REGOLAMENTO ORGANICO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
REGOLAMENTO ORGANICO
DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 28.10.2020
INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione Art. 2 – Finalità del servizio
Art. 3 – Attività di protezione civile Art. 4 – Compiti di protezione civile Art. 5 – Funzioni di protezione civile Art. 6 – Inquadramento organizzativo
TITOLO II – STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 7 – Componenti della struttura comunale Art. 8 – Sindaco
Art. 9 – Servizio Comunale di Protezione Civile Art. 10 – Centro Operativo Comunale
Art. 11 – Unità di Crisi Locale
Art. 12 – Referente Operativo Comunale
Art. 13 – Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile
Art. 14 – Organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio Art. 15 – Polizia Locale
Art. 16 – Servizi Tecnici Comunali Art. 17 – Altri Servizi Comunali Art. 18 – Cittadinanza
TITOLO III – STRUMENTI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 19 – Piano di Emergenza
Art. 20 – Procedure Operative di Emergenza
TITOLO IV – VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Art. 21 – Principi generali
Art. 22 – Obiettivi del Gruppo Comunale Art. 23 – Ammissione al Gruppo Comunale
Art. 24 – Organizzazione del Gruppo Comunale Art. 25 – Assemblea dei Volontari
Art. 26 – Sindaco
Art. 27 – Segretario del Gruppo Comunale Art. 28 – Coordinatore del Gruppo Comunale Art. 29 – Dotazioni del Gruppo Comunale Art. 30 – Stemma del Gruppo Comunale
Art. 31 – Doveri dei Volontari Art. 32 – Diritti dei Volontari
Art. 33 – Formazione ed addestramento dei Volontari Art. 34 – Dotazioni dei Volontari
Art. 35 – Assicurazione dei Volontari Art. 36 – Provvedimenti disciplinari
Art. 37 – Cessazione dal Gruppo Comunale
Art. 38 – Commissariamento del Gruppo Comunale Art. 39 – Scioglimento del Gruppo Comunale
Art. 40 – Convenzioni con Organizzazioni di volontariato
TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41 – Disposizioni transitorie Art. 42 – Disposizioni finali
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(AMBITO DI APPLICAZIONE)
1. Il presente Regolamento disciplina l’ordinamento, la composizione, l’organizzazione e le modalità di funzionamento del Servizio comunale di protezione civile, degli organi che ne fanno parte e della corrispondente struttura di coordinamento, in conformità ai principi normativi nazionali e regionali nonché alle rispettive direttive.
Articolo 2
(FINALITÀ DEL SERVIZIO)
1. L’attività del Servizio comunale di protezione civile è finalizzata alla tutela dell’integrità della vita, dei beni e degli insediamenti dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi che, per le loro connotazioni di eccezionalità, determinino situazioni di grave o diffuso pericolo.
2. Costituiscono altresì finalità preventive del servizio la diffusione delle tematiche di protezione civile a mezzo di esercitazioni e le simulazioni di interventi in emergenza, l’educazione scolastica e le campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive di protezione civile.
Articolo 3
(ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE)
1. Le attività di protezione civile sono volte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed al superamento dell’emergenza connessa al verificarsi di:
a) eventi naturali od antropici che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili in via ordinaria dall’ente;
b) eventi naturali od antropici che per loro natura ed estensione comportano, in via ordinaria, l’intervento coordinato di più enti;
c) calamità naturali, catastrofi od altri eventi che, per loro intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.
2. La previsione consiste nell’insieme delle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.
3. La prevenzione consiste nell’insieme delle attività volte ad evitare ovvero a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui al comma 1 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.
4. Il soccorso consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui al comma 1 ogni forma di prima assistenza, in attuazione di quanto previsto dal Piano di Emergenza Comunale e dai Piani Operativi di Emergenza.
5. Il superamento dell’emergenza consiste unicamente nell’attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Articolo 4
(COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE)
1. Nel rispetto della normativa nazionale di protezione civile, il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx si dotato di una struttura di protezione civile che consente di svolgere i seguenti compiti principali:
a) predisposizione di un servizio di pronta reperibilità dell’Amministrazione Comunale per
l'eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti od improvvise;
b) vigilanza su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta, provenienti da enti sovra ordinati od in caso di verifica diretta delle stesse;
c) organizzazione di una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione costituita da tecnici comunali, volontari e/o imprese convenzionate;
d) adeguata informazione alla popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
e) predisposizione di adeguati sistemi e procedure di allerta alla popolazione, da attivare in caso di emergenza.
Articolo 5
(FUNZIONI DI PROTEZIONE CIVILE)
1. Nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx è tenuto a svolgere le seguenti funzioni:
a) dotarsi, anche attraverso forme associative, di una struttura di protezione civile, coordinata dal Sindaco, o in delega al ROC, in grado di intervenire per far fronte agli eventi rientranti nelle tipologie enunciate all'art. 7 D.lgs. n. 1/2018, nonché per assicurare la necessaria collaborazione alle operazioni di soccorso coordinate dalla Provincia o dalla Regione;
b) promuovere l'esistenza di un gruppo comunale di volontari di protezione civile, anche attraverso il convenzionamento con una o più associazioni di volontariato di protezione civile presenti sul territorio, assicurandone in ogni caso la formazione di base e l’aggiornamento secondo gli standard minimi stabiliti dalla Regione;
c) curare la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali nonché la loro attuazione, sulla base delle direttive per la pianificazione di emergenza, emanate dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare;
d) curare l’attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza nonché la vigilanza sull’attuazione dei servizi urgenti da parte delle strutture locali di protezione civile;
e) disporre l’utilizzo delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello comunale ed intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali nonché delle direttive regionali per la pianificazione di emergenza, di cui alla precedente lettera c);
f) curare la raccolta dei dati e l’istruttoria delle richieste di risarcimento per i danni occorsi sul proprio territorio alle infrastrutture pubbliche, a beni privati mobili ed immobili nonché ad insediamenti agricoli, artigianali, commerciali, industriali e di servizio;
g) provvedere alle attività di previsione ed agli interventi di prevenzione dei rischi, contemplati dai programmi e piani regionali e provinciali.
Articolo 6
(INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO)
1. La Giunta comunale, con propria deliberazione, provvede ad individuare l’ambito organizzativo cui assegnare le risorse umane, strumentali ed economiche per garantire l’espletamento delle funzioni, delle attività e dei compiti di protezione civile comunale.
TITOLO II
STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 7
(COMPONENTI DELLA STRUTTURA COMUNALE)
1. Sono componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile:
a) il Sindaco;
b) il Referente Operativo Comunale;
c) il Servizio Comunale di Protezione Civile;
d) il Centro Operativo Comunale;
e) l’Unità di Crisi Locale;
f) il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
g) le Organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio;
h) la Polizia Locale;
i) i Servizi Tecnici Comunali;
j) gli altri Servizi Comunali;
k) i Xxxxxxxxx che per loro professionalità e conoscenze si rendano disponibili a collaborare.
Articolo 8 (SINDACO)
1. Il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile ed in tale veste sovrintende tutte le attività di protezione civile del Comune ed esercita tutti i compiti e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento gli attribuiscono espressamente.
2. Le funzioni di cui al comma precedente possono essere delegate ad un Assessore Comunale, nominato dal Sindaco nel rispetto delle procedure previste dalla normativa in materia.
3. Al verificarsi di una situazione d’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, anche avvalendosi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle organizzazioni di volontariato operanti a livello comunale ovvero intercomunale, dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Giunta Regionale.
4. Quando la calamità naturale, la catastrofe o l’evento non può essere fronteggiato con le risorse, i materiali ed i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze, risorse e strutture al Presidente di Città Metropolitana, al Presidente della Giunta Regionale od al Prefetto, per l’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza ed il coordinamento degli interventi con quelli dell’Autorità comunale di protezione civile.
Articolo 9
(REFERENTE OPERATIVO COMUNALE)
1. Il Referente Operativo Comunale (ROC) è la figura di supporto al Sindaco, dotata di autonomia decisionale limitata ad aspetti logistici ed operativi, cui affidare i compiti operativi in ambito di protezione civile in fase di normalità ed in fase di emergenza.
2. In ossequio alla normativa regionale in materia, il Sindaco ha facoltà di procedere alla nomina del Referente Operativo Comunale, individuandolo all’interno dell’Amministrazione Comunale tra i funzionari o dirigenti.
3. A titolo esemplificativo, nella fase di normalità, il Referente Operativo Comunale sovrintende alla stesura del Piano di Emergenza Comunale ed organizza il Gruppo Comunale di Protezione Civile, mentre nella fase di emergenza sovrintende alla sorveglianza del territorio e coordina le eventuali evacuazioni e/o l’assistenza pratica alla popolazione.
4. Il Referente Operativo Comunale è nominato con atto del Sindaco avente durata massima pari a quella del proprio mandato: in tal circostanza cessa automaticamente alla scadenza del mandato del Sindaco.
Articolo10
(SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE)
1. Il Servizio Comunale di Protezione Civile è l’ambito organizzativo chiamato ad attuare in via
ordinaria e continuativa i seguenti compiti:
a) ricevimento delle segnalazioni relative alle situazioni di criticità in atto o previste;
b) verifica delle segnalazioni ricevute e della loro possibile evoluzione;
c) mantenimento di un costante flusso informativo con le strutture di protezione civile;
d) organizzazione delle attività ordinarie di pianificazione e prevenzione;
e) predisposizione ed aggiornamento del Piano di Emergenza Comunale;
f) raccolta dei dati di archivio e statistici in materia di protezione civile;
g) collegamento con gli altri enti ed uffici competenti in materia di protezione civile;
h) organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale;
i) predisposizione delle procedure gestionali, amministrative ed operative;
j) gestione della Sala Operativa e del Centro Operativo Comunale;
k) adempimento degli aspetti amministrativi legati alle funzioni di competenza.
2. Il Servizio osserva, di norma, l’orario di apertura degli uffici comunali, fermo restando che, in caso di emergenza, potrà essere disposto un servizio di reperibilità per tutto il periodo di durata della stessa.
3. Al fine di poter attivare in qualsiasi momento i componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile, il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere in possesso di un elenco con tutti i nominativi, indirizzi e recapiti telefonici dei soggetti di cui all’articolo 7: l’elenco sarà custodito presso l’ufficio del Servizio Comunale di Protezione Civile, nel rispetto della privacy.
4. Per poter garantire lo svolgimento delle proprie attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile dovrà essere dotato delle risorse umane, strumentali ed economiche necessarie per garantire la operatività dello stesso.
Articolo 11
(CENTRO OPERATIVO COMUNALE)
1. Il Centro Operativo Comunale (COC) è la struttura operativa a supporto del Sindaco, autorità di protezione civile, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione previsto dal “Metodo Augustus” e fondato sulle seguenti funzioni di supporto, che rappresentano le principali attività da garantire alla cittadinanza, sia nella gestione della crisi che per il superamento dell’emergenza:
a) FUNZIONE 1 TECNICO-SCIENTIFICA E DI PIANIFICAZIONE: il Responsabile dovrà mantenere e coordinare i rapporti con Amministrazioni ed Enti che svolgono attività di ricerca scientifica o di gestione del territorio, con Gruppi nazionali di ricerca e con Servizi tecnici nazionali e/o locali, fornendo inoltre i supporti cartografici ed informatici relativi al territorio comunale e alle zone colpite dall’evento;
b) FUNZIONE 2 SANITÀ ED ASSISTENZA SOCIALE E VETERINARIA: il Responsabile dovrà mantenere i contatti con le Strutture sanitarie locali e con le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario;
c) FUNZIONE 3 VOLONTARIATO: il Responsabile dovrà coordinare i compiti delle Organizzazioni di volontariato in relazione al rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall’organizzazione e dai mezzi a loro disposizione;
d) FUNZIONE 4 MATERIALI E MEZZI: il Responsabile dovrà mantenere costantemente aggiornato il quadro delle risorse a disposizione, prevedendo per ciascuna di esse le modalità di trasporto ed il tempo di arrivo nell’area di intervento, attraverso il censimento dei materiali e dei mezzi comunque disponibili e normalmente appartenenti ad enti locali, privati e volontariato;
e) FUNZIONE 5 SERVIZI ESSENZIALI E ATTIVITÀ SCOLASTICA: il Responsabile dovrà mantenere i contatti con gli Enti erogatori dei servizi essenziali sul territorio coinvolto, aggiornando la situazione in ordine all’efficienza ed agli interventi sulla rete dei servizi e valutando anche la necessità di effettuare esercitazioni al fine ottimizzare il concorso di personale e mezzi nelle varie ipotesi di emergenza;
f) FUNZIONE 6 CENSIMENTO DANNI A PERSONE E COSE: il Responsabile, al verificarsi dell’evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni a persone e cose, avvalendosi tanto del personale dell’Ufficio tecnico comunale e degli Enti istituzionalmente preposti quanto di eventuali specifiche figure professionali;
g) FUNZIONE 7 STRUTTURE OPERATIVE E VIABILITÀ: il Responsabile dovrà coordinare le diverse componenti locali istituzionalmente preposte a questo servizio, regolamentando i trasporti e la circolazione al fine di interdire il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli aflussi dei soccorsi, attraverso l’opportuna individuazione e predisposizione di cancelli;
h) FUNZIONE 8 TELECOMUNICAZIONI: il Responsabile dovrà pianificare ed organizzare una rete di telecomunicazioni affidabile anche in caso di evento di notevole gravità, coinvolgendo le Associazioni di radioamatori ed i Gestori della telefonia fissa e mobile;
i) FUNZIONE 9 ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE: il Responsabile dovrà fornire un quadro delle disponibilità di alloggiamento tenendo conto del patrimonio abitativo e della ricettività delle strutture alberghiere nonché provvedendo alla ricerca di aree pubbliche e private da utilizzare come zone ospitanti e/o di attesa, raccordandosi con le Autorità preposte all’emanazione degli atti necessari per la messa a disposizione degli immobili o delle aree: a tal fine dovrà inoltre provvedere ad effettuare un censimento delle risorse necessarie per una prima assistenza alla popolazione, con particolare riferimento alle aziende di produzione e distribuzione di generi alimentari e forniture di vestiario.
2. Il Centro Operativo Comunale è attivato e presieduto dal Sindaco che ne coordina l’attività per il tramite del Responsabile del Servizio di Protezione Civile, da lui nominato: il Sindaco provvede altresì a nominare tutti i Responsabili delle Funzioni di Supporto individuate al comma 1, con atto avente durata massima pari a quella del proprio mandato. Il Sindaco può individuare ulteriori funzioni.
3. Ciascun Responsabile di Funzione individua le procedure per l’attuazione dei compiti relativi alla propria funzione e, con proprio atto, nomina il Collaboratore che garantirà l’aggiornamento costante dei dati relativi alla propria funzione: l’aggiornamento deve essere trasmesso al Servizio di Protezione Civile almeno una volta l’anno e tale adempimento rientra nei compiti e doveri dei singoli Responsabili interessati.
4. Il Responsabile del Servizio di Protezione Civile ed i Responsabili delle Funzioni di Supporto, alla scadenza del mandato del Sindaco, restano in carica fino al provvedimento di nomina dei nuovi Responsabili da parte del Sindaco eletto, da adottarsi entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali.
5. Il presupposto su cui si fonda il Centro Operativo Comunale è la possibilità di attivazione delle nove funzioni in ogni momento (H24), per cui il Sindaco, al fine di poter affrontare le eventuali emergenze in maniera organizzata, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, può optare per l’istituzione di una struttura alternativa, denominata Unità di Crisi Locale, composta da figure istituzionali presenti nell’organico e sul territorio comunale.
6. Tra il Centro Operativo Comunale e l’Unità di Crisi Locale non esiste conflitto di competenze, in quanto l’Unità di Crisi Locale rappresenta lo strumento per assolvere i compiti previsti per le nove Funzioni di Supporto del Centro Operativo Comunale, che potranno essere accorpate od attivate soltanto in caso di necessità.
Articolo 12
(UNITÀ DI CRISI LOCALE)
1. L’Unità di Crisi Locale (UCL) è la struttura operativa costituita dalle risorse umane effettivamente disponibili che supporta il Sindaco nella fase di emergenza nelle azioni decisionali, organizzative, amministrative e tecniche, costituita da:
a) il Sindaco;
b) il Referente Operativo Comunale
c) il Tecnico Comunale;
d) il Comandante del Corpo di Polizia Locale;
e) il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
f) il Comandante della Stazione Carabinieri;
2. L’Unità di Crisi Locale è attivata e presieduta dal Sindaco che ne coordina l’attività per il tramite del Referente Operativo Comunale: tale organismo assume le iniziative che ciascun componente è chiamato ad intraprendere, nel rispetto delle proprie competenze ed in maniera tale da assicurare la massima integrazione delle rispettive attività.
3. Ciascun componente provvederà ad individuare un sistema di deleghe tra i propri collaboratori, in modo tale che, al verificarsi dell’emergenza, sia sempre possibile procedere alla costituzione dell’Unità di Crisi Locale, anche in caso di temporaneo impedimento del componente nominato direttamente dal Sindaco.
Articolo 13
(GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE)
1. L’Amministrazione Comunale riconosce il ruolo del volontariato di protezione civile in quanto strumento di solidarietà sociale e di concorso al conseguimento dei fini istituzionali dei servizi, con particolare riferimento al soccorso in caso di pubblica calamità, esaltandone la funzione di promozione culturale e di formazione ad una coscienza della partecipazione.
2. Per dare corso a quanto indicato nel comma 1, è confermata l’istituzione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, per lo svolgimento, senza fini di lucro o vantaggi personali, delle attività di protezione civile di cui all’articolo 3.
3. La disciplina organizzativa del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, che costituisce componente della Struttura Comunale di Protezione Civile, è contenuta nel Titolo IV del presente Regolamento.
Articolo 14
(ORGANIZZAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE OPERANTI SUL TERRITORIO)
1. Le Organizzazioni di Protezione Civile operanti sul territorio comunale, riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali ed iscritte all’Elenco nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e/o all’Albo regionale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile operano in stretta collaborazione con le componenti istituzionali partecipando, sia nella fase di normalità che nella fase di emergenza, a tutte le attività di Protezione Civile, con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di soccorso.
2. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto nel comma 1, i Responsabili delle organizzazioni sono tenuti a registrare le rispettive Organizzazioni presso il Servizio Comunale di Protezione Civile, fornendo i nominativi, gli indirizzi ed i recapiti telefonici dei referenti, che saranno custoditi nel rispetto della privacy.
Articolo 15 (POLIZIA LOCALE)
1. Gli appartenenti al Comando di Polizia Locale, ai sensi del Regolamento del Corpo di Polizia Locale, sono tenuti a prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d’intesa con le Autorità competenti, assicurando l’immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore e negli altri settori comunali interessati.
Articolo 16
(SERVIZI TECNICI COMUNALI)
1. I Servizi Tecnici Comunali collaborano all’elaborazione dei piani di protezione civile fornendo i dati tecnici necessari alla loro realizzazione, con particolare riferimento alla cartografia di base, al
reticolo idrografico ed ai sottoservizi.
2. Gli stessi Servizi partecipano all’attività di protezione civile per il superamento delle emergenze in base alle rispettive competenze, supportando le attività poste in essere dalle altre componenti della Struttura Comunale di Protezione Civile.
Articolo 17
(ALTRI SERVIZI COMUNALI)
1. In ossequio alle disposizioni normative nazionali secondo le quali all’attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, anche i Comuni e tenuto conto che le disposizioni normative regionali prescrivono che, al verificarsi di una situazione di emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite provvedendo agli interventi necessari, tutta la struttura comunale, al verificarsi di uno degli eventi previsti e descritti dall’articolo 3, comma 1, può essere chiamata a svolgere attività finalizzate al soccorso delle popolazioni colpite ed al superamento dell’emergenza.
2. Per dare attuazione a quanto previsto dal comma 1, ricorrendone l’indifferibilità e l’urgenza, il Sindaco e i Responsabili dei Servizi Comunali potranno attivare tutte le risorse necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità, impartendo specifiche disposizioni al personale.
Articolo 18 (CITTADINANZA)
1. In ossequio alle disposizioni normative nazionali secondo le quali all’attuazione delle attività di protezione civile concorrono altresì i cittadini nonché gli ordini ed i collegi professionali, coloro che, al di fuori del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, intendono prestare la propria opera in attività di protezione civile finalizzate al soccorso delle popolazioni colpite da uno degli eventi previsti e descritti dall’articolo 3, comma 1, ovvero al superamento dell’emergenza sono invitati a registrarsi presso il Servizio Comunale di Protezione Civile, fornendo l’indirizzo ed il recapito telefonico, che saranno custoditi nel rispetto della privacy.
TITOLO III
STRUMENTI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 19
(PIANO DI EMERGENZA)
1. Il Piano di Emergenza è il documento finale di un processo completo che parte dall’analisi del rischi per giungere alla definizione di scenari di rischio ad essi collegati con l’obiettivo di porre in evidenza i possibili rischi e le situazioni di emergenza che interessano il territorio, individuando le adeguate procedure di contrasto e di gestione dell’emergenza.
2. La stesura del Piano di Emergenza è demandata a personale qualificato, in possesso di capacità ed esperienza adeguate: nel caso di assenza di personale qualificato negli organici degli uffici tecnici, sarà possibile affidarsi a professionisti esterni, associazioni di professionisti, società di progettazione e/o esperti in materia di protezione civile formati a livello nazionale o regionale, fermo restando il compito di supervisione del piano da parte dell’Amministrazione Comunale per il tramite del Servizio Comunale di Protezione Civile.
3. Al fine di rendere più agevole l’aggiornamento, la distribuzione e la consultazione del Piano di Emergenza, si potrà prevedere la realizzazione sia su supporto cartaceo che su supporto digitale e la possibilità di estrazione in modo veloce delle sezioni sia testuali che cartografiche.
4. Il Piano di Emergenza si può comporre di:
a) analisi delle infrastrutture;
b) analisi della pericolosità;
c) scenari di rischio;
d) attività di monitoraggio;
e) modello di intervento.
5. In aggiunta al documento di piano potranno essere previsti degli allegati contenenti l’elenco dei soggetti coinvolti nella gestione dell’emergenza, delle risorse esterne con i relativi contatti e dei mezzi ed attrezzature disponibili oltre ad una serie di modelli di provvedimenti d’urgenza e di comunicazione istituzionale e diretta alla popolazione.
6. Il Piano di Emergenza è approvato dal Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, mentre gli allegati sono redatti ed aggiornati costantemente dal Servizio Comunale di Protezione Civile, che li custodisce nel rispetto della privacy; all’interno della proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Comunale saranno presenti soltanto i fac-simile degli elenchi e dei modelli di cui al comma 5.
7. Con le medesime modalità sono approvati gli aggiornamenti periodici del Piano di Emergenza, al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell’assetto urbanistico del territorio, all’evoluzione del sistema di protezione civile ed alle tecnologie e normative di settore: l’aggiornamento deve avvenire con cadenza almeno quinquennale dalla data della sua ultima approvazione da parte del Consiglio Comunale.
8. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal presente documento, l’aggiornamento del vigente Piano di Emergenza dovrà essere effettuato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
9. Al Piano di Emergenza è data piena divulgazione alla cittadinanza mediante apposite campagne informative ed accesso al servizio telematico pubblico comunale: il Piano di Emergenza è altresì oggetto di periodiche verifiche da compiersi anche a mezzo di apposite esercitazioni finalizzate
a verificare la risposta del sistema comunale di protezione civile a fronte di simulati scenari di rischio, di regola improvvise e senza rigorosa predefinizione di tutti i particolari al fine di evitare che si risolvano in mere esibizioni promozionali od autoreferenziali, ma comunque preventivamente
autorizzate dal Sindaco ed eventualmente concordate con la Prefettura, qualora prevedano una partecipazione di vaste fasce della popolazione.
Articolo 20
(PROCEDURE OPERATIVE DI EMERGENZA)
1. Al fine di fronteggiare situazioni contingenti particolari o critiche, l’Amministrazione Comunale, in ossequio alla disciplina regionale, demanda al Servizio di Polizia Locale la predisposizione di Procedure Operative di Emergenza (POE) in grado di assicurare, mediante un elevato grado di flessibilità, il necessario coordinamento delle risorse umane e strumentali a disposizione.
2. A tal fine, il Servizio di Polizia Locale predispone la mappatura del territorio individuando le possibili situazioni critiche dal punto di vista della protezione civile tenuto conto del Piano di Emergenza e comunque in conformità della Direttiva Regionale per la Pianificazione di Emergenza degli Enti Locali.
3. L’individuazione delle possibili situazioni contingenti particolari è demandata al Comandante del Corpo di Polizia Locale che, anche di concerto con organi e strutture interne od esterne alla Amministrazione Comunale, dovrà porre particolare attenzione a quelle generate da:
a) reti di comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree;
b) insediamenti industriali o produttivi, se non già individuati dal Piano di Emergenza;
c) conformazione idrogeologica del territorio, se non già individuata dal Piano di Emergenza;
d) realtà sociali potenzialmente problematiche;
e) tessuto urbanistico;
f) situazioni che richiedono l’adozione di misure che eccedono i normali compiti di istituto;
g) situazioni di rischio per la collettività descritte dal Piano di Emergenza.
4. In relazione ad ogni evento potenzialmente critico, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale dovrà provvedere alla stesura di una Procedura Operativa di Emergenza indicando:
a) le risorse umane da impiegare;
b) la loro eventuale organizzazione in unità operative che fanno capo ad un Responsabile;
c) le mansioni dettagliate di ogni soggetto od unità operativa;
d) le dotazioni logistiche e strumentali;
e) le procedure attuative dettagliate per fasi;
f) la struttura della rete di comunicazioni;
g) il linguaggio da adottate durante le comunicazioni.
5. L’attuazione delle Procedure Operative di Emergenza ed il coordinamento con i soggetti impiegati nella situazione contingente competono, di regola, al Responsabile del Servizio di Polizia Locale: in caso di sua assenza temporanea, le funzioni vengono svolte dall’Ufficiale di grado più alto presente in servizio.
6. Tutti gli operatori del Servizio di Polizia Locale vengono formati sui dispositivi attuativi delle Procedure Operative di Emergenza presso il Comando di appartenenza: la formazione deve essere improntata alla diffusione dei principi informatori delle procedure e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi di flessibilità e coordinamento.
7. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal presente documento, la stesura delle Procedure Operative di Emergenza dovrà essere effettuata entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento: la redazione di tali Procedure Operative di Emergenza è da considerarsi un obiettivo strategico dell’Amministrazione Comunale.
TITOLO IV
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Articolo 21 (PRINCIPI GENERALI)
1. Il presente titolo disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx di cui all’articolo 13.
2. L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Gruppo Comunale.
3. Il Gruppo Comunale è apolitico e apartitico: conseguentemente i volontari, nel momento in cui svolgono attività di protezione civile sono tenuti ad astenersi dall’assumere atteggiamenti pro o contro qualsiasi parte politica, dal fare politica nonché dall’utilizzare l’immagine del volontario di protezione civile per fini politici od elettorali.
4. Il Gruppo Comunale, durante la fase di emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.
Articolo 22
(OBIETTIVI DEL GRUPPO COMUNALE)
1. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile è parte del sistema comunale di protezione civile ed i volontari prestano la loro opera nell’ambito delle attività di protezione civile di cui all’articolo 3 nonché in attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione: all’occorrenza, il Sindaco/ROC può richiedere al Gruppo Comunale di prestare attività di supporto ai Servizi Comunali nel caso di manifestazioni che per consistente partecipazione di pubblico o riflessi sulla comunità siano idonee ad assumere una rilevanza, ancorché indiretta, sotto il profilo della protezione civile, fermo restando che in tali circostanze non sarà in alcun modo possibile sostituirsi all’operato dei servizi interessati, ed in particolare agli Organi di Polizia Stradale nelle attività di regolazione del traffico.
2. Il Gruppo Comunale viene attivato con le modalità previste dal Piano di Emergenza e/o dalle Procedure Operative di Emergenza: in caso di eventi particolari, il Gruppo potrà intervenire ed operare di propria iniziativa previa indispensabile comunicazione ed autorizzazione del Sindaco o ROC se costituito.
3. Eventuali interventi richiesti al di fuori del territorio comunale potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco o ROC, se costituito, al quale potranno essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale: l’autorizzazione potrà comprendere l’utilizzo di mezzi e materiali.
4. Il Gruppo Comunale od i singoli Volontari potranno inoltre, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, promuovere od aderire ad iniziative, anche al di fuori del territorio comunale, intese a favorire lo scambio di esperienze tra gli Enti, le Associazioni ed i Gruppi di volontariato operanti nella protezione civile: l’autorizzazione potrà comprendere l’utilizzo di mezzi e materiali.
5. Di tutte le attività svolte dal Gruppo Comunale dovrà essere redatta apposita relazione a cura del Coordinatore del Gruppo che deve essere consegnata al ROC.
6. Si applicano in ogni caso le disposizioni dettate dal Dipartimento della protezione civile sull'attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile.
Articolo 23
(AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE)
1. L’Amministrazione Comunale incentiva l’adesione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile nelle forme ritenute più opportune quali la pubblicazione di appositi bandi di adesione, la promozione di incontri specifici o di campagne di sensibilizzazione e l’organizzazione di punti di informazione ed adesione anche per via telematica.
2. L’ammissione al Gruppo Comunale è subordinata al possesso, al momento di presentazione della domanda di adesione, dei seguenti requisiti soggettivi:
a. età compresa tra i diciassette ed i sessantacinque anni e idoneità fisica allo svolgimento delle attività di volontariato comprovata da documentazione medica da prodursi a cura dell’interessato. Sino al compimento della maggiore età, previa autorizzazione dei genitori, non saranno operativi, ma avranno solo compiti ausiliari, organizzativi e da osservatori in esercitazione o addestramenti; inoltre, non potranno partecipare a situazioni di emergenza se non in ausilio del magazzino qualora venga predisposta una raccolta di viveri.
b. assenza di provvedimenti di espulsione da Forze Armate, Corpi militarmente organizzati, Organizzazioni di volontariato e Gruppi comunali di protezione civile;
c. buona conoscenza della lingua italiana, limitatamente agli aspiranti volontari che non sono di madrelingua italiana;
d. sana e robusta costituzione.
I volontari sprovvisti della certificazione medica potranno essere impiegati solo in attività di supporto tecnico–logistico o amministrativo che non comportino particolari rischi di infortunio. I volontari dovranno poi in seguito sottoporsi ad un'idonea visita concordata in tempi e modi dagli organi comunali.
3. La sopravvenuta perdita anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al comma 2 è causa di espulsione dal Gruppo Comunale, disposta con provvedimento inappellabile del Sindaco: non costituisce causa di espulsione la temporanea inidoneità fisica all’attività di volontario.
4. Il compimento del sessantacinquesimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di volontario, sempre che permanga l’idoneità fisica, fatta salva la facoltà, in capo al Coordinamento del Gruppo Comunale di destinare questi volontari alle attività non operative: l’appartenenza al Gruppo cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
5. Xxxxxxx presentare domanda di ammissione al Gruppo Comunale i cittadini di ambo i sessi in possesso dei requisiti soggettivi di cui al comma 2, residenti nel Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx od in altro Comune della Provincia: l’appartenenza al Gruppo Comunale è incompatibile con l’appartenenza ad altri Gruppi comunali od associazioni di protezione civile.
6. Alla domanda di ammissione, da redigersi in carta semplice su apposito modulo da ritirare presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito web istituzionale, da firmare per esteso dall’aspirante volontario, devono allegarsi: il certificato medico o l’autocertificazione attestante l’idoneità fisica allo svolgimento e l’autocertificazione attestante l’assenza di cause ostative all’ammissione: la mancata produzione di tali documenti è causa di diniego automatico della domanda.
Contestualmente devono essere presentate 3 fototessere cartacee e una digitale e dovrà essere compilata una apposita scheda informativa.
7. Costituisce titolo preferenziale per l’accettazione della domanda:
a. la residenza nel territorio comunale
b. il possesso di specifiche conoscenze tecniche quale esperto in telecomunicazioni, geologo, ingegnere civile ed altre utili in caso di emergenza;
c. l’aver prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o nella Polizia Locale;
d. l’esercizio di professioni attinenti lo stato di necessità ed urgenza quale speleologo, istruttore di nuoto e sub, esercente professioni sanitarie e simili.
8. L’accettazione della domanda di ammissione è riservata al Sindaco nella sua qualità di Autorità comunale di protezione civile: il Coordinatore dei Volontari sottoporrà al Sindaco la domanda di ammissione corredata della documentazione allegata e la decisione assunta sarà insindacabile.
9. Gli aspiranti volontari ammessi al Gruppo Comunale per diventare volontari effettivi dovranno altresì frequentare con esito favorevole un corso base di formazione.
Articolo 24
(ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE)
1. Il Sindaco è il responsabile del Gruppo Comunale ed il garante dell’osservanza delle norme del presente Regolamento.
2. Sono organi del Gruppo Comunale:
a. l’Assemblea dei Volontari;
b. il Sindaco
c. il Segretario del Gruppo Comunale;
d. il Coordinatore del Gruppo Comunale.
Articolo 25
(ASSEMBLEA DEI VOLONTARI)
1. L’Assemblea dei Volontari è costituita da tutti i Volontari effettivi del Gruppo Comunale: essa si riunisce per eleggere gli organi del Gruppo Comunale ovvero quando viene convocata a seguito di richiesta del Coordinatore e/o del Segretario del Gruppo o di almeno un terzo dei Volontari effettivi nonché in tutti i casi previsti dal presente Regolamento, per decidere in ordine alle attività da svolgere ed alle eventuali proposte di modificazione od integrazione del presente Regolamento.
2. Possono inoltre essere invitati a partecipare all’Assemblea, a titolo consultivo e senza diritto di voto il Referente Operativo Comunale, gli aspiranti Volontari espressamente invitati, i componenti del Comitato Operativo Comunale se costituito e i componenti dell’Unità di Crisi Locale.
3. Fatto salvo quanto previsto per l’elezione degli organi del Gruppo Comunale, le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei volontari presenti e votanti, dando atto che ogni volontario ha diritto ad un solo voto e che non è ammesso il voto per delega.
4. La convocazione dell’Assemblea dei Volontari viene fatta dal Sindaco nelle forme ritenute più
adeguate, a condizione che vi sia prova tangibile dell’avvenuta informativa a tutti i volontari e che tra il ricevimento della convocazione e la data della seduta intercorrano non meno di dieci giorni: la seduta potrà svolgersi presso la sede del Gruppo Comunale ovvero presso il Palazzo Municipale e sarà valida con la presenza della maggioranza dei Volontari effettivi.
5. L’Assemblea dei Volontari elegge al proprio interno, nell’ordine il Segretario del Gruppo ed il Coordinatore del Gruppo, nel rispetto della seguente procedura:
a. tutte le elezioni degli organi del Gruppo Comunale avvengono con voto segreto da parte dei presenti alla seduta;
b. qualora nel corso della prima votazione nessun volontario raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei volontari presenti si procede immediatamente ad un ballottaggio;
c. al ballottaggio sono ammessi i due volontari che nella prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti: in caso di parità viene ammesso il volontario più anziano in termini di appartenenza al gruppo;
x. xxxxxxxxx eletto al ballottaggio il volontario che raggiunge la maggioranza assoluta dei voti dei volontari presenti: in caso di parità risulta eletto il volontario più anziano di età;
e. non sono previste particolari procedure per la presentazione delle eventuali candidature per ricoprire le diverse cariche.
f. tutte le deliberazioni riguardanti le elezioni degli organi del Gruppo Comunale dovranno essere trasmesse al Sindaco entro cinque giorni dalle votazioni per consentire di provvedere alla stesura dei provvedimenti di nomina degli eletti nei successivi dieci giorni.
g. Nel caso di contestazioni in ordine alle modalità di elezione degli organi del Gruppo Comunale, ciascun volontario potrà presentare al Sindaco richiesta di riesame della procedura, entro cinque giorni dalla votazione: il Sindaco, esaminata la richiesta, entro i successivi cinque giorni deciderà definitivamente sul risultato della votazione, con giudizio insindacabile.
Articolo 26 (SINDACO)
1. Il Sindaco:
a) convoca l’Assemblea dei Volontari in seduta ordinaria per l’elezione degli organi del Gruppo Comunale;
b) convoca l’Assemblea dei Volontari in seduta straordinaria nelle altre circostanze previste dal presente Regolamento;
c) gestisce le sedute dell’Assemblea dei Volontari al fine di garantirne l’ordine e la regolarità delle deliberazioni.
Articolo 27
(SEGRETARIO DEL GRUPPO COMUNALE)
1. Il Segretario del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile dura in carica tre anni e può essere rieletto: la carica è incompatibile con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, ROC e Coordinatore del Gruppo Comunale.
2. Il Segretario del Gruppo Comunale:
a. cura l’attività amministrativa del Gruppo Comunale;
b. svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni;
c. trasmette le convocazioni dell’Assemblea dei Volontari;
d. consegna al Sindaco i risultati delle votazioni per la conseguente ratifica;
e. verifica in via preliminare la conformità dei requisiti posseduti dagli aspiranti Volontari;
f. aggiorna l’elenco dei Volontari e le schede di assegnazione del materiale;
g. segue gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione;
h. assegna ad ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso;
i. predispone la modulistica necessaria al funzionamento del Gruppo Comunale;
j. conserva tutti i documenti relativi al Gruppo Comunale;
k. tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Segretario può avvalersi della collaborazione di un limitato gruppo di volontari per lo svolgimento della funzione, rimanendone comunque unico responsabile.
Articolo 28
(COORDINATORE DEL GRUPPO COMUNALE)
1. Il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile dura in carica tre anni e non può essere rieletto per più di due mandati consecutivi: la carica è incompatibile con la carica di Sindaco, Vice Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale, ROC e Segretario del Gruppo Comunale.
2. Il Coordinatore del Gruppo Comunale:
a. nomina il Vice-Coordinatore che lo coadiuva nelle attività e lo sostituisce in caso di assenza;
b. coordina il Gruppo Comunale sulla base delle indicazioni e degli indirizzi del Sindaco o del ROC;
c. assicura la partecipazione del Gruppo Comunale alle attività di protezione civile;
d. forma le squadre operative e nomina i rispettivi Capisquadra;
e. predispone la periodica turnazione di reperibilità delle squadre di Volontari;
f. organizza i servizi esterni dei Volontari previa autorizzazione del Sindaco/ROC;
g. sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Gruppo Comunale;
h. verifica la manutenzione e la tenuta in efficienza del materiale e delle attrezzature assegnate;
i. vigila sull’andamento generale dell’attività del Gruppo Comunale;
j. riferisce al Sindaco/ROC in ordine all’attività svolta dal Gruppo Comunale;
k. sottopone al Sindaco/ROC le proposte di attività per l’anno successivo e la richiesta di dotazioni;
l. trasmette al Sindaco/ROC un dettagliato resoconto sull’attività svolta nell’anno precedente;
m. procede all’attuazione degli adempimenti previsti a suo carico dal presente Regolamento.
3. L’interfaccia con il Sindaco è, di norma ed in via generale, effettuato per il tramite del ROC.
Le proposte di cui alla lettera k) devono essere presentate entro il 31 ottobre di ciascun anno mentre il resoconto di cui alla lettera l) deve essere presentato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
4. Nel caso di dimissioni del Coordinatore, il Vice-Coordinatore si sostituisce nelle funzioni e convocherà l’assemblea dei volontari per eleggere un nuovo coordinatore.
Articolo 29
(DOTAZIONI DEL GRUPPO COMUNALE)
1. L’Amministrazione Comunale garantisce l’efficace funzionamento del Gruppo Comunale ed a tale proposito si impegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, a dotarlo di una sede operativa attrezzata ed arredata nonché di adeguate attrezzature.
2. I locali e le attrezzature messe a disposizione del Gruppo Comunale devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e possono essere utilizzate esclusivamente per le attività di protezione civile: tutto il materiale in dotazione al Gruppo Comunale è inserito nell’inventario generale del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx
3. Il Coordinatore del Gruppo dovrà tenere ed aggiornare un registro dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale, segnalando al ROC ed al Servizio di protezione civile ogni eventuale necessità a riguardo.
4. L’Amministrazione Comunale si impegna a stanziare annualmente una somma da destinare allo svolgimento delle attività del Gruppo Comunale, in relazione alle richieste pervenute e tenuto conto dei limiti delle disponibilità di bilancio: analogamente si impegna a partecipare ai bandi per l’assegnazione di finanziamenti alle attività del Gruppo Comunale, sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio qualora trattasi di finanziamenti di quote parte di progetti.
5. Per quanto attiene alle donazioni di beni mobili ed immobili, anche di modico valore, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e della normativa in materia: i relativi beni saranno acquisiti al patrimonio del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
6. I veicoli in dotazione al Gruppo Comunale devono essere caratterizzati da segni distintivi e dai dispositivi acustici e di illuminazione previsti dalla normativa vigente: il conducente del veicolo è responsabile dello stesso e della sua custodia all’esterno della rimessa nonché del materiale a bordo, ferma restando l’individuale responsabilità dei Volontari nell’utilizzo delle attrezzature.
7. Ad ogni utilizzo dei veicoli in dotazione al Gruppo Comunale, il conducente è tenuto a redigere un apposito verbale indicando orario dell’uscita, motivazione della stessa, destinazione finale, orario di rientro e distanza percorsa: dovrà altresì far constare eventuali anomalie sull’andamento del mezzo.
8. A richiesta del Coordinatore del Gruppo o del Caposquadra, il conducente del veicolo è tenuto ad esibire la patente di guida che deve risultare in corso di validità e deve abilitare alla conduzione di quello specifico veicolo: eventi fortuiti e casuali, quali le sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada, saranno valutate dal Coordinatore del Gruppo e dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, tenendo conto della gravità della violazione e dello stato di servizio del Volontario.
9. La Giunta Comunale approverà uno specifico provvedimento organizzativo concernente le disposizioni operative per la concessione in uso dei beni mobili assegnati al Gruppo Comunale di Protezione Civile.
Articolo 30
(STEMMA DEL GRUPPO COMUNALE)
1. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha un proprio vessillo, di cui all’immagine a seguire:
GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE
Le caratteristiche del vessillo sono:
⚫ 65 cm x 105 cm (con agremani, frangia e cordoniera oro)
⚫ forma a scudo
⚫ retro tricolore
⚫ fascia tricolore 8 cm (da inserire sotto i passanti)
⚫ fondo colore n. 95 dal Vs. campionario, logo in blu (più scuro rispetto al modello portato in visione), scritta gruppo comunale protezione civile in nero in alto, scritte nel logo “San Xxxxxxxx Xxxxxxxx” in rosso e “Protezione Civile” in giallo.
⚫ asta metallica porta stendardo divisibile in 3 pezzi cm 225
Il vessillo è corredato di fascia tricolore e, all’occorrenza, dotato di fascia a lutto.
Quando partecipa a cerimonie, il vessillo è scortato da due Volontari in uniforme di servizio.
Articolo 31
(DOVERI DEI VOLONTARI)
1. L’appartenenza al Gruppo Comunale richiede da parte dei singoli Volontari la condivisione di norme di Gruppo e l’osservanza di specifici doveri individuali, nonché l’accettazione ed il rispetto del presente Regolamento.
2. Costituiscono norme di Gruppo:
a. la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà nonché di spirito di corpo;
b. un profondo rispetto verso le persone, senza distinzioni di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
c. la propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del Gruppo;
d. la propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni unita alla capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
e. la capacità di riservare un adeguato equilibrio sia durante le operazioni ordinarie che durante gli interventi di emergenza;
f. la capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di Gruppo, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
g. la capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Gruppo, rispettando la dignità ed il ruolo di ciascuno e mantenendo uno spirito positivo e proattivo nei confronti dei singoli problemi.
3. Costituiscono doveri individuali:
a. partecipare con impegno e motivazione alle attività del Gruppo, garantendo l’impegno minimo di:
i. due turni di reperibilità al mese (se predisposta);
ii. la presenza ad almeno il 75% alle riunioni ufficiali (quali riunione annuale, riunioni per eleggere i i rappresentanti del gruppo o riunioni straordinarie);
iii. la partecipazione ad almeno il 50% alle esercitazioni;
iv. la partecipazione ad almeno il 50% degli incontri mensili per la manutenzione dei mezzi ed degli apparati;
v. essere disponibili e rintracciabili per interventi operativi pari almeno al 50% degli stati di allerta e di necessità.
b. osservare puntualmente le disposizioni del presente Regolamento e le direttive emanate dalla Amministrazione Comunale per il tramite degli organi competenti;
c. tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore del Gruppo e dal Caposquadra;
x. xxxxxxxxxx i turni e gli orari di servizio assegnati dal Coordinatore del Gruppo e/o dal proprio Caposquadra;
e. partecipare alle attività di formazione, di addestramento e di aggiornamento promosse dalla Amministrazione Comunale;
f. prestare la propria opera in favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni delle quali il Volontario faccia parte;
g. indossare l’uniforme di dotazione in ogni occasione di servizio
h. indossare l’uniforme di dotazione in ogni occasione di servizio, con decoro e dignità, avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia;
i. corredare l’uniforme dei soli simboli distintivi di dotazione evitando l’apposizione di simboli distintivi che non siano comprovati da relativa documentazione approvata dal Sindaco;
j. mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla
piena collaborazione ed alla massima disponibilità;
k. saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l’urbanità di tratto durante lo svolgimento delle attività di protezione civile;
l. mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
m. non interferire nell’attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di protezione civile;
n. evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o degli interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore o direttamente dal Sindaco/ROC;
o. fare un uso corretto degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione ed evitare di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
p. non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative al di fuori del territorio comunale senza averne conseguita la preventiva autorizzazione del Sindaco/ROC;
q. non utilizzare veicoli o mezzi della protezione civile o comunque in uso a quest’ultima al di fuori del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione del Sindaco/ROC;
x. xxxxxxxsi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l’attività di protezione civile;
s. non esporre all’interno della sede del Gruppo materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale da offendere la moralità individuale;
t. evitare qualsiasi discriminazione sessuale all’interno del Gruppo ed ogni forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;
u. non assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto della Amministrazione Comunale e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiali.
Articolo 32
(DIRITTI DEI VOLONTARI)
1. Ciascun Volontario ha diritto di:
a. partecipare alle attività di protezione civile nelle forme e secondo le modalità previste dal presente Regolamento nonché a candidarsi per ricoprire una delle cariche in seno al Gruppo Comunale;
b. conoscere l’entità delle risorse economiche stanziate dall’Amministrazione Comunale e di ricevere informazioni in ordine al relativo impiego per il tramite del Coordinatore del Gruppo che sarà aggiornato dal ROC o Responsabile del Servizio Gestione del Territorio;
c. recedere dal Gruppo presentando comunicazione scritta al Sindaco anche senza fornire giustificazione della propria scelta, restituendo contestualmente l’uniforme e le altre dotazioni ricevute;
2. Ai Volontari aderenti ad Organizzazioni inserite nell’elenco dell’Agenzia di protezione civile, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi cui al comma 1 dell’articolo 3, anche su richiesta del Sindaco o di altre Autorità di protezione civile competenti, vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire:
a. il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
b. il mantenimento del trattamento economico previdenziale da parte del datore di lavoro;
c. la copertura assicurativa secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
d. il rimborso delle spese sostenute, previa autorizzazione e sulla base di titolo giustificativo.
Articolo 33
(FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEI VOLONTARI)
1. Gli aspiranti Volontari sono tenuti a frequentare le attività di formazione di base promosse ed organizzate dagli enti istituzionali preposti: soltanto al termine di tale periodo formativo potranno assumere la qualità di Volontario effettivo ed essere impiegati operativamente nelle attività di
protezione civile.
2. I Volontari, previa autorizzazione del Sindaco/ROC, potranno organizzare, in autonomia o avvalendosi di istruttori esterni, incontri od esercitazioni tecniche e pratiche, atte a mantenere e migliorare la preparazione individuale e di gruppo.
Articolo 34
(DOTAZIONE DEI VOLONTARI)
1. Ai Volontari effettivi sarà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento, completo di fotografia in formato tessera, che ne certifichi le generalità, l’appartenenza al Gruppo Comunale e l’eventuale specializzazione: tale tesserino dovrà essere restituito all’atto della cessazione dalla qualifica di Volontario.
2. Compatibilmente alle disponibilità di spesa, a tutti i Volontari effettivi verrà fornita l’uniforme prevista dalla normativa regionale nonché i dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati alle attività da svolgere: ogni Volontario è responsabile del materiale ricevuto in dotazione, che dovrà constare da apposito verbale, ed è tenuto a mantenerlo efficiente ed in ordine, segnalando tempestivamente rotture e/o malfunzionamenti ed eventualmente chiedere il suo reintegro o la sua sostituzione.
3. Agli aspiranti Volontari potranno essere forniti capi di abbigliamento e dispositivi di protezione individuale in relazione alle disponibilità di spesa e tenuto conto delle loro possibilità di impiego operativo.
Articolo 35
(ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI)
1. L’Amministrazione Comunale provvede ad assicurare tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie od altro, connessi allo svolgimento delle attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi della normativa vigente in materia.
Articolo 36
(PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI)
1. Costituiscono violazioni disciplinari l’inosservanza delle norme di Gruppo e dei doveri individuali dei Volontari nonché delle norme del presente Regolamento.
2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:
a. RICHIAMO VERBALE: sanzione comminata dal Coordinatore del Gruppo al Volontario che ha violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente Regolamento: tale sanzione non deve essere preceduta da alcuna contestazione di addebito ma deve essere comunque trascritta in apposito registro ai fini della verifica di eventuali reiterazioni;
b. RICHIAMO SCRITTO: sanzione comminata dal Coordinatore del Gruppo al Volontario che, già sanzionato con richiamo verbale, ha nuovamente violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente Regolamento, nell’arco di un biennio dal richiamo verbale: la norma violata può essere la stessa del richiamo verbale ovvero altra diversa;
c. SOSPENSIONE TEMPORANEA: sanzione comminata dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile o dal ROC su proposta del Coordinatore del Gruppo al Volontario che, già sanzionato con richiamo scritto, ha nuovamente violato una norma di Gruppo, un dovere individuale od una norma del presente Regolamento, nell’arco di un biennio dal richiamo scritto;
d. ESPULSIONE DAL GRUPPO: sanzione comminata dal Sindaco su proposta del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile o del ROC nei seguenti casi:
i. persistenza di condotte contrastanti con le norme di Gruppo, i doveri individuali o le norme del presente Regolamento da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea;
ii. commissione da parte del Volontario di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia in corso in sentenze di condanna passate in giudicato: il patteggiamento è equiparato a sentenza di condanna ai fini dell’applicazione della presente sanzione;
iii. realizzazione, durante il servizio o nel corso di attività di addestramento od esercitazione, di comportamenti costituenti indice di grave senso di irresponsabilità o inidoneità, che abbiano messo in pericolo l’incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari; realizzazione, anche fuori del servizio, di comportamenti idonei a pregiudicare in modo grave l’immagine del Gruppo, ivi compreso l’impiego e l’uso di equipaggiamenti e/o di attrezzature di dotazione individuali o del Gruppo per fini personali;
iv. protratta ed ingiustificata inattività nonostante gli inviti formulati dal Coordinatore del Gruppo ovvero danneggiamento con dolo di equipaggiamenti e/o attrezzature di dotazione individuali o del Gruppo.
3. Fuori del caso dell’applicazione della sanzione del rimprovero verbale, l’applicazione delle altre sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione di addebito recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l’invito all’interessato a far pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolpa: l’atto di contestazione dovrà essere inviato con lettera raccomandato con avviso di ricevimento, spedita all’indirizzo di residenza dichiarato all’atto dell’ammissione al Gruppo o ad altro indirizzo successivamente comunicato dal Volontario.
4. Ove l’interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolpa, l’organo competente per l’applicazione della sanzione disciplinare è tenuto a valutarne l’eventuale fondatezza ed a provvedere all’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta, il quale può farsi assistere da persona di propria fiducia a condizione che questa non ricopra alcuna carica elettiva all’interno del Gruppo Comunale e non rivesta la qualità di Consigliere o di Assessore del Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx .
5. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione dell’atto di contestazione di addebito da parte del destinatario con l’emanazione di un atto motivato di applicazione della sanzione disciplinare o di archiviazione del procedimento: il termine per la conclusione del procedimento può essere prorogato, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell’organo competente ad applicare la sanzione disciplinare.
6. La durata della sospensione temporanea del Volontario dal Gruppo Comunale non può esser inferiore a tre mesi e non può essere superiore ad un anno.
7. Nei riguardi dei provvedimenti disciplinari sono esperibili i seguenti ricorsi:
i. contro la sanzione del richiamo scritto è ammesso ricorso, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione, al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile;
ii. contro la sanzione della sospensione temporanea è ammesso ricorso, entro il termine di cui alla lettera a), al Sindaco;
iii. contro la sanzione della espulsione dal Gruppo Comunale sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.
8. Il Volontario sottoposto a procedimento penale per reati non colposi è temporaneamente sospeso dalla sua qualifica, in via cautelare, fino alla definizione di detto procedimento: la sospensione cautelare è disposta dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile.
Articolo 37
(CESSAZIONE DAL GRUPPO COMUNALE)
1. La cessazione dall’appartenenza al Gruppo Comunale avviene per:
a. recesso volontario da parte dell’interessato;
b. compimento del settantaseiesimo anno di età;
c. sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica;
d. sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell’ammissione;
e. espulsione a seguito di violazioni disciplinari.
2. Fuori del caso di cui al comma 1, lett. a), già disciplinato tra i diritti dei Volontari, la cessazione è disposta a mezzo di provvedimento da adottarsi a cura del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile o del Sindaco, limitatamente al caso di cui al comma 1, lett. e).
3. Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del Gruppo per un periodo temporaneo non superiore ad un anno, motivandone la richiesta: il Coordinatore del Gruppo, valutata l’istanza, ne comunica l’esito al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile ai fini dell’adozione del provvedimento.
4. All’atto della cessazione dall’appartenenza al Gruppo Comunale, il Volontario è tenuto a restituire l’equipaggiamento di proprietà dell’Amministrazione Comunale ricevuto in dotazione all’atto della ammissione al Gruppo: la mancata restituzione comporta la refusione in favore dell’Amministrazione Comunale delle spese da questa sostenute per la dotazione.
Articolo 38
(GESTIONE STRAORDINARIA DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE)
1. La gestione straordinaria del Gruppo Comunale è disposta dal Sindaco con proprio provvedimento da adottarsi in caso di mancata elezione del Segretario del Gruppo Comunale e/o del Coordinatore del Gruppo Comunale, o per gravi ed insanabili dissidi verificatisi all’interno del Gruppo Comunale, tali da paralizzare l’attività del medesimo.
2. Nei casi previsti dal c.1, le funzioni sostitutive sono esercitate dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile o dal funzionario da questi delegato.
3. Durante la fase di gestione straordinaria i poteri e le prerogative degli organi elettivi sono esercitati dal Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile o dal funzionario da questi delegato.
Articolo 39
(SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO COMUNALE)
1. Il Consiglio Comunale, qualora venissero meno i presupposti che hanno determinato l’istituzione del Gruppo Comunale ovvero in caso di gravi e diffuse inadempienze e violazioni del presente Regolamento, ne dispone lo scioglimento, adottando specifica deliberazione su proposta del Sindaco.
2. Il Consiglio Comunale può altresì disporre lo scioglimento del Gruppo Comunale in adesione ad una proposta in tal senso avanzata dall’Assemblea dei Volontari ed approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei Volontari effettivi, motivata dalla volontà di costituire un’Associazione senza fini di lucro, fermo restando che gli eventuali rapporti futuri con la nuova Associazione devono essere regolati con apposita Convenzione che disciplini il mantenimento dell’uso gratuito della sede e delle attrezzature già in dotazione.
Articolo 40
(CONVENZIONI CON ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO)
1. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le Organizzazioni di volontariato di protezione civile finalizzate all’acquisizione di altre risorse e competenze, generiche o specialistiche, in sostituzione, in ausilio o in integrazione di quelle del Gruppo Comunale.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 41
(DISPOSIZIONI TRANSITORIE)
1. Il Coordinatore del Gruppo in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento resta tale sino all’elezione dei nuovi organi del Gruppo Comunale.
2. Il ruolo di Xxxxxxxxxx viene assunto da un componente della segreteria in carica indicato dal Coordinatore in concerto col ROC.
3. Le due figure indicate nei commi precedenti rimarranno in carica fino al 31/01/2022.
Entro tale data, e comunque non prima del 01/12/2021, l'Assemblea dei Volontari dovrà eleggere i nuovi incarichi in conformità all'articolo 25.
Articolo 42 (DISPOSIZIONI FINALI)
1. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e regionale in materia.
2. Dall’entrata in vigore del presente Regolamento risultano abrogati:
a. ogni altro atto, provvedimento o disposizione contenuta nei regolamenti e nelle deliberazioni comunali in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.
b. ogni regolamento o atto disciplinante aspetti normati dal presente documento. Sono abrogate le:
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 21.06.1996;
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 16.06.1997;
• deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 02.03.1998;
• deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 04.09.2006;
con i relativi Regolamenti approvati e ogni altro provvedimento in contrasto con il presente Regolamento.
Le definizioni ed i livelli funzionali della struttura di coordinamento comunale e delle altre unità organizzative corrispondenti alle funzioni di supporto dell’Unità di Crisi Locale e del Comitato Operativo Comunale si conformano, anche in assenza di adeguamento espresso del presente Regolamento, alle successive modificazioni ed integrazioni delle disposizioni nazionali e regionali in materia.
DISPOSIZIONI OPERATIVE
PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI MOBILI ASSEGNATI AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
INDICE
Articolo 1 – Oggetto delle disposizioni operative Articolo 2 – Individuazione degli utenti
Articolo 3 – Modalità di presentazione della domanda Articolo 4 - Natura della concessione
Articolo 5 – Beni oggetto di concessione
Articolo 6 - Prelevamento, restituzione e durata della concessione Articolo 7 – Verifica dello stato dei beni
Articolo 8 – Obblighi del richiedente
Articolo 9 – Mancata concessione dei beni da parte del Comune – Richiesta di restituzione anticipata
Articolo 10 – Deposito cauzionale
Articolo 11 – Xxxxxxx e deterioramento dei beni Articolo 12 – Risarcimento dei danni
Articolo 13 – Ritardata consegna
Articolo 14 – Versamento deposito cauzionale e ritiro dei beni Articolo 15 – Individuazione delle priorità
Articolo 16 – Ambito di applicazione Articolo 17 – Disposizioni finali
ART. 1 Oggetto delle disposizioni operative
Le presenti disposizioni operative stabiliscono le modalità di concessione in uso di beni disponibili, appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di San Giuliano X.xx ed assegnati al Gruppo comunale di Protezione Civile, non destinati, in via esclusiva, alle attività emergenziali.
ART. 2 - Individuazione degli utenti
Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente art. 1:
– le scuole di San Giuliano X.xx
– i soggetti pubblici o privati (Enti, Associazioni, Comitati, ecc.) aventi sede nel Comune di San Giuliano X.xx, che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi o comunque di interesse collettivo. Sono escluse le iniziative di carattere politico.
ART. 3 - Modalità di presentazione della domanda
Coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili al Gruppo comunale di Protezione Civile devono presentare apposita domanda, in carta libera, indirizzata al Comune di San Giuliano M.se-Ufficio di Protezione Civile.
Al fine della predisposizione della richiesta, si forniscono le seguenti disposizioni:
- nella domanda, debitamente firmata, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità e, se del caso, la carica ricoperta nell’ambito dell’ente, associazione, ecc. per conto della quale lo stesso fa la richiesta, indirizzo e numero telefonico per ogni eventuale comunicazione;
– dovranno essere specificati lo scopo ed il tipo di utilizzo, la denominazione della manifestazione alla quale il materiale richiesto sarà destinato, il luogo e la durata di svolgimento della stessa;
– qualora si tratti di manifestazione, dovrà essere indicato il numero e la data di richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione all’ufficio comunale competente.
Successivamente, al ritiro del bene, dovrà essere presentata l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione rilasciata dall’ufficio;
– il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza, di accettare e rispettare tutte le clausole contenute nel presente Regolamento e negli atti normativi assunti dalla Giunta Comunale in materia.
La domanda dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune almeno 10 giorni prima della data stabilita. L’Ufficio di protezione civile risponderà entro 5 giorni decorrenti dalla data di protocollazione della richiesta (a tal fine non si computa il giorno iniziale).
ART. 4 - Natura della concessione
La concessione in uso di beni mobili comunali è gratuita. Per ogni bene concesso in uso, il richiedente sarà tenuto al versamento di un deposito cauzionale, in base alle tariffe che saranno stabilite dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Eventuali deroghe saranno oggetto di deliberazione opportunamente motivata da parte della Giunta Comunale. La cauzione, denaro contante o assegno circolare in favore dell'Ente, sarà consegnata all'ufficio di protezione civile.
ART. 5 - Beni oggetto di concessione
Sono oggetto della concessione i beni mobili di proprietà di questo Comune in uso al Gruppo
Comunale di Protezione Civile. Gli oggetti che potranno essere concessi in uso a terzi verranno elencati in apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.
ART. 6 - Prelevamento, restituzione e durata della concessione
I beni di cui alle presenti disposizioni operative vengono concessi in uso esclusivamente per il periodo indicato nella richiesta. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario. Il ritiro dovrà essere effettuato previo appuntamento con il referente del Gruppo Comunale di Protezione Civile.
ART. 7 - Verifica dello stato dei beni
Alla consegna dei beni, il richiedente è tenuto alla verifica dell’idoneità degli stessi all’uso a cui saranno destinati, esonerando l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall’utilizzo dei beni concessi.
A tal fine il richiedente (Presidente o suo delegato, rappresentante legale o suo delegato) dovrà sottoscrivere un’apposita dichiarazione contenente i seguenti elementi:
1 – descrizione dei beni ricevuti ed indicazione numerica; 2 – descrizione di eventuali difetti riscontrati;
3 – esonero dell’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose derivante dall’uso dei beni concessi.
Detta modulistica sarà predisposta dall’Ufficio di Protezione Civile
ART. 8 - Obblighi del richiedente
Sono obblighi del richiedente:
a) l’utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta;
b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito;
c)la riconsegna dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del ritiro;
d)la salvaguardia dell’integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni. E’ fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.
Il mancato adempimento, anche di uno solo, degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l’immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.
ART. 9 - Mancata concessione dei beni da parte del Comune – Richiesta di restituzione anticipata La concessione dei beni è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità del Gruppo Comunale di Protezione Civile. Pertanto, il Gruppo Comunale di Protezione Civile può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione degli stessi qualora ritenuti indispensabili per i propri usi. Il Gruppo Comunale di Protezione Civile può, inoltre, per sopravvenute urgenze e/o impreviste necessità, anche a seguito di concessione già rilasciata, esigere l’immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il richiedente possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell’Ente.
Art. 10 - Deposito cauzionale
A garanzia dei beni consegnati il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione che sarà fissata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo. Tale cauzione sarà restituita a seguito della loro riconsegna, salvo incameramento, parziale o totale, a recupero di eventuali danni e/o della mancata restituzione degli stessi, nonché della eventuale penale per ritardata consegna, così come stabilito ai successivi artt. 11, 12 e 13.
ART. 11 - Perdita e deterioramento dei beni
Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni, che si verifichino nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati. Pertanto, al momento della restituzione, un incaricato del Gruppo Comunale di Protezione Civile procederà alla verifica dello stato di integrità degli stessi nonché della rispondenza qualitativa e quantitativa rispetto a quanto avuto in consegna, utilizzando e sottoscrivendo un apposito modulo che sarà predisposto dagli uffici competenti.
Nel caso di verifica positiva sullo stato dei beni riconsegnati, l’incaricato provvederà a darne immediata comunicazione all’ufficio competente al fine di procedere allo svincolo della cauzione . Viceversa, qualora i beni risultino danneggiati e/o mancanti, l’ufficio comunale di protezione civile (o un suo l’incaricato), utilizzando lo stesso modulo di cui sopra, procederà alla predisposizione di un elenco dei danni subiti e a darne comunicazione all’ufficio economato. In tal caso non si procederà allo svincolo della cauzione sino a quando non sarà accertata, a cura dell’Ufficio competente, l’entità della somma da incamerare, a titolo di risarcimento, a norma del seguente articolo 12.
ART. 12 - Risarcimento dei danni
La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l’acquisto o la riparazione dei beni medesimi. Qualora il valore dei danni e/o dei materiali mancanti superi l’ammontare della cauzione, il concessionario sarà tenuto al versamento della cifra mancante fino alla concorrenza della completa copertura della somma che sarà necessaria all’acquisto delle attrezzature non più idonee, non restituite e/o delle eventuali riparazioni resesi necessarie.
ART. 13 - Ritardata consegna
Qualora il concessionario ritardi la restituzione dei beni avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto, sarà applicata una penale pari al 10% del valore della cauzione per ogni giorno di ritardo, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.
ART. 14 - Versamento deposito cauzionale e ritiro dei beni
Il versamento del deposito cauzionale dovrà essere effettuato prima della consegna dei beni e con le modalità indicate nel modulo di cui all’art. 3. Pertanto, al momento del ritiro, il concessionario dovrà esibire copia dell’avvenuto versamento.
ART. 15 - Individuazione delle priorità
In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, avranno precedenza quelle relative a manifestazioni organizzate direttamente o eventualmente compartecipate dall’Amministrazione Comunale. Nel caso di manifestazioni in cui l’Ente non sia coinvolto verrà stabilito un ordine di priorità tenendo conto della data di presentazione della richiesta all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
ART. 16 - Ambito di applicazione
Alle presenti disposizioni operative si uniformano gli uffici e servizi dell’Ente preposti alla tenuta e gestione dei beni oggetto di concessione. Nell’ambito di quanto previsto dalle presenti disposizioni operative, e nell’esercizio delle proprie competenze, il responsabile dell’ufficio di protezione civile a cui pervengano richieste di concessioni di materiali agisce con autonomia decisionale in merito all’accoglimento o meno delle stesse.
ART. 17 - Disposizioni finali
Il presente disciplinare non sostituisce né modifica quanto già normato da altri regolamenti dell’Ente, adottati per la concessione di determinati beni mobili per i quali si è reso opportuno prevedere una regolamentazione specifica.