DISCIPLINARE DI GARA 3
DISCIPLINARE DI GARA 3
1. PREMESSE 3
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 3
2.1 Documenti di gara 3
2.2 Chiarimenti 4
2.3 Comunicazioni 4
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 5
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 6
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 6
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 7
7. REQUISITI GENERALI 8
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 8
8.1 Requisiti di idoneità PROFESSIONALE 8
8.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria 10
8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale 10
8.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, I CONSORZI STABILI E SOCIETÀ’ 14
9. AVVALIMENTO 15
10. SUBAPPALTO 16
11. GARANZIA PROVVISORIA 16
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 18
13. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO 18
14. CONTROLLI AVCPASS 19
15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 19
16. SOCCORSO ISTRUTTORIO 29
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 29
17.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 30
17.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica 31
17.3 METodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica 32
17.4 Metodo di Calcolo deI PUNTEGGI 32
17.5 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 33
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE 33
19. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 33
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 34
21. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 34
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 36
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 36
DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA SVOLTA CON MODALITA’ TELEMATICA PER LA CONCLUSIONE DI 4 ACCORDI QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DI VERIFICA DI VULNERABILITA’ SISMICA DI EDIFICI– S191
1. PREMESSE
Con determina n. 2195 del 21.10.2021 questa Amministrazione ha disposto di affidare il concludere n. 4 accordi quadro per lo svolgimento di attività di progettazione strutturale e di verifica di vulnerabilità sismica di edifici.
L’affidamento avverrà, ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 120/2020 e xx.xx., mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), svolta in modalità telematica, a norma di quanto consentito dall’art. 58 del Codice e dall’art. 47 della L.R. Toscana n. 38/2007, procedendo alla aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio è: ITI14. lotto 1 CIG 8952154F2B
lotto 2 CIG 89521972AB lotto 3 CIG 8952212F08 lotto 4 CIG 8952229D10
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’Xxx. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
- relazione tecnico-illustrativa del servizio;
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- schema di contratto;
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali territoriali CGIL, CISL e UIL di Firenze in materia di appalti pubblici, concessioni di lavori, forniture e servizi e relativo allegato, approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018, liberamente consultabile e scaricabile dalla pagina internet istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ al sottomenu «protocolli- di-legalita-e-codici-di-comportamento».
L’appalto è disciplinato anche dal D.Lgs. 50/2016, dalle Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e aggiornate con delibera n. 417 del 15 maggio 2019, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 263/2016, dal D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R “Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori”, di cui al Capo VI della Legge Regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale Regione Toscana n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nella sezione “Progetto”.
La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma START all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx// .
2.2 CHIARIMENTI
Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 10 giorni prima della scadenza. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al n. tel. 0000000000 o all’indirizzo di posta elettronica Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx.
2.3 COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema Start.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2 bis e comma 5 del Codice.
Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell’Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma START nell’area riservata alla gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana - Giunta Regionale utilizza la casella denominata xxxxxxx@xxxxx.x.xxxxxxx.xx per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.
Le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 2bis e comma 5 del Codice saranno fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell’offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.
Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l’Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 46, lettera f del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
La presente procedura riguarda la conclusione di quattro Accordi Quadro corrispondenti a 4 lotti, ciascuno con un unico operatore economico, per lo svolgimento di servizi di ingegneria (progettazione, coordinamento per la sicurezza e verifica vulnerabilità sismica) relativi a edifici di competenza della Città Metropolitana di Firenze descritti negli elenchi allegati.
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice ma è ammesso che ciascun offerente e ciascun operatore economico in caso di partecipazione in qualsiasi forma aggregata (mandanti o mandatari di RTI, consorziati, componente di aggregazione di impresa di rete, ect..) possa aggiudicarsi un solo lotto.
IN MERITO AI LOTTI SI PRECISA CHE:
- per evitare commistioni e accordi arbitrari in danno alla concorrenza, nonché per garantire la pluralità degli affidamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese sono considerate imputabili allo stesso offerente le offerte presentate singolarmente o in qualunque forma aggregata, che abbiano in comune un operatore economico (individuale, raggruppato come mandate o mandatario, consorziato indicato come esecutore per il quale il consorzio concorre, operatore economico ausiliario, oppure anche un solo professionista compresi quelli indicati come collaboratori/consulenti);
- se un offerente presenta l'offerta migliore (cioè si classifica primo in graduatoria) per più di un Lotto ha la facoltà di scegliere il Lotto tra quelli per i quali è risultato primo in graduatoria;
- se non ci sono altre offerte disponibili l’aggiudicazione di un Lotto avviene in favore dell’offerta classificata come migliore in graduatoria anche qualora tale offerente sia già aggiudicatario di un precedente Lotto. L’offerente stesso, in tal caso, deve essere in possesso dei requisiti relativi alla pluralità di Lotti che si aggiudica. In assenza dei requisiti per il Lotto ulteriore, si provvede mediante scorrimento della graduatoria.
Tutti i Lotti hanno il seguente CPV 71356000-8 servizi tecnici
L’importo a base di gara è pari ad € 300.000,00 per ogni singolo lotto al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
E’ stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito: d.m. 17.6.2016) e dell’OPCM 3362/2004, sulla base di un importo dei lavori stimati di € 3.000.000,00.
Di seguito le classi e categorie di appartenenza e il grado di complessità dei servizi da affidare:
ID. OPERE | Classi e Categori e L 143/49 | Grado di complessità | Costo opere | Compenso professional e | |
S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative …….. | I/g | 0,95 | 1.600.000,00 | 180.000,00 |
S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo– verifiche strutturali relative….. | IX/b | 0,90 | 1.400.000,00 | 120.000,00 |
TOTALE IMPORTO SINGOLO LOTTO | 3.000.000,00 | 300.000,00 |
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. L’appalto è finanziato con fondi allocati sul bilancio delle stazione appaltante.
Ai sensi dell’art. 26 comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il servizio in oggetto, di natura intellettuale, è escluso dagli obblighi di cui al comma 3 dello stesso. Al contempo non si identificano, nel servizio in oggetto, oneri relativi alla sicurezza.
Come stabilito nel Capitolato il valore economico indicato per l’Accordo Quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara per gli adempimenti formali a tale valore legati. L’Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 costituisce infatti uno strumento contrattuale per la regolamentazione della stipula di eventuali e futuri “contratti attuativi”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione, che saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base alle necessità e priorità rilevate dall’Amministrazione. La stipula dell’Accordo Quadro non è quindi fonte di immediata obbligazione tra la Città Metropolitana e l’impresa aggiudicataria e non è impegnativa in ordine all’affidamento a quest’ultima dei “contratti attuativi” per un quantitativo minimo predefinito.
L’aggiudicatario per contro è vincolato all’esecuzione delle prestazioni che, in base al presente accordo, saranno richiesti con specifici Ordini di Servizio dalla Stazione Appaltante qualunque risulti essere l’importo complessivo finale degli ordinativi medesimi nei limiti definiti dal presente accordo quadro.
Tutti gli importi dovranno intendersi indicativi, sia per quanto riguarda gli interventi, che per quanto riguarda la suddivisione delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, il Committente si riserverà, nell’ambito dell’importo massimo del lotto (pari a € 300.000,00), di richiedere i servizi oggetto dell’appalto per un diverso importo delle singole categorie degli interventi stimati rispetto a quello sopra indicato.
4. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI
4.1 DURATA
L'accordo quadro avrà la durata di 4 anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o di consegna anticipata del primo Ordine di Servizio e terminerà alla scadenza senza che l'Amministrazione comunichi disdetta alcuna. L'Amministrazione inoltre si riserva
la facoltà di dichiarare la cessazione dell’Accordo prima della decorrenza del termine, nel caso in cui sia stato utilizzato l’intero importo. Non è previsto rinnovo.
Alla scadenza del contratto il contraente sarà comunque tenuto ad ultimare i servizi iniziati in vigenza di contratto ed eventualmente non ancora conclusi, fatta salva l'applicazione delle penali per le ipotesi di ritardo o inadempimento, nonché il diritto al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
4.2 OPZIONI
La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice, di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale per provvedere a interventi che si rendessero necessari. La proroga dovrà avvenire comunque nel limite di importo specificato nel presente disciplinare ed è compatibile con la tipologia di affidamento scelta poiché la non determinatezza degli importi stimati per l’accordo quadro può rendere necessaria un’estensione temporale per avvalersi di professionalità già operative trattandosi di prestazioni assolutamente simili e ripetitive.
E’ inoltre prevista la possibilità di includere ulteriori immobili rispetto a quelli previsti negli elenchi di ciascun lotto allegati al disciplinare.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del Codice lett. a), b), c), d), e), f) che siano in possesso dei requisiti previsti dal DM 263/2016 e i soggetti di cui all’art. 12 della L. 22 maggio 2017 n. 81, nel rispetto delle Linee Guida Anac n. 1 - indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (delib. n. 973 del 14 settembre 2016), aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019.
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara di partecipare anche in forma individuale.
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. La violazione del divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
Alla procedura concorsuale in oggetto non possono, altresì, partecipare coloro che sono inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della professione.
I consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
6. REQUISITI INFORMATICI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara è contenuta nel presente disciplinare, nel D.P.G.R. 24.12.2009, n. 79/R, “Regolamento per l’attuazione delle procedure telematiche per l’affidamento di forniture, servizi e lavori” di cui al Capo VI della legge regionale n. 38/2007 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavori) e nelle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” approvate con decreto dirigenziale n. 3631 DEL 06/08/2015 e consultabili all’indirizzo internet xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ nella sezione “Progetto”.
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario:
a) la previa registrazione al Sistema con le modalità successivamente indicate;
b) per i titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici firmatari il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso. Ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, il certificato qualificato dovrà essere rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificati presenti nella lista di fiducia (trusted list) pubblicata dallo Stato membro in cui è stabilito. Al fine di verificare la validità delle firme digitali e delle firme elettroniche qualificate basate su certificati rilasciati da tutti i soggetti in Europa, la Commissione europea ha reso disponibile un applicazione open source utilizzabile on line sul sito dell’Agenzia per l’Italia Digitale nella sezione Software di verifica. La Stazione Appaltante utilizzerà tale applicazione per il riconoscimento e la verifica dei documenti informatici sottoscritti nei diversi Stati Membri della Comunità.
I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:
-PDF /A RTF per i documenti di testo o tabellari;
-PDF /A JPG per le immagini.
La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.
7. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.
L’OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, NEL PUNTO RELATIVO ALLA DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ARTICOLO 80, COMMA 5, LETTERA C) TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART 80, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano
escluse dall’obbligo di dichiarazione le condanne per cui l’esclusione non va disposta ai sensi dell’art. 80, comma 3, ultimo periodo del Codice.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali di cui al paragrafo 2 costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190. Tali condizioni sono dichiarate dall’operatore nella Parte III, sezione D, numero 8, del DGUE.
8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici, ove possibile, ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
Ai sensi dell’art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico- professionali nei seguenti termini:
1. le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
2. le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.
8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE Requisiti del concorrente
a) I requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016 n. 263
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione dei professionisti del gruppo di lavoro, previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al modello A.2.ter predisposto dalla stazione appaltante per ogni figura professionale: nome e cognome del professionista, codice fiscale, ruolo, requisiti.
Si precisa che i ruoli (figure) professionali “minimi” indicati nella tabella sottostanti, si riferiscono a persone fisiche distinte.
Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto si prevede che il personale tecnico occorrente sia almeno di 3 unità.
E’ ammesso che un unico professionista sia indicato come responsabile di più figure tra quelle elencate con le seguenti prescrizioni: Il Progettista strutturale può ricoprire il ruolo di Progettista strutturale immobili vincolati , se in possesso di laurea in architettura.
E’ inoltre, fatto obbligo di indicare una persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 24, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti (che può coincidere con un soggetto incaricato di una delle figure presenti nel gruppo di lavoro).
RUOLO | REQUISITI | n . | |
1 | Progettista strutturale | Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria o architettura, abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A – settore civile/Architettura del relativo Ordine Professionale | 1 |
2 | Geologo | Laurea magistrale o quinquennale in geologia, abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione al relativo Ordine Professionale’’ | 1 |
3 | Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione | Tecnico abilitato quale Coordinatore della sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV Dlgs 81/08 e s.m.i (in particolare deve possedere i requisiti di cui all’Art. 98 del Dlgs 81/08) | 1 |
4 | Progettista strutturale immobili vincolati | Laurea magistrale o quinquennale in architettura, abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale | 1 |
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Si segnala che prima dell’inizio dell’esecuzione dovranno essere nominati un responsabile dell’accordo quadro e un responsabile tecnico di progetto Tali figure possono essere individuate nella stessa persona o coincidere con il progettista strutturale.
Il concorrente o i concorrenti in caso di raggruppamento, indicano nell’allegato A,2.bis) il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista e ne specificano il rapporto organizzativo rispetto al concorrente/membro del RTP:
- professionista singolo
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2 dicembre 2016, n. 263.
8.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
d) Fatturato globale per i servizi di ingegneria e di architettura , di cui all’art. 3, lett.
vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo non inferiore ad € 600.000,00 (da dichiarare nel modello A.2.ter). Tale requisito e richiesto, ai sensi dell’art. 83, c. 5 del Codice, a garanzia della solidità imprenditoriale/professionale del soggetto nel settore di attività e quindi della possibilità di garantire il completamento delle attività professionali nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa sugli appalti pubblici
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante compresa
d.1) In alternativa al fatturato può essere presentata copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale non inferiore ad € 600.000,00 valida per l’intera durata dell’accordo quadro.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in corso di validità.
8.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
e) Servizi di ingegneria e di architettura di cui all’art. 3 lett. vvvv del Codice espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, di importo complessivo, per ogni classe e categoria e ID, almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
f) servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione. Tale requisito può essere dimostrato tramite massimo due servizi per ciascuna ID opera. E’ inoltre possibile dimostrare il possesso del requisito mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.
Al fine della determinazione dei servizi di architettura e ingegneria saranno valutati esclusivamente incarichi di studio di fattibilità e/o progettazione e/o direzione lavori e/o Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione o esecuzione , svolti nella ID.Opere o categoria.
Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura sono da considerarsi ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, ed ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati.
Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:
CATEGOR IE D’OPERA DM 17/06/201 6 | ID. OPERE | Classi e Catego rie L 143/49 | Gra do di com ples sità | Importi minimi lett. e) | Importi minimi lett. f) | |
Strutture | S.03 | Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative …….. | I/g | 0,95 | 1.600.000,00 | 1.280.000,00 |
Strutture | S.04 | Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo – verifiche strutturali relative….. | IX/b | 0,90 | 1.400.000,00 | 1.120.000,00 |
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 “Classificazione delle prestazioni professionali” del decreto ministeriale 17 giugno 2016 “la classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”, e di quanto precisato da ANAC nelle Linee Guida n. 1 paragrafo V, ai fini della qualificazione “nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.
Ciò premesso:
Per le categorie Strutture ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
La comprova dei requisiti di cui ai punti e) ed f) è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione o in alternativa contratti con relative parcelle liquidate o documentazione equivalente.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo, delle categorie e del periodo di esecuzione o in alternativa contratti con relative parcelle liquidate o documentazione equivalente.
In ogni caso, un lavoro non può essere computato più d'una volta per ciascun operatore economico, qualora in relazione al medesimo lavoro siano svolti tutti i livelli di progettazione od il servizio di direzione lavori od il servizio di coordinamento della sicurezza. All'importo dei lavori di cui alla tabella f) possono concorrere anche i lavori di cui alla tabella e)
I lavori valutabili sono quelli per i quali i servizi tecnici sono iniziati e ultimati nel decennio antecedente la pubblicazione del bando sulla GUUE ovvero la parte di
essi eseguita e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente e quindi non computabile oppure ancora in corso di esecuzione.
Gli importi soglia si intendono al netto degli oneri fiscali o di altra natura.
Nulla rileva, in caso di servizi di progettazione, che i lavori per cui siano stati svolti i servizi siano realizzati, in corso o non ancora iniziati.
Qualora i predetti servizi siano stati espletati all'interno di raggruppamenti temporanei, sarà considerata la quota parte eseguita dal concorrente.
I servizi devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
g) Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 4 unità .
Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n. 4 unità.
Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:
-i soci attivi;
-i dipendenti;
-i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
-i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.
Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). (parte IV, punto 2.2.2.1 delle Linee guida n. 1).
La comprova del requisito è fornita per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all’albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.
8.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, GEIE, I CONSORZI STABILI E SOCIETÀ’
Si fa presente che l’operatore economico ha la facoltà, ai sensi dell’art. 48, c. 11 del Codice, di presentare offerta per sé, o quale mandatario di operatori riuniti secondo le seguenti modalità.
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un’aggregazione di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell’art. 4 del d.m. 263/2016, laureato abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista, i cui requisiti NON CONCORRONO alla formazione dei requisiti di partecipazione (art. 4 del DM 263/2016).
I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 8.1 lett. a) devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 8.1 lett. b) deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di cui al punto 8.1 lett. c), relativo all’iscrizione agli appositi albi professionali e specifici requisiti di abilitazione previsti dalla vigente normativa, previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell’esecuzione delle relative prestazioni.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 8.2 lett. d) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo alla capacità economico- finanziaria (polizza assicurativa) di cui al punto 8.2 d.1) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria e secondo una delle opzioni di seguito indicate:
a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento.
b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo ORIZZONTALE il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 8.3 lett. f) deve essere posseduto in modalità cumulativa nel complesso dal raggruppamento, fermo restando il possesso in misura maggioritaria da parte della mandataria.
Il requisito dei due servizi di punta di cui al precedente punto 8.3 lett. g) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria.
I due servizi di punta relativi alla singola categoria e ID possono essere stati svolti da due diversi componenti del raggruppamento fermo restando il principio dell’infrazionabilità del singolo servizio.
Il requisito del personale di cui al punto 8.3 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. (personale) deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.
I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura (art. 46, c. 1, lett. f) del Codice). Ai fini della qualificazione si applica quanto disposto dall’art. 47, c. 2 del Codice.
I requisiti di cui ai punti 8.2.d), 8.3.f) e 8.3.g) devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
Le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali anche con riferimento ai
requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali (art. 46, comma 2 del Codice).
9. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 46 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale
Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al punto 8.1.c o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto0, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
10. SUBAPPALTO.
Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice l’affidatario non può avvalersi del subappalto eccetto per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
11. GARANZIA PROVVISORIA
La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice.
12.PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 35,00 per ogni lotto cui si intende partecipare inserendo il relativo CIG, come da delibera ANAC n. 1121 del 29/12/2020 e con le modalità indicate sul sito dell’ANAC nella sezione “Gestione Contributi Gara”, e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass, ove possibile.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITA’ DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO
Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma START accedendo all’indirizzo xxxxx://xxxxx.xxxxxxx.xx/ e completando la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.
La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.
L’utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso, a mezzo della quale verrà identificato dall’Amministrazione aggiudicatrice, e la password.
Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al call center del gestore del sistema al n. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica Xxxxx.XX@XX.x-xxxxx.xxx.
00.XXXXXXXXX AVCPASS
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 216, c. 13 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art 81 c. 2, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita , ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC, tramite il sistema AVCPASS.
L’ operatore economico a tal fine, effettua la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa, così come previsto al successivo paragrafo Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio AVCPASS.
15.MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi, entro e non oltre il termine del giorno 29 novembre 2021 alle ore 16.00.00 la seguente documentazione:
A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA di cui ai successivi punti (e relativi sub-punti) A.1), A.1.bis), A.2), A.2.bis), A.2.ter), A.3), A.4), A.5), A.6), A.7), A.8)) firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
B) L’OFFERTA TECNICA, di cui al successivo punto B.1) e B.2) firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente,
C) L’OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo punto C.1), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
A.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”,
La domanda di partecipazione è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 nel caso di partecipazione in forma associata l’imposta di bollo è assolta dalla mandataria con le modalità indicate successivamente nel presente disciplinare.
La domanda di partecipazione contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cui all’art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda indica inoltre:
- i dati generali dell’operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:
• di accettare, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
• di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
• impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta;
La domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al paragrafo 13 dal presente disciplinare, dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- scegliere la funzione “Presenta offerta”;
- completare:
- il passo 1 “Definisci forma di partecipazione” ed eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell’Indirizzario fornitori cliccando su “Modifica”;
- il passo 2 “Gestione della documentazione - amministrativa”, da qui cliccare sul tasto “crea” per compilare il form “Domanda di partecipazione”;
- scaricare sul proprio pc il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “domanda di partecipazione - nome impresa” generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di firma a cura del procuratore, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, è sufficiente indicare nella domanda gli estremi della procura. Altrimenti sarà necessario allegare in copia conforme la procura.
SI SPECIFICA CHE NEL CASO DI STUDIO ASSOCIATO, DOVRÀ ESSERE FIRMATA DA TUTTI GLI ASSOCIATI O DAL RAPPRESENTANTE MUNITO DI IDONEI POTERI DI FIRMA. IN CASO DI FIRMA DA PARTE DI UN RAPPRESENTANTE ALLEGARE DOCUMENTO ATTESTANTE IL POTERE DI FIRMA;
- inserire nel sistema il documento “domanda di partecipazione – nome impresa” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.
L’operatore economico deve indicare, nel Form on-line “Forma di partecipazione/Dati identificativi”, i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono, o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, le cariche di cui al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:
- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
- in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che, in caso di due soli soci, persone fisiche, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi.
Operatori riuniti (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE).
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:
- la mandataria dovrà compilare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, i rispettivi form on line, per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”. I form on line corrispondenti ad ogni membro dell’operatore riunito vanno compilati secondo le indicazioni e con le prescrizioni sopra riportate, comprese le dichiarazioni in relazione a eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di
partecipazione” generata dal sistema e ad essi riferiti (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE non ancora costituito)
- la mandataria/capofila dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema (raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE, già costituito)
Per ogni membro dell’operatore riunito dovranno essere specificate, all’interno dell’apposito spazio previsto per “R.T.I. e forme multiple”:
1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale di cui ai punti 8.3.e) e 8.3.f) con riferimento a ciascun id opera, relativamente a tutti i membri dell’operatore riunito;
2. le parti della prestazione di cui al punto 8.1.c) e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da ciascuno dei membri dell’operatore riunito e coerentemente ai ruoli del gruppo di lavoro;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell’appalto relativa a tutti i membri del medesimo operatore riunito;
Le quote di cui ai suddetti punti devono essere dettagliate all’interno del medesimo spazio relativo alle quote dei requisiti disponibile sulla piattaforma.
La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria e abilitato ad operare sul sistema START.
CONSORZI ART. 45 COMMA 2, LETTERE b) e c)
Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 46, comma 1, lettera f) del Codice deve:
- compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione ”, specificando la tipologia di consorzio;
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione ” generata dal sistema;
- inserirla nell’apposito spazio.
A.1.bis) ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI
CONCORRENTI/GEIE Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., già costituiti, deve essere prodotto ed inserito nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all’art. 48, commi 12 e 13 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.
A.2) DGUE (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)
Dato atto di quanto previsto dall’art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, pubblicate in G.U. n.174 del 27-7-2016, e consistente in un’autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni:
a) di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del Codice;
b) di soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del Codice;
c) di accettare le clausole contenute nel protocollo di intesa con le organizzazione sindacali approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 48 del 30 maggio 2018.
SI RACCOMANDA la compilazione del modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto il concorrente deve obbligatoriamente rendere le dichiarazioni contenute nella Parte III, sezioni C e D, costituenti altri motivi di esclusione previsti dal Codice e dall’ente
aggiudicatore.
Precisamente, sono da compilare:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 7 del presente disciplinare.
Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice, già indicati nella domanda di partecipazione (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono essere indicati entrambi i soci.)
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 8.1.b) (CC.II.A) del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Tale documento deve essere compilato e firmato digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari della domanda di partecipazione come sopra indicato - ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice o di avvalimento ex art. 110 del Codice, dall’impresa ausiliaria.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
A.2.bis) AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI di cui al paragrafo 8.1 lett. c) e 8.2 lett. d), e) ed h)
Requisiti di capacità tecniche e professionali e di capacità economico finanziaria Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
e firmato digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari di ciascuna domanda di partecipazione come sopra indicato -ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto.
A.2.ter) MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI di cui al paragrafo 8.3 lett. f) e 8.3 lett. g)
Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
e firmato digitalmente - a cura dei medesimi soggetti firmatari di ciascuna domanda di partecipazione come sopra indicato - ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio previsto.
A.3) NEL CASO DI AVVALIMENTO
L’operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del raggiungimento delle soglie minime previste ai punti III.2.2) e III.2.3) del bando di gara deve indicare nel proprio DGUE:
- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento;
ed allegare i documenti di cui al punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.
A.3.1) DGUE dell’imprese ausiliaria, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.3.2) Il documento “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 89 DEL D.LGS. 50/2016”, resa con l’apposito modello reperibile sul sistema nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).
Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avvalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
A.3.3) CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell’appalto.
Il contratto deve riportare:
- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell’avvalimento. Il contratto di avvalimento andrà presentato:
- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti; oppure
- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell’originale cartaceo .
A.4) NEL CASO DI CONSORZIO di cui alla lett. f) dell’art. 46 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.
In tal caso il Consorzio deve allegare i documenti di cui al punti A.4.1) e A.4.2).
A.4.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.
A.4.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE”, disponibile nella documentazione di gara, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore. Non potrà essere indicata quale consorziata esecutrice l’impresa che si trovi nella condizioni di cui all’art. 110, comma 5 del Codice.
A.5) NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA AZIENDALE
Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all’art 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici. Inoltre dovranno altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110, c. 4 del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovranno inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2).
Per le imprese ammesse concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx se già nominato. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti..
Nei casi in cui, ai sensi di quanto previsto dall’art. 110, c. 6 del Codice, l’ANAC, abbia subordinato la partecipazione dell’impresa in concordato preventivo ad avvalimento dei requisiti di altro operatore, il concorrente dovrà altresì indicare nell’apposito spazio del DGUE l’impresa ausiliaria di cui all’art. 110 del Codice (denominazione/ragione sociale, codice fiscale e partita IVA) e dovrà inserire nel sistema telematico la documentazione di cui ai punti A.5.1) e A.5.2.
A.5.1) Il DGUE, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa ausiliaria.
A.5.2) La “DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA AUSILIARIA EX ART. 110 DEL
D.LGS. 50/2016”, tramite l’apposito modello, con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80, c. 3 del Codice, inclusi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro. . Nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad entrambi i soci.)
Il modello contenente le dichiarazioni dell’impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell’impresa ausiliaria.
L’impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve, a sua volta, trovarsi nella situazione di cui all’art. 186 bis R.D. 267/1942.
In ogni caso i concorrenti che dichiarano di trovarsi in una situazione ex art. 186 bis R.D. 267/1942 non possono ricorrere a più di una impresa ausiliaria.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis X.X. 000/0000, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata. Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 110 comma 3 lettera a) del Codice e allegare sulla piattaforma START i seguenti documenti.
L’inserimento di tutta la documentazione prodotta dall’impresa mandante, nonché la materiale compilazione del form on line ad essa riferito, avviene a cura del soggetto indicato come mandatario.
A.6) il DOCUMENTO attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 35,00 per ciascun lotto cui intende partecipare.
Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione dell’X.X.XX. n. 1121 del 29 dicembre 2020 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021), con le modalità descritte sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell’apposito spazio sulla piattaforma START, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:
• il codice fiscale del partecipante;
• il CIG che identifica il lotto a cui si intende partecipare.
A.7) Documentazione relativa al “PassOE” generato da parte del servizio AVCPASS
L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio all’interno del/dei lotto/i a cui si intende partecipare, il “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS contenente anche le eventuali imprese ausiliarie.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che
costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e delle eventuali imprese ausiliare e inserito a sistema dalla mandataria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.
L’operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema AVCPASS, dovrà accedere al sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx-xx-xxxxxxx selezionare l’apposito link AVCpass e seguire le istruzioni ivi riportate per l’ Accesso riservato all’Operatore economico cui si rimanda.
A.8) IMPOSTA DI BOLLO
Il pagamento dell’imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di Euro 16,00
dovrà avvenire mediante l’utilizzo del sistema pagoPA.
L’operatore economico deve accedere tramite il seguente link xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.000000.xx/xxxxxxx-xx-xxxxx-xx-xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxx- alla-gara-ufficio-gare-e-contratti e compilare la maschera con le informazioni richieste (rag. sociale, cod. fiscale/P.I., CIG della gara, importo di € 16.00 con il punto a separare i decimali, indirizzo e-mail). Nella schermata successiva l’operatore potrà decidere di pagare direttamente on line tramite carta di credito, bonifico bancario o altre modalità oppure in alternativa stampare l’avviso ed effettuare il pagamento usufruendo della lista dei canali utilizzabili indicati all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxx.xx.
La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell’apposito spazio “imposta di bollo” predisposto per la presente procedura sulla piattaforma START."
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da
allegare al DGUE)
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del DPR 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
Il concorrente allega
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di
organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
15.1.1.1 a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
15.1.1.2 l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
15.1.1.3 le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
B.1) OFFERTA TECNICA, da inserire PER CIASCUN LOTTO CUI L’OPERATORE INTENDA PARTECIPARE nel sistema nell’apposito spazio destinato all’offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:
• in caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
• in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.
Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento di costo riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara.
L’ “Offerta tecnica” dovrà essere presentata, a pena di esclusione con le modalità indicate in successivo paragrafo del presente disciplinare di gara ovvero dovrà essere presentata una relazione illustrativa e relative schede per ciascuno dei criteri e sub-criteri di valutazione dell’offerta:
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
B.2) DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA
Tale autocertificazione deve essere resa tramite il modello disponibile in documentazione di gara. Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:
- concorrente partecipante come impresa singola;
- ogni componente del RTI;
e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema START nell’apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica”.
Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice.
In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:
- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;
- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.
Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.
In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.
La Stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.
C.1) OFFERTA ECONOMICA
del ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 300.000,00 PER CIASCUN LOTTO CUI L’OPERATORE INTENDE
Per presentare l’offerta economica mediante indicazione, a pena di esclusione,
PARTECIPARE, peso massimo pari a 20 punti; A tal fine il soggetto concorrente dovrà:
- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il form on line;
- scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento “offerta economica”. L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta
• in caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da un suo procuratore;
• in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da tutti i legali rappresentanti delle imprese facenti parte del raggruppamento.
Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a tre.
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritte con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Con la firma dell’offerta economica il concorrente sottoscrive l’impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l’obbligo di produrre l’atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis), l’offerta economica può essere sottoscritte con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.
Ai sensi dell’art. 32, c. 6 del Codice l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.
NOTE PER L’INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB. Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di form on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all’offerta economica C.1), alla domanda di partecipazione. La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e l’orario della registrazione.
Sono inammissibili le offerte economiche che superano l’importo a base d’asta.
Non è possibile presentare offerte modificative o integrative di offerta già presentata.
E’ possibile, nei termini fissati, ritirare l’offerta presentata: in tal caso, l’offerta e tutta la documentazione verranno rese disponibili per eventuali modifiche.
Una volta ritirata un’offerta precedentemente presentata, è possibile, rimanendo nei termini fissati nel disciplinare di gara, presentare una nuova offerta.
La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel disciplinare di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
16.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 80 |
Offerta economica | 20 |
TOTALE | 100 |
La commissione di gara, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice procederà al giudizio delle offerte tecniche in base agli elementi di valutazione riportati nel successivo paragrafo.
All’offerta economica sarà attribuito il punteggio sulla base del ribasso percentuale unico indicato dall’offerente.
17.1CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Criterio A
Professionalità e adeguatezza dell’offerta desunta da un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo quanto stabilito nel paragrafo VI delle linee guida ANAC e dal DM tariffe.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 6 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere indicativamente un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 4 facciate.
Il peso massimo del criterio è pari a 30 punti.
Criterio B
Caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico, peso massimo del criterio 50 punti.
Sub-criterio B.1
Modalità di esecuzione del servizio con riguardo all’organizzazione del gruppo di lavoro adibito all’espletamento dell’attività ed alle modalità di interazione ed integrazione con la committenza.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 2 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10 facciate.
Il peso massimo del sub-criterio è pari a 20 punti.
Sub-criterio B.2
Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali oltre all'organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle attività.
La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 8 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10.
Il peso massimo del sub-criterio è pari a 30 punti.
CRITERI MOTIVAZIONALI
Come indicato successivamente la comparazione tra le varie offerte avverrà con il metodo del “confronto a coppie” per cui il confronto di ciascun criterio (e sub-criterio), avviene sulla base delle preferenze accordate dal singolo commissario in confronto con tutti gli altri. Ciascun commissario confronta dunque l’offerta di ciascun concorrente con le altre indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza.
Criterio A
In merito a tale criterio saranno considerate più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di stimare il livello di specifica professionalità e adeguatezza dimostrata dal concorrente in merito alla tipologia di servizio in appalto. Saranno valutate le modalità di svolgimento dei servizi prescelti dal professionista e da questo ritenuti affini all’oggetto dell’appalto con riguardo all’organizzazione del gruppo di lavoro, alle attività di controllo tecnico, alle attività di coordinamento.
Criterio B
In merito a tale criterio saranno considerate più adeguate le offerte la cui documentazione consenta di:
Sub-criterio B.1 – valutare le modalità proposte di esecuzione del servizio con riguardo all’organizzazione del gruppo di lavoro, alle modalità di interazione e coordinamento tra i partecipanti al gruppo di lavoro, ai beni strumentali a disposizione del servizio, alle modalità di interazione con la committenza proposte rispetto a frequenza e modalità di comunicazione; Sub-criterio B.2 – valutare la consistenza e qualità delle risorse umane messe a disposizione per lo svolgimento del servizio con riguardo all’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse attività e delle loro capacità professionali.
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La determinazione dei coefficienti Vai per quanto riguarda i criteri di valutazione di natura qualitativa di cui ai all’offerta tecnica è effettuato tramite il metodo del confronto a coppie di cui al punto V delle “Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio Dell’Autorità con Del. 1005 del 21/09/2016”.
I coefficienti Vai sono determinati attraverso la trasformazione in coefficienti, variabili tra zero e uno, con approssimazione alla terza cifra decimale, della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”.
Nell’applicazione del metodo del confronto a coppie ogni commissario, per ciascuno degli elementi di valutazione di natura qualitativa determina la propria preferenza fra ogni coppia di offerte come segue:
- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto
Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno; in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe.
Una volta terminato il confronto delle coppie, si sommano i punti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari. La somma più alta viene riportata ad uno, proporzionando a tale
somma massima le somme provvisorie prima calcolate, trasformandole in coefficienti definitivi.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, la Commissione procederà alla valutazione discrezionale dell’offerta tecnica, tenendo conto dei criteri di valutazione, attribuendo per ognuno dei criteri A – B – C
– D oggetto di valutazione un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno) determinato come media tra i coefficienti attribuiti da parte dei singoli componenti la Commissione.
Nell’attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione verranno rispettate le seguenti corrispondenze:
ottimo = 1.00
distinto = 0,80
buono = 0,60
discreto = 0,40
sufficiente = 0,20
insufficiente = 0,00
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
La determinazione del coefficiente Vai per quanto riguarda l’offerta economica di cui ai punto B.1, è effettuata attraverso la formula bilineare, in accordo al punto IV delle linee guida ANAC.
Dunque il coefficiente Vai relativo all'offerta economica del concorrente (a) è determinato, attraverso la seguente formula:
Vai (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Vai (per Ai > Asoglia) = X + (1 – X)*[( Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)]
dove:
- Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente i-esimo;
- Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti;
- Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente;
- X = 0,80
17.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione del punteggio finale secondo il metodo di calcolo aggregativo-compensatore con riferimento al punto IV delle “Linee Guida n.2, di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Del. n. 1005 del 21/09/2016.
Dove:
Pi= Σn [Wi*Vai]
- Pi = indice di valutazione dell’offerta (i);
- Σn =sommatoria
- n = numero totale dei requisiti;
- Wi= peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo;
- Vai= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Il risultato del prodotto [Wi*Vai] viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.
Nel caso le offerte da valutare siano inferiori a tre, e pertanto non sia possibile procedere al confronto a coppie, la Commissione procederà alla valutazione discrezionale dell’offerta tecnica, tenendo conto dei sopraelencati criteri di valutazione, attribuendo per ognuno dei criteri A – B – C – D oggetto di valutazione un coefficiente tra lo “0” (zero) e “1” (uno) determinato come media tra i coefficienti attribuiti da parte dei singoli componenti la
Commissione.
Nell’attribuzione dei coefficienti da parte dei singoli componenti la Commissione verranno rispettate le seguenti corrispondenze:
ottimo = 1.00
distinto = 0,80
buono = 0,60
discreto = 0,40
sufficiente = 0,20
insufficiente = 0,00
18.SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, la gara sarà presieduta dal Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città metropolitana di Firenze. Come stabilito dall’Atto Dirigenziale n. 871 del 19/03/2020, stante la situazione di emergenza dovuta al contagio da Covid 19 per il rispetto delle necessarie misure di distanziamento sociale, le sedute di gara saranno in assenza di pubblico.
Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, come previsto dal Regolamento dei Contratti della Città metropolitana di Firenze, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma START, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo
Il Presidente inizierà le operazioni di gara, il giorno 30.11.2021 alle ore 9.30. Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma START.
Il Presidente di gara procederà, nella prima seduta, a verificare sulla piattaforma START le buste pervenute sul sistema entro il termine perentorio.
Successivamente procederà a:
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso
Il Dirigente responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì l’adozione delle comunicazioni di cui all’art. 75, comma 2-bis, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
19.COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 aggiornate con deliberazione n. 1007 dell’11 ottobre 2017).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice e sulla piattaforma START nell’area dedicata alla gara.
20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.
Il Presidente di gara provvederà a rendere accessibili alla commissione giudicatrice le buste concernenti l’offerta tecnica così che possa procedere all’apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico.
Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, il Presidente del seggio di gara provvederà a rendere accessibili alla commissione giudicatrice le buste concernenti l’offerta economica e la commissione procederà all’apertura delle singole buste dei concorrenti.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio. All’esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma telematica genera la graduatoria e la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice (ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre), e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al seggio di gara - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
• mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21.VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo.
22. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO All’esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta e trasmettendo al
seggio di gara tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’aggiudicatario è valido dal momento stesso dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione ed efficace dell’appalto, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt.32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto in via non efficace ai sensi dell’art. 32, comma 5 del Codice. Entro 5 giorni comunica l’aggiudicazione (non efficace), ai sensi dell’art 76, comma 5 del Codice. Il periodo di stand still decorre dalla data di invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione (art. 32, comma 9 del Codice).
Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà, ove possibile, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007 la stazione appaltante, provvede a richiedere all’aggiudicatario, nei casi nei quali lo stesso vi sia tenuto, documentazione a comprova dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all’art. 18, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dall’art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- l’adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’eventuale esito negativo della verifica di cui sopra è comunicato dalla stazione appaltante alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza nonché all’Osservatorio Regionale sui contratti pubblici.
In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e alla stipula dei relativi contratti, l’Amministrazione può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa, e in particolare del D.P.R. 445/2000, nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma alla presente procedura.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
Ai sensi dell’art. 53 del Codice l’accesso agli atti della procedura di gara è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione;
- in relazione all’eventuale procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta fino all’aggiudicazione.
Inoltre, ai sensi dell’art. 53 del Codice, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente da rilasciare secondo quanto indicato al paragrafo 14 punto B.2, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l’Amministrazione consentirà l’accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonché quando tale dichiarazione manchi. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante polizza di responsabilità civile professionale prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice.
La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
Qualora l’aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all’art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.
La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e/o esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, che vengono stimate in circa € 2.000,00.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub- contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Firenze, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità “Regolamento”).
Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.
24.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
- i dati inseriti nella “domanda di partecipazione”, nelle dichiarazioni integrative, nel “DGUE” e nell’offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell’effettuazione della verifica dell’assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all’offerta nonché dell’aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.
24.2 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell’Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
24.3 CATEGORIE DI SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI
I dati potranno essere comunicati a:
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione si obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.
24.4 DIRITTI DEL CONCORRENTE INTERESSATO
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.
24.5 TITOLARE, RESPONSABILI E INCARICATI DEL TRATTAMENTO DEI DATI Titolare del trattamento dei dati Città Metropolitana di Firenze.
Responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente competente del Settore a cui si riferiscono le informazioni.
Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.
24.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dal termine della procedura di gara.
24.7 NATURA DEL CONFERIMENTO
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare alla procedura di gara.
Mediante la presentazione dell’offerta l’interessato manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di categorie personali di cui all’art. 9 del Reg. 679/2016.
24.8 DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI
Di norma i dati forniti dagli operatori economici non rientrano nelle “categorie particolari di dati personali” di cui all’art. 9 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101).
I “dati personali relativi a condanne penali e reati” di cui all’art. 10 Regolamento UE (vedi art. 22 comma 2 del D.Lgs. 10/08/2018, n. 101) sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile.
Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.
Direzione Gare, Contratti ed Espropri Il Dirigente
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal X.Xxx. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.