SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE da CND M010101 a CND M050102
SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE da CND M010101 a CND M050102
L'anno duemiladodici il giorno del mese di , presso la sede della Xx.Xx.Xx. SpA di Napoli, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx X0, Xxxxx Xxxxxxx
da una parte
- nato a . il .. e residente in , alla via n , codice fiscale numero , in qualità di ..
e dall'altra
- , nato a ..il e residente in .., alla via
. n , in qualità di procuratore dell impresa;
PREMESSO
- che Xx.Xx.Xx. SpA è titolare, in via esclusiva, in attuazione dell articolo 6, comma 15 della Legge Regionale della Regione Campania numero 28/2003, come modificata dalla Legge Regionale 24/2005 e dall art.1 comma 229 della L.R. n.4 del 15 marzo 2011, delle funzioni di acquisto e fornitura dei beni e delle attrezzature sanitarie e dei servizi non sanitari delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Campania (AASSLL, AAOO, AAOOUU ed IRCCS );
-che con Determina del .. della Xx.Xx.Xx. Spa n. . del è stata disposta l aggiudicazione definitiva della procedura aperta esperita per l affidamento della FORNITURA DI MEDICAZIONI ;
-che la Ditta .. , risultata aggiudicataria per l importo di euro . oltre Iva, ha prodotto la documentazione prevista dall articolo 48 del decreto Legislativo 163/2006 e, pertanto, a norma del comma 8, articolo 11, del citato decreto legislativo, l aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e, quindi si può procedere alla stipula del contratto di fornitura;
-che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla Ditta riporta il nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575 ;
Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1) Oggetto del contratto
Xx.Xx.Xx. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONE
Articolo 2)
Norme regolatrici dell'appalto
La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti:
- dalle clausole del presente atto, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:
- dal Capitolato Speciale, che si allega a questo atto sotto la lettera " " in copia;
- dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n 207/2010;
- dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dall'offerta economica presentata dall'Impresa in sede di gara, che si allega a questo atto con la lettera " " in copia.
Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il fornitore, quest ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Articolo 3)
Durata ed ammontare della fornitura
La durata della fornitura è di 48 mesi. L'importo contrattuale, come dall'offerta presentata dalla Impresa ammonta Euro ( Euro e .centesimi) al netto dell'I.V.A..
Come previsto dall art. 3 del Capitolato speciale, i quantitativi potranno essere soggetti a variazioni in diminuzione o in aumento rispetto ai quantitativi stimati.
Xx.Xx.Xx. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore nel periodo di efficacia del presente contratto, l aumento delle prestazioni contrattuali, alle medesime condizioni, corrispettivi e termini stabiliti dal presente atto, fino a concorrenza di 1/5 (un quinto) dell importo massimo contrattuale, ai sensi dell art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2240.
Xx.Xx.Xx. si riserva altresì la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell importo della fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) ai sensi dell art. 11 X.X. 00/00/0000 n. 2240.
Articolo 4) Pagamenti
I pagamenti verranno disposti, entro i termini previsti dalle vigenti norme, e comunque entro giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di Xx.Xx.Xx., previo accertamento da parte del direttore dell esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento competente, designato ai sensi dell art. 274 D.P.R. 207/2010, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti
contrattuali.
La fattura dovrà essere intestata a Xx.Xx.Xx. e dovrà riportare il riferimento dell ordine (n° ordine, data, Azienda richiedente, punto ordinante e luogo di consegna), nonché il/i codice/i prodotto/i previsto nell anagrafica Xx.Xx.Xx..
Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura e a verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di Xx.Xx.Xx. In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere relativa nota di accredito per detti importi.
I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario n. .. intrattenuto dal medesimo presso ABI . CAB ..
In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione Xx.Xx.Xx. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.
Le attività di verifica di conformità saranno effettuate dal Responsabile di Procedimento per la fase dell esecuzione designato da ciascuna azienda sanitaria in relazione al corrispondente acquisto. Soresa, potrà comunque svolgere attività di supervisione e controllo, anche attraverso controlli a campione e verifiche ispettive in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali rese dall affidatario a favore delle Aziende Sanitaria.
Articolo 5)
Termini di esecuzione del contratto
Non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione del contratto, ex art. 153 co.2 D.P.R. 207/2010, il Direttore dell Esecuzione, mediante comunicazione formale, indicherà all aggiudicatario la data a partire dalla quale avrà inizio ufficialmente la fornitura.
Il termine di vigenza contrattuale è fissato in giorni .. ( ) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Le consegne dovranno essere effettuate previo apposito ordinativo a cura, rischio e spese del fornitore presso i singoli magazzini indicati all atto dell ordine dalle Aziende richiedenti dalle ore 8,30 alle 13 dei giorni feriali escluso il sabato.
La merce dovrà essere conforme all ordine trasmesso dal Servizio competente e, in caso contrario, non sarà accettata dai magazzini.
Qualora non vi sia rispondenza tra quantità richiesta e confezione disponibile commercializzata,
l ordine dovrà essere evaso in difetto.
La merce ordinata dovrà essere consegnata entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dell ordine, e nel rispetto di quanto previsto dall art. 8 del Capitolato Tecnico.
I prodotti sterili, all atto della consegna, devono avere la data di scadenza non inferiore a 2/3 della durata complessiva di validità. Se per qualsivoglia motivo i prodotti saranno consegnati con periodo di validità inferiore e accettati per motivi di urgenza dovranno essere cambiati alla loro scadenza.
Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il fornitore ha l obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di contestazione da parte della Stazione Appaltante.
Peraltro, in difetto di ritiro nel predetto termine che si protragga oltre 15 (quindici) giorni lavorativi, la Stazione Appaltante ha facoltà di restituirli al fornitore, a spese ed oneri a carico di quest ultimo.
Articolo 6) Penali
In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, nella fornitura, e di quanto a corredo della stessa, rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5., Xx.Xx.Xx. applicherà al fornitore una penale pari al 3% (tre per cento), IVA esclusa, del valore della fornitura oggetto di inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
In caso di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al termine massimo stabilito al precedente art. 5, Xx.Xx.Xx. applicherà al fornitore una penale pari al 5% (cinque per cento) dell imponibile della fornitura oggetto di inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Le penali vengono applicate su proposta del Direttore dell Esecuzione del Contratto.
L'Impresa sarà altresì soggetta all'applicazione di penalità ove si rendesse colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.
E' sempre comunque fatto salva per Xx.Xx.Xx. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.
I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Articolo 7) Certificato di buona esecuzione
Il certificato di verifica di conformità viene rilasciato dal Direttore dell Esecuzione al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura.
Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.
Articolo 8) Risoluzione dell'appalto
Xx.Xx.Xx., senza bisogno di assegnare preventivamente alcun termine per l adempimento potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell art. 1456 x.x. xxxxxx xx xxxxx xxxx xxx. 0000 x.x., xxxxxx dichiarazione da comunicarsi al fornitore con raccomandata A/R:
- in caso di applicazioni di penali complessivamente superiori al 10% (dieci percento) dell importo del presente contratto;
- dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente non rispondenti alle ordinazioni, Xx.Xx.Xx. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolverà a beneficio dell'Azienda.
- in caso di violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".
Articolo 9)
Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di Euro
.. ( .. Euro e centesimi) che si allega al presente atto sotto la lettera " . " in copia.
Xx.Xx.Xx.:
a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.
La garanzia deve essere integrata ogni volta che Xx.Xx.Xx. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all art. 113 D.Lgs. 163/06
Articolo 10) Subappalto
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Previa istanza dell'Impresa ed autorizzazione di Xx.Xx.Xx., e nel pieno rispetto dell Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.
Xx.Xx.Xx. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Articolo 11) Responsabili del contratto
Xx.Xx.Xx. nomina Direttore dell esecuzione del contratto il Dott. .., con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l esecuzione della fornitura avvenga a regola d arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.
L Azienda Sanitaria interessata alla fornitura provvede, ai sensi dell art. 274 del D.P.R. 207/2011 alla nomina di un Responsabile del procedimento, con il compito di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni.
L impresa indica quale responsabile dell esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell esecuzione di cui sopra il signor .
L impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l indirizzo mail- pec al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono: ..
L impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.
Ai fini dell invio del fax sarà sufficiente il report di ok ottenuto dal fax dell Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall impresa.
Ai fini dell invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall Azienda.
Articolo 12)
Deroga all eccezione di inadempimento
Data la natura di servizio pubblico dell attività oggetto del presente contratto, l impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.
Articolo 13) Tracciabilità dei flussi finanziari
L impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.
Articolo 14)
Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
Qualora l appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.
Articolo 15)
Obblighi a carico dell Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall art. 3 della L. n.136/2010, l Impresa:
a. ha l obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;
b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d asta;
L impresa assume, altresì, l obbligo di:
1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo gara (CIG). Il CIG, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
Articolo 16)
Dichiarazioni rese dall Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:
1) L Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l altro consultabili al sito http//xxx.xxxxxxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall art.7, comma 1 e dall art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)
2) L Impresa si impegna a denunziare immediatamente alle Forze di Polizia o all Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l assunzione di personale o l affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3) L Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell immediato, da parte dell Autorità di pubblica sicurezza, l attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4) L Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell impresa, oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5) L Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6) L Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.
Articolo 17) Controversie
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario. Foro esclusivo è quello di Napoli.
Articolo 18)
Spese di contratto e trattamento fiscale
Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.
Articolo 19)
Rinvio alla legislazione vigente
Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia.
Firma per accettazione
Per espressa approvazione