ACCORDO DI RISERVATEZZA
VZ19 INCUBATORE E INNOVAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA
ACCORDO DI RISERVATEZZA
Sostituire [●] con i dati necessari.
Il presente accordo di riservatezza (di seguito l’“Accordo”) è stipulato in data [●] (la “Data di Efficacia”) da e tra:
VZ19 INCUBATORE E INNOVAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA, con sede a Pieve di Cento, Via Zallone n. 19, codice fiscale e partita IVA 03430901201, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito “VZ19”);
e
[●] con sede in [●], [●], X.XXX e C.F. [●] (di seguito “[●]”) in persona del legale rappresentante pro-tempore;
(VZ19 e [●] di seguito indicati congiuntamente le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”)
PREMESSO CHE
Vz19 è una società cooperativa retta e disciplinata dai principi della mutualità cooperativa, senza fini di speculazione privata, la quale si propone di far conseguire ai propri soci, sia lavoratori che utenti, condizioni lavorative e/o servizi a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato;
nell’ambito di tale attività, allo scopo di favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità e la creazione di nuovi posti di lavoro, VZ19 intende offrire agli aspiranti imprenditori e/o microimprese/p.m.i. un pacchetto di servizi, rispondenti alle specifiche esigenze di ogni progetto; allo scopo di favorire lo sviluppo dell’idea imprenditoriale;
[●] si occupa, inter alia, [●];
[●] sta valutando l’opportunità di avvalersi di VZ19 per la realizzazione di un [●];
Le Parti si danno reciprocamente atto che VZ19, al fine della valutazione di cui in premessa (c), provvederà a rendere accessibili e/o a divulgare a [●] informazioni e documentazione di carattere riservato;
Le Parti intendono rendere soggette ad obblighi di riservatezza, secondo i termini e le condizioni contenute nel presente Accordo, le informazioni di carattere riservato divulgate da VZ19 a [●].
Tutto ciò premesso e ritenuto, le Parti come in epigrafe indicate stipulano e convengono quanto segue:
Definizioni
1.1 Ai sensi e per gli effetti del presente Accordo, le definizioni di seguito indicate hanno il seguente significato:
“Informazioni Confidenziali”: si intendono
tutte le informazioni che la Parte Emittente comunica alla Parte Ricevente sotto forma di documenti, notizie, informazioni, stime, dati o altro materiale di qualsivoglia natura (anche se non specificatamente qualificati come “riservati” o “confidenziali”), riferite a VZ19 o a società controllanti, controllate e/o collegate, direttamente e/o indirettamente a VZ19 ovvero tutte le informazioni che da tali documenti notizie, informazioni, stime, dati o altro materiale derivino, direttamente o indirettamente;
tutte le informazioni che la Parte Emittente comunica alla Parte Ricevente, verbalmente, per iscritto o in altra forma, anche non documentale, comunicando alla Parte Ricevente che trattasi di informazioni riservate;
tutte le informazioni relative a VZ19 o alle società controllanti, controllate e/o collegate, direttamente e/o indirettamente a VZ19, che la Parte Emittente comunica alla Parte Ricevente quali in via meramente esemplificativa e non esaustiva: (i) password, username, informazioni relative a software (ii) le informazioni sulle attività svolte da VZ19 e/o dalle società controllanti, controllate e/o collegate, direttamente e/o indirettamente a VZ19; (iii) tutte le informazioni relative a servizi e prodotti commercializzati e forniti da VZ19 e/o delle società controllanti, controllate e/o collegate, direttamente e/o indirettamente a VZ19, che la Parte Emittente comunica alla Parte Ricevente.
Le Informazioni Confidenziali non includono informazioni che:
siano note al pubblico al momento della sottoscrizione del presente Accordo o lo divengano successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, o il cui contenuto sia facilmente e lecitamente accertabile dal pubblico;
siano divulgate in ottemperanza ad un adempimento di norma di legge o di regolamento o su richiesta delle competenti autorità, restando inteso in tal caso che: (a) la Parte Ricevente provvederà a dare tempestiva informazione dell’esistenza dell’obbligo di rilevare tali Informazioni Confidenziali alla Parte Emittente; e (b) la Parte Ricevente provvederà a comunicare tempestivamente quanto necessario al fine di consentire alla Parte Emittente di valutare l’opportunità di proporre opposizione, nei modi consentiti dalla legge contro un eventuale ordine dell’Autorità competente che imponga la rivelazione di Informazioni Confidenziali; (c) la Parte Ricevente provvederà a consultare tempestivamente la Parte Emittente al fine di concordare contenuti e termini con cui rivelare le Informazioni Confidenziali; a tal proposito sarà cura della Parte Xxxxxxxxx assicurare che a tali comunicazioni venga comunque garantita la massima riservatezza possibile.
“Parte Emittente”: si intende VZ19 nell’attività di trasmissione delle Informazioni Confidenziali in relazione allo Scopo;
“Parte Ricevente”: si intende [●] nell’attività di recepimento delle Informazioni Confidenziali in relazione allo Scopo;
“Scopo”: si intende l’ambito e le finalità di trasmissione delle Informazioni Confidenziali, di cui alla lettera c) delle Premesse del presente Accordo.
Obblighi di confidenzialità
2.1 La Parte Ricevente si obbliga nei confronti della Parte Emittente:
a non divulgare le Informazioni Confidenziali a terzi ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti (anche senza personalità giuridica), anche direttamente o indirettamente collegati alla Parte Ricevente e/o controllanti la Parte Ricevente, a meno che tale divulgazione risulti necessaria in base a norme di legge;
a trattare le Informazioni Confidenziali allo stesso modo in cui la Parte Ricevente tratta le proprie informazioni riservate. In particolare, la Parte Ricevente si impegna ad adottare tutte le cautele e misure necessarie od opportune per non pregiudicare in alcun modo la riservatezza delle Informazioni Confidenziali;
a non intentare alcuna azione volta alla contestazione della proprietà delle Informazioni Confidenziali, che le Parti espressamente riconoscono essere di proprietà esclusiva della Parte Emittente;
a comunicare le Informazioni Confidenziali ai lavoratori dipendenti, consulenti e/o in generale ai collaboratori della Parte Ricevente, solo per la parte strettamente necessaria all’attività degli stessi nell’ambito dello Scopo (i “Soggetti Autorizzati”), fermo restando che la Parte Ricevente resterà comunque responsabile nei confronti della Parte Emittente del pieno rispetto degli obblighi di confidenzialità anche da parte dei Soggetti Autorizzati;
a restituire immediatamente, alla scadenza del presente Accordo o dietro semplice richiesta della Parte Emittente, ogni e qualsivoglia documento, analisi, rapporto, valutazione o previsione relativa alle Informazioni Confidenziali, siano essi in formato elettronico, cartaceo o qualsiasi altro formato, di cui la Parte Ricevente sia venuta in possesso. Nel caso in cui, per qualunque ragione, le Parti decidano, anche disgiuntamente, di non proseguire e/o perfezionare le attività di cui allo Scopo, sarà cura della Parte Ricevente (senza pregiudizio alcuno per quanto riguarda gli altri impegni assunti in base al presente Accordo), restituire immediatamente, a prescindere da una richiesta della Parte Emittente, tutta la documentazione in possesso della Parte Ricevente, nonché a cancellare o distruggere qualsiasi informazione registrata su ogni applicativo, sistema o supporto posseduto, custodito o controllato dalla Parte Ricevente nei quali siano contenute le Informazioni Confidenziali;
(vi) a non utilizzare le Informazioni Confidenziali in modo che possano, in qualsiasi modo, recare danno alla Parte Emittente.
2.2 Resta inteso altresì che la Parte Ricevente non potrà in nessun modo utilizzare le Informazioni Confidenziali di cui sia venuta a conoscenza, o comunque delle quali sia entrata in possesso nell’esecuzione del presente Accordo, per finalità diverse rispetto allo Scopo, ivi incluse finalità volte a trarre profitto dall’utilizzo delle Informazioni Confidenziali.
Durata dell’Accordo
3.1 Il presente Accordo sarà efficace per 3 (tre) anni decorrenti dalla Data di Efficacia.
Esonero di responsabilità in relazione alle Informazioni Confidenziali
4.1 Resta inteso che le Informazioni Confidenziali che saranno fornite dalla Parte Emittente non sono state e non saranno oggetto di verifica da parte della Parte Ricevente. La Parte Ricevente prende atto ed accetta che nessuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, è fornita dalla Parte Emittente riguardo alla natura, completezza e correttezza delle Informazioni Confidenziali, né riguardo alla loro sufficienza, completezza ed esaustività e che la Parte Emittente non assume alcuna responsabilità per l’utilizzo che la Parte Ricevente faccia delle Informazioni Confidenziali, né si obbliga ad aggiornare tali Informazioni Confidenziali e/o a correggere eventuali imprecisioni e/o incompletezze delle stesse. Di conseguenza la Parte Emittente non potrà essere ritenuta responsabile per perdite o danni, diretti, indiretti o consequenziali, subiti dalla Parte Ricevente in seguito all’assunzione di dichiarazioni non accurate e/o incomplete o di dichiarazioni omesse dalle Informazioni Riservate.
Diritti della Parte Emittente
5.1 La Parte Ricevente dichiara di essere consapevole e riconosce che la violazione degli obblighi di confidenzialità assunti con il presente Accordo può determinare gravi danni per la Parte Emittente. A tal proposito, la Parte Xxxxxxxxx si impegna a mantenere la Parte Emittente indenne e manlevata per ogni danno e/o spesa cui la Parte Emittente dovesse incorrere in conseguenza della violazione degli obblighi assunti con il presente Accordo. In particolare, in caso di inadempimento a quanto ivi previsto, la Parte Emittente potrebbe subire un danno irreparabile e non avere a disposizione adeguati rimedi di diritto. In tal caso la Parte Emittente avrà diritto (oltre ad ogni altro rimedio) a richiedere e a far valere ingiunzioni, diffide ed altri rimedi senza fornire prova dell’inadeguatezza di altri rimedi. La Parte Emittente, qualora vittoriosa in giudizio, avrà diritto, in aggiunta ad ogni altro rimedio, al recupero di tutte le spese e i costi sopportati (comprese, senza alcun limite, ragionevoli spese legali) per eventuali azioni legali volte a far valere il presente Accordo, o al recupero dei danni o a qualsiasi altro rimedio relativo ad inadempimenti dello stesso Accordo.
Proprietà Industriale
6.1 La Parte Emittente è l’esclusiva titolare delle rispettive Informazioni Confidenziali.
6.2 Il presente Accordo non attribuisce alla Parte Ricevente alcun diritto di utilizzo e sfruttamento commerciale relativo a brevetti, know how o altri diritti di privativa connessi alle Informazioni Confidenziali, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Legge e Foro Competente
7.1 Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.
7.2 Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bologna.
Efficacia dell’Accordo
8.1 Il presente Accordo non costituisce obbligo per le Parti a proseguire nell’attività di cui allo Scopo, contrarre e/o alcun impegno in relazione allo Scopo, e non fa sorgere in capo alla Parte Ricevente il diritto a richiedere alla Parte Emittente alcunché, ivi incluso il pagamento di ogni costo di qualsiasi natura eventualmente sostenuto dalla Parte Ricevente. Il presente Accordo non obbliga nessuna delle Parti a concludere un contratto con l’altra Parte o con terzi o ad iniziare un rapporto di affari di qualsiasi natura.
9. Miscellanea
9.1 Le protezioni garantite alle Informazioni Confidenziali ai sensi del presente Accordo si aggiungono, senza sostituirle, alle protezioni garantite dalle leggi applicabili ai segreti industriali e alla concorrenza sleale.
9.2 Il presente Accordo potrà essere modificato solo mediante un documento sottoscritto da entrambe le Parti.
9.3 In nessun caso, il mancato esercizio di un diritto nascente dal presente Accordo o la tolleranza nei confronti di una sua violazione, potrà essere intesa quale rinuncia o implicita modifica alle disposizioni e ai rimedi ivi previsti.
9.4 [●] autorizza VZ19 a cedere il presente Accordo a ciascuna delle società controllanti, controllate e/o collegate, direttamente e/o indirettamente a VZ19, previa comunicazione scritta. Fatta eccezione per quanto riportato nel presente articolo 9.4, è fatto divieto alle Parti di cedere a terzi il presente Accordo.
VZ19 INCUBATORE E INNOVAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA |
[●] |
Data [●] |
Data [●] |
Nome e Cognome [●] |
Nome e Cognome [●] |
Carica [●] |
Carica [●] |
Firma [●] |
Firma [●] |
Accordo
di Riservatezza
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