Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo...
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Questa assicurazione è prestata nella forma “CLAIMS MADE” ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.
La presente polizza è stipulata tra
EUR SPA e Società collegate | |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 | |
00000 XXXX | |
Codice Fiscale 80045870583 - P. Iva 02117131009 |
e
la Società
Durata del contratto
Dalle ore 24 del 31.12.2019
alle ore 24 del 31.12.2022
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12 di ogni anno
Indice
SCHEDA DI COPERTURA 4
DEFINIZIONI 6
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 9
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 9
Art. 2 – Pagamento del premio 9
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione 10
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione 10
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro 10
Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri 10
Art.7 – Variazioni del rischio 10
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali 10
8.1 Vertenze di responsabilità civile 10
8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato 11
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni 11
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente 11
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione 11
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 11
Art. 13 – Oneri fiscali 11
Art. 14 – Statistiche sinistri 12
Art. 15 – Interpretazione del contratto 12
Art. 16A - Clausola broker 12
Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder 12
Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio 13
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari 13
Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale 13
Descrizione del Rischio 14
A - CONDIZIONI DI GARANZIA 14
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione 14
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione 15
A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva 15
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva 15
Art. A.3- Esclusioni 15
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia 16
B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE 16
Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell’Assicurato – Personale distaccato 17
Art. B.2 Estensione X.Xxx. n. 81/2008 e xx.xx. e ii 17
Art. B.3 Ecologia ed ambiente 17
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi 17
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale 17
Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e d. lgs 196/2003 e xx.xx. e ii 17
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso 18
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici 18
Art. B.9 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii 19
Art. B10 - Clausola di raccordo 19
Art. B.11 - Estensione della copertura professionale del Progettista interno di cui al Dlgs 50/2016 xx.xx. e ii 19
Art. B.12- Estensione della copertura professionale del Verificatore interno 19
Art. B.13 – Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Legge 19
Art. B.14 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli strumenti di Firma Elettronica avanzati 19
Art. B.15.- Perdite Patrimoniali dallo svolgimento dell’attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario 19
DEFINIZIONI VALIDE PER LE COPERTURE PROGETTISTA E VERIFICATORE INTERNI 21
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO 23
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE 23
P a g i n a | 3
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione 23
Art. 2 - Assicurato 23
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione 23
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo 23
Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione 23
Art. 6 - Durata dell’assicurazione 23
Art. 7 - Estensione territoriale 24
Art. 8 - Massimale di assicurazione 24
Art. 9 - Pluralità di assicurati 24
Art. 10 - Vincolo di solidarietà 24
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali 24
Art. 12 - Dichiarazioni 24
Art. 13 - Altre Assicurazioni 24
Art. 14 – Pagamento del Premio 24
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione 25
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente 25
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro 25
Art. 18 - Proroga dell’assicurazione 25
Art. 19 - Oneri fiscali 25
Art. 20 - Forma delle comunicazioni 25
Art. 21 - Foro competente 25
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge 25
Art. 23 – Calcolo del Premio 25
Art. 24 - Notifica di Accettazione 25
CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL VERIFICATORE INTERNO Errore. Il segnalibro non è definito.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.1 - Dichiarazioni Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.2 - Altre assicurazioni Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.3 - Pagamento del Premio Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.4 - Forma delle comunicazioni e modifiche dell’Assicurazione Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.5 - Obblighi dell’Assicurato e/o del Contraente – Obblighi di fornire i dati sull’andamento del rischio
.................................................................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.6 - Oneri fiscali Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.7 - Foro competente Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.8 - Rinvio alle norme di legge Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. B.9 – Calcolo del Premio Errore. Il segnalibro non è definito.
SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE 26
P a g i n a | 4
SCHEDA DI COPERTURA | ||||||
1. | Società/Assicuratori: La Compagnia…………../Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd’s………………… | |||||
2. | Contraente ed Assicurato: | |||||
3. | Periodo di Assicurazione: Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31.12.2019 3.2 alle 24.00 ore del 31.12.2022 Primo periodo: 3.3 dalle 24.00 ore del 31.12.2019 3.4 alle 24.00 ore del 31.12.2020 3.5 rate successive a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2019 frazionamento annuale | |||||
4. | 4.1 Massimale per ciascun Sinistro: Euro 5.000.000,00 4.2 Massimale aggregato annuo: Euro 10.000.000,00 4.3 Massimale per estensione art. B.5: Euro 250.000,00 per anno 4.4 Massimale per estensione art. B.13 Euro 250.000,00 per anno | |||||
5. | Franchigia per sinistro: Euro 10.000,00 | |||||
6. | 6. 1 Periodo di efficacia retroattiva: illimitata 6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva: 5 anni | |||||
7. | Xxxxxxxx Xxxxxx: 7.1 Broker: ………….. | |||||
8. | Data della proposta di contratto: | |||||
9. | Calcolo del premio annuo Garanzia Base: | |||||
Categoria | Importo retribuzioni ( euro) | Tasso Lordo %° | Premio Xxxxx Xxxxx €uro | |||
Ente Assicurato e società collegate | Euro 3.551.019,77 | |||||
Tutti gli Amministratori e tutti i Dipendenti | Euro 3.551.019,77 | |||||
10. | Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere. | |||||
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata lavori di 12 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata lavori di 24 mesi Tasso lordo da applicarsi sul valore dell’opera e per durata lavori di 36 mesi | Per mille Per mille Per mille |
Data
....................................................
Il Contraente
....................................................
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
P a g i n a | 6
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurazione: | il contratto di Assicurazione; |
Contraente: | il soggetto che stipula l’Assicurazione; |
Assicurato: | il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; |
Società: | l’Impresa Assicuratrice e le eventuali Imprese Coassicuratrici; |
Xxxxxx: | il broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società; |
Codice | Il Dlgs. 50/2016 e xx.xx. e ii. |
Polizza: | il documento che prova l'Assicurazione; |
Durata della polizza: | il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza; |
Premio: | la somma dovuta dal Contraente alla Società; |
Rischio | probabilità che si verifichi il Sinistro; |
Risarcimento | la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro; |
Evento dannoso: | il fatto, l’atto, l’omissione, o il ritardo da cui scaturisce la Richiesta di risarcimento e /o circostanza; |
Sinistro: | il ricevimento di una Richiesta di risarcimento e /o circostanza per la quale è prestata l’Assicurazione; |
Richiesta di risarcimento e/o circostanze: | i. domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; ii. azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell’amministrazione quale civilmente responsabile; iii. qualsiasi richiesta scritta pervenuta all’Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni; |
Sinistro in serie: | Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla |
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cessazione dell’Assicurazione, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione | |
Denuncia di sinistro: | la notifica inviata dall’Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza; |
Danno: | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica; |
Danni Materiali: | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte; |
Xxxxx Xxxxxxxx: | il danno pubblico subito dall’erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali; |
Perdite Patrimoniali: | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali; |
Indennizzo | la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; |
Massimale: | la massima esposizione della Società per ogni Sinistro e/o anno; |
Responsabilità Civile: | la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa; |
Responsabilità Amministrativo – Contabile: | la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico; |
Pubblica Amministrazione: | l'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196 del 31/12/2009 e ss.mm.ii. e pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale) che concorrono all'esercizio ed alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza; a titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei, la cui attività è in genere soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti; Sono |
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comunque escluse le Aziende pubbliche di diritto privato quali a titolo meramente esemplificativo le S.p.A. – S.r.l. gli organismi di diritto pubblico, ecc….. | |
Società in house (house providing): | Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall’Ente Contraente, sia legato a quest’ultimo da una relazione organica, garantita dal verificarsi contemporaneamente delle seguenti due condizioni: - Che l’Ente Contraente svolga un controllo analogo sulla stessa pari a quello esercitato sui propri servizi - che realizzi la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione |
Periodo di validità: | la durata dell’Assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia dell’Assicurazione indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia); |
Dipendente: | qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell’ Assicurato e quindi sia a questo collegata da: - rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro -INAIL e non INAIL; - rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell’apparato organizzativo del Contraente stesso; |
Dipendente Legale: | qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato; |
Dipendente tecnico: | qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto - compresa l’attività afferita alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori - dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il responsabile del Procedimento, il/i soggetto/i che svolge/svolgono attività di supporto tecnico- amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’ente |
Amministratore: | qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all’ Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso; |
Collegio dei revisori: | deve intendersi per Collegio dei Revisori l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla |
regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all’ Assicurato in forza di uno specifico contratto; | |
Retribuzioni lorde e Compensi: | l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti con esclusione di quelli in rapporto di servizio, ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri. Devono essere altresì indicati i compensi erogati al Collegio dei revisori; |
Terzi: | Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: i. il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato; ii. i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell’Evento Xxxxxxx, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi. |
Valori | A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art. 2 – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art. 3 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4 – Durata dell’Assicurazione
La presente Assicurazione ha effetto dalla data indicata al punto 3.1 della Scheda di copertura e cesserà automaticamente alla data indicata al punto 3.2 della Scheda di copertura senza obbligo di disdetta.
Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 e 3.4 della Scheda di copertura e successivamente sarà da corrispondersi annualmente.
L’Assicurazione potrà essere disdettata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. inviata almeno 90 giorni prima di ogni ricorrenza annuale.
La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di 120 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e ss.mm.ii.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 xx.xx. e ii., l’Ente Contraente si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo espresso per una durata pari a quella dell’iniziale appalto, previa adozione di apposito atto. Questa disposizione non è operante nel caso in cui la Società si sia avvalsa della facoltà di recesso annuo prevista nella presente polizza.
Art. 5 – Recesso dal contratto in caso di sinistro
Non si applica alla presente polizza.
Art. 6 – Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro e modalità per la denuncia dei sinistri
In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Xxxxxxx, xxxxx 00 (xxxxxx) giorni da quando il settore o l’ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (articolo 1915 del Codice Civile).
Art.7 – Variazioni del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 CC, e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 8 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
8.1 Vertenze di responsabilità civile
La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con l’assenso dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, ai sensi dell’art. 1917 c.c., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell’Assicurato su motivata richiesta di quest’ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest’ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell’Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l’eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l’Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l’Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato, restando comunque obbligata fino all’importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.
8.2 Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato
Fermo quanto considerato al punto 8.1), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell’Assicurato fin dall’apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.
Art. 9 – Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.
Art. 10 – Rinvio alle norme di legge – Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 28/2010 xx.xx. e ii., (mediazione conciliativa).
Art. 11 – Territorialità e giurisdizione
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nonché nei Paesi afferenti L’Europa geografica.
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l’attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l’Assicurazione s’intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali l’Ente Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (fax nonché a mezzo posta elettronica se certificata) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l’Ente Contraente ha conferito l’incarico per la gestione della polizza.
Art. 13 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali, relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 14 – Statistiche sinistri
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale (al 31.12 di ciascuna annualità), si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker dei tabulati contenenti i dati relativi all’andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico (excel).
Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:
• numerazione attribuita alla pratica
• data di accadimento,
• stato di gestione del sinistro (aperto / riservato / liquidato / senza seguito)
• importo liquidato o posto a riserva
• sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). Si precisa in proposito che:
• i predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30gg da ciascuna delle date sopra indicate, anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker;
• in previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;
• l'obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Qualora la Società non adempia all’obbligo di cui sopra nei termini previsti, il Contraente potrà richiedere il pagamento di una penale giornaliera di € 10 per ogni giorno di inadempimento.
L’ammontare complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% dell’ importo contrattuale al netto delle imposte.
Le penali verranno comminate previa valutazione delle circostanze che hanno determinato gli inadempimenti o i ritardi nell’adempimento e delle eventuali motivazioni addotte dalla Società a giustificazione degli stessi.
Il credito derivante dall’applicazione delle penali potrà essere compensato dal Contraente tramite incameramento della
cauzione definitiva per la parte pari all’ammontare della penale comminata.
Art. 15 – Interpretazione del contratto
Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all’Assicurato.
Art. 16A - Clausola broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il Contraente, l’assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal contraente/assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del Broker è a carico della Società nella misura del 12 % sul premio imponibile.
Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del Premio, effettuato dallo stesso Xxxxxx, alla Società.
Art. 16B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder
Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") la quale si avvale per il piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’Assicurato e/o Contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’Assicurato e/o Contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
Art. 17 - Costituzione e Regolazione del premio
Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definite.
Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione. A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni ed i compensi denunciati all’Inail nell’ultima annualità fiscale, il tasso ed il premio di Polizza si intendono quelli indicati al punto 9. della Scheda di Copertura.
Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 ss. mm. e ii..
Art. 19 - Esclusione della responsabilità solidale
Resta inteso che la responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quella degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto. Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.
Ogni membro sottoscrive una quota del rischio complessivo che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo il rischio complessivo la somma delle quote di rischio sottoscritte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la propria quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd's indicata nella Nota Informativa. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
Descrizione del Rischio
L’assicurazione è operante per i rischi della Responsabilità Civile derivante al Contraente nello svolgimento delle proprie attività e competenze istituzionali, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'Assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente contraente,
ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.
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A - CONDIZIONI DI GARANZIA
Art. A.1 – Oggetto dell’assicurazione:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l’Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell’attività dei suoi compiti istituzionali e all’erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.
L’assicurazione comprende inoltre:
a) le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti; resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:
1. l’azione della Contraente stessa ai sensi dell'art. 22 comma 2 del T. U. 3/1957,” e di altre disposizioni e normative operanti nell’ambito della Pubblica Amministrazione;
2. il diritto di rivalsa spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 c.c., nei confronti dei soggetti responsabili.
La copertura assicurativa, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori.
Art. A.2 – Periodo di efficacia dell’Assicurazione
A.2.1 Periodo di efficacia retroattiva:
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato al punto 6.1 della Scheda di Copertura.
A.2.2 Periodo di efficacia ultrattiva:
Se previsto dalla data di decorrenza della presente polizza, alla relativa scadenza, l’Assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva di cui al punto 6.2 della Scheda di Copertura e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell’Assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatosi nel presente periodo ultrattivo.
La presente garanzia ultrattiva non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo, altra Assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.
Art. A.3- Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo Rappresentante Legale;
b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo; s’intendono pertanto esclusi tutti i danno ambientali in genere o qualsiasi evento che generi un’apprezzabile alterazione negativa per l’ambiente o per lo stato naturale delle cose come, a mero titolo di esempio, qualsiasi danno al paesaggio, qualsiasi danno derivante da rumore o vibrazioni ecc.;
c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 xx.xx e ii., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. B.5 e B.8;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori dell’Ente contraente, quali componenti di Consigli di Amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato all’art. B.1 – Attività di rappresentanza e presso Aziende dell’Assicurato.
Sono inoltre escluse dall’Assicurazione:
1. le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
2. i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3. i danni materiali direttamente o indirettamente conseguenti all’esercizio della professione medica o paramedica;
4. multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente.
Art. A.4 – Massimali di Assicurazione – gestione della franchigia
L’Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro indicato al punto 4.1 della Scheda di Copertura ed in aggregato annuo per l’importo indicato al punto 4.2 della Scheda di Copertura.
L’eventuale franchigia di cui al punto 5 della Scheda di Copertura dovrà restare a carico dell'Amministrazione Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nella scheda di copertura per sinistro e per aggregato annuo.
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B – ESTENSIONI DI ASSICURAZIONE
Art. B.1 – Attività di rappresentanza presso Aziende dell’Assicurato – Personale distaccato
L’Assicurazione s’intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell’ Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali;
b) da incarichi svolti presso Aziende dell’Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in
capo all’Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni.
c) Nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
Art. B.2 Estensione X.Xxx. n. 81/2008 e xx.xx. e ii.
L’assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. Datore di Lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e/o altre figure previste ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e xx.xx. e ii;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e xx.xx. e ii, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Art. B.3 Ecologia ed ambiente
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
L’Assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.
Art. B.4 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
L’Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. A.4.
Art. B.5 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale L’Assicurazione è altresì operante per la responsabilità in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività connessa all’assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. Xxxxxx comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente al seguito del reintegro per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc.
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.3 della scheda di copertura.
Art. B.6 Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’attività di cui al Regolamento U.E. 679/2016 e d. lgs 196/2003 e xx.xx. e ii.
L’Assicurazione comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del Regolamento U.E. 679/2016 e D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., per eventuali perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
Art. B.7 Vincolo di solidarietà esteso
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.
Art. B.8 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l’Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell’Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.
L’Assicurazione è estesa Danni Materiali connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore), limitatamente alle Perdite Patrimoniali conseguenti all’errata interpretazione e/o applicazione di Norme e di Leggi.
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii;
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii..
L'Assicurazione è altresì operante:
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell’Assicurazione anche le attività di:
f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 xx.xx. e ii;
f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 xx.xx. e ii.
L’Assicurazione comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo B.8 non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che
l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
Art. B.9 - Precisazione per l’attività svolta ai sensi del D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii.
L’Assicurazione è operante per la responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i Danni Materiali, conseguenti ad Evento Dannoso nello svolgimento delle procedure di gara previste ai sensi della normativa vigente.
Art. B10 - Clausola di raccordo
Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emanati nel corso della Durata della Polizza, come previsto dal D.lgs 50/2016 e xx.xx. e ii.
Art. B.11 - Estensione della copertura professionale del Progettista interno di cui al Dlgs 50/2016 xx.xx. e ii.
L’assicurazione è estesa, a richiesta del Contraente, alla copertura professionale di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 ss.mm.ii., del progettista interno anche per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico dell’Ente maggiori costi: la garanzia è subordinata alla emissione di apposito certificato per ogni opera.
La Società si impegna a rilasciare, certificati distinti per ogni opera secondo la scheda tecnica allegata; il cui premio sarà corrisposto in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 10 della Scheda di Copertura.
Il massimo valore assicurabile per ogni singola opera è di € 15.000.000,00, con durata di 36 mesi.
Nel caso in cui l’importo complessivo e/o la durata dell’opera siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.
Art. B.12- Estensione della copertura professionale del Verificatore interno
L’Assicurazione può essere estesa, dietro specifica richiesta dell’Assicurato, alla copertura professionale in capo al Verificatore per danni all’opera dovuti ad errori od omissioni nello svolgimento dell’attività di verifica, relativa della progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove richiesto, certificati distinti per ogni incarico di verifica.
Per tali certificati il premio relativo è pagabile in soluzione unica anticipata sulla base del prospetto riportato al punto 11 della Scheda di Copertura. Nel caso in cui l’importo complessivo dell’Opera oggetto del Certificato sia superiore ad Euro 15.000.000,00 e/o la durata sia superiore a 36 mesi, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Nel caso in cui l’importo complessivo e/o la durata dell’opera siano superiori, il tasso applicato sarà appositamente definito dalla Società.
Art. B.13 – Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Xxxxx
Ai sensi dell’art. 5 del DPR n° 137 del 05/08/2012, l’Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.
Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato al punto 4.4 della scheda di copertura, ferma la franchigia di cui al punto 5 della scheda stessa.
Art. B.14 - Perdite Patrimoniali derivanti dall’utilizzo degli strumenti di Firma Elettronica avanzati.
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell’erogazione di soluzioni di firma elettronica di cui al Codice dell’Amministrazione Digitale /D.lgs 82/2005, D.lgs 235/2010, DPCM 22/03/2013 e xx.xx. e ii.
Laddove applicabile il DPCM 22 febbraio 2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità dell’Assicurato derivante dall’utilizzo della firma grafometrica di cui al citato Decreto.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite previsto al punto 4. 4 della scheda di polizza.
Art. B.15.- Perdite Patrimoniali dallo svolgimento dell’attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile del servizio finanziario
La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere a carico dell’Assicurato in conseguenza di violazioni degli obblighi previsti dalla
L. n. 190/2012 e dal D.L. 174/2012, commesse da soggetti di cui l’Assicurato stesso deve rispondere nelle loro funzioni di:
• Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adozione del piano triennale e del suo mantenimento prestazionale ai fini di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione;
• Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo della regolarità contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri di bilancio.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Art. A.1 Oggetto dell’assicurazione
Art. A.2 Periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva dell’Assicurazione (claims made) Art. A.3 Esclusioni
Art. A.4 Massimali di Assicurazione e franchigia
Art. B.8 Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Data Il Contraente
…………………………. ………………………….
DEFINIZIONI VALIDE PER LE COPERTURE PROGETTISTA INTERNO
Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:
Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Certificati e/o la struttura tecnica della Stazione Appaltante;
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Affidatario Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici;
Appalti pubblici di lavori Gli appalti di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); Certificato: Il documento che attesta la copertura assicurativa per l’Opera di cui alla relativa Scheda Tecnica.
Certificato di collaudo provvisorio
Il documento di cui all’art. 102, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;
Certificato di regolare esecuzione
Il documento di cui all’art. 102, del Codice attestante l’avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice;
Codice Il decreto legislativo, n. 50, del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
Committente La Stazione appaltante;
Contraente: il soggetto che stipula con la Società l’assicurazione;
Danno: Qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danno Materiale: Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Direttore dei lavori Il soggetto di cui art. 101, del Codice;
Errori ed omissioni: a titolo esemplificativo: l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali
Esecutore dei lavori: Il soggetto , al quale sono stati affidati i lavori;
Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile;
Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato;
Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Lavori: Le attività così come definite dal art. 3 del Codice;
Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
Maggiore Costo
I costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l’esecuzione dell’intervento a causa dell’errore o omissione progettuale;
Massimale: L’importo massimo dell’Indennizzo a cui è tenuta la Società.
Notifica di Accettazione
Atto mediante il quale il Contraente e/o l’Assicurato notificano alla Società l’accettazione e/o il conferimento dell’incarico di verifica e le relative specifiche tecniche.
Nuove Spese di Progettazione
Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.
Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
Parti dell’opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell’opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
Parti dell’opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile;
Perdita Patrimoniale: Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali.
Periodo di assicurazione: Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa;
Polizza: Il presente contratto attestante le condizioni operative riferite all’emissione dei singoli certificati
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell’assicurazione; Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla norme, la società di professionisti o di ingegneria abilitati ai sensi delle vigenti norme incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;
Responsabile del procedimento: Il funzionario pubblico che, ai sensi del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento
Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;
Schema Tipo: lo schema delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative; Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato; Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Società: l’impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;
Somma assicurata o massimale: l’importo massimo della copertura assicurativa;
Stazione appaltante o Committente: Gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all’art. 3 del Codice, committenti dei lavori;
Verifica L’attività affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare, ai sensi dall’art. 26 del Codice, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti richiesti dall’art. 26, commi 4 e 6, del Codice e la loro conformità alla normativa, prima dell’inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell’inizio dell’esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall’offerente;
Verificatore il soggetto indicato dal art. 26 comma 6 del Codice a cui la Stazione appaltante affida la verifica della progettazione.
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CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne L’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, per i maggiori costi derivanti dalle varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell’opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo, imputabili ad errori od omissioni del progettista che ne pregiudicano in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione.
Art. 2 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l’Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell’opera oggetto dell’appalto.
Art. 3 - Condizioni di validità dell’assicurazione
La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all’art. 1- Oggetto dell’Assicurazione, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell’assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui all’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente).
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
a) l’attività di progettazione dell’opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell’opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l’Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4 - Determinazione dell’indennizzo
Fermo il massimale indicato all’art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all’art. 1 – Oggetto dell’assicurazione - sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.
Art. 6 - Durata dell’assicurazione
L’efficacia dell’assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica;
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 16 (Obblighi dell’Assicurato/Contraente) primo comma;
b) cessa, per ciascuna parte dell’opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l’ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all’Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l’inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.
Art. 8 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell’opera progettata.
L’assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell’intero periodo di efficacia dell’assicurazione.
Art. 9 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all’art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.
Art. 10 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l’assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all’Assicurato/Contraente.
Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell’Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 12 - Dichiarazioni
L’Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l’Assicurato è abilitato all’esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico di progettazione;
b) l’attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell’Assicurato;
c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)
Art. 13 - Altre Assicurazioni
L’Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società , indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.)
Art. 14 – Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalla data indicata all’art. 6 (Durata dell’Assicurazione) lett. a) .
Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all’art. 2 delle C.G.A.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.
Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista all’art. 6 lett. b).
Art. 15 - Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16 - Obblighi dell’Assicurato/Contraente
L’Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l’eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
In caso di sinistro, l’Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all’Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l’Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di Errori ed omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall’esecutore dei lavori sempre riconducibile ad Xxxxxx od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza.
Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.
Art. 18 - Proroga dell’assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l’ultimazione dei lavori come precisato all’art. 6 (Durata dell’assicurazione), l’Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 19 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 20 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all’Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 23 – Calcolo del Premio
Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.
Art. 24 - Notifica di Accettazione
Come previsto all’Art. 16 , Obblighi dell’Assicurato/Contraente, per ogni verifica il Contraente e/o l’Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell’attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella scheda tecnica.
Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:
P a g i n a | 26
DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO:
Art. 01 Oggetto dell’Assicurazione
Art. 05 Rischi esclusi dall’assicurazione Art. 08 Massimale dell’assicurazione Art. 12 Dichiarazioni
Art. 23 Calcolo del Premio
Data La Società Il Contraente
SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA’ CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE
La presente Scheda Tecnica riporta i dati e le informazioni necessarie all’attivazione della copertura assicurativa. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni di assicurazione
1. | Contraente (Ente) : …………………………………………………………………. Codice Fiscale/Partite IVA : ………………………………………………………………….. Città…………………………………………… Via …………………………………………… cap ………………. | |
2. | Assicurato (Progettista Dipendente/i Pubblico/i) : ……………………………………………………… Codice Fiscale: | |
3. | Stazione Appaltante : ……………………………………………… Sede: ………………………………………………… | |
4. | Descrizione Opera: | |
Livello di Progettazione: | ||
Data di accettazione dell’incarico e/o conferimento dell’incarico: |
P a g i n a | 27
Luogo di Esecuzione | Data prevista inizio lavori ……………………………………. | Data prevista fine lavori …………………………………. | |
Costo complessivo previsto opera …………………………………………………… | Somma Assicurata: .......................................... | ||
5. | Data inizio copertura assicurativa: | ……………………………………….. | |
6. | Data cessazione copertura assicurativa | …………………………………… |