CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
CONVENZIONE DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
TRA
L’Università Telematica Internazionale “UNINETTUNO” (d’ora innanzi: U.T.I.U.), C.F.97394340588, con sede in 00000 Xxxx, Corso Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX n. 39, in persona del Presidente Prof. Xxxxx Amata Xxxxxx nata ad Albi (CZ) il 17/10/1946 CF:GRT MMT 46R57A155C, ivi domiciliata per la carica in Roma presso la sede dell’Università
- soggetto promotore -
E
L’ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute, con sede legale xxx Xxxxxx Xxxxx 00 - 00000 Xxxxxxx - Codice Fiscale 92005870909 - Partita IVA n° 00935650903, nella persona del Commissario Straordinario Dr. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx. Delegato alla stipula della convenzione Dr. Xxxxxxxx Xxxxx Responsabile SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione n. 1091 del 23.10.2018.
- soggetto ospitante-
PREMESSO CHE
1. Il tirocinio è da intendersi quale misura di orientamento al lavoro con l’obiettivo di favorire esperienze formative e l’acquisizione delle conoscenze del mondo produttivo al fine di integrare il percorso accademico degli studenti e di agevolare la scelta professionale dei laureati;
2. L’U.T.I.U ha inteso, pertanto, promuovere il tirocinio quale momento fondamentale nella formazione del futuro psicologo;
3. In virtù della Legge del 18 febbraio 1989 n.56, “Ordinamento della Professione di psicologo”, per esercitare la professione di Psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in Psicologia mediante l’esame di Stato ed essere iscritto in apposito albo professionale;
4. In virtù del D.M.13 gennaio 1992 n. 240, art.2, all’esame di Stato “possono essere ammessi laureati in psicologia che abbiano compiuto un Tirocinio pratico annuale post-lauream”;
5. Il D.P.R. 5 giugno 0000 x 000 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti” ed in particolare, l’art. 6 prevede la definizione delle attività di tirocinio nell’ambito di specifiche convenzioni tra Ordini e Università;
6. La legge 11 luglio 2003 n. 170 specifica le attività professionali che formano oggetto della professione;
7. In data 30 gennaio 2009, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha predisposto delle “Linee guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004;
8. In attuazione delle Linee guida, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi ha previsto, in relazione al nuovo ordinamento didattico ex D.M. n. 270/2004, che il semestre (500 ore) di tirocinio utile per l’accesso alla sezione B dell’Albo e l’anno (1000 ore) di tirocinio previsto per l’accesso della sezione A dell’Albo dovranno essere svolti in maniera continuativa e ininterrotta;
9. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, nelle suddette Linee guida, ha stabilito che i tirocini potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento della laurea in linea con quanto previsto dalla Certificazione Europea in Psicologia – Europsy;
10. Il tirocinio può essere svolto presso Enti pubblici e privati ritenuti idonei dalle Commissioni per i tirocini oppure presso i dipartimenti con cattedre di discipline dell’Università;
11. Il Consiglio di Facoltà di Psicologia, presso la sede dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno dell’ 08/10/2015, ha approvato la delibera disposta dall’Ordine degli Psicologi del Lazio
n. 354/15 del 14/09/2015 che ha disposto di adattare ai recenti indirizzi formulati dal CNOP e dal MIUR la precedente Convenzione stipulata con l’Università Telematica Internazionale Uninettuno per lo svolgimento delle attività di tirocinio necessarie ai fini dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo;
12. Con la suddetta delibera, il Consiglio di facoltà di Psicologia, dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno, ha confermato, due rappresentanti dell’Università all’interno della Commissione per i tirocini paritetica composta da rappresentati della struttura didattica e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio;
13. Il soggetto ospitante da atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di essere in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento dei tirocini relativi all’attività professionale di psicologo;
14. Il soggetto ospitante si impegna ad informare la Commissione per i tirocini di eventuali variazioni in merito ai requisiti richiesti per lo svolgimento dei tirocini relativi all’attività professionale di psicologi.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 1 Oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione regola i rapporti tra Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e il Soggetto ospitante concernente l’attivazione del tirocinio professionalizzante in favore di neolaureati in discipline psico-sociali della facoltà di Psicologia, previsto dall’ordinamento didattico ex D.M. 270/2004, richiesto per l’iscrizione alla sezione A dell’Albo;
2. Il soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere presso le strutture Aziendali in cui si svolge attività di Psicologia, soggetti in tirocinio professionalizzante finalizzato all’ammissione all’esame di Stato per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi, compatibilmente con la disponibilità di tutori aziendali.
Art. 2 Progetto Formativo
1. Il progetto formativo compilato dal tutor aziendale (supervisore) dovrà recare la sottoscrizione del tirocinante, del tutor universitario, del tutor aziendale e di un membro della Commissione Tirocini dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un “tutor” responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Il Progetto Formativo dovrà contenere:
• il nominativo del tirocinante;
• il nominativo del tutor indicato dal soggetto ospitante;
• gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza dell’Ente ospitante;
• le sedi presso cui si svolge il tirocinio;
• gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL, e per la responsabilità civile, a carico del soggetto promotore;
• La durata del tirocinio in conformità con la normativa di cui in premessa;
• Le attività finalizzate all’acquisizione delle competenze professionali individuali dalla
L. 170/2003 ai fini dell’ammissione all’esame di Stato abilitante all’iscrizione nella sezione A dell’Albo.
Art. 3 Diritti ed Obblighi del Tirocinante
Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:
• seguire le indicazioni del Codice Deontologico degli psicologi italiani;
• svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando orari e regole di comportamento ivi indicati nonché a rispettare l’ambiente di lavoro;
• rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché ad utilizzare i mezzi di prevenzione e protezione antinfortunistica forniti dal soggetto ospitante pena l’immediata interruzione del tirocinio;
• mantenere, nel rispetto del Regolamento UE n. 2016/679, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
• seguire le indicazioni fornite dal tutor dell’ente ospitante e fare riferimento ad esso per ogni esigenza di tipo organizzativo o per altra evenienza;
• elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante, al soggetto promotore e alla Commissione di tirocinio;
• comunicare al soggetto promotore ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante.
Art. 4 Obblighi del Soggetto Promotore
1. Il soggetto promotore sostiene il Progetto Formativo di cui all’art. 2;
2. Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL.
3. Il soggetto promotore si impegna a stipulare l’assicurazione per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda ma rientranti nel progetto formativo.
Art. 5 Obblighi del Soggetto Ospitante
1. Il soggetto ospitante si obbliga:
• a non utilizzare il tirocinante per la sostituzione di personale assunto con contratti a termine, né per la sostituzione del proprio personale nei periodi di congedo per malattia maternità o ferie;
• A non utilizzare il tirocinante per attività che non rispettino gli obiettivi formativi del tirocinio
• A nominare il tutor di tirocinio, ossia uno Psicologo iscritto all’Albo sezione A da almeno tre anni, che non è incorso in sanzioni disciplinari negli ultimi anni, fatta salva la valutazione dell’Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione contestata.
2. Al tutor di tirocinio spettano le seguenti funzioni:
• l’introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell’attività professionale :rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale;
• la programmazione, con il tirocinante, dei dettagli del progetto formativo di tirocinio;
• la definizione degli obiettivi,dei metodi e delle fasi di xxxxxx.Xx tutor dovrà in questa fase prendere in considerazione il curriculum formativo del tirocinante per armonizzare il programma delle attività con le competenze possedute;
• la verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio. Xxxxx nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;
• lo svolgimento, se necessario, di attività didattiche integrative,gratuite per il tirocinante, sulla base delle valutazioni che emergeranno dalle verifiche dell’esperienza;
• la valutazione consuntiva del tirocinio,condizionante per l’attribuzione dei crediti formativi nei casi previsti dalla norma;
• l’introduzione del tirocinante alla conoscenza del Codice Deontologico e l’applicazione dell’art.33 del Codice Deontologico (rispetto, lealtà e colleganza).
3. Qualora il tutor debba interrompere l’incarico per qualsiasi causa, la struttura dovrà sostituirlo con un collega che abbia i requisiti previsti della presente convenzione e tempestivamente comunicarlo alla commissione per i tirocini. Ciascun Xxxxx potrà seguire contemporaneamente non più di tre tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera.
4. Il responsabile del soggetto ospitante si obbliga a controllare e firmare le presenze del tirocinante sul libretto rilasciato dalla segreteria studenti.
5. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore;
Art. 6 Trattamento dei dati
1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata;
3. Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.
Art. 7 Durata del Tirocinio
1. Il periodo di tirocinio necessario per sostenere l’Esame di Stato, stante l’attuale normativa dovrà avere una durata di:
un anno per l’accesso all’esame di stato valevole per l’iscrizione alla sez. A dell’Albo per un totale di 1000 ore.
2. Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi eccezionali previsti dal successivo punto 3). Una sua interruzione prolungata, tanto da impedire lo svolgimento del monte ore previsto per l’accesso alla sezione A dell’Albo, sarà considerata, salvo i casi indicati nel punto successivo, motivo di invalidazione, con conseguente obbligo del tirocinante a ripetere l’intera esperienza. I periodi eventualmente già maturati, infatti, non potranno concorrere al computo complessivo del periodo di tirocinio se non svolti con soluzione di continuità.
3. In caso di maternità o gravi e documentati motivi, la struttura didattica valuterà eventuali richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato. Le richieste andranno comunque inoltrate in forma scritta all’Ufficio Tirocinio o all’ufficio competente e corredate dalla documentazione attestante le ragioni dell’interruzione.
4. Qualora invece l’interruzione del tirocinio fosse disposta dal soggetto ospitante a seguito di giustificati gravi motivi inerenti la condotta del tirocinante, il soggetto ospitante dovrà darne tempestiva comunicazione alla Commissione per i tirocini che provvederà a valutare l’opportunità di un annullamento del periodo di tirocinio svolto.
Art. 8 Durata della convenzione
1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata di 1 anno dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata tacitamente e senza modifiche di anno in anno salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante posta elettronica certificata, almeno tre mesi prima della data di ciascuna scadenza.
Art. 9 Foro competente
2. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.
Art. 10 Spese di registrazione
1. La presente convenzione è soggetta all’imposta di bollo e a registrazione in caso d’uso (art. 24 della Tariffa-Parte II del D.P.R. 642/72, articolo 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II – annessa al medesimo Decreto).
2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Art. 11 Firma Digitale
La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.
Art. 12 Norma finale
Per tutto quanto non previsto in questa sede si fa esplicito riferimento alla normativa in materia di tirocinio per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
Xxxxx, approvato e sottoscritto Il Soggetto promotore
Università Telematica Internazionale “UNINETTUNO”
Il Presidente
(Prof. Xxxxx Amata Xxxxxx)
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Il Soggetto ospitante ATS Sardegna Delegato alla stipula
Responsabile SC Formazione
Ricerca e Cambiamento Organizzativo Dr. Xxxxxxxx Xxxxx
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