sottoscrizione dell’apposito modulo o tramite tecniche di comunicazione a distanza.
7. L’Ordine di pagamento non viene eseguito in assenza di saldo di Conto Corrente capiente.
Art. 2. Modalità di prestazione del consenso – Esecuzione - Informativa
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 il momento di ricezione dell’Ordine di Pagamento coincide con il momento in cui l’Ordine, trasmesso diretta- mente dal Cliente Pagatore o indirettamente dal Beneficiario o per il suo tramite, è ricevuto dalla Banca.
2. Gli Ordini di pagamento possono essere disposti dal Cliente tramite i canali resi disponibili dalla Banca e devono essere ricevuti dalla stessa in una giornata operativa entro e non oltre le ore 16:00.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre l’orario limite sopra indicato, si intendono ricevuti nella prima Giornata operativa successiva.
4. Le modalità utilizzabili dal Cliente per disporre ordini di pagamento sono le seguenti:
a) disposizione presso i locali della Banca;
b) disposizione impartita tramite fax;
c) disposizione mediante telefonata registrata;
d) disposizione mediante telefonata registrata, previa prenotazione a mezzo PEC.
Con riferimento alla modalità di cui alla lett. d) che precede, l’Ordine di pagamento relativo ai bonifici può essere prenotato dal Cliente Pagatore utilizzando l’indirizzo PEC dichiarato alla Banca in sede di accensione del rapporto o successivamente comunicato alla stessa. Tale prenotazione può essere validamente presentata dal Cliente Pagatore mediante invio dei dati relativi all’Ordine di pagamento all’indirizzo PEC disposizioni.edr@legalmail. it appositamente creato dalla Banca. Eventuali prenotazioni inviate a indirizzi PEC diversi, anche se riferibili alla Banca, non saranno validamente effettuate e, pertanto, non saranno prese in considerazione. Ad esito della ricezione della prenotazione la Banca contatterà telefonicamente il Cliente Pagatore al fine di raccogliere l’Ordine di Pagamento avente le caratteri- stiche indicate nella prenotazione che da questo momento si considererà formalmente ricevuto dalla Banca.
La Banca potrà mettere a disposizione del Cliente, in futuro, anche supporti
diversi che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di utilizzo di tali supporti.
5. Una volta ricevuto l’Ordine di pagamento la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:
- il rispetto dei tempi indicati dalla Banca per l’acquisizione degli Ordini, anche in relazione ai canali di trasmissione e alla tipologia dei supporti con i quali gli stessi sono conferiti (ad esempio cartacei, elettronici, ecc.);
- il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (locali della Banca);
- la quantità dei pagamenti contenuti in ciascun Ordine (ordini singoli o multipli);
- la comunicazione di tutte le informazioni di cui all’art. 1, comma 4, della Sottosezione II, del Contratto Quadro PSD necessarie per eseguire l’Ordine;
- l’esistenza di una sufficiente provvista sul Conto.
6. In ogni caso la Banca si riserva di verificare l’identità del soggetto dispo- nente/ordinante e la correttezza delle informazioni contenute nell’Ordine con ogni mezzo che ritiene opportuno (ad esempio, mediante contatto telefonico).
7. La Banca dà esecuzione all’Ordine di pagamento e comunica al Cliente ordinante l’esito dell’operazione di pagamento e le informazioni speci- ficate all’art. 5 della Sezione II, Sottosezione I del contratto Quadro PSD mediante rilascio di una contabile ovvero attraverso apposita comunica- zione scritta. Le informazioni fornite dalla Banca su richiesta del Cliente con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato dall’art. 5, comma 2, della Sezione II sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nei Documenti Informativi.
8. L’importo del bonifico è accreditato alla Banca del Beneficiario nei tempi massimi di esecuzione, contrattualmente pattuiti, a decorrere dalla data di ricezione.
9. La Banca esegue le istruzioni trasmesse dal Cliente su supporto cartaceo o tramite registrazione telefonica in conformità ai dati e alle informazioni ricevute.
10.È facoltà della Banca scegliere la procedura e il sistema di regolamento interbancario per la gestione del trasferimento dei fondi, nel rispetto dei dati comunicati dall’ordinante e delle tempistiche richieste per l’esecuzione.
11.Nel caso in cui il Cliente ordinante richieda un’esecuzione urgente dell’ordine di pagamento, se ne ricorrono i presupposti, la Banca compie
ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi l’applica- zione di una maggiorazione di costo per le attività aggiuntive necessarie.
00.Xx Banca non risponde delle conseguenze dell’impossibilità di dare esecu- zione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di trasmissione interbancaria, ecc.). Nell’ipotesi di Bonifico Estero, la Banca non risponde delle conseguenze derivanti da cause ad essa non imputabili che possono interessare il Paese di riferimento.
13.Prima che l’Ordine di pagamento diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. 11 del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato dal Cliente può essere revocato, ai sensi dell’art. 8 del Contratto Quadro PSD, con le medesime modalità previste per la disposizione di pagamento in oggetto.
00.Xx Banca potrà mettere a disposizione del Cliente in futuro anche diverse modalità di trasmissione degli Ordini che potranno essere utilizzate dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di revoca del consenso.
00.Xx sensi dell’art. 9 del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini di pagamento attraverso comunica- zione scritta.
16.Nella presente Sottosezione II per bonifico si intendono anche le opera- zioni di bonifico per cassa, ossia quei bonifici i cui fondi vengono forniti in contanti dal Pagatore al Prestatore di servizi di pagamento e che vengono gestiti attraverso il trasferimento di fondi a partire dal Conto del Pagatore.
Art. 3. Informazioni per il Cliente Pagatore preliminari rispetto ad una Operazione di pagamento
1. Qualora il Cliente Pagatore ne faccia richiesta, prima di una singola Opera- zione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese e, se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all’Operazione di Pagamento attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
Art. 4. Accredito di Bonifici SEPA ed extra SEPA UE
1. L’accredito dei Bonifici SEPA ed extra SEPA UE ricevuti viene effettuato esclusivamente sulla base della coordinata IBAN di Conto Corrente indicata dal Prestatore di Servizi di Pagamento ordinante. L’eventuale presenza di informazioni aggiuntive relative al soggetto beneficiario non sarà presa in considerazione e non consentirà comunque alla Banca di operare in difformità all’IBAN indicato.
2. Qualora il Cliente Beneficiario richiedesse un servizio di verifica dell’IBAN comunicato ai soggetti che effettuano Bonifici SEPA ed extra SEPA UE in suo favore, la Banca compie ogni ragionevole sforzo per soddisfare la richiesta, riservandosi di applicare al Cliente il costo del servizio.
3. La Banca accredita l’importo dell’Operazione di pagamento nella data contabile di ricezione dei fondi da parte del Prestatore di Servizi di pagamento del Pagatore.
4. La Banca, effettuata l’operazione di accredito sul Conto Corrente, fornisce al Cliente beneficiario le informazioni specificate all’art. 6 della Sezione II, Sottosezione I del Contratto Quadro PSD, mediante rilascio di contabile ovvero attraverso apposita comunicazione scritta.
5. Le informazioni fornite, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 6 del Contratto Quadro PSD, sono da considerarsi a titolo oneroso.
Art. 5. Comunicazione su Operazione di Pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto
1. Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un bonifico non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso raccomandata a.r. anticipata via fax o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunica- zioni telematiche, entro i termini di cui all’art. 13 del Contratto Quadro PSD.
Art. 6. Identificativo unico
1. L’identificativo unico previsto per i Bonifici SEPA e extra SEPA UE è rappre- sentato dal codice IBAN.
Art. 7. Bonifici ricorrenti
1. Il servizio di “ordine permanente di bonifico” consente di predisporre i bonifici da effettuare in via continuativa e con periodicità predefinita nel modulo di disposizione di bonifico.
2. I bonifici permanenti vengono effettuati direttamente dalla Banca, in via automatica, entro le scadenze prestabilite dal Cliente e con addebito diretto sul Conto Corrente indicato.
3. Il Cliente ordinante dovrà provvedere a precostituire presso la Banca i fondi necessari in tempo utile per l’addebito del bonifico.
In caso di fondi non sufficienti il bonifico non verrà eseguito e la Banca ne darà comunicazione al Cliente mediante le modalità di comunicazione previste dal Contratto. Eventuali costi di comunicazione saranno addebitati al Cliente.
4. Qualora la data di esecuzione del bonifico coincida con una giornata non operativa il bonifico verrà effettuato la giornata operativa successiva.
Art. 8. Determinazione del momento di ricezione dell’ordine – Rifiuto di esecuzione dell’ordine
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della Sezione II, Sottosezione I del Contratto Quadro PSD, il momento di ricezione dell’Ordine di pagamento
coincide con quello nel quale l’ordine in formato cartaceo o telematico perviene alla sede dove è intrattenuto il Conto di pagamento.
2. Le disposizioni si intendono ricevute dalla Banca, in una giornata operativa, entro e non oltre le ore 16:00.
3. Gli ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite indicati nel comma precedente, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
4. Ai sensi dell’art. 9 della Sezione II, Sottosezione I del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli ordini di pagamento attraverso comunicazione scritta, telematica o telefonica.
Art. 9. Giroconti
1. Le disposizioni della presente sottosezione II relative ai bonifici si applicano, ove compatibili, anche ai giroconti (intendendosi per tale il trasferimento di Fondi tra due Conti intestati allo stesso Cliente in essere presso la Banca).
2. I giroconti possono essere disposti utilizzando l’indirizzo PEC dichiarato alla Banca in sede di accensione del rapporto o successivamente comunicato alla stessa. Il giroconto può essere validamente disposto dal Cliente Pagatore mediante l’invio dell’Ordine di pagamento all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxxxxx.xx appositamente creato dalla Banca. Eventuali giroconti inviati a indirizzi PEC diversi, anche se riferibili alla Banca, non saranno validamente disposti e, pertanto, non saranno eseguiti.
Art. 10. Prelievi
1. Il prelievo di contante presso i locali della Banca (di seguito, nella presente sezione, “Prelievo”) è un’operazione di pagamento che permette al Cliente di entrare in possesso della quantità di denaro contante richiesto alla Banca, nei tempi tecnici necessari, mediante presentazione di apposita distinta di prelevamento (di seguito “Distinta di Prelevamento”) contenente l’ordine di Prelievo (di seguito l’”Ordine”). Le disposizioni del Contratto Quadro che fanno riferimento all’Ordine di pagamento devono intendersi riferite all’Ordine, laddove applicabili. La Distinta di Prelevamento può essere presentata dal Cliente presso i locali della Banca.
2. Per una corretta e puntuale esecuzione dell’Ordine contenuto nella Distinta di Prelevamento, il Cliente deve fornire al momento della presentazione della Distinta di Prelevamento tutte le informazioni di seguito riportate:
• Cliente ordinante;
• numero del Conto di addebito intestato al Cliente;
• Divisa e importo dell’ordine.
3. L’esecuzione dell’Ordine è subordinata all’autorizzazione del Cliente o di persona facoltizzata ad operare sul Conto di addebito, impartita tramite sottoscrizione dell’apposita Distinta di Prelevamento.
4. L’Ordine non viene eseguito in assenza dei Fondi necessari sul Conto di addebito.
5. Gli Ordini possono essere disposti dal Cliente esclusivamente presso i locali della Banca entro e non oltre le ore 16:00.
6. Gli Ordini disposti in giornate non operative, ovvero oltre gli orari limite indicati nel comma precedente, si intendono ricevuti nella prima giornata operativa successiva.
7. Il supporto utilizzabile dal Cliente per disporre Ordini di pagamento è la compilazione della Distinta di Prelevamento presso i locali della Banca.
La Banca in futuro potrà mettere a disposizione del Cliente anche supporti diversi che potranno essere utilizzati dal Cliente previa sottoscrizione con la Banca di apposito accordo che descriva le modalità di utilizzo di tali supporti.
8. Una volta ricevuto l’Ordine la Banca si riserva di valutare i seguenti elementi al fine di dar corso alla sua corretta esecuzione:
- il rispetto dei tempi di acquisizione indicati dalla Banca;
- il rispetto dei luoghi di consegna delle disposizioni (i locali della Banca);
- la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per eseguire l’Ordine di cui al comma 2 del presente articolo;
- l’esistenza dei Fondi necessari all’esecuzione dell’Ordine.
9. La Banca dà esecuzione all’Ordine e comunica al Cliente l’esito dell’ope- razione di pagamento e le informazioni specificate all’art. 5 del Contratto Quadro PSD mediante rilascio di contabile o apposita comunicazione scritta. 10.Le informazioni fornite dalla Banca, su richiesta del Cliente, con una frequenza diversa o tramite supporto differente da quello disciplinato al richiamato art. 5, sono da considerarsi a titolo oneroso e da corrispondersi nella misura indicata nel Foglio Informativo sui servizi di pagamento. La Banca non risponde delle conseguenze dell’impossibilità di dare esecu- zione alle operazioni disposte dal Cliente per cause di forza maggiore (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: agitazioni sindacali, disordini politici, calamità naturali, interruzioni elettriche o della rete di
trasmissione interbancaria, etc.).
11.Prima che l’Ordine diventi irrevocabile sulla base di quanto previsto dall’art. 11 della Sezione II, Sottosezione I, del Contratto Quadro PSD, il consenso prestato dal Cliente può essere revocato, ai sensi dell’art. 8 del Contratto Quadro PSD, mediante ordine scritto presentato presso i locali della Banca; 00.Xx sensi dell’art. 9 della Sezione II, Sottosezione I, del Contratto Quadro PSD, la Banca comunicherà al Cliente il rifiuto di eseguire gli Ordini attra-
verso comunicazione scritta.
13.Qualora il Cliente ne faccia richiesta, prima di una singola Operazione di pagamento la Banca fornisce informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese e, se del caso, la suddivisione delle stesse spese, che il Cliente Pagatore dovrà corrispondere in relazione all’Operazione di Pagamento attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
14.Qualora il Cliente venisse a conoscenza dell’esecuzione sul proprio Conto di pagamento di un Prelievo non autorizzato o eseguito in modo inesatto, il Cliente informa la Banca attraverso comunicazione scritta o, in caso di sottoscrizione di apposito accordo con la Banca, tramite comunicazioni telematiche.
00.Xx sensi di quanto previsto dall’art. 10 del Contratto Quadro PSD, il momento di ricezione dell’Ordine coincide con quello nel quale la Distinta di Prelevamento perviene alla sede della Banca.
Sezione III
NORME COMUNI AI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE ED AI SERVIZI DI PAGAMENTO
Art. 1 – Efficacia del Contratto
1. Il Cliente sarà vincolato al Contratto esclusivamente se e nel momento in cui lo stesso abbia acquisito efficacia a seguito dell’accettazione da parte della Banca.
2. Si precisa che, ove il Contratto sia concluso mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come “consumatore” ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1 lettera a) del d.lgs. 6 Settembre 2005, n. 206, l’efficacia del Contratto, ai sensi della normativa vigente, è comunque sospesa per la durata di quattordici giorni dalla data di inizio dell’efficacia del Contratto; entro detto termine il Cliente può comunicare alla Banca e/o al responsabile della relazione il proprio recesso senza spese né penalità né corrispettivo alcuno.
Art. 2 – Come comunicare con la Banca
1. L’invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione saranno fatte dalla Banca al Cliente con pieno effetto all’in- dirizzo indicato dal Cliente all’atto della sottoscrizione del Contratto, oppure ad un indirizzo diverso fatto conoscere successivamente per iscritto.
2. Solo nei casi in cui il Cliente lo abbia espressamente richiesto l’invio delle comunicazioni di cui al comma precedente sarà validamente effettuato in alternativa e a scelta della Banca:
• tramite e-mail o pec agli indirizzi indicati dal cliente all’atto della sottoscri- zione del presente Contratto o, comunque, fatto conoscere successiva- mente per iscritto, qualora il Cliente abbia dichiarato di voler ricevere le comunicazioni con pieno effetto via e-mail e/o via PEC;
• tramite area del sito internet della banca riservata al cliente.
3. Le comunicazioni, gli ordini, e qualunque altra dichiarazione del Cliente alla Banca vanno fatti alternativamente pervenire presso la sede della Banca tramite raccomandata A.R., agli indirizzi telefonici della stessa ovvero agli appositi indirizzi PEC dedicati della Banca.
4. Il Cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini che devono essere redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca - ivi compresi i titoli di credito - siano compilati in modo chiaro e leggibile.
5. Il Cliente viene avvisato del fatto che la posta ordinaria e la posta elettronica, anche certificata, potrebbero non dare garanzia di ricevimento delle comunicazioni da parte della Banca.
6. Le comunicazioni tra Banca e Cliente vengono effettuate in lingua italiana, ossia nella medesima lingua in cui è concluso il presente Contratto.
Art. 3 – Commissioni e spese
1. Il Cliente è pienamente informato delle commissioni e spese applicate al Contratto, ivi comprese eventuali imposte e tasse che è tenuto a pagare indicate nelle informazioni fornite al Cliente all’interno del Foglio Informativo prima della sottoscrizione del Contratto che costituisce il frontespizio del presente contratto.
2. A fronte di modifiche normative e regolamentari comportanti l’introduzione di nuove imposte o tasse gravanti sul Cliente, queste saranno automatica- mente addebitate al Cliente stesso.
3. Le spese di qualunque genere che la Banca avesse a sostenere, in dipen- denza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.
4. La Banca è autorizzata a provvedere al pagamento di quanto dovuto per lo svolgimento dell’attività oggetto del presente Contratto a mezzo addebito diretto sul Xxxxx Xxxxxxxx, in ogni caso con facoltà di compensazione a favore della Banca. Qualora il pagamento venga effettuato mediante titoli di credito, detti titoli dovranno essere intestati alla Xxxxx.Xx Banca è autorizzata ad addebitare commissioni e spese reclamate da altra Banca intervenuta nell’esecuzione delle disposizioni impartite dai Clienti o derivanti da queste.
Art. 4 – Diritto di compensazione e di garanzia
1. La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione su tutti i titoli o valori di perti- nenza del Cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.
2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratizie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della Banca stanno a garantire con l’intero valore anche ogni altro credito in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della Banca medesima verso il Cliente.
3. Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.
4. Al verificarsi di una qualsiasi delle ipotesi previste dall’art. 1186 codice civile senza necessità di pronuncia giudiziale di insolvenza - o di quelle ad esse convenzionalmente parificate, la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento, senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell’intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccepirsi la eventuale conven- zione di assegno – la Banca darà prontamente comunicazione al Cliente.
Art. 5 – Inadempimento del Cliente
1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni dedotte in Contratto, la Banca lo diffida a mezzo lettera raccomandata a pagare entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di spedi- zione della lettera.
2. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può avvalersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli art. 2761, terzo e quarto comma, e 2756, secondo e terzo comma, del codice civile, realizzando direttamente o a mezzo di intermediario autorizzato un adeguato quantitativo degli strumenti finanziari eventualmente depositati dal Cliente presso la Banca. Prima di realizzare gli strumenti finanziari, la Banca avverte il Cliente con lettera raccomandata del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di 10 (dieci) giorni. La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposi- zione del Cliente.
Art. 6 – Nullità parziale
1. La nullità di singole clausole non comporta la nullità dell’intero Contratto, bensì la sostituzione di tali clausole nulle con norme imperative.
Art. 7 – Diritto di pentimento
1. In caso di Contratto concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza il Cliente, se Consumatore, ha diritto di recedere dal Contratto, senza alcuna penalità e senza giustificarne il motivo entro il termine di 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, tramite invio alla Banca di una lettera raccomandata A.R., di un fax o di un telegramma. In tali ipotesi, il Cliente deve corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto per capitale, interessi, spese e commissioni entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso.
Art. 8 – Reclami, Risoluzione stragiudiziale delle controversie ed esposti alla Banca d’Italia
1. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca tramite lettera racco- mandata A.R. (Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) – Succursale Italiana – Funzione Compliance, Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx), o tramite posta elettronica (xxxxxxxxxx@xxxx.xx) che risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento. Se la contestazione è relativa a servizi di pagamento, la Banca fornisce riscontro al Cliente nel termine di 15 (quindici) giorni lavorativi. Se, in situazioni eccezionali (cause forza maggiore o comunque fuori dal controllo della Banca), la Banca non può rispondere entro detto termine, invia al cliente una risposta interlocutoria, indicando in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 (trentacinque) giornate lavorative.
2. Nel caso in cui il Cliente non sia sodisfatto ovvero non abbia ricevuto riscontro entro i termini sopra indicati, prima di ricorrere all’Autorità Giudi- ziaria, in caso di controversie inerenti a operazioni e servizi bancari e finan- ziari potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale è un sistema di risoluzione delle controversie che possono sorgere tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e nanziari (per maggiori informazioni si può consultare il sito www.arbitroban- xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
3. In caso di violazione, da parte della Banca, delle disposizioni di cui al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 e della relativa normativa di attuazione, il Cliente può presentare un esposto alla Banca d’Italia. La proposizione dell’esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.
Art. 9 – Conversione valutaria
1. La conversione di valute è un servizio offerto dalla Banca che consiste nell’operazione di negoziazione (acquisto o vendita) di valuta estera contro euro, o altra valuta diversa dall’euro, effettuabile in ogni momento della giornata in cui la Banca è aperta ed operante, al tasso di cambio vigente in quel momento. La Banca negozia valuta esclusivamente a pronti.
2. Nell’ambito della prestazione dei servizi offerti dalla Banca è possibile che il cliente disponga operazioni di pagamento o di investimento in una divisa diversa dall’Euro. In tali ipotesi la Banca, qualora il Cliente non disponga, in tutto o in parte, della divisa necessaria per l’effettuazione dell’operazione, procede automaticamente a convertire la liquidità in Euro di pertinenza del Cliente nella valuta necessaria per effettuare l’operazione richiesta e ad accreditarla sul Conto Valutario di pertinenza per poi dare corso all’ope- razione richiesta dal Cliente. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Cliente espressamente acconsente a tale operatività di conversione automatica.
3. La Banca procede altresì alla conversione valutaria quando il Cliente richiede alla Banca di convertire la propria liquidità in una determinata diversa divisa.
4. Il tasso di cambio applicato dalla Banca ai fini dell’erogazione del servizio è quello risultante dal cambio offerto dal broker selezionato secondo i criteri del successivo comma 5 maggiorato di una commissione, nella misura indicata nel foglio informativo.
5. La Banca seleziona i broker sulla base di una valutazione periodica, individuando quelli che, in via continuativa, sono a suo giudizio in grado di prestare il servizio alle migliori condizioni, tenuto conto della particolare valuta e della dimensione dell’operazione.
6. La valuta da convertire o convertita viene addebitata/accreditata sul Conto Corrente del Cliente al momento del regolamento dell’operazione che di norma avviene entro il secondo giorno lavorativo dalla data di negoziazione.
Art. 10 – Legge applicabile e Foro competente
1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
2. Il Foro competente per eventuali controversie fra la Banca ed il Cliente, relative ai rapporti nascenti in dipendenza del presente Contratto, è in via esclusiva quello di Milano. Ove si tratti di Contratti conclusi con Clienti che rivestono la qualifica di Consumatori, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione sono compresi la residenza o il domicilio elettivo del Consu- matore.
P A R T E III
OBBLIGHI DICHIARATIVI IN RELAZIONE AL REGIME FISCALE (I) DEI REDDITI FINANZIARI DI FONTE U.S.A. - c.d. normativa QI - E DELLO
STATUS SOGGETTIVO - c.d. normativa FATCA; (II) ai fini del C.R.S. (Common Reporting Standard)
Art 1. Normativa Qualified Intermediary
Il Cliente (a- limitatamente ai rapporti intestati a persone fisiche anche in caso di cointestazioni) dichiara di essere informato e di aver preso atto degli obblighi di dichiarazione e di aggiornamento in ordine allo status fiscale; oltre che (b- limitatamente ai rapporti intestati a Entità a intendersi sia enti sia società di persone e/o capitali) - dei propri “titolari effettivi” (cfr. art. 1 lett. pp) e art. 20 D.Lgs n. 90/2017 già D. Lgs. n. 231/07 della normativa antiriciclaggio) e in capo al medesimo ascritti nei confronti delle autorità fiscali americane; obblighi indicati, a titolo meramente informativo, con richiamo al capitolo 3 del Codice federale d’imposta USA (Internal Revenue Code – IRC), al Qualified Interme- diary Withholding Agreement (QIA) di cui alla IRS Revenue Procedure 2000-12 stipulanti con l’Agenzia delle Entrate U.S.A. (Internal Revenue Service – IRS) dalla Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana (di seguito anche la Banca), nonché alle successive Revenue Procedures e Notices dell’IRS aventi ad oggetto l’attuazione del citato capitolo 3 dell’IRC, la cui comprensione integrale e attuazione rimane a carico del Cliente cui compete, ove neces- sario, provvedere a chiedere ogni idoneo e preventivo supporto professionale esterno.
Conformemente alla normativa americana, si avverte specificamente che NON si potrà né procedere all’acquisto né mantenere in capo al Cliente strumenti finanziari emessi da emittenti costituiti conformemente al diritto americano, nell’ipotesi in cui il Cliente sia qualificabile come “US person” e non abbia preventivamente adempiuto agli obblighi di dichiarazione legati al suo status fiscale nell’ipotesi di presenza di uno o più “US indicia” (indizi di classificazione, in ragione della cittadinanza e/o residenza, come persona e/o Entità e/o titolare effettivo statunitense) anche attraverso allegazione obbliga- toria di apposita documentazione (tra cui il Mod. W9 e/o il Mod. W8-BEN E). Qualora la Banca non sia in grado di trasmettere alle autorità fiscali americane le informazioni che lo riguardano, anche a seguito di una mancata comuni- cazione in aggiornamento, da parte del Cliente, delle suddette informazioni, poiché trattasi di obblighi ascritti al medesimo Cliente, la Banca non potrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze di tale omissione.
Art. 2. Dichiarazione ai fini (i) della “Normativa FATCA” e (ii) del “CRS” (Common Reporting Standard)
Il Cliente, inoltre, è pienamente informato e prende atto che:
(i) La normativa FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”) recepita in apposito accordo bilaterale U.S.A. - Italia, completa la normativa Qualified Intermediary ed impone agli istituti finanziari non americani di fornire all’am- ministrazione fiscale americana informazioni sui Clienti titolari di rapporti che possono essere dichiarati americani ai sensi della suddetta normativa.
Si presumono, pertanto, rapporti riconducibili a soggetti americani quelli i cui titolari (inclusi i co-intestatari per i rapporti intestati a persone fisiche e i titolari effettivi, come definiti dalla normativa antiriciclaggio, per gli enti e/o le società) rispondono positivamente a uno dei seguenti elementi informativi “US Indicia” (anche Indizi) di conti statunitensi e confermati dall’analisi documentale:
(1) identificazione del Titolare del conto come cittadino o residente statuni- tense;
(2) luogo di nascita negli Stati Uniti;
(3) attuale indirizzo postale o di residenza statunitense (anche una casella postale statunitense o un indirizzo “c/o” statunitense);
(4) attuale numero di telefono statunitense;
(5) ordini di bonifico permanente a favore di un conto negli Stati Uniti;
(6) procura o delega conferita a un soggetto il cui indirizzo è negli Stati Uniti;
(7) indirizzo “c/o” o di fermo posta statunitense che rappresenta l’unico indirizzo del Titolare del conto dichiarato alla Banca.
Il Cliente è tenuto, quale condizione per la costituzione del rapporto a dichiarare attraverso la comunicazione di “Indizi”, comunque, anche a certificare, mediante specifica dichiarazione a rendersi conformemente all’apposito modulo predi- sposto dalla Banca, la propria residenza fiscale; in specie, se residente o meno ai fini fiscali americani (US person) e/o se una entità che è “persona statunitense specificata” e/o entità non finanziarie non statunitensi passive controllate da uno o più persone fisiche che siano “persone statunitensi specificate” e/o istituzioni finanziarie non partecipanti.
In caso di presenza di: (i) residenza fiscale americana; (ii) «US Indicia», salvo possa essere fornita apposita documentazione contraria valutata come idonea dalla Banca, il Titolare dovrà trasmettere alla Banca anche il modello “Form W-9” (US Entity - US citizen – US resident) debitamente compilato e firmato o, alternativamente, il modello “Form W-8BEN-E” (Certificate of status of beneficial owner for United States Tax withholding and reporting - Entities) o il Modello “Form W-8IMY” (Certificate of Foreign Intermediary, Foreign Flow- Through Entity, or certain US Branches for United States Tax Withholding and Reporting).
In difetto del rispetto dell’obbligo di consegna del suindicato modello “Form W-9” o, alternativamente, del modello “Form W-8BEN-E”, del Modello “Form W-8IMY” o prova documentale comprovante la residenza fiscale sin d’ora, resta inteso che la Banca dovrà e, conseguentemente, si intenderà autorizzata, in forza di istruzione irrevocabile impartita, a vendere tutti i valori patrimoniali U.S.A. detenuti in relazione a rapporti rilevanti ai fini della normativa QI e/o della normativa FATCA, senza preavviso, deducendo e versando all’IRS l’imposta del 30% (o nella diversa misura dell’aliquota di tempo in tempo vigente) calcolata sul corrispettivo lordo della vendita e sui redditi maturati e maturandi, in base a quanto stabilito dalle citate normative.
Se il Cliente ritiene di non essere residente ai fini fiscali negli U.S.A., permane l’obbligo in capo al medesimo di completare l’apposito modulo di certifica- zione predisposto dalla Banca unitamente all’allegazione di idonea documen- tazione giustificativa. In assenza di documenti probanti, pertanto, la Banca sarà tenuta a considerare il rapporto come intestato a un soggetto americano con i, conseguenti, effetti sopra richiamati.
Il Cliente è, altresì, tenuto a informare, tempestivamente e in aggiornamento, la Banca su qualsivoglia cambiamento in grado di modificare il proprio status fiscale assumendosene ogni responsabilità al riguardo.
La Banca non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze dell’avvenuta comunicazione di informazioni all’amministrazione fiscale e, in relazione alla presenza di indizi a valere sul rapporto e/o nell’ambito della movimentazione finanziaria, potrà effettuare richieste di approfondimento al Cliente, anche richiedendo apposita documentazione integrativa.
(ii) Ai fini della dichiarazione CRS (Common Reporting Standard), analoga- mente a FATCA, per i cittadini non residenti e/o con doppia/plurima residenza fiscale e/o gli enti e le società non residenti, gli istituti finanziari dovranno procedere ad acquisire i dati di residenza fiscale al fine di consentire lo scambio di dati e informazioni tra le differenti Autorità fiscali internazionali. Tale comunicazione è, altresì, richiesta dalla Banca, al fine di consentire alla stessa la corretta applicazione delle normative fiscali in accordo con la normativa vigente.
Per l’effetto, la Banca impone prima dell’accensione di ogni rapporto contrat- tuale, anche in aggiornamento in caso di modifiche intercorse a valere su rapporto contrattuale in essere, che il Cliente dichiari e aggiorni la propria residenza fiscale, mediante l’apposito modulo predisposto dalla stessa, assumendosene ogni responsabilità al riguardo; la Banca, altresì, si riserva il diritto di chiedere ogni informazione e/o documento integrativo a supporto delle verifiche sulle dichiarazioni rese dal Cliente.
Luogo e data .................................................................................................
Firma del/i Cliente/i
1. 3.
2. 4.
Spettabile
XXXXXX XX XXXXXXXXXX (FRANCE)
SUCCURSALE ITALIANA
Xxxxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Iscrizione Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 97562540159 Partita IVA 07117210968 - REA 1936987 - Codice ABI 3407.4
Iscritta al n. 5725 dell’Albo delle banche presso la Banca d’Italia Aderente al Fondo Francese di Tutela dei Depositi
SEDE LEGALE
00, xxx xx Xxxxxxxx Xxxxx-Xxxxxx - 00000 Xxxxx Xxxxx 00 - Xxxxxx
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital Social Euro 83.075.820 572 037 026 R.C.S. Paris - N. TVA FR88572037026 - Code APE: 6419Z
INFORMATIVA SUL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO
resa ai sensi dell’art. 126-septiesdecies del testo unico bancario
Cosa è il trasferimento dei servizi di pagamento
È un servizio previsto dalla legge che consente ai clienti consumatori(1):
- di trasferire da un prestatore di servizi di pagamento (PSP) ad un altro (cioè da un PSP Originario a un PSP Nuovo) i servizi di pagamento attivi sul conto di pagamento presso il PSP Originario (Conto Originario) por- tandoli sul conto presso il PSP Nuovo (Nuovo Conto);
- di trasferire il saldo del Conto Originario portandolo sul Nuovo Conto. La richiesta di trasferimento può prevedere anche la richiesta di chiusura del Conto Originario.
Quando il Nuovo Conto è presso lo stesso operatore o presso un ope- ratore situato in un Paese diverso dall’Italia, il trasferimento dei servizi di pagamento e del saldo dal Conto Originario è possibile, ma non rientra nella procedura di cui al presente documento.
Quali servizi di pagamento possono essere trasferiti
I servizi di pagamento di cui il Cliente può chiedere il trasferimento sono:
- gli ordini permanenti di bonifico (cioè gli ordini impartiti dal Cliente al PSP Originario di eseguire bonifici a intervalli regolari o a date predefinite);
- gli addebiti diretti ricorrenti (cioè i pagamenti effettuati dal Cliente me- diante addebito del Conto Originario disposto direttamente dal benefi- ciario dei pagamenti, sulla base del consenso in precedenza dato dal Cliente);
- i bonifici in entrata ricorrenti (cioè i bonifici disposti da terzi a favore del Cliente a intervalli regolari o a date predefinite).
La richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento può riguardare tutti i servizi di pagamento attivi sul Conto Originario oppure solo una parte di essi.
Il Cliente può chiedere il reindirizzamento automatico sul Nuovo Conto di tutti o di alcuni bonifici in entrata sul Conto Originario. Il reindirizza- mento è svolto dal PSP Originario per 12 mesi. Quando il servizio di reindirizzamento dei bonifici cessa oppure se il Cliente non ha chiesto il reindirizzamento automatico, il PSP Originario informa tempestivamente il Cliente o l’ordinante dei bonifici delle ragioni del rifiuto dell’operazione di pagamento.
A chi deve essere rivolta la richiesta di trasferimento dei servizi di pagamento
Il Cliente deve rivolgere la sua richiesta direttamente al PSP Nuovo, che provvede a inoltrarla al PSP Originario.
Mediante la richiesta il consumatore:
a) fornisce al PSP Originario e al PSP Nuovo il consenso specifico a ese- guire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) quando intende trasferire solo alcuni dei servizi collegati al conto di pagamento, identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l’addebito in conto che devono essere trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul Nuovo Conto;
d) indica se intende avvalersi della facoltà di ottenere il reindirizzamento automatico dei bonifici.
Firmando la richiesta per l’attivazione del servizio, il Cliente autorizza il PSP Originario e il PSP Nuovo a compiere quanto necessario allo svolgi- mento del servizio di trasferimento.
Il PSP Nuovo è responsabile dell’avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore.
Mod. 552 - 04/2023 -
Salvo casi particolari previsti dalla normativa di riferimento, il PSP Origi- nario assicura al consumatore la fruizione dei servizi di pagamento fino al giorno precedente la data indicata dal consumatore nella richiesta e sino a tale data non blocca gli strumenti di pagamento collegati al Conto
Originario. Il PSP Nuovo assicura la fruizione dei servizi di pagamento a partire da tale data.
Condizioni necessarie per attivare il servizio di trasferimento
Per attivare il servizio è necessario:
- che il PSP Nuovo e il PSP Originario siano operanti entrambi in Italia;
- che il Nuovo Conto e il Conto Originario abbiano la stessa intestazione o cointestazione;
- che i conti siano espressi nella stessa valuta (ad esempio in euro);
- che la richiesta di attivare il servizio di trasferimento, nel caso di conti cointestati, sia firmata da tutti i cointestatari (anche se questi hanno pattuito l’utilizzo del conto a firme disgiunte).
Se il Cliente chiede la chiusura del Conto Originario è consigliabile che consegni al PSP Nuovo gli assegni inutilizzati e le carte di pagamento emesse dal PSP Originario, per consentire una gestione più sicura del servizio di trasferimento. Se il Cliente possiede altri strumenti di utilizzo del Conto Originario (ad esempio supporti informatici per il servizio internet banking) deve verificare presso il PSP Originario la necessità di restituire tali strumenti.
Se il Cliente ha obblighi pendenti che non consentono la chiusura del Conto Originario, il PSP Originario informa immediatamente il Cliente.
L’esecuzione del servizio di trasferimento non può essere condizionata alla restituzione da parte del consumatore di carte, assegni o altri stru- menti di pagamento collegati al Conto Originario. Tuttavia, qualora con- testualmente venga anche richiesta la chiusura del conto, deve essere comunicato al cliente che la mancata restituzione e il contestuale utilizzo di tali strumenti potrebbe comportare dei ritardi nell’espletamento delle operazioni di chiusura.
Condizioni economiche del servizio di trasferimento
I PSP interessati non addebitano spese al Cliente per il servizio di trasfe- rimento e consentono gratuitamente al Cliente, per il periodo di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione, l’accesso alle informazioni che lo riguarda- no rilevanti per l’esecuzione del servizio e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti.
Tempi di esecuzione del servizio di trasferimento
Il servizio di trasferimento si svolge nel termine di 12 giorni lavorativi a par- tire dalla data in cui il PSP Nuovo riceve la richiesta del Cliente completa di tutte le informazioni necessarie. Il trasferimento è perciò attivo sul Nuo- vo Conto dal 13° giorno lavorativo. Il Cliente ha facoltà di indicare, nella richiesta che presenta al PSP Nuovo una specifica data in cui chiede che sia attivato il trasferimento dei servizi di pagamento (data che deve essere successiva a quella del 13° giorno lavorativo decorrente dalla data in cui il PSP Nuovo riceve la richiesta del Cliente).
La data in cui il trasferimento diviene attivo sul Nuovo Conto è detta “data di efficacia”.
Risoluzione delle controversie sul servizio di trasferimento
Il Cliente che intende presentare un reclamo nei confronti di Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx (France) Succursale Italiana riguardo allo svolgimento del ser- vizio di trasferimento deve seguire le modalità indicate nel foglio informa- tivo del conto corrente clientela private e nel contratto di conto corrente concluso con la Banca.
Informazioni aggiuntive
Per ulteriore chiarimento sul servizio di trasferimento si rimanda alla sezione del sito di Banca d’Italia sulla “portabilità dei conti dei consumatori” xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ informazioni-base/portabilita/index.html
Anche il Suo Private Banker di riferimento è a completa disposizione per ogni eventuale informazione aggiuntiva.
(1) Consumatore è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta