RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA
LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA
Progetto di completamento pista ciclopedonale lungo il torrente Albula da Via TOSCANA a Viale DE GASPERI
– STRALCIO 2
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 5 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
PARTE PRIMA – NORMATIVA
Euro | ||
Importo a base d’asta (soggetto a ribasso) | €. 141.532,50 | |
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza | €. 5.873,72 | |
Importo lavori | €. 147.406,22 | €. 147.406,22 |
Somme a disposizione dell’amministrazione | €. 22.593,78 |
Totale progetto | €. 170.000,00 |
Il Progettista Il Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxx Xxxxxxxx
Visto: Il Dirigente del Settore
Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
PARTE PRIMA
PARTE NORMATIVA
Indice
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO – Definizione tecnica ed economica
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2 – Ammontare dell’appalto
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
Art. 5 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Art. 6 – Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 7 – Documenti che fanno parte del contratto Art. 8 – Disposizioni particolari riguardanti l’appalto Art. 9 – Fallimento dell’appaltatore
Art. 10 – Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art. 11 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri
Art. 12 – Denominazione in valuta Art. 13 – Consegna e inizio dei lavori
Art. 14 – Termini per l'ultimazione dei lavori Art. 15 – Sospensioni e proroghe
Art. 16 – Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art. 18 – Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 19 – Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Art. 20 – Anticipazione
Art. 21 – Pagamenti in acconto Art. 22 – Pagamenti a saldo
Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto Art. 24 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo Art. 25 – Revisione prezzi
Art. 26 – Cessione del contratto e cessione dei crediti Art. 27 – Lavori a misura
Art. 28 – Lavoro a corpo
Art. 29 – Oneri per la sicurezza
Art. 30 – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Art. 31 – Garanzia provvisoria
Art. 32 – Garanzia fideiussoria definitiva Art. 33 – Riduzione delle garanzie
Art. 34 – Assicurazione a carico dell’impresa Art. 35 – Variazione dei lavori
Art. 36 – Varianti per errori od omissioni progettuali Art. 37 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi
prezzi
Art. 38 – Norme di sicurezza generali Art. 39 – Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 40 – Piani di sicurezza
Art. 41 – Piano operativo di sicurezza
Art. 42 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza Art. 43 – Subappalto
Art. 44 – Responsabilità in materia di subappalto Art. 45 – Pagamento dei subappaltatori
Art. 46 – Riserve e Controversie
Art. 47 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 48 – Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Art. 49 – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 50 – Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
Art. 51 – Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 52 – Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore Art. 53 – Obblighi speciali a carico dell’appaltatore Art. 54 – Personale dell’appaltatore
Art. 55 – Lavoro notturno e festivo
Art. 56 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
Art. 57 – Custodia del cantiere Art. 58 – Cartello di cantiere
Art. 59 – Danni di forza maggiore
Art. 60 – Spese contrattuali, imposte, tasse
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Definizione tecnica ed economica
Art. 1
Oggetto dell’appalto e norme generali
NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Definizione tecnica ed economica
Art. 1
Oggetto dell’appalto e norme generali
1) Formano oggetto del presente appalto tutti i lavori, le opere, le somministrazioni e le forniture necessarie per realizzare A MISURA i lavori di “RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA” Progetto di completamento pista ciclopedonale lungo il torrente Albula da Via TOSCANA a Viale DE GASPERI – STRALCIO 2
I lavori necessari per il completamento del progetto, possono riassumersi come sotto indicato salvo più precise indicazioni e modalità previste nelle tavole del progetto (Dicembre 2015), fatte salve le diverse indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori:
Lavori di demolizione e strutturali
I lavori di demolizione e strutturali della pista ciclopedonale consistono:
- rimozione marciapiedi e balaustra esistente con demolizione parapetti in CLS x alloggiamento travi;
- F.P.O. delle travi in acciaio zincato composte e collegamento in C.A. alle strutture esistenti;
- F.P.O. del solaio alveolare H 20 cm tra le travi, completo di monconi di collegamento;
- getto della soletta di completamento e della trave di collegamento, comprensivo di ferri di armatura, come da progetto esecutivo.
Opere di finitura e completamento
Le opere di finitura principali da realizzare sono le seguenti:
- F.P.O. della ringhiera in acciaio zincato preverniciato, come da disegni di progetto;
- realizzazione di pavimentazione industriale;
- realizzazione di caditoie e aiuola come da progetto;
-F.P.O. di essenze arboree come da progetto;
Impianti elettrici
X.X.X.xxxx’impianto di pubblica illuminazione,mediante la posa in opera dei corpi illuminanti da allacciare alla linea esistente.
Sicurezza di cantiere
La sicurezza del cantiere, sarà gestita in funzione del piano di sicurezza di progetto.
2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
4. L’appalto è A MISURA con l’obbligo per l’Impresa esecutrice dei lavori di dare l’opera completa rifinita e funzionante in ogni sua parte, con le caratteristiche di finitura ed impiantistica indicate dal progetto stesso ed a fornire tutte le dotazioni occorrenti per il perfetto funzionamento degli impianti, anche se non dettagliatamente indicate nel presente Capitolato o nei grafici ed elaborati progettuali con possibilità di aumento o diminuzione dell’importo contrattuale secondo quanto effettivamente realizzato e stabilito dalla normativa vigente.
5. Le indicazioni del presente capitolato, la descrizione delle lavorazioni, il contenuto dei documenti, degli elaborati grafici e dalle specifiche tecniche dichiarati parte integrante del contratto, che l’appaltatore riconosce sufficienti a determinare l’oggetto dell’appalto e le intenzioni progettuali, hanno valore esplicativo e non limitativo. Pertanto deve intendersi compreso nell’appalto, anche se non espressamente indicato, tutto quanto è necessario per realizzare a regola d’arte quanto è oggetto di esso, completo, finito in ogni parte ed idoneo allo scopo cui è destinato, del quale scopo, l’appaltatore dichiara di esserne a perfetta conoscenza.
6. Sono parte integrante dell’oggetto dell’appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena
conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.
7. Resta pattuito fin d’ora che nessun compenso o indennizzo accessorio verrà corrisposto all’appaltatore per lavorazioni concomitanti e contemporanee all’interno del cantiere di lavoro eseguite da ditte o persone incaricate dall’Amministrazione Comunale o da altri Enti erogatori di pubblici servizi, e, per lavorazioni notturne che si dovessero rendere necessarie a discrezione della D.L. o per cause di forza maggiore. Resta inteso che spetta unicamente all’Appaltatore l’onere per il coordinamento delle eventuali fasi lavorative concomitanti per non produrre rallentamenti nelle fasi lavorative previste nel cronoprogramma dei lavori e alle quali l’Appaltatore non potrà assolutamente ricorrere come giustificazione per i ritardi nell’esecuzione delle opere.
Art. 2 Ammontare dell’appalto
1. L’importo dei lavori posti a base di gara è definito come segue:
1 | A corpo | Euro - |
2 | A misura | Euro 141.532,50 |
3 | Oneri per la sicurezza | Euro 5.873,72 |
1+2+3 | IMPORTO TOTALE LAVORI | Euro 147.406,22 |
2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, punti 1 e 2, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, punto 3 e non oggetto dell’offerta.
Art. 3
Modalità di stipulazione del contratto
1. Il contratto è stipulato “A MISURA” ai sensi degli articoli 45, comma 7, del regolamento generale D.P.R. 554/99 e dell’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.
2. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e le condizioni previste dal presente capitolato speciale.
3. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione dei lavori eseguiti nonché di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006.
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di gara di cui all'articolo 2, comma 1, punti 1 e 2, mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, punto 3, costituiscono vincolo negoziale.
Art. 4
Categoria prevalente, categorie speciali, categorie scorporabili e subappaltabili
- Importo lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta): Euro 147.406,22
- Categorie S.O.A. prevalente: OG 3 - Classifica I – STRADE … E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
(DPR 34/2000) per €. 147.406,22
Art. 5
Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono riportati nella parte iniziale del presente capitolato speciale e meglio specificate nel quadro sotto riportato:
N. | Categoria di lavoro | Importo Complessivo | % di incidenza |
1 | Lavori Edili Stradali | 51.458,82 | 34,910 % |
2 | Lavori Elettrici | 42.695,08 | 28,964 % |
3 | Strutture in acciaio | 50.442,46 | 34,220 % |
4 | Sicurezza Oneri Speciali | 2.809,86 | 1,906 % |
TOTALE | 147.406,22 | 100,00 % |
2. Le cifre indicate nel prospetto sopra riportato derivano dalla sommatoria dei prodotti delle singole quantità delle
lavorazioni previste nel progetto e riportate nel computo metrico estimativo con i relativi prezzi unitari di applicazione. Le imprese sono tenute prima della presentazione delle offerte a recarsi sul posto per verificare le quantità e le qualità richieste per i materiali da porsi in opera e per, in accordo con il Direttore dei Lavori, stabilire le modalità di installazione del cantiere che non dovrà in alcun modo interferire eventualmente con la circolazione stradale, per stabilire le modalità di esecuzione delle opere, di allontanamento dei materiali di risulta e di carico e tiro in alto dei materiali.
3. I pagamenti in corso d’opera saranno determinati sulla base della contabilità effettuata dalla D.L. Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano la consistenza delle diverse categorie di lavori, potranno variare soltanto con le modalità ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 6
Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando e nella lettera di invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 7
Documenti che fanno parte del contratto
1. Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
b) il presente capitolato speciale;
c) tutti gli elaborati grafici del progetto;
d) lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto;
e) elenco prezzi unitari;
per cantieri obbligati al coordinamento per la sicurezza
f) il piano di sicurezza e di coordinamento;
per i cantieri non obbligati al coordinamento per la sicurezza;
g) il piano sostitutivo di sicurezza o il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente redatto nel corso dei lavori;
h) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006;
i) il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163
- il regolamento generale approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554,per quanto applicabile;
- il D.P.R. del 25/1/2000 n° 34.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132, del D. Lgs. 163/2006
Art. 8
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
3. In particolare, con la sottoscrizione del contratto d’appalto e della documentazione allegata, l’appaltatore anche in conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di offerta da atto:
- di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo ed in particolare di quello delle strutture e degli impianti e dei relativi calcoli giustificativi e della loro integrale attuabilità;
- di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e dei particolari costruttivi posti a base d’appalto, anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento e alle caratteristiche localizzative e costruttive;
- di avere formulato la propria offerta tenendo conto, anche per le opere a corpo, di tutti gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di cantiere e al risultato dei propri accertamenti, nell’assoluto rispetto della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi o maggiori compensi o particolari indennità;
4. Gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti all’approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o integrazione degli elaborati di strutture posti a base d’appalto, dopo l’approvazione del Direttore dei Lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere al deposito, se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche e integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.
Art. 9 Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 140, del D. Lgs. 163/2006
2. Qualora l’esecutore sia una riunione temporanea, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del G.Lgs. 163/2006.
Art. 10
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 11
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, l'esecuzione e per gli espropri
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del capitolato generale d’appalto nonché gli articoli n.5 e 6 della Parte Seconda del presente capitolato.
3. L’Amministrazione provvederà a sua cura e a sue spese agli espropri per le occupazioni permanenti relativi alle opere da eseguirsi. L’impresa provvederà invece a sua cura e a sue spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per accesso al cantiere, per l’impianto del cantiere stesso, per la discarica dei materiali giudicati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave di prestito e per tutto quanto è necessario alla esecuzione dei lavori.
Art. 12 Denominazione in valuta
1. Tutti gli atti predisposti dalla stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
Art. 13 Consegna e inizio dei lavori
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi degli articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, dell’articolo 129, commi 1 e 4, del regolamento; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori:
a) La documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici
b) Dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
c) Elenco delle maestranze impiegate con l’indicazione delle qualifiche di appartenenza. L’elenco deve essere corredato da dichiarazione del datore di lavoro che attesti di aver già consegnato al lavoratore le informazioni sul rapporto di lavoro. Ogni variazione dovrà esser tempestivamente comunicata.
d) Copia del libro matricola dal quale emergano i dati essenziali e necessari a valutare l’effettiva posizione assicurativa delle maestranze di cui all’elenco richiesto.
e) Copia documentazione che attesti che il datore di lavoro ha assolto gli obblighi dell'art. 14 del D.Lgs. 38/2000 "Denuncia Nominativa degli assicurati INAIL". La denuncia deve essere assolta nello stesso giorno in cui inizia la prestazione di lavoro al di là della trascrizione sul libro matricola.
f) Copia del registro infortuni
g) Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall'ente territoriale in cui ha sede la ditta.
5. Nel caso, per la particolarità dei lavori, sia prevista la consegna frazionata in più parti, le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate, relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dal progetto esecutivo. In tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l’ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l’esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l’urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.
Art. 14
Termini per l'ultimazione dei lavori
1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma dei lavori predisposto dalla stazione Appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Art. 15 Sospensioni e proroghe
1. Nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la direzione dei lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale.
2. Si applicano l’articolo 132, commi 2, 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 163/2006 e per quanto compatibili l’art. 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato generale d’appalto.
3. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.
4. A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
5. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori, controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
6. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Le proroghe potranno essere concesse nel rispetto dell’art. 26 del DM 145/2000.
9. Le sospensioni e le proroghe, devono essere annotate nel giornale dei lavori.
Art. 16
Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione (ove previsto)
1. Le penali troveranno applicazione nei seguenti casi:
a) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere di cui all’art.14 comma 1 del presente capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari a €. 150,00 (centocinquanta/00);
b) per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d’una di tali parti, le penali di cui al comma 1a) si applicano ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui al successivo art. 17;
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a) e b), è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all’articolo 17.
4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata nella misura percentuale dell’1 per 1000 sull’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata nella misura percentuale dell’1 per 1000 sull’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
6. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
7. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
9. Qualora il bando di gara o il contratto prevedano un premio di accelerazione, lo stesso sarà riconosciuto nei termini previsti dagli stessi atti.
Art. 17
Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
1. Prima dell'inizio dei lavori ai sensi del comma 10 dell’art. 45 D.P.R. 554/99, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione nonché deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve evidenti illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del programma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. Eventuali aggiornamenti del programma legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, possono essere approvati dal responsabile del procedimento.
4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l’articolo 133 del regolamento generale.
Art. 18
Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
Art. 19
Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze intermedie esplicitamente fissate allo scopo dal presente capitolato nonché dal cronoprogramma superiore ad un quarto del tempo contrattuale produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi degli artt. 136 e 138 del D. Lgs. 163/2006.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 16, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono a totale carico dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
Art. 20 Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 21 Pagamenti in acconto
1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d’asta e della ritenuta di cui al comma 2, raggiungano l’importo di €. 70.000,00 (settantamila/00) rispetto all’importo contrattuale di cui all’art.2 comma 2 del presente C.S.A.
2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ……………………” con l’indicazione della data.
4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e l’erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1.
6. All’emissione di ogni Stato di Avanzamento Lavori l’Appaltatore, per sé e per eventuali subappaltatori, deve provvedere a consegnare copia del “Documento Unico di Regolarità Contributiva”, rilasciato dall’Ente/Enti territoriali competenti in cui vengono svolti i lavori, di data non anteriore a 1 mese rispetto alla data di maturazione dello Stato d’Avanzamento Lavori. Il Documento deve essere corredato dalle copie del “Registro Presenze”. I termini per il pagamento degli stati d’avanzamento di cui al precedente comma 4 decorrono comunque dal momento di consegna del DURC alla Stazione Appaltante.
7. I costi specifici della sicurezza verranno compensati in concomitanza con l’emissione degli stati di avanzamento e per quote proporzionali agli stessi.
Art. 22 Pagamenti a saldo
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data della sua emissione; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si considera come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 21, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria ai sensi dell’art.141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 47 comma 2.
5. La garanzia fidejussoria di cui al comma 4 deve essere conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12/03/2004, n. 123. L’importo assicurato deve essere conforme a quanto previsto dal comma 3 art. 102 del Regolamento.
6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
Art. 23
Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 .
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo dell’art. 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006.
3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante,
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo dell’art. 133, comma 1, del D. Lgs. 163/2006
Art. 24
Ritardi nel pagamento della rata di saldo
1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all’Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
Art. 25 Revisione prezzi
1. Ai sensi dell’articolo dell’art. 133, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto espressamente previsto, per i prezzi di singoli materiali, dall’art. 133, commi 4 – 5 – 6 – 7, del D.Lgs. 163/2006, nel caso in cui gli stessi subiscano variazioni in aumento o diminuzione superiori al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero competente nell’anno di presentazione dell’offerta.
2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
3. Per i lavori la cui durata prevista è superiore a 2 anni, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.
Art. 26
Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo dell’art. 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante e da questa accettato ai sensi del comma 3 art. 117, del D.Lgs. 163/2006, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Art. 27 Lavori a misura
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 36, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante il ricorso a prezzari ufficiali o con la formazione di nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 37, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a corpo”.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
4. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari di cui all’elenco di progetto o, in mancanza di, i prezzi desunti di cui al precedente comma 2. In ogni caso, si applicherà il ribasso d’asta contrattuale.
6. Gli oneri per la sicurezza sono compresi nei prezzi di applicazione per ogni categoria di lavoro.
Art. 28 Lavori a corpo
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione delle stesse le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro riportate nella parte iniziale del presente capitolato speciale.
4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, n° 3), come evidenziati al rigo b) della tabella «B», integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella «B», intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Con la contabilità di lavori a corpo, salve in ogni caso le norme di accettazione, nel caso le dimensioni o la qualità delle opere si dimostrino inferiori a quelle prescritte, si applica un prezzo corrispondentemente ridotto rispetto al prezzo a corpo, mentre se la qualità o le dimensioni delle opere risultino superiori, si applica il prezzo a corpo contrattuale senza variazione in aumento
Art. 29
Oneri per la sicurezza
La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza è effettuata in percentuale secondo gli stati di avanzamento rapportati all’importo contrattuale, ovvero secondo i lavori realizzati per gli oneri speciali.
Art. 30
Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati, ai fini contabili, i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 31 Garanzia provvisoria
1. Ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006, l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori è corredata da una garanzia pari al 2 per cento (due per cento) dell'importo dei lavori a base d'asta, da presentare mediante fidejussione bancaria, polizza assicurativa fidejussoria anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero competente e conforme allo schema tipo 1.1 del D.M. 12/03/04 n. 123, assegno circolare o libretto al portatore. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
2. Nel caso di presentazione di assegno, lo stesso dovrà essere solo "Circolare", intestato alla Stazione Appaltante e "NON TRASFERIBILE
3. La garanzia provvisoria se prestata nella forma di assegno circolare o libretto al portatore deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione con la quale un fideiussore si impegna a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva di cui al successivo art. 31.
Art. 32
Garanzia fidejussoria definitiva – Clausola Penale
1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123.
3. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Pertanto, in caso di inadempimento dell’appaltatore, di verbale di non collaudabilità delle opere e dei lavori eseguiti o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà escutere per intero la garanzia a titolo di penale, ai sensi dell'art. 1382, cod. civ., salvo il risarcimento del maggior danno.
5. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante che può avvalersi della facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.
Art. 33 Riduzione delle garanzie
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui all’articolo 31 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006
2. L'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 32 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni di cui comma 1.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni di cui al comma
1. Per il solo raggruppamento verticale la riduzione è applicabile ai soli operatori economici certificati per la quota parte ad essi riferibile.
Art. 34 Assicurazione a carico dell’impresa
1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, D.Lgs. 163/2006, l'appaltatore è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori ai sensi del comma 1 dell'art. 103 D.P.R. 554/99, a produrre una polizza assicurativa conforme allo Schema Tipo 2.3 del D.M. 12.3.2004 n. 123 che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, così quantificate:
Partita 1 - Opere - importo di contratto maggiorato dell'IVA
Partita 2 - Opere preesistenti – per € .5.000.000 (cinquemilioni di euro) Partita 3 - Demolizione e sgombero - per € .1.000.000 (unmilione di euro)
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 così come previsto dal comma 2 dell'art. 103 del D.P.R. 554/99.
5. La polizza assicurativa dovrà espressamente includere i sotto elencati rischi:
□ danni a cose dovuti a vibrazioni;
□ danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
□ danni a cavi e condutture sotterranee.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia una riunione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 del D. Lgs. 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Art. 35 Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e dagli articoli 10 e 11 del capitolato generale d’appalto e dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del regolamento generale.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.
3. Qualunque reclamo o riserva che l’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio.
5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e/o alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
6. Salvo il caso di cui al comma 4, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
Art. 36
Varianti per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell’importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato anche l’appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto originario
Art. 37
Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede con ricorso a prezzari ufficiali od alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del regolamento generale. In ogni caso si applica comunque il ribasso contrattuale
Art. 38
Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 39
Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste nella normativa vigente, nonché tutte le disposizioni legislative applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 40 Piani di sicurezza
1. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008 è fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è consegnato alla Stazione Appaltante e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, decreto lgs. n. 81/2008 l’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a. per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
4. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sul giornale dei lavori, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
5. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono accolte.
6. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
7. Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
8. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni a seguito di gravi errori ed omissioni, comporti significativi maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. Il presente comma non trova applicazione laddove le proposte dell’Appaltatore sono intese ad integrare il piano ai sensi della lettera a) comma 2 dell’art. 131 del D.Lgs. 163/2006.
Art. 41
Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, commi 1 lett a) del citato decreto, e gli adempimenti ad esso correlati. Contiene inoltre le notizie relative all’organizzazione della sicurezza, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo di cui al precedente articolo 40, previsto dall'articolo 131, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del decreto legislativo n. 81/2008.
3. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90, comma 3, del decreto lgs. n. 81/2008 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente articolo 40.
Art. 42
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81/2008.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità a quanto previsto nell’allegato XV del citato decreto, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di riunione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento o sostitutivo, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 43 Subappalto
1. Tutte le lavorazioni, ai sensi dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui al precedente articolo 4, e come di seguito specificato:
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
c) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo di quelle lavorazioni di cui all’art. 72, comma 4, del D.P.R. 554/1999, che superino sia il 15% dell’importo totale dei lavori sia il valore di 150.000 Euro come indicato al precedente art. 4.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di riunione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti alla riunione, società o consorzio.
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R.
n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato d.P.R. n. 252 del 1998.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati, o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono pari a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile di Ascoli Xxxxxx, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Ascoli Xxxxxx;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività espletate nel cantiere che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori, ad eccezione della posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, lettere c), d) ed l) del D.P.R. n. 554/1999.
8. Qualora l’appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 D.Lgs. 276/2003 definita “distacco di manodopera” lo stesso dovrà produrre all’Amministrazione apposita istanza corredata dal relativo contratto di distacco e dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva e l’assenza di cause di esclusione dalle gare in modo analogo alla disciplina del subappalto.
Art. 44
Responsabilità in materia di subappalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dal precedente art. 43.
3. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
Art. 45 Pagamento dei subappaltatori
1. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
2. La Stazione Appaltante non procederà al pagamento né della rata di saldo né allo svincolo della cauzione definitiva se l’appaltatore non avrà ottemperato all’obbligo di cui al comma precedente.
Art. 46 Riserve e Controversie
1. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 165, comma 3, del regolamento di cui al D.P.R. 554/99. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo iscritto.
2. Qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, valutate come ammissibili e anche non manifestatamente infondate dal Responsabile del procedimento, l’importo economico dei lavori comporti incrementi rispetto all’importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applica quanto disposto dall’art. 240, del D.Lgs. 163/2006.
3. Ove l’appaltatore confermi le riserve, per la definizione delle controversie è prevista ai sensi dell’art. 34 del D.M. 145 del 2000, la competenza del Giudice ordinario. E’ fatta salva la facoltà, nell’ipotesi di reciproco e formale accordo delle parti, di avvalersi dell’arbitrato previsto dall’art. 241 e seguenti del D.Lgs. 163/266.
4. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
5. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
6. Le riserve dell’appaltatore in merito alle sospensioni e riprese dei lavori, nel rispetto anche di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24 del DM 145/2000, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nei rispettivi verbali, all’atto della loro sottoscrizione.
Art. 47
Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) l’appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione fermo restando l’obbligo, fino alla chiusura del cantiere, di iscrizione alla Cassa Edile di Ascoli Xxxxxx delle maestranze impiegate nell’appalto, nei termini previsti dagli articoli del presente capitolato e, se cooperativo, anche nei rapporti con i soci;
c) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
d) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per quanto sopra l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante e non avrà titolo alcuno per risarcimento danni o interessi.
3. Ai sensi dell’articolo 13 del capitolato generale d’appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell’appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all’inoltro delle richieste e delle contestazioni all’Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
1. L’appaltatore trasmette all’Amministrazione con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale e della Provincia di Ascoli Xxxxxx.
Art. 48
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata anche a carico dei subappaltatori alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 40 e 41 del presente capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto l’importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l’ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l’ammontare lordo dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:
1) l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l’importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;
3) l’eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 49
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, salvo eventuali vizi occulti.
2. Il certificato di ultimazione può disporre l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 172 del DPR 554/99.
Art. 50
Termini per il collaudo o per l’accertamento della regolare esecuzione
1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione (solo per appalti fino a 500.000 EURO, con direzione lavori interna all’Ente appaltante ed in assenza di riserve), questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
4. L’Ente Appaltante ha la facoltà di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione per appalti fino a
1.000.000 di EURO nel rispetto 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006.
5. Qualora ci si avvalga della facoltà prevista dall’art. 172, comma 2, D.P.R. 554/99 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per l’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione decorre dalla data di scadenza del termine assegnato con il certificato di ultimazione o dalla data del nuovo certificato di ultimazione.
Art. 51
Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei lavori, l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
Art. 52
Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione in sito, o presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento delle opere, fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio del certificato di regolare esecuzione, comprese la continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere eseguite;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell’uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte nonché la pulizia di tutti i locali e di tutte le opere e le superfici realizzate;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura, l’installazione e il mantenimento dell’opportuna segnaletica di cantiere, orizzontale e verticale, dei cartelli di avviso, di fanali, di segnalazioni regolamentari diurne e notturne nei punti prescritti e comunque previste dalle vigenti disposizione di legge nei tratti stradali interessati dai lavori e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la costruzione e la manutenzione, entro il recinto del cantiere, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, computer di ultimo modello (dotato di sistema operativo, programmi per il disegno tecnico, la videoscrittura e il calcolo), stampante, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
p) la messa a disposizione del personale di direzione lavori ed assistenza degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, controlli relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi con formale impegno ad astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
r) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
s) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
t) a fornire entro 30 giorni dall’aggiudicazione quanto indicato al precedente art. 39.
2. L’appaltatore è tenuto a :
- richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, ANAS, ENEL, Telecom, ATO idriche e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per i lavori stradali non potrà essere richiesto alcun compenso aggiuntivo per l’esecuzione dei lavori previsti in presenza di traffico veicolare e/o pedonale per i quali si dovrà provvedere a segnalare i lavori e alla loro messa in sicurezza per garantire l’incolumità pubblica;
- sostenere le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori;
- assumere, per tutta la durata dei lavori, un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all’albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell’inizio dell’opera, alla stazione appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi;
- consegnare al Direttore dei Lavori tutti gli elaborati grafici, in scala opportuna, riportanti le forme delle strutture, la consistenza delle forniture, gli schemi degli impianti e quant’altro effettivamente realizzato. Tutti gli elaborati richiesti dalla DD.LL. dovranno essere prodotti in formato cartaceo (una copia) e su supporto magnetico (una copia) con estensione DWG o DXF per i disegni tecnici, DOC per i testi e XLS per i tabulati e/o fogli di calcolo.
Art. 53
Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore è obbligato, oltre a quanto riportato in precedenza:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;
e) all’inizio dei lavori l’appaltatore dovrà produrre alla D.L. un elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare. Per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell’appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione di cantiere, che dovrà essere un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale per l’edilizia. L’appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l’elenco di cui sopra con copia del libro matricola.
2. Per i lavori che possono modificare i confini di proprietà o comprometterne l’integrità, ad esempio per opere di urbanizzazione, opere stradali e simili, l’appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L’appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l’appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. Per lavori che comportano l’esecuzione di opere da interrare e non più ispezionabili, quali sottomurazioni, palificazioni, fognature profonde ecc., l’appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
Art. 54 Personale dell’appaltatore
1. Il personale destinato dall’appaltatore ai lavori da eseguire dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all’importanza delle opere previste, alle modalità di esecuzione e ai termini di consegna contrattualmente stabiliti e riportati sul cronoprogramma dei lavori.
2. L’appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni previste dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori impegnati nel cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla data di consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.
3. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare:
- – i regolamenti in vigore in cantiere;
- – le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere;
- – le eventuali indicazioni integrative fornite dal direttore dei lavori.
4. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.
Art. 55
Lavoro notturno e festivo
1. Nell’osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro già richiamata e nel caso di ritardi tali da non garantire il rispetto dei termini contrattuali, l’appaltatore, previa formale autorizzazione del direttore dei lavori, potrà disporre la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi.
2. In caso di necessità l’Ente Appaltante ha facoltà di ordinare all’Appaltatore che le lavorazioni si svolgano in orario notturno e/o festivo con le dovute cautele del caso. Tale situazione non costituirà elemento o titolo per l’eventuale richiesta di particolari indennizzi o compensi aggiuntivi da parte dell’Appaltatore.
Art. 56
Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto ove non diversamente prescritto nell’ambito della descrizione delle singole voci dell’elenco prezzi, i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati nei magazzini dell’Ente Appaltante o in aree indicate dalla Direzione Lavori nell’ambito dei Comuni in cui si effettuano i lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto.
Art. 57 Custodia del cantiere
1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
1. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e solo per lavori di particolare delicatezza e rilevanza, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata.
Art. 58 Cartello di cantiere
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici. Per i lavori stradali di significativa estensione è richiesta la collocazione di un ulteriore identico cartello ogni 500 metri.
2. In caso di lavori finanziati dalla Cassa Depositi e Prestiti o da altro ente esterno alla Stazione appaltante, il cartello di cantiere dovrà essere integrato con i dati del finanziamento, così come riportati negli atti di gara.
Art. 59
Danni da forza maggiore
1. Non verrà accordato all’appaltatore alcun indennizzo per danni che si verificassero nel corso dei lavori se non in casi di forza maggiore. I danni di forza maggiore saranno accertati con la procedura stabilita dall’art. 20 del D.M. 145/2000 e dell’art. 139 del DPR 554/99. La segnalazione deve essere effettuata dall’Appaltatore entro il termine perentorio di 5 giorni da quello in cui si è verificato l’evento. Per le sole opere stradali non saranno considerati danni da forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature ed altri causati dalle acque di pioggia alle scarpate, alle trincee ed ai rilevati ed i riempimenti delle cunette.
Art. 60
Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico o privato, passi carrabili, permessi di deposito) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa.
LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DEL TORRENTE ALBULA
Progetto di completamento pista ciclopedonale lungo il torrente Albula da Via TOSCANA a Viale DE GASPERI
– STRALCIO 2
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(art. 5 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
PARTE SECONDA – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE PARTE TERZA – ELENCO DEI PREZZI UNITARI
INDICE
PARTE SECONDA MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
art. 1 Misurazione dei lavori
art. 2 Valutazione dei lavori – condizioni generali art. 3 Valutazione dei lavori a corpo e a misura art. 4 Valutazione dei lavori in economia
art. 5 Accettazione dei materiali art. 6 Accettazione degli impianti
art. 7 Categorie di lavoro – definizioni generali art. 8 Qualità dei materiali
art. 9 Preparazione del cantiere e tracciamenti art.10 Continuità dei corsi d’acqua
art.11 Terre e rocce considerate nei lavori art.12 Scavi in genere
art.13 Scavi a sezione aperta art.14 Scavi a sezione ristretta art.15 Scavi con esplosivi
art.16 Scavi subacquei e prosciugamenti art.17 Rilevati e rinterri
art.18 Rilevati e rinterri addossati alle murature e riempimenti con pietrame
art.19 Rilevati compattati, comprese fondazioni e sottofondi stradali
art.20 Scogliere
art.21 Demolizioni e rimozioni art.22 Opere in fondazione art.23 Pali battuti
art.24 Pali di c.a. in opera entro forma battuta art.25 Pali in opera trivellati e micropali art.26 Diaframmi
art.27 Ture e paratie provvisorie art.28 Seminagioni e piantagioni
art.29 Pavimentazioni esterne in conglomerato bituminoso
art.30 Pavimentazioni esterne in materiali diversi art.31 Malte e conglomerati
art.32 Murature in genere
art.33 Muratura di pietrame a secco
art.34 Gabbioni metallici e loro Riempimento art.35 Rivestimenti in pietrame di scarpate art.36 Muratura di pietrame e malta
art.37 Muratura di mattoni con malta art.38 Murature miste
art.39 Tramezzi di una testa con mattoni Pieni o forati
art.40 Murature di getto in conglomerato cementizio art.41 Opere in cemento armato e in cemento armato
precompresso
art.42 Solai art.43 Soffitti
art.44 Coperture dei tetti art.45 Intonaco
art.46 Pavimenti art.47 Rivestimenti
art.48 Opere di marmo e in pietra da taglio e/o artificiali
art.49 Opere da carpentiere di legno art.50 Opere da falegname
art.51 Opere in metallo art.52 Opere da vetraio
art.53 Opere da pittore verniciatore art.54 Collocamento in opera art.55 Tubazioni
art.56 Impianti di riscaldamento, condizionamento e igienico sanitari
art.57 Impianti elettrici art.58 Assistenze
art.59 Lavori eventuali non previsti
art.60 Norme per la misurazione e valutazione delle opere
PARTE TERZA
ELENCO DEI PREZZI UNITARI
art.61 Elenco prezzi unitari
PARTE SECONDA
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERE
PREMESSA
art. 1 MISURAZIONE DEI LAVORI
Il direttore dei lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute in contraddittorio con l’appaltatore o un suo rappresentante formalmente delegato; ove l’appaltatore o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.
Nel caso di mancata presenza dell’appaltatore alle misurazioni indicate, quest’ultimo non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.
La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andrà effettuata, dal direttore dei lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell’appaltatore ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovrà essere effettuata, sotto la piena responsabilità dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D.P.R. 554/99.
art. 2
VALUTAZIONE DEI LAVORI, CONDIZIONI GENERALI
Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato, negli elaborati progettuali e negli altri atti contrattuali che l’appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.
L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto della normativa generale e particolare già citata.
I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’appaltatore nella più completa ed approfondita conoscenza della qualità, delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti per motivi legati ad una superficiale valutazione del progetto da parte dell’appaltatore.
Le eventuali varianti che comportino modifiche al progetto dovranno essere ufficialmente autorizzate dal direttore dei lavori, nei modi previsti dall’articolo 25 della legge 109/94 e successive modificazioni e contabilizzate secondo le condizioni contrattuali previste per tali lavori; non sono compresi, nella categoria delle variazioni in corso d’opera, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti, su richiesta del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’appaltatore.
Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa effettuata anche in fasi o periodi diversi di tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’appaltatore.
Le norme riportate in questo articolo si applicano per tutti i lavori indicati nel progetto di cui all’oggetto che saranno, comunque, verificati in contraddittorio con l’appaltatore nei modi previsti; si richiama espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato, contrattualmente individuato dai documenti che disciplinano l’appalto.
art. 3
VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO E A MISURA
Il prezzo a corpo o a misura indicato nella parte prima presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni del direttore dei lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza delle norme vigenti e delle specifiche del presente capitolato.
Sono, inoltre, comprese tutte le finiture delle murature, le opere esterne anche non dettagliatamente indicate dai disegni esecutivi ma necessarie per la realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte, gli allacciamenti alle reti urbane di energia elettrica, gas, telefono, acqua, etc. sia eseguiti direttamente dall’appaltatore che dalle Società interessate alle quali l’appaltatore è obbligato a prestare l’assistenza richiesta.
CONDIZIONI AMBIENTALI
Con la firma del contratto, l’Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto debito conto di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ed alee ad esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguiti i lavori, nonché, tra l’altro, delle condizioni sanitarie della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, dalla disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della manodopera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche e di aver inoltre considerato i vincoli a lui derivanti dallo svolgimento contemporaneo di altri eventuali lavori che si eseguono per conto dell’Amministrazione, per i quali l’Appaltatore non potrà chiedere alcun compenso per ritardi o interferenze.
REMUNERATIVITA’ DEI PREZZI CONTRATTUALI
Con la firma del contratto l’Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l’utile dell’Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alle inerenti il compimento delle opere oggetto dell’appalto, secondo le prescrizioni, con le obbligazioni ed entro i termini di contratto. L’Appaltatore con la firma del contratto, riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della manodopera anche in base alla condizioni ambientali nonché per ogni onere riferentesi al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse
necessario per l’esecuzione dei lavori entro i termini di contratto.
In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata in ordine alla pretesa non remuneratività di singoli prezzi, qualunque possa essere la causa che l’abbia determinata.
ACCERTAMENTO DEI LAVORI
L’Appaltatore è tenuto a provocare in tempo utile l’accertamento in contraddittorio di tutti i lavori, prestazioni e forniture e in specie di quelli che non sarebbero in seguito suscettibili di constatazione o accertamento.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore di tali disposizioni, hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazione dell’Amministrazione.
NORME CONTABILI
Le quantità di lavoro sono contabilizzate in base alle unità di misura previste nei prezzi contrattuali ed alle norme di misurazione.
Nel caso di contabilità di lavori a corpo, salve in ogni caso le norme di accettazione, nel caso le dimensioni o la qualità delle opere si dimostrino inferiori a quelle prescritte, si applica un prezzo corrispondentemente ridotto rispetto al prezzo a corpo, mentre se la qualità o le dimensioni delle opere risultino superiori, si applica il prezzo a corpo contrattuale senza variazione in aumento.
PROCEDURA CONTABILE
Con il procedere dei lavori, dopo i rilievi in contraddittorio, l’Amministrazione effettua la determinazione e la classificazione delle quantità di lavoro eseguite su appositi libretti di misura che devono essere firmati ad ogni aggiornamento dall’Appaltatore, il quale ha facoltà di firmare anche con riserva.
Le misurazioni si effettueranno secondo quanto dettato dagli articoli 27 e/o 28 della parte prima che si intendono integralmente trascritti.
DISPOSIZIONI
L’appaltatore è tenuto ad eseguire le opere indicate in base ai disegni di progetto ed alle prescrizioni già citate senza introdurre alcuna variazione che non sia ufficialmente autorizzata nei modi previsti dalla normativa vigente.
art. 4
VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei lavori.
Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dal direttore dei lavori.
L’annotazione dei lavori in economia dovrà essere effettuata da direttore dei lavori o da persona espressamente incaricata con le seguenti modalità:
- in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovrà essere fatta sul libretto delle misure;
- in caso di lavori in amministrazione la registrazione andrà effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste – le firme per quietanza dell’affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.
Dopo l’annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovrà essere redatta, su un apposito registro, una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti indicando:
- le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
- le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo l’ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e delle fatture.
Il prezzo relativo alla mano d’opera comprende ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la
quota delle assicurazioni, la spesa per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’appaltatore.
Nel prezzo dei noli sono incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.
Il prezzo dei materiali include tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.
Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell’appaltatore.
art. 5 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI
I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M 145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’appaltatore dovrà obbligatoriamente presentare al direttore dei lavori adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori corredate dai manuali di uso e manutenzione e di tutte le certificazioni comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati il tutto descritto in lingua italiana. In mancanza di tale presentazione, il direttore dei lavori potrà far rimuovere a cura e spese dell’impresa appaltatrice tutti i materiali non idonei o, nel caso in cui i materiali venissero giudicati idonei, allibrare le relative quantità solo dopo la presentazione delle certificazioni richieste.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;
d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi, elenco prezzi unitari o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l’appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
L’appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l’appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.
art. 6 ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI
Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal direttore dei lavori, delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato con D.M 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.
L’appaltatore è tenuto obbligatoriamente a presentare al direttore dei lavori adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori corredate dai manuali di uso e manutenzione e di tutte le certificazioni comprovanti origine e qualità dei materiali impiegati il tutto descritto in lingua italiana. In mancanza di tale presentazione, il direttore dei lavori potrà far rimuovere a cura e spese dell’impresa appaltatrice tutti i materiali non idonei o, nel caso in cui i materiali venissero giudicati idonei, allibrare le relative quantità solo dopo la presentazione delle certificazioni richieste. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi delle prescrizioni stabilite dal presente capitolato e verificate dal direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese
dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dal direttore dei lavori non pregiudica i diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per l’opera e le sue parti.
Durante l’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, l’appaltatore dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l’installazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal direttore dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’appaltatore.
art. 7
CATEGORIE DI LAVORO - DEFINIZIONI GENERALI
Tutte le categorie di lavoro dovranno essere eseguite nella completa osservanza delle prescrizioni del presente capitolato, delle indicazioni presenti negli elaborati progettuali e della specifica normativa e delle leggi vigenti.
Si richiamano espressamente, in tal senso, gli articoli già riportati sull’osservanza delle leggi, le responsabilità e gli oneri dell’appaltatore che, insieme alle prescrizioni definite negli articoli seguenti, formano parte integrante del presente capitolato.
QUALITA' DEI MATERIALI
art. 8 MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere oggetto di un appalto avranno la provenienza che Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati o a quanto in uso per la buona realizzazione delle opere.
Quando la direzione dei lavori avrà rifiutato qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, l'impresa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati a sua cura e spese dalla sede del lavoro o dai cantieri
Il controllo relativo all'osservanza delle norme tecniche che, regolano la qualità e le caratteristiche tecniche dei materiali, è affidato a laboratori prove materiali ufficiali.
Gli addetti al laboratorio incaricato alle prove dovranno avere libero accesso e completa possibilità di controllo in tutti i cantieri ove avviene l'approvvigionamento, la confezione e/o la posa in opera dei materiali previsti in appalto. I1 prelievo dei campioni da esaminare potrà essere eseguito in qualsiasi momento e gli addetti alle cave, agli impianti, ai mezzi d’approvvigionamento e di stesa dovranno facilitare l'opera di prelievo.
Per i campioni asportati dalle opere in corso d’esecuzione, l’assuntore è tenuto a badare a sua cura e spese alla riparazione di quanto manomesso.
I materiali d’uso più frequente dovranno comunque rispondere alle sottoindicate norme.
a) Acqua
L'acqua usata per gli impasti dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose nonché da sostanze corrosive.
b) Calci
Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti d’accettazione di cui alle norme del R.D. 16.11.1939 nr. 2231.
c) Inerti
I materiali inerti da impiegarsi per la confezione di malte e xxxxxxxxxxxx dovranno possedere le qualità, stabilite dalla normativa vigente relativa all’ esecuzione di opere in conglomerato cementizio. Gli inerti si classificano come terre che passano o vengono trattenute da xxxxxxxx con fori circolari delle seguenti dimensioni (in mm):
ghiaia o pietrisco da 71 - 25
ghiaietto o pietrischetto da 25 - 10
ghiaino o pietrischino da 10 - 2
sabbia da 2 - 0,05
E' assolutamente vietato per le confezioni suddette, l’uso di limi o argille, cioè di terre con elementi passanti per xxxxxxxx con fori circolari di dimensioni inferiori a 0,05 mm.
Per quanto riguarda i materiali inerti da impiegarsi nella formazione delle pavimentazioni stradali, ivi compresi i sottofondi, essi dovranno corrispondere alle norme per l'accettazione delle pietre naturali da costruzione di cui R.D. 16.11.1939 nr. 2232 e alle norme CNR fascicolo 4 ed. 1953.
In particolare il pietrisco e il pietrischino o graniglia per la formazione rispettivamente della massicciata e dello strato di usura dovranno possedere caratteristiche non inferiori alle seguenti:
pietrisco pietrischino
peso specifico 2500 kg/m3 2700 kg/m3
coefficiente di qualità 12 25
Per gli inerti da usare nella formazione delle strato di base, dello strato di collegamento (binder) e dello strato di usura, la perdita di peso determinata con la prova "Los Angeles" dovrà essere inferiore o uguale rispettivamente a 25,22 e 20. L'equivalente in sabbia sarà sempre maggiore o uguale a 45.
Per quanto riguarda i cubetti per pavimentazioni, essi dovranno essere conformi alla normativa di cui il fascicolo 5 del C.N.R., ed. 1954.
d) Leganti idraulici
I cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui al D.M. 3.6.1968. Il cemento alluminoso potrà essere usato solo in casi di provata necessità e solo in seguito al consenso del direttore dei lavori.
Gli altri leganti idraulici dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla legge 26.5.1965 nr. 595 e D.M. 14.1.1966. Qualsiasi tipo di legante idraulico dovrà essere conservato in modo da ripararlo dall'umidità.
e) Pozzolana
La pozzolana sarà ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze eterogenee o di parti inerti. Qualunque sia la sua provenienza dovrà comunque corrispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme di accettazione di cui R.D. 16.11.1939 nr. 2230.
f) Pietrame
Le pietre da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme di accettazione di cui al R.D. 16.11.1939 nr. 2232 e nr. 2235 e dovranno essere a grana compatta ed ognuna
monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature nonché interclusioni di sostanze estranee. Dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entità della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferica e dell’acqua corrente. Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilità.
g) Laterizi e grès ceramico.
I laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme d’accettazione di cui al R.D. 16.11.1939, nr. 2233.
Il grès ceramico invece dovrà corrispondere alle norme di cui alla circolare 15.11.1966 del Min. Lavori Pubblici.
I mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di modello costante, e presentare sia all'asciutto sia dopo prolungata immersione nell'acqua una resistenza alla compressione non inferiore a 150 Kg/cm2.
I mattoni forati ed i tavelloni dovranno pure presentare una resistenza alla compressione di almeno 16 Kg/cm2 sulla superficie totale premuta.
Le tegole piane o curve dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme. Appoggiate su due regoli, posti a mm. 20 dai bordi estremi dei due lati più corti, dovranno sopportare, sia un carico graduale concentrato nel mezzo di 120 Kg, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di 1 Kg, cadente dall'altezza di cm 20.
E' vietato l'impiego di laterizi per i quali le prove chimiche da effettuare nei laboratori sperimentali ufficiali, abbiano rilevato una quantità di anidride solforica superiore allo 0,05 % in peso.
h) Materiali ferrosi
I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili. Comunque essi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione di cui alla normativa vigente in materia di esecuzione di opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica.
i) Legnami
I legnami di qualunque essenza, da impiegare in opere stabili o provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1912. Essi saranno provveduti fra le più scelte qualità della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.
Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure.
I legnami rotondi o pali, sufficientemente dritti, dovranno provenire dal vero tronco dell’albero e non dai rami, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo. Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alle superficie.
I legnami destinati alla costruzione di serramenti e pavimenti dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, diritta e priva di spaccature sia in senso radiale che circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi od altri difetti.
Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e senza scarniture, tollerandosene l’alburno e lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione trasversale. I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati a sega con le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo senza alburno, nè smussi di sorta.
l) Sostanze bituminose
Ogni sostanza bituminosa dovrà soddisfare le prescrizioni contenute nelle seguenti norme del C.N.R.:
- fascicolo 2, ed. 1951. "Norma per l'accettazione dei bitumi per uso stradale".
- fascicolo 3/1958 "Norma per l'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stradali".
- fascicolo 7. ed. 1957 "Norme per l'accettazione del bitumi liquidi per usi stradali".
m) Attivanti l'adesione (dopes)
L'impiego di attivanti sarà regolato da prescrizioni particolari che la direzione lavori emetterà di volta in volta. Per accertare la presenza e la quantità indispensabile ad ottenere l'adesione desiderata si farà ricorso alla prova A.S.T.M.D 1664-69 o ad altre prove in uso presso il laboratorio di Xxxxxxx.
n) Lattici di gomma sintetica.
Anche l'impiego dei lattici di gomma sintetica sarà regolato da prescrizioni particolari che la direzione dei lavori emetterà di volta in volta.
o) Materiali per pavimentazione.
I materiali per pavimentazione fredda come mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. 16.11.1939, nr. 2234, ed alle particolari prescrizioni contenute nelle singole voci dell'elenco prezzi.
Per quanto riguarda i materiali per pavimentazione calda, si richiamano le prescrizioni di cui al punto i) per quelle in legno; e si riportano qui di seguito quelle per i pavimenti in linoleum, P.V.C., gomma o moquette. Questi materiali dovranno corrispondere per tonalità di colori ai campioni prescelti e presentare una superficie priva di anomalie come macchie, screpolature, strisciature o gobbe.
Gli spessori dei vari strati componenti i teli dovranno corrispondere a quelli dei campioni prescelti ed a quelli prescritti nelle corrispondenti voci dell'elenco dei prezzi.
p) Colori e vernici.
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità e del tipo indicato dalle prescrizioni dell'elenco dei prezzi unitari.
q) Materiali elettrici.
I materiali necessari agli impianti elettrici propriamente detti o a quelli analoghi, per i quali si debbano comunque usare gli stessi materiali necessari agli impianti elettrici, dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alle norme CEI e possedere le caratteristiche unificate delle tabelle UNEL. In particolare non sono ammessi conduttori in rame di sezione inferiore a 1 mmq e, qualora usati per la forza, a 2,5 mmq. Le isolazioni, se non indicate nelle voci d’elenco dei prezzi unitari, non devono mai essere inferiori a 600 Volt.
Qualora i conduttori fossero di altri metalli, le sezioni predette saranno variate in rapporto alle resistenze elettriche di quelli prescelti con quelle corrispondenti in rame.
I requisiti di carattere meccanico ed elettrico degli apparecchi di illuminazione impiegati devono rispondere alle "Norme per apparecchi d'illuminazione" del Comitato Elettrotecnico Italiano (fascicolo 34-8/1971 - S 414) e successive modifiche ed integrazioni.
r) Tubazioni
Sulle dimensioni dei tubi in calcestruzzo o in c.a. saranno ammesse le tolleranze previste dalle norme DIN 4032 e 4035. Per tutti i tubi di materiali diversi dal calcestruzzo o dal c.a. saranno ammesse le tolleranze previste dalle relative norme vigenti.
I tubi ed i giunti di tubi in PVC per fognatura dovranno corrispondere a tutte le prescrizioni della norma unificata UNI 7447/7448.
Le tubazioni in polipropilene (PP) dovranno corrisponderne alle caratteristiche e misure delle norme di unificazione UNI 7055/72 per materiali termoplastici di polipropilene.
I tubi di raccordo e gli accessori di PVC dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformità IIP dell'UNI, gestito dall'Istituto Italiano dei Plastici.
MODI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
art. 9 PREPARAZIONE DEL CANTIERE
E TRACCIAMENTI
Prima di dare inizio a qualsiasi categoria di lavoro l'appaltatore sarà obbligato a sgomberare i siti da ogni materiale inutile compresa la vegetazione, in modo che al momento della consegna dei medesimi essi siano ben individuabili e riscontrabili.
Contemporaneamente l'appaltatore dovrà eseguire i rilievi definitivi, le picchettazioni, i tracciamenti ed ogni altra operazione per consentire la consegna dei lavori senza dubbi di sorta. Nel caso la direzione dei lavori dovesse ritenere insufficienti le suindicate operazioni, l'impresa dovrà integrarle nei tempi indicatile dalla direzione dei lavori medesima, senza per questo pretendere una nuova consegna dei lavori appaltati.
art. 10
CONTINUITÀ DEI CORSI D‘ACQUA
L'appaltatore dovrà provvedere con diligenza, a sue cure e spese, salvo casi speciali stabiliti di volta in volta della direzione dei lavori, ad assicurare la continuità dei corsi d'acqua interferenti con i lavori. A tal fine dovranno, se del caso, essere realizzati idonei canali, da mantenere convenientemente spurgati, lungo i quali far defluire le acque sino al luogo di smaltimento, evitando in tal modo l'allagamento degli scavi.
Non appena realizzate le opere, l'appaltatore dovrà, sempre a sue cure e spese, provvedere con tutta sollecitudine a riattivare l'originario letto del xxxxx x'xxxxx, xxxxxxxxxx i canali provvisori e ponendo in pristino il terreno interessato dagli stessi.
L'appaltatore dovrà curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi. In ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi. che dovessero essere pagati e/o per liti che avessero ad insorgere.
art. 11
TERRE E ROCCE CONSIDERATE NEI LAVORI
A qualsiasi fine contrattuale, si definiscono come terre solo le rocce frammentate e incoerenti o che possono diventare tali a contatto con l'acqua i cui singoli frammenti passino attraverso i xxxxxxxx 71 UNI 2334.
Questi frammenti si classificano a loro volta a seconda che passino o siano trattenuti dai xxxxxxxx UNI 2334 più sotto elencati:
ciottolo o pietra superiore a 71 mm ghiaia o pietrisco da 71 a 25 mm
ghiaietto o pietrischetto da 25 a 10 mm
ghiaino o pietrischino da 10 a 2 mm
sabbia da 2 a 0,05 mm
limo da 0,05 a 0,005 mm
argilla da 0,005mm a dim. inferiori
Per trovanti s’intendono invece ciottoli o pietre singole che si trovino incastonate nelle terre.
Il loro asporto sarà compensato con i prezzi dello scavo in roccia da mina solo quando il loro volume sarà superiore a quello indicato nei singoli prezzi unitari.
Le terre a loro volta si classificano come Ala, Xxx, X0, X0-0, X00, X0-0, X0-0, X0, X0, X0, X0-0 e A8, così come descritte dalla norma CNR-UNI 10006.
Per terra vegetale, esclusa la terra A8, si intende qualsiasi terra contenente anche materia organica.
CLASSIFICAZIONE GENERALE | TERRE GHIAIO – SABBIOSE | TERRE LIMO - ARGILLOSE | |||||||||||
GRUPPO | A1 | A3 | A2 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |||||
SOTTOGRUPPO | Ala | A1b | A2-4 | X0-0 | X0-0 | X0-0 | X0-0 | X0-0 | |||||
XXXXXXXX XXXXXXXX | |||||||||||||
XXXX XXXXXXX XXX 0000: | |||||||||||||
2 % | ≤00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
0,0 % | ≤30 | ≤50 | >50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0,075 % | ≤15 | ≤25 | ≤10 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | ≤35 | >35 | >35 | >35 | >35 | >35 | |
PER LA FRAZIONE PASSANTE AL STACCIO 0,4 UNI 2332 | |||||||||||||
Limite liquido (LL) | - | - | ≤40 | >40 | ≤40 | >40 | ≤40 | >40 | ≤40 | >40 | >40 | ||
Indice di plasticità (IP) | ≤6 | N.P. | ≤10 | ≤10 | >10 | >10 | ≤10 | ≤10 | >10 | >10 PIW - 30F | >10 PIW - 30F | ||
Indice di gruppo | 0 | 0 | 0 | ≤4 | ≤8 | ≤12 | ≤16 | ≤20 | ≤20 | ||||
Denominazioni correnti | Ghiaia e sabbia grossa | Sabbi a fine | Ghiaia o sabbia limosa e/o argillosa | Limo | Limo | Argill a | Argill a | Argill a | |||||
CLASSIFICAZIONE DELLE TERRE – Norme CNR – UNI 100006 |
art. 12 SCAVI IN GENERE
Tutti gli scavi in genere, quindi per qualsiasi tipo d’intervento, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno impartite all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
In caso contrario, l'appaltatore non solo non avrà diritto ad alcun compenso per le eventuali maggiori quantità di scavo eseguite, ma anzi sarà tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutti i ripristini che si rendessero per conseguenza necessari. Nel caso di scavi in difetto rispetto alle sagome assegnate, la direzione dei lavori si riserva o di liquidare i lavori solo secondo le effettive quantità eseguite o di far completare gli scavi nei modi di cui al primo comma, senza che ciò dia diritto a particolari compensi.
Appena effettuata la consegna dei lavori, l'appaltatore dovrà procedere alla verificazione dei profili longitudinali e trasversali del terreno allegati al contratto, ed immediatamente dichiarare per iscritto alla D.L: se li accetta come rilievo del terreno o segnalare le differenze che vi riscontrasse. Qualora l'appaltatore domandasse l'introduzione di nuovi profili ritenuti a suo avviso opportuni per una più esatta rappresentazione del terreno, la direzione dei lavori la potrà concedere, ma avrà però il diritto di contrapporre tutti quelli altri che giudicasse necessari in seguito all'introduzione suddetta.
Nell’esecuzione degli scavi in genere l'appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti restando esso oltreché totalmente responsabile d’eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.
L'appaltatore dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi o arrecare danni alle proprietà sottostanti, di cui resterà comunque unico responsabile. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione, ad altro impiego nei lavori medesimi, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, o alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie e dovranno essere modellate in armonia con il circostante terreno nonché inverdite. La direzione dei lavori potrà asportare, a spese dell'appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
L'armatura di sostegno e la protezione dello scavo fanno normalmente parte degli oneri dello scavo medesimo salvo che nei prezzi d’elenco non sia altrimenti disposto.
Le suddette opere dovranno comunque rispettare le condizioni statiche e le prescrizioni antinfortunistiche. L'appaltatore resta l'unico responsabile della stabilità dello scavo da lui eseguito. Fermo restando il diritto della
direzione dei lavori di richiederne la verifica statica a sua cura e spese, l'appaltatore resta libero di scegliere il tipo d’armatura di sostegno.
Se non diversamente stabilito nell’elenco dei prezzi unitari il taglio e l'asporto di pavimentazioni bituminose, in calcestruzzo semplice o lastricate, sarà normalmente compensato con i prezzi di scavo per la classe del terreno immediatamente sottostante, qualora realmente da eseguire.
Con i prezzi degli scavi sono sempre compensati anche gli oneri per le operazioni di esatta rifilatura delle scarpate e la perfetta sagomatura del fondo dello scavo.
Prima degli scavi in genere si procederà allo scoticamento della terra vegetale e ad un idoneo deposito della stessa in modo da evitare il mescolamento con altri tipi di terreno.
La terra vegetale resterà a disposizione della stazione appaltante per eventuali impieghi anche diversi di quelli previsti in progetto.
L'appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, delle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di precauzioni nell'esecuzione degli scavi.
Prima di iniziare i lavori di scavo l'appaltatore ha l’ obbligo di raccogliere presso i vari enti, uffici ed aziende informazioni impegnative relative a cavi, canali, condotte e manufatti interrati che si trovassero sull'area del cantiere. Ciò vale anche per quanto già indicato eventualmente in progetto. I canali, le condotte o altri impianti messi allo scoperto durante i lavori dovranno essere protetti con cura garantendo la loro funzionalità a totale carico dell’impresa. L'appaltatore dovrà rispondere di tutti i danni ed inconvenienti connessi.
L'appaltatore dovrà subito informare le aziende interessate e il committente di ogni danno arrecato a condotti o cavi. Tutti gli oneri che l’impresa dovrà sostenere per le maggiori difficoltà derivanti dai lavori a causa dei servizi stessi si intendono già remunerati dai prezzi stabiliti dall'elenco per l'esecuzione degli scavi ad eccezione di eventuali spostamenti, in via definitiva, di condotte, cavi o manufatti.
art. 13
SCAVI A SEZIONE APERTA
Per scavi a sezione aperta o di sbancamento si intendono quelli che vengono eseguiti sopra la superficie d'appoggio delle macchine operatrici impiegate per la rimozione dei materiali e il loro trasporto nei luoghi di deposito senza che le pareti delimitanti le zone di scavo impediscano o limitino gravemente le manovre delle macchine medesime.
art. 14
SCAVI A SEZIONE RISTRETTA
Per scavi a sezione ristretta si intendono tutti gli scavi che non possano classificarsi come scavi a sezione aperta. Qualora detti scavi dovessero accogliere un qualsiasi manufatto, è vietato all'appaltatore di porvi mano prima che la direzione dei lavori non abbia verificato e accettato le forme e dimensioni degli scavi medesimi. Portato a termine il manufatto, si dovranno riempire i vuoti rimasti con lo stesso terreno estratto dallo scavo, convenientemente costipato, fino a raggiungere il profilo primitivo, ottenendo una densità del terreno così costipato pari al 90 % della densità Xxxxxxx-Standard se richiesto. Il materiale che risulta non impiegato nel riempimento predetto sarà portato a discarica o a deposito in cantiere se la direzione dei lavori lo ritenesse utile per altri impieghi.
art. 15
SCAVI CON ESPLOSIVI
Se per eseguire gli scavi l'appaltatore intende usare esplosivi, a tutte le norme precedenti si aggiungono le seguenti: Oltre ad osservare tutte le prescrizioni di legge circa l’uso degli esplosivi, l'appaltatore è obbligato a prendere tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni alle persone ed alle cose, danni di cui in ogni caso è sempre responsabile. Prima del brillamento delle mine, sarà controllato che nella zona di pericolo non stazioni alcuna persona. Quelle presenti saranno tenute a distanza di sicurezza dal personale addetto tramite bandiere rosse o fanali a luce rossa.
Al momento del brillamento sarà dato segnale acustico per dare facoltà a tutti i presenti di mettersi in tempo a sicuro riparo.
art. 16
SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTI
Se dagli scavi non si potesse far defluire l’acqua naturalmente, sarà in facoltà della direzione dei lavori di ordinare, secondo i casi e quando lo riterrà opportuno, l'esecuzione di scavi subacquei, oppure prosciugamenti.
Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondità maggiore di cm. 30 sotto il livello costante a cui si stabiliscono nei cavi quelle acque che non possono essere allontanate con l'apertura di semplici canali fugatori.
Il volume di scavo eseguito in acqua sino ad una profondità non maggiore di cm 30 dal suo livello costante, non verrà perciò considerato come scavo subacqueo.
Il mantenimento degli scavi all'asciutto, sia durante l'escavazione, sia durante l'esecuzione dei manufatti ed i relativi oneri per il prosciugamento sono compresi nel prezzo unitario fissato nell'elenco dei prezzi per lo scavo subacqueo. Qualora venga deciso di compensare separatamente il prosciugamento dello scavo, lo scavo stesso verrà considerato come eseguito all'asciutto.
Per i prosciugamenti praticati durante l'esecuzione delle murature, l'appaltatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.
art. 17 RILEVATI E RINTERRI
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla direzione dei lavori, si impiegheranno in generale e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi, in quanto a giudizio della direzione dei lavori disponibili ed adatte per la formazione dei rilevati. Resta comunque vietato a questi fini l’uso di terre appartenenti alle classi A5, A6, A7 e A8.
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l'appaltatore crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla direzione dei lavori.
Comunque per quanto riguarda la stabilità dei rilevati si intendono qui richiamate, qualora non in contraddizione con le seguenti norme, quelle di cui alla legge 2.2.1974, n. 64 sulla stabilità dei terreni, sulle opere di sostegno delle terre e di fondazione. Nel caso di rinterri delle trincee per condotte, essi potranno essere eseguiti solo previa accettazione delle condotte poste in opera. Il letto di posa, il rinfianco e la copertura, sino a 30 cm al di sopra del cielo del tubo esterno, dovranno essere eseguiti preferibilmente con sabbia o almeno con materiale vagliato proveniente dallo scavo (massima dimensione ammissibile dei grani: 30mm). Per condotte interessate dall’acqua di falda i rinterri suddetti devono essere eseguiti con materiale arido con granulometria tra 0,2 mm e 30 mm. A rinfianco avvenuto, lo scavo verrà rinterrato con strati successivi di altezza massima pari a 30 cm per terre coerenti, ben costipati fino a raggiungere una densità pari al 90% di quella Xxxxxxx-Standard. Le fasi di smontaggio delle opere di sostegno dovranno in ogni caso essere coordinate con le fasi di rinterro in modo da impedire frane
Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno piantare i rilevati dovrà essere accuratamente preparato asportandovi la terra vegetale ed espurgandolo da piante, cespugli, erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di rifiuto. La terra vegetale dovrà invece essere depositata in attesa di essere usata per la copertura delle scarpate dei rilevati medesimi o per impieghi diversi indicati dalla direzione dei lavori. La base dei suddetti rilevati, se cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o un terreno a declivio trasversale superiore al quindici per cento, dovrà essere preparata a gradoni con inclinazione inversa a quella del rilevato esistente o del terreno.
Tali operazioni, se non contrattualmente diversamente disposto, costituiscono oneri già compresi nei prezzi unitari per cui agli effetti contabili essi non saranno presi in considerazione.
Pertanto nel computo metrico dei volumi si terrà in considerazione solo la sezione di consegna originaria, cioè quella anteriore a tutte suddette operazioni di preparazione della base dei rilevati. La terra da trasportare nei rilevati dovrà essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne, radici e da qualsiasi altra materia estranea e dovrà essere disposta in rilevato a cordoli alti da m 0,30 a m 0,50 e compattata fino al raggiungimento almeno della densità 90 % di quella Xxxxxxx-Standard.
Sarà obbligo dell'appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiore a quelle prescritte.
Non si potrà sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il rilevato già eseguito dovrà essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a gradoni, praticandovi dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.
L‘appaltatore sarà tenuto riparare a sue spese gli abbassamenti, corrosioni ed altri guasti che per qualsiasi motivo si verificassero durante la formazione dei rilevati ed anche dopo il loro compimento, fino al collaudo.
Salvo nei casi eccezionali, quando le cave fossero identificate dal contratto, e salvo il caso di particolari circostanze che sorgessero nel corso dei lavori, l'appaltatore sarà libero di coltivare le cave di prestito dove crederà opportuno, a condizioni però che le materie che esse forniranno non siano di cattiva qualità o comunque non adatte, a giudizio della direzione dei lavori, alla formazione dei rilevati nonché a condizioni che le cave abbiano sempre regolare e completo
scolo, in modo da impedire in qualunque tempo ristagni d'acqua od impaludamenti ed inoltre a condizione che siano osservate le disposizioni delle leggi sull'igiene e sulla sanità pubblica.
Le cave stesse non dovranno, a giudizio del direttore dei lavori, pregiudicare la stabilità delle opere da eseguire. I cigli delle cave dovranno trovarsi al piede d'ogni rilevato ad una distanza almeno uguale alla profondità delle cave stesse e non mai minore di metri 2 e le loro scarpe essere disposte con inclinazione di almeno 1,5 di base per 1 di altezza.
L'appaltatore non potrà aprire cave di nessuna specie senza avere prima ottenuto il permesso delle autorità competenti e senza avere prima soddisfatte le prescrizioni di legge.
Occorrendo in corso di esecuzione modificare l’inclinazione delle scarpe delle trincee e dei rilevati, l'appaltatore sarà tenuto a riprendere il lavoro e a completarlo senza diritto a speciali compensi, ma alle stesse condizioni e prezzi del contratto per la prima esecuzione.
art. 18
RILEVATI E RINTERRI ADDOSSATI ALLE MURATURE E RIEMPIMENTI CON PIETRAME
Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno sempre impiegare terre sciolte, restando vietato in modo assoluto l'impiego di quelle appartenenti alle classi A4, A5, A6, A7, A8 ed alle loro sottoclassi.
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le spianature che potrebbero derivare da un carico male distribuito e comunque fino al raggiungimento almeno della densità pari a 90 di quella Xxxxxxx Standard.
E' vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'appaltatore.
art. 19
RILEVATI COMPATTATI, COMPRESE FONDAZIONI E SOTTOFONDI STRADALI
I rilevati compattati saranno costituiti da terre adatte, cosi come descritte dai prezzi dell'elenco allegato al contratto, da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25 - 30 cm. costipati meccanicamente regolando il numero dei passaggi e l'aggiunta dell’acqua in modo da ottenere una densità definitiva del terreno pari al 90 % di quella Xxxxxxx Standard. Ogni strato sarà costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro, strato ed avrà superiormente la sagoma della monta richiesta per opera finita, così da evitarsi ristagni d’acqua e danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno risultare ben distribuite nell'insieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale poggerà l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a cm. 10.
Il terreno d’impianto dei rilevati compattati che siano d’altezza non minore di 0,50 m, qualora sia di natura sciolta, o troppo umida, dovrà ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densità predetta. Se detto terreno d’impianto del rilevato avrà scarsa portanza lo si consoliderà preliminarmente per l’altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendolo con materiali sabbiosi o ghiaiosi. Sarà obbligo dell’appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall’assestamento delle terre affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.
Nel caso di costruzioni stradali fa parte della formazione del rilevato, oltre la profilatura delle scarpate, delle banchine, dei cigli, e la costruzione degli arginelli, il ricavare nella piattaforma il cassonetto di dimensione idonea a ricevere l’ossatura di sottofondo e la massicciata.
Comunque, se non altrimenti prescritto dagli articoli riguardanti i prezzi unitari, la composizione granulometrica delle terre stabilizzate dovrà essere compresa fra le due sottoindicate curve riprodotte in diagramma semilogaritmico.
100
Passante %
50
0
SABBIA GHIAIA
100
70
70
55
40
25
15
15
8
2
30
23
100
0.075 0.4 2.00 5.00 10.00 30.00 71.00
0
Trattenuto %
50
100
Setacci UNI 2332 Xxxxxxxx UNI 2334
art .20 SCOGLIERE
omissis
art. 21 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
La demolizione, sia parziale che totale di qualsiasi struttura deve essere eseguita con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da non danneggiare le residue strutture esistenti dell'opera interessate alla demolizione, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le strutture da demolire quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Durante le demolizioni o rimozioni l'appaltatore dovrà inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti dell'opera interessata a dette operazioni che dovranno restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti dovranno ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte.
Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'appaltatore senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, dovranno essere opportunamente puliti, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando le cautele per non danneggiarli.
Detti materiali resteranno tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare all'appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni dovranno essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od a rifiuto alle pubbliche discariche.
art. 22
OPERE IN FONDAZIONE
I manufatti saranno di norma costruiti mettendo il piano di fondazione costantemente all'asciutto. Quindi in presenza d'acqua si provvederà all'abbassamento del livello dell'acqua almeno fino a 20 cm sotto il predetto piano di fondazione. Le norme che regolano la costruzione delle opere di fondazione all'asciutto, continue o discontinue, in conglomerato cementizio semplice o in cemento armato, sono le stesse che riguardano le analoghe opere in soprelevazione. Nel caso particolare, di getti per le opere di fondazione da eseguirsi in acqua o in presenza d'acqua, si useranno apposite tramogge o altri specifici mezzi per condurre il calcestruzzo direttamente nel sito a cui è destinato in modo da evitare al massimo i dilavamenti. Ovviamente, data una classe di resistenza del calcestruzzo o una sua particolare dosatura, prescritte dalle voci d'elenco dei prezzi contrattuali, l'appaltatore dovrà provvedere al maggior dosaggio di cemento sia per compensare quello dilavato dall'acqua durante le operazioni di getto, sia per compensare quello necessario alla presa e indurimento del calcestruzzo in eccesso d'acqua. Comunque per tutte le opere di fondazione qui descritte, sia superficiali che profonde, valgono le norme di cui alla legge 2.2.1974, n. 64 sulla stabilità dei terreni, sulle opere di sostegno delle terre e sulle opere di fondazione, qualora non in contrasto con le norme che seguono
Resta comunque stabilito che in caso di pompaggio dovranno essere installate anche pompe di riserva per garantire un funzionamento continuo del sistema prosciugante. Il prosciugamento dovrà comunque essere protratto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di scavo e di costruzione dei manufatti.
art. 23 PALI BATTUTI
omissis
art. 24
PALI DI C.A. IN OPERA ENTRO FORMA BATTUTA
omissis
art. 25
PALI IN OPERA TRIVELLATI E MICROPALI
Sono definiti trivellati i pali realizzati con asportazione del terreno mediante escavazione - perforazione con apposita trivella e relativa immissione di cemento armato.
La perforazione dovrà essere eseguita con le tecniche idonee a non alterare le caratteristiche meccaniche del terreno ed in particolare dovrà ridurre il più possibile:
a) i fenomeni di allentamento della coesione degli strati del terreno;
b) la diminuzione di densità degli strati incoerenti;
c) la diminuzione delle tensioni orizzontali del terreno;
d) i fenomeni di riduzione dell’attrito tra palo e terreno legati ad un eccessivo uso di fanghi. La perforazione sarà eseguita:
a) a secco senza rivestimento nel caso di terreni di media o alta coesività;
b) a secco con rivestimento in tubi di acciaio in varie sezioni collegate da manicotti esterni nel caso di terreni a bassa coesività;
c) con fango bentonitico immesso progressivamente alle operazioni di scavo nel caso di terreni con infiltrazioni d’acqua.
Le tolleranze dimensionali dovranno essere max del 5% per la variazione della posizione planimetrica dei pali, max del 2% per la verticalità del palo e max del 3% per la variazione della sezione del palo rispetto a quella di progetto.
L’appaltatore dovrà verificare sempre che le opere di scavo non danneggino cavi elettrici o tubazioni, restando pienamente responsabile dei danni diretti ed indiretti causati.
Le armature saranno costituite da barre tonde o ad aderenza migliorata per i ferri longitudinali, da una spirale in tondino per quelle trasversali e da legature con doppio filo di ferro; in ogni caso le gabbie saranno preparate fuori opera e quindi posizionate, con gli opportuni distanziatori, solo prima del getto.
Il calcestruzzo, salvo diverse indicazioni, dovrà avere una resistenza minima di 29 N/mmq (300 Kg./cmq) ed il getto dovrà essere eseguito senza interruzioni fino alla completa immissione dell’impasto nel cavo del palo; per il getto verrà utilizzato un tubo di convogliamento in acciaio a sezioni con giunti filettati o a manicotti esterni. Nel caso di pali trivellati in presenza di acqua o fango bentonitico il tubo di convogliamento verrà posto a ca. 30/60 cm dal fondo della perforazione e dovrà avere un tappo di 30 cm di spessore introdotto nella sezione del tubo stesso prima del getto del calcestruzzo e si dovrà iniziare il getto con una quantità di calcestruzzo pari al volume della sezione del tubo ed altri 3/4 metri lineari del palo.
Sono considerati micropali i pali di fondazione trivellati con un diametro non superiore a 25 cm realizzati con un’armatura in acciaio e malta di cemento gettata in opera. Nel caso di micropali eseguiti in roccia o terreni molto compatti deve essere utilizzato il getto o riempimento a gravità mentre per i micropali eseguiti su terreni di varia natura devono essere utilizzati getti e riempimenti a bassa pressione o iniezioni ad alta pressione.
Le tolleranze dimensionali sono del 2% max per la deviazione dell’asse del micropalo rispetto a quello di progetto, max 5 cm di variazione sul posizionamento del micropalo rispetto a quello previsto.
Tutti i lavori di perforazione sono compresi nell’onere di esecuzione del micropalo e dovranno essere eseguiti con le attrezzature idonee preventivamente concordate con il direttore dei lavori.
In rapporto alla consistenza del terreno, le opere di perforazione dovranno essere eseguite con rivestimento provvisorio di protezione o con utilizzo di fanghi di cemento e bentonite confezionati con i seguenti rapporti in peso:
– bentonite/acqua 0,05 - 0,08
– cemento/acqua 0,18 - 0,23.
Le armature dovranno essere realizzate con barre ad aderenza migliorata, spirali di tondino e legature con filo di ferro e dovranno avere un copriferro minimo di 1,5 cm Nel caso di armature tubolari le giunzioni saranno realizzate con manicotti filettati o saldati. Quando i tubi di armatura sono dotati di valvole per l’iniezione si dovrà provvedere all’esecuzione e pulizia dei fori di uscita della malta; tali valvole saranno costituite da manicotti di gomma con spessore minimo di 3,5 mm fissati con anelli in fili di acciaio saldati al tubo in corrispondenza del manicotto.
L’esecuzione del fusto del micropalo dovrà essere eseguita nel più breve tempo possibile e quindi tutte le operazioni di perforazione, pulizia, posizionamento delle armature, distanziatori dovranno permettere di eseguire il getto della malta di cemento al massimo entro un’ora dal momento della perforazione; per i micropali realizzati in roccia che non abbiano infiltrazioni o cedimenti sono consentiti intervalli di tempo anche maggiori.
Il riempimento a gravità sarà realizzato mediante un tubo di alimentazione posto a 10 -15 cm dal fondo che convoglierà la malta di cemento e verrà estratto quando il foro sarà completamente riempito con sola malta priva di tracce degli eventuali fluidi di perforazione.
Il riempimento a bassa pressione sarà realizzato, dopo aver rivestito il foro, con la posa della malta in un rivestimento provvisorio come per il riempimento a gravità; in seguito verrà applicata al rivestimento una testa a pressione dalla quale sarà introdotta aria in pressione sollevando gradualmente il rivestimento fino alla sua prima giunzione. A questo punto dovrà essere smontata la sezione superiore applicando la testa a pressione a quella rimasta nel terreno e, dopo il necessario rabbocco, si procederà nello stesso modo per le sezioni successive fino alla completa estrazione del rivestimento.
L’iniezione ripetuta ad alta pressione viene realizzata con le seguenti fasi:
a) riempimento della cavità compresa tra il tubo e le pareti del foro con iniezione dalla valvola più bassa;
b) lavaggio con acqua dell’interno del tubo;
c) successive iniezioni, dopo la presa della malta, fino a sei volte il volume del foro da effettuarsi entro i valori di pressione corrispondenti alla fratturazione idraulica;
d) nuovo lavaggio con acqua all’interno del tubo;
e) nuove iniezioni, dopo la presa della malta delle prime, solo dalle valvole che non hanno raggiunto i valori indicati al punto c) oppure dalle valvole che riportino valori di pressione inferiori a quelli previsti.
Le malte cementizie dovranno avere un rapporto acqua/cemento minore di 0,5 ed una resistenza di 29 N/mmq (300 Kg./cmq); gli inerti saranno costituiti da sabbia fine lavata per i micropali riempiti a gravità oppure da ceneri volanti o polvere di calcare passati al vaglio da 0,075 per i micropali riempiti con iniezioni a pressione. Il dosaggio minimo dovrà essere di Kg. 600 di cemento per mc. di impasto.
art. 26 DIAFRAMMI
omissis
art. 27 TURE E PARATIE
PROVVISORIE
omissis
art. 28 SEMINAGIONI E PIANTAGIONI
Le seminazioni di essenze erbacee o le piantagioni di arbusti o alberi saranno eseguite in stagione opportuna e nei modi richiesti da ogni particolare essenza. L'appaltatore è comunque obbligato ad assicurare, anche con concimazioni, pulizie e irrigazioni successive alle seminazioni e piantagioni, che le piante, erbacee o arboree interessate all'operazione, attecchiscano. In caso contrario egli dovrà, senza alcun compenso, rinnovare le seminazioni e piantagioni.
Se i tempi idonei a una normale seminazione, piantagione o cultura dovessero non essere coincidenti con quelli contrattuali, l'impresa non potrà essere posta in penale. Parimenti sarà automaticamente riconosciuta la necessaria proroga qualora eventi climatici anormali dovessero impedire l’attacchimento e la crescita delle essenze erbacee o arboree interessate alle seminazioni e piantagioni.
art . 29
PAVIMENTAZIONI STRADALI ED ALTRE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO
(Articolo valido qualora nel progetto non vi fossero appositi elaborati normativi predisposti)
Prima di iniziare i lavori della pavimentazione propriamente detta, sarà necessario preparare il piano di posa con demolizione e scarifica delle parti eccedenti le quote di progetto.
In queste operazioni l'appaltatore dovrà tenere conto che potranno essere reimpiegati solo quei materiali di risulta che, dopo opportuna selezione o manipolazione, saranno giudicati idonei dalla direzione dei lavori. I materiali in eccedenza al fabbisogno saranno allontanati a cura e spese dell'appaltatore.
Eseguite le operazioni di demolizione o scarifica, l'appaltatore provvederà a sagomare il piano di posa regolarizzando e distribuendo il materiale di apporto fresco ed eventualmente quello ricuperato dalla scarifica secondo le pendenze longitudinali e trasversali previste dal progetto o indicate dalla direzione dei lavori.
Le operazioni di scarifica, riselezione e sopratutto ricarica con materiale fresco non dovranno essere eseguite durante il periodo di gelo, pioggia o neve.
I materiali di ricarica, avranno un contenuto di acqua il più possibile vicino all'umidità ottima di costipamento determinata con le prove di laboratorio.
A costipamento ultimato la superficie del piano di posa dovrà presentare una struttura uniforme e stabile, priva di parti sciolte con andamento, sagoma e pendenza conformi al progetto o alle prescrizioni della direzione dei lavori. La planarietà della superficie sarà verificata con un regolo della lunghezza di ml. 4,00 la cui faccia dovrà aderire completamente al piano senza lasciare fessurazioni superiori a 1 cm. A costipamento avvenuto, la capacità portante del terreno, misurata sulla superficie costipata tramite una piastra di 30 cm di diametro, sarà tale da essere espressa da un modulo di deformazione maggiore o uguale a 800 kg/cm2.
Fra gli oneri a carico dell'appaltatore per gli interventi sopraindicati vanno posti quelli per la formazione di accessi, incroci, raccordi altimetrici e planimetrici, allargamenti di corsia o sagome particolari. Vanno inoltre compresi fra
questi oneri anche quelli dovuti alla presenza di aree destinate a interferire e raccordarsi successivamente alla pavimentazione, come rotaie, bocchette d’ispezione, chiusini, griglie, giunti ecc., nonché quelli dovuti alla presenza di traffico a senso alternato sulla corsia prospiciente compresi i mezzi di segnalazione o all'esecuzione dei lavori a tempi alternati al traffico, su corsia unica.
Durante la preparazione del conglomerato bituminoso per eseguire la pavimentazione propriamente detta, si terrà conto che il bitume impiegato nella miscela dovrà essere scaldato alla giusta temperatura onde consentire l'uniforme distribuzione in tutto l'impasto, e possedere una viscosità compresa fra 75 e 150 sec. Saybold Furol.
In ogni caso il bitume non dovrà mai essere immagazzinato ad una temperatura superiore a 175° C e non dovrà essere scaldato oltre tale temperatura nel corso delle operazioni cui è sottoposto nell'impianto. Sarà necessario poi verificare che prima del mescolamento la differenza di temperatura fra aggregati e bitume non superi 15° C.
Tutti gli aggregati dovranno quindi possedere la temperatura desiderata e un tenore di umidità in nessun caso superiore a l%.
Se la composizione dei conglomerati prevede anche l’impiego di "lattici di gomma”, sarà necessario aumentare la temperatura degli aggregati, rispetto a quella suindicata, di almeno 10°, considerando la percentuale di gomma aggiunta e la distanza dell'impianto dal luogo di stesura. Il conglomerato dovrà comunque giungere alla finitrice con una viscosità analoga a quella prevista per i normali conglomerati.
In qualsiasi caso, anche per gli aggregati, la temperatura degli inerti al momento dell’introduzione nel mescolatore non dovrà mai superare 175° C.
Nel confezionare i conglomerati con bitumi liquidi si osserveranno speciali prescrizioni per gli aggregati che, essiccati in precedenza a 100° - 110° C, saranno inviati al mescolatore a temperatura non superiore ai 60° - 70°C.
La direzione dei lavori si riserva inoltre la facoltà di imporre il parallelo impiego di un attivante d'adesività.
Allo scopo di permettere il controllo delle temperature sopra indicate, gli impianti di miscelazione saranno dotati di termometri installati all’uscita dell'essiccatore e nelle tramogge di raccolta a caldo per gli aggregati ed alle termocisterne e nei condotti di adduzione per il legante.
L’attivazione dei bitumi mediante l’impiego di dopes sarà eseguita o durante il rifornimento della cisterna di deposito, travasando contemporaneamente e nelle rispettive proporzioni il bitume e l’attivante, o attraverso attrezzature che prevedono l'aggiunta dei dopes direttamente al momento dell'impiego.
Il conglomerato deve arrivare sul luogo di stesa alla temperatura indicata dalla direzione dei lavori, comunque di poco inferiore a quella controllata durante il mescolamento. Il trasporto e lo scarico del conglomerato saranno effettuati in modo da evitare di modificarne la qualità. Confezione e trasporto del conglomerato saranno inoltre organizzati in modo da consentire la posa ed il costipamento interamente alla luce del giorno, a meno che non esista un impianto d’illuminazione artificiale giudicato soddisfacente dalla direzione dei lavori.
Non si procederà alle operazioni di stesa dell'impasto quando le condizioni meteorologiche siano tali da non garantire la perfetta riuscita del lavoro, quando il piano di posa si presenti sporco e/o bagnato e quando la temperatura ambiente sia inferiore a + 5° C. Il conglomerato sarà steso mediante finitrice meccanica. Nei casi in cui l'impiego della medesima si riveli impossibile o limitato, la direzione dei lavori potrà autorizzare o ordinare la stesa a mano. Prima della stesa l'appaltatore provvederà in ogni caso ad eseguire un'accurata pulizia del piano di posa allontanando la polvere, le erbe ed ogni materiale sciolto senza pregiudicare la struttura o il profilo del piano stesso. Se il piano di posa è costituito da un precedente strato di pavimentazione in conglomerato bituminoso, la superficie interessata sarà trattata con una mano d’emulsione bituminosa atta a facilitare l'ancoraggio del nuovo strato.
Per evitare eccessi e trasudamenti, tale mano sarà comunque limitata all'effettiva necessità imposta dalle condizioni del manto preesistente e oscillerà fra 250 e 300 gr./mq senza mai superare i 500 gr. Eseguita l'operazione di stesa della miscela, si provvederà immediatamente al suo costipamento mediante rullatura. E' indispensabile che l'operazione di costipamento avvenga quando la miscela è ancora calda, ossia a temperatura non inferiore a 110° C.
A costipamento ultimato la superficie della pavimentazione dovrà presentare una struttura uniforme e stabile, con andamento, sagoma e pendenze conformi al progetto.
Se non altrimenti disposto nelle singole voci di elenco dei prezzi unitari, la composizione granulometrica a secco delle miscele di inerti da usarsi per i conglomerati bítuminosi destinati alle pavimentazioni stradali, sarà conforme ad uno dei quattro tipi di cui si allegano le curve caratteristiche. Per ognuna di esse dovrà essere prescritta la dose di legante bituminoso o asfaltico, se non dalla corrispondente voce dell'elenco dei prezzi unitari, dalla direzione dei lavori, anche, ma non solo, in seguito a prove di laboratorio.
La miscela secca degli aggregati dovrà essere composta in modo da rientrare interamente nei limiti prescritti per la relativa classe al conglomerato della sua curva granulometríca.
Il contenuto di bitume della miscela fornita dovrà oscillare entro i limiti compresi fra +/- 0,5 % del contenuto predetto. Comunque sarà fondamentale che i conglomerati e le malte bituminose rispettino i seguenti limiti attinenti alle prove Xxxxxxxx, condotte alla temperatura di 60° C, secondo la norma ASTM D.1559, con costipamento di 50/colpi/faccia.
Strato di- rapporto dì | base | coll. | usura |
rigidità kg/mm | 250 | 300 | 350 |
numero vuoti dei | |||
provini minore di % | 8 | 6 | 4 |
Gli spessori dei singoli strati dovranno essere conformi a quelli prescritti. All'insufficienza riscontrata in uno strato inferiore si potrà sopperire con il maggior spessore dello strato immediatamente sovrastante purché il medesimo sia costituito da miscela più pregiata. Non è ammesso il riscontro inverso, ossia minore spessore dello strato sovrastante compensato da maggior spessore dello strato inferiore. Si ammette invece una diminuzione dovuta ad usura per il solo strato a contatto con l'azione del traffico, che al momento del collaudo non dovrà superare il 10 % dello spessore di progetto. Se lo strato portante dovesse rimanere temporaneamente a contatto con il traffico, non à ammessa la somme delle due usure. Le superfici finite dei singoli strati dovranno rispettare le quote previste ed essere esenti da ondulazioni o avvallamenti. La planarità della superficie del manto d'usura o altro strato a diretto contatto con l'azione del traffico, sarà verificata con un regolo della lunghezza di ml. 4,00, la cui faccia dovrà aderire completamente alla pavimentazione senza lasciare fessurazioni o scostamenti superiori a 5 mm. I cigli estremi della pavimentazione o le delimitazioni destinate a restare in vista, saranno fresate o tagliate quando non si presenteranno a spigolo vivo e quando usciranno dall'allineamento previsto di 20 mm su 4,00 ml di lunghezza. Per una corretta verifica dei materiali, della miscela allo stato sciolto e della miscela costipata, la direzione lavori provvederà a fare eseguire i seguenti prelievi e controlli su: Miscela allo stato sciolto: un campione ogni 300 m3 oppure 500 t di fornitura, da prelevare all'impianto o davanti alla coclea della finitrice per le verifiche della composizione quantitativa e dei parametri Xxxxxxxx.
Miscela costipata: una carota o tassello dello strato in opera da prelevare ogni 7500 m2 per il controllo dell'addensamento (% dei vuoti), la verifica degli spessori e la composizione quantitativa.
Verifica della temperatura: all'impianto e durante la posa in opera.
CONGLOMERATO BITUMINOSO classe “Semiaperto”
Per „Strato di Base“ dello spessore ≥ a 7 cm
FILLER | AGGREGATO FINO | AGGREGATO GROSSO | |||||||||||||||||||
200 0.074 | 80 0.177 | 60 0.25 | 40 0.42 | 20 0.84 | 10 2 | 4 1/4“ 4.76 | 6.3 | 3/2“ 9.5 | 1/2“ 12.7 | 3/4“ 19 | 1“ 25.4 | 1 1/2“ 39.1 | |||||||||
SERIE
U.S. STANDARD
100
90
80
PASSANTE IN %
70
60
50
40
30
20
10
SERIE UNI 0 0.05 0.1 0.212 0.5 1 2 5 10 15 20 25 30 40
2“
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50
Limiti e corrispondente fuso granulometrico per la MISCELA SECCA DEGLI INERTI
COMPOSIZIONE GRANOLOMETRICA % PASSANTE IN PESO | |||
Set. | A.S. | T.M. | Pass |
1 ½” | 38 | 1 | 100 |
1” | 25 | 4 | 80-100 |
¾” | 19 | 1 | 67-85 |
½” | 12 | 7 | 55-69 |
3/8” | 9 | 52 | 48-60 |
¼” | 6 | 35 | 39-51 |
n.4 | 4 | 76 | 33-45 |
10 | 2 | 00 | 20-31 |
20 | 0 | 84 | 12-22 |
40 | 0 | 42 | 7-15 |
80 | 0 | 177 | 3-9 |
200 | 0 | 074 | 1-5 |
CONGLOMERATO BITUMINOSO classe “Semichiuso”
Per strato di Collegamento (Binder)o „Portante“ dello spessore ≥ a 4 cm
FILLER | AGGREGATO FINO | AGGREGATO GROSSO | |||||||||||||||||||
200 0.074 | 80 0.177 | 60 0.25 | 40 0.42 | 20 0.84 | 10 2 | 4 1/4“ 4.76 | 6.3 | 3/2“ 9.5 | 1/2“ 12.7 | 3/4“ 19 | 1“ 25.4 | 1 1/2“ 39.1 | |||||||||
SERIE
U.S. STANDARD
100
90
80
PASSANTE IN %
70
60
50
40
30
20
10
SERIE UNI 0 0.05 0.1 0.212 0.5 1 2 5 10 15 20 25 30 40
2“
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50
Limiti e corrispondente fuso granulometrico per la MISCELA SECCA DEGLI INERTI
COMPOSIZIONE GRANOLOMETRICA % PASSANTE IN PESO | |||
Set. | A.S. | T.M. | Pass |
1” | 25 | 4 | 100 |
¾” | 19 | 1 | 82-100 |
½” | 12 | 7 | 65-80 |
3/8” | 9 | 52 | 55-70 |
¼” | 6 | 35 | 45-59 |
n.4 | 4 | 76 | 39-52 |
10 | 2 | 00 | 25-36 |
20 | 0 | 84 | 15-24 |
40 | 0 | 42 | 9-16 |
80 | 0 | 177 | 5-10 |
200 | 0 | 074 | 3-7 |
CONGLOMERATO BITUMINOSO classe “Chiuso”
Per „Manto/Strato d‘Usura“ dello spessore ≥ a 3 cm
FILLER | AGGREGATO FINO | AGGREGATO GROSSO | |||||||||||||||||||
200 0.074 | 80 0.177 | 60 0.25 | 40 0.42 | 20 0.84 | 10 2 | 4 1/4“ 4.76 | 6.3 | 3/2“ 9.5 | 1/2“ 12.7 | 3/4“ 19 | 1“ 25.4 | 1 1/2“ 39.1 | |||||||||
SERIE
U.S. STANDARD
100
90
80
PASSANTE IN %
70
60
50
40
30
20
10
SERIE UNI 0 0.05 0.1 0.212 0.5 1 2 5 10 15 20 25 30 40
2“
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50
Limiti e corrispondente fuso granulometrico per la MISCELA SECCA DEGLI INERTI
COMPOSIZIONE GRANOLOMETRICA % PASSANTE IN PESO | |||
Set. | A.S. | T.M. | Pass |
½” | 12 | 7 | 100 |
3/8” | 9 | 52 | 00-000 |
x” | 6 | 35 | 66-82 |
n.4 | 4 | 76 | 58-72 |
10 | 2 | 00 | 40-52 |
20 | 0 | 84 | 25-35 |
40 | 0 | 42 | 17-25 |
80 | 0 | 177 | 10-16 |
200 | 0 | 074 | 5-9 |
CONGLOMERATO BITUMINOSO classe “Chiuso”
Per „Manto/Strato d‘Usura“ dello spessore ≥ a 2,5 cm
FILLER | AGGREGATO FINO | AGGREGATO GROSSO | |||||||||||||||||||
200 0.074 | 80 0.177 | 60 0.25 | 40 0.42 | 20 0.84 | 10 2 | 4 1/4“ 4.76 | 6.3 | 3/2“ 9.5 | 1/2“ 12.7 | 3/4“ 19 | 1“ 25.4 | 1 1/2“ 39.1 | |||||||||
SERIE
U.S. STANDARD
100
90
80
PASSANTE IN %
70
60
50
40
30
20
10
SERIE UNI 0 0.05 0.1 0.212 0.5 1 2 5 10 15 20 25 30 40
2“
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
50
Limiti e corrispondente fuso granulometrico per la MISCELA SECCA DEGLI INERTI
COMPOSIZIONE GRANOLOMETRICA % PASSANTE IN PESO | |||
Set. | A. S. | T.M. | Pass |
3/8” | 9 | 52 | 100 |
¼” | 6 | 35 | 79-100 |
n.4 | 4 | 76 | 69-83 |
10 | 2 | 00 | 45-58 |
20 | 0 | 84 | 31-41 |
40 | 0 | 42 | 21-30 |
80 | 0 | 177 | 11-19 |
200 | 0 | 074 | 5-9 |
art. 30
PAVIMENTAZIONI ESTERNE IN MATERIALI DIVERSI
Tutte le pavimentazioni esterne agli edifici eseguite in materiale diverso dal conglomerato bituminoso, come pavimentazioni in cemento armato, in piastrelle, in ciottoli, in lastre di calcestruzzo, in lastre di pietra, in cubetti di pietra, in doghette di legno, o altre, saranno eseguite secondo le tecniche tradizionali del luogo ove sono state previste a meno che esse tecniche non contrastino con le descrizioni e prescrizioni contenute nelle singole voci dell'elenco dei prezzi unitari.
Comunque, a lavoro ultimato, queste pavimentazioni dovranno presentare una stabile e regolare superficie, controllabile col metodo del regolo di legno della lunghezza di ml 4,00, come per le pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Il riscontro della loro stabilità e regolarità potrà essere fatto non prima di sei mesi dalla loro ultimazione. Nel caso di risultato negativo del suddetto controllo o di altri inconvenienti visibilmente gravi, l'appaltatore dovrà demolire e ricostruire la parte di pavimentazione non accettata dalla direzione dei lavori.
art. 31
MALTE E CONGLOMERATI
Le dosi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, qualora non in contrasto con quanto stabilito dalla descrizione d’ogni singolo prezzo unitario dell'elenco di contratto, dovranno essere le seguenti:
1.malta comune:
calce comune ql. 3,00
sabbia mc. 0,90
2.malta idraulica:
calce idraulica ql. 3,00
sabbia mc. 0,90
3.malta bastarda:
calce idraulica ql. 1,50
cemento “325” ql. 1,50
sabbia mc. 0,90
4.malta cementizia:
cemento “325” ql. 3,00
sabbia mc. 0,90
5.calcestruzzo per riempimenti, livellamenti e simili:
cemento “325” ql. 1,50
inerti toutvenant mc. 0,90 6.calcestruzzo per opere non armate:
cemento “325” ql. 2,50
inerti mc. 1,00
7.calcestruzzo per cementi armati:
cemento “325” ql. 3,00
inerti mc. 1,00
La sabbia da usare nella preparazione delle malte, indipendentemente da quella da usare per i calcestruzzi, disciplinate all'art.1, sarà la frazione di inerte passante per il vaglio a fori circolari di 1,00 mm trattenuta da quello a fori di 0,50 mm.
Quanto gli inerti non sono "tout - venant", essi si intendono granulometricamente composti in modo da presentare il minimo numero di vuoti, comunque entro i limiti di una frazione passante per il taglio a fori circolari di 2,50 mm e trattenute da quello di 0,50 mm di diametro dei fori.
Quando la direzione dei lavori ritenesse di variare le proporzioni su riportate, l'appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste.
Le dosi degli inerti separati da mescolare per ottenere un inerte complesso da usare per calcestruzzi, quindi con un minimo numero di vuoti, dovranno essere determinate con esperimenti o in cantiere o in laboratorio almeno 1 mese prima dell’inizio dei lavori che comportino l'impiego di detti calcestruzzi.
Salvo quanto indicato nell'elenco prezzi, l’uso di additivi per conglomerati e/o malte cementizie deve essere autorizzato espressamente dalla direzione dei lavori.
Durante i lavori dovranno eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da prove a compressione su cubetti prima e durante i getti, con la frequenza prevista dalle vigenti norme in materia.
Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta. I residui d’impasti che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto.
Se le prescrizioni dei prezzi unitari dovessero riguardare le classi di resistenza dei calcestruzzi invece che le dosi, allora ogni classe sarà determinata, prima dell’inizio dei lavori che comportino l’impiego di detti calcestruzzi, sottoponendo a prova di compressione otto provini normali e quindi applicando la seguente espressione:
K = Xm - 0,675 Sx in kg/cm2
essendo Xm la media degli otto valori delle resistenze unitarie a compressione e Sx il loro scarto quadratico medio. La classe sarà indicata per difetto con arrotondamenti da 10 a 10 kg/cm2.
Nel cantiere dovranno essere presenti e mantenute sempre in perfetta efficienza tutte quelle attrezzature necessarie a garantire una perfetta esecuzione degli impasti ed una qualità costante del calcestruzzo.
art. 32 MURATURE IN GENERE
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, la costruzione di voltine, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari in incavi, canne e fori:
per ricevere le travi in genere, le pietre da taglio e quanto altro sarà messo in opera dopo la formazione delle murature;
- per il passaggio dei tubi per qualsiasi impianto o servizio;
- per le condutture elettriche;
- per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, soglie, inferriate, ringhiere e davanzali;
- per la formazione di incavi e xxxxxxx xxxxxxxxx.
Comunque sarà da evitare il più possibile di scalpellare i muri già costruiti per praticarvi i fori suddetti. La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento con le murature esistenti. All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in relazione al materiale impiegato. Le composizioni delle malte da usarsi nelle murature, qualora non altrimenti prescritto dalle voci dell'elenco dei prezzi unitari, sono quelle contenute nelle norme di cui all'art. 24.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere di muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difenderle dal gelo.
art. 33
MURATURA DI PIETRAME A SECCO
La muratura di pietrame a secco dovrà essere eseguita con pietre ridotte alla forma più che sia possibile di poliedro a facce piane, escludendo di massima le forme rotonde. Le pietre saranno collocate in opera in modo che si colleghino perfettamente fra loro, scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a cm 20 di lato, e le più adatte per il miglior combaciamento per supplire così con l’accuratezza della costruzione alla mancanza di malta.
Si eviterà sempre la ricorrenza delle connessure verticali. Nell'interno della muratura si farà uso delle scaglie soltanto per appianare i corsi e riempire gli interstizi tra pietra e pietra.
La muratura di pietrame a secco, per muri di sostegno di contro ripa o comunque isolati, sarà poi sempre coronata da uno strato di muratura con malta di altezza non minore di cm 30.
Negli angoli si useranno le pietre maggiori e meglio rispondenti allo scopo.
Le larghezze delle pietre non dovranno essere di norma inferiori alla loro altezza. A richiesta della direzione dei lavori si dovranno eseguire anche opportune feritoie.
art. 34
GABBIONI METALLICI E LORO RIEMPIMENTO
I gabbioni metallici saranno di forma prismatica e costituita da maglie esagonali a doppia torsione. Le dimensioni del filo, il peso e la capacità dei gabbioni verranno precisati di volta in volta dalla direzione dei lavori.
I fili metallici costituenti la rete saranno zincati, ben galvanizzati e atti, a prova di analisi, a resistere per lunghissimo tempo all’effetto della ossidazione.
Nel prezzo minimo di contratto sono compresi tutti gli oneri per la fornitura della rete del filo zincato di conveniente spessore per la rilegatura degli spigoli, la formazione dei tiranti, e quanto altro occorresse per il montaggio ed il riempimento dei gabbioni.
Il riempimento dei gabbioni verrà effettuato con pietrame o ciottoli di dimensioni tali che non possono passare in alcun senso attraverso le maglie della rete. Le fronti in vista saranno lavorate analogamente alle murature a secco con analogo onere di paramento.
art. 35 RIVESTIMENTI IN PIETRAME
DI SCARPATE
I rivestimenti di scarpate, sia in scavo che in riporto, avranno uno spessore mai inferiore a cm 20.
I rivestimenti dovranno eseguirsi previa dettagliata profilatura delle scarpate con sagome atte a fissare la superficie su cui dovranno estendersi. Nel prezzo fissato per il rivestimento s’intende compreso il compenso per i suddetti scavi, qualunque sia la natura e la compattezza delle materie nelle quali devono eseguirsi.
Le pietre dovranno collocarsi con i letti di posa perpendicolari alla faccia esterna.
Il coronamento dovrà farsi con pietre delle maggiori dimensioni, opportunamente scelte e riservate fra le più adatte al bisogno. La faccia superiore dovrà essere regolata e cigliata in modo da dare l'esatta linea planimetrica e altimetrica.
Valgono le altre norme per le murature a secco o in malta.
art. 36 MURATURA DI PIETRAME
E MALTA
Le murature in pietrame saranno eseguite su letto di malta con pietrame delle maggiori dimensioni consentite in funzione dello spessore delle medesime.
Le pietre, prima di essere collocate in opera, saranno diligentemente ripulite dalle sostanze terrose ed, ove occorra, a giudizio della direzione dei lavori, accuratamente lavate. Saranno poi bagnate, prima di essere disposte su letto di malta. Tanto le pietre quanto la malta saranno disposte in modo da costituire una massa perfettamente compatta nel cui interno le pietre stesse risulteranno concatenate fra loro e rivestite da ogni parte di malta, senza alcun interstizio.
La costruzione della muratura dovrà progredire a strati orizzontali di conveniente altezza, concatenati nel senso dello spessore del muro.
Dovrà sempre evitare la corrispondenza delle connessure fra due corsi consecutivi.
Qualora la muratura avesse un rivestimento esterno, il nucleo della muratura dovrà risultare, con opportuni accorgimenti, perfettamente concatenato col detto rivestimento nonostante la diversità di materiale, di struttura e di forma dell'uno e dell’altro.
Per quanto riguarda le murature a pietrame a faccia vista, l’appaltatore dovrà seguire con particolare scrupolo le prescrizioni per la loro esecuzione date dalla voce inclusa nell'elenco dei prezzi unitari e dei disegni di particolare, onde conseguire con la massima fedeltà il risultato estetico voluto.
Prima di cominciare i lavori, qualora l'amministrazione non abbia provveduto in proposito durante l'esperimento dell'appalto, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese i campioni dei vari generi di lavorazioni della pietra da taglio e sottoporli per l'approvazione alla direzione dei lavori, alla quale spetterà giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni.
art. 37
MURATURE DI MATTONI CON MALTA
Prima del loro impiego, i mattoni dovranno essere bagnati fino a saturazione.
Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna; saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta refluisca all' esterno e riempia tutte le connessure.
La larghezza delle connessure non dovrà essere maggiore di 10 né minore di mm 5.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col ferro. Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e collegati a morsa con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi a faccia vista, si dovrà avere cura di scegliere per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli in perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.
Se non altrimenti disposto, in questo genere di paramento le connessure di faccia vista dovranno avere spessore costante e, previa loro raschiature e pulitura, dovranno essere profilate con malta di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Gli archi e le piattabande dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso tracciata sopra la centinatura e le connessure dei giunti non dovranno mai eccedere la larghezza di mm. 7 all’intradosso e mm 12 all'estradosso.
art. 38 MURATURE MISTE
Per le murature miste di pietrame e mattoni si seguiranno le norme suindicate relative a quelle separate e di pietrame e di mattoni.
art. 39
TRAMEZZI DI UNA TESTA CON MATTONI PIENI O FORATI
I tramezzi di una testa verranno eseguiti con mattoni scelti, esclusi i rottami e quelli mancanti di qualche spigolo.
Tutti i tramezzi, di qualsiasi specie, saranno eseguiti con le migliori regole d’arte, a corsi orizzontali. La chiusura dell’ultimo corso sotto il soffitto sarà eseguito, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.
art. 40
MURATURE DI GETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro sarà messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali di altezza da cm 20 a 30 su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue, ben battuto e costipato, per modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo.
Quando il conglomerato sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, esso dovrà essere calato nello scavo con cura per evitare la separazione degli elementi componenti.
Solo nel caso di scavi molto larghi, la direzione dei lavori potrà consentire che il conglomerato venga gettato liberamente.
Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà indurire per tutto il tempo occorrente per ottenere la resistenza richiesta.
Ogni inconveniente derivante da un disarmo troppo affrettato, comunque non autorizzato dalla direzione dei lavori, sarà ad esclusivo carico dell'appaltatore.
Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentare una corretta rifinitura senza protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarità e simili. Per tutte le operazioni di regolarizzazione non verrà pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo all'appaltatore.
Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguardo alla natura ed entità delle irregolarità e alla rifinitura prevista, potrà sia operare congrue detrazioni sui prezzi d'elenco, sia disporre, a tutte spese dell'appaltatore, l'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che riterrà idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.
art. 41
OPERE IN CEMENTO ARMATO E IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO
Nelle esecuzioni delle opere in cemento armato e in cemento armato precompresso l’appaltatore dovrà attenersi strettamente a tutte le vigenti norme in materia e a quelle che potranno essere successivamente emanate. Le norme succitate s’intendono pertanto come qui letteralmente trascritte.
Tutte le opere in cemento armato e in cemento armato precompresso facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il tutto redatto e firmato da un ingegnere abilitato. L’esame verifica da parte della direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l’appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che esso rimane unico e completo responsabile delle opere per quanto ha rapporto con la loro esecuzione e la qualità dei materiali. Di conseguenza egli dovrà rispondere dei relativi inconvenienti che avessero a verificarsi.
Tale responsabilità non cessa per effetto di revisione o di eventuali modifiche suggerite dalla direzione dei lavori ed accettate dall’appaltatore.
I casseri occorrenti per le opere di xxxxx, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura o vibratura.
Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati dovranno essere vibrati con adatti mezzi.
Si dovrà mettere particolare cura per evitare la separazione degli elementi componenti del conglomerato; per questo esso dovrà essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.
La granulometria dovrà essere studiata anche in relazione alla vibrazione per evitare sia la sedimentazione degli inerti in strati di diversa granulometria, sia la formazione di vuoti.
Di mano in mano che una parte di una struttura in cemento armato sarà ultimata, la sua superficie dovrà essere periodicamente innaffiata affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando accorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta umida per proteggere l’opera da variazioni troppo rapide di temperatura.
Le riprese dovranno essere, per quanto possibile, evitate.
Il getto sino a sufficiente indurimento è da proteggere da influssi negativi, come bruschi raffreddamenti e riscaldamenti, essiccamenti, forti piogge, acqua corrente, polvere, aggressioni chimiche, scuotimenti ecc. In generale l’umidificazione o la protezione contro l'essiccamento sono da garantire per circa sette e rispettivamente tre giorni a seconda che si tratti di calcestruzzo normale o a presa rapida.
Le superfici dei calcestruzzi dovranno presentare una corretta rifinitura senza protuberanze, placche, risalti, avvallamenti, alveolarità e simili. Per tutte le operazioni di regolarizzazione non verrà pertanto, in nessun caso, riconosciuto un compenso aggiuntivo all'appaltatore.
Per contro, la direzione dei lavori, avuto riguardo alla natura ed entità delle irregolarità e alla rifinitura prevista, potrà sia operare congrue detrazioni sui prezzi d'elenco, sia disporre, a tutte spese dell'appaltatore, l'adozione di quegli ulteriori provvedimenti che riterrà idonei a garantire il pieno ottenimento delle condizioni e dei risultati richiesti dal progetto.
La granulometria degli inerti dovrà avere le dimensioni massime in funzione della geometria del getto e del basso volume dei vuoti.
In particolare la massima granulometria dovrà essere non superiore del terzo della dimensione minima del getto.
La maggior parte degli inerti dovrà comunque avere dimensioni minori delle distanze tra le barre di armatura e tra queste e il cassero.
Lo spessore del ricoprimento e l'esatta posizione dell'armatura dovranno essere garantiti da opportuni distanziatori. Tutti i materiali accessori, compresi distanziatori nonché gli sfridi, si intendono compresi nel prezzo per l'armatura. Qualora il calcestruzzo presentasse una resistenza inferiore a quella richiesta, ma comunque accettata dal direttore dei lavori, il relativo prezzo sarà ridotto a quello della classe di resistenza effettiva.
art. 42 SOLAI
Le coperture degli ambienti saranno eseguite con solai dei tipi previsti nel progetto posto a base dell'appalto.
Pur tuttavia la direzione lavori ha la facoltà di prescrivere per ogni tipo di solaio un sovraccarico accidentale diverso da quello previsto al quale l'appaltatore dovrà adattare il solaio.
Gli oneri e le prescrizioni relativi ai solai in ferro, legno, cemento armato, cemento armato precompresso e in laterocemento non differiscono da quelli già previsti per le altre opere in ferro, legno, cemento armato, cemento armato precompresso.
art. 43 SOFFITTI
omissis
art. 44 COPERTURE DEI TETTI
omissisi art. 45
INTONACO
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci di qualunque specie siano: lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro non dovranno mai presentare peli, crepature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'appaltatore a sue spese.
Ad opera finita l’intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai mm. 15.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la direzione dei lavori.
art. 46 PAVIMENTI
La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovrà essere perfetta in modo da ottenere piani esatti, secondo le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla direzione dei lavori.
I singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al sottostrato e non dovrà verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima ineguaglianza. I pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e puliti senza macchie di sorta.
Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno dieci giorni dopo l'ultimazione di ciascun pavimento, l'appaltatore avrà l'obbligo di impedire a qualunque persona, a mezzo di chiusura provvisoria, l'accesso nei locali e ciò anche se pavimenti costruiti da altre ditte. Ad ogni modo ove i pavimenti risultassero in tutto o in parte danneggiati per il passaggio abusivo di persone e per altre cause, l'appaltatore dovrà a sua cura e spese ricostruire le parti danneggiate.
Prima della costruzione di qualsiasi tipo di pavimento, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare alla direzione dei lavori i campioni da lui scelti nei limiti imposti dal progetto posto a base d'appalto e non potrà dar luogo alla costruzione prima che la direzione dei lavori non abbia operato l'ulteriore scelta. Il direttore dei lavori dovrà comunque pronunciarsi entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento dei campioni.
Il piano destinato alla posa di un qualsiasi tipo di pavimento dovrà essere opportunamente spianato mediante un sottofondo in modo che la superficie di posa risulti regolare e parallela a quella del pavimento poi da eseguire al livello previsto dal progetto. I pavimenti in mattonelle di cemento, di cemento e graniglia, di gres, o greificate e vetrificate in superficie vista, saranno usati sopra un letto di malta cementizia a consistenza di terra appena umida distesa a perfetto livello sopra il sottofondo. Su questo letto sarà poi sparso del cemento prima della posa delle singole mattonelle.
Quest'ultime, poste nel disegno voluto, saranno poi pigiate fino al rifluimento della malta dalle connessure. I pavimenti in mattonelle, esclusi quelli con superficie greificate o verificate, saranno, a maturazione avvenuta, arrotati con molle in carborundum, smeriglio o arenaria a seconda della durezza del materiale formate la superficie vista della mattonella. I pavimenti che non possono essere arrotati come quelli di gres o a superficie vista greificata o vetrificata dovranno essere eseguiti con maggior cura di quelli in mattonelle cementizie per ottenere senza correzioni il piano del pavimento al livello voluto. Prima del loro impiego le mattonelle in gres o greificate, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.
Per i pavimenti in lastre di marmo tenero valgono le stesse norme stabilite per i pavimenti in mattonelle di cemento. Per quelli di pietre dure, come granito, porfido, diorite, sienite o basalto valgono le norme per i pavimenti in gres.
Per quanto riguarda i pavimenti alla veneziana ed alla palladiana, saranno eseguiti secondo le tecniche tradizionali. Qualora la graniglia e/o le scaglie di marmo usate per questi particolari pavimenti derivino da pietre tenere, comunque non eruttive, i pavimenti, a maturazione avvenuta, saranno arrotati fino a far risaltare in modo netto i colori delle pietre e fino aver raggiunto un perfetto piano del pavimento al livello voluto.
Sia per i pavimenti in mattonelle di cemento e graniglia, sia per i pavimenti alla veneziana o alla palladiana, sia per i pavimenti in marmi teneri l'arrotatura a piombo non è inclusa, se non appositamente prescritta dalle voci di elenco allegato al contratto, fra gli obblighi esecutivi di tali pavimenti.
Se non altrimenti previsto dalle voci dell'elenco dei prezzi unitari allegato al contratto, le doghe, le dogherelle, le tavole di legno per pavimenti saranno prive di nodi e con le fibre diritte.
La posa in opera dovrà essere fatta a perfetta regola d'arte senza connessure, discontinuità, gibbosità od altro e dovrà essere eseguita sul sottofondo perfettamente asciutto.
I pavimenti in legno, appena finiti, dovranno essere livellati a macchina e, qualora non verniciati, lucidati con doppia spalmatura di cera, da eseguirsi però ad avvenuta ultimazione dell’edificio in cui si trovano.
Le essenze da usarsi nei pavimenti in legno, le dimensioni delle singole doghe, dogherelle o tavole e i modi di unirle saranno descritti dalle singole voci dell'elenco prezzi unitari allegato al contratto.
La superficie superiore del sottofondo per i pavimenti in linoleum o plastica dovrà essere perfettamente liscia, togliendo gli eventuali difetti con stuccatura a gesso.
L'applicazione dei teli o delle piastrelle di linoleum o di gomma o di plastica dovrà essere fatta sul sottofondo perfettamente asciutto.
Quando il linoleum o la gomma o la plastica debbano essere applicati sopra a vecchi pavimenti, dovrà anzitutto accertarsi che il materiale costituente il vecchio pavimento sia fermo in tutti i suoi elementi.
I teli o le piastrelle dovranno essere incollati su tutta la superficie e non dovranno presentare rigonfiamenti ed altri difetti di sorta.
La pulitura dei pavimenti di linoleum o di gomma o di plastica dovrà essere fatta con idonei prodotti. Per tutti i pavimenti dovrà essere utilizzato il collante più adeguato alla tipologia di pavimento.
art. 47 RIVESTIMENTI
I rivestimenti in piastrelle, di qualsiasi genere essi siano, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte con il materiale prescelto dalla direzione dei lavori fra i campioni presentati dall'appaltatore e da lui scelti secondo le prescrizioni del progetto posto a base dell'appalto. II direttore dei lavori dovrà operare le sue scelte non oltre 20 giorni dalla presentazione dei campioni
Particolari cura dovrà porsi nella posizione in sito dei rivestimenti, in modo che questi, a lavoro ultimato, risultino perfetta mente aderenti al retrostante intonaco.
Pertanto prima del loro impiego le piastrelle dovranno essere immerse nell'acqua fino a saturazione e dopo avere abbondantemente innaffiato l'intonaco delle pareti, alle quali deve applicarsi il rivestimento, saranno collocate in sito con la necessaria e sufficiente malta cementizia. Nel caso le piastrelle venissero incollate, sarà seguita la tecnica suggerita dai fornitori del mastice o della colla.
Le piastrelle dovranno perfettamente combaciare tra loro e le linee dei giunti, debitamente stuccate con cemento bianco, dovranno risultare a lavoro ultimato perfettamente allineate. I rivestimenti dovranno essere completati con tutti i gusci di raccordo ai pavimenti ed agli spigoli, listelli, cornici, ecc.
A lavoro ultimato i rivestimenti dovranno essere convenientemente ripuliti.
art. 48
OPERE DI XXXXX E IN PIETRA DA TAGLIO E/O ARTIFICIALI
Le opere di marmo naturale od artificiale o in pietra da taglio dovranno in genere corrispondere esattamente alle forme e dimensioni di progetto ed essere lavorate secondo le prescrizioni in esso contenute o di quelle particolari impartite dalla direzione dei lavori all’atto dell'esecuzione.
Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche d’aspetto esterno, grana, coloritura e venatura essenziali della specie prescelta.
Prima di cominciare i lavori, l'appaltatore dovrà preparare a sue spese 1 campioni dei vari marmi o pietre e delle loro lavorazioni e sottoporli all'approvazione della direzione dei lavori, alla quale spetterà in maniera esclusiva giudicare se essi corrispondono alle prescrizioni entro e non oltre 20 giorni dalla loro presentazione.
Per tutte le opere in marmo o in pietra da taglio è fatto obbligo all’appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, le strutture esistenti, segnalando tempestivamente alla direzione dei lavori ogni divergenza od ostacolo, restando esso appaltatore in caso contrario unico responsabile della non rispondenza dei pezzi all’atto della loro posa in opera.
art. 49
OPERE DA CARPENTIERE DI LEGNO
Tutti i legnami da impiegarsi in opere stabili da carpentiere (grossa armatura del tetto, travature per solai, impalcati, ecc.), devono essere lavorati con la massima cura e precisione secondo ogni buona regola d’arte e in conformità alle prescrizioni date dalla direzione dei lavori.
Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere la forma e le dimensioni prescritte, ed essere nette e precise in modo da ottenere un’esatta unione dei pezzi che devono essere uniti.
Non è tollerato alcun taglio in falso né zeppe x xxxxx, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura o ripieno. Le diverse parti componenti, di un’opera in legname devono essere fra loro collegate solidamente in tutti i punti di contatto mediante caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, chiavarde, fasciatura di reggia od altro in conformità delle prescrizioni che saranno date. Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dei legnami, è espressamente vietato farne l’applicazione senza apparecchiarne prima il conveniente foro con il succhiello. I legnami prima della loro posizione in opera e prima dell’esecuzione della spalmatura di carbolinoleum o della coloritura, se ordinata, si devono congiungere in prova nei cantiere per essere esaminati ed accettati provvisoriamente dalla direzione dei lavori.
art. 50
OPERE DA FALEGNAME
omissis
art. 51 OPERE IN METALLO
Nelle opere in metallo, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la direzione dei lavori.
Le chiodature, bullonature, saldature, dovranno essere perfettamente eseguite.
Ogni pezzo od opera completa in metallo dovrà essere fornita a piè d'opera già trattata con vernice anticorrosione.
A richiesta della direzione dei lavori, l'appaltatore avrà l’obbligo di presentare alla preventiva approvazione il modello delle opere in metallo da realizzare. Detta approvazione dovrà essere espressa entro 20 giorni dalla presentazione del modello o del campione depositato.
L'appaltatore sarà in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere di ferro, essendo esso responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l’omissione di tale controllo. Serramenti per finestre di ferro potranno essere richiesti sia con profilati comuni che speciali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedenti eccessivi sforzi per il loro funzionamento.
La ferramenta di sostegno dovrà essere proporzionata alla robustezza del serramento stesso. Nonostante le scelte operate alla direzione dei lavori sui campioni o sui modelli nonché l’accettazione dei singoli elementi prima della loro posa in opera, l'appaltatore sarà responsabile di ogni disfunzione dei serramenti dovuta a carenze progettuali o esecutive. Egli dovrà quindi porvi rimedio anche se ciò comporterà non solo la modificazione del serramento, ma anche la sua sostituzione.
art. 52 OPERE DA VETRAIO
omissis
art. 53
OPERE DA PITTORE VERNICIATORE
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, stuccature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con abrasivi e, quando trattasi di coloriture, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con le modalità e sistemi migliori atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura a rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
Per le opere metalliche, la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richieste, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccolo e quanto altro occorre alla perfetta esecuzione dei lavori. La scelta dei colori dovuta al criterio insindacabile della direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali delle migliori qualità.
L’appaltatore ha inoltre l’obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che gli saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere d’esecuzione, e ripeterli eventualmente con le varianti richieste sino ad ottenere l'approvazione della direzione dei lavori, prima di por mano all'opera stessa. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo necessario ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere eseguite (pavimenti, rivestimenti, serramenti, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
art. 54 COLLOCAMENTO IN OPERA
Il collocamento di qualsiasi opera, materiale od apparecchio, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito nel cantiere dei lavori e nel suo trasporto nel sito, intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza che il suo sollevamento o abbassamento, il tutto eseguito con qualsiasi mezzo meccanico e/o opera provvisionale, nonché il collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, e tutte le opere conseguenti di tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino.
L'appaltatore ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla direzione lavori, anche se forniti da altre ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso, e l’opera stessa dovrà essere convenientemente protetta, se necessario, anche dopo collocata, essendo esso appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere eventualmente arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli
operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori sino al loro termine e consegna; anche se il particolare collocamento in opera si dovesse svolgere sotto la sorveglianza o assistenza del personale della ditta fornitrice.
art. 55 TUBAZIONI
La direzione dei lavori per poter accertare la buona qualità del materiale impiegato nella fabbricazione di qualunque genere di tubo, l'esattezza della sua lavorazione o il perfetto funzionamento degli apparecchi di manovra, avrà piena facoltà, ogni qual volta lo ritenga necessario, di far eseguire a spese e cura dell'impresa tutte le prove prescritte dalle norme vigenti per ogni singolo materiale su provini ricavati da quello che dovrà essere impiegato. Qualora tutte le prove abbiano avuto esito soddisfacente, il materiale da impiegarsi s’intenderà accettato. Nel caso però che una prova non soddisfacesse, ne dovranno essere eseguite sul rispettivo materiale due nuove per la riprova; ma se anche una sola di loro dovesse dare risultato negativo, il materiale verrà definitivamente rifiutato.
Saranno in ogni caso rifiutati tutti quei materiali che presentassero lesioni, rotture ed anche trasudamenti oltre i limiti di tolleranza consentiti per ciascuna specie di tubi.
Le dimensioni di ciascun pezzo non dovranno risultare in nessun caso diverse da quelle stabilite. Saranno comunque rifiutati tutti quei pezzi che presentassero difetti superiori alle tolleranze stabilite.
Qualsiasi tubo, prima di essere posto in opera, dovrà essere accuratamente pulito all’interno da eventuali materie che per qualunque causa si fossero depositate.
Ogni tratto di condotta interrata dovrà essere disposta in modo che l’asse della tubazione unisca con uniforme pendenza i diversi punti che verranno fissati con appositi picchetti in modo da corrispondere esattamente all'andamento planimetrico ed altimetrico stabilito dal progetto approvato, salvo le varianti che potrebbero essere introdotte dalla direzione lavori all’atto dell’esecuzione.
La direzione dei lavori si riserva inoltre la facoltà di prescrivere tutte quelle opere che si rendessero necessarie nel corso dei lavori per impedire frane, scivolamenti ed inconvenienti del genere.
Ferma restando la piena e completa responsabilità dell'appaltatore per la buona riuscita di tutte le opere appaltate, essa dovrà adottare tutte le necessarie cautele per evitare danni alla stabilità della condotta, sia durante la costruzione della medesima, sia durante e dopo le prescritte prove sino al collaudo.
Resta comunque stabilito che qualora, a causa di false manovre o perché l’appaltatore abbia mancato di adottare le cautele necessarie, si verificassero danni alle condutture o agli apparecchi di manovre, questi, qualunque ne possa essere l’entità, saranno ad esclusivo carico dell'appaltatore.
I condotti monolitici in calcestruzzo gettati in opera dovranno essere costruiti mantenendo il piano di fondazione costantemente asciutto. Il piano di fondazione dovrà essere sistemato in conformità alle prescritte livellette e su di lui si farà luogo al getto del sottofondo.
Nel collocamento in opera dei tubi in ferro o in ghisa si avrà cura di non danneggiare il rivestimento protettivo, nonché la fasciatura dei giunti.
Prima della posa in opera, si dovrà verificare che i tubi di qualsiasi materiale non mostrino danneggiamenti. Calandoli nella fossa, si dovrà procedere con la cura necessaria a non danneggiare il condotto già realizzato o il letto di posa predisposto.
Non si procederà al rinterro se prima non sarà controllata la corretta posizione di una canalizzazione prima dell'esecuzione delle relative prove di impermeabilità o di pressione.
Allorché il lavoro dovesse essere interrotto, l’ultimo tubo verrà chiuso con un tappo rigido.
Eseguita la posa, si provvederà al rinfianco e ricoprimento della tubazione, assicurandosi che il materiale aderisca perfettamente alla superficie del condotto, senza lasciare vuoti, comunque evitando che la tubazione stessa subisca spostamenti durante l'operazione. Al rinterro dovrà procedersi solo a rinfianco ultimato.
Per verificare l'impermeabilità di un tratto di canalizzazione, il cui funzionamento sia previsto a pelo libero, prima di dare inizio alla prova, essa dovrà essere saturata l’acqua. A tale scopo, quando i tubi siano in conglomerato cementizio, la canalizzazione sarà riempita d’acqua 24 ore prima della prova, mentre, se in gres, dovrà essere sottoposto anche alla pressione di 0,5 atm. 1 ora prima della prova.
Per qualunque tipo di tubo, la prova avrà una durata di 15 minuti, con una pressione di 0,5 atm. misurando la quantità d'acqua aggiunta in questo periodo.
I quantitativi massimi di acque che possono essere perduti non devono superare quelli riportati nella tabella sottoesposta.
Se durante la prova si saranno individuati punti permeabili, essa sarà interrotta, per dar luogo ai necessari interventi riparatori. Quando le tubazioni non metalliche possono venire a funzionare in pressione, anche per breve tempo dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova eguale a 2 volte la pressione di esercizio.
In tal caso, nel tempo di 15 minuti predetto le perdite non dovranno superare il doppio di quelle riportate nella tabella sottoesposta. In quanto alle tubazioni metalliche, dovranno essere sottoposte ad una pressione di prova pari a 2 volte la pressione di esercizio fino a che quest'ultima sia prevista di livello inferiore a 2 atmosfere, e ad una pressione pari a quella di esercizio incrementata di 2 atmosfere negli altri casi. Le tubazioni metalliche sotto prova non dovranno
denunciare alcuna perdita di contenuto in un periodo non inferiore a 6 ore. E' in ogni modo ammessa una caduta di pressione fino al 5% della pressione di prova.
Se nel corso delle prove sulle tubazioni in pressione dovessero verificarsi perdite di pressione superiori al 5 % o altri inconvenienti, anche senza giungere a rotture o a deformazioni permanenti, la prova sarà interrotta per dar luogo ai necessari interventi riparatori.
Tutte le prove sopraindicate saranno sempre eseguite in contraddittorio fra la direzione dei lavori e l’appaltatore. Di ogni prova sarà esteso apposito verbale da cui dovranno risultare tutte le operazioni eseguite e il loro esito.
Solo se quest’ultimo sarà positivo e quindi la tubazione accettata alla direzione dei lavori, si potranno eseguire le opere di rinterro e completamento.
art. 56
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO E IGIENICO SANITARIO
omissis
art. 57 IMPIANTI ELETTRICI
Prima di iniziare l’installazione degli impianti elettrici o di quelli analoghi per i quali si debbano comunque usare i materiali necessari agli impianti elettrici o seguirne le tecniche esecutive, l'appaltatore presenterà alla direzione dei lavori il progetto esecutivo di detti impianti, a meno che esso non sia stato già posto a base d'appalto.
L'appaltatore non potrà iniziarne l’installazione prima che il direttore dei lavori non abbia dato la sua autorizzazione, comprensiva di eventuali modifiche e/o integrazioni.
Se entro 20 giorni dalla presentazione predetta la direzione dei avori non dovesse fornire risposta all'appaltatore, il progetto esecutivo si intenderà approvato e l'appaltatore potrà iniziare i lavori.
Comunque, assieme al progetto esecutivo, l'appaltatore presenterà i campioni dei cavi e delle apparecchiature che intende installare, escluse quelle di grande mole per cui basterà indicare il tipo e la sigla caratteristica fornita dalla casa fornitrice.
I materiali usati nell’installazione degli impianti saranno del tutto conformi ai suddetti campioni che la direzione dei lavori conserverà in cantiere fino a collaudo.
Le caratteristiche tecniche dell'impianto dovranno corrispondere a quelle di progetto oltrechè a quelle prescritte dalle norme CEI e da quelle prescritte dall'azienda fornitrice d'energia elettrica.
Se non altrimenti prescritto dal progetto approvato e anche dalle sole voci dei singoli prezzi unitari, per le cadute di tensione e le densità di corrente valgono i seguenti limiti, per qualsiasi possibile condizione di funzionamento.
Cadute di tensione:
Circuiti interni: dal quadro generale allo apparecchio utilizzatore: inferiore al 4% escluso il caso di forza motrice;
inferiore al 6% per forza motrice; circuiti esterni:
inferiore al 6%;
intensità di corrente massima ammessa:
80% di quella indicata dalle tabelle UNEL per i cavi in esame.
Se trattasi di costruzione nuova, tutte le tracce, i passaggi e gli ancoraggi necessari all'esecuzione dell'impianto, sia nel caso di cavi visibili sia nel caso di cavi sottotraccia, dovranno già essere predisposti sulle opere murarie, in modo da evitare le rotture a posteriori.
Ciò pertanto all'appaltatore non sarà corrisposto alcun compenso per esecuzione di tracce o per altre rotture necessarie all'esecuzione degli impianti
elettrici, a meno che non siano ordinate dalla direzione dei lavori per varianti tardive.
Ogni impianto elettrico che sia destinato a funzionare sotto tensioni diverse da quelle destinate alla classe zero dal
D.P.R. 21.6.1968 n° 1062, dovrà essere completato con un proprio impianto di dispersione a terra, per la protezione contro le scosse delle carcasse delle apparecchiature fruitrici di energia elettrica.
I conduttori principali della rete di dispersione predetta o di quella a cui sono collegati i parafulmini, non potranno avere, qualora in rame, sezione inf. a 75 mm2, o, se in altri metalli, sezione inferiore a quest’ultima moltiplicata per il rapporto fra la resistenza elettrica del metallo prescelto e quella del rame. Comunque i dispersori dovranno essere interrati fino ad uno strato di sicura conducibilità.
Le giunzioni, le derivazioni, le terminazioni dei cavi di qualsiasi tipo di impianto elettrico dovranno essere eseguite rigorosamente secondo le vigenti norme C.E.I., e secondo le disposizioni delle maggiori case costruttrici, condizionanti il funzionamento dei loro prodotti.
Se non altrimenti disposto dal progetto approvato,per l’interramento dei cavi elettrici si dovrà procedere nel modo seguente.
Sul fondo dello scavo, sufficiente per la profondità di posa preventivamente concordata con la direzione lavori e privo di qualsiasi sporgenza o spigolo di roccia o di sassi, si dovrà stendere un letto di sabbia dello spessore di almeno 10 cm, sul quale si dovrà posare poi il cavo.
Si dovrà quindi stendere un altro strato di sabbia come sopra, dello spessore di almeno 5 cm, in corrispondenza della generatrice superiore del cavo.
Pertanto lo spessore finale complessivo della sabbia dovrà risultare di almeno cm 15 più il diametro del cavo.
Sulla sabbia cosi posta in opera si dovrà infine disporre una fila continua di mattoni pieni, bene accostati fra loro e con il lato maggiore secondo l'andamento del cavo solo se questo avrà diametro non superiore a cm 5, altrimenti i mattoni saranno posti in senso trasversale.
Sistemati i mattoni, si dovrà procedere al reinterro dello scavo pigiando la terra di riporto e trasportando a rifiuto il materiale eccedente dall’iniziale scavo.
Per quanto riguarda la distribuzione interna dell'energia elettrica, la rete delle prese luce dovrà essere tenuta separata da quella dei punti luce e, tutte due, da quella dei punti forza motrice.
Comunque qualsiasi distribuzione dovrà avvenire tramite quadri secondari, alimentati dal quadro generale, sui quali dovranno gravare un numero limitato di punti luce o forza o prese luce, mai superiore a 30, indipendentemente dal tipo. Sempre per quanto riguarda la distribuzione interna, le reti saranno dimensionate nel rispetto dei precitati limiti di cadute di tensione e di densità di corrente tenendo conto di un coefficiente di contemporaneità pari a 0,9 fino a 5 quadri secondari e potrà scendere a 0,5 per un numero maggiore.
Comunque le linee elettriche interne saranno protette contro i corti circuiti e/o le extracorrenti da apposite apparecchiature installate sia sui quadri secondari sia su quelli principali.
art. 58 ASSISTENZE
Qualora dagli atti progettuali alcune categorie di lavori venissero assegnate ad altre imprese, l’appaltatore è tenuto a fornire gratuitamente l’assistenza necessaria per:
i materiali :
- lo scarico in cantiere
- l’accatastamento
- il sollevamento e la distribuzione ai piani
- le operazioni di protezione e custodia le lavorazioni:
- le aperture di brecce, tracce o simili in fondazioni, platee, solai, murature ed altre strutture di qualsiasi natura e consistenza, compreso la sgombero di detriti, la loro chiusura dopo l’inserimento dei manufatti posti in opera da altre ditte, la loro rifinitura al grezzo pronte per accogliere l’intonaco o i rivestimenti di qualsiasi tipo
- il fissaggio con sistema e materiale idoneo di zanche, staffe, sostegni o simili
art. 59
LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI
Quando sia necessario eseguire un tipo di lavorazione non previsto dal contratto, o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
a) raffrontandoli con quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto,
b) quando sia impossibile il raffronto, deducendoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi;
c) desumendoli dall’elenco prezzi informativi provinciale.
art. 60
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE
(fatto salvo quanto prescritto nell’art. 61)
La quantità dei lavori e delle provviste da inserire nelle contabilità saranno determinate con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco dei prezzi allegato al contratto.
I lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dal progetto solo se quelle di controllo, rilevate dagli incaricati, dovessero risultare ad esse effettivamente superiori. Soltanto nel caso che la direzione dei lavori avesse ordinato per maggiori dimensioni, se ne terrà conto nella contabilizzazione. In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di rifacimenti a carico dell'appaltatore. Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori e riportate su appositi libretti delle misure che
saranno firmati dagli incaricati della direzione dei lavori e dall'appaltatore. Resta sempre salva ad ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
I prezzi d’elenco per i materiali a piè d'opera si applicano soltanto:
a) alle provviste dei materiali a piè d'opera che l'appaltatore è tenuto a fare, a richiesta della direzione dei lavori, per lavori in economia, alla cui esecuzione provvede direttamente l'amministrazione appaltante o altra ditta;
b) la valutazione dei materiali accettabili nel caso d’esecuzione d’ufficio e nel caso di rescissione coattiva oppure di scioglimento di contratto;
c) alla valutazione del materiale per l’accreditamento del loro importo nei pagamenti in acconto, ai sensi dell'art. 34 del capitolato generale. La durata del nolo dei macchinari e delle attrezzature sarà valutata a partire dal momento in cui questi saranno dati sul posto d'impiego, pronti per l’uso, in condizioni di perfetta efficienza. Salvo particolari prescrizioni dell'elenco prezzi unitari, verranno compensate le sole ore di lavoro effettivo, escludendo ogni perditempo per qualsiasi causa. Non verrà ovviamente riconosciuto alcun compenso per il periodo di inattività dei macchinari. Le frazioni di ore risultanti dal computo complessivo del tempo impiegato nei lavori in economia saranno valutate come un’ora intera. Il compenso a corpo per l'approntamento delle pompe s’intende comprensivo, oltre che di tutti gli oneri sopra esposti, anche delle spese occorrenti per l’installazione a regola d'arte delle pompe stesse, per l'allontanamento delle acque sollevate e per l’eventuale manutenzione di tutti gli accessori impiegati e delle opere eseguite, nonché per lo smontaggio dell'impianto a lavori ultimati.
Nessun’opera, già computata come facente parte di una determinata categoria, può essere compensata come facente parte di un'altra. In particolare, nel rilevare e sviluppare le misure dei lavori eseguiti dall'appaltatore si terrà conto delle seguenti norme se non diversamente specificato nell’elenco prezzi facente parte del presente contratto
1) Scavi di sbancamento. Il volume degli scavi di sbancamento sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.
2) Scavi a sezione ristretta. Il volume degli scavi a sezione ristretta sarà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate. Il calcolo delle superfici da ragguagliare verrà determinato moltiplicando la base, opportunamente determinata in relazione all’opera da alloggiare o collocare sul fondo dello scavo, per l’altezza media dello stesso. Se non diversamente indicato, non si considerano, nel calcolo dell’area da ragguagliare, gli allargamenti derivanti dall’esecuzione delle scarpate necessarie per l’attuazione del piano di sicurezza dei lavoratori.
3) Rilevati e rinterri. Il volume dei rilevati e rinterri sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate.
4) Riempimento di pietrame a secco. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sarà valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.
5) Scogliere. Il volume delle scogliere sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate. Quello dei singoli elementi di scogliera o trovanti moltiplicando per 0,6 il volume del minimo parallelepipedo circoscritto.
6) Pali. La lunghezza dei pali battuti sarà determinata misurando quella progettualmente prevista. La lunghezza dei pali trivellati sarà quella effettivamente posta in opera.
7) Demolizioni. La lunghezza, la superficie e il volume riguardanti le demolizioni saranno sempre valutati come grandezze vuoto per pieno. In particolare il volume degli edifici da demolire sarà determinato come da esempio sottoesposto. Nel caso di pavimenti a livelli diversi, si eseguiranno computi diversi sommando i risultati. I balconi e gli aggetti saranno valutati vuoto per pieno. L’eventuale demolizione delle parti residue del fabbricato sotto il pavimento verranno valutate separatamente con l’applicazione delle corrispondenti voci dell’elenco prezzi per le demolizioni.
Balcone
Bocca di lupo
Pavimento
Pavi m ento
LE GEN D A:
Demolizione vuoto per pieno
8) Tubazioni. Il peso delle tubazioni sia zincate che in tubi lisci sarà determinato come quello di qualsiasi altra opera in metallo, mentre le loro lunghezze, anche per quelle costruite in opera, saranno quelle reali ad opera finita, misurate in asse con una maggiorazione di 0,30 ml per ogni pezzo speciale.
9) Tubazioni in ghisa. La lunghezza delle tubazioni in ghisa sarà quella reale ad opera finita, misurata in asse con le seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In caso di intersezione fra tubi di diverso diametro la maggiorazione verrà applicata al tubo di diametro maggiore.
DIAMETRO TUBI | CURVE | BRAGHE - RIDUZIONI | MUFFE | ISPEZIONI |
mm/mm | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml |
100 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 2,50 |
125 | 0,50 | 1,50 | 0,60 | 2,50 |
150 | 0,70 | 1,50 | 0,70 | 2,00 |
200 e oltre | 0,70 | 1,50 | 1,00 | 2,50 |
L=Lunghezza tubo
Tubo prevalente con maggiore diametro Tubo secondario con diametro inferiore
Muffa
L=Lunghezza tubo
Parete pozzetto
Curva
Braga
Riduzione
Attraversamento pozzetto
Misura contabile tubo
10) Tubazioni in PVC. La lunghezza delle tubazioni in PVC sarà quella reale ad opera finita, misurata in asse con le seguenti maggiorazioni per pezzi speciali. In caso di intersezione fra tubi di diverso diametro la maggiorazione verrà applicata al tubo di diametro maggiore.
DIAMETRO TUBI | CURVE | BRAGHE - RIDUZIONI | MUFFE | ISPEZIONI |
mm/mm | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml | lfm/ml |
100 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 7,00 |
125 | 0,70 | 1,40 | 0,60 | 7,00 |
150 | 0,75 | 1,60 | 0,70 | 7,00 |
200 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 |
250 e oltre | 2,80 | 5,30 | 1,50 | 5,00 |
Muffa
L=Lunghezza tubo
L=Lunghezza tubo
Tubo prevalente con maggiore diametro Tubo secondario con diametro inferiore
Parete pozzetto
Curva
Braga
Riduzione
Attraversamento pozzetto
Misura contabile tubo
11) Tubazioni in poliestere o simili. La lunghezza delle tubazioni in poliestere, polietilene, PE, di qualsiasi forma richiesta, rotoli o barre, sarà determinata misurandola in asse ad opera finita con una maggiorazione di 0,30 ml per ogni pezzo speciale.
12) Calcestruzzi armati. La superficie o il volume dei calcestruzzi armati, dei sottofondi saranno determinati come per le murature, senza alcuna detrazione per fori uguali a 0,16 mq., in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 0,16 mq.. I 0,16 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Il volume di qualsiasi struttura in ferro, annegata nei getti, non verrà mai dedotto.
13) Casseri. La superficie dei casseri per le opere in calcestruzzo sarà determinata prendendo in considerazione la parte effettivamente a contatto con il getto –“superficie bagnata”.
14) Murature. Il volume delle murature di qualsiasi tipo, sarà determinato con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione e senza alcuna detrazione per fori fino a 4,00 mq.; in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 4,00 mq. I 4,00 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato. Vedi esempi sottoesposti.
Architrave o eventuale cassonetto rollò di qualsiasi tipo,
il volume non viene
Muratura di spessore variabile
D
Foro finestra al grezzo
Nicchia per sfondato radiatore costruita
insieme alla muratura principale. L’isolazione e qualsiasi altro tamponamento vengono compensati a parte
A
B
E
mai dedotto dalla muratura
C
LEGENDA:
A = Lunghezza muro B = Spessore muro
C = Altezza del muro D = Lunghezza foro E = Altezza foro
V = Volume
CALCOLO VOLUME: Se DxE < MQ 4,00 V=AxBxC
Se DxE > MQ 4.00
V=AxBxC - DxBxE + 4,00 x B
Nel caso in cui l’architrave è realizzata in materiale (pagato a parte) diverso dalla muratura;, per la formazione del foro con o senza sfondato radiatore, vengono sempre misurati 2.00 mq a compenso della formazione del foro.
Architrave in materiale diverso dalla muratura.
Muratura di spessore variabile
B
D
Foro finestra al grezzo
Nicchia per sfondato radiatore costruita
insieme alla muratura principale L’isolazione e qualsiasi altro tamponamento vengono compensato a parte
A
E
Il volume non fa parte della muratura
C
LEGENDA:
A = Lunghezza muro B = Spessore muro
C = Altezza del muro D = Lunghezza foro E = Altezza foro
V = Volume
CALCOLO VOLUME:
Se DxE < MQ 2,00 V=AxBxC
Se DxE > MQ 2,00
V=AxBxC - DxBxE + 2,00 x B
15) Tramezze. La superficie o il volume delle tramezze in foglio saranno determinati con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione convenzionale, senza alcuna detrazione per fori uguali a 1,00 mq., in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 1,00 mq. Il 1,00 mq che viene in ogni caso misurato deve intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
16)Solai. I solai in cemento armato massicci (vale a dire non misti a laterizi) saranno valutati a metro cubo come ogni opera in cemento armato; ogni altro tipo di solaio sarà invece valutato a metro quadrato in base alla superficie netta interna dei vani che ricopre, qualunque sia la forma di questi misurati al grezzo delle murature principali di perimetro, escluso quindi l’appoggio sulle murature stesse.
La superficie o il volume saranno determinati come per le murature, senza alcuna detrazione per fori uguali a 0,16 mq, in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 0,16 mq.. I 0,16 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
17) Opere in ferro. Il peso delle opere in ferro sarà determinato su una pesa pubblica autorizzata. Qualora per eccedenza di dimensioni o di peso non sia possibile il metodo predetto, allora il peso sarà determinato moltiplicando le superfici o i volumi o le lunghezze delle varie parti da pesare per i pesi unitari medi reperibili nelle tabelle ufficiali. Per quanto riguarda l’acciaio per i cementi armati, di qualsiasi tipo, il suo peso sarà sempre determinato moltiplicandone lo sviluppo lineare di quello effettivamente messo in opera e compreso nel progetto per i pesi
unitari medi delle tabelle ufficiali, da controllare però con pesature ad ogni partita di barre di uguale sezione con almeno quattro campioni di un metro.
18) Lavori in legname. Nella valutazione dei legnami non si terrà conto dei maschi e dei nodi per le congiunzioni dei diversi pezzi, e parimenti non si dedurranno le relative mancanze od intagli.
19) Coperture di tetti. Le coperture di tetti di qualsiasi tipo e forma saranno determinate per sviluppo effettivo di falda senza detrazione alcuna per la presenza di torrette di ventilazione o canne fumarie. Verranno dedotte tutte le superfici di ingombro di vani ascensori o di proiezione sulla falda degli abbaini. Verranno inoltre dedotti tutti i fori per finestre di superficie uguale o superiore ai 1,00 mq.. Il 1,00 mq che viene in ogni caso misurato deve intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
20)Canali di gronda e tubi per pluviali. I canali di gronda e i tubi per pluviali in lamiera saranno misurati a metro lineare in opera, cioè senza tenere conto delle parti sovrapposte. La lunghezza delle grondaie sarà determinata misurando la maggior lunghezza dell’elemento in opera.
21) Intonaci. La superficie degli intonaci che necessitano l’esecuzione di spigoli e risvolti sarà determinata con metodi geometrici rigorosi, quindi senza alcuna semplificazione convenzionale, senza alcuna detrazione per fori uguali a 4,00 mq., in caso di fori di superficie maggiore verrà dedotta solo la parte eccedente i 4,00 mq.. I 4,00 mq che vengono in ogni caso misurati devono intendersi quale compenso per il maggior onere del foro, in qualsiasi modo realizzato.
Nel caso che nel riquadro dei fori non sia necessario l’esecuzione di spigoli e risvolti, come ad esempio l’intonaco di un foro nel quale è già stato posizionato il controtelaio passante, verrà dedotta l’intera superficie in quanto il controtelaio in questo caso ha la funzione di guida per l’esecuzione dell’intonaco e non sussiste nessun maggior onere per la riquadratura del foro.
22) Rivestimenti. La superficie di tutti i rivestimenti, delle isolazioni, impermeabilizzazioni, coperture in metallo di qualsiasi tipo sarà determinata con metodi rigorosi senza alcuna modifica convenzionale.
23) Controsoffitti. I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale, senza tener conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali. I controsoffitti a finta volta di qualsiasi forma e monta, si misureranno per una volta e mezza la loro proiezione orizzontale.
24) Pavimenti. I pavimenti di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate dell’ambiente.
25) Opere in pietra o marmo. La lunghezza, la superficie e il volume delle opere in pietra o marmo di qualsiasi tipo sarà determinata con metodi rigorosi senza alcuna modifica convenzionale. La lunghezza dei contorni in pietra sarà determinata misurando la maggior lunghezza dell’elemento in opera.
26)Serramenti. La superficie dei serramenti di qualsiasi tipo sarà determinata, tenendo conto della superficie esterna del telaio. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 mq. per finestre e 1,20 mq. per porte interne od esterne.
27) Persiane avvolgibili. La superficie delle persiane avvolgibili sarà determinata prendendo per larghezza la luce minima fra le guide metalliche aumentata di 5 cm., e per altezza la luce minima del foro finito visto dall’esterno aumentata di 25 cm. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 mq. per persiane non avvolgibili e 1,80 mq per persiane avvolgibili.
28) Cassonetti coprirullo. La lunghezza dei cassonetti coprirullo sarà quella effettivamente posta in opera. La quantità minima contabilizzabile sarà di 1,00 ml.
29) Vetri. La superficie dei vetri sarà determinata come quella effettivamente posta in opera. Per vetri di forma irregolare o curva verrà determinata la superficie del minimo rettangolo circoscritto. La quantità minima contabilizzabile sarà di 0,50 mq.
30) Corrimano. La lunghezza dei corrimano sarà determinata per la lunghezza effettiva in asse.
31) Assistenze. Se non diversamente espresso nelle singole voci di elenco prezzi le assistenze vengono così determinate:
a) agli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrosanitario, elettrico, ascensore; opere da falegname, da vetraio, da carpentiere e da lattoniere, in percentuale, non superiore allo0,50% sull’intero importo finale dei lavori calcolato come dall’esempio esplicativo sotto indicato.
Esempio:
Importo a base di progetto Euro 100.000
Importo di aggiudicazione Euro 80.000
Importo finale dei lavori Euro 107.000
Importo su quale si calcola la percentuale di assistenza:
100.000 : 80.000 x 107.000=
Euro 133.750.
Per l’assistenza all’impianto elettrico non vengono considerati gli importi dei corpi illuminanti.
b) Nel caso in cui le assistenze vengono calcolate a misura, verranno adottate le norme di misurazione del presente Capitolato Speciale.
32) Tinteggiature. La superficie delle tinteggiature sarà così determinata:
a) su intonaci: come quella degli intonaci;
b) su portefinestre e finestre semplici compreso il telaio: 2 volte la luce muraria;
c) su portefinestre e finestre con vetro isolante
compreso il telaio: 2,5 volte la luce muraria;
d) su porte e finestre tipo Xxxxxx compreso il telaio: 3 volte la luce muraria;
e) su portefinestre e finestre doppie compreso il telaio: 4 volte la luce muraria;
f) su cassonetti e bancali: la reale superficie dipinta;
g) su avvolgibili compreso guida fissa: 2,5 volte la luce muraria;
h) su scuri o persiane a griglia compreso telaio: 3 volte la luce muraria;
i) su porte piene: 2 volte la massima superficie senza alcuna detrazione per la presenza di un’eventuale parte vetrata; per il telaio: lo sviluppo della superficie;
j) su rivestimenti in legno e perlinature: la reale superficie trattata;
k) su opere in ferro:
- ringhiere semplici: 1,5 volte la superficie
- ringhiere lavorate: 3 volte la superficie
- serrande a maglia ondulate: 3 volte la superficie
- cancelli riducibili od estendibili: 4 volte la superficie
- radiatori: la superficie radiante grondaie tubi ecc.: la superficie trattata
33) Mano d’opera. La manodopera verrà corrisposta per il tempo di lavoro effettivamente eseguito.
34)Noleggi. Per le macchine ed attrezzi dati a noleggio verrà corrisposto il tempo di lavoro effettivamente eseguito. 35)Trasporti. Per i mezzi di trasporto verrà corrisposto il tempo di lavoro effettivamente eseguito.
36)Varie. La lunghezza, la superficie, il volume o il peso d’ogni altra categoria di lavoro qui sopra non elencata, saranno quelle effettive delle quantità poste in opera, determinate nel modo più esatto possibile.
PARTE TERZA ELENCO DEI PREZZI UNITARI
Art. 61
ELENCO PREZZI UNITARI
Nell’elenco prezzi unitari sono riportate tra l’altro, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche esecutive relative ed ogni singola categoria di lavoro. Le specifiche tecniche, la modalità di misurazione e quant’altro relativo ai materiali utilizzati descritti nell’elenco prezzi unitari prevalgono, in caso di difformità, sulle indicazioni riportate nel presente capitolato.
L'elenco prezzi unitari servirà quindi, oltre che a determinare nel dettaglio le specifiche tecniche ed i requisiti richiesti per le forniture e le lavorazioni, anche a valutare gli eventuali lavori in meno o in più che dovessero essere realizzati su richiesta dell'Amministrazione rispetto a quelli offerti in sede di gara, come risultanti dagli elaborati progettuali e dagli elaborati presentati dall'impresa stessa allegati all'offerta. Resta convenuto e stabilito per norma generale che i prezzi suddetti, in base ai quali, con deduzione del ribasso medio contrattuale, saranno valutati i lavori e le somministrazioni in meno o in più, si intendono compresi, oltre a tutti gli obblighi di cui ai precedenti articoli anche:
✓ Per la manodopera, ogni spesa per le retribuzioni dirette ed indirette, indennità, assicurazioni, infortuni, oneri e contributi sociali, tasse. trasporto sul luogo di lavoro, percentuali per spese generali ed utili di impresa, fornitura di attrezzi, utensili del mestiere ed accessori e quanto altro per mettere gli operai in grado di compiere il lavoro efficientemente ed a regola d'arte.
✓ Per i mezzi di trasporto, d'opera e noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, carburanti e lubrificanti, assicurazioni di ogni genere, materiali d'uso e consumo, accessori, utensili di utilizzo, personale specializzato per l'uso, conducenti, equipaggiamento di lavoro, percentuali per spese generali ed utili di impresa e quanto altro necessario per mettere i mezzi in grado di compiere il lavori efficacemente ed a regola d'arte.
✓ Per i materiali a pie d'opera, ogni spesa per la fornitura, trasporto, tasse, cali, perdite, sprechi, scarico in cantiere, divisione del carico, sfilamento lungo le opere, accatastamento, protezione dalle intemperie, percentuale per spese generali ed utili di impresa e quanto altro necessario per dare i materiali pronti all'impiego a pie d'opera in qualsiasi punto del cantiere.
✓ Per gli scavi, le demolizioni, le rimozioni, si intendono sempre e comunque compensati gli oneri per il taglio, la demolizione, il carico e il trasporto a rifIuto di qualsivoglia pavimentazione e/o massicciata; il Taglio di piante, radici, potature parziali, l'estirpamento di erbe, radici, ciocchi e quanto altro; La rimozione della segnaletica verticale presente, il suo accantonamento e la successiva ricollocazione in opera; La ricerca e preventiva individuazione di tutte le interferenze eseguita con qualsiasi mezzo e personale anche con l'ausilio di sistemi ad ultrasuoni, elettronici, elettromagnetici ecc., compreso l'onere per l'assistenza in fase di scavo del personale tecnico messo a disposizione dagli enti interessati, lo scavo accurato anche totalmente a mano in prossimità di reti di servizi tecnologici ed ove non sia possibile operare con mezzi meccanici, l'isolamento, la deviazione ed il ripristino eventuale delle reti di distribuzione dell'energia elettrica, del servizio telefonico, di cablaggi informatici, delle condutture idriche e del gas, delle fogne bianche e nere, delle pubblica illuminazione e quanto altro posto nel sottosuolo comunque esse tutte costituite, compreso l'onere di contattare gli enti interessati prima dell'inizio dei lavori e di rispettare le modalità da questi prescritte per l'eliminazione dell'interferenza stessa, le spese ed i costi per l'ottenimento di ogni permesso necessario, i costi di ogni opera o assistenza necessaria, compreso l'onere delle riparazioni ove queste si rendessero necessarie, resta espressamente pattuito che nessun compenso accessorio o risarcimento alcuno sarà corrisposto per l'esecuzione degli scavi.
✓ Per ogni tipo di lavorazione contemplata nel presente progetto, tutti i mezzi e la mano d'opera necessari, le imposte di ogni genere, le indennità di cava, i passaggi provvisori, le occupazioni per l'impianto di cantiere, le opere provvisionali di ogni genere ed entità, il piano di sicurezza sul lavoro e sua attuazione, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e quanto altro possa occorrere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
✓ Comunque, ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi in cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi d'opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc. quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli del presente Capitolato.
ELENCO PREZZI UNITARI
(ELABORATO DI PROGETTO INTESO INTEGRALMENTE TRASCRITTO)