DiSCO
Repubblica Italiana
DiSCO
Ente regionale per il Diritto allo Studio ed alla Conoscenza CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO ASSICURATIVO “RESPONSABILITA’ CIVILE PATRIMOMIALE” – LOTTO N. 5 – CIG 891681220B
L’anno duemilaventidue, il del mese di in Roma, nell’ufficio del Direttore Generale di DiSCo - Ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxx xx Xxxxxx 00X, innanzi a me, Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ufficiale Rogante, giusta il decreto n. 1 del 15 luglio 2019, sono personalmente comparsi, senza l’assistenza di testimoni, avendovi le parti contraenti rinunciato in accordo con me a norma dell’art. 48 della vigente legge 16 febbraio 1913, n. 89 i signori:
- Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx, nato a Roma il 28 agosto 1962, domiciliato per la carica in Xxxx - Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx, 00/x, il quale interviene al presente atto nella sua veste di Direttore Generale di DiSCo C.F. 08123891007, (che in prosieguo sarà indicato anche come Ente, Amministrazione, Ente appaltante o Appaltante), giusta il delibera del CdA n. 14 del 13/11/2019;
- il sig. , nato a il
, codice fiscale , identificabile mediante carta d’identità n. , rilasciata il
dal , domiciliato per la carica come appresso indicato, il quale interviene ed agisce nel presente contratto non in proprio, ma nella sua qualità di Procuratore / legale rappresentante,
giusta Procura Speciale autenticata nelle firme in data , Rep. N.
dall’Avv. /Notaio in , allegata al presente contratto, costituendone parte integrante sotto la lettera “A” della Società
, con sede legale in in via n. ,X.XXX , C.F. e numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di , iscritta al n
I suddetti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, sono qui convenuti al fine di stipulare il presente contratto in forma pubblica amministrativa.
PREMESSO CHE
con determinazione direttoriale n. del
_,l’Amministrazione ha stabilito di procedere all’indizione di un’apposita procedura aperta, suddivisa in sei lotti, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi assicurativi di DiSCo, per il periodo di n. tre anni, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi all’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016, sulla base di parametri indicati nel Disciplinare di Gara, stante l’assenza di convenzioni Consip attive di cui all’art. 26 c.1 della L.488/1999;
- con Determina Direttoriale la gara sopra menzionata, relativamente al lotto n. 5, è stata definitivamente aggiudicata alla società che ha offerto il prezzo complessivo di € IVA esclusa;
- che per la suddetta procedura sono state effettuate le forme di pubblicità
dell’esito della gara, previste dalla normativa in vigore;
- che trattandosi di mera fornitura, non è richiesta la redazione del documento di valutazione dei rischi (DUVRI) e non sussistono, di conseguenza, costi della sicurezza;
- che non è necessario acquisire la documentazione antimafia trattandosi di contratto di importo inferiore a € 150.000,00, come stabilito dall’art.83 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
- che l’Appaltatore ha prodotto alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione richiesta alla stessa con nota
2020;
del
- che la Società appaltatrice ha costituito ai sensi dell’art.103 del D. Lgs.n.
50 del 2016 e smi, la cauzione definitiva di cui al Disciplinare di Xxxx
mediante polizza n. rilasciata dalla società
spa per la somma € ;
- che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.LGS n. 50 del 2016 e smi come di seguito indicato: “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficio rogante della Stazione appaltante…”;
Ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, con la presente scrittura da valere quale atto in forma pubblica amministrativa elettronica a tutti gli effetti di legge, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che si richiama a far parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1- Finalità e contenuto dell’appalto
Il presente contratto disciplina i rapporti tra l’Amministrazione in seguito denominata anche (“Stazione Appaltante“ o “SA”) e l’operatore economico aggiudicatario (di seguito anche affidatario), per l’affidamento del servizio Assicurativo “ Patrimoniale” n 5– CIG L’appaltatore si impegna a fornire il servizio, secondo le condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti: a) capitolato d’oneri e relativi allegati, b) Offerta Tecnica e c) Offerta economica, di cui si omette la relativa lettura avendo l’impresa dichiarato di conoscerne il contenuto ed i termini.
Relativamente a tutti i documenti sopraindicati alle lett. a), b) e c) si evidenzia che gli stessi, sottoscritti dai contraenti, pur costituendo parte integrante del presente contratto, non vengono ad esso materialmente allegati; i medesimi restano depositati agli atti di DiSCo ove sono rintracciabili sulla piattaforma STELLA della Regione Lazio - xxxxx://xxxxxx.xxxxxxx.xxxxx.xx e scaricati in maniera informatica presso l’Ufficio Gare e Contratti di DiSCo.
Art. 2 – Oggetto dell’appalto e modalità di accesso al servizio DiSCo conferisce alla soc. , che accetta, l’appalto riguardante l’esecuzione del servizio assicurativo dell’ente – lotto n.5-“Patrimoniale”, che verrà svolto alle condizioni stabilite nel Capitolato di Polizza ed alle estensioni indicate nell’Offerta Tecnica, che si allegano quale parte integrante, e secondo l’Offerta Economica, anch’essa allegata al presente contratto.
Art. 3 – Durata dell’appalto ed importo
La durata del rapporto contrattuale è stabilita in anni tre (3), con
decorrenza dalle ore 24:00 del e scadenza alle ore 24:00 del .
La Polizza cesserà alla sua naturale scadenza ( ore 24:00 del
), senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti, fatta salva l’ipotesi di recesso come indicato nel Capitolato all’art.7.
Alla scadenza del contratto, il servizio di cui si tratta potrà essere prorogato ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. lgs. n. 50/2016 per il termine strettamente utile, al fine di espletare tutte le procedure necessarie per la scelta del nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore resterà obbligato a prestare il servizio alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza
L’importo del servizio annuale lordo (comprensivo cioè di ogni imposta od onere) è pari ad € ( euro i/00), a seguito dell’applicazione del ribasso del % sull’importo posto a base di gara .
Pertanto, l’Assicuratore rinuncia, ora per allora, a richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell’art. 1467 cc., nonché la revisione di cui all’art. 1664 cc.
In parziale deroga dell’art. 1901 cc., l’Ente è tenuta al pagamento della I rata del premio entro 10 gg. dalla decorrenza dell’assicurazione. Il premio sara’ corrisposto in rate semestrali.
La Società Assicuratrice, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente i conti correnti bancari o postali
dedicati al presente contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall’art.3 della citata legge.
Art. 4 – Massimali
Per la copertura assicurative l’Assicuratore corrisponderà come massimo risarcimento le somme indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica.
Art. 5 – Interpretazione del contratto
In caso di dubbia interpretazione delle clausole contrattuali prevarrà l’interpretazione estensiva o più favorevole a DiSCo
Art.6 – Norme regolatrici
La società assicuratrice dichiara di aver preso esatta conoscenza e di accettare senza riserve, le condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel Capitolato di Polizza allegato al presente contratto e di obbligarsi nello svolgimento del servizio al pieno ed integrale rispetto di tutte le norme vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in materia di Assicurazioni, in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurative e sanitaria prevista per dipendenti e collaboratori.
Di tutti gli atti richiamati e/o allegati al presente contratto il società Assicuratrice dichiara di averne piena conoscenza e di accettarne integralmente il contenuto.
Art. 7- Responsabilità civile e cauzione
La Società assume in proprio ogni rischio e responsabilità connessi
all’esecuzione del presente contratto.
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria n. pari ad €
rilasciata dalla in
data ( con validità dalle ore 24:00 del
alle ore 24:00 del ) e depositata agli atti dell’Ente. La garanzia potrà essere svincolata solo con autorizzazione scritta dell’Ente a seguito della verifica della regolare e tempestiva esecuzione degli obblighi contrattuali.
Art. 8 – Penali
Ai sensi dell’art. 113bis, comma 3 del D.lgs 50/2016, in caso di ritardo nell’osservanza degli obblighi derivanti dal presente contratto, le penali da applicare saranno discrezionalmente stabilite dal responsabile del procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall’Amministrazione.
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati
all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, 1' Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
ART. 9 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma 1 del Codice dei contratti).
Art. 10-RISOLUZIONE
L’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall’art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.
Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall’art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:
a) nei confronti della società assicuratrice sia intervenuta la decadenza
dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti della società assicuratrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art.80 del codice dei contratti pubblici.
È facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto in caso in cui la società aggiudicatrice sia gravemente inadempiente nei confronti degli obblighi contrattuali previsti dall’allegato Capitolato.
Per grave inadempimento deve intendersi la violazione di obblighi essenziali dall’allegato Capitolato.
Non appena venga posta in essere una violazione del tipo suddetto, l’Amministrazione provvederà a farne tempestiva comunicazione alla Ditta aggiudicataria, a mezzo PEC.
La Ditta aggiudicataria, entro il termine assegnato nella lettera di contestazione, potrà addurre entro 5 giorni le giustificazioni che riterrà al riguardo esimenti o, qualora possibile, eliminare le cause dell’addebito contestato.
L’Amministrazione si riserva il diritto di valutare in maniera discrezionale gli elementi acquisiti e di decidere insindacabilmente in merito alla prosecuzione od alla risoluzione del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all’Amministrazione;
- interruzione unilaterale del servizio da parte dell’affidatario;
- verifica in corso di esecuzione della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ai sensi del DPR 445/00;
- dichiarazione di fallimento o apertura di procedure fallimentari;
- cessione anche parziale del contratto o subappalto del servizio;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l’individuazione dell’operatore economico per l’esecuzione del presente appalto e/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante dell’Affidatario.
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione;
- perdita dei requisiti previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite con le modalità difformi da quelle previste dalla L. 136/2010 e smi.
- sussistenza di una o più cause interdittive secondo la vigente normativa antimafia;
- offerte imputabili ad un unico centro decisionale dopo l’aggiudicazione o dopo la stipula contrattuale;
- anomalie/inadempienze anche parziali/irregolarità nell’adempiere da parte dell’aggiudicatario le prestazioni di carattere economico (retributive e previdenziali) nei confronti dei prestatori di lavoro.
- inosservanza durante l’esecuzione del servizio dell’offerta tecnica ed economica formulata in sede di gara;
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e snii, n caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp.
Art.11- Foro competente
Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti, il Foro competente esclusivo è quello di Roma
Art.12 -Spese contrattuali
Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all’appalto.
Art. 13- Clausola Broker e Pagamenti
Ad ogni effetto di legge, le Parti contraenti riconoscono al Broker il ruolo di cui al D. Lgs. n. 209/2005, relativamente alla conclusione ed alla gestione della presente assicurazione e per tutto il tempo della durata, incluse proroghe, rinnovi, riforme o sostituzioni.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
- che il Broker, nell’ambito della normativa richiamata, sia responsabile della rispondenza formale e giuridica dei documenti contrattuali nonché della legittimità della sottoscrizione degli stessi da parte di XxXXx;
- di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
- che il pagamento dei premi dovuti alla Società, per qualsiasi motivo relativo alla presente assicurazione, venga effettuato da XxXXx al Broker. Il pagamento così effettuato ha effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1901 C.C. La Società delegataria o ogni eventuale Società coassicuratrice, delegano quindi esplicitamente il broker, all’incasso del premio, in ottemperanza al comma 2 dell’art. 118 D.lgs 209/2005 e con gli effetti per DiSCo previsti al
primo comma del medesimo articolo;
-che le somme incassate dal broker vengano da questi rimesse agli assicuratori secondo gli accordi vigenti o, in mancanza, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di incasso. All’uopo il broker trasmetterà alla/e Società distinta contabile riepilogativa della disposizione effettuata. Il presente comma è efficace qualora broker e Società non abbiano convenuto diversa regolamentazione dei rapporti;
-che le variazioni alla presente assicurazione richieste dalla Contraente al broker, in forma scritta, siano immediatamente efficaci quando accettate dalla Società. Qualora le stesse comportino il versamento di un premio aggiuntivo, i termini di effetto sono subordinati alla disciplina dell’art.3 “pagamento del premio” del capitolato d’oneri;
-che l’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalla Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati e/o prorogati i contratti. La remunerazione del broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente, e andrà dalla Società assorbita nella componente di costo altrimenti identificata nel premio, per gli oneri di distribuzione e produzione;
-che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato, dal broker che intratterrà per conto del contraente/Assicurato i rapporti con l’Ufficio Sinistri della Compagnia, al quale rimane riservata la trattazione specifica e la liquidazione dei sinistri.
Il Contraente si riserva la facoltà, in corso di vigenza dei contratti di
assicurazione, di individuare un diverso Broker, dandone comunicazione alla Società entro 15 giorni dall’avvenuta variazione.
Sulle somme potrebbero essere operate decurtazioni per gli importi eventualmente dovuti all’Amministrazione a titolo di penale secondo quanto specificato nell’art. 8 (Penali) del presente contratto.
Il pagamento dei premi è subordinato peraltro alla sussistenza dei requisiti concernenti la regolarità contributiva (DURC).
A pena di nullità assoluta, l’appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Saranno soggetti alle norme sulla tracciabilità di cui alla L. 13 agosto 2010,
n. 136 non solo l’appaltatore, ma anche i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al servizio di cui si tratta. Per la definizione di “filiera” e per tutti gli adempimenti connessi alla
L. 13 agosto 2010, n. 136, si rinvia alla Determinazione dell’AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 e alla successiva normativa in materia.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Prima dell’esecuzione del contratto l’appaltatore dovrà effettuare le comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Art.14- Codice in materia di protezione dei dati personali L’Ente, ai sensi della normativa vigente in materia., informa la Società appaltatrice che tratterà i dati contenuti nel presente contratto,
esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia
Art. 15– Clausola compromissoria
Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209 del Codice dei Contratti pubblici recante disposizioni in materia di arbitrato.
Art.16– Responsabile unico del procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funz.
.
Art.17 - Rinvii
Per quanto eventualmente non fosse stato espressamente previsto nel presente contratto si rinvia al capitolato di polizza e, per quanto applicabili, alle norme dei codice dei contratti della P.A. ed alle norme del Codice Civile, nonché le norme introdotte dall’art. 2 n.1 del Dl. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
Le parti dichiarano di approvare il contenuto di cui ai precedenti articoli del presente contratto, non esclusa la premessa, e ciò ai sensi ed agli effetti dell’art. 1341 del C.C.
Art.18– Elenco allegati
Si allegano materialmente al contratto:
- allegato “A”- Xxxxxxx;
- allegato “B” – capitolato di polizza Sottoscritto;
- allegato “C”- Offerta Tecnica della Società Assicuratrice;
- allegato “D”- Offerta Economica della Società Assicuratrice;
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Ufficiale Rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.
Dopo la lettura del presente contratto, composto da n. pagine, le parti dichiarano che lo stesso è conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.
Per DiSCo Per la Soc. . Il Direttore Generale Il Procuratore Speciale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx Sig.
_
L’Appaltatore dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente contratto: ARTICOLO 8 (Penali); ARTICOLO 10 (Risoluzione del contratto);; ARTICOLO 11 (Foro competente); ARTICOLO 15 (Clausola compromissoria).
Le parti, espressamente e d’accordo fra loro, esonerano me Ufficiale Rogante, dalla lettura degli allegati al presente atto, dichiarando di averne esatta conoscenza.
Dopo la lettura del presente contratto, composto da n. pagine, le
parti dichiarano che lo stesso è conforme alle loro volontà, per cui a conferma con me lo sottoscrivono con firma digitale con certificati di firma riconosciuti e validi.
Per DiSCo Per la società
Il Direttore Generale Il Procuratore Speciale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx
L’ufficiale Rogante Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx