SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza
SOGGETTO AGGREGATORE DELLA REGIONE ABRUZZO
GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CUP IN MODALITÀ FRONT OFFICE E TELEFONICA OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO.
ALLEGATO F – SCHEMA DI CONVENZIONE
GARA COMUNITARIA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO CUP IN MODALITÀ FRONT OFFICE E TELEFONICA OCCORRENTE ALLE AZIENDE SANITARIE LOCALI DELLA REGIONE ABRUZZO.
TRA
L’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza della Regione Abruzzo, con sede legale a Xxxxxxxxx Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 0, C.F. 91022630676, in persona del legale rappresentante, Direttore Generale Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Salerno il 16 aprile 1972, in qualità di Direttore dell’Agenzia in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021, pec [xxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx] (di seguito, anche “Agenzia”, “A.R.I.C.” o “ARIC”)
E
L’Impresa , con sede in , Prov. , Via/Piazza , n. , CAP , C.F. n. , e P. IVA
n. , iscritta presso il Registro delle Imprese di , al n.
, tenuto dalla C.C.I.A.A. di , di seguito definita “Fornitore”, nella persona di , nato a , il , in qualità di
, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da , congiuntamente, anche, le “Parti”,
PREMESSO CHE
a) ARIC, con Determinazione n. del , ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di , il cui bando
è stato pubblicato sulla GUUE n. del e sulla GURI n. del
;
b) con Determinazione n. del di ARIC, il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto della procedura di gara;
c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
d) il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., ha prestato la garanzia fideiussoria per
un importo pari al % dell’importo complessivo di aggiudicazione (€ ,
/ ) per un ammontare complessivo di € ,
( / ) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 30 “Accettazione espressa clausole contrattuali”;
f) con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per ARIC nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni Contraenti, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l’Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l’Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 2 - Definizioni
1. Nell’ambito della presente Convenzione, si intende per:
a) Atti di gara: il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Procedura aperta per ”;
b) Amministrazioni Contraenti: le Amministrazioni Contraenti nell’ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
c) Amministrazioni Contraenti: le Amministrazioni che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
d) Convenzione: il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
e) Fornitore: Il soggetto risultato aggiudicatario che, in quanto tale, sottoscrive la presente Convenzione obbligandosi a quanto nella stessa previsto e ad eseguire gli ordinativi di fornitura;
f) Ordinativo di fornitura (contratto): il documento, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire il servizio oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta;
g) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx dedicato e gestito da ARIC.
Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L’erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:
a. dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
c. dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
d. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della “Procedura aperta per
……………….” prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest’ultimo ed espressamente accettate da ARIC.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza di ARIC, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
a. gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
b. custodia della documentazione tecnica dei servizi oggetto di fornitura;
c. stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore; mentre resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:
a. emissione di Ordinativi di fornitura;
b. ricevimento fatture e relativi pagamenti;
c. gestione dei rapporti negoziali e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione degli Ordinativi di fornitura.
Articolo 4 - Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l’affidamento del servizio di ……………………….
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ARIC e delle Amministrazioni Contraenti, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell’Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile, pari per il Lotto a Euro
IVA esclusa.
3. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell’importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall’articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i... Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto secondo quanto previsto dall’articolo 106 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.i...
Articolo 5 - Durata
1. La Convenzione, che verrà stipulata a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura, avrà una durata di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di stipula della stessa, periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti potranno emettere l’Ordinativo di Fornitura.
2. La durata delle Convenzione potrà essere estesa, su richiesta scritta da parte della ARIC, di ulteriori 12 (dodici) mesi nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti e fino al raggiungimento dei medesimi massimali spendibili.
3. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le Amministrazioni Contraenti una durata corrispondente a 60 (sessanta) mesi a decorrere dall’emissione dell’Ordinativo di fornitura.
Articolo 6 - Condizioni della fornitura e limitazione della responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, le spese e rischi relativi alla fornitura dei servizi oggetto dei Contratti basati sulla presente Convenzione, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Amministrazione Contraente presso cui deve essere eseguito l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna, ove previsto, ad integrare il DVR predisposto da ARIC (ove previsto), riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura.
3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell’Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l’applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti o, comunque, di ARIC, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ARIC e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Resta espressamente inteso che ARIC non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per le eventuali inadempienze delle Amministrazioni Contraenti degli obblighi scaturiti dagli Ordinativi di Fornitura emessi.
9. Inoltre, ogni Amministrazione contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.
10. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto della Convenzione dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare acconsente fin d’ora a erogare le eventuali prestazioni costituenti modifiche alla Convenzione e/o del Contratto di fornitura, ivi compresi i relativi quantitativi dei beni/servizi oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall’art. 106 del X.X.xx. n. 50/2016 e ss.mm.i.
Articolo 7 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a. eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
b. garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
c. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni Contraenti nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
d. erogare i servizi oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ARIC e alle singole Amministrazioni Contraenti di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai livelli di servizio predisposti;
x. xxxxxx (ove richiesto dal capitolato tecnico) il personale di divise e di dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio;
g. osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
h. comunicare il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio;
i. manlevare e tenere indenne ARIC nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
j. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
k. su richiesta scritta di ARIC o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.
Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio
1. Per l’esecuzione del servizio richiesto in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell’Offerta Tecnica del Fornitore.
2. La remunerazione prevista per ciascun servizio erogato si intende comprensiva di qualsiasi onere o spesa.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall’Amministrazione contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali e pertanto l’esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei livelli di servizio e delle migliorie offerte e di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell’Offerta Tecnica, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
Articolo 9 - Verifiche e controllo quali/quantitativo
1. Il Fornitore si obbliga a consentire ad ARIC ed alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. ARIC e le Amministrazioni Contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.
3. In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte dell'Amministrazione contraente. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento del corrispettivo.
4. L’Amministrazione contraente, allo scopo di assicurare un elevato livello di qualità del servizio oggetto dell'appalto, attiva procedure di verifica e controllo del servizio a diversi livelli organizzativi, demandati alla figura del Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata.
5. Le attività di controllo saranno svolte sia attraverso procedure interne sia con verifiche in contraddittorio con la impresa aggiudicataria.
6. Qualora le prestazioni rese non siano rispondenti agli standard stabiliti, il Responsabile per la gestione del contratto o persona da lui delegata, in caso di non conformità grave contatta il Referente di Struttura della Impresa richiedendo l'immediato intervento correttivo e contestualmente compila il modulo di non conformità.
7. Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste dal capitolato.
8. Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.
Articolo 10 - Corrispettivi
1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell’Offerta Economica e dei quantitativi di prestazione effettivamente erogati.
2. Tutti i corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
3. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi oltre a quanto sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio.
6. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. L’Amministrazione contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando
l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell’Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Amministrazioni Contraenti.
8. A partire dal secondo anno di contratto, il Fornitore potrà richiedere l’adeguamento dei prezzi in base a maggiori oneri derivanti dall’applicazione dei nuovi CCNL e accordi integrativi sottoscritte dalle Organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale.
Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti
1. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG ad esso associato e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
2. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
3. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Articolo 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN
…………………………………………………………………………………………………..
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare ad ARIC e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
7. L’Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L 136/2010.
Articolo 13 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 14 - Penali
1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all’Amministrazione ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le penali di cui al capitolato tecnico.
2. Resta comunque sempre salvo ed impregiudicato il diritto di ARIC e di ciascuna Amministrazione contraente alla rifusione di ogni danno e/o disservizio subito, ovvero di eventuali spese sostenute, a causa dalla mancata e/o ritardata esecuzione di uno dei servizi oggetto del presente appalto.
3. In ogni caso ARIC nonché ciascuna Amministrazione contraente hanno la facoltà insindacabile di agire in via giudiziaria per il risarcimento di eventuali danni subiti a causa delle inadempienze, nonché delle spese sostenute a seguito dell’inadempimento.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
5. È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di non attendere l’esecuzione del servizio ovvero di non richiedere la sostituzione di quanto contestato e di rivolgersi a terzi, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi.
6. L’Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso l’Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni.
Articolo 15 - Cauzione definitiva
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016e ss.mm.i.., pari ad
Euro /00 ( ), mediante
.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARIC, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti di ARIC verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti, fermo restando quanto previsto all’articolo 12 della presente Convenzione, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARIC, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Atto di Adesione e/o la Convenzione.
Articolo 16 - Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione
della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARIC, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ARIC delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 17 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l’intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in
ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARIC e le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinunzia dell’assicuratore, sia nei confronti di ARIC, sia delle Amministrazioni Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Resta inteso che l’esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ARIC e le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
Articolo 18 - Risoluzione e clausola risolutiva espressa
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all’inadempimento, da ARIC e/o dall’Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., l’Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo 15 “Cauzione definitiva”;
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell’Ordinativo di fornitura;
d) nei casi previsti dall’articolo 12 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
e) nei casi di cui all’articolo 13 “Trasparenza”;
f) nei casi di cui all’articolo 16 “Riservatezza”;
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell’articolo 17 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
h) nei casi di cui all’articolo 21 “Subappalto”;
i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all’articolo 21 “Divieto di cessione del contratto e dei crediti”;
j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo 22 “Brevetti industriali e diritti d’autore”.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., la ARIC, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell’articolo 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, ARIC e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di ARIC al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. ARIC o le Amministrazioni Contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 000 xx 000 xx 000 xx 000 xxx cp 319 ter cp 319 quater cp, 320 xx 000 xx 000 xxx xx 000 xxx cp 353 cp 353 bis cp.
Articolo 19 - Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, ARIC e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L’Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L’Amministrazione contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
8. Qualora ARIC receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti e le stesse potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da
comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
Articolo 20 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, nella misura del
%, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
-
-
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARIC, alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIC e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all’articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all’articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 21 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i...
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.i...
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti di autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARIC e/o delle Amministrazioni Contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni ARIC e le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARIC e delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. ARIC e le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ARIC e/o Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 23 - Responsabile del Servizio
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di ARIC nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico , numero di fax
, indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione ad ARIC nonché a ciascuna Amministrazione contraente.
Articolo 24 - Trattamento dei dati personali
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. ARIC, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla ARIC, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica,
dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui ARIC risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del
trattamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
- nel trasmettere alla ARIC, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla ARIC stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì ad ARIC tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; - nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire ad ARIC, in quanto titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 25 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed ai Contratti di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
Articolo 26 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.
Articolo 27 - Situazioni di forza maggiore ed obblighi informativi dell’Appaltatore
1. Per l’ipotesi in cui, nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx verifichi a carico dell’Appaltatore l’impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore medesimo è tenuto a darne comunicazione al Soggetto Aggregatore nel termine di giorni [30] dall’accadimento, redigendo altresì apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l’impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, l’Appaltatore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all’impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell’impossibilità o della sua durata.
3. Il Soggetto Aggregatore valuta la relazione dell’Appaltatore nel termine di giorni 30 dalla ricezione. Nel corso della valutazione da parte del Soggetto Aggregatore, l’appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove il Soggetto Aggregatore rigetti la richiesta dell’Appaltatore, il termine per l’adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre per l’Appaltatore nuovamente dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma da parte del Soggetto Aggregatore e, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute le penali di cui al Capitolato Tecnico.
4. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora il Soggetto Aggregatore accolga la richiesta dell’appaltatore.
5. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, l’Appaltatore – oltre ad essere tenuto a darne comunicazione al Soggetto Aggregatore ai sensi del comma 1 -, può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell’impossibilità dell’esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell’evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell’imprevedibilità dello stesso e l’analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell’esecuzione dell’appalto.
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore l’indisponibilità di materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di prodotti costituenti l’oggetto dell’appalto ovvero di componenti indispensabili per l’esecuzione dello stesso, lo scoppio
improvviso di un conflitto, la sovversione dell’ordine democratico in un Paese dal quale l’Appaltatore aveva previsto di approvvigionarsi per l’esecuzione del contratto, etc.
In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, imprevisti ed imprevedibili alla sfera di controllo dell’Appaltatore.
7. Nell’ipotesi di cui al comma 3, qualora il Soggetto Aggregatore accolga la domanda di sospensione, ne dà comunicazione all’Ente nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, perché adotti gli opportuni provvedimenti.
8. il Direttore dell’esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori, successivamente all’accettazione della sospensione da parte del Soggetto Aggregatore può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
10. Nell’ipotesi di cui al comma 5 il Soggetto Aggregatore può concedere all’Appaltatore una sospensione della durata massima di mesi sei, tenuto conto dell’interesse dell’Ente nei cui confronti l’appalto è eseguito ad acquisire l’oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l’appalto sono soggetti. Decorso il periodo di sospensione
– ove permanga l’impossibilità dell’adempimento della prestazione - il Soggetto Aggregatore si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l’evento abbia determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia possibile tenuto conto del Quadro economico dell’appalto e della volontà dell’Ente per cui l’appalto viene eseguito.
11. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione dell’Appaltatore non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all’atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.
12. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove l’Appaltatore abbia ricevuto l’anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che l’Appaltatore abbia formulato la richiesta di cui al comma 1.
13. Resta ferma la facoltà del Soggetto Aggregatore e dell’Ente per cui l’appalto viene eseguito di risolvere il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all’interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell’appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui l’Appaltatore è in grado di far fronte. In tali casi, il Soggetto Aggregatore, d’accordo con l’Ente per cui l’appalto viene eseguito, recede dal contratto senza che all’Appaltatore sia dovuto nulla di più di quanto allo stesso spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.
Articolo 28 – Clausola sociale di assorbimento del personale
Per l’esecuzione del presente appalto, ai fini di garantire la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi costituzionali e dell’Unione Europa e ferma restando la compatibilità e l’armonizzazione con l’organizzazione del Fornitore, lo stesso è tenuto ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nelle prestazioni oggetto di appalto, come indicato nel Progetto di riassorbimento presentato in sede di gara.
Il Fornitore si impegna altresì al rispetto di condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto quelle preesistenti, senza periodo di prova con riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata e maturanda e ad assicurare i diritti individuali acquisiti e la giusta tutela del personale operante in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco legge 300/1970, al momento dell’avvio del servizio.
Articolo 29 - Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARIC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l’Amministrazione contraente.
Articolo 30 - Clausola finale
1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte di ARIC e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
IL FORNITORE C.F.:
ARIC C.F.:
Accettazione espressa clausole contrattuali
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ.; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Durata), Articolo 6 (Condizioni della fornitura e limitazioni della responsabilità), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 9 (Verifiche e controllo quali/quantitativo), Articolo 10 (Corrispettivi), Articolo 11 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 13 (Trasparenza), Articolo 14 (Penali), Articolo 15 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Riservatezza), Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 18 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 19 (Recesso), Articolo 20 (Subappalto), Articolo 21 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 23 (Responsabile del servizio), Articolo 27 (Situazioni di forza maggiore ed obblighi informativi dell’Appaltatore), Articolo 28 (Clausola Sociale), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Clausola finale).
IL FORNITORE C.F.: