Tfs, Tfr, previdenza complementare dei dipendenti pubblici e attività dell’Inps – gestione dipendenti pubblici
Tfs, Tfr, previdenza complementare dei dipendenti pubblici e attività dell’Inps – gestione dipendenti pubblici
A cura di Inps – Gestione dipendenti pubblici
I trattamenti di fine servizio e fine rapporto erogati dall’Inps gestione dipendenti pubblici
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Le “liquidazioni” dei dipendenti pubblici
Trattamento di Fine Servizio - Tfs (indennità di buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità) – Consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio
Trattamento di Fine Rapporto - Tfr - Come il Tfs, consiste nella prestazione “una tantum” che il dipendente consegue alla cessazione del servizio, ma ha natura e modalità di calcolo diverse.
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Trattamenti di fine servizio – caratteristiche comuni
I lavoratori in regime di Tfs
• I dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001
Rimane in ogni caso in regime di tfs il personale cosiddetto “non contrattualizzato” :
• I magistrati ordinari, amministrativi e contabili
• Gli avvocati e i procuratori dello Stato
• Il personale militare e delle forze armate di polizia
• Il personale della carriera diplomatica e prefettizia
• I professori e i ricercatori universitari (segue …)
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Trattamenti di fine servizio– caratteristiche comuni
…..I lavoratori in regime di Tfs
• I dipendenti della Camera dei Deputati del Senato della Repubblica e del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica
• Il personale dei Vigili del Fuoco (nota operativa n.35/2008)
• I dipendenti degli Enti che svolgono la loro attività in materie contemplate dall’art. 1 del Decreto L.vo del Capo provvisorio dello Stato 17/7/1947, n. 691 e delle leggi n. 281/1985 e n. 287/1990 (personale della Borsa, Consob, ecc.) ed il personale delle altre authority, se previsto dai relativi ordinamenti
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Trattamenti di fine servizio
- L’indennità di buonuscita (IBU)
• Che cos’è: consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno di iscrizione)
• Legge di base: D.P.R. 29/12/73, n. 1032 e s.m.
• Destinatari: riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze di polizia, arma dei carabinieri, guardia di finanza, forze armate e dipendenti di Senato, Camera, Segretariato del Presidente della Repubblica
• Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale. Nel tempo si è trasformato in un regime a ripartizione
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L’indennità di buonuscita (IBU)
• Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e continuative più una quota o l’intera indennità integrativa speciale (la contingenza dei dipendenti pubblici, in acronimo IIS) se non già conglobata dai contratti nello stipendio base
• Finanziamento della prestazione: contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva utile)
• Calcolo dell’indennità: consiste nella seguente operazione
➢ 1/12 dell’80% della retribuzione mensile dell’ultimo giorno di servizio comprensiva di 13a e rapportata ad anno, moltiplicato per gli anni utili fino alla cessazione (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore).
Questa regola è stata ripristinata dal 31 ottobre 2012 dal DL 185/2012, dopo che per un anno e 10 mesi (dal 1°.01.2011 al 30.10.2012) ha operato un sistema di calcolo su due quote (la seconda delle quali determinata con le aliquote di computo del TFR), previsto dall’art. 12, comma 10, della legge 122/2012, abrogato dal DL 185/2012 e dall’art. 1,
commi 98-101, della legge 228/2012. 7
Trattamenti di fine servizio
– L’indennità premio di servizio (IPS)
• Che cos’è: consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio (a condizione che l’iscritto abbia almeno un anno di iscrizione)
• Legge di base: legge 8/3/68, n. 152 e s.m.
• Destinatari: riguarda i dipendenti di ruolo e salariati degli EE.LL. e del Ssn (dipendenti di Regioni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane e di ogni altro Ente possa classificarsi come Ente Locale)
• Regime finanziario: Capitalizzazione a Premio Medio Generale. Nel tempo si è trasformato in un regime a ripartizione
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L’indennità premio di servizio (IPS)
• Retribuzione di riferimento: (fissata dalla legge) voci fisse e continuative
• Finanziamento della prestazione: contribuzione pari al 6,10 % dell’80% della retribuzione di riferimento (retribuzione contributiva utile)
• Calcolo dell’indennità: consiste nella seguente operazione
➢ 1/15 dell’80% della retribuzione di riferimento dell’ultimo anno precedente la cessazione moltiplicato per gli anni utili (ivi compresi quelli riscattati), computando per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi (trascurando quella uguale o inferiore)
Questa regola è stata ripristinata dal 31 ottobre 2012 dal DL 185/2012, dopo che per un anno e 10 mesi (dal 1°.01.2011 al 30.10.2012) ha operato un sistema di calcolo su due quote (la seconda delle quali determinata con le aliquote di computo del TFR), previsto dall’art. 12, comma 10, della legge 122/2012, abrogato dal DL 185/2012 e dall’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012.
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Trattamenti di fine servizio
– L’indennità di anzianità
• Che cos’è: consiste in una somma di denaro “una tantum” corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio
• Legge di base: legge 20/03/75, n. 70 e s.m.
• Destinatari: riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato)
• Regime finanziario: Contabilizzazione annuale
• Ente gestore prestazione: singolo Ente datore di lavoro
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Trattamenti di fine servizio
– L’indennità di anzianità
• Retribuzione di riferimento: voci fisse e continuative (fissate dalla legge)
• Finanziamento della prestazione: annuale copertura in bilancio del relativo onere
• Calcolo dell’indennità: consiste nella seguente operazione: 1/12 dello stipendio annuo complessivo, moltiplicato per gli anni
utili
Questa regola è stata ripristinata dal 31 ottobre 2012 dal DL 185/2012, dopo che per un anno e 10 mesi (dal 1°.01.2011 al 30.10.2012) ha operato un sistema di calcolo su due quote (la seconda delle quali determinata con le aliquote di computo del TFR), previsto dall’art. 12, comma 10, della legge 122/2012, abrogato dal DL 185/2012 e dall’art. 1, commi 98-101, della legge 228/2012.
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Il trattamento di fine rapporto (TFR)
• Che cos’è: consiste in una somma di denaro corrisposta al dipendente all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro il cui diritto sorge al termine di un rapporto di lavoro di durata pari ad almeno 15 giorni continuativi in un mese.
• Disciplina di base: art. 2120 del codice civile per i lavoratori privati e legge 335/1995, Accordo quadro Aran – Sindacati del 29/07/1999 e Dpcm 20 dicembre 1999 per i dipendenti pubblici
• Destinatari: i dipendenti del settore privato e pubblico. Per quanto riguarda il settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato successivamente al 31/12/2000
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Il Tfr dei lavoratori del settore pubblico
– norme di riferimento
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 5 - 8
Legge 27 dicembre 1997 n. 449, art.59, comma 56
Legge 23 dicembre 1998 n. 448, art. 26, comma 18
Accordo quadro ARAN/XX.XX. del 29 luglio 1999 (pubblicato in G.U. 27/8/99 - n. 201
DPCM 20 dicembre 1999 (G.U. 111 del 15 maggio 2000)
Legge 23dicembre 2000, n. 388 art. 74 e art. 78 comma 33
DPCM 2 marzo 2001 ( G.U. 118 del 23 maggio 2001)
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici
Calcolo
Accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile annualmente contabilizzati e rivalutati con l’applicazione del tasso dell’1,5% in misura fissa e del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo Istat.
La rivalutazione è applicata agli accantonamenti maturati fino al 31/12 dell’anno precedente e non opera per gli accantonamenti dell’anno in corso.
La retribuzione di riferimento è composta dalle stesse voci che compongono quella utile ai fini Tfs. La contrattazione
collettiva di comparto può aggiungere ulteriori voci 14
Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici - caratteristiche
Destinatari: nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 30/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001 (con esclusione del personale cosiddetto “non contrattualizzato”).
I dipendenti pubblici già in regime di Tfs che, aderendo ad un fondo di previdenza complementare, trasformano il proprio Tfs in Tfr.
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici - caratteristiche
Ente erogatore: il Tfr dei dipendenti pubblici è erogato
- dagli stessi enti che provvedono ad erogare i trattamenti di fine servizio al personale assunto prima del 1° gennaio 2001 (INPS gestione dipendenti pubblici per i dipendenti degli enti iscritti all’ex Enpas ed all’ex Inadel)
- datori di lavoro per i dipendenti degli enti che erogano l’indennità di anzianità
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici - caratteristiche
Anticipazioni
Possibili ma solo quando e alle condizioni previste dalla contrattazione
Le anticipazioni per i congedi parentali e formativi: si attende il DM
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici – differenze con quello dei dipendenti del settore privato
Tfr dipendenti privati
- Accantonato dal datore di lavoro
- Erogato dal datore di lavoro
- Anticipazioni previste dall’art.
2120 del cc
- Pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro
- Pagamento in unica soluzione
Tfr dipendenti pubblici
- Finanziato con contributi a carico del datore di lavoro che questi versa all’istituto previdenziale
- Erogato dall’ente previdenziale
- No anticipazioni (per il momento)
- Pagamento a determinate scadenze a seconda della causa di interruzione del rapporto di lavoro
- Pagamento rateale, per importi superiori a determinati limiti 18
Tassazione del TFS
La sentenza della Corte Costituzionale n° 178 del 7 luglio 1986 ha dichiarato illegittime le norme fiscali nella parte in cui non prevedevano l’esclusione dal prelievo fiscale della parte di indennità di buonuscita, erogata dall’ENPAS, che il lavoratore aveva concorso a finanziare con la trattenuta del 2,50%, sentenza che costrinse poi il legislatore a modificare il Testo unico unico delle imposte sui redditi che applicò quel principio sia agli iscritti ex ENPAS, sia agli iscritti ex OPAFS, sia agli iscritti ex IPOST, sia agli iscritti ex INADEL, che si trovavano nelle identiche condizioni (articolo 19 (ex 17) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n° 917).
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Tassazione del TFS: l’esenzione
Per gli iscritti ex INADEL ed ex ENPAS è esclusa dalla base imponibile (art. 19 del Tuir) una quota pari al rapporto tra il contributo previdenziale a carico del lavoratore e l’aliquota complessiva del contributo versato all’ente previdenziale:
- 40,98% per gli iscritti all’ex Inadel (2,50/6,10);
- 26,04% per gli iscritti all’ex Enpas (2,50/9,60).
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Tassazione del TFS: la riduzione
L’imponibile è diminuito di un importo pari ad euro 309,87 per ogni anno di servizio (art.
19 del Tuir)
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Tassazione del TFS: l’imposizione separata - il reddito di riferimento
Imposta applicata separatamente ai Tfs che non rientrano nel reddito assoggettato a imposizione ordinaria (artt.17 e 19 del Tuir).
Il reddito di riferimento, meccanismo per l’ “annualizzazione” del Tfs (che è grosso modo pari ad una mensilità per ogni anno di servizio).
Da cui la formula del reddito di riferimento
RR = ammontare netto/ anni di servizio*12 (in mesi)
(Ammontare netto = prestazione lorda – esenzione)
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Tassazione del TFS: l’imposizione separata - l’aliquota media
Al reddito di riferimento si applica l’aliquota nell’anno di maturazione del diritto (anno di cessazione) per determinare l’aliquota media che, percentualizzata, determina l’aliquota da applicare all’imponibile.
Aliquota media = Imposta scaglioni Irpef RR/ RR*100 = x%
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Tassazione del TFS: l’imposizione separata - l’imponibile e l’imposta
L’imponibile è pari alla prestazione lorda meno esenzione meno riduzione.
Imponibile = TFS lordo – esenzione (40,98% o 26,04%) – riduzione (309,87*anni servizio)
Imposta = Imponibile * aliquota media – eventuale riduzione legge 244/2007 (per RR
<=30.000)
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Tassazione del TFS: esempio di calcolo dell’imposta
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici – la tassazione
Per i Tfr e le quote di Tfr maturate fino al 31 dicembre 2000: tassazione separata e in via definitiva ex art 17 e 19 Tuir
Per i Tfr e le quote di Tfr maturate dopo il 31 dicembre 2000: tassazione separata in via provvisoria da parte del sostituto e liquidazione dell’imposta a cura dell’ AdE, entro tre anni, basata sull’aliquota media Irpef degli ultimi cinque anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (ex D.Lgs. 47/2000)
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici – la tassazione
La normativa che regola la disciplina fiscale del TFR è dettata dai decreti legislativi n. 47/00 e n. 168/01 che hanno modificato quella vigente fino al 31.12.2000.
Pertanto, ai fini della corretta determinazione dell’IRPEF gli importi da assoggettare ad imposta vanno distinti tra quelli maturati prima e dopo la suddetta data:
➢ per le somme maturate fino al 31.12.2000 la base imponibile è costituita dall’importo lordo della prestazione ridotto di un importo pari ad € 309,87 per ogni anno utile. Tale riduzione è proporzionata in caso di servizi part-time o ad orario ridotto. Per queste somme, la tassazione è separata in via definitiva.
➢ per le somme maturate a partire dal 01.01.2001 la base imponibile è costituita dall’importo lordo della prestazione ridotto delle sole rivalutazioni ex art. 2120
c.c. già assoggettate all’imposta sostitutiva annua dell’11%.
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici – la tassazione
Particolarità*
A decorrere dal 01.01.2001, invece della riduzione di € 309,87 annue, per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non superiore ai due anni, dall’IRPEF dovuta va detratto l’importo annuo di € 61,97.
Un’ulteriore detrazione, sempre di € 61,97 annue, spetta in caso di rapporti di lavoro risolti nel periodo intercorrente tra il 01.01.2001 ed il 31.12.2005.
Tali detrazioni d’imposta vanno proporzionate al minor numero di ore lavorate in caso di rapporti part-time o ad orario ridotto.
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici – esempio di tassazione
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Il trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici – la tassazione
Tassazione di un Tfr con Montante Tfs per optanti previdenza
complementare e non solo
Secondo quanto stabilito dall’art. 1 – primo comma – del DPCM 20.12.99, nel caso in cui un dipendente passi dal regime TFS a quello TFR a seguito di adesione ad un Fondo pensione “all’indennità di fine servizio maturata fino alla data dell’opzione per il trattamento di fine rapporto e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio”.
Poiché l’abbattimento del 40,98% o del 26,04% è applicabile solo sulla quota di TFS derivante da servizio effettivo soggetto a contribuzione obbligatoria (con esclusione quindi dei periodi da riscatto e da benefici di legge) anche l’abbattimento sulla relativa rivalutazione dovrà essere limitato alla citata quota. 30
TERMINI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI TFS E DEI TFR
Progressiva trasformazione dei Tfs e dei Tfr dei dipendenti pubblici da somma una tantum alla cessazione del lavoro a prestazione differita e dilazionata nel tempo
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Le regole per il pagamento del TFS/TFR dal 2010 al 2013
Sia che si tratti di trattamenti di fine servizio comunque denominati, sia che si tratti di TFR, a partire dalle cessazioni intervenute dal 31/5/2010 sono state introdotte nuove modalità riguardanti l’accesso al pagamento.
✓ Se la prestazione dovuta ha un importo lordo massimo di 90.000 € viene erogata in un’unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi
✓ Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di 90.000 € ma sia inferiore a 150.000€, fermo restante il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
✓ Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di 150.000 €, fermi restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza ed ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento 32
Le regole per il pagamento del TFS/TFR dal 2014
L’art. 1, commi 484 e 485, delle legge 147/2013 (stabilità 2014) con riferimento a coloro che maturano il diritto a pensione dopo il 2013 prevede una diversa modulazione delle rate.
✓ Se la prestazione dovuta ha un importo lordo massimo di 50.000 € viene erogata in un’unica soluzione e seguendo la scadenza già prevista per la generalità dei casi
✓ Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di 50.000 € ma sia inferiore a 100.000 €, fermo restante il pagamento del primo acconto nei modi sopra stabiliti, la seconda rata è erogata dopo 12 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento
✓ Nel caso in cui la prestazione superi l’importo lordo di 100.000 €, xxxxx restanti i pagamenti dei primi due acconti nei modi sopra stabiliti, la terza ed ultima rata è erogata dopo 24 mesi dalla decorrenza del diritto al primo pagamento 33
Termini di pagamento dei TFS/TFR
Con l’art. 1, commi 22 e 23, del DL 138/2011, conv. dalla L. n.148/2011 e con l’art. 1, commi 484 e 485, della legge n. 147/2013 (stabilità 2014) nuove scadenze di pagamento delle prestazioni di fine lavoro con modifica ai termini dell’ art. 3 del DL 79/97, conv. dalla L. 140/1997. Questi i nuovi termini per chi cessa dal servizio dopo il 31 dicembre 2013 e matura dopo questa data il diritto a pensione.
Termine breve: entro 105 giorni (15+90)
- Inabilità
- Decesso
Termine di 12 mesi
- Raggiungimento limiti di età e di servizio
- Cessazione servizio per termine contratto tempo determinato
Termine di 24 mesi
Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per:
- Dimissioni volontarie
- Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego )
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Termini di pagamento dei TFS/TFR
Deroghe per vecchi termini
Diritto a pensione maturato dopo il 12 agosto (31 dicembre per Scuola e Afam) 2011 ed entro il 31 dicembre 2013
105 giorni (15+90)
- Inabilità
- Decesso
6 mesi
- Raggiungimento limiti di età e di servizio
- Cessazione servizio per termine contratto tempo determinato
- Cessazione servizio per anzianità massima contributiva maturata entro il 31/12/2011
24 mesi
Tutti gli altri casi di cessazione e, quindi, per:
- Dimissioni volontarie
- Recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento, destituzione dall’impiego )
Diritto a pensione maturato entro il 12 agosto (31 dicembre per il personale scolastico e Afam) 2011
105 giorni per maturazione dei limiti di età o servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, compreso il raggiungimento del termine finale dei contratti a tempo determinato
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6 mesi per maturazione del diritto alla pensione anticipata
Termini di pagamento dei TFS/TFR: personale interessato dalla spending review
Per il personale soprannumerario delle pubbliche amministrazioni interessate dall’applicazione dell’art, 2, comma 11, del DL 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i, nell’ambito delle misure di riduzione, è previsto l’accesso al pensionamento i base alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del DL 6 dicembre 2011, n. 201 (riforma Monti Fonero) a condizione che lo stesso personale consegua i requisiti per il diritto e la decorrenza della pensione tessa entro il 31 dicembre 2016.
Per i dipendenti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2011 i requisiti anagrafici e contributivi ai fini della pensione, il diritto al trattamento di fine servizio (Tfs) o di fine rapporto (Tfr) decorre dalla data di collocamento a riposo (cessazione dal servizio), secondo le regole generali prima viste.
Per i dipendenti che, in data successiva al 31 dicembre 2011, maturano i requisiti pensionistici stabiliti dalla previgente normativa, il termine per il pagamento del Tfs o del Tfr decorre non dalla cessazione dal servizio ma dal momento in cui avrebbero maturato il diritto (teorico) pensionistico sulla base delle disposizioni dell’art. 24 del citato decreto legge 201/2011. Occorre, quindi, valutare il tipo di prestazione pensionistica cui gli interessati avrebbero diritto se fossero applicate le disposizioni dell’art. 24 del d.l. 201/2011.
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La previdenza complementare dei dipendenti pubblici
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Le norme di riferimento
• Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 – Disciplina della previdenza complementare
• Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Riforma della previdenza obbligatoria e complementare
• Legge 27 dicembre 1997, n. 449 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (art. 59, comma 56)
• Legge 23 dicembre 1998, n. 448 – Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo (art. 26, commi 18-20)
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Le norme di riferimento
• Legge 13 maggio 1999, n. 133 – Legge delega di riordino della disciplina fiscale
• Accordo quadro nazionale tra Aran Organizzazioni sindacali del 29 luglio 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici
• Dpcm 20 dicembre 1999, come successivamente modificato dal Dpcm 2 marzo 2001, in materia di trattamento di fine rapporto e di istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti
• Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47 – Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare
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Le norme di riferimento
• Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (articoli 74 e 78)
• Legge 23 agosto 2004, n. 243 – Norme in materia pensionistica e deleghe al governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare … (delega art. 1, comma 2, lett. p)
• Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 – Disciplina delle forme pensionistiche complementari (art. 23, comma 6)
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Il dipendente pubblico e l’adesione ad una forma pensionistica complementare
I dipendenti pubblici possono aderire a:
• fondo pensione negoziale (ai sensi del decreto legislativo n. 124/93 e da altre norme speciali) istituito dalla contrattazione di comparto o categoria
• forme pensionistiche individuali (Fondo aperto e Pip) , mediante contribuzione volontaria a totale carico dell’aderente (in questo caso al pari di un privato cittadino ferma restando l’impossibilità di devoluzione del Tfr e del contributo datoriale)
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Come si alimenta il conto pensionistico del lavoratore
Quota TFR
Quota datore di lavoro
Quota lavoratore
Rendimenti gestione finanziaria
Inps gestione ex Inpdap - D.C. Previdenza -
Conto individuale
Trasferimenti altri fondi
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La contribuzione a un fondo pensione di un dipendente pubblico e le implicazioni per il TFS-TFR
La principale voce di finanziamento della previdenza complementare è il TFR, il dipendente pubblico in regime di TFS che voglia aderire ad un fondo negoziale può farlo solo esercitando l’opzione per la trasformazione del TFS in TFR.
L’opzione, in base ad accordo quadro Aran sindacati, è esercitabile fino al 31 dicembre 2015. Non è da escludere un nuovo accordo di proroga di questo termine.
Vediamo in dettaglio quello che avviene al momento dell’adesione al fondo pensione negoziale, in cui si determina il passaggio dal TFS al TFR
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La contribuzione a un fondo pensione di un dipendente pubblico e le implicazioni per il TFS-TFR
Il passaggio dal TFS al TFR
• Si effettua il calcolo del TFS maturato fino al momento dell’adesione e lo si trasforma in TFR. Successivamente viene rivalutato annualmente dall’Inps del 75% del tasso di inflazione e dell’1,5% fisso
• Al fondo viene destinata la quota dell’accantonamento di Tfr, che matura dopo l’adesione, nella misura prevista dalla contrattazione (di norma pari al 2%) che è versata al fondo pensione (al momento della cessazione)
• La restante quota di TFR non destinata a previdenza complementare (di norma pari al 4,91%), rivalutata anch’essa, è corrisposta al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro, unitamente all’importo di TFR derivante dalla trasformazione del TFS spettante sino all’adesione
❖ Per incentivare l’adesione alla previdenza complementare è previsto che l’Inps gestione dipendenti pubblici accrediti ai dipendenti iscritti all’ex Enpas o all’ex Inadel un contributo pari all’1,5% della base contributiva utile del Tfs
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Il trattamento di fine servizio, il TFR e l’opzione
Il TFR è la principale fonte di finanziamento della previdenza complementare. Per aderire a previdenza complementare, necessaria la trasformazione dei vecchi TFS in TFR che avviene mediante la cosiddetta opzione contestuale all’adesione ad un fondo pensione complementare
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Il TFR, l’opzione e la previdenza complementare
Alla cessazione del rapporto di lavoro, il TFR andrà così ripartito:
• Per gli “optanti”, in servizio al 31/12/2000
- All’interessato, quale prestazione finale, l’importo di Tfr derivante dalla trasformazione del Tfs spettante sino all’adesione, nonché il Tfr in misura intera relativo al periodo intercorrente tra la data di adesione e quella di decorrenza della contribuzione ed, infine, le quote residue di Tfr che non confluiscono a previdenza complementare e maturate dall’adesione alla cessazione. Le quote così calcolate vengono determinate con i criteri delle rispettive discipline
- Al Fondo, vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr nella misura prevista dalla contrattazione e che al momento non può superare il 2% della base utile Tfr
• Per gli assunti dal 1 /1/2001
- All’interessato, quale prestazione finale, il Tfr maturato dalla data di assunzione all’adesione
- Al Fondo vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, maturati dall’adesione alla cessazione del rapporto di lavoro 46
L’opzione per il TFR e la previdenza complementare
Dipendente a tempo indeterminato
In servizio al 31/12/2000
Assunto dopo il 31/12/2000
Opta per il TFR aderendo alla Previdenza complementare
Non aderisce alla previdenza complementare
TFR
TFR: max 2% al Fondo
+ 1,5% base TFS
TFS
Aderisce alla Prev Compl : intero TFR al Fondo
Non aderisce: intero TFR al lavoratore
Scadenza per l’opzione: 31/12/2015
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Il TFR e la previdenza complementare per i tempi determinati
Dipendente a tempo determinato al 30/5/2000 o assunto successivamente
TFR
Aderisce alla Previdenza Complementare
Non aderisce alla Previdenza Complementare
Intero TFR al Fondo
TFR al lavoratore
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L’opzione per il TFR e la previdenza complementare - Il reale e la posizione figurativa
Contribuzione versata periodicamente
Contributo datore di lavoro + eventuale bonus d’avvio
Contributo del lavoratore + eventuale contribuzione aggiuntiva
Fondo pensione
TFR
Quota aggiuntiva 1,5%
(solo optanti)
Accantonamenti figurativi versati alla cessazione
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Le specificità per il pubblico impiego: la posizione figurativa
La posizione individuale dell’aderente del pubblico impiego che si costituisce presso il Fondo è formata da due parti:
- “il montante presso il fondo” comprendente gli accantonamenti fatti tempo per tempo e che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente, l’eventuale ‘bonus’ spettante per 12 mensilità a chi si iscrive nei prima due anni di vita del Fondo; in questo montante possono entrare a far parte anche le quote di tfr provenienti dall’Inps - gestione ex Inpdap quando si smette di lavorare ma non si ha diritto al pensionamento;
- “il montante figurativo presso l’Inps - gestione dipendenti pubblici” corrispondente agli accantonamenti di Tfr (in misura parziale o intera), all’eventuale accantonamento aggiuntivo calcolato sull’imponibile Tfs spettante per coloro (iscritti Inps - gestione ex Inpdap ai fini Tfs) che aderendo esercitano il diritto all’opzione da Tfs a Tfr. Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.
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Elementi da considerare in caso di trasformazione del Tfs in Tfr al momento dell’adesione
- Aspettare che l’anzianità complessiva ai fini del Tfs sia pari a n anni + 6 mesi + 1 giorno, ricordando che nel computo del Tfs si considera anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi e si trascura quella uguale o inferiore.
- Aspettare la maturazione di un passaggio di carriera se non distante.
Il tempo di attesa è direttamente proporzionale al livello di avanzamento (il caso dei dirigenti)
- Sottolineare il vantaggio dell’1,5% aggiuntivo su base Tfs per i lavoratori «optanti» e iscritti alle gestioni Inps ex Inpdap del trattamenti di fine servizio
- Il programma di simulazione di convenienza dell’adesione alla previdenza complementare disponibile presso le sedi Inps, gestione dipendenti pubblici
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Avvertenze ed accortezze negli adempimenti connessi alle adesioni – aiutare l’Inps per aiutare il fondo nella corretta gestione della posizione a vantaggio dei lavoratori
- Corretta classificazione del regime di fine servizio del lavoratore che aderisce (Tfr o optante), sia nel modulo di adesione sia nelle denunce mensili all’Inps
- Invio puntuale dei moduli di adesione sia al fondo sia all’Inps gestione dipendenti pubblici - Il progetto delle adesioni on line
- Invio corretto, completo e puntuale della ListaPosPA dell’Uniemens da parte dell’amministrazione all’Inps gestione dipendenti pubblici. Senza queste informazioni non è possibile la gestione della posizione figurativa
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Un’occhiata al modulo di adesione di Perseo
- Sezione 1^ - Dati iscritto
DATI DELL’ISCRITTO | ||||
IO SOTTOSCRITTO/A Cognome: | Nome: | |||
Codice Fiscale: | Sesso: M | F | Data di nascita: | …… /…… /………… |
Comune (st. estero) di nascita: | Provincia: | ( ) | *Telefono: | |
Indirizzo di residenza: | CAP: | |||
Comune di residenza: | Provincia: | ( ) | ||
Recapito per invio corrispondenza (da indicare solo se diverso dalla residenza): | ||||
Indirizzo di recapito: | CAP: | |||
Comune di recapito: | Provincia: | ( ) | ||
*Indirizzo e-mail: | *Cellulare: | |||
❑ Già iscritto ad una forma pensionistica complementare (indicare il nome): ❑ prima del 29.04.93 ❑ dopo il 28.04.93 |
Un’occhiata al modulo di adesione di Perseo - Sezione 2^ - Dati attività lavorativa | |||||
DATI DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA | |||||
❑ Dipendenti ricompresi nei comparti delle Regioni, delle Autonomie Locali e del Servizio Sanitario Nazionale e tutti coloro, comunque richiamati nell’Accordo istitutivo | |||||
❑ Personale appartenente alle aree dirigenziali sanitarie III° (amministrativa, sanitaria, tecnica e professionale) e IV° (medica e veterinaria) | |||||
POSIZIONE DI STATO (compilare alternativamente una delle sezioni sottostanti): | |||||
POSIZIONE A TEMPO INDETERMINATO | POSIZIONE A TEMPO DETERMINATO | ||||
❑ tempo indeterminato full-time | ❑ tempo indeterminato part-time | ❑ tempo determinato non inferiore a 3 mesi | |||
Anno di prima assunzione in Pubblica Amministrazione: | Data inizio attuale rapporto di lavoro: …… /…… /………… | ||||
❑ Assunto dopo il 31.12.2000 | ❑ Assunto prima del 01.01.2001 (optante) | Data termine attuale rapporto di lavoro: …… /…… /………… | |||
Un’occhiata al modulo di adesione di Perseo
- Sezione 3^ - Dati adesione (1)
DATI DELL’ADESIONE
Ricevuti lo Statuto, la Nota Informativa ed il Progetto Esemplificativo Standardizzato del Fondo Pensione Perseo e dopo averne preso visione
DICHIARO di aderire al Fondo Pensione Perseo
DELEGO il mio datore di lavoro a prelevare dalla mia retribuzione i contributi dovuti ed a provvedere al relativo versamento al Fondo Pensione Perseo con le modalità e secondo i termini stabiliti dagli Organi del Fondo Pensione Perseo.
Per il contributo a mio carico, in alternativa a quello minimo contrattualmente stabilito, SCELGO di versare al Fondo Pensione Perseo una quota della retribuzione utile per il computo del TFR in una misura pari a:
❑ 1,50% ❑ 2% ❑ 2,50% ❑ 3% ❑ % (a scaglioni di
0,50%)
DICHIARO di essere consapevole che l’adesione al Fondo comporta l’applicazione della disciplina prevista dall’art. 59 comma 56 della Legge n. 449/1997 (passaggio dal Trattamento di Fine Servizio al Trattamento di Fine Rapporto) e dall’art. 1 comma 2 del Dpcm 20/12/1999 e successive modifiche.
Io sottoscritto mi impegno, inoltre, ad osservare tutte le disposizioni previste dallo Statuto e dalle norme operative interne ed a fornire tutti gli elementi utili per la costituzione e l'aggiornamento della mia posizione previdenziale.
Un’occhiata al modulo di adesione di Perseo
- Sezione 3^ - Dati adesione (2) e firma lavoratore
LINEA DI INVESTIMENTO |
I contributi in una prima fase saranno investiti in strumenti di Pronto contro termine e successivamente nel comparto GARANTITO |
L’Aderente dichiara, infine, di essere responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, ivi compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti. |
Data Compilazione: …… /…… /……………… Firma: |
Consenso al Trattamento dei Dati Personali Presa visione dell’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali e comuni e sensibili nonché alla loro comunicazione ed al loro trattamento funzionale all'esercizio dell'attività previdenziale complementare, ai sensi del d.lgs. 196/2003. |
Firma: |
Un’occhiata al modulo di adesione di Perseo
- Sezione 4^ - Dati amministrazione
DATI DELL’AMMINISTRAZIONE (da compilare a cura dell’ente datore di lavoro riportando i dati relativi alla sede presso la quale l’iscritto presta la propria attività) | ||||
Denominazione Amministrazione: | ||||
Codice fiscale amministrazione: | Sede di: | |||
Indirizzo: | CAP: | Provincia: | ||
Telefono: | Fax: | e-mail: | ||
Data: …… /…… /……………… Timbro e firma del datore di lavoro: _ La presente domanda di adesione è composta di n. 4 copie, di cui una da inviare al Fondo Pensione Perseo, una da inviare all’Istituto INPS - gestione ex INPDAP, una da restituire al dipendente ed una da trattenere da parte dell’Azienda per i propri adempimenti interni. NOTA BENE: L’incompleta compilazione del presente modulo o la mancanza delle firme previste comporta il rigetto della domanda presentata. |
Cosa fa l’Inps gestione dipendenti pubblici
Il ruolo dell’Inps – gestione dipendenti pubblici:
• Acquisisce le adesioni e ne gestisce eventuali aggiornamenti degli elementi variabili
• Gestisce le posizioni individuali attraverso:
✓ l’acquisizione da uniemens di servizi e retribuzioni
✓ l’accantonamento e la rivalutazione delle quote di Tfr destinate a Previdenza complementare
• Effettua i conferimenti del montante al Fondo alla cessazione dal servizio dell’aderente con soluzione di continuità iscrittiva
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Cosa fa l’Inps gestione dipendenti pubblici
Il ruolo dell’Inps – gestione dipendenti pubblici: ulteriori attività
▪ Gestione delle anagrafiche degli aderenti
▪ Raccolta dei dati | contributivi relativi alla | quota | del |
lavoratore delle | amministrazioni statali | e | della |
contribuzione delle amministrazioni pubbliche non statali
▪ Fornitura dati per consultazione protetta dei conti individuali per gli associati
▪ Informazione ed assistenza per gli enti datori di lavoro
▪ Informazione ed assistenza per i dipendenti pubblici
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Come si rivaluta il conto pensionistico del lavoratore dipendente pubblico
- Il montante presso il fondo si rivaluta in base ai rendimenti maturati dalle risorse investite
- Il montante figurativo presso l’Inps - gestione dipendenti pubblici si rivaluta:
➢ nella prima fase di vita del fondo, in base alla media dei rendimenti di un paniere di 13 fondi pensione individuati da un decreto del ministro dell’economia e delle finanze (del 2005);
➢ una volta consolidata la struttura finanziaria del fondo pensione, con lo stesso tasso di rendimento del fondo
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I rendimenti del montante figurativo presso l’Inps - gestione dipendenti pubblici - aggiornamento marzo 2014
La rivalutazione degli accantonamenti figurativi delle quote di Tfr (e dell’eventuale 1,5% aggiuntivo su base Tfs per gli “optanti”) avviene sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti dai fondi pensione negoziali, individuati con il decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 23 dicembre 2005. Tali fondi sono:
Anno | Rendimento |
2002 | -3,36% |
2003 | 5,03% |
2004 | 4,45% |
2005 | 7,32% |
2006 | 3,90% |
2007 | 2,25% |
2008 | -6,42% |
2009 | 9,15% |
2010 | 2,89% |
2011 | 0,00% |
2012 2013 2014 | 8,34% 5,39% 1,86% |
ALIFOND, ARCO, COMETA, COOPERLAVORO, FONCHIM ,FONDENERGIA, FOPEN, LABORFONDS, PEGASO, PREVIAMBIENTE, PREVICOOPER, QUADRI E CAPI FIAT, SOLIDARIETA' VENETO
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Dal | Al | Rendimento Cumulato |
2002 | 2014 | 48,82% |
2003 | 2014 | 53,99% |
2004 | 2014 | 46,62% |
2005 | 2014 | 40,37% |
2006 | 2014 | 30,80% |
2007 | 2014 | 25,88% |
2008 | 2014 | 23,11% |
2009 | 2014 | 31,56% |
2010 | 2014 | 20,53% |
2011 | 2014 | 17,15% |
2012 | 2014 | 17,15% |
2013 | 2014 | 7,35% |
2014 | 2014 | 1,86% |
Rendimento del montante figurativo contabilizzato presso l’Inps gestione dipendenti pubblici – I valori dal 2002
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Un’occhiata ai rendimenti del montante figurativo presso l’Inps - gestione dipendenti pubblici-
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Grazie
A cura di Inps – Gestione dipendenti pubblici