CONTRATTO DI INSERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO SOCIO SANITARI A VANTAGGIO DEGLI UTENTI CON DISABILITA’ PSICHICA PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO “CASA GRETA” STIO NEL COMUNE DI VALLATA.
CONTRATTO DI INSERIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PIANI DI INTERVENTO SOCIO SANITARI A VANTAGGIO DEGLI UTENTI CON DISABILITA’ PSICHICA PRESSO IL GRUPPO APPARTAMENTO “CASA XXXXX” STIO NEL COMUNE DI VALLATA.
Premesso
che con Decreto Dirigenziale N. 910 del 17 dicembre 2007, il Settore Assistenza sociale della Giunta Regionale della Campania ha approvato l’avviso pubblico per la presentazione di domande inerenti la concessione di contributi di cui all’art. 81 della Legge 388/00 per l’apertura di nuove strutture;
che l’obiettivo dell’avviso pubblico era quello di costruire una delle modalità di presa in carico delle persone con disabilità grave dopo la perdita del sostegno familiare o l’avvio di percorsi di autonomia per diversamente abili già “durante noi” aiutando le famiglie e le persone disabili a pensare e sperimentare le strategie di gestione del futuro molto prima che si manifesti la crisi della capacità di cura;
che tale avviso favoriva l’apertura di nuove strutture residenziali per il “Dopo di Noi” nel territorio campano, nonché il collegamento di dette strutture con i servizi sociali di base, con le strutture sanitarie e formative e con altre iniziative, servizi e strutture esistenti sul territorio;
Considerato
che con l’avviso pubblico di cui sopra, la Regione Campania, ai fini dell’ammissione al contributo dei progetti presentati, prevedeva che essi fossero coerenti con la programmazione locale delle politiche sociali e, a tal fine, auspicava la sottoscrizione di accordi di partenariato con gli Ambiti territoriali dei Piani sociali di Zona, prossimi alla struttura, finalizzati alla sostenibilità economica e gestionale della struttura stessa, nonché all’inserimento delle persone accolte nella rete dei servizi di Ambito;
che la Cooperativa Sociale “Meissa” in associazione con Parsifal Società Cooperativa Sociale, ha predisposto apposito progetto da presentare alla Regione Campania, a norma del bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 67 del 31.12.2007, ed ha chiesto all’ambito territoriale A1 la sottoscrizione di un accordo di partenariato, secondo quanto previsto dal punto 8) del predetto bando;
che, inoltre, la Suddetta Cooperativa Sociale ha coinvolto il Comune di Vallata nel conseguimento degli obiettivi trasversali di tale idea progettuale attraverso la creazione di una rete di “attori” locali intesa come luogo di scambio e confronto per l’attuazione di un sistema di protezione locale fondato sulla corresponsabilità dei soggetti istituzionali coinvolti, al fine di concorrere alla costruzione di una comunità solidale e di un sistema di risposte concrete ed innovative ai bisogni territoriali rilevati, con il relativo incremento occupazionale.
Rilevato
che il Piano Sociale di Zona dell’Ambito A1 si è posto fin dall’inizio l’obiettivo prioritario di costruire una rete di servizi e risorse a favore delle persone diversamente abili di tutto il territorio e, in tale prospettiva, l’attivazione di strutture di accoglienza della tipologia prevista dal bando regionale sopraccitato rientra nel programma di costruzione e potenziamento di servizi residenziali a carattere sovracomunale da attuare nell’ambito territoriale;
che l’obiettivo del Piano Sociale è quello di accrescere la qualità dell’offerta residenziale, differenziandola in relazione alla tipologia di disabilità e al livello di gravità e, quindi, al grado di autonomia della persona disabile;
che, nello specifico, il Piano Sociale dell’ambito A1 e l’UOSM A1 di Ariano Irpino, nella propria programmazione dei servizi territoriali, intendono attuare un processo graduale di costruzione di una rete di servizi residenziali innovativi rivolti a persone con disabilità di tipo psichico prive di figure familiari di riferimento in analogia ed in continuità alle esperienze maturate nel corso degli anni dando concretezza ed attuazione a percorsi di Integrazione socio sanitaria;
che il processo di integrazione dei servizi alla persona sul territorio di competenza è favorito da una programmazione congiunta e condivisa ASL- Piano Sociale A1 e che inoltre con la stipule di Accordi di Programma e protocolli di’intesa sono state predisposte le Unità di Valutazione Integrata (U.V.I.D.), quale strumento per la valutazione multidimensionale e multidisciplinare di situazioni di bisogno socio- sanitario complesso, ponendosi in una logica di presa in carico globale ed integrata;
che il Piano Sociale di Zona ha sottoscritto un “accordo di partenariato” con la Cooperativa Sociale “Meissa”, impegnandosi, a seguito del finanziamento regionale e della realizzazione della struttura prevista in progetto, all’introduzione della struttura stessa tra le infrastrutture costituenti l’offerta dei servizi sociali previsti nella programmazione territoriale triennale e qualora ne ricorressero le condizioni ed i presupposti, a programmare il successivo inserimento dei cittadini diversamente abili nella struttura stessa;
Atteso
che tra gli enti ammessi al contributo regionale la Cooperativa Sociale “Meissa” risulta Soggetto Attuatore, in associazione con Parsifal Società Cooperativa Sociale, del progetto “Oblò: la dimensione delle vite condivise , approvato con Decreto Dirigenziale n.
9 del 14 gennaio 2009, nell’ambito del suddetto Avviso Pubblico (DD n. 910 del 17/12/2007);
che la realizzazione concreta della progettualità ammessa a finanziamento è “Casa Greta” che, ai sensi del “Regolamento di attuazione della legge regionale (Regione Campania) 23 ottobre 2007, n. 11”, è una Struttura Residenziale con livello medio di protezione per persone con disagio psico – intellettivo, preferibilmente che stanno già seguendo un programma riabilitativo presso le strutture del D.S.M. e che hanno avuto modo di sperimentare ed acquisire un grado di autonomia e di analisi della realtà adeguati per essere inseriti in struttura a dimensione comunitaria, nell'ottica di ristabilire le condizioni per migliorare il rapporto con il contesto sociale.
Preso atto
che il Piano Sociale di Zona A1 ha consolidato nel corso degli anni un lavoro di concertazione sistematica con le strutture sanitarie di salute mentale territoriali volte a creare una rete multifunzionale di risposte ai bisogni rilevati che si declinano in forme di assistenza residenziale, semiresidenziale e domiciliare con l’obiettivo generale di promuovere, rafforzare e mantenere i percorsi di integrazione sociale, di sviluppo personale e di tutela delle capacità di autodeterminazione di ogni singolo cittadino;
che il D. lgs. n. 229/99, la legge quadro 328/00, il DPR 10-11-1999 ed il DPCM del 01/08/2008, definiscono come gli enti locali, in relazione alle proprie competenze collaborano con proprie specifiche risorse alla realizzazione di progetti di intervento a tutela e per lo sviluppo delle persone con disabilità psichica;
che il DPCM del 29/11/2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza e nell’ambito dell’area di integrazione socio sanitaria stabilisce le modalità di definizione degli oneri di spesa a carico dell’utente e/o dei comuni e a carico delle ASL AV1;
che per la mancanza di risorse strutturali sul territorio di riferimento per le specifiche patologie di alcuni pazienti è stato necessario in passato, attraverso progetti personalizzati condivisi in UVID con l’UOSM di Ariano Irpino, inserirle in strutture residenziali fuori dall’ambito provinciale;
Visto
che tale struttura è autorizzata al funzionamento per l’accoglienza di un numero massimo di 7 utenti adulti con disabilità , con Decreto del Sindaco di Vallata Xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, trasmesso all’Azienda Consortile per la gestione delle Politiche sociali Ambito Territoriale A1 con prot. N.175 del 01/02/2011 attestanti l’adeguatezza dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali del Gruppo Appartamento “Casa Greta”;
che il sopralluogo congiuntamente effettuato dal Piano sociale di Zona a1 e l’UOSM di Ariano Irpino ha consentito di prendere atto di un’ampia struttura adeguatamente organizzata per poter rispondere al bisogno di residenzialità ed eventualmente di semiresidenzialità emerso dalle valutazioni integrate svolte relative a numerosi pazienti psichiatrici collocati in strutture fuori provincia,
che la struttura oltre rispondere all’importante criterio della territorialità permette di poter sperimentare un progetto di recupero delle autonomie e graduale inclusione sociale degli stessi pazienti individuati attraverso un intervento sociosanitario integrato;
Dato atto
che il Piano Sociale intende verificare in via provvisoria la sperimentazione di tale intervento riconoscendone il carattere innovativo, di intesa con l’UOSM di Ariano Irpino
, che in ogni caso nelle more della definizione della convenzione con i competenti organi dell’ASL si impegna a garantire il proprio supporto alla gestione del gruppo- appartamento e alla gestione dei relativi oneri economici.
Tra
L’UOSM N1 dell’ASL AV/1
Il Piano Sociale di Zona A1 e
Il Gruppo Appartamento “Casa Greta”
Si definisce
Il contratto di Inserimento per la realizzazione dei piani di intervento socio sanitari a vantaggio degli utenti con disabilità psichica già in carico integrato presso il Gruppo Appartamento “Casa Greta” sito nel comune di Vallata (AV) (in allegato al presente Atto).
Art. 1
Finalità dell’inserimento
Il Gruppo Appartamento “Casa Greta” ha l’obiettivo di fornire, all’interno del territorio corrispondente all’Ambito Territoriale A1 e coincidente con i distretti sanitari, uno “spazio di cura” adeguato ai bisogni sociali e sanitari di media entità rilevati dall’equipe integrata dell’UOSM N1 dell’ASL AV e del Piano Sociale di Zona A1 attraverso una tipologia di assistenza a carattere residenziale e semiresidenziale che favorisca il contatto con la realtà territoriale di appartenenza e l’integrazione sociale.
Il servizio prevede il coinvolgimento della famiglia nell’opera socio-educativa per evitare percorsi di lunga istituzionalizzazione e sostenere l’integrazione nell’ambiente sociale esterno.
Art. 2
Tipologia delle prestazioni
Le prestazioni a carattere residenziale ed eventuali prestazioni a carattere semiresidenziale erogate presso il Gruppo Appartamento sono destinate al supporto di cittadini diversamente abili, con specifiche disabilità di tipo psichico, in carico congiuntamente presso l’UOSM n. 1 dell’ASL AV e la quattro Antenne Sociali del Piano Sociale di Zona A1, in condizioni di autonomia che non necessitano di assistenza sanitaria continua ma che risultano privi o di un non adeguato sostegno familiare.
L’accesso alla struttura sarà definito sulla base della valutazione complessiva dei bisogni socio sanitari espressi.
Considerata la spiccata valenza socio sanitaria delle procedure organizzative e funzionali di questo servizio residenziale, nella definizione degli accessi saranno privilegiati quelli
caratterizzati da persone con disabilità psichica prese in carico congiuntamente così come definito in specifici protocollo operativi con l’UOSM Territoriale dell’ASL AV.
L’ammissione non può essere disposta senza il consenso del soggetto interessato o di un suo tutore.
La commissione integrata valuterà in sede distrettuale il progetto di inserimento presso la struttura articolando nel dettagli il PIANO DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO, specifico relativo alla richiesta esaminata.
Ogni singolo accesso sarà valutato sia dal punto di vista sanitario che sociale in modo tale da ottenere un quadro chiaro ed esaustivo che contempli i seguenti punti:
- condizione clinica, diagnosi e prognosi,
- situazione socio- familiare,
- residenza,
- situazione economica e patrimoniale (pensioni, dichiarazioni di reddito, beni mobili ed immobili / ISEE)
- situazione reddituale e patrimoniale di eventuali parenti tenuti per legge a concorrere alle spese (art. 443 cod. civ.),
- consenso da parte dell’interessato o di chi esercita la potestà parentale.
Per quanto concerne gli aspetti specificamente sociali, ai fini dell’ipotesi di inserimento presso la comunità alloggio si terrà conto dei seguenti aspetti:
- residenza in uno dei ventinove comuni afferenti all’ambito territoriale A1,
- stato di solitudine e/o di abbandono,
- mancanza/inadeguatezza di rete parentale,
- grave disagio sociale.
Il possesso di tali requisiti verrà accertato e relazionato dal servizio sociale delle Antenne Sociali.
Per quanto concerne gli aspetti squisitamente sanitari, l’ammissione presso il Gruppo Appartamento sarà determinata, così come riportato negli specifici atti d’intesa con l’UOSM Territoriale, dall’attenzione ai seguenti fattori:
- condizione di autonomia / semi autonomia,
- patologia.
Art. 3 Obiettivi specifici
L’intervento psico- socio riabilitativo programmato dal Gruppo Appartamento “Casa Greta” è orientato, a lungo termine, al recupero ed al potenziamento delle abilità residue degli utenti.
Nello specifico, gli obiettivi perseguibili dalla Struttura Socio Assistenziale sono i seguenti:
- recupero del funzionamento sociale,
- acquisizione del concetto di “regola” come espressione della capacità sociale e relazionale,
- miglioramento nel processo di acquisizione del senso di realtà e del rapporto con essa.
Art. 4 Descrizione delle attività
Le attività della Struttura dovranno essere programmate tenendo conto delle necessità e delle indicazioni che emergeranno dai singoli progetti stabiliti per gli utenti.
Per ciascun accesso il PIANO DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATO sarà predisposto considerando i bisogni, le aspettative e le capacità organizzative e di autodeterminazione nonché dei fattori ambientali, contestuali, personali e familiari.
Dalla valutazione integrata degli elementi sopra delineati il piano di intervento dovrà indicare:
- il grado di autonomia, le capacità organizzative e di attuazione dei processi decisionali,
- il carico assistenziale che la condizione di autonomia e di semi autonomia delineata comporta, esso può oscillare lungo un continuum che va da livelli non intensi a livelli più intensivi,
- gli obiettivi da raggiungere, i contenuti e la modalità dell’intervento, il piano delle verifiche,
- gli interventi e le prestazioni garantite dal servizio per il mantenimento e la promozione del massimo livello possibile di autonomia sociale e personale,
- gli altri interventi e servizi territoriali con cui il servizio si integra nella realizzazione delle finalità e degli obiettivi relativi al singolo ospite.
Art. 5 Verifiche e controllo
L’Ufficio di Integrazione Socio Sanitaria del Piano Sociale di Zona svolgerà per tutto il periodo di gestione, la funzione di verifica e controllo della funzionalità degli interventi posti in essere all’interno della struttura e nello specifico delle rispondenza degli stessi al PIANO DI INTERVENTI INDIVIDUALIZZATO predisposto all’atto dell’ingresso per ciascun ospite.
Considerato il carattere sperimentale dell’intervento, al fine di monitorare il graduale inserimento degli utenti nella struttura e verificarne l’efficacia, nei primi mesi la gestione dell’ intero progetto sarà accompagnato dall’equipe multi professionale costituita dagli operatori del Piano Sociale di Zona (assistenti sociali referenti dei casi, la psicologa referente dell’area psichiatrica, la responsabile dell’integrazione sociosanitaria) e dal personale dell’UOSM per la parte specificatamente sanitaria. Tale equipe si relazionerà e
supporterà tutto il personale della Cooperativa “ MEISSA”. Il compito dell’equipe sarà quello di sovraintendere all’intero processo d’inserimento di ogni paziente, a controllare il rispetto del Piano di intervento individualizzato predisposto in UVID e l’adeguatezza dello stesso ai bisogni dell’ospite. L’equipe nel rispetto delle competenze specifiche dell’ente di appartenenza opererà ispirato da spirito di collaborazione, rispetto di ruoli e funzioni secondo una metodologia di lavoro di gruppo permeato al raggiungimento di medesimi obiettivi condivisi.
A tal proposito si specifica che questi principi saranno declinati in un dettagliato disciplinare che sarà allegato al presente atto che regoli ruoli, funzioni e competenze degli Enti coinvolti
L’attività di verifica predisposta e sistematicamente condivisa con il personale della struttura è altresì finalizzata ad intervenire nella prevenzione di forme più gravi di disagio nei casi in cui si registrano evoluzioni negative delle situazioni personali e sociali degli ospiti.
In tal senso si evidenzia che qualora l’equipe professionale dell’Ente Gestore (psicologo, assistente sociale) riscontrasse situazioni di disfunzionalità/incompatibilità, repentinamente segnalate ed accertate, non ascrivibili a responsabilità dirette del personale del Gruppo Appartamento, si provvederà ad individuare soluzioni alternative alla residenzialità presso la struttura stessa.
Il soggetto gestore si obbliga ad accettare l’attività generale di cogestione, di controllo e di verifica sul corretto ed efficace svolgimento dell’incarico.
Pertanto, l’equipe integrata socio sanitaria si riserva la facoltà di effettuare, tramite il proprio personale, controlli nei modi ritenuti opportuni al fine di verificare l’esatto e puntuale assolvimento degli obblighi derivanti dal presente atto, in particolare la regolarità delle prestazioni oggetto di esso, e della rispondenza delle stesse ai bisogni dell’utenza. Nello specifico, essi si riservano il diritto di accedere in ogni momento nei locali destinati al servizio al fine di operare le opportune verifiche sul rispetto dei punti concordati, con particolare riferimento al programma dei PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATI predisposti per ogni utente e alla qualità delle prestazioni rese.
Eventuali osservazioni saranno tempestivamente comunicate al soggetto gestore per iscritto, affinché esso adotti i necessari provvedimenti in merito.
Art. 6
(Oneri a carico del soggetto affidatario)
La struttura fornisce al suo interno le proprie prestazioni assistenziali: vitto, alloggio, lavanderia, stireria, animazione, attività ricreative e socio-educative.
Al fine di garantire un’adeguata e funzionale gestione del gruppo appartamento, la cooperativa sociale “Meissa” dovrà assicurare i seguenti livelli organizzativi:
a) la messa a disposizione di locali adeguati allo svolgimento delle attività, con particolare attenzione alle attività laboratoriali diurne, rispondenti ai requisiti igienico-sanitari previsti dal regolamento comunale per le case di abitazione così come previsto dal Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari.
b) la fornitura degli arredi e delle attrezzature necessarie e sufficienti a consentire l’avvio del servizio;
c) la manutenzione ordinaria e straordinaria dei suddetti locali e degli arredi ed attrezzature in dotazione;
d) gli oneri delle spese delle utenze relative ad acqua, riscaldamento, energia elettrica e telefoniche;
e) la fornitura di tutto il materiale occorrente per il servizio di pulizia e assistenza, i materiali per primo intervento di pronto soccorso, la messa a disposizione della biancheria (tovaglie, asciugamani, ecc.), del materiale per l’igiene personale degli utenti, degli strumenti di protezione – se necessari - per il personale (guanti monouso, camici, ..);
f) la fornitura dei materiali di consumo, di cancelleria, di piccole attrezzature, suppellettili e quanto appaia necessario per la realizzazione delle ordinarie attività del gruppo appartamento;
g) le necessarie coperture assicurative relative al personale e finalizzate alla copertura delle responsabilità civili e verso terzi degli ospiti della struttura;
h) La Carta dei Servizi della Struttura;
i) La Compilazione di un’adeguata modulistica riferita a ciascun ospite (scheda utente, aggiornamenti, attività ed interventi…)
Art. 7
(Personale da impiegare e requisiti)
La cooperativa, in qualità si soggetto gestore, si impegna a garantire il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità generali del gruppo appartamento e più specificamente dei PIANI DI INTERVENTO INDIVIDUALIZZATI, definiti per ciascun ospite, mettendo a disposizione personale qualificato, idoneo e sufficiente ad assicurare lo svolgimento delle attività previste.
Per l’erogazione delle prestazioni convenzionate l’ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore o dipendente il seguente personale, garantendone la professionalità:
A) Coordinatore
Sociologo esperto in programmazione e progettazione di servizi alla persona.
B) Educatori ed operatori con funzioni socio-educative
Educatori in possesso della laurea in Scienze dell’Educazione, ovvero personale in possesso di laurea con esperienza di almeno un anno nelle medesime funzioni, maturata nel settore dei servizi socio-educativi e socio-sanitari destinati a persone con disagio psico- sociale, debitamente documentata.
C) Personale ausiliario e di sostegno all’autonomia degli utenti
Personale in possesso di titoli/attestati di specifici corsi riconosciuti ovvero in possesso del diploma di scuola media superiore con un’ esperienza almeno annuale nel settore dei servizi socio-educativi. In merito alla seconda possibilità la cooperativa provvede ad opportuno percorso di formazione/aggiornamento al fine di garantire un alto livello qualitativo delle prestazioni.
D) Consulenti
Si tratta di personale esperto nelle varie attività di laboratorio che potranno essere attivate nel’appartamento e con competenze tecniche nelle discipline manuali ed espressive proposte per la conduzione di attività diurne presso la comunità alloggio.
I consulenti dovranno possedere un titolo di abilitazione all’attività condotta (ad es.: musicoterapista), o in caso di attività tecnico- espressive e/o un’esperienza pluriennale maturata nel campo.
Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità potrà prevedere la collaborazione di uno psicologo per supportare gli operatori nella gestione dei programmi di intervento e per attività di supervisione e sostegno agli operatori stessi.
Di seguito le mansioni prevalenti prestate dall’équipe di intervento:
• Prestare aiuto agli utenti incoraggiando e favorendo la cura di se nelle attività giornaliere
• Affiancarsi all'utente e collaborare attivamente alle attività che favoriscono la socializzazione, l'integrazione sociale e lo sviluppo delle capacità cognitive
• Prestare aiuto nel governo dell'alloggio e dell'ambiente di vita
• Gestire in collaborazione le attività ricreative- culturali e/o occupazionali
• Dare fiducia, appoggiare e incoraggiare l'utente, ascoltandolo, dimostrandogli apprezzamento per i successi ottenuti e appoggiandolo nel superamento delle difficoltà
• Svolgere (se richiesto o necessario) elementari mansioni legate all'attività medica (rilevazione della temperatura, semplici interventi di primo soccorso...)
• Coinvolgere i soggetti nella partecipazione alle iniziative
• Xxxxxxx i soggetti a mantenere buoni rapporti con famigliari, parenti, amici e vicini
• Favorire il contatto con la realtà sociale circostante e con le altre istituzioni che si occupano di disabili
Nelle attività programmate all’interno del Gruppo Appartamento, infine, potranno essere attuati interventi di integrazione socio sanitaria con il coinvolgimento del Piano
Sociale di Zona in collaborazione con il personale medico specialistico, messo a disposizione dai competenti servizi dell’UOSM -ASL AV.
Art. 8
(Responsabile e coordinatore del Servizio)
La cooperativa individuerà, tra i suoi dipendenti la figura di un referente tecnico/ coordinatore, responsabile del servizio ed interlocutore unico dell’equipe integrata socio sanitaria, per ogni aspetto riguardante la gestione delle attività della comunità alloggio e per qualsivoglia problema dovesse insorgere durante lo svolgimento delle stesse.
Il responsabile individuato dal soggetto affidatario, in possesso di laurea e di adeguata formazione ed esperienza pregressa nel campo dei servizi socio-educativi, con particolare riferimento all’area disabilità, curerà tutti gli adempimenti necessari per garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo.
A tale coordinatore compete , a titolo esemplificativo:
a) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza degli interventi;
b) verificare costantemente gli aspetti organizzativi e gestionali delle attività della struttura, curando il buon andamento del servizio e provvedendo a risolvere eventuali disservizi;
c) sovrintendere e coordinare il lavoro degli operatori impegnati all’interno del gruppo appartamento e verificare il corretto svolgimento da parte di essi dei propri compiti, ed in particolare che le prestazioni rese siano conformi alle disposizioni emanate dai responsabili del servizio di Integrazione socio sanitaria e previste nei Piani di intervento individuali;
d) evidenziare l’insorgenza di eventuali problematiche al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
e) tenere periodiche riunioni con i referenti dell’equipe integrata socio sanitaria;
f) tenere periodiche riunioni con le famiglie degli ospiti sia attraverso colloqui individuali che incontri di gruppo;
g) sovrintende a tutta l’organizzazione del gruppo appartamento.
Art. 9
(Competenze e requisiti degli operatori)
La Cooperativa “Meissa” assicura la specifica competenza e preparazione degli operatori inseriti nelle attività oggetto del presente incarico e che essi sono in possesso delle condizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività programmate.
In ogni caso, trattandosi di servizi ed interventi da svolgersi a diretto contatto con l’utente, l’affidatario è comunque tenuto a verificare, con le modalità che riterrà opportune e con il diretto coinvolgimento dei referenti del Piano sociale, il possesso nel personale individuato, delle seguenti capacità:
• attitudine e motivazione al contatto e sostegno di utenti diversamente abili;
• spirito di iniziativa di fronte agli imprevisti;
• spirito di osservazione e comprensione dei bisogni, anche non espressi;
• capacità di lavorare in equipe;
• capacità di organizzare il lavoro;
• capacità di analisi dei bisogni nella loro complessità;
• capacità di proporre soluzioni progettuali innovative per il benessere dell’utente;
• capacità di filtro e mediazione con le famiglie degli ospiti.
Art. 10 (Responsabilità della Cooperativa)
L'Affidatario è responsabile dell'operato dei propri operatori e risponderà direttamente dei danni a persone o cose causati dagli stessi.
L’Ufficio di Piano ed i Comuni dell’ambito territoriale, inoltre, sono esonerati da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale messo a disposizione dalla Cooperativa per qualsiasi causa durante l'esecuzione del servizio.
La Cooperativa, in ogni caso, è tenuta a contrarre specifica polizza assicurativa per il proprio personale anche per la responsabilità civile verso terzi, secondo parametri adeguati all’entità e alle caratteristiche del servizio dallo stesso svolto.
L’Ufficio di Piano ed i Comuni dell’ambito, infine, restano totalmente estranei al rapporto di lavoro costituito tra l’Organizzazione affidataria ed il personale dipendente ed è sollevato da ogni responsabilità per eventuali inadempienze nei confronti del personale stesso.
Art. 11
(Corrispettivo del servizio e determinazione dei costi)
All’Ente gestore per l’accoglienza degli ospiti inseriti nel gruppo appartamento sarà riconosciuto un cifra di Euro 50,00 al giorno per ogni ospite, quale rimborso, suscettibile di
variazione rispetto all’effettiva e documentata spesa sostenuta dalla Cooperativa nell’attuazione dei Piani di Intervento Individualizzati strutturati .
La ripartizione delle spese viene effettuata sulla base di quanto stabilito attraverso il DPCM del 29/11/2001 che definisce i livelli essenziali di assistenza e le prestazioni integrate da garantire.
Il compenso verrà liquidato con cadenza mensile entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso e di regolare documentazione attestante le somme da liquidare, previa verifica delle prestazioni effettuate e dello stato di attuazione degli obiettivi assistenziali previsti dai Piani di Intervento strutturati.
Art. 12 (Compartecipazione dell’ospite)
L’ospite compartecipa alla spesa relativa alle prestazioni alberghiere offerte dal Gruppo Appartamento. La spesa a proprio carico sarà proporzionale alla capacità reddituale verificata e documentata.
Art. 13
(Revoca dell’affidamento)
La presente convenzione si risolve, previo provvedimento motivato e comunicazione al soggetto affidatario:
a. in caso di continue ripetute inadempienze delle prescrizioni contenute nella convenzione;
b. nel caso in cui l’affidatario non si attenga, nello svolgimento delle attività, a quanto indicato nel Piani individuali di intervento o alle direttive emanate;
c. per esigenze di interesse pubblico specificate nel provvedimento di risoluzione.
Art. 14
(Durata dell’affidamento)
Il presente accordo ha durata trimestrale (3 mesi) a decorrere dalla data del primo inserimento ovvero il 02/02/2011 e su intesa delle parti, considerata la natura sperimentale ed innovativa del progetto, risulta suscettibile di integrazioni ed ulteriori e più specifici accordi correlati all’avvio ed al consolidamento del percorso assistenziale erogato presso “Casa Greta”.
Tale accordo, sussistendo le condizioni che ne hanno determinato la sottoscrizione, si intende tacitamente rinnovato per le ulteriori successive programmazioni del Piano Sociale dell’ambito territoriale A1.
Art. 15 (Registrazione)
La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso
lì,
Letto e confermato dalle parti che lo sottoscrivano come segue:
Per l’UOSM N1 della ASL AV/1, il Direttore: xxxx. Xxxxxx Xxxx
Per l’Ufficio di Piano, il Dirigente: dott. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per il Gruppo Appartamento “Casa Greta” il legale rappresentante: dott.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxx