CIRCOLARE MONOGRAFICA
CIRCOLARE MONOGRAFICA
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Contratto a termine in deroga e contratto di prossimità
Un nuovo intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro di Xxxxxxxx Xxxxxxx | 5 GENNAIO 2021
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, dopo alcuni precedenti interventi esplicativi, torna a occuparsi del contratto a tempo determinato “in deroga”, stavolta però con particolare riguardo a eventuali previsioni contenute in un contratto collettivo cosiddetto di prossimità, fornendo le proprie precisazioni al riguar- do.
Durata massima di tutti i contratti a termine
L’articolo 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dispone che, fatte salve le diverse disposizio- ni contenute nei contratti collettivi (inclusi quelli di II livello), e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2 (ossia le attività stagionali individuate con decreto del Ministero del la- voro nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi, con la precisazione che, fino all’adozione di tale decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525), la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansio- ni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i 24 mesi.
Ricorda
Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad og- getto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.
Nel caso in cui – ovviamente in assenza di disposizioni contrattuali collettive più favorevoli – il limite dei 24 mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il con- tratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
Contratto in deroga presso l’Ispettorato Territoriale
L’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 introduce però un’ulteriore possibilità. Esso, infatti, di- spone che, fermo quanto esposto appena sopra, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli
stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro (oggi l’Ispettorato Nazionale del Lavoro) competente per territorio. In caso di mancato ri- spetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contrat- to, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
Contratto in deroga: precedenti indicazioni dell’INL
Circa tale particolare istituto, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro si è già espresso in precedenza, preci- sando quanto segue:
a. l’ulteriore contratto della durata di 12 mesi può essere stipulato anche quando il limite mas- simo raggiunto è quello individuato dalla contrattazione collettiva. Ciò in considerazione del te- nore letterale dell’articolo 19, comma 3, che ammette la stipula dell’ulteriore contratto presso il competente Ispettorato territoriale del lavoro “fermo quanto disposto al comma 2” e cioè ferma restando la durata massima dei rapporti tra lo stesso lavoratore e lo stesso datore di lavoro, che è pari a 24 mesi o pari a quella stabilita dalle parti sociali: fermo restando che, in ogni caso devo- no essere indicate le causali (INL, Nota 7 febbraio 2019, prot. n. 1214);
b. l’Ispettorato Territoriale non procederà alla stipula assistita in assenza di una causale nel contratto a esso sottoposto per la stipulazione in deroga. Infatti, anche se l’intervento del me- desimo Ispettorato del Lavoro non comporta effetti “certificativi” per quanto concerne l’effettiva sussistenza della causale, limitandosi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore alla sua sottoscrizione, tut- tavia non è ammissibile il ricorso alla procedura laddove la causale manchi del tutto in contrasto con quanto disposto da norme imperative. Parimenti, non è possibile procedere alla stipula assi- stita di un ulteriore contratto a tempo determinato in violazione dei termini dilatori previsti dall’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 0000, x. 00 (XXX, Nota 17 settembre 2019, prot. n. 8120).
Va per inciso ricordato che tale ultima norma dispone che, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a 6 mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a 6 mesi, il secondo con- tratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Approfondimenti
Tali disposizioni non si applicano nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del Lavoro nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all’adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applica- zione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
Contratto collettivo di prossimità
Assai rilevanti, nel campo del diritto del lavoro, sono le disposizioni contenute nell’articolo 8 (rubrica- to “Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità”) del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148. Limitandoci alle consi- derazioni riguardanti quanto qui di specifico interesse, va evidenziato quanto segue:
1) i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi inter-
confederali vigenti, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavora- tori interessati a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investi- menti e all’avvio di nuove attività;
Approfondimenti
In base alle precedenti indicazioni diramate dal Ministero del Lavoro (si veda la Nota 15 di- cembre 2015, n. 27), gli indici sintomatici cui occorre fare riferimento ai fini della verifica comparativa del grado di rappresentatività sono i seguenti:
a) numero complessivo di lavoratori occupati;
b) numero complessivo di imprese associate;
c) diffusione territoriale (ossia numero di sedi sul territorio e ambiti settoriali);
d) numero di contratti collettivi nazionali sottoscritti.
2) le specifiche intese di cui sopra possono riguardare la regolazione delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione con riferimento ai contratti a termine;
3) fermo restando il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro, le specifiche intese in esame operano anche in dero- ga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie richiamate al punto 2 ed alle relative rego- lamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Ne deriva quindi, come peraltro già avvenuto, che un contratto collettivo di prossimità – beninteso ove stipulato da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano naziona- le o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda – e per una delle finali- tà espressamente previste (per esempio: gestione delle crisi aziendali e occupazionali ovvero investi- menti e avvio di nuove attività), ben potrebbe derogare alla durata massima di tutti i rapporti, preve- dere la praticabilità di 5 proroghe (in luogo delle 4 previste dalla norma in via ordinaria), disporre che per proroghe e rinnovi non debba essere indicata alcuna causale (e così via).
Nuovo intervento dell’Ispettorato Nazionale
In relazione alla ”combinazione” delle disposizioni normative vigenti, ossia all’incastro tra con- tratto di lavoro subordinato a tempo determinato (con particolare riferimento a quello cd. in de- roga, stipulato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81) e con- tratto collettivo di prossimità ai sensi del citato articolo 8 del decreto legge n. 138/2011, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella recentissima Nota 22 dicembre 2020, n. 1156, ha fornito alcune importan- ti precisazioni circa la procedura da adottare.
In particolare, è stato precisato quanto segue:
a. come già evidenziato (si veda la Nota n. 8120/2019), l’attività dell’Ispettorato in tali casi deve limitarsi alla verifica della completezza e correttezza formale del contenuto del contratto e alla genuinità del consenso del lavoratore, nonché alla sottoscrizione dello stesso;
b. tuttavia, laddove si riscontri la violazione di norme imperative (per esempio: l’assenza della causale ovvero il mancato rispetto delle cd. pause intermedie), non è ammissibile il ricorso a tale procedura;
c. nel caso in esame, la deroga a uno o più requisiti previsti dalla normativa vigente trova la sua giustificazione nella regolamentazione contenuta in contratti di prossimità stipulati ai sensi dell’articolo 8 del D.L. n. 138/2011;
d. quindi, ove i contratti di prossimità posti a fondamento di tali deroghe siano stati stipulati in vio- lazione dei limiti posti dal citato articolo 8 – con particolare riferimento ai vincoli di materia di scopo (per esempio, come già anticipato sopra: gestione delle crisi aziendali e occupazionali ov- vero investimenti e avvio di nuove attività), oltre a quelli imposti dalla Costituzione o, ancora, in relazione al requisito di maggiore rappresentatività comparativa delle organizzazioni firmatarie – gli stessi non potranno ritenersi produttivi di effetti e pertanto non sarà possibile stipulare con- tratti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, in applicazione dei citati contratti di prossimità;
e. a tale riguardo si richiamano le indicazioni fornite da questo Ispettorato con la circolare 25 gen- naio 2018, n. 3, relativamente alle ipotesi di accordi di prossimità stipulati da associazioni prive dei requisiti di rappresentatività richiesti dall’art. 8 del D.L. n. 138/2011.
Ispettorato Nazionale del Lavoro – Circolare 25 gennaio 2018, n. 3 (sintesi)
L’ordinamento riserva l’applicazione di talune discipline alla sottoscrizione o applicazione di con- tratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. Ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 138/2011 in materia contratti di prossimità, eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono produrre effetti derogatori alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei CCNL: ne consegue che il personale ispettivo dovrà conside- rare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contri- butivi, diffide accertative ecc.).
L’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015 stabilisce che, salvo diversa previsione, per contratti collettivi si in- tendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali compa- rativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro RSA ovvero dalla RSU.
Attenzione
Pertanto, quando, in tale decreto, si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di inte- grare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia. Ciò può avveni- re, a titolo meramente esemplificativo, in relazione al contratto intermittente, al contratto a termine o a quello di apprendistato: ne deriva che, se il datore ha applicato una disciplina det- tata da un contratto collettivo non stipulato dalle XX.XX. comparativamente più rappresenta- tive, gli effetti derogatori o di integrazione della disciplina normativa non operano.
Riferimenti normativi
• D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, artt. 19, 21 e 55
• D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 8