LE RISORSE UMANE IN FARMACIA
Facoltà di Farmacia
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari e Barletta-Andria-Trani
Area Manageriale 2020
⮚IL FARMACISTA DEL TERRITORIO
LE RISORSE UMANE IN FARMACIA
selezione del personale e CCNL
Dott. Xxxxx Xxxxx Consulente del Lavoro
amministratore delegato Farmalavoro S.r.l.
I RAPPORTI DI LAVORO
RIORDINO TIPOLOGIE CONTRATTUALI
D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 Entrato in vigore il 25 giugno 2015
LE RISORSE UMANE IN FARMACIA
dott. Xxxxx Xxxxx
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LAVORO SUBORDINATO
art. 2094 c.c.
Con il contratto di lavoro subordinato il lavoratore si obbliga, in cambio della retribuzione, a collaborare nell’impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
L’elemento qualificante del rapporto di lavoro subordinato è la SUBORDINAZIONE intesa come assoggettamento del lavoratore al POTERE DIRETTIVO,ORGANIZZATIVO E
GERARCHICO del datore di lavoro.
CONTRATTI DI LAVORO E COSTO DEL LAVORO
dott. Xxxxx Xxxxx
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COLLABORAZIONI
ART. 2 D. Lgs. n. 81 del 15/6/2015
A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luogo di lavoro.
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Riconduzione al lavoro subordinato
in base alla nuova normativa, in caso di :
❖ Prestazione esclusivamente personale
❖ Presenza di «etero – organizzazione» da parte del
committente, anche con riferimento ai tempi e luoghi.
Oltre ai già noti indici di «subordinazione» individuati
nell’ assoggettamento al potere direttivo e disciplinare
del committente.
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DEROGHE
Restano esclusi dalla riconduzione al lavoro
subordinato:
1) le collaborazioni previste da accordi collettivi per specifiche esigenze produttive di settore (es. call center)
2) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessario l’iscrizione in appositi albi professionali
3) Amministratori, partecipanti a collegi o commissioni
4) Prestazioni a favore di società sportive dilettantistiche aderenti al CONI
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SUPERAMENTO DEL LAVORO A PROGETTO
L’art. 52 del D. Lgs. 81 / 2015 ha abrogato gli articoli da 61 a 69 bis del D.Lgs. 276/2003 segnando così la fine delle precedenti collaborazioni «a progetto».
Il legislatore ha però previsto la sopravvivenza dei soli contratti già in essere al momento dell’entrata in vigore ( 24 giugno 2015) della nuova normativa, fino alla scadenza prevista in origine dalle parti contraenti.
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CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
Artt. 13 – 18 D.Lgs 81/2015
È un contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nella settimana, nel mese o nell’anno.
In mancanza di contratto collettivo i casi di utilizzo saranno individuati da un apposito Decreto del Ministero del Lavoro
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Ricorso al lavoro intermittente
Ipotesi SOGGETTIVE:
⮚ soggetti con più di 55 anni di età
⮚ soggetti con meno di 24 anni di età, fermo restando che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il 25° anno di età.
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Esclusioni
E’ vietato ricorrere al lavoro intermittente:
a) Per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) per assunzioni presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni salva diversa disposizione degli accordi sindacali;
c) per assunzioni presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione o una riduzione dell'orario rivolta a lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente;
d) da parte di imprese che non abbiano provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi
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Forma del contratto
Stipulato in forma scritta ai fini della prova, dei seguenti elementi:
a) Durata e ipotesi, oggettive o soggettive;
b) Luogo e modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) Trattamento economico e normativo spettante per la prestazione eseguita e relativa indennità di disponibilità;
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Forma del contratto
d. Forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione, nonché modalità di rilevazione della prestazione;
e. Tempi e modalità di pagamento della retribuzione e dell’indennità di disponibilità;
f. Misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
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Indennità di Disponibilità
▪La misura dell’indennità mensile di disponibilità è stabilita dai CCNL e comunque non può essere inferiore all’importo fissato con decreto del Ministero del Lavoro, sentite le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
▪I contributi previdenziali sono versati sull’effettivo ammontare dell’indennità
▪L’indennità è esclusa dal computo di ogni istituto
di legge o di contratto collettivo
▪Nei periodi di temporanea indisponibilità (per malattia o altro evento) il lavoratore deve tempestivamente informare il datore di lavoro specificando la durata dell’impedimento
▪In tali periodi non matura il diritto all’indennità.
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Obblighi di comunicazione
Prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro deve comunicarne la durata alla Direzione Territoriale del Lavoro competente per territorio, mediante sms o posta elettronica.
In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da €. 400,00 ad €. 2.400,00 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Artt. 19 – 29 D.Lgs. n° 81 del 15/6/2015
Art. 19 del D. Lgs. 81/2015 Apposizione del termine
e durata massima
Al contratto di lavoro subordinato
può essere apposto un termine di durata
non superiore a 24 mesi.
Eccezionalmente è prevista una sola deroga a condizione che la stipula avvenga presso la DTL e con l’ assistenza di una O.S. ( cd deroga assistita).
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Durata massima complessiva
Art. 19, comma 2 D.Lgs. n° 81/2015
E’ previsto il limite massimo di 24 mesi (comprensivi di proroghe/rinnovi) per i contratti a termine stipulati tra i medesimi soggetti e per lo svolgimento di «mansioni di pari livello e categoria legale» e non più per «mansioni equivalenti».
Nel computo dei 24 mesi si considerano anche i periodi di missione in somministrazione aventi ad oggetto «mansioni di pari livello e categoria legale.»
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Proroghe e rinnovi
Se la durata iniziale del contratto è inferiore ai due anni, può essere prorogato per un massimo di 4 volte nell’arco dei 24 mesi, senza necessità che le proroghe si riferiscano «alla stessa attività lavorativa», come previsto nella precedente normativa.
Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 gg. o 20 giorni (di calendario) dalla data di scadenza di un contratto rispettivamente di durata fino o oltre 6 mesi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
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Limiti quantitativi legali e contrattuali art. 23 D. Lgs. 81/2015
Salvo diversa disposizione dei «contratti collettivi» (nazionali –territoriali –aziendali ) il numero massimo di lavoratori assumibili a tempo determinato è pari al 20 % del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione .
In caso di violazione del limite è comunque esclusa la trasformazione dei contratti a tempo indeterminato, con applicazione di una sanzione amministrativa.
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Esclusioni
E’ vietato ricorrere al contratto a termine:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto
di sciopero;
b) per assunzioni presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi riguardanti lavoratori adibiti alle stesse mansioni salva diversa disposizione degli accordi sindacali;
c) per assunzioni presso unità produttive nelle quali sia in corso una sospensione o una riduzione dell'orario rivolta a lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a termine;
d) da parte di imprese che non abbiano provveduto ad
effettuare la valutazione dei rischi
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Stipula del contratto
Art. 19 , comma 4, D.Lgs. n° 81/2015
Ad eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione.
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Scadenza del termine
Alla scadenza del termine prefissato, il rapporto di lavoro si conclude automaticamente, senza necessità di preavviso né di una formale comunicazione.
Alla scadenza del termine è tuttavia possibile prorogare il contratto a termine, trasformarlo in contratto a tempo indeterminato, farlo proseguire di fatto o, infine, stipularne un altro.
Il contratto di lavoro subordinato può essere stipulato senza alcuna causale giustificativa soltanto se prevede un termine di durata non superiore a 12 mesi.
In caso di durata superiore, o a partire dalla prima proroga o rinnovo, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
⮚esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per
esigenze sostitutive di altri lavoratori;
⮚esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non
programmabili dell’attività ordinaria.
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Continuazione del rapporto oltre la scadenza
Il datore di lavoro deve corrispondere una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al:
❖ 20% fino al decimo giorno successivo alla scadenza iniziale;
❖ 40% per ciascun giorno ulteriore.
Qualora il contratto continui oltre il 30° giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
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Principio di non discriminazione
Al lavoratore a termine sono riconosciuti i medesimi trattamenti economici e normativi dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in particolare gli spettano: le ferie, la gratifica natalizia, il tfr, la malattia ed ogni altro trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello.
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Diritto di precedenza Art. 24 D. Lgs. 81/2015
Salvo diversa disposizione dei «contratti collettivi» (nazionali –territoriali –aziendali ) il lavoratore che presta attività con contratto a tempo determinato per un periodo superiore a 6 mesi ha DIRITTO DI PRECEDENZA nelle assunzioni a tempo indeterminato e per le medesime mansioni, effettuate dal datore di lavoro, entro i successivi 12 mesi.
Per le lavoratrici, il congedo di maternità viene computato nel periodo di attività utile a conseguire il diritto di precedenza e tale diritto è riconosciuto anche in caso di assunzione a tempo determinato.
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DECADENZE E TUTELE
Art. 28 D. Lgs. 81/2015
Il lavoratore che intende contestare il termine apposto al
contratto promuovendo l’azione di nullità del termine deve:
1. Impugnare a pena di decadenza entro 120 giorni dalla
cessazione del contratto;
2. depositare il ricorso giudiziale entro i successivi 180
giorni pena l’inefficacia dell’ impugnazione.
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CONSEGUENZE DELLA NULLITA’ DEL
CONTRATTO A TERMINE
In caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato il giudice condanna il datore di lavoro ad un risarcimento del danno stabilendo un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di
12 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il
calcolo del TFR.
Tale indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso fra la scadenza del termine e la pronuncia del provvedimento con il quale il giudice abbia ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
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CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Art. 4 – 12 D. Lgs. 81/2015
rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dallo svolgimento dell’attività lavorativa per un orario inferiore a quello previsto dal Legislatore (40 ore settimanali) o dall’eventuale diverso orario previsto dal CCNL applicato nell’impresa.
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Forma e contenuti del contratto
art. 5 D.Lgs. 81/2015
FORMA
Il contratto è stipulato in forma scritta ai soli fini della
prova dell’orario ridotto.
CONTENUTO
Nel contratto è contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Tuttavia è possibile concordare :
clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
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Clausole Elastiche
La disponibilità del lavoratore ad accettare tali variazioni deve essere formalizzata attraverso uno specifico patto scritto.
E’ previsto un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi che le parti possono modificare ma non eliminare.
Tale pattuizione comporta il diritto a specifiche compensazioni la cui entità è fissata dai CCNL
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Principio di non discriminazione
Il lavoratore a part-time:
❖beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello (importo della retribuzione oraria, durata del periodo di prova, delle ferie, malattia , maternità etc.)
❖riceve un trattamento economico riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa
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Lavoro supplementare e Lavoro straordinario
Lavoro Supplementare:
Nel rispetto dei contratti collettivi il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell’orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intese quelle svolte oltre l’orario concordato fra le parti anche in relazione alle giornate, settimane o mesi.
Lavoro Straordinario:
E’ consentito oltre l’orario previsto per il tempo pieno settimanale.
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Trasformazione dell’orario di lavoro
Le parti possono stabilire di trasformare l’orario di lavoro da part-time a tempo pieno o viceversa.
L’eventuale rifiuto del lavoratore non può costituire giustificato motivo di licenziamento.
In caso di trasformazione da tempo pieno a part-time è necessario un accordo tra le parti risultante da atto scritto.
(la Legge n° 92/2012 ha eliminato con effetto l’obbligo di convalidare tale accordo alla DTL competente per territorio).
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I lavoratori affetti da patologie oncologiche hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e, a richiesta, è nuovamente trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno.
E’ riconosciuta invece al lavoratore la priorità
nella trasformazione a tempo parziale:
⮚ in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori
⮚ in caso di figli conviventi fino a 13 anni
Il lavoratore trasformato a Part-Time ha un diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per le stesse mansioni o mansioni di pari livello e categoria legale.
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APPRENDISTATO
Art. 41-47 D. Lgs. 81/2015
L’apprendistato è definito come un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Si articola in tre tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
c) apprendistato di alta formazione e ricerca
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La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai CCNL nel rispetto dei seguenti principi:
– Forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano
formativo individuale
– Possibilità di inquadrare il lavoratore di due livelli inferiori
– Presenza di un tutore o referente aziendale
– Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti
per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali
– Possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia
o infortunio superiore a trenta giorni
– Divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione senza giusta causa o giustificato motivo. In caso di licenziamento trovano applicazione sanzioni previste dalla normativa vigente
– Possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione
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SGRAVI ASSUNZIONI
⮚Bonus Sud 2020 per contratti a tempo indeterminato
⮚giovani laureati con 110 e lode ed entro la durata legale del corso di studi, prima del compimento dei 30 anni d’età
⮚dottori di ricerca under 34
⮚giovani under 35 al primo impiego
⮚disoccupati beneficiari del reddito di cittadinanza
⮚giovani under 30 al primo impiego
⮚incentivo NEET per l’assunzione di giovani che hanno aderito al
Programma “Garanzia Giovani”
⮚studenti che hanno svolto in azienda attività di alternanza
scuola-lavoro o periodi di apprendistato
⮚donne e over 50
⮚lavoratori in NASpI e in cassa integrazione straordinaria
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COSTO DIPENDENTI (urbane)
FARMACIA URBANA | ||||||||||
RETRIBUZIONE LORDA | RETRIBUZIONE LORDA | T.F.R. | CTRB | CTRB | COSTO | COSTO | COSTO | COSTO | ||
MENSILE | ANNUA | INPS | INAIL | ANNUO | ORARIO | STRAORD.FERIALE | STRAORD.FESTIVO | |||
1°LIVELLO ISQ2 | 1.989,97 | 27.859,58 | 1.924,37 | 8.073,71 | 281,38 | 38.139,04 | 18,37 | 18,90 | 20,47 | |
APP.1°LIVELLO | 1.889,97 | 26.459,58 | 1.827,67 | 822,89 | 0,00 | 29.110,14 | 14,02 | 14,42 | 15,62 | |
4°LIVELLO | 1.480,10 | 20.721,40 | 1.431,31 | 6.005,06 | 209,29 | 28.367,06 | 13,66 | 14,05 | 15,23 | |
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COSTO DIPENDENTI (rurali sussidiate)
FARMACIA RURALE SUSSIDIATA | ||||||||||
RETRIBUZIONE LORDA | RETRIBUZIONE LORDA | T.F.R. | CTRB | CTRB | COSTO | COSTO | COSTO | COSTO | ||
MENSILE | ANNUA | INPS | INAIL | ANNUO | ORARIO | STRAORD.FERIALE | STRAORD.FESTIVO | |||
1°LIVELLO ISQ2 | 1.936,00 | 27.104,00 | 1.872,18 | 7.854,74 | 273,75 | 37.104,67 | 17,87 | 18,38 | 19,92 | |
APP.1°LIVELLO | 1.836,00 | 25.704,00 | 1.775,48 | 799,39 | 0,00 | 28.278,87 | 13,62 | 14,01 | 15,18 | |
4°LIVELLO | 1.441,91 | 20.186,74 | 1.394,38 | 5.850,12 | 203,89 | 27.635,12 | 13,31 | 13,69 | 14,83 | |
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IL WELFARE AZIENDALE
• Il welfare aziendale è l’insieme delle iniziative rivolte ai lavoratori dipendenti (inclusi gli amministratori ma escluso amministratore unico) e alle loro famiglie tendenti ad incontrare le loro necessità-bisogni erogando beni (esempio buoni spesa e buono benzina - art 51 c3), servizi(esempio voucher palestra/voucher viaggio - art 51 c2 lett f) ed in alcuni casi rimborsi (esempio rimborsi asilo nido figli, rimborso retta universitaria figli - art 51 c2 lett. f bis) in regime di esenzione previdenziale e fiscale;
• I beni/servizi/rimborsi esenti previdenzialmente e fiscalmente sono in sostituzione della ordinaria retribuzione, erogata oltre i minimi contrattuali, che sarebbe passibile di contributi e imposte.
• In questo modo erogando la retribuzione sotto forma di flexible benefits il costo della ditta tende a coincidere con il netto in busta del dipendente (azzeramento cuneo fiscale
39 contributivo).
VANTAGGI PER L’AZIENDA
L’azienda sulla retribuzione erogata con lo strumento del
welfare (Flexible Benefits ):
1) non paga i contributi Inps;
2) non paga i premi Inail;
3) il welfare è deducibile dalla base imponibile irpef/ires(art 95-100 tuir) o al 100% oppure nei limiti del 5 per mille del costo del personale(V art. 51 C2 lett f se volontariamente) ;
4) In genere il welfare non va nella retribuzione utile TFR (salva diversa previsione del contratto collettivo) e non incide sugli istituti indiretti e differiti (13°, 14°, ferie, rol, ex festività, ecc);
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VANTAGGI PER L’AZIENDA
5) l’azienda risolvendo alcuni problemi dei dipendenti ottiene una maggiore incentivazione e fidelizzazione degli stessi (i dipendenti sono più produttivi/i dipendenti si dimettono con meno frequenza con conseguente riduzione del turn over/diminuisce l’assenteismo). Migliora la visibilità, l’immagine e la considerazione dell’azienda.
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VANTAGGI PER I DIPENDENTI
1) Il potere d’acquisto aumenta rispetto alla tradizionale erogazione in busta paga. La retribuzione erogata come welfare non sconta contribuzione a carico del dipendente (esempio 9,19% su imponibile previdenziale) e la tassazione (irpef – addizionali regionali e comunali) per cui il dipendente ha un maggior netto da spendere.
2) I dipendenti possono risolvere alcuni problemi relativi alla conciliazione vita-lavoro (esempio asilo nido figli/assistenza della badante al genitore anziano o non autosufficiente).
3) Il welfare non si somma al reddito da lavoro dipendente e quindi i dipendenti rimangono al di sotto di soglie retributive utili ai fini ISEE, Assegni familiari, scaglioni di reddito, detrazioni familiari a carico e reddito di lavoro
42 dipendente, bonus Xxxxx.
FORME DI WELFARE
Il welfare puo’ essere strutturato secondo 2 modalità:
1) Welfare puro (attivabile con accordo interconfederale/contratto collettivo nazionale/contratto collettivo territoriale/contratto collettivo aziendale/volontariamente/regolamento aziendale/accordo individuale plurimo);
2) Welfare da conversione del premio al 10% (detassazione) - se cc di 2 livello(territoriale/aziendale) prevede questa possibilità opzionale per il dipendente
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