ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI TRAINEESHIP
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
PER CONSULTAZIONE
SOLO PER COtfSULTAZIOtfE
NON STAMPARE/NON COMPLETARE/NON FIRMARE
ACCORDO N. 2019/
(da citare in tutta la corrispondenza) (a cura dell’Ufficio, non completare)
L’Accordo deve essere firmato prima dallo studente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA XXX XXXXXX, 0 00000 XXXXXX
XXXXXXX00
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in prosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentato da: Dr. Xxxxxxxx Xxxx – Dirigente dell’Area Didattica e Ricerca
da una parte, e
Sig./Xxx.ra nome e cognome:
In seguito denominato “Il Partecipante”
CODICE FISCALE:
Sesso: M F
Data di nascita:
Nazionalità:
Indirizzo per esteso: Indirizzo di posta elettronica:
Lo studente riceverà:
Composizione del finanziamento
- un contributo finanziario con fondi dell’Unione europea/MIUR in base alla seguente tabella:
Group 1 Programme Countries with higher living costs | Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx,, Xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx. | € 400 al mese |
Group 2 Programme Countries with medium living costs | Austria, Belgium, ,Germany, France, Italy, Greece, Spain, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxx, Portugal, | € 350 al mese |
Group 3 Programme Countries with lower living costs | Bulgaria, Latvia,Lithuania, Hungary, ,Poland, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, | € 350 al mese |
Lo studente potrà ricevere:
- un contributo finanziario con fondi dell’Ateneo/MIUR, pari ad € 300 al mese, ad eccezione dei dottorandi e specializzandi con borsa, se soddisfa i criteri previsti dal Bando al quale si è partecipato.
- Allo studente verrà corrisposto l’intero importo a cui ha diritto, con un unico accredito (non ne verranno effettuati altri), alle condizioni indicate negli articoli successivi.
- Il contributo verrà versato in base alle modalità indicate dagli studenti sul modulo “Dati Bancari” inviato dall’Ufficio Relazioni Internazionali e custodito presso l’archivio informatico dell’Ufficio
- Il contributo verrà versato in base alle modalità indicate dagli studenti sul modulo “Dati Bancari” inviato dall’Ufficio Relazioni Internazionali e custodito presso l’archivio informatico dell’Ufficio.
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HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Learning Agreement for traineeship concordato tra l’Istituto di appartenenza, l’Impresa ospitante e lo studente
Allegato II Attestazione periodo/Statement period Allegato III Condizioni generali
Allegato IV Carta dello Studente Erasmus
Per l’Allegato I, Learning Agreement for traineeship, del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.
Per l’Allegato II, Attestazione periodo/Statement period form, sono obbligatorie le firme in originale.
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1 L’Istituto erogherà il contributo finanziario dell’Unione europea al Partecipante per intraprendere una mobilità ERASMUS+ traineeship nell’ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Non è consentito utilizzare il contributo per scopi di turismo culturale o per il solo apprendimento linguistico.
1.3 Il contributo è strettamente legato all’impegno di svolgere attività pratiche all’estero, per tutto il tempo indicato nel presente Accordo.
1.4 Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato a seguire e si impegna a portare a termine la mobilità come stabilito nell’Allegato I (Learning Agreement for traineeship).
1.5 Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti come da indicazioni pubblicate su xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE, DURATA E FINANAZIAMENTO DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti, anche nel caso in cui il totale dei contributi sia pari a € 0 (0 grant).
2.2 La mobilità, presso:
Denominazione dell’Istituto ospitante | |
Codice ERASMUS (se applicabile) | |
Paese |
Inizierà presumibilmente il (no giorno festivo, ad eccezione ambiti ospedalieri) | |
E si concluderà presumibilmente il (no giorno festivo, ad eccezione ambiti ospedalieri) |
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2.3 Il Partecipante percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+/Ateneo/MIUR per
mesi e giorni.
2.4 Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità, in base a quanto dichiarato nel paragrafo
Composizione del finanziamento sarà pari a:
fondi UE €
fondi Ateneo + fondi MIUR per un totale di €
Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno lavorativo in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto ospitante; l’ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l’ultimo giorno lavorativo in cui il Partecipante dovrà essere presente presso l’Istituto ospitante.
La durata effettiva e l’importo definitivo della borsa, verranno calcolati a partire dalla data di arrivo indicata sul modulo “Attestazione periodo/Statement period form”, Allegato II al presente Accordo.
effettive, SIA DI INIZIO, CHE DI CONCLUSIONE, non differiscano per più di 5 gg lavorativi da
Lo studente deve impegnarsi a rispettare le date riportate nel presente Accordo, affinché le date
uelle indicate all’art. 2.3
Esempio:
Date Accordo | Date Statement period form | NESSUNA RICHIESTA DI RESTITUZIONE |
13/09/2017 - 12/02/2018 / 150 giorni, 5 mesi | Dal 13/09/2017 al 12/02/2018 - 5 mesi 0 giorni | |
Dal 18/09/2017 al 17/02/2018 - 5 mesi 0 giorni | ||
Dal 15/09/2017 al 10/02/2018 - 4 mesi 26 giorni | RESTITUZIONE DI € 70,67 | |
Dal 13/09/2017 al 07/02/2018 - 4 mesi 25 giorni | RESTITUZIONE DI € 88,33 |
2.5 La durata totale del periodo di mobilità non deve superare i 12 mesi, compresi i giorni senza c ontributo. Il periodo di studi all’estero va da un minimo di 2 mesi (non può essere inferiore a 60 giorni) fino ad un massimo di 12 mesi. Sono consentiti prolungamenti (che non verranno finanziati) e/o riduzioni del periodo, solo per comprovati motivi e tenendo comunque presente che la durata complessiva del soggiorno presso la sede partner dovrà essere continuativa e non frammentata.
2.6 ATTENZIONE Anche se il periodo previsto è calcolato in mensilità, il contributo è calcolato in giorni utilizzando l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni.
2.7 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi 4
dell’Unione.
2.8 Il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
2.9 Se il Partecipante recede dall’accordo PRIMA della partenza, dovrà pagare la penale prevista dal bando ad eccezione del caso in cui ciò sia stato dovuto per cause di forza maggiore documentate
2.10 Se il Partecipante termina il periodo di mobilità prima del termine minimo previsto (2 mesi – 60 giorni), dovrà rimborsare l’intero importo del contributo già erogato.
2.11 Se il Partecipante conclude il periodo di mobilità prima del termine previsto dal presente accordo, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità svolto. Eventuali importi già erogati ma non maturati dovranno essere rimborsati.
ARTICOLO 3 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
l contributo Erasmus + Studio verrà erogato al beneficiario in UNICA soluzione e tramite bonifico bancario, secondo le seguenti modalità:
l’ordine di pagamento sarà disposto dall’Ufficio Relazioni Internazionali al massimo entro 90 giorni, salvo eventi e situazioni imprevedibili e imprescindibili, dal ricevimento
ll’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx dell’Allegato II “Attestazione periodo/Statement eriod form” con l’indicazione della data di inizio e la firma dell’ente accettante;
– l’ufficio non potrà procederà a disporre alcun pagamento fino a quando non avrà ricevuto l’Allegato II “Attestazione periodo/Statement period form” con l’indicazione della data di inizio e la firma dell’ente accettante;
– durante i mesi di agosto e dicembre l’istituto tesoriere non emette pagamenti. Chi inizierà il p eriodo in questi mesi riceverà l’accredito a partire da settembre (partenza ad agosto) o a partire da gennaio (partenza a dicembre).
ARTICOLO 4 – DOCUMENTI
L’allegato II, Attestazione periodo/Statement period form:
4.1 All’arrivo, dovrà essere inviato a xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx debitamente compilato e firmato da xxx,
dell’Ateneo/Istituzione estera, è incaricato a farlo; stessa cosa alla conclusione del periodo;
4.2 La data conclusiva considerata sarà quella che l’ateneo estero indicherà sull’Allegato II. La data della firma non deve essere antecedente alla data di conclusione del periodo. Farà fede la data indicata, anche se non coinciderà con quella del contratto di affitto o del volo prenotato.
4.3 dovrà essere consegnato IN ORIGINALE, con firme IN ORIGINALE, entro 15 gg dal rientro in Italia, comunicando a xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx eventuali ritardi.
In mancanza dell’originale dell’Allegato II - Attestazione periodo/Statement period form del periodo completato con la data di conclusione, verrà chiesta la restituzione dell’intero contributo;
ARTICOLO 5 – PROLUNGAMENTO E RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITA’
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5.1 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente previsto. Il prolungamento non verrà finanziato. I crediti che ne deriveranno saranno riconosciuti.
5.2 Ai fini del riconoscimento dell’attività svolta, occorrerà presentare la certificazione dello
svolgimento del tirocinio rilasciata dall’ azienda compilando la Part. 3. 1 - TRAINEESHIP CERTIFICATE del learning agreeement e l’originale dell’allegato II, Attestazione periodo/Statement period form, entro 15 gg dal rientro in Italia.
5.3 Allo studente che parte da laureato non verranno riconosciuti crediti, dal momento che la sua carriera si è conclusa. L’esperienza potrà essere citata sul CV e, nel caso di successiva iscrizione ad un ulteriore Corso di Xxxxxx, potrà esserne richiesto il riconoscimento ai fini della futura carriera.
5.4 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
5.5 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell’Unione.
5.6 Il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra fonte di finanziamento incluse le entrate/compensi, che il Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di studio purché svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
5.7 Se il Partecipante recede dall’accordo PRIMA della partenza, dovrà pagare la penale prevista dal bando ad eccezione del caso in cui ciò sia stato dovuto per cause di forza maggiore documentate
5.8 Se il Partecipante termina il periodo di mobilità prima del termine minimo previsto (2 mesi – 60 giorni), dovrà rimborsare l’intero importo del contributo già erogato.
5.9 Se il Partecipante conclude il periodo di mobilità prima del termine previsto dal presente accordo, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità svolto. Eventuali importi già erogati ma non maturati dovranno essere rimborsati.
ARTICOLO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA
Gli studenti sono assicurati per gli infortuni subiti durante la loro permanenza nei locali e negli edifici dell’Università o in qualsiasi altro luogo, anche estraneo all’Università, sia in Italia che all’Estero, come stabilimenti, laboratori industriali o di ricerca e simili, in cui gli studenti medesimi abbiano a trovarsi per ragioni di studio, visite ed esperimenti, nonché durante gli spostamenti effettuati, anche con mezzi pubblici o privati, purché debitamente autorizzati. La garanzia è valida anche durante i viaggi di istruzione, purché debitamente autorizzati dalle competenti autorità didattiche.
5.2 Gli studenti sono assicurati per la responsabilità civile* per i danni provocati nell’ambito dell’Università sia per ragioni di studio, sia durante le attività ricreative e sportive. La garanzia si estende anche fuori dall’ambito dell’Università, quando svolgano attività per conto della stessa e quando si trovino presso altre Università (in qualsiasi paese del mondo), sia per ragioni di studio, sia durante le attività ricreative e sportive.
NON sono coperti da assicurazione, e quindi NON sono risarcibili gli eventi che si verifichino al di fuori di quanto sopra specificato (uscite serali, viaggi e spostamenti effettuati non per motivi di studio o formazione ecc.).
Dettaglio Polizze: 6
- Polizza Infortuni n. 3706641803, stipulata con la Generali Italia S.p.A. per il periodo 30/09/2017 – 31/10/2022.
- Polizza RCT n. ITCASCO05500, stipulata con CHUBB European Group Limited Rappresentanza generale per l’Italia per il periodo 31/12/2017 – 31/12/2022.
ARTICOLO 7 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE
Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità
Il Partecipante seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l’accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS.
Al Partecipante che non avesse svolto i test obbligatori di verifica iniziale e finale sulle
competenze linguistiche dell’Online Language System sarà richiesto in restituzione l’intero ammontare della borsa percepita.
ARTICOLO 8 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. QUEI PARTECIPANTI CHE NON ABBIANO COMPLETATO ED INVIATO IL RAPPORTO NARRATIVO, POSSONO ESSERE TENUTI AD UN RIMBORSO TOTALE DEL CONTRIBUTO RICEVUTO.
Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.
ARTICOLO 9 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Beneficiario in merito
all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
In materia di trattamento dei dati personali, l’Università si impegna, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati (GDPR), a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal partecipante: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità di gestione del
progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. I candidati sono invitati a consultare l’apposita “informativa per il trattamento dei dati personali di candidati a procedure di selezione per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale” pubblicata alla pagina del sito istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx-xxxx-xxxxxxxxx
CONDIZIONI SPECIALI
Interruzione della mobilità per causa di forza maggiore
Per "forza maggiore" si indica una situazione imprevedibile ed eccezionale o un evento fuori dal controllo del partecipante e non attribuibile ad un suo errore o sua negligenza. In presenza di causa di forza maggiore che determini l’interruzione - ed eventualmente la ripresa - della mobilità iniziata, la procedura da seguire è la seguente:
1. Lettera dello studente che spieghi l'accaduto e richieda il riconoscimento del periodo di mobilità svolto; 7
3. Documenti a supporto della richiesta (es. certificato medico);
4. Certificato dell’organizzazione ospitante che attesti la mobilità effettivamente svolta;
DA INVIARE a xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx
(L’Accordo Finanziario controfirmato verrà inviato al Partecipante per e-mail).
Il Partecipante | Per l’Istituto |
Nome/cognome/ | Dr. Xxxxxxxx Xxxx – Dirigente dell’Area Didattica e Ricerca |
Firma Luogo e data | Firma Luogo e data |
ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT PART 1/Agli atti dell’archivio dell’Ufficio
Allegato II
ATTESTAZIONE PERIODO/STATEMENT PERIOD pubblicato su xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/ ALLEGATO III
CONDIZIONI GENERALIArticolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti
dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato 8
diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea,
dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
Allegato IV Carta dello Studente Xxxxxxx pubblicato su xxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx/