TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE FALLIMENTARE
R.G. 9/2021 ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (LA PLACA DORIANA)
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE FALLIMENTARE
Decreto di fissazione dell’udienza ex art. 10 L. n. 3/2012
Il Giudice delegato
letta la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. n. 3/2012, depositata da La Placa Doriana in data 9/6/2021;
rilevato che alla proposta risulta allegata tutta la documentazione prescritta dall’art. 9 comma
2. L. cit., nonché la relazione particolareggiata ex art. 9 comma 3-bis.1. redatta dal Professionista designato dall’OCC, Avv. Xxxxxx Xxxxx;
ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell’art. 9, comma 1 L. cit.; considerato che risulta dimostrato lo stato di sovraindebitamento della proponente; verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit.;
visto l’art. 10 L. cit.;
tenuto conto della sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1 L. 742/1969;
fissa
per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 15/9/2021, ore 10:30;
dispone
che la proposta definitiva ed il presente decreto siano comunicati, a cura del Professionista, almeno quaranta giorni prima dell’udienza, a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta elettronica certificata; i creditori dovranno fare pervenire al Professionista Avv. Xxxxxx Xxxxx, con le medesime modalità ed almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta; in mancanza di comunicazione, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta;
dispone
che, almeno trenta giorni prima dell’udienza, il piano ed il presente decreto, eliminati i dati sensibili, siano pubblicati, a cura del Professionista, sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx;
dispone
che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;
dispone
che il gestore della crisi, ove non vi abbia già provveduto, presenti la proposta all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell’ultimo domicilio fiscale del proponente ai sensi dell’art. 9, comma 1, L. 3/2012;
dispone
che, almeno tre giorni prima dell’udienza fissata, il gestore della crisi Avv. Xxxxxx Xxxxx depositi una relazione sull’esito delle votazioni e sull’eventuale raggiungimento della percentuale di cui all’art. 11, comma 2, L. 3/2012, nonché la documentazione attestante le comunicazioni effettuate.
Xxxxx alla Cancelleria per la comunicazione alla proponente ed al Professionista Avv.
Xxxxxx Xxxxx.
Palermo, 18/6/2021
Il Giudice Delegato
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxx X. Xxxxxxx, x. 000 00000 Xxxxxxx
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE FALLIMENTARE
PROPOSTA DI ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
EX ART. 10 E SS L. N. 3/2012
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4b725450d680fb18
Per la signora La Xxxxx Xxxxxxx (LPLDRN88T49G273I), nata a Palermo il 9 dicembre 1988 ed ivi residente nella Xxx Xx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 00, elettivamente domiciliata in Palermo, nella via X. Xxxxxxx, n. 122 presso lo studio dell'avvocato Xxxxxxx Xxxxxxxx (SLMCML81C26F830M), che la rappresenta e difende per mandato in calce al presente atto, il quale chiede che le comunicazioni di rito siano effettuate al numero di fax 000 0000000 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
Premesso che
- la ricorrente, al fine di porre rimedio al proprio stato di crisi economico e finanziario, si è rivolta all'Organismo di composizione della crisi "Protezione Sociale di Palermo", per chiedere la nomina di un Professionista ex art. 15, co. 9, L. n. 3/2012;
- detto OCC ha nominato l'avv. Xxxxxx Xxxxx, per svolgere le funzioni di Gestore della Crisi, che ha accettato l'incarico;
- a seguito di numerosi incontri è stata consegnata al Gestore della Crisi tutta la documentazione utile ad esaminare la situazione economico-patrimoniale della ricorrente ed ulteriore documentazione è stata acquisita personalmente dal Professionista mediante l’accesso alle Banche dati pubbliche;
- il Gestore della Crisi, pertanto, verificata la sussistenza dei requisiti
soggettivi di ammissibilità, nonché del requisito oggettivo di “sovraindebitamento”, ha redatto la Relazione Particolareggiata, attestando la fattibilità della proposta formulata dalla debitrice, nei termini e nei modi che qui di seguito verranno esaminati:
1. La documentazione ex art. 9, co. 2, Legge n. 3/2012
La proposta formulata dalla ricorrente è corredata da tutta la documentazione prevista dall’art. 9, co. 2 della Legge 3/2012 e segnatamente:
- elenco di tutti i creditori con l’indicazione delle somme dovute (doc. 1);
- elenco dei beni di proprietà del debitore (doc. 2);
- elenco degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (doc. 3);
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- elenco atti impugnati dai creditori (doc. 4);
- elenco contenzioso civile e tributario (doc. 5);
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (doc. 6);
- elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della famiglia (doc. 7);
- certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Palermo (doc. 8);
- relazione particolareggiata e attestazione di fattibilità avv. Xxxxxx Xxxxx (doc. 9).
2. Composizione del nucleo familiare
Il nucleo familiare della signora La Xxxxx è composto oltre che dalla stessa ricorrente, dai propri genitori e dal fratello.
3. Brevi cenni sull'attività lavorativa e situazione reddituale della ricorrente e del nucleo familiare
La signora La Xxxxx risulta impiegata con contratto a tempo parziale, dal 2017, presso un negozio della catena Carpisa e percepisce una retribuzione
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media mensile di € 700,00. Attualmente, tuttavia, in ragione della persistente crisi pandemica e della conseguente dilagante crisi economica, la signora La Placa si trova in cassa integrazione e percepisce un sussidio di circa € 191,00.
Il padre della ricorrente, il signor La Placa Xxxxxxxx, è impiegato con
contratto a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti e percepisce una retribuzione mensile di circa € 2.088,61.
La madre ed il fratello della ricorrente invece non risultano occupati e non percepiscono alcuna forma di reddito.
Il nucleo familiare, così composto, vive in un immobile condotto in locazione ed il canone mensile ammonta ad € 600,00.
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Al fine di comprendere appieno le cause che hanno lo stato di crisi della ricorrente va evidenziato che la stessa nel 2013 ha avviato una ditta individuale, una impresa di Call Center con attività prevalente di agente di commercio nel settore delle telecomunicazioni contrassegnata dal codice ATECO 16.19.01 "agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno".
L’attività, tuttavia, non ha portato ai risultati attesi sicché nel 2016 la signora La Placa ha deciso di chiudere definitivamente l'attività d'impresa con cancellazione avvenuta in data 1 febbraio 2017.
3.1 Qui di seguito si riportano distinte tabelle riassuntive rispettivamente con l’indicazione dei redditi da lavoro percepiti dalla ricorrente tra il 2014 e il 2019 (Tab. A), nonché dei redditi percepiti nel 2020 dalla ricorrente (Tab. B) e dal padre (Tab. C) ed infine una tabella relativa alla somma dei redditi percepiti complessivamente dal nucleo familiare (Tab. D):
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Tab. A
Anno | Fonte | Reddito netto annuo | Reddito netto medio mensile |
2019 | CU 2020 | € 9.900,00 | € 825,00 |
2018 | CU 2019 | € 9.459,00 | € 788,25 |
2017 | CU 2018 | € 4.843,00 | € 403,58 |
2016 | € 15.450,00 | € 1.287,00 | |
2015 | € 15.663,00 | € 1.305,25 | |
2014 | € 10.127,00 | € 843,92 |
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Tab. B
Dati reddituali | |
Attuale reddito netto mensile del Debitore | 700,00 |
Attuale reddito netto mensile dei coobbligati | 0,00 |
Ulteriore reddito netto mensile | 0,00 |
A) Totale Reddito Mensile | 700,00 |
Tab. C
Anno | Impiego Debitore | Reddito netto annuo Debitore | Reddito netto totale annuo | Reddito netto medio mensile |
730/2020 | Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti | 27.152,00 | 27152,00 | 2.262,66 |
Tab. D
Dati reddituali | |
Attuale reddito netto mensile del Debitore | 700,00 |
Ulteriore reddito netto mensile La Placa Xxxxxxxx | 2088,61 |
A) Totale Reddito Mensile | 2.788,61 |
4. Situazione patrimoniale della ricorrente.
La signora La Placa, così come verificato dal Gestore della Crisi, non risulta proprietaria di beni immobili, né di beni mobili registrati non possiede alcun bene conferibile nella procedura.
5. Passivo del ricorrente
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Sono state fornite dalla debitrice ed acquisite dall'OCC tutte le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla propria situazione debitoria. Il passivo della signora La Placa che ammonta complessivamente ad € 80.693,56 viene qui di seguito sinteticamente rappresentato mediante un prospetto riepilogativo e si rinvia, per il dettaglio delle singole voci di debito, a quanto ben evidenziato dal Gestore nella propria Relazione (da pag. 5 a pag. 7):
Creditore | Tipologia del debito | Importo del debito |
Riscossione Sicilia S.p.A. | IVA | € 28.153,32 |
Riscossione Sicilia S.p.A. | Contributi | € 16.365,97 |
Riscossione Sicilia S.p.A. | Tributi | € 13.183,46 |
Riscossione Sicilia S.p.A. | XXX Xxxxxxxx | € 9.495,13 |
Riscossione Sicilia S.p.A. | Aggio | € 4.496,85 |
Riscossione Sicilia S.p.A. | IVA Interessi | € 3.646,51 |
Riscossione Sicilia S.p.A. | Sanzioni Tributi | € 3.148,91 |
Riscossione Sicilia S.p.A. | Interessi Tributi | € 1.168,12 |
Riscossione Sicilia S.p.A. | Sanzioni contributi | € 1.035,29 |
Tot. Debito | € 80.693,56 |
Si rileva, inoltre, che la signora La Placa risulta coobbligata con il padre nel rapporto di credito relativo ad un prestito finalizzato all’acquisto di autoveicolo stipulato in data 09.03.2018 con Banca Sella che prevede il pagamento di n. 36 rate da euro 164,00 e con scadenza il 01.04.2021.
Nel report di Xxxx, infine, è annotato un rapporto con Agos Ducato relativo ad una carta di credito con fido accordato da euro 2.00,00. Tuttavia la carta non è mai stata attivata come risultante dal report della stessa Xxxx.
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6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dell’intero nucleo familiare
La ricorrente ha fornito l’elenco delle spese mensili necessarie per il proprio sostentamenti per un importo complessivo di circa € 600,00, che il Gestore della Crisi ha ritenuto congruo sulla scorta della documentazione esaminata e in ragione delle esigenze di vita del nucleo familiare.
Qui di seguito si riporta un prospetto delle spese mensili sostenute dalla ricorrente per il proprio sostentamento:
Spese mensili | Importo |
Alimentari | € 250,00 |
Abbigliamento e calzature | € 50,00 |
Ricreazione cultura | € 50,00 |
Spese auto, moto e trasporti | € 200,00 |
Telefono cellulare | € 15,00 |
Servizi Sanitari | € 15,00 |
Spese di natura straordinaria o imprevedibile | € 20,00 |
Tot. | € 600,00 |
Come si evince dall’elencazione che precede, le voci di costo evidenziate costituiscono esclusivamente le spese necessarie a soddisfare bisogni di natura primaria.
7. Le cause del sovraindebitamento
Il Gestore della Crisi ha ben evidenziato nella propria Relazione Particolareggiata, le cause che hanno indotto lo stato di sovraindebitamento della signora La Placa e che possono essere ricondotte esclusivamente alla gestione dell’attività imprenditoriale.
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E difatti, come poc’anzi precisato, la ricorrente nel 2013 ha avviato una ditta individuale, una impresa di Call Center con attività prevalente di agente di commercio nel settore delle telecomunicazioni contrassegnata dal codice ATECO 16.19.01 "agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno".
L'attività, che inizialmente vantava rapporti di committenza rilevanti, come quelli intrattenuti con H3G e che hanno consentito un buon avvio, tuttavia già dopo un anno circa registrava le prime difficoltà economiche riconducibili ad una contrazione del fatturato maturato a seguito dei continui storni in fattura che le committenti operavano per le risoluzioni contrattuali che intervenivano ad opera dei clienti sulle schede telefoniche attivate.
Ad aggravare la situazione il proprietario dell'immobile adibito all'attività richiedeva la risoluzione del contratto per destinare l'immobile a vendita. Tutto ciò comportava una forte crisi per la nuova attività d'impresa ed in assenza di liquidità che avrebbe consentito di ridare vigore ed impulso all'attività lavorativa, nel 2016 la signora La Placa decise di chiudere definitivamente l'attività d'impresa con cancellazione in camera di commercio
iscritta in data 01.02.2017.
L’esito non fruttuoso dell’iniziativa imprenditoriale è dunque l’unico fattore determinante l’attuale stato di crisi. Sebbene, infatti, l’istante sia riuscita ad onorare ogni esposizione nei confronti di dipendenti, collaboratori e fornitori, tuttavia maturavano a suo carico le esposizioni di natura tributaria che oggi costituiscono la parte totalizzante della condizione debitoria.
Infine va rilevato che attualmente, in ragione della persistente crisi pandemica e della conseguente dilagante crisi economica, la signora La Placa si trova in cassa integrazione e percepisce un sussidio di circa € 191,00.
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Allo stato attuale, pertanto, la ricorrente versa in un conclamato stato di sovraindebitamento essendosi oramai consolidato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il proprio patrimonio prontamente liquidabile.
8. Atti di disposizione
Dalla documentazione esaminata dal Gestore della Crisi e dalle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente è emerso che la signora la Placa non ha compiuto atti di diposizione del proprio patrimonio nell’ultimo quinquennio.
9. La diligenza della debitrice nell'assumere le obbligazioni, inesistenza di atti in frode ai creditori e/o di atti impugnati dai creditori Relativamente al profilo della diligenza della debitrice è opportuno evidenziare che la signora La Placa non dimostra alcuna propensione ad un accesso sconsiderato del credito non avendovi mai fatto ricorso per ragioni di natura personale e, come meglio verrà precisato nel paragrafo successivo, la condizione di sovraindebitamento trova la sua unica causa nell’esito negativo dell’attività imprenditoriale a suo tempo avviata.
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Da quanto è emerso dagli atti acquisiti, dai dati esaminati e verificati attraverso la documentazione reperita dalle banche dati pubbliche dal Gestore, non sono emersi elementi che fanno ritenere che siano stati posti in essere “atti in frode ai creditori”, né risultano atti della debitrice impugnati dai creditori.
10. Esposizione della proposta
La presente proposta è stata elaborata con l’intento di:
a) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano e assicurando comunque al nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;
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c) assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato di crisi della debitrice;
b) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dalla Legge 3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche.
In virtù di quanto sopra ed in considerazione:
- delle previsioni circa la possibilità per il ricorrente e dell’assuntore di poter mantenere una capacità reddituale pari a quella attuale;
- che l’alternativa liquidatoria sarebbe meno conveniente e difatti in caso del piano/accordo proposto il pagamento complessivo assicurato dal proponente è pari ad € 11.400,38 mentre in ipotesi di liquidazione, considerando la quota del reddito cedibile il pagamento proposto sarebbe di € 4.800,00 che di fatto risulta meno vantaggioso.
In termini percentuali ciò si traduce in una soddisfazione del 14,28% nella ipotesi di piano e del 4,77 % nella ipotesi di liquidazione.
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Tutto ciò premesso, la ricorrente propone il pagamento mensile, per la durata di 57 mesi, di una rata di € 200,00, di cui: € 100,00 garantiti dalla stessa La Placa Doriana ed € 100,00 derivanti dalla finanza esterna ed in particolare dal
conferimento da parte del Sig. La Placa Xxxxxxxx, il quale, in ipotesi di
perduranza dello stato di cassa integrazione o di altri elementi che non consentissero alla figlia di provvedere alla propria quota di pagamento, si impegna comunque a coprire l’intera rata da € 200,00.
Pertanto il piano prevedrà i seguenti pagamenti:
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- i compensi previsti per l’OCC sono quantificati in € 2.354,97 da cui detrarre gli acconti già corrisposti pari ad euro 1.360,47; pertanto il pagamento di complessivi € 994,49 sarà effettuato in n. 5 rate di cui n. 4 da € 200,00 e la n. 5 da € 194,49.
- i compensi dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx sono quantificati in complessivi € 800,00 compresi oneri di legge che saranno pagati in n. 4 rate a partire dalla rata n. 6 da € 200,00 a rata.
- dalla rata n. 10, compresa, seguiranno 57 rate da € 200,00 per un totale di € 11.400,38 da corrispondersi in soddisfazione l’importo complessivo per la creditrice Riscossione Sicilia S.p.A. e per l’Agenzia delle Entrate con uno stralcio medio dell’85,872%.
11. Convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria ed alle procedure esecutive
Come ben evidenziato dall'OCC nella propria Relazione Particolareggiata l’accordo di ristrutturazione dei debiti, sin qui illustrato, risulta in termini percentuali maggiormente satisfattivo rispetto alla procedura di
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“Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter, L. n. 3/2012" (da pag. 13 a pag. 16).
In particolare l’OCC ha evidenziato che con la proposta di accordo verrebbe riconosciuto ai creditori un importo complessivo pari ad €11.400,38 che corrisponde ad una percentuale di soddisfazione del 14.128% mentre in ipotesi liquidatoria la somma da destinare ai creditori sarebbe pari ad € 4.800,00 che corrisponde ad una percentuale di soddisfazione del 4,77% e considerando i costi in prededuzione la somma libera per i creditori si ridurrebbe ad € 3.805,51.
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4b725450d680fb18
Questa, peraltro, è una prospettazione ottimistica del ricavato in ipotesi liquidatoria che tiene invero conto di una possibile ripresa a pieno regime dell’attività lavorativa da parte della sig.ra La Placa, affatto scontata date le attuali contingenze macroeconomiche, dovendosi rilevare che, qualora ciò non avvenisse, la condizione dell’istante finirebbe con il ricadere financo nell’ipotesi oggi normativamente riferita all’esdebitazione del debitore incapiente.
Ciò premesso, si sottolinea che il riformato art. 12 comma 3 quater L. 3/2012 sancisce che “Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”.
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12. Giudizio di completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla ricorrente. Attestazione di fattibilità del piano.
Il Gestore ha espresso un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente.
Il medesimo Professionista ha, altresì, attestato la fattibilità della proposta di accordo.
13. In subordine richiesta di apertura della procedura di liquidazione dei beni.
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4b725450d680fb18
In subordine, nella non auspicata ipotesi in cui non si dovessero raggiungere le maggioranze necessarie per l’approvazione dell’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, la sig.ra La Placa formula sin d’ora espressa domanda di liquidazione dei propri beni ai sensi dell’art. 14 ter l. 3/2012.
A tal uopo si richiama tutto quanto ut supra rappresentato in ordine ai doveri di allegazione previsti ai sensi della richiamata norma.
In particolare la presente proposta contiene:
a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni
b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
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e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Cfr. Relazione rilasciata dal Professionista con funzioni di OCC).
f) si rileva altresì l’ammissibilità della domanda di liquidazione poiché la documentazione prodotta consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore
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Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4b725450d680fb18
Tanto premesso, la signora la Xxxxx Xxxxxxx come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, facendo proprie tutte le considerazioni formulate dall'avv. Xxxxxx Xxxxx nella propria Relazione particolareggiata (che qui deve intendersi integralmente richiamata per relationem), propone l’accordo che precede e conclude chiedendo che
VOGLIA L’XXX.XX TRIBUNALE
- Preliminarmente verificare la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8, e 9, L. n. 3/2012 e l'assenza di atti in frode ai creditori e, per l'effetto, fissare, ai sensi dell'art. 10, L. n. 3/2012 l'udienza nei termini di legge, disponendo a cura dell'organismo della composizione della crisi, la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto, disponendo altresì la forma di pubblicità che riterrà più idonea. ovvero all’occorrenza, concedere un termine ai sensi dell’art. 9 comma 3 ter per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta e/o per produrre nuovi documenti
- disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- dichiarare, infine, la sospensione della decorrenza degli interessi legali e/o convenzionali.
Salvo ogni altro diritto.
Si producono atti e documenti come da separato indice
Ai fini della normativa sul contributo unificato si dichiara che il procedimento sconta un contributo fisso pari ad € 98,00.
Con osservanza.
Firmato Da: XXXXXXX XXXXXXXX Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 4b725450d680fb18
Palermo, 29 aprile 2021
(avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx)