ACCORDO QUADRO
REP. 29/2021
ACCORDO QUADRO
PER LA FORNITURA DI SMART CARD “ATTESTATO DI VACCINAZIONE” ANTI COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
XX.XX.XX S.P.A.
~ ERMES S.R.L.
ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SMART CARD “ATTESTATO DI VACCINAZIONE” ANTI COVID-19 DELLA REGIONE CAMPANIA
ID GARA – 8077369
CIG: 8663793428
L’anno duemilaventuno, il giorno 03 del mese di Maggio presso la sede della Xx.Xx.Xx. Spa in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X/0 – Complesso Esedra, da una parte
XX.XX.XX. S.p.A., a socio unico con sede legale in Napoli (appresso indicata sinteticamente Soresa) e domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxx X0, capitale sociale Euro 500.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Napoli P. IVA, Cod. Fisc. ed iscrizione al registro Imprese di Napoli 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Napoli il 20/07/1967, C.F. FRRMRA67L20F839F, in virtù dei poteri di rappresentanza conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021
E
ERMES S.r.L., con sede legale in Xxxxxxxxx xx Xxxx (XX) xxxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna al numero REA 447812, C.F./P.IVA 02184670392 rappresentata ai fini del presente atto dal Legale Rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxx nato a Bologna il 23/10/1964, C.F. TMDMRC64R23A944V (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
Premesso che
a) Xx.Xx.xx. spa, con la L.R. n. 16 del 7 agosto 2014, è stata individuata come soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati non solo a favore delle ASL e AO della Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., per gli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, per gli enti locali e per le altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
b) con provvedimento trasmesso con nota prot. COVID/0010656 del 3 marzo 2020 il Capo Dipartimento Protezione Civile ha dettato Misure operative di protezione civile inerenti alla “definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato di emergenza determinato dal diffondersi del virus COVID-19”che prevedono un sistema di controllo articolato a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale ed individuano le principali attività per ogni livello di coordinamento, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni emanate dal Ministero della Salute;
c) con decreto n. 45 del 6/03/2020 è stata costituita l’unità di Crisi regionale della Regione Campania per l’attuazione delle attività, di livello regionale con l’obbligo di svolgimento delle attività disposte a livello regionale, delle Misure operative di protezione civile sopra menzionate e di segnalare tempestivamente al
Presidente/Xxxxxxxx attuatore ogni esigenza o questione rilevante ai fini delle competenti valutazioni e
determinazioni, ai sensi dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020;
d) il Soggetto attuatore ha trasmesso al Ministero della salute il Piano – prot. COVID-19/SA/n.2 del 07/03/2020 dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (Interventi Infrastrutturali, servizi e Forniture) per la realizzazione di nuovi posti letto, ai sensi dell’art.1 co. 1, dell’OCDPC n. 630 del 03/02/2020, successivamente integrata dalle OOCDPC da n. 631 – 644/2020 redatto con supporto istruttorio dell’Unità di crisi Regionale e degli enti del SSR;
e) con Decreto Presidenziale della Regione Campania n. 46 del 10/03/2020 Soresa spa è stata individuata
quale soggetto preposto all’approvvigionamento di beni e servizi per l’emergenza COVID-19;
f) Soresa, avendo verificato le ragioni di estrema gravità ed urgenza, così come accertate dal combinato disposto dell’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3/02/2020 e del predetto decreto presidenziale che consentono il ricorso alla procedura negoziata in via d’urgenza ex art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016, si è avvalsa di tale facoltà per accelerare le procedure d’acquisto necessarie a fronteggiare lo stato emergenziale;
g) Soresa, in qualità di stazione appaltante, con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 48 del 09/03/2021, ha indetto una procedura negoziata di urgenza per la conclusione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n.50/2016, per la fornitura di SMART CARD “attestato di vaccinazione” anti COVID-19 della Regione Campania da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
h) che la Soresa Spa con determinazione dell’Amministratore Delegato n. 58 del 22/03/2021 ha aggiudicato la procedura di che trattasi alla società in epigrafe;
i) che nell’ambito del presente Accordo Quadro si definisce:
• Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da Xx.Xx.Xx. S.p.A. ed i Fornitori, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai Contratti di fornitura stipulati per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
• Amministrazione/i Beneficiaria/e: le Aziende Sanitarie che ricevono i prodotti del Fornitore, nella tipologia e quantità espresse nella richiesta di fornitura contenuta nella Richiesta Specifica di Fornitura emessa da Soresa;
• Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura negoziata di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto richiesto da Xx.Xx.Xx. con l’ordinativo di fornitura in favore delle Amministrazioni Beneficiarie.;
• Ordinativi di Fornitura: il documento con il quale Xx.Xx.XX comunica la volontà di acquisire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando il Fornitore all’esecuzione della fornitura richiesta;
• Contratto/i di Fornitura: il contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione della Richiesta Specifica di Fornitura da parte del/dei Fornitore/i, individuato, tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro, avente ad oggetto la fornitura di prodotti di cui al presente Accordo Quadro;
• Richiesta specifica di fornitura: consiste nella richiesta al fornitore di consegnare i prodotti aggiudicati nei quantitativi e nei luoghi che Xx.Xx.Xx. di volta in volta comunicherà, gli stessi potranno essere effettuati nell’ambito del quantitativo massimo che costituisce oggetto del contratto di fornitura e comunque indicato nell’Ordinativo di Fornitura;
• Prodotto: smart card personalizzate;
j) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della procedura di che trattasi e per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi contratti di fornitura;
k) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
l) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Accordo Quadro;
n) che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1 – Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici
Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso la Lettera di Invito, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro:
l’Allegato “A” (Scheda specifiche Tecniche) e suoi allegati;
L’Allegato “B” (Documentazione tecnica);
l’Allegato “C” (Offerta economica),
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
a) dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con i Fornitori relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 per quanto non espressamente derogato;
c) dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 7 marzo 2018;
d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato
e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
f) dalle norme applicabili ai contratti delle Pubbliche Amministrazioni:
g) dalle disposizioni di cui al DPR n.207 del 2010 nei limiti stabiliti degli artt. 216 e 217 del D. Lgs n.50/2016;
h) dal DLGS n.81/2008;
i) dal Protocollo di Legalità;
j) dal Regolamento della UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati.
Il Contratto di Fornitura sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta Specifica di Fornitura purché non in contrasto con i predetti documenti.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nella Documentazione Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui la Documentazione Tecnica contenga, a giudizio della Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni beneficiarie, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di Fornitura, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o le Amministrazioni Beneficiarie, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
Articolo 2 - Oggetto e importo dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di
esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti di fornitura.
L’importo massimo del presente Accordo Quadro relativo al lotto 1 è di € 3.045.010,50
Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a fornire quanto richiesto da Soresa in favore delle Amministrazioni beneficiarie, basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Il Fornitore, pertanto, si impegna a fornire i prodotti di seguito indicati, a seguito di formale Ordinativo di fornitura da parte di Soresa, in ragione di quanto nello stesso riportato, con le caratteristiche di cui alle specifiche tecniche indicate nel documento di gara allegato alla lettera di invito e nella documentazione tecnica, per tutta la durata del Contratto di Fornitura.
Ciascun Ordinativo di fornitura avrà ad oggetto prodotti tra quelli indicati nell’Accordo Quadro.
Lotto | Descrizione beni | Prezzo unitario a base d’asta | Percentuale di sconto offerto sul prezzo unitario | Capacità di consegna settimanale | Quantità complessiva stimata | Importo complessivo aggiudicato | Costi aziendali salute e sicurezza |
1 | Smart card personalizzate “attestato di vaccinazione” anti Covid 19 | € 0,90000 | 3.333 | 210.000 | 3.500.000 | € 3.045.010,50 | € 9.800,00 |
Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata dell’Accordo Quadro eventualmente prorogato, si esauriscano con gli Ordinativi di fornitura i quantitativi dei prodotti previsti dall’Accordo, Xx.Xx.Xx. potrà incrementare i suddetti quantitativi fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del Dlgs 50/2016.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, Soresa, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le modalità previste dall’art. 106 del Codice:
- modifiche al Contratto di fornitura che comportano forniture e/o servizi supplementari ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b) e nei limiti di quanto previsto dal comma 7;
- varianti in corso d’opera all’oggetto del Contratto, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. c);
- modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei valori di cui al comma 2, lett. a) e b).
Articolo 3 - Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura
Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori, ovvero la minore durata determinata dall’esaurimento del quantitativo massimo complessivo sopraindicato, anche eventualmente incrementato.
Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale Soresa potrà emettere Richieste Specifiche di Fornitura nel caso in cui il massimale previsto non venga esaurito.
Articolo 4 – Gestione dell’Accordo Quadro
L’accordo quadro è stipulato da Soresa, per ciascun lotto, con tutti gli operatori economici risultati aggiudicatari. Come da art. 12 della Lettera di Invito, l’Ordine di Fornitura verrà emesso in favore del/degli O.E. ammessi all’AQ sulla base delle condizioni della lettera d’invito.
A seguito di Richiesta Specifica di fornitura, l’Amministrazione beneficiaria designerà il Responsabile del procedimento per la fase della esecuzione contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, e si potrà nominare il Direttore dell’esecuzione, o uno o più assistenti del direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, co. 1 e 3, e dell’art. 101, co. 1, e co 6 bis e art. 111, co 2 del Codice, e art. 16 commi 1 e 4 del
Decreto Mit del 7 marzo 0000 x .00.
La Richiesta Specifica di fornitura, unitamente alle prescrizioni e condizioni disciplinate nell’Accordo quadro e nei suoi allegati, costituirà il documento contrattuale di riferimento relativo alla fornitura dei prodotti di che trattasi in favore della specifica Amministrazione beneficiaria.
Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi allegati, Soresa e/o l’Amministrazione
beneficiaria:
• potrà prevedere l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
• prevedrà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
• stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
• prevedrà l’impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all’appaltatore;
• potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica;
Articolo 5 – Obblighi e adempimenti a carico del fornitore
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all’esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell’approvvigionamento nel suo complesso, in particolare:
a) all’imballaggio dei prodotti, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda
della loro natura;
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti nei locali dell’Amministrazione Beneficiaria;
c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
d) allo sgombero e all’asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi
quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
Il Fornitore si obbliga nei confronti di Soresa e quindi delle Amministrazione Beneficiarie indicate nella Richiesta Specifica di Fornitura ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto nella lettera di invito e nell’offerta, ed in particolare a fornire i prodotti secondo la capacità di consegna indicata in offerta, entro il lasso temporale ivi previsto.
I medesimi obblighi di cui al precedente comma si applicano anche nel caso il Fornitore abbia offerto prodotti
“alternativi”.
Si prevedono, inoltre, interamente a carico del Fornitore, nulla escluso e riservato:
1) tutti gli oneri accessori (imballaggio, trasporto, movimentazione anche con mezzi ausiliari atti allo scopo, facchinaggio, installazione, collaudo, rimozione e smaltimento d’imballi e di qualsiasi materiale di risulta, gli oneri di discarica, ecc.);
2) gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nelle Richieste Specifiche di Fornitura. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti di Soresa e dell’Amministrazione Beneficiaria, assumendosene ogni relativa alea.
Inoltre, il Fornitore si impegna espressamente a:
1) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle attività secondo
quanto specificato nella documentazione della procedura;
2) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione
della qualità delle proprie prestazioni;
3) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all’Amministrazione Beneficiaria e a Soresa, per quanto di competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente Accordo Quadro e nelle Richieste Specifiche di Fornitura;
4) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
5) osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall’Amministrazione beneficiaria e/o da Soresa;
6) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell’uso di dispositivi o nell’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
7) ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo;
8) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nella documentazione di gara, nell’offerta e nella relativa documentazione tecnica e d’uso;
9) espressamente a manlevare e tenere indenne Soresa da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Soresa e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall’Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si obbliga a consentire a Soresa di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto delle Richieste Specifiche di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Anche per tal fine il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Soresa, anche in formato elettronico e/o in via telematica, tutti i dati e la documentazione di reportistica delle forniture prestate.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Soresa e/o dall’Amministrazione Beneficiaria.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Soresa e all’Amministrazione Beneficiaria, per quanto di competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività oggetto dell’Accordo Quadro e delle singole Richieste Specifiche di Fornitura; (b) eseguire le forniture nei luoghi indicati nelle Richieste Specifiche di Fornitura.
Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro e delle Richieste Specifiche di fornitura dovranno essere rese anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione dei luoghi di consegna.
Con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione delle singole Richieste, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall’art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/16.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura di riferimento.
Resta fermo il diritto di Soresa di risolvere l’Accordo Quadro in caso di reiterati e gravi inadempimenti del Fornitore su una o più Richieste Specifiche di Fornitura.
Il Fornitore è tenuto a comunicare a Soresa ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Soresa medesima entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
Articolo 6 – Garanzie
Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all’uso cui sono destinati.
Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nella documentazione di gara, nell’offerta e nei relativi manuali d’uso.
Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo Soresa, e quindi anche le Amministrazioni Beneficiarie, che restano estranee ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 2 (due) mesi dalla scoperta.
In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, Soresa, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto di Fornitura.
Articolo 7 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive
Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
È a carico del Fornitore l’osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l’incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all’Amministrazione beneficiaria, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne Soresa e l’Amministrazione Beneficiaria.
Il Fornitore si impegna a fornire, prima dell’inizio di qualsiasi attività, il nominativo del Responsabile preposto alla sovraintendenza dell’esecuzione dell’appalto (Responsabile della fornitura) comunicandone il nominativo, e le relative variazioni, a Soresa e alla/e Amministrazione/i Beneficiaria/e indicate nella Richiesta Specifica. Il Responsabile della fornitura sarà l’interlocutore di Soresa e dell’Amministrazione Beneficiaria per qualsivoglia richiesta inerente alla fornitura e sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi.
Soresa si riserva, per quanto di competenza, di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura.
Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Soresa riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione dell’Accordo Quadro (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), la stessa provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dalla Soresa direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
Articolo 8 – Ulteriori obbligazioni del fornitore
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l’intera durata del presente Accordo Quadro, la
documentazione richiesta e presentata per la stipula del presente atto.
In particolare, il Fornitore ha l’obbligo, per tutta la durata dell’Accordo quadro e degli Ordinati di fornitura inviati dalla Soresa di:
a) comunicare alla Soresa medesima ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
b) comunicare alla Soresa medesima ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall’art.106 comma 1 lett. d) punto 2), entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.
Articolo 9 – Consegna
La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella documentazione di gara ovvero entro quello eventualmente stabilito nella Richiesta Specifica di fornitura, se migliorativo.
Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura”. Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.
Articolo 10 – Costi della sicurezza
Qualora ricorrano i presupposti e sulla base delle informazioni fornite dall’Unità di Crisi e dalle Amministrazioni beneficiarie, Soresa, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, provvederà a redigere il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze”, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito la Richiesta Specifica di fornitura medesimo e i relativi costi.
Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l’integrazione di cui al precedente comma. La predetta
integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Articolo 11 – Penali e procedimento di contestazione
Soresa si riserva di applicare al Fornitore, a seguito di comunicazione dell’inadempienza da parte dell’Amministrazione beneficiaria, le seguenti penali con riferimento alle fattispecie riportate nel Capitolato tecnico all’art. 3.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da Soresa. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell’esecuzione delle prestazioni si applica l’art. 107 del d.lgs. 50/2016.
In caso di contestazione dell’inadempimento al Fornitore, lo stesso dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, alla Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio di Xx.Xx.Xx. a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali previste a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
Soresa potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente Accordo Quadro con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri Contratti di Fornitura, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Con riferimento al singolo Contratto di Fornitura, qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo complessivo del rispettivo Contratto, Soresa ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il relativo Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento di tutti i danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nell’Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 12 - Cauzione definitiva
Il Fornitore ha corrisposto in favore di Soresa idonea garanzia definitiva pari ad € 60.900,21 nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura.
La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti.
La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo.
Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
Articolo 13 – Risoluzione
Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
a) il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell'Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
b) il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula dell’Accordo quadro, ivi inclusa la
garanzia definitiva, come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data 22/03/2021 da Soresa;
c) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
d) l’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Xxxxxx;
e) ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Richiesta Specifica di Fornitura, ai
sensi del precedente articolo “Xxxxx, responsabilità civile e copertura assicurativa”;
f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Soresa e/o l’Amministrazione Beneficiaria;
g) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
h) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
i) in caso di violazione del Patto di integrità; in tal caso trova applicazione in particolare quanto previsto all’art. 32
del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
j) qualora nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il relativo Contratto di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
• qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché nell’offerta o nella documentazione tecnica di gara;
• mancata copertura dei rischi per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura; Nel caso in cui Soresa accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto che comportino risoluzione del contratto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d’urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, Soresa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare, se nel ricorrono le condizioni di cui al precedente art.11, una penale equivalente nonché di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, Soresa si riserva la facoltà di procedere al tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, ad altri operatori economici reperiti sul mercato in grado di garantire la consegna tempestiva dei prodotti/servizi di cui trattasi, con esecuzione in danno nei confronti del Fornitore. Resta ferma in tal caso l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 10 (quindici) giorni, che verrà assegnato da Soresa, anche a mezzo pec, per porre fine all’inadempimento, Soresa stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all’esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto di Soresa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Nel caso di risoluzione del Contratto di fornitura il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Accordo ovvero di un singolo Contratto di Fornitura, il Fornitore si impegna, sin d’ora, a fornire a Soresa tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione delle obbligazioni negoziali.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno Soresa incamererà la garanzia definitiva. Per tutto quanto non espressamente riportato, si richiama quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
Articolo 14 – Recesso
Soresa ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro nei casi di:
a) giusta causa,
b) grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà di Soresa recedere unilateralmente dall’Accordo Quadro
e/o dai singoli Ordinativi di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
Nei casi di cui al precedente cpv, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di Soresa delle prestazioni rese in favore delle Amministrazioni Beneficiarie, purché eseguite correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e relativi allegati, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l’Accordo Quadro e/o il singolo
Contratto di Fornitura.
Soresa potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo – dall’Accordo Quadro e/o dal singolo Contratto di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, ai sensi dell’art 109, comma 3, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Articolo 15 – Riservatezza
Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l’obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’Accordo Quadro e del Contratto di Fornitura e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti da Soresa, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.
Articolo 16 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e dei conseguenti contratti di fornitura sarà effettuato nei termini e condizioni di cui all’art. 113 bis D. Lgs. n. 50/2016, se non diversamente pattuito tra le parti come riportato nella lettera d’invito all’art. 2.2.
Articolo 17 - Subappalto
Nell’ipotesi in cui il fornitore abbia indicato in offerta la volontà di subappaltare, per le prestazioni ivi indicate si applica quanto stabilito all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 18 – Brevetti industriali e diritti d’autore
Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione Beneficiaria e la Soresa, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Soresa azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione Beneficiaria e/o Soresa sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Beneficiarie e/o di Soresa, quest’ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.
Articolo 19 - Divieto di cessione del contratto
È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro ed i Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Soresa., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro e/o i Contratti di Fornitura.
Articolo 20 –Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.
La Soresa, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. Con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’ art 32 Regolamento UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente dell’Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di
dati personali di cui la Soresa risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del
trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a:
i) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento
a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR);
ii) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni (diverse dalle Aziende Sanitarie) contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
iii) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
iv) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato;
v) trasmettere alla Soresa, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Committenza stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì alla Soresa tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
vi) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per
il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
vii) consentire alla Soresa, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali.
Articolo 21 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti di fornitura, si conviene che, in ogni caso, le Amministrazioni, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, i singoli Contratti di Fornitura nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
In ogni caso, si conviene che Xx.Xx.Xx. S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto l’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, nell’ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
L’ Accordo Quadro è inoltre condizionata in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, ed è altresì condizionata in via risolutiva all’esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R.
n. 445/2000 – l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Xxxxx restando i poteri di verifica da parte di Xx.Xx.Xx., restano fermi - in capo al Fornitore - tutti gli obblighi come
previsti dall’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, anche in relazione ai subappaltatori.
Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’XXXX (xxx X.X.XX.) x. 00 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
Articolo 22 - Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di Integrità Conformemente a quanto statuito dal Patto di Integrità, l’impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
L’Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Patto di integrità, sottoscritto nell’anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l’altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall’art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall’art.7, comma 1 e dall’art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
L’Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
L’Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell’immediato, da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, l’attivazione di ogni conseguente iniziativa.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.
L’Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
L’Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 23 - Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il/i Fornitore/i e Xx.Xx.Xx. S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
Articolo 24 - Clausola Finale
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti (o di parte di essi) da parte di Xx.Xx.Xx. S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
XX.XX.XX. S.p.A.
Il Direttore Generale f.f.
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
X.xx digitalmente
ERMES S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
X.xx digitalmente
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 2 (Oggetto dell’Accordo Quadro); Articolo 3 (Durata dell’Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura); Articolo 4 (Gestione dell’Accordo Quadro); Articolo 5 (Obbligazioni e adempimenti a carico del Fornitore); Articolo 6 (Garanzie); Articolo 7 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo 8 (Ulteriori obblighi del Fornitore); Articolo 9 (Consegna); Articolo 10 (Costi della sicurezza); Articolo 11 (Penali e procedimento contestazione); Articolo 12 (Cauzione definitiva); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Riservatezza); Articolo 16 (Pagamenti); Articolo 18 (Brevetti industriali e diritti d’autore); Articolo 19(Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Trattamento dei dati personali); Articolo 21 (Tracciabilità dei flussi finanziari
- Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 22 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Patto di integrità); Articolo 23 (Foro competente); Articolo 24 (Clausola Finale).
ERMES S.r.L.
Il Legale Rappresentante
(xxxx. Xxxxx Xxxxxxx)
X.xx digitalmente
Capitolato tecnico per la fornitura di smart card “attestato di vaccinazione” anti Covid19 della Regione Campania
(CIG n. 862955453D)
INDICE
1 PREMESSA 3
2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA 3
2.1 Oggetto 3
2.2 Dimensionamento 4
2.3 Caratteristiche tecniche della smart card 4
2.3.1 Layer 5
2.3.2 Caratteristiche del Sistema Operativo e del Microprocessore 7
2.3.3 Verifica Smart Card via device NFC 8
2.3.4 QRCode 9
2.4 Imbustamento 9
2.5 Integrazioni con Sinfonia 9
2.6 Punti di consegna 9
2.7 Avvio della fornitura 10
2.8 Durata 11
2.9 Rendicontazione delle attività contrattuali 11
2.10 Fatturazione 11
3 PENALI 11
3.1 Avvio delle attività 12
3.2 FASE DI PRODUZIONE 12
1 PREMESSA
Il presente capitolato disciplina l’affidamento della fornitura di attestati di vaccinazione digitale da consegnare ai cittadini della Regione Campania a seguito delle somministrazioni delle vaccinazioni anti Covid19.
L’attestato di vaccinazione digitale richiesto è una smart card con le medesime caratteristiche tecniche di quelle già utilizzate dal Sistema di Vendita Regionale (SVR) della Campania, adottato in ambito trasporti pubblici locali, in modo da assicurare, fin da subito, la piena interoperabilità e fruibilità dell’attestato di vaccinazione digitale anche in ambito trasporti pubblici.
Si potrà realizzare, in questo modo, una ottimizzazione delle risorse regionali predisponendosi all’ampliamento dei servizi fruibili tramite la smart card.
La fornitura dovrà necessariamente adattarsi alle pianificazioni, anche a breve termine, della campagna vaccinale regionale, condizionata dalle forniture dei vaccini e dalla capacità produttiva dei siti di somministrazione.
2 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
Il presente capitolato tecnico è relativo all’acquisizione di smart card da utilizzare come attestati di vaccinazione anti Covid19, da consegnare a tutti i cittadini alla conclusione del ciclo di vaccinazioni.
Gli elementi essenziali della fornitura sono i seguenti:
a) la produzione di 3.500.000 smart card personalizzate, con le caratteristiche tecniche specificate al successivo paragrafo 2.3 Caratteristiche tecniche della smart card
b) integrazione con la piattaforma regionale Sinfonia, per l’interscambio delle informazioni relative agli ordinativi di fornitura, ai punti di consegna e alla rendicontazione del prodotto/consegnato
c) la consegna delle smart card personalizzate presso i punti di distribuzione, coincidenti con i siti vaccinali o sedi di Distretti Sanitari
Il numero complessivo di smart card richiesto è pari a 3.500.000 pezzi, con una fornitura settimanale compresa fra i 140.000 e i 210.000 pezzi, in funzione della capacità di somministrazione dei siti vaccinali.
In conseguenza dei suddetti vincoli, requisito minimo di partecipazione è la capacità di consegnare settimanalmente, ai centri vaccinali abilitati, almeno 140.000 smart card personalizzate entro i 10 giorni successivi all’acquisizione di un flusso settimanale di personalizzazione.
2.3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA SMART CARD
L’attestato di vaccinazione digitale è una smart card pienamente compatibile allo standard ISO
7816 e ISO 7810 ID-1 (standard internazionale per le carte a microprocessore).
2.3.1 Layer
L’attestato di vaccinazione è compost da 3 layer principali:
Front Layer:
Il “front layer” è stato progettato in modo da consentire la stampa off-set del layout grafico.
Su tale layer dovrà essere applicato un ulteriore layer invisibile affinché sia permessa la stampa dei dati variabili in tecnologia termografica.
Middle Layer:
Questo layer contiene la tecnologia RFID (soldered copper wire antenna con microprocessore rfid).
Frequenza operativa: 13.56 MHz Temperatura di esercizio: -25°C to +50°C Materiale: PVC
Layer Back:
Questo layer ha le stesse caratteristiche del “front layer”.
Su tale layer saranno stampati ulteriori dati dinamici diversi da quelli stampati sul fronte.
I tre layer, dopo laminazione, costituiranno l’attestato di vaccinazione nella forma finale. Lo spessore finale della carta rispetta le regole ISO e sarà nel range 0,76/0,84 mm.
2.3.2 Caratteristiche del Sistema Operativo e del Microprocessore
Il Sistema Operativo ed il Microprocessore individuati per la realizzazione dell’attestato di vaccinazione digitale sono già utilizzati dal Sistema di Vendita Regionale (SVR) della Campania, adottato in ambito trasporti pubblici locali. L’adozione del medesimo microprocessore e sistema operativo garantirà la piena interoperabilità e fruibilità dell’attestato di vaccinazione digitale anche in ambito trasporti pubblici realizzando, in questo modo, una ottimizzazione delle risorse regionali, predisponendosi ad un ampliamento dei servizi fruibili tramite la smart card.
Per consentire la fruibilità dell’attestato di vaccinazione digitale al sistema regionale dei trasporti, le carte dovranno basarsi sul microprocessore Infineon SLE77CLF1001P con Sistema Operativo SOMA ATLAS. In questo modo si realizza un utilizzo virtuoso dello stesso supporto, anche per finalità differenti da quelle sanitarie e di tipo multi-applicativo.
Di seguito le caratteristiche tecniche della citata piattaforma. Caratteristiche principali:
• Calypso 3.1 full compliant and certified
• NFC Forum NDEF Type 4 supported
• Strong active authentication encapsulated dynamically into NDEF message
• ISO 7816-4 compliant data structure
• Active authentication based on symmetric cryptography/ PIN
• Transaction Management
• Secure Messaging
• Commit/Roll back functionalities Algoritmi crittografici:
• Cipher: DES (TDES, DESX) ECB-CBC, AES
• Signature: DES MAC8
• MAC: ISO 9797, ISO 10118
• Checksum: CRC16/CRC32
• Random number: Secure Random
• Message digest: SHA-1, SHA-256
• DES Key sizes: up to 120-bit Caratteristiche Sistema Operativo:
• Anti-tearing mechanism (all or nothing)
• Fully management in a secure channel with session keys of transaction
• Explicit Open/Close transaction commands
• Command chaining compliant with ISO7816-4
• File creation in post-issuing
• Application deactivation
• Key loading in enciphered mode and in post issuing
• Mutual authentication: DES/3DES/AES based
• MAC protection
• Default DF selection to boost card activation
• User memory available: up to 20 KB Protocolli di comunicazione:
• Contactless ISO 14443 type A & B up to 848kbps Caratteristiche principali del microprocessore:
• Flexible secure NVM size to choose from
• Symmetric cryptographic engine (DES, AES)
• Asymmetric cryptographic engine (RSA, ECC)
• Side channel attacks resistant
• Memory management & protection (MMU)
• Unique chip identification
• Environment sensors
• EAL5+ Common Criteria certification
• EMVCo certification
2.3.3 Verifica Smart Card via device NFC
La card, quando avvicinata ad un lettore NFC, dovrà generare una chiamata ad un endpoint, la cui struttura sarà definita dalla committente, che conterrà tutte le informazioni utili per verificare la card (le informazioni saranno rese note all’aggiudicatario).
Il seriale della card dovrà essere codificato su 8 byte.
2.3.4 QRCode
Sulla card dovrà essere stampato un QRCode che conterrà un url da invocare, seguito da alcune informazioni presenti sulla card (tali informazioni saranno rese note all’aggiudicatario).
Le singole card personalizzate dovranno essere consegnate ai punti di distribuzione imbustate unitamente ad una lettera personalizzata a firma del Presidente della Regione Campania, il cui testo sarà fornito in fase di esecuzione.
Il fornitore dovrà integrarsi con la piattaforma regionale Sinfonia per acquisire tutte le informazioni necessarie per predisporre gli elenchi dei soggetti destinatari delle card, ovvero gli ordinativi di fornitura.
Il fornitore dovrà predisporre le integrazioni tramite API REST verso il sistema Sinfonia di Regione Campania, al fine di:
• richiedere i dati per le card che devono essere emesse (sia in prima emissione o riemissione, per il singolo cittadino avente diritto);
• richiedere le informazioni relative ai singoli punti di consegna delle card prodotte;
• notificare i seriali delle card prodotte per i diversi beneficiari.
Gli swagger delle singole API saranno resi noti all’aggiudicatario. Per l’invocazione delle API sarà necessario implementare un’autenticazione OAUTH2, secondo il pattern “client credential flow”.
L’ordine di produzione ricevuto attraverso l’integrazione con il sistema regionale Sinfonia conterrà le informazioni per la personalizzazione delle singole card ma anche l’informazione relativa al punto di consegna delle card da produrre.
I punti di consegna, in linea di massima, coincideranno con i siti di somministrazione dei vaccini che avranno una dislocazione territoriale sull’intero territorio regionale, con almeno un sito per ogni distretto delle ASL campane1.
Il fornitore dovrà essere in grado di effettuare le consegne delle card su un numero potenziale di siti pari al doppio dei distretti campani.
Come previsto nel Disciplinare di gara, in considerazione della necessità e dell’urgenza di coordinare la presente fornitura con la somministrazione delle vaccinazioni è previsto l’anticipo della fornitura e l’avvio della stessa, nelle more della conclusione dei controlli previsti dalla normativa ai fini della sottoscrizione del contratto.
In via preliminare la committente verificherà la capacità del concorrente di fornire smart card compatibili con il sistema sanitario regionale della Campania (Sinfonia). A tal fine l’aggiudicatario dovrà fornire n° 10 campioni “bianchi” ma personalizzati con il profilo dell’attestato di vaccinazione digitale sulla base di specifiche che il concorrente riceverà a seguito dell’aggiudicazione.
La consegna dei campioni elettricamente personalizzati dovrà avvenire al sesto giorno lavorativo dalla consegna delle specifiche tecniche da parte del committente.
Le specifiche consegnate all’aggiudicatario conterranno le seguenti informazioni:
• lista completa delle APDU necessarie alla personalizzazione del microprocessore SLE77CLF1001P con SOMA ATLAS
• lista completa delle APDU di verifica della corretta personalizzazione dei campioni
La verifica dei campioni dovrà avere esito completamente positivo su tutti e dieci card. In caso di esito negativo, anche parziali, la verifica sarà ripetuta entro e non oltre tre giorni lavorativi.
In caso di esito negativo anche della seconda verifica si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, ad incamerare la cauzione e all’applicazione delle penali previste.
In caso di verifica positiva si procederà alla sottoscrizione del verbale di inizio lavori e all’avvio operativo della fornitura.
1 In Campania sono presenti complessivamente 72 distretti sanitari, i cui recapiti sono disponibili sui siti istituzionali delle sette ASL regionali
La fornitura avrà inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio lavori, a seguito della verifica positiva dei campioni effettuata con le modalità illustrate nel paragrafo precedente.
Nell’evidenziare che la durata effettiva della fornitura e il suo andamento quantitativo nel tempo sarà necessariamente condizionata dalle forniture dei vaccini e dalla capacità produttiva dei siti di somministrazione, la durata stimata dell’appalto è di 12 mesi.
La fornitura, in ogni caso, terminerà al raggiungimento del quantitativo finale previsto.
2.9 RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONTRATTUALI
La rendicontazione delle attività contrattuali ha lo scopo di verificare, con periodicità mensile, le card prodotte e consegnate nel rispetto dei tempi previsti dalla fornitura.
La rendicontazione verrà sottoscritta congiuntamente sulla base delle informazioni elaborate dal sistema regionale Sinfonia e conterrà:
• numero di card richieste nel periodo
• numero di card fornite nel periodo entro le scadenze previste
• numero di card fornite nel periodo dopo le scadenze previste
• numero di card richieste ma non fornite
• evidenziazione delle eventuali non conformità e relative penali
La fatturazione sarà mensile posticipata, sulla base della rendicontazione descritta nel paragrafo precedente.
3 PENALI
Fatta salva l'ipotesi di forza maggiore, nel caso di mancato rispetto anche di uno soltanto dei livelli di servizio e/o delle condizioni e/o dei termini e/o delle modalità e/o delle specifiche tecniche di cui al presente capitolato tecnico la committente potrà applicare all'aggiudicatario le penali di seguito indicate, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
In questa fase sono previste le seguenti penali:
• Xxxxxxx nella consegna dei campioni:
Dal 1° al 3° giorno lavorativo di ritardo € 5.000,00= al giorno, oltre il 3° giorno si procederà alla risoluzione contrattuale / alla revoca dell’aggiudicazione e ad incamerare la cauzione
• Xxxxxxx nella consegna dei campioni nel caso di seconda verifica:
€ 15.000 e si procederà alla risoluzione contrattuale / alla revoca dell’aggiudicazione e ad incamerare la cauzione
• Esito negativo della verifica finale dei campioni:
€ 15.000 e si procederà alla risoluzione contrattuale / alla revoca dell’aggiudicazione e ad incamerare la cauzione
In questa fase sono previste le seguenti penali:
• per ogni card fornita dopo le scadenze previste:
3 volte l’importo di aggiudicazione per singola card per ogni giorno di ritardo
• per ogni card richiesta ma non fornita entro un massimo di 10 giorni:
100 volte l’importo di aggiudicazione per singola card
Smart card “attestato di vaccinazione anti covid-19 della Regione Campania”
Accordo tra il Titolare e il Responsabile del trattamento dei dati (art. 28 - Regolamento Ue 2016/679)
In applicazione del “Codice in materia di protezione dei dati personali” dell’art. 28 del Regolamento UE
2016/679 (GDPR), con il presente atto, da valere ad ogni effetto di legge tra:
Xx.Xx.Xx. spa (X.XXX: 04786681215), con sede legale in Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 80143, Napoli, nella persona del Direttore Generale f.f., xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, di seguito “Xx.Xx.Xx.” o “Titolare del trattamento”
e
Ermes srl (P.IVA: 02184670392), con sede legale in Calderara di Reno (BO) alla xxx Xxxxxxxxx x. 00, nella persona del Legale Rappresentante xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, di seguito “Azienda” o “Responsabile del trattamento”
Premesso che
▪ Nell’ambito delle attività per il contrasto all’emergenza Covid-19 mediante il processo di digitalizzazione dei servizi al cittadino la Xx.Xx.Xx. S.p.A., su incarico dell’Unità di Crisi regionale ha attivato la fornitura di Smart Card “attestato di vaccinazione anti Covid-19 della Regione Campania”;
▪ Tale fornitura è stata affidata alla società Ermes srl che ha realizzato l’attestato di vaccinazione digitale richiesto ed è una smart card con le medesime caratteristiche tecniche di quelle già utilizzate dal Sistema di Vendita Regionale (SVR) della Campania, adottato in ambito trasporti pubblici locali, in modo da assicurare, fin da subito, la piena interoperabilità e fruibilità dell’attestato di vaccinazione digitale anche in ambito trasporti pubblici;
▪ la società Ermes srl è in possesso di competenze e conoscenze tecniche in relazione alle finalità e modalità delle operazioni di trattamento, delle misure di sicurezza da adottare a garanzia della riservatezza e integrità dei dati trattati, nonché della normativa in materia dei dati personali;
▪ la Xx.Xx.Xx. svolge il ruolo di Titolare del trattamento dei dati personali in quanto decide autonomamente sulle finalità e modalità del trattamento ed è proprietaria di tutti i documenti oggetto del trattamento;
▪ le parti (Titolare e Responsabile) intendono regolare con il presente atto di nomina i loro reciproci rapporti in tema di disciplina del trattamento dei dati personali/sensibili, effettuato dal Responsabile per conto del Titolare, che dovrà, quindi avvenire nel rispetto delle istruzioni di cui alla presente nomina,
tutto quanto sopra premesso, si conviene quanto segue:
1. Oggetto.
Oggetto delle presenti condizioni è la definizione delle modalità con le quali il Responsabile del Trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati, relativi
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alla fornitura e personalizzazione delle smart card da utilizzare come “Attestati di vaccinazione anti Covid- 19” e da consegnare a tutti i cittadini campani alla conclusione del ciclo di vaccinazioni.
Le parti si impegnano a rispettare la normativa in vigore applicabile al trattamento dei dati personali/sensibili, e in particolare, il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito “Il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR) “.
2. Descrizione delle prestazioni del Responsabile del Trattamento dei dati
I dati personali/sensibili trattati sono quelli stampati sulla smart card digitale (Codice Fiscale; Cognome; Nome; Luogo di Nascita; Data di Nascita; Data di Vaccinazione) riferita all’attestato di vaccinazione anti Covid-19.
Le categorie di persone interessate sono gli assistiti vaccinati.
Il Responsabile o le persone autorizzate al trattamento non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati al di fuori di quelle necessarie alle finalità del progetto.
Per l’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo, il Titolare del trattamento mette a disposizione del Responsabile del trattamento le informazioni relative ai cittadini vaccinati (Codice Fiscale; Cognome; Nome; Luogo di Nascita; Data di Nascita; Data di Vaccinazione), inoltre viene indicata in una etichetta, che viene applicata al packaging contenente le smart card “Attestato di vaccinazione”, l’azienda sanitaria locale ed il centro vaccinale.
Il Titolare dichiara che i dati da lui trasmessi al Responsabile:
- sono pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
- i dati personali/sensibili, e/o le categorie particolari di dati personali, oggetto delle operazioni di trattamento affidate al Responsabile, sono raccolti e trasmessi rispettando ogni prescrizione della normativa vigente.
3. Durata del trattamento
Il presente incarico entra in vigore dalla sottoscrizione dello stesso. La durata del trattamento è pari alla durata del progetto di cui trattasi, condizionata comunque dai provvedimenti regionali di riferimento (contratto fra la SoReSa e l’Azienda sopra indicata).
La notifica di cessazione deve essere in ogni caso comunicata da parte del Titolare del trattamento al Responsabile mediante PEC all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxx.xx
4. Obblighi del Responsabile del trattamento di fronte al Titolare del trattamento
Il Responsabile del trattamento si impegna a:
a. trattare i dati solo per la finalità sopra specificate e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b. trattare i dati conformemente alle istruzioni del Titolare del trattamento, contenute nella presente nomina, e in osservanza delle disposizioni vigenti. Se il Responsabile del trattamento considera che una istruzione costituisca una violazione del GDPR o di altre disposizioni delle leggi dell’Unione o delle leggi degli stati membri relative alla protezione dei dati, deve informare immediatamente il Titolare del
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trattamento. Inoltre, se il Responsabile del trattamento è tenuto a procedere ad un trasferimento dei dati verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare del trattamento di quest’obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che le leggi interessate proibiscano una tale informazione per motivi importanti di interesse pubblico.
c. garantire la riservatezza dei dati trattati nell’ambito del accordo/progetto di cui trattasi;
d. controllare che le persone autorizzate a trattare i dati, in virtù del accordo, si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza e ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati.
e. Tenere conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni od i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati e della protezione dei dati di default.
5. Ulteriore Responsabile del trattamento
Il Responsabile informa per iscritto il Titolare del trattamento di ogni cambiamento ravvisato riguardante l’aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili (sub Responsabili). Questa informazione deve indicare chiaramente le attività di trattamento delegate, l’identità e gli indirizzi dell’ulteriore Responsabile del trattamento ed i dati.
L’ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente accordo per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l’ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie sufficienti alla messa in opera di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze e alle prescrizioni previste dal GDPR. Se l’ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento.
6. Diritto di informazione delle persone interessate
Spetta al Titolare del trattamento fornire l’informativa di cui agli artt. 13-14 alle persone per le operazioni del trattamento al momento della raccolta dei dati.
7. Esercizio dei diritti delle persone
Per quanto possibile, il Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare del trattamento nell’espletamento dei propri obblighi di far seguito alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto a trasportare i dati, diritto di non essere oggetto di una decisione individuale automatizzata (compreso il profilo).
Qualora le persone interessate esercitino tale diritto presso il Responsabile del trattamento presentandogli la relativa richiesta, il Responsabile del trattamento deve inoltrare queste domande al Titolare, mediante PEC a xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx e a xxx@xxx.xxxxxx.xx.
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8. Notifica della violazione di dati a carattere personale.
Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale nel tempo massimo di 12 ore dopo esserne venuto a conoscenza, a mezzo PEC all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx
Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all’Autorità di controllo competente.
La notifica deve almeno:
a) descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione;
b) comunicare il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c) descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d) descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione al Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le stesse possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Previo accordo con il Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti di una persona fisica.
La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e contiene almeno:
a. ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
b. il nome e i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
c. le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
d. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.
9. Assistenza del Responsabile del trattamento nell’attuazione degli obblighi del Titolare del
trattamento
Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella realizzazione di analisi d’impatto relative alla protezione dei dati.
Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nella consultazione preventiva dell’autorità di controllo.
10. Misure di sicurezza
Il Responsabile del trattamento s’impegna a mettere in opera tutte le misure di sicurezza necessarie per
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garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità dei sistemi di trattamento.
Il Responsabile del trattamento s’impegna inoltre a verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.
11. Disposizione dei dati al termine delle prestazioni
Nel caso di termine delle prestazioni inerenti il presente accordo, il Responsabile del trattamento si impegna alla restituzione di tutti i dati al Titolare del trattamento. Il rinvio deve essere accompagnato dalla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento. Una volta distrutte, il Responsabile del trattamento deve documentare per iscritto la distruzione.
Le finalità del trattamento sono costituite unicamente da: i) obbligo di legge o obbligo contrattuale; ii) esercizio del diritto di difesa.
12. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile del trattamento comunica al Titolare del trattamento il nome ed i dati del proprio Responsabile della protezione dei dati, qualora ne abbia designato uno conformemente a quanto previsto dal GDPR.
13. Registro delle categorie di attività di trattamento
Il Responsabile del trattamento dichiara di tenere per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprendono:
a. il nome e i dati del Titolare del trattamento per conto del quale lui tratta, degli eventuali Responsabili e, se applicabili, del Responsabile della protezione dei dati;
b. le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
c. per quanto possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, ivi compresi, fra gli altri, secondo le necessità:
- la pseudonimizzazione e la numerazione dei dati a carattere personale;
- i mezzi che permettono di garantire la segretezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza costanti dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- i mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l’accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura che mira a testare, ad analizzare e a valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche ed organizzative per assicurare la sicurezza del trattamento.
14. Documentazione
Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi e per permettere la realizzazione di revisioni, comprese le ispezioni, da parte del Titolare del trattamento, del RPD o di un altro revisore incaricato, e
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contribuire a queste revisioni.
15. Obblighi del Titolare del trattamento di fronte al Responsabile del trattamento
Il Titolare del trattamento si impegna a:
a. fornire al Responsabile del trattamento i dati relativi alla fornitura e personalizzazione delle smart card “Attestato di vaccinazione anti Covid-19”;
b. vigilare, durante tutta la durata del progetto trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento.
16. Modifiche alle clausole contrattuali.
Ogni modifica eventualmente apportata al presente accordo dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta.
17. Elezione di domicilio per comunicazioni.
Per le finalità di cui al progetto di digitalizzazione di cui trattasi, e per qualsiasi incombenza di legge, le parti eleggono domicilio rispettivamente:
Il Titolare del trattamento, presso la sede legale della Xx.Xx.Xx., Complesso Esedra, Centro Direzionale Is. F9 - Napoli.
Il Responsabile del trattamento, presso la sede legale in Calderara di Reno (BO) alla via Grassilli, n. 11. Con il presente accordo si intende espressamente revocare e sostituire ogni altro contratto o accordo tra le parti inerente il trattamento di dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Data, 03 maggio 2021
Il Titolare del trattamento
Xx.Xx.Xx. S.p.A.
Il Direttore Generale f.f. (xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) x.xx digitalmente
Il Responsabile del trattamento
Ermes s.r.l.
Il Legale Rappresentante (xxxx. Xxxxx Xxxxxxx) x.xx digitalmente
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Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Verifica effettuata in data 2021-05-04 11:30:14 (UTC)
File verificato: Z:\Direzione Affari legali e societari\LIVIA\ACCORDO QUADRO SMART CARD\Accordo+Quadro+ERMES+SRL.pdf.p7m
Esito verifica: Verifica completata con successo
Dati di dettaglio della verifica effettuata
Firmatario 1: Xxxxxxx Xxxxx
Firma verificata: OK (Validated at: 04/05/2021 11:30:12)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/05/2021 11:17:52
Dati del certificato del firmatario Xxxxxxx Xxxxx:
Nome, Cognome: Xxxxxxx Xxxxx
Numero identificativo:
WSREF-70490345665142
Data di scadenza: 10/03/2024 13:29:38
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Note di utilizzo del certificato:
Actalis EU Qualified Certificates CA G1, Actalis S.p.A., Qualified Trust Service Provider,
VATIT-03358520967, IT,
xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx-xxx.xxx OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.159.10.2.1
OID 1.3.76.16.6
Il presente certificato e valido solo per firme apposte con procedura automatica. The certificate may only be used for unattended/automatic digital signature.
Firmatario 2: XXXXXXX XXXXX
Firma verificata: OK (Validated at: 04/05/2021 11:30:12)
Verifica di validità online:
Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 04/05/2021 10:30:00
Dati del certificato del firmatario XXXXXXX XXXXX:
Nome, Cognome: XXXXXXX XXXXX
Numero identificativo:
20207112554321
Dike GoSign - Esito verifica firma digitale
Data di scadenza: 06/10/2023 00:00:00
Autorità di certificazione:
Documentazione del certificato (CPS): Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Identificativo del CPS:
Note di utilizzo del certificato:
InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato,
IT, 07945211006,
xxxx://xxx.xxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx OID 1.3.76.36.1.1.32
OID 1.3.76.24.1.1.2
OID 0.4.0.194112.1.2
OID 1.3.76.16.6
Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019
Fine rapporto di verifica
Il futuro digitale è adesso
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