NICCOLÒ TRAVIA
XXXXXXX XXXXXX
PARTE I BLOCKCHAIN
Isbn 9788828816300
Estratto dal volume:
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx (a cura di)
BLOCKCHAIN E SMART CONTRACT
FUNZIONAMENTO, PROFILI GIURIDICI E INTERNAZIONALI, APPLI- CAZIONI PRATICHE
Prefazione di Xxxxxxxx Xxxxxxx
2019
9.
Profili internazionali del diritto della blockchain
di Xxxxxxx Xxxxxx
9.1 Premessa metodologica e delimitazione dell’ambito d’inda- gine
In questo capitolo si tratterà unicamente delle discipline, legislative o regola- mentari, adottate o, in alcuni casi – che ci appaiono comunque rilevanti – rispetto alle quali non è stato completato l’iter di approvazione, relative agli utilizzi non finanziari della blockchain.
In particolare, si allude specificamente alla capacità – che viene attribuita alle risultanze delle tecnologie basate su registri distribuiti (DLT) – di documen- tazione di atti o fatti giuridicamente rilevanti.
Da un lato, la struttura distribuita della blockchain è precipuamente finaliz- zata alla conservazione imperitura di ogni “transazione” o, più propriamente
– per quanto concerne la blockchain di Bitcoin –, di ogni modificazione del registro con riferimento alla titolarità di specifiche unspent transactions (UTXO) in capo a determinati utenti (rectius indirizzi). Di talché la circo- stanza dell’avvenuta rettifica “del libro mastro” da parte di un utente in favore di un altro è irripudiabile e incontestabile con riferimento al momento in cui è occorsa nonché all’identità (seppur pseudonima) dei partecipanti.
Dall’altro, le caratteristiche dei principali protocolli basati su registri distri- buiti consentono di archiviare all’interno delle transazioni alcune informa- zioni ulteriori.
L’attività di inserimento di dati all’interno di transazioni (nella prassi definita “notarizzazione” o anchoring) viene svolta sul protocollo Bitcoin utilizzando la funzione OP_RETURN. Mediante tale script è possibile salvare sulla blockchain in maniera permanente una stringa di dati attualmente limitati di default (sebbene sia possibile innalzare tale limite all’occorrenza) a 80 byte o caratteri esadecimali. Normalmente tale funzione viene utilizzata per inserire
all’interno di una transazione una funzione di hash1, corrispondente, in ma- niera univoca e immutabile, a un file o, più in generale, a una registrazione elettronica. Per essere propagata all’interno della rete, la transazione deve essere firmata con la chiave privata del mittente e, nel momento in cui detta transazione sarà inserita in un blocco, si otterrà una marcatura temporale. Naturalmente, la rilevanza, per il network, di tali informazioni si avrà soltanto qualora il blocco sia accettato dagli altri nodi e inserito nella blockchain. Attraverso il descritto procedimento, sarà in ogni momento possibile verifi- care l’integrità del documento corrispondente alla funzione di hash inserita nella blockchain e ricondurre la trasmissione dell’informazione ad un’identità specifica corrispondente al titolare della chiave pubblica associata alla chiave utilizzata per sottoscrivere la transazione. Il medesimo risultato è ottenibile sulla rete Ethereum, seppur con alcune peculiarità dovute al fatto che il protocollo è account based e non “UTXO based”.
Mediante tale procedimento, può anche procedersi alla generazione di token che transitano sulla rete di un sistema DLT e possiedono specifiche funzio- nalità che possono essere implementate attraverso l’utilizzo di specifici wallet o portafogli virtuali.
Attualmente, il principale utilizzo non “monetario” della blockchain è, quindi, quello di “documentazione” nel senso di capacità di rappresentazione informatica di atti, fatti o dati e di riconducibilità di tali informazioni a uno specifico soggetto. Infatti, da un lato, le tecniche crittografiche impiegate dai protocolli dei sistemi basati su DLT (funzione di hash SHA 256; curve ellitti- che; chiavi asimmetriche) corrispondono ai più elevati standards utilizzati in ambito civile nei sistemi di crittografia (quali i dispositivi di firma digitale) e, dall’altro, le caratteristiche proprie delle blockchain – seppure, al momento, tale qualità è garantita unicamente da quelle cc.dd. permissionless 2 – rendono
1 xxxxx://xx.xxxxxxxxx.xxx/xxxx/Xxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxx_xx_xxxx (consultato il 18 agosto 2019).
2 Cfr. X. XXXXXXX, Xxxxxxxxx-as-a-service: a brief report on the emergence of permissioned, distri- buted ledger Systems, pubblicato il 6 aprile 2015 e disponibile al seguente indirizzo https:// xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxx0000xxxxxxxxx.xxx (consultato il 18 agosto 2019) nonché X. XX XXXXXXX, X. XXXXXXX, X. XXXXXXX, X. XXXXXXXX, A. MARGHERI, X.
XXXXXXX, PBFT vs proof-of-authority: applying the CAP theorem to permissioned blockchain.
estremamente oneroso ogni tentativo di modifica dei dati inseriti nei registri distribuiti. Inoltre, sempre nell’ambito della funzionalità documentale, as- sume rilievo la capacità di validazione temporale (c.d. timestamping) che le tecnologie basate su registri distribuiti possiedono – seppur con caratteristi- che differenti a seconda dei protocolli utilizzati – al momento dell’inseri- mento di una transazione in un “blocco” e di questo in una blockchain.
Comeaffermatodaautorevoledottrina« idocumentiinformaticicostituiscono una componente essenziale dello sviluppo della società dell’informazione (...) essi intensificano la possibilità di scambi, e soprattutto quelli transfrontalieri. Offrono inoltre una significativa opportunità di semplificazione e speditezza dell’attività amministrativa »3. In quest’ottica, le caratteristiche della blockchain sono considerate ideali (in termini di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità) per realizzare l’obiettivo che la maggior parte degli ordina- mentiperseguemedianteledisciplinerelativeallesottoscrizionieaidocumenti elettronici: quello di conferire rilevanza giuridica alle rappresentazioni infor- matiche e di determinare « la specifica efficacia giuridica agli effetti sostanziali e probatori, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e tra privati »4.
Saranno quindi analizzate, senza pretesa di completezza, le disposizioni con- template da alcuni ordinamenti esteri che riconoscono valore legale, a fini sostanziali o probatori (nel significato, rispettivamente, di valida costituzione di rapporti giuridici e di dimostrazione degli stessi) alle risultanze dei registri distribuiti e alle sottoscrizioni elettroniche previste dai relativi protocolli basati su tali tecnologie5. Sarà inoltre esaminata la disciplina dettata dalle fonti eurounitarie, in tema di documenti e sottoscrizioni elettroniche, al fine di valutarne – in via immediata o analogica – l’applicabilità alle informazioni generate o conservate mediante sistemi DLT, avuto riguardo alle posizioni
Italian Conference on Cyber Security, 2018, disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxx. xxxxx.xx.xx/000000/ (consultato il 18 agosto 2019).
3 X. XXXXXXX, Documento informatico, dir. civ., voce dell’Enciclopedia del Diritto, Ann. V, Xxxxxxx 2012, 631.
4 GENTILI, op. cit., 632.
5 Cfr., per una prospettiva comparatistica, anche F. SARZANA DI X. XXXXXXXX, X. XXXXXXX,
Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT, 2018, 126-138.
espresse dalle Istituzioni europee e alle principali iniziative di policy intra- prese in tale ambito.
Si rinvia, invece, ad altra specifica sede di questo volume (si veda Capitolo 8 nella Parte II), l’illustrazione dei risultati dell’indagine comparatistica effet- tuata sul riconoscimento, da parte di alcuni ordinamenti stranieri, della validità degli smart contract e degli effetti che, mediante tali strumenti, le parti possono invocare dinanzi al diritto di tali Paesi.
9.2 Stati Uniti
A livello federale, negli USA, mediante l’Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN) del 30 giugno 20006 è stata introdotto il principio generale e inderogabile per cui alle sottoscrizioni, ai contratti o a qualsiasi operazione effettuata nell’ambito del commercio a livello interstatale o nei confronti dell’estero non possono essere negati efficacia, validità ed esecutività unicamente per la loro forma elettronica7.
Vi è stato, invero, un tentativo di introdurre una disciplina organica del fenomeno in commento. L’House Bill 528 del 14 gennaio 2019 denominato Blockchain Regulatory Certainty Act 8 – che risulta tutt’ora in discussione presso
6 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx/xxxxxxx/xxx/XXXX-000xxxx000/ pdf/PLAW-106publ229.pdf (consultato il 18 agosto 2019).
7 SEC. 101. GENERAL RULE OF VALIDITY. « (a) IN GENERAL. – Notwithstanding any statute, regulation, or other rule of law (other than this title and title II), with respect to any transaction in or affecting interstate or foreign commerce – (1) a signature, contract, or other record relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because it is in electronic form; and (2) a contract relating to such transaction may not be denied legal effect, validity, or enforceability solely because an electronic signature or electronic record was used in its formation ». SEC. 106. DEFINITIONS. « For purposes of this title: (...) (4) ELECTRONIC RECORD. – The term ‘‘electronic record’’ means a contract or other record created, generated, sent, communicated, received, or stored by electronic means. (5) ELECTRONIC SIGNATURE. – The term ‘‘electronic signature’’ means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record ».
8 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
la Commissione giustizia della Camera bassa, in particolare nella sottocom- missione che si occupa di tribunali, proprietà intellettuale e internet – pre- vede l’istituzione di un c.d. “approdo sicuro” (safe harbor) in base al quale è stabilita l’esclusione da qualsiasi limitazione – quali licenze o autorizzazioni, tanto a livello federale che statale – per operare come sviluppatore o presta- tore di servizi basati su tecnologia blockchain, a condizione che il soggetto non controlli il registro distribuito in questione9.
Successivamente, il 9 aprile 2019 è stato introdotto, da parte di otto sponsors equamente ripartiti tra gli esponenti di entrambi gli schieramenti politici, l’House Bill 2144, c.d. Token Taxonomy Act of 201910, attualmente all’esame della Commissione sui servizi finanziari. Il progetto mira a modificare il Securities Act del 1933 e il Securities Exchange Act del 1934 al fine – tra l’altro
– di escludere i cc.dd. digital tokens dalla definizione di strumenti finanziari (securities). La definizione di digital token proposta nel disegno di legge è attenta nell’enucleare le caratteristiche di integrità e immodificabilità del registro distribuito cui afferiscono e, per come è congegnata, parrebbe esclu- dere dal proprio ambito di applicazione la maggior parte dei sistemi DLT in circolazione11. Nello specifico, ricadrebbero nella definizione di digital token
9 Nello specifico, il testo dell’atto prevede che « No blockchain developer or provider of a blockchain service shall be treated as a money transmitter (...) money services business (...) financial institution or any other State or Federal legal designation requiring licensing or registration as a condition to acting as a blockchain developer or provider of a blockchain service, unless the developer or provider has, in the regular course of business, control over digital currency to which a user is entitled under the blockchain service or the software created, maintained, or disseminated by the blockchain developer ».
10 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
11 La definizione di “digital token” contenuta nel Token Taxonomy Act of 2019 è la seguente: « a digital unit ‘‘(A) that is created ‘‘(i) in response to the verification or collection of proposed transac- tions; ‘‘(ii) pursuant to rules for the digital unit’s creation and supply that cannot be altered by any single person or persons under common control; or ‘‘(iii) as an initial allocation of digital units that will otherwise be created in accordance with clause (i) or (ii); ‘‘(B) that has a transaction history that ‘‘(i) is recorded in a distributed, digital ledger or digital data structure in which consensus is achieved through a mathematically verifiable process; and ‘‘(ii) after consensus is reached, resists modification or tampering by any single person or group of persons under common control; ‘‘(C) that is capable of being transferred between persons without an intermediate custodian; and ‘‘(D) that is not a repre-
quelli generati in un sistema che ne prevede l’emissione in conseguenza della convalida di transazioni conformemente a quanto previsto da regole tecniche immutabili da parte di utenti predeterminati. I token, che possono essere trasmessi tra gli utenti senza necessità di intermediari, devono inoltre posse- dere uno storico delle transazioni registrato in un registro digitale distribuito o in una struttura di dati in cui procedimenti matematici determinano le regole di consenso, una volta raggiunto il quale è resistente a modificazioni o manomissioni. Sono inoltre escluse le rappresentazioni di interessi finanziari, partecipazioni o condivisione dei ricavi di società di persone o capitali.
Rinviata, almeno sinora, l’iniziativa di adottare un testo a livello federale, la regolamentazione degli usi non finanziari dei registri distribuiti è affidata alla normazione locale. La maggior parte delle iniziative legislative adottate nei singoli Stati in tema di tecnologia blockchainè avvenuta settorialmente me- diante la modifica di corpi legislativi preesistenti, piuttosto che con l’intro- duzione di discipline organiche ad hoc.
Principalmente, gli Stati che sono intervenuti sull’argomento si sono concen- trati nell’attribuire riconoscimento giuridico alle informazioni archiviate me- diante registri distribuiti, equiparandone l’efficacia a quella dei documenti e delle sottoscrizioni elettroniche.
Con l’Uniform Electronic Transactions Act (UETA)12 elaborato dalla Uniform
Law Commission (organismo indipendente che si occupa di elaborare e fornire agli Stati strumenti legislativi chiari e uniformi) e adottato da 47 Stati sono stati elaborati importanti principi relativamente agli effetti sostanziali e pro- batori di documenti e sottoscrizioni elettroniche, al fine di armonizzare le legislazioni locali sull’argomento.
In particolare, l’UETA prevede che « (a) A record or signature may not be denied
legal effect or enforceability solely because it is in electronic form. (b) A contract
sentation of a financial interest in a company or partnership, including an ownership interest or revenue share (...) The term ‘digital unit’ means a representation of economic, proprietary, or access rights that is stored in a computer-readable format ».
12 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx-xxxx/ librarydocuments?communitykey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5876ba7e034&tab= librarydocuments (consultato il 18 agosto 2019).
may not be denied legal effect or enforceability solely because an electronic record was used in its formation. (c) If a law requires a record to be in writing, an electronic record satisfies the law. (d) If a law requires a signature, an electronic signature satisfies the law ».
Ebbene, gli interventi a livello locale si sono prevalentemente concentrati nell’estendere espressamente tale disciplina alle sottoscrizioni e alle informa- zioni registrate mediante l’impiego di protocolli basati su tecnologie a registro distribuito. Tale risultato, come si vedrà, è stato perseguito, in alcuni casi, optando per un approccio che valorizzasse l’aspetto sostanziale, tramite la modifica degli Statutes locali relativi al commercio elettronico, al fine di specificare che anche le registrazioni sulla blockchain integrano la forma scritta. Altre volte prediligendo il profilo probatorio, l’obiettivo è stato rag- giunto mediante interventi sulle disposizioni processuali in tema di rilevanza in giudizio di atti e documenti.
Appare interessante evidenziare sin d’ora le osservazioni accompagnatorie al prov- vedimento con cui la Camera bassa della Florida – da ultimo e a distanza di quattro anni dalla prima applicazione negli USA – ha istituito un gruppo di studio sulle possibili modalità di intervento legislativo, riconoscendo principalmente le poten- zialità d’impiego per la conservazione e trasmissione di documenti e per incremen- tare l’interoperabilità dei sistemidelle pubbliche amministrazioni:« Blockchain tech- nology is a promising way to facilitate more efficient government service delivery models andeconomiesofscale, including facilitating safe paperless transactions andrecordkeeping that are nearly impervious to cyberattacks and data destruction. Blockchain technology can reduce the prevalence of disparate government computer systems, databases, and custom-built software interfaces; reduce costs associated withmaintenanceandimplemen- tation; streamline information sharing; and allow more areas of the state to electronically participate in government services » (Florida House Bill 735 del 1° maggio 201913). In molti Stati – tra i quali l’Illinois14; il Wyoming15; il Colorado16; il Connecticut17;
13 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/X0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
14 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XXX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
la California18, New York19, il Kentucky20, il Xxxxx Xxxxxx00, xx Xxxxxxx00 – è stato adottato un approccio analitico analogo, che consiste nell’istituzione di specifiche Task Forces o gruppi di lavoro la cui missione è quella di riferire ai parlamenti locali circa i rischi, i benefici e possibili utilizzi, anche a livello governativo, delle tecno- logie a registro distribuito. Anche a livello federale è stato introdotto – ma non ancora approvato – un progetto di legge, l’House Bill 1361, definito “Blockchain Promotion Act of 2019”23, che prevede l’istituzione di un Blockchain Working Group con l’obiettivo di elaborare – tra l’altro – uno studio sulle possibili applicazioni, anche non finanziarie, della tecnologia blockchain.
9.3 Vermont
Lo Stato che per primo si è interessato alle potenzialità della tecnologia blockchainè il secondo meno popoloso degli Stati Uniti, leader nella produ-
15 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
16 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
17 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX00000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
18 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
19 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/X00000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
20 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
21 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
22 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/X0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
23 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
zione dello sciroppo d’acero e terz’ultimo classificato nella classifica degli Stati in cui conviene fare impresa secondo Forbes24.
A giugno 2015 la General Assembly ha approvato una legge25 finalizzata alla
promozione dello sviluppo economico nell’ambito della quale si impegnava il Governo locale a consultarsi con la ULC e il Centro per l’innovazione legisla- tiva istituito presso la facoltà di legge dell’Università del Vermont al fine di sottoporre al Parlamento statale una proposta riguardo le opportunità e i rischi di introdurre una presunzione di validità in relazione alle informazioni registrate mediante l’utilizzo della tecnologia blockchain.
Successivamente, con l’House Bill n. 86826 sottoscritto dal Governatore il 2 giugno 2016, è stata modificata la disciplina delle procedure giudiziarie inserendo il § 1913 nel Chapter 081 del Title 12 degli Statutes, rubricato “Blockchain enabling”. In base a tale norma, le risultanze di un registro distri- buito, se introdotte in giudizio con particolari modalità, hanno fede privile- giata e fanno piena prova nei rapporti tra imprenditori. Inoltre, sono espres- samente previste – tra l’altro – le presunzioni legali juris tantum di autenticità data certa e provenienza. Tali presunzioni non si estendono alla veridicità, validità o status giuridico del contenuto dei fatti o dei documenti registrati sulla blockchain. Le presunzioni si applicano espressamente a molteplici ambiti, tra i quali la circolazione della titolarità di diritti e doveri, compresi i trasferimenti di proprietà e di denaro; il momento dell’avvenuta conclusione ed esecuzione nei rapporti contrattuali; il management e la tenuta della contabilità; le interazioni tra privati e con la P.A.; l’autenticità e l’integrità dei dati, tanto pubblici quanto privati, e delle comunicazioni.
La blockchain è definita come « cryptographically secured, chronological, and
decentralized consensus ledger or consensus database maintained via Internet, peer-to-peer network, or other interaction ».
24 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xx/ (consultato il 18 agosto 2019).
25 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/X0000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
26 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/X0000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
9.4 Arizona
Il riconoscimento della capacità di produzione di effetti giuridici sostanziali alle sottoscrizioni e ai documenti registrati con tecnologia blockchain comin- cia – la circostanza assume notevole carattere simbolico – a Phoenix.
Con l’House Bill 241727, promulgato dal Governatore il 29 marzo 2017, è stato modificato il Title 44 degli Arizona Revised Statutes, dedicato a “Trade and Commerce”. Nello specifico, al Chapter 26 “electronic transactions” è stato aggiunto l’art. 5 intitolato “blockchain technology”, definita come tecnologia basata su registri distribuiti che utilizzano un “libro mastro” diffuso, decen- tralizzato, condiviso e replicato, che può essere pubblico o privato, con autorizzazioni o senza, dotato o meno di una sottostante criptovaluta, purché le informazioni contenute nel registro siano protette crittograficamente e siano immutabili e verificabili28. La norma stabilisce che alle firme e ai documenti conservati mediante la tecnologia blockchain sia riconosciuta la stessa validità delle firme elettroniche e dei documenti elettronici la cui efficacia, a loro volta, è la medesima delle firme e dei documenti redatti per iscritto.
Una disposizione che ci appare di fondamentale importanza è, inoltre, quella secondo cui la conservazione di informazioni commerciali mediante DLT non priva il titolare della proprietà o del diritto di utilizzo di tali informazioni, a meno che il trasferimento di tale titolarità non sia espressamente previsto nella transazione utilizzata per l’archiviazione di tali informazioni29. Dispo-
27 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
28 « distributed ledger technology that uses a distributed, decentralized, shared and replicated ledger, which may be public or private, permissioned or permissionless, or driven by tokenized crypto economics or tokenless. the data on the ledger is protected with cryptography, is immutable and auditable and provides an uncensored truth ».
29 « Notwithstanding any other law, a person that, in or affecting interstate or foreign commerce, uses blockchain technology to secure information that the person owns or has the right to use retains the same rights of ownership or use with respect to that information as before the person secured the information using blockchain technology. This subsection does not apply to the use of blockchain technology to secure information in connection with a transaction to the extent that the terms of the
sizioni di analogo tenore sono state introdotte nel Tennessee e nel North Dakota (cfr. amplius infra, rispettivamente parr. 9.7 e 9.12).
Inizialmente l’applicazione della disciplina era limitata ai rapporti di compra- vendita, leasing e documenti di trasporto, successivamente, con l’House Bill 260330 del 3 aprile 2018, è stata estesa anche al diritto societario, prevedendo espressamente che, in tale ambito, il requisito della forma scritta è integrato anche dalla tecnologia blockchain.
9.5 Nevada
Il Xxxxxx Xxxx 39831, adottato nel “Silver State” il 5 giugno 2017, ha utilizzato l’approccio di estendere espressamente le previsioni del UETA alle risultanze dei registri distribuiti. Tale approccio sarà emulato anche dall’Ohio con il Xxxxxx Xxxx 22032 del 2 novembre 2018.
Nello specifico, negli Statutes del Nevada la blockchainè inserita nella sezione che disciplina l’“electronic record” e viene definita « an electronic record of transactions or other data which is: 1. Uniformly ordered; 2. Redundantly main- tained or processed by one or more computers or machines to guarantee the consistency or nonrepudiation of the recorded transactions or other data; and
3. Validated by the use of cryptography ».
È inoltre stabilito il divieto per le amministrazioni delle contee e delle città di imporre tasse, licenze o altri oneri rispetto all’utilizzo della tecnologia blockchain, fatta salva la possibilità per tali amministrazioni di utilizzare i registri distribuiti nell’esercizio delle proprie funzioni.
transaction expressly provide for the transfer of rights of ownership or use with respect to that information ».
30 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
31 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
32 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
Successivamente, a giugno 2019, la disciplina sopra descritta è stata novel- lata, con il Xxxxxx Xxxx 16233 introducendo, ad integrazione della definizione previgente, il concetto di “public blockchain” caratterizzata dal fatto che « is processed using a decentralized method by which two or more unaffiliated compu- ters or machines verify the recorded transactions or other data » e « Does not restrict the ability of any computer or machine to: (a) View the network on which the record is maintained; or (b) Maintain or validate the state of the public blockchain ». Inoltre, è stata aggiunta la definizione di “state of the blockchain”, indicando il complesso dei dati registrati su una blockchain pubblica, costituito dal primo blocco, da tutte le transazioni andate a buon fine e da tutti i “block rewards”.
Inoltre, ricalcando la disciplina già introdotta in Delaware (cfr. infra par. 9.6),
con il Xxxxxx Xxxx 163, l’uso e la partecipazione a una blockchain sono stati equiparati alle trasmissioni elettroniche ed è stata altresì prevista la possibilità per le persone giuridiche e per i trust di conservare documenti e libri sociali mediante una blockchain. L’estratto cartaceo della blockchain possiede la medesima efficacia probatoria dell’equivalente documento cartaceo.
9.6 Delaware
Il Delaware fu il primo Stato a ratificare la Costituzione degli Stati Uniti, per tale ragione viene definito “The First State”. In effetti, anche nella materia che ci occupa, ha introdotto una disciplina relativa ai networks of electronic data- bases del tutto inedita.
Il Xxxxxx Xxxx 6934 firmato dal Governatore il 21 luglio 2017 ha modificato il Title 8 degli Statutes, relativo al diritto societario, con lo scopo dichiarato di fornire « un’autorizzazione legislativa esplicita » affinché le aziende utilizzino registri distribuiti per creare e mantenere libri contabili, incluso il neoistituito corporation stock ledger (che parrebbe corrispondere al nostro libro soci).
33 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
34 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX00/xx/0000000 (consultato il 18 agosto 2019).
L’innovativa disciplina è stata poi adottata nei medesimi termini dalla Cali- fornia con il Xxxxxx Xxxx 83835 del 28 settembre 2018.
Inoltre, viene stabilito che, tra i mezzi di electronic transmission ai fini delle
comunicazioni sociali, vada considerato anche l’uso o la partecipazione a uno o più network elettronici o database distribuiti capaci di creare documenti che possono essere conservati, recuperati e consultati da uno specifico destinata- rio.
Con il Xxxxxx Xxxx 194 del 23 luglio 201836, in un’ottica di implementazione di politiche finalizzate a consolidare la posizione dello Stato come leader nel- l’adozione di tecnologie blockchain è stata ampiamente modificata la disci- plina dei Trust di cui al Delaware Statutory Trust Act, al fine di uniformarla a quella del diritto societario, con l’aggiunta di alcune disposizioni specifiche per l’ambito delle intestazioni fiduciarie.
9.7 Tennessee
In un’ottica sostanzialista si muove anche la legislazione del Tennessee, l’- House Bill 150737 e il Xxxxxx Xxxx 166238, entrambi del 26 marzo 2018 e di identico tenore ricalcano letteralmente le norme introdotte dall’Arizona, sep- pur con riferimento alla “tecnologia basata su registri distribuiti” – anziché alla blockchain – di cui fornisce una definizione leggermente diversa « any distributed ledger protocol and supporting infrastructure, including blockchain, that uses a distributed, decentralized, shared, and replicated ledger, whether it be public or private, permissioned or permissionless, and which may include the use of electronic currencies or electronic tokens as a medium of electronic exchange ».
35 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
36 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
37 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/xx/0000000 (consul- tato il 18 agosto 2019).
38 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
9.8 Wyoming
Il 26 febbraio 2019 è entrato in vigore un pacchetto di riforme prima fra tutte l’House Bill n. 57 (HB0057)39 che introduce uno spazio di sperimentazione normativa (c.d. regulatory sandbox) in cui gli artefici di prodotti o servizi innovativi in ambito finanziario possono essere esentati dal rispetto di norme e regolamenti a tutela dei consumatori, sotto il controllo delle autorità com- petenti. Per quanto qui di interesse, la legge definisce la blockchain come « a digital ledger or database which is chronological, consensus-based, decentralized and mathematically verified in nature ».
Contestualmente, oltre alla disciplina sugli utility tokens 40 e a una norma che
stabilisce che i token di blockchain “aperte” costituiscono intangible personal property41, con l’House Bill 18542, è stato introdotto il principio per cui i certificati relativi alle partecipazioni societarie nello Stato possono essere rappresentati nella forma del certificate token collegato a una blockchain, purché la trasmissione di tale token avvenga mediante la sottoscrizione elet- tronica propria del network da parte di due soggetti individuati nello Statuto oppure di due amministratori.
Inoltre, il Xxxxxx Xxxx 125, adottato in pari data43, ha introdotto, nell’ambito della sezione degli Statutes dedicata alla proprietà, al trasporto e alle transa- zioni finanziarie, la disciplina dei “Digital assets”, intesi come « representation of economic, proprietary or access rights that is stored in a computer readable format, and includes digital consumer assets, digital securities and virtual cur-
39 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
40 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
41 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
42 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
43 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
rency ». I digital consumer assets sono considerati beni di consumo nella misura in cui funzionali alla realizzazione di un’utilità diretta e non strumen- tale, in ambito personale o domestico. Rappresentano, inoltre, una categoria residuale relativa ai digital assets che non rientrano nelle categorie dei prodotti finanziari digitali o delle valute virtuali.
Appare inoltre degna di nota l’innovativa disciplina della regola “possesso vale titolo”. Infatti, la disposizione di cui alla sezione 00-00-000 degli Statutes, introdotta dal Xxxxxx Xxxx 125, denominata “Perfection of security interests in digital assets; financing statements” stabilisce che, in relazione alle operazioni commerciali previste nel Uniform Commercial Code (Title 34.1 degli Statutes), mediante la disponibilità degli strumenti informatici utilizzati per controllare i digital assets si ottiene il trasferimento dei relativi diritti. In particolare, Infatti, il citato Xxxxxx Xxxx 125 prevede che, in tale ambito, « “control” is equivalent to the term “possession” » e che « Perfection by control creates a pos- sessory security interest and does not require physical possession ».
9.9 South Dakota e Texas
Nello Stato del Mount Rushmore, l’House Bill 1196 del 7 marzo 2019 ha modificato la disciplina delle “electronic transactions” contenuta nella sezione degli Statutes relativa ai contratti stabilendo che la definizione di “elettronico” comprende anche la tecnologia blockchain.
Similmente, in Texas, il Xxxxxx Xxxx 185944 ha stabilito che per Electronic data system debba intendersi un network o database elettronico, inclusi quelli distribuiti tra cui le blockchain.
9.10 Utah
Con il Xxxxxx Xxxx 213 del 26 marzo 2019 è stata introdotto il Blockchain
44 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
Technology Act che definisce la blockchain come « an electronic method of storing data that is: (a) maintained by consensus of multiple unaffiliated parties; (b) distributed across multiple locations; and (c) mathematically verified » ed esclude espressamente, per i “blockchain tokens”, l’applicabilità della disciplina di Money transmission.
In aggiunta, similmente a quanto avvenuto in Wyoming, anche lo Utah, con l’House Bill 37845, ha approvato un progetto di regulatory sandbox al fine di consentire la sperimentazione di prodotti o servizi innovativi senza necessità di licenze o autorizzazioni ma cooperando a stretto contatto con le compe- tenti Autorità di vigilanza, con immunità rispetto alle sanzioni amministra- tive.
9.11 Arkansas
Con l’Xxx 0000 del 17 aprile 2019 (approvato come House Bill 1944), anche in Arkansas è stato esteso il regime giuridico dei documenti e delle sottoscrizioni elettroniche alle risultanze dei registri distribuiti. La norma contiene anche un’interessante definizione di blockchain technology. Con tale espressione si intende, infatti, un registro condiviso e immutabile che facilita la registrazione di una o più transazioni e il tracciamento di uno o più assets, tanto tangibili quanto intangibili, all’interno di una rete di imprese.
9.12 North Dakota, Oklahoma e Washington
L’House Bill 1045 del 24 aprile 201946, intervenendo sulla Sezione dedicata alle obbligazioni e ai contratti del Century Code, stabilendo che la tecnologia blockchain integra la forma scritta e che le firme, i documenti e i contratti
45 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
46 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/0000/xx/0000000 (consultato il 18 agosto 2019).
conservati mediante i registri distribuiti possiedono la forma elettronica. Quest’ultima disposizione è contenuta anche nel Xxxxxx Xxxx 70047 dell’Okla- homa, approvato il 25 aprile 2019 e nel Xxxxxx Xxxx 563848 del 26 aprile 2019 dello Stato di Washington.
9.13 Gibilterra
Il territorio esterno del Regno Unito ha adottato, il 12 ottobre 2017, un pacchetto di riforme, entrato in vigore il 1° gennaio 2018 cumulativamente identificato come Distributed Ledger Technology Regulatory Framework (DLT framework). In particolare – per quanto qui di interesse – è stato introdotto il Financial Services (Distributed Ledger Technology Providers) Regulations 201749 che ha modificato il Financial Services (Investment and Fiduciary Services) Act
(50) introducendo – tra l’altro – la seguente definizione: « “distributed ledger technology” or “DLT” means a database system in which – (a) information is recorded and consensually shared and synchronised across a network of multiple nodes; and (b) all copies of the database are regarded as equally authentic; and “value” includes assets, holdings and other forms of ownership, rights or interests, with or without related information, such as agreements or transactions for the transfer of value or its payment, clearing or settlement ».
Inoltre, sono stati definiti nove principi cui devono attenersi i soggetti auto- rizzati a svolgere professionalmente l’attività di utilizzo di DLT per la conser- vazione o la trasmissione di valore (“value”) altrui (“DLT Provider”). Tali principi hanno portata residuale, nel senso che è fatta salva l’applicabilità
47 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
48 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxx.xxx/XX/xxxx/XX0000/0000 (consultato il 18 agosto 2019).
49 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/0000x000.xxx (con- sultato il 23 agosto 2019).
50 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxx/0000-00x.xxx (con- sultato il 23 agosto 2019).
della disciplina specifica prevista per le diverse attività riservate alla quale il soggetto che opera con DLT in via non prevalente è eventualmente, comun- que, sottoposto.
Nello specifico, i principi stabiliscono una serie di obblighi tra i quali quelli di agire con onestà e integrità; comunicare con chiarezza con i clienti e nel rispetto degli interessi di questi ultimi; mantenere adeguate risorse finanziarie e non finanziarie; gestire e dirigere la propria attività con efficacia, oltre che con professionalità, attenzione e diligenza; organizzarsi in modo da proteg- xxxx le attività e il denaro dei clienti di cui il DLT Provider è responsabile; dotarsi di un’organizzazione societaria adeguata; mantenere un elevato stan- dard di sicurezza nei propri sistemi informatici; munirsi di sistemi volti a prevenire, individuare e rivelare criticità connesse a possibili reati finanziari, riciclaggio e finanziamento del terrorismo; essere resiliente e organizzarsi per far fronte in maniera regolare alle proprie obbligazioni, anche in fase di liquidazione.
9.14 Cina
Nonostante un atteggiamento estremamente repressivo nei confronti delle attività finanziarie basate su DLT (mediante un comunicato congiunto di Banca centrale, Ministero dell’industria, Commissioni per la regolazione del sistema bancario e finanziario e Agenzia per il commercio e per l’industria dell’8 settembre 2017 l’attività di exchange è stata dichiarata illegale mentre agli istituti finanziari ed assicurativi è fatto divieto di avere rapporti commer- ciali con chiunque effettui il fundraising mediante ICO51), la Repubblica popolare ha di recente dimostrato notevoli aperture rispetto agli utilizzi alternativi della tecnologia blockchain.
In particolare, il 3 settembre 2018, la Suprema corte del popolo della Repub-
51 Disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xxx.xx/xxxxxxx/000000/0000000/xxxxx. html (consultato il 18 agosto 2019).
blica Popolare Cinese ha fornito un’interpretazione52 della legge [2018] n. 16 che istituisce i “Tribunali di internet” con specifiche competenze relative alle controversie originate da attività svolte online. Nello specifico, la Corte ha affermato l’ammissibilità in giudizio di informazioni generate e conservate mediante la tecnologia blockchain. L’orientamento fa seguito alla decisione del Tribunale di internet di Hangzhou di ritenere ammissibile ai fini probatori i dati salvati su una blockchain da parte di un soggetto che lamentava una violazione del diritto d’autore, il quale aveva caricato i codici sorgente di alcuni siti internet nei quali tali violazioni erano state perpetrate53.
Inoltre, il 13 agosto 2018, la casa editrice governativa People’s Daily Press ha
annunciato54 l’imminente pubblicazione di un manuale dedicato ai quadri di partito e di governo nell’ottica di implementare una strategia nazionale at- tenta a quello che viene definito come « il nuovo ciclo globale di rivoluzione scientifica e tecnologica » in cui la blockchain è considerato uno strumento chiave per lo sviluppo e il miglioramento della vita delle persone.
9.15 San Marino
La Serenissima Repubblica ha adottato il Decreto Delegato 23 maggio 2019,
n. 8655 in cui la blockchain è definita come segue: « un Registro Distribuito composto da blocchi di transazioni validate e confermate, organizzati in una catena sequenziale alla quale possono essere solamente aggiunti nuovi bloc- chi attraverso l’impiego di connessioni basate su funzioni crittografiche di hash o tecnologie equivalenti progettato per essere in grado di resistere alle
52 Disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxx-000000.xxxx (con- sultato il 18 agosto 2019 – con traduzione automatica).
53 La notizia è riportata sul sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx/xxxx/xxxxxxxx-xxxxx-xxxx-xxxxxxxxxx- based-evidence-first-time (consultato il 18 agosto 2019).
54 xxxx://xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx/x0/0000/0000/x00000-00000000.xxxx (consultato il 18 agosto 2019 – con traduzione automatica).
55 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxx/xxxx/ archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17163165.html (consultato il 20 agosto 2019).
manomissioni e di fornire un archivio immutabile delle transazioni ivi regi- strate ».
La norma disciplina le modalità di emissione e offerta al pubblico di “Token”
la cui nozione è così definita: « una serie di dati informatici in forma aggregata tra loro e archiviati su Blockchain che incorporano, a seconda dei casi: beni fungibili tra loro, servizi, diritti di credito, diritti amministrativi, partecipativi e/o di qualsiasi altra natura, ovvero che servano come strumento di scambio e che siano univocamente riconducibili ad un Indirizzo Pubblico ».
È inoltre prevista la distinzione tra “Token di Investimento” (« asset digitali che rappresentano, alternativamente, a seconda dello strumento sottostante:
a) strumenti partecipativi dell’emittente; b) titoli di debito dell’emittente ») e
“Token di Utilizzo” (« da qualificarsi come voucher per l’acquisto di servizi o di beni offerti dall’Ente Blockchain. La funzionalita` del token di utilizzo e` limitata all’accesso ai servizi e/o all’acquisto dei beni dell’Ente Blockchain a partire dal momento in cui il token sarà emesso »).
Le emissioni di entrambe le tipologie di Token possono avvenire solo da parte di
“Enti Blockchain” che abbiano ottenuto il riconoscimento da parte dell’Istituto per l’Innovazione della Repubblica di San Marino S.p.A. (ovvero San Marino Innova- tion) di cui al Decreto Delegato 7 marzo 2018 n. 23 e successive modifiche56 e devono essere autorizzate da parte del suddetto Istituto che esercita, inoltre, poteri di supervisione, regolamentari e sanzionatori. È inoltre prevista la possibilità che i Token emessiingiurisdizioniestere ottengano il riconoscimento nella Repubblicadi San Marino – e la conseguente applicabilità della relativa disciplina – previa appo- sita istanza da parte del soggetto emittente.
9.16 Malta
Il 1° luglio 2018 il Parlamento maltese ha approvato alcune disposizioni normative che introducono nell’isola un’articolata disciplina in tema di servizi basati su sistemi DLT.
56 Disponibile al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxx/xxxx/ archivio-leggi-decreti-e-regolamenti/scheda17157361.html (consultato il 20 agosto 2019).
Per quanto qui d’interesse, il 15 luglio 2018 è entrato in vigore il Malta Digital Innovation Authority Act (MDIA)57 che ha istituito l’Autorità per l’innovazione digitale con lo scopo dichiarato di perseguire lo sviluppo del settore dell’in- novazione tecnologica con compiti di regolazione e vigilanza nell’ambito dei progetti tecnologicamente innovativi (innovative technology arrangements – ITA) e dei servizi ad essi collegati (innovative technology services – ITS). La disciplina di tali progetti e servizi è contenuta nell’Innovative Technology Ar- rangements And Services Act58 che stabilisce le condizioni per ottenere la certificazione degli ITA da parte della citata Autorità e, conseguentemente, la possibilità di operare quale prestatore di ITS (innovative technology service provider). È inoltre previsto che l’Autorità curi la conservazione di un Registro contenente l’elenco dei progetti certificati e dei prestatori di ITS registrati.
L’MDIA contiene, inoltre, una definizione di DLT del seguente tenore: « a database system in which information is recorded, consensually shared, and synchronised across a network of multiple nodes, or any variations thereof, as further described in the First Schedule of the Innovative Technology Arrangements and Services Act 59, and the term “node” means a device and data point on a computer network ».
9.17 Unione Europea
Il Regolamento (UE) n. 910/2014 del 23 luglio 2014 in materia di identifica- zione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato
57 Disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/XxxxxxxxXxxxxxxx. aspx?app=lom&itemid=12873&l=1 (consultato il 20 agosto 2019).
58 Disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/XxxxxxxxXxxxxxxx. aspx?app=lom&itemid=12874&l=1 (consultato il 20 agosto 2019).
59 FIRST SCHEDULE (Articles 2 and 8) Innovative Technology Arrangements « The following shall be considered to be innovative technology arrangements for the purposes of this Act: 1. software and architectures which are used in designing and delivering DLT which ordinarily, but not necessa- rily: (a) uses a distributed, decentralized, shared and, or replicated ledger; (b) may be public or private or hybrids thereof; (c) is permissioned or permissionless or hybrids thereof; (d) is secure to a high level against retrospective tampering, such that the history of transactions cannot be replaced; (e) is protected with cryptography; and (f) is auditable ».
interno che abroga la direttiva 1999/93/CE (c.d. Regolamento eIDAS) defini- sce, all’art. 3, il “documento elettronico” come « qualsiasi contenuto conser- vato in forma elettronica, in particolare testo o registrazione sonora, visiva o audiovisiva ».
Inoltre, il citato Regolamento prevede, all’art. 46, rubricato “Effetti giuridici dei documenti elettronici”, che « A un documento elettronico non sono negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudi- ziali per il solo motivo della sua forma elettronica ».
Se pertanto può ragionevolmente ritenersi integrata la natura di documento elettronico delle informazioni conservate tramite una blockchain, più proble- matica appare la questione della riconducibilità delle risultanze dei sistemi basati su DLT ad un determinato soggetto e, di conseguenza, la loro rilevanza ai fini sostanziali. Infatti, sebbene la Direttiva 1999/93/CE (Quadro comuni- tario per le firme elettroniche) avesse introdotto il principio di neutralità tecnologica – che si esplica nel divieto per il legislatore nazionale di condi- zionare la libera circolazione dei prodotti e dei servizi utilizzabili per le firme elettroniche, anche indirettamente, mediante il riferimento a standard tecno- logici riferibili a specifici prodotti – tuttavia, norme più recenti sembrano militare in una diversa direzione.
Tale direttiva individuava due modelli di riferimento: la “firma elettronica” semplice, definita come l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici ed utilizzata come metodo di autenticazione; e la “firma elettronica avanzata”, connessa in ma- niera univoca al firmatario, idonea a identificare quest’ultimo, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati cui si riferisce in modo da consentire di rilevare ogni successiva modifica di detti dati.
Successivamente, il Regolamento eIDAS ha introdotto un terzo tipo di firma elettronica, c.d. “qualificata”, ovverosia una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo basato su un certificato qualificato per firme elettroniche (token). Le firme elettroniche qualificate sono associate ad un certificato elettronico, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari qualificato.
Mentre il comma 1 dell’art. 25 del suddetto Regolamento “Effetti giuridici
delle firme elettroniche” prevede che « A una firma elettronica non possono essere negati gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti per firme elettroniche qualificate », tuttavia, è specificato, nel successivo comma 2, che solamente « Una firma elettronica qualificata ha effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa ».
Il Regolamento introduce la possibilità, per le persone giuridiche, di utilizzare i “sigilli elettronici” – anch’essi avanzati o qualificati, a seconda dell’impiego o meno di un certificato qualificato – che fungono da prova dell’emissione di un documento elettronico da parte dell’ente e per « autenticare qualsiasi bene digitale della persona giuridica stessa, quali codici di software o server » (Considerando 65).
Il Regolamento prevede anche la disciplina della “validazione temporale elettronica”, definita come « dati in forma elettronica che collegano altri dati in forma elettronica a una particolare ora e data, così da provare che questi ultimi esistevano in quel momento ». Tuttavia, anche con riferimento a tale funzione, sebbene alla validazione temporanea elettronica non possano es- sere negati « gli effetti giuridici e l’ammissibilità come prova in procedimenti giudiziali per il solo motivo della sua forma elettronica o perché non soddisfa i requisiti della validazione temporanea elettronica qualificata » unicamente quest’ultima è assistita dalla « presunzione di accuratezza della data e dell’ora che indica e di integrità dei dati ai quali tale data e ora sono associate » (Art. 41 “Effetti giuridici della validazione temporale elettronica”).
La disciplina sopra descritta parrebbe quindi ostare a un pieno riconosci- mento giuridico delle risultanze dei sistemi basati sui registri distribuiti – per l’intrinseca incompatibilità di detti sistemi rispetto alla necessità dell’inter- vento di intermediari quali i prestatori di servizi fiduciari qualificati – rele- gando le informazioni generate o conservate mediante la tecnologia blockchain al ruolo ancillare di prove liberamente valutabili in giudizio, con conseguenti maggiori oneri per la dimostrazione delle caratteristiche di inte- grità e immutabilità di tali dati.
A livello istituzionale, il Parlamento europeo ha, a più riprese, affermato che
« le tecnologie DLT e blockchainpossono costituire uno strumento che raf-
forza l’autonomia dei cittadini dando loro l’opportunità di controllare i propri dati e decidere quali condividere nel registro, nonché la capacità di scegliere chi possa vedere tali dati » e, per tale ragione si « necessita di un quadro favorevole all’innovazione che consenta e incoraggi la certezza del diritto e rispetti il principio della neutralità tecnologica ». In aggiunta, ha sottolineato
« che la DLT riduce i costi di intermediazione in un ambiente di fiducia tra le parti di una transazione e consente scambi di valore tra pari suscettibili di rafforzare l’autonomia dei cittadini, destrutturare i modelli tradizionali, mi- gliorare i servizi e ridurre i costi lungo le catene del valore in un’ampia gamma di settori chiave », ponendo l’accento « sull’ampia gamma di applicazioni basate sulla DLT che potrebbero potenzialmente interessare tutti i settori dell’economia ». Alla luce di ciò ha sottolineato « che qualsiasi approccio regolamentare nei confronti delle DLT dovrebbe essere favorevole all’innova- zione, consentire un sistema di “passaporto” ed essere improntato ai principi di neutralità tecnologica e neutralità dei modelli aziendali », ha chiesto « alla Commissione e agli Stati membri di mettere a punto iniziative comuni di sensibilizzazione e di formazione rivolte a cittadini, imprese e amministra- zioni pubbliche e intese ad agevolare la comprensione e la diffusione di questa tecnologia », ha dichiarato « che l’Unione dispone di un’eccellente opportu- nità per divenire leader mondiale nel campo delle DLT ed essere un attore credibile nel guidarne lo sviluppo e i mercati livello globale, in collaborazione con i partner internazionali »60.
Inoltre, la Commissione ha lanciato numerose iniziative per l’esplorazione delle tecnologie di registro distribuito, tra le quali “Blockchain4EU: Blockchain per le trasformazioni industriali”61, “Osservatorio e forum dell’UE
60 Risoluzione « del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione (2017/2772(RSP)) » disponibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxxx/XX-0-0000-0000_XX.xxxx (consultato il 18 agosto 2019).
61 Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx/xx/ publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/blockchain4eu-blockchain-industrial- transformations (consultato il 18 agosto 2019).
sulla blockchain”62, “Blockchain per il bene sociale”63 e lo “Studio sull’oppor- tunità e sulla fattibilità di una struttura blockchaindell’UE”64.
9.18 Conclusioni
All’esito della disamina compiuta appare interessante evidenziare come i sistemi giuridici che hanno accolto con maggior favore la nuova tecnologia – introducendo disposizioni che espressamente o implicitamente attribuiscono rilevanza giuridica alla c.d. notarizzazione di informazioni all’interno dei sistemi basati su DLT – siano quelli di common law.
Una delle possibili spiegazioni di tale circostanza è stata ben evidenziata da parte della dottrina proveniente dal mondo del notariato, secondo cui « la “rivoluzione” della blockchain, così come dipinta oggi in molti articoli di stampa, potrà forse apparire una effettiva novità per il mondo anglosassone, che non ha mai avuto sistemi di questo genere e vede in queste tecnologie la possibilità di implementare efficaci sistemi di tracciamento. Ma negli ordina- menti di civil law la presenza di registri pubblici dotati delle medesime caratteristiche di affidabilità esiste almeno da un oltre un secolo »65.
Sembra potersi intravedere, seppur con velocità differenziali, una conver- genza tra gli ordinamenti nell’individuazione di uno standard di sicurezza e integrità attribuibile ai documenti generati o conservati mediante DLT, che possa disintermediare il circuito dei prestatori di certificati qualificati e for-
62 Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/ 20180201_UE_inaugura_osservatorio_e_forum_sulla_blockchain_it (consultato il 18 agosto 2019).
63 Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx/xxxx/ 20171215_UE_finanzia_innovazioni_tecnologia_blockchain_it (consultato il 18 agosto 2019).
64 Maggiori informazioni sono disponibili al seguente indirizzo: xxxxx://xxxxxxxxxx.xxx.xxxxxx. eu/cft/cft-display.html?cftId=2312&locale=it (consultato il 18 agosto 2019).
65 X. XXXXXXX, Blockchain: la pretesa di sostituire il notaio, Notariato, 3/2016, 218-219, secondo cui « La tecnologia blockchain, quindi, ben potrebbe portare ad ulteriori miglioramenti nella gestione informatica dei registri attualmente esistenti, ma potrebbe anche semplicemente affiancarsi ad essi, al fine di fornire ai cittadini sempre nuove e maggiori garanzie ».
nire una capacità rappresentativa delle informazioni – a livello sostanziale e probatorio – che prescinda dal sistema giuridico in cui tali informazioni sono utilizzate.
Inoltre, appare significativo il tentativo di alcuni legislatori di enucleare discipline attente alle vicende circolatorie delle informazioni conservate o generate mediante DLT. Infatti, ciò che, ad avviso di chi scrive, risulta essere l’aspetto maggiormente innovativo della tecnologia in esame può individuarsi nella capacità di trasmissione di originali di documenti informatici di guisa che il mittente si spogli della relativa disponibilità a vantaggio del destinata- rio.
Ciò che infatti viene definito “token di utilizzo” (che incontra disciplina
positiva, ad esempio, nella Repubblica di San Marino, cfr. par. 9.15, ma ancor prima, in altri termini, negli Statutes di Arizona, Tennessee e North Dakota, cfr. rispettivamente, parr. 9.4, 9.7 e 9.12) appare possedere le caratteristiche di un nuovo paradigma di circolazione di beni e servizi in forma demateria- lizzata, consentendo, cioè – mediante l’incorporazione delle informazioni relative alla titolarità di prerogative, finanziarie e non, in un documento elettronico conservato o generato su DLT – il trasferimento di un’ampia moltitudine di diritti senza necessità di traditio materiale del documento correlato. Ciò rimuovendo contestualmente alcune delle incertezze caratteri- stiche della disciplina del possesso poiché il rapporto di fatto con la cosa (rectius il documento contente l’informazione relativa alla titolarità o legitti- mazione rispetto a un bene o un servizio) è strutturalmente annotato nel registro distribuito.
SINTESI
v I sistemi basati su tecnologie a registro distribuito consentono di inserire dati all’interno di transazioni (attività nella prassi definita “notarizzazione” o ) e, al momento del- l’inserimento di una transazione in un “blocco” e di questo in una blockchain, possiedono una funzione di validazione temporale (c.d. ), seppur con caratteristiche dif- ferenti a seconda dei protocolli utilizzati
v Attualmente, il principale utilizzo non “monetario” della blockchain è, quindi, quello di “documentazione” nel senso di capacità di rappresentazione informatica di atti, fatti o dati e di riconducibilità di tali informazioni a uno specifico soggetto
v Negli Stati Uniti vige, a livello federale, la disciplina dell’
(ESIGN) che equipara alle sottoscrizioni e alle registrazioni elettro- niche la medesima efficacia degli equivalenti cartacei. Inoltre, alcuni Stati hanno espressa- mente previsto che alle firme e ai documenti generati o conservati mediante la tecnologia blockchain sia riconosciuta la stessa validità delle firme elettroniche e dei documenti elettronici
v Dall’altro lato dell’Atlantico, Gibilterra, Malta e San Marino hanno introdotto discipline specifiche sul tema della tecnologia blockchain, affidando ad autorità amministrative i poteri di regolazione e vigilanza nei confronti dei prestatori di servizi basati su DLT
v La Suprema corte del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha, di recente, affermato l’ammissibilità in giudizio di informazioni generate e conservate mediante la tecnologia blockchain
v Nonostante le numerose iniziative intraprese nell’ambito delle DLT, l’Unione Europea non ha adottato previsioni normative che attribuiscano espressamente valore sostanziale o proba- torio alle informazioni in esse contenute pertanto, ai sensi del Regolamento eIDAS, mentre non pare potersi escludere la rilevanza giuridica di tali dati, tuttavia a questi non appare applicabile la disciplina delle firme, dei sigilli e delle marcature temporali “qualificati”. Solo a questi ultimi, infatti, rispetto ai quali è necessariamente previsto l’intervento di interme- diari quali i prestatori di servizi fiduciari qualificati, è attribuita dall’ordinamento eurounitario una presunzione di autenticità, integrità e accuratezza che, negli altri casi, deve essere dimostrata da chi ne invoca l’utilizzabilità
v All’esito dell’analisi comparatistica può registrarsi una convergenza tra gli ordinamenti nell’individuazione di uno standard di sicurezza e integrità attribuibile ai documenti generati o conservati mediante DLT oltre ad alcuni interessanti tentativi di enucleare discipline attente alle vicende circolatorie delle informazioni generate o conservate tramite tali sistemi