Lazio
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Acc. 06-07-1982
Contratto per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione operanti nella Regione Lazio
Epigrafe
Scadenze contrattuali Verbale di stipula Premessa
Sistema di informazione sullo stato del settore Art. 1
Art. 2 - Organizzazione del lavoro Art. 3 - Diritto allo studio
Art. 4 - Mensa
Art. 5 - Diritti sindacali
Art. 6 - Ambiente di lavoro - Libretto sanitario
Art. 7 - Comitati tecnici per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro Art. 8 - Quota di servizio contrattuale
Art. 9 - Controversie
Art. 10 - Dichiarazione delle parti Art. 11 - Tabelle minimi nazionali Art. 12 - Trattamento economico Art. 13 - Decorrenza e durata
Protocollo d'intesa Acc. 6 luglio 1982
Contratto per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione operanti nella Regione Lazio
Decorrenza:1 luglio 1982
Scadenza: 1 gennaio 1985
Il giorno 6 luglio 1982, tra
- la Federlazio, Federazione delle Piccole e Medie Industrie del Lazio,
- Federazione Regionale Lavoratori delle imprese di pulizie e
- FILCAMS-CGIL
- FILTAT-CISL
- UILTATEP-UIL
con la partecipazione di una delegazione di lavoratori:
Considerato che in data 29 maggio 1980 è stato stipulato il C.C.N.L. per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione con scadenza 31 dicembre 1982, viene sottoscritto il presente contratto di lavoro da valere nelle province di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma ad integrazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sopra richiamato.
Premessa
Le parti, tenuto conto dell'importanza che andrà sempre più ad assumere la programmazione a livello regionale e che i contenuti posti dalla contrattazione devono costituire strumenti coerenti all'attuazione della stessa programmazione e l'occasione per ricercare linee di sviluppo e razionalizzazione del settore, stabiliscono di unificare a livello regionale la contrattazione integrativa prevista a livello provinciale dal C.C.N.L., anche al fine di omogeneizzare i trattamenti economici e normativi dei lavoratori del settore della Regione.
Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti a rispettare e far rispettare il vigente C.C.N.L. e il presente contratto integrativo per tutto il periodo di relativa validità.
A tal fine la Federlazio, sezione imprese di pulizie, è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese delle condizioni pattuite mentre la Federazione Regionale dei Lavoratori, unitamente alle Federazioni Provinciali e Comprensoriali si impegna a non promuovere a livello di provincia, comprensorio e di impresa rivendicazioni intese a modificare quanto forma oggetto del presente accordo.
Con quanto sopra non si è inteso abolire la contrattazione aziendale ma unicamente non modificare a tali livelli gli articoli del presente contratto.
Sistema di informazione sullo stato del settore
Le parti ritengono sia necessario operare al fine di consentire al settore di svilupparsi ed evolversi sempre più in forme industriali moderne atte a dare garanzie e stabilità ad imprese ed ai lavoratori:.
tenuto conto delle caratteristiche con le quali si articola l'attività delle imprese del settore particolarmente collegata all'attribuzione di appalti, ritengono che tali finalità devono essere raggiunte anche attraverso l'attuazione degli strumenti legislativi rendendoli nel contempo organici, moderni ed agili ed esercitando particolare attenzione nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.
Premesso che non sono in alcun modo posto in discussione l'autonomia dell'attività imprenditoriale e i rispettivi ruoli della imprenditoria e la sua associazione e del sindacato, le parti concordano di realizzare un sistema di informazione, globali e articolati per aree territoriali e settoriali attraverso incontri periodici programmati ogni anno a livello Regionale.
Programma di investimento, ristrutturazione, diversificazione e nuove tecnologie, saranno oggetto dell'informativa di cui sopra fornite da parte delle associazioni alle OO.SS.LL. allo scopo di consentire alle organizzazioni datoriali e sindacali di verificare i riflessi sui livelli occupazionali, sulle condizioni di lavoro, sullo sviluppo della professionalità dei lavoratori e sullo sviluppo del settore.
Le parti concordano sulle necessità di dare piena attuazione alle norme in materia d'informazione a livello aziendale stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 1980 rilevando come tali informazioni in aggiunta e in rapporto con le informazioni a livello regionale stabilite dal presente titolo, costituiscono un sistema informativo maggiormente adeguato a realizzare una politica attiva del lavoro e di razionalizzazione e sviluppo delle singole imprese del settore.
Dichiarazione a verbale delle OO.SS.LL.
In rapporto alla specifica conformazione del mercato nel settore prevalentemente legato all'attribuzione dei lavoratori in appalto; agli attuali assetti proprietari e firmatari delle imprese; ai processi di ristrutturazione in atto nelle aziende appaltanti nei loro effetti sulla richiesta di servizi alle imprese; le organizzazioni sindacali rilevano una necessità di sviluppare un'adeguata iniziativa diretta alla razionalizzazione del settore e alla introduzione degli elementi di riforma del sistema degli appalti: obiettivi da perseguire anche attraverso le opportune iniziative sul piano legislativo e in coerenza ai quali realizzare le autonome assunzioni di responsabilità e di impegno, la coerenza dei comportamenti delle associazioni padronali e delle imprese del settore. Tale iniziativa dovrà in primo luogo mirare ad affermare i seguenti principi:
- sistemi di attribuzione degli appalti che salvaguardino contestualmente costi e qualità dei servizi offerti alle imprese;
- sistemi di garanzie preventive che definiscano con certezza il pieno rispetto da parte delle imprese dei diritti economici e normativi dei lavoratori, delle norme di legge in materia contributiva, previdenziale, fiscale e del lavoro (tutela della integrità psicofisica dei lavoratori, delle libertà del diritti sindacali, del collocamento) e delle norme contrattuali derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa.
Art. 1
A) garanzia livelli occupazionali
Le parti preso atto della grave situazione occupazionale presente nella Regione esprimono preoccupazione per i riflessi che tale situazione può avere nel settore, anche in riferimento alle specifiche conseguenze che le iniziative governative per il contenimento e la riduzione della spesa pubblica possono determinare negli appalti delle committenti pubbliche; convengono quanto segue, finalizzandolo alla tutela dei livelli complessivi di occupazione nel settore e con l'obiettivo di realizzare una sempre più qualificata utilizzazione produttiva dei lavoratori.
In caso di cessione dell'appalto, l'impresa subentrante, a parità di prestazioni contrattuali e di orario preesistenti, si impegna a garantire l'assunzione senza periodo di prova dei lavoratori esistenti in organico sull'appalto e risultanti da documentazione probanti che lo determini almeno 3 mesi prima (salvo casi particolari come dimissioni, pensionamento, decesso o aumento di prestazioni, ecc.).
Nei casi in cui l'avvicendamento delle imprese in un medesimo appalto avvenga con
trasformazione dei termini e condizioni dell'appalto, le imprese direttamente interessate convocheranno preventivamente le OO.SS.LL, aziendali (e/o territoriali ove richiesto dalla situazione) per un esame congiunto della situazione derivante al fine di armonizzare le nuove e mutate esigenze tecnico-organizzative con il mantenimento dei livelli occupazionali c delle condizioni professionali c di utilizzo del personale impiegato, anche attraverso eventuale ricorso a processi di mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro nell'ambito dell'attività dell'impresa.
Stesse modalità verranno espletate anche nel caso che mutino le condizioni e i termini durante il decorso dell'appalto stesso.
B) Mobilità
Fatta salva l'esperibilità e nel rispetto delle leggi vigenti ed in attesa di un accordo interconfederale in materia, ed in relazione all'informazione di cui al comma precedente, qualora si concretizzino nella realtà rappresentante crisi aziendali o indirette aventi particolare rilevanza sociale e con conseguenze negative sul piano occupazionale, le parti si incontreranno per un esame della situazione anche unitamente alle altre componenti interessate.
La Federlazio, per quanto sopra, conferma alle OO.SS.LL. il suo impegno ad operare nei termini di una Cattiva collaborazione anche con gli altri soggetti istituzionali e imprenditoriali per la realizzazione di una politica attiva dell'occupazione:
a) attraverso la identificazione di occasioni di reimpiego i lavoratori che risultassero esuberanti;
b) attraverso la partecipazione alla individuazione di corsi di formazione e riqualificazione professionale degli stessi, unitamente agli enti a ciò preposti.
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Art. 2
Organizzazione del lavoro
Le parti preso atto della necessità di rendere l'organizzazione del lavoro maggiormente rispondente alla tutela delle condizioni professionali e di lavoro dei personale e al miglioramento della funzionalità e della qualità dei servizi prestati, convengono sulla necessità di effettuare sperimentazione di nuovi modelli dì organizzazione del lavoro.
I criteri, le sedi e la durata di tali sperimentazioni, saranno definiti in apposito incontro tra le parti.
In modo più specifico nell'ambito dell'incontro sopra concordato, le parti si impegnano a verificare e contrattare l'utilizzo del part-time al fine di definire: la possibilità di passaggio a tempo pieno dei lavoratori interessati a tale ipotesi, le possibilità di nuove assoluzioni e/o passaggio a part-time di lavoratori che ne facciano richiesta, anche in rapporto all'eventuale progressiva eliminazione del lavoro straordinario di carattere continuativo; e al superamento di regime di orario e di condizioni di lavoro particolarmente disagiate; a tale scopo verrà esaminata anche la mobilità da posto di lavoro a posto di lavoro
Art. 3
Diritto allo studio
Al fine di salvaguardare ed elevare la professionalità individuale e collettiva dei lavoratori; e allo scopo di dare piena e diffusa attuazione di quanto previsto in materia di diritto allo studio del
C.C.N.L. 5 febbraio 1980, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 dicembre 1982 al fine di concordare le iniziative da assumere:
- per dare adeguata pubblicazione ai lavoratori in tutti gli appalti dei diritti contrattuali in materia
di diritto allo studio e di programmi di istruzione predisposti dalle istituzioni pubbliche per i lavoratori;
- per definire le modalità specifiche di fruizione da parte dei lavoratori interessati del monte ore di permessi retribuiti, previsti dal C.C.N.L, tenuto conto delle specificità dei sistemi di orario di lavoro nelle singole imprese;
- per definire ipotesi formative per i lavoratori al fine di predisporre piani di formazione e aggiornamento professionale, da espletare anche nell'ambito dei programmi formativi predisposti e finanziati dalla Regione Lazio, e per la frequenza ai quali i lavoratori potranno usufruire dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, nella misura disposta dall'art. 27 del C.C.N.L.
Art. 4 Mensa
In attuazione di quanto previsto in materia dal C.C.N.L. 2 maggio 1980, le imprese si impegnano a richiedere a tutte le stazioni appaltanti, ove sono funzionanti mense aziendali od altri servizi similari, la fruizione di tali servizi per i lavoratori dipendenti operanti all'interno di detti luoghi di lavoro, e le cui prestazioni coincidono con gli orari di erogazione dei pasti.
Il costo del servizio mensa sarà pagato rispettivamente dalle imprese e dai lavoratori, alla stessa condizione dei dipendenti della corrispondente stazione appaltante.
Art. 5
Diritti sindacali
Le parti concordano sulla necessità di assumere tutte le iniziative necessarie al fine di garantire ai lavoratori la piena possibilità dell'esercizio dei diritti e delle libertà sindacali, previste dalla legge 300 e dal C.C.N.L..
In tale direzione le imprese si impegnano a procedere all'esame delle situazioni ove non sia già garantita la possibilità di uso dei locali, per lo svolgimento delle assemblee sindacali e la dotazione di appositi spazi per l'affissione sindacale, all'interno dei luoghi di lavoro. Ciò anche al fine di espletare le iniziative necessarie presso le committenti per l'ottenimento di detti spazi.
I permessi retribuiti di cui all'art. 47 del C.C.N.L. vigente comma 8, lettera A), sono aumentati a 3 ore all'anno per ciascun dipendente.
Art. 6
Ambiente di lavoro - Libretto sanitario
Le parti riconfermando la validità e l'impegno a far rispettare quanto contenuto sull'art. 50 del seguente C.C.N.L. e ritenendo binomio inscindibile la dignità dei lavoratori e la loro integrità psico-fisica, e ciò posto anche in relazione ai dichiarati obiettivi di riqualificazione qualitativa e produttiva delle prestazioni dei servizi, concordano sulla necessità di ricercare ed adottare le iniziative necessarie per dare piena attuazione alla lettera ed allo spirito delle norme stabilite dal
C.C.N.L. del 1980 relative alla materia del presente titolo ed alle disposizioni della legge n. 833
del 23 dicembre 1978. Si impegnano altresì nella stessa direzione e nell'ambito delle proprie autonome responsabilità, a ricercare ed adottare le iniziative necessarie, congiunte e separate, dirette a determinare l'assunzione da parte delle committenti delle necessarie e coerenti iniziative; ciò anche in relazione alla ricerca di soluzione per la dotazione di spazi igienici e di agibilità per i lavoratori (spogliatoi, ecc.) ove ciò non fosse ancora operante.
Art. 7
Comitati tecnici per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro
Le parti concordano la istituzione di un Comitato Tecnico paritetico a carattere permanente, per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro formulando proposte e suggerimenti e promovendo idonee iniziative.
Al Comitato le OO.SS.LL., i rappresentanti sindacali di cui all'articolo 47 del C.C.N.L, nonché i singoli lavoratori segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi dì lavoro, nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Al funzionamento del Comitato sarà provveduto con un contributo a carico dei datori di lavoro. Le parti concordano di incontrarsi entro il 31 dicembre 1982, ai fine di rendere operativo lo schema previsto dal protocollo di intesa allegato al presente contratto.
Art. 8
Quota di servizio contrattuale
In occasione della corresponsione della retribuzione del mese di luglio le imprese verseranno la somma di L. 3.000 per ogni lavoratore, di cui L. 1.000 a carico del lavoratore in favore delle organizzazioni stipulanti il presente contratto.
Tali quote saranno versate dall'impresa sul de n. 63510/6 intestato a FEDERLAZIO - do B. S.S. Agenzia n. 40.
La FEDERLAZIO distribuirà tramite le imprese aderenti gratuitamente entro il 15 ottobre 1982 ad ogni singolo lavoratore in servizio una copia del presente contratto.
I lavoratori che intendessero eventualmente non aderire alla quota di servizio dovranno rivolgersi alla R.S.A., la quale in tempo utile ne darà comunicazione alla Direzione dell'impresa per evitare la ritenuta di cui sopra.
Art. 9
Controversie
Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del C.C.N.L. e del presente contratto regionale o nello svolgimento del rapporto di lavoro, devono essere sottoposte all'esame della FEDERLAZIO e delle OO.SS.LL. per sperimentare il tentativo di conciliazione.
Il tentativo di conciliazione dovrà essere sperimentato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta avanzata dalla Associazione sindacale proponente.
Senza pregiudizio d'obbligo del tentativo di conciliazione di cui sopra, resta salva la facoltà di esperimentare anche il tentativo di conciliazione per le controversie individuali.
Restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Art. 10
Dichiarazione delle parti
Le parti si impegnano a far inserire nei contratti di appalto clausole che garantiscano il rispetto del presente contratto.
Il presente contratto annulla e sostituisce per le imprese aderenti i contratti a livello provinciale stipulati precedentemente con altre Associazioni.
Art. 11
Tabelle minimi nazionali 1° livello L. 530.623
2° livello L. 431.902
3° livello L. 348.607
4° livello L. 323,927
5° livello L. 308.502
Art. 12
Trattamento economico
- dal 1° luglio 1982 per il 5° livello + lire 10.000; dal 1° luglio 1983 per il 5° livello + lire 5.000 con riparametrazione per i livelli superiori;
- per equazione a livello regionale in 5 rate a decorrere dal 1° gennaio 1983;
- per la provincia di Latina, il cui trattamento è di lire 22.490 + lire 5.190 mensa lire 27.680, la differenza di lire 1.730 in più rispetto a Roma, rimane congelata ad personam ai dipendenti che attualmente ne fruiscano con esclusione dei nuovi assunti.
Art. 13
Decorrenza e durata
Il presente contratto entra in vigore, per tutto il territorio regionale, il 1°gennaio 1982 ed avrà efficacia fino al l° gennaio 1985.
Qualora non sia disdetto da una delle parti tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un anno e così di seguito.
Protocollo d'intesa
Il Comitato tecnico paritetico per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro opererà in rapporto e con l'ausilio delle strutture competenti istituite dalla riforma sanitaria (legge n. 833) e per assolvere in via prioritaria ai seguenti impegni:
- individuazione delle mappe di rischio e dei fattori di nocività, delle malattie professionali, per i diversi settori di committenza degli appalti (uffici pubblici, industrie, servizi, ecc.) al fine di predispone ed attivare le necessarie iniziative di prevenzione, di tutela, di intervento correttivo, di visite mediche periodiche e/o mirate in particolare per la mano d'opera femminile ed in rapporto ai consultori;
- esame dei casi d'appalti che presentino particolari gravi fattori di rischio e di nocività (laboratorio radiologico, ecc.) al fine di dotare i lavoratori e/o le strutture aziendali degli strumenti protettivi preventivi idonei.
Riservando particolare attenzione a quanto esposto nel presente comma ed in considerazione della tendenza rilevata da parte della committenza di attribuire in appalto alcune lavorazioni che presentano i sopra citati fattori di rischio e nocività, l'esame previsto dal precedente comma dovrà essere utilizzato al fine di rilevare la congruità dei capitolati di appalto ed una adeguata ed inderogabile tutela preventiva delle condizioni psicofisiche dei lavoratori.
Il Comitato sarà istituito con modalità tecniche ed organizzative da definire in apposito incontro tra le parti entro il 30 novembre 1982.