AZIENDA OSPEDALIERA
AZIENDA OSPEDALIERA
“Pugliese Ciaccio”
Catanzaro
REGIONE CALABRIA
Oggetto: gara europea a procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n° 35 lotti unici ed indivisibili per la fornitura in somministrazione per 36 (trentasei) mesi di device dedicati in dotazione all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro per un importo totale presunto, posto a base d’asta, pari ad € 6.798.330,00 iva esclusa. Numero Gara 7911501
1. PREMESSE
Con Xxxxxxxx n. 1205/2020 del 23/10/202 è stata indetta la gara europea a procedura aperta telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in n° 35 lotti unici ed indivisibili per la fornitura in somministrazione per 36 (trentasei) mesi di DEVICE dedicati ad apparecchiature in dotazione all’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio. Importo totale presunto, posto a base d’asta, pari ad € 6.798.330,00 IVA ESCLUSA.
L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo (70 qualità/30 prezzo) ai sensidegli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. n° 50/2016
– Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento della fornitura è Catanzaro [codice NUTS: IFT63] –N. GARA 7911501
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la Rag. Xxxx Xxxxxx, dipendente della SOC
Provveditorato con incarico di funzione organizzativa “Forniture ed appalti di beni e servizi”;
Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i, è la Dr.ssa. Xxxx Xxxxxxxx, Direttore ff. della SOC Farmacia Ospedaliera;
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
• 1. Disciplinare di gara con allegati:
⮚ Modello n.1 - Istanza di partecipazione;
⮚ Modello n. 2 – DGUE;
⮚ Modello n. 3 – Dichiarazioni integrative;
⮚ Modello n. 4 –Dichiarazioni e documenti imprese aderenti al contratto di rete;
⮚ Modello n. 5 - Atto di impegno a conferire mandato collettivo speciale;
⮚ Modello n. 6 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
⮚ Modello n. 7 - Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati;
• 2. Patto di integrità;
• 3. Disciplinare Telematico;
• 4. Timing Di Gara;
• 5. Capitolato tecnico;
• 6. Descrizione Lotti;
• 7. Informativa per il trattamento dei dati personali;
• 8. Dettaglio offerta economica.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ nella sezione “Bandi & Gare”, nonché all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx , nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara.
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, senza condizione alcuna, tutte le clausole e condizioni
riportate nella sopradetta documentazione di gara.
2.2 Chiarimenti informazioni complementari, errata corrige, rettifiche non sostanziali relative alla gara
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite l’apposita funzione ‘Chiarimenti’ posta all’interno della scheda di gara, entro il termine e secondo le istruzioni contenute nell’allegato “3. Disciplinare Telematico”.
Eventuali richieste di chiarimenti effettuate dagli operatori economici ad indirizzo diverso da quello sopraindicato non saranno considerate.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana, con l’indicazione della ragione sociale, del nome del rappresentante legale dell’operatore economico interessato alla procedura di gara.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite
almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e Gare e all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute oltre il termine stabilito.
Nel caso in cui si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara sulla GUCE, alla modifica, parziale rettifica o alla integrazione delle disposizioni previste nel Bando di gara o nel Disciplinare, la relativa variazione e comunicazione avverrà, esclusivamente, attraverso la pubblicazione di ulteriore specifico avviso sulla GUCE. Il testo della pubblicazione integrativa o rettificativa verrà compilato online, previo testo firmato dal R.U.P., senza necessità di adozione di specifici atti deliberativi preventivi.
L’avvenuta pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla GUCE nel formulario di pertinenza entro 12 (dodici) giorni continuativi prima della data fissata per la presentazione delle offerte, farà ritenere la variazione apportata come notificata in tempo utile a tutte le potenziali ditte concorrenti, senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara.
Copia integrale dell’avviso di rettifica verrà pubblicato sul sito web della A.O.P.C.
Nel caso in cui venissero richiesti, e si rendesse necessario procedere, ad avvenuta pubblicazione della documentazione di gara, alla formale comunicazione di informazioni e/o dati e/o chiarimenti /errata corrige di refusi, precisazioni e quant’altro, attinenti le modalità per concorrere alla presente gara, si procederà a pubblicarne avviso sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx , all’interno della pagina del bando in questione, e all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx in corrispondenza della specifica procedura di gara al fine di darne conoscenza a tutte le ditte potenzialmente concorrenti. L’avvenuta pubblicazione sul sito, entro 7 (sette) giorni dalla scadenza dei termini di gara, farà ritenere come notificate a tutte le potenziali ditte concorrenti le informazioni fornite, senza alcuna necessità di procedere a riapertura dei termini di gara.
2.3 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese:
▪ all’indirizzo PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx e/o xxxxxxx@xxxx.xx e all’indirizzo indicato dai
concorrenti nella documentazione di gara;
▪ tramite la piattaforma telematica impiegata per lo svolgimento della presente procedura. In tal caso le comunicazioni saranno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica certificata inserito dal concorrente in sede di registrazione alla piattaforma stessa. Si consiglia perciò di verificare la presenza e la correttezza dell'indirizzo mail di posta certificata inserito nell'apposito campo.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di Raggruppamenti temporanei, GEIE, Aggregazioni di Imprese di rete o Consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c Codice, la comunicazione recapitata al Consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, E SUDDIVISIONE IN LOTTI - IMPORTO
La fornitura di cui trattasi si compone di n° 35 lotti, e la conformazione del mercato di riferimento e gli ambiti dimensionali definiti risultano idonei a garantire l’ampia partecipazione da parte delle imprese del settore, in linea con la finalità di assicurare il rispetto dei principi comunitari, di cui agli art. 30 e 51 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice) in tema di libera concorrenza e di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese come definite dall’art. 3, comma 2, paragrafo aa) del medesimo Codice.
L’importo a base di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari ad euro 6.798.330,00 IVA ESCLUSA.
Non sono previsti oneri per la sicurezza da interferenze.
L’appalto è finanziato con fondi di bilancio dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio.
I lotti singoli sono dettagliatamente indicati e descritti nell’allegato n. 6 “Descrizione lotti”, al quale integralmente
si rimanda.
Si precisa, sin da subito, che le quantità indicate relative a ciascun prodotto hanno valore meramente indicativo. L’entità della somministrazione sarà correlata al reale fabbisogno dell’Azienda sarà determinata dalle patologie che si riscontreranno nel corso del rapporto. Pertanto, le quantità indicate, non impegneranno questa Amministrazione che si riserva di procedere agli ordini, esclusivamente sulla base delle necessità che saranno rappresentate dal personale utilizzatore relativamente alle patologie che necessiteranno del materiale di che trattasi.
L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016, (70% qualità – 30% prezzo). Tuttavia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche per singoli sublotti, ai prezzi e alle condizioni dichiarati dagli operatori all'interno dell'allegato n. 8 "dettaglio d'offerta economica" in fase di partecipazione alla presente procedura.
NUMERO GARA: 7911501
LOTTO N. | D E S C R I Z I O N E | Spesa totale per 36 mesi euro | CIG |
1 | DISPOSITIVI PER GEN11 | € 542.880,00 | 8473894E88. |
2 | STRUMENTI A RADIOFREQUENZA per GEN 11 | € 150.480,00 | 8473936135 |
3 | DISPOSITIVI PER PIATTAFORMA FT10 | € 636.660,00 | 84739393AE |
4 | DISPOSITIVI PER FT10 STRUMENTI | € 181.740,00 | 8473947A46 |
5 | DISPOSITIVI PER FT10 e MONOUSO ASPIRAZIONE FUMI | € 65.520,00 | 8473970D40 |
6 | ULTRASUONI SENZA FILI | € 435.000,00 | 8473975164 |
7 | ABBLAZIONE MICROONDE | € 204.000,00 | 84739848CF |
8 | ABLAZIONE RADIOFREQUENZA | € 240.000,00 | 8473992F67 |
9 | DISPOSITIVI PER N.7 PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA ERBE VIO 3 e VIO 300 D | € 673.500,00 | 847399845E |
10 | DISPOSITIVI PER ARGON APC 3 | € 221.550,00 | 84740027AA |
11 | DISPOSITIVI PER IDRODISSETTORE ERBE JET 2 | € 569.100,00 | 8474011F15 |
12 | DISPOSITIVO PER WORKSTATION UROLOGICA PUSEN | € 33.000,00 | 8474015266 |
13 | DISPOSITIVI AD ULTRASUONI CON TECNOLOGIA TORSIONALE PER GENERATORE BOWA IN DOTAZIONE ALL' U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA | € 480.000,00 | 84740184DF |
14 | DISPOSITIVI PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA "BOWA" IN DOTAZIONE ALL' U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA | € 52.800,00 | 8474027C4A |
15 | RESETTORE MONO/BIPOLARE “WOLF” DA 21/24/26 FR IN DOTAZIONE | € 228.000,00 | 8474028D1D |
16 | DISPOSITIVI PER MANIPOLAZIONE UTERINA | € 67.500,00 | 84740363BA |
17 | DISPOSITIVI PER DILATAZIONE UTERINA E LAVAGGI LAPAROSCOPICI | € 166.500,00 | 8474044A52 |
18 | DISPOSITIVI PER ECOGRAFO GE XXXXXXX S6 IN DOTAZIONE | € 6.000,00 | 84740520EF |
19 | DISPOSITIVI PER POMPA DI ASPIRAZIONE CRAFT DUO IN DOTAZIONE | € 27.000,00 | 84740585E1. |
20 | DISPOSITIVI PER GENERATORE VERSAPOINT IN DOTAZIONE | € 115.200,00 | 8474065BA6 |
21 | SISTEMA ASPORTAZIONE TESSUTO UTERINO | € 271.500,00 | 8474074316 |
22 | GUAINE MONOUSO ISTEROSCOPIA | € 12.000,00 | 8474085C27 |
23 | DISPOSITIVI PER MINI NEFROSCOPIO IN DOTAZIONE | € 90.000,00 | 8474089F73 |
24 | MODULO ASPIRAZIONE FUMI PER PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA ERBE | € 85.500,00 | 8474097610 |
25 | DISPOSITIVI PER ELETTROBISTURI AUTOCON II 400 STORZ | € 360,00 | 8474107E4E |
26 | MANIPOLO CHIRURGICO AD ENERGIA A ULTRASUONI ED ENERGIA BIPOLARE A RADIO FREQUENZA COMBINATA | € 75.000,00 | 84741154EB |
27 | MANIPOLO ELETTROCHIRURGICO BIPOLARE | € 45.000,00 | 8474122AB0 |
28 | MANIPOLI PER ASPIRAZIONE DEI FUMI | € 176.250,00 | 8474127ECF |
29 | MANIPOLI PER ELETTROCHIRURGIA | € 154.200,00 | 8474134499 |
30 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON APPARECCHIO IN NOSTRA DOTAZIONE MOD. SEALSAFE AUTOMATIC FILLING AND VACUM SEALING SYSTEM MILESTONE | € 65.430,00 | 8474142B31 |
31 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON ASPIRATORE ENDOCAVITARIO HOSPIVAC IN NOSTRA DOTAZIONE | € 21.900,00 | 8474146E7D |
32 | MATERIALE DI CONSUMO PER U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA AD INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI DEDICATI PER PIATTAFORMA ELETTROBISTURI ERBE | € 32.940,00 | 84741680A9 |
33 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON DVT -2600 IN NOSTRA DOTAZIONE | € 126.300,00 | 8474177814 |
34 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ACCELERATORE PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA IORT/INTRABEAM | € 29.520,00 | 8474184DD9 |
35 | SISTEMI PER IL CONTRASTO DELL’ IPOTERMIA | € 516.000,00 | 847419461C |
4. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI
4.1 Durata
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di device in somministrazione per 36 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto.
4.2 Opzioni e Xxxxxxx
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice (proroga tecnica) In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l’Amministrazione
contraente, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere
b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel “PATTO DI INTEGRITÀ”, costituisce causa di esclusione
dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 A) Requisiti di Idoneità Professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2. B) Requisiti di capacità economico-finanziaria.
Possesso di un Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili non inferiore al doppio del prezzo base di ogni singolo lotto o somma di lotti ai quali si partecipa (cfr. allegato XVII al Codice).
La richiesta di fatturato fornisce garanzia di ricevere offerte serie e attendibili, evitando che operatori economici con insufficiente dimensione economica e organizzativa possano presentare offerte non adeguatamente ponderate.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso di suddetto requisito, può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 86, comma 4, del Codice, ed in particolare mediante almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario e la disponibilità di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto.
7.3 C) Requisiti di capacità tecnico–professionale.
Aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando forniture analoghe a quelle del settore di attività oggetto dell’appalto;
Il concorrente dovrà presentare l’elenco delle principali forniture analoghe con indicazione:
- della tipologia di fornitura/servizio;
- dei committenti (pubblici o privati);
- degli importi;
- dell’anno di realizzazione delle prestazioni.
A tal proposito si specifica che:
▪ se trattasi di destinatari pubblici è necessario indicare la denominazione corretta dell’ente pubblico
destinatario delle forniture ed i relativi contatti (struttura di riferimento, telefono, fax, e-mail, PEC);
▪ se trattasi di forniture effettuate presso privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente
▪ al fine di riscontrare la corrispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche indicate nel Capitolato e la loro idoneità all’uso il concorrente deve manifestare la disponibilità a fornire idonea campionatura a titolo gratuito su richiesta della stazione appaltante in sede di analisi delle offerte tecniche;
7.4 Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, Geie
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione
nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale medio di cui al punto 7.2 B).
- Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete che eseguono il servizio. In particolare il requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria in senso relativo dall’impresa mandataria;
Il requisito relativo alle forniture analoghe di cui al punto 7.3 C).
- Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete o di GEIE, il requisito deve essere posseduto dalla RTI nel suo complesso; in ogni caso l’impresa mandataria deve aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, almeno una fornitura analoga a quelle del settore di attività oggetto dell’appalto;
- Nell’ipotesi di raggruppamento verticale o misto, detti requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle
imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete per la parte della
prestazione ad esse attribuita. A tal proposito si specifica che i requisiti di cui ai punti B e C afferiscono alla
prestazione principale così come individuata all’art. 1 del presente disciplinare.
In caso di dimostrazione del requisito di capacità economico-finanziaria tramite due dichiarazioni bancarie, le stesse devono essere presentate da ciascuna impresa che compone il raggruppamento, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete.
7.5 Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei
termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi
dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale [ad
esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria. Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie.
L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in
quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
9. SUBAPPALTO
Si applica l’art. 105 del Codice.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari a 2% del prezzo base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la BNL di Catanzaro IBAN:XX00X0000000000000000000000
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia
in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità almeno per 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice
civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di
impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti dell’Azienda appaltante;
9) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
-documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
-copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi del comma 7, art. 93, Codice, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli Operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE)
n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli Operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli Operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento(CE)n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli Operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli Operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
Si fa presente che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo
che risulta dalla riduzione precedente.
Qualora la Ditta sia in possesso di una o più delle certificazioni suddette, è tenuto a produrne copia, contestualmente alla cauzione, e specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, di conformità all’originale.
Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema
di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), Codice solo se tutte le Imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le Imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) Xxxxxx, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e/o dalle Consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) Codice, da parte del Consorzio e/o delle Consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva a solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
LOTTO N. | D E S C R I Z I O N E | Base d’asta complessivo | Garanzia provvisoria 1% | Garanzia provvisoria 2% |
1 | DISPOSITIVI PER GEN11 | € 542.880,00 | € 5.428,80 | € 10.857,60 |
2 | STRUMENTI A RADIOFREQUENZA per GEN 11 | € 150.480,00 | € 1.504,80 | € 3.009,60 |
3 | DISPOSITIVI PER PIATTAFORMA FT10 | € 636.660,00 | € 6.366,60 | € 12.733,20 |
4 | DISPOSITIVI PER FT10 STRUMENTI | € 181.740,00 | € 1.817,40 | € 3.634,80 |
5 | DISPOSITIVI PER FT10 e MONOUSO ASPIRAZIONE FUMI | € 65.520,00 | € 655,20 | € 1.310,40 |
6 | ULTRASUONI SENZA FILI | € 435.000,00 | € 4.350,00 | € 8.700,00 |
7 | ABBLAZIONE MICROONDE | € 204.000,00 | € 2.040,00 | € 4.080,00 |
8 | ABLAZIONE RADIOFREQUENZA | € 240.000,00 | € 2.400,00 | € 4.800,00 |
9 | DISPOSITIVI PER N.7 PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA ERBE VIO 3 e VIO 300 D | € 673.500,00 | € 6.735,00 | € 13.470,00 |
10 | DISPOSITIVI PER ARGON APC 3 | € 221.550,00 | € 2.215,50 | € 4.431,00 |
11 | DISPOSITIVI PER IDRODISSETTORE ERBE JET 2 | € 569.100,00 | € 5.691,00 | € 11.382,00 |
12 | DISPOSITIVO PER WORKSTATION UROLOGICA PUSEN | € 33.000,00 | € 330,00 | € 660,00 |
13 | DISPOSITIVI AD ULTRASUONI CON TECNOLOGIA TORSIONALE PER GENERATORE BOWA IN DOTAZIONE ALL' U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA | € 480.000,00 | € 4.800,00 | € 9.600,00 |
14 | DISPOSITIVI PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA "BOWA" IN DOTAZIONE ALL' U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA | € 52.800,00 | € 528,00 | € 1.056,00 |
15 | RESETTORE MONO/BIPOLARE “WOLF” DA 21/24/26 FR IN DOTAZIONE | € 228.000,00 | € 2.280,00 | € 4.560,00 |
16 | DISPOSITIVI PER MANIPOLAZIONE UTERINA | € 67.500,00 | € 675,00 | € 1.350,00 |
17 | DISPOSITIVI PER DILATAZIONE UTERINA E LAVAGGI LAPAROSCOPICI | € 166.500,00 | € 1.665,00 | € 3.330,00 |
18 | DISPOSITIVI PER ECOGRAFO GE XXXXXXX S6 IN DOTAZIONE | € 6.000,00 | € 60,00 | € 120,00 |
19 | DISPOSITIVI PER POMPA DI ASPIRAZIONE CRAFT DUO IN DOTAZIONE | € 27.000,00 | € 270,00 | € 540,00 |
20 | DISPOSITIVI PER GENERATORE VERSAPOINT IN DOTAZIONE | € 115.200,00 | € 1.152,00 | € 2.304,00 |
21 | SISTEMA ASPORTAZIONE TESSUTO UTERINO | € 271.500,00 | € 2.715,00 | € 5.430,00 |
22 | GUAINE MONOUSO ISTEROSCOPIA | € 12.000,00 | € 120,00 | € 240,00 |
23 | DISPOSITIVI PER MINI NEFROSCOPIO IN DOTAZIONE | € 90.000,00 | € 900,00 | € 1.800,00 |
24 | MODULO ASPIRAZIONE FUMI PER PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA ERBE | € 85.500,00 | € 855,00 | € 1.710,00 |
25 | DISPOSITIVI PER ELETTROBISTURI AUTOCON II 400 STORZ | € 360,00 | € 3,60 | € 7,20 |
26 | MANIPOLO CHIRURGICO AD ENERGIA A ULTRASUONI ED ENERGIA BIPOLARE A RADIO FREQUENZA COMBINATA | € 75.000,00 | € 750,00 | € 1.500,00 |
27 | MANIPOLO ELETTROCHIRURGICO BIPOLARE | € 45.000,00 | € 450,00 | € 900,00 |
28 | MANIPOLI PER ASPIRAZIONE DEI FUMI | € 176.250,00 | € 1.762,50 | € 3.525,00 |
29 | MANIPOLI PER ELETTROCHIRURGIA | € 154.200,00 | € 1.542,00 | € 3.084,00 |
30 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON APPARECCHIO IN NOSTRA DOTAZIONE MOD. SEALSAFE AUTOMATIC FILLING AND VACUM SEALING SYSTEM MILESTONE | € 65.430,00 | € 654,30 | € 1.308,60 |
31 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON ASPIRATORE ENDOCAVITARIO HOSPIVAC IN NOSTRA DOTAZIONE | € 21.900,00 | € 219,00 | € 438,00 |
32 | MATERIALE DI CONSUMO PER U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA AD INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI DEDICATI PER PIATTAFORMA ELETTROBISTURI ERBE | € 32.940,00 | € 329,40 | € 658,80 |
33 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON DVT - 2600 IN NOSTRA DOTAZIONE | € 126.300,00 | € 1.263,00 | € 2.526,00 |
34 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ACCELERATORE PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA IORT/INTRABEAM | € 29.520,00 | € 295,20 | € 590,40 |
35 | SISTEMI PER IL CONTRASTO DELL’ IPOTERMIA | € 516.000,00 | € 5.160,00 | € 10.320,00 |
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
Il contributo a favore dell’ANAC è dovuto per i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7,8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 28, 29 e 35, nella misura di cui alla seguente tabella.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla Delibera 19 dicembre 2018, n. 1174 recante "Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2019" pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta l’Azienda appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCPass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9, Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, l’Azienda appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
LOTTO N. | D E S C R I Z I O N E | Base d’asta complessivo | Contributo Anac |
1 | DISPOSITIVI PER GEN11 | € 542.880,00 | 70,00 |
2 | STRUMENTI A RADIOFREQUENZA per GEN 11 | € 150.480,00 | 20,00 |
3 | DISPOSITIVI PER PIATTAFORMA FT10 | € 636.660,00 | 70,00 |
4 | DISPOSITIVI PER FT10 STRUMENTI | € 181.740,00 | 20,00 |
5 | DISPOSITIVI PER FT10 e MONOUSO ASPIRAZIONE FUMI | € 65.520,00 | / |
6 | ULTRASUONI SENZA FILI | € 435.000,00 | 35,00 |
7 | ABBLAZIONE MICROONDE | € 204.000,00 | 20,00 |
8 | ABLAZIONE RADIOFREQUENZA | € 240.000,00 | 20,00 |
9 | DISPOSITIVI PER N.7 PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA ERBE VIO 3 e VIO 300 D | € 673.500,00 | 70,00 |
10 | DISPOSITIVI PER ARGON APC 3 | € 221.550,00 | 20,00 |
11 | DISPOSITIVI PER IDRODISSETTORE ERBE JET 2 | € 569.100,00 | 70,00 |
12 | DISPOSITIVO PER WORKSTATION UROLOGICA PUSEN | € 33.000,00 | / |
13 | DISPOSITIVI AD ULTRASUONI CON TECNOLOGIA TORSIONALE PER GENERATORE BOWA IN DOTAZIONE ALL' U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA | € 480.000,00 | 35,00 |
14 | DISPOSITIVI PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA "BOWA" IN DOTAZIONE ALL' U.O. DI GINECOLOGIA E OSTETRICIA | € 52.800,00 | / |
15 | RESETTORE MONO/BIPOLARE “WOLF” DA 21/24/26 FR IN DOTAZIONE | € 228.000,00 | 20,00 |
16 | DISPOSITIVI PER MANIPOLAZIONE UTERINA | € 67.500,00 | / |
17 | DISPOSITIVI PER DILATAZIONE UTERINA E LAVAGGI LAPAROSCOPICI | € 166.500,00 | 20,00 |
18 | DISPOSITIVI PER ECOGRAFO GE XXXXXXX S6 IN DOTAZIONE | € 6.000,00 | / |
19 | DISPOSITIVI PER POMPA DI ASPIRAZIONE CRAFT DUO IN DOTAZIONE | € 27.000,00 | / |
20 | DISPOSITIVI PER GENERATORE VERSAPOINT IN DOTAZIONE | € 115.200,00 | / |
21 | SISTEMA ASPORTAZIONE TESSUTO UTERINO | € 271.500,00 | 20,00 |
22 | GUAINE MONOUSO ISTEROSCOPIA | € 12.000,00 | / |
23 | DISPOSITIVI PER MINI NEFROSCOPIO IN DOTAZIONE | € 90.000,00 | / |
24 | MODULO ASPIRAZIONE FUMI PER PIATTAFORMA ELETTROCHIRURGICA ERBE | € 85.500,00 | / |
25 | DISPOSITIVI PER ELETTROBISTURI AUTOCON II 400 STORZ | € 360,00 | / |
26 | MANIPOLO CHIRURGICO AD ENERGIA A ULTRASUONI ED ENERGIA BIPOLARE A RADIO FREQUENZA COMBINATA | € 75.000,00 | / |
27 | MANIPOLO ELETTROCHIRURGICO BIPOLARE | € 45.000,00 | / |
28 | MANIPOLI PER ASPIRAZIONE DEI FUMI | € 176.250,00 | 20,00 |
29 | MANIPOLI PER ELETTROCHIRURGIA | € 154.200,00 | 20,00 |
30 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON APPARECCHIO IN NOSTRA DOTAZIONE MOD. SEALSAFE AUTOMATIC FILLING AND VACUM SEALING SYSTEM MILESTONE | € 65.430,00 | / |
31 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON ASPIRATORE ENDOCAVITARIO HOSPIVAC IN NOSTRA DOTAZIONE | € 21.900,00 | / |
32 | MATERIALE DI CONSUMO PER U.O. DI OSTETRICIA E GINECOLOGIA AD INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI DEDICATI PER PIATTAFORMA ELETTROBISTURI ERBE | € 32.940,00 | / |
33 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO/COMPATIBILE CON DVT -2600 IN NOSTRA DOTAZIONE | € 126.300,00 | / |
34 | MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO ACCELERATORE PER RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA IORT/INTRABEAM | € 29.520,00 | / |
35 | SISTEMI PER IL CONTRASTO DELL’ IPOTERMIA | € 516.000,00 | 70,00 |
12. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La documentazione di partecipazione alla gara dovrà pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma di e- procurement Net4market attivata dall’A.O. Pugliese – Ciaccio e raggiungibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx .
Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nell’Allegato “3. Disciplinare Telematico”.
I termini temporali sono riportati nell’Allegato “Timing di gara”.
La predisposizione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi previste dal Sistema, che consentono di
predisporre la:
A) Documentazione amministrativa;
B) Offerta tecnica;
C) Offerta economica;
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si
redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutte le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Bandi & Gare” ed all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxxx nell’elenco ‘Bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza della specifica procedura di gara.
Il dichiarante allega copia scansionata di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 240 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti dalla Stazione Appaltante, pubblicati in allegato agli atti di gara.
13. SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI
Ogni documento predisposto dall’operatore economico deve essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana, e deve essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente Disciplinare di gara.
Gli importi devono essere dichiarati in € (Euro).
Tutti i documenti dovranno essere formati in origine come documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett.
p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale da colui che, a seconda della tipologia di dichiarazione prevista, è deputato a firmarli. Nel caso in cui un documento debba essere sottoscritto da più soggetti, questi dovranno tutti apporre le loro firme digitali sul documento di che trattasi.
Qualora un documento non sia stato formato in origine come documento digitale occorrerà procedere alla sua autenticazione con le modalità di cui all’art. 22, del D. Lgs. 82/2005, più precisamente in caso si presentazione di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005, la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
Qualora un documento venga espressamente richiesto in copia semplice l’operatore economico potrà allegare il documento formato in origine come documento digitale o la scansione di un documento formato in origine come documento in cartaceo, in tale ipotesi occorrerà apporre al documento la firma digitale del sottoscrittore.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
-il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
-l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
-la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
-la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la Stazione Appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla
procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La documentazione amministrativa contiene la domanda di partecipazione, le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione richieste dal presente disciplinare e dovrà essere caricata a sistema secondo le istruzioni riportate all’interno dell’allegato “3. Disciplinare Telematico”.
15.1 Domanda di Partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo l’allegato al disciplinare di gara,
denominato “Modello n. 1 Istanza di partecipazione”, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e
c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta dal legale rappresentate dell’operatore economico concorrente o suo procuratore, in
particolare:
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore il concorrente allega copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore e copia conforme della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, si richiede di indicare nel DGUE gli estremi della procura.
15.2 Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila e sottoscrive il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara (Modello n. 2 DGUE).
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un’adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato.
Si riportano di seguito le indicazioni generali per la compilazione, fermo restando che ogni concorrente dovrà implementarlo con ogni ed ulteriore dato ritenuto necessario ai fini della partecipazione alla gara secondo quanto specificatamente richiesto degli atti di gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) copia scansionata del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) PASSOE dell’ausiliaria;
in caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nella c.d.
“black list”
6) dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (ai sensi dell’art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia scannerizzata dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C- D).
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter Codice – cfr. punto 21.3.1 n. 1 del presente Disciplinare [Fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la
sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par.
7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par.
7.3 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
-nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
-nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero
dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
-nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.3.1 Dichiarazioni integrative (“Modello n.3 – Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo”)
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, con le quali:
1. [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita Codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto
conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’ Azienda appaltante con delibera del Direttore Generale n. 1568 del 30/12/2013 reperibile sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxx.xx Codici di condotta e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
7. dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) oppure dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 14.12.2010 e allega copia conforme dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero;
Per gli Operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
8. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.P.R. 633/1972 e a comunicare all’ Azienda appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
9. indica i seguenti dati: 1) domicilio fiscale, 2) codice fiscale, 3) partita IVA, 4) indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, 5) l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, Codice;
10. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’ Azienda appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, l’ Azienda appaltante a rilasciare copia
dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte
anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.
Al proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma
essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell’offerente.
La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, dovrà essere accompagnata da idonea
documentazione che:
a) argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da
segretare;
b) fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali (art. 53, comma 5, lett. a), Codice;
12. attesta di essere informato, ai sensi del nuovo Regolamento UE 679/2016 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Per gli Operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186
bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. indica, ad integrazione di quanto stabilito nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un Raggruppamento temporaneo di Imprese e che le altre Imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
14. PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in caso di subappalto anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
15. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui
all’art. 93, comma 8 del Codice;
16. ricevuta di pagamento Contributo Anac;
17. pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00.
Per gli Operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art.
93, comma 7 Codice
18. copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7, Codice che giustifica la riduzione dell’importo
della cauzione;
15.3.3. In caso di AVVALIMENTO
Il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:
a) dichiarazione sostitutiva, rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, relativa al possesso dell’attestazione di qualificazione ovvero copia dell’attestazione di qualificazione posseduta dall’impresa ausiliaria;
b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta, nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all’istituto dell’avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indicare l’impresa ausiliaria;
c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria che attesta che
quest’ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 45, del Codice;
e) copia del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell’art.89, comma 5 del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in
materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di
gara;
f) DGUE sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria.
15.3.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
I soggetti associati dovranno rendere le ulteriori dichiarazioni e documenti di seguito indicati, che potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, secondo l’allegato al disciplinare di gara denominato (“Modello n.4 – Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”), da adattare a seconda della tipologia di concorrente.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità indicate per la domanda di partecipazione.
a) Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in
caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
b) Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in
caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
c) Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza
o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in
caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
d. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete le dichiarazioni richieste di seguito potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, secondo l’allegato al disciplinare di gara denominato:
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
-copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
-dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete
concorre;
-dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
-copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
-dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
-in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di
servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
-in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione, ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
16. OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve essere caricata secondo le istruzioni contenute nell’allegato “3. Disciplinare Telematico”.
L’offerta tecnica contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
· Certificato CE del produttore;
· Certificato EN ISO 13485, EN 46001, ISO 9001;
· Dichiarazione di conformità per gruppo di prodotti con specifica di classe di appartenenza nei dispositivi medici;
· Dichiarazione del produttore che specifichi i Paesi della Comunità Europea utilizzatori e da quanti anni; referenze a richiesta;
· Schede tecniche di ogni singolo prodotto specificanti le singole norme di buona produzione e tipo di sterilizzazione;
· qualsiasi altro documento utile ad attestate il possesso dei requisiti tecnici in base ai quali verranno attribuiti i punteggi di qualità;
Non sarà possibile cumulare più lotti in un’unica scheda tecnica.
Resta inteso che la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti nella “OFFERTA TECNICA” comporterà l’esclusione dalla gara.
L’indicazione di qualsiasi riferimento a costi, prezzi e valutazioni economiche inserite nell’Offerta
Tecnica sarà motivo di esclusione dalla gara.
Nell’ambito della Offerta Tecnica, dovrà essere inserita inoltre apposita dichiarazione, con la quale il Concorrente dovrà attestare, in via motivata e comprovata, quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5°, lettera a) del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6° di tale articolo.
Nel caso in cui la documentazione tecnica sia disponibile esclusivamente in lingua diversa da quella italiana, il Concorrente dovrà produrre la documentazione in lingua originale corredata da una traduzione “di cortesia” della medesima in lingua italiana certificata conforme al testo straniero sottoscritta dal legale rappresentante del Concorrente o dal soggetto giuridicamente abilitato a impegnare l’Offerente medesimo. La suddetta prescrizione non si applica ai certificati CE, le certificazioni ISO, Emas nonché altri documenti, quali ad esempio la bibliografia che possono essere presentati anche in lingua originale inglese.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
Qualora l’operatore economico, in caso di richiesta d’accesso agli atti, intende limitare l’accesso all’offerta tecnica presentata, allega:
b) Dichiarazione denominata: “Dichiarazione_limiti_accesso”, nella quale l’operatore economico indica relativamente all’offerta tecnica prodotta, le parti di essa che intende sottrarre al diritto di accesso, tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.
Qualora non venga presentata alcuna dichiarazione si intenderà non esservi alcuna parte dell’offerta da
segretare.
c) In caso di presentazione della dichiarazione di cui al punto b) il concorrente dovrà presentare l’offerta
tecnica in formato digitale con le parti da segretare oscurate.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. OFFERTA ECONOMICA
L’ “Offerta economica” deve essere predisposta e caricata secondo le istruzioni contenute nell’allegato “3. Disciplinare Telematico” e contiene, a pena di esclusione, i prezzi unitari offerti dei lotti ai quali l’operatore economico intende partecipare; l’offerta economica si intende fissa ed invariata per tutta la durata del contratto e non vincolerà in alcun modo la A.O. Pugliese - Ciaccio.
L’offerta dovrà essere corredata, altresì, da un dettaglio d’offerta economica, redatto in conformità all’allegato n. 8, all’interno del quale dovranno essere indicate le voci di costo relative ai singoli sublotti.
Si precisa che l’offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente l’esclusione
dalla gara:
• se parziale;
• se condizionata;
• se indeterminata;
• se superiore al prezzo complessivo posto a base di gara.
Si precisa, inoltre, che l’operatore economico si impegna a mantenere l’offerta economica irrevocabile ed impegnativa sino al 240 giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle offerte e di prenderne visione di tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Disciplinare di gara e in tutti i suoi allegati e nei documenti ivi richiamati e di accettarle senza condizione o riserva alcuna.
Si precisa, altresì, che in caso di indicazione dell’offerta recante un numero di cifre decimali dopo la virgola
superiore a due, saranno considerate le prime due cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Si precisa, infine, che in caso di discordanza tra i prezzi unitari offerti indicati in cifre e quelli indicati in lettere, saranno ritenuti validi i prezzi unitari indicati in lettere.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
In caso di R.T.I. (costituendo o già costituito) o di Consorzi, l’offerta economica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono/costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi, così come previsto dall’art.48, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Le offerte vanno riferite al prodotto unitario, prescindendo dal confezionamento. L’Operatore Economico aggiudicatario fornirà i presidi richiesti nelle confezioni presenti in listino, secondo le richieste avanzate di volta in volta dalla Struttura abilitata della Stazione Appaltante.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'aggiudicazione avverrà per singoli lotti e si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del criterio del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016. Tuttavia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con l'aggiudicazione anche per singoli sublotti, ai prezzi e alle condizioni dichiarati dagli operatori all'interno dell'allegato n. 8 "dettaglio d'offerta economica" in fase di partecipazione alla presente procedura.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi [la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10 bis del codice, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].
punteggio massimo | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito indicati.
Criteri di valutazione (proprietà dei dispositivi) | Punteggio massimo | Modalità di assegnazione del punteggio |
Caratteristiche tecniche e corrispondenza delle stesse. | 25 | Ponderale |
disponibilità all'assistenza e formazione personale con delegati della casa madre (Dichiarazione del Produttore) | 10 | Si/No |
Caratteristiche migliorative | 10 | Ponderale |
Sicurezza e qualità dei materiali: presenza di sistemi di sicurezza | 5 | Si/No |
Uso consolidato | 5 | Ponderale |
Ampiezza gamma | 5 | Ponderale |
Assistenza post vendita | 3 | Si/No |
Maneggevolezza, ergonomicità | 5 | Ponderale |
Confezionamento: qualità dei materiali, chiarezza espositiva e precisione foglietto illustrativo (istruzioni ed indicazioni d'uso), chiarezza e precisione delle informazioni sui confezionamenti primari e secondari | 2 | Ponderale |
Punteggio totale | 70 |
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42/70. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
18.1.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA
TECNICA
A ciascuno dei parametri che riporta la dicitura “Si/No”, per ogni prodotto offerto, verrà attribuita collegialmente, dalla Commissione Giudicatrice, la totalità dei punti previsti se il requisito è presente per il prodotto offerto o nessun punto se il requisito non è presente.
A ciascuno dei parametri che riporta la dicitura “Ponderale”, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte della Commissione giudicatrice. Il coefficiente assegnato sarà moltiplicato per il punteggio massimo disponibile per ogni elemento qualitativo.
Giudizio sintetico | Coefficiente associato al giudizio sintetico |
Ottimo | 1,0 |
Quasi ottimo | 0,9 |
Buono | 0,8 |
Più che sufficiente | 0,7 |
Sufficiente | 0,6 |
Appena sufficiente | 0,5 |
Scarso | 0,4 |
Molto scarso | 0,3 |
Negativo | 0,2 |
Molto negativo | 0,1 |
Inadeguato | 0,0 |
Al termine dell’attribuzione del punteggio tecnico, la Commissione giudicatrice incaricata della valutazione delle offerte procederà nei seguenti termini:
1. alla dichiarazione di non ammissibilità alle fasi successive della gara per i concorrenti che non avessero conseguito un punteggio di almeno 42 punti su 70 punti disponibili;
2. alla riparametrazione del punteggio totale previsto di 70 punti; in tale caso al concorrente che risulti aver conseguito il punteggio più elevato saranno attribuiti 70 punti mentre ai restanti concorrenti sarà attribuito il punteggio in forma proporzionale, secondo la seguente formula:
70Xpunteggio assegnato alla ditta punteggio qualità ditta considerata =
miglior punteggio assegnato
3. alla stesura dei punteggi totali PT risultanti per ciascun concorrente ammesso.
18.1.3 METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
In relazione al prezzo offerto per ogni singolo lotto, al netto di IVA, la Stazione Appaltante attribuirà alla ditta che offrirà il prezzo complessivo più basso per ogni singolo lotto (Pmin prezzo più basso offerto per ogni singolo lotto) il punteggio massimo pari a 30 punti, mentre agli altri concorrenti il punteggio attribuito sarà in base alla seguente formula:
(Pmin/Px)*30
dove:
Pmin: è il prezzo più basso presentato per ogni singolo lotto
Px: è il prezzo dell’offerta economica in esame.
18.1.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
Il Punteggio Totale (PTOT) per ciascuna offerta sarà così determinato:
PTOT = PT+PE
dove:
a) PT = somma dei punti attribuiti all’Offerta tecnica;
b) PE = somma dei punti attribuiti all’Offerta economica.
Si precisa che i calcoli relativi all’attribuzione dei punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra
decimale.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Il Seggio di gara, all’uopo nominato, senza operare alcuna valutazione di carattere discrezionale, procederà in seduta riservata, trattandosi di gara telematica, alla verifica della documentazione e quindi all’esame della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici partecipanti ai fini della valutazione dell’ammissione degli offerenti alle fasi successive della gara.
Il Seggio di gara preliminarmente procederà con la presa d’atto delle offerte pervenute entro il termine stabilito dal Bando di gara per come ammesse dal Sistema e procederà a:
a) all’apertura digitale della sezione contenente la documentazione amministrativa;
b) verificare la presenza di tutti i documenti richiesti negli atti di gara;
c) verificare la corretta sottoscrizione dei documenti con firma digitale;
d) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dagli atti di gara;
e) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
f) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
g) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara appositamente costituito procederà in seduta pubblica, all’apertura dell’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
La commissione procederà all’assegnazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente punto.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP
che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice;
Ai concorrenti ammessi sarà quindi trasmessa una comunicazione riportante le tempistiche definite per il
caricamento in piattaforma dell’offerta economica.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura dell’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la
formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi
parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi
di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a
comunicare, tempestivamente all’Area di competenza che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett.
b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il
prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica ;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59,
comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Altre cause di esclusione relative all’offerta economica sono riportate all’art. 7 dell’allegato “3. Disciplinare
Telematico”.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le
componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la Stazione Appaltante
si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la Stazione
Appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la Stazione Appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La Stazione Appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33,
comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
A decorrere dall’aggiudicazione, la Stazione Appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la Stazione Appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la Stazione Appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a).
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni, dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto
2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la Stazione Appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 8.000,00
La Stazione Appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative
modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti
continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’A.O. Pugliese - Ciaccio si riserva la facoltà di risolvere il contratto anticipatamente qualora in corso di vigenza dello stesso, il Soggetto aggregatore e/o con unione di acquisto temporanea tra aziende sanitarie dovesse stipulare apposita convenzione con parametri migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato; tuttavia, non si farà luogo alla risoluzione ove l’appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste dalle convenzioni o accordi quadro (ai sensi dell’art. 21, comma 5, della legge regionale n. 37/2014);
25. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire puntualmente le forniture richieste di volta in volta.
I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare sulla confezione esterna la descrizione quali-quantitativa del contenuto, il nome del produttore ed ogni altra informazione utile al riconoscimento, a caratteri ben leggibili ed in lingua italiana.
Tutte le etichette descrittive dei dispositivi devono essere in lingua italiana e a caratteri ben leggibili. Per i prodotti sterili devo essere riportate le iscrizioni indicanti la data di preparazione e/o di sterilizzazione ed il numero di lotto, la dicitura sterile e monouso, o relativo simbolo, per quanto riguarda i dispositivi la data di preparazione ed il numero di lotto non sterili.
Le indicazioni richieste devono sempre apparire immediatamente decifrabili.
Trattandosi di dispositivi medici i beni devono essere rispondenti alla 93/42/CEE (recepita con X.Xxx. 46/97) e modificata dalla 2007/47/CEE (recepita con X.Xxx. 37/2010) non solo per quanto attiene i DM consumabili ma anche per i software specificatamente pensati per scopi terapeutici e per tutti i DM attivi, per i quali si dovrà far riferimento per tutta la durata dell’appalto alle più attuali norme di buona tecnica, che, ai sensi della Legge n. 186 del 1968, sono quelle indicate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
I Dispositivi medici dovranno essere inoltre conformi alle vigenti norme di sicurezza e di qualità: serie ISO 9001 e EN ISO 13485, EN 46001.
L’impresa aggiudicataria è tenuta all’osservanza di tutte le norme vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, alla conservazione ed alla distribuzione dei prodotti oggetto della fornitura.
L’impresa è altresì tenuta all’osservanza di tutte le eventuali norme che possono essere emanate in materia da
parte delle autorità competenti durante il periodo contrattuale.
La ditta aggiudicataria dovrà fornire, ove necessario, in forma gratuita e in qualunque momento, per tutta la durata della fornitura, compresi gli eventuali rinnovi, accessori e/o prodotti che consentano l’adattamento dei dispositivi aggiudicati alle apparecchiature in dotazione.
26. CONFEZIONAMENTO – IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
Tutti i dispositivi offerti dovranno essere confezionati in idonei imballaggi secondo procedure appropriate in modo tale che siano sterili al momento dell’immissione sul mercato e che mantengano tale sterilità nel tempo alle condizioni previste di immagazzinamento e trasporto. I dispositivi dovranno essere confezionati in busta singola contenente una unità, a tenuta di polvere ed umidità idonea a garantire la sterilità nel tempo.
I componenti di tutti i prodotti devono essere costituiti da materiali latex-free, privo di ftalati. L’indicazione dell’assenza di lattice deve figurare sulla singola confezione. L’assenza di lattice deve essere debitamente dichiarata.
I singoli dispositivi, contenuti nel loro incarto primario, devono essere confezionati singolarmente con apertura “peel open”, in scatole di cartone dalle quali devono essere facilmente prelevabili. Le scatole a loro volta saranno confezionate in cartoni resistenti, facili da immagazzinare per sovrapposizione.
Per tutti i prodotti la scatola ed i singoli imballaggi primari debbono essere muniti di un’etichetta recante:
- Marcatura di conformità CE
- Descrizione del prodotto in lingua italiana
- Numero dei pezzi in essi contenuti e indicazione delle misure dei prodotti
- Dicitura monouso e/o sterile
- Dicitura “latex-free” e/o il relativo simbolo
- Nome ed indirizzo del produttore e/o del distributore
- Eventuali istruzioni d’uso e classe di appartenenza
- Numero identificativo del lotto e data di produzione
- Data di scadenza
- Metodo di sterilizzazione
- Codice del prodotto
- Informazioni necessarie alla corretta conservazione
- biocompatibile (relativamente ai punti contenuti nei caricatori)
- ogni dato previsto dalla normativa vigente al momento della fornitura
-per i lotti ove sono presenti punti in lega di titanio, questi devono essere compatibili con la risonanza magnetica Tutti i prodotti soggetti a scadenza anche in funzione della loro eventuale sterilità, dovranno avere, al momento della consegna, almeno 2/3 della loro validità. Dovranno, inoltre, essere forniti in confezioni con etichette in italiano riportanti tutte le caratteristiche del prodotto, o in lingua straniera, ma corredata da apposita traduzione in italiano.
27. ORDINATIVI E MODALITA’ DI CONSEGNA
Gli ordinativi di acquisto vengono emessi dalla struttura competente aziendale.
Il Fornitore si obbliga a garantire la stretta osservanza delle quantità, dell’orario e del luogo di consegna indicati
di volta in volta negli ordinativi.
I dispositivi devono essere contenuti in confezioni che ne garantiscano la buona conservazione e il facile immagazzinamento. Gli imballaggi dovranno riportare in caratteri ben leggibili descrizione del dispositivo, quantità contenuta e ogni altra informazione utile relativa al riconoscimento. L’eventuale imballaggio usato per la spedizione sarà a carico del Fornitore.
Su ogni bolla di accompagnamento devono essere indicati tutti i riferimenti presenti in fattura (n. lotto, data di
preparazione e scadenza del prodotto inviato, numero e data dell’ordine a cui si riferisce la spedizione).
La fornitura in oggetto dovrà essere eseguita nell'assoluto ed integrale rispetto di quanto previsto nel presente Disciplinare e nelle norme, regolamenti, circolari e disposizioni vigenti.
La consegna della merce dovrà essere effettuata, ripartita in quantità frazionate nell'anno solare, presso la S.O.C.
Farmacia dell’Azienda con le modalità che saranno comunicate di volta in volta dalla stessa S.O.C. Farmacia.
La merce dovrà essere accompagnata da dettagliata distinta con l'indicazione delle quantità consegnate e con riferimento all'ordinativo emesso.
La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna del materiale richiesto entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’ordine presso la S.O.C. Farmacia dell’Azienda ovvero, a seconda delle esigenze, presso altri locali che saranno appositamente comunicati nell’ordine.
Gli ordinativi rimasti inevasi dopo il termine suindicato, si considereranno annullati, salvo eventuali conferme.
Xxxxxxx rifiutate le consegne i cui prodotti non risultano corrispondenti come tipo a quelli richiesti o che presentino deterioramenti negli imballaggi per negligenza o in conseguenza del trasporto.
Il Fornitore per le consegne dichiarate non accettabili dovrà provvedere alla sostituzione con urgenza e prima che il materiale venga sottoposto a esami di controllo, senza percepire alcun compenso, con riserva per questa A.O., circa i casi più gravi di applicare sanzioni; in mancanza del ritiro, detta quantità rimarrà a rischio e a
disposizione del Fornitore, senza alcuna responsabilità da parte di questa A.O. per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che il materiale potrebbe subire.
La consegna della merce dovrà essere effettuata, ripartita in quantità frazionate nell'anno solare, presso la S.O.C. Farmacia dell’Azienda con le modalità che saranno comunicate di volta in volta dalla stessa S.O.C. Farmacia. La merce dovrà essere accompagnata da dettagliata distinta con l'indicazione delle quantità consegnate e con riferimento all'ordinativo emesso. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna del materiale richiesto entro 3 giorni lavorativi dalla data dell’ordine presso la S.O.C. Farmacia dell’Azienda ovvero, a seconda delle esigenze, presso altri locali che saranno appositamente comunicati nell’ordine.
28. VERIFICA DI CONFORMITA’
La sottoscrizione del documento di trasporto, all’atto del ricevimento della merce, indica solo la corrispondenza
del numero dei colli inviati con quanto indicato nel documento stesso.
Di seguito, l’Azienda effettua le operazioni di controllo e di verifica della correttezza qualitativa e quantitativa,
apponendo sul DDT timbro e firma leggibile di presa in carico delle specialità.
All’operatore economico è riconosciuta la quantità effettivamente accertata dall’ Azienda, in caso di non
rispondenza il fornitore deve provvedere ad adeguare la mancata rispondenza.
L’ Azienda, dovrà pure verificare che all’arrivo della merce, i prodotti siano dotati del periodo di validità. L’accettazione da parte dell’Azienda non solleva il fornitore della responsabilità per le proprie obbligazioni in
ordine ai vizi apparenti e occulti del prodotto fornito e non lo esonera dal rispondere di eventuali contestazioni
che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione dello stesso.
In caso di accertamento di vizi, difetti o di mancata corrispondenza ai requisiti contrattuali, si procede in uno dei seguenti modi:
- la merce contestata è resa al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese entro 8 giorni; la merce in sostituzione, corrispondente all’ordine, con spese a totale carico dello stesso fornitore, deve pervenire entro 3 giorni naturali e consecutivi e continui dalla richiesta di sostituzione (che potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- la merce contestata è resa al Fornitore, che è tenuto a ritirarla a sue spese; l'Azienda, in attesa della sostituzione, può procedere all’acquisto in danno presso terzi qualora ragioni di urgenza e di sicurezza lo richiedano, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi aziendali e, in ogni caso, al risarcimento degli eventuali danni.
Parimenti, si procede in modo analogo in caso di deterioramento dei prodotti per negligenza del fornitore, in
conseguenza dell’inadeguatezza dell’imballaggio o del trasporto e trasferimento fino al magazzino dell’Azienda.
L’operatore economico è tenuto a ritirare la merce ritenuta non accettabile: in pendenza o in mancanza del ritiro, la merce è custodita a rischio dell’operatore economico stesso, e rimane a disposizione senza alcuna responsabilità da parte dell’Azienda ricevente, per eventuali ulteriori degradamenti o deprezzamenti.
Qualora l’operatore economico non provveda al ritiro della merce, dopo 30 giorni naturali e consecutivi dalla segnalazione, l’Azienda può procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del fornitore, previa comunicazione scritta.
Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore dovrà procedere all’emissione di
conforme nota di credito.
29. SOSTITUZIONE DEI DISPOSITIVI
Qualora durante il periodo di fornitura la ditta aggiudicataria metta in commercio materiale analogo a quello oggetto della fornitura ma con migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, l’Azienda potrà richiedere la sostituzione con nuovi dispositivi a parità di condizioni economiche contrattuali.
Le migliori prestazioni dei dispositivi saranno valutate con apposita relazione e verranno forniti in luogo di quelli aggiudicati, previa autorizzazione del Direttore del Dipartimento Farmaceutico, senza alcun aggravio di costi.
30. PENALI
L’aggiudicatario è soggetto a penalità quando:
1. si rende colpevole di manchevolezze e/o deficienze della qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati. L’amministrazione appaltante applicherà una penale fino al 20% calcolato sull’ammontare netto della fornitura e in proporzione alla gravità dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento. Resta salvo, comunque, nei casi più gravi il diritto della AO Ciaccio di risolvere il contratto;
2. si rende colpevole di ritardo della consegna dei beni oggetto dell’appalto. L’amministrazione appaltante applicherà una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo;
3. non adempia o adempia con ritardo all’obbligo di ritiro dei prodotti difettosi di cui ai precedenti articoli. L’amministrazione appaltante applicherà una penale pari ad euro 100,00 per ogni giorno di ritardo.
L’ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell’aggiudicatario o, nell’ipotesi in cui quest’ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione. In tal caso, l’integrazione dell’importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
Perdurando il ritardo nella consegna, la Stazione Appaltante potrà dichiarare rescisso il rapporto contrattuale a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a fornirsi da altri fornitori addebitando al fornitore inadempiente le maggiori spese che dovesse derivare dall'applicazione di prezzi meno favorevoli per la stazione appaltante.
31. DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
La fase dell’esecuzione contrattuale sarà gestita ai sensi dell’art. 101 del Codice dal DEC nella persona della Dr.ssa Xxxxx Xxxxx Xxxxx Responsabile del Blocco Operatorio.
32. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
33. PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per la presentazione dell’offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma
documentale.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di gara “misure precontrattuali” e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n.50/2016. Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP). Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).
Finalità del trattamento
I dati inseriti nelle offerte telematiche vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica- finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
I dati del concorrente aggiudicatario verranno acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi
compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Dati sensibili
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”,
ai sensi della citata legge.
Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
I dati inseriti nelle offerte telematiche potranno essere comunicati a:
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge n. 241/1990.
Si precisa, altresì che:
- unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell’offerta economica, ciascun offerente potrà segnalare alla stazione appaltante, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le parti che costituiscono segreti tecnici e commerciali;
- in caso di presentazione di tale dichiarazione, la stazione appaltante consentirà l'accesso nella forma della solo visione delle informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali ai concorrenti che lo richiedono e previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti;
- in mancanza di presentazione della dichiarazione di cui al punto 1, la stazione appaltante consentirà, ai concorrenti che lo richiedono, l’accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica;
- in ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione (aggiudicazione
definitiva).