ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE
CON LA PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA PER IL RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' TERRITORIALI DI PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE DI SARS-COV 2
Visto l'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di Pediatri di libera scelta (PLS) del 30/10/2020 contenente disposizioni negoziali per il potenziamento dei servizi erogati dalla Pediatria di libera scelta per il coinvolgimento dei medici stessi nel rafforzamento dell'attività di prevenzione della trasmissione del SARS Cov-2 attraverso l'accertamento diagnostico al fine di contribuire ad identificare rapidamente i focolai e ad isolare i casi;
Visti l'art. 3 "Disposizioni in merito alla diagnostica di primo livello" e l'art. 4 "Effettuazione tamponi antigenici rapidi" del citato ACN del 30/10/2020;
Visto l'art. 1 dell'ACN per la Pediatria di libera scelta del 2018 "Obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale”, con particolare riferimento al miglioramento del processo di presa in carico dei pazienti affetti da patologie croniche, alla riduzione delle liste d'attesa, alla riduzione degli accessi in pronto soccorso";
Considerata l'urgenza di adottare misure che consentano di:
1. potenziare la risposta territoriale per la grave situazione emergenziale che si sta affrontando, con il contributo della Pediatria di libera scelta che rappresenta il primo contatto per le famiglie per le esigenze sanitarie della popolazione in età pediatrica;
2. dotare i Pediatri di libera scelta di un valido supporto per la diagnosi di COVID-19, in relazione alla previsione della stagione invernale ed al conseguente prevedibile aumento dei casi di sindromi simil-influenzali (ILI) fornendo alla popolazione una risposta tempestiva ed una conseguente presa in carico, nel caso sia posto il sospetto per COVID-19;
3. migliorare il collegamento tra Pediatri di Famiglia e le USCA, mediante adeguati protocolli operativi aziendali, per la gestione domiciliare dei pazienti pediatrici Covid-19 positivi in cui il quadro clinico non richieda il ricovero in Ospedale, oppure dei pazienti in quarantena per contatto con positivo che presentano sintomi sospetti per COVID-19;
4. implementare l'associazionismo tra PLS, che attualmente coinvolge circa il 75% dei PLS, estendendolo in immediato a tutti i PLS in modo da poter affrontare in maniera più organica la grave emergenza COVID-19, in caso di contagio o necessità di quarantena precauzionale di un PLS e per una maggiore copertura dell’assistenza alla popolazione pediatrica per tutta la durata dell’emergenza sanitaria e, comunque, fino alla stipula dell’AIR stralcio per la riorganizzazione dell’assistenza pediatrica territoriale;
5. realizzare specifica formazione con certificazione delle competenze acquisite, per l'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche, come previsto dall'art. 3, comma 5, dell'ACN del 30/10/2020;
6. acquisire un'adeguata formazione per l'esecuzione dei tamponi antigenici.
Considerato che nella nostra Regione non sono state attivate le AFT della PLS e che la partecipazione dei PLS alle UCCP, previste nell’AIR della MG (DCA n. 65/2018) non sarà realizzabile fino a quando non sarà sottoscritto il nuovo AIR per la PLS, l’assegnazione delle apparecchiature diagnostiche non potrà essere conforme a quanto previsto dall’art. 3 ACN del 30-10-2020.
Pertanto, le parti si impegnano ad avviare il percorso per la sottoscrizione di un AIR stralcio per la riorganizzazione dell’assistenza pediatrica territoriale.
ART. 1 - Disposizioni in merito alla diagnostica di primo livello (Art. 3 ACN 30/10/2020)
a) Le apparecchiature diagnostiche di primo livello saranno consegnate alle AA.SS.PP. in rapporto alla popolazione assistita e assegnate in comodato d’uso ai singoli pediatri o alle pediatrie di gruppo già esistenti. Una volta costituite le AFT, passeranno alle nuove forma associative in cui confluiranno i singoli PLS che le hanno in uso.
b) Le parti si impegnano a produrre, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente accordo, un progetto per il miglioramento del processo di presa in cura dei pazienti, nonché per ridurre il fenomeno delle liste di attesa e la pressione sui servizi ospedalieri e territoriali, limitando l’esposizione al rischio di contagio nel corso dell’emergenza epidemiologica in atto.
c) Le apparecchiature diagnostiche potranno essere utilizzate dal Pediatra di libera scelta per i propri assistiti e gli assistiti dell'associazione di cui fa parte.
d) Per come previsto dall’ACN 30-10-2020, l’assegnazione delle apparecchiature è subordinata all’impegno da parte del PLS di espletare una specifica formazione ed a una conseguente certificazione delle competenze acquisite che potrà essere autogestita tramite le società scientifiche dell’area pediatrica, ovvero attraverso la partecipazione ai corsi organizzati dalle ASP e diretti ai medici che hanno dato la loro disponibilità all'utilizzo delle apparecchiature diagnostiche.
ART. 2 — Tamponi antigenici rapidi (Art. 4 ACN 30/10/2020) 1- Esecuzione dei tamponi antigenici
a) Per il periodo dell’epidemia influenzale sul territorio regionale, come definito dalle
disposizioni di legge, i Pediatri di libera scelta integrano tra i loro compiti di cui all'articolo 13- bis dell'ACN 23 marzo 2005 e s.m.i., prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico, le attività di effettuazione di tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile capacità diagnostica; l'attività si svolgerà di concerto e in collaborazione con i Dipartimenti di Prevenzione e i Distretti.
b) La fornitura dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui alla lettera a), è assicurata ai PLS dal Distretto di competenza, unitamente ai necessari Dispositivi di Protezione Individuale previsti dalle linee guida dell'ISS, secondo le modalità comunicate dalla Regione, ovvero dall'ASP competente. Ai PLS che non effettuano i tamponi presso lo studio professionale, saranno in ogni caso assicurati i necessari Dispositivi di Protezione Individuale, secondo le linee guida dell'ISS, forniti dal Commissario per l’emergenza COVID-19.
c) Il PLS non è obbligato all'esecuzione del test se, contestualmente alla consegna, presso i propri studi idonei o nelle sedi attrezzate dall'Aziende Sanitarie, non verranno forniti anche i dispositivi di protezione individuale previsti dalle relative e specifiche linee guida dell'ISS, come previsto dall'art. 4, comma 9, dell'ACN 30/10/2020.
2- Utilizzo di test per la diagnostica per COVID-19
Il test potrà essere utilizzato, previa opportuna formazione specifica, dal PLS per i propri assistiti, target primario, prevedendo l'accesso su prenotazione e previo triage telefonico;
a) i contatti stretti asintomatici individuati dal PLS oppure contatti stretti asintomatici in carico al PLS individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione allo scadere dei 10 giorni di quarantena;
b) caso sospetto di contatto che il PLS si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido;
qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall'ASP/Protezione Civile, per gli assistiti di altri PLS:
c) contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Prevenzione al medico individuato.
In caso di esito positivo il medico provvede a darne tempestiva comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della propria Azienda per i provvedimenti conseguenti e raccomanda l'isolamento domiciliare fiduciario in attesa dell'esito del tampone molecolare di conferma.
In caso di esito negativo, il PLS che ha eseguito il tampone rilascia attestazione al paziente.
4- Sedi e locali ai fini dell'effettuazione dei test rapidi
I PLS potranno eseguire i test nei loro studi professionali oppure in una sede unica individuata dall’Associazione o dal Gruppo, o presso una struttura indicata dal PLS, purché rispondente ai criteri di sicurezza richiamati nell'ACN 30/10/2020.
Potrà, altresì, essere utilizzata una modalità di erogazione drive-through, nei pressi del proprio studio, allorquando ci siano le condizioni per attuarla.
Quando impossibilitato a eseguirli presso il proprio studio professionale o altra sede alternativa e idonea come sopra specificato, il PLS ne darà comunicazione al Direttore del Distretto di appartenenza affinché lo stesso individui strutture aziendali o se non disponibili, strutture fisse e/o mobili rese fruibili dai Comuni/Protezione civile, in accordo con l'ASP competente. Potrà, altresì, essere utilizzata una modalità di erogazione drive-through, secondo un criterio di prossimità al bacino di utenza, ove organizzata dalla Regione/ASP.
Tutte le sedi dovranno garantire gli standard di sicurezza previsti dalle linee guida e dalle normative vigenti.
La turnazione dei PLS presso la struttura organizzativa distrettuale di esecuzione dei test rapidi è concordata tra i PLS e la direzione del Distretto.
Il Direttore del Distretto o suo delegato forniranno al medico il personale di supporto, infermieri o personale amministrativo, per l’esecuzione e registrazione del test. Ogni sede dovrà essere fornita di personale infermieristico e amministrativo di supporto per l’esecuzione del test e la registrazione del referto, oltre che di PC, stampante e linea internet per la ricezione delle prenotazione e la trasmissione dei referti.
Ogni PLS potrà optare per una sede diversa da quella inizialmente scelta, di fronte a mutati criteri o condizioni di sicurezza, dandone comunicazione al Direttore del Distretto di competenza.
Al fine di gestire questa attività nelle maggiori condizioni di sicurezza per i PLS e i loro assistiti e ridurre al minimo le occasioni di contagio, si stabilisce l’effettuazione periodica (ogni due settimane) del test antigenico/molecolare per SARS Cov2 a tutti i PLS.
Sono esonerati su richiesta degli interessati:
a) le PLS in stato di gravidanza;
b) i PLS in condizione di documentata fragilità sanitaria che potrà essere personale (ad es. affetti da patologie oncologiche, con immunodepressione o altre patologie croniche invalidanti incompatibili con l’attività da svolgere) o familiare (es. familiari conviventi con patologie che causano una immunodepressione).
I medici che si trovano nelle condizioni di esonero di cui al presente punto, potranno essere sostituiti, in ordine di priorità, dai Pediatri di libera scelta che hanno scelto di eseguire il tampone in sedi individuate dall’ASP o in strutture fisse e/o mobili rese fruibili dai Comuni/Protezione civile, in accordo con l'ASP competente o da medici di CA, medici in formazione, o medici di emergenza territoriale che saranno retribuiti in analogia dei medici di assistenza primaria, o in assenza Medici dell'area della Dirigenza.
TRATTAMENTO ECONOMICO (Art. 4 ACN 30/10/2020)
Le Parti, in considerazione della complessità organizzativa per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi, o altro test di cui all'art. 4, comma 2, convengono che la tariffa per l'attività svolta presso gli studi medici è stabilita pari a € 18,00 e che la tariffa per l'attività svolta fuori dagli studi medici è pari a € 12,00, da attribuire al Medico che effettuerà il tampone, tramite presentazione al Distretto di riferimento, di report dell'attività svolta.
DICHIARAZIONI A VERBALE
La parte sindacale chiede di stabilire fin d’ora una calendarizzazione di incontri per:
1. L’approvazione del progetto per la diagnostica ambulatoriale di primo livello
2. l’avvio del percorso per la sottoscrizione di un AIR stralcio per la riorganizzazione dell’assistenza pediatrica territoriale (istituzione AFT e assegnazione collaboratore di studio ed infermiere)
Si chiede, inoltre, che, nelle sedi competenti, sia proposta anche la partecipazione nel gruppo locale aziendale e regionale di emergenza di cui al DCA n 103 del 22/7/2020 di un PLS individuato dai sindacati firmatari del presente accordo in rapporto alla rappresentatività