COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) BLANDINI Membro designato dalla Banca d'Italia (NA) XXXXXXXXX DE XXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SAMPAGNARO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) XXXXXXXXXXXX Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti
Relatore XXXXXXXX XXXXXXX
Nella seduta del 16/02/2016 dopo aver esaminato:
- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica
FATTO
In data 16 luglio 2014 i ricorrenti stipulavano “un preliminare per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale versando una caparra confirmatoria di € 30.000,00” e stabilivano quale termine finale per la stipula del contratto definitivo la data del 30 ottobre 2014.
Nel successivo mese di settembre la banca resistente – affermano i ricorrenti – comunicava “solo verbalmente”l’accoglimento dell’istanza di concessione del mutuo per l’importo di € 140.000,00 rimborsabili in anni 30 alle seguenti condizioni economiche: “tasso debitore Euribor 3 mesi +2,70 % spread; spese istruttoria € 500,00; premio polizze incendio + infortuni € 3.210,66 da confluire nel piano di ammortamento; buono XXX di € 500,00”.
In data 25 ottobre 2014, alla vigilia della stipula del contratto definitivo, convocati dalla banca al fine di riepilogare le condizioni economiche per l’erogazione del mutuo, i ricorrenti apprendevano che le stesse erano state così modificate: “tasso debitore Euribor 3 mesi + 3,55 % di spread (+0,85% rispetto al concordato); premio polizze incendio + infortuni € 3.210,66 (integralmente addebitate il giorno di stipula del contratto di mutuo e non dilazionate nel piano di ammortamento)”.
In data 27 ottobre 2014 i ricorrenti sottoscrivevano, alle condizioni da ultimo prospettate dalla banca, il contratto di compravendita immobiliare definitivo al fine di evitare “la sicura perdita della caparra versata in sede di preliminare” per l’importo di € 30.000,00.
Con nota in data 24 novembre 2014 l’intermediario comunicava ai ricorrenti che “l’indicazione di non avvalersi del finanziamento a copertura delle spese e polizze previsto dal contratto di mutuo risulta frutto di un refuso in quanto peraltro difforme da quanto riportato dalle risultanze contabili che invece risultano perfettamente corrispondenti a quanto concordato in fase di precontrattuale”.
Ciò posto i ricorrenti richiedono di “riconoscere” quanto segue: “ristabilire le condizioni economiche inizialmente pattuite; rimborsare quota parte degli interessi versati in più (già pagati e che saranno pagati sino alla chiusura della presente controversia); rimborsare € 900,00 quale differenza spese di istruttoria; rimborsare € 3.210,66 quale premio su polizze e che saranno spalmati nel piano di ammortamento; buono XXX di € 500,00”.
Con ulteriori repliche, i ricorrenti reiterano le istanze già formulate, precisando che le condizioni economiche effettivamente applicate al contratto di mutuo erano diverse da quelle prospettate dall’agente nella mail del 10 luglio 2014.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario precisa che, a seguito della stipula di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, i ricorrenti avevano richiesto in data 25 luglio 2014, per il tramite di una società controllata dalla resistente, un mutuo a tasso variabile che “come da Foglio Informativo pubblicato sul sito internet [della società erogante] prevede, tra le condizioni economiche, l’applicazione di uno spread massimo pari al 5% (5,5% in caso di scelta di mutuo a tasso fisso) e spese di istruttoria pari all’1% dell’importo erogato con un minimo di € 600,00 e un massimo di € 2.500,00”.
In data 28 agosto 2014 la banca concedeva ai ricorrenti l’importo di € 140.000,00 “da utilizzarsi per l’acquisto dell’abitazione e la copertura dei costi accessori (premi assicurativi e costi di istruttoria), come risulta dall’estratto conto scalare al 31.12.2014”.
In data 27 ottobre 2014,“a distanza di due mesi” dall’adozione della relativa delibera, le parti addivenivano alla stipula del contratto di mutuo riportante le condizioni economiche dagli stessi sottoscritte in sede di approvazione del prospetto riepilogativo.
In relazione alla mancata consegna del buono XXX, l’intermediario precisa che la condizione per poter fruire di tale promozione consisteva nella “sottoscrizione di una richiesta di mutuo tra il 21.02.2014 ed il 21.07.2014 termine ultimo non prorogabile”, mentre i ricorrenti avevano sottoscritto la proposta di mutuo in data 25 luglio 2014.
In sede di controreplica, la banca precisa infine che la mail dell’agente, prodotta dai ricorrenti a sostegno delle proprie argomentazioni, non costituisce un pronunciamento di carattere definitivo in ordine alle determinazioni della stessa, come si evince dallo stesso tenore letterale: “[…] comunico la fattibilità in linea preventiva dell’opera. La stessa sarà da confermare in fase di istruttoria e delibera…”.
La resistente ha chiesto all’ABF “in primis [di] dichiarare improcedibile il presente ricorso; nella denegata ipotesi, [di] rigettare lo stesso per l’integrale infondatezza delle argomentazioni dei ricorrenti”.
DIRITTO
Il tema concerne la (assunta) responsabilità in contraendo a carico dell’intermediario per l’intervenuta variazione delle condizioni economiche del prestito dal momento dell’avvio delle negoziazioni rispetto a quelle stabilite concretamente al momento della stipula del contratto.
Aldilà di ogni possibile considerazione relativa alla intervenuta stipula del contratto di
mutuo contenente le intese alle quali le parti sono addivenute, ed alla impossibilità per il Collegio di disporre mezzi istruttori adeguati alla verifica di quanto intervenuto in fase di negoziazione del mutuo, certo è che, intanto, nel modulo di domanda del mutuo sottoscritto dai ricorrenti in data 25 luglio 2014 è espressamente stabilita la possibilità di “eventuali modifiche delle condizioni contrattuali intervenute prima della conclusione del contratto”.
Inoltre, il prospetto informativo, pure sottoscritto, reca la chiara indicazione dei costi relativi alla stipula del mutuo.
Nella precedente mail dell’Agente, viene espressamente dichiarata, proprio nelle prime due righe del messaggio, che la comunicazione riguardava “la fattibilità in linea preventiva dell’opera. La stessa sarà da confermare in fase di istruttoria e delibera”: dunque, l’erogazione stessa del mutuo, così come le condizioni indicate, erano ipotesi da confermare, come apertamente e con gli stessi caratteri della restante parte della mail, veniva esplicitato.
Con riferimento all’istanza relativa ai premi assicurativi, dalla nota del 24 novembre 2014 emerge chiaramente la comunicazione ai ricorrenti della circostanza di fatto che “l’indicazione di non avvalersi del finanziamento a copertura delle spese e polizze previsto dal contratto di mutuo risulta frutto di un refuso in quanto peraltro difforme da quanto riportato dalle risultanze contabili che invece risultano perfettamente corrispondenti a quanto concordato in fase di precontrattuale”.
In relazione, infine, alla mancata consegna del buono XXX, dalla documentazione prodotta trova conferma l’affermazione dell’intermediario circa la esplicitazione, nella documentazione pubblicata dall’intermediario, del fatto che per poter fruire di tale promozione la richiesta di xxxxx avrebbe dovuto essere sottoscritta tra il 21 febbraio 2014 ed il 21 luglio 2014, termine ultimo non prorogabile, laddove i ricorrenti hanno effettivamente sottoscritto la proposta di mutuo in data 25 luglio 2014.
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1