ALLEGATO
ALLEGATO
PROCEDURE PER LE NOTIFICHE ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTIVITA’ INERENTI L’IGIENE E SICUREZZA ALIMENTARE E LA SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA
CAP. 1– INTRODUZIONE
1.1. RAZIONALE
La tutela della salute del cittadino è indubbiamente una delle priorità sia del legislatore italiano che europeo; essi sono consci che il controllo delle attività produttive che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria deve essere quanto più efficace possibile per la loro ripercussione sulla salute dell’uomo e degli animali, sulla salute delle piante e sull’ambiente in genere.
Per garantire ciò, la previgente normativa focalizzava l’attenzione sull’accertamento del possesso da parte degli stabilimenti dei requisiti stabiliti dalla normativa; tale accertamento, effettuato prima dell’avvio dell’attività lavorativa, era propedeutico al rilascio delle varie autorizzazioni o pareri sanitari necessari per l’avvio delle attività lavorative.
Le nuove normative hanno invece completamente modificato tale approccio, privilegiando la fase del controllo delle effettive modalità di conduzione degli stabilimenti rispetto alla mera verifica dei requisiti effettuata ex ante; mediante tali controlli vengono valutati in maniera più efficace e realistica tutti i fattori di rischio propri di ogni singola attività produttiva con la loro conseguente categorizzazione in base al rischio accertato.
Inoltre il legislatore ha preso atto dell’esigenza del mondo imprenditoriale di eliminare quelle incombenze burocratiche che, stabilite inizialmente con il fine di tutelare il consumatore, in realtà avevano ormai come unica conseguenza quella di appesantire inutilmente gli adempimenti burocratici per l’avviamento degli stabilimenti. È quindi iniziato un percorso di riforme legislative teso ad assicurare la semplificazione normativa e amministrativa per l’avvio degli stabilimenti in modo da garantire la libera concorrenza dei servizi e delle attività. L’Unione Europea inoltre ha stabilito che gli Stati membri possono mantenere un regime di autorizzazione solo se giustificato da motivi imperativi di interesse generale e non discriminatorio. Nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria pertanto è stato mantenuto il regime autorizzatorio soltanto per gli stabilimenti che producono alimenti di origine animale, i SOA, alcuni tipi di mangimi, gli FSG, e gli additivi ed i centri di raccolta e punti di sosta per alcuni animali domestici. Per alcune linee d’attività è stato introdotto l’istituto della SCIA condizionata. Per gli altri stabilimenti, si è passati alla semplice notifica della loro esistenza. Il legislatore nazionale ha quindi emanato vari atti normativi che hanno sancito tale nuovo approccio al regime autorizzatorio, quali soprattutto il D.L. 25/6/08, n. 112 e la L. 241/90 (come modificata dalla L. 35/12, dalla L. 134/12, e dal D.L.vo 14/3/2013, n. 33) la quale all’art. 19 abroga specificamente tutte le “autorizzazioni, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato”, che sono sostituite dalla Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA). Tale approccio è stato confermato e consolidato a livello regionale con l’emanazione della L.R. 14/10/15, n. 11. Infine è stato emanato il D.L.vo 222/2016 con lo scopo di individuare quali siano i procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Si deve prendere atto che vi è stata quindi una progressiva semplificazione degli adempimenti burocratici in capo alle imprese, garantendo la possibilità di una quanto più celere attivazione degli stabilimenti, una uniformità di trattamento, ed una certezza delle regole, pur senza diminuire il grado di tutela della salute del consumatore.
Va considerata inoltre l’entrata in vigore del nuovo nomenclatore nazionale che nel campo alimentare ha sostituito la precedente modalità di classificazione degli stabilimenti imperniata sui codici ATECO, modificando tra l’altro quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010 in materia di alimenti per uso umano.
È pertanto divenuta improcrastinabile sostituire le previgenti norme in materia autorizzativa ormai in contrasto con il dettato normativo vigente, con le procedure appresso riportate.
1.2. DEFINIZIONI
✓ Impresa/imprenditore: persona fisica o giuridica o associazione che esercita un’attività economica come definita dall’art. 2082 del Codice Civile; conduce sotto la sua responsabilità uno stabilimento o un’attività anche professionale. Le qualifiche “Operatore del settore alimentare – OSA” ed “Operatore del settore dei mangimi –OSM” sono termini assimilabili ad “impresa” utilizzati in alcune normative di settore;
✓ Stabilimento: il luogo fisico dove avviene l’attività di una impresa; esso è sinonimo di:
o “impianti produttivi” di cui all’art. 1 lettera j) del DPR 7/9/2010, n. 160
o “stabilimento” di cui all’art. 8 punto 1, lettera e) del D.L.vo 59/2010
✓ Linea d’attività: la tipologia produttiva dello stabilimento
✓ Agenzia per le imprese: il soggetto privato, accreditato ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
✓ Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito denominato «SUAP»): l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
✓ Master list: nomenclatore regionale, approntato sulla base di quello nazionale, nel quale vengono elencate tutte le possibili linee d’attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria che possono essere svolte da una impresa. Le master list specificano, per ogni linea d’attività, la documentazione necessaria da allegare alla SCIA o alla richiesta di riconoscimento.
✓ Collaudo: l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza delle opere eseguite alle prescrizioni del progetto.
Per le altre definizioni si fa riferimento alle normative vigenti tra le quali:
- Regolamento (CE) n. 178/2002;
- Regolamento (CE) n. 852 e 853/2004;
- Regolamento (UE) n. 2017/625;
- Regolamento (UE) n. 2019/624;
- Regolamento (UE) n. 2019/625;
- Regolamento (UE) n. 2019/626;
- Regolamento (UE) n. 2019/627;
- Regolamento (UE) n. 2019/628;
- Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- Regolamento (CE) n.183/2005;
- Regolamento (CE) n. 193/2006;
- D.L.vo n. 59/2010;
- DPR n. 160/2010;
- D.L.vo n. 111/92;
- D.L.vo n. 222/16;
- D.P.R. n. 514/97;
- ASR n. 04/2010; Reg. (CE) n. 210/2013
1.3. ACRONIMI E SPECIFICHE
Sportello unico per le attivita' produttive | SUAP |
Segnalazione certificata d’inizio attività | SCIA |
Unità Operativa Dirigenziale 01 “Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria” Giunta Regione Campania quale Autorità Competente regionale nel campo della registrazione e riconoscimento degli stabilimenti che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria | Regione |
Centri Autorizzati di Assistenza Agricola | CAA |
Food for Specific Groups (ex Alimenti destinati ad una alimentazione particolare) | FSG |
Pubbliche Amministrazioni | P.A. |
Posta Elettronica Certificata | PEC |
Sottoprodotti di Origine Animale | SOA |
Prodotti Derivati da SOA | PD |
Autorità Competenti ex art. 2 D.l.vo 193/07 ad effettuare i controlli | A.C. |
Origine Animale | O.A. |
Responsabile del Procedimento | RdP |
Operatore del Settore Alimentare | OSA |
Operatore del Settore dei Mangimi | OSM |
Banca dati nazionale | BDN |
1.4. AMBITO DI APPLICAZIONE
Salvo quanto previsto al punto successivo, le procedure di seguito definite si applicano:
- agli stabilimenti per i quali è sufficiente la notifica prevista dall’art. 6 del Reg. 852/2004, dall’art. 9 del Reg. 183/2005, dall’art. 23 del Reg. 1069/2009;
- agli stabilimenti che ineriscono la riproduzione animale ai sensi della Legge 52/18, del D.L.vo 132/05, dei D.M. 19 luglio 2000, n. 403, 12 febbraio 2001 e 13/01/94, n. 172;
- agli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale, escluse dall’ambito di applicazione degli artt. 1 e 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, per i quali è sufficiente la registrazione ai sensi dell’art. 6 del Reg. 852/2004;
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento ai sensi dell’art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, dell’art. 10 del Regolamento (CE) n. 183/2005 e dell’art. 24 del Regolamento (CE) n. 1069/2009;
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento che effettuano la produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento che producono formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti per lattanti e bambini,
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento che producono alimenti a fini medici speciali, alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo, alimenti per sportivi (FSG)
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento che producono integratori alimentari, alimenti addizionati con vitamine e minerali ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/20045
- agli stabilimenti soggetti a riconoscimento che producono semi germogliati ai sensi del Regolamento (CE) n. 210/2013;
- agli operatori che producono o commercializzano all’ingrosso materiale destinato al contatto con gli alimenti e mangimi ai sensi dei Regg. CE 1935/04 e 2023/06 e del D.M. 21/3/73
- ai laboratori di analisi che effettuano prove relative all'autocontrollo per le industrie alimentari ai sensi del Reg CE 178/02 e 852/04
- agli allevamenti zootecnici ai sensi del DPR 320/54
- alle aziende agricole ex art. 2135 C.C.
- agli operatori che effettuano la vendita o utilizzano farmaci veterinari ai sensi del D.L.vo 193/06
- agli operatori che producono o effettuano la vendita di fitosanitari ex X.Xxx. n.194/1995
- alle strutture veterinarie ex DGRC 459/06
- alle imprese che procedono alla disinfezione di automezzi per il trasporto animali ex DPR 320/54 e DM 274/97
- alle imprese della produzione primaria che necessitano di riconoscimento ai sensi del D.lvo 196/99
- a qualsiasi attività che inerisca gli animali o possa avere influenza sulla sicurezza alimentare
1.5. AMBITO DI ESCLUSIONE
Ai sensi del Reg CE n. 853/04 e del Reg. CE n. 852/04 non sono soggetti a notifica né a riconoscimento:
a) la produzione primaria per uso domestico privato
b) la preparazione, la manipolazione e la conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato
c) la fornitura diretta occasionale di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore che produce per uso domestico privato al consumatore finale o a dettaglianti locali (compresi gli esercizi di somministrazione) che forniscono direttamente il consumatore finale, nell’ambito della Provincia e delle Province contermini, a condizione che tale attività sia minima; in ogni caso l’imprenditore che acquista alimenti da un produttore non registrato, ha comunque l’obbligo di mantenerne la rintracciabilità e si assume la responsabilità diretta sui prodotti che acquista.
1.6. AMBITI PARTICOLARI.
Le norme relative a particolari linee d’attività sono contenute, unitamente ad altre norme, in una Circolare regionale interpretativa, cui le P.A. interessate devono adeguarsi. La Circolare viene pubblicata esclusivamente sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx alla sezione “SUAP”, unitamente alla altra documentazione inerente la presente Delibera, come le master list, l’elenco della documentazione da allegare alle notifiche, le schede supplementari, i form da utilizzare etc.. Tale modalità ha effetto di pubblicità legale e assolve gli obblighi di pubblicazione stabiliti dall’art. 32 della L. 69/2009. Tenuto conto delle esigenze riscontrabili nel corso dell’applicazione della presente Delibera e delle probabili modifiche alle normative in materia di apertura di stabilimenti, la Circolare può subire eventuali aggiornamenti; ogni aggiornamento riporta l’indicazione della revisione. Le P.A. si atterranno alle norme contenute nella revisione più recente. Nella succitata Circolare vengono esplicitati anche gli aspetti inerenti gli stabilimenti che producono alimenti tradizionali i quali utilizzano locali in deroga (ex art. 7 del Reg CE 2074/05) ai requisiti igienico sanitari stabiliti dal Reg CE 852/04.
1.7. ACCESSO AI DOCUMENTI
I documenti relativi alle notifiche ed i documenti delle procedure di riconoscimento non rientrano nei casi previsti dall’art. 24 punti 1 e 6 della L. 241/90, e pertanto ai portatori di interesse ne è sempre consentito l’accesso.
1.8. SPESE PROCEDURALI
Oltre al pagamento dei diritti procedimentali a favore del SUAP (nel caso questi lo preveda), in linea generale per le procedure appresso descritte le imprese sono tenute al pagamento dei diritti sanitari a favore dell’ASL e della Regione. Sono esentate dal pagamento dei diritti sanitari le imprese che svolgono linee d’attività con una elevata ricaduta sociale. Nelle master list è riportata la specifica delle linee d’attività per le quali le imprese che sono tenute al pagamento dei diritti sanitari.
Le attestazioni dei pagamenti sono parte integrante della pratica che le imprese presentano ai SUAP; questi ultimi sono tenuti a richiedere l’integrazione ove tali attestazioni siano assenti allorquando obbligatori.
Le modalità di pagamento sono stabilite dai SUAP in base alla normativa vigente.
Gli importi dei diritti sanitari a favore dell’ASL sono stabiliti dal tariffario regionale approvato con Delibera del Commissario ad acta n. 94 del 5/11/2018.
1.8.1. NOTIFICA
Si deve premettere che poiché la notifica non è una istanza ma una comunicazione (sebbene dovuta per legge), essa è esente dall’obbligo della imposta di bollo.
1.8.1.1. Diritti a favore dell’ASL
Come stabilito dal tariffario regionale approvato con DCA 94/18, per l’avvio delle attività e le altre procedure applicabili agli stabilimenti registrabili la tariffa a favore dell’ASL è di € 20 (venti) per ogni linea d’attività omnicomprensive. Si specifica che la tariffa sopraindicata è esente dalla quota ENPAV in quanto le registrazioni sono un compito del Dipartimento.
Per il subingresso la tariffa è di € 20 (venti) totali.
Alcune procedure inerenti gli stabilimenti registrati non prevedono il pagamento dei diritti sanitari a favore dell’ASL come ad esempio la cessazione, la sospensione, la riattivazione, etc.. Nelle master list sono specificate le procedure esenti dal pagamento dei diritti a favore dell’ASL.
1.8.1.2. Diritti a favore della Regione
In linea generale, oltre al pagamento dei diritti sanitari a favore della ASL come sopra riportati, per le notifiche le imprese non sono tenute al pagamento dei diritti anche a favore della Regione, in quanto quest’ultimo Ente non viene coinvolto nella procedura.
Fanno eccezione gli stabilimenti registrabili che trattano SOA il cui rilascio dell’approval number coinvolge anche la Regione. In questi casi per l’avvio delle attività e per le altre procedure, la tariffa a favore della Regione è di € 150 (centocinquanta) per ogni linea d’attività; la somma introitata è omnicomprensiva di ogni spesa sostenuta dalla Regione.
Fermo restando che le modalità di pagamento vengono stabilite dai SUAP in base alla normativa vigente, si deve tenere conto che il pagamento dei diritti regionali può essere effettuato:
✓ con versamento sul x/x x. xxxxxxx x. 00000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Servizio Tesoreria
✓ con bonifico bancario sul codice IBAN:
XX00X0000000000000000000000 intestato alla Regione Campania segnalando obbligatoriamente in entrambi i casi nella causale: “Codice tariffa 2001”
Per il subingresso la tariffa regionale è di € 150 (centocinquanta) omnicomprensiva.
Alcune procedure inerenti gli stabilimenti registrati non prevedono il pagamento dei diritti procedimentali a favore della Regione come ad esempio la cessazione, la sospensione, la riattivazione, etc. Nelle master list sono specificate le procedure esenti dal pagamento dei diritti a favore della Regione.
1.8.2. RICONOSCIMENTO
Si deve premettere che ai sensi dell’art. 6 dell’allegato A parte I del DPR 26/10/72, n. 642, l’atto di riconoscimento deve recare la marca da bollo, anche pagata in forma virtuale dall’impresa che ha richiesto il riconoscimento.
Per la procedura inerente il riconoscimento le imprese sono tenute al pagamento dei diritti sanitari sia a favore dell’ASL che della Regione.
1.8.2.1. Diritti a favore dell’ASL
Per la procedura di rilascio del riconoscimento la tariffa a favore dell’ASL è di
€ 100 (cento) per ogni linea d’attività.
Per il subingresso negli stabilimenti riconosciuti la tariffa a favore dell’ASL è di
€ 50 (cinquanta) totali.
Alcune procedure inerenti gli stabilimenti riconosciuti non prevedono il pagamento dei diritti sanitari a favore dell’ASL come ad esempio la cessazione, la sospensione, la riattivazione, etc. Nelle master list sono specificate le procedure esenti dal pagamento dei diritti a favore dell’ASL.
I diritti sanitari a favore della ASL sono omnicomprensivi di ogni spesa sostenuta dalla ASL e copre ogni aspetto dell’intera procedura di competenza dell’ASL ivi comprese le ispezioni necessarie per il collaudo.
1.8.2.2. Diritti a favore della Regione
Per le attività procedimentali la tariffa a favore della Regione è di € 150 (centocinquanta) per ogni linea d’attività da svolgere nello stabilimento. Tale tariffa si applica in caso di:
✓ avvio delle attività
✓ modifiche significative allo stato dei luoghi. In questi casi la tariffa di €
150 si applica per ogni linea d’attività che viene interessata dalle modifiche
✓ aggiunzione di linee d’attività. In questi casi la tariffa di € 150 si applica per ogni linea d’attività che viene aggiunta
Per il subingresso negli stabilimenti riconosciuti la tariffa a favore della Regione è di € 150 (centocinquanta) omnicomprensive.
Fermo restando che le modalità di pagamento vengono stabilite dai SUAP in base alla normativa vigente, si deve tenere conto che il pagamento dei diritti regionali può essere effettuato:
✓ con versamento sul x/x x. xxxxxxx x. 00000000 xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx Servizio Tesoreria
✓ con bonifico bancario sul codice IBAN:
XX00X0000000000000000000000 intestato alla Regione Campania segnalando obbligatoriamente in entrambi i casi nella causale: “Codice tariffa 2001 - Riconoscimento stabilimenti”
La somma introitata è omnicomprensiva di ogni spesa sostenuta dalla Regione. Alcune procedure inerenti gli stabilimenti riconosciuti non prevedono il pagamento dei diritti sanitari a favore della Regione come ad esempio la cessazione, la sospensione, la riattivazione, etc. Nelle master list sono specificate le procedure esenti dal pagamento dei diritti a favore della Regione.
CAP. 2 – NOTIFICA E RICONOSCIMENTO – PARTE GENERALE
Tutti gli stabilimenti che svolgono una linea attività impattante la sicurezza alimentare o la sanità pubblica veterinaria sono soggette a notifica e registrazione; tale obbligo non sussiste qualora essi svolgano una linea d’attività per la quale è previsto il riconoscimento ai sensi degli specifici Regolamenti Comunitari.
Dall’obbligo della notifica sono esentati gli stabilimenti e le attività che alla data di entrata in vigore della presente delibera erano già in possesso di Autorizzazione o Nulla Osta sanitario rilasciato dalla ASL; per questi ultimi si procede d’ufficio alla registrazione.
La registrazione ed il riconoscimento non sono soggetti a rinnovo.
L’avvio di stabilimenti in assenza della notifica o dell’ottenimento del riconoscimento, relativamente anche ad una sola linea d’attività svolta, o la mancata notifica della variazione dell’impresa titolare di uno stabilimento già in attività, viene sanzionata secondo la normativa vigente.
Per tutto quanto di seguito riportato, si precisa che, come stabilito in Delibera, ove viene menzionata la “Regione” si intende specificamente la UOD 00 00.00.00 “Prevenzione e sanità pubblica veterinaria” che è la struttura dirigenziale delegata ad assumere l’onere di normare e svolgere le procedure in capo alla Regione relative agli stabilimenti che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria.
2.1. ISTITUTI GIURIDICI
Si deve in via primaria distinguere la funzione e l’attribuzione della competenza dei due distinti istituti della “notifica” e della “registrazione”; mentre la “notifica” è un adempimento a carico dell’impresa e si effettua tramite il SUAP territorialmente competente, la “registrazione” degli stabilimenti è compito esclusivo dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, che all’uopo si avvalgono del sistema informatico regionale GISA o di altri sistemi informatici nazionali (ad es. BDN).
Tenendo conto del combinato disposto dei Regolamenti comunitari e degli atti normativi nazionali, la notifica si effettua mediante gli istituti giuridici della “Comunicazione” ovvero della “SCIA” ovvero della “SCIA Condizionata”. Per alcune linee d’attività la normativa cogente prevede che oltre alla notifica sanitaria effettuata mediante una delle tre procedure soprarichiamate, sia necessaria anche una procedura (“Comunicazione”, “SCIA” o “SCIA condizionata”) per la parte amministrativa non sanitaria. In questo caso la normativa indica ad esempio la “SCIA unica” quale procedura da utilizzare, intendendo che la pratica deve essere completa sia della parte sanitaria che di quella meramente amministrativa.
Ai sensi dell’art.19 co.1 della L. 241/90 il riconoscimento degli stabilimenti è invece escluso dalle procedure soprariportate (“Comunicazione”, “SCIA” o “SCIA condizionata”), avendo la valenza di un vero e proprio provvedimento autorizzativo stabilito dalla normativa comunitaria.
2.2. RUOLO DEI SUAP
Per l’avvio di uno stabilimento, sia nel caso sia sufficiente la notifica, sia nel caso sia necessario il riconoscimento, la pratica deve essere presentata al SUAP i quali rappresentano i soggetti pubblici di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive, di prestazione di servizi, di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione di stabilimenti. In alternativa alla presentazione direttamente al SUAP, la SCIA può essere presentata per il tramite delle Agenzie per le Imprese, che sono soggetti privati accreditati presso i SUAP dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Ai sensi della normativa vigente i SUAP possono essere accreditati con il Ministero per lo Sviluppo economico oppure utilizzano la piattaforma “impresainungiorno” delle Camere di Commercio. In ogni caso obiettivo strategico della Regione è quello di implementare la cooperazione applicativa tra il sistema informatico regionale GISA ed i sistemi informatici dei SUAP e della Camera di Commercio.
Anche nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria quindi, il SUAP è il soggetto unico responsabile di tutti gli adempimenti relativi all’avvio degli stabilimenti, ivi compreso:
• la verifica che la documentazione esibita dall’impresa sia completa
• la verifica che l’impresa abbia prescelto il giusto regime previsto (“Comunicazione”, “SCIA” o “SCIA condizionata” o “Riconoscimento”) per quella determinata pratica presentata
• la dovuta trasmissione della pratica a tutti gli Enti della P.A. che possono essere coinvolti, ognuno per le verifiche di propria competenza.
• la eventuale richiesta di pareri o valutazioni tecniche
• in caso di richiesta di riconoscimento, l’indizione ed eventualmente la convocazione della conferenza di servizi decisoria.
Al fine di identificare il SUAP competente, si deve tenere conto di quanto segue:
- per le attività svolte in sede fissa, il SUAP competente è quello del Comune dove insiste la sede operativa (stabilimento)
- per le altre attività con sede non fissa (ambulanti, imprese di trasporto, ecc), il SUAP competente è quello del Comune dove insiste la residenza del titolare dello stabilimento o la sede legale della società.
La notifica o la richiesta di riconoscimento può essere presentata anche per procura; in tal caso il dichiarante si assume la responsabilità di rappresentare il sostituito, rimanendo però in capo a quest’ultimo la responsabilità di eventuali dichiarazioni mendaci relative allo stabilimento da avviare.
2.3. COMPITI DELLA U.O.D. 01 “PREVENZIONE E SANITA’ PUBBLICA VETERINARIA”
Tenuto conto che la normativa nazionale non ha ancora dettato le procedure e fornito la specifica modulistica per le procedure applicabili ad ogni singola linea d’attività, la UOD 01 è incaricata di approntare:
• un modello unico regionale riportante tutte le tipologie di notifica e riconoscimento ove non previste a livello nazionale
• master list dove sono elencate e classificate tutte le possibili linee d’attività che possono essere svolti negli stabilimenti
• elenco della documentazione da allegare alla notifica o richiesta di riconoscimento in base alla linea d’attività scelta
• qualsiasi altra documentazione o form inerente la notifica o il riconoscimento degli stabilimenti
La documentazione sopra descritta è considerata come elemento essenziale alla notifica sanitaria o alla richiesta di riconoscimento. La UOD 01 provvede a pubblicizzare la suddetta documentazione sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx alla sezione “SUAP”. Poiché si potrebbe appalesare la necessità di aggiornare la suddetta documentazione apportandovi le dovute modifiche, ogni documento riporta l’indicazione della revisione in uso. Le P.A. e le imprese sono tenute ad utilizzare la revisione più recente di ogni documento.
I SUAP e le ASL dovranno considerare come irricevibili le pratiche prive degli elementi essenziali e/o difformi a quanto sopra detto, come ad esempio nel caso non sia stato utilizzato il modello unico regionale quando indicato come necessario o non siano stati allegati i documenti previsti dalla Regione. Purtuttavia al fine di non causare difficoltà meramente burocratiche alle imprese, nelle more dell’approntamento della cooperazione tra i sistemi informatici, i SUAP e le ASL sono tenuti ad accogliere le pratiche contenenti un “Modello unico regionale” che, a parità di contenuto informativo, differisca solo per la veste grafica rispetto a quella decretata. Ciò in quanto le differenze grafiche possono essere causate dall’avvio della cooperazione applicativa tra le varie piattaforme informatiche ed il sistema GISA (per es. nel caso di “xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx”).
2.4. MASTER LIST
Come già anticipato nelle definizioni, le master list rappresentano il nomenclatore regionale, approntato sulla base di quello nazionale, nel quale vengono elencate tutte le possibili linee d’attività inerenti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria che possono essere svolte da una impresa. L’adozione di una master list regionale si è resa necessaria per ricomprendere anche le linee d’attività non contemplate da quella nazionale approvata con Accordo Stato-Regioni n. 46/2019 modificata dall’Accordo 77/17.
Per fornire una classificazione omogenea e razionale, le master list prevedono una prima suddivisione in “Macroaree” che a loro volta si suddividono in “Aggregazioni”. Ogni aggregazione contiene le proprie “Linee d’attività”. Le master list sono strutturate in modo da fornire in maniera quanto più semplice tutte le informazioni necessarie alle pratiche relative all’avvio delle attività. Esse specificano, per ogni linea d’attività:
• quale sia la procedura da utilizzare
• la documentazione necessaria da allegare alla notifica o alla richiesta di riconoscimento
• gli allegati da fornire
• le eventuali schede supplementari da presentare
• la modulistica da utilizzare
• eventuali note informative
Le informazioni di cui sopra vengono fornite anche per le procedure diverse dall’avvio delle attività quali:
• subingresso
• variazioni informazioni schede supplementari
• cessazione o sospensione temporanea
• riattivazione delle attività temporaneamente sospese
• variazioni significative allo stato dei luoghi
• ampliamento
• trasferimento di sede
• trasformazione
2.5. STRUTTURAZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE LINEE D’ATTIVITA’
Si riporta di seguito il nesso logico su cui è imperniata l’identificazione delle imprese, degli stabilimenti e delle linee d’attività:
- IMPRESA caratterizzata da:
(a) Nome del titolare/ditta/ragione/denominazione sociale
(b) residenza del titolare o sede legale
(c) Identificativo fiscale (C.F. o P. IVA)
(d) Rappresentante legale (se associazione o persona giuridica) (N.B. una impresa può condurre uno o più stabilimenti)
- STABILIMENTO caratterizzato da:
(a) Coordinate geografiche
(b) Indirizzo
(N.B. in uno stabilimento possono essere svolte una o più linee di attività)
- LINEA D’ATTIVITA’ caratterizzata da:
(a) Denominazione della o delle linee d’attività da svolgere nello stabilimento scegliendole nell’elenco previsto dalle master list)
2.6. SCHEDE SUPPLEMENTARI
Per alcune linee d’attività, le master list prevedono la redazione di una o più schede denominate “supplementari” in quanto in esse devono essere riportate informazioni supplementari a quelle contenute nella notifica o nelle richieste di riconoscimento (ad es. il tipo di prodotti trattati, l’identificazione della persona che assume la direzione sanitaria etc). Con le schede supplementari si rendono operativi alcuni obiettivi strategici della Regione in materia di semplificazione amministrativa. Infatti in tal modo si evita che al variare delle informazioni contenute in tali schede corrisponda l’obbligo della presentazione di una nuova notifica o di un nuovo riconoscimento, semplificando così gli adempimenti a carico delle imprese campane.
Alcune schede supplementari prevedono l’allegazione di form dichiarativi (ad es. l’autocertificazione di svolgere il ruolo di direttore sanitario, etc) contraddistinti da lettere alfabetiche. Il significato di tali lettere è riportato nel documento “Form previsti dalle schede supplementari” presente in GISA alla voce “GISA SUAP Area Informazioni”.
Le schede supplementari redatte dalle imprese sono consultabili nelle schede degli stabilimenti contenute in GISA in modo che tutti gli organi di controllo abbiano contezza della situazione aggiornata.
Se nel corso dei controlli ufficiali si accerti che le informazioni contenute nelle schede supplementari non siano state aggiornate, l’A.C. considererà tale evenienza come una non conformità significativa, concedendo non meno di trenta giorni per la sua risoluzione. Tenuto conto della diversa valutazione del rischio, l’A.C. procederà invece direttamente alla contestazione di un illecito amministrativo:
1) nel caso accerti che una impresa dedita al trasporto conto terzi stia utilizzando un veicolo non ancora inserito nella propria scheda “supplementare” (azione illecita: mancata notifica di uno stabilimento)
2) nel caso accerti che una impresa stia utilizzando un distributore automatico non ancora inserito nella propria scheda “supplementare” (azione illecita: mancata notifica di uno stabilimento)
3) nel caso accerti che una stazione di monta naturale pubblica bovina/bufalina/equina non abbia inserito i dati identificativi di uno o più riproduttori maschi con le relative tariffe di monta nella propria scheda “supplementare” (azione illecita: violazione alla
L. 52/18 sulla riproduzione animale)
Tale particolarità è dovuta anche al fatto che sia i veicoli che i distributori automatici, se non associati ad una impresa registrata, potrebbero rappresentare un vero e proprio stabilimento a sé stante.
2.7. ALLEGATI
Per alcune linee d’attività, le master list prevedono la presentazione di allegati sia tecnici che dichiarativi, che non possono essere richiesti alle P.A..
Nelle master list ogni allegato è identificato da lettere alfabetiche. Il significato di tali lettere è riportato nel documento “Elenco documentazione” presente in GISA alla voce “GISA SUAP Area Informazioni”.
2.8. CATEGORIZZAZIONE EX ANTE
Come stabilito dal Piano Regionale dei Controlli Pluriennale (PRCP), la frequenza e l’intensità dei controlli vengono programmati in base alla categoria di rischio di ogni linea d’attività.
All’uopo le master list riportano la categoria di rischio (rating) assegnato automaticamente per la maggior parte delle linee d’attività nel momento in cui avviano le attività. Tale categoria può variare nel corso del tempo in base alle non conformità eventualmente rilevate dalle Autorità Competenti che svolgono controlli.
Le linee d’attività senza sede fissa non vengono categorizzate in base al rischio in quanto per esse non è possibile programmare i controlli.
2.9. PROCEDURE
Si riportano di seguito le procedure in cui possono essere coinvolti gli stabilimenti che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria:
2.9.1. AVVIO DELLE ATTIVITA’/AGGIUNZIONE LINEE D’ATTIVITA’
2.9.1.1. Stabilimenti registrabili
L’avvio delle attività si effettua con la notifica mediante la presentazione al SUAP della “Comunicazione” ovvero della “SCIA” ovvero della “SCIA Condizionata” in base alle linee d’attività da svolgere.
Per gli stabilimenti registrabili le procedure per l’aggiunzione di linee d’attività coincidono con quelle per l’avvio dell’attività.
Fino alla completa attivazione della cooperazione applicativa tra il GISA ed i sistemi informatici dei SUAP, il personale dei Dipartimenti di Prevenzione una volta ricevuta la notifica avranno cura di creare in GISA schede distinte per ogni linea d’attività senza sede fissa, mentre inseriranno quelle a sede fissa in un’unica scheda relativa allo stabilimento.
Per gli stabilimenti registrabili che trattano SOA, l’avvio delle attività si effettua con l’ottenimento dell’approval number. Per questo tipo di stabilimenti:
✓ l’impresa presenta la “Comunicazione” o la “SCIA” al SUAP
✓ il SUAP invia la pratica completa al Dipartimento di Prevenzione
✓ nel caso la pratica non contenga motivi ostativi, il Dipartimento di Prevenzione la invia alla Regione
✓ nel caso la pratica sia completa, la Regione inserisce i dati dello stabilimento nel sistema informatico nazionale SINTESIS per ottenere l’approval number
✓ la Regione comunica l’assegnazione dell’approval number al SUAP senza procedere ad alcuna decretazione
✓ il SUAP notifica l’assegnazione dell’approval number all’impresa e trasmette l’informazione in merito al nuovo stabilimento a tutte le P.A. interessate ivi compreso obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione.
✓ l’impresa può iniziare l’attività
Nel caso lo stabilimento già trattava SOA e l’impresa ha attivato con esito positivo la procedura per l’aggiunzione di una o più linee produttive, le procedure sono quelle di cui sopra con la specificità che lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza.
Al fine di avere contezza della situazione amministrativo-sanitaria di ogni stabilimento da parte di tutti gli organi di controllo, i Dipartimenti di Prevenzione sono tenuti a inserire in GISA i file di tutta la pratica ricevuta, ivi compresi gli allegati. L’inserimento avviene nella sezione “Allegati” presente in ogni scheda degli stabilimenti, Il mancato inserimento è considerata una inadeguatezza grave per il Dipartimento di Prevenzione.
2.9.1.2. Stabilimenti riconoscibili
L’avvio delle attività si effettua con l’ottenimento del titolo autorizzatorio alla fine della procedura iniziata su richiesta di parte mediante presentazione al SUAP della richiesta di riconoscimento. La procedura viene esplicitata al successivo Capitolo 4.
Nel caso lo stabilimento sia già riconosciuto e l’impresa ha attivato con esito positivo la procedura per l’aggiunzione di una o più linee produttive, lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza.
Si specifica che ai sensi della normativa in materia, gli stabilimenti che trattano SOA possono svolgere un'unica linea d’attività riconosciuta.
Per quelli senza sede fissa, per ogni linea d’attività che si intende svolgere si deve presentare una distinta richiesta di riconoscimento per l’avvio dell’attività. Ciò comporta che in GISA la medesima impresa avrà una scheda per ogni attività riconosciuta svolta senza sede fissa.
2.9.2. SUBINGRESSO
Nel caso l’impresa titolare dello stabilimento sia variata per atto tra vivi, mortis causa o per atto giudiziale, è a carico dell’impresa subentrante l’obbligo di procedere all’attivazione della procedura di subingresso presentando la comunicazione al SUAP. La procedura di subingresso deve essere effettuata anche dalle società che cambiano denominazione pur conservando la medesima partita IVA.
La presentazione della procedura di subingresso è sufficiente anche per assolvere all’obbligo, teoricamente a carico dell’impresa cedente, della dovuta comunicazione in merito all’avvenuta cessazione dell’attività, in quanto l’impresa subentrante autocertifica l’operazione essendo al corrente delle conseguenze di eventuali dichiarazioni mendaci.
In caso di presentazione della procedura di subingresso, i SUAP e le altre P.A. non possono richiedere alcuna altra documentazione aggiuntiva a quella già in possesso, ad eccezione di quelle specificate nell’apposita colonna delle master list.
Si specifica che non viene considerata come variazione di impresa il cambio del solo rappresentante legale di una società di capitali (“s.r.l.”, “s.p.a.”, “s.a.p.a.”) o di una cooperativa, in quanto non cambia la denominazione sociale; viceversa il cambio del rappresentante legale di una società di persone (“società semplice”, “s.a.s” e “s.n.c.”) comporta l’obbligo della presentazione della procedura di subingresso, in quanto rappresenta una variazione della ragione sociale.
Il subingresso non comporta in GISA l’archiviazione della scheda dello stabilimento alla cui conduzione vi era l’impresa cedente, ma solo l’aggiornamento dei dati identificativi della nuova impresa; ciò implica che vengono salvati tutti i dati storici dei controlli effettuati nello stabilimento, ivi compresa la categoria di rischio e le eventuali diffide.
Per la presente procedura è previsto il pagamento dei diritti sanitari a favore dell’ASL e della Regione.
2.9.2.1. Stabilimenti registrati
Il SUAP trasmetterà l’informazione alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Per gli stabilimenti registrati che trattano SOA:
✓ l’impresa presenta la “Comunicazione” al SUAP
✓ il SUAP trasmette l’informazione in merito al subingresso a tutte le
P.A. interessate ivi compreso obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione, e contemporaneamente invia la pratica completa relativa al subingresso alla Regione, la quale inserisce le modifiche nel sistema informatico nazionale SINTESIS. La Regione non procede ad alcuna decretazione. L’inserimento dei dati in Sintesi infatti ha la valenza di una presa d’atto.
Nel caso degli stabilimenti registrati che trattano SOA lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza. L’impresa subentrante può proseguire senza soluzione di continuità le attività svolte nello stabilimento, salvo diversa indicazione motivata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
2.9.2.2. Stabilimenti riconosciuti
Nel caso di stabilimenti riconosciuti:
✓ l’impresa presenta la “Comunicazione” al SUAP
✓ il SUAP invia la pratica completa alla Regione
✓ nel caso la pratica sia completa, la Regione inserisce i dati dello stabilimento nel sistema informatico nazionale SINTESIS
✓ la Regione decreta il subingresso ed invia il decreto al SUAP
✓ il SUAP notifica il decreto all’impresa e lo trasmette a tutte le P.A. interessate ivi compreso obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione.
In tale fattispecie lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza. Nelle more dell’invio da parte del SUAP del nuovo titolo autorizzatorio, l’impresa subentrante può proseguire senza soluzione di continuità le attività svolte nello stabilimento, salvo diversa indicazione motivata da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
2.9.3. VARIAZIONE SEDE LEGALE DI UNA IMPRESA CHE CONDUCE UNO STABILIMENTO REGISTRATO E/O RICONOSCIUTO
Per la presente procedura non è previsto il pagamento di alcun diritto sanitario a favore dell’ASL e della Regione né alcuna spesa di bollo.
2.9.3.1. Stabilimenti a sede fissa
Le imprese che conducono tale tipo di stabilimenti presenteranno la dovuta “comunicazione” al SUAP nel cui territorio insiste lo stabilimento stesso. Il SUAP comunica la variazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Per gli stabilimenti registrati che trattano SOA e per gli stabilimenti riconosciuti, il SUAP trasmetterà l’informazione anche alla Regione. Quest’ultima inserisce i nuovi dati nel sistema informatico nazionale SINTESIS senza procedere a alcuna decretazione. L’inserimento dei dati in Sintesi infatti ha la valenza di una presa d’atto.
2.9.3.2. Stabilimenti senza sede fissa
Le imprese che conducono tale tipo di stabilimenti presenteranno la dovuta “comunicazione” al SUAP nel cui territorio insiste la sede legale dell’impresa o la residenza dell’imprenditore. Nel caso sia variato il Comune, analoga comunicazione dovrà essere presentata anche al SUAP competente per il nuovo territorio affinché lo prenda in carico. In entrambi i casi il SUAP comunica i dati al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Per gli stabilimenti registrati che trattano SOA e per gli stabilimenti riconosciuti, il SUAP trasmetterà l’informazione anche alla Regione. Quest’ultima inserisce i nuovi dati nel sistema informatico nazionale SINTESIS senza procedere a alcuna decretazione. L’inserimento dei dati in Sintesi infatti ha la valenza di una presa d’atto.
2.9.4. VARIAZIONE INFORMAZIONI DELLE SCHEDE SUPPLEMENTARI DI UNA LINEA D’ATTIVITÀ
La variazione delle informazioni contenute nelle schede supplementari comporta l’obbligo di presentare una nuova scheda supplementare con le informazioni aggiornate. Obiettivo della Regione è quello di permettere alla stessa impresa di aggiornare in autonomia le informazioni contenute in tali schede.
Tale ultima possibilità è condizionata però dalla avvenuta o meno informatizzazione di tali schede nel sistema informatico GISA (al momento sono già disponibili schede supplementari informatizzate per distributori automatici, trasporto conto terzi e apicoltura).
Nelle more dell’informatizzazione di tutte le schede supplementari, è necessario dettare le sotto riportate procedure per le due tipologie:
2.9.4.1. Schede supplementari non ancora informatizzate.
In tal caso:
• l’impresa deve allegare alla notifica o al riconoscimento la scheda supplementare prevista dalla master list
• nel caso che nel corso dell’attività lavorativa sia intervenuta una variazione delle informazioni contenute nella scheda supplementare, l’impresa ha l’obbligo di presentare al SUAP il modello unico regionale con allegata la scheda supplementare aggiornata.
• il SUAP la invierà al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio
• nel caso tali schede siano relative a uno stabilimento riconosciuto o ad uno stabilimento registrato che tratta SOA i quali entrambi sono muniti di approval number, il SUAP invierà la scheda supplementare aggiornata anche alla Regione.
• la Regione provvede a variare le informazioni nel sistema informatico nazionale SINTESIS senza procedere a alcuna decretazione; l’inserimento dei dati in SINTESIS infatti ha la valenza di una presa d’atto.
2.9.4.2. Schede supplementari già digitalizzate.
In tal caso:
• l’impresa effettua la notifica o ottiene il riconoscimento senza allegare alcuna scheda supplementare
• richiede l’accreditamento al sistema informatico GISA accedendo al sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxx.xx alla sezione “Estensioni SUAP”
• riceve le credenziali di accesso
• accede alle proprie schede e, in completa autonomia, inserisce o modifica le informazioni.
È cura della Regione informare le imprese dell’avvenuta digitalizzazione delle schede relativa alle proprie linee d’attività e conseguentemente della necessità da parte di tali imprese di accreditarsi con il GISA.
Per la presente procedura non è previsto il pagamento di alcun diritto sanitario a favore dell’ASL e della Regione, né alcuna spesa di bollo.
2.9.5. CESSAZIONE O SOSPENSIONE TEMPORANEA
Nel caso l’impresa voglia procedere alla cessazione definitiva ovvero alla sospensione temporanea dell’intero stabilimento ha l’obbligo di comunicarlo al SUAP utilizzando l’apposita procedura.
Tale procedura si applica sia agli stabilimenti a sede fissa che senza sede fissa. Essa non si attua allorquando le attività dello stabilimento vengono proseguite da altra impresa, in quanto tal caso rientra nella procedura di subingresso, già descritto in precedenza.
Nel caso l’impresa che conduce uno stabilimento a sede fissa voglia procedere alla cessazione definitiva ovvero alla sospensione temporanea solo di una o più linee d’attività svolte nello stabilimento continuando a svolgerne altre, ha l’obbligo di comunicarlo al SUAP utilizzando la medesima procedura descritta sopra.
Per la procedura di cessazione o di sospensione non è previsto il pagamento di alcun diritto sanitario a favore dell’ASL e della Regione, né alcuna spesa di bollo.
2.9.5.1 Stabilimenti registrati
Il SUAP trasmetterà l’informazione in merito alla cessazione o alla sospensione alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Nel caso di stabilimenti registrati che trattano SOA, il SUAP trasmetterà l’informazione anche alla UOD 01 della Regione affinché quest’ultima possa aggiornare il sistema nazionale SINTESIS.
Nel caso degli stabilimenti registrati il termine massimo di sospensione è stabilito dalle norme nazionali ove presenti (ad es. esercizi di somministrazione, vendita etc).
2.9.5.2. Stabilimenti riconosciuti
Nel caso di stabilimenti riconosciuti il SUAP trasmetterà l’informazione alle
P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e la UOD 01 della Regione affinché quest’ultima possa decretare la cessazione o la sospensione ed aggiornare il sistema nazionale SINTESIS. La Regione trasmette il decreto al SUAP che provvede a notificarlo all’impresa. La richiesta di sospensione può essere presentata anche in fase di riconoscimento condizionato; ciò comporta la sospensione del termine di tre mesi per la concessione del riconoscimento definitivo anche in fase di avvenuta proroga di ulteriori tre mesi.
Nel caso degli stabilimenti riconosciuti, come stabilito dall’Accordo Stato- Regioni 212/2016, la sospensione volontaria ha una durata massima di due anni. Si appalesano pertanto le seguenti due fattispecie:
a) superati i due anni di interruzione delle attività, alla Regione non perviene dal SUAP alcuna procedura di riattivazione eventualmente presentata dall’impresa. In tal caso:
✓ la Regione richiede al SUAP ed al Dipartimento di Prevenzione notizie in merito all’attività dello stabilimento comunicandogli anche la necessità di avviare il procedimento di ritiro del riconoscimento per la linea o le linee d’attività sospese ovvero per tutto lo stabilimento nel caso la sospensione sia stata totale
✓ il Dipartimento di Prevenzione, anche mediante appositi controlli e sommarie indagini, si accerta in tempi brevi che ragionevolmente le attività non siano comunque state riavviate
✓ una volta avuta evidenza del mancato riavvio, in quanto il SUAP ha risposto negativamente ovvero non ha risposto nel termine di quindici giorni e il Dipartimento ha appurato che ragionevolmente non vi è stata riattivazione, la Regione avvia il procedimento di ritiro del riconoscimento.
✓ una volta concluso il procedimento, la Regione decreta il provvedimento definitivo di ritiro del riconoscimento ed aggiorna il sistema nazionale SINTESIS.
✓ la Regione trasmette il decreto al SUAP che provvede a notificarlo all’impresa ed a trasmetterlo alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
b) nel termine dei due anni dall’interruzione, al SUAP perviene la procedura di riattivazione eventualmente presentata dall’impresa. In tal caso si applica la procedura descritta al successivo punto 2.7.6.
2.9.6. RIATTIVAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEAMENTE SOSPESE
Nel caso l’impresa voglia procedere alla riattivazione di uno stabilimento ovvero di una o più linee d’attività precedentemente sospese, ha l’obbligo di comunicarlo al SUAP utilizzando l’apposita procedura riportata nelle master list.
Per la riattivazione non è previsto alcun parere preventivo né il pagamento di alcun diritto sanitario a favore dell’ASL e della Regione, né alcuna spesa di bollo. L’attività può riprendere nel momento stesso in cui la pratica viene presentata al SUAP.
2.9.6.1 Stabilimenti registrati
Il SUAP trasmetterà l’informazione in merito alla riattivazione alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Nel caso di stabilimenti registrati che trattano SOA:
✓ il SUAP invia la pratica relativa alla riattivazione a tutte le P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e la Regione
✓ la Regione aggiorna il sistema nazionale SINTESIS.
2.9.6.2. Stabilimenti riconosciuti
Nel caso di stabilimenti riconosciuti:
✓ il SUAP invia la pratica relativa alla riattivazione a tutte le P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e la Regione
✓ la Regione decreta la riattivazione dello stabilimento o di una o più linee d’attività ed aggiorna il sistema nazionale SINTESIS.
✓ la Regione trasmette il decreto al SUAP il quale provvede a notificarlo all’impresa ed a trasmetterlo alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL
2.9.7. VARIAZIONI SIGNIFICATIVE ALLO STATO DEI LUOGHI
Per modifiche “significative” devono intendersi:
• quelle che comportano l’ampliamento o la diminuzione della superficie utilizzata (ad es. l’annessione o la esclusione di vani). Si specifica che ai sensi degli Accordi Stato-Regioni in materia, la sola aggiunzione di vani negli esercizi di vendita (sia al dettaglio che all’ingrosso) è definita come “Ampliamento”. Le imprese commerciali in tal caso devono presentare la specifica procedura di “Ampliamento”.
• le modifiche che provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo. Le modifiche che non rientrano in uno dei due punti precedenti non devono essere considerate come “significative” e pertanto in tal caso l’impresa non deve procedere a notificare alcunché; a puro titolo d’esempio non sono significative quelle relative:
• all’acquisto o ad una nuova disposizione dei macchinari, celle frigo o altre attrezzature che non provocano un sostanziale cambiamento del percorso produttivo
• le modifiche alle zone di consumo degli esercizi di somministrazione e l’allestimento di spazi esterni per la somministrazione stagionale/temporanea degli alimenti.
La procedura di “Modifica dello stato dei luoghi” deve essere presentata solo nel caso la master list preveda l’allegazione di una planimetria. Per la loro natura itinerante, tale procedura ovviamente non è richiesta per gli stabilimenti senza sede fissa.
2.9.7.1. Stabilimenti registrati
Nel caso l’impresa voglia apportare modifiche significative allo stato dei luoghi dello stabilimento deve procedere all’aggiornamento della notifica iniziale, presentando al SUAP la specifica procedura.
Il SUAP trasmetterà l’informazione alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
2.9.7.2. Stabilimenti riconosciuti
Nel caso l’impresa voglia procedere ad apportare modifiche significative allo stato dei luoghi dello stabilimento già riconosciuto, deve presentare al SUAP la richiesta di approvazione del progetto relativo alla modifica significativa dello stato dei luoghi. In caso positivo lo stabilimento conserva il numero di riconoscimento già assegnato in precedenza.
2.9.8. AMPLIAMENTO
Per “Ampliamento” si intende l’aggiunzione di spazi o vani a stabilimenti già registrati. Le linee d’attività per le quali è necessario procedere a tale procedura sono specificate nelle master list.
Le imprese presentano al SUAP la relativa procedura. Il SUAP trasmetterà l’informazione in merito all’ampliamento alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
2.9.9. TRASFERIMENTO DI SEDE
In linea generale il trasferimento di uno stabilimento presso un altro indirizzo comporta:
• la cessazione dello stabilimento sito al vecchio indirizzo
• la presentazione di una nuova notifica o di una nuova richiesta di riconoscimento per il nuovo stabilimento.
Purtuttavia ai sensi della normativa vigente per alcune linee d’attività è prevista una procedura specifica inerente il “Trasferimento”. Le master list riportano quali siano le linee d’attività registrabili che devono utilizzare tale procedura in caso di trasferimento dello stabilimento in altra sede.
Le imprese presentano al SUAP la suddetta procedura. Il SUAP trasmetterà l’informazione in merito al trasferimento di sede alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
Per la presente procedura è previsto il pagamento dei diritti sanitari a favore dell’ASL.
2.9.10. TRASFORMAZIONE
Ai sensi della normativa vigente per alcune linee d’attività è prevista una procedura specifica inerente la “Trasformazione” (ad es. i panifici). Le master list riportano quali siano le linee d’attività registrabili che devono utilizzare tale procedura quando ci sia una modifica significativa alla quantità di merce prodotta.
Le imprese presentano al SUAP la suddetta procedura. Il SUAP trasmetterà l’informazione in merito alla trasformazione alle P.A. interessate tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL.
2.10. STABILIMENTI SIA RICONOSCIUTI CHE REGISTRATI
Gli stabilimenti possono essere contemporaneamente sia riconosciuti per una o più linee d’attività, che registrati per una o più linee d’attività; in tal caso le attività produttive possono svolgersi anche negli stessi locali e con le stesse attrezzature, con la sola limitazione della loro separazione nel tempo; le planimetrie devono specificare le parti dello stabilimento destinate alle linee d’attività riconosciute, a quelle registrate, alle parti comuni; in ogni caso, negli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. Ce 853/04 possono essere prodotti alimenti composti utilizzando come materia prima sia alimenti di origine animale che non di origine animale. Ai sensi della normativa vigente i prodotti alimentari di origine vegetale o misto prodotti in tali stabilimenti possono recare l’indicazione del bollo di riconoscimento dello stabilimento. Ovviamente tale ultima possibilità non si applica per gli alimenti di origine animale che rientrano nel campo di competenza del Reg 853/04.
Se non vi sono motivi ostativi igienico-sanitari, gli stabilimenti possono essere contemporaneamente riconosciuti ai sensi di più normative (ad es. ex Reg. Ce 853/04 ed ex Reg. CE 852/04).
2.11. PARTICOLARI TIPI DI IMPRESA
Le associazioni temporanee d’imprese (ATI) o raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) o le reti d’impresa ex D.L. 5/2009 non possono procedere alla notifica o alla richiesta di riconoscimento di uno stabilimento. Le motivazioni di tale divieto si basano sul fatto che:
• il D.Lgs. 18/4/16, n. 50 dà la possibilità ad una aggregazione di imprese di partecipare alle gare per appalti pubblici nel caso una sola di esse non sia in grado di svolgere tutti i compiti previsti dall’appalto stesso; l’aspetto pubblicistico delle ATI è quindi limitato alla fornitura di servizi, prodotti, lavori e opere a favore della P.A. (art. 45 D.L.vo 50/16).
• nel campo della sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria, in considerazione della loro peculiarità, esiste un particolare legame che lega l’attività lavorativa con lo stabilimento quale luogo fisico dove avviene tale lavorazione; ne consegue che ad ogni stabilimento deve corrispondere una persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità della sua conduzione
• le ATI non sono persone fisiche e non hanno personalità giuridica; esse sono caratterizzate:
o dalla durata temporale del contratto (valido fino al completamento dell’opera per cui si è costituito);
o dall’occasionalità e limitatezza del raggruppamento alla mera esecuzione dell’opera;
è ancora argomento di discussione finanche la necessità di avere una loro autonomia patrimoniale unitaria e la possibilità di avere una loro autonomia fiscale e quindi di essere in possesso di partita IVA; esse sono solo aggregazioni di imprese istituite, anche con semplice scrittura privata, al solo scopo di partecipare a gare pubbliche per l'affidamento ed esecuzione di opere, lavori pubblici, servizie forniture per la P.A.
Possono invece procedere alla notifica o alla richiesta di riconoscimento di uno stabilimento le società consortili.
2.12. DIVIETO DI COESISTENZA
Per quanto concerne l’aspetto igienico-sanitario e le responsabilità che da esso discendono, una impresa non può procedere alla notifica di uno stabilimento, o alla richiesta di riconoscimento di uno stabilimento, quando questo è posto all’interno di un altro stabilimento condotto da un’altra impresa, come peraltro stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 212/16. Più precisamente, dal punto di vista sanitario due o più imprese non possono condividere lo stesso stabilimento. Ciò in quanto verrebbe a mancare l’elemento certo di attribuzione delle responsabilità per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari. La condivisione non sussiste allorché gli spazi entro i quali avvengono le attività produttive di due o più imprese siano sufficientemente separati. Tale divieto non preclude ovviamente la facoltà della stipulazione di contratti tra privati per l’utilizzazione dello stesso stabilimento, come ad esempio l’affido di reparto di cui si tratterà più avanti, oppure per l’utilizzazione comune degli stessi servizi igienici e/o spogliatoi; tali contratti però non sono opponibili alle P.A. per quanto riguarda le responsabilità che rimangono, fino a prova contraria, in capo all’impresa che ha effettuato la notifica iniziale (o ottenuto il riconoscimento) per l’intero stabilimento. Ciò vale anche per quelle imprese che svolgono una linea d’attività alla quale non è associato un vero e proprio stabilimento a sede fissa (ad es. le imprese registrabili la cui linea d’attività rientra nella master list “senza sede fissa”) e che utilizzano, in forma stabile o saltuaria, spazi di stabilimenti condotti da altre imprese; a titolo d’esempio si possono citare gli intermediari che, dopo aver effettuato la notifica o ottenuto il riconoscimento come impresa, non devono comunicare alle
A.C. il fatto che utilizzano spazi di stabilimenti altrui. A quanto sopra fanno eccezione:
✓ le aziende zootecniche nelle quali possono coesistere più allevamenti distinguibili ognuno per specie allevata e titolarità, come stabilito dalle norme nazionali in materia.
✓ i mercati all’ingrosso dove una impresa o un Ente pubblico conduce l’intero stabilimento specificamente per le parti comuni, ed altre imprese sono di solito affidatarie di uno stand o un reparto o una zona loro assegnata. In tal caso la prima impresa è responsabile esclusivamente delle parti comuni o delle procedure comuni (ad es. controlli all’ingresso ed all’uscita, servizi igienici comuni, etc) mentre le
imprese affidatarie degli stands sono responsabili esclusivamente delle parti loro affidate. Entrambe devono procedere alla notifica o al riconoscimento.
2.13. FITTO D’AZIENDA (O DI RAMO D’AZIENDA) ED AFFIDO DI REPARTO
Il contratto “Fitto d’azienda (o di ramo d’azienda)” si applica, al di là del nomen iuris, quando una impresa decide di cedere in fitto l’intera azienda o una parte consistente e potenzialmente “autosufficiente” della sua azienda ad un’altra impresa; la parte ceduta è cioè autonoma e può esercitare la propria attività anche staccandosi completamente dall’azienda-madre (ad es. una impresa che possiede tre esercizi di vendita decide di fittarne uno ad un’altra impresa, oppure uno stabilimento che viene diviso in due parti distinte il che comporta la presenza di due stabilimenti). Per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario, in caso di fitto d’azienda o di ramo d’azienda, l’impresa subentrante ha l’obbligo di presentare la procedura di subingresso descritta in precedenza.
È necessario fare una distinzione tra il contratto di “Fitto di azienda o di ramo d’azienda” per il quale è obbligatorio presentare la procedura di subingresso, dal contratto di “Affido di reparto”. Nel campo della sicurezza alimentare, il contratto “Affido di reparto” o “Affido di gestione di reparto” riguarda soprattutto:
• gli esercizi di vendita organizzati su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati (ad es. il reparto macelleria, reparto frutta etc)
• i depositi all’ingrosso dove uno o più locali o celle frigo vengo dati in uso ad altre imprese
• gli stabilimenti di lavorazione dove, per aumentare l’efficienza della struttura, viene permesso ad altre imprese di effettuare proprie lavorazioni usufruendo degli stessi locali ed attrezzature;
Tale contratto in definitiva viene stipulato nel caso una impresa voglia affidare, per un periodo di tempo convenuto, uno o più di tali reparti ad un altro soggetto (persona fisica o società), affinché questi lo gestisca in proprio. Con l'affidamento di reparto, le autorizzazioni commerciali o sanitarie (ora SCIA o Riconoscimenti) dell’intero stabilimento restano in capo all’impresa affidante, mentre le facoltà connesse alla gestione commerciale e/o fiscale del reparto affidato (ad es. negli esercizi di vendita le scelte inerenti le vendite straordinarie o sottocosto, il rilascio di scontrini fiscali etc) sono di solito trasferite all'affidatario. Ogni altra facoltà (ad esempio la scelta degli orari e delle chiusure, la modifica delle superfici e dei settori merceologici o l'affidamento di altri reparti) restano in capo all’impresa titolare dell’intero esercizio. Prendendo per relationem come riferimento la normativa nazionale sul commercio (D.Lgs. n. 114/98), si evidenzia che al contrario della vecchia normativa (DM 375/88), quella attuale non disciplina l’affido di reparto.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con Circolare n. 3467/C del 28/5/99, nel ribadire che il D.Lgs. n. 114/98 non menziona la fattispecie dell'affido in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale, dichiara che ciò non significa che abbia inteso vietarla, ritenendo soltanto che la fattispecie sia rimessa all'autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, nel caso degli esercizi commerciali, una impresa può regolarmente affidare uno o più reparti ad un'altra impresa, affinché li gestisca in proprio, previa sola comunicazione per conoscenza al Comune competente per territorio. Si deve notare che detto Xxxxxxxxx ha stabilito che l’obbligo della comunicazione al Comune sia solo in capo all’impresa affidante; si deve altresì notare che il Ministero non pone a carico di tale impresa affidante nessun obbligo di comunicazione all’Ufficio del Registro delle imprese o al Comune stesso in merito ad una riduzione della superficie di vendita né di una parziale temporanea cessazione, con ciò escludendo tacitamente che l’impresa affidante non abbia alcuna responsabilità sul reparto o zona affidata ad altri. A sua volta il Ministero delle Attività Produttive con Circolare prot. n. 549384 dell’11/3/2003 nel ribadire che la normativa vigente non menziona la fattispecie, ritiene che:
• i rapporti tra titolare dell’esercizio ed affidatario possono essere regolati dalle parti in base al codice civile attraverso i principi dell’autonomia contrattuale delle parti e pertanto non cita né prevede ulteriori obblighi verso terzi o Pubbliche Amministrazioni
• la Regione è l’Autorità Competente all’applicazione del citato D.L.vo n. 114/98 e che pertanto le indicazioni sugli aspetti sanitari contenute nel presente chiarimento sono vincolanti fino a disposizione contraria.
Alla luce di quanto sopra e del fatto:
• che l’affidamento di reparto è un mero contratto tra privati tant’è vero che, mentre nel caso dell’affitto di ramo d’azienda la disciplina commerciale prevede il c.d. “subingresso”, ciò non avviene per l’affido di reparto;
• che nel corso di un controllo è assolutamente arduo stabilire le linee di confine delle responsabilità di due imprese operanti nello stesso stabilimento, stante anche la infinita gamma di norme contrattuali tra due privati (nel contratto ad esempio possono essere definite le reciproche responsabilità, ma ciò significherebbe che al momento del controllo tali contratti debbano essere a conoscenza dei controllori stessi),
per quanto riguarda l’aspetto igienico-sanitario la stipula di un contratto di affido di reparto tra due imprese non necessita della notifica, e pertanto non deve essere presentata alcuna pratica al SUAP. La tutela della salute pubblica viene in ogni caso garantita restando a carico dell’impresa che ha effettuato la notifica o il riconoscimento per l’intero stabilimento, la responsabilità dell’applicazione delle norme riguardanti la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria; pertanto, per le A.C. sarà sempre tale ultima impresa la destinataria di qualsiasi tipo di provvedimento anche sanzionatorio, abbia o meno essa affidato un reparto ad altra impresa; la disposizione sopradescritta si applica ai soli fini igienico-sanitari e non per gli altri aspetti che sono oggetto di controllo di altri Enti della P.A. (ad es. aspetti commerciali, fiscali etc).
Restano salve le responsabilità personali negli stabilimenti che prevedono l’attività di professionisti iscritti agli Albi; è il tipico caso delle strutture veterinarie dove nel caso si rilevino non conformità, oltre alla responsabilità del direttore sanitario si deve accertare la responsabilità del singolo professionista che svolge la propria attività all’interno della struttura.
CAP. 3 – NOTIFICA (PARTE SPECIFICA)
3.1. ATTIVITA’ INERENTI I SUAP
Come già specificato in precedenza, i SUAP rappresentano i soggetti unici cui indirizzare le “Comunicazioni”, “SCIA” o “SCIA condizionate” necessarie per l’avvio delle attività di uno stabilimento e per tutte le altre procedure previste per gli stabilimenti registrabili che ineriscono la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria.
Il SUAP esamina dal punto di vista formale la notifica per verificarne la completezza. In caso positivo:
i. trasmette il fascicolo a tutti gli Enti della P.A. interessate, tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio; il fascicolo deve essere
completo di tutti i moduli presentati dall’impresa, ivi compresi quelli meramente amministrativi
ii. rilascia all’impresa la ricevuta dell’avvenuta ricezione, con il quale essa può avviare immediatamente l’attività, tranne nel caso degli:
- stabilimenti registrabili che trattano SOA i quali per avviare l’attività hanno l’obbligo di ottenere dell’approval number rilasciato dalla Regione;
- allevamenti inseriti nell’elenco della BDN i quali per avviare l’attività hanno l’obbligo di ottenere del codice aziendale;
I SUAP non procedono al rilascio della ricevuta e alla trasmissione del fascicolo alle P.A. nel caso la pratica sia incompleta o difforme dalle indicazioni nazionali o regionali. Al fine di evitare un ritardato controllo sulle attività produttive da parte delle P.A., tra le quali quelle deputate alla tutela della salute, viene ritenuto efficiente il termine di 7 giorni lavorativi tra la ricezione della notifica e la trasmissione da parte del SUAP del fascicolo agli Enti della P.A..
3.2. ATTIVITA’ INERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLE A.S.L.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, una volta ricevuta la notifica, provvede alla registrazione dello stabilimento inserendone i dati nel sistema informatico GISA o negli altri sistemi informatici come ad es. la BDN. L’inserimento in GISA è automatico in caso di avvenuta cooperazione applicativa tra il GISA ed il sistema informatico del SUAP trasmettente.
Le imprese sono tenute al pagamento dei diritti sanitari a favore dell’ASL per quanto attiene tutta la procedura di notifica come stabilito dal tariffario regionale.
Le imprese possono richiedere direttamente al Dipartimento di Prevenzione un attestato di avvenuta registrazione. Tale attestato è esente da bollo e non comporta alcun pagamento di diritti sanitari. Sia la richiesta che l’invio devono avvenire esclusivamente via pec. La consegna in altra maniera deve essere considerata come una inadeguatezza significativa per il Dipartimento di Prevenzione.
Dall’obbligo della notifica sono esentati gli stabilimenti e le attività che alla data di entrata in vigore della presente delibera erano già in possesso di Autorizzazione o Nulla Osta sanitario rilasciato dalla ASL. Soltanto in caso di modifiche significative dello stato dei luoghi dovrà essere presentata l’apposita procedura, soggiacendo in questo caso al pagamento dei diritti sanitari dovuti.
Una volta pervenuta la notifica il Dipartimento di Prevenzione effettua:
3.2.1. Controlli documentali
I Dipartimenti di Prevenzione delle ASL devono procedere a campione ad una verifica documentale delle notifiche pervenute. Tale verifica:
• deve svolgersi nel termine di 30 gg. dalla presentazione della notifica al SUAP. Purtuttavia quando dall’esame della documentazione svolto anche dopo tale termine si appalesano elementi non conformi, il Dipartimento di Prevenzione delle ASL, ai sensi del comma 2 dell’art. 19-bis della L. 241/90, deve comunque comunicare al SUAP la necessità di adottare provvedimenti lesivi degli interessi legittimi dell’impresa (ad es. richiesta di conformazione, imposizione di ulteriore o nuova documentazione, sospensione dell’attività, etc).
• è limitata agli aspetti di propria competenza
• deve essere effettuata in non meno del 5% e non più del 20% del numero medio annuo delle notifiche calcolato in base ai dati storici
Si specifica che Ai SIAN ed ai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL non compete la verifica della documentazione di natura non prettamente inerente la sicurezza alimentare e la sanità pubblica veterinaria, come ad esempio quella urbanistica o edilizia.
Nel caso in cui dall’esame documentale il Dipartimento di Prevenzione delle ASL rilevi motivi igienico sanitari ostativi tali da non permettere l’attività nei modi descritti nella notifica, la procedura da applicare deve tener conto della normativa vigente, la quale stabilisce che i rapporti con l’impresa sono di esclusiva competenza del SUAP,
unico soggetto che pertanto può trasmettere all’impresa le eventuali comunicazioni provenienti dagli Enti della P.A. in merito alle procedure di notifica; pertanto, nel caso vengano rilevati i suddetti motivi ostativi, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL li segnala al SUAP, il quale a sua volta emette il provvedimento amministrativo di diniego di iniziare o proseguire l’attività.
Nel caso invece il Dipartimento di Prevenzione ricevente rilevi dall’esame documentale non conformità ragionevolmente sanabili, si può verificare la necessità di:
a) richiedere l’integrazione “istruttoria” della documentazione, come ad esempio chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto;
b) richiedere modifiche allo stato dei luoghi e conseguentemente alla documentazione allegata (planimetria e relazione tecnica) quando ad esempio si valuti che una modifica alla destinazione degli ambienti o una modifica alla disposizione delle attrezzature dello stabilimento possa diminuire notevolmente una fonte di potenziale rischio per la salute umana o animale; tale valutazione deve essere sufficientemente motivata e supportata da considerazioni igienico-sanitarie.
L’integrazione della documentazione (punto a) o la richiesta di modifiche (punto b) può essere richiesta una sola volta entro 30 gg. dalla presentazione della notifica, al fine di consentire:
• alle AA.SS.LL. di poter analizzare la nuova documentazione entro i successivi 30 gg..
• al SUAP di poter adottare i conseguenti provvedimenti del caso nel termine di 60 giorni dalla presentazione della notifica, come stabilito dal co. 3 dell’art. 19 della L. 241/90.
Uno degli aspetti del controllo documentale di competenza del Dipartimento di Prevenzione delle ASL (verificabile in prima battuta anche dal SUAP) è quello della verifica nel sistema informatico GISA se allo stesso indirizzo figuri già un altro stabilimento; nel caso la verifica sia positiva, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL effettuerà un sopralluogo per acquisire elementi certi e, nel caso, notizierà il SUAP della necessità di imporre all’impresa il diniego di iniziare o proseguire l’attività.
3.2.2. Controlli sul campo
Entro e non oltre 55 giorni dalla presentazione della notifica al SUAP, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sono tenuti ad effettuare un sopralluogo ispettivo in controllo ufficiale per verificare la veridicità delle autocertificazioni e la corrispondenza dello stato dei luoghi alla planimetria allegata. Tale controllo si effettua in non meno del 5% e non più del 20% del numero medio annuo delle notifiche calcolato in base ai dati storici. Il superamento del limite del 20% viene ritenuto come una inadeguatezza grave del Dipartimento di Prevenzione in quanto dà evidenza di scarsa efficienza e di scarsa capacità di programmazione dei controlli ufficiali, a meno che non ne dimostri la necessità.
Per la scelta degli stabilimenti da sottoporre a tale tipo di controllo si privilegeranno:
• quelli che procedono alla trasformazione di alimenti
• quelli per i quali è stata richiesta l’integrazione “istruttoria” della documentazione o quelli per i quali, in fase di verifica documentale, sono state richieste modifiche allo stato dei luoghi e conseguentemente alla documentazione allegata (planimetria e relazione tecnica).
Nell’eventualità che in tale ispezione si rilevi che alcune dichiarazioni o autocertificazioni siano mendaci o che esiste difformità tra la planimetria presentata e lo stato dei luoghi, e si possa ragionevolmente ritenere che tale difformità fosse presente già al momento di presentazione della notifica, la ASL trasmetterà alla
Procura competente circostanziata notizia di reato ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000. Della rilevazione ne darà notizia anche al SUAP.
CAPITOLO 4 - RICONOSCIMENTO
4.1 OBBLIGO DI RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento è una vera e propria autorizzazione stabilita o prevista da atti normativi comunitari, e pertanto esula dalla caducazione prevista dall’art. 19 della L. 241/90 per quanto riguarda le autorizzazioni in genere.
Si specifica che la presente procedura si applica integralmente anche agli stabilimenti già registrati ed in attività per i quali l’impresa voglia procedere al riconoscimento.
Ai sensi del punto 4 dell’art. 20 della L. 241/90, per i riconoscimenti non vige l’istituto del silenzio-assenso. L’inerzia delle P.A. coinvolte nella procedura di riconoscimento oltre il termine previsto per la sua conclusione, assume la valenza di tacito rifiuto contro cui l’impresa può proporre ricorso al TAR.
Sono soggetti a riconoscimento:
a) gli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale per i quali sono previsti requisiti ai sensi dell’allegato III del Regolamento (CE) n. 853/2004, salvo quanto previsto dall’articolo 1, punti 2 e 3 ed art. 4, punto 2 del citato regolamento
b) i centri imballaggio uova ai sensi del Regolamento (CE) n. 853/2004;
c) gli stabilimenti che trattano SOA/PD ai sensi dell’art. 24 del Reg. (CE) 1069/2009;
d) le attività di produzione, commercializzazione e deposito ai fini della commercializzazione degli additivi alimentari, degli aromi e degli enzimi ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004;
e) le attività di cui all’art. 10 del reg. (CE) 183/05, comprese quelle di cui al reg. (UE) 225/2012;
f) operatori del settore dei mangimi medicati ai sensi del D.Lvo n. 90 del 3 marzo 1993
g) gli stabilimenti che producono germogli per l'alimentazione umana e semi per la produzione di germogliai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
h) gli stabilimenti che imbottigliano acque minerali e/o altre acque in bottiglia ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
i) industrie di produz./trasform/confezionamento di alimenti addizionati di vitamine e minerali (Reg. 1925/2006) e di Integratori alimentari ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
j) stabilimenti che producono alimenti FSG (Food for specific group) ai sensi del Regolamento (CE) n. 852/2004
k) centri di raccolta bovini e xxxxxxxx, i punti di sosta bovini e bufalini, i centri di raccolta equidi, i centri raccolta ovini e/o caprini, i punti di sosta ovini e/o caprini, i centri di raccolta suini, i punti di sosta suini ai sensi della Direttiva 2008/73/CE e D.L.vo 29/3/10, n. 57
l) i commercianti di bestiame (bovini, bufalini, equidi, suini, ovicaprini) ai sensi del D.L.vo 196/99
m) strutture di riproduzione animale adibite agli scambi intracomunitari e Paesi Terzi ai sensi del D.L.vo 633/96, D.L.vo 132/05, DPR 241/94, DPR 242/94
4.2. PROCEDURA PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DI UN NUOVO STABILIMENTO
La richiesta tesa ad ottenere il riconoscimento dei nuovi stabilimenti viene inoltrata esclusivamente al SUAP competente per il territorio dove dovrà insistere lo stabilimento. La domanda può essere presentata anche tramite le Agenzie per le imprese le quali possono, però, soltanto collazionare la pratica e, in caso positivo, inviarla telematicamente ai SUAP; ciò in quanto la procedura di riconoscimento esula dal loro campo di competenza rientrando nelle attività ricomprese nell’art. 38, punto 3, lettera c), ultimo periodo, della L. 133/08.
A differenza della procedura inerente la notifica, la procedura per il riconoscimento contiene due elementi particolari:
• nella fase preliminare la richiesta e la conseguente autorizzazione hanno per oggetto il progetto di stabilimento; ciò permette alle imprese di avere una risposta certa da parte della
P.A. sulla possibilità di attuazione del progetto, in una fase precedente all’allestimento dello stabilimento;
• una volta che l’iter relativo all’approntamento dello stabilimento ha avuto esito positivo, ivi compresi i collaudi, il SUAP deve inviare la pratica completa alla UOD 01 della Regione, alla quale spetta l’onere di:
o inserire i dati dello stabilimento nel sistema informatico nazionale SINTESIS per ottenere l’approval number
o decretare il riconoscimento
L’iter pertanto prevede due distinti provvedimenti autorizzatori, di cui il primo è propedeutico al secondo.
Nel primo provvedimento, il cui esito finale è l’autorizzazione all’esecuzione del progetto, l'unità organizzativa ex art 4 punto 1 della L. 241/90 competente all’adozione del provvedimento finale è sempre il SUAP, che ha tra l’altro il compito di coinvolgere tutte le P.A. potenzialmente interessate al rilascio dei pareri o nulla osta.
Nel secondo provvedimento, il cui esito finale è il rilascio del decreto di riconoscimento, l'unità organizzativa ex art 4 punto 1 della L. 241/90 competente all’adozione del provvedimento finale è la UOD 01 della Regione. L’inizio del relativo procedimento coincide con la ricezione della pratica completa inviata dal SUAP, con la relativa ed espressa indicazione che il procedimento si è concluso favorevolmente. Poiché il provvedimento di competenza della Regione è un atto vincolato privo di discrezionalità, il cui procedimento si basa sull’esclusiva verifica della completezza della pratica ricevuta, la Regione non è tenuta ad inviare all’interessato l’avviso di avvio di procedimento ex art. 7 L. 241/90.
Come stabilito dall’art. 5 della L. 241/90, ogni procedimento deve essere assegnato ad un responsabile del procedimento (RdP).
Nella procedura del rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione del progetto, il responsabile del procedimento è un addetto del SUAP; purtuttavia anche il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL nomina un responsabile dell’endoprocedimento di propria competenza, e ne dà giusta comunicazione all’impresa via pec; fino a che non sia stata effettuata tale nomina, il responsabile del Servizio Veterinario o SIAN competente per materia è considerato responsabile di ogni singolo endoprocedimento.
Nella procedura del rilascio del decreto di riconoscimento, la UOD 01 della Regione nomina un funzionario quale responsabile dell’endoprocedimento, fermo restando che il Dirigente conserva tale qualifica fino alla suddetta nomina.
Le procedure da seguire in seguito alla presentazione della domanda al SUAP sono le seguenti:
a) conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona;
b) conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona.
Ai sensi dell’art. 14 punto 3 della L. 241/90, a prescindere dalle due modalità sopra riportate, per progetti di particolare complessità l’impresa, con motivata richiesta corredata da uno studio di fattibilità, può richiedere la convocazione di una conferenza di servizi preliminare al fine di verificare se vi siano e quali siano le condizioni per ottenere, prima della presentazione di una istanza odi un progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
4.3. RICONOSCIMENTI DI ATTIVITÀ SENZA STABILIMENTO
Ai sensi della normativa nazionale, alcune linee d’attività prevedono l’obbligo del riconoscimento non per uno stabilimento vero e proprio, ma per l’impresa (ad es. gli intermediari che commerciano additivi di mangimi, i commercianti di bestiame, etc.).
In questi casi le procedure riportate al punto precedente si applicano solo in quanto compatibili.
Ad esempio:
✓ nella documentazione da allegare alla domanda, la master list ovviamente non prevede la presentazione del progetto
✓ l’assenza della fase progettuale comporta la conseguente assenza dei collaudi
✓ il SUAP competente cui deve essere inviata la richiesta di riconoscimento è quello del Comune dove insiste la residenza del titolare dell’impresa individuale o la sede legale della società
4.4. CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA
In linea generale per le procedure autorizzatorie il SUAP è tenuto ad adottare la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. Purtuttavia in forma residuale adotterà la procedura della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona:
• se richiesta espressamente dall’impresa
• su richiesta di uno o più Enti delle P.A. coinvolti
• se ha avuto luogo una conferenza dei servizi preliminare ex punto 3 art. 14 L. 241/90
• quando nel corso della conferenza semplificata sono stati acquisiti atti di assenso o dissenso che indicano condizioni o prescrizioni che richiedono modifiche sostanziali;
• nei casi di particolare complessità della decisione da assumere, d’ufficio o su richiesta motivata.
Mediante l’indizione della conferenza, che si svolge secondo le modalità stabilite dall’art. 14 ter della L. 241/90, il SUAP richiede il parere sul progetto agli Enti della P.A. coinvolti, tra le quali necessariamente il Dipartimento di Prevenzione della ASL.
La conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona si articola in una sola o in una serie di riunioni fissate dal SUAP quale amministrazione responsabile del procedimento. Nel corso di tali riunioni ogni rappresentante delle P.A. intervenute valuta il progetto per gli aspetti di propria competenza, esprimendo parere favorevole o, al contrario, dettagliando le ragioni del parere sfavorevole, indicando nel contempo quali siano le condizioni da modificare affinché possa essere espresso parere favorevole. In caso di parere sfavorevole, è diritto dell’impresa integrare e/o modificare il progetto in modo da elidere le ragioni del diniego. Nel caso l’impresa abbia effettivamente usufruito di tale diritto, i rappresentanti delle P.A. devono, nel corso delle successive riunioni della conferenza, valutare le integrazioni e/o modifiche apportate, esprimendo il parere favorevole o esplicitando i motivi della persistenza del diniego.
Ai sensi del punto 2 dell’art. 14-ter della L. 241/90, in considerazione del ruolo di tutela della salute pubblica esplicato dalle ASL che sono necessariamente coinvolte nel procedimento, i lavori della conferenza si devono concludere non oltre novanta giorni decorrenti dalla data della prima riunione.
Si riporta di seguito il diagramma di flusso della procedura per il riconoscimento di uno stabilimento con la procedura della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona:
IMPRESA | SUAP | ASL (Dipartimento di Prevenzione) | Regione (UOD 01) |
Presenta la domanda con il
progetto
1) Riceve, verifica, e invia il
progetto alle P.A. coinvolte
2) Indice la conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in
modalità sincrona
Partecipa alla conferenza dei servizi
? parere favorevole
si
no
? Produce integrazioni o chiarimenti o modifiche al progetto
si
Riceve e trasmette all’impresa
no
Determinazione
sfavorevole, il SUAP comunica il diniego alla realizzazione del progetto
Adotta la determinazione
motivata di conclusione sulla base delle posizioni prevalenti delle P.A. partecipanti alla conferenza. In caso favorevole, emette provvedimento finale di nulla osta all’esecuzione del progetto
? per il rilascio del parere
favorevole potrebbe essere sufficiente una integrazione documentale o chiarimenti o modifiche
no
si
Richiede integrazioni
o chiarimenti o modifiche al progetto
Determinazione favorevole,
riceve il provvedimento autorizzatorio e realizza il progetto
Inserisce i dati
dello stabilimento in GISA ed in SINTESIS
Riceve e richiede collaudo finale
agli Enti della P.A. coinvolti
FINE
Comunica fine lavori e
avvenuto primo collaudo
Decreta il
riconoscimento
no
Raccoglie gli esiti favorevoli dei collaudi
degli Enti della P.A. coinvolti
? esitI
favorevolI collaudo
si
RICEVE E
INIZIA
L’ATTIVITA’
Richiede numero di riconoscimento
alla Regione
Riceve, notifica il decreto all’impresa e lo trasmette agli Enti della P.A. coinvolti
Invia il decreto
al SUAP
4.5. CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITÀ ASINCRONA
In linea generale per le procedure autorizzatorie il SUAP è tenuto ad adottare la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona tranne nei casi previsti al punto precedente.
Il SUAP provvede all’inoltro telematico della domanda e della documentazione a tutti gli Enti della P.A. che devono essere coinvolti nella procedura, tra le quali obbligatoriamente il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL competente per territorio. La ASL, come gli altri Enti della P.A., esprime il parere sul progetto presentato.
Si riporta di seguito in forma sintetica il diagramma di flusso della procedura per il riconoscimento di un nuovo stabilimento con la conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona:
IMPRESA | SUAP | ASL (Dipartimento di Prevenzione) | Regione (UOD 01) |
Presenta la domanda con il progetto ? Produce integrazioni no si FINE OPPURE CONFERENZA DEI SERVIZIIN FORMA SIMULTANEA E IN MODALITÀ SINCRONA Riceve il provvedimento e realizza il progetto Comunica fine lavori e avvenuto primo collaudo RICEVE E INIZIA L’ATTIVITA’ | Riceve, verifica, e richiede parere sul progetto alle PP.AA. Riceve e trasmette all’impresa Riceve e trasmette agli Enti della P.A. Riceve e trasmette il parere sfavorevole no all’impresa Raccoglie i pareri favorevoli di tutti gli Enti della P.A. ed emette provvedimento finale di nulla osta all’esecuzione del progetto Riceve e richiede collaudo finale agli Enti della P.A. coinvolti FINE Xxxxxxxxx gli esiti favorevoli dei collaudi degli Enti della P.A. coinvolti Richiede numero di riconoscimento alla Regione Riceve, notifica il decreto all’impresa e lo trasmette agli Enti della P.A. coinvolti | ? pratica completa no si Richiesta integrazione o chiarimenti ? parere favorevole si ? esitI favorevolI collaudo no si | Inserisce i dati dello stabilimento in GISA ed in SINTESIS Decreta il riconoscimento Invia il decreto al SUAP |
Sebbene il punto 2 lettera c dell’art. 14 bis della L. 241/90 preveda un termine di 90 giorni, al fine di dare celerità al procedimento e favorire le attività delle imprese campane, nella procedura semplificata prevista dalla conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, il termine entro il quale il Dipartimento di Prevenzione delle ASL è tenuto ad esprimere il parere è di 45 giorni dalla ricezione dell’istanza di riconoscimento da parte del SUAP.
Nel caso il responsabile dell’endoprocedimento lo ritenga necessario, entro 15 giorni dalla ricezione della pratica può:
• acquisire dall’impresa ulteriori informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già presentati e non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni
• acquisire dall’impresa dichiarazioni o specificazioni in merito al progetto presentato
• richiedere chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto
• richiedere la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete
• esperire accertamenti tecnici ed ispezioni.
Il suddetto termine può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Le eventuali richieste di cui ai punti precedenti, vengono inoltrate all’impresa per il tramite del SUAP.
Nel caso il responsabile dell’endoprocedimento ravvisi che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, li comunica tempestivamente al SUAP che a sua volta li comunica all’impresa. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l’impresa ha il diritto di presentare le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione effettuata dal responsabile dell’endoprocedimento interrompe il termine dei 45 giorni per il rilascio del parere; il computo inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni da parte dell’impresa.
Nel caso il responsabile dell’endoprocedimento non ritenga idonee o sufficienti le integrazioni dell’impresa, comunica al SUAP il parere sfavorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione del progetto, debitamente motivando in merito alle osservazioni presentate dall’impresa. In tal caso:
- è facoltà dell’impresa richiedere l’indizione della conferenza dei servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona
- il SUAP adotta la determinazione motivata di conclusione sulla base delle posizioni prevalenti delle P.A. partecipanti alla conferenza. In caso favorevole, emette provvedimento finale di nulla osta all’esecuzione del progetto
4.6. RITARDO NELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del punto 1 dell’art. 2 della L. 241/90, la P.A. ha obbligatoriamente il dovere di concludere un procedimento che consegue ad una istanza. In considerazione del fatto che nel campo de quo il parere igienico-sanitario dell’ASL è obbligatorio e vincolante ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione del progetto, la ASL non può esimersi dall’esprimere il parere tecnico richiesto, e lo deve fare nel rispetto del termine di legge. L’eventuale superamento del termine da parte dell’ASL per l’espressione del parere sul progetto, potrebbe comportare un danno per l’impresa richiedente, anche in considerazione del fatto che ai riconoscimenti non può essere applicato il meccanismo del silenzio-assenso come stabilito dal punto 4 dell’art. 20 della L. 241/90; in tal caso l’impresa, oltre a richiedere la conferenza dei servizi più avanti specificata, può richiedere alla ASL l’”Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento” previsto dal combinato disposto dell’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e dell’art. 2 bis della L. 241/90.
4.7. NULLA OSTA ALL’ESECUZIONE DEL PROGETTO E COLLAUDI
Il SUAP
• nel caso in cui tutti gli Enti della P.A. coinvolti, ivi compresa la ASL, abbiano comunicato il proprio parere favorevole, all’allestimento dello stabilimento, ovvero
• xxxxx esprimersi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona
adotta la determinazione motivata e ne dà comunicazione all’impresa.
Nel caso in cui il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL abbia espresso in modo inequivoco il proprio motivato dissenso prima della conclusione dei lavori della conferenza, ed il SUAP abbia comunque adottato il provvedimento autorizzatorio con le modalità di cui al punto b) sopra riportato, il Dipartimento stesso può proporre opposizione al Presidente del Consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla comunicazione dell’atto autorizzatorio. L’opposizione sospende gli effetti giuridici dell’atto autorizzatorio. La mancata proposizione dell’opposizione da parte della ASL corrisponde al suo tacito assenso.
L’impresa dà comunicazione al SUAP dell’inizio dei lavori.
Ai sensi dell’art. 10 punto 1 del DPR 160/10, una volta che lo stabilimento è stato approntato, l’impresa comunica al SUAP l'ultimazione dei lavori allegando:
a) la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, aspetti che comunque esulano dal campo di competenza della presente delibera.
b) per quanto riguarda invece l’aspetto igienico-sanitario, il collaudo effettuato da un professionista abilitato, e precisamente:
Il professionista di cui alla lettera b) precedente deve essere iscritto:
✓ all’albo dei medici veterinari per gli stabilimenti da riconoscere ex Reg XX 000/00, Xxx XX 0000/00, Xxx XX 000/05, D.L.vo n. 90/93, Direttiva 2008/73/CE, D.L.vo 196/99, ex D.L.vo 633/96, D.L.vo 132/05, DPR 241/94, DPR 242/94.
✓ all’albo dei biologi, dei chimici e tecnologi farmaceutici, dei farmacisti, dei medici, dei tecnologi alimentari o di altre professionalità che la Regione può inserire nell’elenco, per gli stabilimenti da riconoscere ex Reg CE 852/04 ed ex D.L.vo 94/01
Si specifica che sebbene in linea generale l’art. 10, punto 2 del DPR 160/10 stabilisca che “La trasmissione al SUAP della documentazione di cui alle lettere a) e b) consente l'immediato esercizio dell'attività”, tale norma è inapplicabile per gli stabilimenti per i quali è necessario il riconoscimento, in quanto in tale fase essi non hanno ancora ricevuto il decreto con il quale la Regione assegna il numero di riconoscimento.
Entro cinque giorni dal ricevimento, il SUAP trasmette il primo collaudo e l’altra documentazione agli Enti della P.A. coinvolti nel procedimento, tra le quali il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. Tali Enti possono effettuare a loro volta il collaudo procedendo all'esame, alle verifiche ed alle prove necessarie ad accertare la rispondenza delle caratteristiche di allestimento dello stabilimento a quanto indicato nel progetto approvato e, pertanto, a verificare l'effettiva rispondenza dell'impianto produttivo alla normativa vigente.
Ai fini della tutela della salute, i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL sono tenuti a collaudare tutti gli stabilimenti per i quali è stato richiesto il riconoscimento entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del SUAP.
Fatti salvi i casi di mero errore materiale sanabile, nel caso dall’ispezione risulti la non conformità dell'opera al progetto, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL ne notizia il SUAP; questi adotta i provvedimenti necessari, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa.
4.8. RICONOSCIMENTO CONDIZIONATO
Il provvedimento autorizzativo iniziale relativo al progetto, che ha soddisfatto l’interesse pretensivo dell’impresa, è un atto preliminare e propedeutico al successivo provvedimento regionale di rilascio del riconoscimento. Affinché la Regione possa procedere alla decretazione del riconoscimento, il SUAP, una volta avuto contezza che la pratica ha avuto un esito finale positivo avendo acquisito i collaudi da parte degli Enti della P.A., invia telematicamente la pratica alla Regione invitandola a rilasciare l’atto di riconoscimento richiesto in considerazione del suo esito favorevole.
Alla richiesta il SUAP deve allegare la pratica completa ivi comprese:
▪ la scheda anagrafica
▪ il modello unico regionale
▪ la master list presentata dall’impresa dove vengono indicate le linee d’attività che si intendono svolgere
▪ la planimetria e le altre eventuali relazioni tecniche
▪ i collaudi
▪ le eventuali schede supplementari relative alle linee d’attività selezionate
▪ l’altra eventuale documentazione indicata nella master list in base alle linee d’attività selezionate
Alla Regione non compete l’esame sostanziale della documentazione, ma solo l’esame della completezza dell’incartamento. In caso favorevole:
• inserisce i dati dello stabilimento nel sistema informatico regionale GISA e in quello nazionale SINTESIS per ottenere l’approval number
• provvede entro 30 giorni al rilascio del riconoscimento condizionato.
L’atto di riconoscimento condizionato è esente da bollo in quanto è un atto provvisorio soggetto a scadenza. Tale riconoscimento si applica a tutte le tipologie di stabilimento ad eccezione per quelli senza sede fissa per i quali il riconoscimento è direttamente definitivo.
Il riconoscimento condizionato è valido per un periodo massimo di tre mesi dalla data della notifica del provvedimento all’interessato, nel corso del quale lo stabilimento può svolgere la propria attività. Alla fine di tale periodo il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL esegue un nuovo sopralluogo per verificare le condizioni dello stabilimento con particolare riferimento ai requisiti gestionali.
Qualora tali requisiti non risultino ancora completamente soddisfatti, la ASL, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e con le modalità dell’art. 8 stessa Legge, darà formale comunicazione all’impresa:
• della proroga del riconoscimento condizionato di ulteriori tre mesi
• dell’elenco delle non conformità rilevate che devono essere risolte
• che nel caso le non conformità non vengano risolte negli ulteriori tre mesi, si procederà a revocare l’atto di riconoscimento condizionato precedentemente rilasciato
• dell’impossibilità della concessione di ulteriori proroghe.
Nel caso in cui il Dipartimento di Prevenzione alla fine dei tre mesi abbia evidenza che lo stabilimento non ha ancora iniziato le attività, procede secondo la procedura descritta sopra considerando la fattispecie come un mancato rispetto dei requisiti gestionali.
Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL, una volta effettuato una ispezione finale alla scadenza dei tre mesi di proroga, nel caso abbia accertato la mancata risoluzione delle non conformità, informa la Regione la quale comunica all’interessato l’avvio del procedimento per la revoca del riconoscimento condizionato, secondo le modalità previste dalla L. 241/90. Il mancato invio alla Regione delle evidenze raccolte alla fine del periodo di proroga è considerata come una inadeguatezza grave per il Dipartimento di Prevenzione. La Regione procede ad un apposito sollecito e, in mancanza di risposta, avvia la procedura di ritiro del riconoscimento.
La Regione emetterà apposito provvedimento di revoca e lo invierà al SUAP il quale lo notificherà all’impresa e lo trasmetterà agli altri Enti della P.A. coinvolti.
Nel corso della validità del riconoscimento condizionato non è possibile presentare pratiche per le altre procedure contemplate ai soprariportati punti 2.7.2., 2.7.3, 2.7.4, 2.7.7.
4.9. RICONOSCIMENTO DEFINITIVO
In seguito ad un eventuale esito favorevole del sopralluogo, sia esso quello effettuato alla fine dei primi tre mesi che quello eventualmente effettuato alla fine dei tre mesi di proroga, il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL comunica alla Regione che può essere emesso provvedimento di riconoscimento definitivo dello stabilimento.
La Regione decreta l’atto di riconoscimento definitivo e lo invia al SUAP.
Ai sensi dell’art. 6 dell’allegato A parte I del DPR 26/10/72, n. 642, l’atto di riconoscimento deve recare la marca da bollo, anche pagata in forma virtuale dall’impresa che ha richiesto il riconoscimento.
4.10. REFERENTE ASL DELLO STABILIMENTO
Nel rispetto dell’autonomia e delle connesse funzioni e responsabilità dirigenziali previste dal X.Xxx. 502/92 e s.m.i. e dal X.Xxx. 165/2011 e s.m.i., delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla L. 190/2012, degli obblighi comportamentali previsti dal Piano Regionale dei Controlli Pluriennale, nonché degli obblighi contrattuali in materia di incarichi dirigenziali, per ogni stabilimento in possesso di riconoscimento, la ASL, secondo le proprie procedure provvedimentali, individua un dirigente medico o veterinario ufficiale, a seconda delle competenze, quale referente sanitario dello stabilimento.
Spetta normalmente a tale dirigente verificare che lo stabilimento mantenga i requisiti strutturali, igienico-sanitari e gestionali sulla base dei quali è stato riconosciuto.
L’individuazione del referente è una procedura interna della ASL e, pertanto, essa non è obbligata a darne comunicazione alla Regione.